Certificati bianchi

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Gestione del meccanismo dei Certificati Bianchi da parte del GSE 5 febbraio 2013 Roma

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Gestione del meccanismo dei Certificati Bianchida parte del GSE

5 febbraio 2013

Roma

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Efficienza energetica e Certificati Bianchi

L’efficienza energetica costituisce una priorità nell’ambito del panorama energetico nazionale e contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di competitività, sicurezza, crescita e qualità dell’ambiente, nonchè dell’obiettivo europeo di riduzione del consumo di energia primaria al 2020.

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Fonte: AEEG - Secondo Rapporto Statistico Intermedio relativo all’anno d’obbligo 2011 (pubblicato in data 25 ottobre 2012)

In tale contesto i Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica - TEE), che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, rivestono un ruolo centrale, rappresentando una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici.

TEE di cui è stata approvata l’emissione fino al 31 maggio 2012(per la definizione dei diversi tipi di TEE: articolo 17 delle nuove Linee guida)

dall’avvio del meccanismo

dal 1° gennaio 2012

TEE totali TEE tipo I TEE tipo II TEE tipo III TEE tipo IV TEE tipo V

14.769.053

3.324.737

8.859.446

1.213.031

3.878.613

1.143.769

2.030.994

967.937

0

0

0

0

Ripartizione percentuale per tipologia dei TEE di cui è stata approvata l’emissione dall’avvio del meccanismo fino al 31 maggio 2012

La ripartizione percentuale tra le tre tipologie di titoli mostra una riduzione significativa della quota di titoli legati a risparmi negli usi finali di energia elettrica (tipo I) a fronte di un contestuale aumento di quelli legati a risparmi di combustibili diversi dal gas naturale (tipo III)

60%

14%

26%

TEE tipo I

TEE tipo IIITEE tipo II

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I decreti ministeriali del 20 luglio 2004 hanno introdotto nella legislazione italiana il sistema dei Certificati Bianchi, prevedendo che i distributori di energia elettrica e gas naturale debbano raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, attraverso:

- la realizzazione di progetti di efficienza energetica che diano diritto a Certificati Bianchi oppure

- l’acquisto dei Certificati Bianchi da altri soggetti operanti sul mercato dei TEE

Il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012

Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto 28 dicembre 2012 ha modificato, potenziato e ampliato il meccanismo dei Certificati Bianchi:

definendo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico - crescenti nel tempo - che dovranno essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas - con oltre 50 mila clienti finali - dal 2013 al 2016

stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali, incentivati mediante l’emissione di Certificati Bianchi

introducendo nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei Certificati Bianchi

Il Decreto richiama le Linee Guida EEN 09/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione di progetti per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi, che sostanzialmente continueranno ad applicarsi fino all’adozione delle nuove Linee Guida da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con il Decreto 28 dicembre 2012 è previsto, come disposto anche dal D.Lgs. 28/2011, il trasferimento delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,30,6

1,1

2,0

2,9 3,03,3

3,9

4,6

6,26,6

7,67,8

8,28,7

9,7

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Mtep

Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas sono definiti in termini di milioni di Certificati Bianchi.

Obiettivi nazionali (Mtep di energia primaria)

03

2013201420152016

4,6 Mtep6,2 Mtep6,6 Mtep7,6 Mtep

Certificati CAR ritirati da GSE

Risparmi che non generano più TEE (residui)

Risparmi che generano TEE (obblighi)

Totale obiettivi

III Periodo

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Obblighi di incremento dell’efficienza energetica 2013 – 2016

Per adempiere agli obblighi ciascun distributore di energia elettrica è tenuto, nel periodo 2013-2016, a realizzare misure ed interventi (progetti) che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

• 3,03 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2013

• 3,71 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014

• 4,26 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015

• 5,23 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016

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I distributori di gas naturale sono tenuti, invece, a realizzare misure ed interventi in grado di ridurre i consumi di energia primaria, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

• 2,48 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2013

• 3,04 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014

• 3,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015

• 4,28 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016

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Il ruolo del GSE

Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica, condotte nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, sono trasferite, a decorrere dal 3 febbraio 2013, dall’AEEG al GSE, come previsto dall’art. 5 del Decreto 28 dicembre 2012.

