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D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico”

Linee guida

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Indice 1.PREMESSA pg 3

2.AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 3

3. L’ISTITUTO DELL’INCONFERIBILITA’ 6

4.L’ISTITUTO DELL’INCOMPATIBILITA’ 9 5.VIGILANZA E SANZIONI 14

ALLEGATI: 1) Schema Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilita’ e incompatibilita’; 2) Tabella cause di inconferibilità ed incompatibilità.

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1. PREMESSA

Con le presenti Linee guida – che fanno seguito alla nota del 20 marzo c.a. prot. n. 70858 con la quale si trasmetteva il “Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e di incompatibilità e del potere sostitutivo degli Organi Comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 39/2013” approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 146 del 9 marzo 2017 – si intende fornire elementi utili, di carattere operativo e di dettaglio, per una comune interpretazione ed applicazione delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Con tale disposizione legislativa il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. L’applicazione di tale normativa rientra dunque nel novero delle misure generali di contrasto al fenomeno corruttivo. In questa sede si affronteranno per le ipotesi di inconferibilità degli incarichi, solo gli aspetti di interesse del Comune di Pescara quale Ente avente una popolazione superiore a 15.000 abitanti; per le ipotesi di incompatibilità si tratteranno quelle che comunque vedono coinvolto l’Ente locale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI L’ambito di applicazione degli istituti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità

agli incarichi conferiti nella p.a., contenuto nell’art. 2 del d.lgs. 39/2013, e le definizioni dei soggetti cui si applica, contenute nell’art.1, sono di seguito riportati.

2.1) Enti pubblici, gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali

o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

2.2) Incarichi di vertice e incarichi dirigenziali (art. 1 comma 2 lett.i) j) e k)

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Incarichi di vertice: sono quelli caratterizzati dall’esercizio non esclusivo delle competenze di amministrazione e gestione (ossia gli incarichi apicali quali quelli del Segretario generale, del capo Dipartimento, del Direttore generale ovvero delle posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico);

Incarichi dirigenziali: sono quelli connotati dai soli poteri di amministrazione e gestione.

2.3) Enti privati in controllo pubblico (art.1 comma 2, lett. c) Sono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Rientrano dunque non solo le società di capitali, ma anche altre forme privatistiche quali le fondazioni e le associazioni, nelle quali i soci di maggioranza siano le amministrazioni pubbliche, sempre nei casi in cui ad esse siano stati affidati i compiti di cura di interessi pubblici che giustificano particolare attenzione ai fini della garanzia dell’imparzialità.

Le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali vanno ricondotte, ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 39/ 2013 nella definizione di “ente pubblico”.

Per quanto riguarda le società, restano escluse :

• le società partecipate che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentari e le loro controllate, per quanto riguarda l’applicazione degli artt. 9 e 12 del D.Lgs. 39/2013 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali);

• le ulteriori società partecipate che svolgono “mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico”, operando secondo le regole del mercato, nonché le loro controllate.

2.4) Enti di diritto privato regolati o finanziati (art.1 comma 2, lett.d)

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Sono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche

attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti

di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

2.5) Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (art.1 comma 2, lett.l)

Sono ascrivibili a tale categoria “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato...”. Da tale definizione, che pone un particolare accento sulle deleghe di gestione si desume che rientra nella definizione di “amministratori” il titolare di ogni incarico che comporti “poteri gestionali diretti” ( quali il poter compiere atti in nome e per conto dell’ente e quindi di obbligare l’ente verso terzi).

Nelle fondazioni, nelle associazioni e nelle altre istituzioni private i soggetti con potere di rappresentanza sono previsti negli Statuti e, negli enti con personalità giuridica, nel Registro delle persone giuridiche.

Di conseguenza il consigliere di amministrazione, o figura analoga, a cui non sono attribuiti poteri gestionali, non è riconducibile propriamente alla categoria di “amministratore” secondo l’accezione che ne dà il D.Lgs 39/2013 ai relativi fini.

Orientamenti ANAC: - Le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità si devono intendere applicabili anche al liquidatore di società in quanto titolare di poteri gestori e rappresentativi, sostituendosi, dunque, agli amministratori. (orientamento n. 20/2014)

- Delibera n. 47 del 17 giugno 2013 : “...l’incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato; ed è da ritenere che il generico riferimento a “presidente” debba essere integrato con la previsione della titolarità di “deleghe gestionali dirette” (ai sensi della lettera e) dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 39/2013), come si può desumere, del resto, dall’abbinamento della carica di presidente con quella di amministratore delegato”.

