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ASSICURAZIONE

RC PROFESSIONALE

Come fare la

scelta giusta

I segreti per garantire

la giusta Copertura Assicurativa

senza costi aggiuntivi

Eleonora Del Vento

Amministratore

Bridge Insurance Services -

Clive D Mendes

Direttore

Bridge Insurance Services

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Illustriamo in questa guida gli elementi fondamentali che il

Professionista deve considerare per la scelta di una Copertura

RC Professionale idonea così come richiesto dalla normativa

vigente.

Scopra come ottenere la copertura più adatta ai suoi bisogni.

Pochi semplici passi per risparmiare senza rinunciare alle

garanzie utili.

NELLA NOSTRA GUIDA

Bridge Insurance Services, denominato anche BIS, è il Broker

Retail leader nel mercato assicurativo e finanziario in Italia

Esercitando l’attività di intermediazione assicurativa nella linea

persone e aziende, BIS assiste i suoi clienti nella scelta delle

migliori soluzioni assicurative in termini di copertura, protezione e

costo

BRIDGE INSURANCE SERVICES S.r.l.

Telefono +39 392 155900

Email [email protected]

Sito www.bridgebroker.it .

CHI È BRIDGE INSURANCE SERVICES

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Bridge Insurance Services ha adottato tutte le cautele necessarie

per garantire l’accuratezza delle informazioni della presente guida.

In nessuna parte della guida si dichiara o garantisce,

espressamente o implicitamente, l’accuratezza, completezza,

affidabilità, idoneità del contenuto rispetto ad una situazione

specifica.

Questo documento è a scopo puramente informativo e non vuole

dare alcuna consulenza o consiglio rispetto alla stipula di alcuna

polizza di Assicurazione e non raccomanda o consiglia alcun tipo

di copertura assicurativa rispetto all’esigenze, profilo

dell’assicurando.

Considerato che ogni cliente ha un proprio profilo ed esigenze

assicurative e la normativa in ambito assicurativo è soggetta a

modifiche, chiediamo di contattare Bridge Insurance Services per

ogni necessità e informazione specifica.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

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INDICE

pag.

Introduzione 6

PARTE 1 -

Background 9

PARTE 2 –

Come ottenere la copertura

RC Professionale 16

APPENDICE A

Elenco Professioni Regolamentate 27

APPENDICE B

Glossario 34

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La ringraziamo per aver scaricato la guida all’Assicurazione RC

Professionale che ci auguriamo troverà utile e ricca di

informazioni.

Perchè abbiamo scritto questa guida

Negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi dibattiti circa la

Riforma delle Professioni e l’opportunità di rendere obbligatoria

l’Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi dei

Professionisti.

Il nostro obiettivo è stato allora quello di analizzare questa

complicata copertura assicurativa per poi spiegarla in termini

semplici ad un pubblico di non esperti assicurativi, dando pure

consigli pratici su come scegliere la giusta copertura a chi non è

mai stato assicurato prima.

Per chi è realizzata questa guida

Per i Professionisti che hanno bisogno della copertura RC

Professionale, che non sono avvezzi alla materia assicurativa ma

vogliono comprendere bene la garanzia assicurativa che, per

legge o per scelta, decidono di sottoscrivere.

INTRODUZIONE

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Cosa è scritto nella guida

Nella prima parte spieghiamo:

1. Che cosa è la RC Professionale e cosa copre una Polizza tipo.

2. Il background dell’Assicurazione RC Professionale e la Legge.

3. Chi ha bisogno di questa copertura.

4. I benefici della polizza Responsabilità Civile Professionale e il

rischio di non essere assicurato.

Nella seconda parte analizziamo in termini pratici come:

1. Ottenere la giusta copertura, spiegando pure i termini tecnico-

assicurativi più diffusi.

2. Massimizzare il valore della Polizza acquistata, garantendosi il

livello di copertura più adeguato.

Alla fine spiegheremo come Bridge Insurance Services può aiutare

ad ottenere la Polizza e soddisfare tutte le esigenze assicurative

del professionista.

APPENDICI

Al termine della Guida abbiamo inserito 2 utili appendici:

APPENDICE A: La lista delle Professioni per cui, per legge o per

opportunità, è richiesta la copertura RC professionale. È così

possibile controllare se la propria Professione è nell’elenco.

APPENDICE B: Un glossario che spiega i termini tecnici usati

nella presente guida.