Il GSE si avvale del supporto di ENEA e di RSE, nel rispetto delle specifiche competenze, per svolgere le attività di valutazione.

Trasferimento delle attività dall’AEEG al GSE

Per supportare adeguatamente gli operatori in questa fase di transizione, sono stati attivati strumenti e misure necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa.

In particolare, il GSE ha acquisito dall’AEEG le banche dati e gli strumenti gestionali esistenti, che sono stati ridefiniti, secondo la tempistica prevista, in base ai processi e ai parametri aziendali, garantendone la conformità e l’omogeneità rispetto al nuovo disposto normativo e alle procedure precedentemente utilizzate.

In coerenza con quanto previsto dal Decreto, sono stati definiti gli ambiti di responsabilità per la gestione delle domande già presentate all’AEEG prima del 3 febbraio 2013.

(ex Decreto 28 dicembre 2012)

valuta le proposte di progetto e di programma di misura (PPPM) e le RVC presentate dal 4 febbraio 2013.

conclude anche i procedimenti relativi alle PPPM pervenute prima del 2 febbraio 2013 per le quali non è ancora stata terminata l’attività di istruttoria tecnica (gli operatori interessati riceveranno dal GSE una comunicazione in merito).

Il GSE:

conclude i procedimenti di valutazione relativi alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC) pervenute entro il 2 febbraio 2013.

L’AEEG:

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LA GESTIOnE DELLE ATTIvITà nEL pErIODO TrAnSITOrIO SArà ATTuATA SECOnDO LE SEGuEnTI MODALITà:

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Soggetti ammessi al meccanismo di certificazione

i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali

i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali

Soggetti obbligati:

I soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi sia realizzando progetti di efficienza energetica, con la conseguente emissione di Certificati Bianchi, sia acquistando i Certificati Bianchi da altri Soggetti.

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Società di Servizi Energetici (SSE)

Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)

Società controllate dai distributori obbligati

Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo

Imprese ed Enti pubblici con un sistema di gestione dell’energia in conformità con la certificazione ISO 50001 o che abbiano nominato volontariamente un energy manager

Soggetti volontari:

•nuovi soggetti introdotti dal Decreto

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Modalità di realizzazione dei progetti

Le Linee Guida EEN 09/11, emanate dall’AEEG con deliberazione 27 ottobre 2011, sono lo strumento da utilizzare per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione di progetti per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi e continueranno ad applicarsi sostanzialmente fino all’adozione delle nuove Linee Guida che saranno predisposte dal MiSE e dal MATTM.

Linee Guida EEN 09/11

Schede tecniche per la quantificazione dei risparmi

Per la quantificazione dei risparmi di energia primaria sono disponibili le schede tecniche utili a presentare richieste di verifica e certificazione analitiche (RVC-A) e standardizzate (RVC-S).

Il Decreto 28 dicembre 2012 individua anche 18 nuove schede tecniche, predisposte da ENEA, e prevede la possibilità che ENEA e RSE, su richiesta del GSE, predispongano ulteriori schede tecniche per la misurazione, la verifica e la quantificazione dei risparmi energetici per interventi nei seguenti settori:

- informatica e telecomunicazioni, recupero termico, solare termico a concentrazione, sistemi di depurazione delle acque e della distribuzione dell’energia elettrica.

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Sono in fase di realizzazione gli interventi di adeguamento dell’applicativo informatico per la presentazione delle rvC relative alle nuove schede.

Il GSE, attraverso successiva comunicazione, informerà gli operatori non appena le 18 nuove schede tecniche saranno disponibili sull’applicativo informatico Efficienza Energetica.

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Le fasi del meccanismo di certificazione

Due sono le fasi da seguire per trasmettere al GSE le proposte di progetto e di programma di misura (PPPM), le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC) e le richieste di verifica preliminare di conformità (RVP):

completare una procedura di accreditamento, differenziata in base alla tipologia di soggetti proponenti e propedeutica all’utilizzo dell’applicativo informatico Efficienza Energetica;

accedere all’applicativo informatico “Efficienza Energetica” - disponibile sul sito web del GSE nella sezione dedicata - che rappresenta l’unico canale per la trasmissione delle richieste e proposte.

