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Circolare del 01/06/2012 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa IRPEF Risposte a quesiti Testo: INDICE PREMESSA 1. DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO 1.1 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza 1.2 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali 1.3 Soppressione dellobbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura 1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni 1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva 1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dellimmobile 1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dellimmobile 1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre 1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno 2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE 2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria 2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre 2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni 3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI 3.1 Acquisto autovettura Rate residue e decesso 3.2 Esportazione allestero di veicoli 3.3 Ippoterapia e musicoterapia 4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA 4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne 4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori 5. ALTRE QUESTIONI 5.1 Mutuo ipotecario per lacquisto dellabitazione principale Deposito presso il notaio 5.2 Oneri di intermediazione per lacquisto dellabitazione principale 5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher) 5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione Determinazione degli acconti dovuti per lanno 2012 5.5 Addizionali regionale e comunale allIRPEF Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca Circolare del 01/06/2012 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Pagina 1

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Circolare del 01/06/2012 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

IRPEF Risposte a quesiti

Testo:

INDICE

PREMESSA

1. DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOABITATIVO

1.1 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza

1.2 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali

1.3 Soppressione dellobbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura

1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni

1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva

1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dellimmobile

1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dellimmobile

1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre

1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno

2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria

2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre

2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni

3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI

3.1 Acquisto autovettura Rate residue e decesso

3.2 Esportazione allestero di veicoli

3.3 Ippoterapia e musicoterapia

4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne

4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori

5. ALTRE QUESTIONI

5.1 Mutuo ipotecario per lacquisto dellabitazione principale Deposito presso il notaio

5.2 Oneri di intermediazione per lacquisto dellabitazione principale

5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)

5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione Determinazione degli acconti dovuti per lanno 2012

5.5 Addizionali regionale e comunale allIRPEF Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditiassoggettati al regime della cedolare secca

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PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste allattenzione della scriventeriguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energeticadegli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia, le agevolazioni per i disabili, nonché altrequestioni in tema di deduzioni e detrazioni. Nel seguito per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditiapprovato con il . Le circolari e le risoluzionidecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917dellAgenzia delle entrate citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributariaaccessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

1. DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOABITATIVO

1.1 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza

Il , entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato lobbligo di inviareD. decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire se lasoppressione dellobbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara decorra dal 14 maggio 2011 o riguardilintero anno 2011.

L , al fine di semplificare gli adempimenti previsti per la fruizioneR. art. 7, comma 2, lett. ), del DL n. 70 del 2011qdelle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all ,art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449e successive modificazioni, ha sostituito lart. 1, comma 1, lett. del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. a)

(regolamento di attuazione) richiedendo di 41 indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificatividell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo egli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti

.che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Si ricorda che in base all la detrazione non è riconosciuta inart. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998caso di violazione degli obblighi di cui all come prima evidenziato prevede oraart. 1, comma 1, la cui lett. a)lindicazione dei dati catastali identificativi dellimmobile nella dichiarazione dei redditi.

In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito lobbligo di inviare la comunicazionepreventiva di inizio lavori con lobbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare ladocumentazione prevista dal provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre

.2011

Considerato che la detrazione si applica per anno dimposta e che per le spese sostenute per interventi di recuperodel patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012,è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nellipotesi di mancato invio della comunicazionepreventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dallavigente e che sia conservata la relativa documentazione.lett del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998. a)

Si ricorda che i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescaraentro il 13 maggio 2011, dovranno barrare la colonna 2 C.O. Pescara/Condominio dei righi da E51 a E53 del modello730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successivecolonne relative ai dati catastali dellimmobile.

I contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13maggio, ma dopo linizio dei lavori, ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dovranno, invece, compilare le colonne relative ai dati catastali dellimmobile dei righi da E51 a E53 del modello730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 C.O.Pescara/Condominio degli stessi righi.

1.2 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali

Alla luce dellabolizione dellinvio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara si chiede diD.conoscere se per gli acquisti di box avvenuti nel corso del 2010 per i quali non sia stata inviata la comunicazione nel2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente possa ugualmente fruire delladetrazione.

Con è stato chiarito che, nellipotesi di acquisto di box pertinenziali, laR. risoluzione n. 166 del 20/12/1999comunicazione allUfficio finanziario da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione dimposta poteva essere successiva alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dallimpresa di costruzione). Era necessario, comunque, che la suddetta comunicazione pervenisse allAmministrazione finanziaria entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta nel quale sintende fruire della detrazione[Cfr. anche (punto 1.2)].circolare del 10/06/2004 n. 24

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Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazionepreventiva allAgenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 lobbligo dicomunicazione allAgenzia è stato sostituito dallindicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, in caso diacquisto di box il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa allacquisto dibox effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastalidellimmobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Personefisiche 2012.

I dati catastali dellimmobile (box pertinenziale) acquistato nel 2010 saranno associati alle spese sostenute, indicatenelle sezioni III-A del quadro E modello 730/2012 o del quadro RP dal modello UNICO PF 2012, mediante lappositonumero dordine presente nellultima colonna della sezione III-A e nella prima colonna della sezione III-B.

Si ricorda che, al di fuori di tale specifica ipotesi, la sezione III-B deve essere compilata solo con riferimento ai lavoriiniziati nellanno 2011.

1.3 Soppressione dellobbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura

Il , entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato lobbligo di indicazione del costoD. DL n. 70 del 13 maggio 2011della manodopera in fattura. Si chiede di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011o possa operare anche per il pregresso.

L , nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato lR. art. 7, comma 2, lett. r) del DL 70 del 2011 art. 1, secondo cui comma 19, della legge n. 244 del 2007 Le agevolazioni fiscali di cui al spettano acomma 17

Il ha esteso agli annicondizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. citato comma 17dal 2008 al 2012 (estensione poi limitata al 2011 dall ) le agevolazioni relative:art. 4 del DL n. 201 del 2011

a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.);289

b) agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricatieseguiti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e dacooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno2013 (di cui all ).articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

In altri termini, il ha soppresso lobbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo dellaDL n. 70 del 2011manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione perla fruizione delle relative detrazioni. Detta soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici (cfr. ).circolare n. 36/E del 31 maggio 2007

Si ritiene che la soppressione della condizione della separata indicazione della manodopera nella fattura abbia effettosia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70

, sia per quelle sostenute negli anni precedenti, considerata la sostanziale riferibilità della soppressionedel 2011dellobbligo in esame alla fattispecie di cui all (c.d. principio del ).art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 favor rei

Si fa presente, per completezza, che la separata indicazione del costo della manodopera in fattura non è richiestaneanche per gli interventi agevolabili in base al nuovo introdotto dall .art. 16- del TUIRbis art. 4 del DL 201 del 2011

1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni

Si chiede conferma che anche a seguito dellentrata in vigore delle modifiche introdotte dal èD. DL n. 70 del 2011sufficiente per il singolo condomino esibire in sede di controllo la sola certificazione o attestazione dellamministratoredi condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 percento, con lindicazione della somma spettante, in quanto la restante documentazione è nel solo possessodellamministratore. La suddetta certificazione dovrebbe essere sufficiente per consentire di fruire della detrazionesenza necessità di esibire al CAF copia di tutta la documentazione conservata in originale dallamministratore.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dal , nellipotesi di interventi sulle parti comuni diR. DL n. 70 del 2011edifici residenziali, vale quanto precisato con , al par. 4.6, per cui il condominocircolare del 1° giugno 1999, n. 122/Epotrà fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione dellamministratore del condominio cheattesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso delladocumentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (cfr. anche leistruzioni al modello di dichiarazione UNICO/2012 e 730/2012). È necessario, inoltre, che lamministratore conservitutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dellAgenzia del 2

al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi (mod. 730/2012 novembre 2011UNICO/2012) i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i daticatastali identificativi dellimmobile. Tali dati saranno indicati dallamministratore di condominio nel quadro ACconcernente le comunicazioni dellamministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditiovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio delmodello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.

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1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva

A seguito dellemanazione del D. Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate n. 149646 del 2, si chiede di conoscere se la prevista dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del ,novembre 2011 Provvedimento

in cui è richiesta lindicazione della data di inizio lavori, individui un obbligo generalizzato sostitutivo della precedenteabolita comunicazione.

Con sono statiR. Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delledetrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all . Alart. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449punto 1 sono richieste Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla

. Solo nel caso in cui latipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazioneedilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, resa ai sensi dell

, in cui sia indicata la data di inizioart. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli

.agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente

1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dellimmobile

In caso di vendita dellimmobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio si chiede se il diritto aD.fruire della detrazione, in assenza di specifiche clausole contrattuali, si trasferisce allacquirente o resta in capo alvenditore.

I commi 12- e 12- dell , introdotti in sede di conversione in legge delR. bis ter art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011decreto, intervengono sulla disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero delpatrimonio edilizio, dall , modificando le disposizioni che individuano i soggetti cuiart. 1 della legge n. 449 del 1997compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vividellunità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, comma 7, della legge n. 449 del

, e ).1997 art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002

In base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettava per i rimanentiperiodi dimposta allacquirente persona fisica dellunità immobiliare.

In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, ledel 2011

detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta .all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare

In assenza di specifiche indicazioni nellatto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competanoallacquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dellart. 16- delbis

, inserito ad opera dell che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazioneTUIR articolo 4 del DL n. 201 del 2011in esame, secondo cui In caso di vendita dellunità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi ladetrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle

.parti, allacquirente persona fisica dellunità immobiliare

Si precisa che i commi in esame non incidono su altri profili dellagevolazione in esame. Si confermano quindi ichiarimenti già forniti con la con la quale si ècircolare del 24 febbraio 1998, n. 57 del Ministero delle Finanzeprecisato che benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita (non oggetto di modifica) la detrazione trovaapplicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dellimmobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito.

