Capitolato segnaletica 16 - Comune Perugia (prehome) · 5 Interpretazione del contratto e del...

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LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERUGIA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 47.500,00 b) Importo degli oneri sicurezza (non ribassabile) 1.530,00 c) Costi della sicurezza (non ribassabile) 1.398,00 1 Totale appalto (a+b+c) 50.428,00 d) IVA 22% 11.094,16 e) articolo 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 807,00 e) articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 201,00 2 Totale somme a disposizione (d+e) 12.102,16 Totale progetto (1+2) 62.530,16

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LAVORI DI

SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERUGIA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti)

euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 47.500,00 b) Importo degli oneri sicurezza (non ribassabile) 1.530,00 c) Costi della sicurezza (non ribassabile) 1.398,00

1 Totale appalto (a+b+c) 50.428,00 d) IVA 22% 11.094,16 e) articolo 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 807,00 e) articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 201,00 2 Totale somme a disposizione (d+e) 12.102,16 Totale progetto (1+2) 62.530,16

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Indice PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1 Oggetto dell’appalto ................................................................................................................................ Art. 2 Ammontare dell’appalto........................................................................................................................... Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ...................................................................................................... Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ................................................................ CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ............................................................ Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto ................................................................................................ Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ......................................................................................... Art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .......................................................... Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ...................................................... CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE Art. 10 Consegna e inizio dei lavori .................................................................................................................... Art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori .......................................................................................................... Art. 12 Sospensioni e proroghe .......................................................................................................................... Art. 13 Penali in caso di ritardo .......................................................................................................................... Art. 14 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma..................................................... Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione .................................................................................................. Art. 16 Risoluzione del contratto . ....................................................................................................................... Art. 17 Potere e ordini della direzione dei lavori . ............................................................................................... CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 18 Anticipazione ........................................................................................................................................... Art. 19 Pagamenti in acconto.............................................................................................................................. Art. 20 Pagamenti a saldo................................................................................................................................... Art. 21 Revisione prezzi ...................................................................................................................................... Art. 22 Cessione del contratto e cessione dei crediti.......................................................................................... CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVO RI Art. 23 Lavori a misura........................................................................................................................................ Art. 24 Lavoro a corpo......................................................................................................................................... Art. 25 Lavori in economia .................................................................................................................................. CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 26 Cauzione provvisoria............................................................................................................................... Art. 27 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 28 Riduzione delle garanzie ......................................................................................................................... Art. 29 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa .............................................................................................. CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art. 30 Variazione dei lavori ................................................................................................................................ Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ....................................................................................... Art. 32 Perizia suppletiva per maggiori spese ................................................................................................... CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 33 Norme di sicurezza generali.................................................................................................................... Art. 34 Sicurezza sul luogo di lavoro................................................................................................................... Art. 35 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ...................................................................................... CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 36 Subappalto .............................................................................................................................................. Art. 37 Responsabilità in materia di subappalto ................................................................................................. Art. 38 Pagamento dei subappaltatori................................................................................................................. CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'U FFICIO Art. 39 Definizione delle controversie ................................................................................................................

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Art. 40 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera................................................................................. Art. 41 Risoluzione del contratto – Recesso dal contratto ................................................................................. CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE Art. 42 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ...................................................................................... Art. 43 Termini per il collaudo ............................................................................................................................. Art. 44 Presa in consegna dei lavori ultimati....................................................................................................... CAPO 12 - NORME FINALI Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ................................................................................................ Art. 46 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ............................................................................................... Art. 47 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .................................................................................... Art. 48 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................. Art. 49 Custodia del cantiere............................................................................................................................... Art. 50 Cartello di cantiere .................................................................................................................................. Art. 51 Spese contrattuali, imposte, tasse .......................................................................................................... PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE ALLEGATO Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e sbappaltrabili dei lavori ............................................. Tabella B – Cartello di cantiere .................................................................................................................................

