Capitolo 26 MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA · PDF filediritto di credito. Presupposti ... sono...
Transcript of Capitolo 26 MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA · PDF filediritto di credito. Presupposti ... sono...
146 Parte Quarta Diritti relativi
Capitolo MEZZI DI CONSERVAZIONEDELLA GARANZIA PATRIMONIALE
Il patrimonio del debitore funge da garanzia generica della sua obbligazione: il creditore, pertanto,ha interesse a che questo non subisca diminuzioni.
A tale scopo la legge appresta, in favore del creditore, mezzi diretti a conservare la garanzia patrimo-niale.
1 Azione surrogatoria (2900)
Nozione: lazione che permette al creditore di sostituirsi al debitore nellesercizio dei diritti edelle azioni a lui spettanti verso i terzi.
Funzione: lazione ha funzione cautelare, in quanto tende a preservare la futura realizzazione deldiritto di credito.
Presupposti: i presupposti dellazione sono due: linerzia (non importa se colposa o dolosa) deldebitore, che trascura di esercitare i suoi diritti nei confronti dei terzi, e che tale inerzia cagioni unpregiudizio al patrimonio del debitore.
Effetti: lesercizio dellazione pur se effettuato dal creditore va a vantaggio del debitore, in quanto il suo patrimonio che si arricchisce.
Il creditore dovr poi procedere alla normale esecuzione patrimoniale.
Limiti: il creditore pu sostituirsi solo nellesercizio delle azioni e dei diritti a contenuto direttamen-te patrimoniale, sono escluse quindi le azioni e diritti il cui esercizio produce effetti patrimoniali indirettisul patrimonio del debitore e le azioni personali (ad esempio riconoscimento di figlio naturale).
2 Azione revocatoria (2901-2904)
Nozione: lazione revocatoria lazione che consente al creditore di far dichiarare inefficaci neisuoi confronti gli atti di disposizione del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni.
Presupposto: il debitore deve aver compiuto consapevolmente atti di disposizione al fine di sot-trarre beni allesecuzione patrimoniale.
Elementi
Atto di disposizione: idoneo a determinare una diminuzione patrimo-niale del debitore
Eventus damni: diminuzione del patrimonio tale da renderlo insufficien-te a soddisfare i creditori o da rendere difficoltosa lesecuzione coattiva
Consilium fraudis: consa-pevolezza di arrecare pre-giudizio al creditore
26
atto a titolo gratuito. sufficiente la con-sapevolezza del debitore disponente
atto a titolo oneroso. Occorre la parte-cipatio fraudis del terzo, cio la con-sapevolezza anche del terzo
147Capitolo 26 Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Effetti
Lutile esperimento della revocatoria non produce il ritorno del bene nelpatrimonio del debitore: gli atti revocati conservano la loro validit tra leparti e lefficacia erga omnes
Inefficacia relativa dellatto: di essa si pu giovare soltanto il credito-re che ha promosso lazione. Questi, ottenuta la dichiarazione di ineffi-cacia, pu promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni ese-cutive o conservative sui beni che formano oggetto dellatto impugnato
Prescrizione: il termine di prescrizione dellazione revocatoria di cinque anni dalla data dellatto.
3 Sequestro conservativo (2905-2906)
Nozione: misura cautelare preventiva che il creditore pu chiedere quando ha fondato motivo ditemere la perdita delle garanzie per il proprio credito; tramite il sequestro si impedisce che il debitoredisponga del bene.
Esercizio: si attua nelle stesse forme del pignoramento; diverso per il titolo (il sequestrante nonacquista ragioni preferenziali sul bene) e lo scopo (misura cautelare generica).
4 Diritto di ritenzione
Nozione: il diritto del creditore di rifiutare la consegna di una cosa da lui detenuta e di proprietdel debitore, fino a quando non sia stata adempiuta lobbligazione.
Natura: forma di autotutela e di legittima difesa, consentita solo nei casi espressamente previstidalla legge (748, 1502, 1006).
5 Esecuzione forzata
Il creditore, dopo aver fatto accertare dal giudice linadempimento, pu far espropriare i beni deldebitore.
Tipi
In forma generica: diretta a procurare al creditore lequipollente indenaro del valore della prestazione
In forma specifica: ad es. in caso di inadempimento dellobbligo diconsegnare una cosa determinata
Lespropriazione si realizza attraverso tre fasi:
pignoramento; vendita forzata (o assegnazione forzata); attribuzione del ricavato ai creditori.
Organo dellesecuzione lo Stato che interviene sia nella fase della cognizione, cio nel momentodel riconoscimento del diritto; sia nella fase dellesecuzione cio nel momento di realizzazione dellin-teresse creditorio.
