Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip ... · L'articolo 3, comma 8, del...

27
Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28/12/1995, n. 549. Parte N. 1 Sintesi: Chiarimenti in ordine al metodo di accertamento analitico - presuntivo fondato su parametri. Ambito soggettivo di applicazione dei parametri. Limite dei ricavi e compensi dichiarati previsto per l'applicabilita' dei parametri. Testo: 1. Premessa La , nel delineare la strategia di recupero legge 28 dicembre 1995 n. 549 di base imponibile e di lotta all'evasione fiscale da seguire nel breve periodo in attesa della realizzazione degli studi di settore, alla cui elaborazione si sta attualmente provvedendo, ha introdotto nel settore dell'accertamento tributario le novita' di seguito illustrate. a) Abolizione dei coefficienti presuntivi di ricavi, compensi e corrispettivi. Il comma 179 dell'articolo 3 ha abrogato, a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del , convertito, con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 modificazioni, dalla , ivi comprese quelle legge 27 aprile 1989, n.154 richiamate all' , articolo 54, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume di affari. L' abrogazione di dette disposizioni si e' resa necessaria perche' per lo stesso periodo d'imposta e' stato previsto un particolare accertamento analitico-presuntivo basato su "parametri" elaborati con una metodologia matematico-statistica piu' raffinata. L' , con il quale articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230 e' stato reiterato il , che gia' reiterava decreto legge 28 febbraio 1996, n.93 il , entrambe non convertiti, ha, decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565 inoltre, previsto che ai contribuenti che abbiano dichiarato per il 1994 ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996 non si applica ne' l' (riguardante art.12 del citato decreto-legge n.69 del 1989 l'accertamento in base ai coefficienti presuntivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) ne' l' art. 62-ter, comma 1, del , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 30 agosto 1993, n.331 (concernente l'accertamento induttivo del legge 29 ottobre 1993, n. 427 reddito basato esclusivamente sul contributo diretto lavorativo), ne' l' , e successive art.8, primo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 modificazioni (il quale prevede che il mittente ed il destinatario della bolla di accompagnamento che commettono nel corso di un triennio tre violazioni in materia di rilascio di detto documento sono sottoposti all'accertamento ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del D.P.R. e al controllo globale per tutti i tributi). n. 633 del 1972 b) Proroga del termine per l'entrata in vigore degli studi di settore. L' ha rinviato al 31 art.3, comma 180, della citata legge n. 549 del 1995 dicembre 1996 il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore (originariamente fissato al 31 dicembre 1995 dall' art. 62-bis del ). Tale norma stabilisce altresi' che detti studi hanno D.L. 331 del 1993 validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1996. c) Introduzione del metodo di accertamento in base ai "parametri" dei ricavi, dei compensi e del volume di affari. Nel e' stabilito comma 181 dell'art.3 della stessa legge n. 549 del 1995 che, fino all'approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all' possono essere art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II Pagina 1

Transcript of Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip ... · L'articolo 3, comma 8, del...

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Art. 3, commi da 181 a 189,della legge 28/12/1995, n. 549.

Parte N. 1

Sintesi: Chiarimenti in ordine al metodo di accertamento analitico - presuntivo fondato su parametri. Ambitosoggettivo di applicazione dei parametri. Limite dei ricavi e compensi dichiarati previsto per l'applicabilita' deiparametri.

Testo:

1. Premessa La , nel delineare la strategia di recuperolegge 28 dicembre 1995 n. 549 di base imponibile e di lotta all'evasione fiscale da seguire nel breve periodo in attesa della realizzazione degli studi di settore, alla cui elaborazione si sta attualmente provvedendo, ha introdotto nel settore dell'accertamento tributario le novita' di seguito illustrate. a) Abolizione dei coefficienti presuntivi di ricavi, compensi e corrispettivi. Il comma 179 dell'articolo 3 ha abrogato, a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del , convertito, condecreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 modificazioni, dalla , ivi comprese quellelegge 27 aprile 1989, n.154 richiamate all' ,articolo 54, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume di affari. L' abrogazione di dette disposizioni si e' resa necessaria perche' per lo stesso periodo d'imposta e' stato previsto un particolare accertamento analitico-presuntivo basato su "parametri" elaborati con una metodologia matematico-statistica piu' raffinata. L' , con il qualearticolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230 e' stato reiterato il , che gia' reiteravadecreto legge 28 febbraio 1996, n.93 il , entrambe non convertiti, ha,decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565 inoltre, previsto che ai contribuenti che abbiano dichiarato per il 1994 ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996 non si applica ne' l' (riguardanteart.12 del citato decreto-legge n.69 del 1989 l'accertamento in base ai coefficienti presuntivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) ne' l'art. 62-ter, comma 1, del

, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 30 agosto 1993, n.331 (concernente l'accertamento induttivo dellegge 29 ottobre 1993, n. 427 reddito basato esclusivamente sul contributo diretto lavorativo), ne' l' , e successiveart.8, primo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 modificazioni (il quale prevede che il mittente ed il destinatario della bolla di accompagnamento che commettono nel corso di un triennio tre violazioni in materia di rilascio di detto documento sono sottoposti all'accertamento ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del D.P.R.

e al controllo globale per tutti i tributi). n. 633 del 1972 b) Proroga del termine per l'entrata in vigore degli studi di settore. L' ha rinviato al 31art.3, comma 180, della citata legge n. 549 del 1995 dicembre 1996 il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore (originariamente fissato al 31 dicembre 1995 dall'art. 62-bis del

). Tale norma stabilisce altresi' che detti studi hanno D.L. 331 del 1993 validita', ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1996. c) Introduzione del metodo di accertamento in base ai "parametri" dei ricavi, dei compensi e del volume di affari. Nel e' stabilitocomma 181 dell'art.3 della stessa legge n. 549 del 1995 che, fino all'approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all' possono essereart. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 1

con riferimento alle altre categorie reddituali, utilizzando i parametri stabiliti con il DPCM 29 gennaio 1996, che sono stati elaborati tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'attivita' esercitata in ciascun settore economico. L'Amministrazione finanziaria ha provveduto a distribuire i supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri. In particolare, i programmi di piu' recente distribuzione mettono in condizione gli utilizzatori di determinare: - se i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente sono congrui rispetto a quelli determinati in base ai parametri; - in caso contrario, quale e' il maggiore importo di ricavi o compensi che deve essere dichiarato, al fine di adeguarsi al risultato dei parametri; - l'IVA dovuta sul maggior volume d'affari, calcolata sulla base dell'aliquota media determinata dal programma; - la maggiorazione del 3 per cento dovuta a titolo di interessi nel caso in cui l'adeguamento ai parametri avvenga, ai fini dell'IVA, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 2. Ambito soggettivo di applicazione dei parametri. 2.1 Soggetti interessati. In base all' i parametri siart. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 applicano nei riguardi degli esercenti attivita' di impresa o arti e professioni in regime di contabilita' semplificata ovvero, in presenza di determinate condizioni, in regime di contabilita' ordinaria sempreche' gli stessi non abbiano dichiarato per il 1995 ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. In particolare, tale metodo di accertamento puo' essere applicato nei confronti dei seguenti soggetti: a) persone fisiche e societa' di persone (e quelle ad esse equiparate) esercenti attivita' commerciali in regime di contabilita' semplificata ai sensi dell' ;art.18 del D.P.R. n.600 del 1973 b) esercenti arti e professioni, associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nonche' societa' semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo in regime di contabilita' semplificata in quanto abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente compensi non superiori a 360 milioni di lire e non abbiano optato per il regime di contabilita' ordinaria; c) esercenti attivita' di impresa o arti e professioni in regime di contabilita' ordinaria, quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell' , risultiart. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 l'inattendibilita' della detta contabilita' in base ai criteri stabiliti con apposito regolamento, gia' inviato all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere. Poiche' nell'art.3, comma 181, lett.b), e' fatto generico riferimento agli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in contabilita' ordinaria, i parametri trovano applicazione (salvo il rispetto della condizione sopra menzionata) anche nei riguardi dei soggetti all'Irpeg diversi dagli enti non commerciali, residenti e non. I soggetti in contabilita' ordinaria devono in ogni caso indicare nelle dichiarazioni dei redditi i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, indipendentemente dalla attendibilita' o meno della contabilita', al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di selezionare i contribuenti nei cui riguardi procedere alla verifica dell'attendibilita' o meno della detta contabilita' e di acquisire i dati necessari per la elaborazione e la manutenzione degli studi di settore. Si ricorda che sono soggetti all'applicazione dei parametri, atteso l'esplicito riferimento agli stessi contenuto nell'art. 2 del DPCM 29 gennaio 1996, anche i soggetti indicati nell'art.18, ottavo comma,

(cioe' i rivenditori in base a contratti del D.P.R. n. 600 del 1973 estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, i distributori di carburanti e lubrificanti, i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari). 2.2 Soggetti esclusi.

