Codice Penale e Misure Di Sicurezza

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P A R T E VIIICODICE PENALE E MISURE DI SICUREZZA PER IL MALATO CHE DELINQUE20 Codice penale e misure di sicurezza 00021Trattamento penitenziario dei tossicodipendenti00022Psichiatria penitenziaria0003 2010 ELSEVIER S.R.L. Tutti i diritti riservati.P a r t eVIIIC A P I T O L O20 CODICE PENALE E MISURE DI SICUREZZA VittorioVolterra= GianfrancoRivellini= MicheleSchiavon = AntoninoCalogero ISTITUTI PENITENZIARI: OPGE TUTELA DELLA SALUTE DEI DETENUTI Vittorio Volterra InItalia,gliistitutipenitenziariattivisono203,ognuno dei quali dotato di un presidio sanitario diretto da un me-dico incaricato dipendente dellAP. I presidi sono classi-cati in: primo livello (con meno di 250 detenuti), secondo livello(conpidi250detenutiepresenzamedicasulle 24ore),terzolivello(dotatidistrutturesanitariespecia-listicheecentridiagnosticiterapeutici,comeaFirenze, Pisa, Parma, Milano Opera ecc.). I medici e gli operatori sanitariimpiegati(esclusigliOPG)sono350medicidi-pendenti,oltre500trainfermierietecnicidipendentie, inpi,2.500tramediciealtrioperatoriinconvenzione libero-professionale. Le aree coperte dal SSN riguardano gli interventi sulle dipendenze patologiche (il personale ora quello dellASL sulla base del D.Lgs. n. 230 del 1999 e viene nanziato con provvedimenti ad hoc in Finanzia-riaecondeliberazionedelCIPEallinternodelreparto delFSNalleRegioni).Perquestareasonoprevistean-che sezioni a custodia attenuata (SEATT) e, per soggetti con persistente pericolosit sociale, sono allestite apposite case di lavoro. Le criticit maggiori sono date dalle difcolt di moni-torareleterapiedopolascarcerazione,digarantiretem-pestive cure in situazioni di emergenza, il pieno range dei trattamentiterapeuticieunadeguatariabilitazionepsi-chiatrica. Il circuito degli OPG oggi rappresentato da sei strut-turedallacapienzanominaledi200posticiascuna,con circa1200presenti,notevolmenteaumentatinegliulti-mitreanni,deiqualiiprosciolticonmisuradisicurezza rappresentano il 51%, i prosciolti assegnati a casa di cura e custodia il 12%. I detenuti in osservazione dagli istituti penitenziariexarticolo148sonol8%(conunturnover piuttostoelevato,perchlamisurahaduratamassimadi un mese, eventualmente prorogabile a due), i detenuti mi-norati il 3%, i detenuti osservandi il 2%. Il tasso medio di presenzeinOPGsullapopolazionegeneraledi1ogni 55.000 abitanti, con variazioni regionali molto ampie (no a10volte).Ilpersonalesanitariodiruolocostituitoda 289 dipendenti (169 dei quali a Castiglione delle Stiviere, lunico OPG gi in gestione al SSN). Altri 162 dipendenti sono a contratto (nessuno dei quali a Castiglione); altri 556 sono gli operatori della custodia, anche in questo caso as-senti da Castiglione. Perquantoriguardalatuteladellasalutedeidetenu-ti,ilD.Lgs.n.230del1999avevaprevistoilpassaggio al SSN dellassistenza sanitaria nelle carceri e limmediato passaggio delle funzioni relative alla medicina preventiva e allassistenzaaitossicodipendentiche,ineffetti,haavuto luogo, e a seguire quello degli altri aspetti relativi allassi-stenza sanitaria. Pi tardi, non essendosi vericati ulteriori mutamenti,laleggenanziaria2008prevedeva,agliartt. 283 e 284, di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al D.Lgs. n. 230, 1999, e successive modicazioni, comprensive dellassistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunit e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con lintento, di concerto tra Ministero della Salute e Mi-nistero della Giustizia, dellerogazione dellassistenza sani-taria in carcere da parte del SSN con: parit di trattamen-totraliberiedetenuti/internati;tuteladellasalutequale componentedeltrattamentorieducativoedelrecupero sociale e della dignit della persona; garanzie di sicurezza; continuitterapeuticaecollaborazioneinteristituzionale. Essa poi si propone come obiettivi aggiunti: lo sviluppo di conoscenzeepidemiologiche,lapromozionedellasalute, la salubrit degli ambienti; la prevenzione primaria, secon-daria e terziaria; la promozione dello sviluppo psico-sico deiminorennielariduzionedeisuicidiedeicomporta-menti autolesivi (lincidenza dei suicidi tra i carcerati 10 volte pi frequente di quella riscontrabile nella popolazio-ne normale). A tuttoggi, il Ministero della Giustizia considera gra-ve la situazione rispetto alla salute nel 2% dei detenuti, compromessonel3%,mediocrenell85%.Il21%ri-sultaaffettodatossicodipendenzaeil14%dadistur-bipsichici.Pertalemotivohastilato,conilMinistero s0010p0010p0015p0020p0025p0030p0035p0040c01004 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinquedella Salute, le linee guida per gli interventi a tutela dei detenuti individuando otto aree cruciali e indicando per ciascuna obblighi e competenze delle strutture del SSN, e cio: 1. la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi devono essere svolte da pre-sidi allinterno delle carceri, atti ad assicurare tutte leprestazionidimedicinadibase,dalladiagnosi precoce, allassistenza farmaceutica e alla sommini-strazione di vaccini; 2. le prestazioni specialistiche devono essere assicurate da ASL e ospedali, secondo standard uniformi; 3. lerispostealleurgenzedevonoesseregarantitesia allinternodellecarceri,sianellestruttureospeda-liere del territorio; 4. perlepatologieinfettive,oltreaunefcaceinfor-mazione per i detenuti, devono essere previsti inter-venti per la gestione e lisolamento; 5. laprevenzione,curaeriabilitazioneperledipen-denze patologiche e lassistenza ai tossicodipendenti vanno assicurate dai servizi per le dipendenze delle ASL in collaborazione con la rete dei servizi sanitari e sociali del territorio impegnati nella lotta alle di-pendenze; 6. la prevenzione, cura e riabilitazione nel campo del-lasalutementaledevonoprevedereunsistemadi sorveglianzaepidemiologicaedidiagnosiprecoce, accanto alla garanzia di cure pari a quelle fornite dai servizi del territorio. Va comunque assicurata la pre-senzacostantediunospecialistainpsichiatriaoin psicologia clinica; 7. la tutela della salute delle detenute e delle minoren-ni sottoposte a misure penali e della loro prole deve comportareattenzioneagliaspettipsico-emotivi dellanascita;monitoraggioeassistenzaostetrico-ginecologica; prevenzione e prolassi delle malattie atrasmissionesessualeedeitumoridellapparato genitale femminile; 8. latuteladellasalutedellepersoneimmigratedeve essere garantita da uno specico programma incen-trato sulla mediazione culturale, in cui trovino im-pegnati servizi sanitari, istituti di pena, enti locali e volontariato, per la piena fruizione delle opportuni-t di cura. Per quanto riguarda gli OPG, dopo il D.P.C.M del 1 aprile 2008 (G.U. 30 maggio 2008), n. 126 (il testo disponibile online),nellafaseditransizione,vannodelineandosidue opzioni, la prima delle quali sovrapponibile alla situazio-ne del carcere, con una diarchia tra un responsabile della sicurezza e delle altre funzioni non sanitarie e un dirigen-temedicoresponsabiledeiprocessiclinico-assistenzialie medico-legali. In alternativa, lOPG diviene una struttura residenzialespecialedellASL,dicuilamministrazione penitenziariavericalidoneitalleffettuazionedellemi-sure di sicurezza, eventualmente garantendo un controllo perimetralesugliaccessi,maafdandoallASLlagestio-necompletadellastruttura(laqualealcontemposideve completamente sanitarizzare), cos come gi avvenuto a Castiglione delle Stiviere, dove vi lunico reparto femmi-nile (se ne sta allestendo uno anche a Barcellona Pozzo di Gotto). CODICE PENALE E MISUREDI SICUREZZA Gianfranco Rivellini e Michele Schiavon LA NASCITA DEL MANICOMIO CRIMINALE IN EUROPA Listituto dei manicomi criminali trova la sua origine in In-ghilterra. Prima del 1786, anno in cui M. Nicholson tent di uccidere re Giorgio III, in quel paese i delinquenti di-chiarati irresponsabili sulla base del verdetto not guilty by reason of insanity venivano semplicemente prosciolti dalla pena e restituiti alla societ. Nel 1786, accertata linsania di Nicholson, quindi lirresponsabilit del suo atto, questo fu rinchiuso in una cella speciale del manicomio di Bedlem. Laleggepromulgatail28luglio1800colnomedi Insa-ne offenders bill prevedeva che, al proscioglimento di colui che commetteva il delitto in stato di alienazione mentale, doveva seguire il ricovero sotto stretta sorveglianza in un manicomio no a che Sua Maest non faccia conoscere il suo piacere . La legge inglese, per quanto innovativa, si rivel ben presto insufciente, in quanto nulla prevedeva riguar-doaicondannaticolpitidaalienazionementaleduran-telespiazionedellapena.Seguironoulteriorimodiche legislativenel1807,nel1808enel1816,chestabilirono parit di trattamento fra prosciolti e condannati impazziti, daricoverarsiambedueinsezionispecialideimanicomi. Nel 1857 si istitu il primo manicomio criminale di Stato nella Parrocchia di Sandhurst, nel Berkshire, e nel 1863 fu fondato il celebre stabilimento di Broadmoor. LInghilterrafuseguitadaIrlandaeScozia,conlisti-tuzionedeimanicomicriminalidiDundrumePerth.In Francia, dove tutti i folli, indistintamente, venivano man-dati nel famigerato manicomio di Bictre, nel 1876 fu isti-tuita unapposita sezione per pazzi criminali alle dipenden-zedellecarcericentralidiGaillon,mentreinGermania, neglianni1870-75,appositesezionipercriminalifolli furonoistituitenelleCaseCentralidiBruchsal,Halleed Amburgo. Negli Stati Uniti un primo manicomio crimina-le fu istituito ad Auburn (New York) nel 1855 e, con legge del 12 maggio 1874, entr in funzione quello di New York; nel Massachusset, con legge del 22 aprile 1875, fu prescrit-tocheogniassassinoproscioltoperchritenutopazzo, fosse ricoverato per tutta la vita in un asilo di stato. Inne inCanada,conattodel28aprile1877,vennemessoalle dipendenze delle carceri di Kingston lasilo di Rockwood. CENNI STORICI SULLA NASCITA DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI IN ITALIA Nella seconda met del XIX secolo, in Italia si assiste a un vivacedibattitoinerenteifondamentideldirittopenale, che vede come protagoniste le due principali scuole di di-ritto criminale allora esistenti: la scuola classica e la scuola positiva. La prima, direttamente collegata alla temperie cultura-leilluminista,alCodicenapoleonicodel1804,avevatra isuoisostenitoripiillustriilCarmignanieilCarrara (1805-1888).Lascuolaclassica,muovendodalpostulato o0010o0015o0020o0025o0030o0035o0040o0045s0015s0020s0025p0085p0095p0100 p0105p0110p0115p0120CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 5dellibero arbitrio , delleguaglianza degli uomini rispetto a tale postulato, riteneva il reato una violazione cosciente e libera della norma penale. La sanzione, a fronte di tale vo-lont colpevole, la pena, intesa quale retribuzione per il male compiuto, commisurata alla gravit del reato, gravata di afizione, emenda volta a riparare loffesa arrecata alla societ dalla condotta del reo. Sulfronteoppostosischieravalascuolapositivadidi-rittopenale,sostenutadaglistudidelLombroso(1835-1909) e da penalisti quali il Ferri (1856-1929). Tale scuo-la,basandosisuldeterminismodelprincipiodicausalit , tendevaaporreinsecondopianoilcostruttoilluminista delliberoarbitrioqualepresuppostodellazioneumana. Insintesi,seluomodelinquesullabasedideterminanti eredo-costituzionali,osullabasedideterminantisociali, la sanzione penale perde il valore di castigo, proporzionale al disvalore del delitto , per assumere un valore preventivo, preferibilmente proporzionato al disvalore morale e/o co-stituzionale del reo. Da qui la nascita della misura di sicu-rezza, del concetto di pericolosit sociale e, in denitiva, la nascita delle istituzioni atte allisolamento dal corpo socia-ledellindividuoreofolle.Laffacciarsisullascenadella misura di sicurezza, quale strumento penale di tipo social-preventivo, da comminare in rapporto alla pericolosit del soggetto, alza inoltre il sipario sulla nascita dei programmi trattamentaliindividualizzati,daadottarsipercontrollare la pericolosit del delinquente folle e recuperarlo nei li-miti del possibile alla societ. Proprioallinternodiquestodibattito,nel1876lam-ministrazionepenitenziariainauguradAversailprimo manicomiogiudiziarioitaliano.Furicavatodallacasa penaleperinvalidiconladenominazionedisezioneper maniaci,conlafunzionediospitareidetenuti impaz-ziti in carcere . Tale istituto fu creato sulla base di un atto amministrativo. Soltanto quindici anni pi tardi, nel 1891, il manicomio giudiziario fu formalizzato da una norma di legge,contenutaallinternodelregolamentogeneralede-gli stabilimenti carcerari (R.D. 1 febbraio 1891, n. 260), lo stesso che andava a modicare il codice penale Zanardelli, varato due anni prima, che non faceva riferimento esplicito ai manicomi giudiziari. Taleregolamento,oltreariconoscereformalmente listituto del manicomio giudiziario, ne stabil la funzione, quale luogo di separazione dal contesto sociale, per gli im-putati prosciolti sulla base dell infermit mentale, dopo un periodo dosservazione presso lo stesso manicomio giudi-ziario o presso il manicomio provinciale ordinario. Lesperienza di Aversa, sul quale il Lombroso (1872) scri-veva: Vi in Aversa un manicomio criminale che potreb-be chiamarsi unimmensa latrina , aliment il dibattito di quel periodo e spian comunque la strada per creare nuovi istituti.NacqueMontelupoFiorentinonel1886,Reggio Emilia nel 1892 e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel 1925.ListitutodiCastiglionedelleStiviereebbeorigine nel1939,qualesezionedellospedalepsichiatricocivile. AncheaImolaeVolterravennerosuccessivamenteinau-guratesezionigiudiziarie,collegatealmanicomiocivile. Inne nel 1953 venne aperto, unico istituto nato nel dopo guerra,ilmanicomiogiudiziario-sezionefemminile-di Pozzuoli, che si aggiunse al reparto femminile di Castiglio-ne delle Stiviere, dove solo dal 1950 ebbero inizio i ricoveri di donne, anche in seguito alla chiusura della sezione fem-minile di Aversa. Nel 1953 esistevano in Italia nove istituti, tra manicomi giudiziari e sezioni giudiziarie collegate agli ospedali psichiatrici civili. Nel 1975 , la legge 354 di riforma dellordinamentopenitenziariosostituisce,allarticolo62 , la dicitura manicomio giudiziario con il titolo ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e, sempre nello stesso anno, in seguito alla morte, avvenuta il 5 gennaio, di Antonietta Bernardini, che comport la chiusura della sezione femmi-nile di Pozzuoli (NA), listituto di Castiglione delle Stiviere rimasto il solo, in Italia, dedicato allesecuzione delle mi-sure di sicurezza detentive di soggetti di sesso femminile. Attualmente sono ancora operativi sei ospedali psichia-tricigiudiziari,dicuicinqueadirettagestionedelMini-stero della Giustizia e uno, Castiglione delle Stiviere, sulla base di una convenzione tra Ministero e azienda ospedalie-ra di Mantova. MISURE DI SICUREZZA E ISTITUTI PER IL TRATTAMENTO DEL MALATO MENTALE AUTORE DI REATO:IL PANORAMA EUROPEO VISIONE COMPARATA DEI SISTEMI PSICHIATRICO FORENSI IN EUROPA Lorganizzazioneeleproceduregiurisdizionalidiinvio nelle strutture psichiatriche ad uso forense differiscono si-gnicativamente nella Comunit Europea (CE). Si registra tuttavia un tendenziale incremento, dal 1990, dei posti letto a destinazione forense, come illustrato nella tabella 20-1. REGNO UNITO Il sistema psichiatrico giudiziario del Regno Unito trae le sue origini alla ne del 1700. A partire dai primi anni Set-tanta un intenso dibattito, che ha visto il coinvolgimento di giuristi,psichiatri,sociologiharappresentatoilsubstrato culturale scientico necessario alladozione di atti politico amministrativi volti a investire risorse umane ed economi-chenelladirezionediunpotenziamentodellapsichiatria forense e di una pi stretta integrazione tra strutture foren-si e servizio sanitario pubblico. Dal punto di vista giuridico il malato mentale che delinque sulla base di un dimostrato disturbomentale,perilqualelacortegiudicanteemette unverdettodinotguiltybyreasonofinsanity ,vienein-dirizzato verso programmi di trattamento obbligatori che sono differenti in relazione al grado di pericolosit sociale. La differenza di trattamento riguarda sia il livello di inten-sitdellarestrizionedellalibertpersonale,sialanatura istituzionalediversa,giudiziariae/osanitaria,delsistema che prende in carico il reo. Nel Regno Unito sono presen-titrestruttureadaltasicurezza(MaximumSecureUnits ), comunque gestite da personale sanitario, dotate nel com-plessodicirca1600postiletto.Esisteinoltreunaretedi circa 20 centri residenziali a media sicurezza, organizzati a livello regionale, denominati Regional Medium Secure Units e inne una rete diffusa, direttamente afferente al servizio sanitario,dicentridiurni,comunitalloggio,ambulatori psichiatricoforensi,ingradodioperareunafunzionedi monitoraggio dei casi a rischio e di gestire la prosecuzione di progetti terapeutico riabilitativi per i soggettidischarged dalleMaximum e dalleMedium Secure Units . s0030s0035s0040p0125p0130p0135p0140p0145p0150 p0155p01606 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinque GERMANIA Il Codice penale tedesco sovrapponibile al Codice penale italianoperquantoriguardalimputabilit.Larticolo63 del codice penale della Repubblica Federale prevede lob-bligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sia nelcasodinonimputabilitperviziototalealmomento del reato (art. 20 c. p.) sia nel caso di vizio parziale (art. 21 c. p.). In entrambi i casi la corte giudicante deve valutare, primadelricovero,lapericolositdelreo.Linternamen-to previsto solo per i reati gravi (art. 62 c.p.). La durata minima della misura di sicurezza non viene predetermina-taperlegge.Ilsistemapsichiatricoforensetedescoor-ganizzatosualcunigrandiospedalidimassimasicurezza, con una capienza di posti letto variabile tra i 250 e i 350. Prevedeinoltrelapresenzadidipartimentidipsichiatria forense,conunesiguonumerodipostilettoallinterno degliospedalipsichiatriciordinari.Ladotazionediposti letto per lesecuzione penale del folle reo sensibilmente aumentata negli ultimi anni. Gli ospedali psichiatrici giu-diziari hanno istituito dipartimenti ambulatoriali, che svol-gonounmonitoraggiodopoladimissione,inparticolare durante listituto della messa in prova del paziente. SVEZIA Questopaesehaoperatounasostanzialemodicalegi-slativainmateriapenalenel1992.Secondostatistiche prodotte nel 1999, la riforma del 1992ha prodotto un ri-sultatotalepercuisonoalmeno550isoggettiautoridi reatocheannualmentevengonosottopostiavalutazione psichiatricoforense,dicuicircail50%soddisfaicriteri perilriconoscimentodidisturbomentalegrave .Questi individui non sono ritenuti imputabili, non sono soggetti adetenzionecarceraria,masonoobbligatipenalmentea trattamento psichiatrico in ospedale di massima sicurezza, per un tempo non predeterminato dalla legge. In Svezia si contano cinque ospedali psichiatrici giudiziari e sono circa un migliaio i pazienti autori di reato in trattamento presso igrandiistitutiforensi.Gliistitutidimassimasicurezza sonogestiticonpersonalesociosanitario,organizzatoin quipe multidisciplinari. Il costo medio pro capite, secon-dolavericadel1999,ammontaa470dollarialgiorno. Il peso economico, secondo lorganizzazione sanitaria sve-dese,postoincapoalleregionidiresidenzadiciascun ricoverato.Cisembraprodurrecostantepressionedelle Regioni sui cinque istituti forensi, per recuperare al siste-ma sanitario territoriale della propria regione di residenza la presa in carico dei pazienti autori di reato, a dispetto di unapprofonditavalutazionedelrischioancoraattualedi recidiva criminale. Questo potenziale conitto di interes-se ha sortito leffetto di aprire in Svezia un vivace dibattito sullanecessitcheicinqueospedalie,piingenerale,il trattamento psichiatrico di pazienti rei debba essere diret-tamente nanziato dalla Stato centrale, in linea con la re-sponsabilit di questultimo in materia di amministrazione della giustizia. OLANDA In Olanda esistono nove istituti autorizzati a eseguire trat-tamento psichiatrico obbligatorio in esecuzione di senten-ze giudiziarie. Questi istituti sono dotati nel complesso di circa 1150 posti letto, sono collegati a ospedali psichiatrici civiliesononanziatiinquotapartedalServizioSanita-rio Nazionale e dal Ministero della Giustizia. Il posto letto costa in media circa 460 euro al giorno, secondo stime che risalgono al 1999, e viene occupato in media per circa sei anni a paziente. Lingente costo principalmente dovuto ad alta specializzazione delle quipe multidisciplinari e allor-ganizzazioneperunitdicura,nonsuperioria15letti, ciascuna, con proprio gruppo di esperti, spesso nalizzate al trattamento per gruppi omogenei di patologie mentali. Gli istituti di massima sicurezza sono stati disciplinati con apposita legge del 1928. Solo nel 1988 stata operata una Tabella 20-1 Tasso di prevalenza anno - Casi psichiatrico forensi trattati per 100.000 abitanti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Austria 1,5 1,6 1,5 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 3,2 3,0 3,4Belgio 5,3 5,1 5,2 5,2 5,5 5,7 5,2 5,8 6,1 5,8 6,2 6,5 6,8Danimarca 12,3 13,0 13,9 15,2 15,9 16,9 18,5 19,7 20.0 21,7Finlandia 5,5 6,1 5,6 5,9 6,1FranciaGermania 3,7 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4 4,7 5,2 5,4 6,0 6,3 6,5 7,6Grecia 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,3 2,0Italia 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 2,2Irlanda 2,1LussemburgoOlanda 3,5 3,7 3,9 4,5 5,0 5,5 5,4 7,1 7,6 7,9 8,3 8,9 9,4Portogallo 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2SpaniaSvezia 9,7 10,6 10,5 10,5 11,7 11,4Inghilterra Galles4,5 4,9 5,1 5,3 5,4 5,4 5,7 Da: Salize & Dressing, eds, 2005. s0045s0050s0055p0165p0170p0175t0010CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 7modica intesa a ssare, per alcuni reati, il limite massimo diricoveroinquattroanni.Reatigraviqualilomicidio, commessidasoggettiaffettidagravipatologie,inpreva-lenza di spettro psicotico, rimangono sanzionabili con in-ternamento senza preventiva determinazione di legge del periodominimo;tuttavia,lariformadel1988hameglio precisato i termini per la continuazione del trattamento in regime di massima sicurezza, oltre i quattro anni. FRANCIA