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Dirittodegli Enti locali

Parte quartaGli organi

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Parte quarta Gli organi

Capitolo 1 Organi del Comune: struttura e competenze

Sommario 1. Gli organi del Comune. - 2. Il Consiglio comunale. - 3. I consiglieri. - 4. Funzionamento del Consiglio. - 5. Organismi interni al Consiglio. - 6. Il Presidente del Consiglio comunale. - 7. La Giunta. - 8. Gli asses-sori. - 9. Competenze della Giunta. - 10. Il Sindaco. - 11. Funzioni del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale. - 12. Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo: l’art. 54 T.U. - 13. Ulteriori poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana. - 14. Il potere di ordinanza del Sindaco. - 15. Il Vicesindaco.

1. Gli organi del Comune

Sono organi di governo del Comune ai sensi dell’art. 36 del T.U.: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.L’art. 117 Cost., come novellato dalla L. cost. 3/2001, affida in via esclusiva al legisla-tore statale la disciplina degli organi di governo e del sistema elettorale del Comune.

2. Il Consiglio comunale

A) Ruolo

Il Consiglio comunale è definito dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 come organo di in-dirizzo e di controllo politico-amministrativo al quale è riconosciuta una competenza esclusiva in riferimento a taluni atti fondamentali per la vita dell’ente.Trattasi di un organo collegiale composto da membri scelti dal corpo elettorale e dotato di autonomia funzionale e organizzativa ai sensi dell’art. 38 del T.U.In particolare, il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi dei regolamenti sull’or-dinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e tra Comuni e Province, costituzione e modificazione di forme associative;

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d) istituzione e determinazione dei compiti e delle norme per il funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lettera modificata dalla L. 448/2001);

f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote riservata alla Giunta, e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari (lettera così sostituita dall’art. 1, c. 68 della L. 311/2004);

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di compe-tenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all’art. 42 T.U. non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica da parte dell’organo consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

B) Composizione e durata del mandato

Il numero dei componenti del Consiglio è rapportato alla popolazione residente, quan-tificata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.Sulla scorta del criterio summenzionato l’art. 37 del D.Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da:

— 12 membri nei Comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;— 16 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;— 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;— 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;— 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o comunque che siano

capoluoghi di Provincia;— 46 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;— 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;— 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

Sulla composizione del Consiglio significativo è l’intervento del legislatore operato con la L. 191/2009 (Finanziaria 2010), modificata dal D.L. 2/2010, conv. con modif. in L. 42/2010.Essa, infatti, ha disposto (art. 8, comma 183), per agli anni 2010, 2011 e 2012, una riduzione del contributo ordinario base relativo al fondo ordinario riconosciuto ai Comuni e alle Province ex art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/1992.In relazione alle riduzioni del contributo ordinario, anche il numero dei consiglieri comunali e provinciali (con efficacia dal 2011 a partire dal rinnovo dei rispettivi Consigli) è ridotto del 20% (art. 2, comma 184).

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In merito alla composizione numerica dei Consigli e delle Giunte bisogna poi tener presente l’art. 16, comma 17 del D.L. 138/2011 (conv. con modif. in L. 148/2011) come novellato ad opera della L. 56/2014, ai sensi del quale:

a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è di 2;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è di 4.

Al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, la stes-sa legge Delrio prevede che i Comuni interessati da tale modifica, prima di applicarla, devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status di amministratore locale (di cui al Titolo III, Capo IV del TUEL), previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti (comma 136).

Il Consiglio comunale resta in carica per cinque anni ed il mandato inizia a decorrere dalla data dell’elezione.A partire dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione del nuovo Consiglio, allo scopo di assicurare la continuità della funzione pubblica, opera la prorogatio dei poteri del Consiglio uscente, il quale, tuttavia, può limitarsi esclusivamente al compimento di atti urgenti e improrogabili (art. 38, comma 5, T.U.).

3. I consiglieri

A) Diritti

Una volta entrati in carica all’atto della proclamazione (art. 38, comma 4, T.U.), i con-siglieri comunali entrano a far parte a tutti gli effetti del Consiglio e sono qualificati come «funzionari onorari di carattere elettivo» (VIRGA).