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PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 2. L’intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di segnaletica orizzontale nel territorio del Comune di Perugia.; b) descrizione sommaria: lavori di posa di vernice spartitrattico a realizazione di segnaletica orizzontale; c) ubicazione: centro abitato di S.Martino in Colle, centro abitato di Casaglia, : centro abitato di Balanzano, S. Fortunato della Collina,via del Commercio tratti;via Benucci;via del Casciolano tratti; via Bixio; via del dell’Elica-Deltaplano ,via Giacanelli,;via Eugubina tratti,via Ada Negri ,strada Tiberina nord Resina, strada Tiberina nord Parlesca,strada Tiberina nord Tavernacce,strada di Piccione tratti,strada di Rancolfo tratti,strada di Solfagnano tratti,via Ripa di Meana,corso Garibaldi,;via dell’Armonia – Rosselletti,via Rossini, via Maturanzio –Checchi,via Settevalli tratti, Via Bistoni,via della Pallotta tratti,via Cialdini- Pompili, via Morettini , via Cotani-Magnini, via Gregorovius, via Colombo, via Magellano . 3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e per curarne la manutenzione, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Articolo 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:

Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2)

Num. A misura In economia TOTALE

a) Importo esecuzione lavori 47.500,00

47.500,00

b) Costi della sicurezza 1.530,00 1.530,00 c) Oneri della sicurezza 1.398,00 1.398,00

a)+b+c) IMPORTO TOTALE 50.428,00 50.428,00

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso percen-tuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute del cantiere, di cui all’art. 100, comma 1, e Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, non soggetti ad alcun ribasso.

Articolo 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice degli appalti. 2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice degli appalti e le condizioni previste dal presente capitolato. 3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dello articolo 106 del Codice degli appalti.

Articolo 4 - Categoria prevalente, categorie scorpo rabili e subappaltabili

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1. Ai sensi dell’allegato «A» del d.p.r. n. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere “SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – OS10”.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 5 - Interpretazione del contratto e del ca pitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dalla D.L. in accordo con il responsabile unico del procedimento. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordi-namento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 6 - Documenti che fanno parte del contratt o 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non abrogato; b) il presente capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso; c) tutti gli elaborati del progetto, ivi compresi i particolari e le caratteristiche tecniche degli impianti; d) l’elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008; f) il piano operativo di sicurezza. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-colare: a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; c) il regolamento generale approvato con d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti non abrogate; d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 7 - Disposizioni particolari riguardanti l ’appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione degli stessi, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché a completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso, delle eventuali cave e discariche necessarie, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sula determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori. Egli, inoltre, ritiene i lavori realizzabili e i prezzi applicati, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ibasso offerto.

Articolo 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domi cilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Fatta salva la disciplina dettata dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato conferito con atto pubblico, depositato presso la stazione appaltante, da persona idonea e gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti di idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della stazione appaltante.

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4. L’appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico e abilitato all’esercizio della professione o, in alternativa alla proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche il merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici. Anche il direttore tecnico del cantiere può essere allontanato e sostituito a richiesta della stazione appaltante. La nomina del direttore del cantiere dovrà essere comunicata al responsabile del procedimento tramite il direttore dei lavori entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia lugo l consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell’appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo. Compete esclusivamente all’appaltatore e al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quano riguarda: - le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere; - le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento pe salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitre ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo e ai beni pubblici e privati; Ogni e più ampia responsabilità in cso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando la stazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 9 - Norme generali sui materiali, i compon enti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.p.r. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 10 - Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula di formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 2. E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice degli appalti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è in facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; prima della consegna dei lavori la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. Il DURC è altresì acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

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5. Nel caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Articolo 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) , naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Dalla data del certificato di ultima-zione dei lavori decorre il periodo di manutenzione gratuita di cui al successivo articolo 42. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 12 - Sospensioni e proroghe 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circo-stanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Tra le circostanze speciali ai sensi del presente articolo rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal Codice degli appalti. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appal-tatore. 2. Ai sensi del Codice degli appalti il responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. 3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, si procede a norma del Codice degli appalti. 4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affichè alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione. 5. Si applicano in ogni caso le disposzioni del Codice degli appalti e del d.p.r. n. 207/2010. 6. Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. Sulla domanda decide il responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 7. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. 8. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 10. Nel verbale di ripresa dei lavori il direttore dei lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale. 11. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere.

Articolo 13 - Penali in caso di ritardo - 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 11, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale.

