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Corso di aggiornamento Sede Intercomunale ANACI di Ladispoli e Civitavecchia Relatore: Arch Carlo BUCCHERI APPROFONDIMENTI TECNICI - Gestione delle emergenze e strumenti di verifica - Sismica e Condominio: Schede identificative e di fascicolo del condominio E ….VARIE ALTRE COSE UTILI Corso di aggiornamento Sede Intercomunale ANACI di Ladispoli e Civitavecchia…. Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI PRIMA LE BELLE NOTIZIE…. COME AL SOLITO…. 27 settembre 2017 www.ediltecnico.it/58436/bonus-casa-2018-legge-di-bilancio-2018/ Fonte: Corso di aggiornamento Sede Intercomunale ANACI di Ladispoli e Civitavecchia…. Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI A partire dal 1° gennaio 2018, salvo ulteriori proroghe nella prossima Legge di Bilancio, il bonus per lavori di ristrutturazione edilizia tornerà alla misura originaria prevista dall’art. 16-bis del TUIR. Per i lavori di ristrutturazione in casa la norma prevede una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute, fino al limite di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Noi si sapeve che…… Corso di aggiornamento Sede Intercomunale ANACI di Ladispoli e Civitavecchia…. Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI I bonus per la casa per i lavori edili saranno confermati dalla prossima Legge di Bilancio. Saranno anche potenziati. Le modifiche dovrebbero riguardare tutti i crediti di imposta esistenti: ristrutturazioni semplici al 50%, ecobonus per il risparmio energetico al 65% e sismabonus, con punte di agevolazione all’85%. Secondo il rapporto condotto dal Servizio studi della Camera con il Cresme, i bonus ristrutturazione ed efficientamento energetico continuano a funzionare e ad essere richiesti, quindi è necessario migliorarli. Il sisma bonus, invece, fatica a decollare, ma resta una priorità del governo. Il 28 settembre l’audizione del ministro delle Infrastrutture Delrio che dovrebbe indicare le sue priorità più nel dettaglio. Invece….

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APPROFONDIMENTI TECNICI

- Gestione delle emergenze e strumenti di verifica

- Sismica e Condominio:

Schede identificative e di fascicolo del condominio

E ….VARIE ALTRE COSE UTILI

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PRIMA LE BELLE NOTIZIE….

COME AL SOLITO….

27 settembre 2017

www.ediltecnico.it/58436/bonus-casa-2018-legge-di-bilancio-2018/

Fonte:

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A partire dal 1° gennaio 2018, salvo ulteriori proroghe nella prossima Legge di Bilancio, il bonus per lavori di ristrutturazione edilizia tornerà alla misura originaria prevista dall’art. 16-bis del TUIR.

Per i lavori di ristrutturazione in casa la norma prevede una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute, fino al limite di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Noi si sapeve che……

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I bonus per la casa per i lavori edili saranno confermati dalla prossima Legge di Bilancio. Saranno anche potenziati.

Le modifiche dovrebbero riguardare tutti i crediti di imposta esistenti:ristrutturazioni semplici al 50%, ecobonus per il risparmio energetico al 65% e sismabonus, con punte di agevolazione all’85%.

Secondo il rapporto condotto dal Servizio studi della Camera con il Cresme, i bonus ristrutturazione ed efficientamento energetico continuano a funzionare e ad essere richiesti, quindi è necessario migliorarli. Il sisma bonus, invece, fatica a decollare, ma resta una priorità del governo.

Il 28 settembre l’audizione del ministro delle Infrastrutture Delrio che dovrebbe indicare le sue priorità più nel dettaglio.

Invece….

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Bonus casa 2018: come saranno ampliati?

I bonus saranno anche allargati, per iniziare la trasformazione del bonus casa in bonus città, e agevolare quindi anche forme di riqualificazione urbana:

si parla di estensione del bonus 50% agli interventi di verde urbano finanziati da privati, potenziamento per il condominio per favorire il rifacimento delle facciate dei palazzi, allargamento dell’ecobonus e del sismabonus all’edilizia popolare, sismabonus per i capannoni delle imprese.

Al vaglio anche norme per favorire la cessione del credito di imposta per garantire, soprattutto nei condomini, più adesione alle agevolazioni.

Sarebbe inoltre prevista una rimodulazione delle aliquote di incentivazione per promuovere le misure a maggior risparmio energetico e a maggior impatto sulle emissioni.

Si punta anche all’estensione dell’ecobonus allo smaltimento dell’amianto

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Cessione del Credito d’Imposta: come funziona

Grazie alle novità introdotte con la recente Legge di Stabilità, per ciò che riguarda le ristrutturazioni, le banche potranno anticipare alle famiglie una cifra di 420 euro ogni 1.000 euro di spesa fatturata, garantendosi in tal modo il diritto, attraverso la cessione del credito d’imposta, di rientrare nell’intero bonus (500 euro, pari al 50% di 1.000). La differenza, corrispondente a 80 euro ogni 1.000 euro di spesa, è equivalente a un tasso di sconto del 3,09% e i debitori ogni anno dovranno versare gli interessi maturati sull’importo anticipato dalle banche. Questi interessi, tuttavia, diminuiranno progressivamente nel corso degli anni fino al recupero del bonus da parte degli istituti di credito.

