Codice Procedura Civile

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Dispositivo dell'art. 57 Codice di Procedura Civile Fonti Codice di Procedura Civile LIBRO PRIMO - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari (artt. 1-68) Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti [disp. att. 28] (1) . Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126 , 130 , 422 ; disp. att. 44] (2) . Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice [137 ; disp. att. 44, 46, 119] (3) . Note (1) La norma in esame attribuisce al cancelliere funzioni giurisdizionali di documentazione. Inoltre, il cancelliere, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale e, pertanto, gli atti da compiuti o formati con il suo concorso, sono atti pubblici che hanno pubblica fede, fino a querela di falso e documentanti le attività dei partecipanti al processo. (2) Uno degli atti certificativi più rilevanti del cancelliere è il processo verbale (si cfr. 126 ) di dichiarazioni, attività e fatti che si verificano nel corso del processo. Inoltre, il cancelliere è tenuto a vigilare sull'esplicazione dei poteri di consultazione di atti e documenti inseriti dalle parti nei rispettivi fascicoli; a curare le comunicazioni alle parti, tra cui spicca quella dell'avvenuto deposito della sentenza; a certificare

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Dispositivo dell'art. 57 Codice di Procedura Civile

Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO PRIMO - Disposizioni generali → Titolo I - Degli organi giudiziari (artt. 1-68) → Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti [disp. att. 28] (1). Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126, 130, 422; disp. att. 44] (2).Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice [137; disp. att. 44, 46, 119] (3).

Note

(1) La norma in esame attribuisce al cancelliere funzioni giurisdizionali di documentazione. Inoltre, il cancelliere, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale e, pertanto, gli atti da compiuti o formati con il suo concorso, sono atti pubblici che hanno pubblica fede, fino a querela di falso e documentanti le attività dei partecipanti al processo.

(2) Uno degli atti certificativi più rilevanti del cancelliere è il processo verbale (si cfr. 126) di dichiarazioni, attività e fatti che si verificano nel corso del processo.Inoltre, il cancelliere è tenuto a vigilare sull'esplicazione dei poteri di consultazione di atti e documenti inseriti dalle parti nei rispettivi fascicoli; a curare le comunicazioni alle parti, tra cui spicca quella dell'avvenuto deposito della sentenza; a certificare l'avvenuto deposito delle sentenze in calce alle stesse (si cfr. disp. att. 119).

(3) La mancata assistenza del cancelliere nella redazione del verbale d'udienza o l'omessa sottoscrizione del verbale stesso da parte del cancelliere non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto, in quanto la sua funzione ha natura meramente integrativa di quella del giudice. Pertanto, l'idoneità dell'atto allo scopo per cui è stato preordinato non viene menomata.Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui manchi la sottoscrizione del cancelliere nella sentenza.

Dispositivo dell'art. 137 Codice di Procedura Civile

Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO PRIMO - Disposizioni generali → Titolo VI - Degli atti processuali (artt. 121-162) → Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti → Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni

Le notificazioni (1) , quando non è disposto altrimenti (2), sono eseguite dall'ufficiale giudiziario (3) (4), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere

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(5) [disp. att. 47 e ss.]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi (6).Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Note

(1) La norma in commento dispone che l'inizio dell'attività di notificazione sia segnato dall'istanza di parte personalmente o mediante il suo difensore, con la conseguenza che in mancanza dell'indicazione dell'istante, la notificazione risulta del tutto improduttiva di effetti. Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e costante, il vizio conseguente alla sua omissione è sanato ove sia possibile individuare dal contenuto dell'atto la parte istante oppure se è possibile in ogni caso evincersi dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario che l'iniziativa della notificazione è stata presa dal procuratore costituito della parte.

(2) La legge prevede anche altre forme di notificazione degli atti processuali come ad esempio la notifica per pubblici proclami in presenza di un numero indeterminato di destinatari (art. 150) o la notifica eseguita su indicazione del giudice in maniera diversa da quella stabilita dalla legge (art.151).