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2. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice degli appalti in materia di risoluzione del contratto. 5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 14 - Programma esecutivo dei lavori dell'a ppaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente con i tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzio-namento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Articolo 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzi one

1. Non costituiscono giustificato motivo di differimento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare consuzione secondo programma: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo nunzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale di appalto;

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f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

1. L‘Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata a mezzo PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell‘esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. L'appaltatore è in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni. 2. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’inizio o l’ultimazione dei lavori o sulle scadenza esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione. 3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 13, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3. 5. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 6. Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice degli appalti saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procederà, ai sensi dell’art. 110 del Codice degli appalti, all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

Art. 17 – Potere e ordini della direzione dei lavor i

1. La composizione dell’ufficio di direzione lavori verrà comunicata all’appaltatore all’atto della stipulazione del contratto. 2. La stazione appaltante concede ampio mandato personale al direttore dei lavori quale responsabile per quanto attiene l’esecuzione tecnica e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purchè in applicazione di atti degli organi deliberanti o del responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti e dal quale riceverà eventuali disposizioni e istruzioni. 3. Il direttore dei lavori svolge i compiti di cui al Titolo VIII – Capo I e II, Sez. I, del d.p.r. n. 207/2010. 4. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato e dopo aver sentito il responsabile del procedimento. L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immedita esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d’ufficio, con addebito della maggior spesa che l stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitigli.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 18 - Anticipazione

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1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, modificato dall’art. 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e dell’art. 35, comma 18, del Codice degli appalti è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori e comunque dopo la stipulazione del contratto. Si applicano tutte le condizioni previste dalle richiamate disposizioni.

Articolo 19 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 20.000 (euro ventimila/00) . 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 4. La stazione appaltante provvede al pagamento degli importi dovuti in base al predetto certificato entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data del certificato medesimo, mediante emissione dell’apposito mandato ed erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 266/2002, del d.m. 24.10.2007 “Documento unico di regolarità contributiva” l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio online, a cura della stazione appaltante, del DURC, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 7.

Articolo 20 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Il verbale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione avviene ai sensi del comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50%, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo previa presentazione a cura dell’appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice degli appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e deve essere rilasciata alle condizioni di cui all’art. 124 del d.p.r. n. 207/2010. La predetta garanzia fideiussoria è prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di garanzia definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 7. Il pagamento della rata a saldo è subordinata all’acquisizione d’ufficio presso lo sportello uico on line, a cura della stazione appaltante, del DURC.

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Articolo 21 - Revisione prezzi 1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanza eccezionali, subisca variazioni in aumento o in dominuzione, sueriori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Minestero della infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 2, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in dominuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risporse disponibili accantonate per imprevisti.

Articolo 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice degli appalti e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia; b) il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento; c) la cessione del credito non comporti, nel corso dei lavori e a giudizio del r.u.p., rischi particolari per l’amministrazione.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAV ORI

Articolo 23 - Lavori a misura 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni contenute nella Parte Tecnica del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette degli interventi eseguiti rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari netti delle singole categorie omogenee desunti dall’elenco prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

Articolo 24 - Lavori a corpo 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38 e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

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4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Articolo 25 - Lavori in economia 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento. 2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 26 - Cauzione provvisoria 1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice degli appalti, è richiesta una garanzie provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nell’invito, da prestare al momento della presentazione dell’offerta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. La garanzia è svincolta automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 2. La garanzia provvisoria deve essere costituita, a scelta dell’offerente, in una delle forme di cui all’art. 93, commi 1, 2 e 3, del Codice degli appalti e deve recare obbligatoriamente, a pena di eslcusione, i contenuti elencati dal succitato art. 93 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto).

Articolo 27 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice degli appalti, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del Codice degli appalti. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Articolo 28 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, e dell’articolo 103, comma 1, ultimo periodo, del Codice degli appalti, gli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 26 e della cauzione definitiva di cui all’articolo 27 sono ridotti del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle

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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Articolo 29 - Obblighi assicurativi a carico dell’i mpresa

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice degli appalti, l’esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata corrispondente all’importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 30 - Variazione dei lavori 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l‘impresa appaltatrice possa pretendere compensi all‘infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l‘osservanza delle prescrizioni previste dall‘art. 106 del Codice degli appalti e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo-esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l‘appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell‘esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell‘inizio dell‘opera oggetto di tali richieste. 4. Ai sensi del Codice Appalti, e da normativa e disposizioni ad esso collegate, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell‘amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 5. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 6. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106, comma 12, del Codice degli appalti, la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale necessità di formulazione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 7. Se nei casi di cui al precedente punto 6, la variante supera il limite di un quinto dell‘importo dell’appalto, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comuni-care all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Articolo 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario ufficiale della Regione Umbria; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

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c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell’offerta. 2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Per ogni altro dettaglio si applica l’art. 163 del d.p.r. n. 207/2010.

Articolo 32 – Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa ai sensi dell’art. 177 del dp.r. n. 207/2010. 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 33 - Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle suddette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi-lito nel presente articolo.