Il membro del Consiglio ha diritto, a norma dell’art. 43 del T.U., di:— prendere l’iniziativa relativamente ad ogni questione sottoposta alla deliberazione

del Consiglio;— presentare interrogazioni e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il

Sindaco o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interroga-zioni e alle istanze presentate dai consiglieri. Spetta allo Statuto e al regolamento consiliare fissare le modalità di presentazione di tali atti;

— chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dell’art. 39, comma 2, T.U.;

— ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso che risultino utili all’espletamento del mandato.

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B) Cause di cessazione dalla carica di consigliere

È opportuno distinguere le cause di cessazione dalla carica di consigliere dalle cause di cessazione anticipata dell’intero Consiglio. Infatti i consiglieri possono cessare dalla carica, singolarmente, a prescindere dalle sorti dell’intero Consiglio, in caso di:a) decesso;b) decadenza. Essa si verifica per:

— cause di ineleggibilità (verificatesi dopo l’elezione);— cause di incompatibilità (preesistenti o successive all’elezione);— mancato intervento, senza giustificati motivi, ai lavori del Consiglio. Secondo

l’art. 43, comma 4, T.U., lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la man-cata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative;

— altre incapacità contemplate dalla legge;c) rimozione. Il provvedimento di rimozione dei consiglieri viene adottato con decreto

del Ministro dell’Interno, nei casi previsti dall’art. 142 T.U.;d) dimissioni. Esse devono essere presentate personalmente ed assunte immediata-

mente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Se non sono presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immedia-tamente efficaci (art. 38 T.U., comma 8 come modificato da D.L. 80/2004, conv. con modif. in L. 140/2004).

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Qualora si determini la vacanza del seggio consiliare nel corso del quinquennio, l’art. 45 del T.U. prevede una surrogazione a favore del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso in cui un consigliere venga sospeso di diritto (art. 11, D.Lgs. 235/2012), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del relativo provvedimento è tenuto a supplirlo con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione.

4. Funzionamento del Consiglio

A) Il regolamento consiliare

I Consigli, nell’esercizio dell’autonomia funzionale e organizzativa di cui sono dotati (ai sensi dell’art. 38, comma 3 del T.U.) disciplinano il loro funzionamento con apposito regolamento consiliare.

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Tale regolamento deve collocarsi nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto e deve essere approvato a maggioranza assoluta (comma 2, art. 38 cit.).

Il D.Lgs. 267/2000 prevede un «contenuto minimo» del regolamento consiliare che deve, quindi, necessariamente disciplinare:— le modalità per la convocazione dell’Assemblea;— le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e per la loro di-

scussione;— il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta.

B) Pubblicità delle sedute e adempimenti relativi alla prima seduta

L’art. 38 del T.U., al comma 7 (modificato ad opera del D.L. 138/2011, conv. con modif. in L. 148/2011) afferma che le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.Ai sensi dell’art. 40 T.U. la prima seduta del Consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve poi tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio; presso i Comuni con popolazione inferiore a tale soglia, invece, la prima seduta è sia convocata che presieduta dal Sindaco fino all’elezione del Presidente.La prima seduta del Consiglio provinciale è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia sino all’elezione del Presidente del Consiglio.Il successivo art. 41 individua dei precisi adempimenti da eseguirsi nel corso della prima seduta, in particolare, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro og-getto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne l’ineleggibilità qualora sussista qualcuna delle cause previste. Sempre nella prima seduta successiva all’elezione, inoltre, il Sindaco e il Presidente della Provincia comunicano al Consiglio l’avvenuta nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente.

5. Organismi interni al Consiglio

A) Le commissioni consiliari

In base a quanto indicato dall’art. 38, comma 6, T.U. quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzio-nale. Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

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Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti (art. 38, comma 7 T.U., come modificato dal D.L. 138/2011, conv. con modif. in L. 148/2011). Condizione necessaria per l’istituzione e composizione delle commissioni è che venga rispettata, per mezzo del criterio proporzionale, la composizione delle forze politiche del Consiglio.

B) I gruppi consiliari

L’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che i Consigli, attraverso il regola-mento consiliare gestiscono tutte le risorse attribuite per il loro funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.Dalla lettura di tale norma è possibile evincere l’obbligatoria istituzione di tali orga-nismi interni al Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio comunale

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 39 T.U. i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.Presso i Comuni di maggiori dimensioni, dunque, la figura del Presidente del Consiglio viene istituzionalizzata, pur non essendo qualificata quale vero e proprio organo dell’ente; tali restano soltanto il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, così come disposto dall’art. 36 T.U.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, invece, il Consiglio è presieduto dal Sindaco salvo differente previsione statutaria.Al Presidente del Consiglio sono attribuiti poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell’organo.In particolare, egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente, inoltre:— rappresenta il Consiglio all’esterno;— assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli

consiglieri circa le questioni sottoposte all’assemblea;— detiene poteri disciplinari e di polizia interna.

