Carboni Valerio - Fornazione generale sicurezza

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Sicurezza sul lavoro Formazione Generale www.slideshare.net/ValerioC/carboni-valerio-fornazione- generale-sicurezza

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Sicurezza sul lavoroFormazione Generale

www.slideshare.net/ValerioC/carboni-valerio-fornazione-generale-sicurezza

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Cosa Facciamo Oggi?

FORMAZIONE (DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO):

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla

acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

INFORMAZIONE: L'informazione è ciò che, per un osservatore o un recettore posto in una situazione, supera un'incertezza e risolve un'alternativa. In altre parole, essa riguarda il contesto in cui i dati sono raccolti, la loro codifica in forma intelligibile ed in definitiva il significato attribuito a tali dati.

ADDESTRAMENTO:L'Addestramento si riferisce all'acquisizione di conoscenze, abilità e capacità come risultato di un insegnamento o della pratica ad una certa disciplina.

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Argomenti Cosa si intende per salute e

sicurezza Legislazione Italiana sulla Sicurezza Il Testo Unico sulla Sicurezza Gli attori del Testo Unico Documento di Valutazione dei Rischi Definizione di rischio Near miss, infortunio e malattia

professionale Vigilanza

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Cosa si intende per salute?

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Cosa si intende per sicurezza?

Per sicurezza intendiamo UNA CONDIZIONE OGGETTIVA

ESENTE DA PERICOLI O GARANTITA CONTRO EVENTUALI PERICOLI

Nei luoghi di lavoro la sicurezza gioca un ruolo fondamentale nella tutela della salute dei lavoratori!

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L’obiettivo della Sicurezza sul Lavoro è che, ogni giorno, il lavoratore: Esca di casa in salute Si rechi al lavoro senza subire

danno Lavori senza subire danno Ritorni a casa senza subire

danno Il giorno successivo sia nello

stato di salute del precedente

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2015

Per quanto riguarda il totale degli infortuni, sono stati 637mila.Nello stesso periodo del 2014 sono stati 416mila. Si registra pertanto un calo del 4%.

Nel 2015 sono stati denunciati 1246 casi di infortunio con esito mortale, in calo del 4% rispetto al 2014.

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DizionarioPericoloProprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (chimico, biologico, meccanico) avente il potenziale di causare danni

RischioProbabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Pericolo Esposizione

RISCHIO

EsposizioneContatto del bersaglio con il Pericolo e dipende da:- Grandezza- Ciclo Produttivo- Sistemi di protezione- Durata dell’interazione

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Posso Ridurre il Pericolo?

Pericolo Esposizione

RISCHIO

Pericolo

Pericolo Esposizione

RISCHIOPosso Eliminare il Pericolo?

Pericolo

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Posso Ridurre l’esposizione?

Pericolo Esposizione

RISCHIO

Esposizione

Pericolo Esposizione

RISCHIOPosso Eliminare l’esposizione?

Esposizione

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Cos'è la Valutazione dei rischi?

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Il Rischio è pertanto il prodotto di Danno X Probabilità

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Legislazione Italiana sulla sicurezza

Qual'è la legge fondamentale sulla sicurezza in Italia?

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Fonti del diritto che hanno immediata rilevanza in materia di Salute e Sicurezza

sul Lavoro :

• Costituzione

• Fonti di derivazione europea

•Legge Ordinaria, Decreti legge, Decreti Legislativi

•Leggi Regionali / Provinciali / Comunali

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Con i fenomeni dell’urbanesimo e della Rivoluzione industriale (approssimativamente tra il XIX e gli inizi del XX secolo) inizia per la prima volta a porsi il problema degli infortuni sul lavoro. Infatti si pone il problema di “Coloro che a macchine mosse da agenti inanimati prestano la loro opera”

Si era infatti dovuto constatare che l’utilizzo di macchine e attrezzature meccaniche aveva provocato, insieme a notevoli benefici, un pesante aggravamento delle condizioni di pericolo per i lavoratori.

