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Circolare di Studio:
Black List 30 GENNAIO 2014 CIRCOLARE 3/2014
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La comunicazione black list è obbligatoria e deve essere effettuata mediante
apposito modello da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate. In
tale comunicazione le imprese devono necessariamente riportare tutte le
operazioni intrattenute con operatori economici con sede, residenza o domicilio
negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cd. Paesi black list. I paesi black
list sono individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze, per le
persone fisiche, e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, per le società.
Comunicazione black list 2014: da quando nuovo modello?
Il nuovo modello comunicazione black list è stato approvato il 2 agosto 2013
dall'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento che ha introdotto il
modello polivalente per le operazioni rilevanti ai fini IVA cd. Spesometro.
Tale modello polivalente sostituisce il vecchio modello di comunicazione che
potrà comunque essere utilizzato in alternativa alla nuova modulistica per le
operazioni effettuate con i paesi black list e per gli acquisti da San Marino entro il
31 dicembre 2013.
Il nuovo modello comunicazione black list dovrà essere però utilizzato
obbligatoriamente a partire dal 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili e a
partire dal 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali.
Il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni con le
specifiche tecniche sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle
Entrate, valide per la comunicazione polivalente delle operazioni con i Paesi
black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in
Italia da San Marino.
Comunicazione Paesi Black List 2014: obbligo
Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che
intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata
devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le
operazioni economiche effettuate.
Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite
dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse
con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a
fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.
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Comunicazione Black List operazioni incluse:
Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della
merce in Ue
cessioni di beni
prestazioni di servizi effettuate e ricevute
prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione
Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in
Dogana della lettera di intento
Importazione senza Iva
Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale
Comunicazione Black List 2014 - limiti soglia:
I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi della Black
List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
Limite soglia comunicazione black list Trimestrale: per i soggetti che hanno
realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un
ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro.
Limite soglia comunicazione black list Mensile: quando si supera anche in una
sola delle categorie la soglia dei 50.000,00 euro.
Importante: per i soggetti che sono tenuti alla presentazione trimestrale possono
anche scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.
I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel
corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla
periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene
superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le
comunicazioni opportunamente contrassegnate.
Comunicazione Black List: come?
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Black
List deve essere effettuata per via telematica dai soggetti interessati (o tramite
intermediario ovviamente) mediante apposito modello di comunicazione entro
l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Si ricorda che il
vecchio modello di comunicazione può essere utilizzato per le operazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2013, dopodiché sarà obbligatorio il nuovo
modello comunicazione black list polivalente a partire dal 28 febbraio 2014 per
gli operatori mensili e 30 aprile 2014 per quelli tenuti alla comunicazione black
list trimestrale.
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Comunicazione Black List omessa: sanzioni e ravvedimento
operoso
Per i soggetti obbligati alla Comunicazione che omettano, o tardano o
comunicano dati non veritieri, viene applicata una Sanzione amministrativa, di
diverso importo in base se si ricorre o meno al Ravvedimento Operoso:
Sanzione per omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione
della stessa con dati incompleti o inesatti: da euro 258,00 ad euro 2065,00;
Sanzione per tardiva trasmissione: ravvedimento versando € 64,00 con
codice tributo 8911.
Sanzione per recidiva, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di
comunicazione in esame: ciascuna violazione verrà punita secondo le regole
del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle
relative sanzioni.
Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in
commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di
sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della
comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti
può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta + calcolo interessi di
mora per ogni giorni di ritardato pagamento.
Comunicazione Black List: elenco paesi aggiornato 2014
I Paesi Black List sono paesi in cui vige un regime fiscale particolarmente
privilegiato rispetto a quello dell’Italia come per esempio la Svizzera, San Marino,
Ecuador, Taiwan, Malta ecc.
L’elenco aggiornato dei Paesi Black List 2013/2014, viene pubblicato ogni anno
in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
Paesi Black List Elenco aggiornato 2014
L’elenco aggiornato 2014 dei Paesi Black List degli Stati e territori aventi un
regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
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Filippine
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Lussemburgo
Macao
Maldive
Malesia
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts
Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
Paesi Black List: Lista paradisi fiscali con esclusione (articolo 2 D.M. 23 gennaio
2002):
Bahrein: fatta eccezione delle società che svolgono attività di esplorazione,
estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.
Emirati Arabi Uniti: compresa Dubai, fatta eccezione delle società operanti nei
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settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta.
Monaco: fatta eccezione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato
fuori dal Principato.
Singapore: fatta eccezione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.
Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3,
comma 1 D.M. 23 gennaio 2002):
Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002, si applicano ai
seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività indicate:
Angola: alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income
Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori
fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign
Investment Code.
Antigua: alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori
del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation
Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento
alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge
n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni.
Costarica: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con
riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
Dominica: alle international companies esercenti l’attività all’estero;
Ecuador: alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano
dell’esenzione dalle imposte sui redditi
Giamaica: alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei
benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei
territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
Kenia: alle società insediate nelle Export Processing Zones
Mauritius: alle società "certificate" che si occupano di servizi all’export,
espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che
sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle
International Companies
Panama: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la
legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società
operanti nelle Export Processing Zone
Portorico: alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal
Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development
Act del 1993
Svizzera: alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le
società holding, ausiliarie e «di domicilio»
Uruguay: alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano
esclusivamente attività off-shore.