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a)

b)

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a) Accreditamento Operatori

Le modalità di accreditamento sono differenziate in base alla tipologia di operatore:

Accreditamento Distributori

Fino a nuova comunicazione, i distributori di energia elettrica e gas soggetti agli obblighi di cui al Decreto 28 dicembre 2012 e i distributori non obbligati, qualora non già accreditati, sono tenuti ad accreditarsi presso il sistema di Anagrafica Operatori gestito dall’AEEG.

Accreditamento Società di Servizi Energetici (SSE)

Le Società di Servizi Energetici (SSE) sono tenute ad accreditarsi al sistema Accreditamento Società Servizi Energetici, seguendo le procedure indicate sul sito del GSE nella sezione dedicata.

Accreditamento Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)

Le Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM), di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 10/91, per ottenere l’accreditamento all’utilizzo dell’applicativo informatico Efficienza Energetica sono tenute ad accedere al sistema Accreditamento Società con obbligo di nomina energy manager (SEM), seguendo le procedure indicate sul sito del GSE nella sezione dedicata. L’accreditamento ottenuto e le credenziali di accesso al portale informatico rimangono validi ed efficaci, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 della delibera AEEG EEN 34/08 per le società con obbligo di nomina dell’energy manager.

per i nuovi soggetti ammessi al meccanismo di certificazione sono in fase di implementazione le funzionalità per l’accreditamento. Con successiva comunicazione il GSE fornirà informazione ai soggetti sopraindicati in merito alle modalità e

alle tempistiche per l’accesso e l’operatività dei sistemi informativi.

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I soggetti già accreditati possono utilizzare le credenziali di accesso già in loro possesso.

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b) utilizzo dell’applicativo informatico “Efficienza Energetica”

Per trasmettere al GSE nuove richieste e proposte, è necessario utilizzare, dopo aver completato la procedura di accreditamento, l’applicativo informatico Efficienza Energetica.

1) Proposte di progetto e di programma di misura (PPPM)

2) Richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC)

3) Richieste di verifica preliminare di conformità (RVP)

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Accedendo a tale applicativo, i Soggetti obbligati e volontari possono presentare:

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1) proposta di progetto e di programma di misura (pppM)

La proposta di progetto e di programma di misura, che dovrà essere esaminata e approvata dal GSE, contiene la proposta della metodologia di valutazione dei risparmi energetici conseguiti. Viene presentata nel caso di progetti a consuntivo costituiti da uno o più interventi valutabili con metodi di valutazione a consuntivo o attraverso differenti metodi di valutazione.

Per la formulazione del parere sulla PPPM il GSE, come stabilito dal Decreto, dispone di 60 giorni dalla data di ricezione della proposta. Trascorso tale termine, la PPPM si intende approvata.

Nei casi di richiesta di integrazione, il suddetto termine viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene ridefinito pari a 45 giorni, trascorsi i quali, in mancanza di valutazioni del GSE, la PPPM si intende approvata.

Le modalità di presentazione della pppM sono indicate sul sito del GSE nella sezione dedicata.

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2) richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (rvC)

Per ottenere la certificazione dei risparmi conseguiti e la successiva emissione di certificati bianchi, il soggetto titolare di un progetto deve trasmettere al GSE una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi (RVC) conseguiti dal progetto insieme alla documentazione attestante i risparmi ottenuti.

Non sono ritenuti ammissibili i progetti costituiti da più interventi valutabili con metodi di valutazione diversi e realizzati su più clienti partecipanti, come stabilito dalle Linee Guida.

Con la trasmissione della prima RVC il soggetto titolare del progetto comunica per la prima volta al GSE l’esistenza del progetto e l’ammontare dei risparmi conseguiti e dei quali si richiede la verifica e certificazione.

Al momento della presentazione della prima RVC, è necessario verificare il superamento della dimensione minima di progetto definita dalle Linee Guida.

