Circolare del 01/06/2012 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione … · 2012-11-20 · Circolare...
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Circolare del 01/06/2012 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
IRPEF Risposte a quesiti
Testo:
INDICE
PREMESSA
1. DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOABITATIVO
1.1 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza
1.2 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali
1.3 Soppressione dellobbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura
1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni
1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva
1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dellimmobile
1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dellimmobile
1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre
1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno
2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE
2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre
2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni
3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI
3.1 Acquisto autovettura Rate residue e decesso
3.2 Esportazione allestero di veicoli
3.3 Ippoterapia e musicoterapia
4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne
4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori
5. ALTRE QUESTIONI
5.1 Mutuo ipotecario per lacquisto dellabitazione principale Deposito presso il notaio
5.2 Oneri di intermediazione per lacquisto dellabitazione principale
5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)
5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione Determinazione degli acconti dovuti per lanno 2012
5.5 Addizionali regionale e comunale allIRPEF Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditiassoggettati al regime della cedolare secca
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PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste allattenzione della scriventeriguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energeticadegli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia, le agevolazioni per i disabili, nonché altrequestioni in tema di deduzioni e detrazioni. Nel seguito per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditiapprovato con il . Le circolari e le risoluzionidecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917dellAgenzia delle entrate citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributariaaccessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.
1. DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOABITATIVO
1.1 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza
Il , entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato lobbligo di inviareD. decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire se lasoppressione dellobbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara decorra dal 14 maggio 2011 o riguardilintero anno 2011.
L , al fine di semplificare gli adempimenti previsti per la fruizioneR. art. 7, comma 2, lett. ), del DL n. 70 del 2011qdelle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all ,art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449e successive modificazioni, ha sostituito lart. 1, comma 1, lett. del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. a)
(regolamento di attuazione) richiedendo di 41 indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificatividell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo egli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti
.che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Si ricorda che in base all la detrazione non è riconosciuta inart. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998caso di violazione degli obblighi di cui all come prima evidenziato prevede oraart. 1, comma 1, la cui lett. a)lindicazione dei dati catastali identificativi dellimmobile nella dichiarazione dei redditi.
In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito lobbligo di inviare la comunicazionepreventiva di inizio lavori con lobbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare ladocumentazione prevista dal provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre
.2011
Considerato che la detrazione si applica per anno dimposta e che per le spese sostenute per interventi di recuperodel patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012,è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nellipotesi di mancato invio della comunicazionepreventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dallavigente e che sia conservata la relativa documentazione.lett del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998. a)
Si ricorda che i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescaraentro il 13 maggio 2011, dovranno barrare la colonna 2 C.O. Pescara/Condominio dei righi da E51 a E53 del modello730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successivecolonne relative ai dati catastali dellimmobile.
I contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13maggio, ma dopo linizio dei lavori, ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dovranno, invece, compilare le colonne relative ai dati catastali dellimmobile dei righi da E51 a E53 del modello730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 C.O.Pescara/Condominio degli stessi righi.
1.2 Soppressione dellobbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali
Alla luce dellabolizione dellinvio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara si chiede diD.conoscere se per gli acquisti di box avvenuti nel corso del 2010 per i quali non sia stata inviata la comunicazione nel2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente possa ugualmente fruire delladetrazione.
Con è stato chiarito che, nellipotesi di acquisto di box pertinenziali, laR. risoluzione n. 166 del 20/12/1999comunicazione allUfficio finanziario da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione dimposta poteva essere successiva alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dallimpresa di costruzione). Era necessario, comunque, che la suddetta comunicazione pervenisse allAmministrazione finanziaria entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta nel quale sintende fruire della detrazione[Cfr. anche (punto 1.2)].circolare del 10/06/2004 n. 24
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Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazionepreventiva allAgenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 lobbligo dicomunicazione allAgenzia è stato sostituito dallindicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, in caso diacquisto di box il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa allacquisto dibox effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastalidellimmobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Personefisiche 2012.
I dati catastali dellimmobile (box pertinenziale) acquistato nel 2010 saranno associati alle spese sostenute, indicatenelle sezioni III-A del quadro E modello 730/2012 o del quadro RP dal modello UNICO PF 2012, mediante lappositonumero dordine presente nellultima colonna della sezione III-A e nella prima colonna della sezione III-B.
Si ricorda che, al di fuori di tale specifica ipotesi, la sezione III-B deve essere compilata solo con riferimento ai lavoriiniziati nellanno 2011.
1.3 Soppressione dellobbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura
Il , entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato lobbligo di indicazione del costoD. DL n. 70 del 13 maggio 2011della manodopera in fattura. Si chiede di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011o possa operare anche per il pregresso.
L , nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato lR. art. 7, comma 2, lett. r) del DL 70 del 2011 art. 1, secondo cui comma 19, della legge n. 244 del 2007 Le agevolazioni fiscali di cui al spettano acomma 17
Il ha esteso agli annicondizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. citato comma 17dal 2008 al 2012 (estensione poi limitata al 2011 dall ) le agevolazioni relative:art. 4 del DL n. 201 del 2011
a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.);289
b) agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricatieseguiti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e dacooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno2013 (di cui all ).articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
In altri termini, il ha soppresso lobbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo dellaDL n. 70 del 2011manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione perla fruizione delle relative detrazioni. Detta soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici (cfr. ).circolare n. 36/E del 31 maggio 2007
Si ritiene che la soppressione della condizione della separata indicazione della manodopera nella fattura abbia effettosia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70
, sia per quelle sostenute negli anni precedenti, considerata la sostanziale riferibilità della soppressionedel 2011dellobbligo in esame alla fattispecie di cui all (c.d. principio del ).art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 favor rei
Si fa presente, per completezza, che la separata indicazione del costo della manodopera in fattura non è richiestaneanche per gli interventi agevolabili in base al nuovo introdotto dall .art. 16- del TUIRbis art. 4 del DL 201 del 2011
1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni
Si chiede conferma che anche a seguito dellentrata in vigore delle modifiche introdotte dal èD. DL n. 70 del 2011sufficiente per il singolo condomino esibire in sede di controllo la sola certificazione o attestazione dellamministratoredi condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 percento, con lindicazione della somma spettante, in quanto la restante documentazione è nel solo possessodellamministratore. La suddetta certificazione dovrebbe essere sufficiente per consentire di fruire della detrazionesenza necessità di esibire al CAF copia di tutta la documentazione conservata in originale dallamministratore.
Anche a seguito delle modifiche introdotte dal , nellipotesi di interventi sulle parti comuni diR. DL n. 70 del 2011edifici residenziali, vale quanto precisato con , al par. 4.6, per cui il condominocircolare del 1° giugno 1999, n. 122/Epotrà fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione dellamministratore del condominio cheattesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso delladocumentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (cfr. anche leistruzioni al modello di dichiarazione UNICO/2012 e 730/2012). È necessario, inoltre, che lamministratore conservitutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dellAgenzia del 2
al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi (mod. 730/2012 novembre 2011UNICO/2012) i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i daticatastali identificativi dellimmobile. Tali dati saranno indicati dallamministratore di condominio nel quadro ACconcernente le comunicazioni dellamministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditiovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio delmodello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.
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1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva
A seguito dellemanazione del D. Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate n. 149646 del 2, si chiede di conoscere se la prevista dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del ,novembre 2011 Provvedimento
in cui è richiesta lindicazione della data di inizio lavori, individui un obbligo generalizzato sostitutivo della precedenteabolita comunicazione.
Con sono statiR. Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delledetrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all . Alart. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449punto 1 sono richieste Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
. Solo nel caso in cui latipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazioneedilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, resa ai sensi dell
, in cui sia indicata la data di inizioart. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli
.agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dellimmobile
In caso di vendita dellimmobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio si chiede se il diritto aD.fruire della detrazione, in assenza di specifiche clausole contrattuali, si trasferisce allacquirente o resta in capo alvenditore.
I commi 12- e 12- dell , introdotti in sede di conversione in legge delR. bis ter art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011decreto, intervengono sulla disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero delpatrimonio edilizio, dall , modificando le disposizioni che individuano i soggetti cuiart. 1 della legge n. 449 del 1997compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vividellunità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, comma 7, della legge n. 449 del
, e ).1997 art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002
In base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettava per i rimanentiperiodi dimposta allacquirente persona fisica dellunità immobiliare.
In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, ledel 2011
detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta .all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare
In assenza di specifiche indicazioni nellatto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competanoallacquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dellart. 16- delbis
, inserito ad opera dell che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazioneTUIR articolo 4 del DL n. 201 del 2011in esame, secondo cui In caso di vendita dellunità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi ladetrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
.parti, allacquirente persona fisica dellunità immobiliare
Si precisa che i commi in esame non incidono su altri profili dellagevolazione in esame. Si confermano quindi ichiarimenti già forniti con la con la quale si ècircolare del 24 febbraio 1998, n. 57 del Ministero delle Finanzeprecisato che benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita (non oggetto di modifica) la detrazione trovaapplicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dellimmobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito.
Nellipotesi, invece, di trasferimento dellimmobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio,mortis causaresta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzionemateriale e diretta dellimmobile, come previsto dal quarto periodo dell , della ,art. 2, comma 5 legge n. 289 del 2002non modificato dal .decreto-legge n. 138 del 2011
1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dellimmobile
Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero delD.patrimonio edilizio in caso vendita dellimmobile si applichino anche alla detrazione del 55% per interventi diriqualificazione energetica?
