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C O M U N E D I M A N T O V A COPIA SEGRETERIA GENERALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA SESSIONE ORDINARIA C.E. 10848 Prima convocazione Seduta Pubblica N. 9 della delibera R.D. N. di Prot. Gen. N. 2 dell’o.d.g. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI L’anno duemilauno 2001 – in Mantova, questo giorno di lunedì 5 del mese di febbraio alle ore 16,00, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referti del messo comunale, in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in sessione ordinaria e in prima convocazione, delle materie iscritte all’ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato il giorno 30/01/2001 all’albo pretorio come da relazione del Segretario Generale. Si sono riuniti nella grande aula consiliare e rispondono all’appello nominale fatto dal Segretario, per invito del Presidente Prof. Giorgio Saggiani, il Sig. Sindaco GIANFRANCO BURCHIELLARO .e gli Onn. Consiglieri: 1. AGRI’ FRANCESCO 2. ALDINI FABIO ass. 3. ARTIOLI UMBERTO ass. 4. BAU’ STEFANO 5. BENEDINI GUIDO ass. 6. BUVOLI GIOVANNI 7. CAFFINI FULVIO 8. CIMAROSTI GIORDANO 9. CONTE SERGIO 10. CORDIBELLA SERGIO 11. DALL’OGLIO CELESTINO 12. DE PIETRI ARNALDO 13. FANTONI PAOLA ass. 14. FIDONE MATTEO 15. GADDI MATTEO 16. GAZZONI MARA 17. GIANOLIO PAOLO 18. IRIDILE MARIO 19. IRPO ROBERTO 20. LORENZONI ROBERTO 21. MAGLIA GIORGIO ass. 22. MARCHETTI ITALO ass. 23. MONTRESOR ALBERTINO 24. MOTTA PAOLO ass. 25. MOTTERANI CARLO 26. NEGRINI FRANCESCO 27. ONGARI MARIO 28. PAGANINI SIMONE 29. PALAZZI MATTIA 30. PASOLINI GIANCARLO ass.g. 31. PERUGINI MONICA ass. 32. PINFARI CHIARA ass. 33. PIVA DORIANO 34. PIZZINATI GIOVANNA 35. ROSE ESPEDITO 36. SAGGIANI GIORGIO 37. SGUAITZER LUIGI 38. SIMONAZZI MARCO 39. VACCARI STEFANO 40. VASORI MAURIZIO Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Avv. Cristina Pratizzoli. Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

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C O M U N E D I M A N T O V A

COPIA SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SESSIONE ORDINARIA

C.E. 10848 Prima convocazione Seduta Pubblica N. 9 della delibera R.D. N. di Prot. Gen. N. 2 dell’o.d.g. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA

PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI L’anno duemilauno 2001 – in Mantova, questo giorno di lunedì 5 del mese di febbraio alle ore 16,00, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referti del messo comunale, in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in sessione ordinaria e in prima convocazione, delle materie iscritte all’ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato il giorno 30/01/2001 all’albo pretorio come da relazione del Segretario Generale. Si sono riuniti nella grande aula consiliare e rispondono all’appello nominale fatto dal Segretario, per invito del Presidente Prof. Giorgio Saggiani, il Sig. Sindaco GIANFRANCO BURCHIELLARO .e gli Onn. Consiglieri: 1. AGRI’ FRANCESCO 2. ALDINI FABIO ass. 3. ARTIOLI UMBERTO ass. 4. BAU’ STEFANO 5. BENEDINI GUIDO ass. 6. BUVOLI GIOVANNI 7. CAFFINI FULVIO 8. CIMAROSTI GIORDANO 9. CONTE SERGIO 10. CORDIBELLA SERGIO 11. DALL’OGLIO CELESTINO 12. DE PIETRI ARNALDO 13. FANTONI PAOLA ass. 14. FIDONE MATTEO 15. GADDI MATTEO 16. GAZZONI MARA 17. GIANOLIO PAOLO 18. IRIDILE MARIO 19. IRPO ROBERTO 20. LORENZONI ROBERTO

21. MAGLIA GIORGIO ass. 22. MARCHETTI ITALO ass. 23. MONTRESOR ALBERTINO 24. MOTTA PAOLO ass. 25. MOTTERANI CARLO 26. NEGRINI FRANCESCO 27. ONGARI MARIO 28. PAGANINI SIMONE 29. PALAZZI MATTIA 30. PASOLINI GIANCARLO ass.g. 31. PERUGINI MONICA ass. 32. PINFARI CHIARA ass. 33. PIVA DORIANO 34. PIZZINATI GIOVANNA 35. ROSE ESPEDITO 36. SAGGIANI GIORGIO 37. SGUAITZER LUIGI 38. SIMONAZZI MARCO 39. VACCARI STEFANO 40. VASORI MAURIZIO

