Casa InChiaro Contratto di Assicurazione Incendio, Furto ...Casa... · Abitazione data in affitto...

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Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo contenente il Dip, il Dip Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario Le presenti Condizioni di Assicurazioni, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto . Casa InChiaro Contratto di Assicurazione Incendio, Furto Responsabilità Civile e Tutela Legale dedicato alle abitazioni civili.

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Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo contenente il Dip, il Dip Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario

Le presenti Condizioni di Assicurazioni, comprensive del Glossario, devono essere

consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto .

Casa InChiaro

Contratto di Assicurazione Incendio, Furto Responsabilità Civile e Tutela Legale

dedicato alle abitazioni civili.

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Glossario HDI Assicurazioni S.p.A.

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GLOSSARIO - DEFINIZIONI

Abitazione Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio - abituale e non - dell’Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Abitazione locata Abitazione data in affitto con un regolare contratto, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con il quale il proprietario si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) di poter utilizzare l’abitazione per un tempo specificato in cambio di un corrispettivo ("pigione" o "canone di affitto"). L'istituto della locazione è regolato principalmente dagli artt. 1571 e 1654 del Codice Civile. Viene equiparata ad Abitazione Locata anche l’abitazione concessa in Comodato d’uso, e purchè lo stesso risulti regolarmente registrato come indicato nel D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. – Testo Unico Imposte di Registro e s.m.i.

Animali domestici, da cortile e da sella Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavoro o alimentazione.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che risulta indicato nella Scheda di Polizza ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Relativamente alla garanzia Responsabilità civile e nel caso in cui sulla scheda di polizza fosse indicato che l’abitazione assicurata è locata, la qualifica di Assicurato, spetta anche al locatario dalla data di registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

Assicurazione Il contratto di Assicurazione ed il suo contenuto.

Banca Banca del Gruppo Sella presso una cui filiale o agenzia il Contraente intrattiene un rapporto.

Bed & Breakfast Il servizio consistente nell’offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione, esercitata in conformità alle normative in vigore, dopo aver avuto le necessarie autorizzazioni.

Beni Fabbricato e contenuto assicurati in Polizza, anche se di proprietà di terzi.

Cassaforte o armadio corazzato Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori suddetti devono essere incassati nel muro fino a filo di battente e dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Collezione Raccolta, ordinata secondo criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e di valore.

Contenuto Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, compreso quanto riposto nelle dipendenze anche se non comunicanti con i locali dell’abitazione (le soffitte, le cantine, le autorimesse ad uso privato e pertinenti il fabbricato), impianti di prevenzione e di allarme purché non assicurati nella partita fabbricato e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote ricoverati nelle dipendenze (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore. Se l’Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

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Glossario HDI Assicurazioni S.p.A.

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Contraente Il soggetto che stipula l’Assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose Gli oggetti materiali.

Danni indiretti Danni derivanti all’Assicurato: 1) dall’impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro; 2) dall’esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

Dimora abituale L’abitazione nella quale l’Assicurato ed i suoi familiari dimorano abitualmente in modo fisso e continuativo.

Dimora saltuaria L’abitazione nella quale l’Assicurato ed i suoi familiari dimorano saltuariamente in quanto destinata a soggiorni temporanei.

Disabitazione L’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Dipendenze Vedere “pertinenze/dipendenze”.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato L’intera costruzione edile compresi box, soffitte e cantine, nonché gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti e le pertinenze, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di Assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Sono esclusi: l’area, i parchi, i giardini, gli alberi e le opere di pavimentazione all’aperto. - Prima Classe: fabbricato costruito in materiale incombustibile conforme alla normativa di cui al DM del 14

gennaio 2008 contenente le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. - Seconda Classe: fabbricato costruito con solai e strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato,

pareti in laterizi. - Terza Classe: fabbricato costruito con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti

esterne e tetto in laterizi.

Franchigia L’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile e se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

Furto Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

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Incombustibili Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.

Indennizzo - Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.

Massimale La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

Nucleo familiare L’insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell’Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il suo coniuge purché non separato legalmente e i figli minori anche se non conviventi.

Occlusioni La chiusura o la riduzione della sezione della conduttura determinata da corpi estranei.

Onda sonica L’onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Parti Il Contraente e la Società.

Pertinenze/ dipendenze La soffitta, la cantina, l’autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l’edificio principale, i muri di cinta, le recinzioni realizzate con materiali incombustibili, le cancellate e tutte quelle cose destinate, in modo durevole, al servizio o come ornamento all’abitazione.

Polizza I documenti che provano il contratto di Assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.

Preziosi Gioielli, oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

Primo fuoco / Primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.

Rapina Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Serramento Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli. Scheda di Polizza Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, la descrizione del rischio, i premi e altri dettagli della polizza. La Scheda di Polizza è parte integrante del contratto.

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Scippo Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto La parte di danno da liquidare a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione Società HDI Assicurazioni S.p.A.

Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse la pavimentazione e le soffittature.

Somma assicurata Valore in base al quale è stipulata l’Assicurazione.

Terremoto Intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

Tetto L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Tipologia di abitazione assicurata Appartamento in condominio: - abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o

sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

Casa unifamiliare – Casa a schiera – Villa: - abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno di suo uso esclusivo, unita o aderente

ad altri fabbricati abitazione, facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti, dotata di una o più porte individuali di accesso dall’esterno di suo uso esclusivo;

- abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno di suo uso esclusivo, isolata da altri fabbricati.

Uso abitativo Fabbricato destinato, per almeno metà della superficie complessiva dei piani (compresi i locali interrati ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupato), ad abitazioni - inclusi Bed & Breakfast sino a 3 camere– uffici e studi professionali.

