CAMPOBASSO VOLUME 3: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO. PARTE PRIMA : I CONTRATTI … · 2018. 5....

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~ 1 ~ CAMPOBASSO VOLUME 3: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO. PARTE PRIMA : I CONTRATTI CAPITOLO PRIMO: LA VENDITA 1. Nozione. Tipi La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa o di un altro diritto verso corrispettivo di un prezzo (art 1470 cod civ) La vendita non è un contratto tipico di impresa ma ha in essa un rilievo centrale: attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attività; attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o acquistati. 2. Vendita reale e vendita obbligatoria La vendita è un contratto consensuale, si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti, non è necessaria la consegna o il pagamento del prezzo. È inoltre un contratto con effetti reali: il consenso delle parti è sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio a quest’ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa. Si parla invece di vendita obbligatoria nel caso in cui gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto (al verificarsi di determinati eventi). Sono casi di vendita obbligatoria la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui. Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà passa al compratore con l’individuazione, che consente di isolare le cose oggetto della vendita. Nella vendita di cose future il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza e quindi la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza, a meno che le parti non abbiano stipulato che si deve lo stesso pagare il prezzo (vendita di speranza o emptio spei). Nella vendita di cosa altrui, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. 3. Le obbligazioni del venditore Le obbligazioni principali del venditore sono: 1- consegnare la cosa al compratore 2- fargliene acquistare la proprietà; 3- garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. La consegna deve avvenire nel luogo e alla scadenza convenute e la cosa deve essere nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Se si tratta di vendita con trasporto il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Dunque tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore, anche se tuttavia poiché tale disciplina ha carattere dispositivo di frequente vengono utilizzate clausole che la modificano. La vendita su documenti riguarda invece merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo. Ne consegue che tale vendita può essere realizzata anche mediante il trasferimento dei relativi titoli rappresentativi dato che il possesso dei documenti consente al compratore di ritirare la merce o rivenderla ulteriormente. Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

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    CAMPOBASSO VOLUME 3: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO.

    PARTE PRIMA : I CONTRATTI

    CAPITOLO PRIMO: LA VENDITA

    1. Nozione. Tipi La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa o di un altro diritto verso corrispettivo di un prezzo (art 1470 cod civ) La vendita non è un contratto tipico di impresa ma ha in essa un rilievo centrale: attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attività; attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o acquistati. 2. Vendita reale e vendita obbligatoria

    La vendita è un contratto consensuale, si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti, non è necessaria la consegna o il pagamento del prezzo. È inoltre un contratto con effetti reali: il consenso delle parti è sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio a quest’ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa. Si parla invece di vendita obbligatoria nel caso in cui gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto (al verificarsi di determinati eventi). Sono casi di vendita obbligatoria la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui. Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà passa al compratore con l’individuazione, che consente di isolare le cose oggetto della vendita. Nella vendita di cose future il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza e quindi la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza, a meno che le parti non abbiano stipulato che si deve lo stesso pagare il prezzo (vendita di speranza o emptio spei). Nella vendita di cosa altrui, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. 3. Le obbligazioni del venditore

    Le obbligazioni principali del venditore sono: 1- consegnare la cosa al compratore 2- fargliene acquistare la proprietà; 3- garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

    La consegna deve avvenire nel luogo e alla scadenza convenute e la cosa deve essere nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Se si tratta di vendita con trasporto il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Dunque tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore, anche se tuttavia poiché tale disciplina ha carattere dispositivo di frequente vengono utilizzate clausole che la modificano. La vendita su documenti riguarda invece merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo. Ne consegue che tale vendita può essere realizzata anche mediante il trasferimento dei relativi titoli rappresentativi dato che il possesso dei documenti consente al compratore di ritirare la merce o rivenderla ulteriormente.

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    La vendita su documenti (art 1527-1530) si ha appunto quando le parti convengono di sostituire la consegna della merce con la consegna del relativo titolo rappresentativo, dunque il venditore si libera dell’obbligo di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore e` compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell`avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

    4. (segue) La garanzia per evizione

    Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l’evizione. Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa. La legge distingue tre momenti:

    1- PERICOLO DI EVIZIONE: il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

    2- EVIZIONE MINACCIATA: il compratore chiamato in giudizio dal terzo deve a sua volta chiamare in causa il venditore. In mancanza, intervenuta l’evizione, il compratore perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.

    3- EVIZIONE COMPIUTA: subita l’evizione, con il passaggio in giudicato a favore del terzo, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Si distingue:

    · Se l’evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa, è tenuto inoltre al risarcimento integrale del danno se il fatto è imputabile a un suo comportamento doloso o colposo.

    · Se invece l’evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni; può tuttavia chiedere la risoluzione de contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.

    La garanzia per evizione può essere aumentata, diminuita o anche del tutto esclusa dalle parti. 5. (segue)Vizi. Mancanza di qualità. Buon funzionamento

    Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, cioè non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell’acquisto. Copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose che il compratore non ha potuto esaminare al momento della conclusione del contratto. In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere o la risoluzione del contratto o la semplice riduzione del prezzo. Questi rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore, che dovrà anche risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore se non prova d aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa. L’esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi è soggetto a brevi termini di decadenza e prescrizione:

    a) Il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. b) L’azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno dalla consegna.

    La legge distingue poi il caso particolare in cui la cosa venduta non ha le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso cui è destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, purchè

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    il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. La relativa azione è soggetta agli stessi termini di prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia da vizi. L’azione di risoluzione per inadempimento non è invece soggetta a termini di decadenza e soggiace all’ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita o difetti delle qualità necessarie ad assolvere la funzione che le parti hanno assunto come essenziale (aliud pro alio). 6. (segue) Garanzia di buon funzionamento.

    Con la garanzia di buon funzionamento (prevista dall art 1512 per le sole cose mobili), che deve essere pattuita a meno che non sia dovuta in forza agli usi, durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento anche se non sono dovuti a vizi o mancanza di qualità. Il compratore deve, a pena di decadenza, denunziare i difetti di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta. Tale garanzia riguarda beni strumentali come macchinari e apparecchiature e beni di consumo di lunga durata come elettrodomestici, ecc. 7. (segue)Garanzia di conformità

    Quando la vendita ha per oggetto beni di consumo il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La conformità di presume quando il bene consegnato sia idoneo all’uso a cui servono abitualmente i beni di quel tipo o all’uso particolare richiesto dal consumatore, è inoltre necessario che il bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto e presentato mediante campioni o modelli e che possieda le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche della pubblicità o dell’etichettatura del prodotto. In caso di difetto di conformità il consumatore può richiedere a sua scelta la riparazione del bene o la sostituzione a spese del venditore; se tali rimedi non sono praticabili, egli può chiedere riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene e il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta, il venditore può a sua volta agire contro gli altri soggetti della catena distributiva (produttore, precedenti venditori). È nullo qualsiasi patto volto a escludere o limitare tali diritti. La disciplina di tali diritto si trova nel codice del consumo art 128-135. 8. (segue)Clausole sulla qualità della merce

    Tali clausole sono diffuse soprattutto nelle vendite commerciali, sono volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore, in modo da prevenire successive controversie. Esse sono:

    a) La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento.

    b) Nella vendita a prova il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata.

    c) Nella vendita su campione, dalla merce oggetto della vendita (olio, vino,…) viene prelevato un campione che deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce. Qualunque difformità rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

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    9. Le obbligazioni del compratore. Il prezzo.

    Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto. Se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto. La determinazione del prezzo è di regola rimessa alla libera contrattazione delle parti, salvo che si tratti di beni il cui prezzo è imposto dall’autorità amministrativa.

    Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

    Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

    10. L’inadempimento nelle vendite mobiliari.

    È innanzitutto prevista una procedura di liberazione coattiva del venditore dall’obbligo di consegna, notevolmente più semplice e rapida di quella stabilita dalle norme generali in tema di mora del creditore (art 1206 e ss.). Infatti, se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Ulteriore rimedio tipico è costituito dalla possibilità di esecuzione coattiva del contratto (art 1515 e 1516). Art 1515: Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

    Art. 1516: Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione , il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno. Altro rimedio è costituito dall’art 1517: La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

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    La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

    Altro rimedio è la ripresa del possesso, art 1519: Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

    Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto. La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto .

    11. La vendita con riserva di proprietà

    La vendita con riserva di proprietà (art 1523 e ss) ricorre tipicamente nelle vendite a rate, cioè quando il pagamento del prezzo è frazionato nel tempo. La clausola di riserva di proprietà offre un’efficace tutela al venditore contro l’inadempimento del compratore e nel contempo lo libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del bene. Infatti, tale clausola:

    a) Deroga al principio dell’immediato effetto traslativo della proprietà in quanto il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dell’ultima rata di prezzo, fermo restando che il venditore non ne può comunque disporre

    b) Deroga al principio res perit domino poiché i rischi del perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna, dato che egli è così messo in grado di godere del bene. Dunque il compratore deve pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per causa a lui non imputabile.

    A tutela del compratore è stabilito che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, in caso contrario il venditore può ottenere la risoluzione e ha diritto alla restituzione della cosa, anche se tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa oltre al risarcimento dei danni. Il compratore, finquando non ha pagato l’ultima rata, non può vendere la cosa, né questa può essere aggredita dai suoi creditori poiché essa è ancora di proprietà del venditore. 12. La vendita con patto di riscatto.

    La vendita con patto di riscatto (art 1500-1509) si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa entro un termine stabilito, mediante la restituzione al compratore del prezzo e delle spese sostenute. Per evitare abusi, il patto di restituire a un prezzo superiore di quello della vendita è nullo per l’eccedenza (art 1500). È inoltre fissato un massimo non prorogabile per il riscatto, due anni dalla vendita per i beni mobili e cinque per gli immobili. Il patto di riscatto ha efficacia reale: se il compratore vende la cosa, il venditore può ottenerne il rilascio dai successivi acquirenti, purchè il patto sia ad essi opponibile.

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    13. La vendita fuori dei locali commerciali.

    La vendita diretta ai consumatori fuori dei locali commerciali dell’impresa, come vendite a domicilio, per corrispondenza, televisive ecc… è regolata dal codice del consumo (art 45-67). In base a tale normativa, al compratore è riconosciuto il diritto di revocare l’ordine di acquisto o di recedere dl contratto già concluso entro un termine di dieci giorni lavorativi la cui decorrenza è diversa in relazione alla specifica tecnica di vendita. L’operatore commerciale ha il dovere di informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso indicando i termini, le modalità e le condizioni per il suo esercizio; in mancanza di ciò il termine è allungato a 60 gg per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di 90 gg per i contratti a distanza. In seguito al diritto di recesso, l’operatore commerciale è tenuto a restituire il prezzo pagato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o restituzione della merce, restando altrimenti esposto a sanzioni amministrative. Il diritto di recesso è irrinunciabile e la relativa disciplina può essere derogata solo in senso più favorevole al consumatore.

    CAPITOLO SECONDO: IL CONTRATTO ESTIMATORIO

    1.Nozione. Funzione

    Con il contratto estimatorio (art 1556-1558) una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (accipiens) e questa si obbliga a pagare un prezzo entro il termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine. È utilizzato nei rapporti fra fornitori e rivenditori in luogo del contratto di vendita, quando il rivenditore vuole evitare il rischio di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo tempo. Il fornitore, pur sopportando il rischio dell’invenduto, trae vantaggio dalla distribuzione più capillare e dal maggior smercio che tale contratto di regola riesce a procurargli. 2. La disciplina.

    Il contratto estimatorio è un contratto reale: si perfeziona con la consegna della merce all’accipiens. Solo l’accipiens può disporre delle cose ricevute, benché queste restino di proprietà del tradens fin quando il primo non le ha rivendute o non ne ha pagato il prezzo. L’accipiens ha l’obbligo di pagare il prezzo di stima stabilito nel contratto al momento della consegna della cosa. All’accipiens è tuttavia riconosciuta la facoltà di liberarsi di tale obbligo restituendo le cose nel termine pattuito.

    CAPITOLO TERZO: LA SOMMINISTRAZIONE

    1.Nozione. Distinzioni.

    La somministrazione (art 1559) è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.È un contratto di durata. Consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato attraverso la stipulazione di un unico contratto, assicurando regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi (es erogazione acqua, energia, gas…) Può avere per oggetto solo la prestazione di cose poiché in caso di prestazione di servizi si ha appalto. Si distingue poi la somministrazione di consumo (nella quale si ha trasferimento della proprietà dal somministrante al somministrato) dalla vendita anche a consegna ripartite perché la somminastrazione ha per oggetto una pluralità di prestazioni ed è diretta a soddisfare un bisogno durevole, la vendita invece ha ad oggetto un'unica prestazione, anche se frazionata nel tempo.

    2. La disciplina

    Tipica del contratto di somministrazione è la disciplina del quantum delle singole prestazioni. Le parti possono anche omettere di specificare in contratto l’entità delle prestazioni e in tal caso si intende ex lege

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    pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto. Il prezzo, se non è stabilito nel contratto, si determina secondo le regole della vendita, avendo riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite È possibile ricorrere alla risoluzione del contratto per inadempimento se l’inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso. È possibile inserire nel contratto di somministrazione il patto di preferenza ed il patto di esclusiva. Con il patto di preferenza il somministrato si obbliga a preferire, a parità di condizioni, lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto. La clausola di esclusiva può essere a favore del somministrante (il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni dello stesso tipo), del somministrato (il somministrante non può compiere forniture della stessa natura ad altri nella zona per cui l’esclusiva è concessa) o a favore di entrambi.