In Francia il sistema penale dedicato ai malati mentali au-tori di reato prevede un ventaglio di strutture dellammini-strazione penitenziaria, separate dalla psichiatria generale e diversicate in massima, media e bassa sicurezza (centri diurnia parttime , nighthospitals ,centriambulatoriali,se-miresidenze). I percorsi si avvalgono di quipe multidisci-plinari,rispondentiairequisititecnicoorganizzatividel Ministero della Sanit. La caratteristica precipua di questo Paese consiste nellintegrazione delle diverse strutture, che intervengono con funzioni diverse e in momenti diversi del percorso penale-trattamentale del paziente reo. DANIMARCA Il Codice penale di questo Paese prevede, allarticolo 16, la non punibilit con il carcere per soggetti che hanno com-messo reati per gravi patologie mentali o in condizioni si-milari o per gravi decienze mentali . In Danimarca esistono quattro centri forensi collegati a strutture psichiatriche del servizio sanitario nazionale. Il sistema penale danese pre-vede una gamma di misure trattamentali obbligatorie per pazienti autori di reato. La scelta del percorso, dallambu-latoriodipsichiatriaforensenoalricoveroinospedale di massima sicurezza, dipende dalla gravit del reato, dalla presenza di storia criminale precedente, dalla previsione di adesione al trattamento. Per i gravi reati a sfondo sessuale, commessi da soggetti ritenuti comunque affetti da distur-bo psichicamente rilevante, anche prevista la reclusione in speciale istituto penitenziario, idoneo al ricondiziona-mento mediante programmi intensivi di terapia cognitivo comportamentale. La essibilit dei percorsi penali riser-vati ai pazienti psichiatrici autori di reato aperta nelle due direzioni, dal momento che il trattamento territoriale soggetto a veriche periodiche, allesito delle quali, in caso di insuccesso e/o impraticabilit o recidiva di reato, il tri-bunale pu disporre linternamento in struttura a massima sicurezza. Il sistema danese prevede inne netta distinzio-ne tra giudici e psichiatri forensi. Solo il giudice stabilisce inizio, modica e ne del percorso trattamentale nellam-bito della sua essibilit. CODICE PENALE ITALIANO E MISURE DI SICUREZZA Il Codice penale della Repubblica, R. D. 19 ottobre 1930, invigoredal1luglio1931,riservaalTitoloVIII(artt. 199-235) lelenco e le condizioni di applicabilit delle mi-sure di sicurezza personali. Larticolo 203 stabilisce la de-nizione di pericolosit sociale , secondo la quale agli effetti della legge penale socialmente pericolosa la persona, quando probabilechecommettanuovifattiprevedutidallaleggecome reati . Il codice enumera allarticolo 215 le diverse specie dimisuradisicurezzaapplicabili,distinguendotraquelle detentive e quelle non detentive. Costituiscemisuradisicurezzadetentivalassegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro, il ricovero in casa di cura e custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudi-ziario, il ricovero, per il minore di et superiore ad anni 14, inunriformatoriogiudiziario.Costituiscealtresmisura disicurezzanondetentivalalibertvigilata,ildivietodi soggiorno in uno o pi Comuni e/o Province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, lespulsione dello straniero dallo Stato. Il terzo comma, ar-ticolo 25 della Costituzione recita: nessuno pu essere sotto-posto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge . APPLICAZIONE DELLE MISUREDI SICUREZZA DETENTIVE AL MALATO MENTALE CHE DELINQUE Lindividuo che commette, dopo il compimento della mag-giore et, un reato non colposo o altri delitti per i quali la legge non stabilisce la pena pecuniaria e stabilisce la reclu-sione per un tempo superiore nel minimo ad anni due, se giudicato parzialmente infermo di mente (art. 89 c.p.), va soggettoalricoveroincasadicuraecustodia(CCC),ai sensi dellarticolo 219 del Codice penale, dopo valutazione della presenza di pericolosit sociale, effettuata al momento dellesecuzione della misura di sicurezza stessa (Corte Co-stituzionale, sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102). Qualora invecelindividuo,autoredireatodopolamaggioreet, vengagiudicatononimputabileperviziototaledimente (art. 88 c.p. ), va soggetto al ricovero in ospedale psichiatri-co giudiziario (OPG), dopo accertamento della persistente pericolositsociale,derivantedallinfermitmedesima,al tempodellapplicazionedellamisuradisicurezza(Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 1982, n. 139) ( Fig. 1). Ladurataminimadellemisuredisicurezzadetentive sono stabilite in funzione della gravit del reato (artt. 219 e 222 c.p.). APPLICAZIONE DELLA MISURADI SICUREZZA NON DETENTIVA, LIBERT VIGILATA, AL MALATO MENTALE CHE DELINQUE Il soggetto che commette un reato per il quale sia prevista unapenainferioreacinqueanni,qualoraseminfermoal momento del delitto, assoggettabile alla misura di sicu-rezza non detentiva della libert vigilata (art. 219, comma 3, c.p. ). Anche il malato di mente, gi assoggetto alla mi-sura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giu-diziario, pu essere sottoposto al regime di libert vigilata. Questo avviene in caso di istanza di revoca anticipata della misura detentiva, denegando la revoca e decidendo la sua trasformazione in libert vigilata, oppure, in caso di ricove-ro in corso, concedendo i beneci dellarticolo 53, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , la cosiddetta licenza esperimento,attuabileneiseimesiprimadellascadenza della misura di sicurezza (MdS) dellOPG. Durante questo arco di tempo, il paziente sottoposto a libert vigilata. In-s0060s0065s0070s0075s0080p0180p0185p0190p0195p0200p0205p02108 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinquene la sentenza della Corte Costituzionale, 18 luglio 2003, ha dichiarato lillegittimit costituzionale dellarticolo 222 delCodicepenale(RicoveroinOPG ),nellaparteincui nonconsentealgiudice,neicasiiviprevisti,diadottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea adassicurareadeguatecuredellinfermodimenteeafar fronte alla sua pericolosit sociale. Il pronunciamento della suprema corte rende possibile la diretta applicazione della libert vigilata per lindividuo affetto da disturbo psichico autore di reato, in luogo dellautomatico ricovero in OPG. Larticolo228delCodicepenalestabiliscecheladurata minimadellalibertvigilatanoninferioreaunannoe cheilgiudiceimponeallindividuoleprescrizioniidonee a evitare le occasioni di nuovi reati. Larticolo 232 del Co-dice stabilisce che linfermo di mente pu essere posto in libertvigilatasoloseafdatoalgenitoreoacoloroche abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assi-stenzaovveroaistitutidiassistenzasociale.Seduranteil periodo di libert vigilata linfermo di mente non si attiene alleprescrizioniimpartitedalgiudice,otaleafdamento nonritenutopossibileodopportuno,lalibertvigilata viene sostituita con la misura di sicurezza detentiva del ri-covero in casa di cura e custodia. Questultima previsione si traduce, in concreto, nel ricovero in ospedale psichiatri-co giudiziario, ai sensi dellarticolo 62 della legge 26 luglio 1975,n.354,secondocuilamisuradellacasadicurae custodia viene eseguita in apposite sezioni presso i mani-comi giudiziari. CENNI DI LEGISLAZIONE SPECIFICA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA Isoggettiportatoridiinfermitpsichicaalmomentodel reato, per i quali il giudice della cognizione abbia stabilito lapplicazionediunamisuradisicurezzadetentiva,sono assoggettati,alparideidetenutisanidimente,allintero corpodellalegislazionepenitenziaria.Nongodonocio di legislazione speciale, fatta eccezione per le prescrizioni contenute nellart. 20 ( Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente ), del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 Regolamentorecantenormesullordinamentopenitenziarioe sullemisureprivativeelimitativedellalibert ,pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2000, n. 195 . Le speciche dispo-sizioni rappresentano un tentativo di introdurre da un lato elementi di umanizzazione e maggiore essibilit per una gestioneterapeuticadellamisuradisicurezza,dallaltra tracciano le linee entro cui gestire e promuovere percorsi riabilitativi e opportunit di reinserimento nel tessuto so-ciale esterno, con la previsione di una partecipazione attiva OPGIn attesa di sentenzaSentenzaApplicazione misuradi sicurezza provvisoriaArt. 206 c.p. Art.148 c.p.Sopraggiuntainfermit mentalein carcereArt. 285 c.p.p.Custodia cautelarein carcereArt. 286 c.p.p.Misura cautelarein luogo di curaSPDC Artt. 312 c.p.p. e 206 c.p.Libert vigilata conaffidamento al serviziopsichiatrico e/o comunitterapeutica Sentenza CorteCostituzionale 367/04 Misura di sicurezzadefinitiva, art. 222 c.p.Vizio totalee non pericoloso Misura di sicurezzain casa di cura e custodia, art. 219 c.p.Vizio parziale e pericolosoReato con pena < 5 anniMisura di sicurezza - mesi 6in casa di cura e custodia, art. 219 c.p.ReatoOsservazionepsichiatricaArt. 112 D.P.R. 230/00ImputabileVizio totalee pericolosoVizio parzialee pericoloso Reatocon pena > 5 anni CarcerazioneLibert vigilatacon affidamento al serviziopsichiatrico e/o comunitterapeutica Sentenza CorteCostituzionale 253/03 Libert vigilatacon affidamento al servizio psichiatricoe/o comunit terapeuticaLiberoCarcereArtt. 312 c.p.p. e 206 c.p.Artt. 312 c.p.p. e 206 c.p. FIGURA 20-1 I percorsi penali possibili del malato mentale autore di reato. s0085p0215f0010CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 9dei servizi psichiatrici territoriali. Si riporta integralmente il testo di legge. (1) Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attivit trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e lambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dallarticolo 37 . Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente accede allistituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari lindividuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale. (2) La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente pu essere proposta, oltre che nei casi previsti dallarticolo 38 , anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. (3) Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1. (4) I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi. (5) Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attivit ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale. (6) Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anchessi per sorteggio. (7) Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufciente capacit naturale che consenta loro coscienza dellinfrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente. (8) Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibert ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali. (9) I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermit mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico. (10) Il presente articolo, nonch gli articoli 17, 18 e 19 si applicano no alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. DEMOGRAFIA, POSIZIONI GIURIDICHE DEGLI INTERNATI E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI La Commissione interministeriale Giustizia-Salute, istituita con D.M. del 16 maggio 2002 per il riordino della medicina penitenziaria, ha successivamente ricevuto, con D.M. del 20 gennaio 2004 , anche lincarico di proporre possibili modelli innovatividelleattualimodalitdiinterventoposteines-sere nei confronti di soggetti pericolosi affetti da patologie psichiatricheericoveratinegliospedalipsichiatricigiudi-ziari. Per tale scopo la Commissione ha costituito, in data 5 ottobre 2004, un gruppo tecnico ristretto, che ha provvedu-to a raccogliere mediante questionario informazioni circa la popolazioneristrettaelecaratteristicheorganizzativedei seiistitutiitaliani.Gliindividuiricoveratial31dicembre 2004 ammontano a 1057. Il valore totale incorpora anche posizioni giuridiche estranee allesecuzione della misura di sicurezza, in particolare considera i detenuti e imputati per iqualiapplicatolart.148c.p.