Cinque Periodi Scandiscono Il Sistema Di Liquidazione Avvocato

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Guida al Diritto 30.4.2014 CINQUE PERIODI SCANDISCONO IL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE di Condello Domenico Le modalità per la determinazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività professionale svolta continuano a essere regolamentate dall'articolo 2233 del codice civile, come modificato prima dalla "legge Bersani" (legge 248/2006), poi parzialmente, dall'articolo 9 della legge 27/2012 di conversione del Dl 1/2012 insieme all'articolo 13 previsto dalla legge 247/2012 . Le disposizioni legislative in cinque periodi - È opportuno premettere però che il sistema per la determinazione e liquidazione del compenso all'avvocato deve essere collocato in cinque periodi poiché ogni periodo è regolamentato da differenti disposizioni legislative. I periodi: l dal 1933 fino al 2006: vigenza della legge professionale del 1933 come successivamente modificata; dal 2006 fino al 2012: applicazione della legge Bersani (248/2006); dal 2012 fino al 2013: abrogazione del sistema tariffario e nascita dei parametri; dal 2 febbraio 2013: entrata in vigore della legge 247/2012 - applicazione dell'articolo 13 e utilizzazione del Dm 140/2012; dalla entrata in vigore del nuovo Dm 10 marzo 2014 n. 55 - 23 aprile 2014 - sui parametri previsto dall'articolo 13 della legge 247/2012, inizia il quinto periodo. L'articolo 13 della legge 247/2013, che ha fissato le ultime disposizioni, entrate in vigore dal 2 febbraio 2013, è oggi completamente attuato con la pubblicazione del Dm 10 marzo 2014 n. 55 con i nuovi parametri. Il Consiglio nazionale forense, con delibera del 3 maggio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore, con il comma 6 dell'articolo 13 della citata legge professionale, ha predisposto i nuovi parametri e la normativa di riferimento e ha trasmesso il tutto al ministero della Giustizia per quanto di sua competenza e per la predisposizione del nuovo decreto ministeriale da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale. Superati i passaggi dinanzi al Consiglio di Stato, davanti alle Commissioni giustizia della Camere e del Senato e ottenuto il visto dalla Corte dei Conti il Dm 55/2014 è approdato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 aprile 2014 dopo oltre due anni. È necessario ricordare che, fino all'entrata in vigore dei nuovi parametri, la normativa ha specificatamente stabilito che, in assenza di un contratto tra l'avvocato e il cliente, gli Organi giurisdizionali continueranno ad applicare, per la determinazione del compenso, ciò che è previsto dal Dm 140/2012. La conoscenza dei periodi temporali è importante poiché consente di individuare la relativa normativa vigente e il conseguente sistema di parcellazione utilizzato. L'articolo 28 del nuovo decreto ministeriale, ad esempio, stabilisce che le disposizioni (il regolamento e i parametri) si applicano «alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore». La giurisprudenza ha affrontato molte volte il problema della vigenza della normativa con specifico riferimento alla parcellazione degli avvocati. Sull'argomento infatti sono intervenute le sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 17406/2012) e anche la Corte costituzionale con la sentenza 261/2013. Secondo i Giudici di legittimità i nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali giudiziali si devono «applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate». Il quadro normativo - Nella legislazione italiana il tema del compenso dovuto ai professionisti, - professioni intellettuali - per l'attività svolta, è trattato in diversi settori: l dalle disposizioni legislative; dal codice civile; dal codice di procedura civile; www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/ Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5

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Guida al Diritto

30.4.2014

CINQUE PERIODI SCANDISCONO IL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE

di Condello Domenico

Le modalità per la determinazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività professionale svolta continuano a essere regolamentate

dall'articolo 2233 del codice civile, come modificato prima dalla "legge Bersani" (legge 248/2006), poi parzialmente, dall'articolo 9 della legge

27/2012 di conversione del Dl 1/2012 insieme all'articolo 13 previsto dalla legge 247/2012 .

Le disposizioni legislative in cinque periodi - È opportuno premettere però che il sistema per la determinazione e liquidazione del

compenso all'avvocato deve essere collocato in cinque periodi poiché ogni periodo è regolamentato da differenti disposizioni legislative.

I periodi:

l dal 1933 fino al 2006: vigenza della legge professionale del 1933 come successivamente modificata;

dal 2006 fino al 2012: applicazione della legge Bersani (248/2006);

dal 2012 fino al 2013: abrogazione del sistema tariffario e nascita dei parametri;

dal 2 febbraio 2013: entrata in vigore della legge 247/2012 - applicazione dell'articolo 13 e utilizzazione del Dm 140/2012;

dalla entrata in vigore del nuovo Dm 10 marzo 2014 n. 55 - 23 aprile 2014 - sui parametri previsto dall'articolo 13 della legge 247/2012,

inizia il quinto periodo.

L'articolo 13 della legge 247/2013, che ha fissato le ultime disposizioni, entrate in vigore dal 2 febbraio 2013, è oggi completamente attuato con la

pubblicazione del Dm 10 marzo 2014 n. 55 con i nuovi parametri.

