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IL PRECETTO 45 CAPITOLO II IL PRECETTO L’istituto Il precetto è l’atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore, atto che è quindi prodromico all’avvio del procedimento di espropriazione. Esso consiste nell’intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto è un tipico atto recettizio, nel senso che non produce alcun effetto se non portato a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione [MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile Editio minor, III, 5ª ed., Torino, 2006, 40] e contiene altresì la determinazione attuale dell’obbligo, atteso che l’obbligo risultante dal titolo potrebbe aver subito medio tempore modifiche (per esempio, per effetto di pagamenti parziali; oppure, per contro, per l’applicazione di interessi, ecc.) [SATTA, PUNZI, Diritto pro- cessuale civile, Padova, 2000, 589]. Si discute per la verità in dottrina circa la natura dell’atto di precetto. Mentre infatti secondo un primo orientamento il precetto costituirebbe atto processuale in senso stretto, contenente la domanda giudiziale esecutiva [c.d. teoria processuale: CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, III, Roma, 1956, 5; ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1964, 10], secondo l’orientamento prevalente il precetto costituisce un atto preliminare rispetto all’esecuzione, ma estraneo ad essa. A sostegno di tale conclusione si evidenzia infatti come l’art. 491 c.p.c. espressamente preveda che l’espropriazione forzata si inizi con il pignoramento, nonché che con il precetto si preannunzi solamente la successiva ed eventuale esecuzione [c.d. teoria stragiudiziale: ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 40 ss; SATTA, PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 590]. Non mancano comunque autori che hanno postulato la tesi della natura composita, sostanziale e processuale, dell’atto di precetto (ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in MONTESANO-ARIETA (dir.), Trattato di diritto processuale civile, III, Padova, 2007, 293 ss).

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Il pRECEttO 45

capItolo II Il precetto

l’istitutoIl precetto è l’atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà

di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore, atto che è quindi prodromico all’avvio del procedimento di espropriazione. Esso consiste nell’intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto è un tipico atto recettizio, nel senso che non produce alcun effetto se non portato a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione [Mandrioli, Corso di diritto processuale civile – Editio minor, III, 5ª ed., Torino, 2006, 40] e contiene altresì la determinazione attuale dell’obbligo, atteso che l’obbligo risultante dal titolo potrebbe aver subito medio tempore modifiche (per esempio, per effetto di pagamenti parziali; oppure, per contro, per l’applicazione di interessi, ecc.) [Satta, punzi, Diritto pro-cessuale civile, Padova, 2000, 589].

Si discute per la verità in dottrina circa la natura dell’atto di precetto. Mentre infatti secondo un primo orientamento il precetto costituirebbe atto processuale in senso stretto, contenente la domanda giudiziale esecutiva [c.d. teoria processuale: carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, III, Roma, 1956, 5; zanzucchi, Diritto processuale civile, III, Milano, 1964, 10], secondo l’orientamento prevalente il precetto costituisce un atto preliminare rispetto all’esecuzione, ma estraneo ad essa. A sostegno di tale conclusione si evidenzia infatti come l’art. 491 c.p.c. espressamente preveda che l’espropriazione forzata si inizi con il pignoramento, nonché che con il precetto si preannunzi solamente la successiva ed eventuale esecuzione [c.d. teoria stragiudiziale: andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 40 ss; Satta, punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 590]. Non mancano comunque autori che hanno postulato la tesi della natura composita, sostanziale e processuale, dell’atto di precetto (arieta-de SantiS, L’esecuzione forzata, in MonteSano-arieta (dir.), Trattato di diritto processuale civile, III, Padova, 2007, 293 ss).

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Il pROCEDIMENtO DI ESpROpRIAZIONE FORZAtA46

la normativa di riferimento

■ Art. 480 c.p.c.Forma del precetto

Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risul-tante dal titolo esecutivo (474) entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità (156, 617) l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo (479, 482, 6542), se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione (148), deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza (43 c.c.) o l’elezione di domicilio (489; 47 c.c.) della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (16, 26, 28). In mancanza le opposizioni al precetto (615 ss.) si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato (479), e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss.

■ Art. 481 c.p.c.Cessazione dell’efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione (648 c.n.).

Se contro il precetto è proposta opposizione (615, 617), il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627.

■ Art. 482 c.p.c.Termine ad adempiere

Non si può iniziare l’esecuzione forzata (491) prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso (479); ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato (16, 26, 28), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione (119; 86 att.) o senza. L’auto-rizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi (480, 6423).