(Infermitmentalesoprag-giuntadelsoggettoimputabile )eisoggettiinosservazione psichiatrica (art. 112 ), cio i soggetti imputabili, condannati o in attesa di giudizio, per i quali viene disposto un periodo di osservazione in OPG, al ne di accertare la sopraggiunta infermit in corso di detenzione. Nellatabella 20-2 , vengo-no presentati i dati analitici distribuiti per istituto, secondo gli esperti della Commissione interministeriale. Gliistitutiprepostiallesecuzionedellamisuradisicu-rezzapsichiatricasonodistribuitiabbastanzauniforme-mentesulterritorionazionaleeospitanoricoveratiperi qualiilMinisterotende,almenonegliultimianni,ari-spettare il principio di maggiore vicinanza possibile con il territorio di residenza. Le tabelle 20-3 e 20-4 evidenziano la distribuzione dei ricoverati per provenienza geograca, residenza, cittadinanza e luogo di istituto. Lorganizzazionestrutturaledeiseiistitutialquanto differente. Mentre Reggio Emilia e Castiglione delle Sti-viere sono di recente costruzione, gli altri istituti sono sta-tiricavatidalriattamentodiediciantichi,storicamente nati per altre funzioni. Oltre a sensibili diversit sul piano dellorganizzazionestrutturale,iseiistitutidivergonosul piano dellorganizzazione funzionale. Gli istituti a gestione diretta del Ministero della Giustizia sono condotti con lar-ga prevalenza di personale della polizia penitenziaria, men-trelistitutodiCastiglionedelleStivierepresidioospe-daliero, caratterizzato dalla presenza esclusiva di personale sanitario,inquadratosecondoiproliprofessionaliegli accordi collettivi nazionali di lavoro delle aziende sanitarie. Latabella 20-5 illustra in dettaglio i proli professionali in servizio nei sei istituti e il tipo di contratto in essere. La tabella 20-6 evidenzia il rapporto personale sanitario e penitenziario verso ricoverati. Il graco riportato nellagura 20-2 analizza nellinsieme il rapporto operatori/pazienti, per ciascun istituto e in relazione alla tipologia di professionale. SERIE STORICA DELLE TIPOLOGIE GIURIDICHE IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO Lospedalepsichiatricogiudiziarioistituzioneche,per quantoinlargapartededicataallesecuzionedellemisu-redisicurezzadetentive,assolveanchecompitiausilia-ri nella tutela della salute mentale del sistema carcerario italiano, con particolare riferimento alla valutazione delle condizionidisalutepsichicadellimputato/detenuto(art. 112,D.P.R.30giugno2000,n.230 )eallacuradeide-tenuti,cherientranonellarticolo148delCodicepenale ( Infermitpsichicasopravvenutaalcondannato ).GliOPG s0090s0095p0220p0225p0230p0235p024010 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinquehanno ospitato, tra il 1960 e il 1985, un valore percentuale di soggetti, in misura di sicurezza, compreso tra il 66% e l81%. La differenza rispetto al valore 100 stata a carico di detenuti in diverse posizioni giuridiche, provenienti dal carcere, comunque non valutati nella fase di cognizione del processo,qualiportatorididisturbopsichicorilevanteai ni dellimputabilit. La tabella 20-7 riporta il numero di individuisottopostiamisuradisicurezza(artt.222,206, 219, c.p. ) e il valore percentuale di questi sul numero totale diricoverati.Idati1960-1981sonoacuradellISTAT;i dati 1982-1985 sono tratti dalla Direzione generale, istituti penitenziari,UfcioV;idati1993-2008sonofornitidal Dipartimento amministrazione penitenziaria, Servizio per linformazione e la statistica. Latabella 7 evidenzia, oltre al tendenziale decremento della popolazione OPG, signicativa a decorrere dai primi anni Novanta, la presenza di tre periodi in cui si assiste a unadiscontinuitditendenza.Sonoglianni1978-1982, 1998-2001 e 2004-2008. La letteratura sembra concorde sulle cause che starebbe-ro alla base del picco 1978-1982. Si tratterebbe delleffetto della legge 180, con la chiusura degli ospedali psichiatrici, sulla base di un duplice meccanismo: G il rallentato rate di dimissione dagli OPG, per il venire meno delle strutture residenziali manicomiali civili, or-ganizzate su base provinciale; G lincrementodegliingressiinOPG,legatoallavia giudiziariapertuttiqueireatiminori,periquali,in precedenza,lestesseforzedellordineutilizzavano, qualemeccanismodicontrollo,laleggedel1904,il regolamentodel1909elaleggeMariotti(1968),che regolamentava il ricovero volontario in OP. Occorreinaggiuntarilevarecheneglianni1978-1982,a fronte di un aumento degli internati in misura di sicurezza, laumento complessivo della popolazione OPG attribui-bile sensibilmente e, proporzionalmente almeno in eguale misura,allaumentodelnumerodeidetenuti,comeevi-denziato nel graco riportato nella gura 20-3. Dal 1998 no al 2001, come illustrato nel graco ripor-tatonellagura20-4 ,siregistraunprogressivoaumento dei ricoveri in OPG con un incremento relativo delle misu-re di sicurezza (MdS) inferiore rispetto a quello attribuito ai detenuti. Il quinquennio 2004-2008 vede un nuovo au-mento della popolazione totale OPG, nonostante la legge 31 luglio 2006, n. 241 (Indulto), grazie al progressivo incre- Tabella 20-2 Tipologie giuridiche negli istituti al 31 dicembre .2004 OPG MSD Percen-tuale sul totaleMSP Percen-tuale sul totaleCCC Percen-tuale sul totaleArt. 148Percen-tuale sul totaleMinorati psichiciPercen-tuale sul totaleD.P.R. 230Percen-tuale sul totaleTotaleCasti-glione delle Stiviere117 68,8 29 17,1 7 4,1 11 6,5 1 0,6 5 2,9 170Mon-telupo Fioren-tino44 34,6 36 28,3 33 26,0 12 9,4 0 0,0 2 1,6 127Napoli 51 33,3 38 24,8 31 20,3 16 10,5 15 9,8 2 1,3 153Reggio Emilia160 70,8 31 13,7 0 0,0 15 6,6 1 2 5,3 8 3,5 226Bar-cellona Pozzo di Gotto58 38,4 52 34,4 1912,6 20 13,2 17 0,0 2 1,3 168Aversa 105 49,3 65 30,5 33 15,5 10 4,7 0 0,0 0 0,0 213Totale 535 51,4 251 24,1 123 11,8 84 8,1 45 2,7 19 1,8 1057 1 1Vi lieve difformit tra il dato della Commissione interministeriale e quello fornito dal dipartimento amministrazione penitenziaria DAP al 31 dicembre 2004, di cui alla tabella 20-7 Da: Commissione interministeriale Giustizia-Salute. Tabella 20-3 Distribuzione dei ricoverati per provenienza geografica, espressa in percentuale, al 3 dicembre 2004 Regionale Altra regione Paese UE Paese extra UECastiglione delle Stiviere 30,8 61,5 2,6 5,1Montelupo Fiorentino 9,1 79,5 0,0 11,4Napoli 32,7 62,1 0,0 5,2Reggio Emilia 11,3 72,5 2,5 13,8Barcellona Pozzo di Gotto 60,3 34,5 0,0 5,2Aversa 19,7 70,5 2,3 7,5Totale 25,1 65,2 1,6 8,1 Da: Commissione interministeriale Giustizia-Salute. u0010u0015p0245p0250p0265p0270t0015t0020CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 11 Tabella 20-4 Distribuzione al 30 marzo 2007 dei ricoverati italiani e stranieri per residenza regionale e relativi quozienti su 100.000 abitanti Regione di resi-denzaNumero italianiPercentuale italianiNumero stranieriPercentuale stranieriPercentuale italiani e stranieriQuoziente su 100.000 residenti italianiQuoziente su 100.000 residenti stranieriQuoziente italiaPiemonte 55 4,8 6 5,9 4,9 1,5 3,1 1,6Valle dAosta 4 0,3 0 0,0 0,3 3,8 0,0 3,7Liguria 46 4,0 1 1,0 3,8 3,3 1,6 3,2Lombardia 194 16,7 26 22,4 17,7 2,4 4,7 2,6Trentino-Alto Adige 26 2,3 0 0,0 2,1 3,2 0,0 3,1Veneto 57 5,0 10 9,9 5,4 1,4 3,8 1,6Friuli-Venezia Giulia14 1,2 0 0,0 1,1 1,4 0,0 1,3Emilia-Romagna 46 4,0 20 19,8 5,3 1,3 8,3 1,7Marche 18 1,6 1 1,0 1,5 1,4 1,3 1,4Toscana 64 5,6 9 8,9 5,7 2,1 4,9 2,2Umbria 8 0,7 0 0,0 0,6 1,1 0,0 1,0Lazio 124 10,9 17 16,8 11,3 2,7 6,5 2,9Campania 140 12,3 4 4,0 11,6 3,1 4,8 3,1Abruzzo 31 2,7 0 0,0 2,5 2,8 0,0 2,7Molise 5 0,4 0 0,0 0,4 1,9 0,0 1,8Puglia 59 5,2 1 1,0 4,8 1,8 2,5 1,8Basilicata 7 0,6 0 0,0 0,6 1,4 0,0 1,4Calabria 51 4,5 1 1,0 4,2 3,1 3,5 3,1Sicilia 138 12,1 5 5,0 11,5 3,4 8,2 3,5Sardegna 55 4,8 0 0,0 4,4 3,9 0,0 3,9Regione residenza non certa23 15Italia 1165 90,9 116 9,1 100,0 2,4 5,1 2,5 Tabella 20-5 Profili professionali in servizio nei sei istituti e tipo di contratto al 30 giugno 2004 Castiglione delle StiviereNapoli Reggio Emilia Barcellona Pozzo di GottoMontelupo FiorentinoAversaOrganico Effettivo Polizia Penitenziaria0 87 81 156 83 100Personale Amministrativo 8 24 9 18 9 40Personale Tecnico 14 15 2 10 3 0Personale Sanitario Di Ruolo 173 48 19 44 20 42Personale Convenzionato 3 48 50 66 50 32 Da: DAP. Tabella 20-6 Rapporto personale penitenziario e sanitario verso ricoverati, al 31 dicembre 2004 Numero ricoveratiNumero operatorisanitariRapporto Numero operatori penitenziariRapporto Numero ope-ratori sanita-ri + penitenziariRapporto nale operatori per pazienteCastiglione delle Stiviere 170 169 0,99 0 0 169 0,99Montelupo Fiorentino 127 27 0,21 85 0,67 112 0,88Napoli 153 92 0,60 100 0,65 192 1,25Reggio Emilia 226 70 0,31 87 0,38 157 0,69Barcellona Pozzo di Gotto151 90 0,60 144 0,95 234 1,55Aversa 213 76 0,35 140 0,52 216 1,01Totale 1040 524 0,50 556 0,51 1080 1,04 Da: Commissione interministeriale Giustizia-Salute. t0025t0030t003512 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinquemento tendenziale 2007-2008 da attribuire in larga misura allapplicazione delle misure di sicurezza (MdS), piuttosto che allaumento dei detenuti in art. 148 c.p. e osservazione psichiatrica (articolo 112, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). IdatiappenaillustraticonfermanochelOPGresta listituzione elettiva dellesecuzione penale delle MdS, con funzioni ausiliarie di diagnostica e cura del disturbo men-talesopravvenutodeisoggettirei.LapopolazioneOPG rappresentata in prevalenza da folli rei, con oscillazione variabile nellultimo decennio. Vi continuano a transitare provvisoriamente anche rei folli, in percentuale annua tra il5%eil13%,nonostanteildecretodelMinisterodella Sanit 21 aprile 2000, n. 141 abbia previsto gli Istituti o sezioni speciali per gli infermi e minorati psichici, deno-minati Centri di Osservazione, che hanno il compito di assolvere alle disposizioni del regolamento penitenziario in tema di valutazione della sopraggiunta infermit, di assiste-re soggetti in fase di perizia neuropsichiatrica e di svolgere attivit di ricerca scientica. Vale anche sottolineare che il dipartimento dellamministrazione penitenziaria ha favori-to, con diverse circolari, la diminuzione dellinvio in OPG per lesecuzione dellosservazione psichiatrica del detenuto