CapitoLo 2 eLitti dei pubbLiCi uFFiCiaLi p.a. (*) · presenza di artifici o raggiri tesi ad...

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CapitoLo 2 deLitti dei pubbLiCi uFFiCiaLi Contro La p.a. (*) 1    Peculato (art. 314 c.p.) Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che si appropri di denaro o di altra cosa mo- bile altrui dei quali abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio (esempi: il vigile urbano che si appropria delle somme di danaro riscosse in pagamento di contravvenzioni al codice della strada; l’esattore delle imposte che si appropria delle somme consegnategli dai contribuenti per il pagamento dei tributi). Lo scopo di tale incriminazione è duplice: da un lato, tutelare l’interesse dello Stato alla probità ed alla correttezza dei suoi funzionari; dall’altro, tutelare gli interessi patrimoniali della P.A. ed evitare danni alla stessa. Soggetto attivo di tale reato può essere solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. Presupposto del reato è il possesso della cosa da parte del pubblico funzionario, cioè la possibilità dello stesso di disporre della cosa, al di fuori della sfera altrui di vigilanza, sia in virtù di una situazione di fatto sia in conseguenza della funzione esplicata nell’ambito della Amministrazione. Oggetto materiale del reato è il danaro o altra cosa mobile. Il fatto materiale consiste nella appropriazione della cosa da parte del pubblico funzionario. Appropriarsi, in particolare, significa comportarsi nei confronti della cosa come il proprietario di essa (es.: distruggerla, venderla, consumarla). Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare il fatto materiale con la consapevolezza che la cosa appartiene alla P.A., al fine di ricavarne un vantaggio (patrimoniale o anche puramente morale) per sé o per altri. Pena: reclusione da 3 a 10 anni. La condanna comporta — ai sensi dell’art. 317bis c.p., introdotto dalla citata legge 86/1990 — l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’interdizione, tuttavia, sarà temporanea qualora — per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti — venga in- flitta una pena inferiore a 3 anni. L’arresto in flagranza è facoltativo. 2    Peculato d’uso (art. 314 comma 2 c.p.) Tale reato è previsto dal comma 2 dell’art. 314 c.p., nel testo modificato dalla L. 26-4-1990, n. 86. Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che si sia appropriato della cosa altrui al solo scopo di farne un uso momentaneo e, successivamente a tale appropriazione, abbia provveduto a restituirla. Presupposto del reato è la distrazione temporanea della cosa da parte del pubblico funzionario, ossia la sottrazione alla de- stinazione ad essa assegnata e la successiva restituzione della stessa (esempio: il pubblico funzionario che utilizzi per fini personali l’autovettura della P.A., distogliendola dal servizio cui era destinata). Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni. Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici solo temporanea. L’arresto in flagranza non è consentito. Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolari tenuità (art. 323bis). 3    Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro, od altra utilità (es.: (*) Sono compresi in questo capitolo i delitti commessi in danno della P.A. da soggetti appartenenti alla organizzazione della stessa P.A. La materia è stata sostanzialmente innovata dalla L. 26-4-1990, n. 86 che ha stabilito norme più incisive, introducendo tra l’altro nuove fat- tispecie di reato. 275

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CapitoLo 2deLitti dei pubbLiCi uFFiCiaLi

Contro La p.a. (*)

1   Peculato (art. 314 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che si appropri di denaro o di altra cosa mo-bile altrui dei quali abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio (esempi: il vigile urbano che si appropria delle somme di danaro riscosse in pagamento di contravvenzioni al codice della strada; l’esattore delle imposte che si appropria delle somme consegnategli dai contribuenti per il pagamento dei tributi).Lo scopo di tale incriminazione è duplice: da un lato, tutelare l’interesse dello Stato alla probità ed alla correttezza dei suoi funzionari; dall’altro, tutelare gli interessi patrimoniali della P.A. ed evitare danni alla stessa.Soggetto attivo di tale reato può essere solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.Presupposto del reato è il possesso della cosa da parte del pubblico funzionario, cioè la possibilità dello stesso di disporre della cosa, al di fuori della sfera altrui di vigilanza, sia in virtù di una situazione di fatto sia in conseguenza della funzione esplicata nell’ambito della Amministrazione.Oggetto materiale del reato è il danaro o altra cosa mobile.Il fatto materiale consiste nella appropriazione della cosa da parte del pubblico funzionario.Appropriarsi, in particolare, significa comportarsi nei confronti della cosa come il proprietario di essa (es.: distruggerla, venderla, consumarla).Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare il fatto materiale con la consapevolezza che la cosa appartiene alla P.A., al fine di ricavarne un vantaggio (patrimoniale o anche puramente morale) per sé o per altri.Pena: reclusione da 3 a 10 anni.La condanna comporta — ai sensi dell’art. 317bis c.p., introdotto dalla citata legge 86/1990 — l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.L’interdizione, tuttavia, sarà temporanea qualora — per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti — venga in-flitta una pena inferiore a 3 anni.L’arresto in flagranza è facoltativo.