Il Presidente del Consiglio non è legato da alcun rapporto di fiducia né con il Sindaco, né con la maggioranza. Egli, pertanto, deve assumere una marcata neutralità rispetto a tutte le forze politiche.Il regolamento consiliare può definire un ufficio di Presidenza assegnando ad esso risorse umane e strumentali.

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Lo Statuto può prevedere anche l’istituzione di un’altra figura, quella del Vicepresidente che può sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.Qualora tale figura non sia prevista e lo statuto non disponga diversamente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano (1).

7. La Giunta

A) Natura e ruolo

La Giunta comunale può definirsi organo esecutivo dell’ente locale con competenza autonoma, seppur residuale, su tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Inoltre essa assume il carattere di organo fiduciario del Sindaco, rispetto ai cui programmi politico-amministrativi svolge attività di intensa collaborazione.

B) Composizione

A norma dell’art. 47 del T.U., la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto che non deve essere supe-riore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità (numero così ridotto dall’art. 2, comma 23, L. 244/2007, a partire dalle elezioni amministrative locali successive all’entrata in vigore della legge).Il comma 2 dell’art. 47 cit., infatti, riconosce allo Statuto la possibilità di fissare «il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi» nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.Con norma transitoria l’art. 47, comma 5, T.U. dispone che, fino all’adozione delle nuove norme statutarie in merito alla composizione delle Giunte queste ultime sono composte da un numero di assessori stabilito nelle seguenti misure:

— non superiore a 4 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;— non superiore a 6 nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;— non superiore a 10 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e

nei capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;— non superiore a 12 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;— non superiore a 14 nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;— non superiore a 16 nei Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

In riferimento al numero degli assessori comunali bisogna, tuttavia, tener presente quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2010 (L. 191/2009), all’art. 2, comma 185, modificato ex D.L. 2/2010 conv. con modif. in L. 42/2010, ovvero che il numero massimo degli stessi deve essere, presso ciascun Comune, pari ad un quarto del numero dei consiglieri, computando anche il Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore.

(1) È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 73, comma 11, T.U.

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Ciò a partire dal 2010 e per gli anni a seguire, per i singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dell’organo consiliare e con efficacia dalla data del medesimo.Per quanto poi concerne la fissazione del numero massimo di assessori nei Comuni di piccole dimensioni (ovvero con non più di 10.000 abitanti) introdotta dal D.L. 138/2011 (conv. con modif. in L. 148/2011) su cui è intervenuto da ultimo la L. 56/2014, si rinvia a quanto detto nel §2, lett. B).

C) Durata in carica della Giunta

La Giunta, essendo nominata dal Sindaco, dura in carica quanto quest’ultimo, cioè cinque anni (art. 51, T.U.). Allo scadere del mandato Giunta e Sindaco restano in carica fino alla nomina del nuovo esecutivo.Oltre che per scadenza del termine la Giunta può cessare dalla carica per decadenza.Le ipotesi di decadenza della Giunta sono:— impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco. In tal

caso, oltre alla decadenza dell’intera Giunta, si verifica lo scioglimento del Con-siglio (art. 53, T.U.). In tale ipotesi, sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, restano in carica il precedente Consiglio e la precedente Giunta, e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

— scioglimento del Consiglio comunale nei casi previti dall’art. 141 del T.U.;— dimissioni di tutti gli assessori (MAGGIORA);— approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco ai sensi dell’art.

52 del T.U. (v. §10, lett. B).