denitivoe/oinattesadigiudizio.Sembra,secondodati non pubblicati delle direzioni, che il numero annuo degli invii in articolo 112 del regolamento penitenziario , oscil-lante tra gli 800 e i 900 negli anni Novanta, sia diminuito no al 2004. Resta poco chiaro il motivo del nuovo incre-mento relativo dei detenuti negli OPG a partire dal 2004, se non invocando la costante diminuzione di investimenti nella sanit penitenziaria. Al riguardo si segnala la relazio-ne 2005 al Parlamento della Corte dei Conti, che ha evi-denziatoladiminuzionedel12%dellaquotacapitariain sanit per le carceri italiane. In particolare viene rilevata la diminuzione della quota pro capite, relativa alla spesa per il personale medico ed infermieristico, passata da 533 euro nel 2000 a 493 euro nel 2005 (Sole 24 ore, 2005). CARATTERISTICHE BIO-PSICO-SOCIALI E CRIMINOLOGICHEDELLA POPOLAZIONE RICOVERATA IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO GliultimiventiannihannovistoinItaliaunintensodi-battitosullafunzioneeilimitidellospedalepsichiatrico giudiziario. La legge 180 e listituzione del servizio sanita-rio nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata sulla G. U. 28 dicembre 1978, n. 360 ) hanno radicalmente trasformato i criteri e lorganizzazione dellassistenza psi-chiatrica. Le disposizioni di legge, la chiusura degli istituti manicomiali, la creazione della rete territoriale, a organiz-zazionedipartimentale,perquantoabbianoacceleratoil dibattito e le prese di posizione a favore del superamento dellOPG,hannodifferito,inconcreto,laviaammini-strativadisvuotamentodellOPG,cheerastatoavviato dal Ministero della Giustizia con un documento del 1974, secondo il quale era necessario prevedere la stipula di con-venzioniconglientilocalialnediorganizzarelesecu-zionedellemisuredisicurezzanellambitodegliospedali psichiatrici provinciali. Tra il 1976 e il 1978 erano operati-ve convenzioni a Bologna, Imola, Ravenna, Forl, Ferrara, TrentoeMantova,chelalegge180haresoinutilizzabili. Il numero di soggetti prosciolti per infermit mentale, ri-coverati in OPG, che dal 1975 al 1978 era andato riducen-dosi, dal 1979 al 1982 torna invece ad aumentare del 40%, passandoda786a1150internati,unvalorequestultimo stabilenoal2007,conqualchesporadicariduzione.La popolazioneinternatamarginale,invaloreassoluto,ri-spetto allutenza dei dipartimenti di salute mentale (DSM), come marginale in rapporto alla popolazione carceraria italiana. Non marginale stato invece il contributo di pro-poste legislative, convegni e giornate di studio, quasi che il destino dei malati mentali autori di reato abbia rappresen-tato uno dei pochi argomenti sui quali dibattere dopo la ri- FIGURA 20-2 Rapporto operatori/pazienti, per ciascun istituto e in relazione alla tipologia professionale. CastiglioneMontelupoNapoliReggio-EmiliaBarcellonaAversaTotale00,20,40,60,811,21,41,6rapporto penitenziari per pazienterapporto sanitari per pazientes0100p0275p0280f0015Q4CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 13forma 180, i cui effetti sono andati a regime solo in seguito allaleggenanziariadeldicembre1996,conlobbligodi chiusura dei manicomi, pena la perdita del nanziamento per le Regioni di una quota pari al 5% del fondo sanitario nazionale. Il tema OPG rimasto caldo quando, al con-trario, la produzione di ricerche epidemiologiche e crimi-nologiche su scala nazionale ha avuto proporzionalmente minore impulso. Restano punti fermi la monograa di Al-bertoManacorda(1988),chehastudiatolinterapopola-zione internata alla data 1983, e la monograa di Vittorino Andreoli (2002), che ha ripetuto lo studio con dati aggior-natial2001.Solorecentemente,nellaprile2007,stato divulgatoinformanonufcialeilresocontodelgruppo di esperti misto, Ministero della Giustizia, Ministero della Salute e Regioni. La tabella 20-8 fornisce il quadro diacro-nico delle principali variabili socio-demograche. Nellarcodi21annirisultasensibilmenteaumentato ilcontributodellefascediet,oltrei30anni,nellarap-presentazione del campione di ristretti. Analogamente nel 1983,rispettoal2001e2007,eranomaggiormentepre-sentiindividuiconiugatio,comunque,conunlegamedi convivenza. Circa il livello di scolarit, i valori relativi alle rilevazioni2001e2007sonochiaramentespostativerso ungradodiscolaritmaggiore.Diminuitisensibilmente negli anni gli analfabeti e i senza titolo. Resta invece stabile lapercentualedilaureati.Ildatoincrementaletitolodi studio non rilevabile da attribuire al tendenziale aumen-to negli anni di ricoverati stranieri, rispetto ai quali non agevolericavareiltitolodistudioelequipollenzaconil corsodistudiitaliani.Landamentonegliannidellacon-dizione lavorativa, prima dellinternamento, indica il sen-sibile incremento, nel 2001, di soggetti fuori dal mercato del lavoro prima del reato. Questultimo dato in accordo con i risultati della ricerca MoDiOPG (Monitoraggio di-missione dallospedale psichiatrico giudiziario), operata su di un campione di 118 soggetti, intervistato nel 1997 (Fio-ritti A., Melega V. et al ). Il progetto MoDiOPG ha inoltre evidenziato che i pazienti erano in carico ai servizi psichia-tricidacirca10anni,primadellinternamento,avvenuto in media allet di 37 anni. Dal punto di vista dellinqua-dramento diagnostico della popolazione presente in OPG, i diversi studi sembrano concordare sulla larga prevalenza Tabella 20-7 Numero di individui sottoposti a misura di sicurezza (artt. 206, 219 e 222 c.p.) e loro percentuale sul totale dei ricoverati Anno Artt. 206, 219, 222, c.p.Percentuale internatiTotale ricoverati1960 1727 81,2 21271961 1776 81,4 21821962 1720 81,5 21101963 1607 80,4 19991964 1557 78,6 19811965 1546 78,9 19581966 1443 79,6 18131967 1393 78,5 17741968 1357 78,6 17261969 1288 78,7 16361970 1222 79,2 15421971 Dato mancante Dato mancante 15381972 1232 82,3 14961973 1139 78,4 14531974 916 67,6 13541975 974 77,5 12561976 814 78,6 10351977 876 78,4 11161978 786 68,4 11491979 937 73,2 12801980 1049 73,7 14241981 1150 76,1 15121982 1056 66 16001983 1109 73,3 15131984 1150 76 15141985 1069 78,5 136119861992 Dati non reperiti1993 962 93,1 10331994 953 94,3 10111995 980 93,9 10441996 946 91 10391997 893 90,6 9861998 868 88,8 9771999 906 84,7 10692000 991 85,7 11562001 1008 79,96 12602002 1137 95,2 11942003 996 88,4 11272004 1032 196,7 1067 2 2005 1147 96,9 11842006 1110 87,1 12742007 31120 87,4 12812008 41282 95,3 1345 1La diversit del dato rispetto alla precedente edizione dipende dal fatto che la rilevazione precedente corrispondeva allottobre 2004 e non al dicembre 2004. 2Si veda nota 1 di cui sopra. 3 Da: DAP, rilevamento al 30 marzo 2007. 4Da: DAP, rilevamento al 31 ottobre 2008. FIGURA 20-3 Frequenze in OPG nel decennio 1975-1985. 0200400600800100012001400160019751976197719781979198019811982198319841985SoggettiAnniTotale soggettiSog. Mdsp0285f0020t0040Q514 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinquedei disturbi dello spettro schizofrenico, tra il 60% e il 70 %, a secondo che venga incluso o tenuto fuori, come dia-gnosi a s, il disturbo delirante cronico. Resta inoltre co-stante nelle ricerche la percentuale di disturbi dellumore, circa il 3%, nonostante la letteratura riporti, a partire dagli anniOttanta,untassodiprevalenzadeidisturbiaffettivi nellapopolazionegeneraleintornoal14%edatirecen-tiriferiscanochelapercentualediricoverinegliSPDC, per disturbi dell umore, oscilli intorno al 30%. La diversa prevalenzadeidisturbidellumoretrapopolazioneOPG epopolazionegeneraledaattribuirealltroselettivo della giurisdizione penale, nel senso che i disturbi affetti-vi maggiori costituiscono motivo di non imputabilit solo in rapporto a taluni reati, (omicidio della prole, nel sesso femminile). Inoltre il correlato depressivo e/o il correlato ipomaniacaledicomportamentidelittuosisonorubricati in perizia quali sintomi secondari alla personalit border-line, talch i soggetti portatori di detta sintomatologia, se in OPG, per lo pi rientrano nellarticolo 112 del D.P.R. 230/2000 o, se sottoposti a misura di sicurezza detentiva, questi vengono classicati tra i portatori di disturbo di per-sonalit, eventualmente con doppia diagnosi per abuso. Si rileva comunque la tendenza dellaumento percentuale tra i prosciolti delle diagnosi di disturbi di personalit. Si pas-sa dal 6,5% nel 1983, al 15% circa nel 1999-2001. Il dato tendenziale stato riscontrato anche dal gruppo di esperti Giustizia-Salute(12%al31dicembre2004).Perquanto attiene al tipo di reato che conduce alla misura di sicurezza, FIGURA 20-4 Presenze in OPG nel periodo 1993-2008. 0200400800600100012001400160019931994199519961997199819992000Anni20012002200320042005200620072008Totale soggettiSog. MdsSoggetti Tabella 20-8 Quadro diacronico delle principali variabili socio-demografiche Anno 1983 Anno 2001 Anno 2007 1Anno 1983 Anno 2001 Anno 2007Stato civile % % % % Fasce et % %Celibe/Nubile 62,8 74,2 71,4 18-24 Anni 7,8 4,4 2,8Coniugato/a 24,0 11,5 11,8 25-29 Anni 14,2 26,7 8,7Vedovo/a 7,2 3,7 3,2 30-39 Anni 30,7 33,6 36Separato/a 5,0 4,8 4,5 40-49 Anni 25,3 21,8 29,2Divorziato/a 1,0 2,7 2,3 50-59 Anni 14,5 9,2 15,5Dato mancante 0,1 3,1 7,0 oltre 60 Anni 7,6 4,3 7,8Scolarit % % %Analfabeta 6,42 2,57 1,3Nessun titolo 16,21 4,21 3,6Licenza elementare 51,19 28,94 17,1Diploma inferiore 17,32 42,59 39,5Diploma superiore 5,81 9,98 9,6Laurea 1,33 1,09 1,7Dato mancante 1,72 10,61 27,2 1 Da: DAP - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica. Situazione al 26 febbraio 2007. f0025t0045Q1CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 15sembramantenersistabileneltempoladistribuzionedei crimini. Il dato aggiornato al 31 dicembre 2004, contenuto nel resoconto 2007 del gruppo di esperti Giustizia-Salute, evidenzia una larga prevalenza dei delitti contro la persona (65,1%), di cui omicidio e tentato omicidio spiegano non meno del 36,5%, estrapolando il numero di MdS di anni 5, 10 e 3 (art. 222 e 219 c.p.). I reati di cui al titolo II, capo II del c.p. ( Delitti dei privati contro la Pubblica amministra-zione ),traiqualisiannoverailnoto oltraggioapubblico ufciale , scendono all1,8%; erano del 2,6 % nel 2001. Un dato del tutto trascurabile e in forte contrazione rispetto al rilevamento del 1983, quando era pari all8%. Circa inne la ricostruzione della storia criminale prima del ricovero in OPG, sono disponibili in letteratura cinque ricerche le quali, sebbene eseguite in tempi diversi e con me-todologia diversa, forniscono comunque un contributo sul recidivismo dei folli rei, relativamente a un arco temporale di10anni.Ilcampionecomplessivodiinternati,oggetto di queste ricerche, pari a 666 internati di ambo i sessi, rap-presenta circa il 60% della popolazione OPG, posto che tra la met degli anni Ottanta e negli anni Novanta il numero complessivo di internati oscillato intorno ai 1000soggetti/anno. La storia criminale stata ricostruita in tre ricerche attraverso la consultazione dei casellari giudiziari. Le ricer-che Calvanese (1994) e Fornari (1987) sono state condotte sulle cartelle cliniche e sociali. In sintesi il graco riportato nella gura 20-5 dimostra che su 666 soggetti studiati, una