Storia Della Legislazione Italiana sulla Sicurezza

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Le condizioni di lavoro della classe operaia erano caratterizzate in quel periodo :

dalla mancanza delle più elementari norme di igiene e sicurezza e le maestranze erano costrette a subire turni di lavoro massacranti, privi di qualsiasi forma di regolamentazione.

In questo contesto era inevitabile che il proliferare degli infortuni sul lavoro diventasse ben presto una delle principali preoccupazioni delle nascenti organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Queste sono le condizioni sociali del paese nel momento in cui il Parlamento, dopo circa 20 anni dall’esempio tedesco, approvava la prima Legge sugli infortuni degli operai al lavoro, L. 17 marzo 1898, n. 80.

In questa prima fase la normativa regolamenta solo il lavoro industriale, per il quale introduce l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria, gli altri settori produttivi rimanevano esclusi.

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Nel si assiste a un notevole impulso alla legislazione della protezione sociale.

1923 viene fissata, per legge, la giornata lavorativa in 8 ore ed in 48 ore settimanali l’orario dei lavoratori dipendenti.1933: costituzione dell’INFAIL (oggi INAIL); 1933: costituzione dell’INFPS (oggi INPS).

Inoltre, sempre durante il ventennio, il legislatore in ambito codicistico, sia penale che civile, si è preoccupato di tutelare il lavoratore subordinato, vengono infatti promulgati: 1930: il Codice Penale (c.d. Codice Rocco); 1942: il Codice Civile.

Entrambi i Codici contengono norme fondamentali, e ancora vigenti, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Periodo che va dagli anni ‘10 agli anni ‘30

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La maggiore evoluzione in materie di salute e sicurezza sul lavoro si verificò, a partire dal primo dopoguerra, a seguito della promulgazione della Costituzione nel 1948.

Art.1 -“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” Art. 4 -La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…

Art. 35. -La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione sociale dei lavoratori.

Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza …

Periodo che va dagli anni ‘30 agli anni ‘40

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D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303Norme generali per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro e per l’igiene del lavoro

Note: tali decreti riconoscono in modo sistematico specifici obblighi in materia in capo a datore di lavoro, dirigenti, preposti, figure che vengono per la prima volta delineate;puniscono la violazione di tali specifici obblighi con sanzioni altrettanto specifiche penali. nelle attività lavorative nel rapporto tra l’uomo, la macchina e l’ambiente il punto più debole è rappresentato dall’uomo: il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo, quasi una parte complementare della macchina e doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva dei movimenti;vige un approccio al problema prevalentemente assicurativo-risarcitorio, basato sul risarcimento del danno una volta che esso si verifica

Periodo che va dagli anni ‘50 agli anni ‘60

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Inizia il cambiamento del ruolo del lavoratore che diviene da soggetto passivo, soggetto attivo del lavoro; nello Statuto dei lavoratori, L. n.300/1970, si prevede il fondamentale Art. 9 Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere

la ricerca, l'elaborazione e

l'attuazione di tutte le misure idonee

a tutelare la loro salute e

la loro integrità fisica.

Periodo che va dagli anni ‘60 agli anni ‘70

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Alla luce anche dei limiti dei Decreti degli anni ‘50, il numero degli incidenti sul lavoro era tra gli anni ‘80 e ‘90, non diminuiscono, ma tendenzialmente aumentato.

Tra la fine del 1989 ed il 1990 l’Unione Europea,

allora CEE (Commissione Economica Europea), emana le prime Direttive di carattere sociale che riguardano la tutela e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Dal recepimento in Italia di tali Direttive Comunitarie, che, come abbiamo visto, poiché Paese appartenente all’Unione europea si rende obbligatorio, nasce il D.lgs 626/94.

Periodo che va dagli anni ‘80 agli anni ‘90

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1) Approccio che pone al centro dell’organizzazione della sicurezza le persone (il lavoratore e le altre figure di rilievo, ad es. datore di lavoro, dirigenti, preposti) promuovendo la loro formazione e la creazione di una cultura della sicurezza.

2) Approccio che privilegia un sistema di prevenzione, che scongiuri il rischio di danno ex ante.

