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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2737 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all’ordina- mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Presentata il 20 novembre 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di in- chiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stra- niere, a partire dall’inizio della legislatura in materia di gestione dei beni confiscati e di misure di prevenzione. Com’è noto, la legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della cosiddetta « Commis- sione antimafia », per la durata della XVII legislatura, le affida come primo compito, all’articolo 1, comma 1, lettera a), quello di « verificare l’attuazione della legge 13 set- tembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al de- creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali ». Sin dall’avvio dei propri lavori, per- tanto, la Commissione ha immediatamente individuato il tema della gestione dei beni sequestrati e confiscati come assoluta- mente prioritario all’interno della propria attività di inchiesta. È stata quindi svolta un’ampia istrut- toria mediante audizioni, sopralluoghi e approfondimenti a carattere specifico, con Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2737—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI,BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme diattuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all’ordina-

mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Presentata il 20 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge trae origine dal lavoro svoltodalla Commissione parlamentare di in-chiesta sul fenomeno delle mafie e sullealtre associazioni criminali, anche stra-niere, a partire dall’inizio della legislaturain materia di gestione dei beni confiscati edi misure di prevenzione.

Com’è noto, la legge 19 luglio 2013,n. 87, istitutiva della cosiddetta « Commis-sione antimafia », per la durata della XVIIlegislatura, le affida come primo compito,all’articolo 1, comma 1, lettera a), quello di« verificare l’attuazione della legge 13 set-tembre 1982, n. 646, del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, di cui al de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,e delle altre leggi dello Stato, nonché degliindirizzi del Parlamento, con riferimentoal fenomeno mafioso e alle altre principaliorganizzazioni criminali ».

Sin dall’avvio dei propri lavori, per-tanto, la Commissione ha immediatamenteindividuato il tema della gestione dei benisequestrati e confiscati come assoluta-mente prioritario all’interno della propriaattività di inchiesta.

È stata quindi svolta un’ampia istrut-toria mediante audizioni, sopralluoghi eapprofondimenti a carattere specifico, con

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il coinvolgimento di soggetti ai massimilivelli istituzionali, amministrativi e dellasocietà civile, sia nella sede parlamentaresia direttamente nel territorio nazionale,in ossequio a una funzione di inchiestaparlamentare in cui i peculiari poteriattribuiti alla Commissione dalla legge inbase all’articolo 82 della Costituzione sonolegislativamente orientati, così come lacollocazione sistematica del medesimo ar-ticolo, inserito nella parte seconda, titolo I,sezione II, « La formazione delle leggi »,della Costituzione, lascia del resto inten-dere.

All’esito di tale istruttoria, la Commis-sione antimafia ha approvato all’unani-mità, nella seduta del 9 aprile 2014, una« relazione sulle prospettive di riforma delsistema di gestione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata ».

Tale relazione è stata inserita nel ca-lendario dei lavori dell’Assemblea sia allaCamera dei deputati sia al Senato dellaRepubblica, dando luogo alla circostanzadel tutto eccezionale del pronunciamentoda parte di entrambe le Camere sullarelazione di una Commissione parlamen-tare di inchiesta.

Alla luce degli orientamenti delle dueCamere, in attuazione del compito di ve-rificare l’attuazione « del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione »e degli « indirizzi del Parlamento », asse-gnati dalla legge istitutiva, la Commissioneha quindi ritenuto opportuno assumere sudi sé l’onere non solo dell’indicazione deiprincìpi e criteri direttivi per una riformadel sistema, già contenuti nella relazioneapprovata il 9 aprile 2014 e fatti propridalla Camera dei deputati e dal Senatodella Repubblica, ma anche di svilupparee tradurre tali princìpi in un complesso didisposizioni organiche, di cui si auspical’introduzione nell’ordinamento giuridicoallo scopo di migliorare l’efficacia delleprocedure di prevenzione patrimoniale el’incisività economica e sociale del seque-stro e della confisca dei beni e delleaziende.

La Commissione antimafia ha succes-sivamente approvato il 22 ottobre 2014un’ulteriore relazione, volta a definire un

quadro di revisione organica del codicedelle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, di seguito « codiceantimafia », nonché un gruppo di norme didelega al Governo per l’emanazione dinorme integrative del medesimo codice.

Su questa complessa e articolata basedi lavoro svolta collegialmente dalla Com-missione antimafia si fonda il contenutodella presente proposta di legge, firmatadai componenti della Commissione stessache hanno partecipato più attivamenteall’iter di elaborazione dell’articolato inoggetto. La proposta di legge è dunque ilfrutto del lavoro che ha avuto inizio inCommissione antimafia con l’approvazionedella relazione sulle prospettive di riformadel sistema di gestione dei beni sequestratie confiscati alla criminalità organizzata,avvenuta il 9 aprile 2014, e che si èconcluso con l’approvazione, il 22 ottobrescorso, della relazione concernente unarevisione organica del codice antimafia,cui è allegata la proposta di articolato e diintegrazioni al codice stesso.

I contenuti di tale proposta sono ri-prodotti nel presente progetto di legge, chesi compone di 58 articoli, di seguito sin-teticamente illustrati.

L’articolo 1 modifica l’articolo 4 delcodice antimafia al fine di completarel’elenco dei soggetti destinatari della pro-posta di applicazione delle misure di pre-venzione aggiungendo gli indiziati dei reatidi cui agli articoli 416-ter e 418 del codicepenale, dei delitti contro la pubblica am-ministrazione quando siano dediti abitual-mente a traffici illeciti o vivano abitual-mente, anche in parte, dei proventi di talidelitti nonché le persone che risultinodedite alla commissione di reati control’ordine e la sicurezza pubblica in occa-sione di manifestazioni sportive al fine diaggiornare le ipotesi di pericolosità sociale,anche alla luce delle modifiche legislativeintervenute dopo l’emanazione del codice.

Gli articoli 2, 3, 4 e 8, che modificanogli articoli 5, 6 e 17 del codice antimafiae introducono l’articolo 5-bis, sono fina-lizzati a coordinare i soggetti legittimatialla proposta di applicazione delle misure

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di prevenzione, aggiungendo il Procuratorenazionale antimafia, prevedendo sezionispecializzate distrettuali per la trattazionedelle misure di prevenzione (fatta salval’istituzione di sezioni distaccate per Tra-pani e Santa Maria Capua Vetere conconseguenti modifiche dell’ordinamentogiudiziario), nonché il coordinamento trail procuratore circondariale, il questore eil direttore della direzione investigativaantimafia e quello distrettuale, prevedendoche, ove la proposta non sia presentatacongiuntamente con il procuratore distret-tuale, il tribunale la trasmetta al procu-ratore distrettuale affinché venga formu-lato un parere e sia possibile integrare gliatti o segnalare la pendenza di procedi-menti connessi. Sempre nell’ottica delcoordinamento, l’articolo 16 introduce al-l’articolo 27 del codice antimafia il comma4-bis, prevedendo la trasmissione da partedel procuratore della Repubblica degli attiinvestigativi sopravvenuti al procuratoregenerale che sostiene l’accusa in appello eche tali atti siano posti tempestivamente adisposizione della difesa.

L’articolo 5 modifica il procedimentoapplicativo di cui all’articolo 7 del codiceantimafia prevedendo che l’avviso di fis-sazione dell’udienza contenga la concisaesposizione dei contenuti della proposta eche il soggetto, ove detenuto fuori dalcircondario, partecipi sempre all’udienzanelle forme della videoconferenza, sia perragioni di sicurezza sia per rendere piùeffettivi i diritti di difesa. Sono aggiunti icommi da 10-bis a 10-octies con la pre-visione di limiti temporali per la propo-nibilità di eccezioni di incompetenza, re-golando anche gli effetti delle pronuncesulla competenza in grado di impugna-zione (articolo 16 che modifica l’articolo27 del codice antimafia). Inoltre sonostabiliti tempi certi per il deposito deiprovvedimenti ed è previsto che, in caso diaccoglimento anche parziale della propo-sta, siano poste a carico del proposto lespese processuali.

L’articolo 6 modifica l’articolo 8,comma 5, del codice antimafia sostituendoil riferimento alle province con le regioni

alla luce delle riforme di legge e dell’in-tervenuta soppressione delle province.

L’articolo 7 modifica l’articolo 14 delcodice antimafia introducendo i commi2-bis e 2-ter e stabilendo precise regole nelcaso in cui la misura di prevenzionepersonale non venga eseguita o la suaesecuzione sia sospesa per la sopravvenutadetenzione del proposto.

Gli articoli 9, 10 e 11 modificano gliarticoli 18, 19 e 20 del codice antimafiaestendendo la possibilità di confisca, incaso di morte del proposto, non solo neiconfronti degli eredi, ma anche nei con-fronti delle persone fisiche che risultanoavere convissuto con il defunto nell’ultimoquinquennio o delle persone giuridiche delcui patrimonio il defunto risultava poterdisporre anche indirettamente e preve-dendo un potenziamento degli strumentidi indagine con l’accesso alle banche datiistituzionali dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 12 modifica l’articolo 21 delcodice antimafia prevedendo che l’esecu-zione del sequestro sia effettuata dallapolizia giudiziaria e non più dall’ufficialegiudiziario, la cui assistenza viene resaeventuale, ove occorra, al fine di accele-rare l’esecuzione del provvedimento; vienealtresì disciplinato lo sgombero degli im-mobili occupati senza titolo ordinato dalgiudice delegato.

L’articolo 13 modifica l’articolo 22 delcodice antimafia prevedendo che, nel casodi provvedimenti di urgenza, il sequestropossa essere emesso dal presidente deltribunale anche senza il parere del pro-curatore distrettuale, che viene previsto insede di convalida da parte del tribunale.

L’articolo 14 modifica l’articolo 23,comma 4, del codice antimafia prevedendola citazione dei terzi titolari di diritti realidi garanzia ed escludendo la citazione deiterzi titolari di diritti personali di godi-mento.

L’articolo 15 modifica l’articolo 24 delcodice antimafia escludendo che la dispo-nibilità di beni possa essere giustificatacon proventi di evasione fiscale e preve-dendo ulteriori cause di sospensione deltermine per il deposito del provvedimentodi confisca, connesse all’esercizio del di-

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ritto di difesa (istanza di ricusazione, in-tegrazione del contraddittorio o impedi-mento dell’interessato).

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 modificanogli articoli 28, 30 e 31 del codice antimafiae introducono l’articolo 30-bis, modulandola revocazione della confisca sulla basedelle norme del codice di procedura pe-nale, sopprimendo il termine custode, so-stituito da quello di amministratore giu-diziario, stante il ruolo attivo dei compitidi gestione, prevedendo la possibilità dirateizzare la cauzione, stabilendo che, nelprocedimento penale ordinario, deve es-sere sempre lo stesso giudice delegato aoccuparsi dell’amministrazione dei benifino alla definitività del procedimento eprecisando che ai procedimenti penali siapplicano le norme relative alla gestione ealla destinazione previste dal libro I, titoliIII e IV, e dal libro III, titolo II, dellostesso codice.

Gli articoli 21 e 22 contengono dispo-sizioni in materia di amministrazione econtrollo giudiziario di attività economichee di aziende, riformulando l’articolo 34 einserendo l’articolo 34-bis del codice an-timafia, riprendendo la proposta elaboratadalla Commissione ministeriale istituitacon decreto del Ministro della giustizia 10giugno 2013 presso il Ministero della giu-stizia, presieduta dal professor GiovanniFiandaca. Si introducono alcuni strumentipiù flessibili per contrastare le infiltrazionimafiose nel mercato, senza ricorrere allemisure più invasive già consacrate dallavigente disciplina. Il nuovo articolo 34rivede l’amministrazione giudiziaria, pre-vedendo una dettagliata disciplina dellagestione. Con l’articolo 34-bis si introducel’istituto del controllo giudiziario, adattoalle ipotesi più attenuate di agevolazioneda parte dell’impresa all’attività di personenei cui confronti è stata proposta unamisura di prevenzione; il controllo giudi-ziario viene concepito anche come stru-mento di controllo in favore dell’impresache, a seguito di mancato rilascio di cer-tificazione antimafia, voglia sottoporsi allaverifica del proprio percorso di affranca-mento dai rischi derivanti dalle contiguitàe ottenere così la validazione della propria

opera di riorganizzazione e di bonifica inuna prospettiva di recupero della legalità;conseguentemente dall’introduzione delcontrollo giudiziario deriva la necessità diraccordare il testo della disciplina in ma-teria di documentazione antimafia e gliarticoli 50, 52 e 53 modificano gli articoli76, 91 e 93 del codice antimafia.

Gli articoli 23, 24 e 25 modificano gliarticoli 35, 36 e 37 del codice antimafia.Sono fissati criteri per la scelta dell’am-ministratore giudiziario, stabilendo chedella loro applicazione concreta nei singolicasi debba essere dato conto in un prov-vedimento motivato del tribunale che con-ferisce l’incarico, per evitare meccanismidi selezione rigidi e inadeguati alle esi-genze imprevedibili di ciascuna procedura,ma, al contempo, per rendere trasparentie verificabili le scelte degli uffici giudiziari.Prima di assumere l’incarico, l’ammini-stratore deve depositare apposita dichia-razione sugli altri incarichi che sta ancoraeseguendo; si prevede che in caso di ge-stioni particolarmente complesse possanoessere nominati più amministratori giudi-ziari; viene introdotta la previsione in basealla quale gli amministratori giudiziari diaziende, nei casi più complessi, devonoarticolare preventivamente un ufficio dicoadiuzione indicandone i componenti egli oneri, così da sottoporlo all’autorizza-zione (previa) del giudice; viene prevista lagestione dei beni da parte degli ammini-stratori giudiziari, sotto la direzione delgiudice delegato, fino alla confisca defini-tiva come specificato nel novellato articolo38; per garantire la continuità della ge-stione si prevede che gli stessi soggettimantengano i compiti di gestione anchedopo il passaggio di competenza all’Agen-zia, salvo espresso e motivato provvedi-mento di sostituzione da parte della stessaAgenzia. La modifica agli articoli 36 e 41disegna il contenuto generale della rela-zione particolareggiata dei beni sequestraticon una specifica e in parte differenziatadisciplina della relazione richiesta all’am-ministratore che si immette in possesso diaziende, come specificato nel novellatoarticolo 41. L’articolo 36, comma 4, fissa laregola dell’ostensibilità della relazione

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particolareggiata dell’amministratore giu-diziario alle parti, limitatamente ai conte-nuti inerenti la determinazione del valoredi stima. Si prevedono il deposito dellaparte della relazione relativa al valore,l’avviso della cancelleria alle parti, la pos-sibilità di formulare le contestazioni, unaprevia valutazione di ammissibilità daparte del giudice e l’eventuale procedi-mento di accertamento in contraddittorionelle forme della perizia.