    CAPITOLO QUARTO: I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE 1. La categoria.

    Sono accordi che prevedono clausole che consentono al produttore una penetrante ingerenza nella sfera decisionale dei propri rivenditori e un coordinamento unitario della rete distributiva. Nel contempo sono offerte ai venditori possibilità più sicure di guadagno attraverso la concessione di una posizione di privilegio (ad es. esclusiva di rivendita per una certa zona). Clausole tipiche di questo contratto consistono:

    - nell’impegno del distributore di acquistare periodicamente quantitativi minimi a condizioni predeterminate nel contratto;

    - nell’impegno del distributore di promuovere la rivendita dei prodotti acquistati secondo modalità previste dal produttore.

    Quest’ultimo aspetto può essere realizzato in due modalità: la concessione di vendita e il contratto di affiliazione commerciale (franchising di distribuzione). 2.Concessione di vendita.

    Nella concessione di vendita sono previste clausole che impongono ai rivenditori: a) un’efficiente organizzazione di vendita, b) l’acquisto di quantitativi minimi di merce a scadenze determinate e la detenzione di un minimo di

    scorte, c) la pratica di prezzi e di condizioni di rivendita prestabiliti dal produttore, d) la fornitura di assistenza tecnica alla clientela dopo la vendita, e) controlli periodici da parte del concedente sull’efficienza dell’organizzazione di vendita.

    Normale è anche la previsione di una clausola di esclusiva a favore del concedente, del concessionario o di entrambi. La concessione di vendita è un contratto atipico, al quale è tuttavia applicabile per analogia la disciplina della somministrazione. 3.L’affiliazione commerciale (franchising)

    Con il contratto di affiliazione commerciale, l’affiliante: - concede verso corrispettivo all’affiliato un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale

    relativi a marchi, insegne, diritti di autore, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale; - inserisce l’affiliato in un sistema di più affiliati distribuiti sul territorio.

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    Il contratto può riguardare la vendita di beni (franchising di distribuzione), la produzione di beni (franchising di produzione) o la distribuzione di servizi (franchising di servizi). L’affiliazione commerciale si caratterizza rispetto alla concessione di vendita per il fatto che l’affiliato è tenuto ad utilizzare i segni distintivi dell’affiliante e ad adeguarsi completamente ai modelli operativi prefissati secondo la formula commerciale voluta dall’affiliante. La legge 129/2004 ha dettato una regolamentazione del franchising volta a tutelare la corretta formazione del consenso e le legittime aspettative di entrambe le parti: a tutela dell’affiliato è previsto che l’affiliante deve già aver sperimentato la sua formula commerciale sul mercato. Inoltre l’affiliante deve, almeno 30 giorni prima della conclusione del contratto, inviare all’affiliato una copia del contratto e i documenti che consentano di valutare l’efficacia della formula commerciale, viceversa, l’affiliato deve comunicare all’affiliante ogni informazione la cui conoscenza risulti necessaria ai fini della stipulazione del contratto. Il contratto di affiliazione, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, deve precisare gli investimenti e le spesa richieste all’affiliato prima dell’inizio dell’attività, le percentuali che deve versare all’affiliante, nonché l’incasso minimo che l’affiliato si impegna a realizzare. Il contratto può essere a tempo indeterminato o determinato, ma con una durata mai inferiore a tre anni e cmq sufficiente a garantire all’affiliato di recuperare gli investimenti effettuati.

    CAPITOLO QUINTO: L’APPALTO

    1.Nozione. Caratteri essenziali

    L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art 1655). Si deve trattare di una attività organizzata in forma di impresa, l’appaltatore è perciò un imprenditore commerciale non piccolo e l’appalto deve avere per oggetto una prestazione di fare (oppure la prestazione di fare deve prevalere su quella di dare). La prevalenza deve essere valutata con riguardo allo scopo del negozio. Si ha appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche particolari che lo differenziano da quelli prodotti abitualmente dal fornitore. Può essere committente dell’opera sia un soggetto privato, sia lo Stato o un ente pubblico. 2.Le obbligazioni dell’appaltatore

    Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli. L’appaltatore deve fornire la materia prima per il compimento dell’opera (se fornita dal committente, deve denunciarne prontamente i difetti per esonerarsi dalla responsabilità per vizi e difformità dell’opera). Se la materia è fornita tutta dal committente, la funzione dell’ appaltatore non può però limitarsi a quella di mero intermediario nell’organizzazione del lavoro altrui, per il divieto di appalto di mano d’opera sancito al fine di evitare forme di sfruttamento dei lavoratori subordinati (lavoro nero), divieto che può essere superato solo dalle agenzie del lavoro. L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate col committente, di regola descritte nel documento chiamato “capitolato”. L’esecuzione dell’opera deve avvenire a regola d’arte, cioè con perizia tecnica professionale, l’appaltatore deve perciò far presenti al committente eventuali difetti del progetto che possono pregiudicare la realizzazione dell’opera. L’appaltatore non può apportare modifiche alle modalità di esecuzione pattuite, salvo autorizzazione del committente, tale regola può essere derogata solo se si tratta di modifiche necessarie per l’esecuzione a regola d’arte.

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    Il committente ha il diritto di verificare lo svolgimento dei lavori a proprie spese. Se dai controlli risulta che l’appaltatore non ha rispettato le condizioni, viene stabilito un termine entro il quale deve conformarsi alle condizioni del progetto. Decorso tale termine, il contratto è risolto. Completata l’opera e prima di ricevere la consegna dell’opera, il committente ha diritto di sottoporre la stessa a collaudo, se il risultato è negativo, il committente deve comunicare all’appaltatore se intende rifiutare l’opera. Per l’accettazione non è richiesta una dichiarazione espressa, in quanto l’opera si intende accettata ex lege se il committente non procede alla verifica o la riceve senza riserve. Con l’accettazione i rischi del perimento passano al committente; l’appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera e ha diritto al pagamento del prezzo. 3.(segue) Difformità e vizi dell’opera.