L , introduttivo dellagevolazione per gli interventi di riqualificazione energeticaR. art. 1 della legge n. 296 del 2006degli edifici, prevede al comma 348 che la detrazione sia concessa con le modalità di cui allart. 1 della legge 27
, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cuidicembre 1997, n. 449, ossia con le modalità previste per lagevolazione peral decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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Con è stato chiarito che in relazione alla variazione della titolarità dellimmobilecircolare n. 36/E del 31 maggio 2007durante il periodo di godimento dellagevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto attuativo
, si rinviava alla prassi normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.del 19 febbraio 2008
Successivamente, il (nella formulazione risultante dalle modifiche apportateDM di attuazione del 19 febbraio 2007dal ) ha previsto all che D.M. 7 aprile 2008 art. 9-bis i n caso di trasferimento per atto tra vivi dellunità immobiliareresidenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all , commi da 2 a 5, le relative detrazioni nonart. 1utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi dimposta, allacquirente persona fisica
.dellunità immobiliare
Al riguardo, sebbene il non sia stato espressamene modificato,richiamato art. 9-bis del DM del 19 febbraio 2007tenendo conto della gerarchia delle fonti, si ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dellart. 1 della legge
alle , ossian. 296 del 2006 modalità di cui all , e successive modificazioniart. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449alle disposizioni riguardanti la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, icommi 12- e 12- dell sono applicabili anche agli atti di trasferimento trabis ter art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili.
È così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le modalità applicative delle dueagevolazioni fiscali.
1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre
L ha introdotto a regime la detrazione dallimposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari alD. art. 16- del TUIRbis36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere senellipotesi di alienazione dellimmobile, siano ancora attuali i chiarimenti contenuti nella circolare 12 maggio 2000, n.
(punto 2.1.14), con i quali si stabiliva il diritto a detrarre la rata relativa allanno del passaggio di proprietà, in capo95/Eal contribuente che risultava proprietario al 31/12 dellanno del trasferimento.
Come chiarito al par. 1.6 dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dellunità immobiliare oggetto degli interventi diR.recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua;in assenza di indicazioni nellatto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggettoacquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili intervenute a decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare senel relativo atto è presente un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di detrazione non utilizzatein capo al cedente.
Si precisa che la quota detraibile nellanno di trasferimento dellimmobile spetta per intero al contribuente titolare deldiritto a fruire della detrazione residua in base alle indicazioni in precedenza date. Ad esempio, se in un contratto dicompravendita di un immobile del 5 dicembre 2011 è prevista una clausola diretta a mantenere la detrazione residuain capo al cedente, questultimo fruirà dellintera quota della detrazione riferita al 2011.
1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno
Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che hanno interessato le reti fognarie. SiD.chiede se la detrazione d'imposta prevista dall possa essere fruita, oltre che per leart. 1 della legge n. 449 del 1997spese di ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute, nellambito del medesimointervento, per la bonifica del terreno con la rimozione di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione èindispensabile per la prosecuzione dei lavori.
Con , è stato precisato che nellambito dei lavori per la realizzazione eR. risoluzione 11 novembre 2002, n. 350l'integrazione dei servizi igienico-sanitari possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o ilrifacimento dell'impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto sitratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria, da considerareriferiti, come chiarito con , agli "...interventi, anche di carattere innovativo, di natura ediliziacircolare n. 57 del 1998ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unitàimmobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso".
I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur effettuati su parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117, non possono - di per sé - fruire dell'agevolazione prevista dalla citata indel codice civile legge n. 449 del 1997
quanto non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b), c) e d), dell'art. 31 della legge n. (ora ) dalla cui realizzazione deriva il particolare regime fiscale. Sul457 del 1978 art. 3 del DPR n. 380 del 2001
punto si osserva altresì che il legislatore con , ha estesolegge 27 dicembre 2002, n. 289 art. 2, comma 5l'agevolazione in esame ai soli interventi di bonifica dell'amianto (ora oggetto della lett. l del comma 1 dellart. 16-bis
), costituendo solo per tale tipo di bonifica una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentementedel TUIRdalla classificazione tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo oristrutturazione edilizia.
La scrivente, comunque, ha riconosciuto ricomprese negli interventi agevolabili, tra l'altro, la progettazione dei lavori,le perizie e sopralluoghi nonché gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (cfr.
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e , nonché ).circolari 24 febbraio 1998, n. 57 11 maggio 1998 n. 121 risoluzione 18 agosto 2009 n. 229
Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo seindispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e neilimiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell'intervento agevolato. Alle condizionidescritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabiliche consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delledisposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica el'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazionitecniche fondate su elementi oggettivi.
2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE
2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria
Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in detrazione, quali spese sanitarie, anche seD.lacquisto è effettuato in erboristeria?
La , nel fornire chiarimenti sulle condizioni per la detrazione delle speseR. circolare n. 20/E del 13 maggio 2011sostenute per i dispositivi medici, non pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibilebeneficiare della detrazione dimposta di cui all anche in relazione ai dispositiviart. 15, comma 1, lett. c), del TUIRmedici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E
.del 2011
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001
Alcune associazioni di operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative individuate dallD. articolo 3 del chiedono di rivedere lorientamento espresso con decreto ministeriale 29 marzo 2001 circolare 1° luglio 2010, n.
, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie39/Edetraibili di cui all , purché prescritte da un medico; ciò in quanto learticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIRdisposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia rispetto allaprescrizione medica.
Con , par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisatoR. circolare 1° luglio 2010, n. 39/Eche le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dallarticolo 3 del decreto ministeriale 29
, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra lemarzo 2001prestazioni sanitarie detraibili di cui all , purché prescritte da un medico.articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR
Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione dimposta di cui allarticolo 15, solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitandocomma 1, lettera c), del TUIR
così possibili abusi della detrazione.
Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero dellaSalute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dallart. 3 del dal DM 29
non sempre subordinano lerogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabiliremarzo 2001se una determinata attività professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativoprofilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che levoluzione delle professioni sanitarie ha portato aduna progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di unaprestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizionemedica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro
non prevede più lobbligo della prescrizione medica ai finidelleconomia e delle finanze del 17 maggio 2002dellesenzione dallimposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammessealla detrazione dimposta di cui all le spese sostenute per le prestazioniarticolo 15, comma 1, lettera c), del TUIRsanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel , anche senzadecreto ministeriale 29 marzo 2001una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciatodal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre
Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata éD.da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Sichiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificatomedico che prescriva la specifica attività motoria.
La spesa per liscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dellapplicazione dellR. art., anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività15, comma 1, lett. c) del TUIR
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motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un genericoambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.
2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni
Si chiede se sia detraibile, tra le spese sanitarie, limporto della fattura attestante lacquisto di macchina perD.ultrasuoni per la moglie fiscalmente a carico. La documentazione in possesso, oltre alla fattura, è un certificatomedico dove si consigliano alla signora per la propria patologia varie tipologie di cure, comprese gli ultrasuoni.
L , al par. 5.16, ha dato chiarimenti in merito allaR. Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 13 maggio 2011individuazione dei dispositivi medici che consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchinaa ultrasuoni nellelenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare citata, il contribuente ha dirittoalla detrazione qualora:
- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione deldispositivo medico;
- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti laconformità alle , e .direttive europee 93/42/CEE 90/385/CEE 98/79/CE
Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé lonere di individuare i prodotti che danno diritto alladetrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura prodotto con marcatura
, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli diCEuso comune elencati in allegato alla citata .circolare n. 20/E del 2011
Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche ladocumentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI
3.1 Acquisto autovettura Rate residue e decesso
Ai sensi dell la spesa per lacquisto di veicoli da parte dei portatori di handicapD. art. 15, comma 1, lett. c), del TUIRè detraibile, nel limite di 18.075,99 euro, e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Si rappresenta il caso di un disabile che ha sostenuto la spesa nel 2009, optando per la ripartizione della detrazionein quattro quote annuali, e che è deceduto nel corso del 2011, beneficiando così solo delle prime due rate delladetrazione (mod. 730/2010 e 730/2011).
Si chiede di sapere se lerede, che compila il mod. Unico 2012 per conto del deceduto, possa indicare in detrazione lasomma delle due rate residue, al fine di non perdere il diritto alla detrazione della spesa sostenuta.
L prevede la possibilità per i portatori di handicap di detrarre la spesa relativaR. art. 15, comma 1, lett. c), del TUIRallacquisto di veicoli. In particolare, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cuidal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e conriferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di 18.075,99 euro. La stessa disposizione prevede, in alternativa, lapossibilità, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
La scelta di ripartire la detrazione in quattro rate di pari importo risulta dalla dichiarazione dei redditi, nella qualedevono essere indicati:
il numero della rata che si utilizza per lanno dimposta e lintero importo della spesa se si presenta il mod.730 (limporto della spesa deve essere indicato in modo identico nei modelli di dichiarazione 730 relativi aiquattro anni di imposta interessati);
il numero della rata che si utilizza per lanno dimposta e limporto della rata spettante se si presenta il mod.Unico/persone fisiche.
Finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi dicapienza di imposta, di poter beneficiare interamente dellagevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere giàsostenuto ed effettivamente rimasto a carico.