In merito alla riqualificazione energetica, invece, la Legge di Stabilità 2016 prevedeva già la cessione del credito d’imposta, ma non ai privati. Solo le imprese, infatti, potevano godere di questo beneficio in caso di interventi compiuti dalle fasce incapienti sulle parti condominiali comuni.

Adesso, invece, grazie alle nuove modifiche, le banche potranno anticipare alle famiglie una cifra di 450 euro ogni 1.000 euro di spesa fatturata, poiché in questa circostanza l’Ecobonus è pari al 65%, con modalità analoghe a quelle previste dal bonus ristrutturazioni.

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La cessione del credito d’imposta può essere effettuata, secondo quanto

disposto dall’Agenzia delle Entrate

(…)

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Cessione Credito d’Imposta: chi sono i beneficiari?

La disposizione prevista dalla Legge di Stabilità 2017 si rivolge a tutti i soggetti che si trovano nella condizione di “no tax area” (ovvero la fascia di reddito esente da imposte), come ad esempio pensionati, dipendenti e autonomi. Tali condizioni, tuttavia, devono essere presenti nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per la realizzazione degli interventi.

Pertanto sono favoriti quei contribuenti che sono in una situazione di totale esenzione e non chi è senza reddito o con una parziale o totale incapienza fiscale. Dunque, se da un lato questa novità indica una disponibilità del Fisco nei confronti di persone che altrimenti non avrebbero potuto beneficiare del bonus fiscale, dall’altro, secondo l’opinione di molti, la normativa avrebbe potuto comprendere anche altre posizioni contributive (come nel caso dell’incapienza parziale).

Questa disposizione, infatti, è nata proprio con l’intento di offrire un impulso più ampio sia

all’economia sia al recupero del grande patrimonio edilizio italiano ma, tenendo fuori dalle

detrazioni alcune categorie di contribuenti, si potrebbe correre il rischio di limitare ancora una

volta l’accesso alle agevolazioni.

Per ulteriori sviluppi, quindi, non ci resterà che attendere la risposta dell’Agenzia delle

Entrate.

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Caso 1 (novità): cessione a banche e istituti di credito

Per effettuare la cessione del credito occorre rivolgersi alla propria banca con la delibera dell'assemblea di approvazione dei lavori e le ricevute

dei pagamenti.

Se la banca accetta chi ha ceduto il bonus deve comunicare all'amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del soggetto in questione.

L’amministratore deve poi comunicare questi stessi dati all'Agenzia delle entrate.

Cessione Credito d’Imposta: come si richiede?

Illustriamo i casi della precedente normativa

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Caso 2 (da verificare con la nuova normativa): cessione ai fornitori

La stessa procedura deve essere seguita dai condomini che non ricadono nella no tax area, e che possono cedere il credito ad altri soggetti (dalla ditta che esegue i lavori ad altri privati come ad esempio i propri familiari), ma non alle banche. In questo caso però la cessione è ammessa solo per i lavori che danno diritto al bonus del 70% del 75%.

La volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea o da specifica comunicazione inoltrata al condominio, che si occuperà di comunicarla ai fornitori.

Questi, a loro volta, comunicheranno in forma scritta (sempre al condominio) la loro intenzione di accettare il credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo dei servizi prestati o per i beni ceduti.

Il condominio poi è tenuto a inoltrare entro i termini che saranno indicati dalla norma, una specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate e a comunicare l’avvenuto invio anche ai fornitori.

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Elenco dei lavori condominialiEcco gli interventi sulle parti condominiali, e le modalità, che consentono ai condomini di

beneficiare della detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie. L’elenco dei lavori è fornito

dall’Agenzia delle Entrate ed è in ordine alfabetico.

Aerosabbiatura. L’intervento deve essere eseguito su facciata per poter fruire dell’agevolazione.

Allargamento porte interne. La detrazione spetta se ci sono demolizioni di modesta entità.

Allarme (impianto). La detrazione 50% spetta per la riparazione senza innovazioni, oppure per la riparazione con sostituzione di alcuni elementi.

Androne. La detrazione Irpef spetta in caso di rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti.

Antenna. La detrazione del 50% spetta se viene installata l’antenna comune in sostituzione delle antenne private

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Balconi. Le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie spettano in caso di riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali

Box. La detrazione del 50% spetta per i lavori di riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti.

Caldaia. I lavori condominiali per beneficiare della detrazione devono riguardare la riparazione della caldaia senza innovazioni, la riparazione con sostituzione di alcuni elementi.

Caloriferi e condizionatori. Il condominio per poter beneficiare della detrazione deve provvedere alla sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi.

Cancelli esterni. La detrazione spetta in caso di riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti.

Canna fumaria. La detrazione del 50% spetta per la riparazione o rifacimento della canna fumaria, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti.

Cantine. I lavori condominiali sono agevolati se riguardano la riparazione delle cantine conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti.

Centrale idrica e termica. La detrazione 50% spetta per riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti.

Cornicioni. La detrazione spetta per rifacimento o sostituzione dei cornicioni conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni).

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Davanzali finestre e balconi. La detrazione del 50% per i lavori condominiali di ristrutturazione in questo caso spetta per la riparazione o sostituzione dei davanzali, finestre e balconi, conservando i caratteri essenziali preesistenti.