Valore a nuovo Per il fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo; per il contenuto: il costo di rimpiazzo con altre cose nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche.

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Valore allo stato d'uso A. Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente;

B. Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Valore commerciale Il valore di un bene in commercio inclusi gli oneri fiscali.

Valore intero Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma di assicurazione è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.

Valore nominale Per carte valori, titoli di credito in genere e denaro: la somma indicata sul titolo.

Vendita a distanza Il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Vetro antisfondamento Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Vetrocemento armato Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un’armatura di cemento armato.

Vivo di cotto Mattoni, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.

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Condizioni di Assicurazione

Le Condizioni di Assicurazioni ed ogni documento allegato sono redatti in lingua italiana.

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Sommario HDI Assicurazioni S.p.A.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ........................................................... 2

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO ................................................................ 4

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO .................................................................... 11

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ........................................ 15

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ..................................................... 18

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI .............................................................................................. 21

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ................................................................................................. 28

ALLEGATO 1 Modulo di denuncia di sinistro Tutela Legale ........................................................ 30

ALLEGATO 2 Modulo di denuncia di sinistro ............................................................................. 32

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Condizioni Generali HDI Assicurazioni S.p.A.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rishio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori L’Assicurato è esonerato preventivamente dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, salvo quanto previsto dall’art. 9.1.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione I premi devono essere pagati mediante: a) ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente acceso presso l’Istituto Bancario del Gruppo Sella in favore dell’Impresa, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento b) transazione di acquisto in favore dell’Impresa, oppure dell’Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto. L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

Art. 1.4 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di recesso.

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Condizioni Generali HDI Assicurazioni S.p.A

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Art. 1.8 - Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto

Art. 1.9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Art. 1.11 - Diritto di ripensamento (norma valida solo in caso di contratto stipulato a distanza). Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza ed il set informativo contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 1.12 - Abitazione adibita a B&B (CP B&B)

L’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che l’abitazione Assicurata è adibita a B&B, con numero di camere superiori a 3 ma inferiori a 9.Per tale ragione nella definizione di Uso Abitativo il numero delle camere contemplato pari a 3 si deve intendere elevato fino a 9 camere.

Art. 1.13 - Abitazione locata (CP LOC)

Ad integrazione di quanto previsto nelle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE: Art 7.1 – Oggetto dell’assicurazione–Rischi Assicurati- viene inserita la seguente precisazione: Avendo il Contraente dichiarato che l’abitazione assicurata è locata, la qualifica di Assicurato spetta al Contraente esclusivamente per i danni assicurati e riconducibili alla sola proprietà del fabbricato contemplato nella scheda di polizza. La qualifica di Assicurato spetta al Locatario, per tutti gli altri danni assicurati riconducibili alla vita privata ed alla conduzione del fabbricato assicurato.

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L’Assicurazione Incendio HDI Assicurazioni S.p.A.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO

Oggetto dell’Assicurazione

Art. 2.1 - Rischi assicurati A. La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se

assicurati, da: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio; 2) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; 3) onda sonica determinata da aeromobili; 4) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente od all’Assicurato né in suo uso o

servizio; 5) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od

idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili con la presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 50 m. dai predetti;

6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

7) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze. In caso di tromba d’aria, si intendono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se la violenza dell’evento non è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;

8) bagnamento verificatosi all’interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 7) che precede;

9) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero al suo interno;

10) fenomeno elettrico agli: a) impianti al servizio del fabbricato compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta

o cancelli all’esterno del fabbricato stesso; b) impianti di prevenzione e di allarme, apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri

apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali di abitazione occupati dall’Assicurato; 11) spargimento di acqua conseguente a:

a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l’abitazione assicurata fa parte;

b) rigurgiti e occlusioni di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l’abitazione assicurata fa parte;

c) occlusioni di pluviali e grondaie; d) rottura accidentale di apparecchi domestici e relativi raccordi con esclusione dei danni subiti dagli

apparecchi domestici stessi; e) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, al servizio del fabbricato assicurato

o di cui l’abitazione assicurata fa parte, con esclusione dei danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

12) atti vandalici o dolosi compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;

B. La Società inoltre rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per: 1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto al più vicino scarico dei residuati del sinistro 2) riparare o sostituire le tubazioni, le condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti

del fabbricato nei quali la rottura si sia verificata La garanzia opera in caso di sinistro indennizzabile in base al punto 11 che precede mentre non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata;

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L’Assicurazione Incendio HDI Assicurazioni S.p.A

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3) la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:

- per ordine dell’Autorità; - dall’Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente allo scopo di impedire,

arrestare o limitare le conseguenze del sinistro. 4) il rimpiazzo dei generi alimentari, riposti in apparecchi di refrigerazione della dimora abituale,

deteriorati a seguito di mancata produzione del freddo conseguente a fenomeno elettrico (art. 2.1 lettera A punto 10);

5) la perdita del combustibile, a seguito di un evento assicurato nella presente sezione; 6) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti professionisti incaricati dall’Assicurato a

seguito di sinistro; 7) il costo del rifacimento materiale dei documenti di famiglia distrutti o danneggiati a seguito di sinistro; 8) il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence dell’Assicurato e delle persone conviventi per un

periodo non superiore a 6 mesi dalla data del sinistro in caso di inagibilità del fabbricato assicurato; 9) il ricollocamento del contenuto non danneggiato presso altra ubicazione.

C Nel caso di Assicurazione di dimora abituale, la Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti

causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi, denaro e valori, di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali luoghi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, fermi limiti di indennizzo indicati all’art. 3.3.