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PARTE

1 Background

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La Polizza RC Professionale salvaguardia il Professionista e

il suo patrimonio poiché risarcisce i Terzi per i danni e perdite

patrimoniali provocate involontariamente dallo stesso

Professionista per violazione dei doveri professionali, per errori o

omissioni nello svolgimento della sua attività.

Spesso le controversie legali possono essere lunghe, costose e

traumatiche e, quindi, una copertura RC Professionale idonea è

un requisito necessario per proteggere tutte le parti coinvolte.

Come funziona? In caso di responsabilità colposa da parte del

Professionista, nei confronti di un Terzo, per un atto compiuto

durante lo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza, la Polizza

RC Professionale risarcisce il Terzo per i danni subiti entro il

massimale prescelto (tipicamente non meno di € 250.000,00)

Nei Paesi Europei e più avanzati la Professional Indemnity (nome

inglese per la RC Professionale) è una garanzia diffusa e

automatica per chi svolge una libera Professione mentre in Italia

cresce la sensibilità dei nostri Professionisti verso la tutela dei

clienti non solo per l’obbligatorietà appena introdotta.

Cosa copre l’assicurazione per la

Responsabilità Civile Professionale

PARTE 1

BACKGROUND

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.Per i professionisti proteggere il proprio patrimonio da richieste di

risarcimento da parte di Terzi per danni derivanti dall’esercizio

della professione è in termini assoluti un dovere per tutelare il

cliente e il professionista stesso.

I requisiti di legge per la RC Professionale

Nel 2012 il governo Monti ha voluto sancire definitivamente

il dovere civile da parte del Professionista di salvaguardare i clienti

e i Terzi in genere: l’art. 9 comma 4 della Legge 27 del 24/03/12

stabilisce in via definitiva che, al momento del conferimento

dell’incarico professionale, il Professionista deve indicare i dati

della Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile

Professionale per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale a fronte di eventuali errori e/o omissioni a danno di

Terzi.

In via definitiva il D.P.R. n 137/2012, G.U. 14.08.2012, “Riforma

delle Professioni”, all’art. 5 ha stabilito l’entrata in vigore

dell’obbligo dal 15/08/2013 per cui

Il Professionista deve stipulare una copertura assicurativa per i

danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale

incluse le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal

cliente stesso.

Nel momento in cui il Professionista assume l’incarico, deve

rendere noti al cliente gli estremi della polizza rc professionale, il

massimale ed informarlo di ogni variazione successiva.

La violazione delle disposizioni normative di cui sopra

costituisce illecito disciplinare.

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È un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione

d’opera che il professionista esegue intuitu personae

nei confronti del committente (pubblico o privato).

Il Professionista ha l’obbligo di proteggere il cliente che si “affida”

alla sua professionalità e il legislatore impone una copertura

assicurativa che sia "idonea" ovvero che sia valida al fine

di garantire i terzi dai danni che dovessero subire a seguito

di errori e/o omissione.

Un emendamento del Governo nel “Decreto del Fare” ha, però,

escluso dall’obbligo il Personale esercente Professione Medica

(Medici e Personale Sanitario non Medico) prorogando il termine

al 13 agosto 2014 e gli Avvocati, che seguono i riferimento della

Riforma Forense (Legge num. 247 del 2012) e, quindi, dovranno

attendere che il Ministero di Giustizia determini le condizioni da

includere nella RC Professionale

“ Bastano pochi passi per

proteggere la professione, il

patrimonio e, quindi, i clienti

con un’Assicurazione RC

Professionale adeguata ed

idonea.

” (c) BIS - Tutti i diritti riservati 11 f

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Chi ha bisogno della copertura

RC Professionale e le ragioni alla base

dell’esigenza

Migliaia di Professionisti saranno soggetti all’obbligo assicurativo

di stipulare idonea Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio

dell’attività professionale a fronte di eventuali eventuali errori e/o

omissioni a danno di terzi.

Elencheremo nell’Appendice di questa guida le Professioni

le Professioni Regolamentate, ovvero quelle che prevedono

l’esistenza e, quindi l’iscrizione ad un Ordine Professionale

le Professioni a cui per Legge è comunque imposta

la RC Professionale e

le Professioni Non Regolamentate ma che restano sempre

soggette ad azioni di risarcimento da parte di Terzi.

Al di là dell’obbligo legislativo, la RC Professionale è un atto

doveroso a tutela:

dei clienti e dei Terzi che si affidano al Professionista

del patrimonio del Professionista che potrebbe essere

duramente intaccato dalle richieste di risarcimento dei clienti e

dei Terzi

di se stessi e della propria famiglia la cui serenità si fonda

anche sulla Protezione del patrimonio su cui contare.

