Città di SPILIMBERGO - Dipartimento Finanze...Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del...

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Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del 26/05/2016 1 Città di SPILIMBERGO Provincia di Pordenone COPIA N. 22 del REGISTRO DELIBERE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC, approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI, anno 2016 L’anno 2016 il giorno 26 del mese di MAGGIO alle ore 18:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l’appello nominale, risultano: Presente/Assente FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente LAURORA Luchino Assessore Presente FARINA Antonio Consigliere Presente FALCONE Benedetto Assessore Presente CINQUE Bruno Capo Gruppo Presente TREVISAN Gino Consigliere Presente ROMAN Carlo Consigliere Presente MONGIAT Roberto Assessore Presente SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente DREOSTO Marco Assessore Presente ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente IUS Gabriella Capo Gruppo Presente COZZI Maria Grazia Consigliere Presente CANCIAN Anna Maria Consigliere Assente OBLACH Giulia Consigliere Presente TURANI Elisabetta Consigliere Presente ROLLO Raffaele Consigliere Presente CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente RIZZOTTI Daniele Capo Gruppo Presente Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

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  • Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del 26/05/2016 1

    Città di SPILIMBERGO

    Provincia di Pordenone

    COPIA

    N. 22 del REGISTRO DELIBERE

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC, approvazione modifiche al regolamento per

    l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI, anno 2016

    L’anno 2016 il giorno 26 del mese di MAGGIO alle ore 18:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in

    sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l’appello nominale, risultano:

    Presente/Assente

    FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente

    SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente

    LAURORA Luchino Assessore Presente

    FARINA Antonio Consigliere Presente

    FALCONE Benedetto Assessore Presente

    CINQUE Bruno Capo Gruppo Presente

    TREVISAN Gino Consigliere Presente

    ROMAN Carlo Consigliere Presente

    MONGIAT Roberto Assessore Presente

    SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente

    DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente

    DREOSTO Marco Assessore Presente

    ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente

    IUS Gabriella Capo Gruppo Presente

    COZZI Maria Grazia Consigliere Presente

    CANCIAN Anna Maria Consigliere Assente

    OBLACH Giulia Consigliere Presente

    TURANI Elisabetta Consigliere Presente

    ROLLO Raffaele Consigliere Presente

    CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente

    RIZZOTTI Daniele Capo Gruppo Presente

    Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo

    FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

  • Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del 26/05/2016 2

    E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. SCRUTATORI: Della Valle, Farina, Cozzi OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC, approvazione modifiche al regolamento per

    l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI, anno 2016.

    IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

    • Con deliberazione consiliare n. 37 del 19/06/2014 veniva adottato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, quale componente dell’Imposta unica comunale – IUC in applicazione dal 01/01/2014;

    • Con deliberazione consiliare n. 15 del 31/03/2015, sono state apportate, per l’anno 2015 modifiche alle originarie aliquote e detrazioni TASI precedentemente adottate con atto n. 38 del 16/06/2014;

    • La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, per l’anno 2016 sostanziali modifiche alla disciplina normativa della TASI, originariamente prevista dalla Legge 147/2013, tra cui: - la modifica dell’art.1 comma 639 – L.147/2013, consistente nell’esclusione dalla TASI delle “unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo

    familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; - la sostituzione del comma 669 dell’art.1 – L.147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI,

    ora individuato nel “possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2 del D.L. 201/2011 convertito, con

    modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

    - l’integrazione dell’art.1, comma 678 della Legge 147/2013, con la previsione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce”), dal 2016, di un’aliquota TASI dello 0,1 per

    cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all’azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento);

    - l’introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in presenza dei nuovi requisiti previsti dall’art.1, comma 10, lett. b) della L.208/2015, che integra l’art.13, comma 3, D.L. n.201/2011;

    - i criteri di assegnazione delle maggiori risorse compensative da riconoscere ai Comuni per effetto delle nuove agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui all’art. 1 - commi da 10 a 16, 53 e 54 – della L.208/2015, come previsto dal comma 19 del medesimo articolo.