D Ricorso Terzi - La Società tiene indenne l’Assicurato – fino alla concorrenza del massimale convenuto nella Scheda di Polizza – delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori e figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità

illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come

controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

- L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia si intende ad integrazione di quella prestata all’art. 7.1 “Rischi assicurati” della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi se operante.

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L’Assicurazione Incendio HDI Assicurazioni S.p.A

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E Rischio Locativo - La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e sempre che sia indicata la rispettiva somma assicurata nella Scheda di Polizza, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.

F Terremoto – La Società e sempre che sia indicato il rispettivo premio nella Scheda di Polizza, risponde, a

parziale deroga dell’Art. 3.4 “Rischi esclusi dall’assicurazione”punto 4 dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti al fabbricato assicurato adibito a dimora abituale dell’Assicurato/Contraente per effetto di terremoto. L’assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

- di sciacallaggio;

- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione; G Colpa Grave - A deroga dell’art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa

grave dell’Assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere. H La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle

quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

I L’assicurazione si intende stipulata per conto e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia,

spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 2.2 - Determinazione delle Somme Assicurate / Massimali Le somme assicurate e i massimali relativi alla Sezione Incendio si intendono quelli riportati sulla scheda di polizza.

Art. 2.3 - Cambio del domicilio - Trasloco enti assicurati - Cambio residenza Nel caso in cui il rischio assicurato venga trasferito la garanzia viene prestata nel periodo del trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano, in caso diverso, qualora la nuova dimora sia all’estero, la garanzia assicurativa cessa immediatamente dal momento stesso del trasloco e verrà rimborsato al Cliente parte del premio, relativo all’annualità in corso dal giorno del trasloco, al netto degli oneri fiscali, . Nel caso in cui il rischio sia in Italia e trascorsi i sette giorni sopraindicati, la garanzia sarà operante solamente per il nuovo indirizzo, fermo quanto disposto dall'Art. 1.5 "Aggravamento del rischio". Nel caso di trasferimento di residenza del Contraente all'estero e in polizza siano presenti le garanzie RCT e Tutela Legale, l'assicurazione cesserà alla fine dell'anno assicurativo nel quale si è verificato tale trasferimento. L'eventuale pagamento di premi avvenuto successivamente a detto trasferimento sarà rimborsato su richiesta scritta del Contraente e non varrà quale tacita proroga.

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Condizioni Generali HDI Assicurazioni S.p.A

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Operatività dell’assicurazione

Art. 3.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione Il Fabbricato deve essere destinato, per almeno la metà della superficie complessiva dei piani, ad abitazione, intendendosi per tale anche il Bed & Breakfast, uffici e studi professionali. Art. 3.2 - Valore dei beni assicurati e forma dell’assicurazione L’Assicurazione è prestata:

1) per il fabbricato/rischio locativo: a valore a nuovo e a primo rischio assoluto; 2) per il contenuto: a valore a nuovo e a primo rischio assoluto.

Fanno eccezione: - i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti

d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l’Assicurazione è prestata a valore commerciale;

- le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l’Assicurazione è prestata a valore nominale.

Art. 3.3 - Limiti di indennizzo / Franchigie A. Contenuto dell'abitazione

L’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: 1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 40% della somma assicurata

per il contenuto, con il massimo di € 13.000,00; 2) per il denaro: 4% della somma assicurata per il contenuto; 3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), gli

oggetti e i servizi di argenteria: per singolo oggetto o servizio 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 25.000,00.

I beni, esclusi quelli elencati ai punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto.

B. Grandine, vento e quanto da esso trasportato e bagnamento (art. 2.1 lettera A punti 7 e 8) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00. Per i danni a vetrate e lucernari in genere in conseguenza di vento, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 1.500,00.

C. Sovraccarico di neve sui tetti (art. 2.1 lettera A punto 9) Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €1.500,00. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto

D. Fenomeno elettrico (art. 2.1 lettera A punto 10) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 5.000,00.

E. Spargimento di acqua (art. 2.1 lettera A punto 11) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro:

- di una franchigia di € 100,00 relativamente alle lettere a), b) ed e); - di una franchigia di € 500,00 relativamente alle lettere c) e d).

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a: - € 25.000,00 relativamente alla lettera a); - € 5.000,00 relativamente alle lettere b), c), d) ed e).

F. Atti vandalici o dolosi etc. (art. 2.1 lettera A punto 12) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.

G. Spese di demolizione e sgombero (art. 2.1 lettera B punto 1) La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.

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H. Spese per riparare o sostituire le tubazioni (art. 2.1 lettera B punto 2)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 2.500,00.

I. Rimpiazzo di generi alimentari (art. 2.1 lettera B punto 4) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 500,00.

J. Spese per la perdita del combustibile (art. 2.1 lettera B punto 5) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 1.000,00.

K. Spese per gli onorari a periti, consulenti etc. (art. 2.1 lettera B punto 6) In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 2.500,00.

L. Spese per il rifacimento materiale dei documenti (art. 2.1 lettera B punto 7) In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 500,00.

M. Spese per il trasferimento e/o soggiorno etc. (art. 2.1 lettera B punto 8) In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 2.000,00.

N. Spese di ricollocamento del contenuto non danneggiato presso altra ubicazione (art. 2.1 lettera B punto 9). In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 2.000,00.;

O. Terremoto (art. 2.1 lettera F): -Fabbricato Prima Classe franchigia 1% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 5.000,00 e con il limite di risarcimento del 60% della somma assicurata; -Fabbricato Seconda Classe franchigia 2% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 10.000,00 e con il limite di risarcimento del 50%della somma assicurata; -Fabbricato Terza Classe franchigia 5% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 20.000,00 e con il limite di risarcimento del 40% della somma assicurata.