L’articolo 26 modifica l’articolo 38 delcodice antimafia ridisegnando, con inno-vazione radicale, il profilo dell’Agenzia. Lanuova norma prevede che fino alla defi-nitività del provvedimento di confiscal’Agenzia svolga attività di ausilio e disupporto all’autorità giudiziaria, propo-nendo al tribunale l’adozione di tutti iprovvedimenti necessari per la miglioreutilizzazione del bene in vista della suadestinazione o assegnazione (comma 1);che si occupi, in via esclusiva, della ge-stione dei beni, nonché della loro desti-nazione e assegnazione dopo la definitivitàdel provvedimento di confisca. Si prevedeche tutte le comunicazioni tra Agenzia eautorità giudiziaria, in senso biunivoco,avvengano per via telematica (comma 2),che l’Agenzia assuma la gestione dei benidopo la confisca definitiva e fino all’emis-sione del provvedimento di destinazioneavvalendosi di un coadiutore individuato –per evidenti ragioni di economia sistema-tica – nell’amministratore giudiziario no-minato dal tribunale, fatta eccezione per ilcaso in cui non ricorrano casi di graviirregolarità o incapacità o altri gravi mo-tivi idonei a legittimare la revoca (comma3). Si prevede una separata e distintarendicontazione dell’attività di gestione acui l’amministratore giudiziario è tenuto,per la parte riferibile alla gestione giudi-ziale e per la parte riferibile alla gestionedi competenza dell’Agenzia, con separataapprovazione del conto di gestione daparte del tribunale e da parte dell’Agenzia(comma 4). Al fine di facilitare le richiestedi utilizzo dei beni confiscati è previstoche entro un mese dal deposito del decretodi confisca di primo grado l’Agenzia pub-blichi nel suo sito internet l’elenco dei beni

immobili oggetto del provvedimento abla-tivo (comma 5).

L’articolo 27 modifica l’articolo 39 delcodice antimafia introducendo il comma1-bis con il quale si prevede che, trascorsicinque giorni dall’inoltro per via telema-tica da parte dell’amministratore giudizia-rio – autorizzato dal giudice delegato astare in giudizio – all’Avvocatura delloStato della richiesta di assistenza legalealla procedura, senza riscontro da partedell’Avvocato generale dello Stato, il giu-dice delegato può nominare un liberoprofessionista. L’articolo 28 modifica l’ar-ticolo 40 del codice antimafia prevedendoche nell’impartire le direttive generalidella gestione, al momento del sequestro,il giudice delegato si avvalga dell’ausilio edel supporto dell’Agenzia. In applicazionedel principio di trasparenza della gestionegiudiziale si esplicita che gli atti di ge-stione reclamabili possono essere soloquelli compiuti dall’amministratore giudi-ziario in assenza di autorizzazione scrittadel giudice delegato; si amplia il termineper il reclamo (quindici giorni dall’effet-tiva conoscenza dell’atto); si prevede che ilrito applicabile per il reclamo sia quello dicui all’articolo 127 del codice di procedurapenale.

L’articolo 29 modifica l’articolo 41 delcodice antimafia, norma centrale delnuovo assetto della gestione giudizialedelle aziende ove il sequestro assicuri, asensi del codice civile, il potere di gestionein capo all’amministrazione giudiziale. Siprevede che l’amministratore giudiziario,individuato secondo il criterio già fissatonel comma 1 e in concreta attuazione delprincipio di trasparenza della gestione giu-diziale, sia nominato dal tribunale condecreto motivato; che la relazione di cuiall’articolo 36, da presentare entro seimesi dall’immissione in possesso, contengauna dettagliata analisi delle concrete pos-sibilità di prosecuzione o di ripresa del-l’attività, tenuto conto del grado di carat-terizzazione dell’azienda con il proposto ei suoi familiari, della natura dell’attivitàesercitata, delle modalità e dell’ambientein cui è svolta, della forza lavoro occupata,della capacità produttiva e del mercato di

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riferimento. Ove non sia concretamentepossibile proseguire l’attività secondo pa-rametri di legalità l’amministratore deveproporre la messa in liquidazione dell’im-presa (comma 1). È introdotto il comma1-bis con cui si definiscono e si amplianoi compiti in questa fase assolutamentecentrale per il destino dell’azienda. L’am-ministratore deve redigere un elenco no-minativo dei creditori e di coloro chevantano diritti reali o personali, di godi-mento o di garanzia, sui beni ai sensidell’articolo 57, comma 1, deve specificarequali crediti originino dai rapporti di cuiall’articolo 56, quali siano collegati a rap-porti commerciali essenziali per la prose-cuzione dell’attività e quali riguardinorapporti già esauriti, o non provati, osemplicemente non essenziali per la pro-secuzione dell’attività di impresa. La re-lazione di cui all’articolo 41 è anche ilmomento per ricostruire, nominativa-mente, la compagine dei dipendenti, cheprestino o abbiano prestato attività lavo-rativa in favore dell’impresa, per specifi-care la natura dei rapporti di lavoroesistenti e, tra questi, quali sono necessarialla prosecuzione dell’attività, per riferiredella presenza di organizzazioni sindacaliall’interno dell’azienda al momento delsequestro e per interloquire con tali or-ganizzazioni sindacali al fine di acquisireloro eventuali proposte sul programma diprosecuzione o di ripresa dell’attività. Larelazione è trasmessa al giudice delegatoma, nelle more, entro trenta giorni dal-l’immissione in possesso (comma 1-ter) ilgiudice delegato adotta i provvedimentiurgenti, autorizza la prosecuzione dell’at-tività; conservano efficacia, fino all’appro-vazione del programma di cui al comma1-quater, le autorizzazioni, le concessioni ei titoli abilitativi in generale già rilasciatiai titolari delle aziende in sequestro. Èprevisto che l’esame della relazione di cuial comma 1 avvenga in camera di consi-glio, nel corso di un’udienza fissata aisensi dell’articolo 127 del codice di pro-cedura penale, con la partecipazione delpubblico ministero, dell’Agenzia e dell’am-ministratore giudiziario, sentiti se com-paiono. L’interlocuzione con l’Agenzia fin

da questa fase pone le basi per un’effettivaattività di ausilio e di supporto dell’Agen-zia a favore della gestione giudiziale. Ilprogramma, ove vi siano concrete prospet-tive di ripresa o di prosecuzione dell’atti-vità, è approvato dal tribunale con decretomotivato (comma 1-quater). Nel lasso tem-porale che intercorre fra l’immissione inpossesso e fino all’approvazione del pro-gramma di prosecuzione o di ripresa del-l’attività non operano per le società insequestro le cause di scioglimento perriduzione o perdita del capitale sociale dicui agli articoli 2484, primo comma, nu-mero 4), e 2545-duodecies del codice civile(comma 1-quinquies). È modificato ilcomma 5 prevedendo che con decretoministeriale (adottato di concerto dai Mi-nistri della giustizia, dello sviluppo econo-mico e dell’economia e delle finanze) sonostabilite modalità semplificate di liquida-zione o di cessazione dell’impresa. È mo-dificato il comma 6 specificando che nelcaso di sequestro di partecipazioni socie-tarie l’amministratore esercita i poteri chespettano al socio nei limiti della quotasequestrata e provvede, ove necessario eprevia autorizzazione del giudice delegato,ad approvare ogni altra modifica dellostatuto utile al perseguimento degli scopidell’impresa in sequestro.

L’articolo 33 modifica il comma 1 del-l’articolo 45 del codice antimafia specifi-cando che l’acquisto dei beni al patrimo-nio dello Stato avviene a seguito dell’irre-vocabilità del provvedimento di confisca.

L’articolo 34 modifica il comma 1 del-l’articolo 46 del codice antimafia am-pliando il novero dei casi in cui la resti-tuzione dei beni confiscati può avvenireper equivalente alle ipotesi in cui i benimedesimi siano stati assegnati per finalitàsociali, per fini di giustizia o di ordinepubblico o di protezione civile di cui allelettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo48. Il novellato comma 3 prevede che neicasi di restituzione per equivalente il pa-gamento della somma corrispondente alvalore dei beni sia posto esclusivamente acarico del Fondo unico giustizia.

L’articolo 36 modifica l’articolo 48 delcodice antimafia e in particolare: il

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comma 3, lettera b), prevedendo che l’au-torizzazione a mantenere al patrimoniodello Stato i beni utilizzati dall’Agenziaper finalità economiche, coerentementecon la nuova disciplina dell’Agenzia, sia dicompetenza della Presidenza del Consigliodei ministri e non del Ministro dell’in-terno; il comma 3, lettera c), ove si tieneconto della soppressione delle province esi inseriscono tra gli enti che possonoottenere in concessione, a titolo gratuito,dagli enti territoriali un bene confiscato lecooperative a mutualità prevalente senzascopo di lucro.

L’articolo 40 introduce l’articolo 54-bisin materia di pagamento di debiti anteriorial sequestro che consente all’amministra-tore giudiziario, previa autorizzazione delgiudice delegato, di procedere al paga-mento anche parziale o rateale dei creditiper prestazioni di beni o servizi, sortianteriormente alla data del sequestro ri-tenuti strategici per la ripresa e la prose-cuzione dell’attività di impresa. Si tratta diuna previsione diretta a evitare che ven-gano interrotti quei singoli rapporti com-merciali essenziali allo svolgimento dell’at-tività tipica dell’impresa da parte di alcunicreditori strategici in conseguenza delmancato adempimento delle obbligazionigià scadute alla data del sequestro, pre-vedendo per tale limitata categoria dicrediti la possibilità di procedere a unpagamento immediato, attribuendogli cosìnatura prededucibile, in assenza di veri-fica, rimettendo poi, come previsto all’ar-ticolo 59, comma 6, lettera b), come mo-dificato dal successivo articolo 45, la pos-sibilità agli altri creditori di impugnare ilprovvedimento autorizzativo del paga-mento.

Sempre nell’ottica di favorire la prose-cuzione dell’attività, è stato altresì previ-sto, al comma 2 dell’articolo 54-bis, che, insede di redazione del programma di pro-secuzione o ripresa dell’attività di cuiall’articolo 41, il tribunale può autorizzarel’amministratore giudiziario a rinegoziarele esposizioni debitorie dell’impresa e aprovvedere ai conseguenti pagamenti, pre-via verifica sommaria della buona fede.

All’articolo 41 sono state apportate al-cune modifiche all’articolo 55 del codiceantimafia nei rapporti tra procedimento diprevenzione e procedure esecutive indivi-duali, prevedendo che l’eventuale processoesecutivo sul singolo bene sottoposto asequestro non possa essere iniziato (regolafissata già dal testo vigente) e, ove iniziato,rimanga sospeso (il testo vigente in ma-niera equivoca afferma che non possaessere proseguito ma non precisa le sortidel procedimento in caso di dissequestrodel bene). Dalla sospensione consegna lapossibilità di riassunzione in caso di dis-sequestro, facendo salvi gli effetti prodot-tosi prima della sospensione in favore delcreditore.

È stato espressamente previsto, alcomma 3 dell’articolo 55, che deve esseresospeso il giudizio civile già pendente di-retto a far accettare l’esistenza di undiritto reale o personale di godimento o digaranzia da parte di un terzo su di unbene sottoposto a sequestro. È stata altresìriconosciuta la legittimazione passiva nelgiudizio di prevenzione al titolare di undiritto reale di garanzia sui beni sottopostia sequestro.

L’articolo 42 interviene sulla disciplinadei rapporti pendenti regolamentata all’ar-ticolo 56 del codice antimafia, prevedendoche i contratti relativi al bene o all’aziendasequestrata che non siano stati ancoracompiutamente eseguiti anche da una soladelle parti siano sospesi, rimettendo lesorti del rapporto alla valutazione dell’am-ministratore giudiziario in ordine alla con-venienza alla prosecuzione o allo sciogli-mento del contratto. Al fine di garantire lacertezza dei rapporti giuridici, l’ammini-strato è tenuto a sciogliere la riserva sullesorti del contratto entro il termine previ-sto per il deposito della prima relazione dicui all’articolo 41, comma 1-bis, e comun-que non oltre sei mesi dall’immissione inpossesso. Lo scioglimento dal contratto daparte dell’amministratore non dà diritto alrisarcimento del danno nei confronti dellaprocedura. Il contraente conserva il dirittoal risarcimento del danno nei soli con-fronti del proposto.