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 2

I parametri non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti non commerciali, compresi quelli non residenti, in contabilita' sia semplificata che ordinaria (anche per opzione). Per questi soggetti l'esclusione si evince dall'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 181 dell'art. 3. In particolare, nella menzionata lettera a) e' stabilito che l'accertamento in base ai parametri si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , che siD.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 avvalgono della disciplina di cui all'art.79 del medesimo testo unico, cioe' degli enti diversi dalle societa', residenti e non nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. Appare, pertanto, consequenziale a tale previsione ritenere che gli stessi enti siano esclusi dall'applicazione dei parametri anche nel caso in cui si trovino in regime di contabilita' ordinaria; b) contribuenti il cui reddito e' determinato con criteri di tipo forfetario, quali: . gli esercenti attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985,

, il cui reddito e' determinato, ai sensi dell' n.730 art. 5, comma 1, della, applicando all'ammontare dei ricavi, al legge 30 dicembre 1991, n. 413

netto dell'IVA, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. Cio' in quanto tali soggetti non sono obbligati a contabilizzare, ai fini delle imposte sui redditi, i componenti negativi, ivi compresi quelli presi a base per l'applicazione dei parametri; . gli esercenti attivita' di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno il cui reddito e' determinato forfetariamente ai sensi dell'art.78 del TUIR e che non sono, pertanto, tenuti a dichiarare ricavi di cui all'art. 53 del TUIR; c) contribuenti appartenenti a settori di attivita' scarsamente numerosi o a settori aventi un particolare processo produttivo. I settori di attivita' per i quali non sono stati elaborati i parametri sono indicati nell'allegato 2 al DPCM 29 gennaio 1996. L'esclusione deriva da necessita' tecniche, in quanto la metodologia applicata, per dare un risultato soddisfacente, deve basarsi su un numero minimo di soggetti osservati (che puo' essere raggiunto anche aggregando contribuenti appartenenti a categorie di attivita' con processo produttivo similare) e sulla possibilita' di stabilire una adeguata correlazione tra ricavi e costi sostenuti nel particolare periodo di imposta; d) contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta, cioe' senza la dichiarazione del reddito d'impresa o derivante dall'esercizio dell'arte o professione. Cio' in quanto la norma fa riferimento ai ricavi o compensi "dichiarati", in conformita' ai presupposti dell'accertamento analitico-presuntivo di cui all'art. 39,

; 1 comma, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e) imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali, le quali non svolgono l'ordinaria attivita' produttiva; f) societa' che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta. I soggetti esclusi dall'applicazione dei parametri (tranne gli enti non commerciali di cui alla precedente lettera a) ai quali l'indicazione di tali dati e' stata richiesta ai fini dell'elaborazione degli studi di settore) possono non indicare nelle dichiarazioni dei redditi i dati richiesti ai soli fini della applicazione dei predetti parametri. 3. Limite di ricavi e compensi dichiarati previsto per l'applicabilita' dei parametri. Il stabilisce checomma 182 dell'art.3 della legge n.549 del 1995 l'accertamento in base ai parametri non si applica nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a dieci miliardi di lire. Per quanto riguarda detto limite, l'art. 2 del DPCM 29 gennaio 1996 ha precisato che: - i compensi e i ricavi sono quelli riferibili alla ordinaria attivita' produttiva svolta dal contribuente, vale a dire quelli previsti, rispettivamente, dagli articoli 50 e 53 del TUIR. Dai ricavi vanno esclusi

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 3

quelli di cui alla lett. c) del comma 1 dello stesso art.53, concernenti i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione in societa' di capitali ed enti soggetti all'Irpeg, anche se non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa; - in caso di inizio o cessazione dell'attivita', ovvero di periodi di imposta di durata inferiore all'anno, detto limite va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attivita' o alla durata del periodo; - per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni; per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. A tale riguardo si ricorda che detti soggetti devono compilare: il rigo G4, colonna 2, se presentano il modello 740/G; il rigo F93, colonna 2, se presentano il modello 740/F; il rigo A121, colonna 2, se presentano il modello 750/A; il rigo B5, campo 2, se presentano il modello 750/B; il rigo A151, campo 2, se presentano il modello 760/A. In tali righi i soggetti sopra menzionati devono indicare l'ammontare complessivo dei ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori ovvero quello degli aggi nonche' quello dei ricavi eventualmente conseguiti nell'esercizio di attivita' diverse da quelle di cui all'art.18, ottavo

. comma, del DPR n.600 del 1973 4. Periodo di imposta interessato. Le disposizioni riguardanti l'accertamento in base ai parametri, ai sensi dell'art.3, comma 189, della legge in esame, si applicano agli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995. A tale riguardo nel DPCM 29 gennaio 1996, all'art.1, comma 4, e' stabilito che, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, l'applicazione e' limitata agli accertamenti relativi al primo periodo di imposta, di durata pari a 12 mesi, chiuso successivamente al 30 giugno 1995. Cio' in coerenza con quanto discende dall' secondo laarticolo 3 del decreto-legge n.230 del 29 aprile 1996 consolidata interpretazione amministrativa, in base alla quale il periodo di imposta di durata pari a dodici mesi non coincidente con l'anno solare, che puo' essere definito ai sensi del menzionato art. 3, e' quello chiuso entro il 30 giugno 1995, per cui l'accertamento in base ai parametri deve riguardare il periodo d'imposta chiuso successivamente a tale data. 5. La procedura di accertamento in base ai parametri. L' stabilisce che l'accertamentoart.3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 in esame rientra tra quelli di cui all'art.39, primo comma, lett. d),

, in virtu' del quale l'Ufficio puo' del DPR 29 settembre 1973, n.600 procedere alla rettifica dei redditi di impresa e di quelli derivanti dall'esercizio dell'arte o professione anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Poiche' la predetta norma prevede l'accertamento analitico-presuntivo del reddito d'impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, ne consegue che l'accertamento ai fini dell'IVA non puo' essere effettuato se non sia stato preliminarmente eseguito quello relativo alle imposte sui redditi. Tale assunto trova ulteriore conferma nella circostanza che, ai sensi del successivo comma 183, ai fini dell'accertamento dell'IVA dovuta, l'aliquota media di detta imposta deve essere applicata ai maggiori ricavi o compensi accertati ai fini delle imposte sui redditi. Resta ferma la possibilita' di procedere ad accertamento ai fini dell' imposta sul valore aggiunto qualora il contribuente abbia adeguato i ricavi e compensi dichiarati a quelli risultanti dalla applicazione dei parametri ma non abbia provveduto ad analogo adeguamento del volume di affari ai fini dell' imposta sul valore aggiunto. La disposizione di cui al comma 181 stabilisce altresi' che tale accertamento puo' essere effettuato "senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali". Pertanto, l'Ufficio, una volta notificato l'accertamento in base ai parametri non puo' successivamente integrarlo o modificarlo in aumento, con riferimento alla stessa categoria di reddito derivante dall'esercizio

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 4

dell'attivita' di impresa o dell'arte o professione, mediante la notifica di nuovi avvisi fondati su elementi gia' conosciuti o conoscibili al momento in cui il menzionato accertamento e' stato notificato. Resta, invece, salva la possibilita' di notificare accertamenti integrativi fondati su elementi gia' conosciuti o conoscibili concernenti categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto di rettifica nel precedente accertamento (ad esempio, redditi fondiari, di capitale,ecc.). Nell'art. 6 del richiamato DPCM 29 gennaio 1996 sono stabilite le modalita' di determinazione del maggior reddito accertabile nei confronti dei soggetti ai quali e' applicabile la procedura di accertamento in esame. In particolare viene precisato che: a) i ricavi o compensi determinati presuntivamente sulla base dei parametri sono quelli riferibili alla ordinaria attivita' produttiva svolta dal contribuente, vale a dire quelli di cui all'art. 50, comma 1, e di cui all'art. 53 del TUIR, con esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) dello stesso art. 53 (cioe' di quelli derivanti dalle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti nonche' di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa e delle indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 53); b) per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base ai parametri, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art.60, commi da 1 a 4, del TUIR . Cio' in quanto le predette rimanenze finali, valutate in base ai corrispettivi pattuiti o, per la parte di opere, forniture e servizi coperti da stati di avanzamento lavori, valutate in base ai corrispettivi liquidati, tengono conto del reddito imputabile alle stesse e possono essere assimilate ai ricavi. La disposizione in esame non si applica nei riguardi delle imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo ed imputando i ricavi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture. L'art. 6 in esame precisa, altresi', che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa o del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o della professione, l'ammontare dei ricavi o dei compensi presunti in base ai parametri va aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) e d), del TUIR, e ridotto dei componenti negativi deducibili. Pertanto, a seguito delle rettifica dei ricavi in base ai parametri puo' emergere un maggior reddito ovvero venire meno, in tutto o in parte, la perdita dichiarata. Il maggior reddito determinato a seguito della rettifica dei ricavi dichiarati potrebbe, tuttavia, non rilevare, in tutto o in parte, ai fini dell'accertamento qualora sia stato gia' dichiarato un reddito superiore a quello risultante dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi risultanti dalle scritture contabili, (come nel caso in cui sia stato effettuato l'adeguamento al reddito minimo previsto per le societa' non operative di cui all' , come modificatoart. 30 della legge n. 724 del 1994 dall' , convertito dalla legge n. 85art. 27 del decreto-legge n. 41 del 1995 del medesimo anno). Per quanto riguarda la deducibilita' dei componenti negativi, la norma in rassegna stabilisce che, ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili da utilizzare per l'applicazione dei parametri, si deve far riferimento ai costi e alle spese effettivamente sostenute, anche se non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Nei riguardi degli esercenti attivita' di impresa tali maggiori costi e spese presi a base per l'applicazione dei parametri dovranno essere riconosciuti in deduzione dal reddito in sede di accertamento in base al disposto dell'art.75, comma 4, ultimo periodo, del TUIR, in virtu' del quale le spese e gli oneri specificatamente afferenti ai ricavi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione, se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6. In base al disposto dell'art.79, comma 5, ultimo periodo, del TUIR, tale

