Circolazione dei beni culturali

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Circolazione dei beni culturali Capi IV e V del Titolo I

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Circolazione dei beni culturali. Capi IV e V del Titolo I. Una premessa necessaria: i beni pubblici (cenni). I beni culturali di proprietà pubblica possono rientrare in tutte e tre la classi in cui si articolano i beni pubblici e cioè: - PowerPoint PPT Presentation

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Circolazione dei beni culturali

Capi IV e V del Titolo I

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Una premessa necessaria: i beni pubblici (cenni) I beni culturali di proprietà pubblica possono

rientrare in tutte e tre la classi in cui si articolano i beni pubblici e cioè: Beni demaniali (es. beni immobili dello Stato di

interesse storico, archeologico o artistico) Beni patrimoniali indisponibili (beni mobili dello

Stato di interesse storico, archeologico o artistico) Beni patrimoniali disponibili (categoria residuale)

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Una premessa necessaria: il regime giuridico dei beni pubblici I beni demaniali sono:

inalienabili incommerciabili: cioè non possono formare oggetto di diritti

a favore di terzi se non nei modi stabiliti dalla legge sottratti alla garanzia patrimoniale e all’espropriazione inusucapibili, cioè non soggetti a usucapione.

L’amministrazione competente può inoltre procedere in via amministrativa (autotutela) alla tutela di tali beni.

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Una premessa necessaria: il regime giuridico dei beni pubblici I beni patrimoniali indisponibili sono:

non sottraibili alla loro destinazione parzialmente inalienabili sottratti alla garanzia patrimoniale

I beni patrimoniali disponibili sono tendenzialmente soggetti alla disciplina comune dei beni privati

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Una premessa necessaria: il regime giuridico dei beni pubblici

Nei confronti dei beni culturali ad appartenenza pubblica trovano applicazione le norme generali sui beni pubblici sopra sinteticamente richiamate con le integrazione e le deroghe derivanti dalla disciplina di carattere speciale contenute nel Codice.

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Circolazione (Capi IV e V)

Circolazione in ambito internazionale ed in ambito nazionale non si differenziano per un criterio “geografico”.

I 2 capi concernono fenomeni diversi: La circolazione in ambito nazionale tratta della

circolazione dei diritti relativi al bene culturale (es. la proprietà)

La circolazione in ambito internazionale si occupa dell’uscita dal (o dall’ingresso nel) territorio nazionale del bene culturale.

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Circolazione dei diritti

La disciplina della circolazione dei diritti sul bene culturale varia in ragione della condizione giuridica del bene ed in particolare in ragione della proprietà (pubblica o privata).

I beni pubblici vengono distinti in beni alienabili e inalienabili.

Il termine alienazione indica un effetto giuridico che può far seguito a diversi istituti (es. trasferimento di proprietà, costituzione di un diritto reale di godimento o di garanzia)

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Circolazione dei diritti su beni culturali (pubblici) Sono beni inalienabili:

Alcuni beni culturali demaniali indicati dall’art. 54 comma1 Altri beni culturali non demaniali (art. 54 comma2) In particolare i beni indicati dal comma 2 lett. a) sono

oggetto di inalienabilità “cautelare” fino a che non sia concluso il procedimento di verifica.

Sono beni alienabili: tutti gli altri beni appartenenti ad enti pubblici (essi sono suscettibili di alienazione totale o parziale, previa autorizzazione del Ministero).

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Circolazione dei diritti su beni culturali (pubblici) In relazione ai presupposti richiesti e alle

condizioni che accompagnano l’autorizzazione possono distinguersi Beni alienabili previa autorizzazione a scrutinio

stretto delle garanzie richieste (beni immobili demaniali art. 55 e art. 57 comma 2)

Beni alienabili previa autorizzazione a scrutinio meno stretto delle garanzie richieste (art. 56)

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Circolazione dei diritti su beni culturali (privati) Per i beni privati di ONLUS vale lo stesso

regime dei beni pubblici alienabili previa autorizzazione a scrutinio meno stretto delle garanzie richieste (art. 56 comma 1 lett. b).