Facciata. I lavori alla facciata sono agevolati con la detrazione se trattasi di piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti.

Finestra. I lavori condominiali sono agevolati se si tratta di sostituzione delle finistre senza modifica della tipologia di infissi.

Fognatura. La detrazione spetta per i lavori condominiali di riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato.

Garage. La detrazione spetta per riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti.

Gradini scale. La detrazione spetta ai condomini per la sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni.

Grondaie. Agevolata la riparazione o sostituzione delle grondaie senza modifiche della situazione preesistente.

Impianto di riscaldamento. Deve essere conforme al DM 37/2008 – ex L. 46/90. La detrazione spetta per la riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni.

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Impianto elettrico. I lavori condominiali sono agevolati con la detrazione del 50% se riguardano la sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma.

Impianto idraulico. La detrazione del 50% spetta per la riparazione dell’impianto idraulico senza innovazioni o sostituzioni.

Inferriata fissa. La detrazione per ristrutturazioni edilizie spetta per la sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori.

Infissi esterni. Il bonus ristrutturazioni ai condomini spetta per la riparazione o sostituzione degli infissi esterni, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti.

Infissi interni. In questo caso la detrazione spetta per la sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti.

Interruttore differenziale. Agevolata la riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi.

Intonaci esterni facciata. La detrazione spetta se i lavori condominiali riguardano gli intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti.

Intonaci interni. La detrazione spetta sugli intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori.

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Lastrico solare. La detrazione spetta per il rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti.

Locale caldaia. La detrazione del 50% spetta per le riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti.

Lucernari. Agevolata la sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti.

Marciapiede su suolo privato. La detrazione spetta in caso di rifacimento come il preesistente.

Montacarichi (interni ed esterni). La detrazione spetta se i lavori sono di riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti.

Muri di cinta. Agevolata la riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti.

Muri esterni di contenimento. Agevolata la riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti.

Muri interni. La detrazione spetta sulla riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi.

Parapetti e balconi. La detrazione spetta sulla riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti.

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Parete esterna. La detrazione spetta per il rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti.

Parete interna. In questo caso la detrazione spetta per la riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi.

Pavimentazione esterna. La detrazione spetta per il rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti.

Pavimentazione interna. La riparazione deve essere senza innovazioni per poter beneficiare della detrazione.

Pensilina protezione autovetture. La detrazione spetta per il rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Persiana. La detrazione del 50% spetta per le spese di sostituzione delle persiane conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori).

Pianerottolo. La detrazione spetta per la riparazione della struttura del pianerottolo conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno).

Piscina condominiale. Agevolata la riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti.

Porta blindata esterna. La detrazione spetta per la sostituzione della porta conservando sagome e colori preesistenti.

Porta-finestra. La detrazione spetta per la sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali.

Porte esterne. La detrazione per i lavori condominiali sulle porte esterne spetta in caso di sostituzione conservando sagome e colori preesistenti.

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Porte interne. La detrazione spetta sulla riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni.

Recinzioni. La detrazione spetta sulla riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti.

Sanitari. La detrazione spetta sulla riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.).

Saracinesca. La detrazione spetta per la sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti.

Scala esterna. La detrazione spetta per la riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti.

Scala interna. L’agevolazione è concessa per la riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti.

Serramenti esterni. Agevolata la sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche.

Serramenti interni. Il bonus ristrutturazioni spetta ai lavori condominiali in caso di riparazioni dei serramenti interni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti.

Solaio. I lavori al solaio condominiale sono agevolati con la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizia se trattasi di sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti.

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Tegole. Agevolata la sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti.

Terrazzi. Agevolata con la detrazione del 50% la riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano).

Tetto. La detrazione spetta per i lavori condominiali di riparazione del tetto con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti.

Tinteggiatura esterna. I lavori condominiali per fruire della detrazione Irpef del 50% devono riguardare il rifacimento della tinteggiatura esterna conservando materiali e colori preesistenti.

Tinteggiatura interna. In questo caso invece il rifacimento può essere effettuato senza limitazioni per materiali e colori, sempre per fruire della detrazione.

Tramezzi. Agevolata la sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare.

Travi (tetto). Agevolata la sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti.

Veranda. La detrazione spetta per il rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali.

Zoccolo esterno facciata. La detrazione spetta per il rifacimento conservando i caratteri essenziali.

Queste le indicazioni fornite dal Fisco per poter permettere ai condomini di fruire della

detrazione fiscale sui lavori condominiali.

http://job.fanpage.it/lavori-straordinari-al-condominio-per-i-quali-spetta-la-detrazione-fiscale/

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Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI

Sismabonus

L’agevolazione fiscale può essere richiesta per gli interventi iniziati a partire dal 1°gennaio 2017 fino a tutto il 2021 (31 dicembre 2021). La quota di detrazione è variabile in funzione dell’efficacia dell’intervento e della tipologia di immobile e, come ha specificato Delrio, è stata proposta “la totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici“.

In più, si cercherà di unire sempre di più il bonus energetico a quello sismico in modo da fare unici cantieri nei condomini.

Il Presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci ha affermato che “una modifica importante da fare è l’estensione del bonus antisismico anche alle spese necessarie per la certificazione statica ad opera di professionisti”.