(3) Il potere di procedere all'attività di notifica degli atti processuali spetta all'ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica va eseguita e a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notifica. Quest'ultimo ufficiale giudiziario ha la facoltà di operare anche al di fuori della circoscrizione territoriale di sua competenza, ma solamente a mezzo del servizio postale.

(4) Nonostante il codice faccia riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, è bene precisare che sono previste dall'ordinamento giudiziario anche le figure dell'aiutante ufficiale giudiziario e del messo di conciliazione il quale provvedeva a notificare gli atti relativi ai giudizi davanti al giudice di pace.

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(5) L'atto d'impulso di tale fase che consiste nell'istanza o nella richiesta, deve contenere l'indicazione specifica dell'identità del proprio autore. Nella prassi, però, è ormai consentita la formula «ad istanza come in atti», poichè si ritiene sufficiente che sia possibile desumere le generalità dal contesto dell'atto notificato.

(6) Nel caso in cui venga consegnata una copia non conforme all'originale, poichè caratterizzata da mutilazioni o alterazioni, si potrà invocare la nullità della notificazione ex art. 156 comma 2, qualora risulti che a causa di tali incompletezze il destinatario non abbia potuto conoscere il contenuto dell'atto.

Significati storici

Nell'Impero romano erano detti cancellieri (latino: cancellarii, sing. cancellarius) gli uscieri posti al cancellus, la barriera che separava il giudice in udienza dal pubblico. Il titolo si è poi diffuso nei paesi influenzati direttamente o indirettamente dalla cultura latina, assumendo peraltro significati molto diversi secondo le epoche, i luoghi e i contesti.

Nel Medioevo e in epoca successiva il cancelliere era il funzionario al quale era affidata la custodia del sigillo ufficiale di un sovrano, signore, vescovo, comune o di altre istituzioni e curava la redazione e il rilascio dei documenti ufficiali. Alla cancelleria erano addetti i notai (latino: notarii, sing. notarius), che si occupavano della verifica e datazione dei documenti ufficiali, e gli scribi (latino: scribae, sing. scriba), con l'incarico di ricopiare i medesimi. Potevano anche esserci più cancellieri, con a capo un gran cancelliere o arcicancelliere.[1] I cancellieri dei sovrani e dei signori erano normalmente di estrazione ecclesiastica. In certi casi queste figure finirono per assumere un ruolo di maggior potere, fino a divenire la più alta carica dopo il sovrano.[2]

Sacro Romano Impero

Nel Sacro Romano Impero c'erano tre arcicancellieri, uno per i territori germanici, uno (istituito nel 962) per il Regnum Italicum e uno (istituito nel 1032) per il Regno dei Burgundi; gli uffici spettavano, rispettivamente, all'Arcivescovo di Magonza, all'Arcivescovo di Colonia (che lo esercitava per mezzo di delegati, trovandosi al di fuori del territorio italiano) e all'Arcivescovo di Treviri. Durante il regno svevo il cancelliere supremo era denominato cancelliere aulico.

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Con la Bolla d'oro del 1356 fu confermata la tripartizione della cancelleria ma le funzioni furono concentrate nell'arcivescovo di Magonza, che era anche principe elettore dell'Impero. Nel 1803 il titolo di arcicancelliere passò al principe elettore laico di Magonza, per poi scomparire con la dissoluzione dell'Impero nel 1806.

Repubblica di Venezia

Nella Repubblica di Venezia il Cancellier Grande era preposto alla Cancelleria ducale, istituita nel 1268 e dal 1402 divisa in Cancelleria ducale propriamente detta, principale archivio degli atti dello Stato veneziano, e Cancelleria segreta, nella quale venivano conservati gli atti riservati. Il Cancellier Grande era eletto a vita dal Maggior Consiglio ed era la più alta carica alla quale potessero accedere i cittadini non patrizi, di cui si poteva considerare il capo, così come dei patrizi lo era il Doge.