Articolo 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a: - dare disposizioni affinchè siano attuate da tutti i lavoratori presenti in cantiere le misure di sicurezza e di igiene previsti nel piano sostitutivo di sicurezza e dalla legislazione vigente; - rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati; - fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione collettivi e individuali preisti dai piani di sicurezza e dalle norme vigenti; - verificare periodicamente la funzionalità e l’adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione; - fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere. 2. Le gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni di cui al comma 2 costituiscono, previa formale messa in mora dell’appaltatore a cura del direttore dei lavori, causa di risoluzione del contratto.

Articolo 35 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’articolo 100 e all’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008. 3. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

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4. Il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 36 – Subappalto 1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice degli appalti l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. L’appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purchè: a) l’appaltatore, all’atto dell’offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in difetto, il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni e unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all‘associazione, società o consorzio; c) l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice degli appalti; d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. n. 159/2011. 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l‘affidamento del subappalto. 4. Ai sensi dell’art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice degli appalti, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell‘autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà. 5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell’art. 105, comma 15, del Codice degli appalti, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; c) le imprese subappaltatrici, ai sensi del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell‘ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. 6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E’ fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Articolo 37 – Responsabilità in materia di subappal to 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del d.lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi a un anno).

Articolo 38 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall‘art. 105, comma 13, del Codice degli appalti. 2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l‘indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore e a quella di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 4 . Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'U FFICIO

Articolo 39 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 205 del Codice degli appalti, sono devolute al competente Foro di Perugia. 2. La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le previsioni di cui all’art. 205 del Codice degli appalti. Presupposto per l’avvio del procedimento di accordo bonario è l’espressa dichiarazione dell’ammontare dei lavori, dell’importo, dell’oggetto delle riserve, l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite del valore indicato nella norma. Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall’impresa e dal rappresentante della stazione appaltante. Il verbale sarà redatto anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.

Articolo 40 - Contratti collettivi e disposizioni s ulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

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c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante tramite documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 3. Ai sensi Codice degli appalti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 5. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u), articolo 20, comma 3 e articolo 26, comma 8, del d.lgs. n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 81/2008.

Articolo 41 - Risoluzione del contratto – Recesso d al contratto

1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate e dall’articolo n. 145 del regolamento, nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008. 2. Nei casi di grave negligenza o frode o mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni stipulate, ai sensi del Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, l’appaltatore avrà ragione soltanto del pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che potrà provenire all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall’esecuzione d‘ufficio. 3. Nei casi di conduzione negligente da parte dell’appaltatore come previsto dal Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, l’Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, è in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte delle medesime, d’ufficio, a spese dell’impresa stessa. 4. Nei casi di emanazione di un provvedimento penale a carico dell’appaltatore non è prevista l’obbli-gatorietà assoluta della risoluzione del contratto; il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla stessa. 5. Nei casi di cui la penale superiore al 10 % dell’ammontare netto contrattuale e il ritardo per negligenza rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto dal Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate. 6. Nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto dal Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate. 7. Il responsabile del procedimento, ai sensi del Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, nel comunicare all’appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera. 8. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. E’, altresì, posto a carico di quest’ultimo, ai sensi della normativa vigente, l’eventuale onere sostenuto per affidare ad altra impresa i

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lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dal Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate. 9. Ai sensi del Codice degli appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 42 - Ultimazione dei lavori e gratuita man utenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavor i di cui al comma 1 decorre il periodo di gratuita manutenzione pari a mesi 9 (nove). Durante tale periodo l’aggiudicatario è obbligato ad intervenire con mezzi propri, direttamente o su indicazione della direzione lavori, per ripristinare quanto occorrente. In caso di inadempienza, i predetti interventi vengono eseguiti a cura e a spese della stazione appaltante con rivalsa sul soggetto aggiudicatario.

Articolo 43 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo solo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 3. Ai sensi dell’art. 216, comma 16, del Codice degli appalti, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del regolamento.