8. Gli assessori

A) Nomina degli assessori

I componenti della Giunta comunale, cd. assessori, vengono nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, comma 2 T.U. come modificato dalla L. 215/2012).Contestualmente e tra gli stessi assessori il Sindaco nomina un Vicesindaco.Il Sindaco provvede poi a comunicare le nomine al Consiglio nella prima seduta suc-cessiva alle elezioni.Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di con-sigliere (assessori esterni), mentre, nei Comuni minori, tale facoltà è consentita solo previa disposizione dello Statuto (art. 47, commi 3 e 4 T.U.).È bene ricordare che ai sensi dell’art. 2, comma 186, lett. c), della L. 191/2009 (Finanziaria 2010), modificato ex D.L. 2/2010, conv. con modif. in L. 42/2010, i Comuni sono tenuti ad adottare talune misure in vista del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica. Tra esse rientra anche la possibilità per il Sindaco, nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, di delegare l’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

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Detta misura trova applicazione a partire dal 2011 per tutti gli anni a venire in riferimento ai sin-goli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

B) Durata della carica di assessoreI componenti della Giunta comunale restano in carica cinque anni.

Oltre alla scadenza del mandato sono causa di cessazione dalla carica:— morte;— dimissioni a seguito delle quali il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone

comunicazione al Consiglio;— rimozione, disposta con decreto del Ministro dell’Interno quando l’assessore compia

atti contrari alla Costituzione, gravi e reiterate violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

— revoca, disposta dal Sindaco previa motivata comunicazione al Consiglio;— decadenza. In particolare si ha la decadenza dei singoli assessori:

— per la perdita della qualità di consigliere che sia stata condizione per la nomina senza che a tal fine sia necessaria una apposita ed espressa pronunzia;

— per assenza ingiustificata da tre sedute consecutive della Giunta;— per il verificarsi di una delle cause di impedimento, incompatibilità o incapacità

previste dalla legge.

9. Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco al governo dell’ente.In particolare, l’art. 48 del T.U. al comma 2 afferma la residualità della competenza generale della Giunta rispetto agli atti che non ricadono (per volontà di legge o di statuto) nella sfera di attribuzioni di altri organi.Ciò in concreto si traduce nell’adozione da parte della Giunta di tutti gli atti di indiriz-zo, programmazione e controllo politico-amministrativo non riservati al Consiglio, al Sindaco o agli organi di decentramento, esclusi tutti i provvedimenti a carattere gestionale imputabili esclusivamente ai dirigenti (ai sensi dell’art. 107 T.U.).La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge nei confronti dello stesso attività propositiva e di impulso.Nell’ambito della gestione finanziaria dell’ente, inoltre, la Giunta:

— predispone il bilancio annuale avendo anche, nei casi di urgenza e necessità, il potere di adottare variazioni che poi devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni;

— presenta, allegata al rendiconto, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di effica-cia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti (art. 151, comma 6, T.U.);

— determina le aliquote dei tributi (art. 42, comma 2, lett. f), T.U.);— stipula i mutui espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;

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— autorizza prelevamenti dal fondo di riserva;— gestisce il bilancio durante la procedura di risanamento degli enti dissestati (gestione che deve

necessariamente essere ratificata dal Consiglio);— autorizza le anticipazioni di tesoreria nei casi in cui gli enti ne facciano richiesta.

Per quanto concerne nello specifico i lavori pubblici, spetta alla Giunta l’approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo (deliberato dal Consiglio), nonché delle eventuali varianti d’opera, il conferimento degli incarichi per la progettazione e per la direzione dei lavori e la nomina della commissione di collaudo.Infine, fondamentale tra le competenze della Giunta è la gestione del personale. Ricordiamo, infatti, che è di sua competenza l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

10. Il Sindaco

A) Definizione e durata del mandato

Il Sindaco è un organo monocratico del Comune, costituito cioè da una sola persona fisica.

Egli ha una duplice veste, essendo contemporaneamente:— capo dell’amministrazione comunale;— ufficiale di Governo, ossia organo periferico dell’amministrazione statale e rap-

presentante del Governo in sede locale.

La disciplina sulla durata del mandato del Sindaco è contenuta nell’art. 51 del T.U. a norma del quale il Sindaco resta in carica per un periodo di cinque anni (comma 1); chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica (comma 2).L’unica ipotesi per la quale è prevista la possibilità del terzo mandato consecutivo è quella disciplinata dal comma 3 del medesimo articolo ovvero quando uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.In merito al divieto del terzo mandato consecutivo la L. 56/2014 (al comma 138) ha stabilito la non ap-plicabilità dei predetti commi 2 e 3 dell’art. 51 ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. I Sindaci di tali piccoli Comuni non possono comunque superare un numero massimo di tre mandati complessivi.