Regno di Sicilia

Nel regno di Sicilia già sotto i re normanni la Cancelleria si occupava nella corte della stesura dei documenti [3]. Con Federico II era uno dei sette uffici del Regno.

Dagli aragonesi in poi il "Gran Cancelliere" era la sesta carica del Regno per importanza.

Stato di Milano

Lo Stato di Milano ebbe un Gran Cancelliere dal 1535 al 1753. Scelto tra i nobili spagnoli o lombardi, ricopriva l'ufficio a vita ed era, dopo il governatore, la più alta carica dello stato. Controllava l'amministrazione e la giurisdizione, curando che ogni magistratura svolgesse le proprie funzioni senza ostacolare le altre e dirimendo gli eventuali conflitti tra le stesse. Presiedeva, inoltre, il Consiglio segreto, organo consultivo del governatore, e la giunta interinale, che faceva le veci del governatore tra la sua partenza o morte e l'arrivo del successore. La figura del Gran Cancelliere è menzionata anche dal Manzoni nel suo celebre romanzo storico "I promessi sposi", con il nome di Antonio Ferrer.

Chiesa cattolica

Nell'ambito della Curia Romana esisteva una Cancelleria Apostolica, trasformata nel 1908 in Ufficio di spedizione della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e abolita nel 1973. Era retta da un cardinale che fino al 1908 era detto vice cancelliere (gli storici non sono concordi sul perché si usasse questo titolo e non quello, più ovvio, di cancelliere); dal 1908 assunse il titolo di cancelliere ma la carica perse molte delle attribuzioni e del potere di un tempo. Dal 1532 fino alla soppressione al vice cancelliere, poi cancelliere, spettò il titolo cardinalizio di San Lorenzo in Damaso. La sua residenza fu prima in via dei Banchi Vecchi poi, dal 1517, nel palazzo della Cancelleria.

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L'ordinamento canonico prevede tuttora una cancelleria diocesana nell'ambito della curia diocesana. È retta dal cancelliere diocesano che può essere un presbitero, un diacono o, in alcuni casi, un laico.

Il titolo di gran cancelliere è, invece, in uso nelle università pontificie, come si dirà più oltre.

Ordini cavallereschi

Negli ordini cavallereschi il gran cancelliere era un'alta carica, subordinata solo al gran maestro, e lo è tuttora nel Sovrano militare ordine di Malta, dove ha attribuzioni paragonabili a quelle di un ministro degli Interni e di un ministro degli affari esteri.

La carica si è mantenuta anche negli attuali ordini, istituti dagli stati per il conferimento di onorificenze, ma ha da solito un ruolo puramente cerimoniale.

Significati contemporanei

Capo del governo

Nei paesi di lingua tedesca il titolo di cancelliere equivale a quello di primo ministro. Era, infatti, capo del governo dell'Impero tedesco sorto nel 1871 e poi, a partire dal 1919, della Repubblica di Weimar il cancelliere del Reich (Reichskanzler). Il titolo fu assunto da Adolf Hitler nel 1933; dal 1934, dopo la morte di Paul von Hindenburg, assunse anche la carica di capo dello stato e usò il titolo di Führer und Reichskanzler. Nel 1949, con la costituzione della Repubblica Federale Tedesca, al capo del governo fu attribuito il titolo di Cancelliere (Bundeskanzler), mentre la Repubblica Democratica Tedesca adottò fino al 1964 il titolo di presidente dei ministri (Ministerpräsident) ed in seguito quello di presidente del Consiglio dei ministri (Vorsitzender des Ministerrates).

Il titolo di cancelliere federale è attribuito anche al capo del governo austriaco dal 1918 (in precedenza, dal 1821 al 1918, durante l'Impero austriaco poi austro-ungarico, si usava il titolo di presidente dei ministri).

Il titolo di cancelliere non è invece utilizzato dai Land tedeschi ed austriaci per i loro capi del governo.