Un passo che ci metterebbe nella direzione del “fascicolo del fabbricato” e potrebbe contribuire a diffondere la cultura della prevenzione sismica. C

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Detrazione Irpef per interventi antisismici potenziato

Interventi che permettono il passaggio ad

1 classe di rischio sismico inferiore

Interventi che permettono il passaggio

a 2 classi di rischio sismico inferiore

Detrazione Irpef:• 70%• 75% su parti comuni condominiali

Detrazione Irpef:• 80%• 85% su parti comuni condominiali

Spesa massima:• Euro 96.000 per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio

Spesa massima:• Euro 96.000 per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio

A TALE PROPOSITO..

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Ricordate?

Domenica

30 ottobre 2016:

terremoto M 6.5 a Norcia

Sabato

29 ottobre 2016

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Oddio… una

lesione….

AMMINISTRATOREE

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In media, fa sapere l’associazione degli

amministratori di condominio, ogni amministratore

ha ricevuto circa 60 segnalazioni da condomini che

chiedono perizie tecniche e verifiche sugli edifici.

CONDOMINI IN PANICO

SOPRALLUOGHI IMMEDIATI

CONFUSIONE RISCHIO DI SUPERFICIALITA’

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Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI NECESSITA’ DI RACCOLTA DATI OMOGENEA

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PROPOSTA DI MODULISTICA UNIFICATA

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CASO REALE

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DOVE ERAVAMO RIMASTI …

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ANTINCENDIO

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L’attuale disciplina in tema di prevenzione incendi,

entrata in vigore con il DPR n. 151 del 2011:

individua le attività soggette alla disciplina della

prevenzione incendi ha aumentato le

responsabilità a carico di alcuni soggetti

(professionisti e dell’amministratore di

condominio) in materia di sicurezza antincendio.

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La modifica della normativa nell’ottica della ‘’semplificazione’’ si propose di

modificare tutta la normativa prescrittiva (norme e regole tecniche che

impongono un livello minimo di sicurezza fissato con misure prescrittive) in

normativa prestazionale (che si basa sulla predizione della dinamica evolutiva

dell'incendio tramite l'applicazione di idonei modelli di calcolo)

Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015“Codice di prevenzione incendi” si possono applicare in alternativa aivigenti criteri tecnici di prevenzione incendi emanati in attuazionedell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, nonché in alternativa allespecifiche disposizioni di prevenzione incendi elencate nella tabellaall’art. 3 del decreto.

D.M. 03/08/2015 Norme Tecniche in materia di prevenzione incendi

NOTA RIGUARDO LE PIU’ RECENTI NORMATIVE

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Come in tutte le leggi, si deve partire dal campo di applicazione:

l’art.2 comma 1 del decreto elenca dettagliatamente in quali attività di

prevenzione incendi si possano applicare le norme tecniche contenute

nel nuovo decreto.

Art. 2 (Campo di applicazione) 1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono

applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui

all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,

individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70;

75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e

aeromobili; 76. testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015

Va subito evidenziato come le attività n.74 (centrali termiche),75 (per quanto riguarda le autorimesse di superficie > 300

mq), 77 (edifici civili con altezza antincendio > 24m) nonsiano presenti nell’elenco: pertanto per queste attività, leclassiche attività condominiali, le nuove norme tecniche non siapplicano e nulla cambia rispetto al passato .

http://www.condominionews.com/2015/12/lamministratore-di-condominio-nelle.html

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Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI

CIO’ CHIARITO RIPRENDIAMO L’ANALISI

DEL DPR n. 151 del 2011

con riferimento al condominio

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Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI

Quali sono i compiti dell’amministratore?

L’amministratore è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e degli impianti di protezione.Egli deve attuare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo periodico delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Tali attività devono essere eseguite da personale competente e qualificato.Lo scopo è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento e uso dei presìdi antincendio. È obbligo del datore di lavoro, inoltre, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

Se il condominio non è soggetto all’obbligo di CPI cosa deve fare?

L’amministratore (o, se non è nominato, i proprietari) deve assicurarsi che le principali cause di incendio (impianto elettrico, garage, box privati ecc.) rispettino le norme di prevenzione.

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Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI

Origine incendi

Cause più frequenti:

CAUSA / ORIGINE incidenza

Impianto elettrico 31,83 %

Sigarette-fiammiferi 8,86 %

Autocombustione 8,74 %

Faville 6,14 %

Impianto di riscaldamento 4,25 %

Dolo 3,69 %

Surriscaldamento

motori/macchine

3,06 %

Fulmine 2,79 %

Esplosione/Scoppio 0,98 %

Altre 29,66 %

TOTALE 100,00 %

fonte: DGPC-SA (sul 42,4% delle cause accertate)

L’impianto elettrico rappresenta lacausa d’incendio più frequente, soprattuttose non realizzato a regolad’arte,

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Controlli mensili:

a) prova di funzionamento dell’interruttore differenziale;b) prova di funzionamento dell’impianto di segnalazione;.c) prova di funzionamento dell’impianto di emergenza;d) prova di funzionamento dell’impianto rilevamento incendi e gas.

Controlli semestrali:

controllo serraggio dei morsetti delle prese a spina.