B) Mozione di sfiducia e altre ipotesi di decadenza anticipata

Prima della scadenza del mandato il Sindaco e la propria Giunta possono cessare dalla carica anche a causa di una mozione di sfiducia (art. 52 T.U.). Essa deve essere:— votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;— motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati (senza com-

putare a tal fine il Sindaco);— messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua

presentazione.

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Una volta approvata la mozione, si deve procedere allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 del T.U.

Altre cause di cessazione anticipata dalla carica di Sindaco, prese in considerazione al comma 1 dell’art. 53 T.U., sono:— impedimento permanente. Tale può essere uno stato di salute psico-fisico, o una

condizione giuridica irreversibili che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni;

— rimozione. Questa ha carattere sanzionatorio e ha luogo qualora il Sindaco com-pia atti contrari alla Costituzione, oppure gravi e persistenti violazioni di legge, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell’Interno si provvede alla rimozione del Sindaco ai sensi dell’art. 142 del T.U.;

— decadenza per il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità;— decesso.

Tutte queste ipotesi comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Entrambi gli organi restano in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In questo lasso di tempo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.Il comma 3 del citato art. 53 prende poi in considerazione l’ipotesi specifica delle dimissioni del Sindaco. Esse divengono efficaci ed irrevocabili soltanto dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio che avviene con l’iscrizione all’ordine del giorno.Anche le dimissioni del Sindaco integrano una causa di scioglimento del Consiglio e contestualmente viene nominato un Commissario.

11. Funzioni del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale

Al Sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione comunale (ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000), spetta:— la rappresentanza dell’ente;— convocare e presiedere la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto un

Presidente;— sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli

atti;— sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o

delegate al Comune;— provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno a enti, aziende ed istituzioni;

— nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, oltre ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 T.U. nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

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Capitolo 1 Organi del Comune: struttura e competenze 83

— adottare ordinanze contigibili e urgenti nei casi espressamente previsti dallo stesso art. 50 T.U. (illustrati in dettaglio nel §14);

— coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

— esercitare ulteriori funzioni ad esso attribuite da norme di legge e di regola-mento, nonché dallo Statuto (ferme restando quelle che l’art. 107 T.U. ritiene di pertinenza dirigenziale).

Ricordiamo, infine, che è in veste di capo dell’amministrazione comunale che il Sindaco commina le sanzioni amministrative per l’inosservanza dei regolamenti comunali (ex art. 7bis T.U.).

12. Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo: l’art. 54 T.U.

A) Funzioni attinenti la sicurezza pubblica

Le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, dunque, in qualità di Ufficiale del Governo sono disciplinate all’art. 54 del T.U., interamente riscritto ad opera del D.L. 23-5-2008, n. 92 conv. con modif. in L. 24-7-2008, n. 125 (cd. Pacchetto sicurezza) il quale ha ampliato significativamente i poteri di intervento del primo cittadino in relazione all’ordine ed alla sicurezza pubblica.

Il Sindaco, invero, quale Ufficiale del Governo, sovrintende (comma 1, art. 54 cit.):— all’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in ma-

teria di ordine e sicurezza pubblica;— allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica

sicurezza e di polizia giudiziaria;— alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico,

informandone preventivamente il Prefetto.Nell’esercizio di tali funzioni, il Sindaco deve concorrere ad assicurare la cooperazione della po-lizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’Interno in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza (comma 2).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 54 in commento, in qualità di Ufficiale di Governo il Sindaco può altresì adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

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Parte quarta Gli organi84

Detti provvedimenti devono essere comunicati preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Giurisprudenza

La previsione di cui al suddetto comma 4 è stata dichiarata incostituzionale, con sent. n. 115/2011 dalla Corte cost., nella parte in cui adopera la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili ed urgenti» giacché in tal modo finisce per attribuire ai Sindaci (al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica) il potere di derogare le norme legislative vigenti in via ordinaria e non solo in casi particolari caratterizzati appunto dalla necessità e dall’urgenza.La mancata previsione di una qualunque limitazione alla discrezionalità del Sindaco nell’adozione delle ordinanze di cui al comma 4 dell’art. 54 T.U. integra, secondo i giudici della Consulta, una violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., ai sensi del quale i consociati devono sottostare esclusivamente agli obblighi di comportamento imposti in via generale dalla legge, nonché una violazione dell’art. 97, comma 1 Cost. che impone alla P.A. di agire nel rispetto della legge in modo da garantire l’imparzialità.