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- Delibera n. 17/2016 del 7/8 gennaio 2016 Il decreto si applica, infine, anche ai componenti di organi di indirizzo politico, ossia a coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, parlamentare, presidente della giunta o sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali (art. 1, comma 2, lett. f). 3. L’ISTITUTO DELL’ INCONFERIBILITÀ

La disciplina è contenuta negli articoli da 3 a 8 del D.Lgs. 39/2013.

La definizione di inconferibilità si rinviene nella lettera g) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai sensi della quale per inconferibilità si intende espressamente “ la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”.

L’inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice e di quelli dirigenziali, interni ed esterni della p.a., è quindi riconducibile a tre distinte fattispecie:

3.1) Inconferibilità per condanna penale Il comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013 prevede che ai condannati anche con

sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la p.a. non possano essere attribuiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

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- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; - gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Qualora sia intervenuta sentenza definitiva, l’inconferibilità ha carattere permanente o temporanea a seconda della natura permanente o temporanea dell’interdizione dai pubblici uffici comminata.

Ai sensi del comma 7, le norme sull’inconferibilità valgono anche quando la sentenza definitiva è conseguente all’applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).

In ogni caso, la situazione di inconferibilità cessa di diritto allorché sia pronunciata per il medesimo reato la sentenza anche non definitiva di proscioglimento.

Già il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi» intervenendo sulla preclusione che può derivare da comportamenti illeciti che sfociano in processi penali, in un unico provvedimento, disciplina la materia di incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore della Repubblica e di membro del Parlamento europeo, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli, delle giunte delle unioni dei comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del TUEL, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane .

3.2) Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

3.2.1) Inconferibilità nelle amministrazioni statali, regionali e locali L’art. 4 del D.Lgs. 39/2013 regola le cause di non conferibilità degli incarichi

per soggetti “provenienti dal settore privato”, ossia coloro che, nei due anni precedenti, hanno svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico (a coloro che, nei due anni precedenti,

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abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possano essere conferite le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato e di dirigente).

Perché si possa configurare un conflitto potenziale di interessi, colui che

proviene da enti privati regolati o finanziati deve avere con essi dei rapporti particolarmente intensi e qualificati. Alla luce della definizione di «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati» di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, il divieto di conferimento risulta circoscritto alle seguenti ipotesi: a) titolarità della posizione di controllo dell’ente;

b) cariche di presidente con deleghe gestionali dirette e di amministratore delegato;

c) posizioni di dirigente;

d) svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente. 3.2.2) Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

3.3) Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello nazionale

3.4) Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale o locale

Il decreto 39/2013 disciplina la materia degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione o ente, pubblico o privato in controllo pubblico ( esterni). La norma si pone l’obiettivo di garantire quella indipendenza del funzionario e di salvaguardare l’immagine imparziale dell’amministrazione, a seguito di affidamento di incarichi a soggetti esterni ai ruoli della p.a. e provenienti da precedenti esperienze in organi politici.

In particolare il comma 2 dell’art. 7 vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e Unioni con la stessa dimensione di attribuire incarichi di amministratore in

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società od organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati nei due anni precedenti amministratori locali negli enti conferenti o nell’anno prima amministratori locali in un comune od un’ Unione con più di 15.000 abitanti.

Il D.Lgs 39/2013 in definitiva, al fine di circoscrivere i requisiti per le nomine degli amministratori delle società e degli altri organismi partecipati dagli enti locali, determina condizioni più rigide per la designazione, da parte di Comuni, Province e Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

La normativa, come già detto disciplina ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità che impattano anche sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende speciali per la loro configurazione pubblicistica.

4.L’ISTITUTO DELL’INCOMPATIBILITÀ La disciplina è contenuta negli articoli da 9 a 14 del d.lgs. 39/2013.

La definizione di incompatibilità si rinviene nella lettera h) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai sensi della quale per incompatibilità si intende espressamente: “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”

L’ imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere

assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.

Il D.Lgs 39/2013 determina condizioni stringenti per la designazione, da parte di Comuni, Province e Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione. Pertanto anche in tema di incompatibilità, la normativa incide sia

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sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house, sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle associazioni.

Il D.Lgs. n. 39/2013 individua due ordini di cause di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice meglio riassunte nelle allegate schede:

1) Incompatiblità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (cfr. artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 39/2013);

2) Incompatiblità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (cfr. artt. 11,12,13 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013).

Il comma 1 dell’art. 9 riguarda le incompatibilità con incarichi e cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalle amministrazioni o enti nei quali si svolge l’incarico.

L’incompatibilità riguarda gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali ed in generale posizioni che comportano l’esercizio di poteri di vigilanza o controllo nei riguardi degli enti regolati o finanziati dall’amministrazione, in tali casi vi è incompatibilità con l’assunzione ed il mantenimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione od ente pubblico che conferisce l’incarico.