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Agli articoli 43, 44 e 45 si introduconomodifiche significative al procedimento diaccertamento dei crediti e dei diritti deiterzi, intervenendo sugli articoli 57, 58 e59 del codice antimafia. Viene previsto undiverso modello procedurale mutuato dal-l’esperienza del procedimento di verificadei crediti delineato dagli articoli 92 eseguenti del regio decreto n. 267 del 1942,di seguito « legge fallimentare ». È statoindicato senza possibilità di equivoco chesi procede alla verifica dei crediti dopo cheè intervenuta confisca di primo grado,ancorché non definitiva. L’anticipazionedella fase di accertamento dei diritti deiterzi sui beni sottoposti a misura di pre-venzione è diretta a garantire, da un lato,una maggiore tutela all’interesse dei cre-diti di buona fede a cui viene riconosciutoin tempi relativamente brevi la titolaritàdel diritto e la possibilità di ottenernefutura soddisfazione; dall’altro, la cono-scenza del dato effettivo dell’indebita-mento, della sua origine e del suo am-montare consente di acquisire elementiutili per un intervento mirato al persegui-mento delle finalità proprie della proce-dura, fornendo elementi per la redazionedel piano per la prosecuzione dell’attività.Le modifiche introdotte incidono sensibil-mente sulla fase del procedimento di ve-rifica, privilegiando quegli aspetti del pro-cedimento in grado di garantire una mag-giore tempestività nella formazione dellostato passivo e un ampliamento del con-traddittorio tra le parti, anticipando lafase di instaurazione del contraddittoriotra creditori e organi della procedura auna fase addirittura antecedente al-l’udienza di verifica. Vengono ridetermi-nati i termini previsti, sia quello concessoai debitori per il deposito delle istanze diaccertamento del credito, sia quello difissazione dell’udienza di verifica, in ra-gione del diverso impianto organizzativodella procedura di accertamento dei cre-diti qui delineato. La riduzione del ter-mine perentorio a sessanta giorni, decor-rente dalla comunicazione del provvedi-mento del giudice, previsto per la presen-tazione delle domande di insinuazione alpassivo di cui al comma 2 dell’articolo 57

del codice antimafia, tiene conto dell’esi-genza di contenimento dei tempi del pro-cesso, senza ledere i diritti dei creditori ele loro esigenze difensive, in ragione dellavalutazione del dato oggettivo che i cre-ditori sono già venuti a conoscenza dadiverso tempo dell’esistenza e della pen-denza della procedura di prevenzione esono consapevoli della necessità che il lorocredito prima di essere ammesso al paga-mento sia preventivamente verificato. Lariduzione del termine iniziale fissato dalgiudice per il deposito delle istanze diaccertamento dei crediti è bilanciata dal-l’allungamento del termine previsto per lafissazione dell’udienza di verifica dei cre-diti, che trova giustificazione nella neces-sità di un più ampio spazio temporale trala data di scadenza del termine di pre-sentazione delle istanze dei creditori e ladata dell’udienza di verifica, così da con-sentire all’amministratore di esaminare ledomande pervenute e di predisporre unprogetto di stato passivo, rassegnando lesue conclusioni con riferimento ad ognisingola domanda. L’amministratore è te-nuto a depositare il progetto di statopassivo presso la cancelleria del giudicedella prevenzione non oltre il termine diventi giorni prima dell’udienza, così daconsentire ai creditori di prendere visionedelle sue conclusioni, di controdedurre edi presentare osservazioni, nonché di de-positare una documentazione integrativa.È stato concesso al creditore il terminefino a cinque giorni prima dell’udienza peril deposito delle proprie osservazioni eintegrazioni documentali, termine previstoa pena di decadenza, introdotto dalcomma 5-ter dell’articolo 58 dello stessocodice. La preventiva verifica delle do-mande a opera dell’amministratore giudi-ziario, così come la possibilità per i cre-ditori di controdedurre le conclusioni ras-segnate e di produrre nuovi documenti,agevola l’attività del giudice in udienzagarantendo la speditezza della trattazionee riducendo i tempi dell’accertamento de-finitivo dei crediti, limita le ipotesi di unrinvio dell’udienza per esigenze istruttorieconnesse o conseguenti alla necessità diproduzioni documentali, nonché agevola

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soluzioni condivise tra le parti, nei limitidella disponibilità dei diritti, atte a ridurrele ipotesi di impugnazioni.

All’articolo 43 si introduce nel comma1 dell’articolo 57 del codice antimafia laprevisione che nell’elenco nominativo deicreditori anteriori al sequestro siano in-seriti anche quelli ritenuti strategici per laripresa e la prosecuzione dell’attività diimpresa e per la conservazione del valoreeconomico e sociale dell’azienda seque-strata, di cui all’articolo 54-bis. Tali ultimicrediti, pur esclusi dal procedimento diverifica di cui all’articolo 58, in quanto giàsoddisfatti, ove il giudice ne abbia auto-rizzato il pagamento in ragione della ri-scontrata essenziale strumentalità, devonoessere comunque inseriti dall’amministra-tore nell’elenco dei creditori, per consen-tire a tutti gli altri creditori la verifica deipresupposti del trattamento preferenzialericevuto e la conseguente possibilità diimpugnare il provvedimento del giudiceche ne ha autorizzato il pagamento, neimodi e nei termini previsti all’articolo 59,comma 6, per l’impugnazione dei creditiammessi o esclusi dal passivo.

L’articolo 44 modifica l’articolo 58 delcodice antimafia prevedendo al comma 5la possibilità di presentare domande tar-dive solo entro il limite temporale di unanno dal decreto di esecutorietà dellostato passivo emanato all’esito della veri-fica delle domande tempestive. L’ammis-sibilità della domanda tardiva presupponeche il creditore provi di non aver potutopresentare la domanda tempestivamenteper causa a lui non imputabile nel termineassegnato. Non è stata prevista per la fasedella verifica dinanzi al giudice delegato ladifesa tecnica, obbligatoria invece in ognicaso di impugnazione dinanzi al tribunale.

L’articolo 45 modifica l’articolo 59 delcodice antimafia e prevede che nel giudi-zio di impugnazione non siano ammessenuove prove se non sopravvenute. Nelgiudizio di impugnazione viene ridotta lapossibilità di attività istruttoria in ragionedell’operato ampliamento del contraddit-torio alla fase preliminare all’udienza diverifica.

Gli articoli 46 e 47 introducono rile-vanti modifiche all’attività di liquidazionedei beni e al progetto di pagamento di-sciplinati agli articoli 60 e 61 del codiceantimafia. La fase della vendita e delriparto viene devoluta integralmente al-l’Agenzia, che vi provvede dopo che laconfisca è divenuta irrevocabile. Viene ri-badito il criterio di sussidiarietà dellavendita dei beni solo nel caso in cui laliquidità di cui si dispone risulti insuffi-ciente a garantire la soddisfazione deicreditori. Al fine di evitare che si verifi-chino situazioni in cui si procede allavendita di beni di consistente valore afronte di crediti insoddisfatti di importocomplessivamente modesto, è stata previ-sta la possibilità, al comma 1 dell’articolo60, che l’Agenzia possa differire la venditaa un momento successivo ove confidi direperire le risorse necessarie dalla gestionedel patrimonio. È stato previsto che sial’Agenzia a predisporre il progetto delpiano dei pagamenti da sottoporre all’at-tenzione dei creditori che potranno pre-sentare le loro osservazioni. Il piano dipagamento può essere impugnato dai cre-ditori dinanzi al giudice civile. Si tratta,infatti, dell’accertamento di un diritto che,se pur trova il suo presupposto nel pro-cedimento di prevenzione, prescinde daesso, inserendosi nel rapporto tra l’Agen-zia, tenuta al pagamento, e il creditore inragione della titolarità del credito am-messo al passivo, rapporto estraneo allaprocedura di prevenzione. L’eventuale suc-cessivo giudizio di opposizione di naturacivile si svolge con rito camerale nelleforme del procedimento sommario di cuiagli articoli 702-bis e seguenti del codice diprocedura civile dinanzi alla corte d’ap-pello del distretto di competenza del giu-dizio presupposto (di prevenzione o pe-nale). In presenza di somme contestate,queste vanno accantonate, procedendo al-l’assegnazione di quelle non controverse.Ove non sia possibile procedere all’accan-tonamento la proposta opposizione so-spende l’esecutività dei pagamenti.

Gli articoli 48 e 49 apportano modifi-che agli articoli 63 e 64 del codice anti-mafia disciplinando i rapporti tra proce-

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dure di prevenzione e di fallimento. Vienesfoltita la disciplina di cui agli articoli 63e 64, escludendo che il giudice del falli-mento proceda alla verifica di buona fededei crediti, come previsto da una normavigente ma unanimemente criticata dadottrina e operatori sia del diritto falli-mentare sia del diritto di prevenzione; sistabilisce che i beni sottoposti a sequestro,sia nell’ipotesi di fallimento dichiaratoprima del sequestro, sia nell’ipotesi difallimento dichiarato dopo il sequestro,siano esclusi dalla massa attiva del falli-mento e che in conseguenza l’accerta-mento dei crediti connessi a diritti su diessi gravanti sia devoluto in via esclusivaalle valutazioni del giudice delegato dellaprevenzione attraverso il procedimento diverifica della buona fede ai sensi degliarticoli 52 e seguenti. Così che ove giàverificato in sede fallimentare, i creditiinerenti a beni confiscati dovranno esserenuovamente accertati dal giudice dellaprevenzione, nel rispetto, peraltro, delprincipio della valenza endoprocessualedell’ammissione al passivo; i crediti esclusidall’accertamento del passivo in sede fal-limentare si identificano in quelli cherealizzano cause legittime di prelazionesui beni sottoposti a sequestro (in parti-colare diritti reali di garanzia o privilegispeciali). È consentito all’amministratore,qualora ne ricorrano i presupposti e lefinalità, di procedere alla ristrutturazionedei debiti delle imprese sequestrate avva-lendosi degli strumenti e delle proceduredi negoziazione della crisi oggi in vigore.

Gli articoli 54, 55, 56 e 57 modificanogli articoli 110, 111, 112 e 113 del codiceantimafia.

Sono ridisegnati profilo, competenze epoteri dell’Agenzia.

L’articolo 54 modifica l’articolo 110. Inragione del profilo più articolato del-l’Agenzia la stessa viene posta sotto lavigilanza del Presidente del Consiglio deiministri e, conseguentemente, la sola sedelegale viene fissata a Roma mentre la sedesecondaria (e operativa) rimane a ReggioCalabria (comma 1). Le attribuzioni,prima esclusive del Ministro dell’interno,migrano ora in capo al Presidente del

Consiglio dei ministri (articoli 111, commi2, 4 e 5, e 112, comma 1). Si ampliano esi dettagliano inoltre i compiti dell’Agen-zia. È modificata la lettera a) del comma2, sono specificati e ampliati i dati chel’Agenzia deve acquisire tramite il suosistema informativo, si specifica che iflussi informativi corrono in modalità bi-direzionale con il sistema informativo delMinistero della giustizia e dell’autoritàgiudiziaria, con le banche dati e i sistemiinformativi delle prefetture – uffici terri-toriali del Governo, degli enti territoriali,della società Equitalia spa e di EquitaliaGiustizia, nonché delle agenzie fiscali – econ gli amministratori giudiziari, con lemodalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 15 dicembre 2011,n. 233, al fine di avere un costante mo-nitoraggio dei dati relativi alla « vita »(stato, consistenza, criticità, destinazione,assegnazione) dei beni sequestrati e con-fiscati alla criminalità organizzata nelcorso dei procedimenti penali e di pre-venzione. Sono modificate le lettere b) e c)del comma 2 ove si specifica che, tanto peri beni oggetto di sequestro e confisca diprevenzione che per i beni oggetto disequestro e confisca penale in senso lato,l’ausilio all’autorità giudiziaria è finaliz-zato a rendere possibile, fin dalla fase delsequestro, un’assegnazione provvisoria deibeni immobili e delle aziende per finiistituzionali o sociali agli enti, alle asso-ciazioni, alle cooperative di cui all’articolo48, comma 3, lasciando al giudice delegatol’individuazione, nel caso concreto, dellemodalità più idonee. Sono modificate lelettere c) e d) del comma 2 ove si prevedeche all’Agenzia sono attribuite in via esclu-siva l’amministrazione e la destinazionedei beni confiscati in via definitiva in esitoa procedimenti di prevenzione, penalinonché dei beni definitivamente confiscatidal giudice dell’esecuzione penale.

L’articolo 55 modifica l’articolo 111. Èprevisto che il Direttore dell’Agenzia siascelto tra figure professionali che abbianomaturato esperienza specifica almenoquinquennale nella gestione dei beni edelle aziende e, fermo tale requisito, tra

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prefetti provenienti dalla carriera prefet-tizia, dirigenti dell’Agenzia del demanio,amministratori di società pubbliche o pri-vate, magistrati che abbiano conseguito laquinta valutazione di professionalità. Èampliata la composizione del Consigliodirettivo con l’inserimento di un qualifi-cato esperto in materia di progetti difinanziamenti europei e nazionali, desi-gnato dal Presidente del Consiglio deiministri o dal Ministro da esso delegato. Èistituito il Comitato consultivo e di indi-rizzo, presieduto dal Direttore dell’Agenziae composto da un esperto in materia dipolitica di coesione territoriale, da unrappresentante del Ministero dello svi-luppo economico, del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, dei fondi delProgramma operativo nazionale (PON) si-curezza, del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, delle regioni,dei comuni, delle associazioni potenzial-mente destinatarie o assegnatarie dei benisequestrati o confiscati ai sensi dell’arti-colo 48, comma 3, lettera c), quest’ultimonominato sulla base di criteri di traspa-renza, rappresentatività e rotazione seme-strale, da un rappresentante delle orga-nizzazioni sindacali dei lavoratori, dellecooperative e delle associazioni dei datoridi lavoro. È previsto che possano esserechiamati a partecipare al Comitato i rap-presentanti degli enti territoriali ove i benio le aziende sequestrati e confiscati sitrovano. I componenti del Comitato con-sultivo e di indirizzo, per i quali non èprevisto compenso, sono stati individuaticon riguardo alle competenze professionalie all’esperienza lavorativa utile e necessa-ria per la migliore utilizzazione, assegna-zione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati. Il Comitato è stato pensatocome laboratorio propulsivo per il con-creto perseguimento delle finalità istitu-zionali di destinazione sociale dei benisequestrati e confiscati.

L’articolo 56 modifica l’articolo 112. Èmodificato il comma 1 sulle attribuzionidegli organi dell’Agenzia nella parte in cuisi prevede che il Direttore debba convo-care, con frequenza periodica, il Consigliodirettivo e il Comitato consultivo e di

indirizzo, che riferisce periodicamente alPresidente del Consiglio dei ministri eprovvede all’attuazione delle linee guidainterne e degli indirizzi di cui l’Agenzia sidota per l’ausilio all’autorità giudiziaria eper la destinazione dei beni. È modificatoil comma 2 ove si prevede che l’Agenziacoadiuva l’autorità giudiziaria nella ge-stione fino alla confisca definitiva, nell’am-ministrazione dei beni confiscati in viadefinitiva fino alla destinazione dei beni eprovvede, in via esclusiva, sulla destina-zione dei beni. È modificato il comma 3nella parte i cui prevede che l’Agenzia, perl’attuazione dei suoi compiti, si avvaledelle prefetture – uffici territoriali delGoverno territorialmente competenti e chei prefetti costituiscono, senza maggiorioneri per la finanza pubblica, un nucleo disupporto composto da funzionari di com-provata esperienza nel settore dei beniconfiscati, anche provenienti da un’altrapubblica amministrazione, e integrato, ovenecessario, da rappresentanti di categorieprofessionali, enti e associazioni per que-stioni di rispettivo interesse. È previsto cheil prefetto, in relazione ai compiti del-l’Agenzia di ausilio all’autorità giudiziarianella gestione dei beni in sequestro, puòessere autorizzato ad accedere agli attidell’amministratore giudiziario. È modifi-cato il comma 4 laddove si prevede che ledeliberazioni del Consiglio direttivo del-l’Agenzia sono adottate previo parere mo-tivato del Comitato consultivo e di indi-rizzo. Sono poi previsti i nuovi e piùarticolati compiti dell’Agenzia laddove, in-tegrando la normativa vigente, si prevedeche, con delibera del Consiglio direttivo,l’Agenzia: a) utilizza i flussi di informa-zioni acquisiti tramite il suo sistema in-formativo per facilitare la collaborazione eil dialogo tra amministratori giudiziari ecoadiutori su tutto il territorio nazionalein modo da incentivare la prosecuzione ol’instaurazione di rapporti commerciali traimprese sequestrate o confiscate; b) presta,ove richiesta, supporto all’amministratoregiudiziario per effettuare l’analisi azien-dale e per verificare l’effettiva possibilitàdi prosecuzione dell’impresa o di ripresadell’attività imprenditoriale o, viceversa,

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per avviare la procedura di liquidazione odi ristrutturazione del debito; c) supportal’amministrazione giudiziaria nell’indivi-duazione di professionalità necessarie perla prosecuzione o la ripresa dell’attività diimpresa stipulando protocolli con le asso-ciazioni di categoria e le strutture inte-ressate, anche avvalendosi dei nuclei ter-ritoriali di supporto istituiti presso le pre-fetture – uffici territoriali del Governo; d)emana le linee guida interne per fornireausilio all’autorità giudiziaria nella fase digestione e per l’attività di destinazione deibeni con riguardo a quanto necessario persalvaguardare il valore patrimoniale e ilivelli occupazionali dei beni aziendali, perincrementare la redditività dei beni im-mobili e per agevolarne la devoluzione alloStato liberi da pesi e oneri, prevedendoanche un’assegnazione provvisoria; e) pre-dispone protocolli operativi su base nazio-nale per concordare con l’Associazionebancaria italiana (ABI) e con la Banca diItalia la rinegoziazione dei rapporti ban-cari già in essere con le aziende seque-strate e confiscate.