Articolo 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Articolo 45 - Oneri e obblighi a carico dell’appalt atore

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1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, per quanto non abrogato, al regolamento (d.p.r. n. 207/2010) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavo-ri e dal responsabile del procedimento, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione e all’apprestamento del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese-guire; g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le dispo-sizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; i) la pulizia giornaliera del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti

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e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; t) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; u) il trasporto e l’allontanamento a lavori ultimati di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; v) la vigilanza e la guardiania diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi siano presenti materiali della stazione appaltante; le occupazioni temporanee di aree per la formazione del cantiere, la formazione degli eventuali percorsi di accesso; la pulizia e a manutenzione degli stessi nonché di quelle aree che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della stazione appaltante o di terzi, che sono utilizzate per la realizazione delle opere; z) il ripristino, lungo le vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici o privati interessati dai lavori, di tutte le loro pertinenze che si siano dovute manomettere per consentire l’esecuzione dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all’uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla direzione dei lavori o richieste da terzi aventi causa. 2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Articolo 46 – Obblighi speciali a carico dell’appal tatore

1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle rilevazione delle misure, che può comunque essere eseguita alla presenza di due testimoni qualora l’appaltatore, pur invitato, non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 3. L’appaltatore è obbligato ad informare immediatamente la stazione Appaltante e l’Autorità giudiziaria di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 47 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.

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2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti nell’elenco dei prezzi unitari; sono esclusi gli oneri per il tributo speciale per il deposito in discarica o impianto autorizzato. 3. L’impresa dovrà utilizzare, per lo smaltimento dei materiali di scavo e di demolizione, gli impianti di stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti autorizzati nel territorio della Provincia di Perugia. In caso contrario essa non avrà diritto ad alcun onere aggiuntivo per il trasporto sulle distanze maggiori. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 48.

Articolo 48 – Utilizzo di materiali recuperati o ri ciclati. 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale rici-clato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003 n. 203. 2. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 49 – Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante. Ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Articolo 50 – Cartello di cantiere 1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre un cartello per ogni cantiere, di dimensioni adeguate e recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990 n. 1729/UL e le indicazioni minime riportate nell’allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare ese-cuzione. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

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PARTE SECONDA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Articolo 01 - OGGETTO DELL'APPALTO - CARATTERE PREV ALENTE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ELENCO PREZZI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale nel territorio del Comune di Perugia e precisamente in: centro abitato di S. Martino in Colle, centro abitato di Casaglia, centro abitato di Balanzano, S. Fortunato della Collina, via del Commercio tratti, via Benucci, via del Casciolano tratti, via Bixio, via del dell’Elica-Deltaplano, via Giacanelli, via Eugubina tratti, via Ada Negri, strada Tiberina nord Resina, strada Tiberina nord Parlesca, strada Tiberina nord Tavernacce, strada di Piccione tratti, strada di Rancolfo tratti, strada di Solfagnano tratti, via Ripa di Meana, Corso Garibaldi, via dell’Armonia – Rosselletti, via Rossini, via Maturanzio – Checchi, via Settevalli tratti, via Bistoni, via della Pallotta tratti, via Cialdini - Pompili, via Morettini, via Cotani-Magnini, via Gregorovius, via Colombo, via Magellano. Le indicazioni tecniche di cui agli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari costituenti documentazione di appalto dovranno considerarsi prevalenti rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato. Articolo 02 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE D ELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

RELATIVE AD OPERE VALUTATE A MISURA Tutti i lavori, principali ed accessori previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie che si richiede e alla destinazione. Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente capitolato.

Articolo 03 - IMPIANTO DI CANTIERE - ANDAMENTO E OR DINE DA TENERSI NEI LAVORI -

ELEMENTI DI RIFERIMENTO L'Imprenditore, ricevuta la consegna dei lavori, deve provvedere, con inizio dal giorno successivo o comun-que entro il termine massimo di sette giorni, all'impianto dei cantieri. L'Appaltatore dovrà attenersi agli elenchi dei lavori nell’ambito dei quali verranno posti in particolare evi-denza le modalità e i tempi di esecuzione. L’Appaltatore ha facoltà di organizzare e sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente al fine di assicurarne la completa esecuzione e per consegnarli perfettamente ultimati nel termine contrattuale, purché, a insindacabile giudizio dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, l'andamento non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell'opera ed agli interessi della Committenza. Lo sviluppo dei lavori deve essere in via di massima proporzionale al tempo assegnato per la loro ultimazione. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di stabilire che determinate opere vengano eseguite in precedenza sulle altre prescrivendo all'occorrenza un termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione degli interventi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta per speciali compensi. Per l'esecuzione del lavoro l'Appaltatore sarà libero di adottare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il buon andamento e riuscita dei lavori.

