Caccia Toscana 2015-16 Delibera n.835 Del 25-08-2015

3
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-08-2015 (punto N 16 ) Delibera N 835 del 25-08-2015 Proponente MARCO REMASCHI DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile Paolo BANTI Estensore SABRINA NUTI Oggetto Stagione venatoria 2015 - 2016: norme per l'esercizio della mobilità venatoria e disciplina degli accessi agli ATC toscani. Presenti ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI MONICA BARNI Assenti STEFANO CIUOFFO CRISTINA GRIECO STEFANIA SACCARDI

description

Delibera Regionale Caccia Toscana 2015

Transcript of Caccia Toscana 2015-16 Delibera n.835 Del 25-08-2015

Page 1: Caccia Toscana 2015-16 Delibera n.835 Del 25-08-2015

REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-08-2015 (punto N 16 )

Delibera N 835 del 25-08-2015

ProponenteMARCO REMASCHIDIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile Paolo BANTI Estensore SABRINA NUTI OggettoStagione venatoria 2015 - 2016: norme per l'esercizio della mobilità venatoria e disciplina degli accessi agli ATC toscani.

Presenti ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI MONICA BARNI

Assenti STEFANO CIUOFFO CRISTINA GRIECO STEFANIA SACCARDI

Page 2: Caccia Toscana 2015-16 Delibera n.835 Del 25-08-2015

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 13 ter;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 30 marzo 2015 “Calendario venatorio 2015-2016”;

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R ed in particolare l’articolo 18 che prevede che la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria e le ulteriori norme necessarie per l’esercizio alla mobilità venatoria sul territorio regionale;

Considerato che l'articolo 15 comma 2 della legge regionale n. 20/2002 prevede che la Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 13 del DPGR 33/R/2011, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

Considerato che l’articolo 15 del DPGR 33/R/2011 prevede che ogni cacciatore toscano può acquistare presso l’ATC e previo pagamento di una somma definita dalla Giunta regionale un pacchetto di cinque giornate utilizzabile a partire dal 1° ottobre, utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria, per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, valido solo per la stagione venatoria in cui è stato acquistato e che i proventi derivanti dal pagamento delle suddette somme sono ripartiti fra gli ATC in base alle prenotazioni effettuate secondo le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale;

Valutata in Euro 26,00 la somma che i cacciatori residenti in Toscana dovranno pagare per l’acquisto del suddetto pacchetto di cinque giornate mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato alla Regione Toscana – Mobilità venatoria toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M0760102800000091504688;

Considerato che l’articolo 17 del DPGR 33/R/2011 consente ai cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad un ATC toscano, l'accesso giornaliero in mobilità sul territorio regionale, per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati secondo la normativa vigente e utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria, previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta Regionale;

Valutata in Euro 35,00 la somma che i cacciatori non residenti in Toscana dovranno pagare per l’esercizio venatorio in mobilità in Toscana mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato alla Regione Toscana – Mobilità venatoria toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M0760102800000091504688;

Dato atto che tutte le informazioni inerenti l’esercizio venatorio in mobilità in Toscana e l’utilizzo del sistema regionale di prenotazione venatoria sono disponibili sulla pagina web: http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca;

Ritenuto opportuno, al fine di prevedere per tutti i cacciatori italiani la possibilità di esercizio venatorio in Toscana e tenuto conto delle esigenze di programmazione, consentire ai cacciatori provenienti da Regioni che non hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la regione Toscana l’accesso giornaliero in ogni ATC/sottoambito toscano fino a 10 cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità;

Page 3: Caccia Toscana 2015-16 Delibera n.835 Del 25-08-2015

a voti unanimiDELIBERA

- i cacciatori residenti in Toscana possono acquistare il pacchetto di 5 giornate di cui all’articolo 15 del DPGR 33/R/2011 previo pagamento della di Euro 26,00 da versare con le modalità indicate in premessa, ed utilizzare le giornate acquistate previa prenotazione secondo le modalità indicate nella pagina web: http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca;

- tutti i cacciatori non residenti in Toscana per l’esercizio della mobilità venatoria in Toscana secondo le regole di cui all’articolo 17 del DPGR 33/R/2011 dovranno dimostrare di aver pagato la somma di Euro 35,00, da versare con le modalità indicate in premessa, e di aver prenotato la giornata di caccia secondo le modalità indicate nella pagina web: http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca;

- i cacciatori provenienti dalle regioni che hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che fruiscono della mobilità in Toscana possono esercitare l’attività venatoria secondo quanto stabilito negli accordi;

- di fissare in n. 10 il numero massimo giornaliero di cacciatori provenienti da regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Toscana che possono accedere in mobilità in ogni ATC/sottoambito della Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

- i cacciatori non residenti in Toscana, iscritti agli ATC Toscani, provenienti da Regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che effettuano l’apertura anticipata alla selvaggina stanziale possono accedere agli ATC/sottoambiti toscani a partire dalla terza domenica di settembre, se non hanno effettuato in precedenza nessuna giornata di caccia nella regione di provenienza; in caso contrario, l’accesso è consentito a partire dalla quarta domenica di settembre. Durante le prime due settimane di caccia i cacciatori non residenti iscritti agli ATC toscani, come ulteriore ATC, possono svolgere la caccia negli ATC/sottoambiti toscani secondo i giorni e gli orari fissati dalla Regione di provenienza, salvo specifici accordi di reciprocità fra i Comitati di Gestione degli ATC interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile

PAOLO BANTI

Il Direttore

Albino Caporale