Nellipotesi, invece, di trasferimento dellimmobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio,mortis causaresta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzionemateriale e diretta dellimmobile, come previsto dal quarto periodo dell , della ,art. 2, comma 5 legge n. 289 del 2002non modificato dal .decreto-legge n. 138 del 2011

1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dellimmobile

Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero delD.patrimonio edilizio in caso vendita dellimmobile si applichino anche alla detrazione del 55% per interventi diriqualificazione energetica?

L , introduttivo dellagevolazione per gli interventi di riqualificazione energeticaR. art. 1 della legge n. 296 del 2006degli edifici, prevede al comma 348 che la detrazione sia concessa con le modalità di cui allart. 1 della legge 27

, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cuidicembre 1997, n. 449, ossia con le modalità previste per lagevolazione peral decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41

interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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Con è stato chiarito che in relazione alla variazione della titolarità dellimmobilecircolare n. 36/E del 31 maggio 2007durante il periodo di godimento dellagevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto attuativo

, si rinviava alla prassi normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.del 19 febbraio 2008

Successivamente, il (nella formulazione risultante dalle modifiche apportateDM di attuazione del 19 febbraio 2007dal ) ha previsto all che D.M. 7 aprile 2008 art. 9-bis i n caso di trasferimento per atto tra vivi dellunità immobiliareresidenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all , commi da 2 a 5, le relative detrazioni nonart. 1utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi dimposta, allacquirente persona fisica

.dellunità immobiliare

Al riguardo, sebbene il non sia stato espressamene modificato,richiamato art. 9-bis del DM del 19 febbraio 2007tenendo conto della gerarchia delle fonti, si ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dellart. 1 della legge

alle , ossian. 296 del 2006 modalità di cui all , e successive modificazioniart. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449alle disposizioni riguardanti la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, icommi 12- e 12- dell sono applicabili anche agli atti di trasferimento trabis ter art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili.

È così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le modalità applicative delle dueagevolazioni fiscali.

1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre

L ha introdotto a regime la detrazione dallimposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari alD. art. 16- del TUIRbis36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere senellipotesi di alienazione dellimmobile, siano ancora attuali i chiarimenti contenuti nella circolare 12 maggio 2000, n.

(punto 2.1.14), con i quali si stabiliva il diritto a detrarre la rata relativa allanno del passaggio di proprietà, in capo95/Eal contribuente che risultava proprietario al 31/12 dellanno del trasferimento.

Come chiarito al par. 1.6 dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dellunità immobiliare oggetto degli interventi diR.recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua;in assenza di indicazioni nellatto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggettoacquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili intervenute a decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare senel relativo atto è presente un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di detrazione non utilizzatein capo al cedente.

Si precisa che la quota detraibile nellanno di trasferimento dellimmobile spetta per intero al contribuente titolare deldiritto a fruire della detrazione residua in base alle indicazioni in precedenza date. Ad esempio, se in un contratto dicompravendita di un immobile del 5 dicembre 2011 è prevista una clausola diretta a mantenere la detrazione residuain capo al cedente, questultimo fruirà dellintera quota della detrazione riferita al 2011.

1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno

Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che hanno interessato le reti fognarie. SiD.chiede se la detrazione d'imposta prevista dall possa essere fruita, oltre che per leart. 1 della legge n. 449 del 1997spese di ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute, nellambito del medesimointervento, per la bonifica del terreno con la rimozione di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione èindispensabile per la prosecuzione dei lavori.

Con , è stato precisato che nellambito dei lavori per la realizzazione eR. risoluzione 11 novembre 2002, n. 350l'integrazione dei servizi igienico-sanitari possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o ilrifacimento dell'impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto sitratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria, da considerareriferiti, come chiarito con , agli "...interventi, anche di carattere innovativo, di natura ediliziacircolare n. 57 del 1998ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unitàimmobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso".

I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur effettuati su parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117, non possono - di per sé - fruire dell'agevolazione prevista dalla citata indel codice civile legge n. 449 del 1997

quanto non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b), c) e d), dell'art. 31 della legge n. (ora ) dalla cui realizzazione deriva il particolare regime fiscale. Sul457 del 1978 art. 3 del DPR n. 380 del 2001

punto si osserva altresì che il legislatore con , ha estesolegge 27 dicembre 2002, n. 289 art. 2, comma 5l'agevolazione in esame ai soli interventi di bonifica dell'amianto (ora oggetto della lett. l del comma 1 dellart. 16-bis

), costituendo solo per tale tipo di bonifica una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentementedel TUIRdalla classificazione tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo oristrutturazione edilizia.

La scrivente, comunque, ha riconosciuto ricomprese negli interventi agevolabili, tra l'altro, la progettazione dei lavori,le perizie e sopralluoghi nonché gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (cfr.

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e , nonché ).circolari 24 febbraio 1998, n. 57 11 maggio 1998 n. 121 risoluzione 18 agosto 2009 n. 229

Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo seindispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e neilimiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell'intervento agevolato. Alle condizionidescritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabiliche consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delledisposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica el'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazionitecniche fondate su elementi oggettivi.

2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria

Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in detrazione, quali spese sanitarie, anche seD.lacquisto è effettuato in erboristeria?

La , nel fornire chiarimenti sulle condizioni per la detrazione delle speseR. circolare n. 20/E del 13 maggio 2011sostenute per i dispositivi medici, non pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibilebeneficiare della detrazione dimposta di cui all anche in relazione ai dispositiviart. 15, comma 1, lett. c), del TUIRmedici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E

.del 2011

2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

Alcune associazioni di operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative individuate dallD. articolo 3 del chiedono di rivedere lorientamento espresso con decreto ministeriale 29 marzo 2001 circolare 1° luglio 2010, n.

, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie39/Edetraibili di cui all , purché prescritte da un medico; ciò in quanto learticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIRdisposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia rispetto allaprescrizione medica.

Con , par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisatoR. circolare 1° luglio 2010, n. 39/Eche le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dallarticolo 3 del decreto ministeriale 29

, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra lemarzo 2001prestazioni sanitarie detraibili di cui all , purché prescritte da un medico.articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR

Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione dimposta di cui allarticolo 15, solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitandocomma 1, lettera c), del TUIR

così possibili abusi della detrazione.

Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero dellaSalute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dallart. 3 del dal DM 29

non sempre subordinano lerogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabiliremarzo 2001se una determinata attività professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativoprofilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che levoluzione delle professioni sanitarie ha portato aduna progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di unaprestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizionemedica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro

non prevede più lobbligo della prescrizione medica ai finidelleconomia e delle finanze del 17 maggio 2002dellesenzione dallimposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammessealla detrazione dimposta di cui all le spese sostenute per le prestazioniarticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIRsanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel , anche senzadecreto ministeriale 29 marzo 2001una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciatodal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre

Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata éD.da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Sichiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificatomedico che prescriva la specifica attività motoria.

La spesa per liscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dellapplicazione dellR. art., anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività15, comma 1, lett. c) del TUIR

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motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un genericoambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni

Si chiede se sia detraibile, tra le spese sanitarie, limporto della fattura attestante lacquisto di macchina perD.ultrasuoni per la moglie fiscalmente a carico. La documentazione in possesso, oltre alla fattura, è un certificatomedico dove si consigliano alla signora per la propria patologia varie tipologie di cure, comprese gli ultrasuoni.

L , al par. 5.16, ha dato chiarimenti in merito allaR. Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 13 maggio 2011individuazione dei dispositivi medici che consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchinaa ultrasuoni nellelenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare citata, il contribuente ha dirittoalla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione deldispositivo medico;

- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti laconformità alle , e .direttive europee 93/42/CEE 90/385/CEE 98/79/CE

Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé lonere di individuare i prodotti che danno diritto alladetrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura prodotto con marcatura

, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli diCEuso comune elencati in allegato alla citata .circolare n. 20/E del 2011

Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche ladocumentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI

3.1 Acquisto autovettura Rate residue e decesso

Ai sensi dell la spesa per lacquisto di veicoli da parte dei portatori di handicapD. art. 15, comma 1, lett. c), del TUIRè detraibile, nel limite di 18.075,99 euro, e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Si rappresenta il caso di un disabile che ha sostenuto la spesa nel 2009, optando per la ripartizione della detrazionein quattro quote annuali, e che è deceduto nel corso del 2011, beneficiando così solo delle prime due rate delladetrazione (mod. 730/2010 e 730/2011).

Si chiede di sapere se lerede, che compila il mod. Unico 2012 per conto del deceduto, possa indicare in detrazione lasomma delle due rate residue, al fine di non perdere il diritto alla detrazione della spesa sostenuta.

L prevede la possibilità per i portatori di handicap di detrarre la spesa relativaR. art. 15, comma 1, lett. c), del TUIRallacquisto di veicoli. In particolare, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cuidal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e conriferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di 18.075,99 euro. La stessa disposizione prevede, in alternativa, lapossibilità, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

La scelta di ripartire la detrazione in quattro rate di pari importo risulta dalla dichiarazione dei redditi, nella qualedevono essere indicati:

il numero della rata che si utilizza per lanno dimposta e lintero importo della spesa se si presenta il mod.730 (limporto della spesa deve essere indicato in modo identico nei modelli di dichiarazione 730 relativi aiquattro anni di imposta interessati);

il numero della rata che si utilizza per lanno dimposta e limporto della rata spettante se si presenta il mod.Unico/persone fisiche.

Finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi dicapienza di imposta, di poter beneficiare interamente dellagevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere giàsostenuto ed effettivamente rimasto a carico.

Ciò considerato, in relazione allipotesi in esame, si ritiene che lerede, tenuto alla presentazione della dichiarazionedei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello UNICO, possa portare in detrazione in ununica soluzione laterza e la quarta rata, indicando la somma delle due rate residue, senza compilare la casella relativa al numero dellarata.

3.2 Esportazione allestero di veicoli

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Le agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per lacquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo diD.quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Si chiededi sapere se lesportazione allestero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, integri lacondizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dellIRPEF e dellIVA, in favore dei disabili per lacquisto di veicoli, disciplinate,R.rispettivamente, dall e dal punto n. 31) della al art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR Tabella A, parte II, allegata DPR

, possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno26 ottobre 1972, n. 633quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso incui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tracui la demolizione e la definitiva esportazione allestero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso.

Al riguardo, occorre considerare che il legislatore successivamente allentrata in vigore delle norme richiamate èintervenuto nuovamente per disciplinare le vicende dei veicoli acquistati con agevolazioni fiscali previste in favore deidisabili, stabilendo all che art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in caso di trasferimento a titolooneroso o gratuito delle autovetture per le quali lacquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso deltermine di due anni dallacquisto, è dovuta la differenza fra limposta dovuta in assenza di agevolazioni e quellarisultante dal'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito amutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi

.e diversi adattamenti

Tale disposizione palesa lintento del legislatore di trattare in modo uniforme le ipotesi di trasferimento a titolo onerosoo gratuito del veicolo indipendentemente dalla circostanza che detto trasferimento avvenga allestero, e quindicomporti anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere delliscrizione del veicolo nel PRA.

Analogamente, si ritiene che vadano trattate allo stesso modo le cessioni di veicoli avvenute nello Stato o allestero,nel senso che per entrambe deve operare la limitazione prevista dallarticolo 1, comma 2, della legge n. 97 del 1986.

Lesportazione allestero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra, pertanto, lacondizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

Detta conclusione è coerente con la finalità della disposizione in esame che presuppone, in sostanza, la demolizioneper linutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.

3.3 Ippoterapia e musicoterapia

Le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapiaD.finalizzati alla riabilitazione effettuati in centri specializzati, se corredate da specifica prescrizione medica, possonoessere dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell ?art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR

L prevede la deduzione delle R. articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR spese mediche e di quelle di assistenzaspecifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell

. Il , precisa che articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 medesimo articolo, al comma 2 le spese di cui alla sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'lettera b) del comma 1 art. 433 del

, anche se non fiscalmente a carico.codice civile

La ha chiarito che per spese di assistenza specifica si intendono i compensicircolare n. 17 del 18 maggio 2006erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuareprestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiatureelettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Il documento di prassi ha precisato, altresì, che, in via generale, le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dasoggetti diversi dai medici possono essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le prestazioni stesse,oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti inmateria sanitaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricondurre nellambito della norma agevolativa sopra citata le spese sostenute infavore di portatori di handicap per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione, ilMinistero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che tali prestazioni non sono strettamente riconducibili adattività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare ilbenessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltantosoggettivamente.

In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, si ritieneche le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora:

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un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;

siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato(psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc), ovvero sotto la loro direzione eresponsabilità tecnica.

Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centrospecializzato presso cui è eseguita lippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sonodirettamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilitàtecnica. Tale ultima condizione, per le fatture eventualmente già emesse nell'anno 2011, potrà essere certificataanche mediante una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture.

4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne

Con la sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la figlia minorenneD.è stata affidata alla madre, mentre a carico del padre è stato previsto il versamento di un assegno mensile per ilmantenimento della figlia. Con un successivo decreto il Tribunale, preso atto che la figlia divenuta maggiorenne si ètrasferita presso labitazione del padre, ha modificato le condizioni stabilite nella sentenza, disponendo a carico dellamadre la corresponsione di una somma al padre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie) per il mantenimentodella figlia. Il padre chiede di poter fruire della detrazione per la figlia nella misura del 100%, atteso che la stessa, nonancora economicamente indipendente, risiede presso di lui e che, negli anni in cui la figlia minorenne era affidata allamadre, quest'ultima fruiva della detrazione nella misura del 100 per cento.

In merito alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all , con R. art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR circolare n. 15/E, par. 1.4.5, è stato chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazionidel 16 marzo 2007

tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essereinterpretate secondo criteri unitari. Con la è stato altresì precisato, con riferimento ai genitorimedesima circolarenon coniugati, che, qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stessemodalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per cento ovvero, previo accordo, attribuzione algenitore con reddito più elevato).

Con riferimento alla situazione dei figli maggiorenni, con la citata circolare, dopo aver ricordato che la detrazione perfigli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza cheil figlio sia portatore di handicap, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizionedell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovveronella misura del 50 per cento, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne enon portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minoreetà del figlio.

Con , al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito che, se la sentenza di separazionecircolare n. 34/E del 4 aprile 2008non si è pronunciata sull'affido, la detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo casola possibilità di giungere ad un diverso accordo.

Nel caso in esame, considerato che la figlia (non economicamente autonoma) non può, in quanto maggiorenne,essere considerata affidata ad uno dei due genitori, e che con decreto il Tribunale ha disposto un assegno dimantenimento a carico della madre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie), modificando le condizioni stabilitecon la sentenza di scioglimento del matrimonio, si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capoal genitore affidatario nel periodo della minore età della figlia.

Si rileva, inoltre, che la condizione della residenza presso un genitore non è presa in considerazione dall'articolo 12 per definire la ripartizione della detrazione tra i genitori.del TUIR in esame

Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindiapplicabile il principio generale enunciato nell' in base al quale la detrazione deveart. 12, comma 1, lett. c) del TUIRessere ripartita nella misura del 50 per cento tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazioneal genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori

Si chiedono chiarimenti per quanto concerne la ripartizione della ulteriore detrazione per famiglie numerose di euroD.1.200, nel caso in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro. Si ritiene che lunicogenitore che ha quattro figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100 per cento, pur non avendo il coniuge acarico.

L prevede che R. articolo 12, comma 1- , del TUIRbis In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori èriconosciuta unulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per centotra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,

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scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agliaffidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro, la detrazione compete a questultimo

.per lintero importo

Con è stato precisato che lulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal circolare n. 34/E del 4 aprile 2008 comma , è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al 1-bis dellarticolo 12 del TUIR

.precedente comma 1 del medesimo articolo

Nellipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per laltro genitore, e quindi lulteriore detrazione nonpossa essere in alcun modo attribuita a questultimo, si ritiene che lulteriore detrazione in esame spetti per intero alprimo genitore.

5. ALTRE QUESTIONI

5.1 Mutuo ipotecario per lacquisto dellabitazione principale Deposito presso il notaio

Un contribuente nel mese di dicembre acquista labitazione principale e contestualmente stipula il mutuo ipotecarioD.per lacquisto dellabitazione stessa; nello stesso mese, corrisponde al notaio una somma in deposito per lonorario eper le spese da sostenere in nome e per conto. Il notaio emette fattura lanno successivo, facendo menzione allariscossione delle somme anticipate, in linea con quanto previsto dall che consente diart. 3 del D.M. 31 ottobre 1974emettere fattura entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.

Si chiede di sapere se il contribuente possa beneficiare della detrazione dimposta del 19 per cento per le speserelative allonorario del notaio nellanno in cui ha effettuato il pagamento o debba rinviare il beneficio allannosuccessivo, in linea con la fattura rilasciata dal notaio.

L prevede la detrazione dallIRPEF lorda di un importo pari al 19 per cento perR. art. 15, comma 1, lett. b), del TUIRgli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contrattiper lacquisto dellunità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dallacquisto stesso, per unimporto non superiore a 4.000 euro.

LAmministrazione Finanziaria, con circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, richiamata anche nella circolare n., ha chiarito che tra gli oneri accessori connessi con loperazione di finanziamento che danno15/E del 20 aprile 2005

diritto alla detrazione sono compresi lonorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese che il notaiosostiene per conto del cliente quali, ad esempio, liscrizione e la cancellazione dellipoteca. Non sono, invece, detraibilile spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dellimmobile.

La scrivente, con , ha precisato che gli oneri accessori agli interessirisoluzione n. 128/E del 23 settembre 2005passivi sono detraibili nel limite del 19 per cento secondo il principio di cassa e che, pertanto, la detrazione riferita atali oneri deve essere fruita nellanno in cui gli stessi sono sostenuti.

Per quanto concerne il pagamento dellonorario del notaio, con è stato chiaritocircolare n. 24/E del 10 giugno 2004che per avere piena prova del pagamento della parcella del notaio si deve far riferimento, in linea generale, alla datadel documento di certificazione del compenso, rimanendo inteso che, ai sensi dell , perart. 6 del DPR n. 633 del 1972le prestazioni di servizi deve essere emesso allatto del pagamento del corrispettivo.

Nellipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l , emanato inart. 3 del D.M. 31 ottobre 1974attuazione dell , secondo cui art. 73, primo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 per le somme ricevute indeposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e perconto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devonoemettere la fattura, relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.

La richiamata disposizione ha finalità di semplificazione e consente ai professionisti che non possano determinare, almomento in cui è costituito il deposito, limporto riferibile alle spese da sostenere in nome e per conto del committentee quello riferibile allonorario, di emettere la fattura non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di costituzione delpredetto deposito per la parte riferibile al pagamento dei corrispettivi.

