Cassazione Civile17320_2012danno Biologico

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  • 8/16/2019 Cassazione Civile17320_2012danno Biologico

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    Cassazione civile , sez. III, sentenza 11.10.2012 n° 17320

    Nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, non può essere invocata la tutelarisarcitoria del danno biologico e del danno morale in favore della vittima. Mentre nel caso in cui la vittima sopravviva per un tempo apprezzabile, ed abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questasofferenza psichica deve essere risarcita come danno morale nella sua ampia accezione, anche nel caso che l’illecito

    configuri reato.

    Lo stesso danno parentale, nello specifico, rientra nell’ambito del danno morale, ma non può essere chiesto due voltecome danno morale iure proprio e come danno non patrimoniale per la perdita parentale.

    (* !iferimenti normativi" artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.

    (#onte" Massimario.it - 382012. $fr. nota di Michele %aselli

      !anno "iolo#ico   morte imme!iata & !anno morale & i$re s$ccessionis & %arenti & i$re %ro%rio &

    &'()*M+ C)* I C+&&+/I*

    &*/I* III CII*

    &entenza 9 l$#lio 11 otto"re 2012, n. 17320

    (Carnevale – Relatore Dogliotti)

    &vol#imento !el %rocesso

    '. %l (omissis , una potente auto m) condotta da .+.., con a bordo il giovane ventunenne -.. , a causa della fortevelocit usciva dalla sede stradale finendo contro un albero. La vettura a seguito dell/urto prendeva fuoco e il giovane -.,rimasto intrappolato tra le lamiere, restava carbonizzato.

    0. $on citazione dinanzi al ribunale di Milano del febbraio '111 i genitori di .-., !. e 2.!., ed il fratello L., convenivanoil conducente responsabile, l/assicuratore e il proprietario assicurato 3esmaplast di .!., ed agivano per il risarcimento ditutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio ed iure successionis, loro derivati dalla morte del figlio e delfratello. 4i costituivano le controparti contestando la responsabilit esclusiva del conducente e la richiesta delle varievoci di danno.

    5. $on sentenza del 1 maggio 0660 il tribunale accertava la responsabilit esclusiva del conducente e condannava in

    solido i convenuti al risarcimento dei danni" veniva riconosciuto ai parenti il danno non patrimoniale definito morale, iureproprio, al padre il rimborso delle spese mediche e funerarie, non erano invece accolte le pretese iure successionis, ildanno biologico vantato iure proprio e il danno patrimoniale futuro, in relazione alla perdita del giovane studente alla(omissis.

    7.$ontro la decisione hanno proposto appello i congiunti di -. chiedendo la migliore liquidazione del danno morale e loaccoglimento di tutte le altre voci di danno richieste, resistevano le controparti e veniva svolto appello incidentale controla +8a in ordine alla rivalsa di quanto dovuto ai danneggiati.

    9.La $orte di appello di Milano, con sentenza del '6 settembre 066: in parziale accoglimento dello appello principale edin parziale riforma della sentenza del tribunale ha migliorato la liquidazione degli importi dovuti ai parenti a titolo di dannomorale condannando i convenuti a versare le ulteriori somme, confermava nel resto la impugnata sentenza, dichiaravainammissibile l/appello incidentale e compensava per la met le spese del grado tra gli appellanti e le altre parti,ponendo a carico degli appellati l/altra met.

    ;. $ontro la decisione ricorrono i parenti di .-. deducendo cinque motivi di censura e relativi quesiti< resistono lecontroparti con controricorso, .. ha prodotto memoria.

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1223http://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1223http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2043http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2043http://www.massimario.it/http://www.altalex.com/index.php?idnot=59424http://www.altalex.com/index.php?idnot=59424http://www.altalex.com/index.php?idnot=59424http://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+biologicohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+biologicohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=morte+immediatahttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+moralehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+moralehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+moralehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=iure+successionishttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=iure+successionishttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=parentihttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=iure+propriohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=iure+propriohttp://www.altalex.com/index.php?idnot=36458#art2043http://www.massimario.it/http://www.altalex.com/index.php?idnot=59424http://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+biologicohttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=morte+immediatahttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=danno+moralehttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=iure+successionishttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=parentihttp://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=iure+propriohttp://www.altalex.com/index.php?idnot=36450#art1223

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    Motivi !ella !ecisione

    :. %l ricorso non merita accoglimento. -er chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazionein diritto.

    :.'. 4intesi dei motivi.

    Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. '005, '00;, 0675, 069; e 0691 c.c. nella partein cui la $orte di appello di Milano ha respinto la richiesta dei danni parentali biologico e morale terminale, trasmessi iureereditario, essendo la sopravvivenza di -aolo protratta sino al momento della esplosione del fuoco sulla autovettura. alverbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere del dr. . risulta che la causa determinante della morte =costituita dalle ustioni estese su tutta la superficie corporea. %l quesito di diritto sostiene la tesi di una sopravvivenzarilevante ai fini della acquisizione del diritto al risarcimento in capo alla stessa vittima.

    Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 50 della $ostituzione nel punto in cui la $ortemilanese ha ritenuto immediato il decesso, cos> escludendo la risarcibilit del danno biologico e morale terminali. La tesi= che essendo identiche le situazioni di lesioni mortali con e8itus immediato o quasi immediato, in relazione alla perditadel bene della vita, la discriminazione posta dalla $orte di appello appare alla evidenza incostituzionale.

    ?uesito di diritto in termini.

    Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria e illogica, in ordine alla quantificazione del dannomorale parentale iure proprio, che si assume liquidato in melius ma sempre in misura riduttiva in relazione alla gravit edrammaticit dello evento.

    Nel motivo si stigmatizza che nella applicazione delle tabelle milanesi, la forbice della variante tabellare = stataconsiderata sulla base del valore minimo.

    ?uesito, non richiesto, ma in termini.

    Nel quarto motivo si deduce error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. '@1 e 579 c.p.c per averela $orte ritenuto gli appellanti decaduti dalle prove la cui richiesta non era stata espressamente richiamata al momentodella precisazione delle conclusioni. ?uesito in termini a ff '1.Nel quinto motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. '00; e 0675 c.c. nella parte in cui la $ortemilanese esclude la risarcibilit del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, senza tener conto di circostanze

    familiari e di criteri presuntivi. ?uesito in termini a ff. 0'.

    :.0.$onfutazione in diritto.

    ando un ordine logico ai motivi occorre considerare per primo il secondo motivo che pone la questione centrale,dellamancanza di una adeguata tutela del bene della vita, costituzionalmente protetto, ma non in sede di risarcimento deldanno, con riferimento alla posizione soggettiva della persona che lo subisce.3iene posta la questione di costituzionalit per la violazione del combinato disposto degli articoli 5, come parit ditrattamento e non discriminazione, e dello art. 50 della $ostituzione nel senso che biologicamente, il danno massimo per lo essere vivente = quello che lo priva, definitivamente, della capacit di vivere, di esistere come persona. La lesione delbene della vita, si sostiene, = la stessa, vuoi nel caso di morte immediata o quasi immediata, vuoi nel caso di lesionemortale che consenta una breve sopravvivenza, ma senza speranza di sopravvivenza per la gravit ed irreparabilitdelle lesioni. L/illecito civile, da cui deriva la pretesa risarcitoria, nella fattispecie in esame = connesso al fatto dellacircolazione ed ad una condotta di guida negligente e imprudente, da cui = derivato il gravissimo evento di danno per ilgiovane trasportato. Non viene in discussione la imputabilit soggettiva, non il nesso di causalit tra condotta ed evento,e neppure si discute sulla ingiustizia del danno, o sulla lesione del bene della vita, che rientra nella categoria dei dirittiinviolabili nella clausola aperta di garanzia di cui allo art. 0 della $ostituzione, ed il contenuto del bene, che non =chiaramente indicato in una precisa norma costituzionale nazionale, = invece chiaramente indicato, a livello Auropeo,vuoi dallo art.0 della $arta dei diritti fondamentali della Bnione, recepita dal rattato di Lisbona nel quadro dei principigenerali e dei valori fondanti al Bnione vuoi dallo art. 0 della $AB e dalla interpretazione giurisprudenziale della $orteAuropea di 4trasburgo che ha riscontrato la violazione da parte dello 4tato italiano del diritto alla vita, ritenendo iniquo ilsistema italiano di prescrizione del reato di omicidio colposo, con gli standards internazionali di tutela dei dirittifondamentali, e quindi considerando l/illecito penale e l/ostacolo della prescrizione iniqua in quanto impeditivi dellacondanna. La sentenza della $orte attiene al caso +liCaD ed altri contro %talia ed = pubblicata il 01 marzo 06''.