Art. 3.4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione Sono sempre esclusi dall’Assicurazione i danni:

1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 2) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari con essi conviventi, salvo quanto

previsto all’Art. 2.1 – Rischi Assicurati - lettera “G”; 3) causati da terremoto (salvo che la garanzia sia espressamente richiamata in polizza), da eruzioni vulcaniche,

da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, specchi d'acqua naturali od artificiali, da formazione di ruscelli, da accumulo esterno di acqua, da cedimento o franamento del terreno;

4) da smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione; 5) da scoppio alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione

o difetti di materiale; 6) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi per effetto di mancata od anormale produzione o

distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo quanto previsto all’art. 2.1 lettera B punto 4) che precede.

7) da rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità,

di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 9) da scritte od imbrattamento; 10) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente, ai tubi elettronici; 11) da difetti di materiale e di costruzione o di usura o manomissione; 12) dovuti ad umidità e stillicidio; 13) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dall’art. 2.1

lettera B;

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Sono inoltre esclusi, nel caso degli eventi descritti all’art. 2.1 lettera A punto 7), i danni subiti da: 14) recinti non in muratura, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne; 15) vetrate, lucernari in genere ed antenne in conseguenza di vento a meno che derivanti da grandine o da rotture

e lesioni subite dal tetto o dalle pareti, salvo quanto previsto all’art. 3.3 lettera B) che precede; 16) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per

temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Art. 3.5 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 3.6 - Facoltà di recesso per terremoto A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alla garanzia “Terremoto” di cui all’Art. 2.1 lettera F, le Parti possono recedere dall’assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistri, con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, qualora versata, relativa al periodo di assicurazione non corso.

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Condizioni particolari

Se espressamente richiamate nella scheda di polizza, si rendono operanti le seguenti clausole:

Art.4.1 – Allegato di vincolo (VN) - Clausola di portabilità La presente polizza si intende vincolata a favore dell’Istituto indicato sulla Scheda di Polizza per, e pertanto la Compagnia si obbliga a:

1) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo;

2) a non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell’Istituto Mutuante; 3) a pagare esclusivamente all’Istituto Mutuante l’importo della liquidazione di eventuali sinistri; 4) a notificare tempestivamente all’Istituto Mutuante- a mezzo lettera raccomandata - l'eventuale mancato

pagamento dei premi e l’eventuale mancato rinnovo delle polizze. E’ all’Istituto Mutuante consentito il termini di 15 giorni da quello della ricevuta notificata per provvedere, ove lo voglia alla corresponsione del premio o del rinnovo dell’assicurazione, in luogo dell’Assicurato; soltanto dopo il decorso di tale termine l’assicurazione potrà essere dichiarata insoluta;

5) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione se non con il consenso scritto dell’ Istituto Mutuante ed a notificare alla stessa Banca tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative. In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO

Oggetto dell’Assicurazione

Art. 5.1 - Rischi assicurati A. La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati:

1) dal furto del contenuto dell’abitazione a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi: - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o

di arnesi simili; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego

di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

2) dalla rapina del contenuto dell’abitazione avvenuta nei locali indicati nella Scheda di Polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3) L’assicurazione è operante a condizione che: - il furto sia perpetrato con le modalità previste dall’articolo 5.1 lettera A punto 1); - l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari

mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali. B. La Società rimborsa altresì all’Assicurato le spese sostenute per:

1) la riparazione dei guasti causati dai ladri nell’attuazione o nel tentativo del furto o della rapina: a) ai beni assicurati; b) alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e

protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Si considerano parti di fabbricato le recinzioni di esclusiva pertinenza dell’abitazione assicurata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il minimo di € 500,00.

2) installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto e rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata.

C. Nel caso di assicurazione di dimora abituale, la Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti: 1) causati al contenuto dell’abitazione da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina

consumati o tentati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

2) derivati dal furto, dalla rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi, denaro e valori di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio dei Paesi Europei, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali locali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

3) derivati dallo scippo o dalla rapina dei beni assicurati, indossati o tenuti a portata di mano dall’Assicurato e, se convivono con lui, dal coniuge, dal convivente di fatto, dai loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente. La garanzia vale anche in caso di furto a seguito di infortunio od improvviso malore. Qualora il Contraente trasferisca la sua residenza all’estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto alla data di trasferimento.

L’Assicurazione vale in tutto il mondo per i danni verificatisi all’esterno dell’abitazione assicurata ed è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata. La Società rimborsa inoltre, con il limite di € 500,00 per sinistro, le spese effettivamente sostenute per:

a) moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, rese necessarie dalla loro sottrazione; b) modifiche o sostituzione di serrature poste a protezione degli accessi all’abitazione assicurata in caso di

sottrazione delle relative chiavi, con altre analoghe od equivalenti; c) accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dalla

persona assicurata in occasione dello scippo, della rapina.

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La garanzia non opera per:

- le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell’evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;

- i preziosi, il denaro ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o di altri.

D. Nel caso di assicurazione di dimora saltuaria, la Società: 1) indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici commessi dai ladri in

occasione di furto o rapina consumati o tentati, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata; 2) rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per vitto e locomozione, in occasione di

sopralluoghi ai beni assicurati relativi ad accertamento e definizione di danni indennizzabili a termini della presente Sezione, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;

3) si obbliga ad indennizzare i danni di furto di fissi ed infissi di proprietà, compresi quelli di uso comune, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

Operatività dell’assicurazione

Art. 6.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato L’assicurazione Furto è prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con pareti perimetrali, coperture di vivo di cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato.

