Cassciv 15486_2013 Assegno Mantenimento e Addebito

download Cassciv 15486_2013 Assegno Mantenimento e Addebito

of 3

Transcript of Cassciv 15486_2013 Assegno Mantenimento e Addebito

  • 7/26/2019 Cassciv 15486_2013 Assegno Mantenimento e Addebito

    1/3

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 20 giugno 2013, n.15486

    MASSIMA

    Nei casi in cui la crisi del rapporto coniugale sia intervenuta a distanza di un tempominimo dalla celebrazione del matrimonio, ai fini dei provvedimenti inerenti ladichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi e lassegno dimantenimento a favore di quello dei due che versi in uno stato economico tale da non

    poter continuare a godere dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio,deve essere tenuta presente la convivenza che si avuta nel periodo antecedente aquella effettivamente matrimoniale, quando sia stata stabile e non si possa ravvisareuna effettiva cesura fra i due periodi.

    CASUS DECISUS

    [omissis]

    TESTO DELLA SENTENZA

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 20 giugno 2013, n.15486

    - P!". Vi#on! $ !"#. %i"ogni

    FA! " #$%$!

    %ilevato che&

    '. (.). ha appellato la sentenza del emessa dal ribunale di *istoia il + febbraio +-che ha dichiarato la separazione dei coniugi ./. e (.). e posto a carico del (. unassegno di mantenimento di 01 "uro mensili. )a sentenza del ribunale ha inoltredichiarato l2addebito della separazione al (. a causa del suo comportamento violentoe prevaricatore, derivante dall2assunzione incontrollata di alcol e psicofarmaci, cheaveva indotto i coniugi a una separazione di fatto dopo un mese dal matrimonio.

    +. )a /orte di appello di Firenze ha respinto l2appello.

    0. %icorre per cassazione (.). affidandosi a due motivi di impugnazione con i qualideduce& a3 violazione degli artt. '40 e '1' c.c., e omessa o insufficiente motivazione.$l ricorrente rileva che la /orte di appello ha tenuto illegittimamente conto, ai fini delladichiarazione di addebito, del comportamento precedente al matrimonio laddove eraprovato, invece, in base alle deposizioni testimoniali, non valutate adeguatamentedalla /orte territoriale, che entrambi i coniugi, nel corso della brevissima convivenzamatrimoniale, avevano assunto sostanze stupefacenti e alcol5 b3 violazione dell2art.'16 c.c., comma +, quanto alla imposizione e determinazione di un assegno dimantenimento perch la brevit7 del matrimonio non consentiva la stima di un tenoredi vita comune cui commisurare l2assegno.

  • 7/26/2019 Cassciv 15486_2013 Assegno Mantenimento e Addebito

    2/3

    4. $l ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto& a3 se alla luce del dettatonormativo di cui agli artt. '40 e '1' c.c., l2addebitabilit7 della colpa nel fallimento delmatrimonio, in sede di separazione giudiziale, debba essere riferita o menoesclusivamente al comportamento dei coniugi nella costanza del matrimoniomedesimo e non riferendosi a episodi accaduti tra loro precedentemente almatrimonio5 b3 se sia ugualmente attribuibile al coniuge cui non sia addebitabile laseparazione il diritto di ricevere dall2altro coniuge quanto necessario al suomantenimento, ai sensi dell2art. '16 c.c., comma ', anche quando per la esiguit7della convivenza matrimoniale non sia identificabile un tenore di vita cui connettere ladeterminazione dell2entit7 dell2assegno.

    1. Non svolge difese ./..

    %itenuto che&

    6. $l ricorso infondato. )a /orte di appello ha gi7 risposto correttamente alleobiezioni mosse dal ricorrente alla sentenza di primo grado e che vengono ripropostecon i due motivi di ricorso&

    assunzione comune durante il matrimonio di stupefacenti e di alcol in misura tale da

    alterare e rendere aggressivo e litigioso il comportamento dei due coniugi, riferibilit7degli episodi di violenza al periodo di convivenza prematrimoniale, impossibilit7 dideterminare attendibilmente un tenore di vita comune per la brevit7 del matrimonio.

    -. 8uanto alla prima di tali obiezioni si rileva che dalla motivazione della /orte diappello emerge che il comportamento violento all2interno del matrimonio e nella fasedi convivenza precedente ad esso sia stato unilateralmente posto in essere dal (..%isulta provato dalle deposizioni testimoniali raccolte che il (. percosse ripetutamentela . per tutto l2anno della loro convivenza giungendo sino a un tentativo di omicidio.)2assunzione comune di sostanze stupefacenti non rileva quindi in maniera uniforme

    nel determinare un comportamento violento attribuibile al solo (. e che la /orte diappello ha ritenuto di per s integrativo della responsabilit7 per la intollerabilit7 dellaconvivenza e del legame coniugale. )a datazione degli episodi di violenzaprevalentemente nel periodo pre9matrimoniale apparsa alla /orte di appelloirrilevante con una motivazione anch2essa congrua e priva di vizi logici. :econdo la/orte di appello il periodo di convivenza pre9matrimoniale non affatto irrilevanteallorch si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativoe che consente di valutare complessivamente la vita della coppia come nel caso inesame in cui la condotta violenta ed aggressiva del (. non ha avuto alcuna soluzionedi continuit7 tra il periodo di convivenza pre9matrimoniale e il matrimonio.

    ;. 8uanto al secondo motivo di ricorso vale anche in questo caso richiamare lamotivazione della /orte di appello che ha ritenuto congrua la misura dell2assegno

  • 7/26/2019 Cassciv 15486_2013 Assegno Mantenimento e Addebito

    3/3

    mensile di mantenimento imposto al (. dal ribunale rilevando che in base alle stessedichiarazioni dei coniugi risultava accertato un reddito costante del (. quale medicoospedaliero di '+. "uro netti annui a fronte di uno stato di disoccupazione della ..)a impossibilit7 di determinare un tenore di vita a causa della brevit7 della convivenzanon impedisce di ritenere presumibile la proporzione di spesa del reddito del (. e laquota di imputazione della stessa alle esigenze di sussistenza della ..