Ciò premesso, qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio in un dato anno e il notaiodepositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nellanno successivo in base allart. 3 del DM 31

, si ritiene che il relativo onere sia detraibile dallimposta dovuta per lanno di costituzione del deposito inottobre 1974applicazione del principio di cassa di cui all . Del resto, il termine di sessanta giorniart. 15, comma 1, del TUIRprevisto dall consente comunque al contribuente di conoscere, nei tempi utili perarticolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce oneredetraibile ai sensi dell .arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importodel deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.

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5.2 Oneri di intermediazione per lacquisto dellabitazione principale

Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i benefici prima casa (dove ha laD.residenza), acquisti un ulteriore immobile dove andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fatturaper l'intermediazione dell'ultimo acquisto? In pratica, occorre chiarire quale sia il concetto di abitazione principalerilevante per la relativa applicazione: quello valido ai fini dell'imposta di registro agevolata o quello IRPEF.

La detrazione di cui all è concessa per i compensi comunque denominatiR. art. 15, comma 1, lett. ), del TUIRb-bispagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dellacquisto dell'unità immobiliare da adibire ad

. La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo cui per abitazione principale si intendeabitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Lunità immobiliare deve essere adibita adabitazione principale entro i termini previsti dalla , riguardante la detrazione prevista per gliprecedente lett. b)interessi passivi pagati per i mutui contratti per lacquisto dellabitazione principale, e quindi ordinariamente entro unanno dallacquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste. Si ricorda, come peraltro già indicato in altridocumenti di prassi (cfr. , par . 4.3), che la dimora abituale può non coinciderecircolare n. 15/E del 20 aprile 2005con la residenza anagrafica. Questultima costituisce, invece, presupposto per lapplicazione dellagevolazione, c.d.prima casa, di cui all al (Testoarticolo 1, nota II- , della Tariffa, parte prima, allegatabis DPR 26 aprile 1986, n. 131unico dellimposta di registro). Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide conla residenza anagrafica può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del ; in caso diDPR 445del 2000dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all .art. 76 del medesimo DPR

5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)

Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini dell'IRPEF, dei contributi previdenzialiD.versati attraverso i c.d. "buoni lavoro" o voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poterdocumentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello dichiarativo 730.

Il (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioniR. decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276occasionali di tipo accessorio, definite all , quali ,art. 70, comma 1 attività lavorative di natura occasionaleprevedendone alla lett. a) lapplicabilità anche a quelle rese nellambito dei lavori domestici. Il successivo articolo 72prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. buonilavoro (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le rivendite autorizzate.

Per quanto concerne lambito dei lavori domestici, con , richiamando la circolare n. 44 del 24 marzo 2009 lINPS nota, fa comunque presente che il ricorso ai buonidel Ministero del lavoro n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009

lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino adoggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapportodi lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla ha unolegge 2 aprile 1958, n. 339specifico obbligo assicurativo previsto dal ), né a regolamentazioni contrattualiDPR 31 dicembre 1971, n. 1403afferenti a tale ambito lavorativo ( ).CCNL del 16 febbraio 2007

Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese nellambito di lavori domestici in base all', pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque daart. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003

ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all' , attesa peraltroart. 10, comma 2, del TUIRanche la comune finalità delle disposizioni in esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari

e ).n. 207/E del 2000 dellAgenzia delle entrate n. 44 del 2009 dell'INPS

Ne consegue che, contributi previdenziali versati attraverso i buoni lavoro per gli addetti ai servizi domestici potrannoessere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del

, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37 (cfr. TUIR circolare 207/E, par. 1.5.1).del 16 novembre 2000

In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al prestatore, il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali, interpellato al riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipoaccessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non èapplicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previstodall , pertanto i contributi previdenziali, pari al 13 per cento delarticolo 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.

Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal e le disposizioni attuative adottated.lgs. n. 276 del 2003dall'INPS, si ritiene che detto importo possa essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento perl'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico,nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, sianocomunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dellonere, si precisa che il committentedovrà conservare le ricevute di versamento relative allacquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro consegnati alprestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione attestante la comunicazione all'INPS dellavvenuto

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utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà resa ai sensi dell' che la documentazione è relativa esclusivamente aart. 47 del DPR n. 445 del 2000prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione Determinazione degli acconti dovuti perlanno 2012

Il , convertito, con modificazioni, dalla haD. decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 legge 26 aprile 2012, n. 44modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell delarticolo 10codice di cui al . Le nuove disposizioni si applicano a decorrere daldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42periodo di imposta 2012. Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per lanno 2012 si deve assumere, qualeimposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina introdotta dal citato

. Si chiede di chiarire le modalità di determinazione degli acconti relativi allIRPEF edecreto-legge n.16 del 2012alladdizionale comunale allIRPEF da parte di un contribuente che nellanno 2011 abbia percepito un reddito difabbricati derivante dalla locazione di un immobile riconosciuto di interesse storico.

L , abrogato dallR. art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 articolo 4, comma 5- , del citatoquater, stabiliva che decreto-legge n. 16 del 2012 in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o

artistico, ai sensi dell , e successive modificazioni e integrazioni, èarticolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089determinato mediante lapplicazione della minore tra le tariffe destimo previste per le abitazioni della zona censuaria

.nella quale è collocato il fabbricato

L , oltre ad abrogare la richiamata disposizione, aggiunge allart. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 art. 37, comma il seguente periodo: 4- , del TUIRbis Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo

. del codice di cui al , la riduzione è elevata al 35 per cento10 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Pertanto, con effetto a partire dal periodo dimposta 2012, il reddito dei fabbricati di interesse storico o artisticoconcessi in locazione è costituito dal maggiore importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastaleeffettiva dellimmobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone dilocazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla percentuale di possesso.

Secondo quanto previsto dall , per calcolareart. 4, comma 5- , del decreto-legge n. 16 del 2012septiescorrettamente lammontare degli acconti dovuti per lanno 2012 ai fini dellIRPEF e delladdizionale comunale, ènecessario determinare limposta per lanno 2011 applicando la nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto legge.

Pertanto, il contribuente deve:

ridurre il proprio reddito complessivo relativo allanno 2011 - indicato nel rigo 11 del prospetto di liquidazione730/3 del modello 730/2012 o nel rigo RN1, colonna 5, del modello UNICO PF 2012 di un importo pari alreddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente alla rendita determinata in base allaminore tra le tariffe destimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato,rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;

determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 16 del 2012(confronto tra rendita catastale effettiva dellimmobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e allapercentuale di possesso, e canone di locazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla percentuale dipossesso);

sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo allanno 2011 come sopra ridotto.

Viene così individuato un reddito complessivo virtuale, utile al solo fine di determinare correttamente lammontaredegli acconti dovuti per lanno 2012. Sulla base di tale reddito complessivo virtuale, vanno quindi riliquidate le impostedovute per lanno 2011 al fine di ricalcolare gli acconti per lanno 2012 secondo le regole ordinarie.

Si evidenzia che il contribuente in possesso di un immobile di interesse storico o artistico che presenta il modello730/2012 deve effettuare il ricalcolo degli acconti dovuti sulla base delle nuove disposizioni sopra illustrate econfrontarli con quelli evidenziati nel prospetto di liquidazione 730/3 rilasciato dal soggetto che ha prestatolassistenza fiscale. Ove gli acconti ricalcolati in base alle nuove disposizioni siano di importo superiore rispetto aquello evidenziato nel prospetto 730/3, il contribuente deve provvedere a un versamento integrativo nei terminiordinari tramite il modello di pagamento F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

Tenuto conto che è entrata in vigore il 29 aprile 2012, dunque a campagnala legge di conversione n. 44 del 2012dichiarativa già iniziata, al fine di consentire ai contribuenti un termine congruo per determinare correttamente gliacconti relativi allIRPEF e alladdizionale comunale allIRPEF, la differenza tra i seguenti importi:

1. acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni;

2. acconti determinati in base alle nuove norme in materia di immobili di interesse storico o artistico;

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potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di accontoIRPEF, senza applicazione di sanzioni.

Sulla quota della differenza come sopra calcolata che, in assenza di tale differimento, dovrebbe essere versata con laprima rata di acconto, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo ( ) previstaD.M. 21 maggio 2009per i pagamenti rateali, di cui all .art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997

Esempio

1. Acconto IRPEF 2012 calcolato con il cd. metodo storico

- Differenza (rigo 57 del 730/3 2012 o rigo RN33 di UNICO PF 2012) = 500 euro

- Acconto IRPEF 2012 (vedi pag. 7 istruzioni UNICO PF 2012) = 480 euro

- Prima rata acconto (trattenuto dalla retribuzione di competenza del mese di luglio o da versare entro il 18 giugnocon possibilità di rateazione) 39,6% di 500 euro = 198 euro

- Seconda rata acconto (trattenuto o da versare entro il 30 novembre, non rateizzabile) 56,4% di 500 euro = 282 euro

2. Acconto IRPEF 2012 ricalcolato tenendo conto delle nuove regole per gli immobili di interesse storico-artistico

- Differenza = 1500 euro

- Acconto IRPEF 2012 = 1440 euro

- Prima rata di acconto (39,6% di 1500 euro) = 594 euro

- Seconda rata di acconto (56,4% di 1500 euro) = 846 euro

Quota di acconto IRPEF che può essere versata entro il 30 novembre 2012

594 euro (primo acconto correttamente ricalcolato) 198 euro (primo acconto calcolato con il metodo storico) = 396euro

Tale importo di 396 euro potrà essere versato, tramite il modello di pagamento F24, entro il 30 novembre 2012 senzaapplicazione di sanzioni.