Art. 6.2 - Mezzi di chiusura dei locali La Società presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che: 1) se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture:

a) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Società liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve;

b) usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l’introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 15%

2) se trattasi di dimora saltuaria: a) verrà applicato uno scoperto del 25%; b) verrà applicata la normativa di cui alle precedenti lettere a) e b) limitatamente al periodo di abitazione da

parte dell’Assicurato o dei suoi familiari. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di sinistro si conviene che: 3) verrà applicato uno scoperto del 15% sempreché, al momento del sinistro, risulti che nei locali

vi era presente l’Assicurato od i suoi familiari; 4) non verrà riconosciuto alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al

punto 3) che precede, confermando sin d’ora la non operatività della garanzia. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti od inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 6.3 - Valore dei beni assicurati e forma dell’assicurazione A. L’Assicurazione è prestata a valore a nuovo.

Fanno eccezione: 1) i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti

d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l’Assicurazione è prestata a valore commerciale;

2) le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l’Assicurazione è prestata a valore nominale. B. L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

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Art. 6.4 - Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie L’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie: A. Dimora abituale

1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori ed i titoli di credito: - se ovunque riposti: 20% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione, con il massimo di €

13.000,00; - se in cassaforte: 30% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione, con il massimo di €

15.000,00; 2) per il denaro:

- se ovunque riposto: 2% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione; - se in cassaforte: 20% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione con il massimo di €

10.000,00. 3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), gli oggetti

e i servizi di argenteria: 60% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione con il massimo di € 25.000,00 per singolo oggetto o servizio

I beni, esclusi quelli indicati alla lettera A punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione. Qualora i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito ed il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura disattivati, i limiti sopra riportati si intendono ridotti del 50%.

B. Dimora saltuaria 1) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, per gli oggetti e i servizi di

argenteria: 60% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione con il massimo di € 13.000,00 per singolo oggetto o servizio

I beni, esclusi quelli indicati alla lettera B punto 1), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione.

Sono esclusi dall’assicurazione preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, denaro.

Art. 6.5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione Sono sempre esclusi dall’Assicurazione i danni: 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di

terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

2) verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni anche nucleari, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

3) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato; 4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

a) persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

b) persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, ad eccezione dei collaboratori familiari, anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’autorità competente;

c) incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; d) persone legate al Contraente od all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non conviventi.

5) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; 6) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dall’articolo

5.1. lettera B punto 2). 7) Limitatamente alla dimora abituale sono inoltre sempre esclusi dall’assicurazione i danni avvenuti a partire

dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.

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L’Assicurazione Furto HDI Assicurazioni S.p.A.

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Art. 6.6 - Impalcature Nel caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della Polizza, verrà applicato uno scoperto del 15%. Qualora detto scoperto coesista con altri previsti nella presente Sezione lo stesso verrà elevato al 25% ed assorbirà questi ultimi.

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Responsabilità Civile HDI Assicurazioni S.p.A.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

Oggetto dell’assicurazione

Art. 7.1 - Rischi assicurati La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o i componenti il nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: A. Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni

personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all’Assicurato ed ai suoi familiari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l’Assicurato e i suoi familiari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico etc,). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all’Assicurato da fatto doloso del personale domestico.

B. Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell’eventuale rivalsa INAIL o INPS.

A titolo esemplificativo ma non limitativo l’assicurazione comprende: 1) i danni derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà o conduzione dell’abitazione assicurata

(abituale e/o saltuaria in normale stato di manutenzione e conservazione) comprese le dipendenze, le recinzioni, i giardini, gli alberi di alto fusto (a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione), le strade private.

2) I danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione assicurata come dimora abituale.

3) I danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato.

4) I danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza.

5) I danni derivanti da caduta di neve. 6) I danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali,

agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili. 7) I danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamenti causati da cibi o bevande. 8) I danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni. 9) I danni provocati a terzi (trasportati e non) da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti

richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purché detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'Assicurato, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore in conformità alla Legge 990/69 o per l'eventuale maggior somma non coperta da assicurazione.

10) I danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui. 11) I danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella alla condizione che siano rispettate le

prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria.

12) I danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi.

13) I danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Qualora l’Assicurato affitti un’abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l’Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all’arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio.

14) I danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 6,5 di lunghezza sempreché privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi.

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Responsabilità Civile HDI Assicurazioni S.p.A.

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15) I danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, esclusi quelli previsti dall’Art. 7.5, comprese gare, prove ed allenamenti.

16) I danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni caso l'uso per l'esercizio della caccia.

17) Uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge, a parziale deroga della esclusione prevista al punto 23 dell’Art. 7.5 – Rischi Esclusi.

18) Conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purché il Contraente abbia la residenza in Italia. 19) I danni derivanti dalla proprietà di un massimo di 3 unità immobiliari che l’assicurato/locatario/contraente

dichiara di essere in buono stato di manutenzione e conservazione, adibite ad uso residenziale e ubicate in territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, a condizione che esse siano richiamate sulla scheda di polizza, concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi, a parziale deroga della esclusione di cui al punto 4 dell’Art. 7.5 – Rischi esclusi dall’assicurazione.