È modificato il comma 6 dedicato aicompiti del Comitato consultivo e di in-dirizzo a cui si assegna il compito di: a)esprimere il parere sugli atti di cui alcomma 4; b) esprimere proposte e fornireelementi per agevolare l’interazione fraamministratori giudiziari o per verificare,

se richiesto dall’amministratore giudiziarioe previo parere del giudice delegato, ladisponibilità degli enti e delle cooperativeche ne hanno titolo a prendere in caricoimmobili che non facciano parte di com-pendi aziendali, fin dalla fase del seque-stro; c) esprimere pareri su specifichequestioni che riguardano la destinazione el’utilizzazione dei beni sequestrati e con-fiscati.

L’articolo 57 modifica l’articolo 113,comma 1, lettera a), ove si prevede, espres-samente, che il personale dell’Agenzia siaselezionato con riguardo alla specificacompetenza in materia di gestione delleaziende e di accesso al credito bancario eai finanziamenti europei. Si intende im-primere, per tale via, alle risorse umanedell’Agenzia una configurazione decisa-mente e univocamente orientata verso lacapacità di fornire un concreto ausilioall’autorità giudiziaria nella gestione deibeni fino alla definitività del provvedi-mento di confisca e di immaginare con-creti scenari per la destinazione a finisociali dei beni sequestrati e confiscati, alfine di dare contenuto reale al circuitovirtuoso che vede nella restituzione deibeni sequestrati e confiscati alle organiz-zazioni criminali una medicamentosa su-tura e una feconda riparazione della feritache il crimine e il delitto arrecano allacollettività.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

1. All’articolo 4, comma 1, del codicedelle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni, di seguito denominato « codiceantimafia », sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero dei delittidi cui agli articoli 416-ter e 418 del codicepenale »;

b) la lettera i) è sostituita dalla se-guente:

« i) alle persone che, per il lorocomportamento, debba ritenersi, anchesulla base della partecipazione attiva inpiù occasioni, alle manifestazioni di vio-lenza di cui all’articolo 6 della legge 13dicembre 1989, n. 401, e successive mo-dificazioni, ovvero della reiterata applica-zione nei loro confronti del divieto previ-sto dallo stesso articolo, siano dedite allacommissione di reati che mettono in pe-ricolo l’ordine e la sicurezza pubblicaovvero l’incolumità delle persone in occa-sione o a causa dello svolgimento di ma-nifestazioni sportive »;

c) è aggiunta, in fine, la seguentelettera:

« i-bis) ai soggetti indiziati di unodei delitti contro la pubblica amministra-zione previsti dal libro secondo, titolo II,capo I, del codice penale che rientrinonelle categorie di cui all’articolo 1, comma1, lettere a) e b), del presente codice ».

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ART. 2

(Titolarità della proposta. Competenza).

1. All’articolo 5 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalprocuratore nazionale antimafia » sono in-serite le seguenti: « nell’ambito delle atti-vità di cui all’articolo 371-bis, commi 2 e3, del codice di procedura penale » ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Laproposta deve essere depositata presso lacancelleria delle sezioni specializzate di-strettuali di cui al comma 4 »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Nei casi previsti dall’articolo 4,comma 1, lettere c), i) e i-bis), le funzionie le competenze spettanti al procuratoredella Repubblica presso il tribunale delcapoluogo del distretto sono attribuite an-che al procuratore della Repubblica pressoil tribunale nel cui circondario la personarisulta dimorare, previo coordinamentocon il procuratore della Repubblica pressoil tribunale del capoluogo del distretto. Neimedesimi casi, nelle udienze relative aiprocedimenti per l’applicazione delle mi-sure di prevenzione le funzioni di pubblicoministero possono essere esercitate anchedal procuratore della Repubblica propo-nente »;

c) il comma 4 è sostituito dai se-guenti:

« 4. Sono istituite presso il tribunale delcapoluogo del distretto e della corte diappello sezioni specializzate in materia dimisure di prevenzione personali e patri-moniali. Il presidente del tribunale assi-cura che il collegio sia composto da ma-gistrati di specifica esperienza nella ma-teria o comunque già assegnati a funzionicivili, fallimentari e societarie, garantendola necessaria integrazione delle compe-tenze.

4-bis. Sono altresì istituite sezioni di-staccate delle sezioni specializzate in ma-

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teria di misure di prevenzione presso iltribunale circondariale di Trapani e pressoil tribunale circondariale di Santa MariaCapua Vetere. Alle predette sezioni distac-cate si applicano le norme riguardanti lesezioni specializzate distrettuali ».

ART. 3

(Parere del procuratore distrettuale sulleproposte degli altri soggetti legittimati alla

proposta).

1. Dopo l’articolo 5 del codice antima-fia, come da ultimo modificato dalla pre-sente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (Parere del procuratoredistrettuale sulle proposte degli altri soggettilegittimati alla proposta). – 1. Il procura-tore della Repubblica circondariale, il que-store e il direttore della direzione investi-gativa antimafia, titolari della proposta aisensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, quandonon formulano la proposta congiunta-mente al procuratore distrettuale, la de-positano presso la cancelleria della sezionespecializzata distrettuale di cui all’articolo5, comma 4.

2. Il presidente del tribunale trasmettecopia della sola proposta al procuratoredistrettuale perché formuli il proprio pa-rere entro dieci giorni dalla comunica-zione. Il procuratore distrettuale, entro ilcitato termine, può integrare gli atti giàdepositati dal diverso organo proponente,può formulare ulteriori richieste o propo-ste al tribunale e può segnalare la pen-denza di altri procedimenti connessi echiederne la riunione ai sensi dell’articolo17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente del tribunale fissal’udienza solo dopo aver acquisito il pareredel procuratore distrettuale o comunquedopo che sia decorso il termine indicato alcomma 2 ».

ART. 4.

(Tipologia delle misure e loro presupposti).

1. All’articolo 6, comma 2, del codiceantimafia, le parole: « più Province » sono

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così sostituite dalle seguenti: « più re-gioni ».

ART. 5.

(Procedimento applicativo).

1. All’articolo 7 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Il tribunale prov-vede, con decreto motivato, entro trentagiorni dal deposito della proposta o, lad-dove richiesto, del parere del procuratoredistrettuale o del decorso del terminefissato dall’articolo 5-bis, comma 2, peresprimerlo »;

b) al comma 2, al primo periodo, leparole: « del collegio » sono soppresse e, alsecondo periodo, dopo le parole: « primadella data predetta » sono aggiunte le se-guenti: « e contiene la concisa esposizionedei contenuti della proposta »;

c) al comma 4, il terzo e il quartoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Sel’interessato è detenuto o internato in luogoposto fuori della circoscrizione del giudice ene fa tempestiva richiesta, la partecipa-zione all’udienza è assicurata a distanzamediante collegamento audiovisivo ai sensidell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7,delle norme di attuazione, di coordina-mento e trasmissione del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativo 28luglio 1989, n. 271, di seguito denominato“norme di attuazione del codice di proce-dura penale”, salvo che il collegio ritenganecessaria la presenza della parte. Solo incaso di indisponibilità di mezzi tecnici ido-nei, il presidente dispone la traduzione del-l’interessato detenuto »;

d) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. Qualora il tribunale debba sen-tire soggetti informati su fatti rilevanti peril procedimento, il presidente del collegiopuò disporre l’esame a distanza nei casi enei modi indicati all’articolo 147-bis,comma 2, delle norme di attuazione delcodice di procedura penale »;

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e) sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:

« 10-bis. Le questioni concernenti lacompetenza per territorio devono essereeccepite, a pena di decadenza, alla primaudienza e comunque subito dopo l’accer-tamento della regolare costituzionedelle parti e il tribunale le decide im-mediatamente. Possono essere altresì ri-levate d’ufficio con la decisione di primogrado.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propriaincompetenza, la dichiara con decreto eordina la trasmissione degli atti al procu-ratore distrettuale territorialmente compe-tente; la declaratoria di incompetenza nonproduce l’inefficacia degli elementi già ac-quisiti. Le disposizioni del periodo prece-dente si applicano anche qualora la pro-posta sia stata avanzata da soggetti nonlegittimati ai sensi dell’articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale disponeai sensi del comma 10-ter del presentearticolo il sequestro perde efficacia se,entro venti giorni dal deposito del prov-vedimento che pronuncia l’incompetenza,il tribunale competente non provvede aisensi dell’articolo 20. Il termine previstodall’articolo 24, comma 2, decorre nuova-mente dalla data del decreto di sequestroemesso dal tribunale competente.

10-quinquies. Il decreto di accogli-mento, anche parziale, della propostapone a carico del proposto il pagamentodelle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale èdepositato in cancelleria entro quindicigiorni dalla conclusione dell’udienza.

10-septies. Quando la stesura dellamotivazione è particolarmente complessa,il tribunale, se ritiene di non poter de-positare il decreto nel termine previstodal comma 10-sexies, dopo le conclusionidelle parti, può indicare un termine piùlungo, comunque non superiore a no-vanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale siapplicano le disposizioni dell’articolo 154delle norme di attuazione del codice diprocedura penale ».

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ART. 6.

(Decisione).

1. All’articolo 8, comma 5, del codiceantimafia, e successive modificazioni, leparole: « o in una o più Province » sonosostituite dalle seguenti: « o in una o piùregioni » e le parole: « ovvero, con riferi-mento ai soggetti di cui all’articolo 1,lettera c), il divieto di avvicinarsi a deter-minati luoghi, frequentati abitualmente daminori » sono soppresse.

ART. 7.

(Decorrenza e cessazionedella sorveglianza speciale).

1. All’articolo 14 del codice antimafia,dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L’esecuzione della sorveglianzaspeciale resta sospesa durante il tempo incui l’interessato è sottoposto alla misuradella custodia cautelare. In tal caso, salvoquanto stabilito dal comma 2, il termine didurata della misura di prevenzione conti-nua a decorrere dal giorno nel quale ècessata la misura cautelare.

2-ter. L’esecuzione della sorveglianzaspeciale resta sospesa durante il tempo incui l’interessato è sottoposto a detenzioneper espiazione di pena. Dopo la cessazionedello stato di detenzione, se esso si èprotratto per almeno due anni, il tribunaleverifica, anche d’ufficio, la persistenzadella pericolosità sociale dell’interessato,assumendo le necessarie informazionipresso l’amministrazione penitenziaria el’autorità di pubblica sicurezza. Al relativoprocedimento si applica, in quanto com-patibile, il disposto dell’articolo 7. Se per-siste la pericolosità sociale, il tribunaleemette decreto con cui ordina l’esecuzionedella misura di prevenzione, il cui terminedi durata continua a decorrere dal giornoin cui il decreto stesso è comunicatoall’interessato, salvo quanto stabilito dalcomma 2. Se la pericolosità sociale ècessata, il tribunale emette decreto con cuirevoca il provvedimento di applicazionedella misura di prevenzione ».

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 8.

(Titolarità della proposta).

1. All’articolo 17, comma 1, del codiceantimafia, la parola: « possono » è sosti-tuita dalla seguente: « devono » e dopo leparole: « ove dimora la persona, » sonoinserite le seguenti: « dal Procuratore na-zionale antimafia, nell’ambito delle attivitàdi cui all’articolo 371-bis, commi 2 e 3, delcodice di procedura penale, ».

ART. 9.

(Applicazione delle misure di prevenzionepatrimoniali. Morte del proposto).

1. All’articolo 18, comma 3, del codiceantimafia sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « nonché nei riguardi di coloro chenell’ultimo quinquennio hanno convissutocon il soggetto deceduto e nei confronti dellepersone fisiche o giuridiche, società, con-sorzi o associazioni, del cui patrimonio ilsoggetto deceduto risultava poter disporre intutto o in parte, direttamente o indiretta-mente. Il tribunale provvede, in tali casi, aisensi dell’articolo 26 ».

ART. 10.

(Indagini patrimoniali).

1. All’articolo 19, comma 4, del codiceantimafia, dopo il primo periodo è inseritoil seguente: « Gli stessi possono altresìaccedere, senza nuovi o maggiori oneri, alSistema di interscambio flussi dati (SID)dell’Agenzia delle entrate e richiederequanto ritenuto utile ai fini delle inda-gini ».

ART. 11.

(Sequestro).

1. All’articolo 20 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è iniziatoil procedimento » sono sostituite dalle se-

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guenti: « è stata presentata la proposta » esono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , ovvero dispone le misure di cui agliarticoli 34 e 34-bis ove ricorrano i pre-supposti ivi previsti »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Il sequestro è revocato dal tribu-nale quando risulta che esso ha per og-getto beni di legittima provenienza o deiquali l’indiziato non poteva disporre di-rettamente o indirettamente ovvero in ognialtro caso in cui è respinta la proposta diapplicazione della misura di prevenzionepatrimoniale. Il tribunale ordina le tra-scrizioni e le annotazioni consequenzialinei pubblici registri, nei libri sociali e nelregistro delle imprese »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

« 3-bis. Il decreto di sequestro e ilprovvedimento di revoca, anche parziale,del sequestro sono comunicati, anche invia telematica, all’Agenzia subito dopo laloro esecuzione ».

ART. 12.

(Esecuzione del sequestro).

1. All’articolo 21 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « L’ufficialegiudiziario » sono sostituite dalle seguenti:« La polizia giudiziaria » e le parole: « conl’assistenza obbligatoria della polizia giu-diziaria » sono sostituite dalle seguenti:« con l’assistenza, ove occorra, dell’uffi-ciale giudiziario »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Il giudice delegato alla procedura aisensi dell’articolo 35, comma 1, sentitol’amministratore giudiziario e valutate leeventuali istanze degli occupanti, ove que-sti non vi provvedano spontaneamente,ordina lo sgombero degli immobili occu-pati senza titolo ovvero sulla base di titolo

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privo di data certa anteriore al sequestromediante l’ausilio della forza pubblica ».

ART. 13.

(Provvedimento d’urgenza).

1. All’articolo 22, comma 1, del codiceantimafia, al secondo periodo sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « anchein mancanza del parere di cui all’articolo5-bis » e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « previo parere delprocuratore distrettuale ai sensi dell’arti-colo 5-bis ».

ART. 14.

(Procedimento applicativo).

1. All’articolo 23, comma 4, del codiceantimafia, le parole: « o personali di go-dimento » sono sostituite dalle seguenti:« di godimento o di garanzia ».

ART. 15.

(Confisca).

1. All’articolo 24 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « In ogni caso il pro-posto non può giustificare la legittimaprovenienza dei beni adducendo che ildenaro utilizzato per acquistarli sia pro-vento o reimpiego dell’evasione fiscale,anche se oggetto di condono o di defini-zione anticipata del contenzioso tributario.Se il tribunale non dispone la confisca puòapplicare anche d’ufficio le misure di cuiagli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano ipresupposti ivi previsti »;

b) al comma 2, terzo periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « , peril tempo necessario per la decisione defi-nitiva su istanza di ricusazione presentatadal difensore nonché per il tempo decor-

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rente dalla morte del proposto, interve-nuta durante il procedimento, fino al-l’identificazione e alla citazione dei sog-getti previsti dall’articolo 18, comma 2, edurante la pendenza del termine per ildeposito del decreto conclusivo del proce-dimento ».

ART. 16.

(Comunicazioni e impugnazioni).

1. All’articolo 27 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. La corte d’appello annulla ildecreto di primo grado qualora riconoscache il tribunale era incompetente territo-rialmente e l’incompetenza è stata ripro-posta nei motivi di impugnazione e ordinala trasmissione degli atti al procuratoredistrettuale competente; la declaratoria diincompetenza non produce l’inefficaciadegli elementi già acquisiti. Si applical’articolo 7, comma 10-quater.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bissi applicano anche qualora la propostanon sia stata avanzata dal procuratoredella Repubblica o dal questore o daglialtri soggetti legittimati ai sensi dell’arti-colo 5 e l’eccezione sia stata riproposta neimotivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma ancheparziale del decreto impugnato, la corted’appello pone a carico della parte che haproposto l’impugnazione il pagamentodelle spese processuali.

2-quinquies. Se la corte d’appello, inriforma della decisione del tribunale, di-spone il sequestro si applicano, in quantocompatibili, le norme sull’applicazionedelle misure di prevenzione patrimoniali esull’amministrazione dei beni di cui alpresente codice»;

b) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. I provvedimenti della corted’appello che, in riforma del decreto di

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confisca emesso dal tribunale, dispongonola revoca del sequestro divengono esecutividieci giorni dopo la comunicazione alleparti, salvo che il procuratore generale,entro tale termine, ne chieda la sospen-sione alla medesima corte d’appello. Intale caso, se la corte, entro dieci giornidalla sua presentazione, non accoglie larichiesta, il provvedimento diventa esecu-tivo; altrimenti l’esecutività resta sospesafino a quando nel procedimento di pre-venzione sia intervenuta pronuncia defi-nitiva »;

c) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. Il procuratore della Repub-blica, senza ritardo, trasmette il propriofascicolo al procuratore generale presso lacorte d’appello competente per il giudiziodi secondo grado. Al termine del proce-dimento di primo grado il procuratoredella Repubblica forma un fascicolo nelquale sono raccolti tutti gli elementi in-vestigativi e probatori eventualmente so-pravvenuti dopo la decisione del tribunale.Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sonoportati immediatamente a conoscenzadelle parti, mediante deposito nella segre-teria del procuratore generale, salvi i casiin cui il procuratore della Repubblicarichieda, per giustificati motivi, che glistessi rimangano segreti ».

ART. 17.

(Revocazione della confisca).

1. All’articolo 28 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, alinea, è sostituito dalseguente: « La revocazione della decisionedefinitiva sulla confisca di prevenzionepuò essere richiesta, nelle forme previstedagli articoli 630 e seguenti del codice diprocedura penale, in quanto compatibili,alla corte d’appello individuata secondo icriteri di cui all’articolo 11 dello stessocodice: »;

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 2737

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b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Quando accoglie la richiesta direvocazione, la corte d’appello provvede,ove del caso, ai sensi dell’articolo 46 ».

ART. 18.

(Rapporti con sequestro e confisca dispostiin seno a procedimenti penali).

1. All’articolo 30 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « la custodiagiudiziale dei beni sequestrati nel processopenale viene affidata » sono sostituite dalleseguenti: « i beni sequestrati nel processopenale sono affidati », le parole: « provvedealla nomina di un nuovo custode » sonosostituite dalle seguenti: « provvede allanomina di un nuovo amministratore giu-diziario » e le parole: « salvo che ritenga diconfermare l’amministratore » sono sosti-tuite dalle seguenti: « salvo che ritenga diconfermare quello già nominato nel pro-cedimento di prevenzione »;

b) al comma 3, le parole: « ove suc-cessivamente disponga la confisca di pre-venzione, dichiara la stessa già eseguita insede penale » sono sostituite dalle seguenti:« ove abbia disposto il sequestro e siaancora in corso il procedimento di pre-venzione, dichiara, con decreto, che lastessa è stata già eseguita in sede penale »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto ilseguente:

« 5-bis. Nel caso previsto dall’articolo104-bis delle norme di attuazione del co-dice di procedura penale, i compiti delgiudice delegato alla procedura di cui altitolo III del presente libro sono svolti nelcorso di tutto il procedimento penale dalgiudice che ha emesso il decreto di seque-stro; se l’autorità giudiziaria che haemesso il decreto di sequestro è in com-posizione collegiale, procede alla nominadi un giudice delegato ai sensi e per glieffetti dell’articolo 35, comma 1 ».

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 2737

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ART. 19.

(Norme applicabili ai sequestri e alle con-fische disposti nell’ambito di procedimenti

penali).

1. Al capo IV del titolo II del libro I delcodice antimafia, dopo l’articolo 30, comemodificato dalla presente legge, è aggiuntoil seguente:

« ART. 30-bis. (Norme applicabili ai se-questri e alle confische disposti nell’ambitodi procedimenti penali). – 1. Nei procedi-menti penali nei quali sono disposti ilsequestro e la confisca di beni o diaziende, il giudice che dispone il sequestronomina un amministratore giudiziario aifini della gestione e si applicano le dispo-sizioni dei titoli III e IV del presente libroe del titolo II del libro III ».

ART. 20.

(Cauzione. Garanzie reali).

1. All’articolo 31, comma 3, del codiceantimafia, le parole: « ai sensi dell’articolo39 delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura civile approvate conR.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. » sonosostituite dalle seguenti: « secondo le mo-dalità stabilite dal tribunale. Il tribunalepuò disporre, in relazione alle condizionieconomiche della persona sottoposta allamisura di prevenzione, che la cauzione siapagata in rate mensili ».

ART. 21.

(Amministrazione giudiziaria dei beni con-nessi ad attività economiche e delle aziende).

1. L’articolo 34 del codice antimafia, esuccessive modificazioni, è sostituito dalseguente:

« ART. 34. – (Amministrazione giudizia-ria dei beni connessi ad attività economichee delle aziende). – 1. Quando, a seguito

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degli accertamenti di cui all’articolo 19 odi quelli compiuti per verificare i pericolidi infiltrazione mafiosa previsti dall’arti-colo 92, sussistono sufficienti indizi perritenere che il libero esercizio di determi-nate attività economiche, comprese quellea carattere imprenditoriale, agevoli l’atti-vità di persone nei confronti delle quali èstata proposta o applicata una misura diprevenzione personale o patrimoniale pre-vista dagli articoli 16 e 24, ovvero dipersone sottoposte a procedimento penaleper taluno dei delitti di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a), b) e i-bis), e nonricorrono i presupposti per l’applicazionedelle misure di prevenzione patrimonialidi cui al capo I del presente titolo, iltribunale competente per l’applicazionedelle misure di prevenzione nei confrontidelle persone indicate dispone l’ammini-strazione giudiziaria delle aziende o deibeni utilizzabili, direttamente o indiretta-mente, per lo svolgimento delle predetteattività economiche, su proposta dei sog-getti di cui al comma 1 dell’articolo 17.

2. L’amministrazione giudiziaria deibeni è adottata per un periodo non supe-riore a un anno e può essere rinnovata persei mesi e per non più di due volte, surichiesta del pubblico ministero o d’ufficio,se permangono le condizioni in base allequali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui alcomma 1, il tribunale nomina il giudicedelegato e l’amministratore giudiziario, ilquale esercita tutte le facoltà spettanti aititolari dei diritti sui beni e sulle aziendeoggetto della misura. Nel caso di impreseesercitate in forma societaria, l’ammini-stratore giudiziario può esercitare i poterispettanti agli organi di amministrazione eagli altri organi sociali secondo le modalitàstabilite dal tribunale, tenuto conto delleesigenze di prosecuzione dell’attività diimpresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1è eseguito sui beni aziendali con l’immis-sione in possesso dell’amministratore econ l’iscrizione nel registro tenuto dallacamera di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura presso il quale è iscrittal’impresa. Qualora oggetto della misura

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siano beni immobili o altri beni soggetti apubblica registrazione, il provvedimento dicui al comma 1 deve essere trascrittopresso i pubblici registri.

5. L’amministratore giudiziario adem-pie agli obblighi di relazione e di segna-lazione di cui all’articolo 36, comma 2,anche nei confronti del pubblico mini-stero. Si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni dei capi I e II del titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell’am-ministrazione giudiziaria dei beni o delsequestro di cui al comma 7, il tribunale,qualora non disponga il rinnovo del prov-vedimento, delibera in camera di consigliola revoca della misura disposta ed even-tualmente la contestuale applicazione delcontrollo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risul-tino essere frutto dell’attività illecita diagevolazione di cui al comma 1 o necostituiscano il reimpiego. Alla camera diconsiglio partecipano il giudice delegato eil pubblico ministero. Al procedimento siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni previste dal titolo I, capo II, sezioneI. Per le impugnazioni contro i provvedi-menti di revoca con controllo giudiziario edi confisca si applicano le disposizionipreviste dall’articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo chei beni sottoposti al provvedimento di cui alcomma 1 vengano dispersi, sottratti oalienati o nei casi di confisca di cui alcomma 6 del presente articolo, i soggetti dicui all’articolo 17 possono richiedere altribunale di disporne il sequestro, osser-vate, in quanto applicabili, le disposizionipreviste dal presente titolo. Il sequestro èdisposto fino alla scadenza del terminestabilito ai sensi del comma 2 ».

ART. 22.

(Controllo giudiziario delle aziende).

1. Al capo V del titolo II del libro I delcodice antimafia, dopo l’articolo 34, comeda ultimo sostituito dalla presente legge, èaggiunto il seguente:

« ART. 34-bis. – (Controllo giudiziariodelle aziende). – 1. Quando l’agevolazione

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 2737

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« ART. 34-bis. – (Controllo giudiziariodelle aziende). – 1. Quando l’agevolazioneprevista dal comma 1 dell’articolo 34 ri-sulta occasionale, il tribunale dispone, an-che d’ufficio, il controllo giudiziario delleattività economiche e delle aziende di cuial medesimo comma 1, se sussistono cir-costanze di fatto da cui si possa desumereil pericolo concreto di infiltrazioni mafioseidonee a condizionarne l’attività.

2. Il controllo giudiziario di cui alcomma 1 è adottato dal tribunale per unperiodo non inferiore a un anno e nonsuperiore a tre anni. Con il provvedimentoche lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l’obbligo nei confronti dichi ha la proprietà, l’uso o l’amministra-zione dei beni e delle aziende di cui alcomma 1 di comunicare al questore e alnucleo di polizia tributaria del luogo didimora abituale, ovvero del luogo in cui sitrovano i beni se si tratta di residentiall’estero, ovvero della sede legale se sitratta di un’impresa, gli atti di disposi-zione, di acquisto o di pagamento effet-tuati, gli atti di pagamento ricevuti, gliincarichi professionali, di amministrazioneo di gestione fiduciaria ricevuti e gli altriatti o contratti indicati dal tribunale, divalore non inferiore a euro 10.000 o delvalore superiore stabilito dal tribunale inrelazione al reddito della persona o alpatrimonio e al volume d’affari dell’im-presa. Tale obbligo deve essere assoltoentro dieci giorni dal compimento dell’attoe comunque entro il 31 gennaio di ognianno per gli atti posti in essere nell’annoprecedente;

b) nominare un giudice delegato eun commissario giudiziario, il quale rife-risce periodicamente, almeno bimestral-mente, gli esiti dell’attività di controllo algiudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui allalettera b) del comma 2, il tribunale sta-bilisce i compiti del commissario giudizia-rio finalizzati alle attività di controllo epuò imporre:

a) l’obbligo di non cambiare la sede,la denominazione e la ragione sociale,

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 2737

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l’oggetto sociale e la composizione degliorgani di amministrazione, direzione evigilanza e di non compiere fusioni o altretrasformazioni, senza l’autorizzazione daparte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informatividi cui alla lettera a) del comma 2 neiconfronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente ilcommissario giudiziario circa eventualiforme di finanziamento della società daparte dei soci o di terzi;

d) l’obbligo di adottare e di attuareefficacemente misure organizzative, ancheai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, esuccessive modificazioni;

e) l’obbligo di assumere qualsiasi al-tra iniziativa finalizzata a prevenire spe-cificamente il rischio di tentativi di infil-trazione e di condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempi-mento degli obblighi di cui al comma 3, iltribunale può autorizzare gli ufficiali e gliagenti di polizia giudiziaria ad accederepresso gli uffici dell’impresa, nonchépresso uffici pubblici, studi professionali,società, banche e intermediari mobiliari alfine di acquisire informazioni e copia delladocumentazione ritenute utili. Nel caso incui venga accertata la violazione di una opiù prescrizioni ovvero ricorrano i pre-supposti di cui al comma 1 dell’articolo 34,il tribunale può disporre l’amministra-zione giudiziaria dell’impresa.