D.lgs 626/94 Principali innovazioni:

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Le principali innovazioni apportate dal D.lgs 81/08 sono:

1. Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul lavoro, consentendone dunque una applicazione semplificata rispetto al passato;

2. Applicazione della normativa tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura giuridica del loro contratto (si applica ai lavoratori subordinati, parasubordinati, autonomi e a quelli ad essi equipartati)

3. Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;

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A chi viene applicato il decreto 81/08?

..e quali figure ci sono?

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Obblighi Del Datore Di LavoroArticolo 17 - Obblighi del

datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2818;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del

dirigentea) nominare il medico

competente

b) Designare preventivamente gli ASPP

c) consentire ai lavoratori di verificare, mediante RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

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Sentenza Cassazione n. 41063 del 19.10.2012

L'operaio è precipitato, il 26 maggio 2010, in quello che i media definirono un “pozzo” profondo trenta metri, rimanendo intrappolato per cinque ore senza soccorsi. Morto nel buio, probabilmente affogato, scrissero i giornali dell'epoca: il pozzo per buona metà era pieno d'acqua.

Con sentenza del 14.12.2011 il G.U.P. del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva sentenza di non luogo a procedere.

il G.U.P. ha ritenuto, pertanto, che il proscioglimento del primo imputato e socio amministratore della ditta si imponeva per ragioni formali e sostanziali.

Avverso la sentenza del G.u.p. Di Milano di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, “lamentando la erronea applicazione della legge penale, in quanto l'imputato, in quanto socio amministratore (come da visura camerale) era da considerare datore di lavoro e non risultava alcuna formale delega di poteri, ai sensi degli artt. 16 e 17 d.lgs. 81 del 2008, idonea ad esonerarlo dalle sue responsabilità”.

Il Giudice della Cassazione ha sostenuto che “erroneamente il G.U.P. ha ritenuto l'imputato non essere titolare di tale funzione in ragione di una delibera assembleare, in quanto la attribuzione della qualità di datore di lavoro è stabilita per legge e, pertanto, non è derogabile convenzionalmente” (Cass. Pen., 19.10.2012, n. 41063).

Si tratta di un principio di importanza fondamentale: non si può decidere in Azienda, convenzionalmente e a piacere chi è il datore di lavoro, l'individuazione viene fatta direttamente dalla legge.

Sul punto la Corte di legittimità “ha più volte ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del datore di lavoro, è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa” (Cass. III, 29229\2005, Ligresti).

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Sentenza ThyssenkruppNella notte del 6 dicembre 2007 otto operai al lavoro vengono investiti da una

fuoriuscita di olio bollente che prende fuoco. L’incendio si sviluppa all’altezza

della linea 5 di ricottura e decapaggio. Nell’azienda gli estintori erano quasi

vuoti, le manichette di acqua inutili, l’impianto non era adeguato perché il

management sapeva che lo stabilimento sarebbe stato chiuso.

La decisione di non investire in «fire prevention» sugli impianti è stata per la Corte una decisione «razionale e sotto il profilo economico giustificata». A questo, continuano le motivazioni, sia aggiunge la decisione di «continuare la produzione in quello stabilimento».Una decisione di cui «l'azienda è in particolare Espenhahn (Amm. Delegato) era primo e unico responsabile». «La contemporaneità dei due obiettivi: non disporre alcun intervento di prevenzione e incendi » spiega la Corte, «e continuare la produzione è stata una scelta sciagurata».

La Cassazione ha confermato la responsabilità di omicidio colposo, omissioni di cautele antinfortunistiche e incendio colposo aggravato .LE CONDANNE:Harald Espenhahn ex amministratore delegato e datore di lavoro 9 anni e 8 mesi, Daniele Moroni, responsabile investimenti antincendio dell’azienda, a 7 anni e 6 mesi; Raffaele Salerno, ex direttore dello stabilimento, a 7 anni e 2 mesi; Cosimo Cafueri il responsabile del servizio prevenzione e protezione a 6 anni e 8 mesi .Marco Pucci responsabile commerciale e datore di lavoro a 6 anni e 3 mesiGerald Priegnitz responsabile amministrativo e datore di lavoro a 6 anni e 3 mesi.