148 Parte Quarta Diritti relativi
Capitolo IL CONTRATTO
1 Nozioni generali
Nozione: il contratto laccordo di due o pi parti per costituire, regolare o estinguere tra loro unrapporto giuridico patrimoniale (1321) avente, cio, come oggetto cose o prestazioni suscettibili divalutazione economica. un negozio bi o plurilaterale.
Legge integrativa, quando la legge nulla dice
al riguardoFonti Volont delle parti derogatrice, quando le norme di leg-
ge sono derogabili
In senso negativo: nessuno pu essere costretto, contro il propriovolere, a concludere un accordo
In senso positivo
libert di scelta, a seconda degli sco-pi che ci si prefigge, tra le varie formedi contratti tipici
libert di determinare il contenuto delcontratto (1322, co. 1)
libert di concludere contratti atipici
Presupposto del contratto: capacit di contrattare, intesa quale aspetto pi specifico della gene-rale capacit di agire. Deve sussistere al momento della dichiarazione.
1.1. Elementi (1325)
Accordo: combinazione delle manifestazioni di volont delle parti.
Causa: la funzione economico-sociale che il contratto realizza.
Possibile
cosa fisica: deve esistere o poter esi-stere
comportamento umano: deve esserecompatibile con le capacit fisiche edintellettuali del soggetto
Lecito: non contrario a norme di legge, allordine pubblico, al buon costume
Determinato: quando indicato dalle parti nella qualit e nella quanti-t in modo esauriente
Determinabile: quando i criteri di individuazione della sua qualit e quan-tit sono enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili
Forma: quando richiesta ad substantiam.
27
Autonomia contrattua-le (1322): la legge rico-nosce piena signoria allavolont delle parti. Di au-tonomia contrattuale sipu parlare:
Oggetto: rappresenta-to dalla cosa o dal dirittoche il contratto trasferisce,oppure dalla prestazioneche una parte si obbligaad eseguire a favore del-laltra. Deve essere:
149Capitolo 27 Il contratto
2 Classificazione dei contratti
2.1. Rispetto al momento in cui si perfeziona il vincolo
Contratti consensuali: sono quei contratti che si perfezionano con il semplice scambio del con-senso delle parti (1376) (es.: vendita).
Contratti reali: re perficitur obligatio, si perfezionano con la consegna della cosa. La fattispecie siperfeziona, perci, con concorso di due elementi: consenso e consegna. Sono un numerus clausus(es. comodato, mutuo, deposito e pegno).
2.2. Rispetto allefficacia nel tempo
I contratti ad esecuzione istantanea: sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo momen-to. Possono essere:
ad esecuzione immediata: quando lesecuzione contestuale alla conclusione (es. contratti reali); ad esecuzione differita: quando lesecuzione successiva al momento della conclusione (es. ven-
dita a termine).
I contratti di durata: sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisognodel creditore che si estende anchesso nel tempo. Si distinguono in:
contratti ad esecuzione continuata: in cui la prestazione unica ed ininterrotta nel tempo (es. locazione); contratti ad esecuzione periodica: in cui si hanno pi prestazioni, che sono ricorrenti a date presta-
bilite (es. rendita) oppure saltuarie, su richiesta di una delle parti (es. conto corrente).
Cose generiche: la specificazione
Cose future: la loro venuta ad esistenza
Cose altrui: lacquisto della propriet da parte dellalienante
2.3. Rispetto agli effetti
Contratti ad effetti obbligatori: sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio;pertanto non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali di obbligazione (es. locazione, deposito).
Contratti con effetti reali: sono quei contratti che producono come effetto il trasferimento dellapropriet di un bene determinato, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene deter-minato ovvero il trasferimento di altro diritto (1376).
2.4. Riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali
Contratti a prestazioni Generano due contrapposte attribuzioni patrimoniali: ogni parte tenuta
corrispettivead una prestazione
Tra le due prestazioni si stabilisce un nesso di corrispettivit (sinallag-ma). Le due prestazioni sono perci interdipendenti
Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte: sono quei contratti da cui si genera unobbligo a carico di una sola parte che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es. mutuo senzainteressi, deposito, comodato).
Contratti bilaterali imperfetti: sono quei contratti nei quali anche se ciascuna parte pu preten-dere una prestazione, le prestazioni reciproche non sono legate dal nesso di corrispettivit (es. man-dato in base al quale il mandatario si obbliga ad agire per il mandante e questultimo assume lobbligodi rimborsare le spese).
Lefficacia del contrattopu essere differita oeventuale fino a che nonsi verifica per:
150 Parte Quarta Diritti relativi
2.5. Riguardo al rapporto tra le prestazioni
Contratti commutativi: sono quei contratti a prestazioni corrispettive che attuano uno scambio dipre