Articolo 04 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL L'IMPRESA Sono a carico dell’Impresa: 1) le segnalazioni diurne e notturne, medianti appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati da speciali lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché gli occorrenti guardiani, pilotaggi ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno a i tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche), dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e dal d.m. 10 luglio 2002 recante il “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 2) l'effettuazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Comune di Perugia riterrà necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 3) le spese per le prove su campione di materiali da impiegare e impiegati nei lavori, nonché quelle per le prove prescritte dalle norme vigenti, da effettuarsi, presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei

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Lavori; 4) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Capitolato. L’Impresa è tenuta ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che verranno interessati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strada adiacenti esistenti. L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico. Dovrà altresì avvalersi di tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'ufficio Dirigente. Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura.

Articolo 05 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA Sarà obbligatorio per l'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, nelle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada , del Regolamento di esecuzione e di attuazione , del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaleti ci, differenziati per categoria di strada, da adott are per il segnalamento temporaneo già citati, nei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone e alle cose in genere anche derivanti da comportamenti del personale dipendente dall'Impresa, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi, e l'Impresa provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. Per quanto riguarda i dettami del d.lgs. n. 626/94 e con particolare riferimento a quanto previsto nell’art. 7, la ditta appaltatrice è tenuta a presentare preventivamente all’inizio dei lavori i requisiti tecnici e professionali dell’appaltatore e sue maestranze nonché il Piano di Sicurezza e Prevenzione Infortuni, tenendo in particolare conto il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire sia la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati a svolge l’opera richiesta, sia l’incolumità degli utenti della strada.

Articolo 06 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PRE ZZI E LORO INVARIABILITA' - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall’allegato elenco dei prezzi unitari. Essi comprendono, per i lavori, tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi con i prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Articolo 07 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI D I VIABILITA’ CONSEGUENTI I LAVORI. L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti e segnalazioni, in corrispondenza dei lavori o di ingombri, sia in sede stradale che fuori da attuarsi con cavalletti e fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvati con d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e con d.p.r. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti nelle norme di esecuzione dei singoli lavori Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito, con la Direzione dei lavori. Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha l'obbligo di prevedere ogni misura anche di carattere eccezionale per salvaguardare la sicurezza pubblica avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei lavori. L’impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi convenuti, qualunque siano le condizioni

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effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Come pure nel caso che Province, Comuni ed altri Enti a causa dell’aumentato transito in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzioni di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

Articolo 08 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. I materiali proverranno da stabilimenti o fabbriche che l'affidatario riterrà di sua convenienza purché corri-spondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'affidatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'affidatario resta totalmente responsabile della riuscita dell'esecuzione anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare dovranno corrispondere ai requisiti fissati al precedente art. 06. La scelta di un tipo di materiale rispetto ad un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta in base a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà, che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

Articolo 09 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZION E DEI LAVORI IN GENERE

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono i seguenti articoli ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione. L'Appaltatore dovrà sviluppare i lavori attenendosi alle migliori regole d'arte secondo il programma approvato preventivamente dalla Direzione dei Lavori. Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente contratto ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà usare i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, atte-nendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori, sia verbalmente che per iscritto. A) In particolare la segnaletica orizzontale dovrà essere realizzata in conformità delle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada di cui al d.lgs. 30.4 .1992 n. 285, del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al d.p.r. 16.12.1992 n. 495 nonch é dei relativi disciplinari tecnici emanati in mate ria. L’Appaltatore è tenuto a rispettare rigorosamente le dimensioni indicate nella normativa sopra richiamata: saranno pertanto rifiutati e non ammessi a contabilizzazione gli interventi eseguiti con dimensioni diverse, salvo esplicito ordine scritto in tal senso della Direzione dei lavori. B) Le pitture devono essere tali da : - aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; - avere una resistenza all'usura sia del traffico che degli agenti atmosferici; - garantire una durata in normali condizioni di traffico, non inferiore a un anno su pavimentazioni in asfalto, in buono stato di conservazione; - non subire alcuna modificazione negativa per effetto degli agenti atmosferici dei sali antighiaccio e di perdite accidentali di lubrificanti e benzina; - presentare una visibilità ed una rifrangenza costanti fino alla completa consumazione; - essere refrattarie allo sporco ed autopulenti con la pioggia e/o la spazzatura meccanica. C) Proprietà della vernice - Caratteristiche genera li della vernice: La vernice deve essere del tipo rifrangente premiscelato, cioè contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di fabbricazione, così che, dopo l'essiccamento e successiva usura dello strato superficiale di vernice stesa sulla pavimentazione stradale, che determina l’esposizione delle sfere di vetro, la striscia orizzontale dello spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli sotto l'azione delle luci dei fari. La vernice deve essere già pronta per l'uso, di consistenza adatta per lo spruzzo ed idonea come guida rifrangente di traffico su pavimentazioni stradali.