Verifiche periodiche di impianti elettrici destinati a servire aree e luoghi di utilizzo condominiale ed alimentati, in bassa tensione, dalla rete del distributore (esempio: ENEL)

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Controlli biennali:

a) controllo prescrizioni di sicurezza dell’interruttore differenziale;b) controllo prescrizioni di sicurezza dell’interruttore magnetotermico;c) misura della resistenza d’isolamento dei cavi;d) misura della resistenza di terra;e) controllo prescrizione di sicurezza dell’impianto di terra;f) verifica continuità dei conduttori di protezione;g) verifica continuità dei conduttori dei nodi equipotenziali.

Controlli annuali:

a) controllo serraggio dei morsetti dell’interruttore differenziale;b) controllo serraggio dei morsetti dell’interruttore magnetotermico;c) controllo serraggio dei morsetti dell’interruttore luci,d) controllo serraggio dei morsetti delle cassette di derivazione;e) controllo serraggio dei morsetti dell’impianto di segnalazione;f) controllo serraggio dei morsetti dell’impianto di emergenza;g) controllo serraggio dei morsetti dei conduttori di protezionedell’impianto di terra;h) controllo serraggio dei morsetti dei conduttori di conduttori di terra;i) controllo serraggio dei morsetti dei nodi equipotenziali.

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IL CONDOMINIO E LA NORMATIVA

Nello specifico, nel settore antincendio l’amministratore è obbligato a rispettare la disciplina antincendio a patto che l’edificio condominiale da lui amministrato abbia una determinata altezza e sempre che vi siano centrali termiche, (ascensori) ed autorimesse.

X

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Obbligo dell'amministratore condominiale è quello di richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, il così detto C.P.I. e, nel caso il medesimo sia già stato rilasciato, deve provvedere al rinnovo alla sua scadenza, mantenendo in efficienza le attività e gli impianti e non modificandoli rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio del medesimo.

In caso contrario deve obbligatoriamente essere richiesto il C.P.I., seguendo le procedure codificate: Il mancato rispetto di detti obblighi comporta sanzioni sia penali che amministrative, oltre il blocco delle attività interessate (fermo della centrale termica, blocco dell'uso dell'autorimessa condominiale).

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La nuova prevenzione incendi : procedure e implicazioni nell’ambito

del condominio degli edifici

DPR 1° agosto 2011 , n. 151Regolamento recante semplificazione ai

procedimenti di prevenzione incendi

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Il nuovo DPR detta una disciplina diversa in materia di sicurezza antincendio rispetto a quella finora in vigore e accentua le responsabilità in capo all’amministratore il quale nell’ottica di garantire la sicurezza dell’edificio è tenuto anche ad osservare una serie di adempimenti burocratici ed operativi che si possono così sintetizzare:

- l’amministratore deve curare l’istruzione della pratica al fine di

procurarsi le certificazioni riguardanti le parti comuni;

- deve curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,

degli impianti antincendio, quali ad esempio gli estintori o i sensori

di rilevamento del fumo;

- deve informare ed istruire in maniera adeguata il personale che

svolge lavoro all’interno dell’edificio condominiale.

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Per quanto riguarda le autorimesse la nuova disciplina antincendio prevede che sono soggette a certificato di prevenzione incendio quelle che superano i 300 mq (non è più previsto il limite delle 9 auto), inoltre fino a 1.000 mq non serve più l’esame del progetto; infine, il Certificato Prevenzione Incendi è sostituito dalla SCIA sino a 3.000 mq.

Per ciò che concerne gli edifici la nuova disciplina fa rientrare quelli fino a 32 m per i quali non occorre più alcun esame del progetto; mentre, sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA.

In tema di ascensori, la nuova normativa prevede che essi non sino più soggetti a controllo di prevenzione incendi; inoltre muta il calcolo delle altezze: ossia non è più quella “in gronda” (intradosso solaio ultimo piano) ma quella “antincendio” (parapetto o alla finestra ultimo piano).

Per le centrali termiche sino a 350 kW non serve più l’esame progetto; inoltre, fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.

In sintesi

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CHIARIAMO ALCUNE COSE IMPORTANTI:

SCIA

tecnico abilitato

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La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA edilizia.

Ricordiamo brevemente che la SCIA edilizia rappresenta il titolo abilitativo necessario per iniziare un’attività edilizia: consente di eseguire i lavori, senza attendere l’esame della documentazione da parte del Comune. Ovviamente devono essere soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, che vengono asseverate da un tecnico abilitato.

La SCIA antincendio, invece, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.

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Il Decreto del 7 agosto 2012, all’articolo 1 fornisce una precisa definizione di tecnico abilitato e professionista antincendio.

Il tecnico abilitato è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze“. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.

Il professionista antincendio è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del

Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139“. In pratica è un professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono forniscono al tecnico di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.

Tecnico abilitato e progettista antincendio

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Prima novità del DPR : un nuovo elenco delle attività soggette

E’ stato individuato un nuovo elenco di attività

soggette al controllo riportato nell’ allegato I

L’elenco è suddiviso in 3 categorie proporzionate in

base al rischio connesso all’attività:

A attività semplici

B attività mediamente complesse

C attività complesse

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Seconda novità: procedimenti proporzionati in base

alla complessità dell’attività

A Attività semplici: si elimina il parere preventivo, applicazione della SCIA e visite a campione.

B Attività mediamente complesse : valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; controlli a campione.