Anche i soggetti IRES possono versare la differenza tra lacconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizionie lacconto determinato in base alle nuove disposizioni, entro il termine per il pagamento della seconda rata diacconto, senza applicazione di sanzioni. Come sopra chiarito, sono comunque dovuti gli interessi nella misura del 4per cento annuo.

5.5 Addizionali regionale e comunale allIRPEF Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditiassoggettati al regime della cedolare secca

Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatoreD.per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e lealtre detrazioni dimposta previste dall . Si chiede se si debba tener conto della base imponibilearticolo 13 del TUIRdella cedolare secca anche per applicare le esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale allIRPEFcommisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai Comuni.

L ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regimeR. articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e dellerelative pertinenze.

Lopzione per lapplicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dellimposta sostitutivasiano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquoteIRPEF. Tuttavia, secondo quanto previsto dal , ilcomma 7 dellarticolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011nuovo regime di tassazione non rileva ai fini dei benefici fiscali collegati alla situazione reddituale del contribuente.

Come precisato nel paragrafo 5 della , infatti, il reddito fondiario assoggettato acircolare n. 26/E del 1° giugno 2011cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiarefiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni dimposta previste dall

, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all e, in generale, per stabilire laarticolo 13 del TUIR articolo 16 del TUIRspettanza o la misura di benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali.

Si ritiene che la soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazioneallapplicazione delladdizionale regionale o delladdizionale comunale allIRPEF rientri tra i benefici fiscali consideratidalla disposizione recata dall .articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011

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Pertanto, ai fini della verifica della soglia di esenzione, lammontare dellimponibile relativo alladdizionale regionale ocomunale (ovvero lammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a questultimo lesenzione)deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca.

Esempio

- Imponibile addizionale comunale (rigo RV1 del modello UNICO PF 2012): 8.000 euro

- Base imponibile cedolare secca (righi RB10, col. 13 + RB10, col. 14): 3.000 euro

- Esenzione deliberata dal Comune per redditi fino a 10.000 euro

- Aliquota deliberata dal Comune: 0,6 per cento

Lesenzione non trova applicazione in quanto limponibile delladdizionale aumentato dellimponibile per cedolare secca(8.000 + 3.000 = 11.000) è superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune.

Laliquota dello 0,6 per cento si applica sullimponibile pari a 8.000 euro.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare venganopuntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

      

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CIRCOLARE N. 19/E

Roma, 1° giugno 2012

OGGETTO: IRPEF – Risposte a quesiti

Direzione Centrale Normativa

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INDICE

PREMESSA ..........................................................................................................3 1. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI

DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO...........3 1.1 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza ....3 1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box

pertinenziali ..................................................................................................5 1.3 Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in

fattura............................................................................................................6 1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni ..................7 1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva...............................8 1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobile...................9 1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobile.................10 1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre ...................................................11 1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno.........................12 2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE...................................................14 2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria ..........................................14 2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni

elencate nel D.M. 29 marzo 2001 ..............................................................14 2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre ...........................................16 2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni................................................................16 3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI ......................17 3.1 Acquisto autovettura – Rate residue e decesso........................................17 3.2 Esportazione all’estero di veicoli ..............................................................18 3.3 Ippoterapia e musicoterapia......................................................................20 4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA .........................................21 4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne......21 4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i

genitori.........................................................................................................23 5. ALTRE QUESTIONI.....................................................................................24 5.1 Mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale – Deposito

presso il notaio ............................................................................................24 5.2 Oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale......26 5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher) ...............27 5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione

Determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012.............................29 5.5 Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Applicazione delle soglie

di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca .............................................................................................................33

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PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni

interpretative poste all’attenzione della scrivente riguardanti le agevolazioni per

gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione

energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia,

le agevolazioni per i disabili, nonché altre questioni in tema di deduzioni e

detrazioni. Nel seguito per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui

Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate citate in

questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria

accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

1. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI

DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO

1.1 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza

D. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011,

ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio

lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire se la soppressione

dell’obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara decorra dal 14

maggio 2011 o riguardi l’intero anno 2011.

R. L’art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, al fine di semplificare gli

adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero

del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, ha sostituito l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto

interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione) richiedendo

di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi

dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di

registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del

controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i

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documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate”.

Si ricorda che in base all’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998

la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione degli obblighi di cui all’art.

1, comma 1, la cui lett. a) – come prima evidenziato – prevede ora l’indicazione

dei dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.

In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito

l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di

indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la

documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Considerato che la detrazione si applica per anno d’imposta e che per le spese

sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la

detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è

possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell’ipotesi di

mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati

nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dalla

vigente lett. a) del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998 e che sia

conservata la relativa documentazione.

Si ricorda che i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la

comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio 2011, dovranno

barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del

modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone

fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali

dell’immobile.

I contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro

Operativo di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio dei lavori, ovvero a

partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dovranno,

invece, compilare le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da

E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO

Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio”

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degli stessi righi.

1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box

pertinenziali

D. Alla luce dell’abolizione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al

Centro Operativo di Pescara si chiede di conoscere se per gli acquisti di box

avvenuti nel corso del 2010 – per i quali non sia stata inviata la comunicazione

nel 2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi – il

contribuente possa ugualmente fruire della detrazione.

R. Con risoluzione n. 166 del 20/12/1999 è stato chiarito che, nell’ipotesi di

acquisto di box pertinenziali, la comunicazione all’Ufficio finanziario da parte

del contribuente che intende avvalersi della detrazione d’imposta poteva essere

successiva alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o

dall’impresa di costruzione). Era necessario, comunque, che la suddetta

comunicazione pervenisse all’Amministrazione finanziaria entro i termini di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel

quale s’intende fruire della detrazione [Cfr. anche circolare del 10/06/2004 n. 24

(punto 1.2)].

Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe

potuto inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30

settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 l’obbligo di

comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’indicazione di taluni dati nella

dichiarazione dei redditi, in caso di acquisto di box il contribuente che non

avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto di

box effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le

colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del

modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone

fisiche 2012.

I dati catastali dell’immobile (box pertinenziale) acquistato nel 2010 saranno

associati alle spese sostenute, indicate nelle sezioni III-A del quadro E modello

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730/2012 o del quadro RP dal modello UNICO PF 2012, mediante l’apposito

numero d’ordine presente nell’ultima colonna della sezione III-A e nella prima

colonna della sezione III-B.

Si ricorda che, al di fuori di tale specifica ipotesi, la sezione III-B deve essere

compilata solo con riferimento ai lavori iniziati nell’anno 2011.

1.3 Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in

fattura

D. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha

eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura. Si chiede

di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011 o

possa operare anche per il pregresso.

R. L’art. 7, comma 2, lett. r) del DL 70 del 2011, nel quadro degli interventi di

semplificazione, ha abrogato l’art. 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007

secondo cui “Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che

il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.” Il citato comma 17

ha esteso agli anni dal 2008 al 2012 (estensione poi limitata al 2011 dall’art. 4 del

DL n. 201 del 2011) le agevolazioni relative:

a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 2, comma

5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

b) agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione

edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre

2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative

edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile

entro il 30 giugno 2013 (di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre

2001, n. 448).

In altri termini, il DL n. 70 del 2011 ha soppresso l’obbligo di indicare nella

fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per i richiamati

interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione per la

fruizione delle relative detrazioni. Detta soppressione ha effetto anche per gli

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interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cfr. circolare n. 36/E del 31

maggio 2007).

Si ritiene che la soppressione della condizione della separata indicazione della

manodopera nella fattura abbia effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in

data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70 del

2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti, considerata la sostanziale

riferibilità della soppressione dell’obbligo in esame alla fattispecie di cui all’art. 3,

comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei).

Si fa presente, per completezza, che la separata indicazione del costo della

manodopera in fattura non è richiesta neanche per gli interventi agevolabili in

base al nuovo art. 16-bis del TUIR introdotto dall’art. 4 del DL 201 del 2011.

1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni

D. Si chiede conferma che anche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche

introdotte dal DL n. 70 del 2011 è sufficiente per il singolo condomino esibire in

sede di controllo la sola certificazione o attestazione dell’amministratore di

condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire

della detrazione del 41 o 36 per cento, con l’indicazione della somma spettante, in

quanto la restante documentazione è nel solo possesso dell’amministratore. La

suddetta certificazione dovrebbe essere sufficiente per consentire di fruire della

detrazione senza necessità di esibire al CAF copia di tutta la documentazione

conservata in originale dall’amministratore.

R. Anche a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 70 del 2011, nell’ipotesi

di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, vale quanto precisato con

circolare del 1° giugno 1999, n. 122/E, al par. 4.6, per cui il condomino potrà

fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione

dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli

obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della

documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai

fini della detrazione (cfr. anche le istruzioni al modello di dichiarazione

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UNICO/2012 e 730/2012). È necessario, inoltre, che l’amministratore conservi

tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli

uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi (mod. 730/2012 –

UNICO/2012) i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale

del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali

dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC

concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare

alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo

o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del

modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.

1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva

D. A seguito dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, si chiede di conoscere se la prevista

dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del Provvedimento, in cui è richiesta

l’indicazione della data di inizio lavori, individui un obbligo generalizzato

sostitutivo della precedente “abolita” comunicazione.

R. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2

novembre 2011 sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono

conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni

per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27

dicembre 1997, n. 449. Al punto 1 sono richieste “Le abilitazioni amministrative

richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da

realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)”. Solo

nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo

abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati

dalla normativa fiscale è richiesta la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed

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attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in

essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di

alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.