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a) Tecnica: b) Medica e

Paramedica:

c) Economico e

Giuridica:

Agrotecnici

Architetti

Attuari

Chimici

Dottori agronomi e

forestali

Enologi

Geologi

Geometri

Ingegneri

Periti industriali

Tecnologi

alimentari

Assistenti sociali

Biologi

Farmacisti

Infermieri

Medici chirurgici

Odontoiatri

Ostetriche

Psicologi

Tecnici di

radiologia

Veterinari

Agenti immobiliari

Agenti in attività

finanziaria

Amministratori e

direttori di impresa

Avvocati

Consulenti del

lavoro

Dottori

commercialisti

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In via esemplificativa, ecco alcune Professioni raggruppate

per area:

f

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I benefici della copertura RC Professionale e

il rischio di non essere coperto

Un Libero Professionista organizzato comprende quanto

fondamentale sia la fiducia del cliente che si affida alla sua

competenza, esperienza, professionalità.

Il valore trasferito e percepito dallo stesso cliente dipende anche

dalla tranquillità che caratterizza la relazione con il suo

Professionista e, quindi, dalla serenità con cui il Professionista può

esprimersi al meglio nel suo lavoro.

La massimizzazione della serenità con cui il cliente si può affidare

al Professionista è fra i principali benefici della polizza RC

Professionale.

Non meno fondamentale è poi la tranquillità finanziaria, ovvero il

beneficio di sapere il proprio patrimonio salvaguardato da perdite

finanziarie dovute a danni a Terzi derivanti da errori, negligenze

professionali e altri atti non colposi a cui, al di là delle buone

intenzioni, nessuno è veramente immune.

I rischi per un Professionista che non sottoscrive la polizza

assicurativa sono legati:

da un lato come già visto alla mancanza di tutela del cliente e

quindi del proprio patrimonio

dall’altro al fatto che l’incarico ricevuto dal cliente, in mancanza

di polizza RC Professionale presentata nei termini di Legge,

potrebbe essere nullo, non valido.

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PARTE

2 Come ottenere la copertura

RC Professionale

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La copertura RC Professionale protegge il Professionista

trasferendo alla compagnia di assicurazione il rischio di perdite

finanziarie a fronte di:

negligenza professionale per errori e/o omissioni e

responsabilità contrattuale

a danno di terzi.

In caso di danni colposamente cagionati a Terzi per morte,

per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione

all’attività professionale svolta, il cliente sempre più consapevole

dei suoi diritti eserciterà azione di recupero del giusto risarcimento

Quali rischi copre la Polizza RCProfessionale?

PARTE 2

COME OTTENERE LA COPERTURA

RC PROFESSSIONALE

State allora pensando ad una copertura RC Professionale? Prima

di sottoscrivere ed acquistare la Polizza vi consigliamo di

considerare le seguenti 3 fondamentali domande:

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L’assicurazione RC Professionale consente allora di trasferire la

richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione.

Oltre al rischio oggetto principale dell’Assicurazione RC

Professionale vi sono altre coperture da considerare come:

Rc per atti dolosi dei dipendenti: le soluzioni assicurative

possono coprire anche i danni conseguenti a fatto doloso e/o

colposo dei propri dipendenti.

tutela giudiziaria che con la consulenza e il supporto dei

migliori avvocati consente al Professionista di difendersi in vari

gradi di giudizio

la copertura danni indiretti da infortuni per garantirsi delle

indennità nel caso in cui il Professionista sia fisicamente

impedito a svolgere la sua attività e, quindi, a percepire

reddito.

Come scegliere la copertura di Assicurazione

Responsabilità Civile Professionale

giusta e conveniente?

Illustriamo ora gli elementi fondamentali che il Professionista deve

considerare per la scelta di una copertura RC Professionale

idonea così come richiesto dalla normativa vigente.

Una copertura assicurativa è idonea se rispetta l’obbligo di

protezione nei confronti di Terzi e, quindi, se mette veramente a

riparo il Professionista dalle richieste di risarcimento di danni

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provocati a Terzi per errori e/o omissioni, ovvero una condotta

illecita ma non dolosa.

L’idoneità è fondamentale anche per evitare che il cliente possa

revocare/contestare/invalidare l’incarico conferito vincolato per

Legge alla presentazione della copertura RC Professionale

idonea.

Gli elementi da considerare sono:

• Il momento in cui si è realizzata la condotta lesiva, il fatto che

causalmente origina il danno a Terzi.