Membro del governo

In alcuni ordinamenti contemporanei il cancelliere è un membro del governo con rango di ministro oppure subordinato a quello di ministro.

In vari stati dell'America latina (Brasile, Cile, Perù ecc.) sono detti cancelliere e cancelleria rispettivamente il ministro corrispondente a quello che altrove prende il nome di ministro degli affari esteri e il suo dicastero. Peraltro, l'uso di denominare cancelleria il

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ministero degli affari esteri è molto diffuso nel gergo diplomatico e politico, anche laddove questa non è la denominazione ufficiale.

In Francia si usa denominare cancelliere il ministro della giustizia e cancelleria il suo ministero; si tratta, tuttavia, di denominazioni non ufficiali.

In Gran Bretagna il titolo viene utilizzato per designare alcuni membri del gabinetto:

il Lord Cancelliere (Lord High Chancellor), in passato posto a capo del potere giudiziario (escluso quello della Scozia) e investito lui stesso di funzioni giudiziarie, ora ha un ruolo assimilabile a quello del ministro della giustizia in altri ordinamenti; fino al 2006 era anche presidente della Camera dei Lord;

il Cancelliere dello Scacchiere (Chancellor of the Exchequer), con funzioni simili a quelle del ministro delle finanze o del tesoro in altri ordinamenti;

il Cancelliere del Ducato di Lancaster (Chancellor of the Duchy of Lancaster), formalmente incaricato dell'amministrazione di tale ducato è in realtà un ministro senza portafoglio.

Alto funzionario dello stato

In Svizzera il cancelliere della Confederazione (Bundeskanzler in tedesco, Chancelier fédéral in francese), eletto per quattro anni dall'Assemblea federale, è il capo della Cancelleria federale, un ufficio di gabinetto (di "stato maggiore", secondo la dizione contenuta nella Costituzione svizzera) che supporta il Consiglio federale, alle cui riunioni il cancelliere partecipa con voto consultivo; è assistito da due vicecancellieri nominati dal Consiglio federale. Figure analoghe esistono anche a livello di stato federato, con diverse denominazioni (cancelliere dello stato, come nel Canton Ticino, scriba del consiglio o dello stato, direttore della cancelleria ecc.)

In alcuni ordinamenti (Svezia, Finlandia, Estonia) il cancelliere della giustizia è un alto funzionario, nominato dal governo (Svezia), dal capo dello stato (Finlandia) o dal parlamento su proposta del capo dello stato (Estonia), incaricato di assicurare la legalità dell'azione del potere esecutivo, fornendo consulenza giuridica al governo e vigilando sull'operato della pubblica amministrazione; può avere anche la competenza di esaminare i reclami dei cittadini contro l'operato degli uffici amministrativi e concedere i relativi indennizzi, nonché di curare la difesa dello stato in sede processuale.

Capo di un'università

In Gran Bretagna e in altri paesi del Commonwealth britannico è detto cancelliere (chancellor) l'organo posto al vertice di un'università. Tuttavia, di solito, il ruolo attribuito al cancelliere è puramente onorifico e la direzione dell'università è di fatto attribuita ad un vicecancelliere (vice-chancellor) con eventualmente un procancelliere (pro-chancellor) che presiede, in luogo del cancelliere, l'organo collegiale di governo; in Scozia e Canada anche il vicecancelliere ha solitamente un ruolo puramente onorifico e la

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direzione dell'università è di fatto attribuita al principal o president. Si tratta di organi corrispondenti a quello che nella maggior parte degli altri paesi è denominato rettore.

Il gran cancelliere è la massima autorità nelle università pontificie, ma non si occupa concretamente delle questioni accademiche, demandate ad un rettore posto alle sue dipendenze. L'ufficio è generalmente attribuito al vescovo della diocesi in cui ha sede l'università o al presidente della conferenza episcopale locale; se l'università è stata istituita da una congregazione o da un ordine religioso, il gran cancelliere è il superiore generale del medesimo. Costoro generalmente delegano le funzioni ad un altro vescovo o ad un presbitero in qualità di vice-gran cancelliere.