Il comma 2 riguarda le incompatibilità con lo svolgimento di un’attività

professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

A livello locale, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

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comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato

in controllo pubblico da parte della regione, nonchè di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4.1 Incompatibilità ed organi statali

Le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo o di parlamentare sono incompatibili con:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale (art. 11 comma 1).

- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale (art. 12 comma 2).

- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

- gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali, l’incompatibilità di tali incarichi è estesa anche alla posizione di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale. 4.2 Incompatibilità dei componenti di organi regionali

Tale incompatibilità è oggetto di disciplina negli art. 11 comma 2, 12 comma 3 e 13 comma 2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale, nonché gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, oltre che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, sono incompatibili:

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a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico ovvero della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto

privato in controllo pubblico da parte della regione.. Si richiama quanto detto relativamente alle incompatibilità afferenti il settore

sanitario, di cui al comma 2 dell’art. 14, pertanto “gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale”.

4.3 Incompatibilità dei componenti di organi locali con popolazione superiore a

15.000 abitanti

Gli artt. 11, comma 3, e 12, comma 4, stabiliscono che gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale e gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale, sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l’incarico. Limitatamente gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, l’incompatibilità non è legata alla figura di componente dell’organo provinciale o comunale, ma è collegata alla carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con

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popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

d) con gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali della stessa regione cui appartiene l’ente locale

e) Le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo o di parlamentare

Per quanto riguarda gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale, tali incarichi sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione (art. 13 comma 3).

Si segnala che l’art. 13 comma 2 lett c), limitatamente agli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, stabilisce che sono incompatibili: d) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonchè di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

4.4 Incompatibilità dei dipendenti pubblici

L’art. 21, quale norma di chiusura, costituisce un articolo estremamente importante, giacché considera dipendenti pubblici delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

La disposizione estende la disciplina di cui all’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a coloro che sono destinatari degli incarichi contemplati dal D.Lgs. 39/2013.

Il comma 16 ter introdotto dalla legge n. 190 del 2012 riguarda l’incompatibilità successiva, in quanto stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

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Città di Pescara Medaglia d’oro al Merito Civile

________

Responsabile prevenzione corruzione

________________________________________________________________________________ Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara – Tel. 085-4283203 / 085-4283014 / 085-4283448 /

E-mail – [email protected] 14

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La disposizione si rivela, quindi, efficace per arginare il cosiddetto fenomeno del “pantouflage”, ma solo con riferimento ai pubblici dipendenti. Ne resterebbero esclusi i titolari di uno degli incarichi disciplinati dal decreto che non siano dipendenti pubblici, ma soggetti esterni all’amministrazione. Il regime di incompatibilità previsto dalla legge 190/2012 riguarda tutte le situazioni di incompatibilità tra incarichi pubblici e la presa di interessi privati, comprese quelle successive alla cessazione dell’incarico.

5. VIGILANZA E SANZIONI La disciplina è contenuta negli articoli da 15 a 19 del D.Lgs. 39/2013.

Anche per le ipotesi di incompatibilità, il regime sanzionato previsto è particolarmente stringente. L'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013, dispone la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità, da parte del responsabile del piano anticorruzione designato presso ciascuna amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo l'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 pone in capo al Responsabile del Piano Anticorruzione di ciascuna amministrazione il compito di curare, anche attraverso le disposizioni del Piano Anticorruzione, il rispetto delle disposizioni dettate in materia di inconferibilità ed incompatibilità. Allo stesso sono, inoltre, attribuiti poteri di segnalazione dei casi di possibile violazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico cfr art. 16 D.Lgs. n. 39/2013), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

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E' altresì espressamente posto in capo al "Responsabile del Piano Anticorruzione" di ciascuna amministrazione locale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, secondo inciso del D.Lgs. n. 39/2013, la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto. La disposizione va letta in modo coordinato e combinato sia alle norme che prevedono le sanzioni di carattere oggettivo e soggettivo che all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 in ordine alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Il precitato articolo dispone che: 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 2. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente, una dichiarazione sulla

insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 3. Le dichiarazioni di cui ai punti nn. 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto in oggetto, per un periodo di 5 anni.

Al richiamato regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 146/2017

stesso si rinvia per la parte relativa alla “vigilanza ed alle sanzioni”

A conclusione di tutto quanto sopra esposto si allega uno schema tipo di dichiarazione ed una tabella con tutte le cause di inconferibilità ed incompatibilità

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale

Carla Monaco

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All’Amministrazione Comunale di Pescara

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed

incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________

nato/a a _______________________ il ____________ e residente a

______________________ Via /P.zza _____________________________________

n. ___ tel._____________ cell.______________________

indirizzo di posta elettronica ________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto; con riferimento all’incarico_____________________________________________ presso_______________________________________________________

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- l’insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

oppure

- di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità ________________________________________________________________e di impegnarsi a rimuoverla entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di conferimento dell’incarico, pena la decadenza dall’incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto.