• Il momento in cui si manifesta il danno a Terzi.

• Il momento in cui il Terzo presenta la richiesta di risarcimento.

Tra il momento in cui il Professionista pone in essere la condotta

illecita al momento in cui il danno si manifesta e il Terzo avanza le

sue pretese, possono passare anche molti anni per cui è

necessario sapere anzitutto la differenza fra la clausola “Claims

Made” e “Loss Occurrence “(anche detta “Loss Occurring”).

“Claims Made”

La clausola “claims made” delimita l’operatività della copertura alle

richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato per

la prima volta e da questi denunciate all’impresa di assicurazione

durante il periodo di assicurazione, ovvero durante la validità della

polizza.

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Con la clausola in esame, il fatto lesivo o il danno stesso devono,

quindi, verificarsi prima o durante la vigenza della polizza ma in

modo che la richiesta di risarcimento pervenga all’impresa di

assicurazione dopo la decorrenza ma prima della scadenza della

polizza.

In caso di Polizza “Claims Made” è allora fondamentale valutare la

Retroattività prevista dalla Polizza ovvero il periodo determinato

dalle Condizioni di Polizza, anteriore alla decorrenza della polizza

entro il quale deve essersi verificata la condotta lesiva affinché la

richiesta di risarcimento sia garantita dalla polizza assicurativa.

Si potrebbe poi prevedere l’inserimento della cosiddetta Garanzia

Postuma, ovvero la possibilità di estendere la garanzia per un

periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della

Polizza per errori e/o omissioni posti in essere durante il periodo di

assicurazione di cui non si è a in nessun caso e nessun modo a

conoscenza (RC Postuma).

La garanzia postuma potrebbe essere superflua se si ha

l’accortezza di sottoscrivere sempre polizze “claims made” con

retroattività illimitata ma possono essere utili in caso di cessazione

dell’attività o morte del Professionista assicurato.

“Losses Occurring”

La clausola “losses occurring” limita l’operatività della garanzia ai

“fatti”, ovvero alle condotte illecite, che provocano danni durante il

periodo di validità della polizza a prescindere dalla data di

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richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti

previsti dalla legge in termini di prescrizione.

Questa clausola si fonda sul disposto dell’art. 1917 primo comma

del Codice Civile: “nell’assicurazione della responsabilità civile,

l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto

questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo di

assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della

responsabilità dedotta nel contratto. […].”

Si tratta della formula di assicurazione tradizionale che per la

responsabilità civile professionale pone però 2 ordini di problemi:

1. il primo legato all’identificazione del momento in cui il fatto si è

verificato per determinare la validità della copertura

assicurativa;

2. il secondo legato all’adeguamento dei massimali allorchè i

sinistri di responsabilità civile professionale normalmente si

verificano dopo un certo lasso di tempo che può consistere in

diversi anni.

“Deeming Clause”

È possibile richiedere una maggiore tutela con la “Deeming

Clause”.

Per proteggersi da circostanze rilevanti suscettibile di dar luogo a

una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo,

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le condizioni di polizza possono prevedere la denuncia durante il

periodo di assicurazione delle circostanze che potrebbero dar

luogo a richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della

polizza.

In definitiva

La formula “claims made” è più adeguata delle altre forme

assicurative in relazione alla tardività caratteristica dei sinistri di

responsabilità civile professionale, ovvero al fatto che i danni si

manifestano e sono accertati molto tempo dopo l’accadimento del

fatto (condotta lesiva).

Nelle polizze “claims made” diventa quindi essenziale l’assoluta

buona fede nel rilascio delle dichiarazioni precontrattuali nei

questionari circa rischi già verificatisi e circostanze relative a

eventi accaduti che possono costituire il presupposto di una

domanda di risarcimento.

“ In definitiva il massimo della

garanzia è la polizza “claims made”

con retroattività illimitata e

postuma limitata con il supporto di

questionari semplici e completi.

” (c) BIS - Tutti i diritti riservati 21 f

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Una copertura RC professionale è “idonea”, come richiesto dallo

stesso legislatore, in relazione al profilo e caratteristiche

dell’attività svolta dal singolo Professionista tanto che anche il

Legislatore non ha al momento definito caratteristiche e massimali

minimi delle polizze.

Le Condizioni devono essere adeguate ed adattate al tipo di

professione svolta, al fatturato, alla presenza di dipendenti,

all’ambito territoriale e a molti altri fattori.