C Attività complesse : valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; controlli certi.

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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Il D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 sostituisce

il C.P.I. con la S.C.I.A.

(Segnalazione Certificata Inizio Attività)

nelle categorie di attività A – B

mentre per la categoria di attività C

rimane il C.P.I.

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Con la S.C.I.A. la responsabilità è

demandata, solo le categorie A e B, al

professionista abilitato.

Ciò non toglie la possibilità dei controlli da

parte dei VV.F. a campione o su richiesta.

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Per ciò che riguarda il condominio

punto …. dell’allegato I del DPR

ATTIVITA’ CATEGORIA

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E’ bene quindi che l’Amministratore individui la posizione di ciascuna “attività” presente nel fabbricato amministrato;

in tal modo sarà possibile, individuata la casistica, formulare l’esatta procedura per adeguare la documentazione alle nuove norme derivanti dal D.P.R. 151/2011 ed i relativi costi per la prestazione. C

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CENTRALE TERMICA

Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 KW

DOVE SI PRENDONO QUESTE INFORMAZIONI?

Su ogni caldaia è posizionata una targhetta indicante la

potenza e non dimentichiamoci del LIBRETTO della caldaia

fornito obbligatoriamente dall’installatore.

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Categoria n.75 - D.P.R 1 agosto 2011 n.151

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.

AUTORIMESSA

NOTA:

Superficie dell'autorimessa: superficie dell'autorimessa misurata al netto dello spessore delle pareti perimetrali, comprendente anche la superficie di eventuali aree TM1 non compartimentate (p.es.cantine) C

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Approvata la regola tecnica (D.M.Interno 21/02/2017) recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”) attività indicate al numero 75 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/2011, in vigore dal 02/04/2017 (Gazzetta Ufficiale del 03/03/2017, n. 52)

Il provvedimento apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) e può applicarsi in alternativa alle specifiche disposizioni per le autorimesse contenute nel D.M. 01/02/1986 “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” e del D.M. 22/11/2002, recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”.

Novità

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le proroghe riguardanti la prevenzione incendi (solo afferenti al condominio)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ordinario n. 14 la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini.Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”: si applica solo per alcune tipologie di autorimesse, prima non soggette (max 9 autoveicoli, non elencate nel DM 16/02/1982) e adessocomprese nell’all. I del DPR 151/2011 (S maggiore di 300 mq)

Milleproroghe 2017:

Per le nuove attività soggette a controlli di prevenzione incendi, previste

nell’allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7

ottobre 2017 il termine per lapresentazione di SCIA.

Per usufruire della proroga, enti e privati interessati (solo categorie B e C)

dovevano sottoporre un progetto di adeguamento ottenendo un parere positivo

entro il 01.11.2015. Corso di aggiornam

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Categoria n.77 - D.P.R 1 agosto 2011 n.151

Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri

EDIFICIO

Per stabilire l’altezza dell’edificio ci aiuta il Decreto Ministeriale 30 novembre 1983

Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo

piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano

esterno più basso.

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E’ prevista la presenza obbligatoria di impianti antincendio in tutti gli edifici civili a partire da 12 metri di altezza (con altezza misurata dal piano terra alla apertura più alta), nonché i requisiti a cui debbono rispondere. L'area di accesso all'edificio ad es. deve possedere adeguate caratteristiche di larghezza, altezza e resistenza, per permettere il corretto avvicinamento delle autopompe dei V.d.F. in caso di intervento.

Per gli edifici più alti, poi, deve garantirsi l'avvicinamento delle scale antincendio a tutti i balconi e le finestre di ogni piano.

Cosa di intende per “impianti antincendio”?

Impropriamente, parlando di “impianto antincendio” ci si riferisce ai soli impianti di estinzione manuale, comunemente detti “impianti idranti”.In realtà sono numerose le tipologie di impianto che costituiscono l’insieme dei “sistemi di protezione attiva contro l’incendio”; il D.M. 20 dicembre 2012 indica espressamente che rientrano in questa categoria:• gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme di incendi;• gli impianti di estinzione o controllo di incendio (di tipo automatico o manuale);• gli impianti di controllo (e smaltimento) del fumo e del calore.Ciascuno di questi impianti deve essere progettato, realizzato e manutenuto conformemente a specifiche norme e regole tecniche; per questo motivo è assolutamente indispensabile che queste attività vengano svolte da professionisti del settore.

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PER ESSERE PIU’ PRECISI…..

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In tema di ascensori, la nuova normativa prevede

che essi non sino più soggetti a controllo di

prevenzione incendi; inoltre muta il calcolo delle

altezze: ossia non è più quella “in gronda” (intradosso

solaio ultimo piano) ma quella “antincendio”

(parapetto o alla finestra ultimo piano). Corso di aggiornam

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COSA DOBBIAMO FARE SE CI

ACCORGIAMO

CHE NEL NOSTRO CONDOMINIO C’E’

UNA ATTIVITA’ SOGGETTA

A PREVENZIONE INCENDI??