5. Il titolare dell’attività economica sot-toposta al controllo giudiziario può pro-porre istanza di revoca. In tal caso iltribunale fissa udienza entro dieci giornidal deposito dell’istanza e provvede nelleforme di cui all’articolo 127 del codice diprocedura penale. All’udienza partecipanoil giudice delegato, il pubblico ministero e,ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informa-zione antimafia interdittiva ai sensi del-l’articolo 84 possono richiedere al tribu-nale competente per le misure di preven-zione l’applicazione del controllo giudizia-

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rio di cui alla lettera b) del comma 2 delpresente articolo nelle forme previste dalcomma 5 del presente articolo.

7. Il provvedimento che dispone l’am-ministrazione giudiziaria prevista dall’ar-ticolo 34 o il controllo giudiziario ai sensidel comma 6 del presente articolo so-spende gli effetti di cui all’articolo 94 ».

ART. 23.

(Nomina e revocadell’amministratore giudiziario).

1. All’articolo 35 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « Qualora la gestione deibeni in sequestro sia particolarmente com-plessa anche avuto riguardo al numero deicomuni ove sono situati i beni immobili oi complessi aziendali ovvero alla naturadell’attività aziendale da proseguire o alvalore ingente del patrimonio, il tribunalepuò nominare più amministratori giudi-ziari. In tal caso il tribunale stabilisce seessi possano operare disgiuntamente »;

b) al comma 2, dopo le parole: « am-ministratori giudiziari » sono aggiunte leseguenti: « secondo criteri di trasparenzache assicurano la rotazione degli incarichifra gli amministratori ed è nominato condecreto motivato. All’atto della nominal’amministratore giudiziario comunica altribunale se e quali incarichi analoghi egliabbia in corso »;

c) al comma 3, al primo periodo,dopo le parole: « dai pubblici uffici » sonoinserite le seguenti: « o le pene accessoriepreviste dal regio decreto 16 marzo 1942,n. 267 », e dopo le parole: « o coloro cuisia stata irrogata una misura di preven-zione » sono aggiunte le seguenti: « ovveronei confronti dei quali sia stato disposto ilrinvio a giudizio per i reati di cui all’ar-ticolo 4. Non possono altresì essere nomi-nate le persone che abbiano svolto attivitàlavorativa o professionale in favore delproposto o delle imprese a lui riconduci-bili » e il secondo periodo è sostituito dal

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seguente: « Le stesse persone non possono,altresì, svolgere le funzioni di coadiutore odi diretta collaborazione dell’amministra-tore giudiziario nell’attività di gestione »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. L’amministratore giudiziario chiedeal giudice delegato di essere autorizzato,ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto lasua responsabilità, da tecnici o da altrisoggetti qualificati. Ove la complessitàdella gestione lo richieda, anche successi-vamente al sequestro, l’amministratoregiudiziario organizza, sotto la propria re-sponsabilità, un ufficio di coadiuzione lacui composizione e il cui assetto internodevono essere comunicati al giudice dele-gato. Il giudice delegato ne autorizza l’isti-tuzione tenuto conto della natura dei benie delle aziende in sequestro e degli oneriche ne conseguono »;

e) il comma 5, secondo periodo, èsostituito dal seguente: « Egli ha il compitodi provvedere alla gestione, alla custodia ealla conservazione dei beni sequestratianche nel corso degli eventuali giudizi diimpugnazione, sotto la direzione del giu-dice delegato, al fine di incrementare, sepossibile, la redditività dei beni mede-simi »;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « ai sensi dell’articolo43 ».

ART. 24.

(Relazione dell’amministratore giudiziario).

1. All’articolo 36 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 1 è so-stituita dalla seguente:

« e) l’indicazione delle forme di ge-stione più idonee e redditizie dei beni,anche ai fini delle determinazioni chesaranno assunte dal tribunale ai sensidell’articolo 41 »;

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 2737

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b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. La cancelleria dà avviso alle partidel deposito della relazione dell’ammini-stratore giudiziario ed esse possono pren-derne visione ed estrarne copia limitata-mente ai contenuti di cui alla lettera b) delcomma 1. Ove siano formulate contesta-zioni motivate sulla stima dei beni entroventi giorni dalla ricezione dell’avviso, iltribunale, sentite le parti, se non le ritieneinammissibili, procede all’accertamentodel presumibile valore di mercato dei benimedesimi nelle forme della perizia ai sensidegli articoli 220 e seguenti del codice diprocedura penale. Fino alla conclusionedella perizia, la gestione prosegue con lemodalità stabilite dal giudice delegato ».

ART. 25.

(Compiti dell’amministratore giudiziario).

1. All’articolo 37, comma 3, del codiceantimafia, dopo le parole: « escluse quellederivanti dalla gestione di aziende » sonoinserite le seguenti: « e dall’amministra-zione dei beni immobili », ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Con decretoemanato dal Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellagiustizia e con il Ministro dell’interno,sono stabilite le norme per la gestione deiricavi derivanti dall’amministrazione deibeni immobili ».

ART. 26.

(Compiti dell’Agenzia).

1. All’articolo 38 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Fino alla confisca definitiva neiprocedimenti di prevenzione e fino all’ir-revocabilità della confisca disposta neiprocedimenti penali, l’Agenzia svolge atti-vità di ausilio e di supporto all’autorità

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 2737

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giudiziaria, con le modalità previste dagliarticoli 110, 111 e 112 proponendo altresìal tribunale l’adozione di tutti i provvedi-menti necessari per la migliore utilizza-zione del bene in vista della sua destina-zione o assegnazione »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « L’Agenzia effettua lecomunicazioni telematiche con l’autoritàgiudiziaria attraverso il proprio sistemainformativo »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Dopo che il provvedimento di con-fisca diviene irrevocabile, l’amministra-zione dei beni è conferita all’Agenzia chene cura la gestione fino all’emissione delprovvedimento di destinazione. L’Agenziasi avvale, per la gestione, di un coadiutoreindividuato nell’amministratore giudiziarionominato dal tribunale, salvo che nonricorrano le ipotesi di cui all’articolo 35,comma 7, o che non sussistano altri giustimotivi. L’Agenzia comunica al tribunale ilprovvedimento di conferimento dell’inca-rico. L’incarico ha durata fino alla desti-nazione del bene, salvo che non intervengarevoca espressa »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. L’amministratore giudiziario, dive-nuto irrevocabile il provvedimento di con-fisca, provvede agli adempimenti di cuiall’articolo 42 e all’approvazione del ren-diconto della gestione giudiziale dinanzi algiudice delegato. Per l’attività di ammini-strazione condotta sotto la direzione del-l’Agenzia il coadiutore predispone un se-parato conto di gestione. L’Agenzia prov-vede all’approvazione del nuovo rendi-conto della gestione »;

e) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. L’Agenzia, entro un mese dallacomunicazione del deposito del provvedi-mento di confisca di primo grado, pub-blica nel proprio sito internet l’elenco deibeni immobili oggetto di confisca al fine di

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 2737

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

facilitare la richiesta di utilizzo da partedegli aventi diritto ».

ART. 27.

(Assistenza legale alla procedura).

1. All’articolo 39 del codice antimafia,e successive modificazioni, dopo il comma1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di cui al comma 1, dopoche il giudice delegato lo ha autorizzato astare in giudizio, l’amministratore giudi-ziario inoltra richiesta per via telematicaall’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocatogenerale dello Stato non si esprima entrocinque giorni, il giudice delegato può au-torizzare la nomina di un libero profes-sionista ».

ART. 28.

(Gestione dei beni sequestrati).

1. All’articolo 40 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « anchetenuto conto degli indirizzi e delle lineeguida adottati dal Consiglio direttivo del-l’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo112, comma 4, lettera a) » sono sostituitedalle seguenti: « anche avvalendosi dellaattività di ausilio e di supporto dell’Agen-zia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112 »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Avverso gli atti dell’amministra-tore giudiziario compiuti in assenza diautorizzazione scritta del giudice delegato,il pubblico ministero, il proposto e ognialtro interessato possono avanzare re-clamo, nel termine perentorio di quindicigiorni dalla data in cui ne hanno avutoeffettiva conoscenza, al giudice delegatoche, entro i dieci giorni successivi, prov-vede ai sensi dell’articolo 127 del codice diprocedura penale ».

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 2737

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ART. 29.

(Gestione delle aziende sequestrate).

1. All’articolo 41 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Nel caso in cui il sequestro abbiaad oggetto le aziende disciplinate dagliarticoli 2555 e seguenti del codice civile ole partecipazioni societarie che assicurinole maggioranze previste dall’articolo 2359del codice civile, l’amministratore giudi-ziario è scelto nella sezione di esperti ingestione aziendale dell’Albo nazionale de-gli amministratori giudiziari ed è nomi-nato dal tribunale con decreto motivato.In tal caso, la relazione di cui all’articolo36 deve essere presentata entro sei mesidalla nomina. La relazione contiene, oltreagli elementi di cui ai commi 1 e 2 delcitato articolo 36, una dettagliata analisisulla sussistenza di concrete possibilità diprosecuzione o di ripresa dell’attività, te-nuto conto del grado di caratterizzazionedella stessa con il proposto e con i suoifamiliari, della natura dell’attività eserci-tata, delle modalità e dell’ambiente in cuiè svolta, della forza lavoro occupata, dellacapacità produttiva e del mercato di rife-rimento. Ove non sia possibile predisporreun programma di prosecuzione o di ri-presa, l’amministratore giudiziario pro-pone la messa in liquidazione dell’im-presa »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti:

« 1-bis. Nella proposta di prosecuzioneo di ripresa dell’attività, l’amministratoregiudiziario indica l’elenco nominativo deicreditori e di coloro che vantano dirittireali o personali, di godimento o di ga-ranzia, sui beni ai sensi dell’articolo 57,comma 1, specificando i crediti che origi-nano dai rapporti di cui all’articolo 56,quelli che sono collegati a rapporti com-merciali essenziali per la prosecuzionedell’attività e quelli che riguardano rap-

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 2737

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porti esauriti, non provati o non funzionaliall’attività di impresa. L’amministratoregiudiziario indica altresì l’elenco nomina-tivo delle persone che risultano prestare oavere prestato attività lavorativa in favoredell’impresa, specificando la natura deirapporti di lavoro esistenti nonché quellinecessari per la prosecuzione dell’attività;riferisce in ordine alla presenza di orga-nizzazioni sindacali all’interno del-l’azienda al momento del sequestro eprovvede ad acquisire loro eventuali pro-poste sul programma di prosecuzione o diripresa dell’attività, che trasmette, conproprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giornidall’immissione in possesso, l’amministra-tore giudiziario è autorizzato dal giudicedelegato a proseguire l’attività dell’im-presa o a sospenderla con riserva dirivalutare tali determinazioni dopo il de-posito della relazione semestrale. Se ilgiudice autorizza la prosecuzione, con-servano efficacia, fino all’approvazionedel programma di cui al comma 1-quater,le autorizzazioni, le concessioni e i titoliabilitativi necessari allo svolgimento del-l’attività, già rilasciati ai titolari delleaziende in sequestro in relazione ai com-pendi sequestrati.

1-quater. Il tribunale esamina la rela-zione di cui al comma 1 depositata dal-l’amministratore giudiziario, in camera diconsiglio ai sensi dell’articolo 127 del co-dice di procedura penale con la solapartecipazione del pubblico ministero, del-l’Agenzia e dell’amministratore giudiziarioche vengono sentiti se compaiono. Overilevi concrete prospettive di prosecuzioneo di ripresa dell’impresa, il tribunale ap-prova il programma con decreto motivatoe impartisce le direttive per la gestionedell’impresa.

1-quinquies. Non opera la causa discioglimento delle società sottoposte a se-questro per riduzione o perdita del capi-tale sociale di cui agli articoli 2484, primocomma, numero 4), e 2545-duodecies delcodice civile dalla data di immissione inpossesso fino all’approvazione del pro-gramma di prosecuzione o di ripresa del-l’attività e, per lo stesso periodo, non si

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applicano gli articoli 2446, commi secondoe terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto,quinto e sesto, e 2482-ter del codice ci-vile »;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Con decreto del Mini-stro della giustizia, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono stabilite le modalità semplificate diliquidazione o di cessazione dell’impresa,in particolare qualora sia priva di beniaziendali, con esenzione di ogni onereeconomico »;

d) al comma 6, all’alinea, le parole:« che assicurino le maggioranze necessarieper legge, l’amministratore giudiziario »sono sostituite dalle seguenti: « l’ammini-stratore giudiziario esercita i poteri chespettano al socio nei limiti della quotasequestrata e, ove necessario, », e allalettera b), le parole: « , nonché di ognialtra modifica dello statuto che possaarrecare pregiudizio agli interessi dell’am-ministrazione giudiziaria » sono sostituitedalle seguenti: « nonché ad approvare ognialtra modifica dello statuto utile al per-seguimento degli scopi dell’impresa in se-questro ».

ART. 30.

(Disciplina delle spese,dei compensi e dei rimborsi).

1. All’articolo 42, comma 4, del codiceantimafia, le parole: « articolo 35, comma8 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo35, comma 9 ».

ART. 31.

(Rendiconto di gestione).

1. L’articolo 43, comma 1, del codiceantimafia è sostituito dal seguente:

« 1. All’esito della procedura e comun-que dopo l’irrevocabilità del provvedi-

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mento di confisca, l’amministratore giudi-ziario presenta al giudice delegato il contodella gestione, tenuto conto dei criterifissati dall’articolo 37, comma 5 ».

ART. 32.

(Gestione dei beni confiscati).

1. All’articolo 44 del codice antimafia,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « an-che in via non definitiva » sono inserite leseguenti: « e in via definitiva nei procedi-menti di prevenzione e nei procedimentipenali, »;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 33.

(Confisca definitiva.Devoluzione allo Stato).