2   Peculato d’uso (art. 314 comma 2 c.p.)

Tale reato è previsto dal comma 2 dell’art. 314 c.p., nel testo modificato dalla L. 26-4-1990, n. 86.Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che si sia appropriato della cosa altrui al solo scopo di farne un uso momentaneo e, successivamente a tale appropriazione, abbia provveduto a restituirla.Presupposto del reato è la distrazione temporanea della cosa da parte del pubblico funzionario, ossia la sottrazione alla de-stinazione ad essa assegnata e la successiva restituzione della stessa (esempio: il pubblico funzionario che utilizzi per fini personali l’autovettura della P.A., distogliendola dal servizio cui era destinata).Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni.Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici solo temporanea.L’arresto in flagranza non è consentito.Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolari tenuità (art. 323bis).

3   Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro, od altra utilità (es.:

(*) Sono compresi in questo capitolo i delitti commessi in danno della P.A. da soggetti appartenenti alla organizzazione della stessa P.A.La materia è stata sostanzialmente innovata dalla L. 26-4-1990, n. 86 che ha stabilito norme più incisive, introducendo tra l’altro nuove fat-tispecie di reato.

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l’esattore delle tasse che trattiene indebitamente per sé la somma eccedente quella risultante dal ruolo, consegnatagli dal contribuente).La ragione d’essere di tale norma incriminatrice va ricercata nella violazione dell’obbligo di correttezza da parte del pub-blico funzionario, che non restituisce le cose consegnategli per errore, pur essendosi reso conto della mancanza di un qua-lunque diritto a trattenerle.L’errore del privato deve essere spontaneo, ed il funzionario deve essere in buona fede all’atto del ricevimento della cosa; se l’errore è provocato dolosamente da quest’ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la concussio-ne di cui all’art. 317 c.p.Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni.Pena accessoria: interdizione temporanea dei pubblici uffici.L’arresto in flagranza è facoltativo. Il fermo non è consentito.Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolare tenuità (art. 323bis).

4   Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

L’art. 316bis — introdotto dalla L. 86/1990 — configura la nuova ipotesi incriminatrice della malversazione a danno del-lo Stato.Commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distragga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire ini-ziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.La pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni.Si procede d’ufficio. L’arresto in flagranza è facoltativo. Il fermo non è consentito.Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolare tenuità (art. 323bis).

4bis  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

L’art. 316ter, introdotto dall’art. 4 della legge 29-9-2000, n. 300, punisce, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finan-ziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da al-tri enti pubblici o dalle Comunità europee.Trattasi di reato comune, potendo essere realizzato da chiunque, ed a carattere sussidiario sussistendo solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all’art. 640bis.La condotta può consistere nell’utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere; in presenza di artifici o raggiri tesi ad ingannare l’autorità procedente, ricorrerà la diversa figura prevista dall’art. 640bis. Può trattarsi tanto di una falsità materiale (documento non genuino, perché contraffatto o alterato) quanto di una falsità ide-ologica (dichiarazione non corrispondente al vero o documento contenente un’affermazione non corrispondente al vero).La seconda modalità esecutiva consiste nell’omettere informazioni dovute.Il dolo richiesto è specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l’erogazione.L’errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio (contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra eroga-zione) semprechè lo stesso superi 3.999 euro e 96 centesimi.Il tentativo è senz’altro configurabile.Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi il fatto costituisce soltanto un illeci-to amministrativo.Ai sensi dell’art. 323bis, anch’esso modificato dalla legge n. 300 del 2000, la pena è diminuita fino ad un terzo se il fatto è di particolare tenuità.La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.Misure cautelari personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