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Condizioni di stabilità Per la vernice bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio senza aggiunta di ossido di zinco; per quella gialla da cromato di piombo. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi. La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l'uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate. La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazioni bituminose, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D. 1738) ed il suo peso specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1550 per litro a 25°C (ASTM D. 1473). Caratteristiche delle sfere di vetro Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria, almeno per il 90% dei peso totale dovranno avere forma sferica, con esclusioni di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme. L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione il metodo dell'immersione con luce al tungsteno. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide tamponate a pH 5–5,3 o di soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute nella vernice premiscelata dovrà essere compresa fra il 30 ed il 35% sulla formula cento. Le sfere di vetro (premiscelate) contenute nella vernice, debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra mm 0,006 e mm 0,20. Idoneità d'applicazione La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena, della larghezza richiesta. Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in peso. Tempo di essiccamento La vernice sarà applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa in condizioni normali, nelle quantità di kg. 0,100 per ml di striscia larga cm 12 ed alla temperatura dell'aria compresa tra 10°C e 4 0°C e umidità relativa non superiore al 70% dovrà asciugarsi sufficientemente entro 120 minuti dall'applicazione, trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Viscosità La vernice dovrà avere una consistenza tale da potere essere agevolmente spruzzata con le macchine traccialinee tale consistenza, misurata allo Stormer Viscosimeter a 25°C, espressa in unità Krebs, sar à compresa tra 70 e 90 (ASTM D. 562). Colore La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole. Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo l'applicazione e l'accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante in qualunque tempo prima del collaudo, dovrà determinarsi con opportuno metodo di laboratorio. Veicolo Il veicolo potrà essere di tipo alchidico modificato con olio, diluito con solventi derivati da prodotti rettificati della distillazione del petrolio, oppure di tipo vinicolo modificato con relativi plastificanti e solventi idonei. Il residuo non volatile (secco) è compreso tra il 72% ed l'80% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla. Contenuto di pigmento Il contenuto di biossido di titanio , dovrà essere compreso tra il 18 e il 22% in peso. Resistenza ai lubrificanti e carburanti

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La pittura dovrà resistere all'azione di lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione. Prove di rugosità su strada Le prove di rugosità dovranno essere eseguite su stese nuove in un periodo tra il 10º e il 30º giorno dall'apertura della strada al traffico o dall'esecuzione, se trattasi di strada già aperta al traffico. Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo la modalità d'uso previste dal R.D.L. Inglesi, non dovrà abbassarsi al di sotto del valore assoluto di 45 (quarantacinque) SRT (British Portable Skid resistance Testar) misurato al bagnato. D) Prescrizioni generali di esecuzione La segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita co n compressori a spruzzo con l’impiego di kg 1 di vernice per mq1,2/1,5 di superficie coperta e la quantità della vernice rifrangente distesa sulla pavimentazione dovrà essere tale da ricoprirla in m odo omogeneo e continuo sia nel caso di superficie ruvida che liscia. Il modulo fra vuoto e pieno nelle strisce bianche o gialle discontinue, sarà di volta in volta, stabil ito dalla Direzione dei lavori. Durante l 'esecuzione dei lavori dovranno essere me ssi in atto tutte le precauzioni e le segnalazioni previste nel Nuovo Codice della Strada di cui al d. lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione e di attuaz ione. Tutte le cautele dovranno inoltre essere prese al f ine di evitare il sorpasso delle strisce da parte d ei veicoli prima della loro completa essiccazione. Il piano stradale sul quale le strisce verranno tra cciate, dovrà essere preventivamente ripulito ed essere completamente asciugato.

Articolo 010 - PROVE SUI MATERIALI In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione la Ditta sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove sulle vernici già impiegate o da impiegare nonché, a quelle su campione da prelevarsi durante l'esecuzione dei lavori sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prove dei campioni stessi al Laboratorio di prova. Tra i recipienti di vernice da impiegare per la segnaletica orizzontale ne verranno prelevati due a scelta dell’Amministrazione ai quali verranno applicati i sigilli di garanzia firmati dalla Ditta. Uno dei detti recipienti servirà per le eventuali analisi di Laboratorio alle quali la vernice sarà sottoposta se la Direzione dei Lavori lo riterrà necessario, mentre l'altro potrà servire per ulteriori accertamenti in caso di contestazione. Le prove saranno effettuate presso Laboratori Ufficiali. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di eseguire eventuali altre prove di studio giudicate necessarie per una più completa conoscenza della qualità dell'esame e dell’impresa, non potrà rifiutarsi di fornire gratuitamente il materiale da assoggettare a tale ulteriori indagini.