I progetti standardizzati non prevedono la possibilità di presentare RVC successive alla prima. Questa possibilità è prevista dalle Linee Guida solo per progetti analitici e a consuntivo in quanto necessitano periodicamente di nuove misurazioni dei parametri di funzionamento e/o dei consumi energetici.

Le modalità di presentazione della rvC sono indicate sul sito del GSE nella sezione dedicata.

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3) richiesta di verifica preliminare di conformità (rvp)

I Soggetti interessati a sviluppare progetti di risparmio energetico che includano interventi per cui non sono state pubblicate apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi possono richiedere al GSE, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto 28 dicembre 2012, una verifica preliminare di conformità (RVP) dei progetti stessi alle disposizioni del Decreto e alle Linee Guida EEN 09/11.

Tale verifica di conformità è eseguita dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base dell’istruttoria eseguita dal GSE.

Sono in corso di definizione le modalità operative per l’istruzione e la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alla verifica preliminare di conformità dei progetti.

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Grandi progetti

Con il Decreto 28 dicembre 2012 il meccanismo dei Certificati Bianchi viene esteso ai “grandi progetti”, ovvero interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali, che comportino un risparmio stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a 20 anni.

Per la quantificazione dei risparmi conseguiti attraverso i grandi progetti e il conseguente rilascio dei Certificati Bianchi, il Decreto prevede uno specifico atto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da definire, previo parere della Regione territorialmente interessata, sulla base dell’istruttoria tecnico-economica effettuata dal GSE con il supporto di ENEA e di RSE.

Il Decreto prevede l’accesso a premialità, espresse in termini di coefficienti moltiplicativi dei Certificati rilasciabili, in caso di grandi progetti che:

• comportino rilevanti innovazioni tecnologiche e anche consistenti riduzioni delle emissioni in atmosfera premialità fino al 30% del valore

• siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia compresi tra 35.000 e 70.000 tep annui premialità fino al 40% del valore

• siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia superiori ai 70.000 tep annui premialità fino al 50% del valore

Sono in corso di definizione le modalità operative per l’istruzione dei procedimenti amministrativi relativi ai grandi progetti di cui all’art. 8 del Decreto 28 dicembre 2012.

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Page 16: Certificati bianchi

I Certificati Bianchi emessi per progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013 non sono cumulabili con altri incentivi (comunque denominati) a carico delle tariffe dell’energia elettrica e il gas (ad esempio, i Certificati verdi)

e con altri incentivi statali, fatto salvo l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature.

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La cumulabilità con altri incentivi

le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 3 gennaio 2013

l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive

finanziamenti statali concessi in conto capitale

gli incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il D.Lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei Certificati Bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari.

le agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art. 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art. 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta, infatti, di un’agevolazione, nella forma del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i Certificati Bianchi. Si specifica che, ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei Certificati Bianchi con il credito di imposta in esame.

per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito web GSE

I Certificati Bianchi sono cumulabili con: I Certificati Bianchi non sono cumulabili con:

Page 17: Certificati bianchi

I Certificati Bianchi emessi per progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013 non sono cumulabili con altri incentivi (comunque denominati) a carico delle tariffe dell’energia elettrica e il gas (ad esempio, i Certificati verdi)

e con altri incentivi statali, fatto salvo l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature.

per ulteriori informazioni:

Informazioni generali

Email [email protected]

Comunicazione - Ufficio Stampa

Numero fisso 06. 8011. 48. 6606. 8011. 46. 14

Email [email protected]

Fax +93 06. 8011. 47.80

Per assistenza tecnico-informatica sull’applicativo Efficienza Energetica

Email [email protected]

Numero Verde 800.019.300

Per assistenza generali e informazioni sullo stato delle richieste e delle proposte di progetto:

Email [email protected]

Numero Verde 800.19.99.89

nella sezione web Certificati Bianchi del sito internet del GSE www.gse.it sono pubblicate tutte le informazioni necessarie ai soggetti per l’accesso al

meccanismo dei Certificati Bianchi, nonchè le procedure di accreditamento degli operatori e le modalità di presentazione di nuovi progetti e richieste.