1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobile

D. In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del

patrimonio edilizio si chiede se il diritto a fruire della detrazione, in assenza di

specifiche clausole contrattuali, si trasferisce all’acquirente o resta in capo al

venditore.

R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011,

introdotti in sede di conversione in legge del decreto, intervengono sulla

disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero

del patrimonio edilizio, dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, modificando le

disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione

in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi

dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art.

1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della

legge n. 289 del 2002).

In base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte

dal venditore spettava per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona

fisica dell’unità immobiliare.

In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore

della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità

immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le

detrazioni “possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere

trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica

dell'unità immobiliare”.

In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le

detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina

previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR,

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inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha

reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità

immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non

utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo

diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità

immobiliare”.

Si precisa che i commi in esame non incidono su altri profili dell’agevolazione in

esame. Si confermano quindi i chiarimenti già forniti con la circolare del 24

febbraio 1998, n. 57 del Ministero delle Finanze con la quale si è precisato che

benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” (non oggetto di

modifica) la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una

cessione dell’immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito.

Nell’ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di

interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il

diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la

detenzione materiale e diretta dell’immobile, come previsto dal quarto periodo

dell’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, non modificato dal decreto-

legge n. 138 del 2011.

1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobile

D. Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del

36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita

dell’immobile si applichino anche alla detrazione del 55% per interventi di

riqualificazione energetica?

R. L’art. 1 della legge n. 296 del 2006, introduttivo dell’agevolazione per gli

interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevede al comma 348 che

la detrazione sia “concessa con le modalità di cui all’art. 1 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di

attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze

18 febbraio 1998, n. 41”, ossia con le modalità previste per l’agevolazione per

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interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Con circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 è stato chiarito che in relazione alla

variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento

dell’agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto

attuativo del 19 febbraio 2008, si rinviava alla prassi normativa relativa alle

detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Successivamente, il DM di attuazione del 19 febbraio 2007 (nella formulazione

risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2008) ha previsto all’art. 9-

bis che “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare

residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 1, commi

da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente

spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica

dell’unità immobiliare”.

Al riguardo, sebbene il richiamato art. 9-bis del DM del 19 febbraio 2007 non sia

stato espressamene modificato, tenendo conto della gerarchia delle fonti, si

ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della legge n. 296

del 2006 alle “modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni”, ossia alle disposizioni riguardanti la detrazione per

interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, i commi 12-bis

e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono applicabili anche agli

atti di trasferimento tra vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati

effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili.

È così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le

modalità applicative delle due agevolazioni fiscali.

1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre

D. L’art. 16-bis del TUIR ha introdotto a regime la detrazione dall’imposta lorda

sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere se

nell’ipotesi di alienazione dell’immobile, siano ancora attuali i chiarimenti

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contenuti nella circolare 12 maggio 2000, n. 95/E (punto 2.1.14), con i quali si

stabiliva il diritto a detrarre la rata relativa all’anno del passaggio di proprietà, in

capo al contribuente che risultava proprietario al 31/12 dell’anno del

trasferimento.

R. Come chiarito al par. 1.6 dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità

immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti

possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in

assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si

trasferisce per intero al soggetto acquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili

intervenute a decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare se nel relativo

atto è presente un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di

detrazione non utilizzate in capo al cedente.

Si precisa che la quota detraibile nell’anno di trasferimento dell’immobile spetta

per intero al contribuente titolare del diritto a fruire della detrazione residua in

base alle indicazioni in precedenza date. Ad esempio, se in un contratto di

compravendita di un immobile del 5 dicembre 2011 è prevista una clausola

diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente, quest’ultimo fruirà

dell’intera quota della detrazione riferita al 2011.

1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno

D. Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che

hanno interessato le reti fognarie. Si chiede se la detrazione d'imposta prevista

dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 possa essere fruita, oltre che per le spese di

ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute,

nell’ambito del medesimo intervento, per la bonifica del terreno con la rimozione

di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione è indispensabile per la

prosecuzione dei lavori.

R. Con risoluzione 11 novembre 2002, n. 350, è stato precisato che nell’ambito

dei lavori per la realizzazione e l'integrazione dei servizi igienico-sanitari

possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o il rifacimento

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dell'impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o

esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli

interventi di manutenzione straordinaria, da considerare riferiti, come chiarito

con circolare n. 57 del 1998, agli "...interventi, anche di carattere innovativo, di

natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare

all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della

superficie, della volumetria e della destinazione d'uso".

I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur effettuati su parti

comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non possono - di per

sé - fruire dell'agevolazione prevista dalla citata legge n. 449 del 1997 in quanto

non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b), c) e

d), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 (ora art. 3 del DPR n. 380 del 2001)

dalla cui realizzazione deriva il particolare regime fiscale. Sul punto si osserva

altresì che il legislatore con legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 5 ha

esteso l'agevolazione in esame ai soli interventi di bonifica dell'amianto (ora

oggetto della lett. l del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR), costituendo solo per

tale tipo di bonifica una categoria a parte che risulta agevolabile

indipendentemente dalla classificazione tra gli interventi di manutenzione

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione

edilizia.

La scrivente, comunque, ha riconosciuto ricomprese negli interventi agevolabili,

tra l'altro, la progettazione dei lavori, le perizie e sopralluoghi nonché gli

eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (cfr.

circolari 24 febbraio 1998, n. 57 e 11 maggio 1998 n. 121, nonché risoluzione 18

agosto 2009 n. 229).

Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno

possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione

dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e

nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione

dell'intervento agevolato. Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto

collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi

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agevolabili che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento

dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia

ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e

l'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria

dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi.

2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria

D. Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in

detrazione, quali spese sanitarie, anche se l’acquisto è effettuato in erboristeria?

R. La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, nel fornire chiarimenti sulle

condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non

pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile

beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del

TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie,

purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E

del 2011.

2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni

elencate nel D.M. 29 marzo 2001

D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle “professioni sanitarie

riabilitative” individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001

chiedono di rivedere l’orientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n.

39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti

rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1,

lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni

regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in

autonomia rispetto alla prescrizione medica.

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R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti

orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle

figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo

2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in

materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo

15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.

Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione

d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese

sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così

possibili abusi della detrazione.

Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto

opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i

decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29

marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla

prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività

professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al

relativo profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che

l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia

ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria

di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia

erogata a seguito di una prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del

Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica

ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si

ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo

15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie

rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29

marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della

detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal

professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la

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descrizione della prestazione sanitaria resa.

2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre

D. Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa

per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto

l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si

chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali

siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività

motoria.

R. La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa

sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche

se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività

motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o

terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e

non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni

D. Si chiede se sia detraibile, tra le spese sanitarie, l’importo della fattura

attestante l’acquisto di macchina per ultrasuoni per la moglie fiscalmente a

carico. La documentazione in possesso, oltre alla fattura, è un certificato medico

dove si consigliano alla signora per la propria patologia varie tipologie di cure,

comprese gli ultrasuoni.

R. L’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, al par.

5.16, ha dato chiarimenti in merito alla individuazione dei dispositivi medici che

consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchina a

ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla

circolare citata, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che

sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;

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- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla

marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE,

90/385/CEE e 98/79/CE.

Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di

individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da

riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura

CE”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i

dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata

circolare n. 20/E del 2011.

Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni,

non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle

direttive europee del dispositivo medico acquistato.

3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI

3.1 Acquisto autovettura – Rate residue e decesso

D. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR la spesa per l’acquisto di

veicoli da parte dei portatori di handicap è detraibile, nel limite di 18.075,99

euro, e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Si rappresenta il caso di un disabile che ha sostenuto la spesa nel 2009, optando

per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali, e che è deceduto nel

corso del 2011, beneficiando così solo delle prime due rate della detrazione

(mod. 730/2010 e 730/2011).

Si chiede di sapere se l’erede, che compila il mod. Unico 2012 per conto del

deceduto, possa indicare in detrazione la somma delle due rate residue, al fine di

non perdere il diritto alla detrazione della spesa sostenuta.

R. L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede la possibilità per i portatori di

handicap di detrarre la spesa relativa all’acquisto di veicoli. In particolare, la

detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui

dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato

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cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della

spesa di 18.075,99 euro. La stessa disposizione prevede, in alternativa, la

possibilità, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di

pari importo.

La scelta di ripartire la detrazione in quattro rate di pari importo risulta dalla

dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati:

− il numero della rata che si utilizza per l’anno d’imposta e l’intero importo

della spesa se si presenta il mod. 730 (l’importo della spesa deve essere

indicato in modo identico nei modelli di dichiarazione 730 relativi ai quattro

anni di imposta interessati);

− il numero della rata che si utilizza per l’anno d’imposta e l’importo della rata

spettante se si presenta il mod. Unico/persone fisiche.

Finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al

contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare

interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già

sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.

Ciò considerato, in relazione all’ipotesi in esame, si ritiene che l’erede, tenuto

alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il

relativo modello UNICO, possa portare in detrazione in un’unica soluzione la

terza e la quarta rata, indicando la somma delle due rate residue, senza compilare

la casella relativa al numero della rata.

3.2 Esportazione all’estero di veicoli

D. Le agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli

spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo

veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Si chiede di

sapere se l’esportazione all’estero del veicolo, che comporta la cancellazione del

veicolo dal PRA, integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle

agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

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R. Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei

disabili per l’acquisto di veicoli, disciplinate, rispettivamente, dall’art. 15,

comma 1, lett. c), del TUIR e dal punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata

al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicarsi anche per acquisti successivi,

a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente

acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in

cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione

dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione

all’estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso.