Altri significati

In alcuni paesi europei (Spagna, Portogallo, Italia ecc.) il cancelliere è un funzionario, non diplomatico, che svolge compiti amministrativi nelle missioni diplomatiche e nei posti consolari.

In Italia il cancelliere è un organo ausiliario del giudice, il cui compito principale è documentarne gli atti. La figura corrispondente prende il nome di greffier nei paesi francofoni, di court clerk in quelli anglosassoni e di secretario judicial (o semplicemente secretario) in quelli di lingua spagnola.

Nella Germania nazista, a partire dal 1941, fu denominata Cancelleria del Partito (Parteikanzlei) la segreteria del Partito nazista (NSDAP); Capo della Cancelleria del Partito era Martin Bormann.

Note

1. ̂ Talvolta, peraltro, questi titoli venivano usati anche quando c'era un solo cancelliere, per motivi onorifici

2. ̂ Per questo motivo si usa tradurre con “cancelliere” il titolo attribuito alla più alta carica dopo quella del sovrano in altri sistemi politici del passato, ad esempio il 丞相 (Cheng Xiang) o 宰相 (Zai Xiang) dell'Impero cinese.

3. ̂ http://www.treccani.it/enciclopedia/regno-di-sicilia-cancelleria_(Federiciana)/

Cancelliere (ordinamento giudiziario italiano)Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.(Reindirizzamento da Cancelliere (ordinamento giudiziario))

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Il cancelliere, nell'ordinamento giudiziario italiano, è un funzionario pubblico, della pubblica amministrazione italiana.

Fa parte dell'ordinamento giudiziario italiano ed esercita essenzialmente attività amministrativa coadiuvando la magistratura italiana, addetto alla cancelleria, istituita presso ciascun ufficio giudiziario (Corte suprema di cassazione, corte d'appello, tribunale o ufficio del giudice di pace) ai sensi della legge.[1]

Indice

1 Evoluzione storica 2 Stato giuridico 3 Personale

o 3.1 Classificazione o 3.2 Reclutamento o 3.3 Funzioni

4 Dati sugli organici 5 Notizie comparatistiche 6 Note 7 Voci correlate 8 Collegamenti esterni

Evoluzione storica

Nell'antica Roma i cancellarii (così detti perché posti al cancellus, la barriera che separava il giudice in udienza dal pubblico) o notarii, tratti dall'ordine equestre, avevavo il compito di coadiuvare il giudice. Prima di loro si ha notizia di scribae e di tabularii, il cui compito era però limitato all'attività di scrivano.

In epoca comunale funzioni simili a quelle dell'attuale cancelliere erano svolte dai maestri d'atti o maestri notari. In seguito tali funzioni furono attribuite in alcuni stati italiani a funzionari denominati cancellieri; nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli costoro giunsero alla vera e propria partecipazione all'esercizio della giurisdizione.

La prima disciplina della figura del cancelliere e del segretario giudiziario dell'Italia unita risale al regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. All'epoca l'ammissione al concorso per il grado iniziale della carriera (vicecancelliere) non era subordinata al possesso di alcun titolo di studio, ma l'ingresso in carriera era subordinato al superamento di un esame di cultura generale. Il cancelliere era remunerato in parte con una retribuzione pagata dallo Stato e in parte con diritti di cancelleria, pagati dagli utenti per il rilascio di copie, e percentuali sulle somme riscosse a favore dello Stato.

