Cartella di pagamento nulla se notificata con pec
-
Upload
antonio-mazzone -
Category
Law
-
view
129 -
download
5
Transcript of Cartella di pagamento nulla se notificata con pec
HOME > Articoli
(http://www.laleggepertutti.it/author/redazione)
Lo sai che? Pubblicato il 13 febbraio 2017
Articolo diRedazione(http://www.laleggepertutti.it/author/redazione)
Cartella di pagamento nulla se notificata con Pec
Il pdf allegato al messaggio di posta elettronica certi狈�cata non è un documento informatico e, quindi, non
può essere considerato valido.
È nulla la cartella di pagamento inviata con Pec in quanto il pdf allegato non può considerarsi un valido
documento informatico. È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona con due recenti
sentenze [1] che hanno dato ragione ai contribuenti difesi dal ragioniere Giuseppe Lepore.
Hanno appena pochi mesi di vita da quando sono state regolamentate dalla legge, che già le cartelle esattoriali
noti윔�cate via Pec sono al centro di una aspra polemica giudiziaria. È vero, la legge dice che le cartelle di
pagamento possono ben viaggiare sull’email di posta elettronica certificata dei contribuenti tenuti ad averne una
(professionisti, ditte e società); ma il punto non è tanto il messaggio Pec in sé per sé (sulla cui autenticità non
corre alcun dubbio proprio perché “certificato”), ma sull’uso dell’allegato in pdf contenente la cartella vera e
propria. Difatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale che si sta affacciando negli ultimi tempi, il pdf non è
RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO(HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/RICHIESTA-DI-CONSULENZA/?ID_AUT=27&ID_RELPOST=150760)
(http://www.laleggepertutti.it/)
che una copia meccanica e non già un documento informatico. Esso quindi non avrebbe alcun valore e, pertanto,
non potrebbe costituire presupposto di valida notifica. Ed è proprio quanto affermato dalla CTP ligure. Ma
procediamo con ordine.
La vicenda
Una società riceveva la notifica, da parte di Equitalia, di una intimazione di pagamento a mezzo Pec per
presunte cartelle di pagamento notificate in precedenza. L’intimazione di pagamento era stata inviata
allegandola alla posta elettronica certificata, come documento in formato pdf. Ed è proprio questo il punto:
l’Agente della riscossione si è limitata a “scannerizzare” la cartella e a trasformare il file in pdf, allegandolo alla
Pec. Al pari di una normale fotocopia che potrebbe essere ottenuta con una macchina fotocopiatrice. Fotocopia
che, lo ricordiamo, nel nostro processo non è considerata prova documentale se contestata.
Alla luce di ciò, la società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona
contestando la nullità della intimazione di pagamento in quanto la stessa era allegata in un file in formato pdf
privo, in quanto tale, delle caratteristiche per potersi considerare «documento informatico».
La cartella di pagamento si può noti윔�care con Pec
La legge [2] consente la notifica della cartella di pagamento con Pec, ma non dice come debba essere compilato,
materialmente, il messaggio di posta elettronica. Da qui l’equivoco: l’Agente della riscossione si limita solo ad
allegare la cartella in pdf alla Pec, la quale è così priva di un valido contenuto testuale poiché l’intimazione di
pagamento è nell’allegato.
Ma la normativa stabilisce che si può parlare di documento informatico solo ed esclusivamente quando lo
stesso sia munito di 윔�rma digitale, elemento indefettibile che, in forza del codice dell’amministrazione digitale,
assicura al documento stesso i requisiti di «qualità», di «sicurezza», di «integrità» e di «immodificabilità».
La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Savona
Fatti notare conGoogle AdWords.
Con un credito di €75*
COMINCIA ORA
Il tuo annuncio.Oltre 2 milioni di
posizionamenti online.
(http://www.laleggepertutti.it/)
Il difensore al fine di dimostrare che il pdf allegato alla PEC non aveva le caratteristiche per esser considerato un
documento informatico, faceva predisporre perizia da un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) del tribunale il quale a
specifico quesito rispondeva che il documento in pdf (la intimazione di pagamento) così concludeva:
«Dall’esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, scrupolosamente analizzati, si conclude che gli stessi
sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della �rma
informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodi�cabilità, per cui non garantiscono il valore di
certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti
indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate» [3].
La cartella non può essere un semplice allegato
«Il Giudice ha ben compreso che i diritti dei contribuenti devono esser continuamente presidiati non solo dal
punto di vista sostanziale ma anche formale – è stato il commento della difesa -. Ogni cittadino ha diritto a
conoscere chi abbia mandato il documento, se ne abbia il potere per farlo, se tale potere sia ancora in vigore e
soprattutto che tale documento resti integro e non modificabile.
[1] CTP Savona, sent. n. 100/2017 e n. 101/2017 entrambe del 10.02.2017.
[2] Si applicano l’art. 26 e 50 del DPR 602/73 sulle notifiche delle intimazioni di pagamento Si applica il D. Lgs. 82/2005 (id est, il Codice
dell’Amministrazione Digitale, c.d. C.A.D.) sulla natura del documento informatico e precisamente artt. 20 e 22.
[3] Per quanto concerne la firma digitale vedasi quanto previsto dalla Legge n. 59 del 1997, dal Decreto di attuazione n. 513 del 199 poi
confluito nel Decreto n. 445 del 2000, dal Decreto Presidenziale del febbraio 1999 modificato ed integrato dal dpcm 13 gennaio 2004,
nonché dalla Direttiva 1999/93/CE recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 e dal regolamento di attuazione DPR
n. 137 del 7 aprile 2003. L’argomento relativo alla firma digitale e dei requisiti informatici è stato da ultimo ben dettagliato nella
Deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro Nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del
Presidente del Consiglio del 22 febbraio 2013. Stante le conclusioni della relazione tecnica, avverso la quale Equitalia nulla eccepisce, si
ritiene di annullare l’intimazione di pagamento per nullità della notifica.
note
(http://www.laleggepertutti.it/)