5   Concussione (art. 317 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi pote-ri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui od a un terzo, danaro o altra utilità (esempi: il vigi-le urbano che, avendo accertato una infrazione al codice della strada a carico di un soggetto, gli estorce una somma di da-

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naro con la minaccia di denunciarlo; il Sindaco che si fa consegnare una somma di danaro dal proprietario di un immobile prospettandogli il pericolo di una requisizione; il funzionario che si fa dare una somma dal privato per il rilascio di un cer-tificato dichiarando falsamente che il pagamento è dovuto).Il reato è plurioffensivo, presentando due soggetti passivi:

— lo Stato, leso nel suo interesse alla onestà dei pubblici funzionari; — il privato, danneggiato dall’abuso di potere del funzionario.

Soggetti attivi possono essere tanto il pubblico ufficiale, quanto l’incaricato di un pubblico servizio.L’elemento oggettivo del reato esige:

A) L’abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio

Si ha l’abuso della qualità quando il pubblico ufficiale (o l’incaricato) pur senza essere competente in relazione all’atto, fa pesare la sua qualità per ottenere la indebita prestazione.Si ha l’abuso dei poteri quando il pubblico ufficiale esercita i poteri dei quali è investito in maniera illegittima o per conse-guire un fine illecito (es.: il finanziere che sequestra un carico di sigarette di contrabbando al solo scopo di indurre il con-trabbandiere a consegnargli una somma di denaro per ottenerne l’immediato dissequestro).

B) Il costringimento o l’induzione della vittima all’indebita prestazioneSi ha il costringimento quando il pubblico ufficiale (o l’incaricato) usa violenza o minaccia nei confronti del privato per ot-tenere da lui l’indebita prestazione (es.: l’agente di P.S. che ottiene la prestazione dal privato minacciando di denunciarlo).Si ha induzione quando l’agente avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni obiettivamente veridiche, di diversa indole, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa, onde evitare conseguenze dannose. Nel concetto di induzione rientrano l’inganno, la menzogna ed il finto consiglio.

C) La  indebita consegna ovvero  la  indebita promessa da parte della vittima di consegnare al pubblico ufficiale (o all’incaricato) danaro o altra utilità, come effetto del costringimento o della induzione in errore

L’elemento soggettivo esige la coscienza e volontà del soggetto attivo di tutti gli elementi suddetti, con la consapevolezza che la prestazione consegnatagli o promessagli non gli è dovuta.Pena: reclusione da 4 a 12 anni.Pena accessoria è l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea come per il peculato.L’arresto in flagranza è facoltativo. Il fermo è consentito.Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolare tenuità (art. 323bis).

6   Corruzione (artt. 318-321 c.p.)

Ricorre il reato di «corruzione» in tutti i casi nei quali, per effetto di un accordo intervenuto fra un pubblico funzionario ed un privato, il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli sia dovuto, o ne accetta la promessa.Oggetto della tutela penale delle norme incriminatrici in questione è l’interesse della P.A. alla imparzialità, onestà e cor-rettezza dei propri funzionari.La corruzione — a parte l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 318 — è un reato plurisoggettivo o reato a concor-so necessario, in quanto esige necessariamente la presenza di almeno due soggetti, entrambi assoggettati a pena: il pubbli-co ufficiale che si fa corrompere ed il privato che corrompe.Il codice distingue due forme fondamentali di corruzione:

— corruzione impropria, che ricorre quando il compenso si riferisce ad un atto dell’ufficio: un atto, cioè, legittimo, di com-petenza dell’ufficio cui appartiene il funzionario;

— corruzione propria, che si ha quando il compenso si riferisce ad un atto contrario ai doveri d’ufficio, un atto, cioè, il-legittimo perché in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio.

Nell’ambito di ciascuna figura, poi, si distingue tra:a) corruzione antecedente, quando si riferisce ad un atto ancora da compiersi;b) corruzione susseguente, quando si riferisce ad un atto già compiuto dal funzionario.