Rispetto alle offerte di soluzioni assicurative, abbiamo già visto

quanto fondamentale sia valutare le clausole di retroattività e la

presenza di garanzia postuma ma nondimeno è fondamentale

valutare i massimali, le franchigie, gli scoperti per esempio.

Fondamentale è considerare le Esclusioni di Polizza per

assicurarsi che le garanzie siano estese a tutte le attività

consentite dalla Legge e dai Regolamenti che disciplinano

l’esercizio della Professione;; che siano assicurati il Professionista

e tutti i suoi Collaboratori e magari che le garanzie siano alla RC

derivante dalla Conduzione dello Studio.

Un Dottore Commercialista, ad esempio, vorrà controllare che la

copertura sia estesa alla perdita di documenti in custodia; alle

penalità fiscali subite da Terzi (e non direttamente comminate al

Professionista); alle perdite per errato trattamento dei dati

personali (Codice Privacy – D.Lgs 196 del 30/06/2003);

Quali sono le condizioni e le esclusioni?

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alla consulenza per le attività di Fusioni e Acquisizioni.

Se del caso, dovrà poi richiedere l’estensione all’attività di Sindaco

e Revisore dei Conti e per gli studi associati anche all’attività dei

professionisti esercitata come singoli professionisti con la propria

partita iva o considerare il visto leggero e/o visto pesante o le

società di servizi contabili (EDP).

Una buona proposta assicurativa può aiutare a considerare tutti i

fattori analizzati.

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SUGGERIMENTI PER OTTENERE LA GIUSTA

COPERTURA AL COSTO GIUSTO

1. Contatti un Broker affidabile e competente magari specializzato

nelle coperture Rc professionale per il suo settore di attività

2. Personalizzi la copertura sulla base delle caratteristiche della

sua attività lasciando fuori le coperture non necessarie.

3. Cerchi di ottenere più di una proposta assicurativo da imprese di

assicurazioni affidabili e conosciute

4. Scelga una franchigia giusta: la franchigia e gli scoperti

abbattono il premio ma le espongono a rischi di perdite

finanziarie in caso di danni a terzi.

5. Allo stesso modo scelga il massimale considerando il suo

fatturato e l’esposizione nei confronti dei clienti. Nel dubbio

scegli un massimale più alto.

6. Si assicuri che il questionario sia ben compilato e in assoluta

buona fede così da descrivere bene la sua professione e le sue

caratteristiche. Si assicuri inoltre di descrivere ogni aspetto per

evitare che non sia coperto o escluso dalle condizioni.

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In qualità di Broker, intermediario assicurativo registrato in Isvap

fin dal 1994, che nell’interesse di molti Professionisti ricerca la

soluzione assicurativa accessibile e affidabile, possiamo anche

per Lei contattare le maggiori imprese di assicurazione e, quindi:

• Fare comparazioni per suo conto così che lei possa continuare

a dedicarsi alla sua professione

• Utilizzare la nostra esperienza per ottenere l’offerta

assicurativo più vantaggiosa.

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1. Contattare un Esperto di Bridge Insurance Services al

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2. Compilare il Questionario scaricabile cliccando qui

3. Rispondere alle semplici domande ed inviarlo per email

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professionalità.

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Pubblicato 2013 da:

Bridge Insurance Services S.r.l.

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APPENDICE A

ELENCO PROFESSIONI

REGOLAMENTATE

Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs.

206/2007

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APPENDICE A

ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007

Accompagnatore

Turistico

Agente E

Rappresentante Di

Commercio

Agente In Attivita’

Finanziaria

Agrotecnico

Agronomo Forestale

Junior

Allergologia E

Immunologia Clinica

Anatomia Patologica

Anestesista E

Rianimazione

Architetto Junior

Architetto

Assistente Sanitario

Assistente Sociale

Junior

Assistente Sociale

Specialista

Attivita’ Afferenti Il

Settore Sportivo

Attivita’ Di

Disinfestazione,

Derattizzazione E

Sanificazione

Attivita’ Di

Installazione,

Trasformazione,

Ampliamento E

Manutenzione Degli

Impianti

Attuario

Attuario Junior

Avvocato

Audiologia E

Foniatria

Autoriparatore

Biochimica Clinica

Biologo Junior

Biotecologo Agrario

Chimico

Chimico Junior

Chirurgia

Dell’apparato

Digerente

Chirurgia Generale

Chirurgia Maxillo

Facciale

Chirurgia Orale

Chirurgia Pediatrica

Chirurgia Plastica E

Ricostruttiva

Chirurgia Toracica

Cardiochirurgia

Chirurgia Vascolare

Conservatore Dei

Beni Architettonici E

Ambientali

Consulente Del

Lavoro

Consulente

Proprieta’ Industriale

Controllore Del

Traffico Aereo

Conservatore Dei

Beni Architettonici

Ed Ambientali

Dermatologia E

Venerologia

Dietista

Direttore Tecnico Di

Agenzia Viaggi E

Turismo

Dottore Agronomo E

Dottore Forestale

Docente Di Istituti Di

Istruzione

Secondaria Di Primo

Grado

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 27 f

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ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007

