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COMUNE DI CASTEL MADAMA Città Metropolitana di Roma Capitale Castel Madama, 18/5/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO Dott.ssa Amabili Katia Dott. Domenico Pascucci COMPONENTE IMU La legge di stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; - il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. Il presupposto dell’Imposta Presupposto dell’Imposta è il possesso di aree fabbricabili e fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto. Soggetti passivi I soggetti passivi sono il proprietario di immobili e/o di aree edificabili, ed il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. L’imposta municipale propria, non si applica: 1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Base imponibile Per i fabbricati, la base imponibile dell’Imposta è costituita dal valore degli immobili determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori fissati dalla legge per le singole categorie catastali. Per le aree edificabili, il valore è determinato moltiplicando il numero di metri dell’area per il valore venale della stessa, deliberato annualmente dal Consiglio Comunale e riportato nella tabella allegata. Aliquote L’aliquota da applicare alla base imponibile per i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze e per le aree edificabili, è pari al 9,60 per mille. Gli immobili adibiti ad abitazione principale e accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 versano l’acconto con l’aliquota ridotta del 4 per mille. Sono esentati dal pagamento fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Abitazione principale e pertinenze Ai fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale si applica l’aliquota ridotta del 4 per mille continuano a godere delle agevolazioni e riduzioni previste per la “prima casa”. Per i medesimi spetta una detrazione pari ad Euro 200,00 fino a concorrenza dell’Imposta dovuta. E’ riconosciuta inoltre una maggiorazione per un ammontare pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Per gli immobili assimilati all’abitazione principale si rinvia al Regolamento Iuc disponibile sul sito dell’Ente. Fabbricati rurali I fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola sono esentati dal versamento dell’imposta. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa, per il calcolo dell’imposta dovuta in acconto, si applica l’aliquota del 9.60 per mille, se tenuti a disposizione, mentre sono esenti se adibiti ad abitazione principale. Esenzioni Sono esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente per compiti istituzionali. Sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. E’ stato ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che prevede l’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina . Immobili inagibili L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati effettivamente inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, solo se ne ricorrono i presupposti di legge e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Dichiarazione IMU I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando i modelli che saranno messi a disposizione sul sito del Comune di Castel Madama. Versamenti ed importi minimi Il versamento dell’imposta a titolo di ACCONTO deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO 2018. Per il calcolo dell’Imposta verrà inserito sul sito Ufficiale del Comune di Castel Madama il programma che consente di effettuare il calcolo dell’imposta dovuta, l’elaborazione e la stampa del Modello F24 per il versamento. In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell’IMU, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad 5.00 COMPONENTE TASI Con la legge di stabilità 2016 è stata eliminata la Tasi sugli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, con eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). Come specificato dal MEF, poichè la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU, la riduzione per gli immobili concessi in comodato vale anche ai fini TASI. In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (70%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile è abitazione principale e l’abitazione principale è esente da TASI. Presupposto e finalità Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini del- l’imposta municipale propria, ad eccezione per il momento, dei terreni agricoli. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, individuati nella delibera consiliare di determinazione delle tariffe Tasi. Soggetti passivi La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al pre- cedente punto. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo resta titolare dell’obbligazione tributaria. L’occupante non è più tenuto al versamento della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile versa il tributo nella misura del 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Determinazione della base imponibile La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). Aliquote L’aliquota TASI ridotta nella misura di 0.5 per mille si applica: a tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per mille; alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille. Liquidazione, Versamenti ed importi minimi Il calcolo dell’imposta viene effettuato in autoliquidazione e versato attraverso modello di pagamento unificato. La scadenza della rata di ACCONTO è il 16 GIUGNO 2018. Per il calcolo dell’Imposta dovuta verrà inserito sul sito Ufficiale del Comune di Castel Madama il programma che consente di effettuare il calcolo dell’imposta dovuta e l’elaborazione del Modello F24 per il versamento Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad 5.00 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ACCONTO IMU 2018 ANNO 2018: VALUTAZIONE DEI TERRENI RICOMPRESI NELLE ZONE OMOGENEE CM_Manifesto_IUC_Acconto_Layout 1 15/05/18 15.42 Pagina 1

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COMUNE DI CASTEL MADAMACittà Metropolitana di Roma Capitale

Castel Madama, 18/5/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO Dott.ssa Amabili Katia Dott. Domenico Pascucci

COMPONENTE IMU

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificatenelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino comepropria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8o A/9; - il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.

Il presupposto dell’Imposta

Presupposto dell’Imposta è il possesso di aree fabbricabili e fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto.