    Ricordato che, agli effetti della TASI, la nozione di abitazione principale e sue assimilazioni è la stessa

    dell’IMU così come disciplinata dall’art.13, comma 2 del D.L. N.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., dall’art.1, comma 707 della Legge n.147/2013 e dall’art.6 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU;

    Richiamato l’art.1, comma 26 della Legge n.208/2015 che dispone la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

    Dato atto che la previsione del comma 26 dell’art.1 – L.208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione fiscale e garantire gli equilibri generali di finanza pubblica determina, oltre alla sospensione degli incrementi tributari, anche l’impossibilità per l’Ente di istituire tributi locali non già applicati nel 2015 e di abolire o ridurre agevolazioni già deliberate dall’Ente (aliquote agevolate,

    riduzioni o detrazioni) e concesse ai contribuenti;

    Atteso che nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio comunale le deliberazioni di modifica del Regolamento per l’applicazione dell’IMU e quelle di approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2016, allo scopo di recepire le modifiche e le nuove disposizioni previste

    dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di tributi locali.

  • Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del 26/05/2016 3

    Visti:

    • l’art.52 del D.Lgs n.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art.1, comma 702 della Legge n.147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

    entrate, anche tributarie per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

    • L’art.1 commi 639 e ss. Della Legge n.147/2013, istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla Legge 208/2015.

    • l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001 e s.m.i., in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei

    servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio.

    • Il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del

    bilancio di previsione dell’anno di riferimento;

    Visti: - l’art.38 della L.R. 17/07/2015, n.18, per il quale Comuni e Province adottano i propri documenti

    contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della

    Legge regionale; - L’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, di proroga del termine per

    l’approvazione del Bilancio statale di Previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016.

    - Il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n.441 con il quale è stato differito al 30/06/2016 il termine per l’approvazione del bilancio per i Comuni della Regione Friuli Venezia

    Giulia; Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.

    18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

    Preso atto del parere dell’Organo di revisione dell’Ente acquisito in ottemperanza all’art.239, c.1 del D.Lgs n.267/2000 così come modificato dal D. L. n. 174/2012

    Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto comunale; Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.

    ASS. DREOSTO MARCO – Fa presente che la discussione si riferisce ai punti iscritti all’ordine del giorno dal punto 5 al punto 11. Dopo di che vedi relazione (allegato n. 1)

    CONS. IUS GABRIELLA – (vedi allegato n. 2) SINDACO – Conclusi gli interventi pone ai voti l’argomento. Pertanto il Consiglio Comunale con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano, su Consiglieri

    presenti e votanti n. 20:

    DELIBERA 1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

    il “Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI” (approvato con deliberazione consiliare n.37 del 16/06/2014), apportando le modifiche di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

    2. Di dare atto che:

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    - il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell’allegato B, in atti; - le modifiche ed integrazioni adottate con il presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dal

    01.01.2016; - per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC – TASI; - la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 del D.Lgs

    n.360/1998, entro i termini di cui all’art.13, comma 15 del D.L. n.201/2011 e s.m.i. Con successiva favorevole ed unanime votazione resa per alzata di mano:

    DELIBERA

    Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

    ==============

  • Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del 26/05/2016 5

    Letto, confermato e sottoscritto

    Il Presidente Il Segretario f.to FRANCESCONI dott. Renzo f.to COLUSSI dott. Claudio

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 31/05/2016 al 14/06/2016. Addì, 31/05/2016

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE f.to Paola CAZZITTI

    ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva: dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

    Addì, 31/05/2016

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE

    f.to Paola CAZZITTI

    La presente copia è conforme La presente copia è conforme all’originale

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE Paola CAZZITTI

  • Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 22 del 26/05/2016 6

    Città di SPILIMBERGO

    Provincia di PORDENONE

    TRIBUTI

    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale IUC, approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI, anno 2016

    PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITA’ TECNICA.

    Spilimbergo, lì 13/05/2016 IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO RAG. MARIA LUISA DELLA ROCCA

    PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE.

    Spilimbergo, lì 13/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. ELISA QUERIN

  • CITTA’ di SPILIMBERGO PROVINCIA di PORDENONE

    Allegato A (TASI)

    Comune di Spilimbergo – Regolamento IUC - TASI

    IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I

    SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

    VERSIONE 2014

    Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

    1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI, istituito e disciplinato dall’art. 1, commi 639, e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

    Art.2. PRESUPPOSTO E FINALITA’

    1. Presupposto del tributo comunale sui servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ivi compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze, così come definite ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dall’art.3 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

    2. La TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogato dal Comune, come meglio specificati all’articolo 9 del presente regolamento.

    IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I

    SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

    VERSIONE 2016

    Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

    1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI, istituito e disciplinato dall’art. 1, commi 639, e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

    Art.2. PRESUPPOSTO E FINALITA’

    1. Presupposto impositivo del tributo comunale sui servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9.

    (art.1 – c.14 – lett.b), Legge n.208/2015)

    2. La TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogato dal Comune, come meglio specificati all’articolo 9 del presente regolamento.

  • Art.3. SOGGETTO ATTIVO

    1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

    Art.4. SOGGETTI PASSIVI

    1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

    2. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale di cui all’art. 1, comma 671 della Legge 27/12/2013, n.147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

    3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipoteso l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell’imposta complessivamente dovuta, calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal possessore. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

    4. Qualora l’immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di

    Art.3. SOGGETTO ATTIVO

    1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

    Art.4. SOGGETTI PASSIVI

    1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

    2. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale di cui all’art. 1, comma 671 della Legge 27/12/2013, n.147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

    3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipoteso l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell’imposta complessivamente dovuta, calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal possessore. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

    3 bis. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    3 ter. Se l’unità immobiliare, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, la TASI è corrisposta dal possessore nella misura del 90 per cento.

    4. Qualora l’immobile di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote

  • possesso e alle aliquote corrispondenti.

    5. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

    6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

    7. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

    8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

    Art.5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA FABBRICABILE

    1. Ai fini del Tributo sui servizi indivisibili:

    a) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

    b) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. del D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

    corrispondenti.

    5. Nel caso di unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

    6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

    7. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

    8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

    (art.1 – c.14 – L.208/2017)

    Art.5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA FABBRICABILE

    1. Ai fini del Tributo sui servizi indivisibili:

    a) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

    b) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. del D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

  • Art.6 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

    1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

    2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

    3. Il trattamento previsto per l’abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell’art.1, comma 707 della Legge n.147/2013, alle seguenti fattispecie:

    a. unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

    b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

    c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.,146 del 24 giugno 2008;

    d. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    e. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle

    Art.6 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

    1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

    2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

    3. Il trattamento previsto per l’abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L.201/2011 convertito in Legge n.214/2011 e s.m.i., alle seguenti fattispecie:

    a. unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

    b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

    (art.1 – c.15 – L.n.208/2015)

    c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

    d. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    e. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle

  • Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

    Art.7 – BASE IMPONIBILE

    1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214 e all’art. 7 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria.

    2. La base imponibile è ridotta del 50 %:

    a) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità che danno diritto al riconoscimento della predetta riduzione, si applicano le disposizioni contenute all’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU).

    b) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. n.42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 %. La riduzione di cui alla presente lettera non si cumula con la quella di cui alla precedente lett. a).

    Art.8 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

    1. L’obbligazione tributaria decorre dalla data di inizio e/o variazione del presupposto impositivo di cui al precedente comma 3 e termina nel giorno in cui esso di è concluso.

    2. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene considerato per intero.

    Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

    f. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto il Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

    (art.9 bis – D.L. n.47/2014 – L. n80/2014)

    Art.7 – BASE IMPONIBILE

    1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214 e all’art. 7 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria.

    2. La base imponibile è ridotta del 50 %:

    a) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità che danno diritto al riconoscimento della predetta riduzione, si applicano le disposizioni contenute all’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU).

    b) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. n.42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 %. La riduzione di cui alla presente lettera non si cumula con la quella di cui alla precedente lett. a).

    Art.8 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

    1. L’obbligazione tributaria decorre dalla data di inizio e/o variazione del presupposto impositivo di cui al precedente comma 3 e termina nel giorno in cui esso di è concluso.

    2. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene considerato per intero.

  • Art.9- INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

    1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:

    - Manutenzione strade;

    - Verde pubblico;

    - Illuminazione pubblica;

    - Trasporto pubblico locale;

    - Servizi cimiteriali;

    - Protezione civile;

    - Pubblica sicurezza e vigilanza.

    2. Con deliberazione del Consiglio comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per tutti o parte dei servizi di cui al comma precedente, i relativi costi di riferimento.

    Art.10- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

    1. L’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille.

    2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.446/1997, l’aliquota di base può essere ridotta, sino al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività nonché a tipologia e destinazione degli immobili.

    3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.

    4. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n.133, non può superare in ogni caso l’aliquota dell’1 per mille.