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La legge 86/1990 ha inoltre modificato il sistema delle aggravanti nei casi di corruzione propria (previste nell’art. 319bis) ed ha delineato in maniera autonoma il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319ter).

Esaminiamo distintamente le diverse ipotesi criminose.

A) Corruzione impropria antecedente (art. 318 comma 1 c.p.)Rispondono di tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico im-piegato che, per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette la retribuzione (es.: il medico di un ente assi-stenziale che accetta danaro per visitare un assistito dello stesso; il funzionario che accetta la somma che gli viene sponta-neamente consegnata quale compenso per il rilascio di un certificato, che egli è tenuto a rilasciare gratuitamente nell’eser-cizio delle sue funzioni).Nel caso di corruzione impropria antecedente di un P.U., la pena è, sia per il P.U. che per il corruttore, della reclusione da sei mesi a 3 anni.Non sono consentiti arresto e fermo.Nel caso di corruzione impropria antecedente di un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impie-gato, la pena è per il corrotto e il corruttore, ridotta in misura non superiore a un terzo (art. 320 c.p.).

B) Corruzione impropria susseguente (art. 318 comma 2 c.p.)Si ha quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione indebita per un atto d’ufficio da lui già compiuto (es.: il medico del-la ASL che riceve un compenso non dovutogli dopo aver visitato un assistito).Di tale reato è responsabile solo il pubblico ufficiale, e non anche il corruttore.La pena per il P.U. è della reclusione fino a 1 anno, per l’incaricato del pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato è ridotta in misura non superiore ad un terzo (art. 320 c.p.).Arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolare tenuità (art. 323bis).

C) Corruzione propria antecedente e susseguente (art. 319 c.p.)Rispondono di tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale riceve, per sé o per un terzo, dena-ro od altra utilità ovvero ne accetta la promessa:

— per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato tale atto; — per fare o per aver fatto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Alla stessa pena soggiace colui che dà (o ha dato e promet-

te o ha promesso) il denaro o altra utilità.La pena per il reato in argomento è della reclusione da 2 a 5 anni. In caso di incaricato di pubblico servizio tale pena viene ridotta in misura non superiore a 1/3 (art. 320 c.p.). Le sanzioni in parola si applicano anche a chi dà o promette al P.U. o all’incaricato di pubblico servizio del denaro o altra utilità (art. 321 c.p.).Sono previste riduzioni della pena per fatti di particolare tenuità (323bis).L’art. 319bis, introdotto dalla L. 86/1990, prevede circostanze aggravanti e conseguente aumento di pena a carico del P.U. colpevole del reato di cui all’art. 319 c.p. (corruzione propria), se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impie-ghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la P.A. alla quale il P.U. appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (tale ultima ipotesi aggravata, evidenziata in corsivo, è stata introdotta dal D.L. 31-5-2010, n. 78, conv. in L. 30-7-2010, n. 122).Tali aggravanti tornano applicabili anche a carico dell’incaricato del pubblico servizio o del corruttore.Nell’ipotesi di reato previste negli articoli 319 e 319bis è previsto l’arresto in flagranza.

D) Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)L’articolo in parola delinea in modo autonomo l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari se i fatti di cui agli artt. 318 e 319 (corruzione propria e impropria) vengono commessi per favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.La pena è della reclusione da 3 a 8 anni.Il secondo comma dell’art. 319ter prevede due distinte circostanze aggravanti:

— se dal fatto scaturisce un’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena per il reato di cor-ruzione in atti giudiziari aumenta da 4 a 12 anni;

— se dal fatto scaturisce un’ingiusta condanna alla reclusione superiore ai 5 anni o all’ergastolo, la pena per il reato in pa-rola viene elevata da un minimo di 6 a un massimo di 20 anni.

