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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4127 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 Presentato il 29 ottobre 2016 TOMO II STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO Atti Parlamentari I Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4127—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

TOMO II

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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PAGINA BIANCA

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I N D I C E

TOMO I

Relazione illustrativa ........................................................ Pag. 1

Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilan-cio integrato ........................................... » 3

Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del dise-gno di legge di bilancio a legislazionevigente ...................................................... » 21

Capitolo III. Le note integrative al bilancio ................ » 59

Capitolo IV. Budget economico-analitico 2017-2019 . » 65

Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegnodi legge di bilancio .................................. » 123

L’Ecobilancio dello Stato (*)

Relazione tecnica

Parte I (Sezione I del disegno di legge) ......................... Pag. 209

Parte II (Sezione II del disegno di legge) ...................... » 325

Raccordo tra il saldo netto da finanziare programma-tico e il conto della pubblica amministrazioneprogrammatico 2017-2019 ..................................... » 337

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del dise-gno di legge di bilancio 2017-2019 ......................... » 338

Allegati conoscitivi alla relazione tecnica

Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazionidegli stanziamenti previsti a legislazione vigente . » 349

(*) L’illustrazione dell’Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato

fascicolo.

Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TOMO II

Disegno di legge

Articoli ............................................................................ Pag. 1

Allegati ............................................................................ » 235

Tabelle A e B ............................................................... » 245

Quadri generali riassuntivi .......................................... » 251

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata .... Pag. 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze ................................. » 21

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico ................................................... » 271

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero dellavoro e delle politiche sociali ............................... » 337

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero dellagiustizia ....................................................................... » 391

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale . » 431

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca ....... » 479

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministerodell’interno ................................................................. » 545

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e del mare ... » 623

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ........................ » 675

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministerodella difesa ................................................................. » 749

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali ...... » 815

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo ........ » 859

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministerodella salute ................................................................... » 927

Atti Parlamentari — IV — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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DISEGNO DI LEGGE__

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLIOBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio delloStato).

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017,2018 e 2019, sono indicati nell’allegato n. 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA

CAPO I

INTERVENTI FISCALI PER LA CRESCITA

ART. 2.

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrut-turazione edilizia, riqualificazione antisi-smica, riqualificazione energetica e acquistodi mobili e credito d’imposta per le strutture

ricettive).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 14, concernente detra-zioni fiscali per interventi di efficienzaenergetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2016 »,ovunque ricorrono, salvo quanto previstodal numero 2) della presente lettera, sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2017 »;

2) al comma 2, lettera a), le parole:« 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;

3) dopo il comma 2-ter sono inseritii seguenti:

« 2-quater. Per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 perinterventi di riqualificazione energetica diparti comuni degli edifici condominiali, cheinteressino l’involucro dell’edificio conun’incidenza superiore al 25 per centodella superficie disperdente lorda dell’edi-ficio medesimo, la detrazione di cui alcomma 1 spetta nella misura del 70 percento. La medesima detrazione spetta,nella misura del 75 per cento, per le spesesostenute per interventi di riqualificazioneenergetica relativi alle parti comuni di edi-fici condominiali finalizzati a migliorare laprestazione energetica invernale ed estiva eche conseguano almeno la qualità media dicui al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 26 giugno 2015, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 39 alla GazzettaUfficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le de-trazioni di cui al presente articolo sonocalcolate su un ammontare complessivodelle spese non superiore a euro 40.000moltiplicato per il numero delle unità im-mobiliari che compongono l’edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condi-zioni di cui al primo e al secondo periododel comma 2-quater è asseverata da pro-fessionisti abilitati mediante l’attestazionedella prestazione energetica degli edifici dicui al citato decreto del Ministro dellosviluppo economico 26 giugno 2015. L’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sosteni-bile (ENEA) effettua controlli, anche a

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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campione, su tali dichiarazioni. La man-cata veridicità dell’attestazione comportala decadenza dal beneficio, ferma restandola responsabilità del professionista ai sensidelle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui alcomma 2-quater, a decorrere dal 1° gen-naio 2017, in luogo della detrazione, i sog-getti beneficiari possono optare per la ces-sione del corrispondente credito ai forni-tori che hanno effettuato gli interventi ov-vero ad altri soggetti privati, con la facoltàdi successiva cessione del credito. Le mo-dalità di attuazione del presente commasono definite con provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma2-quater sono usufruibili anche dagli isti-tuti autonomi per le case popolari, comun-que denominati, per interventi realizzati suimmobili di loro proprietà adibiti ad edi-lizia residenziale pubblica »;

b) all’articolo 15, comma 1, le parole:« 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) all’articolo 16, concernente detra-zioni fiscali per interventi di ristruttura-zione edilizia e per l’acquisto di mobili:

1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2016 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2017 »;

2) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. Per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gliinterventi di cui all’articolo 16-bis, comma1, lettera i), del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, le cui procedure autoriz-zatorie sono iniziate dopo la data di en-trata in vigore della presente disposizione,su edifici ubicati nelle zone sismiche adalta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’or-dinanza del Presidente del Consiglio deiministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pub-blicata nel supplemento ordinario n. 72alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio2003, riferite a costruzioni adibite ad abi-

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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tazione e ad attività produttive, spetta unadetrazione dall’imposta lorda nella misuradel 50 per cento, fino ad un ammontarecomplessivo delle stesse spese non supe-riore a 96.000 euro per unità immobiliareper ciascun anno. La detrazione è ripartitain cinque quote annuali di pari importonell’anno di sostenimento delle spese e inquelli successivi. Nel caso in cui gli inter-venti di cui al presente comma realizzati inciascun anno consistano nella mera prose-cuzione di interventi iniziati in anni pre-cedenti, ai fini del computo del limite mas-simo delle spese ammesse a fruire delladetrazione si tiene conto anche delle spesesostenute negli stessi anni per le quali si ègià fruito della detrazione »;

3) dopo il comma 1-bis, come so-stituito dal numero 2) della presente let-tera, sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017e fino al 31 dicembre 2021, le disposizionidel comma 1-bis si applicano anche agliedifici ubicati nella zona sismica 3 di cuiall’ordinanza del Presidente del Consigliodei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,pubblicata nel supplemento ordinarion. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazionedegli interventi di cui ai commi 1-bis e1-ter derivi una riduzione del rischio si-smico che determini il passaggio ad unaclasse di rischio inferiore, la detrazionedall’imposta spetta nella misura del 70 percento della spesa sostenuta. Ove dall’inter-vento derivi il passaggio a due classi dirischio inferiori, la detrazione spetta nellamisura dell’80 per cento. Con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottare entro il 28 febbraio 2017, sen-tito il Consiglio superiore dei lavori pub-blici, sono stabilite le linee guida per laclassificazione di rischio sismico delle co-struzioni nonché le modalità per l’attesta-zione, da parte di professionisti abilitati,dell’efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi dicui al comma 1-quater siano realizzati sulleparti comuni di edifici condominiali, ledetrazioni dall’imposta di cui al primo e alsecondo periodo del medesimo comma

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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1-quater spettano, rispettivamente, nellamisura del 75 per cento e dell’85 per cento.Le predette detrazioni si applicano su unammontare delle spese non superiore aeuro 96.000 moltiplicato per il numerodelle unità immobiliari di ciascun edificio.Per tali interventi, a decorrere dal 1° gen-naio 2017, in luogo della detrazione i sog-getti beneficiari possono optare per la ces-sione del corrispondente credito ai forni-tori che hanno effettuato gli interventi ov-vero ad altri soggetti privati, con la facoltàdi successiva cessione del credito. Rimaneesclusa la cessione ad istituti di credito e adintermediari finanziari. Le modalità di at-tuazione del presente comma sono definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio2017, tra le spese detraibili per la realiz-zazione degli interventi di cui ai commi1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano an-che le spese effettuate per la classificazionee verifica sismica degli immobili »;

4) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono delladetrazione di cui al comma 1, limitata-mente agli interventi di recupero del pa-trimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1°gennaio 2016, è altresì riconosciuta unadetrazione dall’imposta lorda, fino a con-correnza del suo ammontare, per le ulte-riori spese documentate sostenute nel-l’anno 2017 per l’acquisto di mobili e digrandi elettrodomestici di classe non infe-riore ad A+, nonché A per i forni, per leapparecchiature per le quali sia previstal’etichetta energetica, finalizzati all’arredodell’immobile oggetto di ristrutturazione.La detrazione di cui al presente comma, daripartire tra gli aventi diritto in dieci quoteannuali di pari importo, spetta nella mi-sura del 50 per cento delle spese sostenuteed è calcolata su un ammontare comples-sivo non superiore a 10.000 euro, conside-rato, per gli interventi effettuati nell’anno2016 ovvero per quelli iniziati nel mede-simo anno e proseguiti nel 2017, al nettodelle spese sostenute nell’anno 2016 per le

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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quali si è fruito della detrazione. Ai finidella fruizione della detrazione dall’impo-sta, le spese di cui al presente comma sonocomputate indipendentemente dall’importodelle spese sostenute per i lavori di ristrut-turazione che fruiscono delle detrazioni dicui al comma 1 ».

2. Le detrazioni di cui all’articolo 16,commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, come modificatodal comma 1 del presente articolo, nonsono cumulabili con agevolazioni già spet-tanti per le medesime finalità sulla base dinorme speciali per interventi in aree col-pite da eventi sismici.

3. Il credito d’imposta di cui all’articolo10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto ancheper i periodi d’imposta 2017 e 2018, nellamisura del 65 per cento, a condizione chegli interventi abbiano anche le finalità dicui al comma 1 del presente articolo. Sonocomprese tra i beneficiari del credito d’im-posta di cui al periodo precedente anche lestrutture che svolgono attività agrituristica,come definita dalla legge 20 febbraio 2006,n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

4. Il credito d’imposta di cui al comma3, come prorogato e modificato dal mede-simo comma, è ripartito in due quote an-nuali di pari importo e può essere utiliz-zato a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in cui gli interventi sonostati realizzati, nel limite massimo di 60milioni di euro nell’anno 2018, di 120 mi-lioni di euro nell’anno 2019 e di 60 milionidi euro nell’anno 2020.

5. Per quanto non diversamente previstodai commi 3 e 4 continuano ad applicarsile disposizioni contenute nell’articolo 10del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2014, n. 106. Entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge si provvede all’aggiorna-mento del decreto di cui all’articolo 10,comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del2014, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 106 del 2014.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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6. All’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,n. 106, le parole: « e di 50 milioni di europer gli anni dal 2016 al 2019 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « , di 50 milioni di europer l’anno 2016, di 41,7 milioni di euro pergli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni dieuro per l’anno 2019 ».

ART. 3.

(Proroga e rafforzamento della disciplinarelativa alla maggiorazione della deduzione

di ammortamenti).

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, siapplicano anche agli investimenti in benimateriali strumentali nuovi, esclusi i veicolie gli altri mezzi di trasporto di cui all’ar-ticolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno2018 a condizione che entro la data del 31dicembre 2017 il relativo ordine risulti ac-cettato dal venditore e sia avvenuto il pa-gamento di acconti in misura almeno parial 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Al fine di favorire processi di trasfor-mazione tecnologica e digitale secondo ilmodello « Industria 4.0 », per gli investi-menti, effettuati nel periodo indicato alcomma 1, in beni materiali strumentalinuovi compresi nell’elenco di cui all’alle-gato A annesso alla presente legge, il costodi acquisizione è maggiorato del 150 percento.

3. Per i soggetti che beneficiano dellamaggiorazione di cui al comma 2 e che, nelperiodo indicato al comma 1, effettuanoinvestimenti in beni immateriali strumen-tali compresi nell’elenco di cui all’allegatoB annesso alla presente legge, il costo diacquisizione di tali beni è maggiorato del40 per cento.

4. Per la fruizione dei benefìci di cui aicommi 2 e 3, l’impresa è tenuta a produrreuna dichiarazione resa dal legale rappre-sentante ai sensi del testo unico delle di-

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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sposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministra-tiva, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ov-vero, per i beni aventi ciascuno un costo diacquisizione superiore a 500.000 euro, unaperizia tecnica giurata rilasciata da un in-gegnere o da un perito industriale iscrittinei rispettivi albi professionali o da un entedi certificazione accreditato, attestante cheil bene possiede caratteristiche tecniche talida includerlo negli elenchi di cui all’alle-gato A o all’allegato B annessi alla presentelegge ed è interconnesso al sistema azien-dale di gestione della produzione o alla retedi fornitura.

5. La determinazione degli acconti do-vuti per il periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2017 e per quello successivo èeffettuata considerando quale imposta delperiodo precedente quella che si sarebbedeterminata in assenza delle disposizioni dicui ai commi 1, 2 e 3.

6. Resta ferma l’applicazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 4.

(Credito d’imposta per attività di ricerca esviluppo).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 9, riguardante il credito d’imposta perattività di ricerca e sviluppo, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino aquello in corso al 31 dicembre 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « fino a quello incorso al 31 dicembre 2020 » e le parole:« nella misura del 25 per cento delle spese »sono sostituite dalle seguenti: « nella mi-sura del 50 per cento delle spese »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

« 1-bis. Il credito d’imposta di cui alcomma 1 spetta anche alle imprese resi-denti o alle stabili organizzazioni nel ter-ritorio dello Stato di soggetti non residenti

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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che eseguono le attività di ricerca e svi-luppo nel caso di contratti stipulati conimprese residenti o localizzate in altri Statimembri dell’Unione europea, negli Statiaderenti all’accordo sullo Spazio econo-mico europeo ovvero in Stati compresi nel-l’elenco di cui al decreto del Ministro dellefinanze 4 settembre 1996, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre1996 »;

c) al comma 3, le parole: « euro 5milioni » sono sostituite dalle seguenti:« euro 20 milioni »;

d) al comma 6, la lettera a) è sostituitadalla seguente:

« a) personale impiegato nelle attivitàdi ricerca e sviluppo di cui al comma 4 »;

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , a decorrere dal pe-riodo d’imposta successivo a quello in cuisono stati sostenuti i costi di cui al comma6 del presente articolo ».

2. Le disposizioni di cui comma 1, adesclusione di quella di cui alla lettera f),hanno efficacia a decorrere dal periodod’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2016.

ART. 5.

(Regime di cassa per i contribuenti che siavvalgono della contabilità semplificata).

1. All’articolo 66 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, concernente le imprese mi-nori, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il reddito d’impresa dei soggetti che,secondo le disposizioni del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, applicano il regime di conta-bilità semplificata, è costituito dalla diffe-renza tra l’ammontare dei ricavi di cui

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all’articolo 85 e degli altri proventi di cuiall’articolo 89 percepiti nel periodo di im-posta e quello delle spese sostenute nelperiodo stesso nell’esercizio dell’attività diimpresa. La differenza è aumentata deiricavi di cui all’articolo 57, dei proventi dicui all’articolo 90, comma 1, delle plusva-lenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 edelle sopravvenienze attive di cui all’arti-colo 88 e diminuita delle minusvalenze esopravvenienze passive di cui all’articolo101 »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « 109,commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) » sonosostituite dalle seguenti: « 109, commi 5, 7e 9, lettera b), » e le parole: « 110, commi 1,2, 5, 6 e 8 » sono sostituite dalle seguenti:« 110, commi 5, 6 e 8 »;

2) il terzo e il quarto periodo sonosoppressi.

2. Il reddito del periodo d’imposta in cuisi applicano le disposizioni dell’articolo 66del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, come mo-dificato dal comma 1 del presente articolo,è ridotto dell’importo delle rimanenze fi-nali che hanno concorso a formare il red-dito dell’esercizio precedente secondo ilprincipio della competenza.

3. Al fine di evitare salti o duplicazionidi imposizione, nel caso di passaggio da unperiodo d’imposta soggetto alla determina-zione del reddito delle imprese minori aisensi dell’articolo 66 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, a un periodo d’imposta sog-getto a regime ordinario, e viceversa, iricavi, i compensi e le spese che hanno giàconcorso alla formazione del reddito, inbase alle regole del regime di determina-zione del reddito d’impresa adottato, nonassumono rilevanza nella determinazionedel reddito degli anni successivi.

4. All’articolo 5-bis del decreto legisla-tivo 15 dicembre 1997, n. 446, concernentela determinazione del valore della produ-zione netta delle società di persone e delle

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imprese individuali agli effetti dell’impostaregionale sulle attività produttive, dopo ilcomma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1,che determinano il reddito ai sensi dell’ar-ticolo 66 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,la base imponibile di cui al comma 1 delpresente articolo è determinata con i criteriprevisti dal citato articolo 66 ».

5. Ai fini della determinazione dellabase imponibile dell’imposta regionalesulle attività produttive per i soggetti di cuial comma 1-bis dell’articolo 5-bis del de-creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,si applicano, in quanto compatibili, le di-sposizioni di cui ai commi 2 e 3 del pre-sente articolo.

6. L’articolo 18 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. – (Contabilità semplificata perle imprese minori). – 1. Le disposizioni deiprecedenti articoli si applicano anche aisoggetti che, a norma del codice civile, nonsono obbligati alla tenuta delle scritturecontabili di cui allo stesso codice. Tuttavia,i soggetti indicati alle lettere c) e d) delprimo comma dell’articolo 13, qualora iricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, percepiti in unanno intero, ovvero conseguiti nell’ultimoanno di applicazione dei criteri previstidall’articolo 109, comma 2, del medesimotesto unico, non abbiano superato l’am-montare di 400.000 euro per le impreseaventi per oggetto prestazioni di servizi,ovvero di 700.000 euro per le impreseaventi per oggetto altre attività, sono eso-nerati per l’anno successivo dalla tenutadelle scritture contabili prescritte dai pre-cedenti articoli, salvi gli obblighi di tenutadelle scritture previste da disposizioni di-verse dal presente decreto. Per i contri-buenti che esercitano contemporanea-mente prestazioni di servizi e altre attivitàsi fa riferimento all’ammontare dei ricavi

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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relativi all’attività prevalente. In mancanzadella distinta annotazione dei ricavi, si con-siderano prevalenti le attività diverse dalleprestazioni di servizi. Con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze sonostabiliti i criteri per l’individuazione delleattività consistenti nella prestazione di ser-vizi.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonerodi cui al comma 1 devono annotare crono-logicamente in un apposito registro i ricavipercepiti indicando per ciascun incasso: a)il relativo importo; b) le generalità, l’indi-rizzo e il comune di residenza anagraficadel soggetto che effettua il pagamento; c) gliestremi della fattura o altro documentoemesso. Devono essere altresì annotate cro-nologicamente, in diverso registro e conriferimento alla data di pagamento, lespese sostenute nell’esercizio. Per ciascunaspesa devono essere fornite le indicazionidi cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi direddito, diversi da quelli indicati al comma2, sono annotati nei registri obbligatori dicui al medesimo comma 2 entro il terminedi presentazione della dichiarazione deiredditi.

4. I registri tenuti ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto sostituiscono i registri in-dicati al comma 2, qualora vi siano iscritteseparate annotazioni delle operazioni nonsoggette a registrazione ai fini della sud-detta imposta. In luogo delle singole anno-tazioni relative a incassi e pagamenti, nel-l’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento nonsia avvenuto nell’anno di registrazione, neiregistri deve essere riportato l’importocomplessivo dei mancati incassi o paga-menti con indicazione delle fatture cui leoperazioni si riferiscono. In tal caso, i ri-cavi percepiti e i costi sostenuti devonoessere annotati separatamente nei registristessi nel periodo d’imposta in cui vengonoincassati o pagati, indicando ai sensi delcomma 2, lettera c), il documento contabilegià registrato ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almenoun triennio, i contribuenti possono tenere iregistri ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto senza operare annotazioni relative a

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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incassi e pagamenti, fermo restando l’ob-bligo della separata annotazione delle ope-razioni non soggette a registrazione ai finidella suddetta imposta. In tal caso, perfinalità di semplificazione si presume chela data di registrazione dei documenti coin-cida con quella in cui è intervenuto ilrelativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimentirelativi all’imposta sul valore aggiunto aisensi dell’articolo 34 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, non sono tenuti ad osservare ledisposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presentearticolo.

7. Il regime di contabilità semplificataprevisto nel presente articolo si estende dianno in anno qualora non vengano supe-rati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optareper il regime ordinario. L’opzione ha effettodall’inizio del periodo d’imposta nel corsodel quale è esercitata fino a quando non èrevocata e, in ogni caso, per il periodostesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l’eserci-zio di impresa commerciale, qualora riten-gano di percepire ricavi per un ammontare,ragguagliato ad un anno, non superiore ailimiti indicati al comma 1, possono, per ilprimo anno, tenere la contabilità semplifi-cata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contrattiestimatori, di giornali, di libri e di perio-dici, anche su supporti audiovideomagne-tici, e per i distributori di carburante, aifini del calcolo dei limiti di ammissione airegimi semplificati di contabilità, i ricavipercepiti si assumono al netto del prezzocorrisposto al fornitore dei predetti beni.Per le cessioni di generi di monopolio,valori bollati e postali, marche assicurativee valori similari, si considerano ricavi gliaggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assu-mono come ricavi conseguiti nel periodod’imposta le somme incassate registrate nelregistro di cui al comma 2, primo periodo,ovvero nel registro di cui al comma 4 ».

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1a 6 si applicano a decorrere dal periodod’imposta successivo a quello in corso al 31

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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dicembre 2016. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, possono essere adottate di-sposizioni per l’attuazione dei predetticommi.

ART. 6.

(Imposta sul valore aggiunto di gruppo).

1. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopol’articolo 70 è inserito il seguente titolo:

« TITOLO V-bis

GRUPPO IVA

ART. 70-bis. – (Requisiti soggettivi per lacostituzione di un gruppo IVA). – 1. I sog-getti passivi stabiliti nel territorio delloStato esercenti attività d’impresa, arte oprofessione, per i quali ricorrano congiun-tamente i vincoli finanziario, economico eorganizzativo di cui all’articolo 70-ter, pos-sono divenire un unico soggetto passivo, diseguito denominato “gruppo IVA”.

2. Non possono partecipare a un gruppoIVA:

a) le sedi e le stabili organizzazionisituate all’estero;

b) i soggetti la cui azienda sia sotto-posta a sequestro giudiziario ai sensi del-l’articolo 670 del codice di procedura civile;in caso di pluralità di aziende, la disposi-zione opera anche se oggetto di sequestro èuna sola di esse;

c) i soggetti assoggettati a una proce-dura concorsuale;

d) i soggetti posti in liquidazione or-dinaria.

3. Ai fini del comma 2, lettera c), ilsoggetto si considera assoggettato a proce-dura concorsuale dalla data della sentenzadichiarativa del fallimento o del provvedi-mento che ordina la liquidazione coattaamministrativa o del decreto di ammis-sione alla procedura di concordato preven-tivo o del decreto che dispone la procedura

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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di amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in crisi.

ART. 70-ter. – (Vincolo finanziario, vin-colo economico e vincolo organizzativo). –1. Si considera sussistente un vincolo fi-nanziario tra soggetti passivi stabiliti nelterritorio dello Stato quando, ai sensi del-l’articolo 2359, primo comma, numero 1),del codice civile e almeno dal 1° lugliodell’anno solare precedente:

a) tra detti soggetti esiste, diretta-mente o indirettamente, un rapporto dicontrollo;

b) detti soggetti sono controllati, di-rettamente o indirettamente, dal medesimosoggetto, purché residente nel territoriodello Stato ovvero in uno Stato con il qualel’Italia ha stipulato un accordo che assicuraun effettivo scambio di informazioni.

2. Si considera sussistente un vincoloeconomico tra soggetti passivi stabiliti nelterritorio dello Stato sulla base dell’esi-stenza di almeno una delle seguenti formedi cooperazione economica:

a) svolgimento di un’attività princi-pale dello stesso genere;

b) svolgimento di attività complemen-tari o interdipendenti;

c) svolgimento di attività che avvan-taggiano, pienamente o sostanzialmente,uno o più di essi.

3. Si considera sussistente un vincoloorganizzativo tra soggetti passivi stabilitinel territorio dello Stato quando tra dettisoggetti esiste un coordinamento, in via didiritto, ai sensi delle disposizioni di cui allibro quinto, titolo V, capo IX, del codicecivile, o in via di fatto, tra gli organi deci-sionali degli stessi, ancorché tale coordina-mento sia svolto da un altro soggetto.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5,se tra i soggetti passivi intercorre il vincolofinanziario di cui al comma 1, si presu-mono sussistenti tra i medesimi anche ivincoli economico e organizzativo di cui aicommi 2 e 3.

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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5. Per dimostrare l’insussistenza del vin-colo economico o di quello organizzativo, èpresentata all’Agenzia delle entrate istanzadi interpello ai sensi dell’articolo 11,comma 1, lettera b), della legge 27 luglio2000, n. 212.

6. Il vincolo economico si considera inogni caso insussistente per i soggetti per iquali il vincolo finanziario di cui al comma1 ricorre in dipendenza di partecipazioniacquisite nell’ambito degli interventi fina-lizzati al recupero di crediti o derivantidalla conversione in azioni di nuova emis-sione dei crediti verso imprese in tempo-ranea difficoltà finanziaria, di cui all’arti-colo 113, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenzadel vincolo economico è presentata all’A-genzia delle entrate istanza di interpello aisensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),della citata legge n. 212 del 2000.

ART. 70-quater – (Costituzione delgruppo IVA). – 1. Il gruppo IVA è costituitoa seguito di un’opzione esercitata da tutti isoggetti passivi stabiliti nel territorio delloStato per i quali ricorrano congiuntamentei vincoli finanziario, economico e organiz-zativo di cui all’articolo 70-ter. In caso dimancato esercizio dell’opzione da parte diuno o più dei soggetti di cui al periodoprecedente:

a) è recuperato a carico del gruppoIVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;

b) il gruppo IVA cessa a partire dal-l’anno successivo rispetto a quello in cuiviene accertato il mancato esercizio del-l’opzione, a meno che i predetti soggettinon esercitino l’opzione per partecipare algruppo medesimo.

2. L’opzione di cui al comma 1 è eser-citata mediante la presentazione, in viatelematica, da parte del rappresentante delgruppo, della dichiarazione di cui all’arti-colo 70-duodecies, comma 5, nella qualesono indicati:

a) la denominazione del gruppo IVA;

b) i dati identificativi del rappresen-tante del gruppo IVA, di seguito denomi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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nato “rappresentante di gruppo”, e dei sog-getti partecipanti al gruppo medesimo;

c) l’attestazione della sussistenza, tra isoggetti partecipanti al gruppo, dei vincolidi cui all’articolo 70-ter;

d) l’attività o le attività che sarannosvolte dal gruppo IVA;

e) l’elezione di domicilio presso il rap-presentante di gruppo da parte di ciascunsoggetto partecipante al gruppo medesimo,ai fini della notifica degli atti e dei prov-vedimenti relativi ai periodi d’imposta peri quali è esercitata l’opzione; l’elezione didomicilio è irrevocabile fino al termine delperiodo di decadenza dell’azione di accer-tamento o di irrogazione delle sanzionirelative all’ultimo anno di validità dell’op-zione;

f) la sottoscrizione del rappresentantedi gruppo, che presenta la dichiarazione, edegli altri soggetti di cui al presentecomma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2è presentata dal 1° gennaio al 30 settem-bre, l’opzione di cui al comma 1 ha effettoa decorrere dall’anno successivo. Se la di-chiarazione di cui al comma 2 è presentatadal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione dicui al comma 1 ha effetto a decorrere dalsecondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all’arti-colo 70-ter, l’opzione è vincolante per untriennio decorrente dall’anno in cui lastessa ha effetto. Trascorso il primo trien-nio, l’opzione si rinnova automaticamenteper ciascun anno successivo, fino a quandonon è esercitata la revoca di cui all’articolo70-novies. Resta fermo quanto disposto dalcomma 1, lettera b).

5. Se negli anni di validità dell’opzionedi cui al comma 1 i vincoli economico eorganizzativo di cui all’articolo 70-ter,commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi deisoggetti che erano stati esclusi dal gruppoIVA ai sensi del comma 5 del medesimoarticolo, ovvero se il vincolo finanziario dicui all’articolo 70-ter, comma 1, si instauranei riguardi di soggetti passivi stabiliti nelterritorio dello Stato relativamente ai qualinon sussisteva all’atto dell’esercizio dell’op-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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zione, i predetti soggetti partecipano algruppo IVA a decorrere dall’anno succes-sivo a quello in cui tali vincoli si sonoinstaurati. In tal caso, la dichiarazione dicui al comma 2 deve essere presentataentro il novantesimo giorno successivo aquello in cui tali vincoli si sono instaurati.In caso di mancata inclusione di un sog-getto di cui al primo periodo nel gruppoIVA, si applicano le disposizioni del se-condo periodo del comma 1.

ART. 70-quinquies. – (Operazioni effet-tuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso).– 1. Le cessioni di beni e le prestazioni diservizi effettuate da un soggetto parteci-pante a un gruppo IVA nei confronti di unaltro soggetto partecipante allo stessogruppo IVA non sono considerate cessionidi beni e prestazioni di servizi agli effettidegli articoli 2 e 3.

2. Le cessioni di beni e le prestazioni diservizi effettuate da un soggetto parteci-pante a un gruppo IVA nei confronti di unsoggetto che non ne fa parte si consideranoeffettuate dal gruppo IVA.

3. Le cessioni di beni e le prestazioni diservizi effettuate nei confronti di un sog-getto partecipante a un gruppo IVA da unsoggetto che non ne fa parte si consideranoeffettuate nei confronti del gruppo IVA.

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dal-l’applicazione delle norme in materia diimposta sul valore aggiunto sono, rispetti-vamente, a carico e a favore del gruppoIVA.

ART. 70-sexies. – (Eccedenze creditorieantecedenti alla partecipazione al gruppoIVA). – 1. L’eccedenza di imposta detraibilerisultante dalla dichiarazione annuale re-lativa all’anno precedente al primo anno dipartecipazione al gruppo IVA non si tra-sferisce al gruppo medesimo, ma può es-sere chiesta a rimborso, anche in man-canza delle condizioni di cui all’articolo 30del presente decreto, ovvero compensata anorma dell’articolo 17 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizionedi cui al primo periodo non si applica perla parte dell’eccedenza detraibile di am-montare pari ai versamenti dell’imposta sul

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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valore aggiunto effettuati con riferimento atale precedente anno.

ART. 70-septies. – (Adempimenti). – 1. Ilrappresentante di gruppo adempie gli ob-blighi ed esercita i diritti di cui all’articolo70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

2. Il rappresentante di gruppo è il sog-getto che esercita il controllo di cui all’ar-ticolo 70-ter, comma 1. Se il predetto sog-getto non può esercitare l’opzione, è rap-presentante di gruppo il soggetto parteci-pante con volume d’affari o ammontare diricavi più elevato nel periodo precedentealla costituzione del gruppo medesimo.

3. Se il rappresentante di gruppo cessadi far parte del gruppo IVA senza chevengano meno gli effetti dell’opzione per glialtri partecipanti, subentra quale rappre-sentante di gruppo un altro soggetto par-tecipante al gruppo IVA, individuato aisensi del comma 2, con riferimento all’ul-tima dichiarazione presentata. La sostitu-zione ha effetto dal giorno successivo allacessazione del precedente rappresentantedi gruppo ed è comunicata dal nuovo rap-presentante di gruppo con la dichiarazionedi cui all’articolo 70-duodecies, comma 5,entro trenta giorni.

ART. 70-octies. – (Responsabilità). – 1. Ilrappresentante di gruppo è responsabileper l’adempimento degli obblighi connessiall’esercizio dell’opzione.

2. Gli altri soggetti partecipanti algruppo IVA sono responsabili in solido conil rappresentante di gruppo per le sommeche risultano dovute a titolo di imposta,interessi e sanzioni a seguito delle attivitàdi liquidazione e controllo.

ART. 70-novies. – (Disposizioni in mate-ria di opzioni e revoche). – 1. La revocadell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo70-quater è comunicata dal rappresentantedi gruppo con la dichiarazione di cui al-l’articolo 70-duodecies, comma 5, sotto-scritta anche dagli altri soggetti parteci-panti al gruppo IVA.

2. La revoca dell’opzione opera nei ri-guardi di tutti i soggetti partecipanti algruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al

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comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30settembre, la revoca ha effetto a decorreredall’anno successivo. Se la dichiarazione dicui al comma 1 è presentata dal 1° ottobreal 31 dicembre, la revoca ha effetto adecorrere dal secondo anno successivo.

3. Alle opzioni e alle revoche previstedal presente titolo non si applicano le di-sposizioni del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 10 novem-bre 1997, n. 442.

4. L’esercizio da parte di un soggettodell’opzione di cui all’articolo 70-quatercomporta il venir meno degli effetti delleopzioni in materia di imposta sul valoreaggiunto esercitate dallo stesso in prece-denza, anche se non è decorso il periodominimo di permanenza nel particolare re-gime prescelto.

ART. 70-decies. — (Esclusione dalla par-tecipazione al gruppo IVA). — 1. L’opzionedi cui all’articolo 70-quater, comma 1, daparte di un soggetto, per il quale non sus-sistono i requisiti previsti dagli articoli pre-cedenti, è priva di effetti limitatamente atale soggetto.

2. Ciascun soggetto partecipante a ungruppo IVA cessa di partecipare al gruppomedesimo se si verifica uno dei seguenticasi:

a) viene meno il vincolo finanziarionei riguardi di tale soggetto;

b) è riconosciuto, ai sensi dell’articolo70-ter, comma 5, il venir meno del vincoloeconomico od organizzativo nei riguardi ditale soggetto;

c) tale soggetto subisce il sequestrogiudiziario dell’azienda ai sensi dell’arti-colo 670 del codice di procedura civile;

d) tale soggetto è assoggettato a unaprocedura concorsuale;

e) tale soggetto è posto in liquidazioneordinaria.

3. La partecipazione al gruppo IVAcessa a decorrere dalla data in cui si veri-ficano gli eventi previsti nel comma 2,lettere a), c), d) o e), e ha effetto per leoperazioni compiute e per gli acquisti e le

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importazioni annotati a partire da taledata. Nell’ipotesi di cui al comma 2, letterab), la partecipazione al gruppo IVA cessa adecorrere dall’anno successivo a quello incui è riconosciuto il venir meno del vincolo.Per l’individuazione della data in cui siverifica l’evento, nelle ipotesi di cui allelettere c), d) o e) del comma 2, si fa rife-rimento alla data di efficacia del provvedi-mento che dispone il sequestro giudiziario,alla data della sentenza dichiarativa delfallimento, alla data del decreto di ammis-sione al concordato preventivo, alla datadel provvedimento che ordina la liquida-zione coatta amministrativa, alla data deldecreto che dispone la procedura di am-ministrazione straordinaria delle grandiimprese in crisi o alla data di assunzionedella delibera assembleare della liquida-zione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando vienemeno la pluralità dei soggetti partecipanti.In tal caso, l’eccedenza detraibile risultantedalla dichiarazione del gruppo IVA nonchiesta a rimborso è computata in detra-zione dal soggetto partecipante che agiva inqualità di rappresentante di gruppo nelleproprie liquidazioni o nella propria dichia-razione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi prece-denti è comunicata dal rappresentante digruppo entro trenta giorni dalla data in cuisi sono verificati gli eventi, con la dichia-razione di cui all’articolo 70-duodecies,comma 5.

ART. 70-undecies. – (Attività di controllo).– 1. Per le annualità di validità dell’op-zione, l’esercizio dei poteri previsti dagliarticoli 51 e seguenti nei confronti delgruppo IVA è demandato alle strutture, giàesistenti, individuate con il regolamento diamministrazione dell’Agenzia delle entrate,di cui all’articolo 71, comma 3, del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’am-bito delle risorse umane, strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sonodemandate le attività di:

a) liquidazione prevista dall’articolo54-bis;

b) controllo sostanziale;

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c) recupero dei crediti inesistenti uti-lizzati in compensazione ai sensi dell’arti-colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241;

d) gestione del contenzioso relativo atutti gli atti di competenza delle strutturestesse;

e) rimborso in materia di imposta sulvalore aggiunto.

3. Ai fini delle attività di controllo, nel-l’ipotesi di disconoscimento della validitàdell’opzione il recupero dell’imposta av-viene nei limiti dell’effettivo vantaggio fi-scale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate sono stabiliti speci-fici adempimenti finalizzati ad assicurarel’efficacia delle attività di controllo.

ART. 70-duodecies. — (Disposizioni spe-ciali e di attuazione). — 1. Le modalità e itermini speciali di emissione, numerazionee registrazione delle fatture, nonché di ese-cuzione delle liquidazioni e dei versamentiperiodici stabiliti dai decreti ministerialiemanati ai sensi degli articoli 22, secondocomma, 73 e 74 si applicano alle operazionisoggette a tali disposizioni effettuate dalgruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una opiù banche, alle operazioni riferibili a que-ste ultime si applicano le disposizioni delregolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 12 febbraio2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una opiù società assicurative, alle operazioni ri-feribili a queste ultime si applicano le di-sposizioni di cui al decreto del Ministrodelle finanze 30 maggio 1989, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno1989.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, secondo, quarto e quinto pe-riodo, del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, si appli-cano anche nei casi in cui una società digestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate sono approvati il

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modello per la presentazione delle dichia-razioni di cui al presente titolo nonché lemodalità e le specifiche tecniche per latrasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono stabilite le dispo-sizioni necessarie per l’attuazione del pre-sente titolo ».

2. Nella tabella allegato B al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, indicante atti, documenti eregistri soggetti all’imposta di bollo in casod’uso, dopo l’articolo 6 è inserito il se-guente:

« ART. 6-bis. – Fatture, note, conti, rice-vute, quietanze e simili documenti, recantiaddebitamenti o accreditamenti relativi acessioni di beni e prestazioni di servizi trasoggetti partecipanti a un gruppo IVA. Ladisposizione si applica per le operazioniper le quali, se effettuate nei confronti diun soggetto non partecipante a un gruppoIVA, si applicherebbero le esenzioni di cuiagli articoli 6 e 15 della presente tabella eall’articolo 66, comma 5, del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427 ».

3. Al testo unico dell’imposta di registro,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. Le scritture private non autenticatesono soggette a registrazione in caso d’usose tutte le disposizioni in esse contemplatesono relative a operazioni soggette all’im-posta sul valore aggiunto. Si consideranosoggette all’imposta sul valore aggiunto an-che le cessioni e le prestazioni tra soggettipartecipanti a un gruppo IVA, le cessioni ele prestazioni per le quali l’imposta non èdovuta a norma degli articoli da 7 a 7-sep-ties del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle dicui al comma 6 dell’articolo 21 del mede-simo decreto del Presidente della Repub-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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blica n. 633 del 1972. La disposizione delperiodo precedente non si applica alle ope-razioni esenti e imponibili ai sensi deinumeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) delprimo comma dell’articolo 10 del citatodecreto n. 633 del 1972 e alle locazioni diimmobili esenti ai sensi del secondocomma del medesimo articolo 10, nonchéalle cessioni di beni e alle prestazioni diservizi tra soggetti partecipanti a ungruppo IVA per le quali, se effettuate neiconfronti di un soggetto non partecipanteal gruppo IVA, si applicherebbero le sud-dette disposizioni »;

b) all’articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Per gli atti relativi a cessioni di benie prestazioni di servizi soggetti all’impostasul valore aggiunto, l’imposta si applica inmisura fissa. Si considerano soggette al-l’imposta sul valore aggiunto anche le ces-sioni e le prestazioni tra soggetti parteci-panti a un gruppo IVA, le cessioni e leprestazioni per le quali l’imposta non èdovuta a norma degli articoli da 7 a 7-sep-ties del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle dicui al comma 6 dell’articolo 21 del mede-simo decreto del Presidente della Repub-blica n. 633 del 1972. La disposizione delperiodo precedente non si applica alle ope-razioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis)e 27-quinquies) del primo comma dell’ar-ticolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972e alle locazioni di immobili esenti ai sensidel secondo comma del medesimo articolo10, nonché alle cessioni di beni e alleprestazioni di servizi tra soggetti parteci-panti a un gruppo IVA per le quali, seeffettuate nei confronti di un soggetto nonpartecipante al gruppo IVA, si applichereb-bero le suddette disposizioni »;

2) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. Sono soggette all’imposta pro-porzionale di registro le locazioni di im-mobili strumentali di cui all’articolo 10,primo comma, numero 8), del decreto del

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, ancorché siano imponibiliagli effetti dell’imposta sul valore aggiuntoovvero intervengano tra soggetti parteci-panti a un gruppo IVA ».

4. All’articolo 73 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) le parole: « Ministro delle finanze »,ovunque ricorrono, sono sostituite dalleseguenti: « Ministro dell’economia e dellefinanze »;

b) il terzo comma è sostituito dalseguente:

« Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze può disporre con propri decreti,stabilendo le relative modalità, che i ver-samenti periodici, compreso quello di cuiall’articolo 6, comma 2, della legge 29 di-cembre 1990, n. 405, e i versamenti del-l’imposta dovuta in base alla dichiarazioneannuale siano eseguiti per l’ammontarecomplessivamente dovuto dall’ente o so-cietà commerciale controllante e dagli entio società commerciali controllati, al nettodelle eccedenze detraibili; l’ente o societàcommerciale controllante comunica all’A-genzia delle entrate l’esercizio dell’opzioneper la predetta procedura di versamentocon la dichiarazione ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto presentata nell’anno solarea decorrere dal quale intende esercitarel’opzione. Agli effetti dei versamenti di cuial precedente periodo non si tiene contodelle eccedenze detraibili, risultanti dalledichiarazioni annuali relative al periodod’imposta precedente, degli enti e societàdiversi da quelli per i quali anche in taleperiodo d’imposta l’ente o società control-lante si è avvalso della facoltà di cui alpresente comma. Alle eccedenze detraibilidegli enti e delle società per i quali trovaapplicazione la disposizione di cui al pre-cedente periodo si applicano le disposizionidi cui all’articolo 30. Restano fermi gli altriobblighi e le responsabilità delle societàcontrollate. Si considera controllata la so-cietà le cui azioni o quote sono posseduteper oltre la metà dall’altra, almeno dal 1°

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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luglio dell’anno solare precedente a quellodi esercizio dell’opzione ».

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con proprio decreto, adegua le vi-genti disposizioni ministeriali alle modifi-cazioni introdotte dal comma 4, lettera b).

6. Il regolamento di amministrazionedell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo71, comma 3, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, può attribuire alle me-desime strutture, già esistenti, di cui alcomma 1 dell’articolo 70-undecies del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma1 del presente articolo, nell’ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, i poteriprevisti dagli articoli 31 e seguenti del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, nei confronti deisoggetti che aderiscono al gruppo IVA.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5si applicano dal 1° gennaio 2017; le altredisposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 siapplicano dal 1° gennaio 2018.

8. Per le disposizioni di cui al comma 1il Ministero dell’economia e delle finanzeprocede alla consultazione del Comitatoconsultivo dell’imposta sul valore aggiunto,ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre2006.

ART. 7.

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferi-menti immobiliari nell’ambito di vendite

giudiziarie).

1. All’articolo 16 del decreto-legge 14febbraio 2016, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due anni »sono sostituite dalle seguenti: « cinqueanni »;

b) al comma 2, la parola: « biennio » èsostituita dalla seguente: « quinquennio »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicem-bre 2016 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2017 ».

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 8.

(Deducibilità dei canoni di noleggio a lungotermine).

1. All’articolo 164, comma 1, lettera b),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente: « I pre-detti limiti di 35 milioni di lire e di 7milioni di lire sono elevati rispettivamentea euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gliautoveicoli utilizzati da agenti o rappresen-tanti di commercio ».

ART. 9.

(Riduzione del canone di abbonamento alleradioaudizioni).

1. Per l’anno 2017, la misura del canonedi abbonamento alla televisione per usoprivato di cui al regio decreto-legge 21febbraio 1938, n. 246, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 giugno 1938,n. 880, è pari complessivamente all’im-porto di euro 90.

ART. 10.

(Proroga del blocco degli aumenti di ali-quote tributarie per l’anno 2017).

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 26, le parole: « per l’anno2016 » sono sostituite dalle seguenti: « pergli anni 2016 e 2017 »;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Per l’anno 2017, i co-muni che hanno deliberato ai sensi delperiodo precedente possono continuare amantenere con espressa deliberazione delconsiglio comunale la stessa maggiorazioneconfermata per l’anno 2016 ».

ART. 11.

(Sgravi fiscali per gli imprenditori agricoliprofessionali e per i coltivatori diretti).

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, iredditi dominicali e agrari non concorrono

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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alla formazione della base imponibile aifini dell’imposta sul reddito delle personefisiche dei coltivatori diretti e degli impren-ditori agricoli professionali di cui all’arti-colo 1 del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 99, iscritti nella previdenza agri-cola.

ART. 12.

(Esclusione delle società di gestione deifondi comuni d’investimento dall’applica-zione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per

cento).

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: « di cuial decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 87, » sono inserite le seguenti: « esclusele società di gestione dei fondi comunid’investimento del testo unico delle dispo-sizioni in materia di intermediazione fi-nanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, »;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:« 67. All’articolo 96, comma 5-bis, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodoè sostituito dal seguente: “Gli interessi pas-sivi sostenuti dalle imprese di assicura-zione e dalle società capogruppo di gruppiassicurativi e dalle società di gestione deifondi comuni d’investimento di cui al testounico delle disposizioni in materia di in-termediazione finanziaria, di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sonodeducibili nei limiti del 96 per cento delloro ammontare” »;

c) il comma 68 è sostituito dal seguente:« 68. All’articolo 6, comma 8, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il se-condo periodo è sostituito dal seguente:“Per le società di gestione dei fondi comunid’investimento di cui al testo unico delledisposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, gli interessi passiviconcorrono alla formazione del valoredella produzione nella misura del 96 percento del loro ammontare” ».

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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CAPO II

MISURE PER GLI INVESTIMENTI

ART. 13.

(Sostegno agli investimenti delle piccole emedie imprese).

1. Il termine per la concessione deifinanziamenti per l’acquisto di nuovi mac-chinari, impianti e attrezzature da partedelle piccole e medie imprese di cui all’ar-ticolo 2, comma 2, del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, èprorogato fino al 31 dicembre 2018.

2. Per fare fronte agli oneri derivantidalla concessione dei contributi previstidall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e dal presente articolo, è autorizzata laspesa di 28 milioni di euro per l’anno 2017,di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di112 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro perl’anno 2022 e di 28 milioni di euro perl’anno 2023.

3. Una quota pari al 20 per cento dellerisorse di cui al comma 2 è riservata allaconcessione dei contributi di cui al comma5. Le risorse che, alla data del 30 giugno2018, non risultano utilizzate per la pre-detta riserva rientrano nella disponibilitàdella misura.

4. Al fine di favorire la transizione delsistema produttivo nazionale verso la ma-nifattura digitale e di incrementare l’inno-vazione e l’efficienza del sistema impren-ditoriale, anche tramite l’innovazione diprocesso o di prodotto, le imprese di micro,piccola e media dimensione possono acce-dere ai finanziamenti e ai contributi di cuiall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l’ac-quisto di macchinari, impianti e attrezza-ture nuovi di fabbrica aventi come finalitàla realizzazione di investimenti in tecnolo-gie, compresi gli investimenti in big data,cloud computing, banda ultralarga, cyber-security, robotica avanzata e meccatronica,

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realtà aumentata, manifattura 4D, Radio

frequency identification (RFID).5. A fronte della realizzazione di inve-

stimenti aventi le finalità di cui al comma4 del presente articolo, il contributo di cuiall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,è concesso secondo le modalità di cui alledisposizioni attuative, adottate ai sensi delmedesimo articolo 2, comma 5, del citatodecreto-legge n. 69 del 2013, con una mag-giorazione pari al 30 per cento della misuramassima ivi stabilita, fermo restando ilrispetto delle intensità massime di aiutopreviste dalla normativa dell’Unione euro-pea applicabile in materia di aiuti di Stato.

6. L’importo massimo dei finanziamentidi cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, può essere incrementato, in funzionedelle richieste di finanziamento a valere sulplafond di provvista costituito presso lagestione separata della Cassa depositi eprestiti Spa e, comunque, fino a un mas-simo di ulteriori 7 miliardi di euro.

ART. 14.

(Estensione e rafforzamento delle agevola-

zioni per gli investimenti nelle start-up e

nelle piccole e medie imprese innovative).