    5. I predetti limiti minimi e massimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.

    6. Con la medesima deliberazione di determinazione delle aliquote della TASI,

    Art.9- INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

    1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:

    - Manutenzione strade;

    - Verde pubblico;

    - Illuminazione pubblica;

    - Trasporto pubblico locale;

    - Servizi cimiteriali;

    - Protezione civile;

    - Pubblica sicurezza e vigilanza.

    2. Con deliberazione del Consiglio comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per tutti o parte dei servizi di cui al comma precedente, i relativi costi di riferimento.

    Art.10- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

    1. L’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille.

    2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.446/1997, l’aliquota di base può essere ridotta, sino al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività nonché a tipologia e destinazione degli immobili.

    3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.

    4. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n.133, non può superare in ogni caso l’aliquota dell’1 per mille.

    5. I predetti limiti minimi e massimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.

    6. Con la medesima deliberazione di determinazione delle aliquote della TASI,

  • può essere riconosciuta una detrazione per l’abitazione principale, stabilendone l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. La detrazione per abitazione principale è fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Essa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale tale destinazione si protrae.

    7. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI devono essere oggetto di pubblicazione secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

    8. Le aliquote e detrazioni così adottate, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai senso dell’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

    Art.11- ESENZIONI

    1. Sono esenti dal versamento dell’Imposta sui servizi indivisibili gli immobili indicati dall’art.1 comma 3, del D.L. n.16/2014, convertito nella legge n.68/2014, come di seguito richiamati:

    a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

    b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

    c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;

    d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

    e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

    può essere riconosciuta una detrazione per l’abitazione principale, stabilendone l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. La detrazione per abitazione principale è fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Essa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale tale destinazione si protrae.

    7. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI devono essere oggetto di pubblicazione secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

    8. Le aliquote e detrazioni così adottate, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai senso dell’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

    Art.11- ESENZIONI

    1. Sono esenti dal versamento dell’Imposta sui servizi indivisibili gli immobili indicati dall’art.1 comma 3, del D.L. n.16/2014, convertito nella legge n.68/2014, come di seguito richiamati:

    a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

    b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

    c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;

    d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

    e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

  • f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

    g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art.16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985, n.222, a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

    h) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

    Art. 12. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE

    DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

    1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio economico-sociale l’esonero totale o parziale dal pagamento della TASI riferito all’abitazione di propria residenza e relative pertinenze.

    2. I requisiti e le categorie dei soggetti che possono usufruire degli interventi sono attestati con provvedimento del competente Servizio socio-assistenziale, a cui i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta e comunicare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni certificate.

    Art. 13 - DICHIARAZIONE

    1. Per la dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione IMU, ivi comprese quelle contenute nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU.

    f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

    g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art.16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985, n.222, a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

    h) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

    Art. 12. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE

    DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

    1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio economico-sociale l’esonero totale o parziale dal pagamento della TASI riferito all’abitazione di propria residenza e relative pertinenze.

    2. I requisiti e le categorie dei soggetti che possono usufruire degli interventi sono attestati con provvedimento del competente Servizio socio-assistenziale, a cui i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta e comunicare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni certificate.

    Art. 13 - DICHIARAZIONE

    1. Per la dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione IMU, ivi comprese quelle contenute nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU.

  • 2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità medesima, quest’ultimo e l’occupante sono tenuti a presentare, ciascuno la propria dichiarazione.

    3. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, restando comunque ognuno di essi responsabile solidalmente.

    Art. 14 - VERSAMENTI

    1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

    2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. 09/07/1997, n.241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili.

    3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione dei moduli precompilati, il contribuente è comunque tenuto al versamento dell’imposta dovuta con le modalità e nei termini di legge.

    4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro i 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

    5. Tenuto conto della natura solidale dell’obbligazione tributaria distintamente in capo ai possessori e ai detentori, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da ciascun possessore, in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d’uso dell’immobile.

    6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ai 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e

    2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità medesima, quest’ultimo e l’occupante sono tenuti a presentare, ciascuno la propria dichiarazione.

    3. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, restando comunque ognuno di essi responsabile solidalmente.

    Art. 14 - VERSAMENTI

    1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

    2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. 09/07/1997, n.241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili.

    3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione dei moduli precompilati, il contribuente è comunque tenuto al versamento dell’imposta dovuta con le modalità e nei termini di legge.

    4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro i 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

    5. Tenuto conto della natura solidale dell’obbligazione tributaria distintamente in capo ai possessori e ai detentori, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da ciascun possessore, in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d’uso dell’immobile.

