Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia
Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure
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1 1
Certificazione Energetica degli
Edifici: Normativa e Procedure
Relatore Ing. Felicetto Massa
Dottorando
Università Degli Studi di Cassino
2
Indice
Motivi dell’efficienza energetica
Direttiva 2002/91/CE
Normativa Nazionale
Adempimenti nel caso di realizzazione e
progettazione dei nuovi edifici
Normativa
CASO PRATICO DI CERTIFICAZIONE
3
I MOTIVI DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
Le principali cause dell’effetto serra sono le
emissioni di CO2. Queste provengono
principalmente dalla combustione di materiali
fossili. La conservazione dell’energia deve
essere il compito principale di ogni strategia
di controllo del surriscaldamento del pianeta.
L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le
emissioni annuali di CO2 di circa 300 milioni
di tonnellate, entro il 2020, adottando misure
di risparmio energetico nell’edilizia
residenziale e non residenziale.
4
DIRETTIVA 2002/91/CE:SINTESI
La direttiva comprende quattro elementi principali:
una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato
degli edifici;
i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e
l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di
altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel
corso degli ultimi cinque anni;
l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria
condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento
dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.
La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi
che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto
della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata
dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di
raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione
dell'edificio, il recupero del calore ecc.
Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia
di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.
5
DIRETTIVA 2002/91/CE:CAMPO
DI APPLICAZIONE
La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici
pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione
delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i
siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica
degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione
d'insieme.
La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad
esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza
energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti
sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.
6
DIRETTIVA 2002/91/CE:
ATTESTATI NORME MINIME E
CONTROLLI
All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio
deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico.
La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il
proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico,
adotti i provvedimenti necessari.
Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di
regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono
economicamente convenienti.
Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e
sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano
effettuati da personale qualificato e indipendente.
La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento
dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da
prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli
edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti
centralizzati di aria condizionata.
7
NORMATIVA NAZIONALE
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia“
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.
311 "Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia“
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE"
8
Art. 4 D.Lgs 192/05
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso
degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica.
9
I PRIMI 3 DECRETI ATTUATIVI
1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento
di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia.”
2. Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici”;
3. DA EMANARE
A breve un'altro regolamento definirà infine nelle
prossime settimane le figure dei certificatori
energetici (ingegneri, architetti, professionisti)
abilitati al rilascio delle certificazioni.
10
Regolamento e Linee Guida Definito dal D.P.R. 59/09, in
vigore dal 25/06/09, il regolamento stilato secondo l’Art.
4, c. 1, l. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., confermano i
controlli previsti dal regime transitorio del D.Lgs. 311/06,
con poche variazioni ed alcune novità; mentre le linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici (D.M. 26 giugno 2009 – GU 158/09) definiscono,
oltre ai metodi di calcolo da adottare, le tabelle di
classificazione nazionale per climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria, ed i modelli per la
redazione degli attestati di qualificazione e certificazione
e alla procedura di calcolo semplificata.
11
QUADRO LEGISLATIVO
12
QUADRO LEGISLATIVO:DPR
59/09
Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione
“omogenea, coordinata e immediatamente operativa”
delle norme per l’efficienza energetica sul territorio
nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i
requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:
climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del
DLgs 192/05)
preparazione di acqua calda per usi sanitari
(sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo
dell’obbligo delle fonti rinnovabili)
climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al
DLgs 192/05)
illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se
poi nel testo del decreto non se ne parla)
13
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si
applicano alle Regioni e Province autonome che non
hanno adottato propri strumenti di certificazione
energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino
all'emanazione di strumenti attuativi regionali di
certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece
si sono già dotati di strumenti per la certificazione
energetica dovranno assicurare un graduale
ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione
alle Linee guida nazionali.
14
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA Gli allegati al decreto riportano rispettivamente:
Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici
non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua
calda sanitaria;
Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
dell'edificio;
Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi
energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;
Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione
invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;
Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici
residenziali;
Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici
residenziali;
Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non
residenziali;
Allegato B – Norme tecniche di riferimento.
15
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Attestato di Certificazione Energetica
L'attestato di certificazione energetica avrà una validità
massima di dieci anni, confermata solo se sono
rispettate le prescrizioni normative che riguardano le
operazioni di controllo di efficienza energetica, degli
impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni
l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
16
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Attestato di Certificazione Energetica
All'attestato di certificazione energetica devono essere
allegati i libretti di impianto o di centrale.
L'attestato di certificazione energetica DEVE essere
aggiornato a seguito di:
interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25%
della superficie esterna dell'immobile;
installazione di sistemi di produzione con rendimenti più
alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;
interventi che, fermo restando il rispetto delle norme
vigenti, possano ridurre la prestazione energetica
dell'edificio.
17
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di
certificazione energetica deve contenere
l'informazione sintetica in termine di classe
energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la
climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni
energetiche (tachimetro) e della classificazione
energetica è identificata come sommatoria delle
prestazioni parziali relative alla climatizzazione
invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.
Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici
residenziali la certificazione energetica riguarda il
singolo appartamento, indipendentemente dal fatto
che l'impianto sia centralizzato o individuale.
18
METODO DI CALCOLO
Metodi di calcolo
Nessuna particolare novità per il calcolo della
prestazione energetica degli edifici, con la
conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1
e 2, per il metodo calcolato di progetto.
Per la certificazione degli edifici esistenti è
stato introdotto un metodo di calcolo "da
rilievo o standard", di riferimento, che
prevede tre diverse modalità di approccio.