    L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (art 1667). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, non siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (art 1668). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art 1669). Questa disciplina opera anche quando i difetti dell’opera sono imputabili alle direttive del committente o a errori di progettazione poiché l’appaltatore non è mero esecutore del progetto ed è tenuto a vericarne l’esattezza a meno che non si tratti di “appalto a regia”, dove l’appaltatore è tenuto per contratto ad eseguire il progetto e le istruzioni ricevute senza alcun vaglio critico. 4.Le obbligazioni del committente

    Obbligazione fondamentale del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro. Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera (in tal caso l’appaltatore non ha diritto a un compenso integrativo per le variazioni o le aggiunte), ma può essere stabilito anche per ogni unità di misura della stessa (in tal caso, detto appalto a misura, la somma dovuta dal committente si determinerà solo alla conclusione dell’opera.) Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha dirittoaequocompenso.

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    5. Estinzione del rapporto

    L’appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l’interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l’opera è compiutamente realizzata. La prestazione dell’appaltatore è perciò di regola indivisibile. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali. Il committente è tenuto però a pagare la parte già compiuta solo se a lui utile. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito lamateria. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o ildeterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera anche senza invocare una giusta causa. Egli dovrà però indennizzare l’appaltatore delle spese effettuate e del mancato guadagno. La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto, a meno che non si tratti di contratto intuitu personae, ma il committente può recedere se dubiti della buona esecuzione dell’opera da parte degli eredi.

    6. Il subappalto

    Il subappalto è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera assunti dal primo nei confronti del committente. Il subappalto è possibile solo se autorizzato dal committente. 7.La subfornitura

    È un contratto con il quale le grandi imprese affidano ad altre imprese (di norma medio piccole) alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli stessi o anche l’intero prodotto. Si caratterizza per il fatto che il subfornitore agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di quest’ultimo ed è assoggettato a controlli sulla qualità dei prodotti realizzati, venendosi così a trovare in una situazione di dipendenza economica e tecnologica nei confronti del committente. Si ha un contratto di subfornitura quando:

    - un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente (subfornitura di lavorazione) o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi (subfornitura di prodotto);

    - le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite in modo conforme a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

    Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. È nullo il patto che consenta ad una delle parti di modificare unilateralmente le clausole del contratto di subfornitura. È inoltre nullo il patto che attribuisce a una delle parti di un contratto di subfornitura a esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso. È nullo il patto attraverso cui si realizza l’abuso di dipendenza economica, cioè quando un impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Il subfornitore è responsabile del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio reso. Non è invece responsabile per difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente, purchè li abbia tempestivamente segnalati.

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    L’affidamento a terzi dell’esecuzione della subfornitura è lecita e l’autorizzazione del committente è necessaria solo se l’affidamento avviene per una quota superiore al 50 cento del valore della fornitura o alla misura maggiore convenuta.

    CAPITOLO SESTO: IL CONTRATTO DI TRASPORTO

    1.Nozione. Tipi

    Con il contratto di trasporto, una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo a un altro. Oggetto del contratto di trasporto è quindi l’esecuzione di un servizio qualificato: il trasferimento nello spazio di persone o cose. Il codice civile distingue tra trasporto di persone (1681-1682) e trasporto di cose (1683-1702), inoltre tale disciplina è integralmente applicabile solo il trasporto terrestre su strada in quanto il trasporto marittimo e il trasporto aereo sono specificamente regolati dal codice della navigazione e il trasporto ferroviario è disciplinato da apposite leggi speciali.

    2. Pubblici servizi di linea

    I servizi di linea sono gestiti da imprese (pubbliche e private) in regime di concessione amministrativa. Il concessionario:

    - è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa;

    - deve rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti. Specifica dei pubblici servizi di linea è la disposizione secondo cui, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

    3. Il trasporto di persone

    La conclusione del contratto è di regola accompagnata dal rilascio di un biglietto di viaggio (è un documento di legittimazione). Il vettore si obbliga, oltre a trasportare l’avente diritto, anche a farlo arrivare indenne al luogo di arrivo e ad evitare perdite o avaria alle cose che il viaggiatore porta con sé. Ne consegue che il vettore:

    - è responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto; - è responsabile dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto e della perdita/avaria del

    bagaglio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ne consegue che anche la colpa lieve espone il vettore al risarcimento danni, trattandosi però di responsabilità contrattuale per colpa, il vettore potrà liberarsi provando che il sinistro è dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato o di terzi. Sono invece nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore. Tale disciplina si applica anche per il trasporto gratuito ma non per quello amichevole, poiché il primo presuppone sempre un impegno contrattuale del vettore mentre il secondo invece no. In questo secondo caso il terzo trasportato potrà però rifarsi sull’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

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    4. Il trasporto di cose

    Il trasporto di cose è contratto consensuale concluso fra il mittente e il vettore, colui al quale deve essere consegnata la merce (destinatario) può essere il mittente o un'altra persona da questi designata. Il mittente è tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione della cosa da trasportare e per l’esecuzione del trasporto, tali indicazioni sono contenute nella lettera di vettura che accompagna la merce durante il trasporto ed è esibita al destinatario al momento della riconsegna affinchè controlli l’esatta esecuzione del contratto. Su richiesta del mittente, il vettore è tenuto a rilasciarne un duplicato allo scopo di provare il ricevimento della merce da trasportare. Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati anche con la clausola all’ordine, in tal caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il possessore del titolo potrà esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto o trasferirli mediante girata del titolo. Quando non è stato emesso un titolo rappresentativo della merce e nel contratto è indicato come destinatario una persona diversa dal mittente, il contratto di trasporto è prevalentemente configurato come contratto a favore di terzo, il quale acquista i diritti derivanti dal contratto di trasporto non al momento della stipulazione ma solo nel momento della consegna e fino a tale momento solo il mittente è creditore del trasporto. Dal contratto di trasporto sorgono obblighi in capo al mittente e al vettore:

    - Obbligo fondamentale del mittente è quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario (porto assegnato).

    - Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto secondo le modalità convenute e di consegnare la merce al destinatario, dandogli prontamente avviso dell’arrivo. Inoltre, il vettore è tenuto a custodire la merce fino alla riconsegna al destinatario. Il vettore può infine assumersi l’obbligo di riscuoter per conto del mittente il prezzo della merce consegnata.

    Il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nell’esecuzione. Per sottrarsi al risarcimento danni dovrà provare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Egli è inoltre responsabile per la perdita e per l’avaria delle cose consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (responsabilità ex recepto). Questo regime di responsabilità del vettore è temperato:

    1- Dalla presunzione di irresponsabilità per calo naturale per le cose soggette a dimunuzione di peso durante il trasporto.

    2- Dalla riconosciuta validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente ne dipendono.

    3- Dall’introduzione di limiti massimi nell’ammontare del danno risarcibile, solo però per danni non derivanti da dolo o colpa grave del vettore.

    4- Se il destinatario accetta la merce senza riserve, il vettore non risponde della perdita o dell’avaria tranne che in caso di dolo o colpa grave dello stesso vettore.