Al riguardo, occorre considerare che il legislatore – successivamente all’entrata

in vigore delle norme richiamate – è intervenuto nuovamente per disciplinare le

vicende dei veicoli acquistati con agevolazioni fiscali previste in favore dei

disabili, stabilendo all’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le

quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine

di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza

di agevolazioni e quella risultante dal’'applicazione delle agevolazioni stesse. La

disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità

dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro

su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti”.

Tale disposizione palesa l’intento del legislatore di trattare in modo uniforme le

ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo indipendentemente

dalla circostanza che detto trasferimento avvenga all’estero, e quindi comporti

anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere dell’iscrizione

del veicolo nel PRA.

Analogamente, si ritiene che vadano trattate allo stesso modo le cessioni di

veicoli avvenute nello Stato o all’estero, nel senso che per entrambe deve operare

la limitazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 97 del 1986.

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L’esportazione all’estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo

dal PRA, non integra, pertanto, la condizione richiesta per accedere nuovamente

alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

Detta conclusione è coerente con la finalità della disposizione in esame che

presuppone, in sostanza, la demolizione per l’inutilizzabilità del veicolo,

circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.

3.3 Ippoterapia e musicoterapia

D. Le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi

di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione effettuati in centri

specializzati, se corredate da specifica prescrizione medica, possono essere

dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR?

R. L’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la deduzione delle

“spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e

permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati

nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il medesimo articolo, al

comma 2, precisa che “le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili

anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice

civile”, anche se non fiscalmente a carico.

La circolare n. 17 del 18 maggio 2006 ha chiarito che per spese di assistenza

specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato

(infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare

prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi,

applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività

riabilitativa).

Il documento di prassi ha precisato, altresì, che, in via generale, le spese

sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono

essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le prestazioni stesse,

oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale

abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

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Per quanto concerne la possibilità di ricondurre nell’ambito della norma

agevolativa sopra citata le spese sostenute in favore di portatori di handicap per

le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione, il

Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che tali prestazioni non

sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se

consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il

benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia

può essere valutata soltanto soggettivamente.

In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i

soggetti competenti ad esercitarle, si ritiene che le prestazioni di ippoterapia e

musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora:

− un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il

portatore di handicap;

− siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o

sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della

riabilitazione, ecc…), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione

del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l’ippoterapia

o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente

effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro

direzione e responsabilità tecnica. Tale ultima condizione, per le fatture

eventualmente già emesse nell'anno 2011, potrà essere certificata anche mediante

una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture.

4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne

D. Con la sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti

civili del matrimonio, la figlia minorenne è stata affidata alla madre, mentre a

carico del padre è stato previsto il versamento di un assegno mensile per il

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mantenimento della figlia. Con un successivo decreto il Tribunale, preso atto che

la figlia divenuta maggiorenne si è trasferita presso l’abitazione del padre, ha

modificato le condizioni stabilite nella sentenza, disponendo a carico della madre

la corresponsione di una somma al padre (oltre al 50 per cento delle spese

straordinarie) per il mantenimento della figlia. Il padre chiede di poter fruire della

detrazione per la figlia nella misura del 100%, atteso che la stessa, non ancora

economicamente indipendente, risiede presso di lui e che, negli anni in cui la

figlia minorenne era affidata alla madre, quest'ultima fruiva della detrazione nella

misura del 100 per cento.

R. In merito alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 1,

lett. c) del TUIR, con circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5, è stato

chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni

tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della

detrazione debbono essere interpretate secondo criteri unitari. Con la medesima

circolare è stato altresì precisato, con riferimento ai genitori non coniugati, che,

qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta

con le stesse modalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per

cento ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato).

Con riferimento alla situazione dei figli maggiorenni, con la citata circolare, dopo

aver ricordato che la detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del

figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio

sia portatore di handicap, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma

richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione

della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50

per cento, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il

figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella

medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.

Con circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito

che, se la sentenza di separazione non si è pronunciata sull'affido, la detrazione

va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la

possibilità di giungere ad un diverso accordo.

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Nel caso in esame, considerato che la figlia (non economicamente autonoma)

non può, in quanto maggiorenne, essere considerata affidata ad uno dei due

genitori, e che con decreto il Tribunale ha disposto un assegno di mantenimento a

carico della madre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie), modificando

le condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio, si ritiene

che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore

affidatario nel periodo della minore età della figlia.

Si rileva, inoltre, che la condizione della residenza presso un genitore non è presa

in considerazione dall'articolo 12 del TUIR in esame per definire la ripartizione

della detrazione tra i genitori.

Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione

spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato

nell'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR in base al quale la detrazione deve essere

ripartita nella misura del 50 per cento tra i due genitori, salvo diverso accordo

diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più

elevato.

4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i

genitori

D. Si chiedono chiarimenti per quanto concerne la ripartizione della ulteriore

detrazione per famiglie numerose di euro 1.200, nel caso in cui un genitore abbia

avuto due figli con un coniuge e due con un altro. Si ritiene che l’unico genitore

che ha quattro figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100 per cento,

pur non avendo il coniuge a carico.

R. L’articolo 12, comma 1-bis, del TUIR prevede che “In presenza di almeno

quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di

importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per

cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di

separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione

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agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico

dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo”.

Con circolare n. 34/E del 4 aprile 2008 è stato precisato che l’ulteriore detrazione

di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12 del TUIR, è riconosciuta

a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma

1 del medesimo articolo.

Nell’ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro

genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita

a quest’ultimo, si ritiene che l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al

primo genitore.

5. ALTRE QUESTIONI

5.1 Mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale – Deposito

presso il notaio

D. Un contribuente nel mese di dicembre acquista l’abitazione principale e

contestualmente stipula il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione stessa;

nello stesso mese, corrisponde al notaio una somma in deposito per l’onorario e

per le spese da sostenere in nome e per conto. Il notaio emette fattura l’anno

successivo, facendo menzione alla riscossione delle somme anticipate, in linea

con quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 che consente di emettere

fattura entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.

Si chiede di sapere se il contribuente possa beneficiare della detrazione d’imposta

del 19 per cento per le spese relative all’onorario del notaio nell’anno in cui ha

effettuato il pagamento o debba rinviare il beneficio all’anno successivo, in linea

con la fattura rilasciata dal notaio.

R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detrazione dall’IRPEF lorda

di un importo pari al 19 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri

accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti

per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un

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anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 95/E del 12 maggio 2000,

richiamata anche nella circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, ha chiarito che tra gli

oneri accessori connessi con l’operazione di finanziamento che danno diritto alla

detrazione sono compresi l’onorario del notaio per la stipula del contratto di

mutuo e le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio,

l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Non sono, invece, detraibili le spese

notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dell’immobile.

La scrivente, con risoluzione n. 128/E del 23 settembre 2005, ha precisato che gli

oneri accessori agli interessi passivi sono detraibili nel limite del 19 per cento

secondo il principio di cassa e che, pertanto, la detrazione riferita a tali oneri

deve essere fruita nell’anno in cui gli stessi sono sostenuti.

Per quanto concerne il pagamento dell’onorario del notaio, con circolare n. 24/E

del 10 giugno 2004 è stato chiarito che “per avere piena prova del pagamento

della parcella del notaio si deve far riferimento, in linea generale, alla data del

documento di certificazione del compenso”, rimanendo inteso che, ai sensi

dell’art. 6 del DPR n. 633 del 1972, per le prestazioni di servizi deve essere

emesso all’atto del pagamento del corrispettivo.

Nell’ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l’art. 3

del D.M. 31 ottobre 1974, emanato in attuazione dell’art. 73, primo comma, lett.

c), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “per le somme ricevute in deposito,

globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese

da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile,

quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura,

relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di

costituzione del deposito”.

La richiamata disposizione ha finalità di semplificazione e consente ai

professionisti che non possano determinare, al momento in cui è costituito il

deposito, l’importo riferibile alle spese da sostenere in nome e per conto del

committente e quello riferibile all’onorario, di emettere la fattura non oltre il

termine di sessanta giorni dalla data di costituzione del predetto deposito per la

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parte riferibile al pagamento dei corrispettivi.

Ciò premesso, qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio

in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma

imputata ad onorario nell’anno successivo in base all’art. 3 del DM 31 ottobre

1974, si ritiene che il relativo onere sia detraibile dall’imposta dovuta per l’anno

di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa di cui all’art.

15, comma 1, del TUIR. Del resto, il termine di sessanta giorni previsto

dall’articolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974 consente comunque al contribuente di

conoscere, nei tempi utili per la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la

parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce onere detraibile ai

sensi dell’arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la

documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal

notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.

5.2 Oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale

D. Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i

benefici prima casa (dove ha la residenza), acquisti un ulteriore immobile dove

andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fattura per

l'intermediazione dell'ultimo acquisto? In pratica, occorre chiarire quale sia il

concetto di abitazione principale rilevante per la relativa applicazione: quello

valido ai fini dell'imposta di registro agevolata o quello IRPEF.