CONTATTARE UN TECNICO ABILITATO ED ISCRITTO

ALL’ELENCO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

IL TECNICO VERIFICHERA’ SE L’ATTIVITA’

RIENTRA NELLA CATEGORIA A-B-C

E AVVIERA’ LE RELATIVE PROCEDURE

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L’amministratore ha l’obbligo di presentare la S.C.I.A. e

richiedere il rilascio della ricevuta o del Certificato

Prevenzione Incendi - deve provvedere al suo rinnovo -

deve mantenere in perfetta efficienza le attività senza

modificare gli impianti rispetto al progetto approvato dai

VV.F. o, in caso contrario, ripetere la procedura

seguendo le procedure del D.P.R. 151/11 e/o le guide

dei VV.F. locali

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Ciascuna categoria classificata prevede diverse

procedure:

• Attività Categoria A 1. Progetto o rilievo planimetrico attestante la conformità dei luoghi alle norme di prevenzione incendi. 2. Realizzazione degli eventuali lavori, opere ed adeguamenti previsti nel progetto redatto. 3. Segnalazione Certificata Inizio di Attività (SCIA) stilata dal Tecnico.

Vigili del Fuoco verificano la completezza dell’istanza e in caso positivo, rilasciano la ricevuta.

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• Attività Categoria B e C

1. Progetto o rilievo planimetrico attestante la conformità dei luoghi alle norme di prevenzione incendi. Tale progetto deve essere sottoposto alla valutazione del Comando Provinciale dei VV.F. ai sensi dell’art. 3 che entro 30 gg. può richiedere delle integrazioni e/o delucidazioni; entro 60 gg. rilascia il parere di conformità antincendio.Il TECNICO DOVRA’ RICHIEDERE, CON APPOSITA ISTANZA, AL COMANDO L’ESAME DEL PROGETTO

2. Realizzazione degli eventuali lavori, opere ed adeguamenti previsti nel progetto redatto e valutato dal Comando VV.F. 3. Redazione della SCIA ai sensi dell’art. 4, composta da una comunicazione sottoscritta dal titolare dell’attività, di una asseverazione stilata del Tecnico che attesti la rispondenza del progetto alle norme di riferimento oltre alla certificazioni di conformità alla regola d’arte dei lavori/adeguamenti effettuati.

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Successivamente alla presentazione della SCIA il Comando dei VV.F. potrà effettuare sopralluoghi a campione per le categorie A e B, mentre, nella categoria C, dovrà necessariamente procedere a sopralluogo entro 60 gg. e rilasciare il CPI entro 15 gg. dalla data del sopralluogo, ovviamente constatando la rispondenza degli interventi.

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Chi deve dichiarare che cosa?

• Il titolare dell’attività SEGNALA, con una

dichiarazione di atto notorio, l’inizio dell’attività;

• Il Tecnico iscritto negli albi speciali del Ministero

dell’interno CERTIFICA (redazione dei modelli

CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)

• Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità

dell’opera dal punto di vista antincendio;Corso di aggiornam

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R prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI).

R la SCIA è corredata dalla asseverazione, dalladocumentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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E’ BENE RICORDARSI CHE I C.P.I. o ISTANZE

DEVONO ESSERE RINNOVATI PERIODICAMENTE.

CENTRALE TERMICA

RINNOVO DOPO 5 ANNI

EDIFICIO ALTO PIU’ DI 24 METRI

RINNOVO DOPO 10 ANNI

AUTORIMESSA

RINNOVO DOPO 5 ANNI

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a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dell’attività attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che soddisfa agli obblighi connessi con l’esercizio della stessa;

Rinnovo periodico di conformità

antincendio

x tutte le attività A B e C - ogni 5 anni

Documentazione da allegare

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b) dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente manutenuti;

c) attestato di versamento ;Corso di aggiornam

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VALUTAZIONE PROGETTI:

� 30 gg. per richiedere documentazione integrativa

� 60 gg. per parere (dalla documentaz. completa)

EFFETTUAZIONE CONTROLLI

• 60 gg. dal ricevimento SCIA• 45 gg. per adeguamenti a seguito prescrizioni

RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO

• 5 anni• 10 anni per att. 6,7,8,64,71,72,77 Oleodotti, gasdotti,produz. En.el,c.e.d., edilizia civile ed uffici

I tempi concessi

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Terza novità:art.6 DPR 151/2011

obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

I responsabili di attività soggette a controllo hanno l’obbligo :

di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate nel CPI o all’atto del rilascio della ricevuta della SCIA

1.

di assicurare un’adeguata informazione su i rischi di incendio connessi2.

3. annotare controlli, verifiche, interventi di manutenzione e l’informazione su apposito registro

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L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda i presidi antincendio presenti nel condominio :

R estintoriR idranti e sprinklerR porte REIR uscite di sicurezzaR maniglioni antipanicoR luci di emergenzaR pulsanti di sgancio corrente elettrica (es. autorimesse, locali impianti termici, ascensori)R pulsanti di allarmeR valvole di intercettazione dei combustibili (impianti termici)R rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendioR evacuatori di fumo e calore

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Chi effettua i controlli

� Sorveglianza (controllo visivo): condomini,

portiere

� Controllo e manutenzione: ditta

specializzata

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È auspicabile che gli inquilini di un condominio determinino l‘ordinamento antincendio, e definire nello stesso:

• il soggetto responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza antincendio - può trattarsi di persona fisica oppure giuridica (solitamente il gestore del condominio, o un soggetto autorizzato dallo stesso)• le misure specifiche da rispettare ed attuare nel condominio • come agire in caso di incendio• in che modo gli inquilini saranno abilitati allo spegnimento di un incendio appena sviluppatosi