    5. Trasporto con pluralità di vettori

    Non sempre un singolo vettore è in grado di eseguire con la propria organizzazione l’intero trasporto dalla partenza all’arrivo. È necessaria perciò la cooperazione di altri vettori. Questa cooperazione può avvenire con il subtrasporto, il trasporto con rispedizione e trasporto cumulativo. Nel trasporto con subtrasporto il primo vettore si impegna direttamente verso il mittente ad eseguire l’intero trasporto. Per la parte di percorso cui non può provvedere direttamente si avvale però di altri

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    vettori, con i quali stipula altrettanti contratti di trasporto in nome e per conto proprio, assumendo così nei loro confronti la veste giuridica del mittente(submittente). Obbligato e responsabile verso il mittente per l’intero percorso è e resta solo il vettore iniziale, salve le azioni di rivalsa dello stesso nei confronti dei sub vettori. Nel trasporto con rispedizione il vettore si obbliga verso il mittente a eseguire il trasporto per una parte del percorso complessivo e a stipulare poi per i tratti successivi uno o più contratti di trasporto con altri vettori, in nome proprio ma per conto del mittente. Il primo vettore si obbliga direttamente per la propria parte di percorso, mentre assume gli obblighi propri dello spedizioniere per la parte residua; ogni vettore è responsabile del trasporto solo per il proprio percorso. Nel trasporto cumulativo, più vettori si obbligano con un unico contratto ad eseguire il trasporto fino al luogo di destinazione, ciascuno per un tratto dell’intero percorso. Unitaria e indivisibile è perciò la prestazione dovuta dai vettori. Una diversa disciplina è dettata in tema di responsabilità dei vettori per il trasporto di persone e per quello di cose. Nel trasporto cumulativo di persone è agevole accertare in quale percorso si è verificato un eventuale sinistro. Perciò ogni vettore è responsabile solo nell’ambito del proprio percorso. Nel trasporto cumulativo di cose invece, per la difficoltà di provare in quale tratto di percorso si è verificato il sinistro, i vettori sono responsabili in solido dell’intero percorso. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso. L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Vi è poi il trasporto multimodale: L'intermodalità o multimodalità consiste nell'utilizzo di due o più sistemi di trasporto, che si articolano in strutture, come strade, ferrovie, rotte aeree o marittime e vettori, resi tra loro compatibili dall'impiego coordinato di dispositivi, quali i containers, adatti sia allo spostamento che al deposito. in questi casi la giurisprudenza ritiene che deve applicarsi per intero rapporto la disciplina di diritto comune dettata dal codice civile, mentre la dottrina ritiene che si deve applicare la disciplina specifica dei vari mezzi di trasporto.

    CAPITOLO SETTIMO: I CONTRATTI PER IL TURISMO 1.Il contratto di viaggio

    Il contratto di viaggio ha per oggetto l’effettuazione da parte di imprese specializzate (agenzie di vieggio) di un complesso di prestazioni di trasporto, soggiorno, e altri servizi turistici. Il fenomeno, ignorato dal codice, è oggi solo parzialmente regolato da alcune leggi e decreti leggi attuativi di discipline europee. È necessario distinguere tra:

    - il contratto di organizzazione di viaggio: con tale contratto l’agenzia turistica si obbliga a procurare al cliente un servizio complessivo unitario comprendente trasporto, vitto e altre prestazioni. Ne

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    risulta quindi una prestazione unitaria e il rapporto tra agenzia e cliente può essere inquadrato nell’appalto di servizi, con conseguente responsabilità dell’organizzazione di viaggi per la mancata realizzazione del risultato promesso.

    - il contratto di intermediazione di viaggio: con esso l’agenzia di viaggi si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio, ovvero uno o più servizi separati che gli permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno. In questo caso l’intermediario assume la posizione di mandatario con rappresentanza, egli risponderà verso il cliente solo per l’inadempimento degli obblighi attinenti al mandato ricevuto, non invece per la mancata prestazione dei servizi convenuti con terzi dall’agenzia organizzatrice.

    Il codice del consumo prevede per entrambi i contratti una disciplina volta a tutelare i consumatori:

    1- Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore devono fornire per iscritto una serie di informazioni sui servizi offerti.

    2- Il consumatore ha diritto ad ottenere una copia del contratto che deve essere redatto per iscritto e deve contenere una serie di elementi volti a garantire la conoscenza di tutte le condizioni del viaggio organizzato.

    3- Il consumatore può cedere il contratto ove si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e può comunque recedere in ogni momento dal contratto pagando un indennità predeterminata.

    4- La revisione del prezzo forfetario è ammessa solo se espressamente prevista dal contratto, tuttavia il consumatore può recedere dal contratto se l’aumento supera il 10% del prezzo originario.

    5- L’organizzatore può annullare il viaggio senza esporsi al risarcimento danni solo per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti prefissato o per causa di forza maggiore, escluso l’eccesso di prenotazioni.

    RESPONSABILITA’: L’organizzatore o l’intermediario sono responsabili per l’inesatto o il mancato adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, salvo che non provino che sia dovuto a cause a loro non imputabili. . L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il danno derivante alle persone o alle cose dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali, l'organizzatore ed il venditore sono però esonerati da tale responsabilita' quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

    2.Il contratto di albergo.

    Con il contratto d’albergo una parte, albergatore, si obbliga dietro corrispettivo a fornire all’altra parte, cliente, l’alloggio in locali mobiliati e una serie di servizi accessori necessari o utili per un confortevole soggiorno. Questo contratto è attualmente privo di una disciplina legale unitaria e compiuta, e perciò le singole prestazioni di dare e di fare restano regolate dalle norme dettate per i contratti nominati cui le stesse sono riconducibili (locazione, somministrazione, contratto d’opera). La legge si limita solo a regolare un aspetto del contratto d’albergo: la responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente in albergo. La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione è illimitata cioè copre l’intero valore per le cose che gli sono state consegnate in custodia e per quelle che ha rifiutato di ricevere in custodia pur avendone l’obbligo (carte valori, denaro, preziosi). L’albergatore risponde invece solo sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata per le cose che il cliente porta in albergo senza consegnarle all’albergatore. L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare la limitazione di responsabilità quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

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    L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

    1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

    2) a forza maggiore;

    3) alla natura della cosa.