Docente Di Istituti Di

Istruzione

Secondaria Di

Secondo Grado

Docente Tecnico –

Pratico Di Istituti Di

Istruzione

Secondaria

Docente Di Scuola

Del’infanzia

Docente Di Scuola

Primaria

Dottore

Commercialista Ed

Esperto Contabile

Educatore

Professionale

Ematologia

Endocrinologia E

Malattie Del

Ricambio

Estetista

Fabbricazione E

Riparazione Di

Strumenti Musicali

Farmacista

Farmacologia

Fisioterapista

Gastroenterologia

Geologo

Geologo Junior

Geometra

Geriatria

Gioielleria, Taglio

Delle Pietre Preziose

Giornalista

Ginecologia E

Ostetricia

Guida Alpina

Guida Turistica

Igenista Dentale

Igiene E Medicina

Preventiva

Infermiere Pediatrico

Infermiere

Professionale

Infermiere Generico

Ingegnere Civile E

Ambientale

Ingegnere Civile E

Ambientale Junior

Intermediari In

Materia Del

Commercio

All’ingrosso

Intermediari

Nell’acquisto,

Vendita O Nolo Di

Navi

Logopedista

Maestro Di Sci

Maestro Di

Snowboard

Magazzini Generali

Malattie

Dell’apparato

Cardiovascolare

Malattie Infettive

Massaggiatore Capo

Bagnino Di

Stabilimenti

Idroterapici

Mediatore Creditizio

Mediatore Di

Commercio

Mediatori Marittimi

Medicina Del Lavoro

Medicina Dello Sport

Medicina Di

Comunità

Medicina Di

Emergenza Ed

Urgenza

Medicina Interna

Medicina Legale

Medicina Generale

Medicina Nucleare

Medicina Tropicale

Microbiologia E

Virologia

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 28 f

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ELENCO PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007

Nefrologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neurofisipatologia

Neuropsichiatria

Neuropsichiatria

Infantile

Odontoiatria

Odontostomatologia

Odontotecnico

Oftalmologia

Operatore Socio –

Sanitario

Ortopedia E

Traumatologia

Ostetrica

Otorinolaringoiatria

Ottico

Oncologia Medica

Ortognatodonzia

Parrucchiere

Pianificatore

Territoriale

Paesaggista

Pediatria

Perito Agrario

Perito Industriale

Perito Industriale

Laureato

Podologo

Psichia Tra

Psicologo

Psicoterapeuta

Radiodiagnostica

Radiologia

Radioterapia

Restauratore

Reumatologia

Revisore Contabile

Scienza

Dell’alimentazione

Spedizioniere

Somministrazione Di

Alimenti E Bev Ande

Stimatore E

Pesatore Pubblico

Tecnico

Audiometrista

Tecnico

Audioprotesista

Tecnico Sanitario Di

Laboratorio

Tecnico Sanitario Di

Laboratorio

Biomedico

Tecnico Sanitario Di

Radiologia Medica

Fisioterapista

Terapista Della

Neuro E

Psicomotricità Età

Evolutiva

Terapista

Occupazionale

Terapista

Riabilitazione Non

Vedenti

Tossicologia Medica

Genetica Medica

Urologia

Zoonomo

Veterinario

Ingegnere Industriale

Ingegnere Industriale

Junior

Ingegnere

Dell’informazione

Ingegnere

Dell’informazione

Junior

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 29 f

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All’elenco delle attività sopra si aggiungono poi le Professioni disciplinate

dalla legge per le quali, tuttavia, si richiede solo l’iscrizione in Registri,

Albi, Ruoli o Elenchi tenuti presso C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Cambi oppure

dalle Autority di controllo quali CONSOB, ISVAP, OAM senza che sia

necessaria la costituzione di un Ordine.

