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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 1 Oggetto: CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA delle funzioni di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale (art.7 comma 3 L.R. N.. 21/2012, successive modifiche, L.R. N.. 24/2003, successive modifiche, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i). ********** Rep. n. _____ Il giorno …..… del mese di ……..… dell’anno ..……, nella Sede del Comune di ………………, con la presente convenzione, tra i Signori: - ………………….., nato a …………….. il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ALBARETO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …... del …..…., dichiarata immediatamente eseguibile; - ………………….., nato a …………….. il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BEDONIA (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …... del …..…., dichiarata immediatamente eseguibile; - …………………..,, nato a …………….., il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (codice fiscale: 00440510345), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ..…. del …..…., dichiarata immediatamente eseguibile; - …………………..,, nata a ………………….., il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI COMPIANO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ..…. del ……..., dichiarata immediatamente eseguibile; - ………………….., nato a …………….. il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TORNOLO (codice fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …... del ..……., dichiarata immediatamente eseguibile; PREMESSO CHE: i Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo fanno parte dell’ambito territoriale ottimale dell’Unione Valli Taro e Ceno; le disposizioni dell’articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 come modificato da ultimo dall’art. 76 L.R. 13/2015 prevede che “I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12

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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 1

Oggetto: CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA delle funzioni di Polizia

municipale e Polizia amministrativa locale (art.7 comma 3 L.R. N.. 21/2012, successive

modifiche, L.R. N.. 24/2003, successive modifiche, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma

27, lett. i).

**********

Rep. n. _____

Il giorno …..… del mese di ……..… dell’anno ..……, nella Sede del Comune di ………………, con la

presente convenzione, tra i Signori:

- ………………….., nato a …………….. il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente

atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ALBARETO (codice fiscale:

………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …... del …..….,

dichiarata immediatamente eseguibile;

- ………………….., nato a …………….. il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BEDONIA (codice fiscale:

………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …... del …..….,

dichiarata immediatamente eseguibile;

- …………………..,, nato a …………….., il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente

atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (codice

fiscale: 00440510345), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ..…. del …..….,

dichiarata immediatamente eseguibile;

- …………………..,, nata a ………………….., il …………, il quale dichiara di intervenire nel

presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI COMPIANO (codice

fiscale: ………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ..…. del

……..., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ………………….., nato a …………….. il …………, il quale dichiara di intervenire nel presente atto

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TORNOLO (codice fiscale:

………………..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …... del ..…….,

dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

• i Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo fanno parte dell’ambito

territoriale ottimale dell’Unione Valli Taro e Ceno;

• le disposizioni dell’articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge

n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito

nella legge n. 135/2012, stabiliscono l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i

Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti

a Comunità montane;

• l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 come modificato da ultimo dall’art. 76 L.R. 13/2015 prevede

che “I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i

sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo

periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra

le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del

citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello

unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12

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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 2

febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il

2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000

abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra

tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-

legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio

delle medesime. I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra

alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si

giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale;

• per quanto l’obbligo dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali sia stato sospeso fino al 31-

12-16 i su indicati comuni hanno concordato, avvalendosi della facoltà di cui al capoverso del

comma tre sopra riportato, stante il particolare contesto territoriale (comuni contermini), di esercitare

in forma associata tra loro, avvalendosi dello strumento della “Convenzione” ex art. 30 del D. Lgs.

267/00 e ss.mm., la funzione in oggetto;

• i sopra elencati comuni hanno approvato lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata

delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale, al fine di perseguire l’obiettivo

di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la L.R. n. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013 (Disciplina della polizia

amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni di Albareto, Bedonia,

Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo delle funzioni di Polizia municipale (art. 14 L.R. n. 24/2003 -

Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), con istituzione del Servizio Unico Intercomunale di

Polizia Municipale, ai sensi della L.R. n. 23/2004 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013. In

particolare vengono gestite in forma associata le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia

locale definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni e le funzioni di

Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio

di Polizia Municipale nei termini indicati dall’articolo 5 della Legge n. 65/1986.

2. A titolo indicativo la presente gestione associata riguarda:

a) i controlli sull’applicazione dei regolamenti Comunali, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei

Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;

b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di

rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della

strada), nonché l’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico

accordo con la Dirigenza scolastica;

c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia

amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle

forme di commercio irregolari;

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d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed

ambientale;

e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia

giudiziaria;

f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della

sicurezza e regolarità del lavoro;

g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione

civile.