Il successivo comma 4bis (inserito ad opera del D.L. 20-2-2017, n. 14 conv. con modif. in L. 7-4-2017, n. 48) precisa che i suddetti provvedimenti se concernenti «l’incolumità pubblica» sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione.Qualora, invece, siano concernenti «la sicurezza urbana» devono prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori o disabili), oppure fenomeni di abusivismo (quale l’illecita occupazione di spazi pubblici) o di violenza, anche legata all’abuso di alcool o all’uso di droghe.Allorché i provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei Comuni attigui o limitrofi, il Prefetto indice un’apposita Conferenza alla quale prendono parte i Sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento (comma 5).Sono adottati dal Sindaco quale Ufficiale del Governo e possono essere caratterizzati dalla contin-gibilità e l’urgenza anche i provvedimenti diretti a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché (d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate) gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana (comma 6).

Il D.M. 5 agosto 2008Con decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l’ambito di appli-cazione dei commi 1 e 4 dell’art. 54, con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica intesa quale «integrità fisica della popolazione» e di sicurezza urbana intesa quale «bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale».

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Capitolo 1 Organi del Comune: struttura e competenze 85

L’art. 2 del decreto ministeriale stabilisce, in dettaglio, gli ambiti di intervento del Sindaco ricollegabili, questi ultimi, alla prevenzione e al contrasto:a) delle situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni

criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;

b) delle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) dell’incuria, del degrado e dell’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) delle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) dei comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.

In capo al Sindaco, infine, grava il delicatissimo compito di segnalare alle competenti autorità (giudiziaria o di P.S.) la condizione irregolare in cui può versare uno stra-niero od anche un cittadino membro dell’UE, al fine di un’eventuale espulsione o allontanamento dallo Stato (comma 5bis).Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai Sindaci, il Prefetto stesso, ove le ritenga necessarie, dispone le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 54 T.U., il Prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (comma 9 come novellato dal D.L. 78/2010, conv. con modif. in L. 217/2010).

B) Altre funzioni svolte in veste di Ufficiale del Governo

Alle suddette attribuzioni, relative prettamente alla sicurezza pubblica, se ne affiancano altre che parimenti competono al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo (ai sensi del comma 3 del citato art. 54), trattasi:— della tenuta dei Registri di stato civile e di popolazione;— degli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare

e di statistica.

Le funzioni dell’Ufficiale del Governo possono essere delegate al Presidente del Consiglio circoscrizionale, previa comunicazione al Prefetto. Ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, la delega può essere conferita a un consiglie-re comunale per l’esercizio delle funzioni in questione in taluni quartieri o frazioni (comma 10).Ricordiamo che in ogni caso di inerzia del Sindaco o di un suo delegato nelle fatti-specie di cui ai commi 1, 3 e 4, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (comma 11).

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Parte quarta Gli organi86

13. Ulteriori poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana

A) Le «ronde» e la videosorveglianza

In base all’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicu-rezza, i Sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, cd. «ronde», al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare «danno alla sicurezza urbana» ovvero «situazioni di disagio sociale».Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco, tenuto a cura del Prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti con decreto del Ministro dell’interno (in proposito vedi D.M. 8 agosto 2009, da ultimo modif. dal D.M. 30 giugno 2011). Il Prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.Tra le associazioni iscritte nell’elenco i Sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica (comma 42).

Giurisprudenza

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 24 giugno 2010, ha dichiarato, per contrasto con l’art. 117, comma 4 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40 della L. 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale».Invero, nella sua genericità, la formula «disagio sociale» si presta ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione o di difficoltà di inserimento dell’individuo nel tessuto sociale derivanti dalle più varie cause (condizioni economiche, di salute etc.); si tratta di situazioni che, reclamando interventi ispirati a finalità di politica sociale, sono riconducibili segnatamente alla materia dei «servizi sociali». Quest’ultima, ex art. 117, comma 4 Cost., appartiene alla compe-tenza legislativa regionale residuale (cfr. anche sentenze Corte cost. n. 121 e n. 10 del 2010) ricollegabile al complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi (gratuiti o a pagamento) o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà cui può andare incontro la persona umana.

Sempre a tutela della sicurezza urbana il Governo era già intervenuto, con il D.L. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con modif. nella L. 38/2009, che (all’art. 6 comma 7) prevede l’utilizzo da parte dei Comuni dei sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte con tale sistema è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (art. 6, comma 8).

