Centrali di Committenza: un altro passo avanti

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COMUNICATO STAMPA del 9 marzo 2015 ...non ti lascia mai solo Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 novembre 2014 (GU n.15 del 20-1-2015), sono stati definiti i requisiti che devono possedere i soggetti aggregatori, che intendono svolgere l’attività di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità ed organizzazione, idonea al soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi Enti Locali. A sua volta in base all’art. 3 comma 1 del suddetto DPCM, l’ANAC deve definire con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco. Pertanto l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determina 11 febbraio 2015 (determina n. 2). (15a01579) (G.U. serie generale n.51 del 3-3-2015) ha stabilito, le suddette modalità necessarie per la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione avvenuta il 3 marzo 2015 (art. 3 comma 2 DPCM 11/11/2014). Si evidenzia, che in questi giorni continuano a pervenire ai Comuni richieste di adesioni da parte di soggetti che si propongono come CENTRALI DI COMMITTENZA, pertanto in considerazione di quanto sopra, si richiamano gli Enti Locali di attenersi alle disposizioni previste dal DPCM ed alla determina ANAC, ciò al fine di evitare possibili danni erariali. DPCM 11/11/2014 Determina 2 ANAC dell’11/02/2015 Chi sono i soggetti aggregatori, cosa devono fare ed entro quando.

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COMUNICATO STAMPA del 9 marzo 2015

...non ti lascia mai solo

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 novembre 2014 (GU n.15 del 20-1-2015), sono stati definiti i requisiti che devono possedere i soggetti aggregatori, che intendono svolgere l’attività di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità ed organizzazione, idonea al soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi Enti Locali.

A sua volta in base all’art. 3 comma 1 del suddetto DPCM, l’ANAC deve definire con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco.

Pertanto l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determina 11 febbraio 2015 (determina n. 2). (15a01579) (G.U. serie generale n.51 del 3-3-2015) ha stabilito, le suddette modalità necessarie per la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione avvenuta il 3 marzo 2015 (art. 3 comma 2 DPCM 11/11/2014).

Si evidenzia, che in questi giorni continuano a pervenire ai Comuni richieste di adesioni da parte di soggetti che si propongono come Centrali di Committenza, pertanto in considerazione di quanto sopra, si richiamano gli enti locali di attenersi alle disposizioni previste dal DPCM ed alla determina ANAC, ciò al fine di evitare possibili danni erariali.

dPCm 11/11/2014

determina 2 anaC dell’11/02/2015

Centrali di Committenza:Un altro passo avanti

Chi sono i soggetti aggregatori, cosa devono fare ed entro quando.