1. All’articolo 45, comma 1, del codiceantimafia, dopo le parole: « A seguitodella » sono inserite le seguenti: « irrevo-cabilità del provvedimento di ».

ART. 34.

(Restituzione per equivalente).

1. All’articolo 46 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopole parole: « assegnati per finalità istituzio-nali » sono inserite le seguenti: « o sociali,per fini di giustizia o di ordine pubblico odi protezione civile di cui alle lettere a), b)e c) dell’articolo 48, comma 3, »;

b) al comma 2, le parole: « ancheprima della confisca definitiva, nel caso incui venga successivamente disposta la re-voca della misura » sono soppresse;

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 2737

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c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, iltribunale determina il valore del bene eordina il pagamento della somma, ponen-dola a carico del Fondo unico giustizia ».

ART. 35.

(Procedimento di destinazione).

1. All’articolo 47, comma 2, secondoperiodo, del codice antimafia, le parole:« dall’approvazione del progetto di ri-parto » sono sostituite dalle seguenti:« dalla comunicazione del progetto di pa-gamento di cui all’articolo 61, comma 4 ».

ART. 36.

(Destinazione dei beni e delle somme).

1. All’articolo 48, comma 3, del codiceantimafia, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « delMinistro dell’interno » sono sostituite dalleseguenti: « del Presidente del Consiglio deiministri »;

b) alla lettera c), al primo periodo,le parole: « della provincia o » sono sop-presse e al quarto periodo, dopo le parole:« ai sensi dell’articolo 13 della legge 8luglio 1986, n. 349, e successive modifica-zioni » sono aggiunte le seguenti: « e acooperative a mutualità prevalente, senzascopo di lucro ».

ART. 37.

(Regime-fiscale e degli oneri economici).

1. All’articolo 51, comma 2, del codiceantimafia, le parole: « è tassato » sonosostituite dalle seguenti: « è determinato aifini fiscali ».

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ART. 38.

(Diritti dei terzi).

1. All’articolo 52 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:

« a) che il proposto non disponga dialtri beni sui quali esercitare la garanziapatrimoniale idonea al soddisfacimentodel credito, salvo per i crediti assistiti dacause legittime di prelazione su beni se-questrati »;

b) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e concorrono alriparto sul valore dei beni o dei compendiaziendali ai quali si riferiscono in base allerisultanze della contabilità separata di cuiall’articolo 37, comma 5 ».

ART. 39.

(Limite della garanzia patrimoniale).

1. All’articolo 53, comma 1, del codiceantimafia, e successive modificazioni, leparole: « risultante dalla stima redatta dal-l’amministratore » sono sostituite dalle se-guenti: « risultante dal valore di stima ».

ART. 40.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).

1. Dopo l’articolo 54 del codice anti-mafia è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. — (Pagamento di debitianteriori al sequestro). — 1. L’amministra-tore giudiziario può chiedere al giudicedelegato di essere autorizzato al paga-mento, anche parziale o rateale, dei creditiper prestazioni di beni o servizi, sortianteriormente al provvedimento di seque-stro, nei casi in cui tali prestazioni sianocollegate a rapporti commerciali essenzialiper la prosecuzione dell’attività.

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2. Nel programma di prosecuzione o diripresa dell’attività di cui all’articolo 41, iltribunale può autorizzare l’amministratoregiudiziario a rinegoziare le esposizionidebitorie dell’impresa e a provvedere aiconseguenti pagamenti ».

ART. 41.

(Azioni esecutive).

1. All’articolo 55 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Le procedure esecutive già pendentisono sospese fino alla conclusione delprocedimento di prevenzione. Le proce-dure esecutive si estinguono in relazione aibeni per i quali interviene decreto diconfisca definitiva. In caso di dissequestro,la procedura esecutiva deve essere iniziatao riassunta entro il termine di un annodall’irrevocabilità del provvedimento cheha disposto la restituzione del bene »;

b) al comma 3, dopo le parole: « ov-vero diritti reali o personali di godimento »sono inserite le seguenti: « o di garanzia »e dopo le parole: « ai sensi degli articoli 23e 57 » sono aggiunte le seguenti: « ; ilgiudizio civile è sospeso fino alla conclu-sione del procedimento di prevenzione ».

ART. 42.

(Rapporti pendenti).

1. All’articolo 56 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al bene oall’azienda sequestrata è ancora ineseguitoo non compiutamente eseguito da en-trambe le parti, » sono sostituite dalleseguenti: « all’azienda sequestrata o stipu-lato dal proposto in relazione al bene insequestro deve essere in tutto o in parteancora eseguito » ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo « La dichiarazione del-l’amministratore giudiziario deve essere

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resa nei termini e nelle forme di cuiall’articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, inogni caso, entro sei mesi dalla immissionein possesso ».

b) al comma 4, le parole: « In caso discioglimento » sono sostituite dalle se-guenti: « La risoluzione del contratto inforza di provvedimento del giudice dele-gato fa salvo il diritto al risarcimento deldanno nei soli confronti del proposto e » ele parole: « Si applicano, in quanto com-patibili, gli articoli da 72 a 83 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 » sonosoppresse.

ART. 43.

(Elenco dei crediti. Fissazionedell’udienza di verifica dei crediti).

1. All’articolo 57 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei cre-ditori con » sono sostituite dalle seguenti:« di tutti i creditori anteriori al sequestro,compresi quelli di cui all’articolo 54-bis, »;

b) al comma 2, le parole: « ancheprima della confisca » sono sostituite dalleseguenti: « dopo il deposito del decreto diconfisca di primo grado » e le parole: « nonsuperiore a novanta giorni » sono sostituitedalle seguenti: « non superiore a sessantagiorni » e le parole: « entro i trenta giorni »sono sostituite dalle seguenti: « entro isessanta giorni ».

c) al comma 3, le parole: « comma 6 »sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

ART. 44.

(Domanda del creditore).

1. All’articolo 58 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « dalladefinitività del provvedimento di confisca »sono sostituite dalle seguenti: « dal depo-sito del decreto di esecutività dello stato

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati — 2737

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passivo », ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Al procedimento si applica l’ar-ticolo 59 »;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti iseguenti:

« 5-bis. L’amministratore giudiziarioesamina le domande e redige un progettodi stato passivo rassegnando le propriemotivate conclusioni sull’ammissione osull’esclusione di ogni singola domanda.

5-ter. L’amministratore giudiziario de-posita il progetto di stato passivo ventigiorni prima dell’udienza fissata per laverifica dei crediti. I creditori e i titolaridei diritti sui beni oggetto di confiscapossono presentare osservazioni scritte edepositare documentazioni aggiuntive, apena di decadenza, fino a cinque giorniprima dell’udienza ».

ART. 45.

(Verifica dei crediti.Composizione dello stato passivo).

1. All’articolo 59 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Al-l’udienza » sono inserite le seguenti: « fis-sata per la verifica dei crediti » e la parola:« sommariamente » è sostituita dalla se-guente: « succintamente »;

b) al comma 6 il secondo periodo èsostituito dal seguente: « Tutti i creditoripossono impugnare nello stesso termine econ le stesse modalità i crediti ammessi,ivi compresi quelli di cui all’articolo 54-bis »;

c) il comma 8 è sostituito dal se-guente:

« 8. All’udienza ciascuna parte puòsvolgere, con l’assistenza del difensore, leproprie deduzioni e produrre documentinuovi solo se prova di non esserne venutain possesso tempestivamente per causa adessa non imputabile »;

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d) il comma 9 è sostituito dal se-guente:

« 9. All’esito il tribunale decide condecreto ricorribile per Cassazione nel ter-mine di trenta giorni dalla sua notifica-zione »;

e) il comma 10 è abrogato.

ART. 46.

(Liquidazione dei beni).

1. All’articolo 60 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Dopo l’irrevocabilità del provvedi-mento di confisca, l’Agenzia procede alpagamento dei creditori ammessi al pas-sivo in ragione delle distinte masse nonchédell’ordine dei privilegi e delle cause le-gittime di prelazione sui beni trasferiti alpatrimonio dello Stato. L’Agenzia, ove lesomme apprese, riscosse o comunque ri-cevute non siano sufficienti a soddisfare icreditori utilmente collocati al passivo,procede alla liquidazione dei beni mobili,delle aziende o rami d’azienda e degliimmobili. Ove ritenga che dalla redditivitàdei beni si possano conseguire risorsenecessarie al pagamento dei crediti,l’Agenzia può ritardare la vendita deglistessi non oltre un anno dall’irrevocabilitàdel provvedimento di confisca »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Le vendite sono effettuate dal-l’Agenzia con procedure competitive sullabase del valore di stima risultante dallerelazioni di cui agli articoli 36 e 41 outilizzando stime effettuate da esperti »;

c) al comma 4, le parole: « L’ammi-nistratore giudiziario » sono sostituitedalle seguenti: « L’Agenzia »;

d) il comma 5 è abrogato.

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ART. 47.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

1. All’articolo 61 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, primo periodo, èsostituito dal seguente: « Dopo l’irrevoca-bilità del provvedimento di confiscal’Agenzia redige il progetto di pagamentodei crediti »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. L’Agenzia, predisposto il progetto dipagamento, ne ordina il deposito dispo-nendo che dello stesso sia data comuni-cazione a tutti i creditori »;

c) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. L’Agenzia, decorso il termine di cuial comma 5, tenuto conto delle osserva-zioni ove pervenute, determina il piano dipagamento »;

d) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

« 7. Entro dieci giorni dalla comunica-zione del piano di pagamento, i creditoripossono proporre opposizione dinanzi allasezione civile della corte d’appello deldistretto della sezione specializzata o delgiudice penale competente ad adottare ilprovvedimento di confisca. Si procede incamera di consiglio e si applicano gliarticoli 702-bis e seguenti del codice diprocedura civile. Le somme contestatesono accantonate. Ove non sia possibileprocedere all’accantonamento, i pagamentisono sospesi fino alla decisione sull’oppo-sizione »;

e) al comma 8, le parole: « l’ammi-nistratore giudiziario » sono sostituitedalle seguenti: « l’Agenzia ».

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ART. 48.

(Dichiarazione di fallimentosuccessiva al sequestro).

1. All’articolo 63 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La verifica dei crediti edei diritti inerenti i rapporti relativi aicitati beni è svolta dal giudice delegato deltribunale di prevenzione nell’ambito delprocedimento di cui agli articoli 52 eseguenti »;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6, le parole: « Si appli-cano in tal caso le disposizioni degli ar-ticoli 52 e seguenti del presente decreto »sono soppresse;

d) al comma 7, dopo il primo periodoè inserito il seguente: « Il giudice delegatoal fallimento procede alla verifica deicrediti e dei diritti in relazione ai beni peri quali è intervenuta la revoca del seque-stro o della confisca. », e dopo le parole:« anche su iniziativa del pubblico mini-stero » sono aggiunte, le seguenti « ancor-ché sia trascorso il termine di cinque annidalla chiusura del fallimento. Il curatoresubentra nei rapporti processuali in luogodell’amministratore giudiziario »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto ilseguente:

« 8-bis. L’amministratore giudiziario,ove siano stati sequestrati complessi azien-dali e produttivi o partecipazioni societariedi maggioranza, prima che intervenga laconfisca definitiva, può, previa autorizza-zione del tribunale ai sensi dell’articolo 41del presente codice, presentare al tribu-nale fallimentare competente ai sensi del-l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni, inquanto compatibile, domanda per l’am-missione al concordato preventivo, di cuiagli articoli 160 e seguenti del citato regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-sive modificazioni, nonché accordo di ri-

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strutturazione dei debiti ai sensi dell’arti-colo 182-bis del regio decreto n. 267 del1942, o predisporre un piano attestato aisensi dell’articolo 67 del regio decreton. 267 del 1942, e successive modifica-zioni. Ove finalizzato a garantire la sal-vaguardia dell’unità produttiva e il man-tenimento dei livelli occupazionali, il pianodi ristrutturazione può prevedere l’aliena-zione dei beni sequestrati anche fuori deicasi di cui al all’articolo 48 ».

ART. 49.

(Sequestro successivoalla dichiarazione di fallimento).

1. All’articolo 64 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Salvo quanto previsto dal comma 1,i crediti e i diritti inerenti i rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro,ancorché già verificati dal giudice delfallimento, devono essere ulteriormenteverificati dal giudice delegato del tribunaledi prevenzione ai sensi degli articoli 52 eseguenti »;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Se sono pendenti, con riferimentoai crediti e ai diritti inerenti i rapportirelativi per cui interviene il sequestro, igiudizi di impugnazione di cui all’articolo98 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, e successive modificazioni, il tri-bunale fallimentare sospende il giudiziofino all’esito del procedimento di preven-zione. Le parti interessate, in caso direvoca del sequestro, devono riassumere ilgiudizio »;

d) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. I crediti di cui al comma 2 delpresente articolo, verificati ai sensi degliarticoli 53 e seguenti dal giudice delegato

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del tribunale di prevenzione, sono soddi-sfatti sui beni oggetto di confisca secondoil piano di pagamento di cui all’articolo61 »;

e) al comma 7, le parole: « e siapplicano le disposizioni degli articoli 52 eseguenti del presente decreto » sono sop-presse.

ART. 50.

(Altre sanzioni penali).

1. All’articolo 76, comma 6, del codiceantimafia, dopo le parole: « all’articolo 34,comma 8, » sono inserite le seguenti: « e al-l’articolo 34-bis, comma 3, lettere b) e c) ».

ART. 51.

(Registro delle misure di prevenzione).

1. All’articolo 81, comma 1, del codiceantimafia, il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Il procuratore della Repubblicacircondariale, il questore territorialmentecompetente e il direttore della direzioneinvestigativa antimafia provvedono a darecontestuale comunicazione alla procuradella Repubblica distrettuale della propo-sta di misura personale o patrimoniale dadepositare presso la cancelleria della se-zione specializzata distrettuale ai sensidegli articoli 5 e 5-bis allegandone copia ».

ART. 52.

(Informazione antimafia).