B) I poteri dei Sindaci in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico

Tra le funzioni che si rinvengono in capo al Sindaco al fine di tutelare la sicurezza urbana, rientra anche quanto previsto dall’art. 3, comma 16 della L. 94/2009 a norma del quale nell’ipotesi di indebita occupazione del suolo pubblico delle strade urbane il Sindaco

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Capitolo 1 Organi del Comune: struttura e competenze 87

può ordinare l’immediato ripristino dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio per almeno cinque giorni.Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio (comma 17).

C) L’ordine di allontanamento

Il D.L. 14/2017, conv. con modif. in L. 48/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, all’art. 9 comma 1, stabilisce che chiunque ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aereoportuali, marittime e di trasporto pubblico locale in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione degli spazi ivi previsti, è soggetto, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 300 euro), anche ad un ordine di allontanamento dal luogo in cui il fatto è stato commesso.I regolamenti di polizia urbana possono individuare anche altre aree urbane cui estendere la me-desima fattispecie. Trattasi di aree su cui insistono scuole, università, musei, parchi archeologici, monumenti, luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico (comma 3, art. 9 cit.).

L’autorità competente per tali provvedimenti viene individuata nel Sindaco del Comune in cui le violazioni vengono accertate. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate sono devoluti al Comune stesso che li destina all’attuazione di iniziative per il miglioramento del decoro urbano (comma 4, art. 9 cit.).L’ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall’organo accertatore (individuato ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981). In esso è specificato che la sua efficacia cessa dopo 48 ore dall’ac-certamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla stessa sanzione amministrativa sopra indicata aumentata del doppio (art. 10).

Sedi di concertazione per il perseguimento della cd. sicurezza integrataIl D.L. 14/2017, conv. con modif. in L. 48/2017 illustra il nuovo concetto di sicurezza integrata, per essa si intende (art. 1) l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.Secondo la definizione data dallo stesso D.L. 14/2017, per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Tale bene deve essere perseguito da Stato, Regioni ed enti locali mediante (art. 4):— riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti più degradati;— eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;— prevenzione della criminalità (specie di tipo predatorio) e promozione della cultura del rispetto

della legalità;— affermazione della coesione sociale e della convivenza civile.Specifici interventi per la sicurezza urbana possono essere individuati con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco (nel rispetto delle linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno

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Parte quarta Gli organi88

con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città) che tengano conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano (art. 5).Per l’analisi e il confronto delle tematiche relative alla sicurezza urbana nell’ambito del territorio della Città metropolitana è istituito un Comitato metropolitano presieduto sia dal Prefetto che dal Sindaco metropolitano, cui partecipano i Sindaci dei Comuni interessati e al quale possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati coinvolti (art. 6).

14. Il potere di ordinanza del Sindaco

Gli atti amministrativi adottati dai Sindaci generalmente hanno la forma di ordinanze.

Le ordinanze sindacali possono essere sia ordinarie che contingibili e urgenti. In entrambi i casi esse sono:— redatte per iscritto;— notificate ai destinatari, ovvero pubblicate all’albo pretorio nei casi in cui si rivol-

gano alla generalità dei cittadini;— immediatamente eseguibili.

Qualora siano caratterizzate dalla contingibilità e dall’urgenza esse devono essere altresì necessariamente motivate e devono recare un preciso termine finale.Le ordinanze possono essere adottate dal Sindaco sia in qualità di rappresentante della comunità locale, sia nella sua veste di Ufficiale del Governo.Sono esempio del primo tipo le ordinanze contingibili e urgenti che, ai sensi dell’art. 50 T.U., il Sindaco può emanare per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell’ambito sanitario o dell’igiene pubblica.Le medesime ordinanze possono essere adottate in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vi-vibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di alcolici e superalcolici (art. 50 cit., comma 5 come integrato dal D.L. 14/2017 conv. con modif. in L. 48/2017).Sul punto è disposto (dal comma 7bis inserito dal D.L. 14/2017 cit.) che il Sindaco, sempre in qualità di capo della comunità locale, possa anche mediante ordinanze ordinarie interve-nire per limitare gli orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione a specifici eventi (2).

(2) Viene in questo caso garantito il rispetto dell’art. 7 della L. 241/1990 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che ne possano subire un pregiudizio.