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7    Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La ragione d’essere di tale norma è di punire qualunque comportamento diretto a turbare il senso di rettitudine e di di-sinteresse che deve ispirare i pubblici impiegati nella esplicazione della loro attività. Distinguiamo due ipotesi criminose:

A)  Istigazione alla corruzione impropriaCommette tale reato chiunque offra o prometta un compenso non dovuto (denaro ed altra utilità) ad un pubblico ufficiale e a un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo uffi-cio. Il reo soggiace alla stessa pena prevista in caso di corruzione impropria antecedente (art. 318 comma 1), ridotta di un terzo, qualora l’offerta o la promessa non venga accettata.La stessa pena si applica al P.U. e all’incaricato di pubblico servizio che solleciti la promessa o l’erogazione di denaro o al-tra utilità (che non gli sia dovuta) da parte di un privato, per compiere un atto del suo ufficio.Arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

B) Istigazione alla corruzione propriaCommette tale reato chiunque offra o prometta un compenso non dovuto ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a ritardare o ad omettere un atto del suo ufficio o a porre in essere un atto contrario ai suoi do-veri qualora l’offerta o la promessa non venga accettata.Si applica in tal caso la stessa pena prevista per la corruzione propria (art. 319), ridotta di un terzo.La stessa pena si applica nei confronti di un P.U. o di un incaricato di pubblico servizio che — per le finalità illecite di cui sopra — solleciti la promessa o l’erogazione di denaro o altra utilità.Il fermo non è consentito, mentre l’arresto è facoltativo.In tutti i casi di istigazione alla corruzione è prevista la diminuzione della pena qualora i fatti delittuosi siano di particola-re tenuità (art. 323bis).

7bis  Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.)

Come si è avuto modo di precisare al Cap. I, §2, lett. D) del Titolo II, alcune opportune modifiche disciplinari sono sta-te apportate in sede di ratifica di taluni atti internazionali, dalla L. 29-9-2000, n. 300, fra cui rileva l’introduzione dell’art. 322bis, il quale ha esteso le disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, terzo e quarto comma ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima (per la relativa elencazione, si rinvia al citato paragrafo, come anche per l’operatività, sul piano internazionale di tale riforma).

8   Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse pro-prio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.Il reato di abuso di ufficio così formulato è frutto di modifiche introdotte dalla L. 234/1997 al fine di circoscrivere l’ambito di applicabilità dell’art. 323 c.p., attraverso una più puntuale precisazione della condotta incriminata.Di fronte al dilagare delle incriminazioni per abuso di ufficio, dovuta ad una carenza di determinatezza del precetto, da più parti si invocava una modifica della fattispecie che ponesse un limite all’intervento penale, dando maggiore certezza all’azione amministrativa.L’aspetto più significativo della nuova formulazione dell’art. 323 c.p. è rappresentato dal fatto che la configurabilità del re-ato è ancorata al verificarsi di un evento di danno, consistente nell’aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio pa-trimoniale ovvero nell’aver arrecato ad altri un danno ingiusto. In tal modo il legislatore ha inteso individuare con maggio-re precisione le condotte al fine di ridurre i margini di interpretazione affidata alla giurisprudenza.Altro elemento di novità dell’articolo in esame riguarda la necessità della violazione di norme di legge o di regolamento rea-lizzata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. Anche questo aspetto serve a circoscrivere la configurabilità del reato attraverso la individuazione delle norme la cui violazione (anche mediante una condotta omissiva) integra l’abuso.

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La condotta punita può consistere anche nella violazione dell’obbligo di astensione, non solo quando sussista un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma anche «negli altri casi prescritti». Questa espressione generica pone problemi sia sotto il profilo della tassatività che sotto quello della riserva di legge.L’oggetto giuridico del reato in esame è rappresentato dal buon andamento e dall’imparzialità della P.A. e soggetto attivo può essere il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio: si tratta, dunque, di un reato proprio.Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, con la L. n. 234 del 1997, non rileva più il dolo specifico consistente nello sco-po di avvantaggiare sé o altri ovvero di danneggiare taluno. Nella nuova formulazione, il delitto di abuso è punito a titolo di dolo generico: il legislatore ha, infatti, puntato sull’intenzionalità dell’ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiu-sto, perseguiti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione.Ne consegue che, mentre l’abuso non patrimoniale assume rilevanza penale soltanto quando intenzionalmente venga arre-cato un danno ad altri, risulta abrogata la fattispecie dell’abuso diretto a procurare un vantaggio non patrimoniale.Ricorre, poi, una circostanza aggravante speciale oggettiva quando il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gra-vità. Relativamente al rapporto con altre figure di reato va ricordato che la norma contiene una clausola di sussidiarietà ri-spetto a tutte le ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato.La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.Arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