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 5

disposizione si applica anche nei riguardi di soggetti in contabilita' semplificata con riferimento ai ricavi che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all' .art.18, primo comma, del DPR n.600 del 1973 Si ricorda, altresi', che, in base all'art.1, comma 2, del DPCM 29 gennaio 1996, in caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa e/o di piu' attivita' artistiche e professionali, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, i parametri sono applicati in relazione all'attivita' prevalente svolta dal contribuente, intendendosi per tale quella da cui e' derivato, nel periodo di imposta, il maggiore ammontare dei ricavi o compensi. In presenza di contabilita' separata andranno invece applicate le distinte serie di parametri che si riferiscono alle diverse attivita' esercitate. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le societa' semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attivita' contraddistinte da codici di attivita' diversi, e' stabilito che si considera attivita' prevalente quella svolta dall'associato (o dagli associati) o dal socio (o dai soci) al quale e' imputata la maggior entita' del reddito. In caso di partecipazioni paritetiche, e' altresi' stabilito che si considera prevalente l'attivita' per la quale, in base ai parametri, e' determinato un minor ammontare di compensi. In caso di contemporaneo esercizio di attivita' per le quali si applicano i parametri e di altre attivita' indicate come escluse nell'allegato 2 al DPCM 29 gennaio 1996: - qualora siano state tenute contabilita' separate, potranno essere determinati presuntivamente in base ai parametri soltanto i ricavi o compensi relativi alle attivita' per le quali i detti parametri sono applicabili; - in assenza di contabilita' separata, i parametri sono applicabili soltanto se risultano prevalenti i ricavi o compensi relativi all'attivita' per la quale i parametri stessi sono stati elaborati. L' prevede che laarticolo 3, comma 187, della legge 549 del 1995 determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181 dello stesso articolo, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale. 6. Definizione dell'accertamento in base ai parametri con l'adesione del contribuente. L' stabilisce che ilart. 3, comma 185, della legge n. 549 del 1995 contribuente puo' definire l'accertamento in base ai parametri ai sensi dell' . A tal fine gli Uffici dovrannoart. 2-bis del D.L. n. 564 del 1994 inviare ai contribuenti una proposta di accertamento alla quale potra' far seguito la menzionata procedura di definizione ovvero, nel caso in cui la stessa non abbia esito positivo, la notifica dell'avviso di accertamento. La procedura di definizione sara', invece, preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento nei casi in cui quest'ultima avvenga in prossimita' del termine di decadenza dell'azione accertatrice. Gli effetti della definizione dell'accertamento con adesione (ivi compreso quello di non consentire la successiva integrazione dell'avviso di accertamento anche sulla base di elementi non conosciuti o non conoscibili al momento della definizione) operano limitatamente alla categoria di reddito (d'impresa o derivante dall'esercizio dell'arte o professione) che ha formato oggetto di accertamento. Di conseguenza gli Uffici non possono successivamente effettuare ulteriori rettifiche della detta categoria reddituale, ne', per espressa previsione normativa, possono effettuare per lo stesso periodo di imposta l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, commi quarto e seguenti, del . Non e' neppure possibileD.P.R. n. 600 del 1973 notificare accertamenti ai fini dell' IVA, mentre resta salva la possibilita' di rettificare i redditi appartenenti a categorie diverse da quella che ha formato oggetto di definizione. In sede di definizione dell'accertamento il contribuente potra' valersi del diritto di fornire la prova contraria, motivando e documentando idoneamente le ragioni in base alle quali la dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello presunto in base ai parametri

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 6

puo' ritenersi giustificata, in relazione alle concrete modalita' di svolgimento dell'attivita'. Tali valutazioni potranno anche tenere conto delle peculiari situazioni di mercato in cui il contribuente opera o delle modalita' di espletamento dell'attivita'. Tali modalita' potrebbero, ad esempio, essere influenzate dal perseguimento, da parte di societa' cooperative e loro consorzi, di fini mutualistici sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

. Al riguardo potra' essere, in particolare, valutato se il 1973, n. 601 perseguimento dei menzionati fini abbia inciso in maniera rilevante sui ricavi conseguiti da tali cooperative e consorzi (qualora, ad esempio, attraverso lo strumento cooperativo si sia perseguito l'obiettivo di ridurre le spese sostenute dai soci, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative di consumo i cui soci sono anche consumatori finali o di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci). Lo scostamento tra i ricavi o compensi determinati in base ai parametri e quelli dichiarati puo' risultare giustificato, altresi', in caso, ad esempio, di esercizio di piu' attivita' per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, alle quali si applicano parametri diversi (come, ad esempio, nel caso di esercizio di attivita' di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto ovvero di attivita' di produzione di beni e di commercio al minuto). In tali casi, qualora i ricavi o compensi presunti in base ai parametri relativi all'attivita' prevalente siano di ammontare superiore a quelli che si sarebbero potuti determinare con riferimento alle attivita' non prevalenti, di tale circostanza dovra' tenersi conto in sede di accertamento (qualora, naturalmente, queste ultime attivita' risultino avere un'apprezzabile rilevanza). A tale riguardo potra', altresi', tenersi conto dell'eventuale contemporaneo esercizio di attivita' per le quali trovano applicazione i parametri e di altre per le quali gli stessi non sono stati elaborati, in assenza di contabilita' separata. Altra circostanza della quale, a titolo esemplificativo, potra' essere tenuto conto ai fini della valutazione della legittimita' o meno dello scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli determinati in base ai parametri, e' l'eventuale attribuzione ai soci con occupazione prevalente in societa' commerciale di persone di quote di reddito (da computare nella relativa variabile) di ammontare particolarmente rilevante. A tal fine va tenuto presente che dette quote di reddito sono prese in considerazione per l'applicazione dei parametri al fine di equiparare il trattamento delle societa' che si avvalgono di lavoratori dipendenti a quello delle stesse societa' che si avvalgono, invece, dell'opera dei soci in luogo di quella dei detti dipendenti. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare delle quote di reddito attribuite ai soci risulti apprezzabilmente superiore a quello delle retribuzioni che (in assenza dell'opera prestata dai soci) sarebbero state corrisposte a dipendenti (che possono essere convenzionalmente calcolate con riferimento a quelle spettanti in base ai contratti collettivi di lavoro), tale circostanza va opportunamente apprezzata al fine di stabilire se e in quale misura il menzionato scostamento possa ritenersi legittimo. Proseguendo nell'esemplificazione, ai fini in esame potra' altresi' tenersi conto: a) dell'eventuale esercizio di attivita' consistenti nell'esecuzione di opere, forniture e servizi di durata infrannuale in corso al termine dell'esercizio; b) dell'eventuale esercizio di attivita' consistenti nell'esecuzione di opere, forniture e servizi con tempo di esecuzione ultrannuale le cui rimanenze sono valutate al costo e i ricavi imputati all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture. In tali casi, non trovando applicazione l'art. 6 comma 3, del DPCM 29 gennaio 1996, si deve tenere conto dello sfasamento temporale tra il periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti i costi e quello in cui sono conseguiti i ricavi; c) dell'eventuale incasso di un rilevante ammontare di compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in anni successivi a quello (1995) nel corso del quale sono stati sostenuti i relativi costi. In sede di valutazione di tale circostanza dovra' tenersi conto anche dell'eventuale incasso nel 1995 di compensi per i quali i relativi costi sono stati sostenuti in anni

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 7

precedenti. La concreta incidenza dei fatti e delle circostanze rappresentate dai contribuenti sulla capacita' produttiva di ricavi o compensi dovra' formare oggetto di attenta valutazione da parte dell'ufficio, il quale dovra' farne esplicita menzione nell'atto di definizione ovvero nella motivazione dell'avviso di accertamento eventualmente notificato.

      

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 8

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Art. 3, commi da 181 a 189,della legge 28/12/1995, n. 549.

Parte N. 2

Sintesi: Definizione dell'accertamento in base ai parametri con l'adesione del contribuente. Adeguamento spontaneoai ricavi o compensi determinati in base ai parametri. Determinazione dell'aliquota media applicabile al volume d'affaripresunto ai fini I.V.A..