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Capitolo 1 Organi del Comune: struttura e competenze 89

Le ordinanze adottate dal Sindaco in quanto ufficiale del Governo, invece, attengono per lo più alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana e sono prese in considerazione dall’art. 54, commi 4 e ss. del T.U. per il cui esame rinviamo il lettore al § 12 lett. A.Per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco è prevista la sanzione amministrativa pecu-niaria da 25 euro a 500 euro (art. 7bis, comma 1bis del T.U.).

15. Il Vicesindaco

L’art. 46 del T.U. prevede che il Sindaco nomini fra i componenti della Giunta, da lui scelti, un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.Il Vicesindaco si sostituisce al Sindaco al verificarsi di una delle ipotesi previste dall‘art. 53 del T.U. (v. anche §10, lett. B), ovvero:a) impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;b) assenza o impedimento temporaneo. In questi casi Consiglio e Giunta per-

mangono in carica, mentre il Sindaco può sempre riprendere ad esercitare le sue funzioni al cessare dei motivi che hanno determinato l’assenza o il momentaneo impedimento;

c) sospensione comminata di diritto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 235/2012 (T.U. sull’incandidabilità, v. Parte V, Cap. 2, §3).

La norma nulla dice a proposito dell’altra ipotesi di sospensione (prevista dall’art. 142 del T.U.) che il Prefetto può disporre in attesa del decreto di rimozione qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. La dottrina, tuttavia, ritiene che anche questa ipotesi configuri un impedimento temporaneo in grado di attivare la disciplina prevista dall’art. 53 del T.U.

Nelle ipotesi che abbiamo esaminato la supplenza del Vicesindaco si attiva ope legis, ciò significa che per l’esercizio di questa funzione vicaria non è necessaria alcuna manifestazione di volontà, né da parte del supplente, né da parte del supplito.Si noti che il Vicesindaco è competente ad esercitare sia i compiti che spettano al Sin-daco in qualità di capo dell’amministrazione comunale, sia quelli di sua competenza in veste di ufficiale di Governo.

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Parte quarta Gli organi90

«Spiegare le norme»

Art. 43 TUEL. Diritti dei consiglieri. — 1. I consiglieri co-munali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli asses-sori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Atti finalizzati a

promuovere una pronun-cia su un certo argomento, ovvero una determinata

situazione

Tale diritto si concretizza nella possi-

bilità di formulare proposte di deliberazione

Richie-ste scritte rivolte al

Sindaco, al Presidente della Provincia o alle rispettive Giun-

te, la cui finalità è appurare se un determinato fatto corrisponda a

verità, ovvero se talune informazioni siano esatte, o ancora se si

intenda assumere un’iniziativa o decisione risolutiva su deter-

minati oggetti

Secondo la nozione privatistica,

il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a

compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 c.c.).

Pur traendo spunto dalla natura di diritto privato, nel mandato elettivo non

può costituirsi un legame così forte fra gli elettori e l’eletto, il quale non deve

essere vincolato ad alcuna direttiva esterna nell’esercizio delle sue

funzioni. La rappresentanza politica, difatti, è da intender-si in senso ampio come

rappresentanza di idee e di bisogni

Ogni atto con il quale il

consigliere segue e controlla l’attività generale dell’ente. Vi

rientrano oltre all’interrogazione e alla mozione anche l’interpellanza

che consiste in una domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per appura-re gli intendimenti e i propositi politici

in merito a una determinata situazione

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Capitolo 1 Organi del Comune: struttura e competenze 91

Questionario1. Qual è il ruolo del Consiglio comunale? (par. 2, lett. A)2. Che cos’è il regolamento consiliare? (par. 4, lett. A)3. Quali sono gli adempimenti relativi alla prima seduta del Consiglio? (par. 4,

lett. B)4. Quali possono essere gli organismi interni al Consiglio? (par. 5)5. È sempre necessaria la figura del Presidente del Consiglio comunale? (par. 6)6. Da chi sono nominati gli assessori? (par. 8)7. Quanto dura in carica la Giunta? (par. 7, lett. C)8. È possibile il terzo mandato consecutivo per un Sindaco? (par. 10)9. Quali funzioni spettano al Sindaco in qualità di capo dell’amministrazione

locale? (par. 11)10. Quali funzioni spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo? (par. 12)11. Quali sono le cause di cessazione dalla carica di Sindaco? (par. 10)12. In quali casi il Vicesindaco si sostituisce al Sindaco? (par. 15)