Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007

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Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007 PROGRAMMA CORSO 7 – 14 – 20 GIUGNO 2007

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Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007. PROGRAMMA CORSO 7 – 14 – 20 GIUGNO 2007. Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007. PRIMA GIORNATA CONCETTO DI AMBIENTE CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE STRUTTURA DEL CODICE NOVITA’ DEL CODICE RISERVE SUL CODICE - PowerPoint PPT Presentation

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PROGRAMMA

CORSO

7 – 14 – 20 GIUGNO 2007

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• PRIMA GIORNATA

• CONCETTO DI AMBIENTE

• CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE

• STRUTTURA DEL CODICE

• NOVITA’ DEL CODICE

• RISERVE SUL CODICE

• DANNO AMBIENTALE E TUTELA RISARCITORIA

• INFORMAZIONE AMBIENTALE

• SECONDA GIORNATA

• VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA

• ELETTROSMOG

• RESPONSABILITA’ PENALE E AMMINISTRATIVA

• TERZA GIORNATA

• INQUINAMENTO ACUSTICO

• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

• SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

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• D.P.C.M. 27-12-1988• Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di

compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

• Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1989, n. 4.• Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985• Allegato I• Componenti e fattori ambientali• 1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le

componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

• 2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: • a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica; • b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come

componenti, come ambienti e come risorse; • c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in

esame, ed anche come risorse non rinnovabili; • d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie

protette ed equilibri naturali; • e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che

formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;

• f) salute pubblica: come individui e comunità; • g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; • h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano; • i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni

culturali.

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Corte costituzionale, 28 maggio 1987 , n. 210

• Va riconosciuto lo sforzo di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.

• Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

• Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente.

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Corte costituzionale, 30 dicembre 1987 , n. 641

• Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

• L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.

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Rio de Janeiro del giugno 1992

concetto di sviluppo sostenibile

“lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”.

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• La dichiarazione di Rio raccoglie 27 principi tra cui :• - le persone hanno diritto ad una vita sana e

produttiva in armonia con la natura;• - lo sviluppo d’oggi non deve pregiudicare il

soddisfacimento dei bisogni in materia di sviluppo ed ambiente delle generazioni presenti e future.

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L’Agenda per il 21 esimo secolo, da qui il titolo del documento, affronta le problematiche della

conservazione e gestione delle risorse, del rafforzamento del ruolo delle principali categorie

sociali, degli strumenti d’esecuzione costruiti mediante il confronto con le realtà istituzionali,

sociali, economiche ed ecologiche.

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• Corte costituzionale, 26 luglio 2002 , n. 407• La disciplina in esame è invece riconducibile al disposto dell'art. 117, secondo

comma, lettera s), della Costituzione, relativo alla tutela dell'ambiente. • A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel

secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale

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• Costituzione della Repubblica italiana.• Art. 9• La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica .• Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della

Nazione. • Art. 32• La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

• Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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• DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE• Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti

rilevanti connessi con determinate• sostanze pericolose• (G.U.C.E n. L 10 del 14 gennaio 1997)

• (2) considerando che gli obiettivi e i principi della politica comunitaria in materia ambientale, quali definiti all’articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato e precisati nei programmi d’azione della Comunita’ europea in materia ambientale5, sono intesi in particolare a salvaguardare e proteggere, attraverso un’azione preventiva, la qualita’ dell’ambiente e a tutelare la salute umana;

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• D.Lgs. 17-8-1999 n. 334• Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi

con determinate sostanze pericolose.

• Art. 3• Definizioni

• 5) “incidente rilevante”, un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entita’, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attivita’ di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu’ sostanze pericolose;

• 1. Finalità.

• 1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

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• Art. 117.

• La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

• s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

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• TITOLO XIX• AMBIENTE• Articolo 174• 1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti• obiettivi:• — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,• — protezione della salute umana,• — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,• — promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente• a livello regionale o mondiale.• 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo• conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui

principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

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• Articolo 175

• 1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione• del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che• devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.• 2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio,

deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

• a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;• b) misure aventi incidenza;• — sull'assetto territoriale,• — sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la• disponibilità delle stesse,• — sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;• c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di• energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

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• Articolo 176• I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175

non impediscono ai singoli Stati• membri di mantenere e di prendere provvedimenti per

una protezione ancora maggiore. Tali• provvedimenti devono essere compatibili con il presente

trattato. Essi sono notificati alla Commissione.