19
Bilancio energetico dell’edificio La procedura di calcolo definisce dapprima quello che è il fabbisogno di
energia dell’involucro per la climatizzazione invernale (QH,nd)
Apporti solari
Perdite per ventilazione
Perdite per trasmissione
attraverso gli elementi
trasparenti
Perdite per
trasmissione
attraverso elementi
opachi inclinati
Perdite per
trasmissione
attraverso
elementi opachi
verticali Perdite per trasmissione
attraverso gli elementi
opachi orizzontali
Apporti
interni
apporti gratuiti
interni
QInt
energia
dispersa per
ventilazione
QH,ve
energia
dispersa per
trasmissione
QH,tr
apporti gratuiti
solari
QSol
fattore
correttivo
H,gn
Energia per il riscaldamento
19
20
UNI/TS 11300-2
Rendimento impiantistici
20
d
e e
gn
c
,
,
hvs hvsp H
rg e d gn g H
Q QQ
21
METODO DI CALCOLO
La Certificazione Energetica degli edifici
esistenti può essere rilasciata:
Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e
con qualsiasi destinazione d'uso secondo le
Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati
ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie
delle UNI/TS
SOLO per gli edifici residenziali esistenti di
superficie inferiore a 3000 metri quadri, in
alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET,
predisposto da CNR ed ENEA
SOLO per gli edifici residenziali esistenti di
superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora,
secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato
2 alle linee guida
22
FASE DI AVVIO
Nella fase di avvio, l'indice di prestazione
considera solamente la climatizzazione
invernale e la preparazione dell'acqua calda
sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si
fa riferimento ad una valutazione qualitativa
dell'involucro. Successivamente, si terrà conto
anche dell'indice di prestazione energetica per
l'illuminazione degli ambienti.
Soggetti abilitati alla certificazione
Per quanto concerne i soggetti abilitati alla
certificazione energetica, in attesa dell'apposito
regolamento, trova applicazione, in via
transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.
23
TIPI DI INTERVENTO
24
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
25
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
26
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
27
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
28
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
29
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
30
EDIFICIO DI
NUOVA
COSTRUZIONE
31
EDIFICIO DI NUOVA
COSTRUZIONE
32
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA:AQE
33
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA:AQE
34
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA:ACE
35
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA:ACE
36
CASO DI STUDIO
APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO
IN VILLETTA TRIFAMILIARE
Calcolo Fabbisogno Energetico
Globale ACS+ Riscaldamento
37
Importante
Data della richiesta del permesso a costruire: Maggio 2006
38
Caso Pratico Appartamento al primo piano in
Villa Trifamiliare
38
Trasmittanza parete
esterna verificata
Trasmittanza verso vicini
non rispettata
Ponte Termico non
Corretto
Radiatori a Bassa
Temperatura;
Tubazioni isolate ed
interne all’isolamento;
Valvole Termostatiche;
Caldaia ad alto
rendimento;
39
PARETE ESTERNA
40
PARETE SOTTOFINESTRA
41
PARETE FITTIZIA PILASTRO
42
Verifica Correzione ponte
Termico
Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media
UParete Fittizia< 1.15 Ucorrente IL PONTE TERMICO E’ CORRETTO
U UParete Fittizia > 1.15 Ucorrente
occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete”
Fittizia Corrente
Corrente
U U 0,752 0,364U% 106%
U 0,364
43
CORREZIONE PONTI TERMICI
influenza delle aree
Corrente Corrente Fittizia Fittiziam
Corrente
A U A U 1,10 2,7 0,364 0,3 2,7 0,762U 0,57
A 1,10 2,7
H= 2,7 m
6
2,1
1,1
Pilastri 0,30 x 0,30
44
I PONTI TERMICI SECONDO IL 311
il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture
opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il
volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o
uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2
dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia
climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2
dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte
termico).
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero
previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore
(sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i
limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al
presente decreto con riferimento alla superficie totale di
calcolo.
45
SOLAIO INTERPIANO
Maggiore di 0,8 W/m2K
46
SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO
47
FABBISOGNO ENERGETICO
42,11 kWh/m2a
AL 2010
EPi
48
CLASSI
ENERGETICHE
SECONDO LE LINEE
GUIDA
COMMENTO AL
FABBISOGNO PER LA
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
CLASSE C
Per
P ERCHE’ 38,52 kWh/m2a
è
COMPRESO TRA 42,11 E (42,11 x 0,75)=31,58 kWh/m2a
49
COMMENTO AL FABBISOGNO DI ACS
CLASSE E
ATTESO PERCHE’ NON E’ INSTALLATO IL SISTEMA DI
PRODUZIONE DI ACS DA SOLARE TERMICO
50
COMMENTO AL FABBISOGNO GLOBALE
CLASSE Cgl
PERCHE IL LIMITE SUPERIORE DELLA CLASSE E’
60,11 kWh/m2a ed il valore ottenuto è 59,91 kWh/m
2a
51
CONCLUSIONI
52
DOMANDE A CUI DARE UNA RISPOSTA
Rimangono sicuramente da chiarire una
serie di aspetti:
gli uffici regionali preposti alla ricezione degli
ACE
la definizione del fabbisogno per il
raffrescamento e per l'illuminazione
(quest'ultima, però, riguarda gli immobili non
residenziali, gli alloggi propriamente detti)
Elevati costi di Consulenza Energetica
Non sarebbe meglio che i soggetti
certificatori siano estranei alla proprietà?
53
Grazie per l’attenzione !! [email protected]
53
Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica
degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”,
organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti,
processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto
congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli
edifici”
SIAMO QUASI ALLA FINE
DELL’OPERA DI ATTUAZIONE
DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA…
MA IL BENESSERE DELL’UOMO
NON DIPENDE SOLO DALLE
CONDIZIONI TERMICHE E DI
UMIDITA’???