Circolare Interpretativa del D.M. 145/2011 su Mediazione Civile, Tirocini, Mediatori ecc.
Click here to load reader
-
Upload
giuriservice -
Category
Documents
-
view
703 -
download
0
Transcript of Circolare Interpretativa del D.M. 145/2011 su Mediazione Civile, Tirocini, Mediatori ecc.
BREVI NOTE SULLA
CIRCOLARE INTERPRETATIVA
DEL D.M. 145/2011
PUBBLICATO IL 20/12/2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha diffuso una Circolare interpretativa del D.M. 145/2011 allo scopo di chiarire alcuni profili problematici aventi ad oggetto la corretta interpretazione ed applicazione delle misure correttive introdotte in materia di mediazione civile e commerciale.
In particolare si precisa che:
L’obbligo del tirocinio assistito sussiste solo per i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito si concretizza nella mera presenza del tirocinante senza che debba compiere ulteriori attività che riguardino l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento costituendo valida partecipazione anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento di mediazione;
Nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere indicati espressamente i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione e soprattutto la competenza professionale dei mediatori iscritti non potendosi avere un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011;
Nei casi di obbligatorietà del tentativo di conciliazione se la parte
chiamata in mediazione non aderisce è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore che dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà, così, rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento;
Le voci di spesa di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che unitamente considerate formano l’indennità complessiva devono essere corrisposte nei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione unitamente alle spese vive purchè documentate. Nel caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutti gli organismi, privati o pubblici, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter prendere alcun compenso.
Per tutte le informazioni visita il sito:www.giuriservice.com Contatti:
Numero Verde 800708020Email [email protected]