AbuSo d’uFFICIo(art. 323)

Soggetto attivo

pubblicoufficialeoincaricato

dipubblicoservizio

reatoproprio

elemento oggettivo

interesse tutelato

buonandamentoedimparzialitàdellaP.A.

elemento soggettivo

procurareintenzionalmenteaséoadaltriuningiustovantaggiopatri-moniale, ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto, violando, nellosvolgimentodellepropriefunzioni,normedileggeoregolamento,ovve-roomettendodiastenersi inpresenzadiun interesseproprioodiunprossimocongiuntooneglialtricasiprescritti

condottaaformavincolata

salvocheilfattocostituiscapiùgravereato

coscienza e volontà di acquisire unvantaggiopatrimonialeodiarrecareundanno attraverso l’esercizio illegittimodeipropripoteri

dologenericoreato

sussidiario

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Libro v diritto penaLetitoLo ii parte speCiaLe

sezione seConda - i reati Contro La p.a.

9   Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)

A) Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 comma 1)Il primo comma dell’art. 326 prevede due distinte figure di reato:a) commette il primo il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti

alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza (art. 326, comma 1);

b) commette il secondo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che per colpa agevola la conoscenza dei segreti suddetti (art. 326, comma 2).

Oggetto specifico della tutela penale è l’interesse della P.A., intesa in senso lato con riferimento anche alle funzioni legisla-tive e giurisdizionali dello Stato, al normale svolgimento delle proprie attività (MANZINI).Segreto è la notizia destinata, per legge, per ordine dell’Autorità o per sua natura, a non essere divulgata.È d’ufficio il segreto che riguarda un atto o fatto della P.A., intesa nel senso ampio in precedenza indicato.L’elemento materiale del delitto doloso consiste nel portare a conoscenza di persona non autorizzata a riceverla la notizia d’ufficio destinata a restare segreta ovvero nel tenere un comportamento, positivo o negativo, che comunque faciliti al non autorizzato la cognizione della notizia (Cass. 11-12-1965).Nell’ipotesi dell’agevolazione colposa, invece, la conoscenza del segreto da parte del non autorizzato avviene a seguito di negligenza del P.U., come nel caso in cui lo stesso lasci incustodito un importante documento riservato.Il delitto si consuma appena il non autorizzato viene a conoscenza del segreto; non occorre che si verifichi un danno per la Pubblica Amministrazione.Il tentativo è ammissibile.Nell’ipotesi dolosa il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del fatto materiale con la consapevolezza che la notizia deve restare segreta.Per l’ipotesi colposa valgono i concetti generali di colpa.Il delitto in esame, nell’ipotesi della rivelazione, è, come osserva la giurisprudenza (cfr. Cass. 2-12-1967), un reato pluri-soggettivo a forma anomala: esso, infatti, presuppone che il fatto sia commesso almeno da due persone (il P.U. o l’incari-cato del pubblico servizio che rivela la notizia e colui al quale è rivelata) ma ne punisce una sola, non prevedendo l’incri-minazione di colui il quale riceve la notizia.Peraltro, se il ricevente abbia istigato o determinato il funzionario a fare la rivelazione, egli risponde del reato medesimo come compartecipe, in applicazione dei principi generali sul concorso di persone nel reato.Per l’ipotesi dolosa la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni, mentre per quella colposa della reclusione fino ad 1 anno.Misure cautelari personali, arresto e fermo non sono consentiti.

B) Utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 comma 3)Il terzo comma dell’art. 326 disciplina il reato di utilizzazione di segreti d’ufficio.Tale reato può essere commesso:

— dal P.U. o dalla persona incaricata di pubblico servizio che, per procurarsi un indebito profitto patrimoniale, si avvalga-no di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete. In detta ipotesi delittuosa è necessaria la sussistenza del dolo spe-cifico: non è sufficiente la consapevolezza che la notizia debba restare segreta, ma è altresì indispensabile l’intento di realizzare un vantaggio patrimoniale ingiusto.

