CLASSE V SPINA a.s. 2009/10 Art.1 LItalia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.

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CLASSE V SPINA

a.s. 2009/10

Art.1 L’Italia è una Repubblica

Democratica fondata

sul lavoro.

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Fratelli d'ItaliaL'Italia s'è desta,Dell'elmo di ScipioS'è cinta la testa.Dov'è la Vittoria?Le porga la chioma,Ché schiava di RomaIddio la creò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Noi siamo da secoliCalpesti, derisi,Perché non siam popolo,Perché siam divisi.Raccolgaci un'unicaBandiera, una speme:Di fonderci insiemeGià l'ora suonò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Uniamoci, amiamoci,l'Unione, e l'amoreRivelano ai PopoliLe vie del Signore;Giuriamo far liberoIl suolo natìo:Uniti per DioChi vincer ci può?

Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Dall'Alpi a SiciliaDovunque è Legnano,Ogn'uom di FerruccioHa il core, ha la mano,I bimbi d'ItaliaSi chiaman Balilla,Il suon d'ogni squillaI Vespri suonò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamò.Son giunchi che pieganoLe spade vendute:Già l'Aquila d'AustriaLe penne ha perdute.Il sangue d'Italia,Il sangue Polacco,Bevé, col cosacco,Ma il cor le bruciò.Stringiamci a coorteSiam pronti alla morteL'Italia chiamòL’Inno Nazionale

Art. 12 - La bandiera della Repubblica è il tr

icolore italiano:

verde, bian co e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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La Costituzione è la legge fondamentale delnostro Stato: essa contiene le norme essenzialiregolatrici della vita civile e politica,imperniate sui valori di libertà e di eguaglianza,di giustizia, di pace e di progresso sociale, chesono la linfa vitale della società democratica.La Costituzione, con la consacrazione dei dirittidella persona umana, favorisce l’instaurazionee il consolidamento della cooperazione edell’amicizia con gli altri popoli nelle relazionieconomiche e culturali.

L’Italia si è data solo due Costituzioni: lo Statuto Albertino e la Costituzione attualmente in vigore.Con il primo, la monarchia sabauda si trasformò da assoluta in costituzionale, consentendo l’instaurazione di una forma di governo parlamentare.

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Lo Statuto Albertino

Lo Statuto italiano, proclamato il 17 marzo 1861, deriva da quello del Regno di Sardegna, il quale era disciplinato dallo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 e che è rimasto in vigore fino al 1°gennaio 1848 quando subentrò la nuova Costituzione della Repubblica Italiana, attualmente vigente. Lo Statuto Albertino era una “Costituzione flessibile” cioè modificabile ed anche "breve", cioè lasciava spazio ad interpretazioni varie.

Nascita della nostra Costituzione e sua struttura

Con il referendum del 2 giugno 1946 la maggioranza degli Italiani votò per la Repubblica ed elesse i componenti dell’Assemblea Costituente che prepararono la Costituzione attuale. Questa Assemblea era formata da 556 persone e poiché erano troppe, fu costituita una commissione di 75 persone divisa in tre sottocommissioni e dopo sei mesi di lavoro, fu presentata all'Assemblea un progetto di Costituzione. La nuova Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1°gennaio 1948.                                       

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Principi

FondamentaliI primi dodici articoli recano i principifondamentali che stanno alla base ditutto l’ordinamento.

Nei Principi fondamentali sono fissate le

fondamenta del nostro Stato: la sovranità

popolare e l’ordinamento democratico,

l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge,

l’affermazione delle libertà degli individui

e il riconoscimento dell’importanza del

lavoro come mezzo di realizzazione dei

singoli e di progresso per l’intero Stato

Art. 1 - L’Italia è una Repubblica

democratica, fondata sul lavoro.

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TITOLO I

Rapporti Civili

Il Titolo I riguarda i diritti civili, ovvero le

libertà dell’individuo. Queste libertà si

estendono anche alle associazioni che gli

individui formano, quando esse non siano

contrarie alla legge.

Il concetto di libertà si lega strettamente

a quello di responsabilità: nessuno può, in

nome della propria libertà, danneggiare o

limitare quella degli altri.

“Art. 21

Tutti hanno

diritto di

manifestare

liberamente il

proprio pensiero

con la parola, lo

scritto e ogni

altro mezzo di

Diffusione.

Dall’art. 13 all’art. 28

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Titolo II • Rapporti etico socialiDall’art. 29 all’art. 34

Si può considerare questo Titolo II come il riconoscimento dei valori personali,“privati”, dell’individuo: la famiglia, la salute, l’istruzione sono infatti dei “beni”di cui ciascuno ha il diritto di godere. In realtà questi sono anche valori di tutti,perché ciascuno di noi cresce sia come individuo che come cittadino, e ciò che èbene per la collettività è necessariamente bene per il singolo.

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Titolo III•Rapporti economici

Il Titolo III reca le norme che regolano le

questioni relative all’assetto e al

progresso economico e sociale del Paese”. Due

sono in questo campo i concetti fondamentali:

il lavoro e l’iniziativa economica. Nella prima

parte vengono stabilite alcune norme

fondamentali che regolano il mondo del

lavoro: la sua tutela, il trattamento economico,

l’assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, la

libertà sindacale e il diritto di sciopero.