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• La legge n. 349/1986 ha avuto un ruolo fondamentale di introdurre “la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento”

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• La seconda rilevante novità è sta la previsione della disciplina del danno ambientale. L’art. 18 della legge ha previsto per la prima volta che qualunque fatto doloso o colposo che comprometta l’ambiente arrecandovi danno alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

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• Attuazione della legge delega 308/2004

• 318 articoli• 45 allegati• 8 direttive recepite• Abrogazione di 5 leggi, 2 DLGS, 4 DPR, 3 DPCM e 8 DM• 2 anni per integrazioni e modifiche• 6 settori coinvolti (rifiuti e bonifiche, acqua, difesa del

suolo, inquinamento atmosferico, procedure ambientali, danno ambientale)

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• ITER:• Disegno di legge delega del 9.8.2001• Definitiva legge delega 15.12.2004 n. 308 • Istituzione commissione di saggi che ha ultimato il testo nel

settembre 2005• Prima approvazione 18.11.2005• Seconda approvazione19.01.2006• Definitiva approvazione 10.2.2006• La conferenza Stato – Regioni ha espresso parere negativo• Ciampi non firma e chiede chiarimenti• Promulgazione 03.04.2006 • Pubblicazione su G.U. del 14 aprile 2006• Sono pendenti già diversi ricorsi alla corte costituzionale

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• SEI PARTI

• 1) Disposizioni generali

• 2) Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

• 3) Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

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• 4) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati

• 5) Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle• emissioni in atmosfera

• 6) Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni• all’ambiente

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• ENTRATA IN VIGORE

• IL 29 APRILE 2006 sono entrate in vigore le Parti I, III, IV, V e VI

• La parte seconda (procedure di VIA e VAS) doveva entrare in vigore dal 12.8.2006 (120° giorno dalla pubblicazione su GU) poi ha subito due proroghe: la prima fino al 31.01.2007 (DL 173/2006); la seconda al 31.07.2007 (DL 28.12.2006 n. 300 convertito con legge n. 17/2007)

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• OBIETTIVI DEL CODICE:

• DARE ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA

• RECEPIRE E COORDINARE LA NORMATIVA PREVIGENTE

• INNOVARE ALCUNE PREVISIONI DEI SETTORI SPECIALI

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• FINALITA’ (art. 2)

• Il Codice ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

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• ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (art. 3)

• Le norme del Codice non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.

• Entro due anni dalla data di pubblicazione del codice il Governo – su proposta del Ministro dell’Ambiente – adotta con uno o più regolamenti i provvedimenti necessari per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale.

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• LE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE INTRODOTTE DAL CODICE:

1• Gli incentivi alle fonti rinnovabili con priorità di interventi

finanziari volti a incentivare le fonti pulite al Sud pe ril raggiungimento degli obiettivi di Kyoto

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• LE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE INTRODOTTE DAL CODICE:

• 2• Il rafforzamento della clausola sociale per tutelare i lavoratori nei settori dell’acqua e

dell’igiene urbana 3 (dir. 2001/42/Ce)

• L’introduzione di tempi certi per VIA E VAS. • la VAS (valutazione ambientale strategica) deve riguardare in base al nuovo testo la

programmazione e pianificazione territoriale in numerosi e svariati settori con la conseguenze che l’analisi degli effetti ambientali è ora riportata alla fase di pianificazione della trasformazione del territorio. La conseguenza giuridica della mancata valutazione è la nullità, mentre il silenzio protratto oltre 60 giorni (+ 60 per intervento Cons. Ministri) ha significato negativo di compatibilità.

• la VIA dovrà riguardare la fase preliminare del progetto ed i tempi per il giudizio di compatibilità sono 90 giorni, decorso il quale nel silenzio si intende rifiutata.