percentuale compresa tra il 33% e il 55% ha avuto almeno un precedente penale, prima del ricovero in OPG. ESISTE UNA SPECIFICITDI BISOGNI DEL MALATOMENTALE AUTORE DI REATO? Al di l delle tipologie giuridiche, esistono almeno tre ca-tegorie di internati analizzabili sotto il prolo dei bisogni clinico-assistenziali: Ggli autori di reati minori, spesso recidivati, espressione diderivasocialee/odiunainsufcienteretedisoste-gno,periqualilagiurisdizionerappresentaunasolu-zione impropria al disadattamento; G gliautoridireatigravi,sintomodiunoscompenso psicopatologico acuto, che non di rado rientra con un adeguato programma di cure, pi frequentemente sco-nosciuti ai servizi psichiatrici; G gliautoridireatigravilegatiaunacondizionepersi-stentedipatologiapsichica,associataadelevataperi-colositeaunalleanzaterapeuticaproblematica.Si tratta di pazienti problematici anche prima del reato e dellinternamento,afferentiaunareadipresaincari-co complessa e densa di vicissitudini non solo sanitarie, ma anche di ordine pubblico, di fronte ai quali spesso i serviziterritorialihannodovutoammetterelapropria incapacit, rinviandoli in sostanza alle agenzie di con-trollo di natura giudiziaria. utile ricordare come una ricerca compiuta sugli interna-tinellOPGdiReggioEmilia,provenientidallaRegione Emilia-Romagna, ha evidenziato come il 56% dei prosciol-ti fosse noto prima del reato ai servizi di salute mentale; di essi il 32% era stato prosciolto per un reato grave contro lapersona.Questidatisembranoconfermarelesistenza diunautenzaproblematicacheneppureserviziconside-rati tradizionalmente forti riescono a trattare adeguata-mente.Altrericerchedocumentanocheunapercentuale considerevolediinternati(65%disoggetti)statasot-topostaatrattamentosanitarioobbligatorio,almenouna voltaprimadelricoveroinOPG.LostudioMoDiOPG ha evidenziato che pi del 40% ha una anamnesi positiva per uso di sostanze, prevalentemente eroina e alcool. I re-ati commessi sono in larga maggioranza contro la persona, con omicidio e tentato omicidio in percentuale intorno al 55%.Lavittimaprevalentementesceltaallinternodel nucleo famigliare. Gli operatori sanitari sono fatti oggetto di reati, no allomicidio, in valore non inferiore al 10%, mentreglisconosciutirestanovittimedireatocontrola persona solo in una percentuale trascurabile, compresa tra il2,3%eil5%.Lassociazionedellinsiemedellevariabi-li,chedescrivonoilpazienteautoredireato,lorendono multiproblematico, portatore di bisogni specici. La presa incaricoimponeallequipeOPGunlavorointegrato,la necessitdivericare,inconcreto,lopportunitdicon-siderare la misura di sicurezza; per quanto appesantita dai meccanismi penali e giuridici, pur sempre unoccasione permettereinattounprogettoindividuale,centratosui bisogni della persona, allinterno comunque di una cornice di intervento elaborato in collaborazione con i servizi psi-chiatrici. Il paziente reo deve essere aiutato a riguadagnarsi uno spazio e unidentit allinterno della rete degli affetti, dellaretedelleagenzieterritorialidellasalutementalee dellacomunitsocialediprovenienza.Ilreato,infatti, un momento di rottura dentro il paziente, ma anche fuori del paziente. Il bisogno ultimo, se vogliamo primario, del pazientereoquellodirealizzareunpercorso,quellodi percepire a livello emotivo la graticazione del muover-si, del generare nuove esperienze, del generare affetti. In sintesi,quellodipromuovereunpercorsoche,partendo da un miglioramento della sintomatologia clinica, transita attraverso esperienze psico educative che gli restituiscano autostima, nuove competenze relazionali, nuove abilit so-cialie,ovepossibileperletelagravitdellapatologia, nuove competenze professionali e lavorative. FIGURA 20-5 Precedenti penali prima del ricovero in OPG - Percentuale sul campione di ciascuna ricerca. 33,1%40,9%35,2%54,4%55,3%Studio MoDiOPGStudio OPGCASTIGLIONE - lombardi presenti al 31.12.2002Studio OPG CASTIGLIONE - lombardi dimessiStudio OPG CASTIGLIONE - Calvanese - BenettiStudio Fornari - Molinaro 1987u0020u0025u0030s0105p0290p0295p0315f003016 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinque LA SPECIFICIT DEL PERCORSO RIABILITATIVO E DELLA DIMISSIONE DALLOSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO AffermaRacamier(1973)chelefcaciaterapeuticadi una unit di cura aumenta nella misura stessa in cui dimi-nuiscono le ansie di coloro che la compongono. Lambito istituzionale OPG, nellaccezione di una strut-tura che sappia coniugare la residenzialit, il controllo e la certezza di un trattamento terapeutico, pu assumere, in pri-ma istanza, anche la funzione di contenitore delle ansie del-le quipe sanitarie che vi operano. Il regolamento peniten-ziario, la polizia penitenziaria, il rapporto con il magistrato di sorveglianza possono fungere da cornice di garanzia per gli operatori sanitari che si spendono in progetti di cura e riabilitazione. Possono anche costituire fonte di contraddi-zione, conitto di competenze, occasione di dispute di ruo-lo. Spetta alloperatore sanitario contrattare il suo spazio e, in questo senso, lo spazio per il paziente si allarga tanto pi quanto pi lquipe sanitaria si differenzia dallapparto penitenziario, proponendo e realizzando quotidianamente i luoghi della riabilitazione, o meglio le opportunit e le oc-casioni per realizzare i progetti individuali di riabilitazione, rappresentati in OPG da molteplici iniziative, sia a carattere interno allistituto sia proiettate sul territorio esterno. Solo attraversoluoghirealieopportunitconcretedirecupero di abilit, interessi e relazioni con lesterno, si pu realizza-re quel percorso di ricostruzione fondato su pi solide basi, perunrientronelterritorioenellambitosocio-familiare di origine. I sei istituti italiani, pur con differenze e dentro i limiti strutturali imposti talvolta dalla vetust delle strut-ture, hanno sviluppato una forte accelerazione di iniziative volte a realizzare migliore efcacia dei percorsi trattamen-tali. La promulgazione del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 Regolamentorecantenormesullordinamentopenitenziarioe sulle misure privative e limitative della libert ha contribuito signicativamenteauniformareiseiistitutiitalianiverso obiettivi comuni, prassi e assetti organizzativi, per promuo-vere la cultura del trattamento, secondo un modello a rete, intrecciato con le risorse esterne del territorio, privilegian-do le seguenti aree di intervento socio riabilitativo: Garea della socializzazione, attraverso le forme espressive del teatro, delle arti gurative, della musica e della mul-ti medialit; G area della formazione professionale, con laboratori, in-terniagliistituti,difalegnameria,restauro,legatoria, informatica e prosecuzione con opportunit sul territo-rio, secondo il progetto individuale che tiene conto del gradodicompensoclinico,competenzarelazionalee abilit del paziente; G area del lavoro, con orientamento e azione di tutorag-gioallinserimentosiainternocheesternoallistituto, anche grazie alla collaborazione con associazioni di vo-lontariato e cooperative; G area dellistruzione, con corsi scolastici di base per ex-tracomunitari, corsi di cultura generale, seminari infor-mativi; G area dello sport e delligiene alimentare. Il modello riabilitativo per aree di intervento in grado di offrire possibilit calibrate sulle abilit residue del paziente e di promuovere nuove competenze. Lo psichiatra OPG, lquipeOPGcostrettaaragionare,aoperareperpro-cessi,perpercorsi,postochelobiettivoultimolaridu-zione/scomparsa della pericolosit sociale, momento nale appunto del ricovero in OPG. Il trattamento del paziente difcile,autoredireato,imponeallquipedispender-siinprogettialungotemine,rispettoaiqualivalutarela gradualit delle risposte del paziente, sia sul piano della te-nuta strettamente psicopatologica sia sul piano della tenu-ta complessiva del progetto, nel quale sono coinvolti altri partecipanti, quali le famiglie e i servizi territoriali, rispetto ai quali lquipe non pu permettersi passi falsi, decisioni avventate,penailfallimentodelladimissione.Laperico-losit sociale, da costrutto statico nella sua accezione giu-ridica, diventa costrutto dinamico nelloperare quotidiano di unquipe socio sanitaria, che non esaurisce il suo ruolo nella funzione terapeutica ma, in aggiunta, deve farsi men-torediattraversamentidentrolOPG,fuoridallOPG, favorendolaformazioneprofessionale,linserimentoal lavoroesterno,secondounobiettivocalibratosulreinse-rimento in famiglia, quando possibile, oppure preparando linserimentoincomunit,senecessario,confrontandosi con il servizio psichiatrico gi nelle prime fasi della misura di sicurezza. ABOLIRE O RIFORMARE LOSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO. LE PROPOSTE LEGISLATIVE NEGLI ANNI DISEGNO DI LEGGE GROSSI (1983) Nel 1983 veniva presentato il disegno di legge n. 177, detto progetto Grossi, dal nome del senatore primo rmatario, propostoperintegrarelaleggen.180,nellaqualesiera omessa la possibilit di considerare gli internati in ospedale psichiatrico giudiziario quali beneciari delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833. La soluzione proposta dal disegno di legge in esame era quella di abolire la nozione stessa di incapacit di intendere e di volere nei confronti del malato di mente, dichiarando-lo quindi imputabile. Nel dettaglio, i primi dieci articoli prevedevano labro-gazionedellalegislazionepenalespecialepermalatidi mente. Lart. 1 stabiliva che linfermit psichica non esclu-de n diminuisce limputabilit; lart. 89 c.p. era soppres-so. Lart. 9 sopprimeva lart. 222 del c.p. , con conseguente abolizionedellapplicazionedellamisuradisicurezzade-tentiva dellOspedale psichiatrico giudiziario. Gliartt.18e19prevedonoilserviziosanitarioallin-ternodelcarcere,disponendolallestimentodistrutture sanitarie idonee alla cura dei disturbi psichici dei detenu-ti, prevedendo che gli organi penitenziari richiedessero la collaborazione dei servizi psichiatrici territoriali. Per lat-tuazione di queste norme, erano istituite apposite sezioni carcerarie negli ospedali, dedicate ai detenuti con disturbi psichici gravi, non curabili in carcere. DISEGNO DI LEGGE RIZ (1995) Il2agosto1995,venivapresentatoildisegnodileggen. 2038 , di iniziativa dei senatori Riz e altri, avente a oggetto alcune modiche al libro primo del Codice penale. u0035u0040u0045u0050u0055s0110s0115s0120s0125p0320p0325p0355p0360 p0365p0370p0375p0380p0385CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 17 Nel progetto veniva mantenuto il concetto di capacit di intendere e di volere e la nozione di non imputabilit. Allart. 