Testo:

7. Adeguamento spontaneo ai ricavi o compensi determinati in base ai parametri. I contribuenti che hanno annotato nelle scritture contabili ricavi o compensi ovvero registrato corrispettivi per un ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri possono, ai sensi dell'art.

, evitare l'accertamento in base 3, comma 188, della legge n. 549 del 1995 ai detti parametri, incrementando i ricavi e/o i compensi in sede di dichiarazione dei redditi ovvero i corrispettivi nella dichiarazione annuale I.V.A. Si tratta del cosiddetto "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi previsto negli articoli 55, quarto comma, del DPR n.600 del

e 48, primo comma, quarto periodo, del ; nel caso in 1973 DPR n.633 del 1972 esame non si deve, pero', procedere al versamento delle somme indicate nelle dette norme (un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati ed un decimo dei corrispettivi non registrati). Il predetto adeguamento puo' essere effettuato anche dai contribuenti in regime di contabilita' ordinaria indipendentemente dall'accertamento della inattendibilita' della contabilita' in questione. I medesimi contribuenti possono avvalersi dell'adeguamento in esame anche al fine di rientrare nel novero dei soggetti che possono effettuare la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art.4

. Si ricorda che in caso di del decreto legge n. 230 del 29 aprile 1996 adeguamento spontaneo non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione, per la mancata annotazione dei ricavi e compensi o registrazione dei corrispettivi e per l'omessa fatturazione nonche' in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale. Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le modalita' e gli effetti di tale adeguamento. 7.1 Adeguamento spontaneo ai fini delle imposte sui redditi. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione approvati con D.M. 14 febbraio 1996 sono indicate le modalita' per effettuare l'adeguamento. In particolare i contribuenti titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni devono compilare il rigo E6 del modello 740/E. I titolari di reddito d'impresa devono compilare: il rigo F11 o il rigo G9 del modello 740/F o 740/G, a seconda che si tratti di un imprenditore individuale in contabilita' ordinaria o in contabilita' semplificata; il rigo B9 del modello 750/B o il rigo A14 del modello 750/A, a seconda che si tratti di societa' di persone in contabilita' semplificata o in contabilita' ordinaria. Le societa' semplici e le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, sia in contabilita' ordinaria che in contabilita' semplificata, devono compilare il rigo C7 del modello 750/C. Le societa' e gli enti commerciali che presentano il mod.760/A possono effettuare l'adeguamento di che trattasi compilando il rigo A52. I soggetti che presentano il mod. 760/I (societa' o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono l'attivita' in Italia mediante una base fissa) possono effettuare l'adeguamento dei compensi dichiarati compilando il rigo I7. Dovranno, altresi', essere compilati gli appositi campi interni ai righi in precedenza elencati.

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 1

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1995 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilita' semplificata (360 milioni o un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo, in considerazione del carattere agevolativo della disposizione in esame, non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilita'. In effetti, nella specie, il limite dei ricavi e dei compensi entro il quale si applica, per il periodo di imposta successivo, il regime di contabilita' semplificata non e' superato in conseguenza dell'accertamento di specifiche operazioni non contabilizzate, bensi' a seguito dell'indicazione di maggiori ricavi o compensi al fine di evitare l'accertamento in base ai parametri. 7.2 Adeguamento spontaneo ai fini dell'IVA. Ai fini dell'IVA e' stata prevista la possibilita' di effettuare l'adeguamento: a) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. (15 marzo 1996), analogamente a quanto era stabilito, al fine di evitare l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi, dall'art. 9, comma 9, secondo periodo, del D.L. 23 gennaio 1993,

, convertito dalla . Infatti, a norma n.16 legge 24 marzo 1993, n.75 del il contribuente, percomma 188 dell'art.3 della legge n. 549 del 1995 evitare l'accertamento in base ai parametri, puo' adeguare spontaneamente il volume di affari dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei detti parametri; b) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (30 giugno 1996 per le persone fisiche e le societa' di persone aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), per effetto della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 7, del

. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa D.L. 29 aprile 1996, n.230 del 3% a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro delle fatture di cui all'art.23 o del registro dei corrispettivi di cui all' . Al riguardo iart.24 del medesimo DPR n.633 del 1972 contribuenti possono adottare la modalita' di annotazione ritenuta piu' idonea (anche in considerazione del sistema manuale o meccanizzato adottato per la tenuta della contabilita'), purche' la stessa risulti distinta dalla registrazione delle altre operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. 7.2.1 Adeguamento nella dichiarazione IVA originaria. Come e' noto, nel quadro A dei modelli IVA 11-BASE o IVA 11-BASE-RIMBORSO relativi alla dichiarazione annuale I.V.A. 1995, approvati con D.M.16.12.95, e' previsto a tale fine un apposito codice (A3). In corrispondenza di tale codice poteva essere indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base ai parametri e quello, inferiore, determinato sulla base delle operazioni registrate con riferimento all'anno d'imposta. Il maggiore imponibile, insieme alla relativa imposta, doveva essere riportato nel quadro E dell'intercalare 11/N (regime normale) o 11/ter (regime speciale agricoltura) secondo le indicazioni contenute nelle relative istruzioni. A tale riguardo, si precisa che, in caso di effettuazione di operazioni soggette ad un'unica aliquota, i maggiori corrispettivi e la relativa imposta dovevano essere inclusi nei codici corrispondenti alla detta aliquota. In caso, invece, di effettuazione di operazioni soggette ad aliquote diverse doveva essere calcolata l'aliquota media; se quest'ultima non corrispondeva alle aliquote vigenti e indicate nel quadro E, si doveva procedere come segue: - comprendere il maggiore imponibile nel codice relativo all'aliquota piu' prossima per eccesso o per difetto a quella media; - comprendere nello stesso codice la maggior imposta calcolata in base all'aliquota piu' prossima; - riportare nel codice relativo alle variazioni ed arrotondamenti d'imposta (E29) la differenza (positiva o negativa) tra l'imposta calcolata sul maggiore imponibile con l'aliquota del Quadro E utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta determinata applicando

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 2

l'aliquota media. Per maggiore chiarezza valga il seguente esempio: se i maggiori corrispettivi derivanti dall'adeguamento ai parametri ammontano a L.50.000.000 e l'aliquota media e' del 12%, si doveva includere il maggiore imponibile e l'imposta corrispondente all'aliquota del 13% nel codice E14 e riportare poi la differenza tra L. 6.500.000 (13% di L. 50.000.000) e L. 6.000.000 (12% di 50.000.000), ossia L. 500.000, nel codice E29, con il segno negativo. 7.2.2. Adeguamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Condizione necessaria per poter effettuare tale integrazione e' che sia stata validamente presentata la dichiarazione annuale I.V.A. per il 1995. Va da se' che l'adeguamento non e' consentito nei casi di dichiarazione omessa o nulla o di dichiarazione priva di sottoscrizione (qualora il contribuente non provveda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio I.V.A. competente, alla sottoscrizione, cosi' come stabilito dall' ).art.55, secondo comma, del DPR n.633 del 1972 La maggiore imposta risultante dall'adeguamento deve essere versata, anche nel caso in cui il contribuente risulti a credito nella dichiarazione relativa al 1995, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione del 3 per cento. Per il versamento della predetta imposta, comprensiva della maggiorazione del 3 per cento, e' istituito il seguente codice-tributo, cosi' denominato: "6493 - integrazione IVA, ".art. 4, comma 7, D.L. 29/4/96, n.230 Il contribuente esegue il versamento presso il competente concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino di conto corrente Mod. 31. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento e' l'anno per il quale si versa l'imposta nella forma A.A.. Si fa presente che la maggiorazione del 3 per cento va sommata all'importo del tributo e quindi versata in una unica cifra, congiuntamente al tributo stesso. Tale adeguamento non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate. In caso di mancato o insufficiente pagamento , sulle somme non versate si applicano gli interessi previsti dalla , elegge 29 gennaio 1961, n.29 successive modificazioni, nonche' la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno di cui all'art.44, comma 1, del DPR n.633

. del 1972 Come e' stato gia' evidenziato, i maggiori corrispettivi integrati dovranno essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o del registro dei corrispettivi. Qualora, a seguito dell'adeguamento effettuato, il nuovo volume di affari superi il limite indicato dall' , cheart.33 del DPR n.633 del 1972 consente di poter optare per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 3 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, in considerazione del carattere agevolativo della disposizione in esame, l'eventuale opzione effettuata nella dichiarazione presentata entro il 15 marzo 1996, deve ritenersi comunque valida. Pertanto, il contribuente deve continuare ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti d'imposta a norma dell'art.33 dello stesso decreto. Al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli, nella prossima dichiarazione annuale IVA saranno richiesti i dati utili alla verifica dei maggiori corrispettivi integrati e della maggiore imposta dovuta. 8. Determinazione dell'aliquota media applicabile al volume di affari presunto ai fini dell'IVA. Come si evince dal comma 183 dell'art. 3 della legge in commento, l'adeguamento ai fini dell'I.V.A. avviene prendendo a base l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi determinato sulla base dei parametri in esame. Su tale ammontare va applicata, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni dei beni