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Sentenza Sul PrepostoCorte Suprema di Cassazione – Sez. IV Penale

21 aprile 2006

Il soggetto è stato imputato del reato di lesioni colpose per non avere controllato in qualità di capo squadra che il sottoposto intento a segare pezzi di legno utilizzasse l'apposito attrezzo spingi pezzo cagionando allo stesso una lesione personale grave costituita dalla perdita del secondo dito della mano destra con diminuzione permanente della capacità prensoria,

il Soggetto proponeva appello chiedendo l'assoluzione dal reato, deducendo di non avere avuto la qualità di preposto, ma solo di capo squadra, senza alcun potere di controllo sul sottoposto. A suo dire la corte avrebbe fatto confusione tra le qualifiche attribuitegli, equiparando la figura dell'assistente a quella del preposto ed a quella del caposquadra: mentre l'assistente di cantiere, munito di procura, può essere assimilato al preposto, tale non potrebbe essere considerato il caposquadra, "operaio fra operai, senza obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza".

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Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.Trattandosi di un'operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l'operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di farne richiesta al datore di lavoro ed al responsabile del piano di sicurezza, quantomeno nell'ambito delle attività lavorative di sua competenza. Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche.

.

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e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;f) segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto.

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"Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato.(esclusi gli addetti ai servizi domestici)e

familiari....

Lavoratore (art.2 comm. 1 lett. ‘a’ D.lgs. 81/08)

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Cass. Pen. 19/03/2012, n. 10712 - Caduta dall'alto con mancanza di cinture di sicurezza.

Un lavoratore, intento ad installare un ponteggio di tubi e giunti, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo riportando lesioni che comportavano una inabilità al lavoro per un tempo superiore ai 40 giorni.La ricostruzione operata dal giudice di merito depone per la non riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta colpevole del datore di lavoro: la dimenticanza del lavoratore - pur debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza - che non ha provveduto ad allacciare in modo adeguato il cordino di sicurezza, è stata la causa assorbente che ha determinato l'evento lesivo, non impedendo di arrestare la caduta provocata dal malore.Trattasi di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, pertanto vi è stata assoluzione per l'addebito contravvenzionale del datore di lavoro che aveva assolto ai propri obblighi cautelari, dotando il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata.

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Corte di Cassazione , Sentenza n. 9661 del 13/06/12

Il soggetto ha posizionato l'autopompa in prossimità della linea elettrica determinando il contatto del braccio mobile dell'autopompa con tale linea e la scarica elettrica da cui egli era rimasto folgorato.

I parenti hanno richiesto risarcimento danni al datore di lavoro che si opponeva visto che il soggetto avrebbe dovuto posizionare il mezzo sulla strada, ovvero in luogo distante dalla linea elettrica che era pergiunta già nota agli operai

La corte giudicava “l'esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo ‘tipico’ e alla direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”.

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Cass. Civile – Sent. n. 18615 del 5/08/13La giusta causa è stata individuata nella circostanza nel fatto che il lavoratore

dipendente si è più volte rifiutato di ricevere e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento della sua mansione venendo così meno al dovere di svolgere la sua attività con le modalità e nel rispetto sia delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro che di quelle impartite dal proprio datore di lavoro. Al lavoratore dipendente erano state irrogate, altresì, prima del licenziamento ben due sanzioni disciplinari per essersi rifiutato di rispettare un ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI medesimi. Il datore di lavoro di conseguenza ha quindi dapprima inibito al lavoratore l’accesso sul luogo di lavoro per violazione degli obblighi delle norme di sicurezza posti a suo carico nonché dei doveri derivanti sia dal codice disciplinare che dal rapporto di lavoro e, avendo valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo tenuto dal suo dipendente, ha poi proceduto al suo licenziamento.