83 del disegno in questione si introduceva, oltre alla nozione di infermit, quella di anomalia , che consentiva di abbracciaretuttequellecondizionipsichicheche,purnon rappresentando una chiara codica nosologica di infermit, erano ritenute signicative ai ni del difetto di imputabilit nelladulto,quali,peresempio,lepsicopatiedelcarattere, ma anche le condizioni malformative e neurologiche. Il progetto Riz innovava radicalmente sul piano dellese-cuzione delle misure di sicurezza. Infatti, per evitare leven-tuale indebito protrarsi della loro durata, la persistenza o meno della pericolosit sociale avrebbe dovuto essere rie-saminatadalgiudiceintempipressati,indicatinellarti-colato del progetto Riz come almeno una volta allanno . Se, in seguito al riesame, la pericolosit del soggetto fosse risultata cessata, la revoca disposta dal giudice comportava la cessazione di tutti i suoi effetti. Inne la proposta con-templava la possibilit di una graduazione della pericolosit sociale , cui legare una graduazione di risposte pi essibili in tema di misure di sicurezza, prevedendo diverse e nuove articolazioni di percorso, con il coinvolgimento del servi-zio sanitario nazionale, anche in rapporto alla possibilit di effettuareconvenzionisubaseregionaletraamministra-zione della giustizia e presidi ospedalieri. DISEGNO DI LEGGE CORLEONE (1996) IldeputatoFrancoCorleone,conildisegnodileggen. 151del1996(Normeinmateriadiimputabiliteditrat-tamentopenitenziariodelmalatodimenteautoredireato )si inserivasullalineagitracciatadalliniziativaGrossi,so-stenendolimputabilit,sempreecomunque,delmalato mentale autore di reato, come recitato allarticolo 1, com-ma 1 della proposta: Linfermit psichica non esclude, n di-minuiscelimputabilit .Laconseguenzavenivaracchiusa nel comma successivo che dichiarava abolito larticolo 89 delc.p.Venivapertantoprevistochelinfermodimente autore di reato, detenuto in carcere, fosse trattato, duran-te lesecuzione della pena detentiva, presso speciali sezioni carcerarieattrezzateperlacostituzionedelgruppoterapeuti-co ,nellequaliadottareunospecico pianodicuraedi assistenza medico-psichiatrica . Limputabilit conservata del malato mentale reo determinava, nel progetto, labolizione degli articoli 206, 222, 148 del c.p., rendendo lOPG inu-tilizzabile.LapropostaCorleonenonerainnovativaper quanto riguarda limputabilit, ma creava le condizioni per unassistenzapsichiatricadelmalatomentalereo,ispirata anticipatamente ai principi di cui allarticolo 5 della legge delega 30 novembre 1998, n. 419 , presupposto del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria ),lacuiratioquelladitrasferirealservizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie dellammini-strazione penitenziaria, ivi comprese quelle degli OPG PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1997) Nel 1996 si costituiva presso la Fondazione Giovanni Mi-chelucci,ancheperiniziativadellaRegioneToscana,un gruppodilavorocompostodagiuristi,psichiatrierap-presentanti delle Regioni italiane interessate a un riesame criticodelproblemadelricoveroinospedalepsichiatrico giudiziario.Questogruppoandatoelaborandolelinee guida, sulla scorta delle quali la Giunta regionale dellEmi-lia Romagna ha inne redatto la proposta di legge, pubbli-cata sul Supplemento Speciale del Bollettino ufciale della Regione Emilia Romagna, n. 166 del 20 gennaio 1997. La posizione delliniziativa regionale mirava a conferma-re la non imputabilit per vizio di mente, tendendo anzi a modernizzarne la nozione stessa. Recita infatti il comma 4, articolo 1 : Non capace di intendere e di volere chi commette un atto previsto dalla legge come reato, se tale atto frutto di una grave alterazione dellesame o del senso di realt, o se il suo com-portamentononcoscientementedeterminato .Ugualmente nella direzione della modernizzazione, venivano introdotti elementi di essibilit nella fase dellesecuzione delle misure di sicurezza, prevedendone due tipi in rapporto alla gravit del reato: una detentiva in istituto, laltra con afdamento in prova al servizio sociale. La proposta mirava a porre sotto legidadelserviziosanitarioregionaleleduetipologiedi misure di sicurezza, l dove anche la custodia in istituto, per reati la cui pena non inferiore a 10 anni, avrebbe dovuto esserecondottaegestitanellasuavalenzaterapeuticaria-bilitativadaglioperatorisanitarideidipartimentidisalute mentale. La proposta sanciva il superamento dellOPG at-traverso la creazione di piccoli istituti in ciascuna regione, con limite imposto per legge di trenta posti letto; si propo-neva inne di meglio regolamentare la selezione dei consu-lenti tecnici, chiamati alla valutazione della sola imputabi-lit, mentre laccertamento sulla pericolosit sociale veniva aessereconsegnatoallamagistratura,pursempreguidata nella decisione dalle risultanze emerse in perizia. LA RIFORMA DELLA SANIT PENITENZIARIA E GLI EFFETTI SULLOSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO. LEGGE FINANZIARIA 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E RELATIVO D.P.C.M. 1 APRILE 2008 1 Lart. 2, comma 283 stabilisce di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e successive modicazioni, comprensi-vo dellassistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunit e negli ospedali psichiatrici giudiziari. Prevede il trasferimento al Fondo sa-nitarionazionaleperilsuccessivoripartotraleRegionie le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse nanziarie,valutatecomplessivamentein157,8milionidi europerlanno2008,in162,8milionidieuroperlanno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2008avaleresullostatodiprevisionedelMinisterodella Giustizia e quanto a 10 milioni di euro per lanno 2008, 15 milioni di euro per lanno 2009 e 20 milioni di euro a de-correre dallanno 2010 a valere sullo stato di previsione del MinisterodellaSalute.Lanovazionelegislativarecepisce sul piano nazionale quanto gi autonomamente avevano an-ticipato le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con appo-site leggi regionali emanate tra il 2006 e il 2007. La portata 1 G.U. n. 126 del 30 maggio 2008. s0130s0135s0140p0390p0395p0400p0405p0410p0415p0420fn001018 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinqueriformatrice indubbia. Si introducono i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche per la popolazione carceraria, tra cuiiricoveratinegliOPG.Nonsignicainsilsupera-mentodegliistituti.IlD.P.C.M.diattuazione,emanatoil 1 aprile 2008, regolamenta allart. 5 il trasferimento alle RegionidellefunzionisanitarieafferentiagliOPGubicatinel territorio delle medesime . Il medesimo articolo dispone che le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle at-tivit sanitarie sono trasferiti alle Aziende sanitarie locali terri-torialmente competenti. Le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformit ai principi deniti dalle linee guida di cui allallegato C 2 , che costituisce parte integrante del decreto . La Finanziaria e il relativo D.P.C.M. nonmodicanolimpiantolegislativogeneralecherego-lamentalapplicazionedellamisuradisicurezza,cheresta qualestrumentogiurisdizionaleidoneoadavviareiltrat-tamento in OPG del paziente reo, continuando questi isti-tuti a svolgere, contemporaneamente, il compito di cura e controllo,inrispostaalleistanzedellallarmesociale,che legittimamente si solleva di fronte ai reati pi sanguinosi. ATTUALIT E CRITICIT NEL RAPPORTO TRA LOSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO (DAP) E I DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE (ASL) Le ricerche degli ultimi 20 anni, condotte sulla popolazio-ne ricoverata negli OPG, trovano ampia convergenza su di un dato: la durata media della misura di sicurezza si situa intorno a sei anni. Il 27% degli uomini, contro il 17% delle donne, registra una durata di internamento pari o superio-re a sei anni. Di contro, l83% delle donne e il 73% degli uomini registra una durata inferiore a sei anni. I dati sono forniti dal DAP e aggiornati al 26 febbraio 2007. Lo stu-dioMoDiOPGhaconfermatoirisultatiottenutiinaltri Paesi europei per quanto riguarda i fattori predittivi della durata del ricovero negli istituti. Dell et al (1987), esami-nando le dimissioni dallospedale giudiziario di Broadmoor inInghilterra,hannopotutovericareche,mentreperi pazientiaffettidadisturboinAsseIladuratadelricove-ro era correlata allandamento clinico, per i pazienti affetti dadisturboinAsseIIeralagravitdelreatoapredireil tempo di internamento. In Italia, il tempo di ricovero nei seiOPGsembrasignicativamentedipendentedafattori giudiziari, quali liniziale misura di sicurezza, la gravit del reato,piuttostochedavariabilididecorsoclinico.Alcu-ne ricerche sul campo hanno inoltre dimostrato limpatto dellintegrazione tra lapparato della psichiatria giudiziaria e la rete dei servizi psichiatrici territoriali, sulla durata me-dia della misura di sicurezza. Secondo una valutazione ope-ratadalledirezioniOPGnelcorsodel2001,confermata nel 2004 dalla commissione interministeriale, circa il 30% dipazientiesprimecondizionipsicopatologichechehan-no esaurito il correlato di pericolosit sociale. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il relativo decreto di attuazione si preggono lo scopo di colmare il precedente vuoto legisla-tivo rispetto alla non chiarezza dei livelli di responsabilit daporreincapoalleistituzioninazionalieregionali,ul-teriormente emerse con la modica del titolo V della Co-stituzione. Prima della riforma, il malato reo e pericoloso rappresentava un costo in capo al Ministero della Giustizia, mentre quando solo malato, per cessata pericolosit, i costi sanitaritransitavanoincapoaibilancidelleASL,lequa-li, senza una norma legislativa statale, non disponevano di unospecicostanziamentoaggiuntivo,senonconpoche eccezioni. Ora, con la riforma, con la ripartizione specica delle risorse e con il relativo vincolo di destinazione duso, siprevedeunasanitarizzazioneregionalizzatadegli OPG. Il processo riformatore si spinge no alle previsioni contenutenelcosiddettoallegatoCdelD.P.C.M.stesso, secondoilqualeinunaprimafaseleregionicompetenti, sede di OPG, assumono la responsabilit della gestione sa-nitaria; in una seconda fase, con decorrenza giugno 2009, siprevedeladistribuzionedegliattualiinternatiinmodo cheogniOPG,senzamodicarneinmodosostanzialela capienza e la consistenza, si conguri come la sede per ri-coveri di internati delle regioni limitrofe o comunque vi-ciniori,inmododastabilireimmediatamenterapportidi collaborazionepreliminariperulteriorifasidiavvicina-mento degli internati alle realt geograche di provenien-za. In via orientativa, allOPG di Castiglione delle Stiviere sono assegnati internati provenienti dal Piemonte, dalla Val dAosta, dalla Liguria, oltre che naturalmente dalla Lom-bardia;considerandochetalestrutturalunicaconuna sezionefemminile,aessavengonoassegnateleinternate provenienti da tutte le regioni. AllOPG di Reggio Emilia, gliinternatidelleregioniVeneto,Trentino-AltoAdigee Friuli V. Giulia e Marche, oltre che dellEmilia-Romagna. AllOPG di Montelupo Fiorentino, gli internati della To-scana, dellUmbria, del Lazio e della Sardegna. AllOPG di Aversa e allOPG di S. Efremo di Napoli, gli internati della Campania, dellAbruzzo, del Molise, della Basilicata e della Puglia.AllOPGdiBarcellonaPozzodiGotto,gliinter-nati della Sicilia e della Calabria. La terza fase, a distanza didueanni,siprovvedeallarestituzioneaogniregione italianadellaquotadiinternatiinOPGdiprovenienza daipropriterritoriedellassunzionedellaresponsabilit perlapresaincarico,attraversoprogrammiterapeutici e riabilitativi. Secondo lallegato C, di cui al D.P.C.M., le soluzionipossibili,compatibilmenteconlerisorsenan-ziarie,vannodallestruttureOPGcherichiedonolavigi-lanza esterna a strutture di accoglienza e allafdo ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto laresponsabilitassistenzialedeldipartimentodisalute mentale dellazienda sanitaria dove la struttura o il servizio ubicato. Sono queste, in sintesi, le disposizioni legislative, adottando le quali si dovrebbe giungere nellarco di pochi anni al superamento dellospedale psichiatrico giudiziario. Tuttavia,leprevisionicontenutenellallegatoC(Lineedi indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia ), evidenziano alcune criticit tali da porre in dubbio unapplicazione uniforme sul territorio nazionale, entro i termini e nei tempi previsti. Gli istituti OPG non sono dislocati in modo uniforme, in particolare resta la previsione di una sola sezione femminile per tutto ilterritorionazionale,situatainLombardia.Inoltre,pi del 50% degli internati (totale 1282) sono residenti in sole quattro regioni 3 : Lombardia (226), Campania (162), Lazio 2 Lallegato consultabile online nella versione integrale. 