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Circolare di Studio:

Black List 30 GENNAIO 2014 CIRCOLARE 3/2014

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La comunicazione black list è obbligatoria e deve essere effettuata mediante

apposito modello da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate. In

tale comunicazione le imprese devono necessariamente riportare tutte le

operazioni intrattenute con operatori economici con sede, residenza o domicilio

negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cd. Paesi black list. I paesi black

list sono individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze, per le

persone fisiche, e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e

delle Finanze, per le società.

Comunicazione black list 2014: da quando nuovo modello?

Il nuovo modello comunicazione black list è stato approvato il 2 agosto 2013

dall'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento che ha introdotto il

modello polivalente per le operazioni rilevanti ai fini IVA cd. Spesometro.

Tale modello polivalente sostituisce il vecchio modello di comunicazione che

potrà comunque essere utilizzato in alternativa alla nuova modulistica per le

operazioni effettuate con i paesi black list e per gli acquisti da San Marino entro il

31 dicembre 2013.

Il nuovo modello comunicazione black list dovrà essere però utilizzato

obbligatoriamente a partire dal 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili e a

partire dal 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali.

Il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni con le

specifiche tecniche sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle

Entrate, valide per la comunicazione polivalente delle operazioni con i Paesi

black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in

Italia da San Marino.

Comunicazione Paesi Black List 2014: obbligo

Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che

intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata

devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le

operazioni economiche effettuate.

Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite

dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse

con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a

fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.

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Comunicazione Black List operazioni incluse:

Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della

merce in Ue

cessioni di beni

prestazioni di servizi effettuate e ricevute

prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione

Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in

Dogana della lettera di intento

Importazione senza Iva

Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale

Comunicazione Black List 2014 - limiti soglia:

I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi della Black

List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:

Limite soglia comunicazione black list Trimestrale: per i soggetti che hanno

realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un

ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro.

Limite soglia comunicazione black list Mensile: quando si supera anche in una

sola delle categorie la soglia dei 50.000,00 euro.

Importante: per i soggetti che sono tenuti alla presentazione trimestrale possono

anche scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel

corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla

periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene

superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le

comunicazioni opportunamente contrassegnate.

Comunicazione Black List: come?

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Black

List deve essere effettuata per via telematica dai soggetti interessati (o tramite

intermediario ovviamente) mediante apposito modello di comunicazione entro

l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Si ricorda che il

vecchio modello di comunicazione può essere utilizzato per le operazioni

effettuate entro il 31 dicembre 2013, dopodiché sarà obbligatorio il nuovo

modello comunicazione black list polivalente a partire dal 28 febbraio 2014 per

gli operatori mensili e 30 aprile 2014 per quelli tenuti alla comunicazione black

list trimestrale.

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Comunicazione Black List omessa: sanzioni e ravvedimento

operoso

Per i soggetti obbligati alla Comunicazione che omettano, o tardano o

comunicano dati non veritieri, viene applicata una Sanzione amministrativa, di

diverso importo in base se si ricorre o meno al Ravvedimento Operoso:

Sanzione per omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione

della stessa con dati incompleti o inesatti: da euro 258,00 ad euro 2065,00;

Sanzione per tardiva trasmissione: ravvedimento versando € 64,00 con

codice tributo 8911.

Sanzione per recidiva, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di

comunicazione in esame: ciascuna violazione verrà punita secondo le regole

del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle

relative sanzioni.

Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in

commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di

sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della

comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti

può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.

472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta + calcolo interessi di

mora per ogni giorni di ritardato pagamento.

Comunicazione Black List: elenco paesi aggiornato 2014

I Paesi Black List sono paesi in cui vige un regime fiscale particolarmente

privilegiato rispetto a quello dell’Italia come per esempio la Svizzera, San Marino,

Ecuador, Taiwan, Malta ecc.

L’elenco aggiornato dei Paesi Black List 2013/2014, viene pubblicato ogni anno

in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo

Economico.

Paesi Black List Elenco aggiornato 2014

L’elenco aggiornato 2014 dei Paesi Black List degli Stati e territori aventi un

regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale)

Andorra

Anguilla

Antille Olandesi

Aruba

Bahamas

Barbados

Barbuda

Belize

Bermuda

Brunei

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Filippine

Gibilterra

Gibuti (ex Afar e Issas)Grenada

Guatemala

Guernsey (Isole del Canale)

Herm (Isole del Canale

Hong Kong

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Cook

Isole Marshall

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Isole Vergini statunitensi

Jersey (Isole del Canale)

Kiribati (ex Isole Gilbert)

Libano

Liberia

Liechtenstein

Lussemburgo

Macao

Maldive

Malesia

Montserrat

Nauru

Niue

Nuova Caledonia

Oman

Polinesia francese

Saint Kitts

Nevis

Salomone

Samoa

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sant’Elena

Sark (Isole del Canale)

Seychelles

Tonga

Tuvalu (ex Isole Ellice)

Vanuatu

Paesi Black List: Lista paradisi fiscali con esclusione (articolo 2 D.M. 23 gennaio

2002):

Bahrein: fatta eccezione delle società che svolgono attività di esplorazione,

estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Emirati Arabi Uniti: compresa Dubai, fatta eccezione delle società operanti nei

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settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta.

Monaco: fatta eccezione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato

fuori dal Principato.

Singapore: fatta eccezione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono

anche le riserve ufficiali dello Stato.

Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3,

comma 1 D.M. 23 gennaio 2002):

Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002, si applicano ai

seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività indicate:

Angola: alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income

Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori

fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign

Investment Code.

Antigua: alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori

del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation

Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento

alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge

n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni.

Costarica: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con

riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

Dominica: alle international companies esercenti l’attività all’estero;

Ecuador: alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano

dell’esenzione dalle imposte sui redditi

Giamaica: alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei

benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei

territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act

Kenia: alle società insediate nelle Export Processing Zones

Mauritius: alle società "certificate" che si occupano di servizi all’export,

espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che

sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle

International Companies

Panama: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la

legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società

operanti nelle Export Processing Zone

Portorico: alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal

Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development

Act del 1993

Svizzera: alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le

società holding, ausiliarie e «di domicilio»

Uruguay: alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano

esclusivamente attività off-shore.