INOLTRE DICHIARA

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- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;

- di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.39/2013 relativamente alla insussistenza della causa di inconferibilità e di insussistenza delle cause di incompatibilità;; - di impegnarsi a rimuovere, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 l’eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto. - di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Pescara; - di essere stato informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici raccolti esclusivamente per la seguente finalità: Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013. In fede

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Art.3 del D.Lgs. n. 39/2013 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna pe r reati contro la pubblica amministrazione

CASI DI INCONFERIBILITÀ' a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato , per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

(reati contro la pubblica amministrazione )

incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali

incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale

incarichi dirigenziali, interni

ed esterni, comunque

denominati, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici

e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello

nazionale, regionale e locale

incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

incarichi di direttore

generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo nelle aziende

sanitarie locali del servizio sanitario

nazionale

Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001 ( art.314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 del c.p. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) l’inconferibilità ha durata:

ove sia stata inflitta pena accessoria dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici

sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare

PERMANENTE

sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo

STESSA

DURATA DELL'INTERDIZIONE

ove sia stata inflitta una interdizione temporanea

5 ANNI

Negli altri casi

Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del Codice Penale l’inconferibilità ha durata :

ove sia stata inflitta pena accessoria dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare

PERMANENTE

sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo

STESSA

DURATA DELL'INTERDIZIONE

ove sia stata inflitta una interdizione temporanea

DURATA PARI AL DOPPIO DELLA PENA

INFLITTA, PER UN PERIODO COMUNQUE

NON SUPERIORE A 5 ANNI

Negli altri casi

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Art.4 del D.Lgs. n. 39/2013

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati d alle pubbliche amministrazioni

Art.5 del D.Lgs. n. 39/2013 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle az iende sanitarie locali a soggetti provenienti da en ti di

diritto privato regolati o finanziati

CASI DI INCONFERIBILITÀ'

a coloro che, nei due anni

precedenti, abbiano svolto incarichi e

ricoperto cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dal

servizio sanitario regionale

incarichi di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle aziende sanitarie locali

CASI DI INCONFERIBILITA' di incarichi nelle Amministrazioni Statali, Regionali e Locali a soggetti provenienti da Enti di Diritto Privato Regolati o Finanziati

incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali

incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale

A coloro che, nei due anni precedenti , abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'Ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professi onali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

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Art.7 del D.Lgs. n. 39/2013 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

CASI DI INCONFERIBILITA' DI INCARICHI

non si applicano ai dipendenti della stessa amminis trazione, ente pubblico o ente di diritto privato i n controllo pubblico che, all'atto di assunzione dell a carica politica, erano titolari di incarichi

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regio ne che conferisce l'incarico ovvero

2. A coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una prov incia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione oppure

3. A coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra

a) incarichi amministrativi di vertice della regione

b) incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale

c) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni, che conferisce l'incarico ovvero

2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché

3. A coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pu bblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione

a) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.

b) incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione;

c) incarichi di amministratore di ente pubblico dì livello provinciale o comunale

d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.

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Art.8 del D.Lgs. n. 39/2013 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle azi ende sanitarie

locali

CASI DI INCONFERIBILITA' DI INCARICHI

coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASI

coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o dei consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali

a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL

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Art.9 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gl i stessi incarichi e le attività professionali

CASI DI INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati,nelle pubbliche amministrazioni,che comportano poteri di vigilanza o di controllo sulle attività' svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico

con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività' professionale, se questa e' regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

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Art.10 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle azie nde sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di a ttività professionali

CASI DI INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI

con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale Gli incarichi di

direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione

con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività' professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale

L'incompatibilita' sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività' professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

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Art.11 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di ver tice e di amministratore in ente pubblico e cariche di componenti in organi di indirizzo nelle amministraz ioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA'DI INCARICHI

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale

Con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente !a medesima popolazione della medesima regione;

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale

con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale

con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

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Art.12 del D.Lgs. n. 39/2013 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico

con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale

con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata

con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale

con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico

con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

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Art.13 del D.Lgs. n. 39/2013 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e car iche di

componenti di organo di indirizzo politico nelle am ministrazioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA'DI INCARICHI Gli incarichi di presidente e

amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale

con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale

con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

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Art.14 del D.Lgs. n. 39/2013 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle az iende sanitarie locali e cariche di componenti degl i organi di

indirizzo politico nelle amministrazioni statali, r egionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA'DI INCARICHI

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali

con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n, 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione

con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.