1. All’articolo 29 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il se-guente:

« 3-bis. A decorrere dall’anno 2017, l’in-vestimento massimo detraibile di cui alcomma 3 è aumentato a euro 1.000.000 »;

b) ai commi 3 e 5, le parole: « dueanni » sono sostituite dalle seguenti: « treanni »;

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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c) dopo il comma 7 è inserito il se-guente:

« 7-bis. A decorrere dall’anno 2017, lealiquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sonoaumentate al 30 per cento »;

d) dopo il comma 8 è inserito il se-guente:

« 8-bis. Per l’attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni del decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze 25 febbraio 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11aprile 2016 ».

2. L’efficacia delle disposizioni di cui alcomma 1, lettere a) e c), è subordinata, aisensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea, all’autorizzazione della Commis-sione europea, richiesta a cura del Mini-stero dello sviluppo economico.

3. All’articolo 4 del decreto-legge 24gennaio 2015, n. 3, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: « cheoperano » fino alla fine del comma sonosostituite dalle seguenti: « nel rispetto dellecondizioni e dei limiti previsti dagli Orien-tamenti sugli aiuti di Stato destinati a pro-muovere gli investimenti per il finanzia-mento del rischio, di cui alla comunica-zione 2014/C 19/04 della Commissione, del22 gennaio 2014 »;

b) il comma 9-bis è abrogato;

c) al comma 12, le parole: « dai commi9 e 9-bis » sono sostituite dalle seguenti:« dal comma 9 »;

d) al comma 12-bis, le parole da: « e irequisiti » fino alla fine del comma sonosostituite dalle seguenti: « di cui al comma9 »;

e) al comma 12-ter, le parole:« comma 9-bis » sono sostituite dalle se-guenti: « comma 9 ».

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 15.

(Rifinanziamento degli interventi per l’au-toimprenditorialità e per le start-up inno-

vative).

1. Per il finanziamento delle iniziative dicui al titolo I, capo 0I, del decreto legisla-tivo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata laspesa di 70 milioni di euro per l’anno 2017e di 60 milioni di euro per l’anno 2018. Lepredette risorse sono iscritte nello stato diprevisione del Ministero dello sviluppo eco-nomico per essere successivamente accre-ditate su un conto corrente infruttifero,intestato all’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa Spa-INVITALIA, aperto presso la te-soreria centrale dello Stato e dedicato alcitato titolo I, capo 0I, del decreto legisla-tivo n. 185 del 2000. Sul medesimo contocorrente sono, altresì, accreditate le dispo-nibilità finanziarie presenti nel fondo ro-tativo depositato sul conto corrente di te-soreria n. 22048, istituito ai sensi dell’arti-colo 4 del decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze 30 novembre 2004,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del19 gennaio 2005, nella misura di un terzodelle risorse complessive, nonché i rientridei finanziamenti erogati dalla citata Agen-zia ai sensi delle disposizioni del titolo I delcitato decreto legislativo n. 185 del 2000.

2. La dotazione del Fondo per la cre-scita sostenibile di cui all’articolo 23,comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementatadi 50 milioni di euro per l’anno 2017 e di50 milioni di euro per l’anno 2018, dadestinare all’erogazione dei finanziamentiagevolati per gli interventi di cui al decretodel Ministro dello sviluppo economico 24settembre 2014, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 264 del 13 novembre 2014, peril sostegno alla nascita e allo sviluppo diimprese start-up innovative.

3. Il Ministero dello sviluppo economicoe le regioni possono destinare, nell’anno2017, alle misure di cui ai commi 1 e 2risorse a valere sul programma operativonazionale imprese e competitività, sui pro-grammi operativi regionali e sulla connessa

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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programmazione nazionale 2014-2020, finoa complessivi 120 milioni di euro, di cui 70milioni di euro per gli interventi di cui alcomma 1 e 50 milioni di euro per gliinterventi di cui al comma 2. Al fine dicoordinare e ottimizzare la predetta desti-nazione di risorse, il Ministero dello svi-luppo economico promuove specifici ac-cordi con le regioni.

ART. 16.

(Perdite fiscali di imprese neo costituite par-tecipate da società quotate).

1. Per le società fra le quali intercorreun rapporto di partecipazione che prevedauna percentuale del diritto di voto eserci-tabile nell’assemblea ordinaria e di parte-cipazione agli utili non inferiore al 20 percento è ammessa la possibilità di cedere leperdite fiscali di cui all’articolo 84 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, con le stesse mo-dalità previste per la cessione dei creditid’imposta di cui all’articolo 43-bis del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, a condizione che leazioni della società cessionaria, o della so-cietà che controlla direttamente o indiret-tamente la società cessionaria, siano nego-ziate in un mercato regolamentato o in unsistema multilaterale di negoziazione diuno degli Stati membri dell’Unione euro-pea e degli Stati aderenti all’Accordo sulloSpazio economico europeo con il qualel’Italia abbia stipulato un accordo che as-sicuri un effettivo scambio di informazionie che la società cedente non svolga in viaprevalente attività immobiliare. La cessionedeve riguardare l’intero ammontare delleperdite fiscali.

2. Le perdite fiscali trasferibili sono soloquelle realizzate nei primi tre esercizi dellasocietà cedente, subordinatamente al veri-ficarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell’eserciziosociale della società cedente e della societàcessionaria;

b) sussistenza del requisito partecipa-tivo del 20 per cento al termine del periodo

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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d’imposta relativamente al quale le societàsi avvalgono della possibilità di cui alcomma 1;

c) perfezionamento della cessione en-tro il termine di presentazione della dichia-razione dei redditi.

3. Le perdite di cui al comma 1 di unperiodo d’imposta sono computate dallasocietà cessionaria in diminuzione del red-dito complessivo dello stesso periodo d’im-posta e per la differenza nei successivientro il limite del reddito imponibile diciascuno di essi e per l’intero importo chetrova capienza nel reddito imponibile diciascuno di essi a condizione che le sud-dette perdite si riferiscano a una nuovaattività produttiva ai sensi dell’articolo 84,comma 2, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La società cessionaria è obbligata aremunerare la società cedente del vantag-gio fiscale ricevuto, determinato, in ognicaso, mediante applicazione, all’ammon-tare delle perdite acquisite, dell’aliquotadell’imposta sul reddito delle società di cuiall’articolo 77 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,relativa al periodo d’imposta in cui le per-dite sono state conseguite dalla società ce-dente, entro trenta giorni dal termine per ilversamento del saldo relativo allo stessoperiodo d’imposta. Non concorrono allaformazione del reddito imponibile, inquanto escluse, le somme percepite o ver-sate tra le società di cui al comma 1 incontropartita dei vantaggi fiscali ricevuti oattribuiti.

5. La società cedente non può optareper i regimi di cui agli articoli 115, 117 e130 del testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inrelazione ai periodi d’imposta nei quali haconseguito le perdite fiscali cedute ai sensidel presente articolo.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

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ART. 17.

(Investimenti in start-up da partedell’INAIL).

1. Per le proprie finalità, l’Istituto na-zionale per l’assicurazione contro gli infor-tuni sul lavoro (INAIL), previa adozione diun apposito regolamento di disciplina, dasottoporre all’approvazione del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e delMinistero dell’economia e delle finanze,può sottoscrivere quote di fondi comuni diinvestimento di tipo chiuso dedicati all’at-tivazione di start-up innovative, di cui aldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire epartecipare a start-up di tipo societariofinalizzate all’utilizzazione industriale deirisultati della ricerca, anche con soggettipubblici e privati, italiani e stranieri, ope-ranti nei settori funzionali al raggiungi-mento del proprio scopo, aventi quale og-getto sociale esclusivo o prevalente lo svi-luppo, la produzione e la commercializza-zione di prodotti o servizi innovativi di altovalore tecnologico, anche rivolte alla rea-lizzazione di progetti in settori tecnologicialtamente strategici, previa autorizzazionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali, d’intesa con il Ministero dell’econo-mia e delle finanze.

2. Per lo svolgimento delle attività di cuial comma 1, l’INAIL opera nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Agevolazione per investimenti a lungo ter-mine).

1. Gli enti di previdenza obbligatoria dicui al decreto legislativo 30 giugno 1994,n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio1996, n. 103, possono destinare somme,fino al 5 per cento dell’attivo patrimonialerisultante dal rendiconto dell’esercizio pre-cedente, agli investimenti qualificati indi-cati al comma 2.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2. Le somme indicate al comma 1 de-vono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residentinel territorio dello Stato ai sensi dell’arti-colo 73 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o in Stati membri dell’Unione europea o inStati aderenti all’Accordo sullo Spazio eco-nomico europeo con stabile organizzazionenel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi diinvestimento collettivo del risparmio resi-denti nel territorio dello Stato ai sensidell’articolo 73 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o in Stati membri dell’Unione eu-ropea o in Stati aderenti all’Accordo sulloSpazio economico europeo, che investonoprevalentemente negli strumenti finanziaridi cui alla lettera a).

3. I redditi, diversi da quelli relativi apartecipazioni qualificate di cui all’articolo67, comma 1, lettera c), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, generati dagli investi-menti qualificati indicati al comma 2 sonoesenti ai fini dell’imposta sul reddito.

4. Gli strumenti finanziari oggetto diinvestimento qualificato ai sensi delcomma 1 devono essere detenuti per al-meno cinque anni. In caso di cessione deglistrumenti finanziari oggetto di investi-mento agevolato prima dei cinque anni, iredditi realizzati attraverso la cessione equelli percepiti durante il periodo minimodi investimento sono soggetti a imposizionesecondo le regole ordinarie, unitamenteagli interessi, senza applicazione di san-zioni, e il relativo versamento deve essereeffettuato dai soggetti di cui al comma 1entro il giorno 16 del secondo mese suc-cessivo alla cessione. In caso di rimborso odi scadenza dei titoli oggetto di investi-mento prima dei cinque anni, le sommeconseguite devono essere reinvestite neglistrumenti finanziari di cui al comma 2entro novanta giorni.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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5. Le forme di previdenza complemen-tare di cui al decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252, possono destinare somme,fino al 5 per cento dell’attivo patrimonialerisultante dal rendiconto dell’esercizio pre-cedente, agli investimenti qualificati indi-cati al comma 2.

6. Gli strumenti finanziari oggetto diinvestimento qualificato ai sensi delcomma 5 devono essere detenuti per al-meno cinque anni.

7. I redditi, diversi da quelli relativi apartecipazioni qualificate di cui all’articolo67, comma 1, lettera c), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, derivanti dagli investi-menti di cui al comma 5 del presentearticolo sono esenti ai fini dell’imposta sulreddito e pertanto non concorrono allaformazione della base imponibile dell’im-posta prevista dall’articolo 17 del decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai finidella formazione delle prestazioni pensio-nistiche erogate dalle forme di previdenzacomplementare i redditi derivanti dagli in-vestimenti di cui al comma 5 incrementanola parte corrispondente ai redditi già as-soggettati ad imposta. In caso di cessionedegli strumenti finanziari oggetto di inve-stimento prima dei cinque anni i redditirealizzati attraverso la cessione e quelli chenon hanno concorso alla formazione dellapredetta base imponibile ai sensi del primoperiodo durante il periodo minimo di in-vestimento, sono soggetti a imposta sosti-tutiva delle imposte sui redditi con aliquotapari a quella di cui al citato articolo 17 deldecreto legislativo n. 252 del 2005, senzaapplicazione di sanzioni, e il relativo ver-samento, unitamente agli interessi, deveessere effettuato dai soggetti di cui alcomma 8 del medesimo articolo 17 entro ilgiorno 16 del secondo mese successivo allacessione. In caso di rimborso o di scadenzadegli strumenti finanziari oggetto di inve-stimento prima del quinquennio, il contro-valore conseguito deve essere reinvestitonegli strumenti finanziari di cui al comma2 entro novanta giorni dal rimborso.

8. La ritenuta di cui all’articolo 27 deldecreto del Presidente della Repubblica 29

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settembre 1973, n. 600, e l’imposta sosti-tutiva di cui all’articolo 27-ter del mede-simo decreto non si applicano agli utilicorrisposti ai soggetti indicati al secondoperiodo del comma 3 del citato articolo 27derivanti dagli investimenti qualificati dicui al comma 2 del presente articolo fino al5 per cento dell’attivo patrimoniale risul-tante dal rendiconto dell’esercizio prece-dente nel rispetto della condizione di cui alcomma 6 del presente articolo. Ai fini del-l’applicazione delle disposizioni di cui alprimo periodo, il soggetto non residentebeneficiario effettivo degli utili deve pro-durre una dichiarazione dalla quale risul-tino i dati identificativi del soggetto mede-simo e la sussistenza di tutte le condizionialle quali è subordinata l’agevolazione dicui al presente articolo, nonché l’impegno adetenere gli strumenti finanziari oggettodell’investimento qualificato per il periododi tempo richiesto dalla legge. Il predettosoggetto non residente deve fornire, altresì,copia dei prospetti contabili che consen-tano di verificare l’osservanza delle pre-dette condizioni. I soggetti indicati agli ar-ticoli 27 e 27-ter del citato decreto delPresidente della Repubblica n. 600 del1973 che corrispondono utili ai soggettinon residenti di cui al medesimo articolo27, comma 3, secondo periodo, sono obbli-gati a comunicare annualmente all’ammi-nistrazione finanziaria i dati relativi alleoperazioni compiute nell’anno precedente.

9. All’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sonoabrogati.

10. All’articolo 17 del decreto legislativo5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le operazioni di costituzione,trasformazione, scorporo e concentrazionetra fondi pensione sono soggette alle im-poste di registro, ipotecaria e catastalenella misura fissa di 200 euro per ciascunadi esse ».

11. Non sono soggetti a imposizione iredditi di capitale di cui all’articolo 44 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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relativi a partecipazioni qualificate e i red-diti diversi di cui all’articolo 67, comma 1,lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quin-

quies), del medesimo testo unico, conse-guiti, al di fuori dell’esercizio di impresacommerciale, da persone fisiche residentinel territorio dello Stato, derivanti dagliinvestimenti nei piani di risparmio a lungotermine, con l’esclusione di quelli che con-corrono alla formazione del reddito com-plessivo imponibile. Ai fini di cui al pre-sente comma e ai commi da 12 a 24 delpresente articolo si considerano qualificatile partecipazioni e i diritti o titoli di cui allalettera c) del comma 1 dell’articolo 67 delcitato testo unico, tenendo conto anchedelle percentuali di partecipazione o didiritti di voto possedute dai familiari dellapersona fisica di cui al comma 5 dell’arti-colo 5 del medesimo testo unico e dellesocietà o enti da loro direttamente o indi-rettamente controllati ai sensi dei numeri1) e 2) del primo comma dell’articolo 2359del codice civile.

12. Il piano di risparmio a lungo ter-mine si costituisce con la destinazione disomme o valori per un importo non supe-riore, in ciascun anno solare, a 30.000 euroed entro un limite complessivo non supe-riore a 150.000 euro, agli investimenti qua-lificati indicati al comma 3, attraverso l’a-pertura di un rapporto di custodia o am-ministrazione o di gestione di portafogli oaltro stabile rapporto con esercizio dell’op-zione per l’applicazione del regime del ri-sparmio amministrato di cui all’articolo 6del decreto legislativo 21 novembre 1997,n. 461, o di un contratto di assicurazionesulla vita o di capitalizzazione, avvalendosidi intermediari abilitati o imprese di assi-curazioni residenti, ovvero non residentioperanti nel territorio dello Stato tramitestabile organizzazione o in regime di liberaprestazione di servizi con nomina di unrappresentante fiscale in Italia scelto tra ipredetti soggetti. Il rappresentante fiscaleadempie negli stessi termini e con le stessemodalità previsti per i suindicati soggettiresidenti. Il conferimento di valori nelpiano di risparmio si considera cessione atitolo oneroso e l’intermediario applical’imposta secondo le disposizioni del citato

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del1997.

13. In ciascun anno solare di durata delpiano, per almeno i due terzi dell’annostesso, le somme o i valori destinati nelpiano di risparmio a lungo termine devonoessere investiti per almeno il 70 per centodel valore complessivo in strumenti finan-ziari, anche non negoziati nei mercati re-golamentati o nei sistemi multilaterali dinegoziazione, emessi o stipulati con im-prese che svolgono attività diverse daquella immobiliare, residenti nel territoriodello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, o in Stati membridell’Unione europea o in Stati aderentiall’Accordo sullo Spazio economico euro-peo con stabili organizzazioni nel territoriomedesimo, la predetta quota del 70 percento deve essere investita per almeno il 30per cento del valore complessivo in stru-menti finanziari di imprese diverse daquelle inserite nell’indice FTSE MIB dellaBorsa italiana o in indici equivalenti di altrimercati regolamentati. Ai fini dei commida 11 a 24 si presume, senza possibilità diprova contraria, impresa che svolge attivitàimmobiliare quella il cui patrimonio è pre-valentemente costituito da beni immobilidiversi da quelli alla cui produzione o alcui scambio è effettivamente diretta l’atti-vità di impresa, dagli impianti e dai fab-bricati utilizzati direttamente nell’eserciziodi impresa. Si considerano direttamenteutilizzati nell’esercizio di impresa gli im-mobili concessi in locazione finanziaria e iterreni su cui l’impresa svolge l’attivitàagricola.

14. Le somme o i valori destinati nelpiano non possono essere investiti per unaquota superiore al 10 per cento del totalein strumenti finanziari di uno stesso emit-tente o stipulati con la stessa controparte ocon altra società appartenente al medesimogruppo dell’emittente o della controparte oin depositi e conti correnti.

15. Sono considerati investimenti qua-lificati anche le quote o azioni di organismidi investimento collettivo del risparmio re-sidenti nel territorio dello Stato, ai sensi

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dell’articolo 73 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o in Stati membri dell’Unione eu-ropea o in Stati aderenti all’Accordo sulloSpazio economico europeo, che investonoper almeno il 70 per cento dell’attivo instrumenti finanziari indicati al comma 13nel rispetto delle condizioni di cui alcomma 14.

16. Le somme o valori destinati nelpiano non possono essere investiti in stru-menti finanziari emessi o stipulati con sog-getti residenti in Stati o territori diversi daquelli che consentono un adeguato scambiodi informazioni.

17. Gli strumenti finanziari in cui èinvestito il piano devono essere detenutiper almeno cinque anni. In caso di cessionedegli strumenti finanziari oggetto di inve-stimento prima dei cinque anni i redditirealizzati attraverso la cessione e quellipercepiti durante il periodo minimo di in-vestimento del piano sono soggetti a impo-sizione secondo le regole ordinarie, unita-mente agli interessi, senza applicazione disanzioni, e il relativo versamento deve es-sere effettuato dai soggetti di cui al comma12 entro il giorno 16 del secondo mesesuccessivo alla cessione. I soggetti di cui alcomma 12 recuperano le imposte dovuteattraverso adeguati disinvestimenti o chie-dendone la provvista al titolare. In caso dirimborso degli strumenti finanziari oggettodi investimento prima del quinquennio, ilcontrovalore conseguito deve essere rein-vestito in strumenti finanziari indicati aicommi 13 e 15 entro trenta giorni dalrimborso.

18. Il venire meno delle condizioni dicui ai commi 13, 14 e 15 comporta ladecadenza dal beneficio fiscale relativa-mente ai redditi degli strumenti finanziaridetenuti nel piano stesso, diversi da quelliinvestiti nel medesimo piano nel rispettodelle suddette condizioni per il periodo ditempo indicato al comma 17, e l’obbligo dicorrispondere le imposte non pagate, uni-tamente agli interessi, senza applicazionedi sanzioni, secondo quanto previsto alcomma 17.

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19. Le ritenute alla fonte e le impostesostitutive eventualmente applicate e nondovute fanno sorgere in capo al titolare delpiano il diritto a ricevere una somma cor-rispondente. I soggetti di cui al comma 12presso i quali è costituito il piano provve-dono al pagamento della predetta somma,computandola in diminuzione dal versa-mento delle ritenute e delle imposte dovutedai medesimi soggetti. Ai fini del predettocomputo non si applicano i limiti di cuiall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

20. Le minusvalenze, le perdite e i dif-ferenziali negativi realizzati mediante ces-sione a titolo oneroso ovvero rimborso de-gli strumenti finanziari nei quali è investitoil piano sono deducibili dalle plusvalenze,differenziali positivi o proventi realizzatinelle successive operazioni poste in esserenell’ambito del medesimo piano e sottopo-sti a tassazione ai sensi dei commi 17 e 18nello stesso periodo d’imposta e nei suc-cessivi ma non oltre il quarto. Alla chiu-sura del piano le minusvalenze, perdite odifferenziali negativi possono essere portatiin deduzione non oltre il quarto periodod’imposta successivo a quello del realizzodalle plusvalenze, proventi e differenzialipositivi realizzati nell’ambito di altro rap-porto con esercizio dell’opzione ai sensidell’articolo 6 del decreto legislativo 21novembre 1997, n. 461, intestato allo stessotitolare del piano, ovvero portati in dedu-zione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917.

21. In caso di strumenti finanziari ap-partenenti alla medesima categoria omoge-nea, si considerano ceduti per primi i titoliacquistati per primi e si considera comecosto quello medio ponderato dell’anno diacquisto.

22. Il trasferimento del piano di rispar-mio a lungo termine dall’intermediario odall’impresa di assicurazioni presso ilquale è stato costituito ad altro soggetto dicui al comma 12 non rileva ai fini delcomputo dei cinque anni di detenzionedegli strumenti finanziari.

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23. Ciascuna persona fisica di cui alcomma 11 non può essere titolare di più diun piano di risparmio a lungo termine eciascun piano di risparmio a lungo terminenon può avere più di un titolare. L’inter-mediario o l’impresa di assicurazionipresso il quale è costituito il piano dirisparmio a lungo termine, all’atto dell’in-carico acquisisce dal titolare un’autocerti-ficazione con la quale lo stesso dichiara dinon essere titolare di un altro piano dirisparmio a lungo termine.

24. L’intermediario o l’impresa di assi-curazioni presso il quale è costituito ilpiano di risparmio a lungo termine tieneseparata evidenza delle somme destinatenel piano in anni differenti.

25. Il trasferimento a causa di mortedegli strumenti finanziari detenuti nelpiano non è soggetto all’imposta sulle suc-cessioni e donazioni di cui al testo unicodelle disposizioni concernenti l’impostasulle successioni e donazioni, di cui aldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

ART. 19.

(Fondazione Human technopole).

1. Al fine di incrementare gli investi-menti pubblici e privati nei settori dellaricerca finalizzata alla prevenzione e allasalute, è istituita la Fondazione per la crea-zione di un’infrastruttura scientifica e diricerca, di interesse nazionale, multidisci-plinare e integrata nei settori della salute,della genomica, dell’alimentazione e dellascienza dei dati e delle decisioni, e per larealizzazione del progetto scientifico e diricerca Human technopole di cui all’arti-colo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativodecreto del Presidente del Consiglio deiministri 16 settembre 2016 di approvazionedel progetto esecutivo, di seguito denomi-nato « Fondazione ». Per il raggiungimentodei propri scopi la Fondazione instaurarapporti con omologhi enti e organismi inItalia e all’estero.

2. Sono membri fondatori il Ministerodell’economia e delle finanze e il Ministero

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dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, ai quali viene attribuita la vigilanzasulla Fondazione.

3. Il comitato di coordinamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 16 settembre 2016 predispone loschema di statuto della Fondazione che èapprovato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, di con-certo con il Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca. Lo statuto stabi-lisce la denominazione della Fondazione edisciplina, tra l’altro, la partecipazione allaFondazione di altri enti pubblici e privati,nonché le modalità con cui tali soggettipossono partecipare finanziariamente alprogetto scientifico Human technopole.

4. Il patrimonio della Fondazione è co-stituito da apporti dei Ministeri fondatori eincrementato da ulteriori apporti delloStato, nonché dalle risorse provenienti dasoggetti pubblici e privati. Le attività, oltreche dai mezzi propri, possono essere finan-ziate da contributi di enti pubblici e diprivati. Alla Fondazione possono essereconcessi in comodato beni immobili facentiparte del demanio e del patrimonio dispo-nibile e indisponibile dello Stato. L’affida-mento in comodato di beni di particolarevalore artistico e storico alla Fondazione èeffettuato dall’amministrazione compe-tente, d’intesa con il Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, fermorestando il relativo regime giuridico deibeni demaniali affidati, previsto dagli arti-coli 823 e 829, primo comma, del codicecivile.

5. Per lo svolgimento dei propri compitila Fondazione può avvalersi di personale,anche di livello dirigenziale, all’uopo messoa disposizione su richiesta della stessa, se-condo le norme previste dai rispettivi or-dinamenti, da enti e da altri soggetti indi-viduati ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196. LaFondazione può avvalersi, inoltre, dellacollaborazione di esperti e di società diconsulenza nazionali ed estere, ovvero diuniversità e di istituti universitari e di ri-cerca.

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6. Per la costituzione della Fondazione eper la realizzazione del progetto Humantechnopole di cui al comma 1 è autorizzatala spesa di 10 milioni di euro per il 2017,di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5milioni di euro per il 2019, di 112,1 milionidi euro per il 2020, di 122,1 milioni di europer il 2021, di 133,6 milioni di euro per il2022 e di 140,3 milioni di euro a decorreredal 2023. Il contributo è erogato sulla basedello stato di avanzamento del progettoHuman technopole di cui al comma 1.

7. Tutti gli atti connessi alle operazionidi costituzione della Fondazione e di con-ferimento e devoluzione alla stessa sonoesclusi da ogni tributo e diritto e vengonoeffettuati in regime di neutralità fiscale.

8. I criteri e le modalità di attuazionedel presente articolo, compresa la disci-plina dei rapporti con l’Istituto italiano ditecnologia in ordine al progetto Humantechnopole di cui al comma 1, e il trasfe-rimento alla Fondazione delle risorse resi-due di cui all’articolo 5, comma 2, deldecreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca.

ART. 20.

(Efficientamento della società ANAS Spa).

1. Al fine di migliorare e incrementarela capacità di progettazione e realizzazionedegli investimenti, nonché di contenerne icosti di realizzazione, alla società ANASSpa non si applicano, per il triennio 2017-2019, le norme di contenimento della spesaper incarichi professionali strettamente ri-feriti alle attività tecniche di progettazione,monitoraggio e controllo tecnico-econo-mico sugli interventi stradali. Resta fermoil versamento all’entrata del bilancio delloStato di cui all’articolo 1, comma 506, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato aisensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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ART. 21.

(Fondo da ripartire per il finanziamento

degli investimenti e lo sviluppo infrastrut-

turale del Paese).

1. Al fine di assicurare il finanziamentodegli investimenti e lo sviluppo infrastrut-turale del Paese nei settori di spesa relativia: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture;c) ricerca; d) difesa del suolo e dissestoidrogeologico; e) edilizia pubblica, com-presa quella scolastica; f) attività indu-striali ad alta tecnologia e sostegno alleesportazioni; g) informatizzazione dell’am-ministrazione giudiziaria; h) prevenzionedel rischio sismico; nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeè istituito un apposito fondo da ripartire,con una dotazione di 1.900 milioni di europer l’anno 2017, di 3.150 milioni di europer l’anno 2018, di 3.500 milioni di europer l’anno 2019 e di 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.L’utilizzo del fondo di cui al primo periodoè disposto con uno o più decreti del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri interes-sati, in relazione ai programmi presentatidalle amministrazioni centrali dello Stato.Con i medesimi decreti sono individuati gliinterventi da finanziare e i relativi importi,indicando, ove necessario, le modalità diutilizzo dei contributi, sulla base di criteridi economicità e di contenimento dellaspesa, anche attraverso operazioni finan-ziarie con oneri di ammortamento a caricodel bilancio dello Stato, con la Banca eu-ropea per gli investimenti, con la Bancacentrale europea, con la Cassa depositi eprestiti Spa e con i soggetti autorizzatiall’esercizio dell’attività bancaria ai sensidel testo unico delle leggi in materia ban-caria e creditizia, di cui al decreto legisla-tivo 1° settembre 1993, n. 385, compati-bilmente con gli obiettivi programmati difinanza pubblica.

2. Gli interventi di cui al presente arti-colo sono monitorati ai sensi del decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

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CAPO III

ART. 22.

(Misure di attrazione degli investimenti.Rientro in Italia di ricercatori residenti al-

l’estero).

1. Al testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, dopo l’articolo 26 è inserito il se-guente:

« ART. 26-bis. – (Ingresso e soggiorno perinvestitori). – 1. L’ingresso e il soggiornoper periodi superiori a tre mesi sono con-sentiti, al di fuori delle quote di cui all’ar-ticolo 3, comma 4, agli stranieri che inten-dono effettuare:

a) un investimento di almeno euro2.000.000 in titoli emessi dal Governo ita-liano e che vengano mantenuti per almenodue anni;

b) un investimento di almeno euro1.000.000 in strumenti rappresentativi delcapitale di una società costituita e operantein Italia mantenuto per almeno due anni;

c) una donazione a carattere filantro-pico di almeno euro 1.000.000 a sostegno diun progetto di pubblico interesse, nei set-tori della cultura, istruzione, gestione del-l’immigrazione, ricerca scientifica, recu-pero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari ebeneficiari effettivi di un importo almenopari a euro 2.000.000, nel caso di cui allalettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cuialle lettere b) e c), importo che deve esserein ciascun caso disponibile e trasferibile inItalia;

2) presentano una dichiarazionescritta in cui si impegnano a utilizzare ifondi di cui al numero 1) per effettuare uninvestimento o una donazione filantropicache rispettino i criteri di cui alle lettere a)e b) e alla presente lettera, entro tre mesidalla data di ingresso in Italia;

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3) dimostrano di avere risorse suf-ficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cuial numero 1) e in misura almeno superioreal livello minimo previsto dalla legge perl’esenzione dalla partecipazione alla spesasanitaria, per il proprio mantenimento du-rante il soggiorno in Italia.

2. Per l’accertamento dei requisiti pre-visti dal comma 1, lo straniero richiedentedeve presentare mediante procedura dadefinire con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’interno e con il Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio incorso di validità con scadenza superiore dialmeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante ladisponibilità della somma minima previstaal comma 1, lettera c), numero 1), e che talesomma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza le-cita dei fondi di cui al comma 1, lettera c),numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui alcomma 1, lettera c), numero 2), contenenteuna descrizione dettagliata delle caratteri-stiche e dei destinatari dell’investimento odella donazione.

3. L’autorità amministrativa individuatacon il decreto di cui al comma 2, all’esito diuna valutazione positiva della documenta-zione ricevuta, trasmette il nulla osta allarappresentanza diplomatica o consolarecompetente per territorio che, compiuti gliaccertamenti di rito, rilascia il visto diingresso per investitori con l’espressa indi-cazione “visto investitori”.

4. Al titolare del visto per investitori èrilasciato, in conformità alle disposizionidel presente testo unico, un permesso disoggiorno biennale recante la dicitura “perinvestitori”, revocabile anche prima dellascadenza quando l’autorità amministrativaindividuata con il decreto di cui al comma2 comunica alla questura che lo straniero

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non ha effettuato l’investimento o la dona-zione di cui al comma 1 entro tre mesidalla data di ingresso in Italia.

5. Il permesso di soggiorno per investi-tori è rinnovabile per periodi ulteriori ditre anni, previa valutazione positiva, daparte dell’autorità amministrativa indivi-duata con il decreto di cui al comma 2,della documentazione comprovante che lasomma di cui al comma 1 è stata intera-mente impiegata entro tre mesi dalla datadi ingresso in Italia e che risulta ancorainvestita negli strumenti finanziari di cui alcomma 1.

6. Ai fini del rinnovo del permesso disoggiorno, l’autorità amministrativa indivi-duata con il decreto di cui al comma 2,all’esito di una valutazione positiva delladocumentazione ricevuta, trasmette il nullaosta alla questura della provincia in cui ilrichiedente dimora, che provvede al rin-novo del permesso di soggiorno.

7. Ai sensi dell’articolo 29, comma 4, èconsentito l’ingresso, al seguito dello stra-niero detentore del visto per investitori, deifamiliari con i quali è consentito il ricon-giungimento ai sensi dello stesso dell’arti-colo 29. Ai familiari è rilasciato un vistoper motivi familiari ai sensi dell’articolo30 ».

2. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, le parole: « dalla data di entrata invigore del presente decreto ed entro i setteanni solari successivi » sono soppresse.

3. All’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) le parole: « Il reddito di lavorodipendente prodotto » sono sostituite dalleseguenti: « I redditi di lavoro dipendente edi lavoro autonomo prodotti »;

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2) le parole: « settanta per cento »sono sostituite dalle seguenti: « cinquantaper cento »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

« 1-bis. Le condizioni di cui al comma 1,lettere b) e d), non si applicano ai lavoratoriautonomi »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Il criterio di determi-nazione del reddito di cui al comma 1 siapplica anche ai cittadini di Stati diversi daquelli appartenenti all’Unione europea, coni quali sia in vigore una convenzione perevitare le doppie imposizioni in materia diimposte sul reddito ovvero un accordosullo scambio di informazioni in materiafiscale, in possesso di un diploma di laureache hanno svolto continuativamente un’at-tività di lavoro dipendente, di lavoro auto-nomo o di impresa fuori dall’Italia negliultimi ventiquattro mesi ovvero che hannosvolto continuativamente un’attività di stu-dio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquat-tro mesi o più, conseguendo un diploma dilaurea o una specializzazione post lau-ream ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3,lettera a), numero 2), e lettera c), si appli-cano a decorrere dal periodo d’imposta incorso al 1° gennaio 2017. Le medesimedisposizioni di cui al comma 3, lettera a),numero 2), si applicano, per i periodi d’im-posta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratoridipendenti che nell’anno 2016 hanno tra-sferito la residenza nel territorio delloStato ai sensi dell’articolo 2 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e ai soggetti che nelmedesimo anno 2016 hanno esercitato l’op-zione ai sensi del comma 4 dell’articolo 16del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147.

5. Al capo I del titolo I del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, ilseguente articolo:

« ART. 24-bis. – (Opzione per l’impostasostitutiva sui redditi prodotti all’estero rea-

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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lizzati da persone fisiche che trasferiscono la

propria residenza fiscale in Italia). - 1. Lepersone fisiche che trasferiscono la propriaresidenza in Italia ai sensi dell’articolo 2,comma 2, possono optare per l’assoggetta-mento all’imposta sostitutiva di cui alcomma 2 del presente articolo dei redditiprodotti all’estero individuati secondo i cri-teri di cui all’articolo 165, comma 2, acondizione che non siano state fiscalmenteresidenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2,comma 2, per un periodo almeno pari anove periodi d’imposta nel corso dei dieciprecedenti l’inizio del periodo di validitàdell’opzione. L’imposta sostitutiva non siapplica ai redditi di cui all’articolo 67,comma 1, lettera c), realizzati nei primicinque periodi d’imposta di validità dell’op-zione, che rimangono soggetti al regimeordinario di imposizione di cui all’articolo68, comma 3.

2. Per effetto dell’esercizio dell’opzionedi cui al comma 1, relativamente ai redditiprodotti all’estero di cui al comma 1 èdovuta un’imposta sostitutiva dell’impostasui redditi delle persone fisiche calcolata invia forfetaria, a prescindere dall’importodei redditi percepiti, nella misura di euro100.000 per ciascun periodo d’imposta incui è valida la predetta opzione. Tale im-porto è ridotto a euro 25.000 per ciascunperiodo d’imposta per ciascuno dei fami-liari di cui al comma 6. L’imposta è versatain un’unica soluzione entro la data previstaper il versamento del saldo delle impostesui redditi. Per l’accertamento, la riscos-sione, il contenzioso e le sanzioni si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionipreviste per l’imposta sul reddito delle per-sone fisiche. L’imposta non è deducibile danessun’altra imposta o contributo.

3. L’opzione di cui al comma 1 deveessere esercitata dopo aver ottenuto rispo-sta favorevole a specifica istanza di inter-pello presentata all’Agenzia delle entrate,ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letterab), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entroil termine per la presentazione della di-chiarazione relativa al periodo d’imposta incui viene trasferita la residenza in Italia aisensi del comma 1 del presente articolo edè efficace a decorrere da tale periodo d’im-

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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posta. Le persone fisiche di cui al comma 1indicano nell’opzione la giurisdizione o legiurisdizioni in cui hanno avuto l’ultimaresidenza fiscale prima dell’esercizio di va-lidità dell’opzione. L’Agenzia delle entratetrasmette tali informazioni, attraverso gliidonei strumenti di cooperazione ammini-strativa, alle autorità fiscali delle giurisdi-zioni indicate come luogo di ultima resi-denza fiscale prima dell’esercizio di vali-dità dell’opzione.

4. L’opzione di cui al comma 1 è revo-cabile e comunque cessa di produrre effettidecorsi quindici anni dal primo periodod’imposta di validità dell’opzione. Gli ef-fetti dell’opzione cessano in ogni caso inipotesi di omesso o parziale versamento, intutto o in parte, dell’imposta sostitutiva dicui al comma 2 nella misura e nei terminiprevisti dalle vigenti disposizioni di legge.Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei pe-riodi d’imposta precedenti. La revoca o ladecadenza dal regime precludono l’eserci-zio di una nuova opzione.

5. Le persone fisiche di cui al comma 1,per sé o per uno o più dei familiari di cuial comma 6, possono manifestare la facoltàdi non avvalersi dell’applicazione dell’im-posta sostitutiva con riferimento ai redditiprodotti in uno o più Stati o territori esteri,dandone specifica indicazione in sede diesercizio dell’opzione ovvero con successivamodifica della stessa. Soltanto in tal caso,per i redditi prodotti nei suddetti Stati oterritori esteri si applica il regime ordina-rio e compete il credito d’imposta per iredditi prodotti all’estero. Ai fini dell’indi-viduazione dello Stato o territorio estero incui sono prodotti i redditi si applicano imedesimi criteri di cui all’articolo 23.

6. Su richiesta del soggetto che esercital’opzione di cui al comma 1, l’opzione iviprevista può essere estesa nel corso di tuttoil periodo dell’opzione a uno o più deifamiliari di cui all’articolo 433 del codicecivile, purché soddisfino le condizioni dicui al comma 1. In tal caso, il soggetto cheesercita l’opzione indica la giurisdizione ole giurisdizioni in cui i familiari a cui siestende il regime avevano l’ultima resi-denza prima dell’esercizio di validità del-l’opzione. L’estensione dell’opzione può es-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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sere revocata in relazione a uno o piùfamiliari di cui al periodo precedente. Larevoca dall’opzione o la decadenza dal re-gime del soggetto che esercita l’opzione siestendono anche ai familiari. La decadenzadal regime di uno o più dei familiari peromesso o parziale versamento dell’impostasostitutiva loro riferita non comporta de-cadenza dal regime per le persone fisichedi cui al comma 1 ».

6. I soggetti che esercitano l’opzione cuiall’articolo 24-bis del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, introdotto dal presente arti-colo, per i periodi d’imposta di validitàdell’opzione ivi prevista, non sono tenutiagli obblighi di dichiarazione di cui all’ar-ticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esentidalle imposte previste dall’articolo 19,commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.La presente disposizione si applica anche aifamiliari di cui al comma 6 del citatoarticolo 24-bis del testo unico.

7. Gli effetti dell’opzione di cui all’arti-colo 24-bis del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,introdotto dal presente articolo, non sonocumulabili con quelli previsti dall’articolo44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 16 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147.

8. Al fine di favorire l’ingresso di signi-ficativi investimenti in Italia, anche preor-dinati ad accrescere i livelli occupazionali,con decreto del Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale, diconcerto con il Ministro dell’interno, sonoindividuate forme di agevolazione nellatrattazione delle domande di visto di in-gresso e di permesso di soggiorno applica-bili a chi trasferisce la propria residenzafiscale in Italia si sensi dell’articolo 24-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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blica 22 dicembre 1986, n. 917, introdottodal presente articolo.

9. Con decreto del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,di concerto con il Ministro dell’interno,sono individuate, nel rispetto della norma-tiva vigente nazionale ed europea, forme diagevolazione nella trattazione delle do-mande di visto di ingresso e di permesso disoggiorno connesse con start-up innovative,con iniziative d’investimento, di forma-zione avanzata, di ricerca o di mecenati-smo, da realizzare anche in partenariatocon imprese, università, enti di ricerca ealtri soggetti pubblici o privati italiani.

10. Le modalità applicative per l’eserci-zio, la modifica o la revoca dell’opzione dicui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, introdotto dal pre-sente articolo, e per il versamento dell’im-posta sostitutiva di cui al comma 2 delmedesimo articolo 24-bis sono individuatecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

11. Per le successioni aperte e le dona-zioni effettuate nei periodi d’imposta divalidità dell’opzione esercitata dal dantecausa, ai sensi dell’articolo 24-bis del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, introdotto dal pre-sente articolo, l’imposta sulle successioni edonazioni di cui al testo unico delle dispo-sizioni concernenti l’imposta sulle succes-sioni e donazioni, di cui al decreto legisla-tivo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta li-mitatamente ai beni e ai diritti esistentinello Stato al momento della successione odella donazione.

12. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano per la prima volta conriferimento alle dichiarazioni dei redditirelative al periodo d’imposta in corso alladata di entrata in vigore della presentelegge.

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CAPO IV

LAVORO E PENSIONI

ART. 23.

(Premio di produttività e welfare aziendale).

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 182, le parole: « 2.000euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000euro »;

b) al comma 184, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Le somme e i valori dicui al comma 4 del medesimo articolo 51concorrono a formare il reddito di lavorodipendente secondo le regole ivi previste enon sono soggetti all’imposta sostitutivadisciplinata dai commi da 182 a 191 delpresente articolo, anche nell’eventualità incui gli stessi siano fruiti, per scelta dellavoratore, in sostituzione, in tutto o inparte, delle somme di cui al comma 182 »;

c) dopo il comma 184 è inserito ilseguente:

« 184-bis. Ai fini dell’applicazione delcomma 184, non concorrono a formare ilreddito di lavoro dipendente, né sono sog-getti all’imposta sostitutiva disciplinata daicommi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionisti-che complementari di cui al decreto legi-slativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, perscelta del lavoratore, in sostituzione, intutto o in parte, delle somme di cui alcomma 182 del presente articolo, anche seeccedenti i limiti indicati all’articolo 8,commi 4 e 6, del medesimo decreto legi-slativo n. 252 del 2005. Tali contributi nonconcorrono a formare la parte imponibiledelle prestazioni pensionistiche comple-mentari ai fini dell’applicazione delle pre-visioni di cui all’articolo 11, comma 6, delmedesimo decreto legislativo n. 252 del2005;

b) i contributi di assistenza sanitariadi cui all’articolo 51, comma 2, lettera a),del testo unico delle imposte sui redditi, di

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cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, versati perscelta del lavoratore in sostituzione, intutto o in parte, delle somme di cui alcomma 182 del presente articolo, anche seeccedenti i limiti indicati nel medesimoarticolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all’arti-colo 51, comma 2, lettera g), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, ricevute, per scelta dellavoratore, in sostituzione, in tutto o inparte, delle somme di cui al comma 182 delpresente articolo, anche se eccedente illimite indicato nel medesimo articolo 51,comma 2, lettera g), e indipendentementedalle condizioni dallo stesso stabilite »;

d) al comma 186, le parole: « euro50.000 » sono sostituite dalle seguenti:« euro 80.000 »;

e) al comma 189, le parole: « 2.500euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4.000euro ».

2. All’articolo 51, comma 2, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter)è inserita la seguente:

« f-quater) i contributi e i premi ver-sati dal datore di lavoro a favore dellageneralità dei dipendenti o di categorie didipendenti per prestazioni, anche in formaassicurativa, aventi per oggetto il rischio dinon autosufficienza nel compimento degliatti della vita quotidiana, le cui caratteri-stiche sono definite dall’articolo 2, comma2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto delMinistro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali 27 ottobre 2009, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischiodi gravi patologie ».

3. Le disposizioni di cui all’articolo 51,comma 2, lettera f), del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, come da ultimo modificate

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, siinterpretano nel senso che le stesse si ap-plicano anche alle opere e servizi ricono-sciuti dal datore di lavoro, del settore pri-vato o pubblico, in conformità a disposi-zioni di contratto collettivo nazionale dilavoro, di accordo interconfederale o dicontratto collettivo territoriale.

ART. 24.

(Abbassamento dell’aliquota contributivaper gli iscritti alla Gestione separata).

1. A decorrere dall’anno 2017, per ilavoratori autonomi, titolari di posizionefiscale ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, iscritti alla Gestione separata di cuiall’articolo 2, comma 26, della legge 8 ago-sto 1995, n. 335, che non risultano iscrittiad altre gestioni di previdenza obbligatoriané pensionati, l’aliquota contributiva di cuiall’articolo 1, comma 79, della legge 24dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misurapari al 25 per cento.

ART. 25.

(Anticipo finanziario a garanzia pensioni-stica – APE sociale).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, invia sperimentale fino al 31 dicembre 2018,è istituito l’anticipo finanziario a garanziapensionistica (APE). L’APE è un prestitocorrisposto a quote mensili per dodicimensilità a un soggetto in possesso deirequisiti di cui al comma 2 fino alla ma-turazione del diritto alla pensione di vec-chiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214. La restituzionedel prestito avviene a partire dalla matu-razione del diritto alla pensione di vec-chiaia, con rate di ammortamento mensiliper una durata di venti anni. Il prestito ècoperto da una polizza assicurativa obbli-gatoria per il rischio di premorienza. Entroil 31 dicembre 2018 il Governo verifica irisultati della sperimentazione, al fine diuna sua eventuale prosecuzione.

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2. L’APE può essere richiesto dagliiscritti all’assicurazione generale obbligato-ria, alle forme sostitutive ed esclusive dellamedesima e alla Gestione separata di cuiall’articolo 2, comma 26, della legge 8 ago-sto 1995, n. 335, che, al momento dellarichiesta di APE, hanno un’età anagraficaminima di 63 anni e che maturano il dirittoa una pensione di vecchiaia entro 3 anni e7 mesi, purché siano in possesso del requi-sito contributivo minimo di venti anni e laloro pensione, al netto della rata di am-mortamento corrispondente all’APE richie-sta, sia pari o superiore, al momento del-l’accesso alla prestazione, a 1,4 volte iltrattamento minimo previsto nell’assicura-zione generale obbligatoria. Non possonoottenere l’APE coloro che sono già titolaridi un trattamento pensionistico diretto.

3. Il soggetto richiedente, direttamente otramite un intermediario autorizzato aisensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,presenta all’Istituto nazionale della previ-denza sociale (INPS), tramite il suo portale,domanda di certificazione del diritto al-l’APE. L’INPS, verificato il possesso deirequisiti di cui al comma 2 del presentearticolo, certifica il diritto e comunica alsoggetto richiedente l’importo minimo el’importo massimo dell’APE ottenibile.

4. Il soggetto in possesso della certifica-zione di cui al comma 3 del presente arti-colo, direttamente o tramite un interme-diario autorizzato ai sensi della legge 30marzo 2001, n. 152, presenta, attraversol’uso dell’identità digitale SPID di secondolivello, di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9dicembre 2014, e con i modelli da appro-vare con il decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui al comma 10 delpresente articolo, domanda di APE e do-manda di pensione di vecchiaia da liqui-dare al raggiungimento dei requisiti dilegge. La domanda di APE e di pensione dicui al periodo precedente non sono revo-cabili, salvo in caso di esercizio del dirittodi recesso di cui agli articoli 125-ter deltesto unico delle leggi in materia bancariae creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del

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codice del consumo, di cui al decreto legi-slativo 6 settembre 2005, n. 206. La facoltàdi estinzione anticipata dell’APE è regolatadal decreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 10 del presentearticolo. Nella domanda il soggetto richie-dente indica il finanziatore cui richiederel’APE, nonché l’impresa assicurativa allaquale richiedere la copertura del rischio dipremorienza. Le informazioni precontrat-tuali e contrattuali previste ai sensi di leggesono fornite, in formato elettronico e susupporto durevole, al soggetto richiedentedall’INPS, per conto del finanziatore e del-l’impresa assicurativa; il finanziatore el’impresa assicurativa forniscono all’INPS,in tempo utile, la documentazione neces-saria. I finanziatori e le imprese assicura-tive sono scelti tra quelli che aderisconoagli accordi-quadro da stipulare, a seguitodell’entrata in vigore del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri di cui alcomma 10 del presente articolo, tra il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e ilMinistro del lavoro e delle politiche socialie, rispettivamente, l’Associazione bancariaitaliana e l’Associazione nazionale fra leimprese assicuratrici e altre imprese assi-curative primarie. L’attività svolta dal-l’INPS ai sensi del presente articolo noncostituisce esercizio di agenzia in attivitàfinanziaria, né di mediazione creditizia, nédi intermediazione assicurativa.

