CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO · rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di...

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CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO L’ISTITUTO NORMATIVO E LE SUE L’ISTITUTO NORMATIVO E LE SUE POTENZIALITA’ COME STRUMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO IN AZIENDA Relatore Luisella Fassino

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CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

L’ISTITUTO NORMATIVO E LE SUE L’ISTITUTO NORMATIVO E LE SUE POTENZIALITA’ COME STRUMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO IN

AZIENDA

RelatoreLuisella Fassino

Dal libro Bianco al D.L.vo 276/2003

Per consegnare alle imprese un nuovo sistema di gestione dei rapportidi lavoro, semplice ed agile, sarebbe utile infine sperimentare unaprocedura di certificazione, cioè di validazione anticipata dellavolontà delle parti interessate all’utilizzazione di una certa tipologiacontrattuale.La funzione certificatoria, utile a prevenire controversie giudiziali sulLa funzione certificatoria, utile a prevenire controversie giudiziali sulpiano qualificatorio, potrebbe essere esercitata da strutture pubbliche(in sede amministrativa) od anche sindacali (gli enti bilaterali, adesempio).Il Governo auspica che su questa proposta possano essereraccolte osservazioni ed integrazioni, nella convinzione che unariforma di tal genere necessiti del concorso progettuale di tutti gliattori, non esclusa la comunità scientifica nell’ambito de lla qualeesse sono state a lungo dibattute.

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La certificazione dei contratti di lavoroe di appalto: cos’è e a cosa serve

Procedura volontaria e congiunta delle parti contrattualifinalizzata a:

ridurre il contenzioso in materia di qualificazione deicontratti di lavoro

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contratti di lavoro

distinguere concretamente il contratto di appalto dallasomministrazione di lavoro

Un utile strumento di difesa:la certificazione dei contratti

artt. 75-84 D.Lgs. 276/2003

Fonte

Iter

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Istanza (elementi essenziali – a pena di improcedibilità:indicazione del trattamento retributivo, contributivo e fiscale)Convocazione e audizione partiRedazione dell’atto di certificazione (termine

procedimento: entro 30 gg. dall’istanza)Eventuale ricorso: tentativo obbligatorio da esperire a cura

della commissione che ha certificato il contratto

Iter

Finalità

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazionedei contratti di lavoro, le parti possono ottenere lacertificazione del contratto secondo la procedura volontariastabilita dal Titolo VIII (artt. 75 - 84, D.Lgs. nr. 276/03).

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Volontà assistita delle parti

Rapporti certificabili

E’ consentita la certificazione di ogni forma di contratto,tipico ed atipico da cui sia dedotta, direttamente oindirettamente, una prestazione di lavoro, quali ad esempio:• Lavoro dipendente in tutte le sue forme (tempodeterminato, tempo parziale, apprendistato, a chiamata,inserimento ecc.)

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inserimento ecc.)• Collaborazione coordinata e continuativa con e senzaprogetto• Appalto (anche ai fini della distinzione concreta trasomministrazione di lavoro e appalto d’opera o di servizi)• Associazione in partecipazione• Distacco• Lavoro autonomo, d’opera e professionale• Agenzia e rappresentanza• Regolamento interno delle cooperative

Articolo 76 - Organi di certificazione

a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito diorganismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province;

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;

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c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;

c bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dellatutela delle condizioni di lavoro;

c ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contrattidi lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e unicamente nell'ambito di intese definite tra ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulentidel lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento evigilanza per gli aspetti organizzativi .

I vantaggi della certificazione

le parti sono assistite nella qualificazione del rapporto dilavoro;

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la qualificazione certificata resiste alle contestazioni degliorgani di vigilanza e conserva efficacia fino a sentenza delTribunale.

Gli effetti della certificazione

art. 79: "Gli effetti dell'accertamento dell'organo prepostoalla certificazione del contratto di lavoro permangono, ancheverso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, consentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili aisensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari“.

Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla

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Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto allacertificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti incorso di esecuzione, si producono dal momento di inizio delcontratto, ove la commissione abbia appurato chel'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodoprecedente alla propria attività istruttoria, coerente conquanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancorasottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove enel momento in cui queste ultime provvedano asottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifichesuggerite dalla commissione adita.

Gli effetti della certificazione

L'effetto della certificazione consiste nellatemporanea inefficacia di qualsiasi atto chepresupponga una qualificazione del contrattodiversa da quella certificata.

Tale effetto può essere superatoesclusivamente attraverso una successivadifferente valutazione del giudice, al quale illegislatore non può sottrarre la qualificazionedei rapporti finalizzata al riconoscimento deidiritti che ne conseguono (art. 24, comma 1,Cost.).

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Ricorso al giudice ordinario

per erronea qualificazione del contrattocioè erronee conclusioni della commissione sulla natura del contrattol’atto è nullo ab origine

per difformità tra il programma negoziale certificato e la suasuccessiva attuazione

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successiva attuazionesarà la sentenza ad accertare il momento in cui ha avuto inizio ladifformità tra le effettive modalità di svolgimento del rapporto e lemodalità pattuite con effetto ex nunc.

per vizi del consensovale a dire per errore, dolo e violenza:

è prevedibile che dolo e violenza rimarranno sempre casi accademici,diversamente potrebbe accadere riguardo le impugnazioni per errore

Ricorso al giudice amministrativo

contro l’atto amministrativo di certificazione

per violazione delle norme sul procedimento

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per eccesso di potere

Al TAR nella cui giurisdizione ha sede la commissione che hacertificato il contratto (termine decadenziale: 60gg.)