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Avv. Cristina Pratizzoli. Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

DCC 09 del 5 /02/2001 COMPONENTI PRESENTI N. 31 Entrano i Conss. Maglia, Motta, Fantoni, Pinfari e Benedini COMPONENTI PRESENTI N. 36 Esce il Sindaco COMPONENTI PRESENTI N. 35

********** Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo I° del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale”, e successive integrazioni e modificazioni, nel quale, all’art.3, viene previsto l’obbligo di adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; VISTO il D.Lgs. 446 del 15.12.1997 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”; CONSIDERATO in particolare l’art. 52 del suddetto D.Lgs. 446/97, secondo il quale il Comune “può, con regolamento, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; PRESO ATTO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388 del 23.12.2000 prevede che "il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione"; VISTO che l'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 stabilisce che "gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo………" e che "il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2000 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28.2.2001; VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 158 del 14.12.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni in vigore dal 1.1.1999;

- n. 18 del 27.1.2000 con la quale sono stati modificati gli articoli 17 e 23 del suddetto Regolamento a decorrere dall' 1.1.2000;

VISTE le modifiche al D.Lgs. 507/93 apportate dall'art. 145 commi 55, 56 e 57 della Legge 388/2000;

RITENUTO di rivedere l'impatto delle varie forme pubblicitarie sull' intero territorio comunale; RILEVATA la necessità di ridisciplinare la tipologia e la quantità degli impianti stessi, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici e le modalità per ottenere l'autorizzazione all'installazione degli impianti e di adeguare il Regolamento alla normativa vigente in materia; PRESO ATTO che il piano degli impianti dovrà attenersi a quanto prescritto dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; RECEPITI i principi contenuti nella Legge 212 del 27.7.2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente"; VISTO il testo del nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni composto da 33 articoli allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Dirigente sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

DELIBERA

APPROVARE il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni nel testo composto da 33 articoli, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante; REVOCARE le precedenti deliberazioni consiliari n. 158 del 14/12/1998 e n. 18 del 27/01/2000.

************************

La proposta, posta ai voti, è approvata all'unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano: VOTI FAVOREVOLI N. 20 , ASTENUTI N. 15 (Conss. Gaddi, De Pietri, Paganini, Fantoni, Benedini, Irpo, Conte, Motterani, Simonazzi, Pinfari, Cordibella, Gianolio, Dall'Oglio, Cimarosti e Rose), come accertato dai Consiglieri scrutatori Sigg. De Pietri, Vaccari e Sguaitzer. Az/ls.

COMUNE DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.1

FINALITA’ Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del territorio comunale, l’esecuzione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché l’applicazione e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI MANTOVA Il Comune di Mantova appartiene, ai fini dell’ art. 2 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993, alla terza classe.

ART. 4

CATEGORIE DELLE LOCALITA’ Ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 il Comune di Mantova suddivide le località del proprio territorio in due categorie.

Le località comprese nella categoria speciale non superano il 35% del centro abitato, così come delimitato dall’ art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, e sono le seguenti: Via Accademia , Via Acerbi, V.le Allende, Via Ardigò, Via Arrivabene, Via Avis, Via Battisti Cesare, Via Bellalancia, Via Bertani, Via Bettinelli, Via Bonomi, Via Brennero, Via Brescia, P.zza Broletto, Via Calvi, Via Camerlenghi, P.zza Canossa P.zza Cavallotti, Via Cavour, Via Chiassi, P.zza Concordia, Via Corrado, Via Corridoni, Via Cremona, Via Da Feltre Vittorino, Via Dei Mulini, P.zza Don Leoni, Via Dosso Del Corso, P.zza Erbe, V.le Favorita, Via Fernelli, Galleria Ferri, Via Filzi, P.zza Folengo, Via Frattini, C.so Garibaldi, Via Giustiziati, Via Goito, V.le Gorizia, P.le Gramsci, Via Grazioli, Galleria Landucci, Via Leon D’Oro, C.so Liberta’, Via Madonna Dell’Orto, P.zza Mantegna Via Marangoni, P.zza Marconi, P.zza Martiri di Belfiore, Via Matteotti, Via Mazzini, P.le Mondadori, V.le Montegrappa, V.le Montello, V.le Montenero, Via Moro, Via Mutilati Lavoro, Via Nievo, V.le Nuvolari, Via Oberdan, Via Orefici, V.le Oslavia, Via Ostiglia, P.zza 80° Fanteria, Via Parma, V.le Pasubio, Via Pescheria, V.le Piave, Via Pilla, Porta Cerese, Porta Giulia, Porta Mulina, Porta Pradella, Via Principe Amedeo, Via Rea, V.le Repubblica, V.le Risorgimento, Via Roma, Via Romano, P.zza San Francesco, Via S.Longino, Galleria San Maurizio, Via Solferino, P.zza Sordello, Via Spagnoli, Via Tassoni, Via Trieste, C.so Umberto I°, Via XX Settembre, Via Verdi, Via Verona, C.so Vittorio Emanuele. Ai manufatti previsti dal D.Lgs. 507 del 15.11.1993 installati in tali località si applica una maggiorazione del 150 percento della tariffa normale. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la superficie degli impianti in categoria normale.