5. La durata minima dell’APE è di seimesi. L’entità minima e l’entità massima diAPE richiedibile sono stabilite dal decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui al comma 10 del presente articolo. Aifini dell’applicazione delle disposizioni deltitolo VI del testo unico di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, ilprestito costituisce credito ai consumatori,se di importo non superiore a 75.000 euro.Per le finalità di cui al decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231, l’operazione di fi-nanziamento è sottoposta a obblighi sem-plificati di adeguata verifica della clientela.Con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, sentito il Comitato di sicu-rezza finanziaria, sono definite le modalitàsemplificate di adempimento dei predettiobblighi, tenuto conto della natura del pro-

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dotto e di ogni altra circostanza riferibile alprofilo di rischio connesso all’operazionedi finanziamento. Il decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui al comma10 del presente articolo disciplina le comu-nicazioni periodiche al soggetto finanziatoe assicurato, anche in deroga a quantoprevisto dalla legge.

6. L’istituto finanziatore trasmette al-l’INPS e al soggetto richiedente il contrattodi prestito, ovvero l’eventuale comunica-zione di reiezione dello stesso. L’identifica-zione del soggetto richiedente è effettuatadall’INPS con il sistema SPID anche aisensi dell’articolo 30, comma 8, del decretolegislativo 21 novembre 2007, n. 231, per ilperfezionamento del contratto di finanzia-mento e della polizza assicurativa del ri-schio di premorienza. In caso di conces-sione del prestito, dalla data del perfezio-namento decorre il termine di cui agliarticoli 125-ter del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, e 67-duodecies del codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, se il soggetto richiedente ha rice-vuto dall’INPS tutte le informazioni pre-contrattuali e contrattuali previste ai sensidi legge. In caso di reiezione della richiesta,ovvero di recesso da parte del soggettorichiedente, la domanda di pensione èpriva di effetti. L’erogazione del prestito hainizio entro trenta giorni lavorativi dalladata del predetto perfezionamento. L’INPStrattiene a partire dalla prima pensionemensile l’importo della rata per il rimborsodel finanziamento e lo riversa al finanzia-tore tempestivamente e comunque non ol-tre centottanta giorni dalla data di sca-denza della medesima rata.

7. I datori di lavoro del settore privatodel richiedente, gli enti bilaterali o i fondidi solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148, possono, con il consenso del richie-dente, incrementare il montante contribu-tivo individuale maturato da quest’ultimo,versando all’INPS in un’unica soluzione, almomento della richiesta dell’APE, un con-tributo non inferiore, per ciascun anno ofrazione di anno di anticipo rispetto allamaturazione del diritto alla pensione di

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vecchiaia, all’importo determinato ai sensidell’articolo 7 del decreto legislativo 30aprile 1997, n. 184.

8. È istituito nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze unFondo di garanzia per l’accesso all’APE,con una dotazione iniziale pari a 70 milionidi euro per l’anno 2017. Le disponibilità delFondo di cui all’articolo 1, comma 32, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ver-sate all’entrata del bilancio dello Stato peril corrispondente importo di 70 milioni dieuro nell’anno 2017. Per le finalità delpresente comma è autorizzata l’istituzionedi un apposito conto corrente presso latesoreria dello Stato. Il Fondo di garanziaper l’accesso all’APE è ulteriormente ali-mentato con le commissioni di accesso alFondo stesso, che a tal fine sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per lasuccessiva riassegnazione al Fondo. Talisomme sono versate sul conto correntepresso la tesoreria dello Stato istituito aisensi del terzo periodo del presentecomma. La garanzia del Fondo copre l’80per cento del finanziamento di cui alcomma 1 del presente articolo e dei relativiinteressi. La garanzia del Fondo è a primarichiesta, esplicita, incondizionata, irrevo-cabile e onerosa. Gli interventi del Fondosono assistiti dalla garanzia dello Stato,avente le medesime caratteristiche diquella del Fondo, quale garanzia di ultimaistanza. Il finanziamento è altresì assistitoautomaticamente dal privilegio di cui al-l’articolo 2751-bis, numero 1), del codicecivile. La garanzia dello Stato è elencatanell’allegato allo stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze, dicui all’articolo 31 della legge 31 dicembre2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di dirittoalla banca, per l’importo pagato, nel privi-legio di cui al citato articolo 2751-bis, nu-mero 1), del codice civile. Tale finanzia-mento e le formalità a esso connesse nel-l’intero svolgimento del rapporto sonoesenti dall’imposta di registro, dall’impostadi bollo e da ogni altra imposta indiretta,nonché da ogni altro tributo o diritto.

9. All’APE si applica il tasso di interessee la misura del premio assicurativo relativaall’assicurazione di copertura del rischio di

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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premorienza indicati negli accordi-quadrodi cui al comma 4.

10. Le modalità di attuazione delle di-sposizioni di cui ai commi da 1 a 9 e gliulteriori criteri, condizioni e adempimentiper l’accesso al finanziamento, nonché icriteri, le condizioni e le modalità di fun-zionamento del Fondo di garanzia di cui alcomma 8 e della garanzia di ultima istanzadello Stato sono disciplinati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

11. La gestione del Fondo di garanzia dicui al comma 8 è affidata all’INPS sullabase di un’apposita convenzione da stipu-lare tra lo stesso Istituto e il Ministrodell’economia e delle finanze e il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali.

12. Le somme erogate in quote mensilidi cui al comma 1 del presente articolo nonconcorrono a formare il reddito ai finidell’imposta sul reddito delle persone fisi-che. A fronte degli interessi sul finanzia-mento e dei premi assicurativi per la co-pertura del rischio di premorienza corri-sposti al soggetto erogatore è riconosciuto,alle condizioni di cui al presente comma,un credito d’imposta annuo nella misuramassima del 50 per cento dell’importo paria un ventesimo degli interessi e dei premiassicurativi complessivamente pattuiti neirelativi contratti. Tale credito d’impostanon concorre alla formazione del reddito aifini delle imposte sui redditi ed è ricono-sciuto dall’INPS per l’intero importo rap-portato a mese a partire dal primo paga-mento del trattamento di pensione. L’INPSrecupera il credito rivalendosi sulle rite-nute da versare mensilmente all’erarionella sua qualità di sostituto d’imposta.All’APE si applicano gli articoli da 15 a 22del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 601.

13. Gli effetti della trattenuta di cui alsesto periodo del comma 6 non rilevano aifini del riconoscimento di prestazioni assi-stenziali e previdenziali sottoposte allaprova dei mezzi.

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14. In via sperimentale, dal 1° maggio2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscrittiall’assicurazione generale obbligatoria, alleforme sostitutive ed esclusive della mede-sima e alla Gestione separata di cui all’ar-ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, che si trovano in una delleseguenti condizioni di cui alle lettere da a)a d) del presente comma, al compimentodel requisito anagrafico dei 63 anni, è ri-conosciuta, alle condizioni di cui ai commi20 e 21 del presente articolo, un’indennitàper una durata non superiore al periodointercorrente tra la data di accesso al be-neficio e il conseguimento dell’età anagra-fica prevista per l’accesso al trattamentopensionistico di vecchiaia di cui all’articolo24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupa-zione a seguito di cessazione del rapportodi lavoro per licenziamento, anche collet-tivo, dimissioni per giusta causa o risolu-zione consensuale nell’ambito della proce-dura di cui all’articolo 7 della legge 15luglio 1966, n. 604, hanno concluso inte-gralmente la prestazione per la disoccupa-zione loro spettante da almeno tre mesi esono in possesso di un’anzianità contribu-tiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richie-sta e da almeno sei mesi, il coniuge o unparente di primo grado convivente conhandicap in situazione di gravità ai sensidell’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, e sono in possesso diun’anzianità contributiva di almeno 30anni;

c) hanno una riduzione della capacitàlavorativa, accertata dalle competenti com-missioni per il riconoscimento dell’invali-dità civile, superiore o uguale al 74 percento e sono in possesso di un’anzianitàcontributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al mo-mento della decorrenza dell’indennità dicui al comma 16, all’interno delle profes-sioni indicate nell’allegato C annesso allapresente legge che svolgono da almeno sei

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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anni in via continuativa attività lavorativeper le quali è richiesto un impegno tale darendere particolarmente difficoltoso e ri-schioso il loro svolgimento in modo conti-nuativo e sono in possesso di un’anzianitàcontributiva di almeno 36 anni.

15. La concessione dell’indennità di cuial comma 14 è subordinata alla cessazionedell’attività lavorativa e non spetta a coloroche sono già titolari di un trattamentopensionistico diretto.

16. L’indennità di cui al comma 14 èerogata mensilmente su dodici mensilitànell’anno ed è pari all’importo della ratamensile della pensione calcolata al mo-mento dell’accesso alla prestazione. L’im-porto dell’indennità non può in ogni casosuperare l’importo massimo mensile di1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

17. L’indennità di cui al comma 14 delpresente articolo non è compatibile con itrattamenti di sostegno al reddito connessiallo stato di disoccupazione involontaria,con il trattamento di cui all’articolo 16 deldecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,nonché con l’indennizzo previsto dall’arti-colo 1 del decreto legislativo 28 marzo1996, n. 207.

18. Il beneficiario decade dal dirittoall’indennità nel caso di raggiungimento deirequisiti per il pensionamento anticipato.L’indennità è compatibile con la percezionedei redditi da lavoro nel limite di 8.000euro annui.

19. Per i lavoratori di cui agli articoli 1,comma 2, e 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchéper il personale degli enti pubblici di ri-cerca, che cessano l’attività lavorativa erichiedono l’indennità di cui al comma 14del presente articolo i termini di paga-mento delle indennità di fine servizio co-munque denominate di cui all’articolo 3 deldecreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrereal compimento dell’età di cui all’articolo24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esulla base della disciplina vigente in mate-

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ria di corresponsione del trattamento difine servizio comunque denominato.

20. Le modalità di attuazione delle di-sposizioni di cui ai commi da 14 a 19, nelrispetto dei limiti di spesa annuali di cui alcomma 21, sono disciplinate con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, avuto parti-colare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteri-stiche specifiche delle attività lavorative dicui al comma 14, lettera d);

b) le procedure per l’accertamentodelle condizioni per l’accesso al beneficiodi cui ai commi da 14 a 21 e la relativadocumentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quantoprevisto dai commi da 14 a 21, con parti-colare riferimento:

1) all’attività di monitoraggio e allaprocedura di cui al comma 21, da effet-tuare con il procedimento di cui all’articolo14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimentodi accertamento anche in relazione alladocumentazione da presentare per acce-dere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l’enteprevidenziale erogatore dell’indennità dicui al comma 14 fornisce all’interessato inesito alla presentazione della domanda diaccesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri daseguire nell’espletamento dell’attività di ve-rifica ispettiva da parte del personale ispet-tivo del Ministero del lavoro e delle politi-che sociali nonché degli enti che gestisconoforme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalità di utilizzo da partedell’ente previdenziale delle informazionirelative alla dimensione, all’assetto orga-nizzativo dell’azienda e alle tipologie dilavorazioni aziendali, anche come risul-tanti dall’analisi dei dati amministrativi in

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possesso degli enti previdenziali, ivi com-presi quelli assicuratori nei confronti degliinfortuni sul lavoro;

6) all’individuazione dei criteri dipriorità di cui al comma 21;

7) alle forme e modalità di collabo-razione tra enti che gestiscono forme diassicurazione obbligatoria, con particolareriferimento allo scambio di dati ed ele-menti conoscitivi in ordine alle tipologie dilavoratori interessati.

21. Il beneficio dell’indennità discipli-nata ai sensi dei commi da 14 a 20 èriconosciuto a domanda nel limite di 300milioni di euro per l’anno 2017, di 609milioni di euro per l’anno 2018, di 647milioni di euro per l’anno anno 2019, di462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280milioni di euro per l’anno 2021, di 83milioni di euro per l’anno 2022 e di 8milioni di euro per l’anno 2023. Qualoradal monitoraggio delle domande presentatee accolte emerga il verificarsi di scosta-menti, anche in via prospettica, del numerodi domande rispetto alle risorse finanziariedi cui al primo periodo del presentecomma, la decorrenza dell’indennità è dif-ferita, con criteri di priorità in ragionedella maturazione dei requisiti di cui alcomma 15, individuati con il decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cuial comma 20, e, a parità degli stessi, inragione della data di presentazione delladomanda, al fine di garantire un numero diaccessi all’indennità non superiore al nu-mero programmato in relazione alle pre-dette risorse finanziarie. Entro il 31 dicem-bre 2018 il Governo verifica i risultati dellasperimentazione di cui al presente articolo,al fine di una sua eventuale prosecuzione.

ART. 26.

(Quattordicesima).

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2007, n. 127, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabellaA di cui all’Allegato D annesso alla presentelegge;

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b) all’articolo 5, comma 1, quarto pe-riodo, le parole: « e spetta a condizione cheil soggetto non possieda un reddito com-plessivo individuale relativo all’anno stessosuperiore a una volta e mezza il tratta-mento minimo annuo del Fondo pensionilavoratori dipendenti » sono sostituite dalleseguenti: « e spetta: nella misura prevista alpunto 1) della predetta tabella A a condi-zione che il soggetto possieda un redditocomplessivo individuale relativo all’annostesso non superiore a una volta e mezza iltrattamento minimo annuo del Fondo pen-sioni lavoratori dipendenti; fermo restandoquanto stabilito dal comma 2, nella misuraprevista al punto 2) della predetta tabella Aa condizione che il soggetto possieda unreddito complessivo individuale relativo al-l’anno stesso compreso tra una volta emezza e due volte il trattamento minimoannuo del Fondo pensioni lavoratori dipen-denti »;

c) il comma 2 dell’articolo 5 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. Nei confronti dei soggetti che sod-disfano le condizioni di cui al comma 1 eper i quali l’importo complessivo del red-dito individuale annuo, al netto dei tratta-menti di famiglia, risulti superiore a unavolta e mezza il trattamento minimo einferiore a tale limite incrementato dell’im-porto della somma aggiuntiva spettante,l’importo è comunque attribuito fino aconcorrenza del predetto limite maggio-rato. Nei confronti dei soggetti che soddi-sfano le condizioni di cui al comma 1 e peri quali l’importo complessivo del redditoindividuale annuo, al netto dei trattamentidi famiglia, risulti superiore a due volte iltrattamento minimo e inferiore a tale li-mite incrementato dell’importo dellasomma aggiuntiva spettante, l’importo èattribuito fino a concorrenza del predettolimite maggiorato ».

ART. 27.

(Rendita integrativa temporanea anticipata– RITA).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, invia sperimentale fino al 31 dicembre 2018,

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per i lavoratori in possesso dei requisiti dietà, contributivi e di maturazione del di-ritto a pensione di vecchiaia di cui all’ar-ticolo 25, comma 2, della presente legge ein possesso della certificazione di cui al-l’articolo 25, comma 3, della presente legge,a seguito della cessazione del rapporto dilavoro, le prestazioni delle forme pensio-nistiche complementari di cui al decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252, conesclusione di quelle in regime di presta-zione definita, possono essere erogate, intutto o in parte, su richiesta dell’aderente,in forma di rendita temporanea, denomi-nata « Rendita integrativa temporanea an-ticipata » (RITA), decorrente dal momentodell’accettazione della richiesta fino al con-seguimento dei predetti requisiti di accessoalle prestazioni nel regime obbligatorio econsistente nell’erogazione frazionata, peril periodo considerato, del montante accu-mulato richiesto.

2. La parte imponibile della rendita dicui al comma 1, determinata secondo ledisposizioni vigenti nei periodi di matura-zione della prestazione pensionistica com-plementare, è assoggettata alla ritenuta atitolo d’imposta con l’aliquota del 15 percento ridotta di una quota pari a 0,30 puntipercentuali per ogni anno eccedente ilquindicesimo anno di partecipazione aforme pensionistiche complementari conun limite massimo di riduzione di 6 puntipercentuali. A tal fine, se la data di iscri-zione alla forma di previdenza complemen-tare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli annidi iscrizione prima del 2007 sono compu-tati fino a un massimo di 15.

3. Le somme erogate a titolo di RITAsono imputate, ai fini della determinazionedel relativo imponibile, prioritariamenteagli importi della prestazione medesimamaturati fino al 31 dicembre 2000 e, per laparte eccedente, prima a quelli maturatidal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 esuccessivamente a quelli maturati dal 1°gennaio 2007.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e3 si applicano anche ai dipendenti pubbliciche hanno aderito alle forme pensionisti-che complementari loro destinate.

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5. Per i lavoratori di cui agli articoli 1,comma 2, e 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchéper il personale degli enti pubblici di ri-cerca, che accedono a RITA e cessano dalrapporto di lavoro, il trattamento di finerapporto e di fine servizio sono corrispostial momento in cui il soggetto avrebbe ma-turato il diritto alla corresponsione deglistessi secondo le disposizioni dell’articolo24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ladisciplina vigente in materia di correspon-sione del trattamento di fine servizio co-munque denominato.

ART. 28.

(Abolizione delle penalizzazioni).

1. Con effetto sui trattamenti pensioni-stici decorrenti dal 1º gennaio 2018, ledisposizioni di cui all’articolo 24, comma10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, in materia di riduzione per-centuale dei trattamenti pensionistici, nontrovano applicazione.

ART. 29.

(Cumulo di periodi assicurativi).

1. All’articolo 1, comma 239, della legge24 dicembre 2012, n. 228, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , qua-lora non siano in possesso dei requisiti peril diritto al trattamento pensionistico »sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « La predetta facoltà può essereesercitata per la liquidazione del tratta-mento pensionistico a condizione che ilsoggetto interessato abbia i requisiti ana-grafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito

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contributivo di cui al comma 7 del mede-simo articolo 24, ovvero, indipendente-mente dal possesso dei requisiti anagrafici,abbia maturato l’anzianità contributivaprevista dal comma 10 del medesimo arti-colo 24, adeguata agli incrementi della spe-ranza di vita ai sensi dell’articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, nonché per la liquida-zione dei trattamenti per inabilità e aisuperstiti di assicurato deceduto ».

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 1,comma 2, e 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchéper il personale degli enti pubblici di ri-cerca, che si avvalgono della facoltà di cuiall’articolo 1, comma 239, della legge 24dicembre 2012, n. 228, come modificatodal comma 1 del presente articolo, i ter-mini di pagamento delle indennità di fineservizio comunque denominate di cui al-l’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo1997, n. 79, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, inizianoa decorrere al compimento dell’età di cuiall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214.

3. Per i casi di esercizio della facoltà diricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da partedei soggetti, titolari di più periodi assicu-rativi che consentono l’accesso al tratta-mento pensionistico a seguito di quantoprevisto all’articolo 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, per effettodelle modifiche introdotte dal comma 1 delpresente articolo, sono consentiti, su ri-chiesta degli interessati, il recesso e larestituzione di quanto già versato, solo neicasi in cui non si sia perfezionato il paga-mento integrale dell’importo dovuto. Larestituzione di quanto versato è effettuata adecorrere dal dodicesimo mese dalla datadella richiesta di rimborso in quattro rateannuali, non maggiorate di interessi. Il re-cesso di cui al presente comma non può,comunque, essere esercitato oltre il ter-mine di un anno dalla data di entrata invigore della presente legge e nei casi in cui

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abbia già dato titolo alla liquidazione deltrattamento pensionistico.

4. I soggetti, titolari di più periodi assi-curativi che consentono l’accesso al tratta-mento pensionistico previsto all’articolo 1,comma 239, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, a seguito delle modifiche introdottedal comma 1 del presente articolo, chehanno presentato domanda di pensione intotalizzazione ai sensi del decreto legisla-tivo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormentealla data di entrata in vigore della presentelegge e per i quali il relativo procedimentoamministrativo non sia ancora concluso,possono, previa rinuncia alla domanda dipensione in totalizzazione, accedere al trat-tamento pensionistico previsto al mede-simo articolo 1, comma 239, come modifi-cato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 30.

(Lavoratori precoci).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, ilrequisito contributivo di cui all’articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comerideterminato ai sensi del comma 12 delmedesimo articolo 24 per effetto degli ade-guamenti applicati con decorrenza 2013 e2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori dicui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno12 mesi di contribuzione per periodi dilavoro effettivo precedenti il raggiungi-mento del diciannovesimo anno di età eche si trovano in una delle seguenti condi-zioni di cui alle lettere da a) a d) delpresente comma, come ulteriormente spe-cificate ai sensi del comma 4 del presentearticolo:

a) sono in stato di disoccupazione aseguito di cessazione del rapporto di lavoroper licenziamento, anche collettivo, dimis-sioni per giusta causa o risoluzione con-sensuale nell’ambito della procedura di cuiall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966,n. 604, e hanno concluso integralmente laprestazione per la disoccupazione lorospettante da almeno tre mesi;

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b) assistono, al momento della richie-sta e da almeno sei mesi, il coniuge o unparente di primo grado convivente conhandicap in situazione di gravità ai sensidell’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104;

c) hanno una riduzione della capacitàlavorativa, accertata dalle competenti com-missioni per il riconoscimento dell’invali-dità civile, superiore o uguale al 74 percento;

d) sono lavoratori dipendenti di cuialle professioni indicate all’allegato E an-nesso alla presente legge che svolgono, almomento del pensionamento, da almenosei anni in via continuativa attività lavora-tive per le quali è richiesto un impegno taleda rendere particolarmente difficoltoso erischioso il loro svolgimento in modo con-tinuativo ovvero sono lavoratori che soddi-sfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21aprile 2011, n. 67.

2. Al requisito contributivo ridotto dicui al comma 1 del presente articolo con-tinuano ad applicarsi gli adeguamenti allasperanza di vita di cui all’articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122.

3. Per i lavoratori di cui agli articoli 1,comma 2, e 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchéper il personale degli enti pubblici di ri-cerca, che soddisfano i requisiti di cui alcomma 1 del presente articolo, le indennitàdi fine servizio comunque denominate dicui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo1997, n. 79, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sonocorrisposte al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione delle stesse secondo le disposizionidell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e sulla base della disciplina vigente in ma-teria di corresponsione del trattamento difine servizio comunque denominato.

4. Le modalità di attuazione delle di-sposizioni del presente articolo, nel rispetto

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dei limiti di spesa annuali di cui al comma5, sono disciplinate con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, avuto partico-lare riguardo:

a) alla determinazione delle caratte-ristiche specifiche delle attività lavorativedi cui al comma 1, lettera d);

b) alle procedure per l’accertamentodelle condizioni per l’accesso al beneficiodi cui al presente articolo e alla relativadocumentazione da presentare a tali fini;

c) all’attività di monitoraggio e allaprocedura di cui al comma 5 del presentearticolo, da effettuare con il procedimentodi cui all’articolo 14 della legge 7 agosto1990, n. 241;

d) alle comunicazioni che l’ente pre-videnziale erogatore del trattamento pen-sionistico fornisce all’interessato in esitoalla presentazione della domanda di ac-cesso al beneficio;

e) alla predisposizione dei criteri daseguire nello svolgimento dell’attività di ve-rifica ispettiva da parte del personale ispet-tivo del Ministero del lavoro e delle politi-che sociali nonché degli enti che gestisconoforme di assicurazione obbligatoria;

f) alle modalità di utilizzo da partedell’ente previdenziale delle informazionirelative alla dimensione, all’assetto orga-nizzativo dell’azienda e alle tipologie dilavorazioni aziendali, anche come risul-tanti dall’analisi dei dati amministrativi inpossesso degli enti previdenziali, ivi com-presi quelli assicuratori nei confronti degliinfortuni sul lavoro;

g) all’individuazione dei criteri dipriorità di cui al comma 5;

h) alle forme e modalità di collabora-zione tra enti che gestiscono forme di as-sicurazione obbligatoria, con particolareriferimento allo scambio di dati ed ele-

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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menti conoscitivi in ordine alle tipologie dilavoratori interessati.

5. Il beneficio dell’anticipo del pensio-namento ai sensi dei commi da 1 a 4 èriconosciuto a domanda nel limite di 360milioni di euro per l’anno 2017, di 550milioni di euro per l’anno 2018, di 570milioni di euro per l’anno anno 2019 e di590 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2020. Qualora dal monitoraggiodelle domande presentate ed accolteemerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prospettica, del numero di domanderispetto alle risorse finanziarie di cui alprimo periodo del presente comma, la de-correnza dei trattamenti è differita, concriteri di priorità in ragione della matura-zione dei requisiti agevolati di cui alcomma 1, individuati con il decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cuial comma 4, e, a parità degli stessi, inragione della data di presentazione delladomanda, al fine di garantire un numero diaccessi al pensionamento, sulla base deipredetti requisiti agevolati, non superioreal numero di pensionamenti programmatoin relazione alle predette risorse finanzia-rie.

6. A far data dalla sua decorrenza iltrattamento pensionistico di cui al comma1 del presente articolo non è cumulabilecon redditi da lavoro, subordinato o auto-nomo, per un periodo di tempo corrispon-dente alla differenza tra l’anzianità contri-butiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianitàcontributiva al momento del pensiona-mento.

7. Il beneficio di cui al presente articolonon è cumulabile con altre maggiorazionipreviste per le attività di lavoro di cui alcomma 1 del presente articolo, fermo re-stando quanto previsto all’articolo 80,comma 3, della legge 23 dicembre 2000,n. 388.

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ART. 31.

(Lavori usuranti).

1. Con effetto dalla data di entrata invigore della presente legge:

a) l’articolo 24, comma 17-bis, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;

b) all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « , com-preso l’anno di maturazione dei requisiti, »sono soppresse e le parole: « per le pensioniaventi decorrenza entro il 31 dicembre2017; » sono sostituite dalla seguente: « ov-vero »;

2) alla lettera b), le parole: « , per lepensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio2018 » sono soppresse;

c) all’articolo 1, comma 4, del decretolegislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « In via tran-sitoria, con riferimento ai requisiti di cui alpresente comma non trovano applicazionegli adeguamenti alla speranza di vita di cuial citato articolo 12 del decreto-legge n. 78del 2010, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 122 del 2010, previsti per glianni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi del-l’articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214 ».

2. Per effetto di quanto stabilito dalcomma 1 del presente articolo il Fondo dicui all’articolo 1, comma 3, lettera f), dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, è incre-mentato di 84,5 milioni di euro per l’anno2017, di 86,3 milioni di euro per l’anno2018, di 124,5 milioni di euro per l’anno2019, di 126,6 milioni di euro per l’anno2020, di 123,8 milioni di euro per l’anno2021, di 144,4 milioni di euro per l’anno2022, di 145,2 milioni di euro per l’anno2023, di 151,8 milioni di euro per l’anno2024, di 155,4 milioni di euro per l’anno

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2025 e di 170,5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2026, con conseguentecorrispondente incremento degli importi dicui all’articolo 7, comma 1, del decretolegislativo 21 aprile 2011, n. 67.

3. Ai fini della corretta attuazione delpresente articolo, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono apportate le necessariemodificazioni al decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali 20 settembre2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 276 del 26 novembre 2011.

ART. 32.

(No tax area per i pensionati).

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dalseguente:

« 3. Se alla formazione del reddito com-plessivo concorrono uno o più redditi dipensione di cui all’articolo 49, comma 2,lettera a), spetta una detrazione dall’impo-sta lorda, non cumulabile con quella pre-vista al comma 1 del presente articolo,rapportata al periodo di pensione nel-l’anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito comples-sivo non supera 8.000 euro. L’ammontaredella detrazione effettivamente spettantenon può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodottofra 583 euro e l’importo corrispondente alrapporto fra 15.000 euro, diminuito delreddito complessivo, e 7.000 euro, se l’am-montare del reddito complessivo è supe-riore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito comples-sivo è superiore a 15.000 euro ma non a55.000 euro. La detrazione spetta per laparte corrispondente al rapporto tra l’im-porto di 55.000 euro, diminuito del redditocomplessivo, e l’importo di 40.000 euro ».

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 33.

(Misure in materia di salvaguardia dei la-voratori dall’incremento dei requisiti di ac-

cesso al sistema pensionistico).

1. A seguito dell’attività di monitoraggioe verifica relativa alle misure di salvaguar-dia previste dall’articolo 24, comma 14, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, dall’articolo 22del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commida 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decre-to-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 ottobre2013, n. 124, dall’articolo 1, commi da 194a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,dall’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014,n. 147, e dai relativi decreti attuativi delMinistro del lavoro e delle politiche sociali1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispet-tivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del16 aprile 2014, nonché dall’articolo 1,commi da 265 a 276, della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, resa possibile in relazionealle misure per le quali la certificazione deldiritto al beneficio è da ritenere conclusanonché a quanto stabilito dal comma 2 delpresente articolo, i complessivi importi in-dicati al quarto periodo del comma 235dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012sono rideterminati in 243,4 milioni di europer l’anno 2013, 908,9 milioni di euro perl’anno 2014, 1.618,5 milioni di euro perl’anno 2015, 2.000,4 milioni di euro perl’anno 2016, 1.796,2 milioni di euro perl’anno 2017, 1.270,6 milioni di euro perl’anno 2018, 734,8 milioni di euro perl’anno 2019, 388,1 milioni di euro perl’anno 2020, 194,8 milioni di euro perl’anno 2021, 103,5 milioni di euro perl’anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l’anno2023, cui corrisponde la rideterminazionedel limite numerico massimo in 137.095soggetti. La ripartizione dei complessivi li-miti di spesa e numerici di cui al primo

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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periodo del presente comma è effettuata aisensi dell’articolo 1, comma 193, della leggen. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilitodall’articolo 1, comma 235, della leggen. 228 del 2012, l’autorizzazione di spesadi cui al primo periodo del predettocomma 235 è incrementata di 641,85 mi-lioni di euro per l’anno 2017, di 405,7milioni di euro per l’anno 2018, di 106,54milioni di euro per l’anno 2019, di 76,97milioni di euro per l’anno 2020, di 50,22milioni di euro per l’anno 2021, di 10,48milioni di euro per l’anno 2022 e di 2milioni di euro per l’anno 2023.

2. In considerazione del limitato uti-lizzo, come anche accertato ai sensi del-l’articolo 1, comma 263, della legge 28dicembre 2015, n. 208, ai fini dell’accessoal pensionamento secondo i requisiti e ledecorrenze vigenti prima della data di en-trata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, della salvaguardia di cui al-l’articolo 22, comma 1, lettera a), del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, nonché della circostanza cherisultano trascorsi i termini decadenziali dicomunicazione degli elenchi nominativi dicui all’articolo 3 del decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 17 del 21 gennaio 2013, all’articolo 22,comma 1, alinea, del citato decreto-leggen. 95 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole:« ulteriori 35.000 soggetti » sono sostituitedalle seguenti: « ulteriori 19.741 soggetti ».

3. Le disposizioni in materia di requisitidi accesso e di regime delle decorrenzevigenti prima della data di entrata in vigoredell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,ferme restando, nei limiti definiti ai sensidel comma 1 del presente articolo, le sal-vaguardie ivi indicate, continuano ad ap-plicarsi ai seguenti soggetti che maturano i

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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requisiti per il pensionamento successiva-mente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavo-ratori collocati in mobilità o in trattamentospeciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o aisensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16maggio 1994, n. 299, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,a seguito di accordi governativi o non go-vernativi, stipulati entro il 31 dicembre2011, ovvero da aziende cessate o interes-sate dall’attivazione, precedente alla datadi licenziamento, delle vigenti procedureconcorsuali quali il fallimento, il concor-dato preventivo, la liquidazione coatta am-ministrativa, l’amministrazione straordina-ria o l’amministrazione straordinaria spe-ciale, previa esibizione della documenta-zione attestante la data di avvio dellaprocedura concorsuale, anche in mancanzadei predetti accordi, cessati dall’attività la-vorativa entro il 31 dicembre 2012 e cheperfezionano, anche mediante il versa-mento di contributi volontari, entro tren-tasei mesi dalla fine del periodo di frui-zione dell’indennità di mobilità o del trat-tamento speciale edile, i requisiti vigentiprima della data di entrata in vigore deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214. Il versamentovolontario di cui alla presente lettera, an-che in deroga alle disposizioni dell’articolo6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile1997, n. 184, può riguardare anche periodieccedenti i sei mesi precedenti la domandadi autorizzazione stessa e può comunqueessere effettuato solo con riferimento aitrentasei mesi successivi al termine di frui-zione dell’indennità di mobilità o del trat-tamento speciale edile indicato dalla pre-sente lettera. Eventuali periodi di sospen-sione dell’indennità di mobilità, ai sensidell’articolo 8, commi 6 e 7, della leggen. 223 del 1991 e dell’articolo 3 del decre-to-legge n. 299 del 1994, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 451 del 1994,intervenuti entro la data di entrata in vi-gore della presente legge per svolgere atti-vità di lavoro subordinato, a tempo par-ziale, a tempo determinato, ovvero di la-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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voro parasubordinato mantenendo l’iscri-zione nella lista, si considerano rilevanti aifini del prolungamento del periodo di frui-zione dell’indennità stessa e non compor-tano l’esclusione dall’accesso alle salva-guardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai la-voratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettera a), della legge 27 dicembre 2013,n. 147, i quali perfezionano i requisiti utilia comportare la decorrenza del tratta-mento pensionistico, secondo la disciplinavigente prima della data di entrata in vi-gore del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’ot-tantaquattresimo mese successivo alla datadi entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavo-ratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettera f), della legge 27 dicembre 2013,n. 147, i quali perfezionano i requisiti utilia comportare la decorrenza del tratta-mento pensionistico, secondo la disciplinavigente prima della data di entrata in vi-gore del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, entro ilsettantaduesimo mese successivo alla datadi entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai la-voratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la disci-plina vigente prima della data di entrata invigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’ot-tantaquattresimo mese successivo alla datadi entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavo-ratori di cui all’articolo 24, comma 14,lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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tatamente ai lavoratori in congedo per as-sistere figli con disabilità grave ai sensidell’articolo 42, comma 5, del testo unicodelle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternità e dellapaternità, di cui al decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano irequisiti utili a comportare la decorrenzadel trattamento pensionistico, secondo ladisciplina vigente prima della data di en-trata in vigore del decreto-legge n. 201 del2011, entro l’ottantaquattresimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclu-sione del settore agricolo e dei lavoratoricon qualifica di stagionali, ai lavoratori concontratto di lavoro a tempo determinato eai lavoratori in somministrazione con con-tratto a tempo determinato, cessati dallavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 di-cembre 2011, non rioccupati a tempo in-determinato, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la disci-plina vigente prima della data di entrata invigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, entro ilsettantaduesimo mese successivo alla datadi entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3,lettera a), che siano già stati autorizzati aiversamenti volontari in data antecedente aquella di entrata in vigore della presentelegge e per i quali siano decorsi i termini dipagamento, sono riaperti a domanda i ter-mini dei versamenti relativi ai trentaseimesi successivi alla fine del periodo difruizione dell’indennità di mobilità o deltrattamento speciale edile come specificatonel medesimo comma 3.

5. Ai fini della presentazione delleistanze da parte dei lavoratori, da effet-tuare entro il termine di decadenza disessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, si applicano perciascuna categoria di lavoratori salvaguar-dati le specifiche procedure previste neiprecedenti provvedimenti in materia di sal-

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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vaguardia dei requisiti di accesso e di re-gime delle decorrenze vigenti prima delladata di entrata in vigore dell’articolo 24 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabi-lite con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali 14 febbraio 2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del16 aprile 2014. L’INPS provvede al moni-toraggio delle domande di pensionamentoinoltrate dai lavoratori di cui al comma 3del presente articolo che intendono avva-lersi dei requisiti di accesso e del regimedelle decorrenze vigenti prima della data dientrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,sulla base della data di cessazione del rap-porto di lavoro, e provvede a pubblicare nelproprio sito internet, in forma aggregata alfine di rispettare le vigenti disposizioni inmateria di tutela dei dati personali, i datiraccolti a seguito dell’attività di monitorag-gio, avendo cura di evidenziare le domandeaccolte, quelle respinte e le relative moti-vazioni. Qualora dal monitoraggio risulti ilraggiungimento del limite numerico delledomande di pensione e dei limiti di spesa,anche in via prospettica, determinati aisensi dei commi 3 e 7, primo periodo, delpresente articolo, l’INPS non prende inesame ulteriori domande di pensionamentofinalizzate ad usufruire dei benefìci previstidai commi da 3 a 7 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell’ambito del moni-toraggio svolto dall’INPS ai sensi delcomma 5 del presente articolo sono utiliz-zati ai fini della predisposizione della re-lazione di cui all’articolo 2, comma 5, dellalegge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefìci di cui al comma 3 delpresente articolo sono riconosciuti nel li-mite di 27.700 soggetti e nel limite massimodi 134 milioni di euro per l’anno 2017, di295 milioni di euro per l’anno 2018, di 346milioni di euro per l’anno 2019, di 303milioni di euro per l’anno 2020, di 230milioni di euro per l’anno 2021, di 143milioni di euro per l’anno 2022, di 54milioni di euro per l’anno 2023, di 11milioni di euro per l’anno 2024 e di 3

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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milioni di euro per l’anno 2025. Conse-guentemente, all’articolo 1, comma 235,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gliimporti indicati al quarto periodo, comemodificati ai sensi del comma 1 del pre-sente articolo, sono corrispondentementeincrementati degli importi di cui al primoperiodo del presente comma, per una ri-determinazione pari a 243,4 milioni di europer l’anno 2013, 908,9 milioni di euro perl’anno 2014, 1.618,5 milioni di euro perl’anno 2015, 2.000,4 milioni di euro perl’anno 2016, 1.930,2 milioni di euro perl’anno 2017, 1.565,6 milioni di euro perl’anno 2018, 1.080,8 milioni di euro perl’anno 2019, 691,1 milioni di euro perl’anno 2020, 424,8 milioni di euro perl’anno 2021, 246,5 milioni di euro perl’anno 2022, 63,9 milioni di euro per l’anno2023, 11 milioni di euro per l’anno 2024 e3 milioni di euro per l’anno 2025, cuicorrisponde la rideterminazione del limitenumerico massimo in 164.795 soggetti.

8. Al fine del concorso alla coperturadegli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 delpresente articolo l’autorizzazione di spesadi cui all’articolo 1, comma 235, primoperiodo, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, come rifinanziata anche ai sensi delcomma 1 del presente articolo, è ridotta di134 milioni di euro per l’anno 2017, di 295milioni di euro per l’anno 2018, di 106,54milioni di euro per l’anno 2019, di 76,97milioni di euro per l’anno 2020, di 50,22milioni di euro per l’anno 2021, di 57,10milioni di euro per l’anno 2022 e di 54milioni di euro per l’anno 2023.

9. Le risorse residue dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 1, comma 235,primo periodo, della legge 24 dicembre2012, n. 228, come conseguenti dai commida 1 a 8, concorrono alla copertura deimaggiori oneri derivanti dalle misure inmateria pensionistica previste dalla pre-sente legge, e, conseguentemente, all’arti-colo 1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, sono soppressi i primi treperiodi e gli ultimi due periodi. Qualoradall’attività di monitoraggio di cui alcomma 5 del presente articolo dovesserovenire accertate, anche in via prospettica,economie rispetto ai limiti di spesa di cui al

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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comma 7, primo periodo, del presente ar-ticolo, le stesse confluiscono nel Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 34.

(Riduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 284, della legge 28

dicembre 2015, n. 208).

1. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 284, quinto periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, èridotta di 100 milioni di euro per l’anno2017 e di 50 milioni di euro per l’anno 2018e, conseguentemente, le somme versate inentrata al bilancio dello Stato ai sensi del-l’undicesimo periodo del medesimo comma284, in misura pari a 120 milioni di europer l’anno 2017 e a 60 milioni di euro perl’anno 2018, sono trasferite all’INPS a co-pertura dei maggiori oneri derivanti dallostesso comma 284 nella misura di 20 mi-lioni di euro per l’anno 2017 e di 10 milionidi euro per l’anno 2018 e rimangono ac-quisite al bilancio dello Stato per l’importodi 100 milioni di euro per l’anno 2017 e di50 milioni di euro per l’anno 2018.

ART. 35.

(Agevolazioni per l’assegno straordinario peril sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi

di solidarietà).

1. All’articolo 12, comma 1, primo pe-riodo, del decreto-legge 3 maggio 2016,n. 59, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 giugno 2016, n. 119, le parole:« 2016 e 2017 » sono sostituite dalle se-guenti: « 2016, 2017, 2018 e 2019 ». Le di-sposizioni di cui al primo periodo del pre-sente comma sono estese anche al Fondo disolidarietà per il sostegno dell’occupabilità,dell’occupazione e del reddito del perso-nale del credito cooperativo. L’operativitàdelle disposizioni di cui ai primi due pe-riodi del presente comma è subordinata

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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all’emanazione dei regolamenti di adegua-mento della disciplina dei Fondi ai sensidell’articolo 26, comma 3, del decreto legi-slativo 14 settembre 2015, n. 148, da adot-tare con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge. Dall’attuazionedi quanto previsto dal presente comma nondevono derivare nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2019, con rife-rimento alle imprese o gruppi di impresecoinvolti in processi di ristrutturazione ofusione, rientranti nei settori destinataridei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148, e interessati da provvedimenti legi-slativi relativi a processi di adeguamento oriforma per aumentarne la stabilità e raf-forzarne la patrimonializzazione, il contri-buto straordinario a carico del datore dilavoro previsto dall’articolo 33, comma 3,del predetto decreto legislativo n. 148 del2015 per l’assegno straordinario per il so-stegno al reddito di cui all’articolo 26,comma 9, lettera b), del medesimo decretolegislativo n. 148 del 2015, è ridotto, adomanda da presentare dallo stesso datoredi lavoro e nei limiti e alle condizioni di cuial comma 3 del presente articolo, di unimporto pari all’85 per cento dell’importoequivalente alla somma della prestazionedi cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4marzo 2015, n. 22, e della contribuzionefigurativa di cui all’articolo 12 del mede-simo decreto legislativo n. 22 del 2015, peri nuovi accessi all’assegno straordinario nel2017, e pari al 50 per cento dell’importoequivalente alla medesima somma, per inuovi accessi all’assegno straordinario ne-gli anni 2018 e 2019, con riferimento a unlimite massimo complessivo di 25.000 ac-cessi nel triennio 2017-2019. Detto importoè calcolato, per ciascun lavoratore coin-volto nei processi di agevolazione all’esodo,ai sensi degli articoli 4 e 5 del decretolegislativo n. 22 del 2015, e in ogni casorelativamente a un periodo non superiorealla durata dell’assegno straordinario. Al-l’integrazione del finanziamento degli as-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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segni straordinari necessaria per effettodella riduzione del contributo straordina-rio di cui al primo periodo del presentecomma provvede la Gestione degli inter-venti assistenziali e di sostegno alle gestioniprevidenziali, istituita presso l’INPS aisensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo1989, n. 88.

3. Il beneficio di cui al comma 2 èriconosciuto ai datori di lavoro nel limite di174 milioni di euro per l’anno 2017, di 224milioni di euro per l’anno 2018, di 139milioni di euro per l’anno 2019, di 87milioni di euro per l’anno 2020 e di 24milioni di euro per l’anno 2021. L’INPSprovvede al monitoraggio delle domandepresentate ai sensi del comma 2 ai fini delrispetto dei limiti di spesa annuali di cui alprimo periodo del presente comma e dellimite numerico complessivo di cui alcomma 2. Fermo restando il limite nume-rico complessivo di cui al comma 2, qua-lora dal monitoraggio risulti il raggiungi-mento, anche in via prospettica, dei limitidi spesa annuali di cui al primo periodo delpresente comma, l’INPS non prende inesame ulteriori domande finalizzate a usu-fruire del beneficio di cui al comma 2. Alleattività previste l’INPS provvede con le ri-sorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

4. Per il triennio 2017-2019, i Fondi disolidarietà di cui al comma 1 provvedono,a loro carico e previo il versamento aglistessi Fondi della relativa provvista finan-ziaria da parte dei datori di lavoro ai sensidel secondo periodo del presente comma,nei confronti dei lavoratori che raggiun-gano i requisiti previsti per il pensiona-mento di vecchiaia o anticipato nei succes-sivi sette anni, anche al versamento dellacontribuzione correlata a periodi, utili peril conseguimento del diritto alla pensioneanticipata o di vecchiaia, riscattabili o ri-congiungibili precedenti all’accesso aiFondi di solidarietà. Gli oneri di finanzia-mento sono versati ai Fondi dal datore dilavoro e costituiscono specifica fonte difinanziamento con destinazione riservataalle finalità di cui al primo periodo del

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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presente comma. L’operatività della dispo-sizione di cui ai primi due periodi delpresente comma è subordinata all’emana-zione dei regolamenti di adeguamento delladisciplina dei Fondi di cui al comma 1, daadottare con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. Dal-l’attuazione di quanto previsto dal presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

CAPITALE UMANO

ART. 36.

(Norme sulla contribuzione studentesca).

1. Gli studenti dei corsi di laurea e dilaurea magistrale delle università statalicontribuiscono alla copertura dei costi deiservizi didattici, scientifici e amministrativimediante un contributo onnicomprensivoannuale, anche differenziato tra i diversicorsi di laurea, da versare all’università allaquale sono iscritti. Restano ferme le normein materia di imposta di bollo, le norme inmateria di esonero e di graduazione deicontributi, di cui all’articolo 9 del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché lenorme sulla tassa regionale per il dirittoallo studio, di cui all’articolo 18 del mede-simo decreto legislativo n. 68 del 2012.Sono comunque ricompresi, all’interno delcontributo onnicomprensivo annuale, icontributi per attività sportive.

2. L’importo del contributo onnicom-prensivo annuale è stabilito da ciascunauniversità statale con il regolamento di cuial comma 3 del presente articolo. Tutti glistudenti, ad eccezione di coloro che nesono esonerati ai sensi dell’articolo 9 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,sono tenuti al pagamento della tassa regio-nale per il diritto allo studio.

3. Ciascuna università statale, nell’eser-cizio della propria autonomia normativa,approva il regolamento in materia di con-

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tribuzione studentesca, nel rispetto dei cri-teri di equità, gradualità e progressività,nonché delle disposizioni del presente ar-ticolo. In sede di prima applicazione, cia-scuna università statale approva il proprioregolamento in materia di contribuzionestudentesca entro il 31 marzo 2017. Il re-golamento si applica a decorrere dall’annoaccademico 2017/2018. In caso di mancataapprovazione del regolamento entro il 31marzo 2017, trovano comunque applica-zione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

4. Sono esonerati dal pagamento delcontributo onnicomprensivo annuale glistudenti che soddisfano congiuntamente iseguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiareil cui indicatore della situazione economicaequivalente (ISEE), calcolato secondo lemodalità previste dall’articolo 8 del rego-lamento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013,n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all’università di appar-tenenza da un numero di anni accademiciinferiore o uguale alla durata normale delcorso di laurea o laurea magistrale a ciclounico;

c) nel caso di iscrizione al secondoanno accademico abbiano conseguito, en-tro la data del 10 agosto del primo anno,almeno 10 crediti formativi universitari;nel caso di iscrizione ad anni accademicisuccessivi al secondo abbiano conseguito,nei dodici mesi antecedenti la data del 10agosto precedente la relativa iscrizione, al-meno 25 crediti formativi.

5. Per gli studenti che appartengono aun nucleo familiare il cui ISEE sia com-preso tra 13.001 euro e 25.000 euro e chesoddisfano entrambi i requisiti di cui allelettere b) e c) del comma 4, il contributoonnicomprensivo annuale non può supe-rare l’8 per cento della quota di ISEEeccedente 13.000 euro.

6. Per gli studenti che appartengono aun nucleo familiare il cui ISEE sia inferiorea 25.000 euro e che soddisfano il requisitodi cui alla lettera c) del comma 4, ma nonquello di cui alla lettera b) del medesimo

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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comma 4, il contributo onnicomprensivoannuale non può superare quello determi-nato ai sensi dei commi 4 e 5, aumentatodel 50 per cento, con un valore minimo di200 euro.

7. Il regolamento di cui al comma 3stabilisce, nel rispetto di quanto previstodai commi 4, 5 e 6 e del principio diequilibrio di bilancio di ciascuna universitàstatale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, ograduazione, del contributo onnicompren-sivo annuale, per specifiche categorie distudenti, individuate in relazione alla car-riera universitaria individuale o alla parti-colare situazione personale;

b) le modalità di versamento del con-tributo onnicomprensivo annuale, in una opiù rate, unitamente alle maggiorazioni do-vute in caso di ritardo nel versamento.