Ciò considerato, in relazione allipotesi in esame, si ritiene che lerede, tenuto alla presentazione della dichiarazionedei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello UNICO, possa portare in detrazione in ununica soluzione laterza e la quarta rata, indicando la somma delle due rate residue, senza compilare la casella relativa al numero dellarata.
3.2 Esportazione allestero di veicoli
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Le agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per lacquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo diD.quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Si chiededi sapere se lesportazione allestero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, integri lacondizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.
Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dellIRPEF e dellIVA, in favore dei disabili per lacquisto di veicoli, disciplinate,R.rispettivamente, dall e dal punto n. 31) della al art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR Tabella A, parte II, allegata DPR
, possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno26 ottobre 1972, n. 633quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso incui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA.
La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tracui la demolizione e la definitiva esportazione allestero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso.
Al riguardo, occorre considerare che il legislatore successivamente allentrata in vigore delle norme richiamate èintervenuto nuovamente per disciplinare le vicende dei veicoli acquistati con agevolazioni fiscali previste in favore deidisabili, stabilendo all che art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in caso di trasferimento a titolooneroso o gratuito delle autovetture per le quali lacquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso deltermine di due anni dallacquisto, è dovuta la differenza fra limposta dovuta in assenza di agevolazioni e quellarisultante dal'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito amutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi
.e diversi adattamenti
Tale disposizione palesa lintento del legislatore di trattare in modo uniforme le ipotesi di trasferimento a titolo onerosoo gratuito del veicolo indipendentemente dalla circostanza che detto trasferimento avvenga allestero, e quindicomporti anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere delliscrizione del veicolo nel PRA.
Analogamente, si ritiene che vadano trattate allo stesso modo le cessioni di veicoli avvenute nello Stato o allestero,nel senso che per entrambe deve operare la limitazione prevista dallarticolo 1, comma 2, della legge n. 97 del 1986.
Lesportazione allestero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra, pertanto, lacondizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.
Detta conclusione è coerente con la finalità della disposizione in esame che presuppone, in sostanza, la demolizioneper linutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.
3.3 Ippoterapia e musicoterapia
Le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapiaD.finalizzati alla riabilitazione effettuati in centri specializzati, se corredate da specifica prescrizione medica, possonoessere dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell ?art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR
L prevede la deduzione delle R. articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR spese mediche e di quelle di assistenzaspecifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell
. Il , precisa che articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 medesimo articolo, al comma 2 le spese di cui alla sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'lettera b) del comma 1 art. 433 del
, anche se non fiscalmente a carico.codice civile
La ha chiarito che per spese di assistenza specifica si intendono i compensicircolare n. 17 del 18 maggio 2006erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuareprestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiatureelettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Il documento di prassi ha precisato, altresì, che, in via generale, le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dasoggetti diversi dai medici possono essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le prestazioni stesse,oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti inmateria sanitaria.
Per quanto concerne la possibilità di ricondurre nellambito della norma agevolativa sopra citata le spese sostenute infavore di portatori di handicap per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione, ilMinistero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che tali prestazioni non sono strettamente riconducibili adattività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare ilbenessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltantosoggettivamente.
In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, si ritieneche le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora:
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un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;
siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato(psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc), ovvero sotto la loro direzione eresponsabilità tecnica.
Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centrospecializzato presso cui è eseguita lippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sonodirettamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilitàtecnica. Tale ultima condizione, per le fatture eventualmente già emesse nell'anno 2011, potrà essere certificataanche mediante una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture.
4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne
Con la sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la figlia minorenneD.è stata affidata alla madre, mentre a carico del padre è stato previsto il versamento di un assegno mensile per ilmantenimento della figlia. Con un successivo decreto il Tribunale, preso atto che la figlia divenuta maggiorenne si ètrasferita presso labitazione del padre, ha modificato le condizioni stabilite nella sentenza, disponendo a carico dellamadre la corresponsione di una somma al padre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie) per il mantenimentodella figlia. Il padre chiede di poter fruire della detrazione per la figlia nella misura del 100%, atteso che la stessa, nonancora economicamente indipendente, risiede presso di lui e che, negli anni in cui la figlia minorenne era affidata allamadre, quest'ultima fruiva della detrazione nella misura del 100 per cento.
In merito alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all , con R. art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR circolare n. 15/E, par. 1.4.5, è stato chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazionidel 16 marzo 2007
tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essereinterpretate secondo criteri unitari. Con la è stato altresì precisato, con riferimento ai genitorimedesima circolarenon coniugati, che, qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stessemodalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per cento ovvero, previo accordo, attribuzione algenitore con reddito più elevato).
Con riferimento alla situazione dei figli maggiorenni, con la citata circolare, dopo aver ricordato che la detrazione perfigli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza cheil figlio sia portatore di handicap, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizionedell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovveronella misura del 50 per cento, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne enon portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minoreetà del figlio.
Con , al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito che, se la sentenza di separazionecircolare n. 34/E del 4 aprile 2008non si è pronunciata sull'affido, la detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo casola possibilità di giungere ad un diverso accordo.
Nel caso in esame, considerato che la figlia (non economicamente autonoma) non può, in quanto maggiorenne,essere considerata affidata ad uno dei due genitori, e che con decreto il Tribunale ha disposto un assegno dimantenimento a carico della madre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie), modificando le condizioni stabilitecon la sentenza di scioglimento del matrimonio, si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capoal genitore affidatario nel periodo della minore età della figlia.
Si rileva, inoltre, che la condizione della residenza presso un genitore non è presa in considerazione dall'articolo 12 per definire la ripartizione della detrazione tra i genitori.del TUIR in esame
Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindiapplicabile il principio generale enunciato nell' in base al quale la detrazione deveart. 12, comma 1, lett. c) del TUIRessere ripartita nella misura del 50 per cento tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazioneal genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori
Si chiedono chiarimenti per quanto concerne la ripartizione della ulteriore detrazione per famiglie numerose di euroD.1.200, nel caso in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro. Si ritiene che lunicogenitore che ha quattro figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100 per cento, pur non avendo il coniuge acarico.
L prevede che R. articolo 12, comma 1- , del TUIRbis In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori èriconosciuta unulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per centotra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
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scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agliaffidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro, la detrazione compete a questultimo
.per lintero importo
Con è stato precisato che lulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal circolare n. 34/E del 4 aprile 2008 comma , è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al 1-bis dellarticolo 12 del TUIR
.precedente comma 1 del medesimo articolo
Nellipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per laltro genitore, e quindi lulteriore detrazione nonpossa essere in alcun modo attribuita a questultimo, si ritiene che lulteriore detrazione in esame spetti per intero alprimo genitore.
5. ALTRE QUESTIONI
5.1 Mutuo ipotecario per lacquisto dellabitazione principale Deposito presso il notaio
Un contribuente nel mese di dicembre acquista labitazione principale e contestualmente stipula il mutuo ipotecarioD.per lacquisto dellabitazione stessa; nello stesso mese, corrisponde al notaio una somma in deposito per lonorario eper le spese da sostenere in nome e per conto. Il notaio emette fattura lanno successivo, facendo menzione allariscossione delle somme anticipate, in linea con quanto previsto dall che consente diart. 3 del D.M. 31 ottobre 1974emettere fattura entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.
Si chiede di sapere se il contribuente possa beneficiare della detrazione dimposta del 19 per cento per le speserelative allonorario del notaio nellanno in cui ha effettuato il pagamento o debba rinviare il beneficio allannosuccessivo, in linea con la fattura rilasciata dal notaio.
L prevede la detrazione dallIRPEF lorda di un importo pari al 19 per cento perR. art. 15, comma 1, lett. b), del TUIRgli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contrattiper lacquisto dellunità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dallacquisto stesso, per unimporto non superiore a 4.000 euro.
LAmministrazione Finanziaria, con circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, richiamata anche nella circolare n., ha chiarito che tra gli oneri accessori connessi con loperazione di finanziamento che danno15/E del 20 aprile 2005
diritto alla detrazione sono compresi lonorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese che il notaiosostiene per conto del cliente quali, ad esempio, liscrizione e la cancellazione dellipoteca. Non sono, invece, detraibilile spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dellimmobile.
La scrivente, con , ha precisato che gli oneri accessori agli interessirisoluzione n. 128/E del 23 settembre 2005passivi sono detraibili nel limite del 19 per cento secondo il principio di cassa e che, pertanto, la detrazione riferita atali oneri deve essere fruita nellanno in cui gli stessi sono sostenuti.
Per quanto concerne il pagamento dellonorario del notaio, con è stato chiaritocircolare n. 24/E del 10 giugno 2004che per avere piena prova del pagamento della parcella del notaio si deve far riferimento, in linea generale, alla datadel documento di certificazione del compenso, rimanendo inteso che, ai sensi dell , perart. 6 del DPR n. 633 del 1972le prestazioni di servizi deve essere emesso allatto del pagamento del corrispettivo.
Nellipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l , emanato inart. 3 del D.M. 31 ottobre 1974attuazione dell , secondo cui art. 73, primo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 per le somme ricevute indeposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e perconto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devonoemettere la fattura, relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.
La richiamata disposizione ha finalità di semplificazione e consente ai professionisti che non possano determinare, almomento in cui è costituito il deposito, limporto riferibile alle spese da sostenere in nome e per conto del committentee quello riferibile allonorario, di emettere la fattura non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di costituzione delpredetto deposito per la parte riferibile al pagamento dei corrispettivi.
Ciò premesso, qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio in un dato anno e il notaiodepositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nellanno successivo in base allart. 3 del DM 31
, si ritiene che il relativo onere sia detraibile dallimposta dovuta per lanno di costituzione del deposito inottobre 1974applicazione del principio di cassa di cui all . Del resto, il termine di sessanta giorniart. 15, comma 1, del TUIRprevisto dall consente comunque al contribuente di conoscere, nei tempi utili perarticolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce oneredetraibile ai sensi dell .arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importodel deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.
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5.2 Oneri di intermediazione per lacquisto dellabitazione principale
Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i benefici prima casa (dove ha laD.residenza), acquisti un ulteriore immobile dove andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fatturaper l'intermediazione dell'ultimo acquisto? In pratica, occorre chiarire quale sia il concetto di abitazione principalerilevante per la relativa applicazione: quello valido ai fini dell'imposta di registro agevolata o quello IRPEF.
La detrazione di cui all è concessa per i compensi comunque denominatiR. art. 15, comma 1, lett. ), del TUIRb-bispagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dellacquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
. La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo cui per abitazione principale si intendeabitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Lunità immobiliare deve essere adibita adabitazione principale entro i termini previsti dalla , riguardante la detrazione prevista per gliprecedente lett. b)interessi passivi pagati per i mutui contratti per lacquisto dellabitazione principale, e quindi ordinariamente entro unanno dallacquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste. Si ricorda, come peraltro già indicato in altridocumenti di prassi (cfr. , par . 4.3), che la dimora abituale può non coinciderecircolare n. 15/E del 20 aprile 2005con la residenza anagrafica. Questultima costituisce, invece, presupposto per lapplicazione dellagevolazione, c.d.prima casa, di cui all al (Testoarticolo 1, nota II- , della Tariffa, parte prima, allegatabis DPR 26 aprile 1986, n. 131unico dellimposta di registro). Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide conla residenza anagrafica può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del ; in caso diDPR 445del 2000dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all .art. 76 del medesimo DPR
5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)
Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini dell'IRPEF, dei contributi previdenzialiD.versati attraverso i c.d. "buoni lavoro" o voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poterdocumentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello dichiarativo 730.
Il (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioniR. decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276occasionali di tipo accessorio, definite all , quali ,art. 70, comma 1 attività lavorative di natura occasionaleprevedendone alla lett. a) lapplicabilità anche a quelle rese nellambito dei lavori domestici. Il successivo articolo 72prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. buonilavoro (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le rivendite autorizzate.
Per quanto concerne lambito dei lavori domestici, con , richiamando la circolare n. 44 del 24 marzo 2009 lINPS nota, fa comunque presente che il ricorso ai buonidel Ministero del lavoro n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009
lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino adoggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapportodi lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla ha unolegge 2 aprile 1958, n. 339specifico obbligo assicurativo previsto dal ), né a regolamentazioni contrattualiDPR 31 dicembre 1971, n. 1403afferenti a tale ambito lavorativo ( ).CCNL del 16 febbraio 2007
Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese nellambito di lavori domestici in base all', pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque daart. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003
ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all' , attesa peraltroart. 10, comma 2, del TUIRanche la comune finalità delle disposizioni in esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari
e ).n. 207/E del 2000 dellAgenzia delle entrate n. 44 del 2009 dell'INPS
Ne consegue che, contributi previdenziali versati attraverso i buoni lavoro per gli addetti ai servizi domestici potrannoessere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del
, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37 (cfr. TUIR circolare 207/E, par. 1.5.1).del 16 novembre 2000
In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al prestatore, il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali, interpellato al riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipoaccessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non èapplicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previstodall , pertanto i contributi previdenziali, pari al 13 per cento delarticolo 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.
Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal e le disposizioni attuative adottated.lgs. n. 276 del 2003dall'INPS, si ritiene che detto importo possa essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento perl'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico,nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, sianocomunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dellonere, si precisa che il committentedovrà conservare le ricevute di versamento relative allacquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro consegnati alprestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione attestante la comunicazione all'INPS dellavvenuto
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utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà resa ai sensi dell' che la documentazione è relativa esclusivamente aart. 47 del DPR n. 445 del 2000prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione Determinazione degli acconti dovuti perlanno 2012
Il , convertito, con modificazioni, dalla haD. decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 legge 26 aprile 2012, n. 44modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell delarticolo 10codice di cui al . Le nuove disposizioni si applicano a decorrere daldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42periodo di imposta 2012. Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per lanno 2012 si deve assumere, qualeimposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina introdotta dal citato
. Si chiede di chiarire le modalità di determinazione degli acconti relativi allIRPEF edecreto-legge n.16 del 2012alladdizionale comunale allIRPEF da parte di un contribuente che nellanno 2011 abbia percepito un reddito difabbricati derivante dalla locazione di un immobile riconosciuto di interesse storico.
L , abrogato dallR. art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 articolo 4, comma 5- , del citatoquater, stabiliva che decreto-legge n. 16 del 2012 in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell , e successive modificazioni e integrazioni, èarticolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089determinato mediante lapplicazione della minore tra le tariffe destimo previste per le abitazioni della zona censuaria
.nella quale è collocato il fabbricato
L , oltre ad abrogare la richiamata disposizione, aggiunge allart. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 art. 37, comma il seguente periodo: 4- , del TUIRbis Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo
. del codice di cui al , la riduzione è elevata al 35 per cento10 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Pertanto, con effetto a partire dal periodo dimposta 2012, il reddito dei fabbricati di interesse storico o artisticoconcessi in locazione è costituito dal maggiore importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastaleeffettiva dellimmobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone dilocazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla percentuale di possesso.
Secondo quanto previsto dall , per calcolareart. 4, comma 5- , del decreto-legge n. 16 del 2012septiescorrettamente lammontare degli acconti dovuti per lanno 2012 ai fini dellIRPEF e delladdizionale comunale, ènecessario determinare limposta per lanno 2011 applicando la nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto legge.
Pertanto, il contribuente deve:
ridurre il proprio reddito complessivo relativo allanno 2011 - indicato nel rigo 11 del prospetto di liquidazione730/3 del modello 730/2012 o nel rigo RN1, colonna 5, del modello UNICO PF 2012 di un importo pari alreddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente alla rendita determinata in base allaminore tra le tariffe destimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato,rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 16 del 2012(confronto tra rendita catastale effettiva dellimmobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e allapercentuale di possesso, e canone di locazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla percentuale dipossesso);
sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo allanno 2011 come sopra ridotto.
Viene così individuato un reddito complessivo virtuale, utile al solo fine di determinare correttamente lammontaredegli acconti dovuti per lanno 2012. Sulla base di tale reddito complessivo virtuale, vanno quindi riliquidate le impostedovute per lanno 2011 al fine di ricalcolare gli acconti per lanno 2012 secondo le regole ordinarie.
Si evidenzia che il contribuente in possesso di un immobile di interesse storico o artistico che presenta il modello730/2012 deve effettuare il ricalcolo degli acconti dovuti sulla base delle nuove disposizioni sopra illustrate econfrontarli con quelli evidenziati nel prospetto di liquidazione 730/3 rilasciato dal soggetto che ha prestatolassistenza fiscale. Ove gli acconti ricalcolati in base alle nuove disposizioni siano di importo superiore rispetto aquello evidenziato nel prospetto 730/3, il contribuente deve provvedere a un versamento integrativo nei terminiordinari tramite il modello di pagamento F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Tenuto conto che è entrata in vigore il 29 aprile 2012, dunque a campagnala legge di conversione n. 44 del 2012dichiarativa già iniziata, al fine di consentire ai contribuenti un termine congruo per determinare correttamente gliacconti relativi allIRPEF e alladdizionale comunale allIRPEF, la differenza tra i seguenti importi:
1. acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni;
2. acconti determinati in base alle nuove norme in materia di immobili di interesse storico o artistico;
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potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di accontoIRPEF, senza applicazione di sanzioni.
Sulla quota della differenza come sopra calcolata che, in assenza di tale differimento, dovrebbe essere versata con laprima rata di acconto, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo ( ) previstaD.M. 21 maggio 2009per i pagamenti rateali, di cui all .art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997
Esempio
1. Acconto IRPEF 2012 calcolato con il cd. metodo storico
- Differenza (rigo 57 del 730/3 2012 o rigo RN33 di UNICO PF 2012) = 500 euro
- Acconto IRPEF 2012 (vedi pag. 7 istruzioni UNICO PF 2012) = 480 euro
- Prima rata acconto (trattenuto dalla retribuzione di competenza del mese di luglio o da versare entro il 18 giugnocon possibilità di rateazione) 39,6% di 500 euro = 198 euro
- Seconda rata acconto (trattenuto o da versare entro il 30 novembre, non rateizzabile) 56,4% di 500 euro = 282 euro
2. Acconto IRPEF 2012 ricalcolato tenendo conto delle nuove regole per gli immobili di interesse storico-artistico
- Differenza = 1500 euro
- Acconto IRPEF 2012 = 1440 euro
- Prima rata di acconto (39,6% di 1500 euro) = 594 euro
- Seconda rata di acconto (56,4% di 1500 euro) = 846 euro
Quota di acconto IRPEF che può essere versata entro il 30 novembre 2012
594 euro (primo acconto correttamente ricalcolato) 198 euro (primo acconto calcolato con il metodo storico) = 396euro
Tale importo di 396 euro potrà essere versato, tramite il modello di pagamento F24, entro il 30 novembre 2012 senzaapplicazione di sanzioni.
Anche i soggetti IRES possono versare la differenza tra lacconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizionie lacconto determinato in base alle nuove disposizioni, entro il termine per il pagamento della seconda rata diacconto, senza applicazione di sanzioni. Come sopra chiarito, sono comunque dovuti gli interessi nella misura del 4per cento annuo.
5.5 Addizionali regionale e comunale allIRPEF Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditiassoggettati al regime della cedolare secca
Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatoreD.per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e lealtre detrazioni dimposta previste dall . Si chiede se si debba tener conto della base imponibilearticolo 13 del TUIRdella cedolare secca anche per applicare le esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale allIRPEFcommisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai Comuni.
L ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regimeR. articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e dellerelative pertinenze.
Lopzione per lapplicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dellimposta sostitutivasiano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquoteIRPEF. Tuttavia, secondo quanto previsto dal , ilcomma 7 dellarticolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011nuovo regime di tassazione non rileva ai fini dei benefici fiscali collegati alla situazione reddituale del contribuente.
Come precisato nel paragrafo 5 della , infatti, il reddito fondiario assoggettato acircolare n. 26/E del 1° giugno 2011cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiarefiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni dimposta previste dall
, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all e, in generale, per stabilire laarticolo 13 del TUIR articolo 16 del TUIRspettanza o la misura di benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali.
Si ritiene che la soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazioneallapplicazione delladdizionale regionale o delladdizionale comunale allIRPEF rientri tra i benefici fiscali consideratidalla disposizione recata dall .articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011
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Pertanto, ai fini della verifica della soglia di esenzione, lammontare dellimponibile relativo alladdizionale regionale ocomunale (ovvero lammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a questultimo lesenzione)deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca.
Esempio
- Imponibile addizionale comunale (rigo RV1 del modello UNICO PF 2012): 8.000 euro
- Base imponibile cedolare secca (righi RB10, col. 13 + RB10, col. 14): 3.000 euro
- Esenzione deliberata dal Comune per redditi fino a 10.000 euro
- Aliquota deliberata dal Comune: 0,6 per cento
Lesenzione non trova applicazione in quanto limponibile delladdizionale aumentato dellimponibile per cedolare secca(8.000 + 3.000 = 11.000) è superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune.
Laliquota dello 0,6 per cento si applica sullimponibile pari a 8.000 euro.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare venganopuntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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CIRCOLARE N. 19/E
Roma, 1° giugno 2012
OGGETTO: IRPEF – Risposte a quesiti
Direzione Centrale Normativa
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INDICE
PREMESSA ..........................................................................................................3 1. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO...........3 1.1 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza ....3 1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box
pertinenziali ..................................................................................................5 1.3 Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in
fattura............................................................................................................6 1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni ..................7 1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva...............................8 1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobile...................9 1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobile.................10 1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre ...................................................11 1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno.........................12 2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE...................................................14 2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria ..........................................14 2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni
elencate nel D.M. 29 marzo 2001 ..............................................................14 2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre ...........................................16 2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni................................................................16 3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI ......................17 3.1 Acquisto autovettura – Rate residue e decesso........................................17 3.2 Esportazione all’estero di veicoli ..............................................................18 3.3 Ippoterapia e musicoterapia......................................................................20 4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA .........................................21 4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne......21 4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i
genitori.........................................................................................................23 5. ALTRE QUESTIONI.....................................................................................24 5.1 Mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale – Deposito
presso il notaio ............................................................................................24 5.2 Oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale......26 5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher) ...............27 5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione
Determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012.............................29 5.5 Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Applicazione delle soglie
di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca .............................................................................................................33
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PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni
interpretative poste all’attenzione della scrivente riguardanti le agevolazioni per
gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione
energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia,
le agevolazioni per i disabili, nonché altre questioni in tema di deduzioni e
detrazioni. Nel seguito per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate citate in
questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria
accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.
1. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO
1.1 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza
D. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011,
ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio
lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire se la soppressione
dell’obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara decorra dal 14
maggio 2011 o riguardi l’intero anno 2011.
R. L’art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, al fine di semplificare gli
adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, ha sostituito l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto
interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione) richiedendo
di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del
controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
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documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate”.
Si ricorda che in base all’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998
la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione degli obblighi di cui all’art.
1, comma 1, la cui lett. a) – come prima evidenziato – prevede ora l’indicazione
dei dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.
In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito
l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di
indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la
documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.
Considerato che la detrazione si applica per anno d’imposta e che per le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la
detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è
possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell’ipotesi di
mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati
nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dalla
vigente lett. a) del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998 e che sia
conservata la relativa documentazione.
Si ricorda che i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la
comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio 2011, dovranno
barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del
modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone
fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali
dell’immobile.
I contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro
Operativo di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio dei lavori, ovvero a
partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dovranno,
invece, compilare le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da
E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO
Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio”
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degli stessi righi.
1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box
pertinenziali
D. Alla luce dell’abolizione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara si chiede di conoscere se per gli acquisti di box
avvenuti nel corso del 2010 – per i quali non sia stata inviata la comunicazione
nel 2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi – il
contribuente possa ugualmente fruire della detrazione.
R. Con risoluzione n. 166 del 20/12/1999 è stato chiarito che, nell’ipotesi di
acquisto di box pertinenziali, la comunicazione all’Ufficio finanziario da parte
del contribuente che intende avvalersi della detrazione d’imposta poteva essere
successiva alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o
dall’impresa di costruzione). Era necessario, comunque, che la suddetta
comunicazione pervenisse all’Amministrazione finanziaria entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
quale s’intende fruire della detrazione [Cfr. anche circolare del 10/06/2004 n. 24
(punto 1.2)].
Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe
potuto inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30
settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 l’obbligo di
comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’indicazione di taluni dati nella
dichiarazione dei redditi, in caso di acquisto di box il contribuente che non
avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto di
box effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le
colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del
modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone
fisiche 2012.
I dati catastali dell’immobile (box pertinenziale) acquistato nel 2010 saranno
associati alle spese sostenute, indicate nelle sezioni III-A del quadro E modello
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730/2012 o del quadro RP dal modello UNICO PF 2012, mediante l’apposito
numero d’ordine presente nell’ultima colonna della sezione III-A e nella prima
colonna della sezione III-B.
Si ricorda che, al di fuori di tale specifica ipotesi, la sezione III-B deve essere
compilata solo con riferimento ai lavori iniziati nell’anno 2011.
1.3 Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in
fattura
D. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha
eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura. Si chiede
di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011 o
possa operare anche per il pregresso.
R. L’art. 7, comma 2, lett. r) del DL 70 del 2011, nel quadro degli interventi di
semplificazione, ha abrogato l’art. 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007
secondo cui “Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.” Il citato comma 17
ha esteso agli anni dal 2008 al 2012 (estensione poi limitata al 2011 dall’art. 4 del
DL n. 201 del 2011) le agevolazioni relative:
a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 2, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
b) agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre
2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2013 (di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448).
In altri termini, il DL n. 70 del 2011 ha soppresso l’obbligo di indicare nella
fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per i richiamati
interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione per la
fruizione delle relative detrazioni. Detta soppressione ha effetto anche per gli
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interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cfr. circolare n. 36/E del 31
maggio 2007).
Si ritiene che la soppressione della condizione della separata indicazione della
manodopera nella fattura abbia effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in
data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70 del
2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti, considerata la sostanziale
riferibilità della soppressione dell’obbligo in esame alla fattispecie di cui all’art. 3,
comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei).
Si fa presente, per completezza, che la separata indicazione del costo della
manodopera in fattura non è richiesta neanche per gli interventi agevolabili in
base al nuovo art. 16-bis del TUIR introdotto dall’art. 4 del DL 201 del 2011.
1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni
D. Si chiede conferma che anche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche
introdotte dal DL n. 70 del 2011 è sufficiente per il singolo condomino esibire in
sede di controllo la sola certificazione o attestazione dell’amministratore di
condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire
della detrazione del 41 o 36 per cento, con l’indicazione della somma spettante, in
quanto la restante documentazione è nel solo possesso dell’amministratore. La
suddetta certificazione dovrebbe essere sufficiente per consentire di fruire della
detrazione senza necessità di esibire al CAF copia di tutta la documentazione
conservata in originale dall’amministratore.
R. Anche a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 70 del 2011, nell’ipotesi
di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, vale quanto precisato con
circolare del 1° giugno 1999, n. 122/E, al par. 4.6, per cui il condomino potrà
fruire della detrazione in esame, se in possesso della certificazione
dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della
documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai
fini della detrazione (cfr. anche le istruzioni al modello di dichiarazione
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UNICO/2012 e 730/2012). È necessario, inoltre, che l’amministratore conservi
tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli
uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi (mod. 730/2012 –
UNICO/2012) i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale
del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali
dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC
concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare
alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo
o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del
modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.
1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva
D. A seguito dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, si chiede di conoscere se la prevista
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del Provvedimento, in cui è richiesta
l’indicazione della data di inizio lavori, individui un obbligo generalizzato
sostitutivo della precedente “abolita” comunicazione.
R. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2
novembre 2011 sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono
conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni
per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Al punto 1 sono richieste “Le abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)”. Solo
nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo
abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati
dalla normativa fiscale è richiesta la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
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attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in
essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.
1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobile
D. In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio si chiede se il diritto a fruire della detrazione, in assenza di
specifiche clausole contrattuali, si trasferisce all’acquirente o resta in capo al
venditore.
R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011,
introdotti in sede di conversione in legge del decreto, intervengono sulla
disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, modificando le
disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione
in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi
dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art.
1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della
legge n. 289 del 2002).
In base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte
dal venditore spettava per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona
fisica dell’unità immobiliare.
In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le
detrazioni “possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere
trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare”.
In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le
detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina
previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR,
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inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha
reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare”.
Si precisa che i commi in esame non incidono su altri profili dell’agevolazione in
esame. Si confermano quindi i chiarimenti già forniti con la circolare del 24
febbraio 1998, n. 57 del Ministero delle Finanze con la quale si è precisato che
benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” (non oggetto di
modifica) la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una
cessione dell’immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito.
Nell’ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di
interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il
diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la
detenzione materiale e diretta dell’immobile, come previsto dal quarto periodo
dell’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, non modificato dal decreto-
legge n. 138 del 2011.
1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobile
D. Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del
36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita
dell’immobile si applichino anche alla detrazione del 55% per interventi di
riqualificazione energetica?
R. L’art. 1 della legge n. 296 del 2006, introduttivo dell’agevolazione per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevede al comma 348 che
la detrazione sia “concessa con le modalità di cui all’art. 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di
attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze
18 febbraio 1998, n. 41”, ossia con le modalità previste per l’agevolazione per
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interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Con circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 è stato chiarito che in relazione alla
variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento
dell’agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto
attuativo del 19 febbraio 2008, si rinviava alla prassi normativa relativa alle
detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
Successivamente, il DM di attuazione del 19 febbraio 2007 (nella formulazione
risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2008) ha previsto all’art. 9-
bis che “in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare
residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 1, commi
da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente
spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare”.
Al riguardo, sebbene il richiamato art. 9-bis del DM del 19 febbraio 2007 non sia
stato espressamene modificato, tenendo conto della gerarchia delle fonti, si
ritiene prevalente il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della legge n. 296
del 2006 alle “modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni”, ossia alle disposizioni riguardanti la detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente, i commi 12-bis
e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono applicabili anche agli
atti di trasferimento tra vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati
effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili.
È così mantenuta, anche dopo la modifica normativa descritta, la simmetria tra le
modalità applicative delle due agevolazioni fiscali.
1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre
D. L’art. 16-bis del TUIR ha introdotto a regime la detrazione dall’imposta lorda
sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere se
nell’ipotesi di alienazione dell’immobile, siano ancora attuali i chiarimenti
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contenuti nella circolare 12 maggio 2000, n. 95/E (punto 2.1.14), con i quali si
stabiliva il diritto a detrarre la rata relativa all’anno del passaggio di proprietà, in
capo al contribuente che risultava proprietario al 31/12 dell’anno del
trasferimento.
R. Come chiarito al par. 1.6 dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità
immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti
possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in
assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si
trasferisce per intero al soggetto acquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili
intervenute a decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare se nel relativo
atto è presente un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di
detrazione non utilizzate in capo al cedente.
Si precisa che la quota detraibile nell’anno di trasferimento dell’immobile spetta
per intero al contribuente titolare del diritto a fruire della detrazione residua in
base alle indicazioni in precedenza date. Ad esempio, se in un contratto di
compravendita di un immobile del 5 dicembre 2011 è prevista una clausola
diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente, quest’ultimo fruirà
dell’intera quota della detrazione riferita al 2011.
1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno
D. Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che
hanno interessato le reti fognarie. Si chiede se la detrazione d'imposta prevista
dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 possa essere fruita, oltre che per le spese di
ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute,
nell’ambito del medesimo intervento, per la bonifica del terreno con la rimozione
di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione è indispensabile per la
prosecuzione dei lavori.
R. Con risoluzione 11 novembre 2002, n. 350, è stato precisato che nell’ambito
dei lavori per la realizzazione e l'integrazione dei servizi igienico-sanitari
possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o il rifacimento
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dell'impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o
esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli
interventi di manutenzione straordinaria, da considerare riferiti, come chiarito
con circolare n. 57 del 1998, agli "...interventi, anche di carattere innovativo, di
natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare
all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della
superficie, della volumetria e della destinazione d'uso".
I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur effettuati su parti
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non possono - di per
sé - fruire dell'agevolazione prevista dalla citata legge n. 449 del 1997 in quanto
non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b), c) e
d), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 (ora art. 3 del DPR n. 380 del 2001)
dalla cui realizzazione deriva il particolare regime fiscale. Sul punto si osserva
altresì che il legislatore con legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 5 ha
esteso l'agevolazione in esame ai soli interventi di bonifica dell'amianto (ora
oggetto della lett. l del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR), costituendo solo per
tale tipo di bonifica una categoria a parte che risulta agevolabile
indipendentemente dalla classificazione tra gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia.
La scrivente, comunque, ha riconosciuto ricomprese negli interventi agevolabili,
tra l'altro, la progettazione dei lavori, le perizie e sopralluoghi nonché gli
eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (cfr.
circolari 24 febbraio 1998, n. 57 e 11 maggio 1998 n. 121, nonché risoluzione 18
agosto 2009 n. 229).
Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno
possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione
dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e
nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione
dell'intervento agevolato. Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto
collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi
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agevolabili che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento
dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia
ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e
l'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria
dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi.
2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE
2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria
D. Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in
detrazione, quali spese sanitarie, anche se l’acquisto è effettuato in erboristeria?
R. La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, nel fornire chiarimenti sulle
condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non
pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile
beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del
TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie,
purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E
del 2011.
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni
elencate nel D.M. 29 marzo 2001
D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle “professioni sanitarie
riabilitative” individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001
chiedono di rivedere l’orientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n.
39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti
rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni
regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in
autonomia rispetto alla prescrizione medica.
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R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti
orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle
figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo
2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in
materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo
15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.
Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione
d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese
sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così
possibili abusi della detrazione.
Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto
opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i
decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29
marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla
prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività
professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al
relativo profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che
l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia
ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria
di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia
erogata a seguito di una prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del
Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica
ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si
ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo
15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie
rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29
marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della
detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal
professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la
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descrizione della prestazione sanitaria resa.
2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre
D. Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa
per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto
l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si
chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali
siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività
motoria.
R. La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa
sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche
se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività
motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o
terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e
non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.
2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni
D. Si chiede se sia detraibile, tra le spese sanitarie, l’importo della fattura
attestante l’acquisto di macchina per ultrasuoni per la moglie fiscalmente a
carico. La documentazione in possesso, oltre alla fattura, è un certificato medico
dove si consigliano alla signora per la propria patologia varie tipologie di cure,
comprese gli ultrasuoni.
R. L’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, al par.
5.16, ha dato chiarimenti in merito alla individuazione dei dispositivi medici che
consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchina a
ultrasuoni nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla
circolare citata, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che
sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
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- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla
marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE,
90/385/CEE e 98/79/CE.
Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di
individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da
riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura
CE”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i
dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata
circolare n. 20/E del 2011.
Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni,
non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle
direttive europee del dispositivo medico acquistato.
3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI
3.1 Acquisto autovettura – Rate residue e decesso
D. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR la spesa per l’acquisto di
veicoli da parte dei portatori di handicap è detraibile, nel limite di 18.075,99
euro, e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Si rappresenta il caso di un disabile che ha sostenuto la spesa nel 2009, optando
per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali, e che è deceduto nel
corso del 2011, beneficiando così solo delle prime due rate della detrazione
(mod. 730/2010 e 730/2011).
Si chiede di sapere se l’erede, che compila il mod. Unico 2012 per conto del
deceduto, possa indicare in detrazione la somma delle due rate residue, al fine di
non perdere il diritto alla detrazione della spesa sostenuta.
R. L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede la possibilità per i portatori di
handicap di detrarre la spesa relativa all’acquisto di veicoli. In particolare, la
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
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cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della
spesa di 18.075,99 euro. La stessa disposizione prevede, in alternativa, la
possibilità, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di
pari importo.
La scelta di ripartire la detrazione in quattro rate di pari importo risulta dalla
dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati:
− il numero della rata che si utilizza per l’anno d’imposta e l’intero importo
della spesa se si presenta il mod. 730 (l’importo della spesa deve essere
indicato in modo identico nei modelli di dichiarazione 730 relativi ai quattro
anni di imposta interessati);
− il numero della rata che si utilizza per l’anno d’imposta e l’importo della rata
spettante se si presenta il mod. Unico/persone fisiche.
Finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al
contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare
interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già
sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.
Ciò considerato, in relazione all’ipotesi in esame, si ritiene che l’erede, tenuto
alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il
relativo modello UNICO, possa portare in detrazione in un’unica soluzione la
terza e la quarta rata, indicando la somma delle due rate residue, senza compilare
la casella relativa al numero della rata.
3.2 Esportazione all’estero di veicoli
D. Le agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli
spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo
veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Si chiede di
sapere se l’esportazione all’estero del veicolo, che comporta la cancellazione del
veicolo dal PRA, integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle
agevolazioni fiscali entro il quadriennio.