Soggetti passivi

I soggetti passivi sono il proprietario di immobili e/o di aree edificabili, ed il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusie superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tuttala durata del contratto.L’imposta municipale propria, non si applica:1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescinderedal requisito della residenza anagrafica;

2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio;4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale

in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale deivigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carrieraprefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Base imponibile

Per i fabbricati, la base imponibile dell’Imposta è costituita dal valore degli immobili determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatorifissati dalla legge per le singole categorie catastali. Per le aree edificabili, il valore è determinato moltiplicando il numero di metri dell’area peril valore venale della stessa, deliberato annualmente dal Consiglio Comunale e riportato nella tabella allegata.

Aliquote L’aliquota da applicare alla base imponibile per i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze e per le aree edificabili, è pari al 9,60 permille. Gli immobili adibiti ad abitazione principale e accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 versano l’acconto con l’aliquotaridotta del 4 per mille. Sono esentati dal pagamento fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3 bis, deldecreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

Abitazione principale e pertinenzeAi fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale si applica l’aliquota ridotta del 4 per mille continuano a goderedelle agevolazioni e riduzioni previste per la “prima casa”. Per i medesimi spetta una detrazione pari ad Euro 200,00 fino a concorrenza dell’Imposta dovuta.E’ riconosciuta inoltre una maggiorazione per un ammontare pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori abitualmente ed abbiala residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Per gli immobili assimilati all’abitazione principale si rinvia al Regolamento Iuc disponibile sul sitodell’Ente.

Fabbricati ruraliI fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola sono esentati dal versamento dell’imposta. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa, per il calcolodell’imposta dovuta in acconto, si applica l’aliquota del 9.60 per mille, se tenuti a disposizione, mentre sono esenti se adibiti ad abitazione principale.

EsenzioniSono esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province,dai Comuni dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente per compiti istituzionali.Sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni casolocati. E’ stato ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che prevede l’esenzione dei terreniagricoli ricadenti in aree montane o di collina .

Immobili inagibiliL’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per ifabbricati dichiarati effettivamente inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, solo se ne ricorrono i presupposti di legge e limitatamente al periodo dell’annodurante il quale sussistono tali condizioni.

Dichiarazione IMUI soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio osono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando i modelli che saranno messi a disposizione sul sito del Comune diCastel Madama.

Versamenti ed importi minimiIl versamento dell’imposta a titolo di ACCONTO deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO 2018. Per il calcolo dell’Imposta verrà inserito sul sitoUfficiale del Comune di Castel Madama il programma che consente di effettuare il calcolo dell’imposta dovuta, l’elaborazione e la stampadel Modello F24 per il versamento. In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell’IMU, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versatiunitamente all’imposta dovuta. Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24. Il contribuente non è tenuto al versamentodel tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5.00

COMPONENTE TASI

Con la legge di stabilità 2016 è stata eliminata la Tasi sugli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e delsuo nucleo familiare”, con eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). Come specificato dal MEF, poichè la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU, la riduzione per gli immobili concessi in comodato vale anche ai fini TASI. Inparticolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (70%) mentre il comodatarionon pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile è abitazione principale e l’abitazione principale è esente da TASI.

Presupposto e finalitàPresupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini del-l’imposta municipale propria, ad eccezione per il momento, dei terreni agricoli. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune,

individuati nella delibera consiliare di determinazione delle tariffe Tasi.Soggetti passivi

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al pre-cedente punto. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l’unitàimmobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo resta titolare dell’obbligazione tributaria. L’occupantenon è più tenuto al versamento della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile versa il tributo nella misura del 70%. In caso di una pluralitàdi titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suointerno di natura solidale.

Determinazione della base imponibileLa base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

Aliquote L’aliquota TASI ridotta nella misura di 0.5 per mille si applica:• a tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per mille; • alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative

pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille.

Liquidazione, Versamenti ed importi minimiIl calcolo dell’imposta viene effettuato in autoliquidazione e versato attraverso modello di pagamento unificato. La scadenza della rata di ACCONTO è il 16GIUGNO 2018. Per il calcolo dell’Imposta dovuta verrà inserito sul sito Ufficiale del Comune di Castel Madama il programma che consentedi effettuare il calcolo dell’imposta dovuta e l’elaborazione del Modello F24 per il versamentoIl contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti odetenuti è inferiore ad € 5.00

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ACCONTO IMU 2018

ANNO 2018: VALUTAZIONE DEI TERRENI RICOMPRESI NELLE ZONE OMOGENEE

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