    CAPITOLO OTTAVO: DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

    1.Nozione. Disciplina

    I magazzini generali sono imprese di custodia di merci e derrate soggette a specifica regolamentazione e a controllo della pubblica amministrazione. Il deposito nel magazzino è un deposito regolare: il magazzino assume l’obbligo di custodire le cose mobili ricevute e di restituirle in natura. Al deposito nei magazzini generali si applica la disciplina generale dettata per il contratto di deposito (artt 1767-1781), con alcune modifiche che riguardano la responsabilità del depositario, poiché egli ha una responsabilità aggravata. Il magazzino generale è infatti responsabile a meno che non provi che la perdita, il calo o l’avaria della merce siano derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci o da vizi delle stesse o dell’imballaggio. Perciò i danni derivanti da cause ignote sono a suo carico. Ai magazzini generali è inoltre riconosciuto il diritto di procedere alla vendita della merce, previo avviso del depositante, quando al termine del contratto essa non è ritirata o in ogni caso se è a rischio di deperimento. Il ricavato, dedotte le spese e quanto spetta ai magazzini generali, è tenuto a dispozione degli aventi diritto. 2.Fede di deposito e nota di pegno

    A richiesta del depositante, i magazzini generali devono rilasciare una fede di deposito della merce cui è unita la nota di pegno. La fede di deposito è un titolo di credito all’ordine rappresentativo della merce depositata. Attribuisce al possessore legittimo il diritto alla riconsegna della merce, e può anche essere trasferito. La nota di pegno, finquando resta unita alla fede di deposito attesta che sulla merce depositata non sussiste diritto di pegno. La nota di pegno può essere utilizzata dal possessore del doppio titolo per ottenere un finanziamento garantito da pegno sulle merci depositate, a tal fine stacca la nota di pegno dalla fede di deposito e la mette in circolazione mediante girata a favore del finanziatore. La nota di pegno così staccata diventa un autonomo titolo di credito all’ordine che può a sua volta circolare mediante girata.

    La fede di deposito priva della nota di pegno indica che sulla merce è stato costituito un diritto di pegno. Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

    Il possessore della nota di pegno che non sia stato pagato alla scadenza dal primo girante della stessa che a ottenuto il finanziamento, è tutelato da due azioni:

    a) Può far vendere la merce depositata e soddisfarsi sul ricavato. b) Se dopo la vendita rimane insoddisfatto può agire contro il debitore principale, primo girante della

    nota di pegno, nonché contro i giranti della fede di deposito e gli altri giranti della nota di pegno.

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    CAPITOLO NONO: IL MANDATO.

    1.Nozione. Tipi

    Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Ad esempio: acquistare o vendere beni; assumere obbligazioni; eseguire pagamenti o riscuotere crediti. Il tutto per conto del mandante, sul quale ricadono gli effetti negativi e positivi dell’attività gestoria del mandatario. Il mandato è quindi un contratto di cooperazione giuridica esterna, cui tipicamente si ricorre quando un soggetto non può o non vuole provvedere di persona alla cura dei propri interessi. Il mandatario è perciò una delle figure possibili di ausiliari autonomi di cui l’imprenditore commerciale può avvalersi nello svolgimento della propria attività.

    Il mandato può essere speciale, cioè riguarda alcuni atti determinati oppure generale, cioè riguarda tutti gli affari del mandante. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. Il mandato sia generale che speciale comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

    Il mandato può essere conferito a più mandatari. Ciascun mandatario agisce disgiuntamente dagli altri, salvo che non sia indicato che devono agire congiuntamente. il mandato congiunto non ha effetto, se non è accettato da tutte. Il mandato può essere anche collettivo; cioè conferito da più mandanti ad uno stesso mandatario con atto unico e per un affare di interesse comune.

    Il mandato è di regola conferito nell’interesse del mandante, ma può essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo (mandato in rem propriam). Il mandato può essere oneroso o gratuito, però si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. 2.Mandato con e senza rappresentanza

    Il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è legittimato ad agire in nome e per conto del mandante. Tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente in testa a quest’ultimo. Per abilitare il mandatario ad agire in nome del mandante è necessaria la procura. Il mandato è di per sé senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio. Il mandatario senza rappresentanza acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (i terzi non hanno alcun rapporto col mandante). Nel mandato senza rappresentanza, gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante. Per i crediti il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, purchè ciò non pregiudichi i diritti che spettano al mandatario. Quando il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona fede.In caso di acquisto del mandatario dal terzo si ha un doppio trasferimento automatico e contestuale (dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante). Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

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    I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

    3.Obbligazioni del mandatario

    Egli deve eseguire il mandato con diligenza, rispettando i limiti fissati nel mandato. Deve rispettare le istruzioni ricevute dal mandante, operando in modo da realizzare al meglio l’interesse del mandante, rendendo note a tal fine le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato. Eseguito il mandato, deve darne comunicazione al mandante, anche per consentirgli di valutare se l’incarico è stato eseguito correttamente e così ponendosi al riparo da eventuali contestazioni tardive. Conclusa l’attività gestoria, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operatore corrispondergli gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto.

    In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

    Il mandatario può eseguire il mandato anche a mezzo di un’altra persona (sostituto). Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

    4.Obbligazioni del mandante

    Oltre a corrispondere al mandatario il compenso pattuito, il mandante: - deve somministrare i mezzi necessari al mandatario per l’esecuzione del mandato; - deve rimborsargli le somme dallo stesso anticipate con gli interessi legali; - deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico.

    Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo, inoltre ha diritto di privilegio sulle cose del mandante che detiene per l’esecuzione del mandato. 5.Estinzione del mandato Il mandante può revocare in ogni momento l’incarico conferito al mandatario, dandogli un congruo preavviso se il mandato è a tempo indeterminato. Dovrà però risarcire i danni subiti dal mandatario, se il mandato è oneroso e non ricorre una giusta causa. Il mandato è revocabile anche se le parti hanno stabilito che è irrevocabile, in tal caso però il mandante è tenuto al risarcimento dei danni anche se il mandato è gratuito.

    Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

    Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

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    Il mandatario può rinunziare al mandato conferitogli, ma deve risarcire i danni al mandante se non ricorre una giusta causa. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

    Il mandato si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Vi sono però eccezioni a questa regola:

    - il mandato non si estingue quando ha per oggetto atti pertinenti all’esercizio dell’impresa e questa è continuata;

    - non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante quando è stato conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo.

    Il mandato si estingue infine anche in caso di fallimento del mandatario. Se invece fallisce il mandante l’esecuzione del contratto è sospesa finchè il curatore abbia deciso se subentrare nel rapporto o scioglierlo. 6.Commissione e spedizione

    Sono sottotipi di mandato senza rappresentanza. La commissione è un mandato che ha per oggetto esclusivo l’acquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario. Il commissionario deve concludere contratti di compravendita in nome proprio e per conto del committente.

    Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti il committente può esigere da lui il pagamento immediato.