Il Consiglio nazionale forense, con delibera del 3 maggio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore, con il comma 6 dell'articolo 13

della citata legge professionale, ha predisposto i nuovi parametri e la normativa di riferimento e ha trasmesso il tutto al ministero della Giustizia

per quanto di sua competenza e per la predisposizione del nuovo decreto ministeriale da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale.

Superati i passaggi dinanzi al Consiglio di Stato, davanti alle Commissioni giustizia della Camere e del Senato e ottenuto il visto dalla Corte dei

Conti il Dm 55/2014 è approdato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 aprile 2014 dopo oltre due anni.

È necessario ricordare che, fino all'entrata in vigore dei nuovi parametri, la normativa ha specificatamente stabilito che, in assenza di un contratto

tra l'avvocato e il cliente, gli Organi giurisdizionali continueranno ad applicare, per la determinazione del compenso, ciò che è previsto dal Dm

140/2012.

La conoscenza dei periodi temporali è importante poiché consente di individuare la relativa normativa vigente e il conseguente sistema di

parcellazione utilizzato. L'articolo 28 del nuovo decreto ministeriale, ad esempio, stabilisce che le disposizioni (il regolamento e i parametri) si

applicano «alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore».

La giurisprudenza ha affrontato molte volte il problema della vigenza della normativa con specifico riferimento alla parcellazione degli avvocati.

Sull'argomento infatti sono intervenute le sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 17406/2012) e anche la Corte costituzionale con la

sentenza 261/2013.

Secondo i Giudici di legittimità i nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali giudiziali si devono «applicare ogni qual volta la liquidazione

giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un

professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si

sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate».

Il quadro normativo - Nella legislazione italiana il tema del compenso dovuto ai professionisti, - professioni intellettuali - per l'attività svolta, è

trattato in diversi settori:

l dalle disposizioni legislative;

dal codice civile;

dal codice di procedura civile;

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dalla legislazione speciale collegata alle leggi professionali;

dal codici deontologici.

Le prime disposizioni per gli avvocati sono collocate nella vecchia legge professionale. Una serie di decreti ministeriali con le deliberate dal

Consiglio nazionale forense, hanno poi regolamentato le modalità per la quantificazione del compenso fino al 2012.

La normativa prevista nel codice civile - Il codice civile libro quinto del lavoro, con il capo II, "Delle professioni intellettuali" fissa i principi

generali riguardanti l'esercizio di tutte le professioni e i principi per la determinazione del compenso.

L'articolo 2229 demanda ai Consigli dell'Ordine (Associazioni professionali) le funzioni per l'accertamento dei requisiti per la iscrizione all'albo ed il

potere disciplinare. Il richiamo dei Consigli dell'Ordine per gli avvocati oggi deve essere collegato al nuovo ordinamento professionale (legge

247/2012).

Codice civile, articolo 2229

Esercizio delle professioni intellettuali

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono

demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la

sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

L'articolo 2230 precisa poi, al primo comma, che il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dal codice civile e

al secondo comma richiama espressamente l'articolo 13 del nuovo ordinamento professionale forense (legge 247/2012).

Codice civile, articolo 2230

Prestazione d'opera intellettuale

1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e

con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

L'articolo 2231 stabilisce che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata dal non iscritto nell'apposito

albo previsto dalla legge, priva il contratto di qualsiasi effetto poiché dà luogo a nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, del rapporto tra

professionista e cliente.

Codice civile, articolo 2231

Mancanza d'iscrizione

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non

gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un

compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

L'articolo 2235 precisa che il professionista non può "ritenere" le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario

alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Codice civile, articolo 2235

Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti

secondo le leggi professionali.

L'articolo 2961 disciplina invece i tempi fissati per la restituzione dei documenti: l'avvocato è «esonerato dal rendere conto degli incartamenti

relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate».

Codice civile, articolo 2961

(Restituzione di documenti)

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti

dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli

atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.

Anche le problematiche collegate al compenso sono affrontate specificatamente in una serie di articoli del codice civile.

L'articolo 2233 (Compenso) fissa i principi fondamentali per la determinazione del compenso dovuto al professionista per l'attività svolta.

L'articolo 2234 prevede che il cliente, «salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento

dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso».

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Codice civile, articolo 2234

Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,

secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Gli articoli 2956 e 2957 del Cc evidenziano le criticità relative alla prescrizione stabilendo in tre anni il termine e precisando che detto

decorre, per gli avvocati «dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la

prescrizione decorre dall'ultima prestazione».

Codice civile, articolo 2956

Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (*);

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

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(*) La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966 n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, limitatamente

alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

Codice civile, articolo 2957

Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione

delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

L'articolo 1703 definisce il mandato in un contratto «col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra».