Al fine di assicurare una gestione realmente efficace ed efficiente, l’art. 14, comma 29, del D.L. n. 78/2010,

dispone che la funzione gestita in forma associativa, nel caso di specie la Polizia Municipale, non può essere

parzialmente gestita dal singolo Comune.

3. La gestione associata del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

a) la presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze del Servizio Unico

per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale,

per la -protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

b) le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al

conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

l’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la

sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di

polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell’immediatezza dell’evento e nei

giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale

competente in materia di polizia locale;

d) la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di

coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di Protezione civile a livello sovracomunale,

sulla base degli indirizzi statali e regionali;

e) l’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

4. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del Servizio di Polizia locale,

si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a

prevenire i fenomeni di illegalità, mediante le modalità operative e gli strumenti previsti dalla legge.

5. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, i

Comuni aderenti istituiscono il Servizio Intercomunale di Polizia locale denominato “Servizio Intercomunale

Polizia Municipale Alta Val Taro”;

6. Il Comune di Borgo Val di Taro svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Art. 2 Finalità

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1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale

attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti

e metodologie di intervento.

2. La gestione associata del Servizio di Polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti

convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 3

Principi

1.L’organizzazione in forma associata del Servizio di Polizia locale deve essere improntata ai seguenti

principi:

• massima attenzione alle esigenze dell’utenza;

• preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile,

anticipazione degli stessi;

• rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

• perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli

adempimenti non strettamente necessari;

• costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei

procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per

migliorare l’attività di programmazione;

• l’uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del

servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;

• l’omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia

locale;

• attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;

• l’economicità, l’efficienza ed efficacia del servizio (rispettando le disposizioni del D.M. 11-09-2013

qualora venisse riconfermato in sede di riformulazione della normativa sull’esercizio associato delle

funzioni fondamentali la cui obbligatorietà sia stata al momento sospesa a tutto il 31-12- 16 dalla

legge 25-02-2016 art. 4 c. 4);

• il miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio;

• la razionalizzazione dell’impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio.

Art. 4 Denominazione della gestione unificata e ambito territoriale

1. La denominazione della forma associativa specifica è, anche ai fini della predisposizione della relativa

modulistica, “Servizio Intercomunale Polizia Municipale Alta Val Taro”.

2. All’interno della presente convenzione e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al

Servizio Intercomunale si intende come richiamo al “Servizio Intercomunale di Polizia Municipale Alta Val

Taro”.

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3. Il Servizio Intercomunale e l’organizzazione ad esso funzionale, ai sensi della presente convenzione e per

tutta la durata della stessa, sostituisce la struttura organizzativa e la relativa disciplina del personale dei

singoli Servizi/Uffici di Polizia Municipale dei Comuni interessati alla convenzione stessa.

4. L’ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai

sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della Legge regionale n. 24/2003 e ss.mm., nel territorio dei Comuni

aderenti alla presente convenzione ovvero Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo.

5. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti

della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

6. L’intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del

Comando Unificato Intercomunale e del Presidio di riferimento.

Art. 5

Estensione della Convenzione

1. Al fine di favorire l’estensione della gestione associata delle funzioni di Polizia Locale a tutto l’Ambito

Territoriale Ottimale Valli Taro e Ceno, si conviene che la presente convenzione sia aperta all’adesione di

tutti i rimanenti Comuni appartenenti al detto Ambito Territoriale, previa approvazione della stessa con

apposita deliberazione consiliare di tutti i Comuni aderenti, che dovrà essere preceduta da apposita

manifestazione di interesse da comunicare, entro congruo termine, alla Conferenza dei Sindaci

convenzionati. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini

originari di durata e gli stessi obblighi.

Art. 6 Sede del Servizio Intercomunale e Presidi territoriali

1.La struttura operativa del Servizio Intercomunale è organizzata in un Comando Unificato e in Presidi

territoriali.

2. Il raccordo delle attività del Comando Unificato e dei Presidi territoriali è attuato dall’Ufficio di

Coordinamento del Servizio Intercomunale di cui al successivo articolo 10 della presente Convenzione.

3. La sede del Comando Unificato viene individuata presso i locali che ospitano gli uffici del Servizio Polizia

Municipale del Comune di Borgo Val di Taro, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei

successivi articoli.

4. Al fine di garantire il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni associate,

l’organizzazione logistica del servizio è improntata, tendenzialmente, al principio della salvaguardia degli

Uffici di Polizia Municipale di ogni Comune, da ora denominati Presidi territoriali, già esistenti di cui al

comma 1 dei quali verranno disciplinate le modalità di utilizzo in base ai principi di funzionalità,

economicità e razionalizzazione delle risorse, con l’assetto previsto dai successivi commi.