Agenti di Affari in

Mediazione

Agenti di

Assicurazione

Agenti e

Rappresentanti di

Commercio

Agenti in Attività

Finanziaria

Mediatori Creditizi

Mediatori o

Broker di

Assicurazione

Periti Assicurativi

Promotori

Finanziari

Revisori Contabili

Da considerare pure l’importanza della protezione del Professionista e del

cliente anche in caso di Professioni non regolamentate raggruppate,

secondo la classificazione del CNEL, in:

1. Arti, Scienze e Tecniche: geofisici, bibliotecari, progettisti architettura

d’interni, amministratori condominiali, animatori, Rest.tori/cons.tori

beni architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal

chartered surveyors, esperti in radioprotezione, biotecnologi,

geografi;

2. Comunicazione d’impresa: operatori della pubblicità, esperti relazioni

pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti ed operatori di

sordomuti, fotografi professionisti;

3. Medicina non convenzionale: musico terapeuti, insegnanti metodo

feldenkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti

energie olistiche, operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee,

esperti yoga, pranoterapeuti, esperti cenacolo iso-iontismo,

floriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea, chinesiologi,

esperti reflessologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine

integrate;

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 30 f

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4. Servizi all’impresa: economisti ambientali d’impresa, igienisti

industriali, professionisti della conoscenza, consulenti fiscali, revisori

dei conti, rappresentanti di commercio, manager del marketing,

addetti alla sicurezza, certificatori del personale, giuristi d’impresa,

traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti informatica, consulenti

tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e

organizzazione, consulenti di investimento, esperti recupero crediti,

operatori finanziari, internal auditors, art directors, consulenti tecnici,

professionisti webmaster, professionisti del coaching, esperti del

temporary management, esperti in ingegneria;

5. Sanitario: fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti,

psicomotricisti, masso fisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica

ortopedica;

6. Cura psichica: esperti di counselling, psicofilosofi, mediatori sistemici,

consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori

neurolinguistici;

7. Altre attività: sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cinofili, enologi

enotecnici, astrologi, esperti di aerobica e fitness, mediatori familiari,

esperti fare e sapere, consigliere di parità.

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 31 f

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APPENDICE B

GLOSSARIO

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APPENDICE B

GLOSSARIO

Assicurato E' il soggetto il cui interesse è protetto

dall'assicurazione.

Assicurazione

RC

professionale

Polizza per la copertura assicurativa della

responsabilità civile dei liberi professionisti. L'RC

professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di

errori od omissioni nell’erogazione dei servizi

professionali nell’espletamento della propria attività

caratteristica. Esempio tipico è quello di errori compiuti

da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del

cliente.

È la responsabilità gravante sui professionisti (medici,

avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva

esecuzione dei contratti d'opera che vengono

instaurati con la clientela nello svolgimento della

professione. È caratterizzata dal fatto che ha per

oggetto una responsabilità contrattuale.

Claims made

Formula assicurativa, di concezione anglosassone per

cui vengono accolte le richieste di risarcimento

presentate durante il periodo di validità contrattuale,

indipendentemente dal momento in cui il fatto che ha

originato il danno si sia verificato, purché l’assicurato

non ne abbia conoscenza.

Contraente

E’ l’intestatario del contratto che esprime nei confronti

dell’impresa di assicurazione gli interessi da

assicurare che possono essere propri, nel qual caso

assume anche la qualifica di assicurato, oppure di un

Terzo (contratto in nome di chi spetta o per conto

altrui).

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 33 f

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GLOSSARIO

Danno Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni

della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito

(terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il

danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul

patrimonio, o sulla salute (danno biologico), oppure di

natura non patrimoniale (danno morale).

Dichiarazioni

precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente

prima della stipulazione del contratto di assicurazione.

Tali informazioni consentono all’assicuratore di

effettuare una corretta valutazione del rischio e di

stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il

contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di

informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la

valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere

l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a

seconda che il comportamento del contraente sia stato

o meno intenzionale o gravemente negligente.

Danni Fisici (o

Corporali)

Si intende il pregiudizio economico conseguente a

lesioni personali, morte, infermità di persone.

Danni Materiali Si intende il pregiudizio economico conseguente a

distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia

oggetti materiali, sia animali).

Fatturato La sommatoria dei valori della produzione industriale o

commerciale tratti dalla più recente documentazione

riportante tale valore:

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 34 f

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GLOSSARIO

Franchigia È l’ammontare del danno che resta a carico

dell’assicurato.

La franchigia si dice assoluta quando il suo

ammontare rimane in ogni caso a carico

dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che

egli ha subito.