Parallelamente si regolano anche il diritto

alla proprietà e all’iniziativa privata,

Riconoscendone l’importanza per lo

sviluppo della società.

Dall’art. 35 all’art. 47

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Titolo IV • Rapporti politici

Il Titolo IV, nel disciplinare i rapporti tra i cittadini e lo Stato, sancisce il principiofondamentale della partecipazione politica che è un diritto riconosciuto a tutti icittadini. Tutti, infatti, possono associarsi liberamente in partiti politici, votare e essere eletti, secondo le modalità stabilitedalla legge. In questo Titolo la Costituzione elenca inoltre alcuni importanti doveri deicittadini nei confronti dello Stato: la difesa della Patria, il concorso alle spese pubbliche attraverso il pagamento deitributi, la fedeltà alla Repubblica

Il fondamento degliarticoli 48-51 èl’articolo 1, quando afferma che «lasovranità appartiene al popolo».Spetta dunque a tutti parteciparealle decisioni che riguardano lacollettività. Esistono varie forme dipartecipazione: quella primaria siesprime attraverso il voto, atto conil quale ogni cittadino esprimeliberamente la sua scelta sullafutura gestione del paese.

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XAlla Regione del Friuli- Venezia Giulia, di cui all’art.116, si applicanoprovvisoriamente le normegenerali del Titolo Vdella parte seconda, fermarestando la tuteladelle minoranze linguistichein conformità con L. 6

XIFino a cinque anni dall’entratain vigore dellaCostituzione si possono,con leggi costituzionali,formare altre Regioni, amodificazione dell’elencodi cui all’art. 131, anchesenza il concorsodelle condizioni richiestedal primo comma dell’articolo132, fermo rimanendotuttavia l’obbligodi sentire le popolazioniinteressate.

VIIÈ vietata la riorganizzazione,sotto qualsiasi forma,del disciolto partitofascista.In deroga all’articolo48, sono stabilite conlegge, per non oltre unquinquennio dall’entratain vigore della Costituzione,limitazioni temporaneeal diritto di voto ealla eleggibilità per i capiresponsabili del regimefascista.XIII(34)I beni, esistenti nel territorionazionale, degli exre di Casa Savoia, delleloro consorti e dei lorodiscendenti maschi, sonoavocati allo Stato. I trasferimentie le costituzionidi diritti reali suibeni stessi, che siano avvenutidopo il 2 giugno1946, sono nulli.

XIVI titoli nobiliari non sonoriconosciuti.I predicati di quelli esistentiprima del 28 ottobre1922 valgono comeparte del nome.L’Ordine mauriziano èconservato come enteospedaliero e funzionanei modi stabiliti dallalegge.La legge regola la soppressionedella Consultaaraldica.

XIII(34)I beni, esistenti nel territorionazionale, degli exre di Casa Savoia, delleloro consorti e dei lorodiscendenti maschi, sonoavocati allo Stato. I trasferimentie le costituzionidi diritti reali suibeni stessi, che siano avvenutidopo il 2 giugno

1946, sono nulli.

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XVIEntro un anno dall’entratain vigore della Costituzionesi procede alla revisionee al coordinamentocon essa delle precedentileggi costituzionaliche non siano state finoraesplicitamente o implicitamenteabrogate.

XVIIL’Assemblea Costituentesarà convocata dal suoPresidente per deliberare,entro il 31 gennaio1948, sulla legge per laelezione del Senato dellaRepubblica, sugli statutiregionali speciali e sullalegge per la stampa.Fino al giorno delleelezioni delle nuove Camere,l’Assemblea Costituentepuò essere convocata,quando vi sia necessitàdi deliberare nellematerie attribuite allasua competenza dagli articoli2, primo e secondocomma, e 3, comma primoe secondo, del decresessantasei

to legislativo 16 marzo1946, n. 98.In tale periodo leCommissioni permanentirestano in funzione.Quelle legislative rinvianoal Governo i disegni dilegge, ad esse trasmessi,con eventuali osservazionie proposte di emendamenti.I deputati possonopresentare al Governointerrogazioni con richiestadi risposta scritta.L’Assemblea Costituente,agli effetti di cuial secondo comma delpresente articolo, è convocatadal suo Presidentesu richiesta motivatadel Governo o di almenoduecento deputati

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Art.XIII

La presente Costituzioneè promulgata dal Capoprovvisorio dello Statoentro cinque giorni dallasua approvazione da partedell’Assemblea Costituente,ed entra in vigoreil 1° gennaio 1948.Il testo della Costituzioneè depositato nellasala comunale di ciascunComune della Repubblicaper rimanervi esposto,durante tutto l’anno1948, affinché ogni cittadinopossa prenderne cognizione.La Costituzione, munitadel sigillo dello Stato,sarà inserita nellaRaccolta ufficiale delleleggi e dei decreti dellaRepubblica.La Costituzione dovràessere fedelmente osservatacome Legge fondamentaledella Repubblicada tutti i cittadini edagli organi dello Stato.

Data a Roma,addì 27 dicembre 1947.ENRICO DE NICOLAControfirmano:Il Presidentedell’AssembleaCostituente:UMBERTO TERRACINIIl Presidente delConsiglio dei Ministri:ALCIDE DE GASPERIVisto, Il GuardasigilliGIUSEPPE GRASSI