3 Dati al 31 ottobre 2008. s0145p0425fn0015 fn0020CAPITOLO 20Codice penale e misure di sicurezza 19(132),Sicilia(162).Questadistribuzioneimplicaunral-lentamentodeitempipreventivatinellallegato,almeno perlarealizzazionedellacosiddettasecondafase.Non si dimentichi, inoltre, che almeno il 10% della popolazio-ne ricoverata in questi istituti rientra nello stato giuridico del detenuto con sopraggiunta infermit mentale (art. 148 c.p.) o del detenuto in Osservazione, di cui allart. 112 del D.P.R.230/2000.Perquestisirendenecessarioiltrasfe-rimento nei centri clinici, apposite sezioni ancora in larga misura da approntare nelle carceri delle regioni di residen-za, nonostante la competenza tecnica e organizzativa delle ASLsiasubentratail30giugno2008.Restainoltrepoco realistico immaginare lo sfoltimento in 18 mesi dei ricove-rati al termine della misura di sicurezza, perch la nanzia-ria 2008 non ha riservato risorse aggiuntive alle regioni per sviluppare la rete dei servizi integrati con la residenzialit psichiatricaalternativaallOPG.Inparticolarelemisure alternative, quali la libert vigilata e la licenza esperimento, nonsonoacaricodelfondosanitariodelMinisterodella Giustizia,dunquenonrientranonellapartitadigirotra Ministero e Regioni operata dalla riforma. Il problema esi-ste, specialmente gettando locchio sulla tabella 20-9. I numeri (soggetti in licenza nale esperimento e in li-bert vigilata nelle residenze protette) dicono che il feno-meno aumentato signicativamente in sette anni e che il territorio gi assorbe circa il 60% dei malati mentali autori di reato. Il processo di riforma si trova di fronte una serie di criticit. La prima sta nella scarsit delle risorse, sia quelle dedicateinsensostrettoallinterventodelleASLdentro gli istituti, sia quelle, quasi assenti, per i progetti di presa in carico territoriale. Il nanziamento triennale 2008-2010 insufciente, deve trovare la sua stabilizzazione corrente allinternodelprossimopattoperlasalutetraStatoe Regioni. Altra criticit si rileva nella difcolt di leale col-laborazione tra il Ministero della Giustizia, le Regioni e le ASL. Al maggio 2009, per esempio, la regione Sicilia non ha provveduto ad applicare il D.P.C.M. 1 aprile 2008, tan-to che lOPG di Messina tuttora gestito secondo il mo-dello precedente. E ancora in tema di leale collaborazione interistituzionale, stanno emergendo soluzioni pasticciate einefcaciperlatuteladellasalutementalenegliOPG, inseguitoallapretesadellamministrazionepenitenziaria diltraremoltideiprovvedimentisanitarieriabilitativi, disposti dai sanitari delle ASL di riferimento. In sostanza ancoranonchiaroilmarginediautonomiadelbraccio sanitario, rispetto al braccio custodiale, tanto pi evidente daquandolastessaamministrazionepenitenziariahase-guitolastradaunilateraledinominarecomunqueundi-rettore dellistituto, in sostituzione dei precedenti, psichia-tri,transitatineiruolidelladirigenzamedica,allinterno deidipartimentidisalutementaledelleASL.Inne,ma nonmenoimportante,risultalacriticitdelprogressivo aumento degli internati negli istituti. In soli tre anni, come evidentedalla tabella20-7 ,lapopolazionetotaledeima-lati sottoposti a MdS cresciuta di 172 unit. Il dato non sembra congiunturale; al contrario potrebbe dipendere dal cambiamentogeneraledellopinionepubblicaintemadi sicurezzasocialeeprevenzionedelcrimine,comedipen-dere anche da un iniziale effetto rebound dellapplicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 257/2003 e n. 367/2004 , qualora il territorio non riesca a fornire risposte efcaci in tema di cura e assistenza del folle reo. Lagrandequestioneapertadallecitatesentenze,oltre chedallariformadellasanitpenitenziaria,coinvolge, come spesso succede nel nostro Paese, da un lato la reale volont della classe politica di nanziare i processi riforma-tori, dallaltro la lentezza della cosiddetta tecnostruttura (ASL, dipartimenti di salute mentale), nel provvedere a in-terpretare culturalmente, con tempestivit ed efcacia, gli stessi processi riformatori avviati dalla politica. Quando si parla degli OPG, ma anche dei malati in li-bertvigilata,sidevefocalizzarelattenzionesuipazienti psichiatrici autore di reato, precisamente sulla tipologia di reati e sulla tipicit del disturbo mentale in rapporto al rea-to. Sono pazienti gravi (almeno il 60-65% diagnosi in Asse I, da cui lirresponsabilit di fronte alla legge penale) e sono socialmente pericolosi (pericolosit in senso giuridico, ac-certata e decretata in sentenza da un giudice). Concetto su cuiporreladoverosaattenzione,perchdiversamenteil paziente difcile che non delinque non pericoloso no a prova contraria, cio no a che non commette un reato. Assimilare il paziente pericoloso per sentenza al paziente difcile dei servizi, signica operare approssimazioni non in linea con la letteratura internazionale, che ha evidenzia-to tutta la complessit nella gestione dei percorsi specici per il recupero del malato reo, dentro la cornice di garan-zie per la collettivit (non a caso il giudice di sorveglianza che emette unordinanza di cessazione della pericolosit). Resta inne lo spazio per qualche riessione sui possibili esiti del processo riformatore, avviato dalle sentenze della Tabella 20-9 Elaborazione dei dati tratti dal portale del Ministero della Giustizia Anni Soggetti in MdS dell OPG e CCCLiberta vigilata per conversione misure sicurez-za det.Libert vigila-ta per licenza esperimento internatiTotale % soggetti in MdS dellOPG e CCC% esecuzione penale esterna2001 1008 584 502 2094 48,14 51,862002 1137 646 504 2287 49,72 50,282003 1096 649 472 2217 49,44 50,562004 1032 650 533 2215 46,59 53,412005 1147 702 541 2390 47,99 52,012006 1115 857 637 2609 42,74 57,262007 1 semestre 1131 1175 441 2889 39,15 60,85 Da:www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/dap_indice.htm. p0430p0435p0440p0445t0050Q220 PARTE VIIICodice penale e misure di sicurezza per il malato che delinqueCorte Costituzionale, che hanno precorso le successive de-cisioni legislative, disegnate secondo lo spirito della stessa CartaCostituzionale,cheprevedeconciliabilitpienatra lart. 27, lart. 32 e le esigenze di sicurezza della societ. Sipucominciareconlariessionesecondolaquale lallegato C del D.P.C.M. 1 aprile 2008 stato scritto con qualche sottovalutazione del complesso tema istituzionale del rapporto tra Stato e Regioni. Inevitabilmente segue a cascata il problema del nanziamento adeguato e costante nel tempo, idoneo a sostenere la stessa riforma. Gi oggi, nel corso del 2009, si registrano sensibili ritardi rispetto alla tabella di marcia pregurata nel citato allegato C. Si pone allora la domanda se il ritardo da considerarsi siologico, oppure il semplice risultato di previsioni azzardate. Resta inoltre aperta unulteriore questione politico-cul-turale, vale a dire se debba prevalere un modello di OPG aconduzionemista(penitenziariaesanitaria),conpochi istitutidistribuitiinpocheregioni,oppuresepossafarsi strada la soluzione verso la nascita di nuovi istituti, di di-mensioni pi ridotte, sul modello esclusivamente sanitario sviluppato dallOPG di Castiglione delle Stiviere, in gra-dodigestireipazientiprovenientidallasingolaregione e/o da regioni limitrofe. Questa seconda ipotesi pu anche prevedere la partecipazione esterna del personale peniten-ziario, ma tali istituti necessitano di essere in osmosi con unareteregionalediserviziestruttureterritorialidedi-cate, in grado di rappresentare un sistema complesso, in-tegrato e essibile, per fornireoutcomes di cura e riabilita-zione vericabili sul piano del controllo della pericolosit sociale,almenonoaquandononverrannomodicate le norme penali in materia. Al momento non sembra co-munque che il dibattito politico-culturale sia centrato su questeprospettive.Ariprovastaancheilfattoche,per realizzare una prospettiva cos delineata, necessario non solo prevedere sostanziosi investimenti aggiuntivi, ma an-che cominciare a prevedere lipotesi di un diverso criterio di ripartizione delle risorse, tale da creare lo spunto eco-nomiconellesingoleregionie/oinregioniconsorziate, per dare vita ai servizi e alle strutture adeguate allo scopo. Ma non solo una questione di soldi. Si registra altres un ritardo,perusareuneufemismo,allinternodellastessa Societitalianadipsichiatria(SIP),chenonsembraan-cora avere raggiunto posizioni condivise circa la tipologia dei percorsi specici da riservare al paziente autore di re-ato, a invarianza delle norme penali utilizzate dalla magi-stratura per innescare e sovrintendere il percorso di cura e riabilitazione che, giova ricordalo, sostanzia pur sempre un obbligo derivante da sentenza. Al riguardo si rileva che alprimosemestre2007eranocomplessivamente2889i pazientireisottopostiaMdSdetentivaenondetentiva ( Tab.9).Confrontandolaseriestoricadal2001al2007, crescesiailnumerodiinternatiinOPG,siaquellodei soggetti in esecuzione penale esterna, come a sottolineare che questo genere di pazienti, una volta entrato nel circu-ito delle misure di sicurezza, tende a rimanere per anni in ambitogiurisdizionale.Inmancanzadiscelteorganizza-tiveadeguate,inmancanzaorganismiregionalistabilidi confronto e leale collaborazione tra ASL, Regione e Prov-veditorati,inmancanzadiaggiornamentoprofessionale coerente e specico, si fa concreto il rischio di una stagio-ne nuova, mai sperimentata dopo lalegge 180, di tensioni, distorsioni tra psichiatria e giurisdizione penale, tra A.S.L. e tribunali, con nuovi scenari, gi annunciati, in termini di una sovraesposizione di responsabilit degli operatori del-la salute mentale. Lobbligo istituzionale di organizzare e gestire i percorsi del trattamento e della cura del paziente reo e del reo paziente, quello in OPG, quello in carcere e quello in libert vigilata, se da un lato consente ai DSM di accollarsi in toto la titolarit dei casi, dallaltro espone le diversegureprofessionalisanitarieadassumersinuove sfere di responsabilit, dovendo rendere conto delle loro