Stato giuridico

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Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo l'art. 8 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, appartiene all'ordine giudiziario, essendo inquadrati come ausiliari del giudice, pur non facendo parte della magistratura italiana.[2][3]

Il funzionario che svolge funzioni corrispondenti a quelle del cancelliere presso l'ufficio del pubblico ministero (Procura generale presso la Suprema corte di cassazione, procura generale presso la corte d'appello, procura della Repubblica presso il tribunale ordinario) era denominato segretario giudiziario fino al 1972, quando gli fu estesa la denominazione di cancelliere; resta la denominazione di segreteria giudiziaria per l'ufficio al quale è addetto o responsabile. Ai sensi del d.lgs. 25 luglio 2006 n. 240 risponde al dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario.

Personale

Classificazione

La classificazione del personale e la disciplina delle carriere è stata più volte modificata nel tempo. A seguito del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche, tutte raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la disciplina è ora contenuta nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" e nel Contratto collettivo nazionale integrativo per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, stipulato il 29 luglio 2010. Il personale è diviso in tre aree professionali, suddivise in profili professionali, cui corrispondono diversi livelli retributivi:

I area, comprendente il profilo di ausiliario; II area, comprendente i profili di operatore giudiziario, assistente giudiziario e

cancelliere; III area, comprendente profili di funzionario giudiziario e direttore

amministrativo.

La funzione del cancelliere è distribuita tra i profili di funzionario giudiziario e cancelliere, ma solo il primo può compiere tutti gli atti demandati dalle norme al cancelliere. Il direttore amministrativo, invece, svolge principalmente funzioni di direzione degli uffici, nonché funzioni vicarie del dirigente. Alcune funzioni tipiche del cancelliere sono, altresì, demandate all'assistente giudiziario: tra esse, l'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

Reclutamento

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è reclutato tramite concorso pubblico, indetto dal Ministero della giustizia.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso del diploma di:

scuola secondaria di primo grado, per il profilo di operatore giudiziario;

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scuola secondaria di secondo grado, per i profili di assistente giudiziario e cancelliere;

laurea triennale , laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, per il profilo di funzionario giudiziario;

laurea magistralee o secondo il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, per il profilo di direttore amministrativo.

Funzioni

Il cancelliere, attraverso le funzioni e i compiti demandati dall'ordinamento, integra sostanzialmente la funzione giurisdizionale mediante l'adozione di atti assunti in piena autonomia funzionale. Compito principale del cancelliere è assistere il giudice, monocratico o collegiale, in tutti gli atti e le attività che devono essere documentate attraverso la redazione di un processo verbale. Quest'ultimo è redatto e firmato dal cancelliere, che in tal modo gli attribuisce pubblica fede, sicché il verbale fa piena prova fino a querela di falso (è, in altri termini, un atto pubblico).

Oltre alla verbalizzazione, il cancelliere ha una serie di altre competenze, tra le quali si possono ricordare:

il rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti; l'iscrizione a ruolo della causa; la verifica della corresponsione del contributo unificato prescritto; la formazione del fascicolo d'ufficio e, nel processo civile, la conservazione dei

fascicoli di parte; le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, ivi compresa

la comunicazione alle parti dei provvedimenti del giudice; la pubblicazione della sentenza e gli adempimenti connessi, come la trascrizione

presso la conservatoria dei registri immobiliari delle sentenze implicanti trasferimenti di proprietà immobiliare o iscrizioni di ipoteche giudiziali;

le attività prodromiche e successive all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, segnatamente in materia civile.

Vi sono poi una serie di funzioni amministrative svolte dalla cancelleria non come ufficio ausiliario del giudice, ma come articolazione locale del Ministero della Giustizia: redazione di atti di notorietà, ricezione di giuramenti su perizie stragiudiziali e su traduzioni di atti e documenti, rilascio di copie autentiche di documenti e autenticazione di sottoscrizioni, tenuta del registro pubblico dei privilegi speciali, rinunzie alle eredità, accettazioni delle eredità con beneficio d'inventario, redazione dei relativi inventari, recupero dei crediti dello Stato nati nel corso dei procedimenti giudiziari, custodia dei corpi di reato, rilascio di certificazioni ecc.