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R. Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei
disabili per l’acquisto di veicoli, disciplinate, rispettivamente, dall’art. 15,
comma 1, lett. c), del TUIR e dal punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata
al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicarsi anche per acquisti successivi,
a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente
acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in
cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA.
La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione
dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione
all’estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso.
Al riguardo, occorre considerare che il legislatore – successivamente all’entrata
in vigore delle norme richiamate – è intervenuto nuovamente per disciplinare le
vicende dei veicoli acquistati con agevolazioni fiscali previste in favore dei
disabili, stabilendo all’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le
quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine
di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza
di agevolazioni e quella risultante dal’'applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità
dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro
su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti”.
Tale disposizione palesa l’intento del legislatore di trattare in modo uniforme le
ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo indipendentemente
dalla circostanza che detto trasferimento avvenga all’estero, e quindi comporti
anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere dell’iscrizione
del veicolo nel PRA.
Analogamente, si ritiene che vadano trattate allo stesso modo le cessioni di
veicoli avvenute nello Stato o all’estero, nel senso che per entrambe deve operare
la limitazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 97 del 1986.
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L’esportazione all’estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo
dal PRA, non integra, pertanto, la condizione richiesta per accedere nuovamente
alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.
Detta conclusione è coerente con la finalità della disposizione in esame che
presuppone, in sostanza, la demolizione per l’inutilizzabilità del veicolo,
circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.
3.3 Ippoterapia e musicoterapia
D. Le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi
di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione effettuati in centri
specializzati, se corredate da specifica prescrizione medica, possono essere
dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR?
R. L’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la deduzione delle
“spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il medesimo articolo, al
comma 2, precisa che “le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili
anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice
civile”, anche se non fiscalmente a carico.
La circolare n. 17 del 18 maggio 2006 ha chiarito che per spese di assistenza
specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato
(infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare
prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi,
applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività
riabilitativa).
Il documento di prassi ha precisato, altresì, che, in via generale, le spese
sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono
essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le prestazioni stesse,
oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale
abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
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Per quanto concerne la possibilità di ricondurre nell’ambito della norma
agevolativa sopra citata le spese sostenute in favore di portatori di handicap per
le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione, il
Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che tali prestazioni non
sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se
consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il
benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia
può essere valutata soltanto soggettivamente.
In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i
soggetti competenti ad esercitarle, si ritiene che le prestazioni di ippoterapia e
musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora:
− un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il
portatore di handicap;
− siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o
sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della
riabilitazione, ecc…), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione
del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l’ippoterapia
o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente
effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro
direzione e responsabilità tecnica. Tale ultima condizione, per le fatture
eventualmente già emesse nell'anno 2011, potrà essere certificata anche mediante
una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture.
4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne
D. Con la sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la figlia minorenne è stata affidata alla madre, mentre a
carico del padre è stato previsto il versamento di un assegno mensile per il
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mantenimento della figlia. Con un successivo decreto il Tribunale, preso atto che
la figlia divenuta maggiorenne si è trasferita presso l’abitazione del padre, ha
modificato le condizioni stabilite nella sentenza, disponendo a carico della madre
la corresponsione di una somma al padre (oltre al 50 per cento delle spese
straordinarie) per il mantenimento della figlia. Il padre chiede di poter fruire della
detrazione per la figlia nella misura del 100%, atteso che la stessa, non ancora
economicamente indipendente, risiede presso di lui e che, negli anni in cui la
figlia minorenne era affidata alla madre, quest'ultima fruiva della detrazione nella
misura del 100 per cento.
R. In merito alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 1,
lett. c) del TUIR, con circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5, è stato
chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni
tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della
detrazione debbono essere interpretate secondo criteri unitari. Con la medesima
circolare è stato altresì precisato, con riferimento ai genitori non coniugati, che,
qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta
con le stesse modalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per
cento ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato).
Con riferimento alla situazione dei figli maggiorenni, con la citata circolare, dopo
aver ricordato che la detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del
figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio
sia portatore di handicap, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma
richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione
della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50
per cento, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il
figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella
medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
Con circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito
che, se la sentenza di separazione non si è pronunciata sull'affido, la detrazione
va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la
possibilità di giungere ad un diverso accordo.
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Nel caso in esame, considerato che la figlia (non economicamente autonoma)
non può, in quanto maggiorenne, essere considerata affidata ad uno dei due
genitori, e che con decreto il Tribunale ha disposto un assegno di mantenimento a
carico della madre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie), modificando
le condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio, si ritiene
che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore
affidatario nel periodo della minore età della figlia.
Si rileva, inoltre, che la condizione della residenza presso un genitore non è presa
in considerazione dall'articolo 12 del TUIR in esame per definire la ripartizione
della detrazione tra i genitori.
Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione
spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato
nell'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR in base al quale la detrazione deve essere
ripartita nella misura del 50 per cento tra i due genitori, salvo diverso accordo
diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più
elevato.
4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i
genitori
D. Si chiedono chiarimenti per quanto concerne la ripartizione della ulteriore
detrazione per famiglie numerose di euro 1.200, nel caso in cui un genitore abbia
avuto due figli con un coniuge e due con un altro. Si ritiene che l’unico genitore
che ha quattro figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100 per cento,
pur non avendo il coniuge a carico.
R. L’articolo 12, comma 1-bis, del TUIR prevede che “In presenza di almeno
quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di
importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per
cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione
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agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo”.
Con circolare n. 34/E del 4 aprile 2008 è stato precisato che l’ulteriore detrazione
di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12 del TUIR, è riconosciuta
a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma
1 del medesimo articolo.
Nell’ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro
genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita
a quest’ultimo, si ritiene che l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al
primo genitore.
5. ALTRE QUESTIONI
5.1 Mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale – Deposito
presso il notaio
D. Un contribuente nel mese di dicembre acquista l’abitazione principale e
contestualmente stipula il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione stessa;
nello stesso mese, corrisponde al notaio una somma in deposito per l’onorario e
per le spese da sostenere in nome e per conto. Il notaio emette fattura l’anno
successivo, facendo menzione alla riscossione delle somme anticipate, in linea
con quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 che consente di emettere
fattura entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.
Si chiede di sapere se il contribuente possa beneficiare della detrazione d’imposta
del 19 per cento per le spese relative all’onorario del notaio nell’anno in cui ha
effettuato il pagamento o debba rinviare il beneficio all’anno successivo, in linea
con la fattura rilasciata dal notaio.
R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detrazione dall’IRPEF lorda
di un importo pari al 19 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
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anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 95/E del 12 maggio 2000,
richiamata anche nella circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, ha chiarito che tra gli
oneri accessori connessi con l’operazione di finanziamento che danno diritto alla
detrazione sono compresi l’onorario del notaio per la stipula del contratto di
mutuo e le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio,
l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Non sono, invece, detraibili le spese
notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dell’immobile.
La scrivente, con risoluzione n. 128/E del 23 settembre 2005, ha precisato che gli
oneri accessori agli interessi passivi sono detraibili nel limite del 19 per cento
secondo il principio di cassa e che, pertanto, la detrazione riferita a tali oneri
deve essere fruita nell’anno in cui gli stessi sono sostenuti.
Per quanto concerne il pagamento dell’onorario del notaio, con circolare n. 24/E
del 10 giugno 2004 è stato chiarito che “per avere piena prova del pagamento
della parcella del notaio si deve far riferimento, in linea generale, alla data del
documento di certificazione del compenso”, rimanendo inteso che, ai sensi
dell’art. 6 del DPR n. 633 del 1972, per le prestazioni di servizi deve essere
emesso all’atto del pagamento del corrispettivo.
Nell’ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l’art. 3
del D.M. 31 ottobre 1974, emanato in attuazione dell’art. 73, primo comma, lett.
c), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “per le somme ricevute in deposito,
globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese
da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile,
quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura,
relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione del deposito”.
La richiamata disposizione ha finalità di semplificazione e consente ai
professionisti che non possano determinare, al momento in cui è costituito il
deposito, l’importo riferibile alle spese da sostenere in nome e per conto del
committente e quello riferibile all’onorario, di emettere la fattura non oltre il
termine di sessanta giorni dalla data di costituzione del predetto deposito per la
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parte riferibile al pagamento dei corrispettivi.
Ciò premesso, qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio
in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma
imputata ad onorario nell’anno successivo in base all’art. 3 del DM 31 ottobre
1974, si ritiene che il relativo onere sia detraibile dall’imposta dovuta per l’anno
di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa di cui all’art.
15, comma 1, del TUIR. Del resto, il termine di sessanta giorni previsto
dall’articolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974 consente comunque al contribuente di
conoscere, nei tempi utili per la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la
parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce onere detraibile ai
sensi dell’arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la
documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal
notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.
5.2 Oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale
D. Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i
benefici prima casa (dove ha la residenza), acquisti un ulteriore immobile dove
andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fattura per
l'intermediazione dell'ultimo acquisto? In pratica, occorre chiarire quale sia il
concetto di abitazione principale rilevante per la relativa applicazione: quello
valido ai fini dell'imposta di registro agevolata o quello IRPEF.