    Il commissario ha diritto a un compenso, la provvigione. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità. Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

    In deroga al divieto del mandatario di acquistare per sé quanto avuto incarico di vendere o di fornire egli stesso le cose che ha avuto incarico di comprare, l’art 1735 regola l’entrata del commissionario nel contratto: Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può rendersi contraente in proprio, cioè può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

    Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.

    A differenza del mandato, la commissione si scioglie ex lege per il fallimento di una delle parti, dunque anche nel caso di fallimento del committente.

    La spedizione è un contratto di mandato con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto. È netta perciò la distinzione fra trasporto e spedizione. Il vettore esegue il trasporto; lo spedizioniere si obbliga a stipulare con un vettore un contratto di trasporto, per conto del mandante.

    Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

  • ~ 19 ~

    La legge consente che lo spedizioniere provveda direttamente all’esecuzione parziale o totale del trasporto si ha così la figura dello spedizioniere-vettore, con la conseguenza che allo stesso faranno capo anche i diritti e gli obblighi del vettore.

    Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

    CAPITOLO DECIMO: IL CONTRATTO DI AGENZIA

    1.Nozione. Caratteri distintivi.

    Nel contratto d’agenzia una parte (agente) assume stabilmente e verso retribuzione, l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata. L’agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuoverli, ha anche il potere di concluderli direttamente in nome e per conto del preponente. Agenti e rappresentanti di commercio sono ausiliari autonomi dell’imprenditore la cui funzione tipica è quella di consentire la distribuzione capillare dei prodotti altrui prendendo contratti con la clientela di una determinata zona e stimolandone gli ordini. L’agente di commercio opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio, egli è un lavoratore autonomo e non subordinato. L’attività di agente e di rappresentante di commercio può essere esercitata solo dagli iscritti in appositi ruoli tenuti dalle camere di commercio, essa è regolata dal codice civile e dagli accordi economici collettivi di settore. 2.La disciplina

    Il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti, però deve essere provato per iscritto. Di regola comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata, e cioè, salvo patto contrario, il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; nel contempo, all’agente è vietato di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza fra loro. Obbligo fondamentale dell’agente è quello di promuovere, nella zona assegnatali, la conclusione di contratti per conto del preponente. Deve agire con lealtà e buona fede e deve informare il preponente sulla situazione del mercato e sulla convenienza dei singoli affari preposti; non può concedere sconti e dilazioni senza autorizzazione. Di regola l’agente promuove solo la conclusione dei contratti, mentre sarà il preponente a stipularli direttamente con i clienti se li ritiene convenienti. Il preponente può tuttavia conferire all’agente la rappresentanza per la conclusione dei contratti, che allora saranno stipulati direttamente dall’agente, inoltre può conferirgli anche la facoltà di riscuotere i propri crediti. Indipendentemente da tali ipotesi, all’agente è riconosciuta ex lege una limitata rappresentanza attiva e passiva del preponente, per l’esecuzione dei contratti conclusi per suo tramite. Il fondamentale diritto dell’agente è quello al compenso costituito di norma da una percentuale sull’importo degli affari (provvigione). Sull’agente grava integralmente il rischio della propria attività: di non trovare clienti, di non vedere accettati dal preponente gli affari proposti, del buon fine degli affari conclusi.

    Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

  • ~ 20 ~

    Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. Di recente è stata vietata la possibilità di prevedere nel contratto di agenzia la clausola dello star del credere, con cui l’agente era obbligato a tener indenne il preponente delle perdite subite per l’inadempimento del terzo contraente, sia pure entro limiti massimi. Vi sono obblighi di comportamento anche a carico del preponente, che è tenuto ad agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l’agente. Deve inoltre informarlo, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto di un affare procuratogli e della mancata esecuzione. Per il pagamento delle provvigioni, il preponente deve consegnare all’agente il relativo estratto conto. Per quanto riguarda lo scioglimento del rapporto in un contratto d’agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando preavviso all’altra parte (il preponente deve corrispondere all’agente un’indennità di fine rapporto). Per conseguire l’indennità di fine rapporto è necessario che, anche dopo lo scioglimento del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dalle relazioni di affari con la clientela procurategli dall’agente. L’indennità non è dovuta quando il rapporto si scioglie per cause imputabili all’agente (gravi inadempienze e recesso senza giusta causa). Gli accordi economici collettivi prevedono però che l’indennità sia dovuta qualunque sia la causa dello scioglimento, da parte dell’ente previdenziale Enasarco, sulla base dei contributi versati allo stesso. L’agente ha diritto alle provvigioni e all’indennità di fine rapporto anche se non è iscritto negli appositi albi. Il patto con cui si limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto (zona, clientela e genere di beni) non può superare i due anni. 3.Gli agenti di assicurazione

    Si distinguono in: - agenti in economia, sono legati all’assicuratore da un rapporto di lavoro subordinato ed operano in

    sedi secondarie dell’impresa di assicurazione assumendo la veste di institori o procuratori e come questi sono investiti ex lege del potere di rappresentanza dell’assicuratore, possono perciò concludere contratti in suo nome.

    - agenti a gestione libera, sono legati all’assicurtore da un vero e proprio contratto di agenzia, perciò possono concludere contratti solo se è stato loro conferito il relativo potere di rappresentanza.

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  • ~ 21 ~

    CAPITOLO UNDICESIMO: LA MEDIAZIONE

    1.Nozione. Caratteri distintivi.

    È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. (art 1754) Funzione tipica del mediatore è quella di mettere in contatto fra loro i potenziali contraenti e tale funzione può essere svolta dal mediatore sia spontaneamente sia su incarico di una o di entrambe le parti. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La particolarità dl mediatore è che non è necessario un incarico conferitogli e il mediatore non è obbligato ad eseguire l’incarico, ciò fa dubitare ad alcuni che si tratti di una figura contrattuale. Chi esercita attività, anche occasionale o discontinua, di mediatore deve essere iscritto presso le camere di commercio. 2.La disciplina

    Il diritto del mediatore alla provvigione matura con la conclusione dell’affare. Diversamente dall’agente, il mediatore non corre il rischio del buon fine dell’affare ed ha diritto alla provvigione anche se le parti non danno esecuzione al contratto concluso, è necessario però necessario che sia stato concluso per effetto del suo intervento, cioè che vi sia un nesso di causalità. L’ammontare della provvigione (dovuta al mediatore da ciascuna delle parti) è determinata, in mancanza di accordo, dalle camere di commercio. La provvigione non è però dovuta al mediatore non iscritto negli appositi ruoli, che esercita quindi in modo abusivo. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite. Di regola il mediatore è estraneo all’esecuzione del contratto, però può essere incaricato da una delle parti di rappresentarlo negli atti di esecuzione. Il mediatore è responsabile per l’esecuzione del contratto quando tace ad un contraente il nome dell’altro (es. quando vuole impedire che le parti si conoscano, per evitare che le stesse concludano successivi affari senza servirsi della sua opera) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore. 3. I mediatori di assicurazione

    Una categoria particolare di mediatori è costituita dai mediatori di assicurazione o brokers, i quali assumono anche compiti di assistenza e consulenza nei confronti dell’assicurato che gli ha conferito l’incarico: ricerca nell’interesse di quest’ultimo la migliore copertura assicurativa al minor costo, stipula il contratto, cura sempre nell’interesse dell’assicurato la gestione dei rapporti con l’impresa di assicurazione. Tale categoria, disciplinata dal codice delle assicurazioni, è inquadrata nell’attività di intermediazione assicurativa.