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I cancelleri che operano nelle segreterie giudiziarie delle Procure della Repubblica presso i Tribunali hanno il compito di documentare tutte le attività del pubblico ministero; inoltre:

rilasciano i certificati del casellario giudiziario; svolgono, su provvedimento del pubblico ministero, gli adempimenti per

l'esecuzione delle sentenze di condanna; appongono la cosiddette apostille agli atti amministrativi o giudiziari provenienti

da ordinamenti esteri.

Dati sugli organici

Dal 2002 ad oggi, il Ministero della giustizia ha bandito concorsi pubblici per n. 2.668 posti di magistrato e nessuno per cancelliere e funzionario giudiziario o altro personale di cancelleria, benché questi svolgano attività dirette ad integrare la Giurisdizione stessa. Nel linguaggio parlato e, più di recente, anche in alcuni provvedimenti normativi di rango secondario si sta diffondendo il ricorso al termine "amministrativo" per definire il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonostante il predetto personale non svolga, se non in via del tutto residuale, compiti riconducibili all'ambito tecnicamente individuabile come "amministrativo".

Si tratta, invero, di una mera semplificazione linguistica dettata dall'erroneo, quanto grossolano, tentativo di voler distingure l'attività propria del giudice, lo ius dicere, dal resto degli adempimenti riservati al cancelliere e al rimanente personale 'giudiziario. In tal modo, si trascura l'idea del Servizio Giustizia complessivamente inteso e non parcellizzabile, come pregiudizialmente avviene, in base alle specifiche categorie di funzionari pubblici chiamati ad assicurare, ognuno secondo il proprio Ordinamento e le proprie peculiarità, l'esercizio effettivo dell'attività giudiziaria.

Notizie comparatistiche

Funzionari analoghi al cancelliere italiano si trovano anche negli altri ordinamenti, variamente denominati: ad esempio, greffier nei paesi francofoni (da cui deriva anche la denominazione griffier, usata nei Paesi Bassi), court clerk (o, in certi casi, court registrar) nei paesi anglosassoni e secretario judicial (o semplicemente secretario) in quelli di lingua spagnola. In alcuni stati federati degli Stati Uniti, davanti al court clerk può anche essere celebrato il matrimonio civile, similmente all'ufficiale dello stato civile in Italia.

Note

1. ̂ Art. 3 R.D. 30 gennaio 1941, n. 122. ̂ Gramaglia D., Diritto processuale civile. Manuale breve , Giuffrè Editore, 2011,

pag. 125. Peraltro, la Corte costituzionale sembra aver sviluppato un diverso

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orientamento circa l'appartenenza all'Ordine giudiziario per effetto delle profonde modifiche legislative che hanno interessato il personale giudiziario.

3. ̂ Al riguardo si vedano le Ordinanze n. 290 del 2006 e nn. 137 e 346 del 2008, nonché la recente Sentenza n. 295 dell'11 - 19 dic. 2012 che si rifanno tutte al seguente tenore di considerazioni:

« [...] che, in particolare, circa la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, questa Corte ha già escluso la possibilità di istituire un simile raffronto, a causa della mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e del diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo (sentenza n. 15 del 1995; ordinanze n. 167 e n. 33 del 1996, n. 451 e n. 98 del 1995); che alle considerazioni richiamate si deve aggiungere che le differenze di regime giuridico tra le due categorie di dipendenti statali si sono accentuate a seguito della riforma del pubblico impiego, stante la diversità ormai riscontrabile sul piano delle fonti di disciplina dei rispettivi rapporti di impiego (il rapporto di lavoro degli impiegati è disciplinato in gran parte – ed in particolare per la materia del trattamento economico – da fonti contrattuali, quello dei magistrati esclusivamente dalla legge). »

Voci correlate

Ausiliario del giudice Deposito giudiziario Dirigente (pubblica amministrazione italiana) Funzionario Ordine giudiziario Ordinamento giudiziario in Italia Ufficiale giudiziario (Italia) Vicario