R. La detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR è concessa per
i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione
immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell'unità immobiliare “da adibire ad
abitazione principale …”. La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo
cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. L’unità immobiliare deve essere adibita ad
abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b), riguardante
la detrazione prevista per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per
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l’acquisto dell’abitazione principale, e quindi ordinariamente entro un anno
dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste. Si ricorda, come
peraltro già indicato in altri documenti di prassi (cfr. circolare n. 15/E del 20
aprile 2005, par . 4.3), che la dimora abituale può non coincidere con la residenza
anagrafica. Quest’ultima costituisce, invece, presupposto per l’applicazione
dell’agevolazione, c.d. prima casa, di cui all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa,
parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131(Testo unico dell’imposta di
registro). Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale
non coincide con la residenza anagrafica può essere oggetto di apposita
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445del 2000; in caso di dichiarazione
mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR.
5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)
D. Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini
dell'IRPEF, dei contributi previdenziali versati attraverso i c.d. "buoni lavoro" o
voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poter
documentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello
dichiarativo 730.
R. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ha
introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, definite
all’art. 70, comma 1, quali “attività lavorative di natura occasionale”,
prevedendone alla lett. a) l’applicabilità anche a quelle rese nell’ambito dei
“lavori domestici”. Il successivo articolo 72 prevede, per tali prestazioni di
lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d.
“buoni lavoro” (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le
rivendite autorizzate.
Per quanto concerne l’ambito dei lavori domestici, con circolare n. 44 del 24
marzo 2009 l’INPS, richiamando la nota del Ministero del lavoro n.
16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, fa comunque presente che il ricorso ai
buoni lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro
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natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela
previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di
lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal
DPR 31 dicembre 1971, n. 1403), né a regolamentazioni contrattuali afferenti a
tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).
Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese
nell’ambito di lavori domestici in base all'art. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur
non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da
ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all'art. 10,
comma 2, del TUIR, attesa peraltro anche la comune finalità delle disposizioni in
esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari n. 207/E
del 2000 dell’Agenzia delle entrate e n. 44 del 2009 dell'INPS).
Ne consegue che, contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro” per
gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai
sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del TUIR,
per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro
1.549,37 (cfr. circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1).
In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al
prestatore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato al
riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipo
accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro
occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione
del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto
dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995, pertanto i contributi
previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale
carico del committente.
Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal d.lgs. n. 276 del 2003 e
le disposizioni attuative adottate dall'INPS, si ritiene che detto importo possa
essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per
l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa
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prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o
la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque
intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento
dell’onere, si precisa che il committente dovrà conservare le ricevute di
versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro
consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione
attestante la comunicazione all'INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro
(procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000
che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da
addetti ai servizi domestici.
5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione –
Determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012
D. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 ha modificato il trattamento fiscale degli immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le nuove disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di imposta 2012. Tuttavia, nella
determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012 si deve assumere, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la
disciplina introdotta dal citato decreto-legge n.16 del 2012. Si chiede di chiarire
le modalità di determinazione degli acconti relativi all’IRPEF e all’addizionale
comunale all’IRPEF da parte di un contribuente che nell’anno 2011 abbia
percepito un reddito di fabbricati derivante dalla locazione di un immobile
riconosciuto di interesse storico.
R. L’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogato
dall’articolo 4, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 2012, stabiliva
che “in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o
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artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione
della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è collocato il fabbricato”.
L’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, oltre ad abrogare la richiamata
disposizione, aggiunge all’art. 37, comma 4-bis, del TUIR il seguente periodo:
“Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
riduzione è elevata al 35 per cento”.
Pertanto, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2012, il reddito dei fabbricati
di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore
importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastale effettiva
dell’immobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla percentuale
di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla
percentuale di possesso.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del
2012, per calcolare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per l’anno
2012 ai fini dell’IRPEF e dell’addizionale comunale, è necessario determinare
l’imposta per l’anno 2011 applicando la nuova disciplina introdotta dallo stesso
decreto legge.
Pertanto, il contribuente deve:
- ridurre il proprio reddito complessivo relativo all’anno 2011 - indicato nel
rigo 11 del prospetto di liquidazione 730/3 del modello 730/2012 o nel
rigo RN1, colonna 5, del modello UNICO PF 2012 – di un importo pari al
reddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente
alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste
per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato,
rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal
decreto-legge n. 16 del 2012 (confronto tra rendita catastale effettiva
dell’immobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla
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percentuale di possesso, e canone di locazione ridotto del 35 per cento,
rapportato alla percentuale di possesso);
- sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo
all’anno 2011 come sopra ridotto.
Viene così individuato un reddito complessivo “virtuale”, utile al solo fine di
determinare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per l’anno 2012.
Sulla base di tale reddito complessivo “virtuale”, vanno quindi riliquidate le
imposte dovute per l’anno 2011 al fine di ricalcolare gli acconti per l’anno 2012
secondo le regole ordinarie.
Si evidenzia che il contribuente in possesso di un immobile di interesse storico o
artistico che presenta il modello 730/2012 deve effettuare il ricalcolo degli
acconti dovuti sulla base delle nuove disposizioni sopra illustrate e confrontarli
con quelli evidenziati nel prospetto di liquidazione 730/3 rilasciato dal soggetto
che ha prestato l’assistenza fiscale. Ove gli acconti ricalcolati in base alle nuove
disposizioni siano di importo superiore rispetto a quello evidenziato nel prospetto
730/3, il contribuente deve provvedere a un versamento integrativo nei termini
ordinari tramite il modello di pagamento F24, utilizzando gli appositi codici
tributo.
Tenuto conto che la legge di conversione n. 44 del 2012 è entrata in vigore il 29
aprile 2012, dunque a “campagna dichiarativa” già iniziata, al fine di consentire
ai contribuenti un termine congruo per determinare correttamente gli acconti
relativi all’IRPEF e all’addizionale comunale all’IRPEF, la differenza tra i
seguenti importi:
1. acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni;
2. acconti determinati in base alle nuove norme in materia di immobili di
interesse storico o artistico;
potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il
pagamento della seconda rata di acconto IRPEF, senza applicazione di sanzioni.
Sulla quota della differenza come sopra calcolata che, in assenza di tale
differimento, dovrebbe essere versata con la prima rata di acconto, sono dovuti
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gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista
per i pagamenti rateali, di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Esempio
1. Acconto IRPEF 2012 calcolato con il cd. metodo storico
- Differenza (rigo 57 del 730/3 2012 o rigo RN33 di UNICO PF 2012) = 500
euro
- Acconto IRPEF 2012 (vedi pag. 7 istruzioni UNICO PF 2012) = 480 euro
- Prima rata acconto (trattenuto dalla retribuzione di competenza del mese di
luglio o da versare entro il 18 giugno con possibilità di rateazione) 39,6% di
500 euro = 198 euro
- Seconda rata acconto (trattenuto o da versare entro il 30 novembre, non
rateizzabile) 56,4% di 500 euro = 282 euro
2. Acconto IRPEF 2012 ricalcolato tenendo conto delle nuove regole per gli
immobili di interesse storico-artistico
- Differenza = 1500 euro
- Acconto IRPEF 2012 = 1440 euro
- Prima rata di acconto (39,6% di 1500 euro) = 594 euro
- Seconda rata di acconto (56,4% di 1500 euro) = 846 euro
Quota di acconto IRPEF che può essere versata entro il 30 novembre 2012
594 euro (primo acconto correttamente ricalcolato) – 198 euro (primo acconto
calcolato con il metodo storico) = 396 euro
Tale importo di 396 euro potrà essere versato, tramite il modello di pagamento
F24, entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni.
Anche i soggetti IRES possono versare la differenza tra l’acconto calcolato senza
tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove
disposizioni, entro il termine per il pagamento della seconda rata di acconto,
senza applicazione di sanzioni. Come sopra chiarito, sono comunque dovuti gli
interessi nella misura del 4 per cento annuo.
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5.5 Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Applicazione delle soglie
di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca
D. Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere computato nel
reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare
fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre
detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR. Si chiede se si debba
tener conto della base imponibile della cedolare secca anche per applicare le
esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
commisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai
Comuni.
R. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto, a
partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti
dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle
relative pertinenze.
L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati
con il regime dell’imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e,
conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 23 del 2011, il nuovo regime di tassazione non rileva ai fini dei
benefici fiscali collegati alla situazione reddituale del contribuente.
Come precisato nel paragrafo 5 della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, infatti,
il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve essere computato nel
reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare
fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre
detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni
di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la
spettanza o la misura di benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti
reddituali.
Si ritiene che la soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla
Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o
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dell’addizionale comunale all’IRPEF rientri tra i “benefici fiscali” considerati
dalla disposizione recata dall’articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011.
Pertanto, ai fini della verifica della soglia di esenzione, l’ammontare
dell’imponibile relativo all’addizionale regionale o comunale (ovvero
l’ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a
quest’ultimo l’esenzione) deve essere aumentato della base imponibile della
cedolare secca.
Esempio
- Imponibile addizionale comunale (rigo RV1 del modello UNICO PF 2012):
8.000 euro
- Base imponibile cedolare secca (righi RB10, col. 13 + RB10, col. 14): 3.000
euro
- Esenzione deliberata dal Comune per redditi fino a 10.000 euro
- Aliquota deliberata dal Comune: 0,6 per cento
L’esenzione non trova applicazione in quanto l’imponibile dell’addizionale
aumentato dell’imponibile per cedolare secca (8.000 + 3.000 = 11.000) è
superiore alla soglia di esenzione prevista dal Comune.
L’aliquota dello 0,6 per cento si applica sull’imponibile pari a 8.000 euro.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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