8. Oltre al contributo onnicomprensivoannuale di cui comma 1, le università sta-tali non possono istituire ulteriori tasse ocontributi a carico degli studenti, fino alrilascio del titolo finale di studio, fatti salvii contributi per i servizi prestati su richie-sta dello studente per esigenze individuali ele imposte erariali.

9. Nel caso di studenti aventi la cittadi-nanza di Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, e non residenti in Italia, per iquali risulti inapplicabile il calcolo dell’I-SEE del nucleo familiare di appartenenzaai sensi dell’articolo 8, comma 5, del rego-lamento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013,n. 159, l’importo del contributo onnicom-prensivo annuale è stabilito dalle singoleuniversità statali, anche in deroga ai criteriindividuati nei commi 2, 4, 5 e 6 del pre-sente articolo.

10. A decorrere dall’anno accademico2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui aicommi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni treanni, con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, a se-guito del monitoraggio dell’attuazione edell’efficacia delle norme del presente ar-ticolo.

11. Il Fondo per il finanziamento ordi-nario delle università, di cui all’articolo 5

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della legge 24 dicembre 1993, n. 537, èincrementato di 40 milioni di euro perl’anno 2017 e di 85 milioni di euro adecorrere dall’anno 2018. Le somme di cuial primo periodo sono ripartite tra le uni-versità statali, a decorrere dall’anno 2017,con riferimento all’anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni suc-cessivi, in proporzione al numero deglistudenti esonerati dal pagamento di ognicontribuzione ai sensi dell’articolo 9 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,cui si aggiunge, a decorrere dall’anno 2018,il numero degli studenti esonerati dal pa-gamento del contributo onnicomprensivoannuale ai sensi del comma 4 del presentearticolo, moltiplicati per il costo standarddi ateneo per studente in corso.

12. Le disposizioni del presente articolonon si applicano alle università non statali,alle università telematiche e alle istituzioniuniversitarie ad ordinamento speciale,nonché all’università degli studi di Trento.

13. Le istituzioni statali dell’alta forma-zione artistica, musicale e coreutica, entroil 31 marzo 2017, adeguano i propri rego-lamenti in materia di contribuzione stu-dentesca alle disposizioni del presente ar-ticolo. In caso di mancato adeguamentoentro il 31 marzo 2017, trovano comunqueapplicazione le disposizioni dei commi 4, 5e 6. Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, nella ripartizione delfondo annuale di dotazione tra le istitu-zioni di cui al presente comma, tiene contodegli studenti esonerati dal pagamento diogni contribuzione e di quelli esonerati dalpagamento del contributo onnicompren-sivo annuale.

ART. 37.

(Finanziamento del fondo integrativo stataleper la concessione delle borse di studio).

1. Al fine di sostenere l’accesso dei gio-vani all’università, e in particolare dei gio-vani provenienti da famiglie meno abbienti,il fondo integrativo statale per la conces-sione delle borse di studio, iscritto nellostato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, è in-

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crementato di 50 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2017.

2. Ai fini dell’accesso alle risorse delfondo di cui al comma 1 del presentearticolo, ciascuna regione razionalizza l’or-ganizzazione degli enti erogatori dei serviziper il diritto allo studio mediante l’istitu-zione, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, di un unicoente erogatore dei medesimi servizi. Sonocomunque fatti salvi i modelli sperimentalidi gestione degli interventi di cui all’arti-colo 12 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68.

3. La norma del comma 2 costituisceprincipio fondamentale di coordinamentodella finanza pubblica.

4. Nelle more dell’emanazione del de-creto di cui all’articolo 7, comma 7, deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, eallo scopo di consentire che l’assegnazionedelle risorse del fondo di cui al comma 1del presente articolo avvenga, in attuazionedell’articolo 18, comma 1, lettera a), delmedesimo decreto legislativo n. 68 del2012, in misura proporzionale al fabbiso-gno finanziario delle regioni, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, con decreto emanato entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, previo pareredella Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, che siesprime entro venti giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale il decretopuò essere comunque adottato, determina ifabbisogni finanziari regionali.

5. Le risorse di cui al comma 1 sonodirettamente attribuite al bilancio dell’enteregionale erogatore, a norma del comma 2,dei servizi per il diritto allo studio.

ART. 38.

(Borse di studio nazionali per il merito e lamobilità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, laFondazione per il Merito, di cui all’articolo9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio

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2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume ladenominazione di « Fondazione Articolo34 ». La nuova denominazione sostituisce laprecedente, ovunque presente, nel mede-simo decreto-legge n. 70 del 2011, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 106del 2011, e in ogni altro provvedimentolegislativo o regolamentare.

2. All’articolo 9 del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I componenti dell’or-gano di amministrazione della Fondazionee il suo presidente sono nominati con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e delMinistro dell’economia e delle finanze »;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, laseguente lettera:

« e-bis) i criteri e le metodologie perl’assegnazione delle borse di studio nazio-nali per il merito e la mobilità ».

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la« Fondazione Articolo 34 » bandisce al-meno 400 borse di studio nazionali, cia-scuna del valore di 15.000 euro annuali,destinate a studenti capaci, meritevoli eprivi di mezzi, al fine di favorirne l’imma-tricolazione e la frequenza a corsi di laureao di laurea magistrale a ciclo unico, nelleuniversità statali, o a corsi di diploma ac-cademico di I livello, nelle istituzioni statalidell’alta formazione artistica, musicale ecoreutica, aventi sedi anche differenti dallaresidenza anagrafica del nucleo familiaredello studente.

4. Sono ammessi a partecipare al bandodi cui al comma 3 gli studenti iscritti al-l’ultimo anno della scuola secondaria disecondo grado che soddisfano congiunta-mente i seguenti requisiti:

a) l’ISEE, alla data di emanazione delbando, calcolato ai sensi dell’articolo 8 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

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2013, n. 159, è inferiore o eguale a 20.000euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte lematerie, negli scrutini finali del penultimoe del terzultimo anno della scuola secon-daria di secondo grado, nonché negli scru-tini intermedi dell’ultimo anno, purché co-munque effettuati entro la data di sca-denza del bando, sono tutte eguali o supe-riori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove del-l’Istituto nazionale per la valutazione delsistema educativo di istruzione e di forma-zione (INVALSI), relative alle materie diitaliano e matematica, ricadono nel primoquartile dei risultati INVALSI della regioneove ha sede la scuola di appartenenza.

5. Il limite di importo ISEE di cui alcomma 4, lettera a), può essere aggiornatocon cadenza triennale con decreto del Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca a seguito del monitoraggio dell’at-tuazione e dell’efficacia delle norme delpresente articolo.

6. Sono altresì ammessi a partecipare albando di cui al comma 3, in numero nonsuperiore a due per ciascuna istituzionescolastica, gli studenti che soddisfano lecondizioni di cui al comma 4, lettere a) e c),e che, pur non soddisfacendo la condizionedi cui al comma 4, lettera b), sono moti-vatamente qualificati come eccezional-mente meritevoli dal dirigente scolasticodella scuola secondaria di secondo grado diappartenenza, su proposta del collegio deidocenti.

7. I candidati ammessi a partecipare albando ai sensi dei commi 4 e 6 sono inclusiin un’unica graduatoria nazionale di me-rito. Il punteggio assegnato a ciascun can-didato è calcolato sulla base dei criteri divalutazione stabiliti nel bando e fondati suivalori di cui al comma 4, lettere a), b) e c),nonché sulla motivazione del giudizio dimerito eccezionale di cui al comma 6. Nellafissazione dei predetti criteri, i valori dellemedie di cui al comma 4, lettera b), sonorapportati ai valori delle medesime medienelle scuole della provincia di apparte-nenza, come calcolati dall’INVALSI.

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8. Le borse di studio di cui al presentearticolo sono assegnate, nell’ordine dellagraduatoria nazionale di merito, entro il 31agosto di ogni anno e sono corrisposte allostudente in rate semestrali anticipate, pre-via verifica del rispetto delle condizioni dicui ai commi 9 e 10.

9. La prima rata è versata allo studenteal momento della comunicazione dell’avve-nuta immatricolazione a un corso di laureao di laurea magistrale a ciclo unico o a undiploma accademico di I livello, scelto li-beramente dallo studente, fermo restandoil superamento delle prove di ammissione,ove previste. La seconda rata è versata allostudente entro il 31 marzo dell’anno suc-cessivo.

10. Le borse di studio di cui al presentearticolo sono confermate, negli anni acca-demici successivi al primo, per tutta ladurata normale del relativo corso di laurea,e sono versate in due rate semestrali an-nuali, entro il 30 settembre dell’anno diriferimento ed entro il 31 marzo dell’annosuccessivo, a condizione che lo studente, al10 agosto di ogni anno accademico, abbiaconseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anniaccademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi del-l’anno accademico in corso, con una mediadei voti riportati in tutti gli esami sostenutinon inferiore a 28/30 e nessun voto infe-riore a 24/30.

11. Gli studenti beneficiari delle borsedi studio di cui al presente articolo sonoesonerati dal pagamento della tassa regio-nale per il diritto allo studio di cui all’ar-ticolo 18 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68, nonché delle tasse e dei con-tributi previsti dagli ordinamenti delle uni-versità statali o delle istituzioni statali del-l’alta formazione artistica, musicale e co-reutica di appartenenza, ferma restando ladisciplina dell’imposta di bollo.

12. Le borse di studio di cui al presentearticolo sono incompatibili con ogni altraborsa di studio, ad eccezione di quelledestinate a sostenere finanziariamente lostudente per soggiorni di studio all’estero,

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con tutti gli strumenti e i servizi del dirittoallo studio di cui al decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68, nonché con l’ammis-sione alle istituzioni universitarie ad ordi-namento speciale o ad altre consimili strut-ture universitarie che offrano gratuita-mente agli studenti vitto e alloggio. Lostudente può comunque chiedere di usu-fruire dei servizi offerti dagli enti regionaliper il diritto allo studio, al costo stabilitodai medesimi enti.

13. Alle borse di studio di cui al pre-sente articolo si applicano, in materia fi-scale, le disposizioni dell’articolo 4 dellalegge 13 agosto 1984, n. 476.

14. Per il finanziamento delle borse distudio di cui al presente articolo, sonoattribuiti alla « Fondazione Articolo 34 » 6milioni di euro per l’anno 2017, 13 milionidi euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euroa decorrere dall’anno 2019.

15. Al finanziamento dell’organizza-zione e delle attività ordinarie della « Fon-dazione Articolo 34 » sono attributi 2 mi-lioni di euro per l’anno 2017 e 1 milione dieuro a decorrere dall’anno 2018.

16. Nelle more del raggiungimento dellapiena operatività della « Fondazione Arti-colo 34 » e della nomina dei relativi organidi amministrazione, al fine di attuare tem-pestivamente le finalità del presente arti-colo, con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri è istituita, presso la Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, una ca-bina di regia, composta da tre membridesignati, rispettivamente, dal Presidentedel Consiglio dei ministri, dal Ministro del-l’economia e delle finanze e dal Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, incaricata di attivare le procedurerelative all’emanazione del bando di cui alcomma 3, ai fini dell’assegnazione e delversamento delle borse di studio agli stu-denti vincitori. Con il medesimo decreto delPresidente del Consiglio dei ministri sonodefiniti le modalità operative e organizza-tive della cabina di regia e il supportoamministrativo e tecnico alle attività dellastessa, nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente presso la Presidenza delConsiglio dei ministri. Al raggiungimento

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della piena operatività della Fondazione ealla nomina dei relativi organi di ammini-strazione, la cabina di regia decade auto-maticamente dalle sue funzioni.

ART. 39.

(Orientamento pre-universitario, sostegnodidattico e tutorato).

1. In attuazione dell’articolo 6, comma1, lettera a), della legge 19 novembre 1990,n. 341, nonché dell’articolo 3 del decretolegislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sullabase degli obiettivi indicati dal comma 1del medesimo articolo 3, le università e leistituzioni dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica organizzano specificicorsi di orientamento pre-universitario opre-accademico destinati agli studenti, dasvolgere, in collaborazione con le scuole esenza interferenze con l’attività scolasticaordinaria, durante gli ultimi due anni dicorso della scuola secondaria di secondogrado o nel periodo intercorrente tra ilconseguimento del diploma e l’immatrico-lazione.

2. All’articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo leparole: « connesse ai servizi » sono inseritele seguenti: « e al tutorato di cui all’articolo13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ».

3. In attuazione dell’articolo 13 dellalegge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini dicui al comma 2 del medesimo articolo 13,le università organizzano specifiche attivitàdi tutorato riservate a studenti iscritti alprimo o al secondo anno di un corso dilaurea o di laurea magistrale a ciclo unicoche abbiano riscontrato ostacoli formativiiniziali, anche con collaborazioni a tempoparziale di studenti dei corsi di studio odegli anni superiori assegnate ai sensi e conle modalità di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68, come mo-dificato dal comma 2 del presente articolo.

4. Per le finalità del presente articolo, ilFondo per il finanziamento ordinario delleuniversità, di cui all’articolo 5 della legge24 dicembre 1993, n. 537, è incrementatodi 5 milioni di euro a decorrere dall’anno2017. Tale importo è ripartito annualmente

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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tra le università tenendo conto delle attivitàorganizzate dalle stesse per attuare pianipluriennali di interventi integrati di orien-tamento pre-universitario, di sostegno di-dattico e di tutorato adottati ai sensi del-l’articolo 2, comma 2, del decreto legisla-tivo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presentearticolo, nonché dei risultati raggiunti.

ART. 40.

(Erogazioni liberali in favore degli istitutitecnici superiori).

1. Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, letterai-octies), dopo le parole: « nonché a favore »sono inserite le seguenti: « degli istituti tec-nici superiori di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 25 gennaio2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 86 dell’11 aprile 2008, »;

b) all’articolo 100, comma 2, letterao-bis), dopo le parole: « e successive modi-ficazioni, » sono inserite le seguenti: « non-ché a favore degli istituti tecnici superioridi cui al decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 25 gennaio 2008, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11aprile 2008, ».

ART. 41.

(Finanziamento e semplificazione delle atti-vità di ricerca).

1. Al fine di incentivare l’attività base diricerca dei docenti delle università statali,nel Fondo per il finanziamento ordinariodelle università statali, di cui all’articolo 5della legge 24 dicembre 1993, n. 537,iscritto nello stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, è istituita una apposita sezionedenominata « Fondo per il finanziamentodelle attività base di ricerca », con unostanziamento di 45 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2017.

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

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2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-nato al finanziamento annuale delle attivitàbase di ricerca dei ricercatori e dei profes-sori di seconda fascia in servizio a tempopieno nelle università statali.

3. Sono esclusi dal finanziamento an-nuale i ricercatori che, alla data di presen-tazione della domanda di cui al comma 7del presente articolo, sono in regime diimpegno a tempo definito, sono collocati inaspettativa o sono risultati vincitori delleprocedure di cui all’articolo 1, comma 207,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ov-vero usufruiscono di finanziamenti prove-nienti dallo European Research Council(ERC), dal Fondo per gli investimenti dellaricerca di base (FIRB), da progetti di rile-vante interesse nazionale (PRIN) o da ul-teriori finanziamenti pubblici, nazionali,europei o internazionali, comunque deno-minati.

4. L’importo individuale del finanzia-mento annuale è pari a 3.000 euro.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, l’A-genzia nazionale di valutazione del sistemauniversitario e della ricerca (ANVUR), conriferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ri-cercatori e dei professori di seconda fasciache possono richiedere il finanziamentoannuale individuale delle attività base diricerca.

6. Nel limite delle disponibilità finan-ziarie di cui al comma 1, e fermo restandol’importo del finanziamento individuale dicui al comma 4, l’ANVUR predispone glielenchi di cui al comma 5 sulla base deiseguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, perognuno dei ricercatori e dei professori diseconda fascia, delle condizioni di cuicommi 2 e 3;

b) l’inclusione, nell’elenco dei ricerca-tori appartenenti a ciascun settore scienti-fico-disciplinare, di una quota, compatibil-mente con le risorse disponibili, pari al 60per cento dei ricercatori in servizio nelleuniversità statali; tale quota è costituita datutti i ricercatori la cui produzione scien-tifica individuale, relativa agli ultimi cinqueanni, è pari o superiore a un appositoindicatore della produzione scientifica dei

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ricercatori appartenenti a ciascun settorescientifico-disciplinare, calcolato dall’AN-VUR sulla base dei dati disponibili perl’ultimo triennio;

c) l’inclusione, nell’elenco dei profes-sori di seconda fascia appartenenti a cia-scun settore scientifico-disciplinare, di unaquota, compatibilmente con le risorse di-sponibili, pari al 20 per cento dei professoridi seconda fascia in servizio nelle univer-sità statali; tale quota è costituita da tutti iprofessori di seconda fascia la cui produ-zione scientifica individuale, relativa agliultimi cinque anni, è pari o superiore a unapposito indicatore della produzione scien-tifica dei professori di seconda fascia ap-partenenti a ciascun settore scientifico-di-sciplinare, calcolato dall’ANVUR sulla basedei dati disponibili per l’ultimo triennio.

7. Entro il 30 settembre di ogni annociascun ricercatore e professore di secondafascia incluso negli elenchi predisposti aisensi dei commi 5 e 6, esclusivamente tra-mite l’apposita procedura telematica acces-sibile dal sito internet istituzionale dell’AN-VUR, può presentare la domanda diretta aottenere il finanziamento annuale indivi-duale delle attività base di ricerca.

8. Entro il 30 novembre di ogni anno, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca trasferisce a ciascuna univer-sità le risorse per il finanziamento annualedelle attività base di ricerca spettante airicercatori e ai professori di seconda fascia.

9. Al fine di favorire lo sviluppo delleattività di ricerca nelle università statali edi valorizzare le attività di supporto allosvolgimento delle stesse senza maggiorioneri per lo Stato, a decorrere dall’anno2017:

a) gli atti e i contratti di cui all’arti-colo 7, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, stipulati dalle univer-sità statali non sono soggetti al controlloprevisto dall’articolo 3, comma 1, letteraf-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) all’articolo 6 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,al comma 12, quarto periodo, le parole:

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« dalle università e » sono sostituite dalleseguenti: « dalle università nonché a quellaeffettuata » e, al comma 13, quarto periodo,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,nonché dalle università ». Al fine di assi-curare il rispetto di quanto previsto dal-l’articolo 6, comma 21, del decreto-leggen. 78 del 2010, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 122 del 2010, in ter-mini di minori entrate per lo Stato conriferimento a quanto previsto dal periodoprecedente, lo stanziamento del Fondo peril finanziamento ordinario delle università,di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni dieuro;

c) all’articolo 1, comma 1, lettere a) eb), del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 31 dicembre 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo2015, le parole: « 30 per cento » sono so-stituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

10. Le somme destinate, a qualsiasi ti-tolo, dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca al finanziamentodelle attività di ricerca non sono soggettead esecuzione forzata. Gli atti di sequestroe di pignoramento afferenti ai fondi di cuial presente articolo sono nulli e la nullità èrilevabile d’ufficio.

11. La dotazione finanziaria del Fondoordinario per gli enti e le istituzioni diricerca, di cui all’articolo 7 del decretolegislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incre-mentata di 25 milioni di euro a decorreredall’anno 2018, da destinare al sostegnospecifico delle « Attività di ricerca a valenzainternazionale ».

ART. 42.

(Esonero contributivo per l’alternanzascuola-lavoro).

1. Al fine di promuovere forme di oc-cupazione stabile, ai datori di lavoro pri-vati, con riferimento alle nuove assunzionicon contratto di lavoro a tempo indetermi-nato, anche in apprendistato, con esclu-sione dei contratti di lavoro domestico e diquelli relativi agli operai del settore agri-

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colo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31dicembre 2018, è riconosciuto, per un pe-riodo massimo di trentasei mesi, fermarestando l’aliquota di computo delle pre-stazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-mento dei complessivi contributi previden-ziali a carico dei datori di lavoro, conesclusione dei premi e contributi dovutiall’INAIL, nel limite massimo di un im-porto di esonero pari a 3.250 euro su baseannua. L’esonero di cui al presente commaspetta, a domanda e alle condizioni di cuial comma 2 del presente articolo, ai datoridi lavoro che assumono a tempo indeter-minato, secondo quanto stabilito al primoperiodo del presente comma, entro sei mesidall’acquisizione del titolo di studio, stu-denti che hanno svolto presso il medesimodatore di lavoro attività di alternanza scuo-la-lavoro pari almeno al 30 per cento delleore di alternanza previste ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 33, della legge 13 luglio2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 percento del monte ore previsto per le attivitàdi alternanza all’interno dei percorsi ero-gati ai sensi del capo III del decreto legi-slativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero parialmeno al 30 per cento del monte oreprevisto per le attività di alternanza rea-lizzata nell’ambito dei percorsi di cui alcapo II del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 percento del monte ore previsto dai rispettiviordinamenti per le attività di alternanzanei percorsi universitari. L’esonero di cui alprimo periodo del presente comma si ap-plica inoltre ai datori di lavoro che assu-mono a tempo indeterminato, secondoquanto stabilito al medesimo primo pe-riodo, entro sei mesi dall’acquisizione deltitolo di studio, studenti che hanno svolto,presso il medesimo datore di lavoro, pe-riodi di apprendistato per la qualifica e ildiploma professionale, il diploma di istru-zione secondaria superiore, il certificato dispecializzazione tecnica superiore o pe-riodi di apprendistato in alta formazione.L’INPS provvede, con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente, anche ai fini di cui al

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comma 2 del presente articolo, al monito-raggio del numero di contratti incentivati aisensi del presente comma e delle conse-guenti minori entrate contributive, in-viando relazioni mensili al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Mini-stero dell’economia e delle finanze.

2. Il beneficio contributivo di cui alcomma 1 è riconosciuto nel limite massimodi spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno2019, di 84 milioni di euro per l’anno 2020,di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di4,3 milioni di euro per l’anno 2022. Qua-lora dal monitoraggio delle domande pre-sentate e accolte emerga il verificarsi discostamenti, anche in via prospettica, delnumero di domande rispetto alle risorsefinanziarie determinate ai sensi del primoperiodo del presente comma, l’INPS nonprende in esame ulteriori domande perl’accesso al beneficio di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2018 il Governoverifica i risultati del beneficio di cui aicommi 1 e 2, al fine di una sua eventualeprosecuzione.

4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, dopo il comma 616-bis èinserito il seguente:

« 616-ter. Il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, relativa-mente al programma operativo nazionale“Per la Scuola – competenze e ambientiper l’apprendimento” del periodo di pro-grammazione 2014/2020, può condurre leverifiche di cui all’articolo 125, paragrafo 5,del regolamento (UE) n. 1303/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, avvalendosi dei revisori deiconti di cui al comma 616 del presentearticolo, rispettando il principio della se-parazione delle funzioni previsto dalla nor-mativa dell’Unione europea che disciplinal’intervento dei Fondi strutturali ».

ART. 43.

(Fondo per il finanziamento dei dipartimentiuniversitari di eccellenza).

1. Al fine di incentivare l’attività deidipartimenti delle università statali che si

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caratterizzano per l’eccellenza nella qua-lità della ricerca e nella progettualità scien-tifica, organizzativa e didattica, nonché conriferimento alle finalità di ricerca di « In-dustria 4.0 », nel Fondo per il finanzia-mento ordinario delle università statali, dicui all’articolo 5 della legge 24 dicembre1993, n. 537, iscritto nello stato di previ-sione del Ministero dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca, è istituita un’ap-posita sezione denominata « Fondo per ilfinanziamento dei dipartimenti universitaridi eccellenza », con uno stanziamento di271 milioni di euro a decorrere dall’anno2018.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-nato al finanziamento quinquennale deidipartimenti di eccellenza delle universitàstatali, come individuati e selezionati aisensi e per gli effetti dell’articolo 44.

3. La quota parte delle risorse di cui alcomma 1 del presente articolo, eventual-mente non utilizzata per le finalità di cuiagli articoli 44 e 45, confluisce, nel mede-simo esercizio finanziario, nel Fondo per ilfinanziamento ordinario delle università, dicui all’articolo 5 della legge 24 dicembre1993, n. 537.

4. Per le istituzioni universitarie stataliad ordinamento speciale, ai fini dell’appli-cazione degli articoli 44 e 45, il riferimentoai dipartimenti si intende sostituito dalriferimento alle classi.

ART. 44.

(Procedimento per l’attribuzionedel finanziamento).

1. Entro il 31 dicembre del quarto annodi erogazione del finanziamento di cui al-l’articolo 43, con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca, ènominata una commissione deputata allosvolgimento delle attività di cui ai commi 8,9, 10 e 11 del presente articolo. La com-missione è composta da sette membri, dicui:

a) due designati dal Ministro dell’i-struzione, dell’università e della ricerca, dicui uno con funzioni di presidente;

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b) quattro designati dal Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercanell’ambito di due rose di tre membri cia-scuna, indicate rispettivamente dall’AN-VUR e dal Comitato nazionale dei garantidella ricerca, di cui all’articolo 21 dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) uno indicato dal Presidente delConsiglio dei ministri.

2. Entro la medesima data di cui alcomma 1, il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca richiede all’AN-VUR, sulla base dei risultati ottenuti, all’e-sito dell’ultima valutazione della qualitàdella ricerca (VQR), dai docenti apparte-nenti a ciascun dipartimento delle univer-sità statali:

a) la definizione del calcolo di unapposito « Indicatore standardizzato dellaperformance dipartimentale » (ISPD), chetenga conto della posizione dei diparti-menti nella distribuzione nazionale dellaVQR, nei rispettivi settori scientifico-disci-plinari;

b) l’attribuzione a ognuno dei dipar-timenti delle università statali del relativoISPD.

3. All’esito delle procedure di cui alcomma 2, il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca redige e rendepubblica, nel proprio sito internet istituzio-nale, la graduatoria dei dipartimenti delleuniversità statali, in ordine decrescente ri-spetto all’ISPD attribuito al singolo dipar-timento.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio del quintoanno di erogazione del finanziamento dicui all’articolo 43, esclusivamente tramitel’apposita procedura telematica accessibiledal sito internet istituzionale del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le università statali di appartenenzadei dipartimenti collocati nelle prime 350posizioni della graduatoria di cui al comma3 del presente articolo, come aggiornataagli esiti dei pareri negativi di cui all’arti-colo 45, comma 6, terzo periodo, possonopresentare la domanda diretta a ottenere,

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per ognuno dei medesimi dipartimenti, ilfinanziamento di cui all’articolo 43.

5. Il numero massimo di domande am-missibili, per i dipartimenti appartenentialla stessa università statale, è pari a 15.Nel caso in cui i dipartimenti per i qualil’università statale può presentare la do-manda di cui al comma 4 siano superiori a15, l’università stessa procede a una sele-zione delle proprie domande dipartimen-tali, nel numero massimo di 15, motivandola scelta in ragione dell’ISPD attribuito alsingolo dipartimento, nonché di ulterioricriteri demandati all’autonoma valutazionedel singolo ateneo.

6. La domanda di cui ai commi 4 e 5:

a) è presentata, per ciascun diparti-mento, con riferimento a una sola dellequattordici aree disciplinari del Consigliouniversitario nazionale (CUN);

b) contiene un progetto dipartimen-tale di sviluppo, avente durata quinquen-nale, e relativo: agli obiettivi di caratterescientifico; all’utilizzo del finanziamentoper il reclutamento, ai sensi degli articoli18 e 24 della legge 30 dicembre 2010,n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, dellalegge 4 novembre 2005, n. 230, del perso-nale docente, ovvero per il reclutamento dipersonale tecnico e amministrativo; allapremialità, ai sensi dell’articolo 9 dellalegge n. 240 del 2010; all’investimento ininfrastrutture per la ricerca; allo svolgi-mento di attività didattiche di elevata qua-lificazione; alla presenza di eventuali cofi-nanziamenti attribuiti al progetto diparti-mentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento,afferissero docenti appartenenti a più areedisciplinari, il progetto di cui alla lettera b)deve dare preminenza alle aree disciplinariche hanno ottenuto, all’esito dell’ultimaVQR, i migliori risultati.

7. Il numero complessivo dei diparti-menti che possono ottenere il finanzia-mento di cui all’articolo 43 è pari a 180. Ilnumero dei dipartimenti finanziati, conriferimento a ciascuna delle 14 aree disci-plinari del CUN, non può essere inferiore a5 né superiore a 20. La suddivisione del

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numero dei dipartimenti finanziati, conriferimento a ciascuna delle 14 aree disci-plinari del CUN, è stabilita, nel limite dellerisorse economiche di cui all’articolo 43,con il decreto di cui al comma 1 del pre-sente articolo, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola areadisciplinare, in termini di dipartimenti adessa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi dicrescita e miglioramento di particolari areedella ricerca scientifica e tecnologica ita-liana.

8. La valutazione delle domande pre-sentate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 per laselezione dei dipartimenti di cui al comma7 è affidata alla commissione di cui alcomma 1 e si svolge mediante due fasisuccessive.

9. Nella prima fase, la commissione pro-cede a valutare le domande presentate daciascuna università statale in relazione alsolo dipartimento che ha ottenuto la mi-gliore collocazione nelle prime 350 posi-zioni della graduatoria di cui al comma 3.La valutazione della domanda ha ad og-getto il progetto dipartimentale di sviluppodi cui al comma 6, lettere b) e c). Esclusi-vamente in caso di esito positivo della va-lutazione, il dipartimento consegue il fi-nanziamento di cui all’articolo 43, nei li-miti massimi delle risorse finanziarie asse-gnate a ciascuna delle 14 aree disciplinaridel CUN ai sensi del comma 7 del presentearticolo.

10. Nella seconda fase, tenuto conto delnumero dei dipartimenti ammessi e diquelli esclusi dal finanziamento ai sensi delcomma 9, la commissione valuta le rima-nenti domande assegnando a ognuna diesse un punteggio da 1 a 100, di cui 70punti sono attribuiti in base all’ISPD delsingolo dipartimento e 30 punti sono attri-buiti in base al progetto dipartimentale disviluppo di cui al comma 6, lettere b) e c),in relazione alla coerenza e alla fattibilitàdei contenuti del medesimo progetto. Lagraduatoria risultante all’esito di questaseconda fase suddivide i dipartimenti inbase alla relativa area disciplinare di ap-

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partenenza e assegna il finanziamento dicui all’articolo 43 ai dipartimenti che, neilimiti del numero complessivo di cui alcomma 7 del presente articolo, sono util-mente posizionati.

11. Entro il 31 dicembre del quintoanno di erogazione del finanziamento dicui all’articolo 43, la commissione pub-blica, nel sito internet istituzionale dell’AN-VUR, l’elenco dei dipartimenti che sonorisultati assegnatari del finanziamento dicui all’articolo 43. Entro il 31 marzo diognuno dei cinque anni successivi alla pre-detta pubblicazione, il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca trasfe-risce alle università statali cui apparten-gono i dipartimenti il relativo finanzia-mento. L’università è vincolata all’utilizzodi queste risorse a favore dei dipartimentifinanziati.

12. Il quarto periodo del comma 1 del-l’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010,n. 240, è sostituito dal seguente: « In talcaso, le università possono prevedere, conappositi regolamenti, compensi aggiuntiviper il personale docente e tecnico ammi-nistrativo che contribuisce all’acquisizionedi commesse conto terzi ovvero di finan-ziamenti pubblici o privati ».

13. La selezione di cui ai commi 9 e 10è svolta con cadenza quinquennale. Le at-tività di supporto alla commissione di cui alcomma 1 da parte della competente dire-zione generale del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca sono svoltenell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente. Per la partecipazione alle riunionidella commissione non sono dovuti com-pensi, gettoni di presenza o altri emolu-menti comunque denominati. Eventualirimborsi di spese di missione sono posti acarico delle risorse finanziarie disponibili alegislazione vigente del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

14. Per il primo quinquennio di istitu-zione del Fondo di cui all’articolo 43 erelativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, di cuial comma 1, è adottato entro il 30 aprile2017;

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b) le attività di cui ai commi 2 e 3devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazionedelle domande di cui al comma 4 è fissatoal 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione del-l’elenco di cui al comma 11, primo periodo,è fissato al 31 dicembre 2017; i termini peril trasferimento del finanziamento annualedi cui al comma 11, secondo periodo, sonofissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019,al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31marzo 2022.

ART. 45.

(Importo del finanziamento e modalità dellasua utilizzazione).

1. L’importo annuale del finanziamentodi cui agli articoli 43 e 44 è pari a 1.350.000euro.

2. L’importo di cui al comma 1:

a) è ridotto del 20 per cento per ilprimo quintile, calcolato in base all’orga-nico su base nazionale, dei dipartimentiche, ai sensi dell’articolo 44, comma 10,sono risultati assegnatari del finanzia-mento;

b) è ridotto del 10 per cento per ilsecondo quintile, calcolato in base all’or-ganico su base nazionale, dei dipartimentiche, ai sensi dell’articolo 44, comma 10,sono risultati assegnatari del finanzia-mento;

c) è mantenuto invariato per il terzoquintile, calcolato in base all’organico subase nazionale, dei dipartimenti che, aisensi dell’articolo 44, comma 10, sono ri-sultati assegnatari del finanziamento;

d) è aumentato del 10 per cento per ilquarto quintile, calcolato in base all’orga-nico su base nazionale, dei dipartimentiche, ai sensi dell’articolo 44, comma 10,sono risultati assegnatari del finanzia-mento;

e) è aumentato del 20 per cento per ilquinto quintile, calcolato in base all’orga-nico su base nazionale, dei dipartimenti

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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che, ai sensi dell’articolo 44, comma 10,sono risultati assegnatari del finanzia-mento.

3. Per i dipartimenti appartenenti allearee disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN,l’importo di cui al comma 1 è aumentato di250.000 euro, utilizzabili esclusivamenteper investimenti in infrastrutture per laricerca.

4. L’importo complessivo del finanzia-mento quinquennale di cui all’articolo 43 edi cui al comma 1 del presente articolo èassoggettato alle seguenti modalità di uti-lizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenutoconto di quanto previsto all’articolo 18,comma 3, della legge 30 dicembre 2010,n. 240, può essere impiegato per le chia-mate dei professori e per il reclutamento diricercatori, a norma degli articoli 18 e 24della medesima legge n. 240 del 2010, e peril reclutamento del personale tecnico e am-ministrativo;

b) nel rispetto del limite percentualedi cui alla lettera a) del presente comma,almeno il 25 per cento deve essere impie-gato per le chiamate di professori esterniall’università cui appartiene il diparti-mento ai sensi dell’articolo 18, comma 4,della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) nel rispetto del limite percentualedi cui alla lettera a) del presente comma,almeno il 25 per cento deve essere impie-gato per il reclutamento di ricercatori, anorma dell’articolo 24, comma 3, lettera b),della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentualedi cui alla lettera a) del presente comma,per le chiamate dirette di professori aisensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4novembre 2005, n. 230.

5. L’erogazione del finanziamento di cuial comma 1 è interrotta a seguito del mu-tamento di denominazione del diparti-mento e in conseguenza della sua cessa-zione.

6. Entro il 31 gennaio dell’ultimo annodi erogazione del finanziamento di cui al

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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comma 1, l’università, per ogni diparti-mento, è tenuta a presentare, alla commis-sione di cui all’articolo 44, comma 1, unarelazione contenente il rendiconto concer-nente l’utilizzazione delle risorse economi-che derivanti dal medesimo finanziamentoe i risultati ottenuti rispetto ai contenutiindividuati nel progetto di cui all’articolo44, comma 6, lettere b) e c). La commis-sione, entro tre mesi dalla presentazionedella relazione, riscontrata la corrispon-denza tra l’utilizzazione delle risorse eco-nomiche e gli obiettivi del progetto, verifi-cato il rispetto delle modalità di utilizza-zione di cui al comma 4 del presente arti-colo, esprime il proprio motivato giudizio.In caso di giudizio negativo, l’universitànon può presentare per lo stesso diparti-mento la domanda diretta all’ottenimento,per il quinquennio successivo, del finanzia-mento di cui all’articolo 43.

7. All’articolo 3, comma 1, del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è ag-giunta, in fine, la seguente lettera:

« i-bis) svolge, con cadenza quinquen-nale, la valutazione della qualità della ri-cerca delle università e degli enti di ricerca,sulla base di un apposito decreto del Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, emanato entro il 31 marzo del-l’anno successivo al quinquennio oggetto divalutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della me-desima valutazione e le risorse economichea tal fine necessarie. La valutazione dellaqualità della ricerca deve essere conclusaentro il 31 dicembre dell’anno successivoall’emanazione del decreto di cui al prece-dente periodo ».

CAPO VI

MISURE IN FAVOREDELL’AGRICOLTURA

ART. 46.

(Esonero contributivo per nuovi coltivatoridiretti e imprenditori agricoli professionali).

1. Al fine di promuovere forme di im-prenditoria in agricoltura, ai coltivatori di-

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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retti e agli imprenditori agricoli professio-nali di cui all’articolo 1 del decreto legisla-tivo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiorea quaranta anni, con riferimento alle nuoveiscrizioni nella previdenza agricola effet-tuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicem-bre 2017, è riconosciuto, ferma restandol’aliquota di computo delle prestazionipensionistiche, per un periodo massimo ditrentasei mesi, l’esonero dal versamentodel 100 per cento dell’accredito contribu-tivo presso l’assicurazione generale obbli-gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti. L’esonero di cui al primo pe-riodo, decorsi i primi trentasei mesi, èriconosciuto per un periodo massimo didodici mesi nel limite del 66 per cento e perun periodo massimo di ulteriori dodicimesi nel limite del 50 per cento. L’esonerodi cui al presente comma spetta ai coltiva-tori diretti e agli imprenditori agricoli pro-fessionali, in presenza delle nuove iscri-zioni di cui al primo periodo, con esclu-sione di quelle relative ai coltivatori direttie agli imprenditori agricoli professionaliche nell’anno 2016 siano risultati già iscrittinella previdenza agricola. L’esonero di cuial presente comma non è cumulabile conaltri esoneri o riduzioni delle aliquote difinanziamento previsti dalla normativa vi-gente. L’INPS provvede, con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente, al monitoraggiodel numero di nuove iscrizioni effettuate aisensi del presente comma e delle conse-guenti minori entrate contributive, in-viando relazioni mensili al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, alMinistero del lavoro e delle politiche socialie al Ministero dell’economia e delle fi-nanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano nei limiti previsti dai regola-menti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013della Commissione, del 18 dicembre 2013,relativi all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea agli aiuti de minimis.

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TITOLO III

MISURE PER LA FAMIGLIA

CAPO I

MISURE PER LA FAMIGLIA

ART. 47.

(Fondo di sostegno alla natalità).

1. Al fine di sostenere le famiglie e diincentivare la natalità, è istituito presso laPresidenza del Consiglio dei ministri unapposito fondo rotativo, denominato« Fondo di sostegno alla natalità » volto afavorire l’accesso al credito delle famigliecon uno o più figli, nati o adottati, me-diante il rilascio di garanzie dirette, anchefideiussorie, alle banche e agli intermediarifinanziari.

2. La dotazione del Fondo di sostegnoalla natalità è pari a 14 milioni di euro perl’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021.Con decreto del Ministro con delega inmateria di politiche per la famiglia, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabiliti i criteri e lemodalità di organizzazione e di funziona-mento del Fondo, nonché quelli di rilascioe di operatività delle garanzie.

ART. 48.

(Premio alla nascita e congedo obbligatorioper il padre lavoratore).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 èriconosciuto un premio alla nascita o al-l’adozione di minore dell’importo di 800euro. Il premio, che non concorre allaformazione del reddito complessivo di cuiall’articolo 8 del testo unico sulle impostedei redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,è corrisposto dall’INPS in unica soluzione,su domanda della futura madre, al compi-mento del settimo mese di gravidanza oall’atto dell’adozione.

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2. L’applicazione delle disposizioni con-cernenti il congedo obbligatorio per il pa-dre lavoratore dipendente, da fruire entroi cinque mesi dalla nascita del figlio, intro-dotte in via sperimentale per gli anni 2013,2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24,lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92,nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1,comma 205, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è prorogata anche per l’anno 2017.La durata del congedo obbligatorio per ilpadre lavoratore dipendente è aumentata adue giorni, che possono essere goduti anchein via non continuativa; al medesimo con-gedo si applica la disciplina di cui al de-creto del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 feb-braio 2013. Alla copertura dell’onere deri-vante dai primi due periodi del presentecomma, valutato in 20 milioni di euro perl’anno 2017, si provvede mediante corri-spondente riduzione per il medesimo annodel Fondo sociale per occupazione e for-mazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 49.

(Buono nido e rifinanziamento del voucherasili nido).

1. Con riferimento ai nati a decorreredal 1° gennaio 2016, per il pagamento dirette relative alla frequenza di asili nidopubblici e privati è attribuito, a partiredall’anno 2017, un buono di 1.000 euro subase annua e parametrato a undici mensi-lità. Il buono è corrisposto dall’INPS algenitore richiedente, previa presentazionedi idonea documentazione attestante l’i-scrizione a strutture pubbliche o private. Ilbeneficio di cui ai primi due periodi delpresente comma è riconosciuto nel limitemassimo di 144 milioni di euro per l’anno2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018,300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330milioni di euro annui a decorrere dal 2020.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro con

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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delega in materia di politiche per la fami-glia, di concerto con il Ministro del lavoroe delle politiche sociali e con il Ministrodell’economia e delle finanze, sono stabi-lite, entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, le di-sposizioni necessarie per l’attuazione delpresente comma. L’INPS provvede al mo-nitoraggio dei maggiori oneri derivantidalle disposizioni di cui al presente commainviando relazioni mensili alla Presidenzadel Consiglio dei ministri, al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Mini-stero dell’economia e delle finanze. Nelcaso in cui, in sede di attuazione del pre-sente comma, si verifichino o siano in pro-cinto di verificarsi scostamenti, anche invia prospettica, rispetto al limite di spesaprogrammato, l’INPS non prende in esameulteriori domande finalizzate ad usufruiredel beneficio di cui al presente comma. Ilbeneficio di cui al presente comma non ècumulabile con la detrazione prevista dal-l’articolo 1, comma 335, della legge 23dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 2,comma 6, della legge 22 dicembre 2008,n. 203; il beneficio di cui al presentecomma non è altresì fruibile contestual-mente con il beneficio di cui ai commi 2 e3.

2. Al fine di sostenere la genitorialità,verificato il buon risultato del periodo spe-rimentale, il beneficio di cui all’articolo 4,comma 24, lettera b), della legge 28 giugno2012, n. 92, è riconosciuto nel limite dispesa di 40 milioni di euro per ciascunodegli anni 2017 e 2018, ferme restando lerelative disposizioni attuative.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2,il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24,lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,è riconosciuto, nel limite di spesa di 10milioni di euro per ciascuno degli anni2017 e 2018, ferme restando le relativedisposizioni attuative, anche alle madri la-voratrici autonome o imprenditrici.

ART. 50.

(Pari opportunità).

1. Al finanziamento delle iniziative perl’attuazione delle politiche in materia di

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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pari opportunità e non discriminazione,oltre alle risorse destinate alle predetteiniziative già stanziate nella parte II (se-zione II) della presente legge, per l’anno2017 possono concorrere ulteriori risorse,fino a complessivi 20 milioni di euro, avalere sulle risorse dei pertinenti pro-grammi operativi cofinanziati dai fondistrutturali e di investimento europei 2014/2020.

TITOLO IV

MISURE PER L’EMERGENZA SISMICA

ART. 51.

(Ricostruzione privata e pubblica).

1. In relazione agli interventi per lariparazione, la ricostruzione, l’assistenzaalla popolazione e la ripresa economica neiterritori interessati dagli eventi sismici del24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milionidi euro per l’anno 2017 e 200 milioni dieuro annui dall’anno 2018 all’anno 2047,per la concessione del credito d’impostamaturato in relazione all’accesso ai finan-ziamenti agevolati, di durata venticinquen-nale, per la ricostruzione privata di cuiall’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189;

b) è autorizzata la spesa di 200 mi-lioni di euro per l’anno 2017, di 300 milionidi euro per l’anno 2018, di 350 milioni dieuro per l’anno 2019 e di 150 milioni dieuro per l’anno 2020 per la concessione deicontributi di cui all’articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Le regioni colpite, in coerenza con laprogrammazione del Commissario per laricostruzione dei territori interessati dal-l’evento sismico del 24 agosto 2016 nomi-nato con decreto del Presidente della Re-pubblica 9 settembre 2016, di cui al comu-nicato pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 228 del 29 settembre 2016, possono de-stinare, nell’ambito dei pertinenti pro-grammi operativi cofinanziati dai fondi

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalitàdagli stessi previste, ulteriori risorse, in-cluso il cofinanziamento nazionale, per unimporto pari a 300 milioni di euro, anchea valere su quelle aggiuntive destinate dal-l’Unione europea all’Italia ai sensi dell’ar-ticolo 92, paragrafo 3, del regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

TITOLO V

POLITICHE INVARIATE

ART. 52.

(Fondo per il pubblico impiego).

1. Per il pubblico impiego sono com-plessivamente stanziati, per le finalità dicui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di europer l’anno 2017 e 2.630 milioni di euro adecorrere dall’anno 2018.

2. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è istituito unfondo da ripartire con uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministrazione, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, con una dotazione di 1.480milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.930milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l’anno 2017 e adecorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi,rispetto a quelli previsti dall’articolo 1,comma 466, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui,posti a carico del bilancio dello Stato per lacontrattazione collettiva relativa al triennio2016-2018 in applicazione dell’articolo 48,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e per i miglioramenti econo-mici del personale dipendente dalle ammi-nistrazioni statali in regime di diritto pub-blico;

b) definizione, per l’anno 2017 e adecorrere dall’anno 2018, del finanzia-mento da destinare ad assunzioni di per-

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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sonale a tempo indeterminato, in aggiuntaalle facoltà assunzionali previste a legisla-zione vigente, nell’ambito delle ammini-strazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi dipolizia ed il Corpo nazionale dei vigili delfuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscalidi cui agli articoli 62, 63 e 64 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli entipubblici non economici e gli enti pubblicidi cui all’articolo 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenutoconto delle specifiche richieste volte a fron-teggiare indifferibili esigenze di servizio diparticolare rilevanza e urgenza in relazioneagli effettivi fabbisogni, nei limiti delle va-canze di organico nonché nel rispetto del-l’articolo 30 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4 deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sonoautorizzate con decreto del Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze;

c) definizione, dall’anno 2017, dell’in-cremento del finanziamento previsto a le-gislazione vigente per garantire la pienaattuazione di quanto previsto dall’articolo8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, e dall’articolo1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012,n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, pro-roga del contributo straordinario di cuiall’articolo 1, comma 972, della legge 28dicembre 2015, n. 208, con la disciplina ele modalità ivi previste.

3. Per il concorso alle finalità di cui alcomma 1, nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, è iscritto un fondo con unaautonoma dotazione di 140 milioni di europer l’anno 2017 e 400 milioni di euro adecorrere dall’anno 2018, da destinare al-l’incremento dell’organico dell’autonomiadi cui all’articolo 1, comma 201, della legge13 luglio 2015, n. 107.

4. Con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 2 siprovvede ad aggiornare i criteri di deter-minazione degli oneri di cui al decreto del

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Presidente del Consiglio dei ministri 18aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, in coe-renza con quanto previsto dalla lettera a)del medesimo comma 2.

5. All’articolo 1, comma 466, della legge28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:« 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite leseguenti: « e per i miglioramenti economicidel personale dipendente dalle ammini-strazioni statali in regime di diritto pub-blico, » e sono soppresse le parole da: « dicui 74 milioni » fino alla fine del comma.

ART. 53.

(Organico di fatto).

1. L’incremento della dotazione dell’or-ganico dell’autonomia di cui all’articolo 52,comma 3, della presente legge avviene inmisura corrispondente ad una quota diposti derivante, in applicazione dei vigentiordinamenti didattici e quadri orari, dal-l’accorpamento degli spezzoni di orario ag-gregabili fino a formare una cattedra o unposto interi, anche costituiti tra più scuole.La predetta quota di posti viene sottratta inmisura numericamente pari dal contin-gente previsto in organico di fatto all’arti-colo 1, comma 69, della legge 13 luglio2015, n. 107.

2. Resta fermo quanto previsto dai re-golamenti adottati con decreto del Presi-dente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 81, sulla formazione e costituzione delleclassi e sull’utilizzo del personale, e condecreto del Presidente della Repubblica 14febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizza-zione ed accorpamento delle classi di con-corso, tenuto conto del mantenimento delleeconomie previste dall’articolo 64 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto2008, n. 133.

ART. 54.

(Strade sicure).

1. Al fine di assicurare, anche in rela-zione alle straordinarie esigenze di preven-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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zione e contrasto della criminalità e delterrorismo e alle ulteriori esigenze con-nesse allo svolgimento del prossimo verticeG7, la prosecuzione degli interventi di cuiall’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, nonché di quelli previsti dall’arti-colo 3, comma 2, del decreto-legge 10 di-cembre 2013, n. 136, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017,limitatamente ai servizi di vigilanza di sitie obiettivi sensibili, l’impiego di un contin-gente pari a 7.050 unità di personale delleForze armate. Si applicano le disposizionidi cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, deldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione delpresente comma è autorizzata la spesa dieuro 123.000.000 per l’anno 2017, con spe-cifica destinazione di euro 120.536.797 peril personale di cui al comma 74 e di euro2.463.203 per il personale di cui al comma75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º lu-glio 2009, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

ART. 55.

(Fondo volo).

1. Al fine di sostenere le prospettive dicrescita del settore aereo e di ridurre glioneri a carico dei passeggeri, l’incrementodell’addizionale comunale sui diritti di im-barco stabilita ai sensi dell’articolo 13,comma 23, del decreto-legge 23 dicembre2013, n. 145, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sop-presso a decorrere dal 1° gennaio 2017. Alristoro della diminuzione di entrate deri-vante all’INPS dal primo periodo del pre-sente comma provvede il Ministero del la-voro e delle politiche sociali, nel cui stato diprevisione è iscritto l’importo di 184 mi-lioni di euro annui per ciascuno degli anni2017 e 2018.

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 56.

(Scuole belle).

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decre-to-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 maggio2016, n. 89, le parole: « 30 novembre 2016 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto2017 » e dopo le parole: « per l’anno 2016 »sono aggiunte le seguenti: « e di 128 milionidi euro per l’anno 2017 ».

2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decre-to-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 giugno2014, n. 87, le parole: « e comunque fino anon oltre il 31 dicembre 2016 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « e comunque fino anon oltre il 31 agosto 2017 ».

ART. 57.

(Vertice G7).

1. Per l’attuazione degli interventi rela-tivi all’organizzazione e allo svolgimentodel vertice tra i sette maggiori Paesi indu-strializzati (G7), anche per adeguamenti dinatura infrastrutturale e per le esigenze disicurezza, è istituito nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze un fondo da trasferire alla Presi-denza del Consiglio dei ministri. Per lefinalità di cui al primo periodo è autoriz-zata la spesa di 45 milioni di euro perl’anno 2017.

TITOLO VI

MISURE A SOSTEGNO DEL SERVIZIOSANITARIO NAZIONALE

ART. 58.

(Efficientamento della spesa del Serviziosanitario nazionale).

1. All’articolo 12 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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n. 221, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 15, le parole: « ovveropartecipare alla definizione, realizzazioneed utilizzo dell’infrastruttura nazionale perl’interoperabilità per il FSE conforme aicriteri stabiliti dai decreti di cui al comma7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italiadigitale » sono sostituite dalle seguenti:« ovvero utilizzare l’infrastruttura nazio-nale di cui al comma 15-ter, da rendereconforme ai criteri stabiliti dai decreti dicui al comma 7 »;

b) il comma 15-ter è sostituito dalseguente:

« 15-ter. Ferme restando le funzioni delCommissario straordinario per l’attuazionedell’Agenda digitale di cui all’articolo 63del decreto legislativo 26 agosto 2016,n. 179, l’Agenzia per l’Italia digitale, sullabase delle esigenze avanzate dalle regioni edalle province autonome, nell’ambito deirispettivi piani, cura, in accordo con ilMinistero della salute e il Ministero dell’e-conomia e delle finanze e con le regioni ele province autonome, la progettazione del-l’infrastruttura nazionale necessaria a ga-rantire l’interoperabilità dei FSE, la cuirealizzazione è curata dal Ministero dell’e-conomia e delle finanze attraverso l’uti-lizzo dell’infrastruttura del Sistema Tesserasanitaria realizzato in attuazione dell’arti-colo 50 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e deldecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze 2 novembre 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre2011, garantendo:

1) l’interoperabilità dei FSE e deidossier farmaceutici regionali;

2) l’identificazione dell’assistito, at-traverso l’allineamento con l’Anagrafe na-zionale degli assistiti (ANA), di cui all’arti-colo 62-ter del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituitanell’ambito del Sistema Tessera sanitaria.Nelle more della realizzazione dell’ANA,l’identificazione dell’assistito è assicurataattraverso l’allineamento con l’elenco degli

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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assistiti gestito dal Sistema Tessera sanita-ria, ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326;

3) per le regioni e province auto-nome che, entro il 31 marzo 2017, comu-nicano al Ministero dell’economia e dellefinanze e al Ministero della salute di volersiavvalere dell’infrastruttura nazionale aisensi del comma 15, l’interconnessione deisoggetti di cui al presente articolo per latrasmissione telematica dei dati di cui aidecreti attuativi del comma 7, ad esclu-sione dei dati di cui al comma 15-septies,per la successiva alimentazione e consul-tazione del FSE da parte delle medesimeregioni e province autonome, secondo lemodalità da stabilire con decreto del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, lagestione delle codifiche nazionali e regio-nali stabilite dai decreti di cui al comma 7,rese disponibili dalle amministrazioni edenti che le detengono, secondo le modalitàda stabilire con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministero della salute »;

c) al comma 15-quater, le parole: « e ilMinistero della salute » sono sostituite dalleseguenti: « , il Ministero della salute e ilMinistero dell’economia e delle finanze » esono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,congiuntamente con il Tavolo tecnico per laverifica degli adempimenti di cui all’arti-colo 12 della predetta intesa del 23 marzo2005 »;

d) dopo il comma 15-quinquies, sonoaggiunti i seguenti:

« 15-sexies. Qualora la regione, sullabase della valutazione del Comitato e delTavolo tecnico di cui al comma 15-quater,non abbia adempiuto nei termini previstidal medesimo comma 15-quater, il Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro della salute di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, diffidala regione ad adempiere entro i successivi

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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trenta giorni. Qualora, sulla base delle va-lutazioni operate dai medesimi Comitato eTavolo tecnico, la regione non abbia adem-piuto, il Presidente della regione, nei suc-cessivi trenta giorni in qualità di commis-sario ad acta, adotta gli atti necessari al-l’adempimento e ne dà comunicazione allaPresidenza del Consiglio dei ministri e aicitati Comitato e Tavolo tecnico.

15-septies. Il Sistema Tessera sanitariarealizzato in attuazione dell’articolo 50 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, entro il 30aprile 2017, rende disponibile ai FSE e aidossier farmaceutici regionali, attraversol’infrastruttura nazionale di cui al comma15-ter, i dati risultanti negli archivi delmedesimo Sistema Tessera sanitaria rela-tivi alle esenzioni dell’assistito, alle prescri-zioni e prestazioni erogate di farmaceuticae specialistica a carico del Servizio sanita-rio nazionale, ai certificati di malattia te-lematici e alle prestazioni di assistenzaprotesica, termale e integrativa ».

2. Per l’attuazione del comma 15-terdell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, comemodificato dal comma 1, è autorizzata laspesa di 2,5 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2017.

3. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 12, comma 15-quinquies, del de-creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 mi-lioni di euro per l’anno 2017, di 4,92 mi-lioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2019.

4. Ferme restando le disposizioni ine-renti all’accesso alla quota premiale delServizio sanitario nazionale di cui all’arti-colo 15, comma 24, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,nonché le disposizioni in materia di pianidi rientro, di cui all’articolo 2, commi da 77a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,al fine di promuovere e conseguire unamaggiore efficienza ed efficacia dei servizisanitari regionali, in coerenza con gli obiet-

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tivi di crescita e di sviluppo del Serviziosanitario nazionale, la quota di premialitàdi cui all’articolo 2, comma 68, lettera c),della legge 23 dicembre 2009, n. 191, èincrementata, a livello sperimentale perl’anno 2017, di una quota pari allo 0,1 percento del livello del finanziamento del Ser-vizio sanitario nazionale. Sempre a livellosperimentale per l’anno 2017, ogni regionepuò proporre al Comitato permanente perla verifica dell’erogazione dei Livelli Essen-ziali di Assistenza, di seguito denominato« Comitato LEA », di cui all’articolo 9 del-l’intesa tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano del 23marzo 2005, pubblicata nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del7 maggio 2005, un programma di miglio-ramento e riqualificazione di determinatearee del servizio sanitario regionale, anchesulla base delle valutazioni operate dalComitato stesso in ordine all’erogazione deiLivelli Essenziali di Assistenza (LEA) e te-nuto conto delle valutazioni del sistema digaranzia di cui all’articolo 9 del decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

5. I programmi di cui al comma 4, didurata annuale, da presentare entro duemesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge e da approvare entro i suc-cessivi trenta giorni da parte del ComitatoLEA, individuano aree prioritarie d’inter-vento specifiche di ciascun contesto regio-nale, definendo i relativi indicatori di va-lutazione. Per le regioni sottoposte a pianodi rientro, tali programmi integrano, ovenecessario, il programma operativo di pro-secuzione del piano di rientro e sono ap-provati dal Comitato LEA congiuntamentecon il Tavolo di verifica degli adempimentidi cui all’articolo 12 dell’intesa tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano del 23 marzo 2005.

6. I programmi di cui al comma 4 re-cano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verificadella realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degliobiettivi intermedi e finali da effettuare daparte del Comitato LEA e, per le regionisottoposte a piano di rientro, da parte del

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Comitato LEA congiuntamente con il Ta-volo tecnico di verifica degli adempimenti.

7. Con accordo da sancire, entro il 31gennaio 2017, in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, sono disciplinate le modalità diriparto tra le regioni dell’incremento spe-rimentale della quota di premialità per il2017 di cui al comma 4 e l’accesso alleforme premiali in attuazione dei pro-grammi di cui al medesimo comma. Lamancata presentazione del programma ov-vero la verifica negativa annuale dell’attua-zione del programma medesimo deter-mina, per la regione interessata, la perditapermanente del diritto di accesso allaquota prevista. Le somme eventualmenterese disponibili in conseguenza dell’appli-cazione della disposizione del periodo pre-cedente sono integralmente riattribuite allerestanti regioni in maniera proporzionaleall’accesso previsto.

8. Il Comitato LEA redige una relazionein ordine all’attività sperimentale di cui aicommi 4, 5, 6 e 7.

9. Al fine di migliorare le performance edi perseguire l’efficienza dei fattori produt-tivi e dell’allocazione delle risorse delleaziende ospedaliere, delle aziende ospeda-liere universitarie, degli istituti di ricoveroe cura a carattere scientifico pubblici(IRCCS) o degli altri enti pubblici che ero-gano prestazioni di ricovero e cura, all’ar-ticolo 1, comma 524, lettera a), della legge28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pario superiore al 10 per cento dei suddettiricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno10 milioni di euro » sono sostituite dalleseguenti: « pari o superiore al 5 per centodei suddetti ricavi, o, in valore assoluto,pari ad almeno 5 milioni di euro ».

10. Per gli anni 2017 e 2018, il livello delfinanziamento del fabbisogno sanitario na-zionale standard cui concorre lo Stato, in-dicato dall’intesa sancita in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano dell’11 febbraio 2016(Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione del-l’articolo 1, comma 680, della legge 28dicembre 2015, n. 208, è rideterminato ri-

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spettivamente in 113.000 milioni di euro ein 114.000 milioni di euro. Per l’anno 2019il livello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato è stabilito in 115.000 milioni dieuro. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoassicurano gli effetti finanziari previsti dalpresente comma, mediante la sottoscri-zione di singoli accordi con lo Stato, dastipulare entro il 31 gennaio 2017. Per laregione Trentino-Alto Adige e per le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanol’applicazione del presente comma avvienenel rispetto dell’accordo sottoscritto tra ilGoverno e i predetti enti in data 15 ottobre2014 e recepito con legge 23 dicembre2014, n. 190, con il concorso agli obiettividi finanza pubblica previsto dai commi da406 a 413 dell’articolo 1 della medesimalegge.

11. A decorrere dall’anno 2017 unaquota del livello del finanziamento del fab-bisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato ai sensi del comma 10,pari a 1.000 milioni di euro, è destinata allefinalità di cui all’articolo 59, commi 4, 5, 12e 13.

12. Con i medesimi accordi di cui alcomma 10 le regioni a statuto specialeassicurano il contributo a loro carico pre-visto dall’intesa dell’11 febbraio 2016; de-corso il termine del 31 gennaio 2017, all’e-sito degli accordi sottoscritti, il Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro della salute, entro i succes-sivi trenta giorni, con proprio decreto attuaquanto previsto per gli anni 2017 e succes-sivi dalla citata intesa dell’11 febbraio2016, al fine di garantire il conseguimentodell’obiettivo programmatico di finanzapubblica per il settore sanitario.

ART. 59.

(Disposizioni in materia di assistenzasanitaria).

1. In considerazione di quanto previstodall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge24 giugno 2016, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,

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n. 160, e di quanto convenuto nell’intesasancita in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoil 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR),fermi restando gli equilibri di finanza pub-blica previsti a legislazione vigente, al go-verno del settore farmaceutico si applicanoi commi da 2 a 11.

2. A decorrere dall’anno 2017, il tettodella spesa farmaceutica ospedaliera di cuiall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge1° ottobre 2007, n. 159, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 novembre2007, n. 222, è calcolato al lordo dellaspesa per i farmaci di classe A in distribu-zione diretta e distribuzione per conto, edè rideterminato nella misura del 6,89 percento. Conseguentemente il tetto dellaspesa farmaceutica ospedaliera assume ladenominazione di « tetto della spesa far-maceutica per acquisti diretti ».

3. Ai sensi e per gli effetti di quantoprevisto dal comma 2, il tetto della spesafarmaceutica territoriale, di cui all’articolo5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,convertito, con modificazioni, dalla legge29 novembre 2007, n. 222, è rideterminatonella misura del 7,96 per cento. Conse-guentemente il tetto della spesa farmaceu-tica territoriale assume la denominazionedi « tetto della spesa farmaceutica conven-zionata ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017,nello stato di previsione del Ministero dellasalute è istituito un Fondo per il concorsoal rimborso alle regioni per l’acquisto deimedicinali innovativi, con una dotazione di500 milioni di euro annui. Tale Fondo èfinanziato rispettivamente per 325 milionidi euro per l’anno 2017, 223 milioni di europer l’anno 2018, 164 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, mediante utilizzodelle risorse dell’articolo 58, comma 11,della presente legge e per 175 milioni dieuro per l’anno 2017, 277 milioni di europer l’anno 2018, 336 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, mediante utilizzodelle risorse destinate alla realizzazione dispecifici obiettivi del Piano sanitario nazio-nale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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5. A decorrere dal 1° gennaio 2017,nello stato di previsione del Ministero dellasalute è istituito un Fondo per il concorsoal rimborso alle regioni per l’acquisto deimedicinali oncologici innovativi, con unadotazione di 500 milioni di euro annui,mediante utilizzo delle risorse dell’articolo58, comma 11, della presente legge.

6. Per gli effetti di quanto previsto aicommi 4 e 5, con determinazione del di-rettore generale dell’Agenzia italiana delfarmaco (AIFA), da adottare entro il 31marzo 2017, sono stabiliti i criteri per laclassificazione dei farmaci innovativi e ainnovatività condizionata e dei farmaci on-cologici innovativi. Con la medesima deter-minazione sono definite le modalità per lavalutazione degli effetti dei predetti far-maci ai fini della permanenza del requisitodi innovatività e le modalità per la even-tuale riduzione del prezzo di rimborso acarico del Servizio sanitario nazionale.Nelle more dell’adozione della determina-zione di cui al presente comma e comun-que entro e non oltre il 31 marzo 2017, ifarmaci innovativi e i farmaci oncologiciinnovativi validi ai fini della presente pro-cedura sono quelli già individuati dal-l’AIFA.

7. Il requisito di innovatività permaneper un periodo massimo di 36 mesi.

8. I farmaci di cui al comma 6 sonosoggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

9. Le risorse dei fondi di cui ai commi4 e 5 sono versate in favore delle regioni inproporzione alla spesa sostenuta dalle re-gioni medesime per l’acquisto dei medici-nali di cui ai citati commi 4 e 5, secondo lemodalità individuate con apposito decretodel Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano.

10. La spesa per l’acquisto dei farmaciinnovativi e dei farmaci oncologici innova-tivi concorre al raggiungimento del tettodella spesa farmaceutica per acquisti di-retti di cui al comma 2 per l’ammontareeccedente annualmente l’importo di cia-scuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5.

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11. All’articolo 15 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

« 11-quater. L’esistenza di un rapportodi biosimilarità tra un farmaco biosimilaree il suo biologico di riferimento sussistesolo ove accertato dalla European MedicineAgency (EMA). Non è consentita la sosti-tuibilità automatica tra farmaco biologicodi riferimento e un suo biosimilare né trabiosimilari. Nelle procedure pubbliche diacquisto non possono essere posti in garanel medesimo lotto princìpi attivi diffe-renti, anche se aventi le stesse indicazioniterapeutiche. Al fine di razionalizzare laspesa per l’acquisto di farmaci biologici abrevetto scaduto e per i quali siano pre-senti sul mercato i relativi farmaci biosi-milari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquistodevono svolgersi mediante utilizzo di ac-cordi-quadro con tutti gli operatori econo-mici titolari di medicinali a base del me-desimo principio attivo. A tal fine le cen-trali regionali d’acquisto predispongono unlotto unico per la costituzione del quale sidevono considerare lo specifico principioattivo (ATC di V livello), i medesimi dosag-gio e via di somministrazione. La based’asta dell’accordo-quadro deve essere ilprezzo massimo di cessione al Serviziosanitario nazionale del farmaco biologicodi riferimento;

b) al fine di garantire un’effettiva ra-zionalizzazione della spesa e nel contempoun’ampia disponibilità delle terapie, i pa-zienti devono essere trattati con uno deiprimi tre farmaci nella graduatoria dell’ac-cordo-quadro, classificati secondo il crite-rio del minor prezzo o dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa. Il medico ècomunque libero di prescrivere, senza ob-bligo di motivazione, il farmaco, tra quelliinclusi nella procedura di cui alla lettera a),ritenuto idoneo a garantire la continuitàterapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto odel certificato di protezione complemen-tare di un farmaco biologico durante il

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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periodo di validità del contratto di forni-tura, l’ente appaltante, entro trenta giornidal momento dell’immissione in commer-cio di uno o più farmaci biosimilari con-tenenti il medesimo principio attivo, apre ilconfronto concorrenziale tra questi e ilfarmaco originatore di riferimento nel ri-spetto di quanto prescritto dalle lettere a) eb);

d) l’ente appaltante è tenuto ad ero-gare ai centri prescrittori i prodotti aggiu-dicati con le procedure previste dal decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiun-tivi, derivanti dal mancato rispetto delledisposizioni del presente comma, non pos-sono essere posti a carico del Servizio sa-nitario nazionale ».

12. A decorrere dall’anno 2017, nell’am-bito del finanziamento del Servizio sanita-rio nazionale è prevista una specifica fina-lizzazione, pari a 100 milioni di euro perl’anno 2017, a 127 milioni di euro perl’anno 2018 e a 186 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, per il concorso alrimborso alle regioni per l’acquisto di vac-cini ricompresi nel nuovo piano nazionalevaccini (NPNV) di cui all’intesa sancita insede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano il 7 set-tembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Lesomme di cui al presente comma sonoripartite a favore delle regioni sulla basedei criteri individuati con intesa da sancirein sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoentro il 31 gennaio 2017.

13. Nel rispetto di quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 541, della legge 28dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal-l’anno 2017, nell’ambito del finanziamentodel Servizio sanitario nazionale è previstauna specifica finalizzazione, pari a 75 mi-lioni di euro per l’anno 2017 e a 150milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,per il concorso al rimborso alle regioni pergli oneri derivanti dai processi di assun-zione e stabilizzazione del personale del

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Servizio sanitario nazionale da svolgere aisensi delle disposizioni recate dal primo esecondo periodo del comma 543 del mede-simo articolo 1 della legge n. 208 del 2015.Le somme di cui al presente comma sonoripartite a favore delle regioni sulla basedei criteri individuati con intesa da sancirein sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoentro il 31 gennaio 2017.

TITOLO VII

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA PUBBLICA

ART. 60.

(Misure di efficientamento della spesaper acquisti).

1. Il Ministero dell’economia e dellefinanze, nell’ambito del Programma di ra-zionalizzazione degli acquisti della pub-blica amministrazione, avvia, tramite la so-cietà Consip Spa, un’analisi volta ad indi-viduare nuovi strumenti di acquisto cen-tralizzato di beni e correlati servizi, anchemediante modelli organizzativi che preve-dano l’acquisizione di beni durevoli e laconcessione dell’utilizzo degli stessi daparte delle amministrazioni o dei soggettipubblici interessati.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di migliorare l’efficienza, larapidità e il monitoraggio dei processi diapprovvigionamento di beni e servizi delleamministrazioni dello Stato, il Ministerodell’economia e delle finanze, nell’ambitodel Programma di razionalizzazione degliacquisti, avvia una sperimentazione sullacui base procede come acquirente unicoper le merceologie dell’energia elettrica edel servizio sostitutivo di mensa mediantebuoni pasto, per il medesimo Ministero eper il Ministero dell’interno e le loro ri-spettive articolazioni territoriali.

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4. Con decreto del Ministero dell’econo-mia e delle finanze sono definiti le moda-lità e i tempi di attuazione, nonché lestrutture dei Ministeri coinvolte nella spe-rimentazione di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, sentiti i Mi-nistri interessati, possono essere indivi-duate ulteriori amministrazioni e ulterioricategorie merceologiche cui è applicata lasperimentazione di cui al comma 3.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi da3 a 5 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

7. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 512, le parole: « provve-dono ai propri approvvigionamenti esclu-sivamente tramite Consip SpA o i soggettiaggregatori » sono sostituite dalle seguenti:« provvedono ai propri approvvigionamentiesclusivamente tramite gli strumenti di ac-quisto e di negoziazione di Consip Spa odei soggetti aggregatori »;

b) dopo il comma 514 è aggiunto ilseguente:

« 514-bis. Per i beni e servizi la cuiacquisizione riveste particolare rilevanzastrategica secondo quanto indicato nelPiano triennale di cui al comma 513, leamministrazioni statali, centrali e periferi-che, ad esclusione degli istituti e dellescuole di ogni ordine e grado, delle istitu-zioni educative e delle istituzioni universi-tarie, nonché gli enti nazionali di previ-denza ed assistenza sociale pubblici e leagenzie fiscali di cui al decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a ConsipSpa, nell’ambito del Programma di razio-nalizzazione degli acquisti della pubblicaamministrazione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze. A tal fine Consip Spapuò supportare i soggetti di cui al periodoprecedente nell’individuazione di specificiinterventi di semplificazione, innovazione eriduzione dei costi dei processi ammini-strativi. Per le attività di cui al presentecomma è previsto un incremento delle do-tazioni destinate al finanziamento del Pro-

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gramma di razionalizzazione degli acquistidella pubblica amministrazione del Mini-stero dell’economia e delle finanze pari aeuro 3.000.000 per l’anno 2017 e a euro7.000.000 a decorrere dal 2018 »;

c) al comma 515, dopo le parole: « dicui al comma 513, » sono inserite le se-guenti: « compresa quella relativa alle ac-quisizioni di particolare rilevanza strate-gica di cui al comma 514-bis, ».

8. All’articolo 9 del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell’ambito del Tavolo tecnicodei soggetti aggregatori opera un Comitatoguida, disciplinato dal decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cui alcomma 2, il quale, oltre ai compiti previstidal medesimo decreto, fornisce attraversolinee guida indicazioni utili per favorire losviluppo delle migliori pratiche con riferi-mento alle procedure di cui al comma 3 daparte dei soggetti aggregatori di cui aicommi 1 e 2, ivi inclusa la determinazionedelle fasce di valori da porre a base d’asta.I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2trasmettono al Comitato guida, nel caso dinon allineamento alle linee guida di cui alperiodo precedente, una preventiva comu-nicazione specificamente motivata sullaquale il Comitato guida può esprimere pro-prie osservazioni ».

9. All’articolo 9 del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le amministrazioni pubblicheobbligate a ricorrere a Consip Spa o aglialtri soggetti aggregatori ai sensi delcomma 3 possono procedere, qualora nonsiano disponibili i relativi contratti di Con-sip Spa o dei soggetti aggregatori di cui aicommi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza,allo svolgimento di autonome procedure diacquisto dirette alla stipula di contrattiaventi durata e misura strettamente neces-saria. In tale caso l’Autorità nazionale an-

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ticorruzione rilascia il codice identificativodi gara (CIG) ».

10. All’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « , che tengono conto anche dell’al-lineamento, da parte dei soggetti aggrega-tori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazionidel Comitato guida fornite ai sensi delcomma 2-bis del presente articolo ».

11. Con Accordo da sancire in sede diConferenza permanente tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sonodefinite le attività da porre in essere perpervenire alla definizione di linee di indi-rizzo per l’efficientamento e la definizionedi standard con riferimento ai magazzini ealla logistica distributiva.

ART. 61.

(Misure di efficientamento della spesadei Ministeri).

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta dei Ministricompetenti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, le riduzionidi spesa apportate con la presente legge,quale concorso dei Ministeri agli obiettividi finanza pubblica, possono essere rimo-dulate nell’ambito dei pertinenti stati diprevisione della spesa, fermo restando ilconseguimento dei risparmi di spesa rea-lizzati in termini di indebitamento nettodella pubblica amministrazione.

2. All’articolo 1, comma 624, della legge28 dicembre 2015, n. 208, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) le parole: « ed euro 10 milioni perciascuno degli anni 2017 e 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « , euro 26 milioniper ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro16 milioni per l’anno 2019 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Nelle more del versamento dellepredette risorse all’entrata del bilanciodello Stato, il Ministro dell’economia e

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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delle finanze è autorizzato ad accantonaree a rendere indisponibile per gli anni 2017,2018 e 2019, nello stato di previsione delMinistero degli affari esteri e della coope-razione internazionale, a valere sulle di-sponibilità di cui all’articolo 18, comma 2,lettera c), della legge 11 agosto 2014,n. 125, la somma di 26 milioni di euro perciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16milioni di euro per l’anno 2019, al netto diquanto effettivamente versato per ciascunanno del triennio 2017-2019 ».

3. All’articolo 1, comma 623, della legge28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « perciascuno degli anni dal 2016 al 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « a decorrere dal2016 ».

4. Le maggiori entrate accertate e ri-scosse dagli uffici all’estero del Ministerodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, rispetto all’esercizio finanzia-rio 2014, derivanti dall’applicazione dellatariffa dei diritti consolari di cui al decretolegislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall’ar-ticolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,pari a 4 milioni di euro a decorrere dal2017, rimangono acquisite all’entrata e nonsi applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 1, comma 568, della legge 27 dicembre2006, n. 296, nonché all’articolo 2, comma58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eall’articolo 41-bis, comma 2, del citato de-creto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nellemore del versamento delle predette risorseall’entrata del bilancio dello Stato, il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad accantonare e a rendere indi-sponibile a decorrere dal 2017, nello statodi previsione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,a valere sulle disponibilità di cui all’articolo18, comma 2, lettera c), della legge 11agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milionidi euro al netto di quanto effettivamenteversato in ciascun anno dal 2017.

5. A decorrere dall’anno 2017 i benefìcidi cui all’articolo 6 del decreto-legge 30dicembre 1997, n. 457, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7per cento.

ART. 62.

(Esecuzione forzata in caso di contenziososeriale e disposizioni in materia di video

conferenza).

1. Dopo l’articolo 14 del decreto-legge31 dicembre 1996, n. 669, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,n. 30, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. – (Esecuzione forzata incaso di contenzioso seriale). – 1. Il terminedi cui all’articolo 14, comma 1, è esteso asei mesi nei casi di esecuzione di titoligiurisdizionali pronunciati in favore di unapluralità di soggetti nell’ambito di conten-ziosi seriali per omogeneità delle posizionio identità delle questioni.

2. Al fine di ricevere il pagamento dellesomme di denaro in base ai titoli di cui alcomma 1, il creditore rilascia all’ammini-strazione debitrice una dichiarazione, aisensi degli articoli 46 e 47 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445, attestantela mancata riscossione di somme per ilmedesimo titolo e l’eventuale esercizio dialtre azioni giudiziarie per lo stesso creditoe indica gli estremi per il pagamento me-diante versamento su conto corrente ban-cario, allegando copia di un documentod’identità e copia del codice fiscale.

3. Il termine di cui al comma 1 decorredalla data in cui sono integralmente assoltigli obblighi previsti dal comma 2.

4. In caso di presentazione di dichiara-zione incompleta o irregolare, l’ammini-strazione debitrice, entro venti giorni dalladata di ricezione, ne dà comunicazione alcreditore. Dalla data della comunicazione,e fino ad avvenuta regolarizzazione, il ter-mine di cui al comma 1 è sospeso.

5. Nel caso in cui l’amministrazioneravvisi un errore materiale nella pronunciadi condanna lo comunica al creditore aifini dell’attivazione del procedimento giu-diziale di correzione. Il termine resta so-speso a decorrere dalla comunicazione dicui al periodo precedente e riprende a

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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decorrere dalla data in cui l’amministra-zione ha conoscenza legale del provvedi-mento che definisce il procedimento dicorrezione, sempre che siano stati corret-tamente assolti gli obblighi di comunica-zione di cui al comma 2.

6. Nel processo di esecuzione forzata,anche in corso, non può essere disposto ilpagamento in caso di mancato, incompletoo irregolare adempimento degli obblighi dicomunicazione di cui ai commi precedenti.La disposizione si applica anche al paga-mento compiuto dal commissario ad acta.

7. Nei giudizi contenziosi di cui alcomma 1, l’onorario a favore del difensoredelle parti, pubbliche o private, in caso siadi liquidazione sia di compensazione dellespese di lite, è unico, parametrato al valoreminimo previsto dai vigenti parametri perla liquidazione dei compensi per la profes-sione forense e può essere aumentato del20 per cento per ogni parte difesa oltre laprima e del 5 per cento per ogni partedifesa oltre le prime dieci, fino ad unmassimo di venti ».

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3, 4, 5 e 6 dell’articolo 14-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio1997, n. 30, come introdotto dal comma 1del presente articolo, si applicano anche aititoli notificati anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge. A talfine i creditori adempiono agli obblighi dicomunicazione di cui al citato articolo 14-bis, eventualmente integrando le dichiara-zioni già trasmesse.

3. All’articolo 147-bis, comma 3, dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penaledi cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) quando l’esame è disposto neiconfronti di persona che, già ammessa allespeciali misure di protezione di cui all’ar-ticolo 13, commi 4 e 5, del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,non sia in atto destinataria di alcuna dellemisure tutorie contemplate dal citato arti-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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colo e sempreché le stesse non siano staterevocate per violazione degli obblighi com-portamentali da parte del soggetto tute-lato ».

TITOLO VIII

ENTI TERRITORIALI

ART. 63.

(Fondi a favore degli enti territoriali).

1. Nello stato di previsione della spesadel Ministero dell’economia e delle finanzeè istituito un fondo, denominato « Fondoda ripartire per il finanziamento di inter-venti a favore degli Enti territoriali solo intermini di saldo netto da finanziare », ali-mentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui alcomma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge28 giugno 2013, n. 76, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,non erogate alla data di entrata in vigoredella presente legge;

b) le risorse in conto residui di cuiall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile2013, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e succes-sivi modificazioni e rifinanziamenti, ivicomprese le somme di cui al comma 2dell’articolo 8 del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non ero-gate alla data di entrata in vigore dellapresente legge;

c) le risorse in conto residui di cuiall’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile2013, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinan-ziamenti, ivi comprese le quote funzionaliall’attuazione dell’articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, non erogate alla data di entrata invigore della presente legge;

d) le somme disponibili sulla contabi-lità speciale di cui all’articolo 45, comma 2,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per lefinalità di cui al medesimo articolo nonchédi cui al comma 2 dell’articolo 11 deldecreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2016, n. 160, alla data del 31 di-cembre 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sonoversate all’entrata del bilancio dello Statonell’anno 2017 per essere riassegnate alFondo di cui al comma 1. Ciascun enteterritoriale beneficiario del Fondo, ai sensidell’articolo 9, comma 5, della legge 24dicembre 2012, n. 243, consegue un valorepositivo del saldo di cui al comma 4 del-l’articolo 65 della presente legge in misurapari al Fondo stesso.

3. Nello stato di previsione della spesadel Ministero dell’economia e delle finanzeè istituito un fondo, denominato « Fondoda ripartire per il finanziamento di inter-venti a favore degli Enti territoriali », conuna dotazione di 969,6 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935milioni di euro per ciascuno degli anni dal2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2047.

4. I beneficiari, le finalità, i criteri e lemodalità di riparto dei fondi di cui aicommi 1 e 3, sono disciplinati con uno opiù decreti del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entro il31 gennaio 2017, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281.

5. Il presente articolo entra in vigore ilgiorno stesso della pubblicazione della pre-sente legge nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 64.

(Interventi concernenti gli enti locali).

1. Al comma 6 dell’articolo 16 del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, il quarto periodo è sostituitodai seguenti: « Le riduzioni da applicare a

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ciascun comune a decorrere dall’anno 2013sono determinate, con decreto del Mini-stero dell’interno, d’intesa con la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali. Incaso di mancata intesa entro 45 giorni dalladata di prima iscrizione all’ordine delgiorno della Conferenza Stato-città ed au-tonomie locali della proposta di ripartodelle riduzioni di cui al periodo precedente,il decreto del Ministero dell’interno può,comunque, essere adottato ripartendo leriduzioni in proporzione alla media dellespese sostenute per consumi intermedi neltriennio 2010-2012, desunte dal SIOPE,fermo restando che la riduzione per abi-tante di ciascun ente non può assumerevalore superiore al 250 per cento dellamedia costituita dal rapporto fra riduzionicalcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti icomuni, relativamente a ciascuna classedemografica di cui all’articolo 156 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 ».

2. In attuazione della sentenza del Con-siglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015,al comune di Lecce è attribuita la sommadi 8,52 milioni di euro nell’anno 2017; èattribuita altresì al medesimo comune lasomma di 2,8 milioni di euro nell’anno2018. Il riconoscimento delle somme di cuial periodo precedente è subordinato allarinuncia da parte del comune di Lecce alcontenzioso amministrativo pendente.

3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre2012, n. 228, dopo il comma 380-octies èinserito il seguente:

« 380-novies. Le disposizioni di cui aicommi da 380 a 380-octies che riguardanoi criteri di ripartizione del Fondo di soli-darietà comunale trovano applicazionesino alla determinazione del Fondo stessorelativo all’anno 2016 ».

4. A decorrere dall’anno 2017, la dota-zione del Fondo di solidarietà comunale dicui al comma 380-ter dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, al nettodell’eventuale quota dell’imposta munici-pale propria (IMU) di spettanza dei comuniconnessa alla regolazione dei rapporti fi-nanziari è stabilita in euro

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assi-curata attraverso una quota dell’IMU, dispettanza dei comuni, di cui all’articolo 13del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, eventualmentevariata della quota derivante dalla regola-zione dei rapporti finanziari connessi conla metodologia di riparto tra i comuniinteressati del Fondo stesso.

5. Il Fondo di solidarietà comunale dicui al comma 4 è:

a) ripartito, quanto a euro3.767.450.000, tra i comuni interessati sullabase del gettito effettivo dell’IMU e deltributo per i servizi indivisibili (TASI), re-lativo all’anno 2015 derivante dall’applica-zione dei commi da 10 a 16, e dei commi53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell’importo massimo di80 milioni di euro, tra i comuni per i qualiil riparto dell’importo di cui alla lettera a)non assicura il ristoro di un importo equi-valente al gettito della TASI sull’abitazioneprincipale stimato ad aliquota di base. Taleimporto è ripartito in modo da garantire aciascuno dei comuni di cui al precedenteperiodo l’equivalente del gettito della TASIsull’abitazione principale stimato ad ali-quota di base;

c) destinato, per euro1.885.643.345,70, eventualmente incremen-tati della quota di cui alla lettera b) nondistribuita e della quota dell’imposta mu-nicipale propria di spettanza dei comuniconnessa alla regolazione dei rapporti fi-nanziari, ai comuni delle regioni a statutoordinario, di cui il 40 per cento per l’anno2017, il 55 per cento per l’anno 2018, il 70per cento per l’anno 2019, l’85 per centoper l’anno 2020 e il 100 per cento a decor-rere dall’anno 2021, da distribuire tra ipredetti comuni sulla base della differenzatra le capacità fiscali e i fabbisogni stan-dard approvati dalla Commissione tecnicaper i fabbisogni standard entro il 30 set-tembre dell’anno precedente a quello diriferimento. L’ammontare complessivodella capacità fiscale perequabile dei co-muni delle regioni a statuto ordinario è

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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determinata in misura pari al 50 per centodell’ammontare complessivo della capacitàfiscale da perequare. La restante quota è,invece, distribuita assicurando a ciascuncomune un importo pari all’ammontarealgebrico della medesima componente delFondo di solidarietà comunale dell’annoprecedente, eventualmente rettificata, va-riato in misura corrispondente alla varia-zione della quota di fondo non ripartitasecondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18,eventualmente incrementati della quota dicui alla lettera b) non distribuita e dellaquota dell’imposta municipale propria dispettanza dei comuni dovuta alla regola-zione dei rapporti finanziari, ai comunidelle regioni Sicilia e Sardegna. Tale im-porto è ripartito assicurando a ciascuncomune una somma pari all’ammontarealgebrico del medesimo fondo di solida-rietà comunale dell’anno precedente, even-tualmente rettificato, variata in misura cor-rispondente alla variazione del fondo disolidarietà comunale complessivo.

6. Con riferimento ai comuni delle re-gioni a statuto ordinario, nel caso in cuil’applicazione dei criteri di riparto di cuialla lettera c) del comma 5 determini unavariazione delle risorse di riferimento, traun anno e l’altro, superiore a +8 per centoo inferiore a -8 per cento rispetto all’am-montare delle risorse storiche di riferi-mento, si può applicare un correttivo fina-lizzato a limitare le predette variazioni. Lerisorse di riferimento sono definite dai get-titi dell’IMU e della TASI, entrambi valutatiad aliquota di base, e dalla dotazione nettadel fondo di solidarietà comunale. Per ilcalcolo delle risorse storiche di riferimentola dotazione netta del fondo di solidarietàè calcolata considerando pari a zero lapercentuale di applicazione della diffe-renza tra capacità fiscali e fabbisogni stan-dard di cui alla lettera c) del comma 5. Aifini di cui al primo periodo, nell’ambito delfondo di solidarietà comunale, è costituitoun accantonamento alimentato dai comuniche registrano un incremento delle risorsecomplessive rispetto all’anno precedentesuperiore all’8 per cento. I predetti enti

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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contribuiscono in modo proporzionale al-l’accantonamento in misura non superioreall’eccedenza di risorse rispetto alla sogliadell’8 per cento e, comunque, nel limitecomplessivo delle risorse necessarie per ri-durre le variazioni negative dei comuni conuna perdita superiore all’8 per cento. Ilpredetto accantonamento è ripartito pro-porzionalmente tra i comuni che registranouna riduzione delle risorse complessive ri-spetto all’anno precedente superiore all’8per cento nei limiti delle risorse accanto-nate.

7. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dell’interno, previo accordoda sancire in sede di Conferenza Stato-cittàed autonomie locali entro il 15 ottobredell’anno precedente a quello di riferi-mento e da emanare entro il 31 ottobredell’anno precedente a quello di riferi-mento, sono stabiliti i criteri di riparto delFondo di solidarietà comunale di cui alcomma 5. In caso di mancato accordo, ildecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al periodo precedente è,comunque, emanato entro il 15 novembredell’anno precedente a quello di riferi-mento.

8. Con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 7,può essere previsto un accantonamento sulFondo di solidarietà comunale nell’importomassimo di 15 milioni di euro, da destinareper eventuali conguagli a singoli comuniderivanti da rettifiche dei valori utilizzati aifini del riparto del fondo. Le rettifichedecorrono dall’anno di riferimento delFondo di solidarietà comunale cui si rife-riscono.

9. Il termine per la deliberazione delbilancio annuale di previsione degli entilocali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo151 del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, è diffe-rito al 28 febbraio 2017.

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10. All’articolo 5, comma 1, del decretolegislativo 26 novembre 2010, n. 216, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Società per gli studi disettore-Sose s.p.a. », ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: « Società So-luzioni per il sistema economico – Soses.p.a. »;

b) alla lettera a), le parole: « Comuni eProvince » sono sostituite dalle seguenti:« Enti locali »;

c) la lettera c) è sostituita dalla se-guente:

« c) ai fini di cui alle lettere a) e b), laSocietà Soluzioni per il sistema economico– Sose s.p.a. può predisporre appositi si-stemi di rilevazione di informazioni fun-zionali a raccogliere i dati necessari per ilcalcolo dei fabbisogni standard degli Entilocali. Ove predisposti e somministrati, gliEnti locali restituiscono per via telematica,entro sessanta giorni dalla pubblicazione,le informazioni richieste. Il mancato invio,nel termine predetto, delle informazioni èsanzionato con la sospensione, sino all’a-dempimento dell’obbligo di invio delle in-formazioni, dei trasferimenti a qualunquetitolo erogati all’Ente locale e la pubblica-zione sul sito del Ministero dell’internodell’ente inadempiente. Agli stessi fini dicui alle lettere a) e b), anche il certificato diconto consuntivo di cui all’articolo 161 deltesto unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, contiene i dati neces-sari per il calcolo del fabbisogno standard »;

d) alla lettera d), la parola: « questio-nari » è sostituita dalle seguenti: « sistemi dirilevazione di informazioni » e le parole:« ai Comuni e alle Province » sono sostituitedalle seguenti: « agli Enti locali »;

e) alla lettera e), primo periodo, dopole parole: « Commissione tecnica per i fab-bisogni standard » sono inserite le seguenti:« , istituita ai sensi dell’articolo 1, comma29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, »e, al secondo periodo, dopo le parole:« Commissione tecnica » sono inserite leseguenti: « per i fabbisogni standard »;

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f) la lettera f) è sostituita dalla se-guente:

« f) i dati raccolti ed elaborati per leattività di cui al presente articolo, ai sensidell’articolo 60 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, confluiscono nellabanca dati delle amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 13 della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, nonché in quella di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera g), dellalegge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì,pubblicati nel sito “www.opencivitas.it”, ilquale consente ai cittadini ed agli Entilocali di accedere ai dati monitorati e alleelaborazioni relative, ai sensi degli articoli50 e 52 del citato codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’inviodelle informazioni di cui alla lettera c)costituisce espressa adozione di una li-cenza di cui all’articolo 2, comma 1, letteree) e h), del decreto legislativo 24 gennaio2006, n. 36 ».

ART. 65.

(Regole di finanza pubblica per il rilanciodegli investimenti).

1. A decorrere dall’anno 2017 cessano diavere applicazione i commi da 709 a 712 eda 719 a 734, dell’articolo 1 della legge 28dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gliadempimenti degli enti territoriali relativial monitoraggio e alla certificazione delsaldo di cui all’articolo 1, comma 710, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, nonchél’applicazione delle sanzioni in caso dimancato conseguimento del saldo 2016, dicui al medesimo comma 710, accertato aisensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Sono fatti salvi gli effetti connessi all’ap-plicazione nell’anno 2016 dei patti di soli-darietà di cui ai commi da 728 a 732dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

2. L’ultimo periodo del comma 721 del-l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è soppresso.

3. Ai fini della tutela dell’unità econo-mica della Repubblica e ai sensi dell’arti-

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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colo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, le città metropolitane, leprovince e i comuni concorrono alla rea-lizzazione degli obiettivi di finanza pub-blica nel rispetto delle disposizioni di cui aicommi da 1 a 22 del presente articolo, checostituiscono princìpi fondamentali dicoordinamento della finanza pubblica, aisensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,secondo comma, della Costituzione.

4. A decorrere dall’anno 2017 gli enti dicui al comma 3 devono conseguire il saldonon negativo, in termini di competenza, trale entrate finali e le spese finali, ai sensidell’articolo 9, comma 1, della legge 24dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma1-bis del medesimo articolo 9, le entratefinali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto daldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ele spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nellespese finali in termini di competenza èconsiderato il fondo pluriennale vincolato,di entrata e di spesa, al netto della quotarinveniente dal ricorso all’indebitamento. Adecorrere dall’esercizio 2020, tra le entratee le spese finali è incluso il fondo plurien-nale vincolato di entrata e di spesa, finan-ziato dalle entrate finali. Non rileva laquota del fondo pluriennale vincolato dientrata che finanzia gli impegni cancellatidefinitivamente dopo l’approvazione delrendiconto dell’anno precedente.

5. Le risorse accantonate nel fondo plu-riennale di spesa dell’esercizio 2015 in ap-plicazione del punto 5.4 del principio con-tabile applicato concernente la contabilitàfinanziaria di cui all’allegato n. 4/2 an-nesso al decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, per finanziare le spese contenutenei quadri economici relative a investi-menti per lavori pubblici e quelle per pro-cedure di affidamento già attivate, se nonutilizzate possono essere conservate nelfondo pluriennale vincolato di spesa dell’e-sercizio 2016 purché riguardanti opere perle quali l’ente disponga del progetto esecu-tivo degli investimenti redatto e validato inconformità alla vigente normativa, com-

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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pleto del cronoprogramma di spesa e acondizione che il bilancio di previsione2017 – 2019 sia approvato entro il 31gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nelrisultato di amministrazione se entro l’e-sercizio 2017 non sono assunti i relativiimpegni di spesa.

6. Al fine di garantire l’equilibrio di cuial comma 4, nella fase di previsione, inattuazione del comma 1 dell’articolo 9della legge 24 dicembre 2012, n. 243, albilancio di previsione è allegato il prospettodimostrativo del rispetto del saldo di cui alcomma 4 del presente articolo, previstonell’allegato n. 9 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, vigente alla data del-l’approvazione di tale documento conta-bile. A tal fine, il prospetto allegato albilancio di previsione non considera glistanziamenti non finanziati dall’avanzo diamministrazione del fondo crediti di dub-bia esigibilità e dei fondi spese e rischifuturi concernenti accantonamenti desti-nati a confluire nel risultato di ammini-strazione. Il prospetto è aggiornato dal Mi-nistero dell’economia e delle finanze – Di-partimento della Ragioneria generale delloStato a seguito di successivi interventi nor-mativi volti a modificare le regole vigenti diriferimento, dandone comunicazione allaCommissione per l’armonizzazione deglienti territoriali. Entro sessanta giorni dal-l’aggiornamento, il Consiglio approva le ne-cessarie variazioni al bilancio di previsione.Nel corso dell’esercizio, ai fini della verificadel rispetto del saldo, il prospetto di cui alterzo periodo è allegato alle variazioni dibilancio approvate dal Consiglio e a quelledi cui:

a) all’articolo 175, comma 5-bis, let-tera e), del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all’articolo 175, comma 5-quater,lettera b), del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, se rela-tiva al Fondo pluriennale vincolato nonrilevante ai fini del saldo di cui al comma4 del presente articolo;

c) all’articolo 175, comma 5-quater,lettera e-bis), del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,riguardanti le operazioni di indebitamento;

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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d) all’articolo 51, comma 2, lettere a)e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118;

e) all’articolo 51, comma 4, del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,riguardanti la reiscrizione di economie dispesa e il fondo pluriennale vincolato.