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Il pRECEttO 47

Intimazione ed avvertimento

Natura

orientamenti Il precetto non è un atto processuale, ma solo un atto preliminare,

benché necessario, del processo esecutivo, avente natura sostanziale (Cass. 25002/2008; ➲ Cass. 3998/2006; Cass. 5368/2003; Cass. 1471/1996). Ne consegue quindi che, trovando applicazione le norme sulla rap-presentanza sostanziale, da un lato, non è necessario che il precetto sia sottoscritto da un legale (Cass. 10497/2006; Cass. 3998/2006; Cass. 9913/1994); dall’altro, la procura al difensore può essere conferita dal creditore anche dopo la notifica del precetto, equivalendo a ratifica (con effetto retroattivo) dell’attività posta in essere dal falsus procurator, fermo restando che il conferimento della procura deve aver luogo, al più tardi, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione even-tualmente promosso da controparte (Cass. 19362/2007; Cass. 9365/2000; ➲ Cass. 9873/1997).

Il precetto deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro un

termine non minore di dieci giorni, l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. La mancanza di tali elementi non determina la nullità del precetto, atteso che non si tratta di elementi essenziali la cui omissione è sanzionata espressamente con la nullità (Cass. 6230/1986).

Il precetto deve comunque contenere l’indicazione dell’ammontare del debito (ma non anche del procedimento logico-giuridico o del calcolo matematico per determinarla: Cass. 11281/1993), sicché l’omessa indicazione di tale somma, anche in forma generica, dà luogo a nullità del precetto da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 10296/2009; Cass. 6845/1993). Se sia stata domandata una somma mag-giore rispetto a quella effettivamente dovuta, non si ha nullità dell’intero precetto, ma solo la nullità o inefficacia parziale dello stesso per la somma eccedente, da farsi valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (Cass. 5515/2008).

Il termine per l’adempimento non può essere inferiore a dieci

giorni. La fissazione di un termine inferiore o l’omessa indicazione di un termine non è causa di nullità del precetto, atteso che opera il termine legale (Cass. 8624/1991). Se però sia stata avviata l’esecuzione prima del decorso del termine si ha nullità del pignoramento anticipatamente compiuto, da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 55/2002). Il termine in questione non è soggetto a sospensione feriale, non avendo natura processuale bensì sostanziale.

In caso di pericolo nel ritardo (ad esempio, nel caso di numerosi

termine

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titolo esecutivo

Indicazione parti

protesti od altri pignoramenti, o se via sia il rischio documentato che il debitore si privi dei beni), il termine in questione può essere abbreviato con decreto del presidente del Tribunale competente per l’esecuzione o di un giudice da lui delegato, eventualmente imponendosi cauzione. In caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’autorizzazione all’esecuzione immediata può essere rilasciata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo stesso (Cass. 7118/1986). Il decreto viene rilasciato in calce al precetto e deve essere trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. L’omessa trascrizione costituisce un’irregolarità da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 3792/1989). In ogni caso non sussiste il vizio di omessa trascrizione qualora tra l’atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio (Cass. 10835/2007).

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti.

Nel caso di espropriazione promossa contro il terzo proprietario sarà necessaria altresì l’indicazione del soggetto contro il quale si preannuncia l’esecuzione e del bene da sottoporre ad esecuzione (art. 603 c.p.c.).

Il precetto deve poi contenere, sempre a pena di nullità, la data di

notificazione del titolo esecutivo, se questa sia avvenuta separatamente, oppure la trascrizione integrale del titolo, se questa sia prevista dalla legge. L’indicazione della data della notifica del titolo non è ovviamente necessaria quando la notifica abbia luogo in uno al precetto, e comunque l’omessa menzione della data non determina la nullità del precetto se il titolo può essere comunque individuato attraverso le altre indicazioni con-tenute nel precetto medesimo (➲ Cass. 12230/2007; Cass. 3321/1992).

Nel caso in cui l’atto di precetto sia fondato su un decreto ingiuntivo è invece richiesta l’indicazione del provvedimento che ordina l’esecu-torietà del decreto e dell’apposizione della formula esecutiva (art. 654, secondo comma, c.p.c.).

L’omessa indicazione, che non sia altrimenti sanabile (Cass. 6536/1987), determina la nullità del precetto da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. nel relativo termine (Cass. 15364/2000).

Quanto alla trascrizione integrale del titolo, essa è prevista qualora il titolo sia costituito da scritture private autenticate (art. 474, terzo comma, c.p.c.), nonché per i titoli di credito. Essa non può essere sur-rogata dalla conoscenza del titolo conseguita aliunde (Cass. 5168/2005) e la sua omissione determina la nullità del precetto, da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 5168/2005; Cass. 4475/1995). In ogni caso, nell’ipotesi di titoli di credito si ritiene sia sufficiente che il precetto contenga gli estremi indispensabili all’identificazione del titolo e non necessariamente la sua trascrizione integrale (Cass. 3593/1990).