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 3

ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. Si precisa, peraltro, che le operazioni non soggette all'IVA e le operazioni soggette a regimi speciali devono essere prese in considerazione sempreche' diano luogo a ricavi agli effetti delle imposte sui redditi. Sulla base di quanto previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, detta aliquota media puo' essere determinata sulla base della seguente formula applicabile nei confronti della generalita' dei soggetti in regime normale dell'IVA: I.V.A. su operazioni imponibili (E30) - I.V.A. su cessioni di beni ammortizzabili -------------------------------------------------------------------- Volume d'affari (E28) + op. non soggette I.V.A. + op. non soggette a dichiarazione Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. a) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni di beni e servizi. L'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, nonche' quella relativa ai passaggi interni di beni e servizi tra attivita' separate di cui all' , concorrono a diminuireart.36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 il numeratore del rapporto, in quanto le relative operazioni non sono prese in considerazione in sede di determinazione del volume d'affari considerato al denominatore del rapporto. b) Operazioni non soggette ad imposta (cosiddette operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA). Sulla base del richiamato art. 7 del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 sono da prendere in considerazione (al denominatore della formula) anche quelle operazioni non soggette ad imposta (cosiddette operazioni fuori campo IVA) che danno luogo a ricavi ai fini delle imposte sui redditi, quali ad esempio le cessioni effettuate dai commercianti di prodotti editoriali di cui all'articolo 74,

e le operazioni per le quali non si primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 verifica il presupposto della territorialita' ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto. Ai fini della determinazione del valore da attribuire alle predette operazioni si deve fare riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi che per le stesse e' stato dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. c) Operazioni non soggette a dichiarazione. Si tratta delle operazioni per le quali, per effetto del D.P.R. n. 633

, non sussiste l'obbligo di dichiarazione quali, in particolare, del 1972 quelle per le quali opera la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art.36-bis. Poiche' l'Ufficio non e' a conoscenza degli importi delle operazioni di cui alle lettere b) e c), dovra' essere il contribuente a dimostrare, anche in sede di adesione all'accertamento, l'esistenza dei corrispettivi relativi alle suddette operazioni; l'ufficio, in questi casi, puo' riconoscere come validi solo corrispettivi relativi ad operazioni regolarmente contabilizzate agli effetti delle imposte sui redditi. L'importo di dette operazioni deve concorrere ad aumentare il denominatore del rapporto, al fine di neutralizzare la loro incidenza nella determinazione dell'IVA da versare. d) Operazioni soggette a regimi speciali Qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni rientranti in regimi speciali che prevedono l'applicazione dell'I.V.A. su base imponibile forfetizzata (come nel caso dell'editore che effettua in regime forfetario cessioni di cui all'art.74, comma 1, lett. c), del D.P.R.

), nel rapporto per calcolare l'aliquota media vanno computati: al n. 633/72 numeratore l'IVA determinata sulla base imponibile forfetizzata e, al denominatore, la base imponibile sulla quale detta imposta e' stata calcolata. In questo caso in sede di compilazione della dichiarazione si deve riportare nella voce volume d'affari (E28) l'imponibile delle operazioni gia' al netto della detrazione forfetaria spettante. Nell'ipotesi in cui venga adottato un regime speciale, come quello dell'agricoltura, che comporti una detrazione d'imposta forfetizzata in misura pari all'importo dell'imposta relativa alle cessioni di beni o di servizi effettuati, nel numeratore del suddetto rapporto va computato in diminuzione l'ammontare dell'imposta detraibile forfetariamente.

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 4

Al riguardo si possono prospettare le situazioni di seguito rappresentate. d.1. Imprese agricole che effettuano esclusivamente operazioni rientranti nel regime speciale di cui all' .art.34 del DPR n.633 del 1972 Queste imprese, qualora abbiano effettuato esclusivamente cessioni di beni di cui all' , forfetizzano integralmente laart.34 del D.P.R.n.633/1972 detrazione dell'imposta in misura pari all'IVA relativa alle cessioni e, quindi, nulla devono in relazione al maggior volume d'affari determinato in base ai parametri. In tal caso, infatti, il numeratore del rapporto, per effetto della detrazione pari all'IVA forfetizzata, diventera' pari a zero e quindi sara' uguale a zero anche l'aliquota media. d.2. Imprese agricole che effettuano attivita' "miste". Queste imprese esercitano, com'e' noto, attivita' agricole effettuando anche operazioni non rientranti nel regime speciale dell'agricoltura. In tal caso, per illustrare il procedimento di calcolo dell'aliquota media si fornisce l'esempio di seguito illustrato Se un'impresa che si trova in tale situazione realizza i seguenti corrispettivi: L.20.000.000 (I.V.A. 4% = 800.000) per cessioni di beni rientranti nel regime speciale, e L.10.000.000 (I.V.A. 4% = 400.000) per cessioni di beni non rientranti nello stesso regime, l'aliquota media si determina come segue: 1.200.000 - 800.000 ------------------------------- x 100 = 1,33% 30.000.000 dove L. 1.200.000 e' l'IVA complessiva relativa alle operazioni imponibili (800.000 + 400.000). d.3. Esercenti attivita' spettacolistiche Questi soggetti, a norma dell'art.74, quinto comma, del D.P.R. n.633 del

, qualora non abbiano optato per il regime ordinario, devono 1972 applicare l'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla SIAE mediante le apposite distinte d'incasso. Poiche' in tali casi la detrazione e' forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, l'IVA dovra' essere corrisposta solo su un terzo del maggior volume d'affari determinato in base ai parametri. Lo stesso risultato si ottiene se sul maggiore ricavo presunto si applica l'aliquota media cosi' determinata: I - (I x 2/3) a.m. = ---------------------------- x 100 V.A. dove: a.m. = aliquota media I = imposta (calcolata sulla stessa base imponibile SIAE) V.A. = volume d'affari (imponibile SIAE) Ad esempio, se un esercente attivita' spettacolistiche ha incassato in un anno lire 10.000.000 (aliquota IVA 10%), l'aliquota media e' determinata come segue: 10.000.000 x 10 ---------------------------- = 1.000.000 (I.V.A. relativa) 100 1.000.000 - 2/3 x 1.000.000 = 333.000 (I.V.A. dovuta) 333.000 x 100 ----------------------- = 3,33% ( aliquota media) 10.000.000 9. Variabili prese a base per l'applicazione dei parametri. La struttura dei modelli per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'esercizio di impresa e di arti e professioni e' stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996. In particolare, per i contribuenti in regime di contabilita' semplificata (che compilano i modelli 740/G e 750/B) e per gli esercenti arti e professioni (che compilano i modelli 740/E, 750/C e 760/I), si e' provveduto a richiedere gli elementi necessari per l'applicazione dei parametri nei righi utilizzati per l'indicazione dei componenti negativi di reddito. Anche nel modello 760/D sono richiesti i dati relativi ai parametri nonostante i soggetti tenuti alla compilazione di tale modello (enti non commerciali sia residenti che non

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 5

residenti con stabile organizzazione in Italia) non siano interessati, per disposizione di legge, all'applicazione dei menzionati parametri. Cio' al fine di rendere possibile l'utilizzazione di tali dati ai fini della elaborazione degli studi di settore. Per gli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita' ordinaria che compilano i modelli 740/F, 750/A e 760/A, si e' reso, invece, necessario richiedere i dati per l'applicazione dei parametri in un apposito prospetto. Tale prospetto deve essere compilato anche dagli enti non commerciali con ricavi di cui all'art. 53, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire in regime di contabilita' ordinaria (nei confronti dei quali non si applicano i parametri) ai fini dell' elaborazione degli studi di settore. In caso di esercizio di attivita' diverse, per le quali e' stata tenuta la contabilita' separata, deve essere compilato un distinto quadro G per ciascuna attivita' esercitata, con l'indicazione nel rigo G1 della descrizione di ciascuna attivita' e del relativo codice. Quando l'attivita' e' stata svolta in regime di contabilita' ordinaria va compilato un quadro F per ogni attivita' esercitata con contabilita' separata, descrivendo nel rigo F1 le distinte attivita' esercitate ed il relativo codice. Nel quadro F relativo all'attivita' prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attivita' commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attivita' prevalente; nei quadri relativi alle attivita' non prevalenti dovranno invece essere compilati i soli prospetti per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna attivita' non prevalente. Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di compilazione dei modelli 750 e 760. In caso di esercizio di attivita' diverse per le quali e' stata tenuta la contabilita' separata, le quote di reddito spettanti ai collaboratori familiari, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai soci e agli associati con occupazione prevalente nonche' le quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, devono essere prese in considerazione ai fini della applicazione dei parametri ripartendo le medesime tra le diverse attivita' in proporzione ai ricavi conseguiti per ciascuna di esse rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi. Ai predetti fini, la contabilita' si intende separatamente tenuta qualora siano stati distintamente annotati in autonome scritture contabili i componenti positivi e negativi di reddito riferibili a ciascuna delle attivita' esercitate. Per determinare i ricavi o compensi presunti in base ai parametri occorre correttamente individuare i dati contabili da prendere a base per l'effettuazione dei calcoli. Questi dati sono indicati negli articoli 4 e 5 del Dpcm 29 gennaio 1996 che definiscono le diverse variabili previste per gli esercenti attivita' d'impresa e arti o professioni. Le variabili che interessano gli esercenti attivita' di impresa sono le seguenti: - il costo del venduto o costo per la produzione dei servizi; - il valore dei beni strumentali; - le spese per il personale ; - le quote spettanti ai collaboratori familiari; - le partecipazioni agli utili; - le quote spettanti ai soci con occupazione prevalente; - le quote di ammortamento; - gli acquisti di servizi. Occorre, inoltre, considerare anche l'ammontare dei ricavi dichiarati. Le variabili che interessano, invece, gli esercenti arti e professioni, sono le seguenti: - il valore dei beni strumentali; - le spese per il personale; - le spese per i collaboratori; - i compensi a terzi; - le quote spettanti agli associati con occupazione prevalente; - le quote di ammortamento; - i consumi; - le altre spese.