Articolo 011 - MISURAZIONE DEI LAVORI La segnaletica orizzontale sarà valutata: - a metro lineare per le strisce della larghezza di cm 12, cm 15 e cm 25 (continue e discontinue)

misurandone l’effettiva lunghezza; - a metro quadrato per le zebrature, i passaggi pedonali ecc., computando l'effettiva superficie coperta; - a metro quadrato, vuoto per pieno per le scritte considerando il minimo rettangolo circoscritto a ciascuna

lettera o simbolo. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà con l’esecuzione dei lavori e verranno riportate su apposito libretto, firmato dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa, ai sensi dell’articolo 180 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010. A garanzia dell’effettiva apposizione della giusta quantità di vernice, la segnaletica sarà valutata inizialmente dopo 15 giorni dalla realizzazione in opera, a sei mesi dalla posa e comunque deve essere garantita ai sensi dell’articolo 42 . Qualora dette verifiche evidenzino performance inferiori a quelle richieste, l’appaltatore è tenuto ad eseguire gli opportuni ripassi entro i successivi 20 giorni , a proprie cure e spese.

Articolo 012 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI I lavori saranno pagati secondo i prezzi di cui all'allegato elenco e s’intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti la lavorazione dei materiali, ed il

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loro impiego le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private di occupazione di suolo pubblico o privato. Sono inoltre comprese le spese per le opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sono altresì compresi tutti i lavori necessari per mantenere, per tutto il periodo di garanzia, i livelli qualitativi della segnaletica eseguita all’interno dell’appalto. Per i lavori a misura e le forniture che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturna e festive di personale e/o frequenti spostamenti al fine di raggiungere luoghi diversi per le tipologie di realizzazioni di S.O., non verrà corrisposto dall’Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni con-seguente onere a carico dell'Impresa.

Articolo 013 - MANUTENZIONE Per tutta la segnaletica orizzontale eseguita all’interno del presente appalto, si richiedono i seguenti livelli qualitativi, relativi a visibilità ed attrito, a valere per l’intero periodo di manutenzione come riportato all’art. 42: a) per garantire una buona visibilità si richiede che la retroriflessione (RL) risulti: - in condizioni asciutte:

- RL ≥ 65 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore bianco premiscelato) - RL ≥ 62 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore giallo premiscelato) - RL ≥ 85 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore bianco perlinata post spruzzata) - RL ≥ 81 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore giallo perlinata post spruzzata) - QD ≥ 100 (mcd/lux*mq) ;

- in condizioni bagnate: - RL ≥ 20 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore bianco premiscelato) - RL ≥ 18 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore giallo premiscelato) - RL ≥ 23 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore bianco perlinata post spruzzata) - RL ≥ 21 mcd/m2/lux (per la segnaletica di colore giallo perlinata post spruzzata)

b) per garantire una bassa scivolosità si richiede che i valori RST ottenuti con lo Skid Resistance Test risultino:

- RST ≥ 45 Il controllo di tali livelli qualitativi viene effettuato utilizzando i risultati dei rilievi su strada. Per garantire tali livelli di servizio, l’appaltatore deve effettuare tutte le attività che riterrà necessarie, ad esempio: - riverniciatura di strisce, di scritte, simboli, ecc. con la necessaria frequenza; - rifacimento di tratti di segnaletica orizzontale cancellata da interventi sul manto stradale (es.: riasfaltature, allacciamenti, ecc.), - quant’altro ritenuto necessario.

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ALLEGATI

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

n. Lavori di Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000

euro

Incidenza %

manodopera

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

1 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

Prevalente OS10 50.428,00

Ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori (comma 5); possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

2 Scorporabile/subappaltabile

3 Scorporabile/subappaltabile

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000, appartengono a categoria specializzata (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile/subappaltabile

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella) Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 8 subappaltabile

TABELLA «B» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Ente appaltante: COMUNE DI PERUGIA Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO Struttura Organizzativa Vigilanza

LAVORI DI ……………………………………………

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Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ ______________ n. ____ del _________

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: Responsabile unico dell’intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO:

euro _______________ IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________

ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________ IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % Impresa

esecutrice:

con sede Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______

_____, classifica _______ _____, classifica _______

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

per i lavori di Importo lavori subappaltati subappaltatori: categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere as sunte presso l’ufficio _____________

telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it E-mail: _____ @______________