ART. 5

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. Il piano generale degli impianti individua e regola sul territorio comunale, all'interno del centro abitato, le posizioni consentite per l'installazione degli impianti pubblici e pubblicitari. 2. Il piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 385/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96). 3. Il piano deve contenere:

a) l'individuazione della tipologia degli impianti pubblici e pubblicitari ricompresi nello stesso;

b) l'individuazione del numero complessivo degli impianti da installarsi nel territorio comunale all'interno del centro abitato

c) l'individuazione delle modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari.

ART. 6

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI 1. La tipologia degli impianti per l'affissione è la seguente: 70 x 100 140 x 100 140 x 200 200 x 300 300 x 600

2. La quantità degli impianti da installare non dovrà essere superiore a n. 800.

ART. 7

SUPERFICIE DA DESTINARE ALL'AFFISSIONE PUBBLICA E ALL'AFFISSIONE DIRETTA

La superficie totale degli impianti da destinare all'affissione pubblica è di metri quadrati 2000; quella da destinare all'affissione diretta è di metri quadrati 3.500.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI La superficie degli impianti pubblici è così ripartita: Impianti destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica: 10 per cento; Impianti destinati ad affissioni di natura commerciale: 90 per cento.

ART. 9

DIVIETI O LIMITAZIONI

E’ vietata al di fuori degli spazi predisposti o consentiti l’affissione di manifesti o altro materiale pubblicitario. E’ vietata, per ragioni di carattere ambientale, la pubblicità effettuata mediante l’apposizione di volantini o altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta; è vietato altresì il lancio di detto materiale da automezzo. E’ consentita l’esposizione degli striscioni stradali esclusivamente nelle posizioni prestabilite dotate di apposito supporto.

ART. 10

DEROGHE ALLE DISTANZE INDICATE DALL’ART. 51 COMMA 4° DEL D.P.R. 495/92 PER IL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI Fermi restando i divieti stabiliti dall’art. 51 – 3° comma – del D.P.R. 16/12/92 n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, così come modificato dal D.P.R. 16/09/96 n. 610, e da altre norme di legge o regolamentari, il Comune dispone le seguenti deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) – STRADE URBANE DI QUARTIERE ed F) STRADE LOCALI: ♦ DISTANZA MINIMA DAI SEGNALI DI PERICOLO E DI PRESCRIZIONE – DAGLI IMPIANTI

SEMAFORICI E DALLE INTERSEZIONI:

STRADE URBANE DI QUARTIERE

PRIMA DOPO 15 mt. anziché 50 mt. 10 mt. anziché 25 mt.

STRADE LOCALI

PRIMA DOPO 10 mt. anziché 30 mt. 8 mt. anziché 25 mt. • DISTANZA MINIMA DAGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

STRADE URBANE DI QUARTIERE

mt. 15

STRADE LOCALI

mt. 10

• DISTANZA MINIMA DAI SOTTOPASSI / SOVRAPPASSI:

mt. 50 anziché 100 mt.

• DISTANZA MINIMA DAGLI ALTRI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI:

mt. 15 anziché 25 mt.