    3iene allora da chiedersi, se la medesima fattispecie, nel caso di omicidio colposo da illecito civile, con la morteimmediata della vittima, arsa viva e quindi estinta per le lesioni costituite dalla bruciatura di un corpo vivo e sano, troviuna adeguata tutela nazionale al livello di responsabilit civile, consentendo un ristoro diretto alla vittima trasmissibileagli eredi ed aventi causa o se invece il giudice nazionale possa elevare il livello di protezione in ambito comunitario ed

    interno, ovvero porre questione di rinvio pregiudiziale in relazione all/art. 0;: #BA e dell/art. ; par. ' della $AB.

    ?uesta sezione semplice, ai sensi dell/art.5:7 terzo comma del codice di procedura civile ritiene di dover condividere iprincipi di diritto enunciati dalle 4ezioni Bnite civili nelle sentenze gemelle del '' novembre 066@ ed in particolare nella n.

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    0;1:5 nel punto 7.1 della parte motiva dove, riconosce nell/ambito della tutela del danno da morte, come danno nonpatrimoniale e morale. Le 4ezioni unite, condividendo gli arresti di questa stessa sezione, sent. n. ':67 '11: esuccessive conformi, hanno precisato quanto segue"a. nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dallo evento lesivo, non = predicabile la tutela risarcitoriadel danno biologico e del danno morale in favore della vittima"b. che nel caso in cui la vittima sopravviva per un tempo apprezzabile, come enunciato da $ass. ;767&'11@ esuccessive conformi, e la vittima abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questa

    sofferenza psichica, di grande intensit rispetto alla stessa durata della infermit provocata dalle lesioni mortali, deveessere risarcita come danno morale nella sua amplia accezione, anche nel caso che lo i llecito configuri reato, come =precisato nel punto 7.1.<c. sempre le 4ezioni Bnite citate nel medesimo punto, con un breve inciso regolano il danno parentale sotto la specie didanno morale, escludendo che tale situazione possa essere chiesta due volte e come danno morale iure proprio, a titolodi sofferenza o dolore, e come danno non patrimoniale per la perdita parentale. Bnica = la figura di danno deducibile, eda provare, e cio= la perdita percepita dal soggetto che viene a perdere il congiunto, anche se tale pregiudizio nelle suecomponenti, può risultare complesso.

     +ggiunge infine la corte il principio secondo cui esso deve essere integralmente ed unitariamente ristorato.

    Bna recente ricognizione dello stato della giurisprudenza, pubblicata a ff.'51 della !elazione del -residente Lupo sullostato della giustizia italiana del 06'', evidenzia alcune sentenze esplicative della cultura dei diritti fondamentali dellapersona.

    %n particolare"a. la sentenza della %%% sez civile del : giugno 06'', che raccomanda ai giudici del merito di adottare un criterio unitarioper la liquidazione del danno biologico e del danno morale, che trova nelle tabelle milanesi, ove prodotte in giudizio, unpreciso referente di valutazione, restando il debito debito di valore< la violazione dei criteri equitativi configura un error iniudicando per violazione dello art.'00; del codice civile<b. sul piano della risarcibilit, alcune recenti decisioni E $ass. sez. %%% sentenza del '5 maggio 06'' n. '609: e sez. %%%sent. n. '5;'7 del 0' giugno 06'' E hanno argomentato lo abbandono della distinzione tra danno evento e dannoconseguenza ed affermato che per pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale non basta provare ed allegarela lesione del diritto inviolabile se questa non determina di per sF la esistenza di un danno risarcibile, essendo piuttostonecessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio.

    c. sul piano della risarcibilit del danno patrimoniale da morte del congiunto, questa sezione con la sentenza '5 maggio06'' n. '690: ha affermato che un pregiudizio ulteriore rispetto alla sofferenza morale e dunque una personalizzazionedel risarcimento, non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti una perdita delle abitudiniquotidiane ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di stile di vita, che = onere dello attoreallegare e provare E conforme la successiva %%% sez. '' maggio 06'0 n. :0:0.

    c. questa sezione, con sentenza !el 24 marzo 2011 n. 6754 ha negato la esistenza del danno biologico nel caso diagonia non cosciente nel breve lasso di sopravvivenza, sostenendo la natura riparatoria o consolatoria del risarcimento,che deve essere percepita dalla vittima stessa< conforme la successiva $ass. ': luglio 06'0 n. '055;.

    La ricognizione giurisprudenziale sembra essere condivisa da ampia dottrina, mentre una dottrina minoritaria ribadisce,alla luce dei principi espressi dalla $AB e dalla $arta di Nizza, la primazia del diritto alla vita, come diritto esistenziale,ben distinto dal diritto alla salute, che ne = una componente, e di maggiori dimensioni perchF attiene alla vita, alla libert,al pensiero, alla integrit morale e psichica della persona stessa, di guisa che la lesione in sF reca il pregiudizioirreparabile, e non vi = limite di soglia, nF dal punto di vista biologico, nF dal punto di vista ontologico.