    6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ai 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e

  • non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l’ammontare relativo all’acconto non supera l’importo minimo, il versamento d’acconto può essere eseguito cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

    7. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

    8. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile stabilire differimenti dei termini per i versamenti, a fronte di situazioni particolari che non consentano o rendano difficoltoso il rispetto dei termini ordinari.

    Art. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

    1. Ai sensi dell’art.1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n.296, Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

    2. Il comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.

    3. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare l’effettivo diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento o da quella in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del tributo.

    4. L’imposta per la quale il contribuente abbia chiesto rimborso oppure il Comune abbia accertato il diritto alla restituzione può essere compensata con le somme dovute a titolo di TASI. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso; nella medesima richiesta deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

    5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

    Art. 16 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

    1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettive difficoltà economiche dello stesso, la

    non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l’ammontare relativo all’acconto non supera l’importo minimo, il versamento d’acconto può essere eseguito cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

    7. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

    8. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile stabilire differimenti dei termini per i versamenti, a fronte di situazioni particolari che non consentano o rendano difficoltoso il rispetto dei termini ordinari.

    Art. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

    1. Ai sensi dell’art.1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n.296, Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

    2. Il comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.

    3. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare l’effettivo diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento o da quella in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del tributo.

    4. L’imposta per la quale il contribuente abbia chiesto rimborso oppure il Comune abbia accertato il diritto alla restituzione può essere compensata con le somme dovute a titolo di TASI. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso; nella medesima richiesta deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

    5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

    Art. 16 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

    1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettive difficoltà economiche dello stesso, la

  • ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge.

    2. La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta. Il provvedimento è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

    3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In caso di mancato pagamento di tre rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato.

    Art. 17 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

    1. A norma dell’art.1, comma 692, della Legge n.147/2013. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

    2. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità definite dall’art.1 commi da 161 a 170, della Legge n.296/2006 e dalle disposizioni di cui alla Legge n.147/2013.

    Art. 18 – SANZIONI ED INTERESSI

    1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro.

    2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro;

    3. In casi di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello

    ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge.

    2. La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta. Il provvedimento è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

    3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In caso di mancato pagamento di tre rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato.

    Art. 17 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

    1. A norma dell’art.1, comma 692, della Legge n.147/2013. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

    2. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità definite dall’art.1 commi da 161 a 170, della Legge n.296/2006 e dalle disposizioni di cui alla Legge n.147/2013.

    Art. 18 – SANZIONI ED INTERESSI

    1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro.

    2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro;

    3. In casi di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello

  • stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

    4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

    5. Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 14/03/2011, n.23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs, n.218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

    6. Gli interessi di mora sono computati nella misura del saggio legale tempo per tempo vigente. I medesimi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

    7. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore a all’importo di 12,00 Euro per singola annualità di’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

    Art. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA

    1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro il termine si sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

    2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore a all’importo di 12,00 Euro per singola annualità di’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

    Art. 20 – CONTENZIOSO

    1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31/12/1992, n.546, e successive modificazioni.

    2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri di cui al Decreto legislativo 19/06/1997, n.218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

    stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

    4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

    5. Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 14/03/2011, n.23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs, n.218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

    6. Gli interessi di mora sono computati nella misura del saggio legale tempo per tempo vigente. I medesimi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

    7. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore a all’importo di 12,00 Euro per singola annualità di’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

    Art. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA

    1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro il termine si sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

    2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore a all’importo di 12,00 Euro per singola annualità di’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

    Art. 20 – CONTENZIOSO

    1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31/12/1992, n.546, e successive modificazioni.

    2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri di cui al Decreto legislativo 19/06/1997, n.218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

    Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO

  • Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO

    1. Per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite del 2,5 per mille.

    2. Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b) del D.L. 06/03/2014 n.16, convertito con modificazioni nella Legge n.68/2014, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dall’art.1 –comma 677 della Legge 27/12/2013, n.147, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate ai fini dell’imposta municipale propria, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del D.L. n.201/2011.

    3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunali vigenti in materia tributaria.

    Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

    1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

    Art. 23 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

    1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della sua formale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.

    2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

    1. Soppresso

    2. Soppresso

    3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunali vigenti in materia tributaria.

    Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

    1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016.

    Art. 23 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

    1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della sua formale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.

    2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.