20) La morte o le lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa comunicanti. La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al Bed & Breakfast non siano superiori a tre, salvo il caso in cui non sia stata richiamata nella scheda di polizza, la Clausola CP (B&B) nel qual caso la garanzia opera sino al numero delle stanze contemplate nella scheda di polizza.

Se la polizza è stipulata da un condomino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Operatività dell’assicurazione

Art. 7.2 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: - Le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione; - Il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui

convivente. I figli e i genitori dell’Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

- I minori in affidamento familiare; Nel caso in cui l’abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza fosse stata dichiarata “locata” il Contraente ed il Locatario non sono considerati terzi fra di loro.

Art. 7.3 - Massimale assicurato L’assicurazione è prestata nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 7.4 - Limiti di risarcimento / Franchigie L’assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e del massimale pattuito, è prestata con i seguenti limiti di risarcimento e franchigie: • Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici: limite di indennizzo € 150.000,00 per persona. • Danni da spargimento d'acqua: franchigia € 500,00 per sinistro. • Danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia € 500,00 per sinistro. • Danni provocati da animali domestici, da sella e da cortile, compresi cani da caccia, purché non impegnati in

attività venatoria, alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68: franchigia € 500,00 per sinistro.

• Danni da inquinamento accidentale spese di bonifica: franchigia € 500,00 per sinistro. • Uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia € 500,00 per sinistro. • Responsabilità Civile terzi per danni a cose: franchigia € 500,00 per sinistro

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Responsabilità Civile HDI Assicurazioni S.p.A.

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Art. 7.5- Rischi esclusi dall’Assicurazione Sono sempre esclusi dall’Assicurazione i danni: 1) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto

ai punti 12 e 13 dell’Art. 7.1; 2) da furto; 3) dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso e

guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 6,50 metri, salvo quanto disposto ai punti 9, 10 e 14 dell’art. 7.1.

4) conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli citati al punto 1 e 2 dell’art. 7.1, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi salvo che non siano state esplicitamente contemplate nella scheda di polizza;

5) inerenti allo svolgimento di attività professionali salvo il caso di abitazione adibita anche a B&B, e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali;

6) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità; 7) derivanti da rigurgiti in fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni; 8) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione,

ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, salvo quanto disposto al punto 4 dell’art. 7.1;

9) da inquinamento non accidentale dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo salvo quanto previsto dall’art. 7.4;

10) verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

11) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

12) causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

13) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

14) derivanti dall’esercizio della caccia; 15) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni; 16) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione

e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; 17) derivanti o conseguenti dall’emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici; 18) derivanti da prodotti geneticamente modificati; 19) derivanti a seguito di malattia già manifestatisi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia

spongiforme (TSE); 20) per i casi di contagio da virus HIV; 21) verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o

conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.);

22) causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine;

23) derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti salvo quanto disposto al punto 17 dell’art. 7.1;

24) Nel caso in cui l’abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza fosse stata dichiarata “locata” i danni riconducibili alla Responsabilità del Contraente e non derivanti dalla proprietà del abitazione Assicurata.

Art. 7.6 - Estensione territoriale L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero. Qualora il Contraente trasferisca la residenza all’estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.

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Tutela Legale HDI Assicurazioni S.p.A

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Premessa La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) con sede in Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona

Tel. 045.8290411 fax 045.8290557

in seguito denominata ARAG SE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente, utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro di cui all’Allegato 1. Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’Area Clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione Avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, la Società, , alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:

le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto stabilito dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;

• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG SE ai sensi dell’Art. 5.3 comma 4;

• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG SE ai sensi dell’Art. 13 comma 5;

• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia; • Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di

quest’ultima. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 11.1 “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale”.

Art. 8.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell'assicurazione 1 ) L’Assicurato è tenuto:

- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;

- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2) La Società non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);

- spese per controversie con la Società. Nell’ipotesi di sinistro che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato - Contraente.

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Tutela Legale HDI Assicurazioni S.p.A.

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4 )Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 8.3 - Garanzie prestate Le garanzie previste all’art. 8.1 sono operanti per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.

- Immobile - Vita privata - Lavoro dipendente -

Immobile Le garanzie vengono prestate all’Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in polizza, per:

l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,

sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 400,00 ed inferiore a Euro 40.000,00, ferma restando l’esclusione di cui alla lettera k) dell’art 8.4 “Esclusioni”;

sostenere controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili indicati in polizza; la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche

prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque

supportate dall’Assicurato. Le garanzie possono essere estese all’immobile o parte di esso, costituente la seconda abitazione direttamente utilizzata dall’Assicurato, purché identificato in polizza e per il quale sia stato corrisposto il relativo premio. Vita privata Le garanzie vengono prestate all’Assicurato ed al suo nucleo familiare nell’ambito della vita privata extraprofessionale, con espressa esclusione della circolazione stradale, per:

l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,

sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 400,00 ed inferiore a Euro 40.000,00; sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti; la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche

prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.

Lavoro dipendente Le garanzie vengono prestate all’Assicurato ed al suo nucleo familiare nella veste di lavoratori dipendenti, con l’esclusione dell’esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione, per:

l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente; a parziale deroga dell’art.

8.4 “Esclusioni” lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al T.A.R.);

sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali; la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi

all’espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.

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Tutela Legale HDI Assicurazioni S.p.A.

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Art. 8.4 – Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo,

atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci

e/o amministratori; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa; j) per la proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione assicurata, per la locazione di immobili

o parte di essi; k) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione,

ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; l) per i sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già

disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei contraenti;

m) per vertenze di qualsiasi natura nei confronti della Società, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile e degli amministratori delle medesime.