7. Per il monitoraggio degli adempi-menti relativi a quanto disposto dai commida 1 a 22 e per l’acquisizione di elementiinformativi utili per la finanza pubblica, glienti di cui al comma 3 trasmettono alMinistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato le informazioni riguardanti lerisultanze del saldo di cui al comma 4, contempi e modalità definiti con decreti delpredetto Ministero sentite, rispettivamente,la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-cali e la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini della verifica del rispetto del-l’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ainviare, utilizzando il sistema web, apposi-tamente previsto nel sito « http://pareggio-bilancio.mef.gov.it », entro il termine pe-rentorio del 31 marzo dell’anno successivoa quello di riferimento, al Ministero dell’e-conomia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato unacertificazione dei risultati conseguiti, fir-mata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24del codice dell’amministrazione digitale dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, dal rappresentante legale, dal re-sponsabile del servizio finanziario e dal-l’organo di revisione economico-finanzia-ria, ove previsto, secondo un prospetto econ le modalità definiti dai decreti di cui alcomma 7. La trasmissione per via telema-tica della certificazione ha valore giuridicoai sensi dell’articolo 45, comma 1, del me-desimo codice di cui al decreto legislativon. 82 del 2005. La mancata trasmissionedella certificazione entro il termine peren-torio del 31 marzo costituisce inadempi-mento all’obbligo del pareggio di bilancio.Nel caso in cui la certificazione, sebbene inritardo, sia trasmessa entro il successivo 30aprile e attesti il conseguimento dell’obiet-

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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tivo di saldo di cui al comma 4, si appli-cano, nei dodici mesi successivi al ritardatoinvio, le sole disposizioni di cui al comma13, lettera e), limitatamente alle assunzionidi personale a tempo indeterminato.

9. Decorsi trenta giorni dal termine sta-bilito per l’approvazione del rendiconto digestione, in caso di mancata trasmissioneda parte dell’ente locale della certifica-zione, il presidente dell’organo di revisioneeconomico-finanziaria nel caso di organocollegiale ovvero l’unico revisore nel caso diorgano monocratico, in qualità di commis-sario ad acta, provvede, pena la decadenzadal ruolo di revisore, ad assicurare l’assol-vimento dell’adempimento e a trasmetterela predetta certificazione entro i successivitrenta giorni. Nel caso in cui la certifica-zione sia trasmessa dal commissario ad

acta entro sessanta giorni dal termine sta-bilito per l’approvazione del rendiconto digestione e attesti il conseguimento dell’o-biettivo di saldo di cui al comma 4, siapplicano le sole disposizioni di cui alcomma 13, lettere e) e f), tenendo contodella gradualità prevista al comma 14. Sinoalla data di trasmissione da parte del com-missario ad acta, le erogazioni di risorse otrasferimenti da parte del Ministero del-l’interno relative all’anno successivo aquello di riferimento sono sospese e, a talfine, il Ministero dell’economia e delle fi-nanze – Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato provvede a trasmettereapposita comunicazione al predetto Mini-stero.

10. Decorsi trenta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodi gestione, in caso di mancata trasmis-sione da parte delle regioni e delle provinceautonome della certificazione si procede alblocco di qualsiasi prelievo dai conti dellatesoreria statale sino a quando la certifi-cazione non è acquisita.

11. I dati contabili rilevanti ai fini delconseguimento del saldo di cui al comma 4,trasmessi con la certificazione dei risultatidi cui al comma 8, devono corrisponderealle risultanze del rendiconto di gestione. Atal fine, qualora la certificazione trasmessaentro il termine perentorio di cui al comma8 sia difforme dalle risultanze del rendi-

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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conto di gestione, gli enti sono tenuti adinviare una nuova certificazione, a rettificadella precedente, entro il termine perento-rio di sessanta giorni dall’approvazione delrendiconto e, comunque, non oltre il 30giugno del medesimo anno per gli entilocali e il 30 settembre per le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

12. Decorsi i termini previsti dal comma11, sono comunque tenuti ad inviare unanuova certificazione, a rettifica della pre-cedente, solo gli enti che rilevano, rispettoa quanto già certificato, un peggioramentodel proprio posizionamento rispetto all’o-biettivo di saldo di cui al comma 4.

13. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4,della legge 24 dicembre 2012, n. 243, incaso di mancato conseguimento del saldodi cui al comma 4:

a) l’ente locale è assoggettato ad unariduzione del fondo sperimentale di riequi-librio o del fondo di solidarietà comunalein misura pari all’importo corrispondenteallo scostamento registrato. Le provincedella Regione siciliana e della regione Sar-degna sono assoggettate alla riduzione deitrasferimenti erariali nella misura indicataal primo periodo. Gli enti locali delle re-gioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta edelle province autonome di Trento e diBolzano sono assoggettati ad una riduzionedei trasferimenti correnti erogati dalle me-desime regioni o province autonome inmisura pari all’importo corrispondente alloscostamento registrato. Le riduzioni di cuiai precedenti periodi assicurano il recu-pero di cui all’articolo 9, comma 2, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 243, e sonoapplicate nel triennio successivo a quello diinadempienza in quote costanti. In caso diincapienza, per uno o più anni del trienniodi riferimento, gli enti locali sono tenuti aversare all’entrata del bilancio dello Statole somme residue di ciascuna quota an-nuale, entro l’anno di competenza dellemedesime quote, presso la competente se-zione di tesoreria provinciale dello Stato, alcapo X dell’entrata del bilancio dello Stato,al capitolo 3509, articolo 2. In caso dimancato versamento delle predette sommeresidue nell’anno successivo, il recupero èoperato con le procedure di cui ai commi

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione ola provincia autonoma è tenuta ad effet-tuare un versamento all’entrata del bilan-cio dello Stato, di importo corrispondente aun terzo dello scostamento registrato, cheassicura il recupero di cui all’articolo 9,comma 2, della legge 24 dicembre 2012,n. 243. Il versamento è effettuato entro il31 maggio di ciascun anno del trienniosuccessivo a quello di inadempienza. Incaso di mancato versamento si procede alrecupero di detto scostamento a valeresulle giacenze depositate a qualsiasi titolonei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell’anno successivo a quello diinadempienza l’ente non può impegnarespese correnti, per le regioni al netto dellespese per la sanità, in misura superioreall’importo dei corrispondenti impegni del-l’anno precedente ridotti dell’1 per cento.La sanzione si applica con riferimento agliimpegni riguardanti le funzioni esercitatein entrambi gli esercizi. A tal fine, l’im-porto degli impegni correnti dell’anno pre-cedente e quello dell’anno in cui si applicala sanzione sono determinati al netto diquelli connessi a funzioni non esercitate inentrambi gli esercizi, nonché al netto degliimpegni relativi ai versamenti al bilanciodello Stato effettuati come contributo allafinanza pubblica;

d) nell’anno successivo a quello diinadempienza l’ente non può ricorrere al-l’indebitamento per gli investimenti. Per leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, restano esclusi i mutui giàautorizzati e non ancora contratti. I mutuie i prestiti obbligazionari posti in esserecon istituzioni creditizie o finanziarie per ilfinanziamento degli investimenti o le aper-ture di linee di credito devono essere cor-redati di apposita attestazione da cui risultiil rispetto del saldo di cui al comma 4.L’istituto finanziatore o l’intermediario fi-nanziario non può procedere al finanzia-mento o al collocamento del prestito inassenza della predetta attestazione;

e) nell’anno successivo a quello diinadempienza l’ente non può procedere ad

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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assunzioni di personale a qualsiasi titolo,con qualsivoglia tipologia contrattuale,compresi i rapporti di collaborazione coor-dinata e continuativa e di somministra-zione, anche con riferimento ai processi distabilizzazione in atto. È fatto altresì di-vieto agli enti di stipulare contratti di ser-vizio con soggetti privati che si configurinocome elusivi della presente disposizione. Leregioni, le città metropolitane e i comunipossono comunque procedere ad assun-zioni di personale a tempo determinato,con contratti di durata massima fino al 31dicembre del medesimo esercizio, necessaria garantire l’esercizio delle funzioni di pro-tezione civile, di polizia locale, di istruzionepubblica e del settore sociale nel rispettodel limite di spesa di cui al primo periododel comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122;

f) nell’anno successivo a quello di ina-dempienza, il presidente, il sindaco e icomponenti della giunta in carica nell’eser-cizio in cui è avvenuta la violazione sonotenuti a versare al bilancio dell’ente il 30per cento delle indennità di funzione e deigettoni di presenza spettanti nell’eserciziodella violazione.

14. Nel caso in cui il mancato consegui-mento del saldo di cui al comma 4 risultiinferiore al 3 per cento degli accertamentidelle entrate finali dell’esercizio del man-cato conseguimento del saldo, nell’annosuccessivo a quello dell’inadempienza lasanzione di cui al comma 13, lettera c), èapplicata imponendo agli impegni di partecorrente, per le regioni al netto della sa-nità, un limite pari all’importo dei corri-spondenti impegni dell’anno precedente; lasanzione di cui al comma 13, lettera e), èapplicata solo per assunzioni di personale atempo indeterminato; la sanzione di cui alcomma 13, lettera f), è applicata dal pre-sidente, dal sindaco e dai componenti dellagiunta in carica nell’esercizio in cui è av-venuta la violazione versando al bilanciodell’ente il 10 per cento delle indennità difunzione e dei gettoni di presenza spettantinell’esercizio della violazione. Resta ferma

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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l’applicazione delle restanti sanzioni di cuial comma 13.

15. Agli enti per i quali il mancatoconseguimento del saldo di cui al comma 4sia accertato dalla Corte dei conti succes-sivamente all’anno seguente a quello cui laviolazione si riferisce, le sanzioni di cui alcomma 13 si applicano nell’anno succes-sivo a quello della comunicazione del man-cato conseguimento del saldo, di cui alcomma 16.

16. Gli enti di cui al comma 15 sonotenuti a comunicare l’inadempienza entrotrenta giorni dall’accertamento della viola-zione mediante l’invio di una nuova certi-ficazione al Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato.

17. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4,della legge 24 dicembre 2012, n. 243, adecorrere dall’anno 2018, con riferimentoai risultati dell’anno precedente e a condi-zione del rispetto dei termini perentori dicertificazione di cui ai commi 8 e 11:

a) alle regioni che rispettano il saldodi cui al comma 4 e che conseguono unsaldo finale di cassa non negativo fra leentrate e le spese finali, sono assegnate, condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, entro il 30 luglio di ciascun anno,le eventuali risorse incassate dal bilanciodello Stato alla data del 30 giugno ai sensidel comma 13, lettera b), per essere desti-nate alla realizzazione di investimenti.L’ammontare delle risorse per ciascuna re-gione è determinato d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti fra loStato, le regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano. Le regioni che conse-guono il saldo finale di cassa non negativotrasmettono, al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato, le informazioniconcernenti il monitoraggio al 31 dicembredel saldo di cui al comma 4 e la certifica-zione dei relativi risultati, in termini dicompetenza e in termini di cassa, secondole modalità previste dai decreti di cui alcomma 7. Ai fini del saldo di cassa rileval’anticipazione erogata dalla tesoreria sta-tale nel corso dell’esercizio per il finanzia-mento della sanità registrata nell’apposita

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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voce delle partite di giro, al netto dellerelative regolazioni contabili imputate con-tabilmente al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle pro-vince e ai comuni, che rispettano il saldo dicui al comma 4 e che conseguono un saldofinale di cassa non negativo fra le entratefinali e le spese finali, sono assegnate, condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, entro il 30 luglio di ciascun anno,le eventuali risorse derivanti dalla ridu-zione del fondo sperimentale di riequilibrioo del fondo di solidarietà comunale e daiversamenti e recuperi, effettivamente in-cassati, di cui al comma 13, lettera a), peressere destinate alla realizzazione di inve-stimenti. L’ammontare delle risorse perciascuna città metropolitana, provincia ecomune è determinato d’intesa con la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali. Lecittà metropolitane, le province e i comuniche conseguono il saldo finale di cassa nonnegativo, trasmettono, al Ministero dell’e-conomia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, leinformazioni concernenti il monitoraggioal 31 dicembre del saldo di cui al comma 4e la certificazione dei relativi risultati, intermini di competenza e in termini dicassa, secondo le modalità previste dai de-creti di cui al comma 7;

c) per le regioni e le città metropoli-tane che rispettano il saldo di cui al comma4, lasciando spazi finanziari inutilizzati in-feriori all’1 per cento degli accertamentidelle entrate finali dell’esercizio nel quale èrispettato il medesimo saldo, nell’anno suc-cessivo la spesa per rapporti di lavoro fles-sibile di cui all’articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, può essere innalzatadel 10 per cento della spesa sostenibile aisensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldodi cui al comma 4, lasciando spazi finan-ziari inutilizzati inferiori all’1 per centodegli accertamenti delle entrate finali del-l’esercizio nel quale è rispettato il mede-simo saldo, nell’anno successivo la percen-tuale stabilita al primo periodo del comma

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, è innalzata al 75 per centoqualora il rapporto dipendenti-popola-zione dell’anno precedente sia inferiore alrapporto medio dipendenti-popolazioneper classe demografica, come definitotriennalmente con il decreto del Ministrodell’interno di cui all’articolo 263, comma2, del testo unico degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. I contratti di servizio e gli altri attiposti in essere dagli enti, che si configuranoelusivi delle regole di cui ai commi da 1 a22, sono nulli.

19. Qualora le sezioni giurisdizionaliregionali della Corte dei conti accertino cheil rispetto delle regole di cui ai commi da 1a 22 è stato artificiosamente conseguitomediante una non corretta applicazionedei princìpi contabili di cui al decreto le-gislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altreforme elusive, le stesse irrogano, agli am-ministratori che hanno posto in essere attielusivi delle predette regole, la condannaad una sanzione pecuniaria fino a un mas-simo di dieci volte l’indennità di caricapercepita al momento di commissione del-l’elusione e al responsabile amministrativoindividuato dalla sezione giurisdizionaleregionale della Corte dei conti una san-zione pecuniaria fino a tre mensilità deltrattamento retributivo, al netto degli onerifiscali e previdenziali. Gli importi di cui alperiodo precedente sono acquisiti al bilan-cio dell’ente.

20. Qualora risultino, anche sulla basedei dati del monitoraggio di cui al comma7, andamenti di spesa degli enti non coe-renti con gli impegni finanziari assunti conl’Unione europea, il Ministro dell’economiae delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, propone adeguate misure dicontenimento della predetta spesa.

21. Per le regioni Friuli Venezia Giulia eTrentino-Alto Adige, nonché per le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, nonsi applicano le disposizioni di cui ai commi13 e 17 del presente articolo e resta fermala disciplina del patto di stabilità interno

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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recata dall’articolo 1, commi 454 e se-guenti, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, come attuata dagli accordi sotto-scritti con lo Stato. Ai fini del saldo dicompetenza mista previsto per la regioneTrentino-Alto Adige e le Province auto-nome di Trento e di Bolzano, è consideratoil fondo pluriennale vincolato, di entrata edi spesa, al netto della quota rinvenientedal ricorso all’indebitamento.

22. Alla regione Valle d’Aosta non siapplicano le disposizioni in materia dipatto di stabilità interno di cui all’articolo1, commi 454 e seguenti, della legge 24dicembre 2012, n. 228.

23. Al fine di favorire gli investimenti,da realizzare attraverso l’utilizzo dei risul-tati di amministrazione degli esercizi pre-cedenti e il ricorso al debito, per gli anni2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli entilocali spazi finanziari nell’ambito dei pattinazionali, di cui all’articolo 10, comma 4,della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nellimite complessivo di 700 milioni di euroannui, di cui 300 milioni di euro destinatia interventi di edilizia scolastica.

24. Gli enti locali non possono richie-dere spazi finanziari per le finalità di in-vestimento di cui al presente articolo, qua-lora le operazioni di investimento, realiz-zate con il ricorso all’indebitamento e al-l’utilizzo dei risultati di amministrazionedegli esercizi precedenti, possano essereeffettuate nel rispetto del proprio saldo dicui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24dicembre 2012, n. 243.

25. Gli enti locali comunicano gli spazifinanziari di cui necessitano, entro il ter-mine perentorio del 20 gennaio di ciascunanno, alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Struttura di missione per il coor-dinamento e impulso nell’attuazione di in-terventi di riqualificazione dell’edilizia sco-lastica.

26. La Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Struttura di missione per il coor-dinamento e impulso nell’attuazione di in-terventi di riqualificazione dell’edilizia sco-lastica attribuisce a ciascun ente locale gli

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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spazi finanziari, tenendo conto del se-guente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica giàavviati, a valere su risorse acquisite me-diante contrazione di mutuo, e per i qualisono stati attribuiti spazi finanziari nel-l’anno 2016 ai sensi del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 27 aprile2016;

b) interventi di nuova costruzione diedifici scolastici per i quali gli enti dispon-gono del progetto esecutivo redatto e vali-dato in conformità alla vigente normativa,completo del cronoprogramma della spesae che non abbiano pubblicato il bando alladata di entrata in vigore della presentelegge;

c) interventi di edilizia scolastica per iquali gli enti dispongono del progetto ese-cutivo redatto e validato in conformità allavigente normativa, completo del cronopro-gramma della spesa e che non abbianopubblicato il bando di gara alla data dientrata in vigore della presente legge.

27. La Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Struttura di missione per il coor-dinamento e impulso nell’attuazione di in-terventi di riqualificazione dell’edilizia sco-lastica comunica, entro il termine peren-torio del 5 febbraio di ciascun anno, alMinistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, gli spazi finanziari da attri-buire a ciascun ente locale.

28. Gli enti locali comunicano gli spazifinanziari di cui necessitano per gli in-vestimenti, entro il termine perentorio del20 gennaio di ciascun anno, al Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale delloStato, mediante l’applicativo web apposi-tamente previsto nel sito « http://pareggiobilancio.mef.gov.it ».

29. Le richieste di spazi finanziari di cuial comma 28, per la quota non riferita agliinterventi di edilizia scolastica di cui aicommi da 25 a 27, sono completi delleinformazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembredell’anno precedente;

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

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b) all’avanzo di amministrazione, alnetto della quota accantonata del Fondocrediti di dubbia esigibilità, risultante dalrendiconto o dal pre consuntivo dell’annoprecedente.

30. L’ammontare dello spazio finanzia-rio attribuito a ciascun ente locale è deter-minato, entro il 15 febbraio di ciascunanno, con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, tenendoconto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica nonsoddisfatti dagli spazi finanziari concessi aisensi dei commi da 25 a 27;

b) investimenti finalizzati all’adegua-mento e al miglioramento sismico degliimmobili, finanziati con avanzo di ammi-nistrazione, per i quali gli enti dispongonodel progetto esecutivo redatto e validato inconformità alla vigente normativa, com-pleto del cronoprogramma della spesa;

c) investimenti finalizzati alla preven-zione del rischio idrogeologico, finanziaticon avanzo di amministrazione, per i qualigli enti dispongono del progetto esecutivoredatto e validato in conformità alla vi-gente normativa, completo del cronopro-gramma della spesa.

31. Ferme restando le priorità di cui allelettere a), b) e c) del comma 30, qualoral’entità delle richieste pervenute dagli entilocali superi l’ammontare degli spazi di-sponibili, l’attribuzione è effettuata a fa-vore degli enti che presentano la maggioreincidenza del fondo di cassa rispetto all’a-vanzo di amministrazione.

32. In sede di prima applicazione, nel-l’anno 2017, i termini di cui ai commi 25,27, 28 e 30 sono, rispettivamente, il 20febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15marzo.

33. Al fine di favorire gli investimenti,da realizzare attraverso l’utilizzo dei risul-tati di amministrazione degli esercizi pre-cedenti e il ricorso al debito, per gli anni2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle re-gioni e alle province autonome di Trento edi Bolzano, spazi finanziari nell’ambito dei

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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patti nazionali, di cui all’articolo 10,comma 4, della legge 24 dicembre 2012,n. 243, nel limite complessivo di 500 mi-lioni di euro annui.

34. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano non possono richiederespazi finanziari per le finalità di investi-mento di cui al comma 33, qualora leoperazioni di investimento, realizzate conil ricorso all’indebitamento e all’utilizzo deirisultati di amministrazione degli eserciziprecedenti, possano essere effettuate nelrispetto del proprio saldo di cui al comma1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre2012, n. 243.

35. Gli enti di cui al comma 33 comu-nicano gli spazi finanziari di cui necessi-tano per gli investimenti, entro il termineperentorio del 20 gennaio di ciascun anno,al Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, mediante l’applicativo web ap-positamente previsto nel sito « http://pareg-giobilancio.mef.gov.it ».

36. Le richieste di spazi finanziari di cuial comma 35 sono complete delle informa-zioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembredell’anno precedente;

b) all’avanzo di amministrazione, alnetto della quota accantonata del Fondocrediti di dubbia esigibilità, risultante dalrendiconto o dal pre consuntivo dell’annoprecedente.

37. L’ammontare dello spazio finanzia-rio attribuito a ciascuna regione e provin-cia autonoma è determinato, entro il 15febbraio di ciascun anno, con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, tenendo conto del seguenteordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all’adegua-mento e al miglioramento sismico degliimmobili, finanziati con avanzo di ammi-nistrazione, per i quali gli enti dispongonodel progetto esecutivo redatto e validato inconformità alla vigente normativa, com-pleto del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla preven-zione del rischio idrogeologico, finanziati

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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con avanzo di amministrazione, per i qualigli enti dispongono del progetto esecutivoredatto e validato in conformità alla vi-gente normativa, completo del cronopro-gramma della spesa.

38. Ferme restando le priorità di cui allelettere a) e b) del comma 37, qualora l’en-tità delle richieste pervenute dalle regioni edalle province autonome superi l’ammon-tare degli spazi disponibili, l’attribuzione èeffettuata a favore degli enti che presen-tano la maggiore incidenza del fondo dicassa rispetto all’avanzo di amministra-zione.

39. In sede di prima applicazione, nel-l’anno 2017, i termini di cui ai commi 35 e37 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il15 marzo.

40. Alle regioni e alle province auto-nome di Trento e di Bolzano che nonsanciscono l’intesa regionale disciplinatadal decreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui all’articolo 10, comma 5,della legge 24 dicembre 2012, n. 243, siapplicano, nell’esercizio al quale si riferiscela mancata intesa, le sanzioni di cui alcomma 13, lettere c) ed e), del presentearticolo.

41. Qualora gli spazi finanziari concessiin attuazione delle intese e dei patti disolidarietà previsti dal decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cui al-l’articolo 10, comma 5, della legge 24 di-cembre 2012, n. 243, non siano totalmenteutilizzati, l’ente territoriale non può bene-ficiare di spazi finanziari nell’esercizio fi-nanziario successivo.

42. Qualora l’ente territoriale beneficia-rio di spazi finanziari concessi in attua-zione delle intese e dei patti di solidarietàprevisti dal decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui all’articolo 10,comma 5, della legge 24 dicembre 2012,n. 243, non effettui la trasmissione delleinformazioni richieste dal medesimo de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, non può procedere ad assunzioni dipersonale a tempo indeterminato, anchecon riferimento ai processi di stabilizza-zione in atto, fino a quando non abbiaadempiuto.

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 66.

(Interventi concernenti le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano).

1. In applicazione del punto 1 dell’Ac-cordo in materia di finanza pubblica con ilGoverno, sottoscritto in data 20 giugno2016, la Regione siciliana garantisce unsaldo positivo non inferiore ad euro577.512.000 per l’anno 2017 e un saldo nonnegativo a decorrere dall’anno 2018, calco-lato secondo le modalità di cui al comma 4dell’articolo 65. In caso di inadempienza, siapplicano le sanzioni di cui ai commi 13 e14 dell’articolo 65. Alla Regione siciliananon si applicano le disposizioni in materiadi patto di stabilità interno in contrastocon le disposizioni del presente comma.

2. Al fine di riqualificare la spesa regio-nale e favorire il progressivo incrementodella spesa destinata agli investimenti, laRegione siciliana provvede, in attuazionedel punto 2 dell’Accordo sottoscritto con ilGoverno in data 20 giugno 2016, a realiz-zare, per gli anni dal 2017 al 2020, ridu-zioni strutturali della spesa corrente inmisura non inferiore al 3 per cento perciascun anno rispetto all’anno precedente.Qualora in un anno la riduzione sia mag-giore del 3 per cento, la parte eccedentepuò essere portata in diminuzione dellariduzione dell’anno successivo. Restafermo che la riduzione della spesa correntenon può in nessun caso essere inferiore al2 per cento annuo. Tale riduzione avvienemediante una compressione degli impegnidi parte corrente risultanti dal consuntivodell’anno precedente, a parità di funzioniattribuite alla regione, e al netto delleesclusioni elencate al punto 2 del citatoAccordo.

3. La riduzione della spesa di cui alcomma 2 è realizzata attraverso le moda-lità di cui al punto 3 dell’Accordo con laRegione siciliana sottoscritto in data 20giugno 2016. Il Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato verifica annual-mente, previa certificazione regionale, ilrispetto dei saldi di bilancio di cui alcomma 1 e il rispetto delle riduzioni strut-turali della spesa corrente regionale previ-

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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sta al punto 2 dell’Accordo sottoscritto indata 20 giugno 2016 tra il Governo e laRegione siciliana; con la stessa cadenza laPresidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento della funzione pubblica veri-fica, previa certificazione regionale, il ri-spetto delle misure regionali previste alpunto 3 del predetto Accordo.

4. In caso di mancato raggiungimentodell’obiettivo annuale di riduzione degliimpegni di spesa di parte corrente di cui alcomma 2, il Ministero dell’economia e dellefinanze, anche per il tramite dell’Agenziadelle entrate – Ufficio struttura di gestione,è autorizzato a trattenere il corrispettivoimporto dello sforamento a valere sullesomme a qualsiasi titolo spettanti alla Re-gione siciliana.

5. La Regione siciliana, ai sensi dell’ar-ticolo 31, comma 3, del decreto legislativo6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell’ap-plicazione delle modalità attraverso lequali lo Stato assicura il conseguimentodegli obiettivi costituzionali di perequa-zione e di solidarietà per le regioni a sta-tuto speciale ai sensi dell’articolo 27,comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42,pone in essere le azioni necessarie affinchégli enti locali del territorio regionale sisottopongano, anche ai sensi dell’articolo 8della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,alle rilevazioni in materia di determina-zione dei costi e dei fabbisogni standard

poste in essere dalla SOSE – Soluzioni peril Sistema Economico Spa, nelle modalitàpreviste dalle norme richiamate a partiredalla prossima rilevazione.

6. In applicazione delle norme di attua-zione dello Statuto della Regione sicilianain materia finanziaria, approvate dallaCommissione paritetica in data 3 ottobre2016, viene assegnato alla Regione sicilianaun importo pari a 6,74 decimi per l’anno2017 e pari a 7,10 decimi a decorreredall’anno 2018 dell’imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF) determinatacon riferimento al gettito maturato nel ter-ritorio regionale, mediante attribuzione di-retta da parte della struttura di gestione,individuata dal regolamento di cui al de-creto del Ministro delle finanze 22 maggio1998, n. 183, nei modi e nei tempi da

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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definire con apposito decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, adottato pre-via intesa con la Regione.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad effettuare, con pro-prio decreto, le conseguenti variazioni dibilancio.

8. A decorrere dall’anno 2018, nel casoin cui il regime di cui all’articolo 17-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’arti-colo 1, comma 629, lettera b), della legge 23dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, laRegione siciliana versa, entro il 30 ottobredi ciascun anno e fino alla scadenza dellaproroga, al capo X, capitolo n. 3465, arti-colo 1, dello stato di previsione dell’entratadel bilancio dello Stato, l’importo di 285milioni di euro annui. In mancanza delpredetto versamento nei termini previstidal presente articolo, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, anche per il tramitedell’Agenzia delle entrate – Ufficio strut-tura di gestione, è autorizzato a trattenereil corrispettivo importo a valere sullesomme a qualsiasi titolo spettanti alla Re-gione.

9. Sono restituiti alla regione Valle d’Ao-sta gli accantonamenti effettuati per glianni dal 2012 al 2015, ai sensi dell’articolo15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’ar-ticolo 1, comma 132, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e non sono applicati neiconfronti della stessa regione gli accanto-namenti previsti dalla predetta normativa adecorrere dall’anno 2017.

10. In attuazione del punto 7 dell’Ac-cordo firmato il 21 luglio 2015 tra il pre-sidente della regione Valle d’Aosta e il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, a de-finitiva compensazione della perdita di get-tito subita, per gli anni dal 2011 al 2014,dalla regione Valle d’Aosta nella determi-nazione dell’accisa di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a) e b), della legge 26novembre 1981, n. 690, è attribuito allamedesima regione l’importo complessivo di448,8 milioni di euro da corrispondere nel-l’importo di 74,8 milioni di euro per l’anno2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milionidi euro per l’anno 2023.

11. Il Ministero dell’economia e dellefinanze e la regione Friuli Venezia Giuliaprocedono, mediante intesa da raggiungereentro il 30 giugno 2017, alla verifica dellamisura degli accantonamenti effettuati neiconfronti della regione Friuli Venezia Giu-lia, ai sensi dell’articolo 1, commi 711, 712e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,per gli anni dal 2012 al 2015, per effettodelle modifiche intervenute rispetto al-l’anno 2010 in materia di imposizione lo-cale immobiliare.

12. Ai fini della tutela dell’unità econo-mica della Repubblica e per la salvaguardiadegli equilibri di finanza pubblica, con l’in-tesa di cui al comma 11 sono definite lemodalità alternative di concorso della re-gione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal2016 al 2020. Nelle more dell’intesa di cuial periodo precedente, in applicazione delprincipio di equità sostanziale, con riferi-mento all’incremento del carico fiscale so-stenuto nei comuni del restante territorionazionale, il Ministero dell’economia edelle finanze è autorizzato a recuperare ilmaggior gettito comunale connesso allemodifiche intervenute rispetto all’anno2010 in materia di imposizione locale im-mobiliare, provvisoriamente quantificatonell’importo pari a 72 milioni di euro annuisalvo conguaglio, mediante corrispondenteriduzione delle somme a qualsiasi titolospettanti alla regione.

13. Il comma 456 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituitodal seguente:

« 456. In considerazione degli effetti po-sitivi sul proprio disavanzo, derivante daltrasferimento dei debiti di cui al comma454, nel titolo primo della spesa del bilan-cio della regione Piemonte è costituito unfondo, allocato su un apposito capitolo dispesa del bilancio gestionale, con una do-tazione annua di 151 milioni di euro perl’anno 2015, di 222.500.000 euro per l’anno2016 e di 218.309.385 euro a decorreredall’anno 2017 e fino all’esercizio 2045, peril concorso agli oneri assunti dalla gestionecommissariale ».

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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14. Il comma 13 determina oneri pari a4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal2017 al 2045.

15. Al comma 458 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e risulti pagatal’ultima rata dell’ammortamento delle an-ticipazioni di liquidità »;

b) dopo il primo periodo sono inseritii seguenti: « Le risorse residue al 31 dicem-bre 2016 sulla contabilità speciale dellagestione commissariale derivanti dall’appli-cazione del comma 456 e inerenti al con-tributo ivi disciplinato, sono trasferite albilancio della regione Piemonte. A valeresulle relative entrate la regione consegueun valore positivo del saldo di cui all’arti-colo 9 della legge 24 dicembre 2012,n. 243 ».

16. Nel caso in cui il pagamento deidebiti certi, liquidi ed esigibili alla data del31 dicembre 2013 risulti inferiore rispettoalle anticipazioni di liquidità ricevute a talfine dalle regioni beneficiarie ai sensi del-l’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, e successivirifinanziamenti, le risorse eccedenti pos-sono essere utilizzate dalle medesime re-gioni per il pagamento dei debiti certi,liquidi ed esigibili di cui all’articolo 8,comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125.

17. Ciascuna amministrazione pubblicainteressata fornisce formale certificazioneal Tavolo tecnico di cui all’articolo 2 deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno2013, n. 64, dell’avvenuto pagamento deirispettivi debiti di cui al comma 16 e dellerelative registrazioni contabili entro il 28febbraio 2017.

18. Le somme ricevute a titolo di anti-cipazione di liquidità per il pagamento deidebiti certi, liquidi ed esigibili alla data del31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicem-bre 2014, non rendicontate entro il 31

Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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marzo 2017, costituiscono oggetto di estin-zione anticipata entro la data del 30 giugno2017, da parte delle regioni e delle provinceautonome.

19. Al comma 6 dell’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, al primo e al terzo pe-riodo, la parola: « 2019 » è sostituita dallaseguente: « 2020 ».

20. Al comma 680 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, al primoperiodo, le parole: « 2018 e 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e2020 » e al secondo periodo, dopo le parole:« modalità di acquisizione delle risorse daparte dello Stato, » sono inserite le se-guenti: « inclusa la possibilità di prevedereversamenti da parte delle regioni interes-sate, ».

21. Al comma 13-duodecies dell’articolo8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, il secondo periodo èsostituito dal seguente: « Il riparto del con-tributo fra le regioni e le province auto-nome è effettuato sulla base della propostaformulata dalle regioni e dalle provinceautonome in sede di auto-coordinamento,anche tenendo conto delle elaborazioni for-nite dal Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento delle finanze, daapprovare entro il 30 settembre di ciascunanno mediante intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano ».

22. Le anticipazioni di tesoreria, con-cesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alleregioni a statuto ordinario ai sensi dell’ar-ticolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assi-curare mensilmente il finanziamento dellaspesa sanitaria e non regolate alla data dientrata in vigore della presente legge avalere sulle somme della compartecipa-zione all’IVA assegnate alle regioni per imedesimi esercizi, si intendono trasferi-menti definitivi alle regioni a titolo di com-partecipazione all’IVA, nei limiti dell’im-porto dei residui passivi perenti relativi a

Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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trasferimenti per la compartecipazione IVAiscritti nel conto del patrimonio al 31 di-cembre 2016.

23. Alle sistemazioni contabili derivantidall’applicazione del comma 22 provvede,per lo Stato, il Ministro dell’economia edelle finanze con proprio decreto. Le rela-tive registrazioni contabili sono riportatenel rendiconto generale dello Stato perl’esercizio 2016.

24. Le sistemazioni contabili derivantidall’applicazione del comma 22 sono regi-strate dalle regioni nelle scritture contabilidell’esercizio 2016, e non rilevano ai finidel saldo individuato dall’articolo 1,comma 710, della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

25. All’articolo 14 della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sonoinseriti i seguenti:

« 8-bis. Al fine di favorire il monitorag-gio del ciclo completo delle entrate e dellespese, le amministrazioni pubbliche ordi-nano gli incassi e i pagamenti al propriotesoriere o cassiere esclusivamente attra-verso ordinativi informatici emessi secondolo standard Ordinativo Informatico ema-nato dall’Agenzia per l’Italia Digitale(AGID), per il tramite dell’infrastrutturadella banca dati SIOPE gestita dalla Bancad’Italia nell’ambito del servizio di tesoreriastatale. Le modalità con cui enti e tesorieriscambiano gli ordinativi informatici conl’infrastruttura SIOPE sono definite da ap-posite regole di colloquio definite congiun-tamente con l’AGID e disponibili nelle se-zioni dedicate al SIOPE del sito internet

istituzionale del Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato. I tesorieri e icassieri non possono accettare disposizionidi pagamento con modalità differenti daquelle descritte nel periodo precedente.

8-ter. Con decreti del Ministero dell’e-conomia e delle finanze, sentite la Confe-renza unificata e l’AGID, sono stabiliti lemodalità e i tempi per l’attuazione delledisposizioni di cui al comma 8-bis ».

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 67.

(Misure antielusive e di contrasto all’eva-

sione).

1. Al testo unico delle disposizioni legi-slative concernenti le imposte sulla produ-zione e sui consumi e relative sanzionipenali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 15 èaggiunto il seguente:

« 15-bis. Le autobotti e le bettoline uti-lizzate per il trasporto di prodotti sottopo-sti ad accisa in regime sospensivo sonomunite di sistemi di tracciamento dellaposizione e di misurazione delle quantitàscaricate. Con determinazione del Diret-tore dell’Agenzia delle dogane e dei mono-poli sono stabiliti i termini e le modalità diapplicazione della predetta disposizione »;

b) all’articolo 8, comma 1, primo pe-riodo, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « presso il proprio deposito. I pro-dotti sottoposti ad accisa ricevuti in regimesospensivo sono separatamente detenuti econtabilizzati rispetto a quelli assoggettatiad accisa ricevuti nel medesimo deposito »;

c) all’articolo 12, comma 1, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Alle autobottie alle bettoline utilizzate per il trasporto diprodotti assoggettati ad accisa si applicanole disposizioni dell’articolo 6, comma 15-bis »;

d) all’articolo 18, comma 1, dopo leparole: « e presso i destinatari registrati »sono inserite le seguenti: « nonché pressogli altri impianti soggetti a denuncia » edopo le parole: « del destinatario regi-strato » sono inserite le seguenti: « ovverodegli altri soggetti obbligati alla denuncia »;

Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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e) l’articolo 23 è sostituito dal se-guente:

« ART. 23. – (Depositi fiscali di prodottienergetici) – 1. Il regime del deposito fiscaleè consentito:

a) per le raffinerie e per gli altristabilimenti di produzione dove si otten-gono i prodotti energetici di cui all’articolo21, comma 2, ovvero i prodotti energetici dicui all’articolo 21, comma 3, ove destinati acarburazione e combustione, nonché i pro-dotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’arti-colo 21, commi 4 e 5;

b) per gli impianti petrolchimici.

2. L’esercizio degli impianti di cui alcomma 1 è subordinato al rilascio dellalicenza di cui all’articolo 63.

3. La gestione in regime di depositofiscale può essere autorizzata, laddove sus-sistano effettive necessità operative e diapprovvigionamento dell’impianto, per idepositi commerciali di gas di petrolio li-quefatti di capacità non inferiore a 400metri cubi e per i depositi commerciali dialtri prodotti energetici di capacità noninferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di depositofiscale può essere, altresì, autorizzata per idepositi commerciali di gas di petrolio li-quefatti di capacità inferiore a 400 metricubi e per i depositi commerciali di altriprodotti energetici di capacità inferiore a10.000 metri cubi quando, oltre ai presup-posti di cui al comma 3, ricorra almenouna delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di pro-dotto in esenzione da accisa o ad accisaagevolata o trasferimenti di prodotti ener-getici in regime sospensivo verso Paesi del-l’Unione europea ovvero esportazioni versoPaesi non appartenenti all’Unione europea,in misura complessiva pari ad almeno il 30per cento del totale delle estrazioni di unbiennio;

b) il deposito sia propaggine di undeposito fiscale ubicato nelle immediatevicinanze appartenente allo stesso grupposocietario o, se di diversa titolarità, sia

Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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stabilmente destinato ad operare al serviziodel predetto deposito.

5. L’esercizio dei depositi fiscali autoriz-zati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinatoal rilascio della licenza di cui all’articolo63.

6. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nelquinquennio antecedente la richiesta, siastata pronunciata sentenza irrevocabile dicondanna ai sensi dell’articolo 648 del co-dice di procedura penale, ovvero sentenzadefinitiva di applicazione della pena surichiesta, ai sensi dell’articolo 444 del co-dice di procedura penale, per reati di na-tura tributaria, finanziaria e fallimentare eper i delitti non colposi previsti dai titoli II,V, VII, VIII e XIII del libro secondo delcodice penale, per i quali sia prevista lapena della reclusione. La predetta autoriz-zazione è altresì negata ai soggetti nei con-fronti dei quali siano in corso procedureconcorsuali o siano state definite nell’ul-timo quinquennio, nonché ai soggetti cheabbiano commesso violazioni gravi e ripe-tute, per loro natura od entità, alle dispo-sizioni che disciplinano l’accisa, l’impostasul valore aggiunto e i tributi doganali, inrelazione alle quali siano state contestatesanzioni amministrative nell’ultimo quin-quennio.

7. L’istruttoria per il rilascio dell’auto-rizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesafino al passaggio in giudicato della sentenzaconclusiva del procedimento penale, qua-lora nei confronti del soggetto istante siastato emesso, ai sensi dell’articolo 424 delcodice di procedura penale, decreto chedispone il giudizio per uno dei reati indi-cati nel comma 6.

8. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e4 può essere sospesa dall’Autorità giudizia-ria, anche su richiesta dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, nei confronti deldepositario autorizzato per il quale siastato emesso, ai sensi dell’articolo 424 delcodice di procedura penale, decreto chedispone il giudizio per reati di natura tri-butaria, finanziaria e fallimentare. L’auto-rizzazione di cui al primo periodo è in ognicaso sospesa dall’Agenzia delle dogane edei monopoli laddove venga pronunciata

Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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nei confronti del depositario autorizzatosentenza di condanna non definitiva, conapplicazione della pena della reclusione,per reati di natura tributaria, finanziaria efallimentare. Il provvedimento di sospen-sione ha effetto fino alla emissione dellasentenza irrevocabile.

9. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e4 è revocata ai soggetti nei cui confronti èstata pronunciata sentenza irrevocabile dicondanna ai sensi dell’articolo 648 del co-dice di procedura penale, ovvero sentenzadefinitiva di applicazione della pena surichiesta, ai sensi dell’articolo 444 del co-dice di procedura penale, per i reati dinatura tributaria, finanziaria e fallimen-tare, per i quali sia prevista la pena dellareclusione.

10. La licenza di cui al comma 2 ènegata, sospesa e revocata allorché ricor-rano rispettivamente le condizioni di cui aicommi 6, 8 e 9 e l’istruttoria per il rilascioè sospesa allorché ricorrano le condizionidi cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e disocietà, l’autorizzazione e la licenza sononegate, revocate o sospese, ovvero il pro-cedimento per il rilascio delle stesse è so-speso, allorché le situazioni di cui ai commida 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivipreviste, con riferimento a persone che nerivestono funzioni di rappresentanza, diamministrazione o di direzione, nonché apersone che ne esercitano, anche di fatto,la gestione e il controllo.

12. L’Agenzia verifica la permanenzadelle condizioni previste dal comma 4 e, nelcaso esse non possano ritenersi sussistenti,l’autorizzazione di cui al medesimo commaviene sospesa fino a quando non ne siacomprovato il ripristino entro il termine diun anno, alla scadenza del quale vienerevocata. Contestualmente all’emissionedel provvedimento di sospensione di cui alperiodo precedente, viene rilasciata, su ri-chiesta dell’esercente il deposito, la licenzadi cui all’articolo 25, comma 4.

13. Per il controllo della produzione,della trasformazione, del trasferimento edell’impiego dei prodotti energetici, l’Agen-zia delle dogane e dei monopoli può pre-scrivere l’installazione di strumenti e ap-

Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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parecchiature per la misura e per il cam-pionamento delle materie prime e dei pro-dotti semilavorati e finiti; può, altresì,adottare sistemi di verifica e di controllocon l’impiego di tecniche telematiche edinformatiche.

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3e 4 dotati di un idoneo sistema informa-tizzato di controllo in tempo reale del pro-cesso di gestione della produzione, deten-zione e movimentazione dei prodotti, l’A-genzia delle dogane e dei monopoli procedeal controllo dell’accertamento e della liqui-dazione dell’imposta avvalendosi dei datinecessari alla determinazione della quan-tità e della qualità dei prodotti energeticirilevati dal sistema medesimo con accessoin modo autonomo e diretto.

15. Nei recinti dei depositi fiscali nonpossono essere detenuti prodotti energeticidi cui all’articolo 21, comma 2, ad impostaassolta, eccetto quelli strettamente neces-sari per il funzionamento degli impianti,stabiliti per quantità e qualità dal compe-tente ufficio dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli.

16. Per i prodotti immessi in consumoche devono essere sottoposti ad operazionidi miscelazione o a rilavorazioni in unimpianto di lavorazione o di deposito, ge-stito in regime di deposito fiscale, si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 6,comma 13.

17. La presente disposizione non si ap-plica al gas naturale (codici NC 2711 11 00e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701),alla lignite (codice NC 2702) e al coke

(codice NC 2704) ».

2. Per i depositi commerciali gestiti inregime di deposito fiscale di cui al comma1, lettera e), del presente articolo, le dispo-sizioni di cui all’articolo 23, comma 4, deltesto unico di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalmedesimo comma 1, lettera e), hanno ef-fetto a decorrere dal terzo anno successivoa quello di entrata in vigore della presentelegge.

3. All’articolo 3 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevutafiscale contengono l’indicazione del nu-mero di codice fiscale del cessionario ocommittente, se richiesto dal cliente nonoltre il momento di effettuazione dell’ope-razione ».

4. In attuazione di quanto disposto dalcomma 3, con successivo provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle entratesono adeguati i decreti che disciplinano ilcontenuto dello scontrino fiscale e dellaricevuta fiscale.

5. La disposizione di cui al comma 3 siapplica alle operazioni effettuate a decor-rere dal 1° gennaio 2018.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 icontribuenti, persone fisiche residenti nelterritorio dello Stato che effettuano acqui-sti di beni o servizi, fuori dall’esercizio diattività d’impresa, arte o professione,presso esercenti che hanno optato per latrasmissione telematica dei corrispettivi aisensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127, possonopartecipare all’estrazione a sorte di premiattribuiti nel quadro di una lotteria nazio-nale. Per partecipare all’estrazione è ne-cessario che i contribuenti, al momentodell’acquisto, comunichino il proprio co-dice fiscale all’esercente e che quest’ultimotrasmetta all’Agenzia delle entrate i datidella singola cessione o prestazione se-condo le modalità di cui ai commi 3 e 4dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 ago-sto 2015, n. 127.

7. La partecipazione all’estrazione asorte di cui al comma 6 è consentita anchecon riferimento a tutti gli acquisti di beni oservizi, effettuati fuori dall’esercizio di at-tività d’impresa, arte o professione, docu-mentati con fattura, a condizione che i datidi quest’ultima siano trasmessi telematica-mente all’Agenzia delle entrate ai sensidell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero aisensi dell’articolo 1, comma 3, del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 68.

(Imposta sul reddito d’impresa e razionaliz-zazione dell’aiuto alla crescita economica).

1. Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 1, lettera g),dopo le parole: « non residenti » sono ag-giunte le seguenti: « , nonché quelli di cuiall’articolo 55-bis, comma 1, secondo pe-riodo »;

b) dopo l’articolo 55 è inserito il se-guente:

« ART. 55-bis. – (Imposta sul redditod’impresa) – 1. Il reddito d’impresa degliimprenditori individuali e delle società innome collettivo e in accomandita semplicein regime di contabilità ordinaria, determi-nato ai sensi del presente capo, è esclusodalla formazione del reddito complessivo eassoggettato a tassazione separata con l’a-liquota prevista dall’articolo 77. Dal red-dito d’impresa sono ammesse in deduzionele somme prelevate, a carico dell’utile diesercizio e delle riserve di utili, nei limitidel reddito del periodo d’imposta e deiperiodi d’imposta precedenti assoggettati atassazione separata al netto delle perditeresidue computabili in diminuzione deiredditi dei periodi d’imposta successivi, afavore dell’imprenditore, dei collaboratorifamiliari o dei soci.

2. In deroga all’articolo 8, comma 3, leperdite maturate nei periodi d’imposta diapplicazione delle disposizioni di cui alcomma 1 del presente articolo sono com-putate in diminuzione del reddito dei pe-riodi d’imposta successivi per l’intero im-porto che trova capienza in essi. Le perditenon ancora utilizzate al momento di fuo-riuscita dal regime di cui al presente arti-colo sono computabili in diminuzione dairedditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3,considerando l’ultimo anno di permanenzanel regime come anno di maturazione dellestesse. Nel caso di società in nome collet-tivo e in accomandita semplice tali perditesono imputate a ciascun socio proporzio-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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nalmente alla sua quota di partecipazioneagli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell’utiledell’esercizio e delle riserve di utili, neilimiti del reddito dell’esercizio e dei periodid’imposta precedenti assoggettati a tassa-zione separata e non ancora prelevati, afavore dell’imprenditore, dei collaboratorifamiliari o dei soci costituiscono redditod’impresa e concorrono integralmente aformare il reddito complessivo dell’impren-ditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nomecollettivo e in accomandita semplice inregime di contabilità ordinaria possono op-tare per l’applicazione delle disposizioni dicui al presente articolo. L’opzione ha du-rata pari a cinque periodi d’imposta, èrinnovabile e deve essere esercitata nelladichiarazione dei redditi, con effetto dalperiodo d’imposta cui è riferita la dichia-razione.

5. L’applicazione del presente articoloesclude quella dell’articolo 5 limitatamenteall’imputazione e alla tassazione del red-dito indipendentemente dalla sua perce-zione.