1. All’articolo 91 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Il prefetto,anche sulla documentata richiesta dell’in-teressato, aggiorna l’esito dell’informa-zione al venir meno delle circostanze ri-levanti ai fini dell’accertamento dei tenta-tivi di infiltrazione mafiosa » sono sop-presse;

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b) dopo il comma 5 sono inseriti iseguenti:

« 5-bis. Il prefetto è tenuto a provve-dere all’aggiornamento dell’interdittiva suistanza motivata dell’interessato, entro glistessi termini e l’eventuale proroga previstidal comma 4 dell’articolo 88. Il termine èsospeso in caso di richiesta di informa-zioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l’istanza di cui al comma5-bis prospetti misure organizzative adot-tate dall’istante allo scopo di prevenire in-filtrazioni o condizionamenti mafiosi, an-che ai sensi degli articoli 6 e 7 del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, e succes-sive modificazioni, che possono eventual-mente incidere sull’esito dell’aggiorna-mento, il prefetto può altresì disporre, av-valendosi ove occorra dei gruppi interforzedi cui al comma 1 dell’articolo 93 del pre-sente codice, accessi e accertamenti pressol’impresa interessata, volti a verificare l’ido-neità e l’effettività delle predette misureorganizzative, e, ove necessario, comunicasenza ritardo all’istante la proroga del ter-mine di cui al comma 4 dell’articolo 88estendibile a sessanta giorni. Il prefettomantiene il suddetto potere di accesso e diaccertamento sulle misure organizzativeanche a seguito dell’esito favorevole del-l’istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandonel’esito all’interessato, provvede d’ufficio al-l’aggiornamento con immediatezza ovevengano meno le circostanze rilevanti aifini dell’accertamento dei tentativi di in-filtrazione mafiosa e in ogni caso entroventiquattro mesi dalla data di emissionedell’interdittiva o dalla data dell’ultimoaggiornamento, d’ufficio o su istanza diparte, confermativo dell’interdittiva ».

ART. 53.

(Poteri di accessoe accertamento del prefetto).

1. All’articolo 93 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, laparola: « eventuale » è soppressa;

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati — 2737

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) al comma 7, le parole: « ove loritenga utile, » sono soppresse.

ART. 54.

(L’Agenzia nazionale per l’amministrazionee la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata).

1. All’articolo 110 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « hala sede principale » sono inserite le se-guenti: « in Roma, la sede secondaria » e leparole: « del Ministro dell’interno » sonosostituite dalle seguenti « del Presidentedel Consiglio dei ministri »;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo la parola:« acquisizione » sono inserite le seguenti:« attraverso il proprio sistema informativo,dei flussi informativi necessari per l’eser-cizio dei propri compiti istituzionali, non-ché di dati, documenti e informazionioggetto di flusso di scambio, in modalitàbidirezionale, con il sistema informativodel Ministero della giustizia, dell’autoritàgiudiziaria, con le banche dati e con isistemi informativi delle prefetture-ufficiterritoriali del Governo, degli enti territo-riali, dalla società Equitalia e di Equitaliagiustizia e delle agenzie fiscali e con gliamministratori giudiziari con le modalitàpreviste dagli articoli 1, 2 e 3 del regola-mento di cui decreto del Presidente dellaRepubblica 15 dicembre 2011, n. 233; inparticolare, acquisizione, »;

2) alla lettera b) sono aggiunte,infine, le seguenti parole: « ausilio finaliz-zato a rendere possibile, fin dalla fase delsequestro, un’assegnazione provvisoria deibeni immobili e delle aziende per finiistituzionali o sociali agli enti, alle asso-ciazioni e alle cooperative di cui all’arti-colo 48, comma 3, ferma restando lavalutazione del giudice delegato sulla mo-dalità dell’assegnazione; »;

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3) la lettera c) è sostituita dallaseguente:

« c) ausilio dell’autorità giudizia-ria nell’amministrazione e nella custodiadei beni sequestrati nel corso dei proce-dimenti penali nonché dei beni sequestratio confiscati dal giudice dell’esecuzione alfine di rendere possibile, fin dalla fase delsequestro, un’assegnazione provvisoria deibeni immobili e delle aziende per finiistituzionali o sociali agli enti, alle asso-ciazioni e alle cooperative di cui all’arti-colo 48, comma 3, ferma restando lavalutazione del giudice delegato sulla mo-dalità dell’assegnazione; »;

4) alla lettera d), dopo le parole:« amministrazione e destinazione deibeni » è inserita la seguente: « definitiva-mente »;

5) la lettera e) è sostituita dallaseguente:

« e) amministrazione e destina-zione dei beni definitivamente confiscati inesito ai procedimenti penali nonché deibeni definitivamente confiscati dal giudicedell’esecuzione; ».

ART. 55.

(Organi dell’Agenzia).

1. All’articolo 111 del codice antimafia,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente lettera:

« c-bis) il Comitato consultivo e diindirizzo »;

b) al comma 2 sono premesse leseguenti parole: « Il Direttore è scelto trafigure professionali che abbiano maturatoesperienza professionale specifica, almenoquinquennale, nella gestione dei beni edelle aziende: prefetti provenienti dallacarriera prefettizia, dirigenti dell’Agenziadel demanio, amministratori di societàpubbliche o private e magistrati che ab-biano conseguito almeno la quinta valu-

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tazione di professionalità » e le parole: « suproposta del Ministro dell’interno » sonosostituite dalle seguenti: « su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri »;

c) al comma 3, dopo la lettera c) èinserita la seguente:

« c-bis) da un qualificato esperto inmateria di progetti di finanziamenti euro-pei e nazionali designato dal Presidentedel Consiglio dei ministri o dal Ministro daesso delegato per la politica di coesione »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. I componenti del Consiglio diret-tivo, designati ai sensi del comma 3, sononominati con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri »;

e) al comma 5, le parole: « con de-creto del Ministro dell’interno » sono so-stituite dalle seguenti: « con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri »;

f) dopo il comma 5 sono inseriti iseguenti:

« 5-bis. Il Comitato consultivo e di in-dirizzo è presieduto dal Direttore del-l’Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in ma-teria di politica di coesione territoriale,designato dal Dipartimento per la pro-grammazione e il coordinamento dellapolitica economica della Presidenza delConsiglio dei ministri;

b) da un rappresentante del Mini-stero dello sviluppo economico, designatodal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, desi-gnato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi delProgramma operativo nazionale (PON) si-curezza, designato dal Ministero dell’in-terno;

e) da un rappresentante del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, designato dallo stesso Ministro;

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f) da un rappresentante delle regioni,designato dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni,designato dall’Associazione nazionale deicomuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle asso-ciazioni che possono essere destinatarie oassegnatarie dei beni sequestrati o confi-scati, di cui all’articolo 48, comma 3,lettera c), nominato dal Ministro del la-voro e delle politiche sociali sulla base dicriteri di trasparenza, rappresentatività erotazione semestrale, specificati nel de-creto di nomina;

i) da un rappresentante delle orga-nizzazioni sindacali dei lavoratori, da unrappresentante delle cooperative e da unrappresentante delle associazioni dei da-tori di lavoro, designati dalle rispettiveassociazioni ».

5-ter. Alle riunioni del Comitato con-sultivo e di indirizzo possono essere chia-mati a partecipare i rappresentanti deglienti territoriali ove i beni o le aziendesequestrati e confiscati si trovano.

5-quater. I componenti del Comitatoconsultivo e di indirizzo, designati ai sensidel comma 5-bis, sono nominati con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri. Ai componenti non spetta alcuncompenso »;

g) al comma 6, le parole: « con de-creto del Ministro dell’interno » sono so-stituite dalle seguenti: « con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 56.

(Attribuzioni degli organi dell’Agenzia).

1. All’articolo 112 del codice antimafiasono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il Direttore dell’Agenzia ne assumela rappresentanza legale, può nominare

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uno o più delegati anche con poteri dirappresentanza, convoca con frequenzaperiodica il Consiglio direttivo e il Comi-tato consultivo e di indirizzo e stabiliscel’ordine del giorno delle sedute. Provvede,altresì, all’attuazione degli indirizzi e dellelinee guida di cui al comma 4, lettera d),presenta al Consiglio direttivo il bilanciopreventivo e il conto consuntivo. Il Diret-tore riferisce periodicamente al Presidentedel Consiglio dei ministri e presenta unarelazione semestrale sull’attività svoltadall’Agenzia, fermo restando quanto pre-visto dall’articolo 49, comma 1, secondoperiodo »;

b) al comma 2, le parole: « all’am-ministrazione dei beni confiscati anche invia non definitiva » sono sostituite dalleseguenti: « a coadiuvare l’autorità giudizia-ria nella gestione fino all’adozione delprovvedimento definitivo di confisca, non-ché all’amministrazione dei beni confiscatiin via definitiva »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. L’Agenzia, per le attività di suacompetenza, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorial-mente competenti. I prefetti costituisconosenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, un nucleo di supportocomposto da funzionari di comprovataesperienza nel settore dei beni confiscati,anche provenienti da altre pubbliche am-ministrazioni e integrato, ove necessario,da rappresentanti di categorie professio-nali, enti o associazioni per questioni dirispettivo interesse. In relazione ai compitidell’Agenzia di ausilio all’autorità giudizia-ria nella gestione dei beni in sequestro, ilprefetto può essere delegato ad accedereagli atti dell’amministratore giudiziario »;

d) al comma 4:

1) all’alinea, dopo le parole:« L’Agenzia con delibera del Consiglio di-rettivo » sono aggiunte le seguenti: « eprevio motivato parere del Comitato con-sultivo e di indirizzo »;

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2) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h),i), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

« a) utilizza i flussi acquisiti at-traverso il proprio sistema informativo perfacilitare le collaborazioni tra amministra-tori giudiziari e tra coadiutori e per fa-vorire, in tutto il territorio nazionale, inmodo particolare per le aziende, l’instau-razione e la prosecuzione di rapporti com-merciali tra le imprese sequestrate o con-fiscate;

b) predispone meccanismi di in-tervento per effettuare, ove l’amministra-tore giudiziario lo richieda, l’analisi azien-dale e per verificare la possibilità di pro-secuzione o di ripresa dell’attività impren-ditoriale ovvero per avviare procedure diliquidazione o di ristrutturazione del de-bito;

c) stipula protocolli d’intesa conle strutture interessate e con le associa-zioni di categoria per l’individuazione diprofessionalità necessarie per la prosecu-zione o la ripresa dell’attività di impresaanche avvalendosi dei nuclei territoriali disupporto istituiti presso le prefetture-ufficiterritoriali del Governo;

d) emana le linee guida interneche intende seguire sia per fornire ausilioall’autorità giudiziaria sia per la destina-zione dei beni confiscati: in relazione aibeni aziendali, gli interventi necessari persalvaguardare il mantenimento del valorepatrimoniale e i livelli occupazionali; inrelazione ai beni immobili, gli interventiutili per incrementarne la redditività e peragevolare l’eventuale devoluzione alloStato liberi da pesi e da oneri, ancheprevedendo un’assegnazione provvisoria aisensi dell’articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativisu base nazionale per concordare conl’ABI e con la Banca d’Italia modalità dirinegoziazione dei rapporti bancari già inessere con le aziende sequestrate o con-fiscate;

f) richiede all’autorità di vigi-lanza di cui all’articolo 110, comma 1,

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l’autorizzazione a utilizzare gli immobili dicui all’articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della de-stinazione d’uso del bene confiscato, infunzione della valorizzazione dello stessoo del suo utilizzo per finalità istituzionalio sociali, anche in deroga agli strumentiurbanistici;

h) approva il bilancio preventivoe il conto consuntivo;

i) verifica l’utilizzo dei beni, daparte dei privati e degli enti pubblici,conformemente ai provvedimenti di asse-gnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di as-segnazione e di destinazione nel caso dimancato o difforme utilizzo del bene ri-spetto alle finalità indicate nonché neglialtri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e pro-tocolli con pubbliche amministrazioni, re-gioni, enti locali, ordini professionali, entie associazioni per le finalità del presentecodice;

m-bis) adotta un regolamento diorganizzazione interna »;

e) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Il Comitato consultivo e di indi-rizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui alcomma 4;

b) può presentare proposte e fornireelementi per far interagire gli amministra-tori giudiziari delle aziende, ovvero peraccertare, su richiesta dell’amministratoregiudiziario, previa autorizzazione del giu-dice delegato, la disponibilità degli entiterritoriali, delle associazioni e delle coo-perative di cui all’articolo 48, comma 3,lettera c), a prendere in carico i beniimmobili, che non facciano parte di uncompendio aziendale, fin dalla fase delsequestro;

c) esprime pareri su specifiche que-stioni riguardanti la destinazione e l’uti-

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lizzazione dei beni sequestrati o confiscatinonché su ogni altra questione che glivenga sottoposta dal Consiglio direttivo,dal Direttore dell’Agenzia o dall’autoritàgiudiziaria ».

ART. 57.

(Organizzazione efunzionamento dell’Agenzia).

1. All’articolo 113, comma 2, lettera a),del codice antimafia sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , selezionando perso-nale con specifica competenza in materia digestione delle aziende e di accesso al creditobancario e ai finanziamenti europei ».

ART. 58.

(Modifiche alla norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice diprocedura penale, di cui al decreto legisla-tivo 28 luglio 1989, n. 271, e all’ordina-mento giudiziario, di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12.).

1. Al comma 1-bis dell’articolo 146-bisdelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativo 28luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « esuccessive modificazioni, » sono inserite leseguenti: « nonché nel procedimento ap-plicativo delle misure di prevenzione per-sonali o patrimoniali, disciplinato dall’ar-ticolo 7, comma 4, del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni, quandol’interessato sia detenuto o internato in unluogo posto fuori della circoscrizione delgiudice e ne faccia tempestiva richiesta ».

2. All’articolo 7-bis dell’ordinamentogiudiziario, di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, e successive modifi-cazioni, dopo il comma 2-quinquies èinserito il seguente:

« 2-sexies. Presso il tribunale del capo-luogo del distretto e della corte d’appello

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sono istituite sezioni ovvero individuaticollegi che trattano in via esclusiva iprocedimenti previsti dal codice delle leggiantimafia e dalle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159. Sono altresì istituite sezioni distac-cate delle sezioni specializzate in materiadi misure di prevenzione presso il tribu-nale circondariale di Trapani e presso iltribunale circondariale di Santa MariaCapua Vetere. A tali collegi o sezioni, aiquali è garantita una copertura prioritariadelle eventuali carenze di organico, è as-segnato un numero di magistrati rispettoall’organico complessivo dell’ufficio parialla percentuale stabilita con delibera delConsiglio superiore della magistratura e,comunque, non inferiore a tre compo-nenti. Se per le dimensioni dell’ufficio imagistrati componenti delle sezioni spe-cializzate in materia di misure di preven-zione devono svolgere anche altre funzioniil carico di lavoro nelle altre materie deveessere proporzionalmente ridotto nella mi-sura stabilita con delibera del Consigliosuperiore della magistratura ».

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