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Sottoscrizione

Dichiarazione di residenza

Alla trascrizione deve poi seguire la certificazione da parte dell’uffi-ciale giudiziario circa la conformità al titolo originale esibito.

Nel precetto deve essere poi effettuata dal creditore la dichiarazione

di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In difetto di elezione, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo dove il precetto è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria. Se il creditore elegga domicilio in un luogo in cui il debitore non abbia beni da sottoporre ad esecuzione, il debitore può spiegare opposizione al precetto innanzi al giudice del luogo in cui sia stato notificato il precetto medesimo (Corte Cost. 84/1973; ➲ Cass. 9670/2008; Cass. 8588/2002). Peraltro, il debitore può limitarsi ad affer-mare (anche implicitamente) che nel comune della dichiarata residenza o dell’elezione di domicilio non vi sono beni pignorabili, restando invece a carico del creditore l’onere di provare che nel luogo prescelto vi siano viceversa beni pignorabili (➲ Cass. 5621/2005; Cass. 6880/1997). Se invece l’elezione di domicilio vi sia stata (quand’anche erronea), la notifica dell’opposizione deve aver luogo alla parte nel domicilio eletto e non in cancelleria, atteso che la previsione dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. si applica unicamente nel caso in cui l’elezione sia del tutto mancata (➲ Corte Cost. 480/2005).

L’elezione di domicilio contenuta nell’atto di precetto fa sì che, una volta iniziata l’espropriazione forzata, le notificazioni e le comunica-zioni al creditore pignorante nell’ambito della procedura espropriativa da lui avviata si eseguano presso tale domicilio, ai sensi dell’art. 489 c.p.c. Bisogna però tener presente che, secondo la consolidata giuri-sprudenza di legittimità, l’art. 489 c.p.c. si riferisce alle sole comunicazioni e notificazioni endo-procedimentali, da compiersi cioè nel contesto dell’espropriazione forzata, sicché non trova applicazione per la notifica delle opposizioni esecutive, notifica che va quindi eseguita (quanto meno, tenuto conto dell’attuale struttura bi-fasica del giudizio di opposizione, con riguardo alla fase del giudizio di merito a seguito dell’assegnazione del termine da parte del G.E.) alla parte personalmente e non già al procuratore presso il domicilio eletto (Cass. 7638/2003; Cass. 5591/1997; Cass. 10519/1996).

Il precetto deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal

suo procuratore. La mancata sottoscrizione dà luogo a nullità insa-nabile, che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dall’interessato con l’opposizione agli atti esecutivi anche una volta decorso il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. (Cass. 9292/2001; Trib. Bologna, 8 febbraio 2008; Trib. Monza, 25 giugno 2003). Se però sia

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Efficacia

Notificazione

stato notificato un atto successivo (ad esempio il pignoramento) la nullità di quest’ultimo deve tuttavia farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. nel relativo termine (cfr., con riguardo in generale all’inesistenza di un atto esecutivo, Cass. 22279/2010).

Per contro, se il precetto è stato comunque sottoscritto dal rap-presentante, la mancanza di procura in capo allo stesso dà luogo unicamente ad una nullità da eccepirsi dalla parte che vi ha interesse mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto (Cass. 5368/2003; ➲ Cass. 1308/2002; Cass. 9292/2001). In mancanza di detta opposizione, la nullità non si riflette sugli atti successivi che dal precetto dipendono, quali il pigno-ramento, risultando in tal caso il vizio sanato dal mancato esperimento dell’opposizione (Cass. 1308/2002; contra Cass. 4483/1994).

La sottoscrizione del precetto solo sull’originale e non anche sulla copia notificata non è causa di nullità se l’ufficiale giudiziario abbia attestato di aver ricevuto dal difensore la copia e di aver verificato la sua conformità all’originale (Cass. 8593/2001). Ugualmente, la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata non è causa di nullità del precetto (Cass. 7611/2006; contra, nel senso di una nullità sanabile in difetto di tempestiva opposizione, Cass. 12888/2002).

La procura rilasciata con l’atto di precetto abilita alla rappresen-tanza e difesa per tutto il processo esecutivo (sicché è valido l’atto di pignoramento notificato in forza di procura apposta in calce al precetto: Cass. 5910/2006), nonché – qualora attribuisca al difensore il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte la soddisfazione del credito ed in difetto di esplicita diversa limitazione – anche per i giudizi di opposizione all’esecuzione (Cass. 10569/2002; Cass. 3089/2001).