5. I Presidi territoriali svolgono tutte quelle attività che si renderanno necessarie per esigenze tecniche ed

organizzative. Essi costituiscono articolazioni del Comando Intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti

alla presente convenzione.

6. Il Comando Unificato, i Presidi territoriali, l’organizzazione del servizio, la dotazione organica

complessiva, le attribuzioni e le funzioni del Comandante nel rispetto dei principi generali di cui alla

presente convenzione, sono meglio specificati dall’”Assetto Organizzativo e funzionale del Servizio

Intercomunale di Polizia Municipale Alta Val Taro” di cui al successivo art. 7.

Capo II

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Organizzazione e funzionamento della gestione unificata

Art. 7

Regolamento e Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale

1.L’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale Alta Val Taro

sono disciplinati dal Regolamento e dall’Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale di

Polizia Municipale Alta Val Taro.

2. L’Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale sarà redatto dal

Comandante per gli aspetti tecnico operativi di intesa con gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci.

3. Il Comandante, per la redazione dell’assetto di cui al precedente comma, sarà coadiuvato da tecnici

nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

4. L’Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dovrà, tra le altre

cose, disciplinare:

• l’eventuale riorganizzazione funzionale del personale assegnato alla gestione unificata, nel rispetto

degli inquadramenti di categoria di cui al vigente C.C.N.L. ed alle funzioni ad essi afferenti;

• l’organizzazione della struttura e degli uffici, nonché le modalità circa il loro funzionamento;

• le modalità operative per lo svolgimento dei servizi;

• le specifiche funzioni e competenze.

5. Sia il Regolamento, sia l’Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia

Municipale saranno redatti entro sei mesi dall’approvazione della presente Convenzione.

6. Fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sarà applicato il Regolamento del Servizio della Polizia

Municipale del Comune di Borgo Val di Taro, in quanto compatibile con la presente Convenzione.

Art. 8

Organizzazione del Servizio Intercomunale e nomina del Comandante

1. Alla direzione del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni è preposto un Comandante che opera

sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella presente convenzione.

2. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all’interno della Polizia Municipale,

individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL.

3. Al Comandante spettano tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, le attività inerenti

le funzioni di cui all’articolo 1 della presente convenzione, con particolare riferimento a tutti i compiti

previsti dall’articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001,

seconde le direttive e gli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci.

4. Il Comandante, per il funzionamento del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni e lo svolgimento

delle attività di sua pertinenza, si avvale di tutto il personale del Servizio Intercomunale di Polizia locale,

nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli

successivi.

5. Il Comandante ha altresì il compito di:

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a) dar seguito alle direttive generali della Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i

piani operativi di gestione che individuano, con cadenza almeno semestrale, la quantità e la tipologia

di servizio e di attività da svolgere sul territorio sulla base del personale e delle risorse strumentali

disponibili.

b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed

organizzative del servizio;

c) relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, o su richiesta della

conferenza dei Sindaci, sul funzionamento e sull’efficacia del servizio unificato;

d) assegnare il personale e le risorse strumentali;

e) coordinare la predisposizione dei piani di lavoro dei singoli Presidi.

6. Le funzioni di Comandante del Servizio Intercomunale sono espletate dal Responsabile del Servizio

Polizia Municipale del Comune di Borgo Val di Taro, capofila dell’art. 1 comma 6 della presente

Convenzione, per la durata della stessa.

7. Il rapporto di servizio (o “funzionale”) del Comandante è stabilito dalla presente Convenzione, mentre il

rapporto di lavoro o impiego sarà disciplinato e regolamentato dal Comune capofila, pertanto, i Comuni

convenzionati si impegnano a concorrere con il Comune di Borgo Val di Taro alle spese relative al rapporto

di lavoro del Comandante nelle misure e con le modalità che saranno stabilite dalla Conferenza dei Sindaci

in base alle percentuali previste dal successivo art. 15 comma 3 (in particolare spetterà alla Conferenza dei

Sindaci l’eventuale limitazione della compartecipazione alla sola indennità di posizione del Comandante).

8. Il conferimento dell’incarico di Comandante del Servizio Intercomunale e la relativa nomina sono attuati

con decreto del Sindaco del Comune capofila, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.