Le sopra le indicate distanze minime determinate in deroga alla norma legislativa hanno valore solo se non viene ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI 1. Richiesta autorizzativa Per la collocazione di mezzi e impianti pubblicitari al di fuori dei centri abitati si applicano i disposti dell’art. 23 del Codice della Strada e degli art. 48-59 del Regolamento di attuazione. L’autorizzazione verrà rilasciata dall’ente proprietario della strada. Nel caso in cui l’impianto debba essere collocato in zona sottoposta a vincolo ambientale è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Quando i cartelli o i mezzi pubblicitari da collocare su una strada sono visibili da altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalla strada, vengono autorizzati dalla Società Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada. All’interno del centro abitato l’installazione di cartelli e impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art.23 del Codice della Strada e a concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta di installazione, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere presentata al Settore “Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini” del Comune di Mantova che rilascerà un ATTO UNICO di autorizzazione e concessione suolo firmato dai competenti Dirigenti. La richiesta, completa delle generalità e del codice fiscale o partita IVA del richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - planimetria generale individuante il posizionamento dell’impianto; - planimetria particolareggiata indicante le distanze dal ciglio stradale dal

successivo/precedente segnale stradale, dal successivo/precedente impianto pubblicitario;

- disegno del cartello, con relative misure, testo e colori ;

- bozzetto del messaggio pubblicitario (possono essere allegati anche più bozzetti, precisando comunque che il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi non può essere inferiore a mesi tre);

- documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento e simulazione fotografica con l’inserimento del cartello;

- autocertificazione redatta ai sensi della L.4/1/’68 n.15 attestante che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà messo in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo e della spinta del vento onde garantirne la stabilità;

- nulla osta dell’ente proprietario della strada, nel caso in cui il cartello o mezzo pubblicitario sia visibile da strada appartenente ad ente diverso;

- richiesta di autorizzazione agli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico se trattasi di immobili vincolati ai sensi del T.U in materia di beni culturali e ambientali n.490/99, da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune sulla modulistica già predisposta.

L’atto unico di cui sopra non ha validità per l’intervento di manomissione del suolo connesso all’installazione dell’impianto, che dovrà essere concesso prima della messa in opera del manufatto. In caso di pubblicità diretta, ove il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul cartello o su altro impianto, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L’ente competente rilascia l’autorizzazione entro i successivi 15 gg., decorsi i quali la stessa si intende rilasciata. 2. Durata e revoca Salvo diversa indicazione, l’autorizzazione all’installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di anni tre, ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. Per le affissioni dirette l'autorizzazione sarà rinnovabile fino al 30.6.2006 data ultima di scadenza dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dal 1° luglio 2006 tutti gli spazi destinati alle affissioni dirette saranno assegnati secondo criteri e modalità fissate dall'Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate per ragioni di modifica della viabilità, di esecuzione di lavori stradali di sistemazione della rete dei servizi o della pavimentazione, oltre che per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. 3.Obblighi del titolare dell’autorizzazione E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: a) rispettare le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal

Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; b) effettuare la corretta manutenzione degli impianti c) apporre una targhetta metallica identificativa, posta in posizione

facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati i dati dell’amministrazione rilasciante l’autorizzazione, il soggetto titolare, il n. dell’autorizzazione, la data di scadenza.

d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione, o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione, o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio;

e) ripristinare il corretto stato dei luoghi. 4. Registro delle autorizzazioni Il Settore Sportello Unico per le Imprese e i cittadini è tenuto alla compilazione del “Registro delle autorizzazioni comunali per impianti di Pubblicità“, in cui sono riportate in ordine cronologico: le autorizzazioni rilasciate, i dati utili per l’individuazione degli impianti e dei

soggetti titolari, la data di scadenza dell’autorizzazione. Le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale. Gli enti proprietari predispongono ogni tre anni, a richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all’uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell’archivio nazionale delle strade di cui agli artt. 225 e 226 del Codice della Strada. 5. Richiesta di autorizzazione per le particolari forme di pubblicità Tutte le forme di pubblicità soggette a particolare regolamentazione devono essere autorizzate dal Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini. Le istanze di autorizzazione devono essere presentate almeno 15 giorni prima del previsto lancio pubblicitario, e devono contenere le informazioni relative a: a) generalità del richiedente, con n° di partita iva o codice fiscale; b) indicazione della tipologia di pubblicità; c) periodo di effettuazione della pubblicità; d) per la pubblicità con locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici dovrà

essere quantificato il numero degli impianti, presentata la planimetria o l’elenco dei luoghi di installazione, il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, l’autodichiarazione di stabilità del manufatto;

e) per la pubblicità sonora dovrà essere indicato il testo del messaggio che dovrà essere diffuso, se in sede fissa dovrà essere indicato il luogo di effettuazione, se con autoveicoli dovranno essere indicati gli estremi dei veicoli;

f) cedolino di pagamento dei diritti di segreteria.