Secondo la suprema Corte, con riferimento al mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, la circostanza che il lavoratore, nonostante avesse di fatto preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso degli stessi, avesse omesso di ritirarli ha legittimata la società datrice ad inibire giustamente il suo accesso sul luogo di lavoro, avendo la stessa l'obbligo di impedire la prestazione lavorativa ove l'esecuzione della stessa non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza, in quanto avrebbe potuto risolversi in un pregiudizio per l'integrità fisica del lavoratore stesso.

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DIRITTI DEL LAVORATORE

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Cassazione Penale 22/10/2012

Responsabilità del direttore di una S.p.a., per avere colposamente cagionato lesioni gravi ad una lavoratrice adibendola all'utilizzo di una macchina sega ossi senza effettuare una adeguata formazione riguardante i dispositivi di sicurezza. Era infatti accaduto che la lavoratrice, durante le operazioni di taglio di alcune bistecche, aveva urtato, con il secondo dito della mano sinistra, la lama in movimento in quanto, prima di iniziare l'operazione, non aveva regolato il listello di protezione della lama.

La Corte d'Appello osservava che l'infortunio sarebbe stato evitabile con l'impiego corretto dei dispositivi di protezione presenti sulla macchina sega ossi di cui si tratta. Ciò chiarito, la Corte di Appello sottolineava che risultava accertato che la donna, all'epoca dell'infortunio, lavorava presso il reparto macelleria da circa tre mesi; che il corso di formazione organizzato dall'ipermercato aveva avuto una durata inferiore a quella prevista; e che, in particolare, non era stata erogata la formazione specifica, relativa al corretto utilizzo della macchina sega ossi. Sul punto, la Corte di Appello evidenziava che la parte offesa aveva riferito che anche altri dipendenti utilizzavano la macchina sega ossa senza usare i dispositivi di sicurezza; e che nessuno degli addetti era mai stato richiamato per l'utilizzo non corretto della macchina segatrice.

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della azienda, deve :

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) .

L’AUTO-NOMINA DEL DATORE DI LAVORO è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali

fino a 30 addetti

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Cass.Penale,Sent n. 2814 del 27/01/11

RSPP è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore, il quale, mentre era alla guida di un trattore agricolo utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all'interno dello stabilimento cadeva lateralmente in una fossa di ispezione lasciata aperta, e quindi, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.All'mputato la responsabilità era stata addebitata per una sua negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni delle ampie fosse, e per imperizia dimostrata dallo stesso per aver indicato nel documento di valutazione dei rischi dei rimedi (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) del tutto inidonei ad affrontare la situazione di pericolo. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, secondo la suprema Corte, era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare un evento come quello poi verificatosi.Quanto detto, per, prosegue la Sez. IV, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della posizione di garanzia possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP, per cui anche il RSPP, che pure privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

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Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria Comma 9. Avverso i giudizi del medico competente “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,” è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (USL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti che il giudizio sia:- Confermato- Modificato - Revocato

LA VIGILANZA SANITARIA

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Corte di Cassazione – Sent. n. 1856 del 15/01/13 – Condanna Di Un Medico Competente Per Omessa

Collaborazione Alla Valutazione Dei RischiResponsabilità di un medico competente medico competente di un’azienda esercente l'attività di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami. Il sopralluogo effettuato dall’ASL aveva evidenziato “la presenza di fattori di rischio rappresentati: 1) dal rischio biologico … 2) dal rischio di scivolamento … 3) dal rischio di inalazione dei gas di scarico prodotti dai carrelli elevatori … 4) dal rischio di cadute dall'alto …”.Per omessa collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.In estrema sintesi si può dunque affermare che il medico competente ha il nuovo ruolo di consulente del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi.

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Riunione Periodica/1Art. 35D.lgs 81/08 (Riunione periodica)

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

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Riunione Periodica/2

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per

un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle

condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori é facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che é a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

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Cosa causa gli incidenti

Fonte: Terry E. McSween, 2003

Comportamento & Condizioni

20%

Tratto da: “Scienza e Sicurezza sul lavoro: costruire comportamenti per ottenere risultati” edizione italiana a cura di A.P.Bacchetta F.Tosolin

Condizioni &

altro

4%

Comportamento76%

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Unsafe conditionsManca la transennaIl mare è in burrasca

Unsafe behaviorsScavalco la transennaTengo su il genoa

Fonte: Du Pont(Heinrich, 1959)

Cosa causa gli incidenti?

