Calcolo 2° acconto tasse 2013
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Circolare Novembre 2013
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Per il secondo acconto 2013 slalom tra
nuove percentuali e obblighi di ricalcolo.
Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli
acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte
sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2
dicembre 2013 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio
coincidente con l’anno solare).
In vista dell’adempimento, occorre innanzitutto verificare la sussistenza
dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in
dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello
UNICO 2013 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello
UNICO 2013 SC): sul punto, si veda “Acconti: imposte dirette,
addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95”,
Supplemento di Schede di Aggiornamento, 10/2013.
In secondo luogo, si ricorda che, a seguito della conversione del DL
76/2013 nella L. 99/2013, è stato confermato l’incremento della misura
degli acconti IRPEF e IRES; inoltre, alla luce di quanto precisato dalle
relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l’aumento
produce effetti anche ai fini IRAP (si veda “Acconti più salati anche per
l’IRAP” del 22 luglio 2013).
In particolare, per quanto concerne l’IRPEF (e l’IRAP dovuta dai
soggetti IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura del
relativo acconto è fissata al 100%, in luogo del 99%. Si tratta quindi di
un incremento “a regime”.
Peraltro, per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla
seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi
ancora avvenire in base al 99%.
Relativamente all’IRES (e all’IRAP dovuta dai soggetti IRES), viene
stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la
misura del relativo acconto è aumentata dal 100% al 101%. A differenza
dell’IRPEF, in questo caso l’aumento non è disposto a regime, ma opera
soltanto per il suddetto periodo d’imposta. Come con riferimento
all’IRPEF, invece, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla
seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto
relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.
A questo punto, per il calcolo dell’acconto, occorre stabilire se utilizzare:
- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta “netta” dovuta per
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l’anno precedente, risultante dal modello UNICO 2013;
- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta
“netta” che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso.
In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§
3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione
dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP,
dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per
l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere
adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n.
18, § 3.4), nel senso che, per esempio:
- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo
storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il
metodo previsionale.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto
risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o
previsionale).
Qualora adotti il metodo storico, il contribuente deve verificare se
sussistono obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2012, sulle
quali commisurare gli acconti dovuti per il 2013, imposti da specifiche
disposizioni di legge.
Come già evidenziato su Eutekne.info in occasione del versamento della
prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- la riduzione al 20% della percentuale di deducibilità dei costi degli
autoveicoli per imprese e professionisti (si veda “Auto aziendali, per gli
acconti 2013 col metodo «storico» deducibilità del 20%” del 4 maggio
2013);
- la fruizione, nel 2012, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e
della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i benzinai (si veda
“Acconti 2013 alla prova del ricalcolo” del 30 maggio 2013);
- la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dalla legge
di stabilità 2013 e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione
dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto
di sospensione degli sfratti (si veda “Anche sospensione di sfratti e
rivalutazione di terreni con ricalcolo acconti” del 1° giugno 2013);
- la proroga al 2013 della parziale detassazione dei redditi di lavoro
dipendente dei frontalieri e delle detrazioni per carichi di famiglia dei
soggetti non residenti (si veda “Anche «frontalieri» e non residenti
devono verificare l’obbligo di ricalcolo acconti” del 10 giugno 2013).
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Fonte Eutekne
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