Le recenti disposizioni del Ministero del Lavoro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – NOTA 03 DICEMBRE 2008, N. 17286

La direttiva chiarisce, in primo luogo, che «con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata econtinuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione conrapporto di lavoro si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente su quelli cherapporto di lavoro si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente su quelli chenon siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cuiall'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati oancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e noncontrovertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzionedel rapporto di lavoro». Inoltre, in funzione degli obiettivi di certezza del diritto e di uniformità diazione degli organi ispettivi sull'intero territorio nazionale, la direttiva precisa inequivocabilmenteche, «nei riguardi dei contratti non certificati l'ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando icontenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altriche eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la correttaqualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n.17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nellacircolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della“legge Biagi”), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale sidisconosca la natura autonoma del rapporto investigato contrastando l’uso fraudolento del contrattodi collaborazione”.

….. E quelle dell’InpsINPS – CIRCOLARE 17 DICEMBRE 2008, N. 111Ai fini della attività di verifica delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità aprogetto, la Direttiva del Ministro detta differenti modalità comportamentali a seconda che si siafatto o meno ricorso all’istituto della “certificazione dei contratti di lavoro” di cui all’art. 76 delD.Lgs. n. 276 del 2003:a) contratti già sottoposti al vaglio di una delle previste commissioni di certificazione, inquanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione.Tali tipologie di contratti «saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta diintervento del lavoratore interessato e semprechè sia fallito il preventivo tentativo di conciliazioneintervento del lavoratore interessato e semprechè sia fallito il preventivo tentativo di conciliazionemonocratica» ovvero «salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile lapalese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto dilavoro»;b) contratti non certificati o non sottoposti al vaglio di alcuna delle previstecommissioni di certificazione.Per tali tipologie di contratti, invece, «l’ispettore» «dovrà acquisire, confrontando i contenuti delprogramma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri cheeventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazionedel rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006(senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della «leggeBiagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale sidisconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l’uso fraudolento delcontratto di collaborazione

La Commissione di certificazione dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Torino

Regolamento internoProcedura:

istruttoria approfondita (del contratto come

documentalmente presentato)

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documentalmente presentato)

eventuale richiesta di integrazioni

audizione delle parti (in contraddittorio o

separatamente)

delibera collegiale alla presenza del Presidente + almeno

2 membri

possibilità di partecipazione da parte di funzionari di

enti, in quanto invitate alle riunioni della Commissione

Membri della Commissione

Il regolamento prevede che sia chiamato a svolgere tale compito il Presidente delConsiglio Provinciale dell’Ordine. In caso di assenza, impedimento o astensione ilruolo di Presidente può essere assunto dal segretario.

Presidente

Segretario

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Nel caso in cui sia chiamato a svolgere il ruolo di Presidente, si nominerà ilSegretario, scegliendo fra i membri effettivi.

4 membri effettivi2 membri supplentiobbligo di astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività dellaCommissione in caso di conflitto di interessi e in ogni altro caso in cui esistano graviragioni di convenienza (l’interessato comunicherà preventivamente la propriamotivata astensione al Presidente, che provvederà di conseguenza, disponendo perla sostituzione dell’astenuto con un supplente).

Segretario

Commissari

La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: le finalità realmente perseguite dalle aziende

Per i contratti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro:

Rendere quasi “vano” l’accesso ispettivo;Esplicitare al lavoratore i diritti e i doveri connaturati al

rapporto prescelto (in modo da limitare in concreto il

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rapporto prescelto (in modo da limitare in concreto ilcontenzioso in materia di qualificazione dei rapporti dilavoro).

Per i contratti di appalto:

Avere garanzie sulla “qualità” e “affidabilità” del proprio partner commerciale.

La certificazione: le finalità perseguitepiù recentemente dalle imprese

Migliorare le relazioni di lavoro;

Migliorare la gestione delle relazioni sindacali;

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Coltivare una logica di responsabilità sociale di impresa

La certificazione nel collegato lavoro

1) estensione dei poteri e delle potenzialitàdella certificazione;

2) estensione dei ruoli e compiti degliorganismi di certificazione;organismi di certificazione;

3) introduzione di alcuni vincoli all’attività dicertificazione;

4) uniformità delle funzioni assegnate aivari organi di certificazione.

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Estensione dei poteri e delle potenzialità della certificazione (art. 30 comma 2)

Nella qualificazione del contratto di lavoro enell’interpretazione delle relative clausole ilgiudice non può discostarsi dalle valutazioni delleparti, espresse in sede di certificazione deiparti, espresse in sede di certificazione deicontratti di lavoro di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, salvo il caso di erroneaqualificazione del contratto, di vizi del consenso odi difformità tra il programma negoziale certificatoe la sua successiva attuazione»

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Estensione dei ruoli e compiti degli organismi di certificazione

Il Collegato estende agli organismi dicertificazione (tutti, nessuno escluso) duefunzioni ad alto contenuto deflattivo sulcontenzioso in materia di rapporti di lavorocontenzioso in materia di rapporti di lavoroe cioè:

� la conciliazione di rinunce e transazioni exart. 410 c.p.c.