    %n questa complessa situazione, questa $orte ritiene che la questione di costituzionalit, formulata in via subordinata

    rispetto al primo motivo e senza la enunciazione di un preciso quesito, sia posta in termini di non rilevanza rispetto altema decidendum, ed al sistema di tutela organizzato dalla giurisprudenza italiana in sede di merito e di legittimit,applicando, con una lettura costituzionalmente orientata, le norme del codice civile e delle altre leggi che regolano lacircolazione dei veicoli e la fattispecie in esame di danno da morte del terzo trasportato, rivendicato dai suoi parenti iureproprio e iure successionis.

    Neppure si ravvisa l/obbligo del rinvio pregiudiziale alla $orte di 4trasburgo per violazione dello art. 0 della $AB, postoche la rete di tutela predisposta dallo ordinamento giuridico italiano codificato e dalle leggi speciali, consente un elevatostandards di tutela anche per i parenti che subiscono il ed danno parentale, ferma restando la sanzione penale nel casodi fatti reato.

    anto premesso, possono esaminarsi i restanti motivi del ricorso.

    Nel primo motivo, il quesito di diritto, formulato ai sensi dello art. 5;; bis recita"

    Gstabilisca la $orte se in caso di breve periodo di sopravvivenza, minuti od ore, colui che deceda in conseguenza di fattoillecito altrui maturi il diritto al risarcimento dei pregiudizi di tipo biologico e morale nei confronti dello autore dello illecitoG.Nelle pagine anteriori al quesito la sintesi descrittiva riguarda unicamente il referto necroscopico secondo il quale ilgiovane = arso vivo e la morte non = traumatica ma per ustioni. Non viene impugnata la diversa ratio decidendi espressadalla $orte di appello, che considera non provata la cosciente percezione della perdita della vita, e che considera l/esito

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    delle indagini tossicologiche, in base alle quali il giovane ebbe un brevissimo periodo di respirazione autonoma. Neconsegue che il motivo sul punto = inammissibile per il quesito astratto, oltre che infondato.

    Nel terzo motivo si deduce come vizio di motivazione illogica la quantificazione del danno morale iure proprio concessoai congiunti proprio in applicazione delle tabelle milanesi. %n relazione alla terribile atrocit della morte anche il dannonon patrimoniale dei genitori e del fratello andava liquidato al massimo e non nella misura intermedia liquidata dalla$orte di appello. 3iene quindi formulato un quesito di diritto astratto, che peraltro contiene una denuncia di un error in

    iudicando non espressamente specificata. %l motivo = inammissibile.

    Nel quarto motivo si deduce error in procedendo per la violazione degli artt. '@1 e 579 c.p.c. per avere la $orte milaneseritenuto le parti decadute dalle prove testimoniali non richieste espressamente al momento della precisazione delleconclusioni dinanzi al giudice di primo grado. %l quesito = in termini, ma manca di specificit, non essendo state riprodottele prove richieste, nF gli atti che le contenevano, nF gli altri atti o difese da cui desumere che dette prove non venerorinunciate. 4ul punto appare corretta la motivazione sulla decadenza data dal giudice del merito, motivazione chedoveva essere espressamente contestata. Nel quinto motivo si denuncia error in iudicando per la violazione e falsaapplicazione degli artt. '00; e 0675 c.c. nella parte in cui la $orte di appello di Milano esclude la risarcibilit del dannopatrimoniale futuro, motivando in ordine alla decadenza delle prove e quindi in ordine alla prova di un eventualeinserimento nell/impresa dei genitori. %l quesito Gstabilisca la $orte se la aspettativa degli stretti congiunti ad un contributoeconomico da parte del familiare prematuramente scomparso debba essere riconosciuta anche in via presuntiva, in baseai criteri di normalit, fondati sulle circostanze del caso concretoG, appare inidoneo, mancando della specificazione dellasintesi descrittiva del caso concreto e degli elementi indiziari da valutare. 3edi sul punto la recente $ass. %%% '' maggio

    06'0 n. :0:0.%l ricorso per le esposte ragioni viene rigettato.

    La complessit delle questioni in esame, anche in relazione ai recenti arresti della giurisprudenza Auropea sul tema dellavita e della morte, evidenzia i giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

    (..M.

    )i#etta il ricorso e com%ensa tra le %arti le s%ese !el #i$!izio !i cassazione.