9. Al fine di coadiuvare il Comandante nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti

e dalla presente Convenzione potrà essere previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel

rispetto dei criteri fissati dalla Conferenza dei Sindaci, purchè ciò non comporti ulteriori spese per i Comuni

aderenti.

Art. 9

Attività di coordinamento tra gli Enti associati

1. Al Comandante del Servizio Intercomunale competono funzioni di coordinamento, consultazione e

raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati

e l’efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

2. Il Comandante del Servizio Intercomunale riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale

addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l’attività su tutto il

territorio dei Comuni di cui alla presente Convenzione.

3. Gli Enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comando Unificato

Intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento

dell’attività del servizio e fornendo al Comandante gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti

associati, utili per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Competenze dell’Ufficio di Coordinamento del Servizio Intercomunale

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1.L’Ufficio di Coordinamento, che ha la propria sede presso il Comando Unificato, è composto dal

Comandante e dal Vice Comandante, qualora nominato; esso provvede, oltre a quanto statuito dall’articolo 6

comma 2, in via principale:

• alla definizione di piani di lavoro articolati per Presidio;

• alla individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative;

• alla verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

• alla proposta di azioni di miglioramento nella gestione del Servizio Intercomunale.

Art. 11

Attività di direzione e vigilanza

1. Il sistema direzionale dell’attività di gestione unificata è così articolato:

a) Il Sindaco è Autorità di Polizia locale nel proprio comune, dove vi esercita tutte le funzioni

attribuitegli dall’ordinamento giuridico.

b) La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati elabora direttive ed indirizzi che dovranno essere

attuati dal Comandante del Servizio Intercomunale ed ha il compito di verificare l’andamento della

gestione del servizio in forma unificata.

2. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce periodicamente e decide a maggioranza dei 3/5

dei suoi componenti.

3. In particolare, entro il mese di Settembre di ogni anno, la Conferenza predispone una relazione

programmatica contenente l’individuazione degli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del Servizio

di polizia locale.

4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell’efficacia e funzionalità

dell’attività associata e dell’adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci,

sulla base di una relazione predisposta dal Comandante del Servizio Intercomunale e sono svolte con le

cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa. I servizi di controllo dei

singoli Comuni predisposti ai sensi degli art 147 e seguenti del D. lgs 267/2000 e smi esercitano le funzioni

previste per legge e per i rispettivi regolamenti rispetto alle attività ed atti svolti dal “Servizio Intercomunale

Polizia Municipale Alta Val Taro”.

Capo III Rapporti tra Enti convenzionati

Art. 12 Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione della medesima.

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata.

Art. 13 Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. Ciascun Comune convenzionato può recedere dalla convenzione prima del termine previsto dall’articolo

12, comma 1.

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2. La volontà di recedere è preannunciata alla Conferenza dei Sindaci e successivamente approvata con

deliberazione consiliare del Comune recedente, che produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla sua

comunicazione a tutti i Comuni convenzionati.

3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che

rimane operante nei confronti degli altri Comuni convenzionati.

4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento

approvate da tutti gli enti convenzionati. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli

adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 14

Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte da tutti gli

enti convenzionati.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente approvate dalla

Conferenza dei Sindaci.

Art. 15

Rapporti finanziari e garanzie 1. A decorrere dal 01 gennaio 2017, i Comuni aderenti alla convenzione versano al Comune capofila una

quota annua necessaria per lo svolgimento associato del Servizio Intercomunale. Tale quota è definita dalla

Conferenza dei Sindaci, con le modalità previste al successivo comma 4 del presente articolo, in modo tale

da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.

2. Fino all’attivazione delle procedure di cui al successivo comma 4, il riparto delle spese sarà effettuato, in

prima istanza, in misura non superiore alla spesa attualmente sostenuta dai singoli comuni per i

Servizi/Uffici di Polizia Municipale.

3. Laquota, comprensiva oltre delle spese di cui sopra, anche della spesa della P.O. del Comandante, sarà

ripartita in relazione ai seguenti criteri:

a) numero degli abitanti al 01/01/2016 nella percentuale del 70 %;

b) superficie territoriale nella percentuale del 20 %;

c) per i Comuni che non conferiscono personale nella percentuale del 10 %.

4. Entro il 30 Settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro sessanta giorni dall’efficacia della

Convenzione, il Comandante del Servizio Intercomunale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno

delle risorse economiche sulla base dello schema di ripartizione dei costi di cui al comma precedente. A tal

fine, il Comandante presenta alla Conferenza dei Sindaci, in tempo utile per la formazione dei rispettivi

bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata.