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 6

Occorre inoltre considerare anche l'ammontare dei compensi dichiarati. Nei successivi paragrafi vengono esaminate le distinte variabili prese a base per l'applicazione dei parametri. Si fa presente che ai fini della individuazione del valore da attribuire alle predette variabili si deve sempre far riferimento all'ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito (ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori vanno computati secondo il criterio di cassa e le spese relative a beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore vanno assunti nella misura del 50 per cento). Nel prospetto allegato alla presente circolare sono indicati i righi dei modelli di dichiarazione dai quali vanno desunti i valori da prendere a base per l'applicazione dei parametri. Si ricorda che in caso di incompleta, inesatta o omessa indicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e' irrogabile la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 prevista dall'articolo 53 del

. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

      

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 7

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Art. 3, commi da 181 a 189,della legge 28/12/1995, n. 549.

Parte N. 3

Sintesi: Variabili prese a base per l'applicazione dei parametri. Variabili e voci riguardanti gli esercenti attivita'd'impresa. Variabili e voci riguardanti gli esercenti arti e professioni. Riduzioni per nuove attivita' produttive.

Testo:

10. Variabili e voci riguardanti gli esercenti attivita' d'impresa. 10.1 Costo del venduto o costo per la produzione dei servizi. In linea generale, le variabili relative al costo del venduto e al costo per la produzione dei servizi interessano, rispettivamente, i contribuenti che svolgono attivita' commerciali e produttive e quelli che svolgono attivita' di servizi. In alcuni casi (ad esempio per i soggetti che effettuano contestualmente somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico e cessioni di beni acquistati per la rivendita) le due variabili menzionate possono coesistere. Al riguardo si precisa che il costo di acquisto dei beni utilizzati indistintamente per le diverse attivita' esercitate puo' essere indifferentemente considerato nel computo del costo del venduto o in quello del costo per la produzione dei servizi (ad esempio, il costo di acquisto del caffe' utilizzato da un esercente attivita' di bar sia per la rivendita che per la somministrazione puo' essere collocato indifferentemente in una delle due variabili menzionate). Il valore da attribuire alla variabile costo del venduto, la cui definizione e' contenuta nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del Dpcm 29 gennaio 1996, e' pari all'ammontare delle esistenze iniziali, valutate ai sensi dell' articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, aumentato degli acquisti dei beni di cui all'articolo 53 del medesimo testo unico, esclusi quelli di cui al comma 1, lettera c). Dal risultato va sottratto l'ammontare delle relative rimanenze finali ugualmente valutate ai sensi dell'articolo 59. I beni di cui si deve tenere conto sono pertanto: - quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; - le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Vanno inoltre considerate, ai fini della variabile in esame, anche le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa che andranno computate tra i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (ad esempio, nel rigo G19 o F84 del modello 740). Si precisa, altresi', che per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari il valore del costo del venduto deve essere assunto per un ammontare pari a zero, indipendentemente dal regime di contabilita' adottato, in considerazione del fatto che i menzionati soggetti assumono come ricavi da confrontare con quelli determinati in base ai parametri i soli aggi spettanti. L'esplicito rinvio ai criteri di valutazione indicati nell' articolo 59 del Tuir esclude dal computo del costo del venduto le esistenze iniziali e le rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale che devono essere valutate ai sensi dell'articolo 60 del Tuir. Per i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni concernenti la regolarizzazione delle scritture contabili, in base alle disposizioni contenute nell' , leart. 4 del decreto-legge n. 230 del 29 aprile 1996 rimanenze finali da considerare per l'applicazione dei parametri vanno assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. Ovviamente tale disposizione non si applica se la regolarizzazione non interessa le predette rimanenze finali. Indipendentemente

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 1

dalle disposizioni recate dall' articolo 4 del citato decreto-legge n. 230 del, resta fermo il potere degli uffici di controllare se i valori delle 1996

rimanenze finali indicate dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi comportano un margine congruo rispetto all'andamento economico della azienda e del settore in cui opera il contribuente tenendo anche conto delle percentuali di ricarica applicate negli anni precedenti. Per determinare il costo per la produzione dei servizi, la cui definizione e' contenuta nell'articolo 4, comma 2, del Dpcm 29 gennaio 1996, occorre tenere conto dei costi, diversi da quelli considerati nelle altre variabili, relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attivita' di impresa esercitata. Per quanto concerne gli acquisti di beni, il costo per la produzione dei servizi si determina con modalita' analoghe a quelle illustrate per la variabile "costo del venduto". Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della variabile in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attivita', quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attivita' di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorche', per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attivita' (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel computo della variabile in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da assegnare alla variabile "acquisti di servizi. Tuttavia, qualora in contabilita' le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attivita' produttiva, le prime possono essere collocate all'interno della variabile "costo per la produzione dei servizi" o "costo del venduto". A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, puo' inserire il costo per l'energia ad uso industriale nella variabile in esame. Si precisa, comunque, che il computo dei costi nell'una o nell'altra variabile presa in esame in questo paragrafo non produce, comunque, variazioni del risultato dell'applicazione dei parametri, in quanto entrambe le voci vengono moltiplicate per il medesimo indicatore. 10.2 Valore dei beni strumentali. Per la determinazione della variabile "Valore dei beni strumentali" definita dall'articolo 4, comma 3, del Dpcm 29 gennaio 1996, va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 2

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attivita', dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto. Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali": non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilita', e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, sempreche' non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire, ancorche' gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "Valore dei beni strumentali" si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall' e in quella delart. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 pro-rata di indetraibilita' determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R.

, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole n. 633 del 1972 operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame ne' delle altre prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta. In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali e' costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in analogia a quanto previsto per la determinazione del volume degli investimenti da prendere in considerazione ai fini della detassazione del reddito di impresa reinvestito, prevista dall'articolo 3 del decreto legge n. 357 del

, convertito dalla legge n. 489 del medesimo anno. 1994 Per i beni strumentali di cui alle precedenti lettere a) e b) si applica una riduzione del 10 per cento per quelli acquistati nel 1994 e del 20 per cento per quelli acquistati nel 1995. La menzionata riduzione forfetaria tende a non penalizzare quei contribuenti che, fruendo dell'agevolazione prevista dal citato , hanno realizzato rilevantiarticolo 3 della legge n. 357 del 1994 investimenti in beni strumentali nei menzionati periodi d'imposta. La riduzione e' attribuita a tutti gli esercenti attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati). 10.3 Spese per il personale. La variabile "Spese per il personale", definita dall'articolo 4, comma 5, del Dpcm 29 gennaio 1996, si determina tenendo conto: a) delle spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL ) rese dai lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attivita' per l'intero anno o per parte di esso, comprese le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, a eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa; b) delle spese per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente, diverse da quelle di lavoro