� l’arbitrato mediante la costituzione diapposite commissioni. 21

Introduzione di alcuni vincoli all’attività di certificazione

La modifica, in senso restrittivo, stabilisce chel’attività svolta dalle commissioni istituite presso iCPO CDL, fino ad oggi sostanzialmente libera (purse già armonizzata con le linee-guida licenziate dalse già armonizzata con le linee-guida licenziate dalConsiglio Nazionale), dovrà essere svolta«unicamente nell’ambito di intese definite tra ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali e ilConsiglio nazionale dei consulenti del lavoro, conl’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni dicoordinamento e vigilanza per gli aspettiorganizzativi». Il protocollo d’intesa è stato firmatonel mese di febbraio 2011.

Uniformità delle funzioni assegnateai vari organi di certificazione

In conclusione si segnala un’altra piccola novità inmateria di competenze certificatorie, tesa a rimuovereun’anomalia contenuta nella norma del 2003, nel sensoche dall’entrata in vigore del Collegatoche dall’entrata in vigore del Collegato

«tutti possono fare tutto», nel senso che anche i Regolamenti interni dellecooperative, la cui certificabilità era prerogativa delle soleCommissioni presiedute da un presidente indicato dallaProvincia e costituite, in maniera paritetica, dalle partisociali potranno essere certificati da tutti gli organi previstidall’art. 76 del Dlgs n. 276/2003.

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La Commissione di certificazione dell’Ordine Consulenti del lavoro di Torino

Principali materiali rinvenibili sul SITO (www.cdltorino.t):

Riferimenti per contattare la CommissioneModelli di istanza di certificazioneRegolamento

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RegolamentoModelli contrattualiNormativa di riferimento

La Commissione di certificazione dell’Ordine Consulenti del lavoro di Torino

Data inizio attività di certificazione

24 maggio 2007

Contratti complessivamente certificati alla data del

23 giugno 2011

158158

Di cui:

� 132 Contratti di collaborazione coordinata e continuativa

� 4 contratti di apprendistato professionalizzante

� 6 contratti di lavoro subordinato (part-time, tempodeterminato, indeterminato ecc.)

� 12 contratti di associazione in partecipazione (art.2549 cc)

� 2 contratti di agenzia

� 2 contratti d’opera (art. 2222 cc.)25

La nuova conciliazioneL’art. 31 del collegato lavoro (legge 183/2010) ha introdottosostanziali novità sulla materia della conciliazione dellecontroversie di lavoro, con l’intento di ridurre e contenere ilcontenzioso del lavoro, eliminando i tentativi diconciliazione, obbligatori ma di scarsa rilevanza pratica,conciliazione, obbligatori ma di scarsa rilevanza pratica,attraverso:

introduzione di nuovi tentativi di conciliazione facoltativi

e promozione dell’arbitrato,

finalizzati ad una soluzione bonaria della controversia conintroduzione di nuovi organismi preposti alla conciliazione eall’arbitrato.

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La conciliazioneSono interessati alla procedura conciliazione i rapporti previsti dall’art. 409 cpc: Per il settore privato� rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un’impresa;� rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore

diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezionispecializzate agrarie;

� rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che siconcretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,anche se non a carattere subordinato.

Per il pubblico impiego:� tutti i rapporti di lavoro dipendenti da Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli istituti e scuole di

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato adordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi eassociazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sono invece esclusi dalla procedura facoltativa conciliativa:� l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità

dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate ecorrisposte, ancorché vengano in questione di atti amministrativi presupposti.

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L’iter di conciliazioneChi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del cpc può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.La richiesta deve precisare:1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

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L’iter di conciliazione

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, depositapresso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimentodella copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioniin fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autoritàOve ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autoritàgiudiziaria.Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa lacomparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve esseretenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratorepuò farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferiscemandato.

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L’iter di conciliazione

Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte delladomanda, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e daicomponenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanzadella parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazioneSe non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazionedeve formulare una proposta per la bonaria definizione dellacontroversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sonoriassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalleparti.Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e nonaccettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede digiudizio.

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La risoluzione arbitrale della controversia

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso dimancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sullaquale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta allavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando allacommissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le partidevono indicare:devono indicare:1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare isessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deveintendersi revocato;2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventualerichiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generalidell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighicomunitari.Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quartocomma, del codice civile. 31

La risoluzione arbitrale della controversia

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter .1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hannopronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativaeccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

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La risoluzione arbitrale della controversia

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodoarbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unicogrado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cuicircoscrizione è la sede dell'arbitrato.Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dallaIl ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del lodo.Decorso tale termine, o se le parti hanno comunquedichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale,ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo èdepositato nella cancelleria del tribunale nella cuicircoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanzadella parte interessata, accertata la regolarità formale dellodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto 33