Art. 8.5 - Validità delle garanzie La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti: - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni

extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; a. trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG SE, nei modi e nei termini del successivo art. 11.1 “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 8.6 - Massimale Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale indicato in polizza per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 8.7 - Estensione territoriale L’assicurazione è operante: 1) nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo

penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

2) in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Qualora il Contraente trasferisca la residenza all’estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.

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Sinistri HDI Assicurazioni S.p.A.

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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

relativi a tutte le sezioni

Art. 9.1 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Sinistri relativi alle sezioni Incendio e Furto

Art. 9.2 - Obblighi in caso di sinistro La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’arti. 1913 del Codice Civile, con le seguenti modalità:

a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20

a mezzo fax al numero verde: 800 60 61 61

a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma

a mezzo posta elettronica indirizzata a: [email protected]

a mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a:

[email protected]

rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato, entro dieci giorni successivi alla denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l’indicazione del rispettivo valore. Relativamente alle garanzie della Sezione Furto, il Contraente o l’Assicurato deve presentare, entro lo stesso termine, denuncia all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne alla Società copia autenticata. Per i sinistri relativi alle garanzie delle Sezioni Incendio la denuncia all’Autorità deve essere presentata solo se richiesta dalla Società. Il Contraente o l’Assicurato è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione dell’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

Art. 9.3 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 1) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente e/o l’Assicurato o persona

da lui designata; oppure, se entrambe le Parti sono consenzienti, 2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente e/o dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

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Art. 9.4 - Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro fossero esistite circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 2) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza in caso di sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) dell’art. 9.3, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9.5 - Determinazione del danno Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati, distrutti o rubati – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezione ai punti “Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce di Polizza secondo i seguenti criteri: 1) per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate; 2) per il contenuto: si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, entro i

limiti d’indennizzo previsti alle singole Sezioni di Polizza, dei beni distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati.

Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale; per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il valore nominale.

Art. 9.6 - Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: 1) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 2) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della

procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci; 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l’indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria

Art. 9.7 - Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, ed inoltre per il rimborso delle spese per demolizione e sgombero (art. 2.1 lettera B punto 2), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9.8 - Anticipo sugli indennizzi L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

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Art. 9.9 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Relativamente alla Sezione Incendio – partita fabbricato – il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo del danno

secondo la valutazione allo stato d’uso; 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e

genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all’importo di cui al punto 1), determina l’ammontare complessivo dell’indennizzo calcolato in base al punto 9.5.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all’art. 3.4 punto 2) e all’art. 6.5 punto 3).

Art. 9.10 - Recupero dei beni rubati Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperati che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

Art. 9.11 – Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9.12 –Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei corrispettivi premi. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

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9.13- Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari e anche per i locatari, interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari o dei locatari.

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Sinistri relativi alla Sezione Responsabilità Civile

Art. 10.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’arti. 1913 del Codice Civile, con le seguenti modalità:

a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20

a mezzo fax al numero verde: 800 60 61 61

a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma

a mezzo posta elettronica indirizzata a: [email protected]

a mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a:

[email protected]

rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10.2 - Gestione delle vertenze - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 10.3 - Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento L’assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

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Sinistri HDI Assicurazioni S.p.A

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Sinistri relativi alla sezione Tutela Legale

Art. 11.1- Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Filiale o all’Agenzia della Banca a cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società o direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) (di seguito ARAG SE) utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro di cui all’allegato 1, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG SE, oltre allo Stato di Famiglia aggiornato al momento del sinistro, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG SE contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG SE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG SE.

Art. 11.2 - Decorrenza del sinistro Ai fini della presente assicurazione, per decorrenza del sinistro si intende: - per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo

evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe

cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Art. 11.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: - informare immediatamente la Società o ARAG SE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del

sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; - conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e

veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 11.4 - Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG SE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 9.1 “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG SE. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con ARAG SE. ARAG SE, così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG SE, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

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Sinistri HDI Assicurazioni S.p.A.

CA – Casa In Chiaro mod. IE_055 ed. 01/2019 pagina 27 di 33

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato irrituale. ARAG SE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 11.5 - Recupero di somme Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG SE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

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Cosa fare in caso di sinistro HDI Assicurazioni S.p.A.

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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

12.1 - Indicazioni generali In caso di sinistro il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto alla Filiale o all’Agenzia della Banca cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società (HDI Assicurazioni S.p.A. – Gestione Sinistri – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma ai seguenti indirizzi :via mail all’indirizzo [email protected], via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], via fax al n. 800.60.61.61 oppure per RACCOMANDATA A.R.), entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. E’ comunque necessario indicare: - numero di polizza; - generalità del Contraente; - generalità dell’Assicurato; - generalità dei danneggiati; - data e ora del sinistro; - circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa

della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).

Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all’espletamento della pratica.

12.2 - Assicurazione “Incendio e Rischi Accessori” Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve: - precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate; - indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del

Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.); - tenere a disposizione della Società, le tracce ed i residui del sinistro occorso; - completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o

limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali è assicurato il rimborso; - in caso di danni da acqua comprovare, in caso di lavori di particolare urgenza, il sinistro con adeguata

documentazione fotografica conservando, ove possibile, i residui del sinistro.