La franchigia si dice relativa quando il suo ammontare

rimane a carico dell’assicurato se il danno è pari o

inferiore alla franchigia stessa.

La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in

percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il

suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si

differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto

quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul

danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a

priori.

Franchigia e

Scoperto

Clausole contrattuali che limitano, sul piano

quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore

facendo sì che una parte del danno rimanga a carico

dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in

cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma

assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a

priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo

scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in

percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare

non è quindi definibile a priori.

Losses

Occurring (o

Losses of

Occurrence)

E’ una formula assicurativa classica con la quale si

tengono in garanzia i danni che si verificano durante il

periodo di validità contrattuale.

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 35 f

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GLOSSARIO

Massimale Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di

risarcimento del danno a Terzi nelle assicurazioni del

patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in

particolare, nelle assicurazioni della responsabilità

civile in quanto, non essendo di regola possibile riferire

il danno ad un bene determinato, fanno riferimento ad

una somma massima risarcibile in caso di danni subiti

da Terzi.

Premio Il costo della copertura assicurativa dovuto dal

contraente agli assicuratori.

Professione

regolamentata

E' definita tale l’attività riservata per disposizione di

legge o non riservata, il cui esercizio è previsto solo a

seguito di iscrizione in ordini o collegi

subordinatamente al possesso di qualifiche

professionali o all'accertamento delle specifiche

professionalità.

RC Postuma Estensione della garanzia per un periodo di tempo

determinato successivo alla scadenza della polizza

per errori e/o omissioni posti in essere durante il

periodo di assicurazione di cui non si è a in nessun

caso e nessun modo a conoscenza

RC

professionale

Polizza per la copertura assicurativa della

responsabilità civile dei liberi professionisti. L'RC

professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di

errori od omissioni nell’erogazione dei servizi

professionali nell’espletamento della propria attività

caratteristica. Esempio tipico è quello di errori compiuti

da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del

cliente..

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 36 f

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GLOSSARIO

È la responsabilità gravante sui professionisti (medici,

avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva

esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati

con la clientela nello svolgimento della professione. È

caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una

responsabilità contrattuale.

Retroattività Si intende il periodo di tempo compreso tra la data

indicata nell’apposita voce di polizza e la data di

decorrenza del periodo di assicurazione indicata in

polizza. Gli assicuratori riterranno valide le richieste di

risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati

per la prima volta dall’assicurato durante il periodo di

assicurazione od il “maggior termine per la notifica delle

richieste di risarcimento” (ovvero garanzia Postuma se

concessa) in conseguenza di atti illeciti perpetrati o che

si presuma siano stati perpetrati individualmente o

collettivamente entro detto periodo di retroattività.

Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è

concessa agli assicurati per la propria attività svolta

anche precedentemente alla stipula della polizza presso

un'associazione professionale o uno Studio associato o

una società diversa dal contraente.

Qualora non indicato nulla nell’apposita voce di polizza,

il periodo di retroattività deve intendersi

illimitato, fatti salvi i limiti e precisazioni di cui sopra.

Risarcimento Si intende la somma pagata a Terzi dall’impresa di

assicurazione nei limite del massimale assicurato in

polizza.

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 37 f

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GLOSSARIO

Scoperto E’ la parte di danno non indennizzabile, espressa come

percentuale dell’ammontare del danno che rimane a

carico dell’assicurato per ciascuna perdita/sinistro. Gli

assicuratori pagheranno per ogni perdita/sinistro

indennizzabile a termini del contratto soltanto le somme

eccedenti l’importo calcolato applicando la percentuale

di scoperto.

Terzo E’ qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica

diversa dall’assicurato o dai suoi dipendenti.

Il termine terzo esclude:

1. il coniuge (che non sia legalmente separato), i

genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda

con l’assicurato;

2. le imprese o società di cui l’assicurato sia titolare o

contitolare o di cui sia direttamente od

indirettamente azionista di maggioranza o

controllante come previsto dal codice civile italiano;

3. i collaboratori dell’assicurato nonché le persone che

sono con questi in rapporti di parentela come

previsto al precedente punto 1.

Tutela

giudiziaria

(Tutela

Legale)

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si

impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie

per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti

dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo.

Rientrano nelle spese rimborsabili, ad esempio: spese

consulenza legale; spese processuali. Questa copertura

ha una spiccata componente di “servizio”, in quanto

l’assicuratore non si limita a rimborsare l’assicurato ma

gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della

vertenza.

(c) BIS - Tutti i diritti riservati 38 f

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