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 3

dipendente e da quelle di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del Dpcm piu' volte menzionato ("Quote spettanti ai collaboratori familiari", "Partecipazione agli utili" e "Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente") e comprensive delle quote di indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa maturate nel periodo di imposta, a eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si precisa, altresi', che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b) anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR. In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da attribuire alla variabile in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attivita' svolta dal contribuente, di cui alla precedente lettera b), si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attivita' commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attivita' svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacita' di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attivita' esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresi' spese direttamente afferenti all'attivita' esercitata quelle sostenute da societa' di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori; mentre i compensi agli amministratori non soci di societa' di persone e agli amministratori delle societa' ed enti soggetti all'Irpeg rientrano tra le spese per "l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione". Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attivita' d'impresa (pertanto non vanno considerate nella variabile in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore della variabile in esame le spese considerate ai fini della variabile "Acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilita'. 10.4 Quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare La variabile "quote spettanti ai collaboratori familiari", si determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Dpcm 29 gennaio 1996, tenendo conto delle quote di reddito spettanti ai predetti collaboratori e al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale variabile non interessa, quindi, ne' le societa' di persone ed equiparate di cui all' articolo 5 del Tuir, comprese le imprese coniugali gestite in forma societaria, ne' i soggetti all'Irpeg. In riferimento alla variabile in esame e a quella denominata "Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente", nel comma 11 dell'articolo 4 del piu' volte citato Dpcm e' stato precisato che vanno assunte le quote di reddito risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, senza tenere conto dell'adeguamento ai parametri. Pertanto, dopo aver determinato i ricavi o i compensi presunti in base ai parametri, non e' necessario applicare nuovamente i parametri per tenere conto della circostanza che, per effetto dell'eventuale adeguamento, le quote di reddito attribuibili ai collaboratori familiari o ai soci risultano maggiori di quelle utilizzate in occasione della prima applicazione dei parametri. Cosi', ad esempio, se a un figlio e' stata attribuita una quota pari al 49% di un reddito di 2.000, ai fini della applicazione dei parametri il valore delle quota da prendere in considerazione e' sempre 980, non assumendo alcun rilievo la circostanza che, per effetto dell'adeguamento ai parametri, il reddito dichiarato possa divenire, a esempio, 2500 e conseguentemente al figlio venga poi effettivamente attribuita una quota di reddito pari a 1225. Tale ultima quota dovra', invece, essere ovviamente indicata nella dichiarazione del

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 4

contribuente che si sia avvalso della possibilita' di adeguare i ricavi dichiarati a quelli risultanti dalla applicazione dei parametri. 10.5 Partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione. La variabile "partecipazione agli utili" si determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Dpcm 29 gennaio 1996, tenendo conto degli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non e' possibile, in concreto, piu' di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. 10.6 Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Il valore da attribuire a tale variabile si determina, in base all'articolo 4, comma 8, del Dpcm 29 gennaio 1996, tenendo conto dell'ammontare delle quote di reddito spettanti ai soci delle societa' di persone con occupazione prevalente, diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti soci con occupazione prevalente. Pertanto, ai fini dell'applicazione dei parametri, e' preso in considerazione l'ammontare complessivo delle quote di reddito attribuite a tutti i soci con occupazione prevalente, diminuito di una quota di reddito "media" che non viene computata per omogeneita' di trattamento rispetto alle imprese individuali, per le quali non si tiene autonomamente conto dell'apporto di lavoro dell'imprenditore. Le quote percentuali di partecipazione agli utili dei soci con occupazione prevalente sono desumibili dal modello 750/M. In presenza di perdita il valore da attribuire alla variabile va considerato pari a zero. Per la individuazione dei soci con occupazione prevalente si fa riferimento ai criteri per la attribuzione delle deduzioni dall'ILOR previste dall'articolo 120 del Tuir. Nell'ipotesi di soci con occupazione prevalente solo per alcuni mesi dell'anno la quota di reddito va ragguagliata ai mesi in cui e' sussistito il requisito delle prevalenza. Con riferimento alla necessita' di assumere le quote spettanti ai soci con occupazione prevalente senza tenere conto dell'adeguamento ai parametri, si rinvia a quanto precisato al punto 10.4. 10.7 Quote di ammortamento. La variabile "Quote di ammortamento" si determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del Dpcm 29 gennaio 1996, tenendo conto delle quote di ammortamento (a esclusione di quello anticipato) del costo dei beni, materiali e immateriali (esclusi gli immobili e l'avviamento) strumentali per l'esercizio dell'impresa, delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 1 milione di lire e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti beni, al netto degli oneri finanziari, determinati ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir. I contribuenti che non sono a conoscenza dell' ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, possono prendere a base per l'applicazione dei parametri, in luogo dell'ammontare dei canoni, un importo pari al costo sostenuto dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, in luogo degli oneri finanziari richiesti nel campo interno ai righi F91 e G30 del modello 740, A119 e B30 del modello 750, A149 del modello 760, va indicato un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal predetto calcolo. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio, relativo ad un soggetto che compila il modello 740/F: - Durata del contratto di locazione finanziaria: 11.8.1993 - 28.2.1996 - Numero totale dei giorni di contratto: 932 - Costo del bene sostenuto dal concedente: 43.655.462 - Canoni di locazione finanziaria 1995: 25.259.410 - Ammontare dei canoni rilevante ai fini dei parametri: 17.096.828 (43.655.462: 932 x 365) Nel rigo F91 andra' riportato un importo pari a lire 25.259.410. Nel campo interno al menzionato rigo in luogo degli oneri finanziari andra' indicato un importo pari a lire 8.162.582 risultante dalla differenza tra 25.259.410 e 17.096.828.

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 5

Non rilevano i canoni di locazione non finanziaria e quelli di affitto, compresi quelli corrisposti dall' affittuario per l'affitto dell' azienda. Per gli immobili non vanno prese in considerazione ne' le quote di ammortamento ne' i canoni di locazione anche finanziaria; il titolo in base al quale si utilizza l'immobile (proprieta' o locazione anche finanziaria ) non ha alcuna influenza ai fini del calcolo dei ricavi presunti in base ai parametri. Si precisa, altresi', che le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della variabile in esame, sempreche' non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento ed i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir. 10.8 Acquisti di servizi Per la determinazione della variabile "Acquisti di servizi" , cosi' come definita dall'articolo 4, comma 10, del Dpcm 29 gennaio 1996, va considerato esclusivamente l'ammontare dei costi sostenuti per: - l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; - la tenuta della contabilita'; - il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; - i premi di assicurazione relativi all'attivita'; - i servizi telefonici, compresi quelli accessori; - i consumi di energia; - i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Tale elencazione e' da intendersi tassativa; eventuali componenti negativi di reddito non compresi in questa variabile ed esclusi, altresi', dal computo delle altre variabili non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi di cui all'articolo 6, comma 1, del DPCM 29 gennaio 1996. In relazione a tale variabile si precisa che: - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicita', le spese per imposte e tasse, nonche' le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tale voce, ad esempio, i compensi agli amministratori non soci delle societa' di persone e agli amministratori delle societa' ed enti soggetti all'Irpeg, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti; - le spese di tenuta della contabilita' includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa; - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate in questa variabile solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori (in caso contrario, rilevano, invece, come componente del costo del venduto); - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorche' l'obbligatorieta' sia correlata all'esercizio dell'attivita' d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, ai soci e ai collaboratori familiari); - tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attivita' di pesca; - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto cio' che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 6

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano in questa variabile le spese di rappresentanza, le spese di custodia, le spese di manutenzione e riparazione e le spese per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresi', dei costi considerati per la determinazione della voce "Costo per la produzione dei servizi". 10.9 Ricavi I ricavi dichiarati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e da confrontare con quelli determinati in base agli stessi sono quelli previsti dall'articolo 53 del TUIR, a esclusione di quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Non si deve tenere conto, pertanto: - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; - delle indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi. Non vanno, altresi', presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidita' permanente o da morte. In base all'articolo 6, comma 3, del piu' volte menzionato Dpcm, per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base ai parametri, vanno aumentati delle rimanenze finali e decrementati delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da 1 a 4, del Tuir, per tenere conto dei corrispettivi pattuiti e non ancora liquidati a titolo definitivo che influenzano la valutazione delle predette rimanenze. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i rivenditori di carburante i ricavi da confrontare con quelli determinati in base ai parametri vanno assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari vanno considerati i soli aggi spettanti, indipendentemente dal regime contabile adottato. Naturalmente nel caso in cui detti soggetti svolgano anche attivita' d'impresa diverse da quelle sopra menzionate, dovra' tenersi conto anche dei ricavi derivanti da queste ultime attivita'. 11. Variabili e voci riguardanti gli esercenti arti e professioni. 11.1 Valore dei beni strumentali Ai fini della determinazione della voce in esame va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'articolo 50, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento della immissione nell'attivita', dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali": non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire, ancorche' gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell' arte o professione e all'uso personale o familiare (comprese le autovetture e gli autoveicoli di cui all'art. 50, comma 4, 2 periodo, del TUIR) vanno computate nella misura del 50 per cento. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 7