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  • ~ 22 ~

    CAPITOLO DODICESIMO: IL CONTO CORRENTE ORDINARIO.

    1.Nozione. Funzione

    Due soggetti, in particolare due imprenditori legati da continui rapporti di affari, da cui nascono crediti e debiti reciproci, anziché provvedere di volta in volta al pagamento, possono ridurre il movimento reciproco di denaro, a tal fine possono stabilire di astenersi da una serie di pagamenti di segno opposto e di procedere, a scadenze prefissate, alla liquidazione per differenza dei crediti rispettivi. Il contratto che consente ciò è il conto corrente (1823-1833), detto anche conto corrente ordinario per distinguerlo da quello bancario. Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto, non possono perciò essere riscossi alla naturale scadenza, né essere ceduti a terzi. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato. 2.Disciplina

    Se non è diversamente pattuito sono inclusi nel conto tutti i crediti reciprochi, eccezione fatta per quelli che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese. Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore. I creditori dei correntisti non possono compiere atti conservativi o esecutivi sui singoli crediti inclusi nel conto, ma solo sul saldo finale spettante al loro debitore. I crediti inseriti nel conto non perdono però la loro individualità. Non si ha novazione. Ne consegue che:

    - ogni credito continua a produrre interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale e restano dovute le eventuali spese e commissioni per le operazioni che danno luogo alle rimesse.

    - L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva e se questo è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risolto, la relativa partita si elimina dal conto.

    - Le garanzie reali o personali che assistono il singolo credito non si estinguono, ma persistono a favore del saldo fino alla concorrenza del credito garantito.

    La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto. Alla chiusura del conto è inviato al correntista l'estratto conto nel quale sono riportate tutte le annotazioni del periodo con conseguente determinazione del saldo. L’estratto conto s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

    La chiusura del conto non comporta scioglimento del contratto, ma solo la liquidazione dei rapporti di dare e avere sorti nel periodo e l’esigibilità del saldo. Infatti, il contratto si intende rinnovato a tempo

    Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

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    indeterminato se la parte creditrice non richiede il pagamento del saldo e il relativo credito si intende come rimessa di un nuovo conto. Quando il contratto è o diviene a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza stabilita per la chiusura del conto.

    Pur essendo il conto corrente ordinario oggi scarsamente diffuso, la sua diciplina ha rilievo in quanto parzialmente applicabile alle operazioni bancarie in conto corrente e al conto corrente bancario o di corrispondenza.

    CAPITOLO TREDICESIMO: I CONTRATTI BANCARI

    1. Impresa bancaria ed operazioni bancarie

    Le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività tipica consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell’esercizio del credito. Le operazioni di raccolta del risparmio sono dette operazioni passive (indebitamento verso i clienti); quelle di concessione di credito sono operazioni attive; le altre operazioni a carattere finanziario o strumentale si definiscono operazioni accessorie o servizi bancari. L’attività complessiva delle banche è sottoposta ad una disciplina pubblicistica, contenuta nel d.lgs. 1/9/1993 che prevede:

    - l’autorizzazione della banca d’Italia per accedere all’attività bancaria; - una struttura giuridica dell’impresa bancaria, che può assumere solo la forma della s.p.a. o della

    società cooperativa per azioni; - precise clausole da inserire nello statuto della società e delle imprese bancarie; - precise modalità di organizzazione e di esercizio dell’attività bancaria.

    È venuta meno la netta distinzione fra enti che raccoglievano risparmio anche a breve termine (aziende di credito) e enti che raccoglievano esclusivamente risparmio a medio e lungo termine. Oggi tutte le banche possono operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine.

    2.Le operazioni bancarie nel codice civile

    Il codice si limita a regolare solo alcune delle tipiche operazioni poste in essere dalle banche operanti a breve termine all’epoca della codificazione (art 1834-1860). Il codice invece si asteneva e tutt’oggi si astiene dal dettare una disciplina per le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito a medio e lungo termine. La raccolta a medio e lungo termine avviene infatti di regola, attraverso l’emissione di obbligazioni o di titoli similari, la cui disciplina, in passato dettata da leggi speciali, è ora delineata dal testo unico e dalla normativa regolamentare della Banca d’Italia. Attraverso strumenti di diritto comune avviene anche l’erogazione del credito a medio e lungo termine, che di regola assume la forma del credito speciale agevolato e può concretizzarsi in mutui di scopo in quanto destinati alla realizzazione della specifica funzione economica e sociale fissata dalle leggi speciali che ne regolano la concessione. La regolamentazione del codice è lacunosa anche perché l’insieme delle operazioni poste in essere dalle banche col tempo è diventato sempre più ricco e diverso da quello del codice. La regolamentazione dei contratti bancari è rimasta perciò affidata in larga parte alle norme bancarie uniformi , che sono condizioni generali di contratto predisposte non dalle singole banche ma dall’ABI (associazioni bancaria italiana). Le norme bancarie uniformi rappresentano perciò la principale fonte

    Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

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    normativa che limita e colma i vuoti legislativi a volte però con clausole vessatorie per i clienti e di dubbia validità. Vi è dunque la necessità di una maggiore tutela, che negli anni si è avuta grazie a una serie di interventi legislativi che hanno determinato la modifica di molte clausole delle norme bancarie uniformi. 3.(Segue)La disciplina generale dei contratti bancari

    La legge 154/1992 ha introdotto una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari volti ad assicurare trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche:

    - Le banche devono rendere note al pubblico le condizioni economiche delle operazioni e dei servizi offerti, mediante un avviso affisso nei locali e fogli informativi a disposizione dei clienti. Per le operazioni di finanziamento deve essere pubblicato il tasso effettivo globale medio che comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

    - I contratti devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità. - La legge fissa un contenuto minimo obbligatorio dei contratti in modo da offrire al cliente un

    quadro chiaro delle condizioni economiche praticate dalla banca (sono nulle le clausole che rinviano agli usi e quelle che prevedono condizioni economiche più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate).

    - Ne