12.3 - Assicurazione “Furto” Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve: - fare la denuncia entro 10 giorni da quando si è venuti a conoscenza del furto o della rapina al più vicino

Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri; - allegare alla denuncia alla Società:

- la dettagliata descrizione del danno subito; - l’elenco delle cose asportate o danneggiate e il loro presumibile valore; - la denuncia presentata alle Autorità;

- conservare eventuali tracce lasciate dai ladri e gli oggetti da questi danneggiati o distrutti; - informare tempestivamente la Filiale o l’Agenzia della Banca oppure la Direzione della Società a cui è

assegnata la polizza quando si abbia notizia del ritrovamento delle cose rubate. In caso di danni ad oggetti che richiedono una riparazione tempestiva (infissi, lastre, vetrate): - documentare fotograficamente il manufatto danneggiato prima di effettuare qualsiasi intervento; - conservare, ove possibile, i pezzi sostituiti per facilitare la successiva perizia; - documentare le relative spese con fatture o ricevute fiscali.

12.4 - Assicurazione “Tutela Legale” Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali è possibile inviare la denuncia sinistro direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea), a mezzo fax al numero 045.8290557 non appena si è verificato il fatto e/o se ne abbia avuto conoscenza, utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro di cui all’Allegato

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Cosa Fare in caso di sinistro HDI Assicurazioni S.p.A.

CA – Casa In Chiaro mod. IE_055 ed. 01/2019 pagina 29 di 33

12.5 - Legenda (riferita all’esempio di denuncia di sinistro) (1) • Incendio

• Fulmine

• Esplosione, implosione o scoppio

• Urto di veicoli stradali

• Onda sonica

• Caduta di ascensori

• Spese di demolizione, sgombero e trasporto

• Eventi socio - politici

• Eventi atmosferici

• Sovraccarico di neve sui tetti

• Rischio locativo

• Fenomeni elettrici

• Acqua condotta

• Ricerca e riparazione del guasto

• Furto

• Rapina

• Protezione legale

(2) Indicare la data certa o presunta in cui si è verificato il sinistro

(3) Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.

(4) Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le Parti.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

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Allegato 1 HDI Assicurazioni S.p.A.

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Modulo per sinistri in ambito diverso da circolazione

Destinatario:

HDI Ass.ni S.p.A o ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea)

Fax apertura sinistri: 045 8290557 e-mail [email protected]

Dati di Polizza e Sinistro

Tipo di Polizza

“Casa InChiaro”

Polizza n° Tipo Garanzia

Frazionamento Annuale

Decorrenza Scadenza Pagata il

Dati identificativi Contraente

Contraente/Assicurato

Codice fiscale Telefono e/o cellulare

Domicilio/CAP/Città

Prov. E-mail

Targa Veicolo (se necessario) Tipo veicolo (se necessario)

Assicurato/Danneggiato se diverso da contraente

Assicurato

Domicilio/CAP/Città Prov.

Telefono e/o cellulare

E-mail

DENUNCIA DI SINISTRO

PROTEZIONE LEGALE

Trasmissione via fax o e- mail

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Allegato 1 HDI Assicurazioni S.p.A.

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Descrizione dettagliata del sinistro; data di avvenimento e descrizione del fatto.

Documenti allegati:

Dati di Controparte

Cognome e Nome Eventuale indirizzo

Scelta del Legale per l’eventuale fase giudiziale:

Lascio ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) la scelta di un Legale esperto del

Ramo.

Legale da me indicato:

Avvocato : Studio:

Via

CAP Città

Telefono e/o cellulare

Fax E-mail

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rende garante della sua esattezza.

_____________________il___________ L’Assicurato_________________________________

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Allegato 2 HDI Assicurazioni S.p.A.

CA – Casa In Chiaro mod. IE_055 ed. 01/2019 pagina 32 di 33

Modulo di denuncia di sinistro

Polizza Casa n. __________________________ Spett.le

Mittente HDI Assicurazioni S.p.A

Cognome e Nome Via Abruzzi, 10

Indirizzo 00187 Roma

C.A.P. Località

Da trasmettere via mail all’indirizzo [email protected], via pec all’indirizzo [email protected] o via fax al n. 800.60.61.61 oppure per RACCOMANDATA A.R. Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.

Oggetto: denuncia di sinistro

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a____________________________

Età_______________________________di professione__________________________________________________

con domicilio _________________________________________Tel________________________________________

assicurato/a con polizza n._________________________________________________________________________

denuncia il sinistro di_____________________________________________________________________________

con/senza danni a terzi verificatosi alle ore _____________________del_________________________________

nell’immobile ubicato in__________________________________________________________________________

Via/Piazza_______________________________________________________________________________________

con presumibile importo di danno di Euro__________________________________________________________

Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito. Per fissare un appuntamento si può rivolgere al

Sig________________________________________________________Tel___________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE: per l’istruzione della pratica di rimborso:

copia della polizza

In relazione alla tipologia di garanzia:

INCENDIO

Verbale dei vigili del fuoco (se presente)

Denuncia alle autorità (solo in caso di incendio doloso)

Documentazione fotografica

Preventivi/fatture di riparazione o sostituzione

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Allegato 2 HDI Assicurazioni S.p.A.

CA – Casa In Chiaro mod. IE_055 ed. 01/2019 pagina 33 di 33

RESPONSABILITA’ CIVILE

Richiesta danni del danneggiato

Eventuali preventivi di spesa

In caso di :

danno provocato dal cane: certificato che attesti la proprietà del cane

lesioni personali: documentazione medica

danno provocato da un familiare del contraente: stato di famiglia

danni a veicoli: libretto di circolazione da cui si evince la proprietà

FURTO

Denuncia alle autorità

Documentazione fotografica

TUTELA LEGALE

Utilizzare l’apposito modulo

Luogo e data____________________________________________ Firma___________________________________

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