Codice civile, articolo 1703

Nozione

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

L'articolo 2237 fissa i principi generali riguardanti il recesso stabilendo che:

1) Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2) Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per

l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

3) Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Codice civile, articolo 2237

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per

l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Con riferimento a detto istituto è necessario un richiamo all'articolo 14 del nuovo ordinamento professione forense poiché detto articolo fissa i

seguenti principi:

l libertà per l'avvocato di accettare un incarico;

obbligo per l'avvocato solo per le difese di ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato;

l'incarico si perfeziona con l'accettazione;

in carico dell'avvocato sussiste una responsabilità personale illimitata;

l'avvocato può recedere dal mandato facoltativamente ma non deve arrecare pregiudizi al cliente;

l'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale è sempre personale. Non rileva la partecipazione in una associazione o in una società

professionale;

l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato anche con incarico verbale. La sostituzione da parte di un praticante necessita una delega

scritta;

l'avvocato può nominare sostituti processuali presso ogni ufficio giudiziario ma deve depositare la nomina presso il proprio Ordine;

l'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare resta sempre personalmente responsabile nei confronti del cliente

Legge 247/2013, articolo 14

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

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1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico.

Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele

necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di

un'associazione o società professionale.

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli

avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di

appartenenza.

Altro importante articolo del codice civile - articolo1261 - prevede il divieto di cessione, anche per interposta persona, «di diritti sui quali è sorta

contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La

disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa

di beni posseduti dal cessionario».

Codice civile, articolo 1261

Divieti di cessione

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i

patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti

l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per

difesa di beni posseduti dal cessionario.

La normativa di riferimento nel Cpc - Il capo IV del libro primo - Disposizioni generali - del codice di procedura civile con gli articoli 90 e

seguenti fino all'articolo 98 affronta il problema «della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali». Una specifica

regolamentazione è prevista relativamente alla procedura per il recupero del compenso non pagato dal cliente agli articoli 633, 636 e 637.

L'articolo 75 delle disposizioni di attuazione al Cpc stabilisce, infine, che il difensore deve unire al fascicolo di parte la nota spese.

La legislazione speciale - La legge 247/2012, approvata recentemente ed entrata in vigore dal 2 febbraio 2013, ha sostituito quasi tutto il

precedente ordinamento forense risalente al 1933. La nuova normativa all'articolo 64 ha delegato il Governo concedendo un termine di

ventiquattro mesi per accertare la vigenza delle norme, per individuare quelle abrogate e per elaborare un testo unico.

La normativa di base del sistema tariffario forense era collocata nel Rdl 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato,

convertito con la legge 22 gennaio 1934 n. 36. Detto Rdl 1578/33, ha subito numerose modifiche dalla legge 13 giugno 1943 n. 794 e poi dalla legge

3 agosto 1949 n. 538, e al Titolo VI fissava i principi base sugli onorari degli avvocati e del rimborso delle spese.

La normativa antecedente alla nuova legge professionale del 2012 - Le prime sostanziali modifiche al sistema di tariffazione speciale

previsto per le attività delle professioni regolamentate sono state apportate dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del decreto Bersani

(Dl 223/06), pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 186 del 11 agosto 2006 ed entrata in vigore dal giorno successivo. L'articolo 2 di questa legge

aveva stabilito che, dalla data di entrata in vigore, erano abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, con riferimento alle attività libero

professionali e intellettuali, che prevedevano le seguenti disposizioni:

«a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,

nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato

dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo

restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a

più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale

responsabilità».

Detto articolo aveva, inoltre, precisato che:

1) «Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti»;

2) «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito

patrocinio, sulla base della tariffa professionale».

La legge Bersani aveva modificato l'articolo 2233 del Cc, sostituendo il comma: «Gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta

persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di

nullità e dei danni» con il seguente comma: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i

loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» (articolo 2-bis della legge 248/2006).

Infine, questa nuova normativa aveva, infine, precisato che: «Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le

prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanziadella qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o

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gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in

ogni caso nulle» (articolo 2 della legge 248/2006).

La legge n. 27/2012 di conversione del decreto legge n. 1/2012 - Con il penultimo intervento legislativo, legge n. 27 del 2012 di

conversione del decreto legge n. 1 del 2012, il legislatore ha definitivamente abrogato, dall'ordinamento italiano, le tariffe previste per gli avvocati

e per tutte le altre professioni regolamentate. Con la definitiva formulazione dell'articolo 9 fatta in sede di conversione il legislatore ha fissato i

seguenti rivoluzionari principi:

l collocazione, delle modalità di determinazione del compenso nell'ambito della normativa prevista dal codice civile;

obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico;

obbligo di informare il cliente sulla complessità dell'incarico;

obbligo di fornire al cliente informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla conclusione;

obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il Dpr n. 137 del 2012, pubblicato sulla "Gazzetta

Ufficiale" del 14 agosto del 2012, ha prorogato di dodici mesi l'obbligo per il professionista di munirsi di una polizza per la responsabilità

professionale;

obbligo di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima;

necessità di determinare un compenso adeguato all'importanza dell'opera svolta;

necessità di indicare, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Il Dm 140/2012 ha poi fissato i principi per la determinazione del compenso in difetto di specifico accordo tra professionista e il cliente.

La nuova legge professionale - La nuova legge professionale, legge 247/2012, affronta il problema del compenso e delle questioni collegate

con l'articolo 13, con l'articolo 2 ai commi 5 e 6 e con gli articoli 14 e 7. n

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