R. La detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR è concessa per

i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione

immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell'unità immobiliare “da adibire ad

abitazione principale …”. La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo

cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi

familiari dimorano abitualmente. L’unità immobiliare deve essere adibita ad

abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b), riguardante

la detrazione prevista per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per

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l’acquisto dell’abitazione principale, e quindi ordinariamente entro un anno

dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste. Si ricorda, come

peraltro già indicato in altri documenti di prassi (cfr. circolare n. 15/E del 20

aprile 2005, par . 4.3), che la dimora abituale può non coincidere con la residenza

anagrafica. Quest’ultima costituisce, invece, presupposto per l’applicazione

dell’agevolazione, c.d. prima casa, di cui all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa,

parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131(Testo unico dell’imposta di

registro). Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale

non coincide con la residenza anagrafica può essere oggetto di apposita

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445del 2000; in caso di dichiarazione

mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR.

5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)

D. Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini

dell'IRPEF, dei contributi previdenziali versati attraverso i c.d. "buoni lavoro" o

voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poter

documentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello

dichiarativo 730.

R. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ha

introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, definite

all’art. 70, comma 1, quali “attività lavorative di natura occasionale”,

prevedendone alla lett. a) l’applicabilità anche a quelle rese nell’ambito dei

“lavori domestici”. Il successivo articolo 72 prevede, per tali prestazioni di

lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d.

“buoni lavoro” (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le

rivendite autorizzate.

Per quanto concerne l’ambito dei lavori domestici, con circolare n. 44 del 24

marzo 2009 l’INPS, richiamando la nota del Ministero del lavoro n.

16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, fa comunque presente che il ricorso ai

buoni lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro

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natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela

previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di

lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla

legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal

DPR 31 dicembre 1971, n. 1403), né a regolamentazioni contrattuali afferenti a

tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).

Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese

nell’ambito di lavori domestici in base all'art. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur

non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da

ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all'art. 10,

comma 2, del TUIR, attesa peraltro anche la comune finalità delle disposizioni in

esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari n. 207/E

del 2000 dell’Agenzia delle entrate e n. 44 del 2009 dell'INPS).

Ne consegue che, contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro” per

gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai

sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del TUIR,

per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro

1.549,37 (cfr. circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1).

In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al

prestatore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato al

riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipo

accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro

occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione

del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto

dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995, pertanto i contributi

previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale

carico del committente.

Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal d.lgs. n. 276 del 2003 e

le disposizioni attuative adottate dall'INPS, si ritiene che detto importo possa

essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per

l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa

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prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o

la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque

intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento

dell’onere, si precisa che il committente dovrà conservare le ricevute di

versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro

consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione

attestante la comunicazione all'INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro

(procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000

che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da

addetti ai servizi domestici.

5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione –

Determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012

D. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 aprile 2012, n. 44 ha modificato il trattamento fiscale degli immobili

riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le nuove disposizioni si

applicano a decorrere dal periodo di imposta 2012. Tuttavia, nella

determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012 si deve assumere, quale

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la

disciplina introdotta dal citato decreto-legge n.16 del 2012. Si chiede di chiarire

le modalità di determinazione degli acconti relativi all’IRPEF e all’addizionale

comunale all’IRPEF da parte di un contribuente che nell’anno 2011 abbia

percepito un reddito di fabbricati derivante dalla locazione di un immobile

riconosciuto di interesse storico.

R. L’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogato

dall’articolo 4, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 2012, stabiliva

che “in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o

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artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e

successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione

della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria

nella quale è collocato il fabbricato”.

L’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, oltre ad abrogare la richiamata

disposizione, aggiunge all’art. 37, comma 4-bis, del TUIR il seguente periodo:

“Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi

dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la

riduzione è elevata al 35 per cento”.

Pertanto, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2012, il reddito dei fabbricati

di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore

importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastale effettiva

dell’immobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla percentuale

di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla

percentuale di possesso.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del

2012, per calcolare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per l’anno

2012 ai fini dell’IRPEF e dell’addizionale comunale, è necessario determinare

l’imposta per l’anno 2011 applicando la nuova disciplina introdotta dallo stesso

decreto legge.

Pertanto, il contribuente deve:

- ridurre il proprio reddito complessivo relativo all’anno 2011 - indicato nel

rigo 11 del prospetto di liquidazione 730/3 del modello 730/2012 o nel

rigo RN1, colonna 5, del modello UNICO PF 2012 – di un importo pari al

reddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente

alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste

per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato,

rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;

- determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal

decreto-legge n. 16 del 2012 (confronto tra rendita catastale effettiva

dell’immobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla

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percentuale di possesso, e canone di locazione ridotto del 35 per cento,

rapportato alla percentuale di possesso);

- sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo

all’anno 2011 come sopra ridotto.

Viene così individuato un reddito complessivo “virtuale”, utile al solo fine di

determinare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per l’anno 2012.

Sulla base di tale reddito complessivo “virtuale”, vanno quindi riliquidate le

imposte dovute per l’anno 2011 al fine di ricalcolare gli acconti per l’anno 2012

secondo le regole ordinarie.

Si evidenzia che il contribuente in possesso di un immobile di interesse storico o

artistico che presenta il modello 730/2012 deve effettuare il ricalcolo degli

acconti dovuti sulla base delle nuove disposizioni sopra illustrate e confrontarli

con quelli evidenziati nel prospetto di liquidazione 730/3 rilasciato dal soggetto

che ha prestato l’assistenza fiscale. Ove gli acconti ricalcolati in base alle nuove

disposizioni siano di importo superiore rispetto a quello evidenziato nel prospetto

730/3, il contribuente deve provvedere a un versamento integrativo nei termini

ordinari tramite il modello di pagamento F24, utilizzando gli appositi codici

tributo.

Tenuto conto che la legge di conversione n. 44 del 2012 è entrata in vigore il 29

aprile 2012, dunque a “campagna dichiarativa” già iniziata, al fine di consentire

ai contribuenti un termine congruo per determinare correttamente gli acconti

relativi all’IRPEF e all’addizionale comunale all’IRPEF, la differenza tra i

seguenti importi:

1. acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni;

2. acconti determinati in base alle nuove norme in materia di immobili di

interesse storico o artistico;

potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il

pagamento della seconda rata di acconto IRPEF, senza applicazione di sanzioni.

Sulla quota della differenza come sopra calcolata che, in assenza di tale

differimento, dovrebbe essere versata con la prima rata di acconto, sono dovuti

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gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista

per i pagamenti rateali, di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Esempio

1. Acconto IRPEF 2012 calcolato con il cd. metodo storico

- Differenza (rigo 57 del 730/3 2012 o rigo RN33 di UNICO PF 2012) = 500

euro

- Acconto IRPEF 2012 (vedi pag. 7 istruzioni UNICO PF 2012) = 480 euro

- Prima rata acconto (trattenuto dalla retribuzione di competenza del mese di

luglio o da versare entro il 18 giugno con possibilità di rateazione) 39,6% di

500 euro = 198 euro

- Seconda rata acconto (trattenuto o da versare entro il 30 novembre, non

rateizzabile) 56,4% di 500 euro = 282 euro

2. Acconto IRPEF 2012 ricalcolato tenendo conto delle nuove regole per gli

immobili di interesse storico-artistico

- Differenza = 1500 euro

- Acconto IRPEF 2012 = 1440 euro

- Prima rata di acconto (39,6% di 1500 euro) = 594 euro

- Seconda rata di acconto (56,4% di 1500 euro) = 846 euro

Quota di acconto IRPEF che può essere versata entro il 30 novembre 2012

594 euro (primo acconto correttamente ricalcolato) – 198 euro (primo acconto

calcolato con il metodo storico) = 396 euro

Tale importo di 396 euro potrà essere versato, tramite il modello di pagamento

F24, entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni.

Anche i soggetti IRES possono versare la differenza tra l’acconto calcolato senza

tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove

disposizioni, entro il termine per il pagamento della seconda rata di acconto,

senza applicazione di sanzioni. Come sopra chiarito, sono comunque dovuti gli

interessi nella misura del 4 per cento annuo.

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5.5 Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Applicazione delle soglie

di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca

D. Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere computato nel

reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare

fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre

detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR. Si chiede se si debba

tener conto della base imponibile della cedolare secca anche per applicare le

esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF

commisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai

Comuni.

R. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto, a

partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti

dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle

relative pertinenze.

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati

con il regime dell’imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e,

conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto

legislativo n. 23 del 2011, il nuovo regime di tassazione non rileva ai fini dei

benefici fiscali collegati alla situazione reddituale del contribuente.

Come precisato nel paragrafo 5 della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, infatti,

il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve essere computato nel

reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare

fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre

detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni

di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la

spettanza o la misura di benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti

reddituali.

Si ritiene che la soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla

Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o

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dell’addizionale comunale all’IRPEF rientri tra i “benefici fiscali” considerati

dalla disposizione recata dall’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo

n. 23 del 2011.

Pertanto, ai fini della verifica della soglia di esenzione, l’ammontare

dell’imponibile relativo all’addizionale regionale o comunale (ovvero

l’ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a

quest’ultimo l’esenzione) deve essere aumentato della base imponibile della

cedolare secca.

Esempio

- Imponibile addizionale comunale (rigo RV1 del modello UNICO PF 2012):

8.000 euro

- Base imponibile cedolare secca (righi RB10, col. 13 + RB10, col. 14): 3.000

euro

- Esenzione deliberata dal Comune per redditi fino a 10.000 euro

- Aliquota deliberata dal Comune: 0,6 per cento

L’esenzione non trova applicazione in quanto l’imponibile dell’addizionale

aumentato dell’imponibile per cedolare secca (8.000 + 3.000 = 11.000) è

superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune.

L’aliquota dello 0,6 per cento si applica sull’imponibile pari a 8.000 euro.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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