VADEMECUME COMPORTAMENTALE

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IL RIASSUNTO DELL'ORDINAMENTO ANTINCENDIO DEVE ESSERE AFFISSO IN

UN PUNTO VISIBILE DEL CONDOMINIO

• È dovere degli inquilini rendere possibile la manutenzione periodica delle attrezzature come estintori, idranti a muro ed altri sistemi di protezione, installati nelle parti comuni del condominio (l'organizzazione della manutenzione compete al gestore)

• Gli inquilini devono provvedere che i passaggi di evacuazione e le uscite siano tenuti sempre liberi, affinché le persone possano ritirarsi al sicuro e le unità di protezione e soccorso possano intervenire (non tenere oggetti sulle scale, nei corridoi o davanti alle uscite).

• Gli inquilini devono permettere che l'autorizzata ditta di spazzacamini esegua le visite ordinarie d'ispezione e la pulizia dei condotti fumari).

• i progetti per la protezione antincendio e l'evacuazione devono essere illustrati ai condomini.

• I passi carrabili d'intervento, e le aree adiacenti allo stabile destinate all'intervento dei vigili del fuoco, non devono essere occupati da veicoli in sosta.

• È indispensabile designane il gestore del condominio, il quale sia preposto - in qualità di soggetto autorizzato - anche all'attuazione

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Pericolo d'incendio nello scantinato:

• la porta della cantina deve essere saldamente chiusa • le porte di legno abbiamo il rivestimento in metallo• le finestre dello scantinato siano di vetro, si consiglia di proteggerle con inferriate abbastanza fitte da prevenire che qualcuno vi introduca un oggetto in fiamme• i portelli delle canne fumarie devono essere a chiusura stagna - l'accesso agli stessi non deve essere ingombrato, a 1 (un) metro di distanza dalla canna fumaria non devono essere deposti oggetti-si consiglia di impregnare le pareti divisorie in legno dei box con una sostanza protettiva che rallenti la combustione• la cantina non è il luogo adatto per conservarvi i liquidi infiammabili (tranne che negli apposti armadi di metallo), e nemmeno le bombole del gas

PREVENIRE GLI INCENDI: CONSIGLI UTILI PER I RESIDENTI

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Pericolo d'incendio nei piani superiori:

-gli estintori del fuoco, in numero e tipologia come specificati da progetto) siano appesi ai muri in ciascuno dei piani, ad un'altezza appropriata (i.e. a circa 1,2 metri dal pavimento)•i corridoi e le scale che fungono da passaggi d'evacuazione siano tenuti liberi in ogni momento-gli idranti a incasso siano completamente equipaggiati (con tubo, chiave e impugnatura) e contrassegnati, come prescritto, con la lettera H

Pericolo d'incendio in soffitta:

• il sottotetto deve essere sgombro -vale lo stesso che per la cantina-la superficie esterna delle canne fumarie deve essere intonacata, i portelli devono essere di ferro ed a chiusura stagna, attorno alla canna fumaria non deve esserci alcun oggetto• le ragnatele e la polvere si infiammano facilmente: il fuoco poi si trasmette sulle travi • l'impianto elettrico sia adeguatamente eseguito (con i fili esposti debitamente isolati), le lampadine siano protette da campane di vetro

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Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi

Idranti: per autorimesse fuori terra ed al primo interrato oltre le 50 vetture = 1 idrante ogni 50 veicoli; per autorimesse dal secondo piano interrato con oltre 30 veicoli. Per ogni montante va derivata una tubazione DN 40 con un idrante UNI 45.Le autorimesse oltre il secondo piano interrato e quelle oltre il quarto fuori terra (quinto se l'autorimessa è aperta) vanno protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico.

Estintori: devono essere di "tipo approvato" per fuochi di classe A, B e C, con capacità estinguente almeno 21A e 8913.1 ogni 5 per i primi 20 autoveicoli;1 ogni 10 per i rimanenti, fino a 200 autovetture; 1 ogni 20 oltre i 200 autoveicoli

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Estintori a polvere

Estintori ad anidride carbonica (CO2)

Estintori a schiuma

Estintori carrellati

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GLI ESTINTORI VANNO

CONTROLLATI E REVISIONATI....

LA MANUTENZIONE AVVIENE SEMESTRALMENTE;

LA REVISIONE DIPENDE DAL TIPO DI ESTINGUENTE:- schiuma o idrico ogni 18 mesi;- polvere ogni 36 mesi;- CO2 ogni 60 mesi.

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Servizi annessi

Nei locali delle autorimesse è consentito destinare parti della superficie a: officine di riparazione annesse;stazione di lavaggio e lubrificazione; uffici, guardianie, alloggio custode.

Norme di esercizio 1

• Entro l'autorimessa è proibito fumare.• Va affissa bene in vista la segnaletica di sicurezza finalizzata alla sicurezza antincendi• II parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.• AI fine dei mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni 6 mesi da parte di personale qualificato.

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Nell'autorimessa è vietato: usare fiamme libere; depositare sostanze infiammabili o combustibili; eseguire riparazioni o prove di motori; parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.

Norme di esercizio 2

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Relatore: Arch. Carlo BUCCHERI GRAZIE PER

L’ATTENZIONE