Tale piano dovrà ottenere il perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi

del“Servizio Intercomunale di Polizia Municipale Alta Val Taro” nel rispetto degli iniziali costi dei Comuni

aderenti. La conferenza dei Sindaci approverà o meno il piano; se approvato, il conto economico del piano

viene inviato alle Amministrazioni aderenti, le quali provvedono ad inserire nei rispettivi bilanci di

previsione, previa verifica del permanere degli equilibri di bilancio, le entrate e le spese a ciascuna di esse

attribuite. Ciascun Comune che sia in condizione di farlo può ridurre la propria quota di spesa da erogare

all’Ente capofila tramite fornitura a quest’ultimo di prestazioni ,misurabili, calcolate tenendo conto del costo

del personale, e anche estranee all’oggetto dell’accordo ma funzionali ed utili al Comando di tale Ente.

5. Il Comune di Borgo Val di Taro, quale comune capofila, istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. uno

specifico centro di costo titolato “Servizio Unificato di Polizia Municipale Alta Val Taro”, ove troveranno

allocazione tutte le spese inerenti la presente convenzione.

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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 10

6. Il Comandante del Servizio Intercomunale redige la proposta di P.E.G. degli Enti convenzionati,

contemplando tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti la gestione del servizio unificato.

7. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le

risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la

quota di propria spettanza al comune sede del Comando Intercomunale in rate almeno semestrali.

8. Il Comandante del Servizio Intercomunale redige entro il 30 settembre un apposito prospetto preventivo e,

entro il 31 marzo, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

9. Le spese correnti aggiuntive saranno finanziate secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci e

saranno ripartite con criteri di equità secondo quanto sancito dal comma 3 del presente articolo;

10. Le spese d’investimento (acquisti, attrezzature e impianti) sono finanziate con le economie generate

dall’unificazione e con risorse aggiuntive secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 16 Beni e strutture

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Comuni e quelli

eventualmente acquistati. Per l’esercizio della gestione associata vengono impiegati gli automezzi e le

attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, se del caso a loro cura e spese, ad integrare

le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all’impiego fatto per i servizi convenzionati.

2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà sono a carico degli enti associati, che provvedono a

garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

3. Ulteriori beni destinati al servizio associato potranno essere acquistati pro quota, con le modalità previste

dall’art. 15 comma 3 della presente Convenzione, in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da

un singolo Comune e conferiti alla gestione associata, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei

Sindaci.

4. I beni acquistati individualmente e successivamente alla stipula della convenzione per l’espletamento delle

funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei comuni che li hanno acquistati e la

proprietà prescinde dalla durata della convenzione o da eventuale recesso. Al termine della convenzione, od

in caso di recesso o di scioglimento, per i beni indivisibili eventualmente acquistati congiuntamente deciderà

la Conferenza dei Sindaci.

Art. 17 Risorse umane

1. Tutto il personale di Polizia Municipale degli Enti convenzionati costituisce il Servizio Intercomunale; lo

stesso opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione unificata nel territorio dei

comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti organizzativi e di servizio che dovranno essere posti in essere nei

confronti del personale del Servizio Intercomunale, il rapporto di servizio (o “funzionale”) è stabilito dalla

presente convenzione, mentre il rapporto di impiego resta disciplinato e regolamentato dalle rispettive

amministrazioni di appartenenza nei quali sono organicamente inseriti.

3. La sede di servizio per gli operatori coincide di norma con la sede degli uffici territoriali, non escludendo

l’impiego del personale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione senza alcun vincolo di

provenienza. Il suddetto personale dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Responsabile del Servizio

Intercomunale.

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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 11

4. I Comuni convenzionati presentano, al momento della sottoscrizione della presente, il seguente organico

in forza ai rispettivi Servizi e uffici:

a) Servizio Polizia Municipale Comune di Borgo Val di Taro:

• n. 01 – Ispettore Capo a tempo pieno e indeterminato, Responsabile di Servizio Polizia

Municipale;

• n. 03 – Agenti a tempo pieno e indeterminato.

b) Ufficio Polizia Municipale Comune di Bedonia:

• n. 01 - Ispettore Capo a tempo pieno e indeterminato

• n. 01 – Agente a tempo pieno e indeterminato.

c) Ufficio Polizia Municipale Comune di Albareto:

• n. 02 - Agenti a tempo pieno e indeterminato.

d) Ufficio Polizia Municipale Comune di Tornolo:

• n. 01 operatore di Polizia Municipale a tempo part time e indeterminato, impiegato per 9

mesi all’anno per il 70% dell’orario lavorativo (36 ore) nel servizio di trasporto scolastico.

e) Comune di Compiano:

• nessun operatore di Polizia Municipale.