La pena prevista è della reclusione da 2 a 5 anni. È consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Non è ammesso il fer-mo;

— dal P.U. o dalla persona incaricata di pubblico servizio che si avvalga in modo illegittimo di notizie di ufficio al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto. Tale fattispecie delittuosa, meno grave rispetto alla precedente, è punita con la minor pena della reclusione fino a due anni.

Non è consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Non è ammesso il fermo.

10   Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

A) RifiutoIl primo comma dell’articolo 328 disciplina in modo dettagliato l’ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio: il reato viene commes-so dal P.U. o dall’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che debba esser compiuto senza ritardo per motivi di «sicurezza pubblica, ordine pubblico, giustizia o igiene e sanità».

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CapitoLo 2 deLitti dei pubbLiCi uFFiCiaLi Contro La p.a.

Il comportamento delittuoso consiste nell’espresso diniego di compiere uno specifico atto doveroso; in particolare il legi-slatore ha inteso precisare quattro specifici campi della P.A. nei quali il rifiuto si sostanzia in un comportamento delittuoso.La pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 2 anni.Arresto in flagranza e fermo non sono previsti.Esempio di tale reato è quello della guardia medica che, chiamata per visitare un malato grave, si rifiuti di prestare la pro-pria opera.

B) OmissioneAl di là delle ipotesi di rifiuto sopra illustrate, il 2° comma dell’art. 328 prevede il caso dell’omissione di atti di ufficio.Incorre in tale reato il P.U. o l’incaricato di un pubblico servizio che a seguito di esplicite richieste da parte del soggetto interessato, nei 30 gg. successivi a tale richiesta, non compia gli atti del suo ufficio né chiarisca le ragioni di tale ritardo.La richiesta in parola deve essere formulata per iscritto ed il termine di 30 gg. decorre dalla data in cui il P.U. ha ricevu-to la relativa istanza.È prevista la pena alternativa della reclusione fino ad 1 anno o della multa fino a 1.032 euro.Non è previsto né l’arresto in flagranza né il fermo.

11   Rifiuto o  ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)

Tale reato costituisce un’ipotesi particolare rispetto a quello precedente, in quanto soggetto attivo può essere solo il milita-re o un agente della forza pubblica.Consiste nel rifiuto o nel ritardo indebiti di eseguire una richiesta fatta dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge.Pena: reclusione fino a 2 anni.Fermo e arresto in flagranza non sono consentiti.

12   Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.Interrompere il servizio significa romperne la continuità, in modo che non si svolga più regolarmente.Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività.Il turbamento della regolarità del servizio è l’evento del reato, per cui questo si consuma col verificarsi di tale turbamento.La pena è della reclusione da 6 mesi ad 1 anno e della multa non inferiore a 516 euro.

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Questionario n. 1CuLtura generaLe

(itaLiano, storia, geograFia, eduCazione CiviCa)

1) Indicare quale complemento risponde alla domanda «tra chi?»:

❏❏ A) complemento di esclusione❏❏ B) complemento di limitazione❏❏ C) complemento di denominazione❏❏ D) complemento partitivo

2) Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo relativo?

❏❏ A) È il più bello della classe❏❏ B) Ti voglio presentare un mio carissimo amico❏❏ C) Tra i due fratelli c’era un odio acerrimo❏❏ D) Alla cena parteciparono pochissime persone

3) Una delle seguenti frasi contiene un errore grammaticale. Quale?

❏❏ A) L’ho visto con i miei propri occhi❏❏ B) Non desiderare la roba altrui❏❏ C) Ricordo ancora il giorno che ci siamo incontrati❏❏ D) Ritornarono al punto donde erano partiti

4) Tutti i nomi che seguono possono essere sia maschili che femminili, tranne uno. Quale?

❏❏ A) pianeta❏❏ B) radio❏❏ C) fronte❏❏ D) foglio

5) Quale evento si verificò il 20 settembre 1870?

❏❏ A) lo scoppio dei moti carbonari a Milano❏❏ B) la presa di Roma❏❏ C) l’esilio di Garibaldi a Caprera❏❏ D) l’inizio della politica coloniale italiana

6) Cosa riguardava il cosiddetto «non—expedit» di Pio IX?