6. Le disposizioni del presente articolonon si applicano alle somme prelevate acarico delle riserve formate con utili deiperiodi d’imposta precedenti a quello dalquale ha effetto tale articolo; le riserve dacui sono prelevate le somme si consideranoformate prioritariamente con utili di taliperiodi d’imposta »;

c) all’articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Opzioni per le società a ristrettabase proprietaria »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. In alternativa a quanto dispostodai commi 1 e 2, le società ivi previstepossono esercitare l’opzione per l’applica-zione del regime di cui all’articolo 55-bis.Gli utili di esercizio e le riserve di utiliderivanti dalle partecipazioni nelle societàche esercitano l’opzione di cui all’articolo55-bis si considerano equiparati allesomme di cui al comma 3 dello stessoarticolo ».

Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2. Per i soggetti che applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 55-bis del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, introdotto dal pre-sente articolo, l’ammontare del contributoannuo dovuto dai soggetti di cui all’articolo1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è de-terminato senza tenere conto delle dispo-sizioni di cui al citato articolo 55-bis.

3. Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 84, comma 3, alinea,dopo il secondo periodo è inserito il se-guente: « La limitazione si applica anchealle eccedenze oggetto di riporto in avantidi cui al comma 4 dell’articolo 96, relati-vamente agli interessi indeducibili, nonchéa quelle di cui all’articolo 1, comma 4, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, relativamenteall’aiuto alla crescita economica »;

b) all’articolo 88, comma 4-ter, il se-condo periodo è sostituito dal seguente:« In caso di concordato di risanamento, diaccordo di ristrutturazione dei debiti omo-logato ai sensi dell’articolo 182-bis del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero diun piano attestato ai sensi dell’articolo 67,terzo comma, lettera d), del citato regiodecreto n. 267 del 1942, pubblicato nelregistro delle imprese, o di procedureestere a queste equivalenti, la riduzione deidebiti dell’impresa non costituisce soprav-venienza attiva per la parte che eccede leperdite, pregresse e di periodo, di cui al-l’articolo 84, senza considerare il limitedell’ottanta per cento, la deduzione di pe-riodo e l’eccedenza relativa all’aiuto allacrescita economica di cui all’articolo 1,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gliinteressi passivi e gli oneri finanziari assi-milati di cui al comma 4 dell’articolo 96 delpresente testo unico »;

c) all’articolo 172, comma 7, il quintoperiodo è sostituito dal seguente: « Le di-

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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sposizioni del presente comma si applicanoanche agli interessi indeducibili oggetto diriporto in avanti di cui al comma 4 dell’ar-ticolo 96 del presente testo unico, nonchéall’eccedenza relativa all’aiuto alla crescitaeconomica di cui all’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214 »;

d) all’articolo 173, comma 10, dopo leparole: « Alle perdite fiscali » sono inseritele seguenti: « , agli interessi indeducibilioggetto di riporto in avanti di cui al comma4 dell’articolo 96 del presente testo unico,nonché all’eccedenza relativa all’aiuto allacrescita economica di cui all’articolo 1,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

e) all’articolo 181, comma 1, dopo leparole: « le perdite fiscali » sono inserite leseguenti: « , l’eccedenza di interessi inde-ducibili oggetto di riporto in avanti di cui alcomma 4 dell’articolo 96 del presente testounico, nonché l’eccedenza relativa all’aiutoalla crescita economica di cui all’articolo 1,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ».

4. All’articolo 1 del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Il rendimento nozionale del nuovocapitale proprio è valutato mediante appli-cazione dell’aliquota percentuale di cui alcomma 3 alla variazione in aumento delcapitale proprio rispetto a quello esistentealla chiusura dell’esercizio in corso al 31dicembre 2010 »;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dall’ottavo periodo d’imposta l’ali-quota percentuale per il calcolo del rendi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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mento nozionale del nuovo capitale pro-prio è fissata al 2,7 per cento. In via tran-sitoria, per il primo triennio di applica-zione, l’aliquota è fissata al 3 per cento; peril periodo d’imposta in corso al 31 dicem-bre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 di-cembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l’ali-quota è fissata, rispettivamente, al 4 percento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento eal 2,3 per cento »;

d) dopo il comma 6 è inserito il se-guente:

« 6-bis. Per i soggetti diversi dalle ban-che e dalle imprese di assicurazione lavariazione in aumento del capitale proprionon ha effetto fino a concorrenza dell’in-cremento delle consistenze dei titoli e va-lori mobiliari diversi dalle partecipazionirispetto a quelli risultanti dal bilancio re-lativo all’esercizio in corso al 31 dicembre2010 »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il presente articolo si applica ancheal reddito d’impresa di persone fisiche,società in nome collettivo e in accomanditasemplice in regime di contabilità ordina-ria ».

5. In deroga all’articolo 3 della legge 27luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui alcomma 4, lettere d) ed e), si applicano adecorrere dal periodo d’imposta successivoa quello in corso alla data del 31 dicembre2015.

6. Per i soggetti di cui all’articolo 1,comma 7, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comesostituito dalla lettera e) del comma 4 delpresente articolo, a partire dal periodod’imposta successivo a quello in corso alladata del 31 dicembre 2015, rileva, comeincremento di capitale proprio, anche ladifferenza fra il patrimonio netto al 31dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31dicembre 2010.

7. La determinazione dell’acconto do-vuto ai fini dell’imposta sui redditi dellesocietà relativo al periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2016 è effettuata considerando quale im-posta del periodo precedente quella che sisarebbe determinata applicando le dispo-sizioni di cui al comma 4.

ART. 69.

(Proroga della rideterminazione del valore diacquisto dei terreni e delle partecipazioninonché della rivalutazione dei beni di im-

presa).

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2003, n. 27, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1°gennaio 2016 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2017 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2017 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2017 ».

2. Sui valori di acquisto delle parteci-pazioni non negoziate in mercati regola-mentati e dei terreni, edificabili o con de-stinazione agricola, rideterminati con lemodalità e nei termini indicati dal comma2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicem-bre 2002, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,come modificato dal comma 1 del presentearticolo, le aliquote delle imposte sostitu-tive di cui all’articolo 5, comma 2, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, sono parientrambe all’8 per cento e l’aliquota di cuiall’articolo 7, comma 2, della medesimalegge è raddoppiata.

3. I soggetti indicati nell’articolo 73,comma 1, lettere a) e b), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, che non adottano i prin-cìpi contabili internazionali nella reda-zione del bilancio, possono, anche in de-roga all’articolo 2426 del codice civile e adogni altra disposizione di legge vigente in

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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materia, rivalutare i beni di impresa e lepartecipazioni di cui alla sezione II delcapo I della legge 21 novembre 2000,n. 342, ad esclusione degli immobili allacui produzione o al cui scambio è direttal’attività di impresa, risultanti dal bilanciodell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

4. La rivalutazione deve essere eseguitanel bilancio o rendiconto dell’esercizio suc-cessivo a quello di cui al comma 3, per ilquale il termine di approvazione scade suc-cessivamente alla data di entrata in vigoredella presente legge, deve riguardare tutti ibeni appartenenti alla stessa categoriaomogenea e deve essere annotata nel rela-tivo inventario e nella nota integrativa.

5. Il saldo attivo della rivalutazione puòessere affrancato, in tutto o in parte, conl’applicazione in capo alla società di un’im-posta sostitutiva delle imposte sui redditi,dell’imposta regionale sulle attività produt-tive e di eventuali addizionali nella misuradel 10 per cento da versare con le modalitàindicate al comma 8.

6. Il maggior valore attribuito ai beni insede di rivalutazione si considera ricono-sciuto ai fini delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività produt-tive a decorrere dal terzo esercizio succes-sivo a quello con riferimento al quale larivalutazione è stata eseguita, mediante ilversamento di un’imposta sostitutiva delleimposte sui redditi e dell’imposta regionalesulle attività produttive e di eventuali ad-dizionali nella misura del 16 per cento peri beni ammortizzabili e del 12 per centoper i beni non ammortizzabili.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso,di assegnazione ai soci, di destinazione afinalità estranee all’esercizio dell’impresaovvero al consumo personale o familiaredell’imprenditore dei beni rivalutati in dataanteriore a quella di inizio del quarto eser-cizio successivo a quello nel cui bilancio larivalutazione è stata eseguita, ai fini delladeterminazione delle plusvalenze o minu-svalenze si ha riguardo al costo del beneprima della rivalutazione.

8. Le imposte sostitutive di cui ai commi5 e 6 sono versate in un’unica rata entro iltermine di versamento del saldo delle im-poste sui redditi dovute per il periodo d’im-

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posta con riferimento al quale la rivaluta-zione è eseguita. Gli importi da versarepossono essere compensati ai sensi del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15della legge 21 novembre 2000, n. 342,quelle del regolamento di cui al decreto delMinistro delle finanze 13 aprile 2001,n. 162, nonché le disposizioni del regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 19 aprile 2002,n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’ar-ticolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311.

10. Limitatamente ai beni immobili, imaggiori valori iscritti in bilancio ai sensidell’articolo 14 della legge 21 novembre2000, n. 342, si considerano riconosciuticon effetto dal periodo d’imposta in corsoalla data del 1º dicembre 2018.

11. Le previsioni di cui all’articolo 14,comma 1, della legge 21 novembre 2000,n. 342, si applicano anche ai soggetti cheredigono il bilancio in base ai princìpicontabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,anche con riferimento alle partecipazioni,in società ed enti, costituenti immobilizza-zioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,comma 3-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Per tali soggetti, per l’importo corrispon-dente ai maggiori valori oggetto di rialli-neamento, al netto dell’imposta sostitutivadi cui al comma 6, è vincolata una riservain sospensione d’imposta ai fini fiscali chepuò essere affrancata ai sensi del comma 5.

ART. 70.

(Riapertura dei termini in tema di assegna-zione o cessione di taluni beni ai soci e diestromissione dei beni immobili dal patri-monio dell’impresa da parte dell’imprendi-

tore individuale).

1. Le disposizioni dell’articolo 1, commida 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, si applicano anche alle assegna-

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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zioni, trasformazioni e cessioni poste inessere successivamente al 30 settembre2016 ed entro il 30 settembre 2017. I ver-samenti rateali dell’imposta sostitutiva dicui al comma 120 del citato articolo 1 dellalegge n. 208 del 2015 sono effettuati, ri-spettivamente, entro il 30 novembre 2017ed entro il 16 giugno 2018.

2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,si applicano anche alle esclusioni dal pa-trimonio dell’impresa dei beni ivi indicati,posseduti alla data del 31 ottobre 2016,poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31maggio 2017. I versamenti rateali dell’im-posta sostitutiva di cui al comma 121 delcitato articolo 1 della legge n. 208 del 2015sono effettuati, rispettivamente, entro il 30novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per isoggetti che si avvalgono della presentedisposizione gli effetti dell’estromissionedecorrono dal 1° gennaio 2017.

ART. 71.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta sulvalore aggiunto sulle variazioni dell’impo-

nibile o dell’imposta).

1. All’articolo 26 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « re-scissione e simili » sono inserite le seguenti:« o per mancato pagamento in tutto o inparte a causa di procedure concorsuali o diprocedure esecutive individuali rimaste in-fruttuose o a seguito di un accordo diristrutturazione dei debiti omologato aisensi dell’articolo 182-bis del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un pianoattestato ai sensi dell’articolo 67, terzocomma, lettera d), del medesimo regio de-creto n. 267 del 1942, pubblicato nel regi-stro delle imprese »;

b) al comma 8, le parole: « ai commi 2,3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « aicommi 2, 3 e 5 »;

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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c) al comma 12, alinea, le parole: « Aifini del comma 4, lettera b), » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Ai fini del comma 2 »;

d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e ilsecondo periodo del comma 5 è soppresso.

ART. 72.

(Autorizzazione al cambio di tecnologia deidiritti d’uso delle frequenze in banda 900 e

1800 Mhz).

1. Al fine di favorire lo sviluppo deiservizi e delle tecnologie di tipo a bandalarga e di garantire una maggiore efficienzanell’uso dello spettro, i diritti d’uso dellefrequenze in banda 900 e 1800 Mhz inscadenza al 30 giugno 2018 possono, sudomanda dei titolari, essere oggetto di re-visione delle condizioni tecniche e di pro-roga con decorrenza dal 1° luglio 2017 nelrispetto del principio di neutralità tecno-logica.

2. Ai sensi di quanto previsto dalcomma 1, i titolari dei diritti d’uso dellefrequenze in banda 900 e 1800 Mhz inscadenza al 30 giugno 2018 possono richie-dere l’autorizzazione al cambio della tec-nologia sull’intera banda attribuita a fardata dal 1° luglio 2017 e contestualmentela proroga alle nuove condizioni tecniche al31 dicembre 2029 della durata dei suddettidiritti d’uso, previa presentazione di un’u-nica istanza ai sensi dell’articolo 25,comma 6, del codice delle comunicazionielettroniche, di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, da presentare entro il15 febbraio 2017, corredata di un detta-gliato piano tecnico finanziario.

3. La proroga di cui all’articolo 25 delcodice delle comunicazioni elettroniche, dicui al decreto legislativo 1° agosto 2003,n. 259, comporta il pagamento anticipato ein un’unica soluzione dei contributi per idiritti d’uso delle frequenze di cui all’arti-colo 35 del medesimo codice, da effettuareentro e non oltre il 30 settembre 2017. Lamisura dei suddetti contributi, rapportatialla quantità di banda e alla durata, è datadal valore fissato per le suddette frequenzedalle delibere dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni 541/08/CONS del 17

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 mag-gio 2011, maggiorato del 30 per cento.

4. Il contributo di cui al comma 3 èattualizzato al tasso di rendimento deibuoni del tesoro poliennali decennali regi-strato alla data dell’ultima asta dei buonidel tesoro poliennali antecedente alla datadi presentazione dell’istanza.

5. In caso di accoglimento dell’istanza dicui al comma 2, il Ministero dello sviluppoeconomico provvede a rilasciare i nuovidiritti d’uso con decorrenza dal 1° luglio2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029con recupero degli eventuali importi giàversati e dovuti per il primo semestre del2017 per le autorizzazioni al cambio dellatecnologia sulle frequenze in banda 900 e1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

6. In caso di accoglimento dell’istanza dicui al comma 2, fino al 30 giugno 2018 igestori radiomobili autorizzati al cambiodella tecnologia sono, comunque, tenuti alrispetto degli obblighi di cui alle rispettivelicenze di global system for mobile commu-

nications (GSM) e in considerazione di taleonere i contributi di cui al comma 3 sonodecurtati di un importo pari al 30 per centoin misura proporzionale alla percentuale dibanda utilizzata sul territorio nazionalecon tecnologia GSM fino alla suddetta data.

7. I diritti d’uso delle frequenze per iquali il Ministero dello sviluppo economiconon riceve istanze o non concede proroghesono messi a gara pubblica entro il 30giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre2017, secondo i criteri adottati dall’Auto-rità per le garanzie nelle comunicazionientro e non oltre il 31 marzo 2017, conimporto minimo di base d’asta pari adalmeno il valore dei contributi previsto dalcomma 3, ulteriormente maggiorato del 10per cento.

8. I maggiori introiti per il 2017 deri-vanti dal presente articolo sono quantificatiin 2.010 milioni di euro. Al fine di garantirela realizzazione integrale dei predetti mag-giori introiti, con riferimento ai dirittid’uso delle frequenze per i quali il Mini-stero dello sviluppo economico non riceveistanze o non concede proroghe, il Mini-stero dell’economia e delle finanze, sullabase delle informazioni comunicate dal Mi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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nistero dello sviluppo economico, provvedeentro il 15 aprile 2017 ad accantonare erendere indisponibili le corrispondentisomme con le modalità di cui all’articolo17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esitidella gara di cui al comma 7, come comu-nicati tempestivamente dal Ministero dellosviluppo economico, gli introiti di cui alperiodo precedente non dovessero realiz-zarsi in tutto o in parte, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze siprovvede alla riduzione degli stanziamentiaccantonati in misura corrispondente perassicurare la copertura delle minori en-trate accertate per il 2017. Nel caso in cuigli stanziamenti da ridurre siano di im-porto tale da recare pregiudizio alla fun-zionalità e all’operatività delle amministra-zioni interessate, il Ministro dell’economiae delle finanze provvede, ai sensi dell’arti-colo 17, comma 13, della citata legge n. 196del 2009, ad assicurare il conseguimentodegli obiettivi di finanza pubblica, assu-mendo tempestivamente le conseguenti ini-ziative legislative. Il Ministro dell’economiae delle finanze riferisce senza ritardo alleCamere con apposita relazione in meritoalle cause dello scostamento e all’adozionedelle misure di cui al presente comma.

ART. 73.

(Gara Superenalotto).

1. Per garantire la tutela degli interessipubblici nelle attività di raccolta del gioco,nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva2014/23/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiu-dicazione dei contratti di concessione, non-ché dell’articolo 30 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, la gestione di taliattività è affidata a uno o più soggetti sceltimediante procedure aperte, competitive enon discriminatorie. Conseguentemente, invista della scadenza della concessione vi-gente, la gestione dei giochi numerici atotalizzatore nazionale, dei giochi comple-mentari e opzionali e delle relative formedi partecipazione a distanza, nonché diogni ulteriore gioco numerico basato su un

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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unico totalizzatore a livello nazionale, èaffidata in concessione aggiudicata dall’A-genzia delle dogane e dei monopoli, nelrispetto dei princìpi e delle regole europeie nazionali, a una qualificata impresa conpregresse esperienze nella gestione o rac-colta di gioco ovvero in possesso di unacapacità tecnico-infrastrutturale non infe-riore a quella richiesta dal capitolato tec-nico, con sede legale in uno degli Stati delloSpazio economico europeo, munita di ido-nei requisiti di affidabilità tecnica ed eco-nomica, scelta mediante procedura di se-lezione aperta, competitiva e non discrimi-natoria. La procedura è indetta alle se-guenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di noveanni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell’of-ferta economicamente più vantaggiosa e,quanto alla componente del prezzo, based’asta, per le offerte al rialzo, di 100 mi-lioni di euro;

c) versamento del prezzo indicato nel-l’offerta del concorrente risultato primo ingraduatoria, nella misura del 50 per centoall’atto dell’aggiudicazione e della quotaresidua all’atto dell’effettiva assunzione delservizio del gioco da parte dell’aggiudica-tario;

d) aggio per il concessionario pari al 5per cento della raccolta con offerta al ri-basso;

e) espressa previsione, negli atti digara, delle pratiche o dei rapporti negozialiconsentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge22 maggio 2010, n. 73;

f) facoltà per il concessionario aggiu-dicatario di utilizzare la rete di telecomu-nicazioni per prestazioni, dirette o indi-rette, di servizi diversi dalla raccolta delgioco, previa autorizzazione dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli in ragionedella loro compatibilità con la raccoltastessa;

g) obbligo di aggiornamento tecnolo-gico del sistema della rete e dei terminali di

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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gioco secondo standard qualitativi che ga-rantiscano la massima sicurezza e affida-bilità, secondo il piano d’investimento checostituisce parte dell’offerta tecnica;

h) obbligo per il concessionario diversamento annuale all’erario delle sommecomunque eventualmente non investite se-condo il piano di cui alla lettera g) e dellesomme addebitate in violazione delle pre-visioni dei bandi di gara ai sensi dellalettera e).

2. Al fine di rendere effettiva l’assun-zione del servizio del gioco da parte del-l’aggiudicatario, con riferimento alla devo-luzione della rete allo Stato, prevista dal-l’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delledogane e dei monopoli può disporre ilpassaggio diretto del diritto d’uso della retetra il concessionario uscente e l’aggiudica-tario, fermo restando che il diritto d’uso hatermine alla scadenza della nuova conces-sione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ULTERIORI

ART. 74.

(Interventi diversi).

1. Alle fondazioni bancarie di cui aldecreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,è riconosciuto, per l’anno 2017, un contri-buto, sotto forma di credito d’imposta, parial 100 per cento dei versamenti volontarieffettuati, nell’ambito della propria attivitàistituzionale, in favore dei fondi specialiistituiti presso le regioni ai sensi dell’arti-colo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Il contributo di cui al comma 1 èassegnato, fino a esaurimento delle risorsedisponibili, pari a 10 milioni di euro, se-condo l’ordine temporale con cui le fonda-zioni comunicano all’Associazione di fon-dazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI)l’impegno a effettuare i versamenti di cui alcomma 1. Al fine di consentire la fruizionedel credito d’imposta, l’ACRI trasmette al-l’Agenzia delle entrate l’elenco delle fonda-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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zioni finanziatrici per le quali sia statariscontrata la corretta delibera d’impegnoin ordine cronologico di presentazione. Ilriconoscimento del credito d’imposta è co-municato dall’Agenzia delle entrate a ognifondazione finanziatrice e per conoscenzaall’ACRI.

3. Il credito d’imposta può essere uti-lizzato esclusivamente in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal pe-riodo d’imposta nel quale lo stesso è statoriconosciuto. Il credito d’imposta di cui alpresente comma è cedibile dai soggetti dicui al comma 1, nel rispetto delle disposi-zioni di cui agli articoli 1260 e seguenti delcodice civile e previa adeguata dimostra-zione dell’effettività del diritto al creditomedesimo, a intermediari bancari, finan-ziari e assicurativi. La cessione del creditod’imposta è esente dall’imposta di registro.Al credito d’imposta non si applicano ilimiti di cui all’articolo 1, comma 53, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’arti-colo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388.

4. Con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono definite le disposizioni applicative ne-cessarie, comprese le procedure per la con-cessione del contributo nel rispetto del li-mite di spesa stabilito.

5. Al fine di consentire la partecipazioneitaliana a centri di ricerca europei e inter-nazionali e alle iniziative promosse daigruppi intergovernatori informali, dalleistituzioni e dagli organismi dell’Unioneeuropea e dalle banche e dai fondi disviluppo e di investimento europei, comun-que denominati, nonché per assicurare l’a-dempimento degli oneri connessi alla par-tecipazione italiana ai predetti soggetti, an-che in esecuzione di accordi internazionaliapprovati e resi esecutivi, è autorizzata laspesa di 10 milioni di euro per gli anni2017 e 2018 e di 20 milioni di euro perl’anno 2019.

6. All’articolo 1 del decreto-legge 4 di-cembre 2015, n. 191, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,

Atti Parlamentari — 188 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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n. 13, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 3, quarto periodo, leparole: « entro 60 giorni dal decreto dicessazione dell’esercizio dell’impresa di cuiall’articolo 73 del decreto legislativo 8 lu-glio 1999, n. 270 » sono sostituite dalle se-guenti « entro 60 giorni dalla data in cui haefficacia la cessione a titolo definitivo deicomplessi aziendali oggetto delle procedureper il trasferimento di cui al comma 2 »;

b) dopo il comma 8.3 è inserito ilseguente:

« 8.3-bis. Il contratto che regola il tra-sferimento dei complessi aziendali in capoall’aggiudicatario individuato a norma delcomma 8.1 definisce altresì le modalità conle quali, successivamente al suddetto tra-sferimento, i commissari della proceduradi amministrazione straordinaria svolgonoo proseguono le attività, esecutive e divigilanza, funzionali all’attuazione delpiano approvato con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105dell’8 maggio 2014, come eventualmentemodificato ai sensi del comma 8.1. Il ter-mine di durata del programma dell’ammi-nistrazione straordinaria si intende estesofino alla scadenza del termine ultimo perl’attuazione del predetto piano, come even-tualmente modificato o prorogato ai sensidel comma 8.1 o di altra norma di legge.Entro tale termine, i commissari straordi-nari sono autorizzati a individuare e rea-lizzare ulteriori interventi di decontamina-zione e risanamento ambientale non pre-visti nell’ambito del predetto piano, ma allostesso strettamente connessi, anche me-diante formazione e impiego del personaledelle società in amministrazione straordi-naria non altrimenti impegnato. Il decretodi cessazione dell’esercizio dell’impresa dicui all’articolo 73 del decreto legislativo 8luglio 1999, n. 270, è adottato a seguitodell’intervenuta integrale cessazione, daparte dell’amministrazione straordinaria,di tutte le attività e funzioni, anche divigilanza, comunque connesse all’attua-zione del piano approvato con il citatodecreto del Presidente del Consiglio dei

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ministri 14 marzo 2014, come eventual-mente modificato ai sensi del comma 8.1,ovvero degli ulteriori interventi posti inessere ai sensi del presente comma ».

7. Per il supporto alle attività del Com-missario straordinario per l’attuazione del-l’Agenda digitale di cui all’articolo 63 deldecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, èautorizzata la spesa di 11 milioni di europer l’anno 2017 e di 20 milioni di euro perl’anno 2018. Le risorse di cui al primoperiodo sono trasferite al bilancio auto-nomo della Presidenza del Consiglio deiministri con autonoma evidenza contabile.

8. Al finanziamento delle iniziative dicui al comma 7 possono concorrere ulte-riori risorse per l’anno 2017, fino a com-plessivi 9 milioni di euro, a valere sullerisorse dei pertinenti programmi operativicofinanziati dai fondi strutturali e di inve-stimento europei 2014/2020.

9. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, un fondo daripartire con una dotazione finanziaria di20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30milioni di euro per l’anno 2018 e di 50milioni di euro per ciascuno degli anni2019 e 2020, per il potenziamento dellapromozione della cultura e della linguaitaliane all’estero.

10. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Mi-nistro dei beni e delle attività culturali e delturismo, sono individuati gli interventi dafinanziare con il fondo di cui al comma 9.

11. Per il periodo 2017-2027, ai finidella realizzazione del progetto Ryder Cup2022, relativamente alla parte non copertadai contributi dello Stato, è concessa afavore di Ryder Cup Europe LLP la garan-zia dello Stato per un ammontare fino a 97milioni di euro. La garanzia è elencatanell’allegato allo stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze dicui all’articolo 31 della legge 31 dicembre2009, n. 196. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze sono definite le

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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modalità di operatività della garanzia delloStato.

12. La Federazione italiana golf prov-vede a fornire annualmente alla Presidenzadel Consiglio dei ministri e al Ministerodell’economia e delle finanze una relazionesulle attività svolte, accompagnata da un’a-nalitica rendicontazione dell’utilizzo deicontributi di cui al comma 11.

13. All’articolo 90 della legge 27 dicem-bre 2002, n. 289, dopo il comma 13 èinserito il seguente:

« 13-bis. Il Fondo può altresì rilasciaregaranzie o controgaranzie nell’interesse delComitato olimpico nazionale italiano(CONI), del Comitato italiano paralimpico,della società CONI servizi Spa, ovvero dellefederazioni sportive nazionali per le atti-vità connesse all’aggiudicazione o allo svol-gimento di competizioni sportive interna-zionali di prestigio per il Paese. Il rilasciodelle garanzie di cui al presente commadeve avvenire nel rispetto dei criteri e conle modalità di cui al comma 13 ».

14. Al fine di sostenere il progetto dilocalizzazione, nell’area della Manifatturatabacchi di Bologna, del Centro dati del-l’organismo internazionale « Centro euro-peo di previsioni a medio termine – Eu-ropean centre for medium weather fore-cast », è autorizzata una spesa pari a 15milioni di euro per l’anno 2017, a 20 mi-lioni di euro per l’anno 2018, a 15 milionidi euro per l’anno 2019 e a 2 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2020, per larealizzazione delle necessarie infrastrut-ture a cura della regione Emilia-Romagna,nonché per la partecipazione italiana aiprogrammi di ricerca e sviluppo dell’U-nione europea e per il rafforzamento dellaricerca nel campo della meteorologia edella climatologia. Con decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca sono attribuite alla regione Emilia-Romagna le risorse necessarie per la rea-lizzazione delle infrastrutture e sono defi-niti gli ulteriori interventi previsti dal pre-sente comma.

15. Al fine di riorganizzare le soprin-tendenze speciali di Roma e di Pompei e diadeguarle ai nuovi standard in materia di

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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musei e di luoghi della cultura di cui al-l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio2014, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, all’arti-colo 1, comma 327, della legge 28 dicembre2015, n. 208, le parole: « trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31gennaio 2017 ».

16. Per consentire la realizzazione delprogetto sportivo delle finali di coppa delmondo di sci a marzo 2020 e i campionatimondiali di sci alpino che si terranno aCortina d’Ampezzo nel febbraio 2021, ilpresidente della società ANAS Spa è dele-gato, in qualità di commissario, alla rea-lizzazione delle opere, di competenza dellamedesima società, connesse all’adegua-mento della viabilità statale nella provinciadi Belluno.

17. Per l’attuazione degli interventi dicui al comma 16, il commissario delegatodel Governo di cui al medesimo comma 16può avvalersi, in qualità di soggetto attua-tore, delle strutture della società ANASSpa, delle amministrazioni centrali e peri-feriche dello Stato e degli altri enti terri-toriali, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Le ammini-strazioni interessate provvedono agli adem-pimenti previsti con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

18. Il commissario delegato del Governodi cui al comma 16, nel limite delle risorsefinanziarie previste dal comma 23 e dellerisorse autorizzate per il programma di cuiall’articolo 18, comma 10, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e successivi rifinanziamenti, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, provvede all’approvazionedi un piano degli interventi di adeguamentodella rete viaria, da trasmettere al Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, che devecontenere la descrizione di ciascun inter-vento con la relativa previsione di durata,non superiore comunque al termine di con-segna definitiva del 31 dicembre 2019, non-ché l’indicazione delle singole stime di co-sto, ferma restando la possibilità di succes-

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siva rimodulazione e integrazione, nei li-miti delle risorse che residuano nelladisponibilità del commissario delegato delGoverno. Al fine di ridurre i costi e i tempidi realizzazione degli interventi, il commis-sario può rielaborare i progetti anche giàapprovati ma non ancora appaltati. Ilpiano, che viene aggiornato qualora ne ri-corrano i presupposti, è pubblicato in unasezione dedicata del sito internet istituzio-nale del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e nel sito internet istiutionaledella società ANAS Spa.

19. Per la semplificazione delle proce-dure amministrative di approvazione deiprogetti degli interventi compresi nel pianodi cui al comma 18, il commissario delegatodel Governo, di cui al comma 16, entrotrenta giorni dalla prima approvazione delpiano e, successivamente, entro dieci giornidall’introduzione di eventuali modifiche eintegrazioni del piano medesimo, convoca,ai sensi degli articoli 14 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenzadi servizi, cui partecipano tutti i rappre-sentanti delle amministrazioni dello Stato edegli altri enti tenuti ad adottare atti diintesa o di concerto, nonché a rilasciarepareri, autorizzazioni, concessioni, appro-vazioni e nulla osta previsti dalle leggistatali e regionali. I termini sono ridottialla metà e il commissario delegato è ilsoggetto abilitato ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del1990.

20. Nel rispetto dei princìpi generalidell’ordinamento, della normativa dell’U-nione europea e degli obblighi internazio-nali assunti dall’Italia e nei limiti dellerisorse stanziate, il commissario delegatodel Governo, di cui al comma 16, esercita ipoteri sostitutivi per risolvere situazioni oeventi ostativi alla realizzazione degli in-terventi iscritti nel piano di cui al comma18.

21. Ove necessario, il commissario de-legato del Governo, di cui al comma 16,può provvedere in deroga alla legislazionevigente, a mezzo di ordinanza, nel rispettodei princìpi dell’ordinamento e nei limitiindicati con delibera del Consiglio dei mi-nistri, sentito il presidente della regione

Atti Parlamentari — 193 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Veneto. Tali ordinanze, come i provvedi-menti commissariali, sono immediata-mente efficaci e sono pubblicate nella Gaz-

zetta Ufficiale.22. Il commissario delegato del Go-

verno, di cui al comma 16, per l’attuazionedegli interventi previsti nel piano di cui alcomma 18 e fino al loro completamentopuò provvedere in via di anticipazione sullerisorse autorizzate per il programma di cuiall’articolo 18, comma 10, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e successivi rifinanziamenti, dandone co-municazione al Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti.

23. Per le finalità di cui al comma 16,oltre alle risorse già disponibili nel piano diprogramma della società ANAS Spa, è au-torizzata la spesa di 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

24. Per le medesime finalità di cui alcomma 16, l’amministratore delegato dellasocietà RFI – Rete ferroviaria italiana Spaè delegato, in qualità di commissario, allarealizzazione delle opere, di competenzadella medesima società, connesse all’ade-guamento della viabilità ferroviaria nellaprovincia di Belluno.

25. Per l’attuazione degli interventi dicui al comma 24, il commissario delegatodel Governo, di cui al medesimo comma 24,può avvalersi delle strutture della societàRFI – Rete ferroviaria italiana Spa, delleamministrazioni centrali e periferiche delloStato e degli altri enti territoriali, senzanuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica. Le amministrazioni inte-ressate provvedono agli adempimenti pre-visti con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

26. Il commissario delegato del Go-verno, di cui al comma 24, nel limite dellerisorse finanziarie già disponibili nel pianodi programma della società RFI – Reteferroviaria italiana Spa, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, adotta un piano degli interventidi adeguamento della rete ferroviaria, datrasmettere al Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, con la descrizione di cia-

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scun intervento, la relativa previsione didurata, che non deve comunque superare iltermine di consegna definitiva del 31 di-cembre 2019, nonché l’indicazione dellesingole stime di costo, ferma restando lapossibilità di successiva rimodulazione eintegrazione nei limiti delle risorse cheresiduano nella disponibilità del commis-sario delegato del Governo. Il piano, cheviene aggiornato qualora ne ricorrano ipresupposti, è pubblicato nella sezione de-dicata del sito internet istituzionale del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti enel sito internet istituzionale della societàRFI – Rete ferroviaria italiana Spa.

27. Per la semplificazione delle proce-dure amministrative di approvazione degliinterventi compresi nel piano di cui alcomma 26 si applicano, in quanto compa-tibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20e 21.

28. I commissari delegati del Governo,di cui ai commi 16 e 24, al termine del-l’incarico commissariale, inviano alle Ca-mere e ai Ministri dell’economia e dellefinanze e delle infrastrutture e dei trasportiuna relazione sulle attività svolte, ancheper il superamento delle criticità emerse esullo stato di attuazione delle opere, non-ché la rendicontazione contabile dellespese sostenute in relazione alla gestionecommissariale.

29. Per le medesime finalità di cui alcomma 16, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, sentiti il presidentedella regione Veneto, il presidente dellaprovincia di Belluno e il sindaco del co-mune di Cortina d’Ampezzo, è nominatoun commissario ad acta, munito dei poteriderogatori di cui al comma 21, con il com-pito di attuare le seguenti linee di inter-vento:

a) progettazione e realizzazione dinuovi impianti a fune, nonché adegua-mento e miglioramento degli impianti esi-stenti;

b) progettazione e realizzazione dicollegamenti tra gli impianti a fune, nonchéadeguamento e miglioramento di quelli esi-stenti;

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

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c) progettazione e realizzazione dinuove piste di discesa, nonché adegua-mento e miglioramento di quelle esistenti;

d) progettazione e realizzazione delleopere connesse alla riqualificazione dell’a-rea turistica della provincia di Belluno, inparticolare nel comune di Cortina d’Am-pezzo, creazione di infrastrutture e di ser-vizi per lo sport, la ricreazione, il turismosportivo e per il benessere.

30. Il commissario ad acta, di cui alcomma 29, nel limite delle risorse finan-ziarie previste dal comma 35 e delle risorsemesse a disposizione dagli enti territorialicoinvolti e dal comitato organizzatore lo-cale, entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, adottaun piano degli interventi, sulla base diquanto previsto dal citato comitato, chedeve contenere la descrizione di ciascunintervento con la relativa previsione di du-rata, che non deve comunque superare iltermine di consegna definitiva del 31 di-cembre 2019, nonché l’indicazione dellesingole stime di costo, ferma restando lapossibilità di successiva rimodulazione eintegrazione, su istanza del comitato orga-nizzatore locale e nei limiti delle risorseche residuano nella disponibilità del com-missario ad acta. Il piano è pubblicato nelsito internet istituzionale del comitato me-desimo.

31. Per la semplificazione delle proce-dure amministrative di approvazione degliinterventi compresi nel piano di cui alcomma 30 si applicano, in quanto compa-tibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20e 21.

32. Le ordinanze e i provvedimenti com-missariali sono pubblicati nel BollettinoUfficiale della regione Veneto.

33. Il commissario ad acta, di cui alcomma 29, entro il 31 maggio 2017, conproprio provvedimento, può nominare finoa tre soggetti, di alta e riconosciuta profes-sionalità nelle discipline giuridico-econo-miche e ingegneristiche, delegati per le spe-cifiche funzioni in relazione a determinateopere e attività nonché per le funzioni digaranzia e di controllo dell’andamento deilavori nei tempi utili alla realizzazione e

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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per assicurare il corretto ed efficiente uti-lizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti.Per i compensi dei soggetti delegati, nellimite massimo individuale di 100.000 eurolordi comprensivi degli oneri a carico delloStato, è autorizzata la spesa di 300.000euro per ciascuno degli anni dal 2017 al2021.

34. Gli enti territoriali coinvolti nel pro-getto sono tenuti a mettere a disposizionedella struttura funzionale al commissarioad acta i locali e le risorse umane e stru-mentali occorrenti per lo svolgimento del-l’attività, nel limite di quelle già disponibilia legislazione vigente, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

35. Per le finalità di cui al comma 29,oltre alle risorse rese disponibili dal comi-tato organizzatore, dal fondo dei comuni diconfine, dalla regione Veneto, dalla provin-cia di Belluno e dal comune di Cortinad’Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2017 al 2019.

36. All’articolo 8 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatti salvi gli investimenti a redditoda effettuare in via indiretta in Abruzzo aisensi dell’articolo 14, comma 3, del decre-to-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 giugno2009, n. 77, le restanti risorse sono desti-nate dai predetti enti previdenziali all’ac-quisto di immobili, anche di proprietà diamministrazioni pubbliche, come indivi-duate dall’articolo 1, comma 2, della legge31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o daadibire ad ufficio in locazione passiva alleamministrazioni pubbliche, secondo le in-dicazioni fornite dall’Agenzia del demaniosulla base del piano di razionalizzazione dicui al comma 3. Con riferimento agli im-mobili di proprietà di amministrazionipubbliche, possono essere compresi nelleprocedure di acquisto di cui al presentecomma solo gli immobili di proprietà dellemedesime per i quali non siano in corsocontratti di locazione a terzi. L’Agenzia deldemanio esprime apposito parere di con-gruità in merito ai singoli contratti di lo-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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cazione da porre in essere o da rinnovareda parte degli enti di previdenza pubblici.Eventuali opere e interventi necessari allarifunzionalizzazione degli immobili sonorealizzati a cura e spese dei medesimi entisulla base di un progetto elaborato dall’A-genzia del demanio. Ai contratti di loca-zione degli immobili acquistati ai sensi delpresente comma non si applicano le ridu-zioni del canone previste dall’articolo 3 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135. Con decreto di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono stabilite le modalità di attuazione delpresente comma, nel rispetto dei saldistrutturali di finanza pubblica ».

ART. 75.

(Strategia nazionale per la valorizzazione deibeni e delle aziende confiscati alla crimina-

lità organizzata).

1. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, l’A-genzia nazionale per l’amministrazione e ladestinazione dei beni sequestrati e confi-scati alla criminalità organizzata provvedealla predisposizione della strategia nazio-nale per la valorizzazione dei beni e delleaziende confiscati alla criminalità organiz-zata, in collaborazione con la Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentoper le politiche di coesione, in coerenza conle indicazioni adottate dal Programma na-zionale di riforma contenuto nel Docu-mento di economia e finanza per l’anno2015 e per l’anno 2016. Il documento distrategia nazionale, con allegati le strategiedi area e i relativi piani di azione territo-riali, è sottoposto all’approvazione del Co-mitato interministeriale per la programma-zione economica (CIPE), sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. In coerenza con lastrategia nazionale approvata dal CIPE, isoggetti titolari di programmi cofinanziatida fondi strutturali e di investimento eu-

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ropei 2014/2020 pianificano, con le moda-lità di cui al comma 194 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spe-cifiche azioni volte alla valorizzazione deipredetti beni e aziende. Entro il 30 settem-bre di ciascun anno, l’Agenzia nazionaleper l’amministrazione e la destinazione deibeni sequestrati e confiscati alla crimina-lità organizzata presenta al CIPE una re-lazione annuale sull’attuazione della stra-tegia nazionale per la valorizzazione deibeni e delle aziende confiscati alla crimi-nalità organizzata, nella quale dà evidenzadei risultati conseguiti e dell’utilizzo dellerelative risorse assegnate. I fondi di cui alcomma 196 del citato articolo 1 della leggen. 208 del 2015 possono essere incremen-tati con risorse previste dai Programmioperativi nazionali e regionali cofinanziatidalla Commissione europea 2014/2020, daiprogrammi operativi complementari di cuialla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10,nonché dal Fondo sviluppo e coesione at-traverso i Piani operativi e i Patti per il sud,previa verifica di coerenza con le priorità egli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

2. Al fine di assicurare il sostegno alleaziende sequestrate e confiscate alla crimi-nalità organizzata l’autorizzazione di spesadi cui al comma 195 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, è incre-mentata di ulteriori 10 milioni di euro perl’anno 2019, incremento che confluiscenelle apposite sezioni dei Fondi di cui alcomma 196 del citato articolo 1 della leggen. 208 del 2015, con le modalità dallostesso riportate e con la medesima ripar-tizione delle risorse tra le sezioni.

ART. 76.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1,comma 848, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208).

1. L’articolo 1, comma 848, della legge28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersinel senso che:

a) le contribuzioni addizionali sonoversate per la copertura di qualsiasi obbli-gazione, perdita, costo e di qualsiasi onereo passività a carico del Fondo di risolu-

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zione nazionale comunque derivanti o con-nesse con l’esecuzione dei provvedimenti dirisoluzione e con l’esigenza di assicurarnel’efficacia, anche in conseguenza di even-tuali modifiche che dovessero essere ap-portate allo schema di risoluzione adottato;

b) la Banca d’Italia può stabilire che ilpagamento dell’importo da essa determi-nato a titolo di contribuzioni addizionali, alnetto delle contribuzioni richiamate dalFondo di risoluzione unico ai sensi degliarticoli 70 e 71 del regolamento (UE)n. 806/2014 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 15 luglio 2014, sia effettuatoal Fondo di risoluzione nazionale ai fini dicui alla lettera a) entro un arco temporalestabilito dalla stessa Banca d’Italia, e co-munque non oltre i cinque anni successivia quello di riferimento delle contribuzioniaddizionali medesime;

c) il differimento di pagamento aisensi della lettera b) può essere dispostoanche per le contribuzioni addizionalieventualmente richieste per l’anno 2016 ineccesso al limite di cui al primo periodo delcomma 848.

ART. 77.

(Piano strategico nazionale della mobilitàsostenibile).

1. Al fine di realizzare un Piano strate-gico nazionale della mobilità sostenibiledestinato al rinnovo del parco degli auto-bus dei servizi di trasporto pubblico localee regionale, alla promozione e al migliora-mento della qualità dell’aria con tecnologieinnovative, in attuazione degli accordi in-ternazionali nonché degli orientamenti edella normativa dell’Unione europea, ilFondo di cui all’articolo 1, comma 866,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, èincrementato di 200 milioni di euro perl’anno 2019 e di 250 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per lapromozione dello sviluppo e della diffu-sione di autobus ad alimentazione alterna-tiva, il Fondo può essere destinato anche alfinanziamento delle relative infrastrutturetecnologiche di supporto. Nell’ambito del

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Piano strategico nazionale è previsto unprogramma di interventi finalizzati a so-stenere il riposizionamento competitivodelle imprese produttrici di beni e di ser-vizi nella filiera dei mezzi di trasportopubblico su gomma e dei sistemi intelli-genti per il trasporto, attraverso il sostegnoagli investimenti produttivi finalizzati allatransizione verso forme produttive più mo-derne e sostenibili, con particolare riferi-mento alla ricerca e allo sviluppo di mo-dalità di alimentazione alternativa, per ilquale è autorizzata la spesa di 2 milioni dieuro per l’anno 2017 e di 50 milioni di europer ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. A valere sulle risorse di cui al comma1, ultimo periodo, il Ministero dello svi-luppo economico, d’intesa con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, puòimmediatamente stipulare convenzioni conl’Agenzia nazionale per l’attrazione degliinvestimenti-INVITALIA e con dipartimentiuniversitari specializzati nella mobilità so-stenibile per analisi e studi in ordine aicosti e ai benefìci degli interventi previsti eai fabbisogni territoriali, al fine di predi-sporre il Piano strategico nazionale e ilprogramma di interventi di cui al comma 1.

3. Con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, è approvato entro il 30 giugno 2017il Piano strategico nazionale della mobilitàsostenibile. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,da emanare entro il 31 dicembre 2017,sono disciplinati gli interventi di cui alcomma 1, ultimo periodo, in coerenza conil Piano strategico nazionale.

ART. 78.

(Scuole paritarie e materne).

1. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. A decorrere dall’anno 2017 è corri-sposto un contributo alle scuole paritariedi cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, cheaccolgono alunni con disabilità, nel limitedi spesa di 24,4 milioni di euro annui.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 èripartito secondo modalità e criteri definiticon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, tenendoconto, per ciascuna scuola paritaria, delnumero degli alunni con disabilità accolti edella percentuale di alunni con disabilitàrispetto al numero complessivo degli alunnifrequentanti ».

2. All’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, leparole: « 400 euro » sono sostituite dalleseguenti: « 640 euro per l’anno 2016, a 750euro per l’anno 2017 e a 800 euro a de-correre dall’anno 2018, ».

3. All’articolo 1, comma 330, della legge23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti:« 2019/2020 ».

4. Per l’anno 2017 è assegnato allescuole materne paritarie un contributo ag-giuntivo di 25 milioni di euro. Il contributoè ripartito secondo modalità e criteri defi-niti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

TITOLO XI

FONDI ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FI-NANZIARIE

ART. 79.

(Fondo per l’Africa).

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, un fondo con

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una dotazione finanziaria di 200 milioni dieuro per l’anno 2017, per interventi straor-dinari volti a rilanciare il dialogo e lacooperazione con i Paesi africani d’impor-tanza prioritaria per le rotte migratorie.

ART. 80.

(Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco).

1. Per l’acquisto e l’ammodernamentodei mezzi strumentali, anche utilizzando imeccanismi di centralizzazione acquisti at-traverso la società Consip Spa, in uso alleForze di polizia e al Corpo nazionale deivigili del fuoco, anche mediante leasingfinanziario, è istituito nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze un fondo con una dotazione finan-ziaria di 70 milioni di euro per l’anno 2017e di 180 milioni di euro annui per il pe-riodo 2018-2030. Con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro dell’economia e delle fi-nanze in relazione alle richieste del Mini-stro dell’interno, del Ministro della difesa edel Ministro della giustizia, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indivi-duate le amministrazioni cui destinare lepredette somme.

ART. 81.

(Rideterminazione del Fondo per interventistrutturali di politica economica e del Fondoper far fronte ad esigenze indifferibili).

1. Il Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, comerifinanziato dall’articolo 15, comma 1, deldecreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, èridotto di 4.260 milioni di euro per l’anno2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno2019 e di 2.970 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2020.

2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

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è incrementato di 300 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2017.

ART. 82.

(Rifinanziamento del bonus cultura per i

diciottenni).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 979, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, trovano applicazione nei termini iviprevisti anche con riferimento ai soggettiche compiono diciotto anni di età nell’anno2017. Restano fermi i relativi criteri e lerelative modalità attuative disciplinati aisensi dell’ultimo periodo del predettocomma 979, nei limiti degli stanziamentiiscritti in bilancio nella parte II (sezione II)della presente legge.

ART. 83.

(Incremento del limite annuale delle antici-

pazioni a carico del Fondo di rotazione per

l’attuazione delle politiche dell’Unione euro-

pea).

1. All’articolo 1, comma 243, primo pe-riodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,le parole: « 500 milioni di euro annui » sonosostituite dalle seguenti: « 1 miliardo dieuro all’anno ».

ART. 84.

(Immigrazione).

1. Ulteriori risorse, fino all’importomassimo di 280 milioni di euro, oltre aquelle già stanziate nella parte II (sezioneII) della presente legge per le attività diaccoglienza, inclusione e integrazione inmateria di trattenimento e di accoglienzaper stranieri irregolari, possono essere de-stinate a valere sui programmi operativicofinanziati dai fondi strutturali e di inve-stimento europei 2014/2020.

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ART. 85.

(Eliminazione degli aumenti delle accise edell’IVA per l’anno 2017).