Per i beni culturali appartenenti agli altri privati vale il principio della libera disponibilità.

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Circolazione dei diritti su beni culturali La circolazione dei diritti sui beni culturali

comprende anche l’istituto della denuncia che ha lo scopo di tenere aggiornata l’amministrazione sull’appartenenza e sulla detenzione del bene.

La denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni al soprintendente del luogo dove si trova il bene da parte dell’alienante o del cedente oppure, nel caso di vendita forzata, dall’acquirente oppure, nel caso di successione mortis causa, dall’erede o dal legatario.

La denuncia deve contenere i dati identificativi del bene e del luogo in cui esso si trova nonché delle parti e recare la loro sottoscrizione.

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Circolazione dei diritti su beni culturali L’inosservanza delle norme previste in tema di

circolazione di diritti sui beni culturali è sanzionata sul piano penale (art. 173) e su quello civile.

In particolare: Nel caso di alienazione di beni demaniali nei casi vietati

(art. 54) o senza l’autorizzazione nei casi ammessi dall’art. 55 o senza l’osservanza delle condizioni previste per il suo rilascio (art. 55 comma 2 e 57 comma 2) l’atto è affetto da nullità assoluta.

Nel caso di alienazione di altri beni di soggetti pubblici o provati non profit (art. 56) senza l’osservanza della disciplina in tema di autorizzazione (art. 56 commi 1-3 e 57 commi 4-5) la nullità è relativa (può esser fatta valere solo dal MIBAC).

Nel caso di omessa denuncia l’atto è inefficace.

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Circolazione dei Beni (Capo V): uscita definitiva L’art. 65 la disciplina dell’uscita definitiva di beni dal territorio

nazionale: È vietata l’uscita definitiva:

Dei beni culturali indicati dall’art. 10 commi 1, 2 e 3. Dei beni (non ancora individuati come beni culturali) di cui all’art. 10

comma 1 fino a quando non sia intervenuta la verifica). Dei beni (non ancora individuati come beni culturali) di cui all’art. 10

comma 3 per periodi di tempo definiti. È soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva di:

Una serie di beni che presentino “interesse culturale”. I beni culturali rientranti nella categoria di cui all’art. 11 comma 1 lett.

f), g) ed h) (es. fotografie, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza, ecc.)

È libera l’uscita definitiva delle cose di cui all’art. 11 lett. d) (opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a più di 50 anni).

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Circolazione dei Beni (Capo V): uscita definitiva Chi intende fa uscire in via definitiva dal territorio della

Repubblica i beni e le cose la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

Entro 40 giorni l'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato.

Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione. È ammesso inoltre che entro 90 giorni dalla denuncia il MIBAC o

la regione possano esercitare la facoltà di acquisto coattivo del bene per il valore indicato nella denuncia e accertato dall’ufficio.

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Circolazione dei Beni: uscita temporanea e ingresso Per i beni culturali e le cose oggetto del divieto di

uscita definitiva o sottoposti ad autorizzazione è possibile l’uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte (a condizione che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza). L’uscita richiede l’autorizzazione dell’ufficio di esportazione competente.

Ingresso: la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'UE o l'importazione da un Paese terzo di cose che presentino interesse culturale a chiunque appartenenti, sono certificati dall'ufficio di esportazione.

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Circolazione dei beni: esportazione dalla UE, restituzione di beni illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro, Convenzione UNIDOIT (sez. II, III, IV) Allo scopo di evitare che beni illecitamente fuoriusciti dal

territorio di uno Stato membro vengano portati fuori dall’UE è previsto che ai fini dell’esportazione verso Paesi terzi debba essere presentata una licenza rilasciata dallo Stato membro competente.

Per quanto riguarda la restituzione l’ambito di applicazione riguarda i soli beni culturali usciti illecitamente dal territorio dello Stato dopo il 31 dicembre 1992. L’azione spetta solo allo Stato (al MIBAC) a prescindere da chi

sia il proprietario. Se il bene restituito non appartiene allo Stato questo provvede

alla sua custodia sino alla consegna al proprietario Convenzione UNIDROIT