all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta. 11.2 Spese per il personale Per la variabile in esame, definita dall'art. 5, comma 4, del Dpcm 29 gennaio 1996, si tiene conto: a) dell'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali; b) delle quote di accantonamento per indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; c) dei premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le quote di cui alla lettera b) maturate nell'anno. Si precisa che vanno considerate nel computo della variabile in esame anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da lavoratori dipendenti nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 6, del TUIR. 11.3 Spese per i collaboratori Per la variabile in esame si tiene conto dell'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta ai collaboratori coordinati e continuativi, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, e delle quote di accantonamento per indennita' di fine rapporto maturate nell'anno relative a tali collaboratori. Si fa presente che, a differenza di quanto stabilito per gli esercenti attivita' d'impresa, gli esercenti arti e professioni devono considerare anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente. Si precisa che ovviamente vanno considerate nel computo della variabile in esame anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi. 11.4 Compensi a terzi Per la variabile in oggetto, definita dall'articolo 5, comma 6, del Dpcm 29 gennaio 1996, si tiene conto dell'ammontare dei compensi corrisposti a terzi nel periodo d'imposta per prestazioni professionali o di servizi direttamente afferenti all'attivita' artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella variabile in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresi', che sono da includere nella variabile in esame i compensi corrisposti a societa' di servizi come corrispettivo di una pluralita' di prestazioni direttamente correlate all'attivita' artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. 11.5 Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente Ai fini della determinazione della variabile in oggetto si tiene conto dell'ammontare delle quote di reddito attribuite agli associati con occupazione prevalente delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e ai soci con occupazione prevalente delle societa' semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti associati o soci. Tali quote vanno assunte nell'ammontare risultante dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, senza tenere conto dell'adeguamento ai parametri. Al riguardo valgono le precisazioni fornite in sede di commento della variabile "quote spettanti ai collaboratori familiari" per gli esercenti attivita' d'impresa. Nell'ipotesi di associati con occupazione prevalente solo per alcuni mesi dell'anno la quota di reddito va ragguagliata ai mesi in cui e' sussistito il requisito della prevalenza. Si precisa che nel caso in cui la societa' semplice o l'associazione abbia dichiarato tipologie di reddito diverse da quella relativa all'esercizio di arti e professioni, si dovra' tenere conto delle sole quote del reddito derivante dall'esercizio delle predette attivita' (che risulta dal modello 750/C). 11.6 Quote di ammortamento Per la variabile in esame, che rileva ai soli fini della attribuzione del

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 8

contribuente ai gruppi omogenei, si tiene conto dell'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali ammortizzabili, delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a un milione di lire e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti beni al netto degli oneri finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda le modalita' di determinazione dei canoni di leasing al netto degli oneri finanziari si rinvia a quanto gia' precisato in relazione alla medesima variabile relativa agli esercenti attivita' d'impresa. 11.7 Consumi Ai fini della determinazione della voce in esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Dpcm 29 gennaio 1996, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Tale elencazione e' tassativa. Al riguardo si precisa che: - le spese telefoniche e quelle riguardanti l'acquisto di energia elettrica vanno considerate al 50 per cento se riguardano beni a uso promiscuo; - le spese di impiego relative ai telefoni cellulari e quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. o 2.500 c.c se con motore diesel, limitatamente a un solo automezzo) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento in quanto, per presunzione legislativa, tali beni sono sempre considerati a utilizzo promiscuo; - non vanno considerate le spese sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Le medesime spese sostenute per l'utilizzo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici vanno incluse, invece, nella variabile "altre spese". 11.8 Altre spese La voce in esame ha carattere residuale ed include tutti i componenti negativi di reddito ad eccezione di quelli relativi agli immobili (come ad esempio, le spese condominiali, di manutenzione e di riscaldamento), agli interessi passivi, ai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio. Non si tiene conto, altresi', dell'importo pari alla rendita catastale per gli immobili strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e del 50% della rendita catastale o del canone di locazione per gli immobili utilizzati promiscuamente, anche in base a contratto di locazione finanziaria. A titolo esemplificativo, vanno considerate in questa voce anche le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le spese di rappresentanza, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. Con riferimento alle menzionate spese, l'ammontare delle stesse da considerare ai fini del computo della voce in esame e' quello deducibile ai sensi dell'art. 50, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Si precisa, altresi', che, ai soli fini dell'applicazione dei parametri, i compensi da assumere ai fini della determinazione della quota delle dette spese deducibili sono quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, determinati senza tenere conto dell' eventuale adeguamento ai parametri. 12. Riduzioni per nuove iniziative produttive Per gli esercenti attivita' d'impresa ed arti e professioni che hanno intrapreso iniziative produttive da meno di cinque periodi d'imposta, l'articolo 1, comma 3 del DPCM 29 gennaio 1996 ha previsto gli adeguamenti indicati nel paragrafo 2 della nota tecnica e metodologica. Al riguardo si precisa che il requisito temporale menzionato va verificato considerando soltanto i periodi d'imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1995 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale e' iniziata l'attivita'. Pertanto, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'adeguamento spetta a tutti coloro che hanno iniziato l'attivita' successivamente al 31 dicembre 1990. Gli adeguamenti non si applicano in caso di un nuovo inizio di un'attivita' precedentemente svolta dal medesimo contribuente ovvero in caso di subentro in attivita' produttive gia' esistenti in conseguenza, ad esempio, di cessioni,

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 9

conferimenti o affitti d'azienda ovvero di fusioni e scissioni. Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Allegato Anno 1995 - Professionisti Modalita' di calcolo delle variabili ----------------------------------------------------------------------------- Variabile Mod Quadro Rigo della dichiarazione ----------------------------------------------------------------------------- compensi a terzi 740 E E14 750 C C15 760 I I15 ----------------------------------------------------------------------------- consumi 740 E E17 + E18 + E19 750 C C18 + C19 + C20 760 I I18 + I19 + I20 ----------------------------------------------------------------------------- quote ammortamento 740 E E8 + E9 - E9 (campo interno) 750 C C9 + C10 - C10 (campo interno) 760 I I9 + I10 - C10 (campo interno) ----------------------------------------------------------------------------- spese per il 740 E E12 personale 750 C C13 760 I I13 ----------------------------------------------------------------------------- spese per i 740 E E13 collaboratori 750 C C14 760 I I14 ----------------------------------------------------------------------------- valore beni 740 E E3, colonna 1 strumentali 750 C C4, colonna 3 760 I I4, colonna 3 ----------------------------------------------------------------------------- quote spettanti ai 750 M quote - (quote/ numero soci) soci con occupazione prevalente; numero soci ----------------------------------------------------------------------------- altre spese 740 E E20 + E21 + E22 + E23 750 C C21 + C22 + C23 + C24 760 I I21 + I22 + I23 + I24 ----------------------------------------------------------------------------- compensi 740 E E4 750 C C5 760 I I5 ----------------------------------------------------------------------------- Allegato Anno 1995 - Imprese Modalita' di calcolo delle variabili ---------------------------------------------------------------------------- Variabile Mod Quadro Rigo della dichiarazione ---------------------------------------------------------------------------- costo del venduto 740 G G17 + G19 - G13 F F82 + F84 - F80 750 B B17 + B19 - B13 A A110 + A112 - A108 760 A A140 + A142 - A138 ---------------------------------------------------------------------------- Costo produzione 740 G G20 dei servizi F F85 750 B B20 A A113 760 A A143 -----------------------------------------------------------------------------

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 10

spese per il 740 G G21 personale F F86 750 B B21 A A114 760 A A144 ----------------------------------------------------------------------------- acquisti di 740 G G32 servizi F F92 750 B B32 A A120 760 A A150 ----------------------------------------------------------------------------- valore beni 740 G G4, colonna 1 strumentali F F93, colonna 1 750 B B4, colonna 4 A A121, colonna 1 760 A A151, colonna 1 ----------------------------------------------------------------------------- quote spettanti 740 G G40 collaboratori F F51 familiari ----------------------------------------------------------------------------- partecipazione 740 G G23 (campo interno) utili F F87 750 B B23 (campo interno) A A115 760 A A145 ----------------------------------------------------------------------------- quote spettanti 750 M quote - (quote / numero soci) ai soci con occupazione prevalente; numero soci ----------------------------------------------------------------------------- Allegato Anno 1995 - Imprese Modalita' di calcolo delle variabili ---------------------------------------------------------------------------- Variabile Mod Quadro Rigo della dichiarazione ---------------------------------------------------------------------------- quote ammortamento 740 G G27 - G27 (campo interno 1) - G27 (campo interno 2) + G29 + G30 - G30 (campo interno) F F88 - F88 (campo interno 1) - F88 (campo interno 2) + F90 + F91 - F91 (campo interno) 750 B B27 - B27 (campo interno 1) - B27 (campo interno 2) + B29 + B30 - B30 (campo interno) A A116 - A116 (campo interno 1) - A116 (campo interno 2) + A118 + A119 - A119 (campo interno) 760 A A146 - (A146 campo interno 1) - A146 (campo interno 2) + A148 + A149 - A149 (campo interno) ----------------------------------------------------------------------------- ricavi 740 G G6 + G7 - G7 (campo interno) + G14 - G14 (campo interno) - (G18 - G18 (campo interno)) F F78 + F79 - F79 (campo interno) + F81 - F81 (campo interno) - (F83 - F83 (campo interno)) 750 B B6 + B7 - B7 (campo interno) + B14 - B14 (campo interno) - (B18 - B18 (campo interno))

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 11

A A106 + A107 - A107 (campo interno) + A109 -A109 (campo interno) - (A111 - A111 (campo interno)) 760 A A136 + A137 - A137 (campo interno) + A139 - A139 (campo interno) - (A141 - A141 (campo interno)) -----------------------------------------------------------------------------

      

Circolare del 13/05/1996 n. 117 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. II

Pagina 12