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IL MODELLO DEL GROVIERAAlcuni buchi

sono dovuti a guasti nuovi…

… altri dovuti a problemi latenti

Pericoli

Perdite

James Reason 1997

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Incidente sul lavoroIl casoL’incidente riguarda un lavoratore su tornio a controllo numerico.

L’addetto alla macchina che ha provocato l’incidente è responsabile dell’eliminazione dei guasti, dei lavori di manutenzione. Il lavoratore sta regolando il revolver del tornio. Al termine di questa operazione deve risistemare una lamiera di protezione che aveva rimosso. Per farlo si spinge con il busto nella zona di lavorazione della macchina. Nello stringere le viti il lavoratore perde l’equilibrio e cerca di tenersi con la mano destra al telaio della macchina. Involontariamente attiva il tasto di avanzamento sul pannello comandi. Il revolver si sposta di colpo verso sinistra intrappolando la testa e il bustodell’uomo contro il mandrino. L’infortunato riporta gravi ferite lacero-contuse alla testa, fratture ossee al volto e una frattura complessa al braccio. Deve aspettare almeno un’ora prima di essere liberato”.

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IL MODELLO DEL GROVIERA1 Il tornio non è stato disattivato né messo in sicurezza contro l’avviamento

2 L’interruttore di controllo che impedisce l’avviamento della macchina con la porta di protezione aperta era stato manipolato inserendo un contropezzo

4 Un movimento accidentale della mano ha avviato la macchina

3 Il lavoratore si trovava con il busto all’interno della zona di lavorazione della macchina

INCIDENTE

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Riconosciuta dalla Cassazione la concausalità tra un uso intenso del

cellulare aziendale e le patologie tumorali Sentenza n. 17438 C.C. del 12 /10/2012

Il dirigente aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa dell’intenso uso che quotidianamente era tenuto a fare del telefono cellulare. Per dodici anni (dal 1991 al 2003), infatti, egli aveva fatto uso di telefoni cordless e cellulari per 5-6 ore al giorno, contraendo una grave patologia tumorale all'orecchio sinistro: egli teneva l’apparecchio all’orecchio sinistro in quanto prendeva note e appunti.

La sentenza richiama all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.”

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Costo Dell’infortunio In Azienda

TOTALE: 286.800,00 €

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Enti preposti al controllo

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Fasi:Controllo della documentazioneControllo delle strutture,dei servizi, degli impianti delle

macchine…di tutto quanto previsto dalla normativaRedazione del verbale

Nota: i verbali redatti costituiscono“INFORMATIVA” contenente notizia di reato e vanno Inviati alla Agenzia Giudicante competente.

LA VIGILANZAISPEZIONE

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LA VIGILANZATITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIADI PROCEDURA PENALE - D.Lvo 81/08

Art. 300: tale articolo individua i soggetti a carico dei quali va fatta risalire la violazione riscontrata:

• Datore di Lavoro• Dirigente• Preposto• Medico Competente

Nota: Poiché trattasi di reati penali, vanno garantiti tutti i DIRITTI previsti dal c.p.p.

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Art.300 (D.Lvo 81/08)“…fatte salve le pene previste dal c.p.p in

riferimento a delitti quali: omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori”, l’art.300 prevede ulteriori sanzioni di tipo interdittivo e pecuniario.

LA VIGILANZA Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI

PROCEDURA PENALE

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Conclusioni

- E' chiaro qual'è la legge principale sulla sicurezza?

- E' chiaro quali sono i diritti dei lavoratori?- E' chiaro come si fa la valutazione dei rischi?- E' chiaro cos'è un infortunio?

Se la risposta è sì...

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Grazie Per L'Attenzione

...e Buon Lavoro