1. Al comma 718 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 1° gen-naio 2017 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2018 »;

b) alla lettera b), le parole: « di duepunti percentuali dal 1º gennaio 2017 e diun ulteriore punto percentuale dal 1º gen-naio 2018 » sono sostituite dalle seguenti:« di tre punti percentuali dal 1º gennaio2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal1° gennaio 2019 ».

2. Il comma 626 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

ART. 86.

(Collaborazione volontaria).

1. Le maggiori entrate per l’anno 2017derivanti dall’articolo 7 del decreto-legge22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificatenell’importo di 1.600 milioni di euro.

2. Qualora dal monitoraggio effettuatosulla base delle istanze presentate alla datadel 31 luglio 2017, ai sensi dell’articolo5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990,n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal-l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettitoatteso dai conseguenti versamenti non con-senta la realizzazione integrale dell’im-porto di cui al comma 1 del presente arti-colo, alla compensazione dell’eventuale dif-ferenza si provvede mediante riduzione de-gli stanziamenti iscritti negli stati diprevisione della spesa disposta, su propostadel Ministro dell’economia e delle finanze,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, previa deliberazione del Consigliodei ministri da adottare entro il 31 agosto2017. Lo schema del decreto di cui alperiodo precedente è trasmesso alle Ca-mere per l’espressione del parere delle

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Commissioni parlamentari competenti peri profili finanziari, da rendere entro iltermine di sette giorni dalla data dellatrasmissione. Qualora le Commissioni nonsi esprimano entro il termine di cui alperiodo precedente, il decreto può essereadottato in via definitiva.

3. Nel caso di scostamenti non compen-sabili nel corso dell’esercizio con le misuredi cui al comma 2, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, qualora riscontri chedalla mancata integrale compensazionedelle minori entrate di cui al medesimocomma 2 derivi un pregiudizio al conse-guimento degli obiettivi di finanza pub-blica, provvede ai sensi dell’articolo 17,comma 13, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre2017, le conseguenti iniziative legislative alfine di assicurare il rispetto dell’articolo 81della Costituzione.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze riferisce senza ritardo alle Camerecon apposita relazione in merito alle causedello scostamento e all’adozione delle mi-sure di cui al comma 2.

ART. 87.

(Fondi speciali).

1. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2017-2019 re-stano determinati, per ciascuno degli anni2017, 2018 e 2019, nelle misure indicatenelle tabelle A e B allegate alla presentelegge, rispettivamente per il fondo specialedestinato alle spese correnti e per il fondospeciale destinato alle spese in conto capi-tale.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLISTATI DI PREVISIONE

ART. 88.

(Stato di previsione dell’entrata).

1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario 2017, relative a im-

Atti Parlamentari — 206 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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poste, tasse, contributi di ogni specie e ognialtro provento, accertate, riscosse e versatenelle casse dello Stato, in virtù di leggi,decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,risulta dall’annesso stato di previsione del-l’entrata (Tabella n. 1).

ART. 89.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, per l’anno finanziario2017, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 2).

2. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli perregolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno2017, in 59.500 milioni di euro.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, concer-nente gli impegni assumibili dalla SACESpa – Servizi assicurativi del commercioestero, sono fissati per l’anno finanziario2017, rispettivamente, in 5.000 milioni dieuro per le garanzie di durata sino a ven-tiquattro mesi e in 14.000 milioni di europer le garanzie di durata superiore a ven-tiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata,per l’anno finanziario 2017, a rilasciaregaranzie e coperture assicurative relativa-mente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,entro una quota massima del 30 per centodi ciascuno dei limiti indicati al comma 3del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagliarticoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-gramma « Fondi di riserva e speciali », nel-l’ambito della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, sono stabiliti,per l’anno finanziario 2017, rispettiva-

Atti Parlamentari — 207 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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mente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 mi-lioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400milioni di euro e 6.920 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie, per l’annofinanziario 2017, quelle descritte nell’e-lenco n. 1, allegato allo stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali si può esercitarela facoltà prevista dall’articolo 28 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indi-cate, per l’anno finanziario 2017, nell’e-lenco n. 2, allegato allo stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondierogati per la mobilità sanitaria in attua-zione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato a provvedere, con propri decreti,alla riassegnazione al programma « Con-corso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria », nell’ambito della missione« Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2017, delle somme ver-sate all’entrata del bilancio dello Statodalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Protezione sociale per partico-lari categorie », azione « Promozione e ga-ranzia delle pari opportunità », nell’ambitodella missione « Diritti sociali, politiche so-ciali e famiglia » dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2017, delle sommeaffluite all’entrata del bilancio dello Stato,derivanti dai contributi destinati dall’U-nione europea alle attività poste in esseredalla Commissione per le pari opportunitàfra uomo e donna.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme occorrenti per l’effettuazione delleelezioni politiche, amministrative e dei

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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membri del Parlamento europeo spettantiall’Italia e per l’attuazione dei referendum,dal programma « Fondi da assegnare », nel-l’ambito della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’annofinanziario 2017, ai competenti programmidegli stati di previsione del medesimo Mi-nistero dell’economia e delle finanze e deiMinisteri della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale, dell’in-terno e della difesa per lo stesso annofinanziario, per l’effettuazione di spese re-lative a competenze spettanti ai compo-nenti i seggi elettorali, a nomine e notifichedei presidenti di seggio, a compensi perlavoro straordinario, a compensi agli estra-nei all’amministrazione, a missioni, apremi, a indennità e competenze variespettanti alle Forze di polizia, a trasferte etrasporto delle Forze di polizia, a rimborsiper facilitazioni di viaggio agli elettori, aspese di ufficio, a spese telegrafiche e te-lefoniche, a fornitura di carta e stampa dischede, a manutenzione e acquisto di ma-teriale elettorale, a servizio automobilisticoe ad altre esigenze derivanti dall’effettua-zione delle predette consultazioni eletto-rali.

11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, con pro-pri decreti, per l’anno 2017, ai capitoli deltitolo III (Rimborso di passività finanziarie)degli stati di previsione delle amministra-zioni interessate le somme iscritte, percompetenza e per cassa, nel programma« Rimborsi del debito statale », nell’ambitodella missione « Debito pubblico » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, in relazione aglioneri connessi alle operazioni di rimborsoanticipato o di rinegoziazione dei mutuicon onere a totale o parziale carico delloStato.

12. Nell’elenco n. 5, allegato allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, sono indicate le spese per lequali si possono effettuare, per l’anno fi-nanziario 2017, prelevamenti dal fondo adisposizione, di cui all’articolo 9, comma 4,della legge 1° dicembre 1986, n. 831,iscritto nel programma « Prevenzione e re-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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pressione delle frodi e delle violazioni agliobblighi fiscali », nell’ambito della missione« Politiche economico-finanziarie e di bi-lancio e tutela della finanza pubblica »,nonché nel programma « Concorso dellaGuardia di Finanza alla sicurezza pub-blica », nell’ambito della missione « Ordinepubblico e sicurezza » del medesimo statodi previsione.

13. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo della guardia di finanzadi cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, da mantenere in servizio nel-l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 803 delmedesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio au-tonomo della Presidenza del Consiglio deiministri, assegnate dal CIPE con propriadelibera alle amministrazioni interessate aisensi dell’articolo 1, comma 7, della legge17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finan-ziario 2017, destinate alla costituzione diunità tecniche di supporto alla program-mazione, alla valutazione e al monitoraggiodegli investimenti pubblici, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnate, con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, negli stati diprevisione delle amministrazioni mede-sime.

15. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2017,alla riassegnazione ad apposito capitolo dispesa dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, nella misurastabilita con proprio decreto, delle sommeversate nell’ambito della voce « Entrate de-rivanti dal controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti » dello stato diprevisione dell’entrata, dalla società Equi-talia Giustizia Spa, a titolo di utili relativialla gestione finanziaria del fondo di cuiall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133.

16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, con propri decreti, provvede, nel-l’anno finanziario 2017, all’adeguamento

Atti Parlamentari — 210 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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degli stanziamenti dei capitoli destinati alpagamento dei premi e delle vincite deigiochi pronostici, delle scommesse e dellelotterie, in corrispondenza con l’effettivoandamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Analisi, monitoraggio e controllodella finanza pubblica e politiche di bilan-cio », nell’ambito della missione « Politicheeconomico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2017, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato relative alla gestione liquidatoria delFondo gestione istituti contrattuali lavora-tori portuali ed alla gestione liquidatoriadenominata « Particolari e straordinarieesigenze, anche di ordine pubblico, dellacittà di Palermo ».

18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra glistanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2017, iscritti nel programma « Oneriper il servizio del debito statale » e tra glistanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 delmedesimo stato di previsione, iscritti nelprogramma « Rimborsi del debito statale »,al fine di provvedere alla copertura delfabbisogno di tesoreria derivante dalla con-trazione di mutui ovvero da analoghe ope-razioni finanziarie, qualora tale modalitàdi finanziamento risulti più convenienteper la finanza pubblica rispetto all’emis-sione di titoli del debito pubblico.

ART. 90.

(Stato di previsione del Ministero dello svi-luppo economico e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dello svi-luppo economico, per l’anno finanziario2017, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 3).

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2. Le somme impegnate in relazione alledisposizioni di cui all’articolo 1 del decre-to-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertitodalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, re-cante interventi urgenti a sostegno dell’oc-cupazione nelle aree di crisi siderurgica,resesi disponibili a seguito di provvedi-menti di revoca, sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate,nell’anno finanziario 2017, con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze, allostato di previsione del Ministero dello svi-luppo economico, ai fini di cui al medesimoarticolo 1 del decreto-legge n. 410 del1993.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, per l’anno finanziario2017, variazioni compensative in termini diresidui, di competenza e di cassa tra icapitoli dello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico, anche tramissioni e programmi diversi, ivi compresala modifica della denominazione dei centridi responsabilità amministrativa, connessecon l’attuazione del decreto legislativo 18agosto 2015, n. 145.

ART. 91.

(Stato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, per l’anno finan-ziario 2017, in conformità all’annesso statodi previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, su pro-posta del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali, con propri decreti, per l’annofinanziario 2017, variazioni compensativein termini di residui, di competenza e dicassa tra i capitoli dello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politichesociali, anche tra missioni e programmidiversi, connesse con l’attuazione dei de-creti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 en. 150.

Atti Parlamentari — 212 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 92.

(Stato di previsione del Ministero della giu-stizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della giu-stizia, per l’anno finanziario 2017, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 5).

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, alla riassegnazione, in terminidi competenza e di cassa, delle sommeversate dal Comitato olimpico nazionaleitaliano (CONI), dalle regioni, dalle pro-vince, dai comuni e da altri enti pubblici eprivati all’entrata del bilancio dello Stato,relativamente alle spese per il manteni-mento, per l’assistenza e per la rieduca-zione di detenuti e internati, per gli inter-venti e gli investimenti finalizzati al miglio-ramento delle condizioni detentive e delleattività trattamentali, nonché per le attivitàsportive del personale del Corpo di poliziapenitenziaria e di detenuti e internati, nelprogramma « Amministrazione penitenzia-ria » e nel programma « Giustizia minorilee di comunità », nell’ambito della missione« Giustizia » dello stato di previsione delMinistero della giustizia per l’anno finan-ziario 2017.

ART. 93.

(Stato di previsione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale e

disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,per l’anno finanziario 2017, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabellan. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale è autorizzatoad effettuare, previe intese con il Ministerodell’economia e delle finanze, operazioni invaluta estera non convertibile pari alle di-sponibilità esistenti nei conti correnti va-luta Tesoro costituiti presso le rappresen-tanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai

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sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio1985, n. 15, e successive modificazioni, eche risultino intrasferibili per effetto dinorme o disposizioni locali. Il relativo con-trovalore in euro è acquisito all’entrata delbilancio dello Stato ed è contestualmenteiscritto, con decreti del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sulla base delle in-dicazioni del Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale, nei per-tinenti programmi dello stato di previsionedel medesimo Ministero per l’anno finan-ziario 2017, per l’effettuazione di speseconnesse alle esigenze di funzionamento,mantenimento e acquisto delle sedi diplo-matiche e consolari, degli istituti di culturae delle scuole italiane all’estero. Il Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale è altresì autorizzato ad ef-fettuare, con le medesime modalità, opera-zioni in valuta estera pari alle disponibilitàesistenti nei conti correnti valuta Tesoro invalute inconvertibili o intrasferibili indivi-duate, ai fini delle operazioni di cui alpresente comma, dal Dipartimento del te-soro del Ministero dell’economia e dellefinanze su richiesta della competente Di-rezione generale del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale.

ART. 94.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e dispo-

sizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, perl’anno finanziario 2017, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

ART. 95.

(Stato di previsione del Ministero dell’in-terno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’in-terno, per l’anno finanziario 2017, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 8).

Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2. Le somme versate dal CONI nell’am-bito della voce « Entrate derivanti da ser-vizi resi dalle Amministrazioni statali »dello stato di previsione dell’entrata sonoriassegnate, con decreti del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, al programma« Prevenzione dal rischio e soccorso pub-blico », nell’ambito della missione « Soc-corso civile » dello stato di previsione delMinistero dell’interno per l’anno finanzia-rio 2017, per essere destinate alle speserelative all’educazione fisica, all’attivitàsportiva e alla costruzione, al completa-mento e all’adattamento di infrastrutturesportive concernenti il Corpo nazionale deivigili del fuoco.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato diprevisione del Ministero dell’interno, sonoindicate le spese per le quali si possonoeffettuare, per l’anno finanziario 2017, pre-levamenti dal fondo a disposizione per laPubblica sicurezza, di cui all’articolo 1della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,iscritto nel programma « Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia », nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza ».

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2017, levariazioni compensative di bilancio anchetra i titoli della spesa dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno, occorrentiper l’attuazione delle disposizioni recatedall’articolo 61 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive modi-ficazioni, dall’articolo 10, comma 11, dellalegge 13 maggio 1999, n. 133, e successivemodificazioni, e dall’articolo 8, comma 5,della legge 3 maggio 1999, n. 124, relativeai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, con propridecreti, su proposta del Ministro dell’in-terno, agli stati di previsione dei Ministeriinteressati per l’anno finanziario 2017, lerisorse iscritte nel capitolo 2313, istituitonel programma « Flussi migratori, inter-venti per lo sviluppo della coesione sociale,garanzia dei diritti, rapporti con le confes-sioni religiose », nell’ambito della missione« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei

Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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diritti » dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, e nel capitolo 2872, isti-tuito nel programma « Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia », nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza » del medesimo stato di previ-sione, in attuazione dell’articolo 1, comma562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,dell’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre2007, n. 159, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, edelle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 106, della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, perl’anno finanziario 2017, con propri decreti,nello stato di previsione del Ministero del-l’interno, le variazioni compensative di bi-lancio anche tra i titoli della spesa, occor-renti per l’attuazione delle disposizioni re-cate dai decreti legislativi 14 marzo 2011,n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia difederalismo fiscale municipale e di auto-nomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a riassegnare, con pro-pri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno, per l’anno finanzia-rio 2017, i contributi relativi al rilascio e alrinnovo dei permessi di soggiorno, di cuiall’articolo 5, comma 2-ter, del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, versati all’entrata del bilancio delloStato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondorimpatri, finalizzato a finanziare le speseper il rimpatrio degli stranieri verso i Paesidi origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occor-renti per il finanziamento dei programmidi rimpatrio volontario ed assistito di cit-tadini di Paesi terzi verso il Paese di origineo di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dell’interno, per l’anno finan-ziario 2017, le occorrenti variazioni com-pensative di bilancio, nello stato di previ-

Atti Parlamentari — 216 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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sione del Ministero dell’interno, anche tramissioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l’adozione dello spe-cifico sistema di erogazione unificata dicompetenze fisse e accessorie al personaleda parte delle amministrazioni dello Stato,al fine di consentire l’erogazione nell’annosuccessivo delle somme rimaste da pagarealla fine di ciascun esercizio finanziario atitolo di competenze accessorie, per tutti gliappartenenti alle Forze di polizia si appli-cano le disposizioni di cui al comma 3dell’articolo 2 del decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 1° dicembre2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 293 del 16 dicembre 2010.10. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2017,le variazioni compensative di bilancio tra iprogrammi di spesa dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno « Elabora-zione, quantificazione e assegnazione dellerisorse finanziarie da attribuire agli entilocali » e « Gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali », in relazione alleminori o maggiori occorrenze connesse allagestione dell’albo dei segretari provinciali ecomunali necessarie ai sensi dell’articolo 7,comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’ar-ticolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012,n. 174, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 dicembre 2012, n. 213.

ART. 96.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del

mare).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, per l’anno finanziario 2017, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 9).

Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 97.

(Stato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, per l’anno fi-nanziario 2017, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, le variazionidi competenza e di cassa nello stato diprevisione dell’entrata e in quello del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti,per l’anno finanziario 2017, per gli adem-pimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974,n. 298, nonché dall’articolo 10 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 settembre 1994, n. 634, con-cernente la disciplina dell’ammissione al-l’utenza del servizio di informatica del cen-tro elaborazione dati del Dipartimento peri trasporti, la navigazione, gli affari generalied il personale del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali au-siliari del Corpo delle capitanerie di portoda mantenere in servizio come forza medianell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è stabilito come segue: 200ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 937 del codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali pilotidi complemento, di cui alla lettera b) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di porto da man-tenere alla frequenza dei corsi presso l’Ac-cademia navale e le Scuole sottufficialidella Marina militare, per l’anno 2017, èfissato in 136 unità.

5. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, riguardante il Corpodelle capitanerie di porto, sono descritte lespese per le quali possono effettuarsi, per

Atti Parlamentari — 218 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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l’anno finanziario 2017, i prelevamenti dalfondo a disposizione iscritto nel pro-gramma « Sicurezza e controllo nei mari,nei porti e sulle coste », nell’ambito dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-mento per i servizi di cassa e contabilitàdelle Capitanerie di porto, di cui al regiodecreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi diqualsiasi provenienza possono essere ver-sati in conto corrente postale dai funzio-nari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regola-mentari in vigore presso il Ministero delladifesa si applicano, in quanto compatibili,alla gestione dei fondi di pertinenza delleCapitanerie di porto. Alle spese per la ma-nutenzione e l’esercizio dei mezzi nautici,terrestri e aerei e per attrezzature tecniche,materiali e infrastrutture occorrenti per iservizi tecnici e di sicurezza dei porti edelle caserme delle Capitanerie di porto, dicui al programma « Sicurezza e controllonei mari, nei porti e sulle coste », nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza » dello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, si applicano, per l’anno finanziario2017, le disposizioni dell’articolo 61-bis delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 98.

(Stato di previsione del Ministero della di-fesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della di-fesa, per l’anno finanziario 2017, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali au-siliari da mantenere in servizio come forzamedia nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle letterea) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del

Atti Parlamentari — 219 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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codice di cui al decreto legislativo n. 66 del2010:

1) Esercito n. 56;

2) Marina n. 27;

3) Aeronautica n. 63;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di comple-mento, di cui alla lettera b) del comma 1dell’articolo 937 del codice di cui al decretolegislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 22;

3) Aeronautica n. 13;

c) ufficiali ausiliari delle forze di com-pletamento, di cui alla lettera d) del comma1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 18;

3) Aeronautica n. 25;

4) Carabinieri n. 10.

3. La consistenza organica degli allieviufficiali delle accademie delle Forze ar-mate, compresa l’Arma dei carabinieri, dicui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, e successive modifi-cazioni, è fissata, per l’anno 2017, comesegue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 290;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 105.

4. La consistenza organica degli allievidelle scuole sottufficiali delle Forze armate,esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui allalettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 803del codice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno2017, come segue:

1) Esercito n. 420;

Atti Parlamentari — 220 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2) Marina n. 306;

3) Aeronautica n. 286.

5. La consistenza organica degli allievidelle scuole militari, di cui alla letterab-ter) del comma 1 dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2017,come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 195;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali,specificamente afferenti alle infrastrutturemultinazionali dell’Alleanza atlantica(NATO), di cui al programma « Servizi eaffari generali per le amministrazioni dicompetenza », nell’ambito della missione« Servizi istituzionali e generali delle am-ministrazioni pubbliche » ed ai programmi« Approntamento e impiego Carabinieri perla difesa e la sicurezza » e « Pianificazionegenerale delle Forze Armate e approvvigio-namenti militari », nell’ambito della mis-sione « Difesa e sicurezza del territorio »dello stato di previsione del Ministero delladifesa, si applicano, per l’anno 2017, ledisposizioni contenute nell’articolo 61-bisdel regio decreto 18 novembre 1923,n. 2440, sulla contabilità generale delloStato.

7. Alle spese per le infrastrutture mul-tinazionali della NATO, sostenute a caricodei programmi « Servizi ed affari generaliper le amministrazioni di competenza »,« Approntamento e impiego Carabinieri perla difesa e la sicurezza » e « Pianificazionegenerale delle Forze Armate e approvvigio-namenti militari », nell’ambito della mis-sione « Difesa e sicurezza del territorio »dello stato di previsione del Ministero delladifesa, per l’anno finanziario 2017, si ap-plicano le direttive che definiscono le pro-cedure di negoziazione ammesse dallaNATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allostato di previsione del Ministero della di-fesa sono descritte le spese per le quali sipossono effettuare, per l’anno finanziario

Atti Parlamentari — 221 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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2017, i prelevamenti dai fondi a disposi-zione relativi alle tre Forze armate e al-l’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo613 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, alla riassegnazione ai pertinentiprogrammi dello stato di previsione delMinistero della difesa, per l’anno finanzia-rio 2017, delle somme versate all’entratadel bilancio dello Stato dal CONI, destinatealle attività sportive del personale militaree civile della difesa.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti capitoli del programma « Appron-tamento e impiego Carabinieri per la difesae la sicurezza », nell’ambito della missione« Difesa e sicurezza del territorio » dellostato di previsione del Ministero della di-fesa, per l’anno finanziario 2017, dellesomme versate all’entrata del bilancio delloStato dalla Banca d’Italia per i servizi divigilanza e custodia resi presso le propriesedi dal personale dell’Arma dei carabi-nieri.

ART. 99.

(Stato di previsione del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali e di-

sposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, perl’anno finanziario 2017, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabellan. 12).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legi-slativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, nell’am-bito della parte corrente e nell’ambito delconto capitale dello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, per l’anno finanziario 2017,le variazioni compensative di bilancio, intermini di competenza e di cassa, occor-

Atti Parlamentari — 222 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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renti per la modifica della ripartizionedelle risorse tra i vari settori d’interventodel Programma nazionale della pesca edell’acquacoltura.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, al trasferimento delle sommeiscritte nel capitolo 2827 del programma« Politiche europee ed internazionali edello sviluppo rurale », nell’ambito dellamissione « Agricoltura, politiche agroali-mentari e pesca » dello stato di previsionedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali per l’anno finanziario2017, ai competenti capitoli dello stato diprevisione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali per il mede-simo anno, secondo la ripartizione percen-tuale indicata all’articolo 24, comma 2,della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2017 il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,nello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, levariazioni compensative di bilancio, in ter-mini di competenza e di cassa, occorrentiper l’attuazione di quanto stabilito dagliarticoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, esuccessive modificazioni, in ordine allasoppressione e riorganizzazione di enti vi-gilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a ripartire, con propridecreti, per l’anno finanziario 2017, tra ipertinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, le somme iscritte, intermini di residui, di competenza e dicassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripar-tire per assicurare la continuità degli in-terventi pubblici nel settore agricolo e fo-restale » istituito nel programma « Politichecompetitive, della qualità agroalimentare,della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici diproduzione », nell’ambito della missione« Agricoltura, politiche agroalimentari epesca » del medesimo stato di previsione,destinato alle finalità di cui alla legge 23dicembre 1999, n. 499, recante razionaliz-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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zazione degli interventi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, alla riassegnazione, ai perti-nenti programmi dello stato di previsionedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali, per l’anno finanziario2017, delle somme versate all’entrata delbilancio dello Stato da amministrazioni edenti pubblici in virtù di accordi di pro-gramma, convenzioni ed intese per il rag-giungimento di finalità comuni in materiadi telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3del regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 100.

(Stato di previsione del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo e di-

sposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo, perl’anno finanziario 2017, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabellan. 13).

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,per l’anno finanziario 2017, le variazionicompensative di bilancio, in termini di re-sidui, di competenza e di cassa, tra i capi-toli iscritti nel programma « Sostegno, va-lorizzazione e tutela del settore dello spet-tacolo dal vivo » e nel programma « Soste-gno, valorizzazione e tutela del settorecinema e audiovisivo », nell’ambito dellamissione « Tutela e valorizzazione dei benie attività culturali e paesaggistici » dellostato di previsione del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo relativial Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, per l’anno finan-ziario 2017, il Ministro dell’economia e

Atti Parlamentari — 224 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, adottati su proposta delMinistro dei beni e delle attività culturali edel turismo, comunicati alle competentiCommissioni parlamentari e trasmessi allaCorte dei conti per la registrazione, le oc-correnti variazioni compensative di bilan-cio, in termini di competenza e di cassa, trai capitoli iscritti nei pertinenti programmidello stato di previsione del Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismo,relativi agli acquisti ed alle espropriazioniper pubblica utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte delloStato su immobili di interesse archeologicoe monumentale e su cose di arte antica,medievale, moderna e contemporanea e diinteresse artistico e storico, nonché su ma-teriale archivistico pregevole e materialebibliografico, raccolte bibliografiche, libri,documenti, manoscritti e pubblicazioni pe-riodiche, ivi comprese le spese derivantidall’esercizio del diritto di prelazione, deldiritto di acquisto delle cose denunciateper l’esportazione e dell’espropriazione, anorma di legge, di materiale bibliograficoprezioso e raro.

ART. 101.

(Stato di previsione del Ministero della sa-lute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero della sa-lute, per l’anno finanziario 2017, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 14).

ART. 102.

(Totale generale della spesa).

1. Sono approvati, rispettivamente, ineuro 861.090.855.808, in euro840.498.417.456 e in euro 846.359.667.483in termini di competenza, nonché in euro879.762.247.370, in euro 846.277.634.985 ein euro 850.518.550.544 in termini di cassa,i totali generali della spesa dello Stato peril triennio 2017-2019.

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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ART. 103.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, per il triennio 2017-2019,il quadro generale riassuntivo del bilanciodello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 104.

(Disposizioni diverse).

1. In relazione all’accertamento dei re-sidui di entrata e di spesa per i quali nonesistono nel bilancio di previsione i corri-spondenti capitoli nell’ambito dei pro-grammi interessati, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad isti-tuire gli occorrenti capitoli nei pertinentiprogrammi con propri decreti da comuni-care alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, in terminidi competenza e di cassa, con propri de-creti, su proposta dei Ministri interessati,per l’anno finanziario 2017, le disponibilitàesistenti su altri programmi degli stati diprevisione delle amministrazioni compe-tenti a favore di appositi programmi desti-nati all’attuazione di interventi cofinanziatidall’Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di rior-dino delle amministrazioni pubbliche, ilMinistro dell’economia e delle finanze, suproposta dei Ministri competenti, è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, dacomunicare alle Commissioni parlamentaricompetenti, per l’anno finanziario 2017, levariazioni compensative di bilancio in ter-mini di residui, di competenza e di cassa,ivi comprese l’istituzione, la modifica e lasoppressione di programmi, che si rendanonecessarie in relazione all’accorpamento difunzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente,con decreti del Ministro dell’economia edelle finanze, da comunicare alle Commis-sioni parlamentari competenti, negli statidi previsione della spesa che nell’eserciziofinanziario 2017 e in quello in corso sianostati interessati dai processi di ristruttura-zione di cui al comma 3, nonché da quelli

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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previsti da altre normative vigenti, possonoessere effettuate variazioni compensative,in termini di residui, di competenza e dicassa, limitatamente alle autorizzazioni dispesa aventi natura di fabbisogno, nonchétra capitoli di programmi dello stesso statodi previsione limitatamente alle spese difunzionamento per oneri relativi a movi-menti di personale e per quelli stretta-mente connessi con l’operatività delle am-ministrazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2017, levariazioni di bilancio connesse con l’attua-zione dei contratti collettivi nazionali dilavoro del personale dipendente dalle am-ministrazioni dello Stato, stipulati ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni, nonché degli accordi sindacali e deiprovvedimenti di concertazione, adottati aisensi dell’articolo 2 del decreto legislativo12 maggio 1995, n. 195, e successive mo-dificazioni, per quanto concerne il tratta-mento economico fondamentale e accesso-rio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondidestinati all’incentivazione del personalecivile dello Stato, delle Forze armate, delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e deiCorpi di polizia, nonché quelle per la cor-responsione del trattamento economico ac-cessorio del personale dirigenziale, non uti-lizzate alla chiusura dell’esercizio, sonoconservate nel conto dei residui per essereutilizzate nell’esercizio successivo. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti,per l’anno finanziario 2017, le variazioni dibilancio occorrenti per l’utilizzazione deipredetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a provvedere, con pro-pri decreti, alla riassegnazione, negli statidi previsione delle amministrazioni stataliinteressate, per l’anno finanziario 2017,delle somme rimborsate dalla Commis-sione europea per spese sostenute dalleamministrazioni medesime a carico deipertinenti programmi dei rispettivi stati diprevisione, affluite al fondo di rotazione di

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, e successivamente versate all’en-trata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, per l’anno finanziario 2017, levariazioni di bilancio negli stati di previ-sione delle amministrazioni interessate, oc-correnti per l’attuazione dei decreti delPresidente del Consiglio dei ministri ema-nati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, e dei decreti legislativi concernenti ilconferimento di funzioni e compiti ammi-nistrativi dello Stato alle regioni e agli entilocali, in attuazione del capo I della mede-sima legge n. 59 del 1997, e successivemodificazioni.

9. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, nei pertinenti programmi deglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2017, levariazioni di bilancio occorrenti per l’ap-plicazione del decreto legislativo 18 feb-braio 2000, n. 56, concernente disposizioniin materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione neglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2017,delle somme versate all’entrata a titolo dicontribuzione alle spese di gestione degliasili nido istituiti presso le amministrazionistatali ai sensi dell’articolo 70, comma 5,della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non-ché di quelle versate a titolo di contribu-zione alle spese di gestione di servizi ediniziative finalizzati al benessere del per-sonale.

11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nell’ambito degli stati diprevisione di ciascun Ministero, per l’annofinanziario 2017, le variazioni compensa-tive di bilancio tra i capitoli interessati alpagamento delle competenze fisse e acces-sorie mediante ordini collettivi di paga-mento con il sistema denominato « cedo-lino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

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12. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2017, le variazioni di bilanciocompensative occorrenti per l’attuazionedell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

13. In attuazione dell’articolo 30,comma 4, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2017,le variazioni compensative, in termini dicompetenza e di cassa, tra gli stanziamentidei capitoli degli stati di previsione deiMinisteri, delle spese per interessi passivi eper rimborso di passività finanziarie rela-tive ad operazioni di mutui il cui onere diammortamento è posto a carico delloStato.

14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2017, le variazioni di bilanciocompensative occorrenti in relazione alleriduzioni dei trasferimenti agli enti terri-toriali, disposte ai sensi dell’articolo 16,comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni.

15. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, perl’anno finanziario 2017, con propri decreti,negli stati di previsione delle amministra-zioni competenti per materia, che suben-trano, ai sensi della normativa vigente,nella gestione delle residue attività liquida-torie degli organismi ed enti vigilati dalloStato, sottoposti a liquidazione coatta am-ministrativa in base all’articolo 12, comma40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, e successive modifica-zioni, le somme residuali al 31 dicembre2016 versate all’entrata del bilancio delloStato dai commissari liquidatori cessatidall’incarico.

Atti Parlamentari — 229 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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16. Le somme stanziate sul capitolo1896 dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, destinate alCONI per il finanziamento dello sport, e sulcapitolo 2295 dello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, destinate agli interventi giàdi competenza della soppressa Agenzia perlo sviluppo del settore ippico, per il finan-ziamento del monte premi delle corse, incaso di mancata adozione del decreto pre-visto dall’articolo 1, comma 281, della legge30 dicembre 2004, n. 311, e successive mo-dificazioni, o, comunque, nelle more del-l’emanazione dello stesso, costituiscono de-terminazione della quota parte delle en-trate erariali ed extraerariali derivanti dagiochi pubblici con vincita in denaro affi-dati in concessione allo Stato ai sensi delcomma 282 del medesimo articolo 1 dellacitata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2017,le variazioni di bilancio negli stati di pre-visione delle amministrazioni interessate,occorrenti per l’attuazione dell’articolo 10del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasfe-rimento delle risorse umane, strumentali efinanziarie del Dipartimento per lo svi-luppo e la coesione economica del Mini-stero dello sviluppo economico alla Presi-denza del Consiglio dei ministri e all’Agen-zia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte neifondi connessi alla sistemazione di partitecontabilizzate in conto sospeso nonché dadestinare alle regioni, alle province auto-nome e agli altri enti territoriali, istituitinegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati, in relazione all’eliminazione dei re-sidui passivi di bilancio e alla cancellazionedei residui passivi perenti, a seguito del-l’attività di ricognizione svolta in attua-zione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) ed), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite condecreti del Ministro competente.

Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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19. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alle variazioni compensativeper il triennio 2017-2019 tra i programmidegli stati di previsione dei Ministeri inte-ressati e il capitolo 3465, articolo 2, dellostato di previsione dell’entrata, in relazioneal contributo alla finanza pubblica previstodal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, e successive modificazioni, da attri-buire con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri a carico delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano.

20. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario 2017,le variazioni di bilancio occorrenti per laripartizione, tra le diverse finalità di spesa,delle risorse finanziarie iscritte negli statidi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico e del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare inattuazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, deldecreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno fi-nanziario 2017, le variazioni di bilanciooccorrenti per la riduzione degli stanzia-menti dei capitoli relativi alle spese cor-renti per l’acquisto di beni e servizi inapplicazione di quanto disposto dall’arti-colo 2, comma 222-quater, della legge 23dicembre 2009 n. 191, e successive modi-ficazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri percorrispondere a eccezionali indilazionabiliesigenze di servizio, per l’anno finanziario2017, tengono conto anche delle risorsefinanziarie già iscritte sui pertinenti capi-toli degli stati di previsione dei Ministeriinteressati al fine di assicurare la tempe-stiva corresponsione delle somme dovute alpersonale e ammontanti al 50 per centodelle risorse complessivamente autorizzateper le medesime finalità nell’anno 2016.L’utilizzazione delle risorse è subordinata

Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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alla registrazione del citato decreto delPresidente del Consiglio dei ministri daparte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta dei Ministricompetenti, per l’anno finanziario 2017, levariazioni compensative, anche tra pro-grammi diversi del medesimo stato di pre-visione, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, che si rendano necessarienel caso di sentenze definitive anche rela-tive ad esecuzione forzata nei confrontidelle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento dellecompetenze accessorie mediante ordinicollettivi di pagamento con il sistema de-nominato « cedolino unico », ai sensi del-l’articolo 2, comma 197, della legge 23dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, su proposta delMinistro dell’interno, è autorizzato a ripar-tire, con propri decreti, fra gli stati diprevisione delle amministrazioni interes-sate, per l’anno finanziario 2017, i fondiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, nell’ambito della mis-sione « Ordine pubblico e sicurezza », pro-gramma « Servizio permanente dell’Armadei Carabinieri per la tutela dell’ordine e lasicurezza pubblica » e programma « Piani-ficazione e coordinamento Forze di poli-zia », concernenti il trattamento accessoriodel personale delle Forze di polizia e delpersonale alle dipendenze della Direzioneinvestigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento dellecompetenze fisse e accessorie mediante or-dini collettivi di pagamento con il sistemadenominato « cedolino unico », ai sensi del-l’articolo 2, comma 197, della legge 23dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’e-conomia e delle finanze è autorizzato ariassegnare nello stato di previsione delMinistero della difesa, per l’anno finanzia-rio 2017, le somme versate in entrata con-cernenti le competenze fisse e accessoriedel personale dell’Arma dei carabinieri inforza extraorganica presso le altre ammi-nistrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell’in-terno, il Ministro dell’economia e delle fi-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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nanze è autorizzato ad apportare, perl’anno finanziario 2017, le variazioni com-pensative negli stati di previsione delle am-ministrazioni interessate, tra le spese per lamanutenzione dei beni acquistati nell’am-bito delle dotazioni tecniche e logisticheper le esigenze delle sezioni di polizia giu-diziaria, iscritte nell’ambito della missione« Ordine pubblico e sicurezza », pro-gramma « Contrasto al crimine, tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica ».

27. Ai fini dell’attuazione del pro-gramma di interventi previsto dall’articolo5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma12 del medesimo articolo, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dello sviluppo economico, perl’anno finanziario 2017, variazioni com-pensative, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, tra i capitoli dello stato diprevisione del Ministero dello sviluppo eco-nomico relativi all’attuazione del citatoprogramma di interventi e i correlati capi-toli degli stati di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze e del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazionedelle funzioni di polizia e all’assorbimentodel Corpo forestale dello Stato nell’Armadei carabinieri di cui al decreto legislativo19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’e-conomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, per l’annofinanziario 2017, le opportune variazionicompensative di bilancio tra gli stati diprevisione delle amministrazioni interes-sate.

29. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione neglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2017,delle somme versate all’entrata del bilanciodello stato dall’Unione europea, dalle pub-bliche amministrazioni e da enti pubblici eprivati, a titolo di contribuzione alle spesedi promozione della conciliazione deitempi di vita e di lavoro nelle amministra-zioni pubbliche di cui all’articolo 14 dellalegge 7 agosto 2015, n. 124.

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30. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, tra glistati di previsione dei Ministeri interessati,le risorse del capitolo « Fondo da ripartireper la sistemazione contabile delle partiteiscritte al conto sospeso », iscritto nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2017. Le risorse del suddetto fondo nonutilizzate nel corso dello stesso eserciziosono conservate in bilancio al termine del-l’anno 2017 per essere utilizzate nell’eser-cizio successivo.

ART. 105.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge, salvo quanto diver-samente previsto, entra in vigore il 1°gennaio 2017.

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ALLEGATI

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Allegato 1(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale 2017 2018 2019

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto contodegli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-38.601 -27.249 -8.628

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenutoconto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

293.097 254.485 249.527

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale 2017 2018 2019

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto contodegli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-102.627 -77.490 -57.246

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenutoconto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

356.551 304.132 297.551

(*) Il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a –2,3% del PILnel 2017.

(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturarepassività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

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Allegato A(Articolo 3, comma 2)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle impresesecondo il modello « Industria 4.0 »

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemicomputerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso dienergia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroero-sione, processi elettrochimici,

macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasfor-mazione dei materiali o delle materie prime,

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altrimateriali,

macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,

macchine per il confezionamento e l’imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento perrecuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti diritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, laseparazione, la frantumazione, il recupero chimico),

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modificadelle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazionedelle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito indu-striale,

macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, lamovimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispo-sitivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi diconvogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconosci-mento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali difabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenticaratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/oPLC (Programmable Logic Controller),

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con carica-mento da remoto di istruzioni e/o part program,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbricao con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

Atti Parlamentari — 237 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igienedel lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate dialmeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili ointegrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo inremoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametridi processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive diprocesso,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impiantocon la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamentonello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente perl’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controlloautomatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nelrevamping dei sistemi di produzione esistenti,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio,sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazionedell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze alieneal processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in gradodi avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine eimpianti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto,multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale)e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macrogeometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale(dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine diassicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono diqualificare i processi di produzione in maniera documentabile econnessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciarela qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono diqualificare i processi di produzione in maniera documentabile econnessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (adesempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo deiprodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomo-grafia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingressoo in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante alivello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (adesempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudoda inserire nel sistema informativo aziendale,

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemidi monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi diproduzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lottiproduttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio FrequencyIdentification),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavorodelle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione;usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di com-ponenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzioneinterfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzionicloud,

strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o lamarcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e lamatricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori dimonitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e diagire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in manierasinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’u-tilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio,sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienzafiltrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo opericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare glioperatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramentodell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche ingrado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisichedegli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza didisabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggettiesposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelli-gente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra ope-ratore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata evirtual reality,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvanol’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavora-zione, manutenzione, logistica.

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Allegato B(Articolo 3, comma 3)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme eapplicazioni) connessi a investimenti in beni materiali « Industria 4.0 »

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione,definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufattiin materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado dipermettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, lasperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processoproduttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e diimpatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistemainformativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita delprodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione ela ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussidei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle de-cisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzareagli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità delprodotto e l’efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e ilcoordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integra-zione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e lamanutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fab-brica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemiCMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai para-digmi dell’IoT e/o del cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio econtrollo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi diproduzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o consoluzioni cloud,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale perlo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assem-blaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelingand engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comuni-care e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambientee gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una retedi sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delleattività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

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XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dellaqualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a uninsieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto diprocessi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain(cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analyticsdedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenientidalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics &Visualization, Simulation e Forecasting),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence& machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’a-bilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualitàdel processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinarioe/o dell’impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzioneautomatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cogni-tiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento ericonfigurabilità (cybersystem),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo lelinee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti perla sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e lamanutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dellarealtà aumentata tramite wearable device,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuoveinterfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, laveicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visualee tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degliimpianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e didecentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energiapossono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione direti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessinon autorizzati (cybersecurity),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industriali-zation che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando leinformazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche,consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le lineeproduttive reali.

Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Allegato C(Articolo 25, comma 14, lettera d))

A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manuten-zione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazionenelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetri-che ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di nonautosufficienza

H. Professori di scuola pre-primaria

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Atti Parlamentari — 242 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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Allegato D(Articolo 26, comma 1, lettera a))

« Tabella A

Lavoratoridipendenti– Anni di

contribuzione

Lavoratoriautonomi– Anni di

contribuzione

Somma aggiuntiva(in euro) –Anno 2007

Somma aggiuntiva(in euro) –

Anni dal 2008 al2016

Somma aggiuntiva(in euro) –Dal 2017

1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo

Fino a 15 Fino a 18 262 336 437

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420 546

Oltre 25 Oltre 28 392 504 655

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo

Fino a 15 Fino a 18 336

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420

Oltre 25 Oltre 28 504

»

Atti Parlamentari — 243 — Camera dei Deputati

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Allegato E(Articolo 30, comma 1, lettera d))

A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manuten-zione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazionenelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetri-che ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di nonautosufficienza

H. Professori di scuola pre-primaria

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TABELLE

Atti Parlamentari — 245 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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PAGINA BIANCA

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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCIDA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2017 2018 2019

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESEO RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 88.924.319 189.337.319 174.067.319

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4.000.000 4.000.000 4.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI 5.000.000 5.000.000 5.000.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 11.300.952 10.871.794 10.871.794

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE 55.981.299 65.979.719 75.979.719

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELADEL TERRITORIO E DEL MARE 10.470.500 10.470.500 8.470.500

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI 10.000.000 15.000.000 15.000.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI 10.000.000 10.000.000 10.000.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI E DEL TURISMO 5.000.000 10.000.000 15.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE 11.359.860 11.559.860 11.559.860

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVEO MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

DI CUI LIMITE IMPEGNO

212.036.930

332.219.192

329.949.192

Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCIDA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Atti Parlamentari — 249 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2017 2018 2019

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESEO RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 282.100.000 278.100.000 278.100.000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.000.000 50.000.000 50.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI 32.753.000 32.753.000 32.753.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.000.000 30.000.000 40.000.000

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA 10.000.000 20.000.000 30.000.000

MINISTERO DELL’INTERNO 10.000.000 30.000.000 40.000.000

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELADEL TERRITORIO E DEL MARE 60.748.000 80.748.000 50.748.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI

20.000.000 30.000.000 40.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE 13.000.000 23.000.000 23.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVEO MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

DI CUI LIMITE IMPEGNO

478.601.000

574.601.000

584.601.000

Atti Parlamentari — 250 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4127

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

– 251 –

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BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - COMPETENZA

(Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA )

Tassi di

variazione medi

Entrate Tributarie 477.178 491.750 487.606 493.171 514.976 527.184 3,4

In % sul PIL 29,1 29,4 29,2 28,9 29,3 29,1

Altre Entrate 92.388 75.667 78.365 74.824 71.038 69.649 -3,5

In % sul PIL 5,6 4,5 4,7 4,4 4,0 3,8

ENTRATE FINALI 569.566 567.417 565.971 567.994 586.014 596.833 2,5

In % sul PIL 34,7 33,9 33,8 33,3 33,3 32,9

Spese correnti netto interessi 495.278 481.713 485.415 486.277 487.837 487.475 0,1

In % sul PIL 30,2 28,8 29,0 28,5 27,7 26,9

Interessi 74.523 84.157 79.481 79.287 78.694 76.835 -1,6

In % sul PIL 4,5 5,0 4,8 4,6 4,5 4,2

Spese in conto capitale 41.310 39.957 40.879 41.032 46.732 41.150 1,0

In % sul PIL 2,5 2,4 2,4 2,4 2,7 2,3

SPESE FINALI 611.111 605.827 605.775 606.596 613.263 605.460 -0,1

In % sul PIL 37,2 36,2 36,2 35,6 34,9 33,4

RISPARMIO PUBBLICO -9.021 -1.627 -2.101 -80 16.980 30.024

In % sul PIL -0,5 -0,1 -0,1 0,0 1,0 1,7

SALDO NETTO DA FINANZIARE -41.545 -38.410 -39.805 -38.601 -27.249 -8.627

In % sul PIL -2,5 -2,3 -2,4 -2,3 -1,5 -0,5

AVANZO PRIMARIO 32.978 45.747 39.676 40.686 51.445 68.208

In % sul PIL 2,0 2,7 2,4 2,4 2,9 3,8

SALDO DI BILANCIO

ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE -41.845 -38.518 -39.371 -37.350 -26.070 -7.185

In % sul PIL -2,5 -2,3 -2,4 -2,2 -1,5 -0,4

PIL ai prezzi di mercato 1.642.444 1.672.026 1.672.026 1.705.841 1.758.962 1.812.933

Consuntivo 2015

accertamenti/

impegni

LB 2016LB 2016

Assestato 2017 2018 2019

– 277 –– 279 –

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BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - CASSA

(Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA )

Tassi di

variazione medi

Entrate Tributarie 449.786 461.192 457.109 465.306 487.858 500.066 3,7

In % sul PIL 27,4 27,6 27,3 27,3 27,7 27,6

Altre Entrate 62.201 57.922 60.618 57.905 54.288 52.902 -4,4

In % sul PIL 3,8 3,5 3,6 3,4 3,1 2,9

ENTRATE FINALI 511.987 519.114 517.727 523.211 542.146 552.968 2,8

In % sul PIL 31,2 31,0 31,0 30,7 30,8 30,5

Spese correnti netto interessi 480.500 495.206 500.697 502.722 495.378 492.286 -1,0

In % sul PIL 29,3 29,6 29,9 29,5 28,2 27,2

Interessi 74.563 84.158 79.620 79.209 78.614 76.753 -1,6

In % sul PIL 4,5 5,0 4,8 4,6 4,5 4,2

Spese in conto capitale 45.199 41.998 48.856 43.907 45.644 41.174 -2,9

In % sul PIL 2,8 2,5 2,9 2,6 2,6 2,3

SPESE FINALI 600.262 621.362 629.173 625.838 619.636 610.214 -1,3

In % sul PIL 36,5 37,2 37,6 36,7 35,2 33,7

RISPARMIO PUBBLICO -51.836 -63.424 -65.766 -61.231 -34.349 -18.571

In % sul PIL -3,2 -3,8 -3,9 -3,6 -2,0 -1,0

SALDO NETTO DA FINANZIARE -88.275 -102.248 -111.447 -102.627 -77.490 -57.246

In % sul PIL -5,4 -6,1 -6,7 -6,0 -4,4 -3,2

AVANZO PRIMARIO -13.713 -18.090 -31.826 -23.418 1.124 19.507

In % sul PIL -0,8 -1,1 -1,9 -1,4 0,1 1,1

SALDO DI BILANCIO

ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE -83.131 -101.051 -107.610 -99.906 -76.276 -55.804

In % sul PIL -5,1 -6,0 -6,4 -5,9 -4,3 -3,1

PIL ai prezzi di mercato 1.642.444 1.672.026 1.672.026 1.705.841 1.758.962 1.812.933

Consuntivo 2015

riscosso/

pagato

LB 2016LB 2016

Assestato 2017 2018 2019

– 278 –– 280 –

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PAGINA BIANCA

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*17PDL0045860**17PDL0045860*