❏❏ A) il divieto fatto ai cattolici di partecipare alla vita politica❏❏ B) il rifiuto di appoggiare la politica estera del governo❏❏ C) il divieto di collaborare alle lotte operaie❏❏ D) il divieto di partecipare ai primi scioperi sindacali

7) Cos’era lo Statuto Albertino?❏❏ A) la Costituzione voluta dal popolo piemontese❏❏ B) la Costituzione auspicata da Mazzini

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Questionario n. 1 CuLtura generaLe

❏❏ C) la Costituzione concessa da Carlo Alberto❏❏ D) la Costituzione concordata con Pio X

8) In che data l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, dando inizio alla prima guerra mon-diale?

❏❏ A) 18 giugno 1914❏❏ B) 28 luglio 1914❏❏ C) 1° settembre 1914❏❏ D) 25 aprile 1915

9) Il traforo ferroviario del Frejus mette in comunicazione l’Italia con quale dei seguenti Stati?

❏❏ A) Austria❏❏ B) Slovenia❏❏ C) Francia❏❏ D) Svizzera

10) Qual è il fiume italiano col bacino più ampio?

❏❏ A) Po❏❏ B) Tevere❏❏ C) Piave❏❏ D) Adige

11) Quale di questi arcipelaghi appartiene alla Puglia?

❏❏ A) Tremiti❏❏ B) Eolie❏❏ C) Ponziane❏❏ D) Egadi

12) Qual è il più alto fra i seguenti vulcani?

❏❏ A) Etna❏❏ B) Stromboli❏❏ C) Vesuvio❏❏ D) Monte Aria

13) Cos’è un decreto legge?

❏❏ A) un atto normativo del Governo adottato in casi eccezionali di necessità e urgenza❏❏ B) un atto normativo del Governo adottato su proposta del Parlamento❏❏ C) un atto che disciplina il funzionamento interno degli organi di governo❏❏ D) un atto normativo del Presidente della Repubblica

14) Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?

❏❏ A) la sovranità e il territorio❏❏ B) il popolo, il territorio e la sovranità❏❏ C) il popolo e il territorio❏❏ D) l’originarietà, l’indipendenza e l’effettività

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Libro viii test di veriFiCa

15) Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?

❏❏ A) il 2 giugno 1946❏❏ B) il 22 dicembre 1947❏❏ C) il 27 dicembre 1948❏❏ D) il 1° gennaio 1948

16) Cosa contengono i primi dodici articoli della Costituzione italiana?

❏❏ A) le libertà dei cittadini❏❏ B) i principi fondamentali su cui poggia la Repubblica❏❏ C) l’indicazione degli organi costituzionali su cui si basa l’organizzazione dello Stato❏❏ D) le disposizioni preliminari che vietano il ritorno a qualsiasi forma di regime totalita-

rio

17) Quali sono i participi passati dei verbi «spandere», «volgere», «figgere»?

❏❏ A) spinto, volto, funto❏❏ B) spanso, volto, fitto❏❏ C) spanso, volto, fisso❏❏ D) sparso, voluto, fisso

18) Quale delle seguenti è una parola sdrucciola?

❏❏ A) fontana❏❏ B) verità❏❏ C) asino❏❏ D) càpitano

19) «Già», «nulla» e «certamente» che tipi di avverbi sono rispettivamente?

❏❏ A) di quantità, di giudizio, di tempo❏❏ B) di tempo, di quantità, di giudizio❏❏ C) di tempo, di giudizio, di qualità❏❏ D) di luogo, di tempo, interrogativo

20) Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione relativa?

❏❏ A) Mi chiese che cosa avessi fatto❏❏ B) Ho visto uno spettacolo che mi è piaciuto molto❏❏ C) Non so quale scegliere❏❏ D) Che cosa dici?

21) La cosiddetta Legge delle guarentigie:

❏❏ A) riconosceva il libero esercizio dell’attività del pontefice❏❏ B) sopprimeva la libertà di culto❏❏ C) garantiva al papa la conservazione del porto di Ostia❏❏ D) conservava intatto l’esercito pontificio

22) Da quale Paese partì, agli inizi del Novecento, l’avventura italiana in Africa?

❏❏ A) Marocco❏❏ B) Somalia

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