La procura conferita per il processo di cognizione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al precetto ed al processo di esecuzione (Cass. 5368/2003; Cass. 5790/1984).

Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente. La nullità

della notifica del precetto è comunque sanata, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, non solo quando non sia stata tempe-stivamente dedotta con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. od in caso di costituzione dell’esecutato (Cass. 193/2003; Cass. 6706/2001), ma anche nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente spiegata (Cass. 9185/2000; Cass. 12084/1992).

Il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non sia iniziata

entro il termine di novanta giorni dalla sua notifica. Si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che,

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Rinuncia

una volta iniziata tempestivamente l’esecuzione entro il detto termine, sarà possibile instaurare in base a quell’unico precetto anche altre pro-cedure espropriative, quand’anche il relativo termine decadenziale sia già decorso (➲ Cass. 11578/2005). Se l’esecuzione venga iniziata quando il termine di efficacia del precetto sia già decorso, si configura una nullità del pignoramento, da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (➲ Cass. 21683/2009; Cass. 5377/1994). In caso di inefficacia del precetto per decorso del relativo termine, resta fermo l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (Cass. 7737/2007; contra andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 58).

Il termine non è soggetto alla sospensione feriale (Cass. 3457/1980; Cass. 1840/1976). Se sia stata promossa opposizione (sia ex art. 615, che ex art. 617 c.p.c.) contro il precetto, il termine rimane sospeso sino alla definizione dell’opposizione.

La rinunzia al precetto non richiede l’accettazione della contro-

parte (Cass. 1985/1990). Essa determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, salva la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 5207/1998).

Memonote processuali

■ L’esecuzione può essere iniziata solo una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del precetto.L’abbreviazione del termine va richiesta con ricorso al Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione.

■ L’esecuzione non può più essere iniziata una volta decorsi novanta giorni dalla notifica del precetto.

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ForMUle1) atto di precetto

Il sottoscritto . . . , nato a . . . in data . . .e residente in . . . alla via . . . , C.F. . . . (se redatto da un procuratore: rappresentato e difeso dall’avv. . . . , giusta procura a margine/in calce al presente atto, presso il cui studio elettivamente domicilia in . . .);

PREMESSO- che con (sentenza, ordinanza, decreto) n. . . . del . . ., pubblicata

il . . . e resa tra . . . e . . ., oppure: con atto pubblico per Notar . . . in data . . . , n. . . . Racc. e n. . . . Rep., rilasciato/a in forma esecutiva addì . . . da . . . , notificato/a addì . . ., ovvero: in uno al presente precetto, il sig. . . . è stato condannato a . . . in favore di . . . ;

ovvero: che il sig. . . . è debitore del sottoscritto della somma di . . ., in virtù di cambiale/assegno/scrittura privata autenticata, che qui di seguito si trascrive integralmente in ogni sua parte, anche sul retro di ogni singolo foglio;

- che il debitore non ha finora adempiuto il suo obbligo;- che pertanto il sig. . . . è tuttora debitore della somma complessiva

di . . ., così composta: euro . . . per capitale, euro . . . per interessi dal . . . alla data odierna ed euro . . . per rivalutazione;

- che inoltre il sig. . . . è debitore delle spese e competenze per il presente precetto, così appresso specificate: . . . ;

INTIMAal sig. . . . di pagare, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione

del presente atto, oppure: immediatamente e senza dilazione alcuna stante l’autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Tribunale reso in calce al presente atto; la complessiva somma di . . . oltre gli accessori sopra indicati ed oltre spese ed accessori successivi fino al soddisfo.

ovvero:al sig. . . . di (indicare la prestazione non pecuniaria da eseguirsi) e

di pagare le spese e competenze di precetto sopra indicate per euro . . . oltre accessori e spese successivi, entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto; oppure immediatamente e senza dilazione alcuna stante l’autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Tribunale reso in calce al presente atto.

AVVERTEil medesimo che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.Ai fini dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. si elegge domicilio in . . .,

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alla via . . . , n. . . .; ovvero: presso l’avv. . . ., con studio in . . ., alla via . . ., n. . . .

Data e luogo Firma

2) ricorso per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c.

Ill.mo sig. Presidente

Tribunale di . . .