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• LE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE INTRODOTTE DAL CODICE:

4• La nascita dell’Authority per acqua e rifiuti che

sostituisca il vecchio comitato di vigilanza sull’uso dele risorse idriche e l’Osservatorio nazionale dei rifiuti

5• L’istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la

definizione di sette distretti idrografici che ridisegnano il sistema delle autorità di bacino italiane

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• LE NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE INTRODOTTE DAL CODICE:

6• L’introduzione del principio del silenzio – rifiuto per i progetti soggetti

a valutazione dell’impatto ambientale7

• Viene definita la nozione di danno ambientale e inasprite le sanzioni con l’introduzione del principio “chi inquina, paga”

8• È prevista un’ordinanza – ingiunzione che permetterà al ministero di

incassare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno in modo certo e veloce.

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• LE CRITICHE:1) ECCESSO DI DELEGAperché il governo avrebbe dovuto limitarsi a “riordinare,

coordinare od integrare” l’esistente normativa, mentre le modifiche apportate sulla disciplina sono più sostanziali

2) SCARSO COINVOLGIMENTO REGIONIE’ quanto affermato dalla conferenza Unificata, in quanto il

codice interviene sul riparto delle competenze tra stato e regione e produrrebbe cambiamenti di natura, di struttura e funzioni di alcune istituzioni od organismi

3) VIOLAZIONE PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ che avrebbe dovuto essere richiamato nei decreti attuativi

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• LE CRITICHE:4)MANCANZA DI CERTEZZA DEL DIRITTOLe regioni lamentano l’assenza di norme transitorie e di

salvaguardia valide nelle more delel modifiche da introdurre da parte delle Autonomie regionali sulle proprie norme incompatibili.

5) MANCA LA DISCIPLINA SULLE AREE PROTETTE E I PARCHI

6) DIFESA DEL SUOLO E’ REGIONALEPer le finalità ad essa sottese andrebbe ricompresa nella

materia del governo del territorio

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• LE CRITICHE:7) NEOCENTRALISMOLa legge delega affermava:“ a) rispetto delle competenze per materia delle

amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni regionali e degli enti locali come definite nell’art. 117 Cost, nella legge n. 59/1997 e dal decreto 112/1998 (art. 1, comma 8)

b) Riaffermazione del ruolo delle regioni nell’attuazione dei principi e criteri direttivi definiti dallo Stato (art. 1, comma 8, lettera m)

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• PARTE SESTA

• IL DANNO AMBIENTALE

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• L. 8-7-1986 n. 349• Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in

materia di danno ambientale.• 18. 1. [Qualunque fatto doloso o colposo in

violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato] (27).

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• IL DANNO AMBIENTALE : la normativaTitolo III - Risarcimento del danno ambientale311. Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando

l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.

2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto.

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• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 312. Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale• 1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si

svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.• 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento dei fatti, per

l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.

• 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti.

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Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007

• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 312. Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale• 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e

ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziara competente. In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.

• 5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali all'autorità giudiziaria competente.

• 6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.

• 7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.

• 8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

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Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007

• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 313. Ordinanza• 1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia

causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

• 2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.

• 3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

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Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 7 giugno 2007

• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 313. Ordinanza• 4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla

comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto di accertamento.

• 5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.

• 6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

• 7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

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• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa

• 315. Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria• 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di

cui all'articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

• 316. Ricorso avverso l'ordinanza• 1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione

dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, in sede di giurisdizione esclusiva, competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale.

• 2. Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.

• 3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

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• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 317. Riscossione dei crediti e fondo di rotazione• 1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle

disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

• 2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro 5.000.

• 3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.• 4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta

l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.•

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• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 317. Riscossione dei crediti e fondo di rotazione• 5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno

ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura massima del dieci per cento della spesa:

• a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.

• 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

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• IL DANNO AMBIENTALE : la normativa• 318. Norme transitorie e finali• 1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003.• 2. Sono abrogati:• a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;

b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

• 3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai lini dell'assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.

• 4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa sì è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.