5. L’obiettivo da raggiungere è quello di realizzare le condizioni per potenziare il Servizio Intercomunale,

finalizzato ad offrire un servizio omogeneo sul territorio secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei

Sindaci. Per realizzare tale obiettivo, è necessario tendere all’equiparazione del rapporto Agenti di

PM/popolazione, riferibili ad ogni singolo Comune adeguando la struttura ai parametri regionali ottimali

definiti dalla Legge Regionale n. 24/2003, pur nella consapevolezza di dover rispettare i vincoli previsti dalle

vigenti disposizioni (vedasi comma 31 quinquies art. 14 legge 122/2010, come introdotto dalla legge

190/2014 comma 450).

6. In sede di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico dell’Ente di

appartenenza. La Conferenza dei Sindaci, con il supporto del Responsabile del Servizio Intercomunale, si

impegna a promuovere una contrattazione decentrata allo scopo di addivenire ad un accordo per

l’individuazione di provvedimenti idonei ad armonizzare i trattamenti giuridici, economici fondamentali e

accessori previsti dalla contrattazione decentrata dei singoli Enti, al fine di evitare l’insorgere di disparità di

trattamento a parità di categoria professionale di servizio svolto, nel rispetto delle possibilità consentite dai

fondi costituenti il salario accessorio di ogni singolo Comune.

7. Si conferma, ai sensi dell’art. 17 della Legge 127/1997, che tutto il personale del Servizio Intercomunale è

dotato di arma in via continuativa, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 18 della presente

Convenzione.

Art. 18 Armamento del personale di Polizia locale

1. Il personale del Servizio Intercomunale, al quale è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza,

presta servizio armato ai sensi dell’art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM

145/1987 e dal Regolamento del Servizio Intercomunale che verrà approvato entro due anni dall’entrata in

vigore della presente Convenzione.

2. L’ambito territoriale per il porto dell’arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio unico è

coincidente con quello di cui all’art. 4, comma 4, della presente Convenzione.

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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 12

3. Fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui al precedente comma 1 sarà applicato il

Regolamento dell’armamento degli appartenenti al Servizio della Polizia Municipale del Comune di Borgo

Val di Taro, in quanto compatibile con la presente Convenzione.

Art. 19 Proventi contravvenzionali

1. I proventi che derivano dall’accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del

Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni, in relazione alla competenza territoriale.

2. Le sanzioni amministrative relative agli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada

verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune nel cui territorio è stata accertata la

violazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, a partire dal 01/01/2017 sarà attivato il sistema

unificato di gestione delle entrate dei proventi contravvenzionali relativi al Codice della Strada.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all’”Assetto Organizzativo e

funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale Alta Val Taro” di cui al successivo art. 22 della

presente Convenzione.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 20 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e

contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all’organo

giurisdizionale competente.

Art. 21

Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica,

pertanto, l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili

a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità

della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il

Comandante del Servizio Intercomunale.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti

disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 22 Norme di rinvio

1. Con riferimento all’oggetto della presente convenzione si rinvia, per quanto non espressamente

disciplinato da questa, al Regolamento e all’Assetto organizzativo e funzionale del Servizio Intercomunale di

Polizia Municipale Alta Val Taro; gli stessi saranno redatti con le modalità e la tempistica prevista dall’art. 7

della presente Convenzione nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo per quanto

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Convenzione Servizio Intercomunale PM Alta Val di Taro (vers. def. – Approvata CC) 13

concerne gli accordi tra amministrazioni pubbliche e alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di

Polizia Locale e Municipale.

Art. 23 Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta

in volta raggiunte tra i comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi

competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

3. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in

materia tra i Comuni di Borgo Val di Taro e Compiano.

4. Fermo restando quanto sopra riportato, i Comuni di Bedonia e Borgo Val di Taro, qualora abbiano

necessità operative, potranno anticipare la gestione della predetta funzione dopo l’approvazione dei rispettivi

Consigli Comunali e la Convenzione stessa sia stata sottoscritta dai Sindaci dei due Enti.

Art. 24 Comunicazioni alle Autorità

1. Copia della presente Convenzione è trasmessa al Prefetto di Parma ed alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALBARETO

IL SINDACO DEL COMUNE DI BEDONIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

IL SINDACO DEL COMUNE DI COMPIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI TORNOLO