Il sig. . . . , rappresentato e difeso dall’avv. . . . , presso il cui studio elettivamente domicilia in . . . , in forza di mandato . . .;

PREMESSO - che con (sentenza, ordinanza, decreto) n. . . . del . . . , pubblicata

il . . . e resa tra . . . e . . ., oppure: con atto pubblico per Notar . . . in data . . . , n. . . . Racc. e n. . . . Rep., rilasciato/a in forma esecutiva addì . . . da . . . , notificato/a addì . . ., ovvero: in uno al presente precetto, il sig. . . . è stato condannato a . . . in favore di . . .;

OPPURE: che il sig. . . . è debitore del sottoscritto della somma di . . ., in virtù di cambiale/assegno/scrittura privata autenticata, che qui di seguito si trascrive integralmente in ogni sua parte, anche sul retro di ogni singolo foglio;

OPPURE: che con il su esteso precetto al sig. . . . è stato intimato di . . . ;

- che il debitore non ha finora adempiuto il suo obbligo;

RILEVATOche vi è pericolo nel ritardo, consistente nel fondato timore che il

debitore sottragga o diminuisca gravemente le garanzie patrimoniali del credito, in quanto il sig. . . . ha . . . (subito di recente numerosi protesti/altri processi esecutivi mobiliari e/o immobiliari/venduto beni immobili e/o mobili registrati, ecc.), come si evince da . . ., come da documentazione che si allega;

CHIEDEalla S.V. Ill.ma di autorizzarlo a procedere immediatamente ad ese-

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cuzione, senza l’osservanza del termine di dieci giorni di cui all’art. 482 c.p.c., nei confronti del sig. . . . in forza del titolo sopra richiamato.

Con osservanza

Data e luogo Avv.

riferimenti giurisprudenziali ➲ “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e

la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto” (Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3998).

➲ “È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostan-ziale” (Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9873).

➲ “Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’oppo-sizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell’inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l’intimante avesse fatto rife-rimento).” (Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12230).

➲ “In tema di foro relativo all’opposizione a precetto, l’art. 480, comma 3, c.p.c. attribuisce alla parte che intende promuovere l’esecu-zione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell’eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l’onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione

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pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cassazione civile, sez. III, 11 aprile 2008, n. 9670).

➲ “La norma dell’art. 480, comma 3, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l’esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell’esecuzione. L’opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l’implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pigno-ramento beni o crediti del debitore” (Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 2005, n. 5621).

➲ “Anche se la lettera dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. non può definirsi cristallina … … essa certamente non è tale da precludere una interpretazione rispettosa del fondamentale principio del contraddit-torio e del diritto di difesa.

Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell’esecuzione”, la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Ciò è imposto dall’art. 24, secondo comma, Cost. (e dall’art. 111, secondo comma, Cost.), dal momento che non può consentirsi che il creditore resti all’oscuro dell’opposizione, proposta davanti ad un giudice individuato dal debitore sul presupposto - che il creditore potrebbe, e deve esser messo in grado di confutare - dell’inesistenza di beni nel luogo della sua residenza o del suo domicilio eletto. Se il creditore, indicando tale luogo, implicitamente afferma che esso è (almeno potenzialmente) il “luogo dell’esecuzione”, e il debitore, adendo il giudice del luogo di notifica del precetto, implicitamente contesta quella individuazione, è evidente che il creditore deve essere messo in condizione di conoscere l’altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi

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fattuali in suo possesso al fine di risolvere la questione di competenza così insorta (art. 38, comma primo, cod. proc. civ.).

La notifica presso la cancelleria è misura congrua … …. quando il cre-ditore non abbia adempiuto l’onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, perché a tale inadempienza è imputabile la non onerosa necessità di controllare presso la cancelleria dell’unico giudice competente se il debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è priva di ogni razionale giustificazione quando il creditore quell’onere abbia adempiuto.

La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio - e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell’esecuzione - è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere del-l’opposizione, ma certamente è e resta efficace ai fini della notificazione dell’opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito” (Corte Costituzionale, 29 dicembre 2005, n. 480).

➲ “Il debitore può contestare la validità del precetto sottoscritto da procuratore, di cui si assume il difetto di rappresentanza, solo mediante l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto stesso (art. 617 c.p.c.). Tale vizio attiene alla validità proces-suale dell’atto, e non è in grado, in mancanza di detta opposizione, di riflet-tersi sugli atti successivi che da esso dipendono, quali il pignoramento, risultando, in tal caso, sanato dal mancato esperimento dell’opposizione” (Cassazione civile, sez. III, 1 febbraio 2002, n. 1308).

➲ “Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostan-ziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l’esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo” (Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11578).

➲ “La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell’azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, conside-rata dall’art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti; ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione” (Cassazione civile, sez. III, 13 ottobre 2009, n. 21683).