Calcolo 2° acconto tasse 2013

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Circolare Novembre 2013 Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677 Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00 24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459 MTSM srl E-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. € 15.000,00 “Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008 Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350 Pag. 1 a 3 SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità Servizi di editoria Per il secondo acconto 2013 slalom tra nuove percentuali e obblighi di ricalcolo. Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2 dicembre 2013 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare). In vista dell’adempimento, occorre innanzitutto verificare la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello UNICO 2013 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello UNICO 2013 SC): sul punto, si veda “Acconti: imposte dirette, addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95 ”, Supplemento di Schede di Aggiornamento, 10/2013. In secondo luogo, si ricorda che, a seguito della conversione del DL 76/2013 nella L. 99/2013, è stato confermato l’incremento della misura degli acconti IRPEF e IRES; inoltre, alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l’aumento produce effetti anche ai fini IRAP (si veda “Acconti più salati anche per l’IRAP ” del 22 luglio 2013). In particolare, per quanto concerne l’IRPEF (e l’IRAP dovuta dai soggetti IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura del relativo acconto è fissata al 100%, in luogo del 99%. Si tratta quindi di un incremento “a regime”. Peraltro, per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire in base al 99%. Relativamente all’IRES (e all’IRAP dovuta dai soggetti IRES), viene stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura del relativo acconto è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell’IRPEF, in questo caso l’aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d’imposta. Come con riferimento all’IRPEF, invece, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%. A questo punto, per il calcolo dell’acconto, occorre stabilire se utilizzare: - il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta “netta” dovuta per

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Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2 dicembre 2013.

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Servizi di editoria

Per il secondo acconto 2013 slalom tra

nuove percentuali e obblighi di ricalcolo.

Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli

acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte

sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2

dicembre 2013 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio

coincidente con l’anno solare).

In vista dell’adempimento, occorre innanzitutto verificare la sussistenza

dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in

dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello

UNICO 2013 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello

UNICO 2013 SC): sul punto, si veda “Acconti: imposte dirette,

addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95”,

Supplemento di Schede di Aggiornamento, 10/2013.

In secondo luogo, si ricorda che, a seguito della conversione del DL

76/2013 nella L. 99/2013, è stato confermato l’incremento della misura

degli acconti IRPEF e IRES; inoltre, alla luce di quanto precisato dalle

relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l’aumento

produce effetti anche ai fini IRAP (si veda “Acconti più salati anche per

l’IRAP” del 22 luglio 2013).

In particolare, per quanto concerne l’IRPEF (e l’IRAP dovuta dai

soggetti IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura del

relativo acconto è fissata al 100%, in luogo del 99%. Si tratta quindi di

un incremento “a regime”.

Peraltro, per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla

seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi

ancora avvenire in base al 99%.

Relativamente all’IRES (e all’IRAP dovuta dai soggetti IRES), viene

stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la

misura del relativo acconto è aumentata dal 100% al 101%. A differenza

dell’IRPEF, in questo caso l’aumento non è disposto a regime, ma opera

soltanto per il suddetto periodo d’imposta. Come con riferimento

all’IRPEF, invece, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla

seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto

relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.

A questo punto, per il calcolo dell’acconto, occorre stabilire se utilizzare:

- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta “netta” dovuta per

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l’anno precedente, risultante dal modello UNICO 2013;

- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta

“netta” che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso.

In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§

3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione

dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP,

dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per

l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere

adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n.

18, § 3.4), nel senso che, per esempio:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo

storico;

- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il

metodo previsionale.

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto

risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o

previsionale).

Qualora adotti il metodo storico, il contribuente deve verificare se

sussistono obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2012, sulle

quali commisurare gli acconti dovuti per il 2013, imposti da specifiche

disposizioni di legge.

Come già evidenziato su Eutekne.info in occasione del versamento della

prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

- la riduzione al 20% della percentuale di deducibilità dei costi degli

autoveicoli per imprese e professionisti (si veda “Auto aziendali, per gli

acconti 2013 col metodo «storico» deducibilità del 20%” del 4 maggio

2013);

- la fruizione, nel 2012, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e

della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i benzinai (si veda

“Acconti 2013 alla prova del ricalcolo” del 30 maggio 2013);

- la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dalla legge

di stabilità 2013 e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione

dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto

di sospensione degli sfratti (si veda “Anche sospensione di sfratti e

rivalutazione di terreni con ricalcolo acconti” del 1° giugno 2013);

- la proroga al 2013 della parziale detassazione dei redditi di lavoro

dipendente dei frontalieri e delle detrazioni per carichi di famiglia dei

soggetti non residenti (si veda “Anche «frontalieri» e non residenti

devono verificare l’obbligo di ricalcolo acconti” del 10 giugno 2013).

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Fonte Eutekne

Per informazioni 035545100 // [email protected]