ART. 12

DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

La Giunta Comunale stabilisce, con delibera da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche affissioni. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

ART. 13

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi visibile o percepibile è soggetta all’imposta di pubblicità. La predetta imposta si applica altresì alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 507 del 15.11.1993.

ART 14

SOGGETTO PASSIVO Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario viene diffuso.

E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 15

FATTISPECIE IMPONIBILI Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle indicate agli articoli 12,13,14 e 15 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993.

ART. 16

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso a metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e debbono essere applicate alla tariffa base ; le riduzioni non sono cumulabili. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 17

RIDUZIONI DELL’ IMPOSTA La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 18

ESENZIONI DALL’IMPOSTA Sono esenti dall’applicazione dell’imposta: a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne,

esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali ; h) le insegne, le targhe e simili esposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed altro ente che non persegua scopo di lucro ; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. l) la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 relativa alla promozione di attività per l’esercizio delle quali le medesime organizzazioni sono costituite.

ART. 19

DICHIARAZIONE 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o dei tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93. 5. La presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo e l’assolvimento del tributo non esonerano comunque il contribuente dall’obbligo di munirsi delle autorizzazioni o concessioni richieste da altre disposizioni normative o regolamentari, comprese quelle del presente regolamento.

ART.20

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

1. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d’imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. 3. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione : per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni. 5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n° 43, e successive modificazioni : il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752 comma 4 del codice civile. 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune, in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. 2. Viene prevista inoltre, nella misura indicata nel precedente articolo 7, l’effettuazione di affissioni di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni o messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

ART. 22

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio, e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. 2. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 19; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 23

RIDUZIONI DEL DIRITTO La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà : a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 24; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.

ART. 24

ESENZIONI DAL DIRTTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; h) i manifesti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460 del 4.12.1997 relativi alla promozione di attività per l’esercizio delle quali le medesime organizzazioni sono costituite.

ART. 25

MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 7. Il comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione ; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d’ oneri di cui all’art. essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26

FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale de Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 27

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO 1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 28

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI 1. Le sanzioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’ art. 24 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Lire centomila. 3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a cinquecentomila.

4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 5. La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o di frazioni, in acconto o a saldo, dell’imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. 6. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura indicata dall' art.23 del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 17 della Legge n. 146 del 15.5.1998. 7. Alle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni si applica l’istituto del ravvedimento operoso nei casi e nelle modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie. 2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tremilionicinquecentomila con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 25. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all’art. 5 e seguenti.

ART. 30

CONTENZIOSO

Contro l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31

VIGILANZA DEL COMUNE SUL CONCESSIONARIO Al Comune spetta una facoltà generale di controllo nell’attività del concessionario. In particolare la vigilanza verrà espletata in conformità alle prescrizioni del capitolato d’oneri nonché ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 507/93.

ART. 32

NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia. 2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE G. Saggiani C. Pratizzoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi elettivi

C E R T I F I C A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi Mantova, lì L’incaricato al Servizio N. 9 della delibera del Consiglio Comunale in data 05/02/2001 N. di Protocollo Generale OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA

PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ORIGINALE

Mantova, lì Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale avvenuto il ………………………………… senza opposizioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Mantova, lì Divenuta esecutiva per decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Organo Regionale di Controllo, avvenuto il ……….….……….. e di quello di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, termine rimasto sospeso dal ………………al …………… a seguito dell’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante o della trasmissione di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, richieste dall’O.RE.CO. (art. 133, comma 2, del D:Lgs 18.8.2000 n.267)

IL SEGRETARIO GENERALE Sezione Interprovinciale di Brescia, lì……………………………………….. L’Organo Regionale di Controllo nella seduta del ………………, con o.d.g. N. ……… Prot..n……………………….non ha riscontrato vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to G. Saggiani F.to C. Pratizzoli

Per copia conforme ad uso amministrativo Mantova, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

C. Pratizzoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi elettivi

C E R T I F I C A Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi Mantova, lì L’incaricato al Servizio F.to

Mantova, lì Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale avvenuto il …………………………….. … senza opposizioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Mantova, lì Divenuta esecutiva per decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Organo Regionale di Controllo, avvenuto il ………….………….. e di quello di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, termine rimasto sospeso dal ……….……al ..…………… a seguito dell’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante o della trasmissione di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, richieste dall’O.RE.CO. (art. 133, comma 2, del D:Lgs 18.8.2000 n.267)

IL SEGRETARIO GENERALE Sezione ……………………………………………………………………….., lì L’Organo Regionale di Controllo nella seduta del ………………, con o.d.g. N. ………, Prot. N. ………….ha ……………………………………………………………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE