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NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 N. 402 REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped in abb postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi LA RIVISTA CHE AFFRONTA I PROBLEMI DI TUTTI I CITTADINI fondato nel 1974 da Vigili Urbani fondato nel 1974 da Vigili Urbani periodico di informazione e consulenza Buon Anno 2019

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n Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...

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fondato nel 1974 da Vigili Urbani

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RIVISTA FONDATA NEL 1974 DA VIGILI URBANI

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O PERIODICO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

n. 402

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Buon Anno2019

CODICE DELLA STRADA

Violazione delle norme di sicurezza: conciliazione davanti al giudice

attualità

4Neve… Non tutti sanno che…

Foto per gentilie concessione

della P.L.. di Milano

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Pubblicità abusiva sulle strade: al Comune

la decisione finale

12SENTENZE

Comunicazione delle generalità del conducente agli enti preposti

SENTENZE

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Polizia locale di Milano:

l’ennesimaingiusta

provocazione

attualità

30

Lotterie, tombole,pesche, banchi di beneficenza: un excursus su limiti e regolamentazioni

Insidie e trabocchetti

stradali: le responsabilità del proprietario

della strada

SENTENZE

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SENTENZE

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novembre - dicembre 2018 - l’impegno4

Ci sono voluti quasi sette anni da queltragico 12 gennaio 2012 in cui il com-pianto Nicolò Savarino venne uccisodurante un controllo, travolto da unSuv alla cui guida c’era Remi Nikolic,

giovane rom diciassettenne all'epoca dell’acca-duto. Ma, alla fine, i familiari hanno ottenutol'indennizzo per la morte del proprio caro. Nel mese di ottobre scorso Comune di Milanoe Assicurazione hanno trovato l'accordo con ifratelli di Nicolò: Carmelo, Rocco e Santo, as-sistiti dall'Avvocato Carmen Di Salvo designatodall'Associazione ADPL.

Cdi Giovanni Aurea

Dopo un’attesa di 7 anni, as-sicurazione e Comune hannorisarcito i familiari di NicolòSavarino, vigile coinvolto inun infortunio mortale. I re-troscena della lunga vertenzache ha portato all’indennizzo

attualità

Violazione delle norme di sicurezza: conciliazione davanti al giudice

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l’impegno novembre - dicembre 2018 5

Si è chiusa, dunque,l’estenuante vertenza le-gale con il risarcimentoquale esito finale.La causa promossa daifratelli di Nicolò riguar-dava la violazione dellenorme sulla sicurezza.Secondo quanto testi-moniato dal collega cheera in servizio con Sa-varino al momento del-l'omicidio, i due eranoprivi della radio e ave-vano in dotazione untelefonino vecchio enon adeguato a effet-tuare chiamate di emer-genza.L'Associazione ADPL,ha prima scovato la po-lizza infortuni, emersanel 2017 e dopo con-tribuito alle spese legalinella lunga vertenza ne-cessaria a ottenere il ri-sarcimento.

Il Comune di Milanoavrebbe dovuto imme-diatamente aprire il si-nistro attivando la po-lizza che prevede ildiritto al risarcimento

dei danni per responsabilità civile delComune di Milano quale datore dilavoro.Tutto ciò, invece, inspiegabilmentenon era stato fatto.Il Comune di Milano aveva invitatoa comparire in udienza anche l’Assi-curazione. Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Co-losimo, ha consigliato, sia ai legalidell’ente che a quelli dell’assicura-zione di formulare un’offerta. I fratelli di Nicolò, dimostrando si-gnorilità, hanno optato per la conci-liazione accettando la cifra simbolicadi € 50.000, lontanissima dall’insa-nabile perdita del fratello.

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attualità

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codice della strada

“Continuare la battaglialegale ci avrebbe fatto an-cora più male a livellomorale, per cui abbiamoascoltato il giudice che ciha consigliato una conci-liazione”, ha commentatoCarmelo Savarino. A ono-rare la memoria di Ni-colò, c’è la soddisfazionedi essere “Riusciti a far sa-pere a tutti i dipendenticomunali, e soprattutto aivigili, che questa polizza assicurativa esiste”ha aggiunto Carmelo.Tuttavia resta l’amaro in bocca: per l’assurdadimenticanza, la lungaggine burocratica e so-prattutto la modesta cifra offerta. Tra le que-stioni oscure della triste vicenda, c'è infattiquella riguardante l'esistenza della polizza e

i motivi della mancataapertura del sinistro.Nel silenzio generale ditutte le sigle sindacalil’Associazione ADPL hadato supporto legale ai fa-migliari contrapponen-dosi per l’ennesima voltacon i vertici del Comune. L'Associazione sta se-guendo le vicende di altriagenti infortunati in atti-vità di servizio, i quali ad

oggi, non hanno ancora ricevuto neancheuna risposta formale.Da ciò, si constata che le compagnie assicura-trici vincitrici dell’appalto continuano inspie-gabilmente a non occuparsi degli infortuni diloro competenza, ovvero quelli subiti per re-sponsabilità civile del datore di lavoro. ww

attualità

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L’UFFICIO LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE ADPL E’ A DISPOSIZIONE DI TUTTI I COLLEGHI COINVOLTI

IN INFORTUNIO, IN PARTICOLARE PER GLI INCIDENTI STRADALI CON AUTO DI SERVIZIO, SIA PER I CONDUCENTI

CHE PER I PASSEGGERI.

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attualità

l’impegno novembre - dicembre 2018 7

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codice della strada

Cosa dice il Codice della Strada

L'articolo n. 122 del Regolamento diesecuzione e di attuazione del NuovoCodice della Strada al comma 8 recita:Il segnale “...catene per neve obbliga-torie (fig. II.87, n. 1 nel testo)” deve

essere usato per indicare l'ob-bligo di circolare, a partire dalpunto di impianto del se-

gnale, con catene da neve o con pneumaticida neve. Qualora non venga rispettato questosegnale tondo con lo pneumatico incatenatosu fondo blu, il conducente può essere soggettoa sanzioni amministrative e le Forze dell’Ordinepotrebbero poi impedire di proseguire il viaggiosu una strada innevata.

L

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Neve… Non tuttisanno che…

di Michele Bruno Albamonte

Per chi vive in città, le occasioni di guidare sulla neve sonorare, ma con l’arrivo dell’inverno i rischi aumentano. In casodi strade con ghiaccio e neve bisogna prima di tutto ridurrela velocità, rispettare le distanze di sicurezza e prestare an-cora maggiore attenzione

Figura 1 - Segnale ‘Catene per neve obbligatorie’

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Attenzione alle omologazioniPer conoscere con chiarezza le caratteristicheprincipali delle catene da neve, bisogna fareriferimento alla normativa del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10maggio 2011 - Norme concernenti i disposi-tivi supplementari di aderenza per gli pneu-matici degli autoveicoli di categoria M1, N1,O1 e O2. (11A10672). Le catene da neve ‘anorma’ devono essere sottoposte a prove diresistenza alla trazione, all'usura e alla corro-sione; a prove per verificarne l'aderenza albattistrada, il comportamento generale sustrada e la reale efficacia nell'utilizzo. Le provesono effettuate sia in laboratorio sia su strada(su fondo stradale ghiacciato e innevato). Lanorma UNI si caratterizza per la severità delleprove cui le catene da neve devono essere sot-toposte per essere certificate. In aggiunta, lanorma, prevede che sia possibile certificaredispositivi di qualsiasi materiale (tessile piut-tosto che plastico), a condizione che questosoddisfi le prestazioni richieste dalla normaUNI, in particolare per le caratteristiche diresistenza all'usura. Attualmente i consuma-tori possono già trovare in commercio pro-dotti a norma UNI, riconoscibili perché sul-l'imballaggio riportano alcune informazioni,tra cui:· il numero della norma (UNI 11313);

·il nome del produttore;· la denominazione del tipo di catena;· l'elenco delle misure dei pneumatici cui lacatena è destinata.Altre indicazioni specifiche - come ad esempioil limite dei 50 km orari e comunque le regoleda osservare durante l'impiego delle cateneda neve - devono essere riportate sul librettod’istruzione e montaggio che accompagnasempre questi prodotti.

Tutti i dispositivi supplementari di aderenzaper pneumatici destinati a veicoli che non ri-portano le omologazioni di cui sopra nonadempiono agli obblighi previsti dalla leggesu indicata; in caso di utilizzo da parte diconducenti distratti, questi ultimi possonoimbattersi in sanzioni amministrative da partedelle Forze dell’Ordine con eventuale fermodel mezzo.

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codice della strada

Piccoli accorgimentiLe catene da neve vanno utilizzate soloquando la strada è innevata e/o ghiacciata,ovvero per risolvere situazioni particolaricome salite rese impegnative da neve o ghiac-

cio, cumuli di neve oquando nemmeno legomme termiche permet-tono un’aderenza suffi-ciente. Vanno montatesulle ruote motrici ante-riori delle vetture a tra-zione anteriore e sulle tra-zioni integrali; su quelleposteriori per gli autovei-coli a trazione posteriore.

Occhio alle novitàDa qualche anno si sono presentate sul mer-cato italiano le così dette ‘calze da neve’, insostanza dei copri - pneumatici in tessuto difibre. Tali calze da neve sono legali grazie a una cir-colare del Ministero dell'Interno (Circ. del5.11.2013 prot. 300/A/8321/13/105/1/2),che consiglia di non sanzionare almeno finoa quando il Consiglio di Stato non scioglierà

le controversie tra Ministero dei Trasporti(che ha bocciato nel 2012 le calze non rite-nendole equiparabili alle catene) e TAR delLazio (che invece nel 2013 ha sospeso il prov-vedimento del Ministero dei Trasporti, perchéle calze superano severi test di durata per poteressere omologate), limitatamente alle calze daneve commercializzate con il nome AutoSocke SnowGecko oggetto della sentenza del TAR.Attualmente la prima catena da neve in tes-suto omologata in Italia UNI 11313 ricono-sciuta dal codice stradale Italiano come si-stema antipattinamento (quindi perfetta persostituire pneumatici invernali o le classichecatene da neve dove vige l’obbligo) è entratain commercio per l’inverno 2016.

Le sanzioniIl Codice della Strada regolamenta all'art. n. 6- strade extraurbane - e all'art. n. 7 - per lestrade urbane -, la circolazione stradale. Tramitequesti articoli l'Ente proprietario della Stradapuò decidere se sospendere o limitare la circo-lazione, quindi in caso di neve può obbligareall’uso dei prescritti mezzi antisdrucciolevoli;l’inosservanza di tale obbligo, prevede una san-zione pecuniaria di 85 euro

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SENTENZE

L'art. n. 126-bis Codice della Strada obbliga il pro-prietario di un veicolo contravvenzionato a comu-nicare, entro sessanta giorni dalla notifica delverbale di contestazione, i dati personali e la pa-tente del conducente al momento della commessainfrazione all'organo di polizia che procede. Se-condo la Corte interpellata in merito a una conte-stazione, depositare questa documentazione a unorgano diverso da quello procedente - nel caso inesame presso i Carabinieri e non alla Polizia muni-cipale -, fa ritenere comunque assolto questo ob-bligo in quanto l'amministrazione ricevente ètenuta a trasmettere gli atti all'amministrazionecompetente.

Comunicazione delle generalità del conducente

agli enti preposti

FATTOCon la sentenza n. 179 del 2009il Giudice di pace di Capaccio,ha rigettato l'opposizione pro-

posta da BB verso il verbale con il quale la Polizia mu-nicipale di Capaccio gli aveva contestato la violazionedell'art. n. 126-bis, comma 2, cod. strada per omessacomunicazione dei dati relativi al conducente dell'au-tovettura incorsa nella violazione dell'art. n. 142,comma 8, cod. strada. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 14novembre 2014, ha accolto l'appello del BB e rifor-mato la decisione. Per i giudici era provato che BBavesse depositato copia del proprio documento diidentità nel termine di sessanta giorni dalla notificadella contestazione base, presso i Carabinieri di Mon-

toro, e che detta autorità aveva ricevuto l'atto e l'avevaallegato ad un verbale di trasmissione all'autorità pro-cedente - Polizia stradale di Capaccio - con gli estremidel verbale e della violazione. Pur trattandosi di co-municazione fatta a un organo diverso da quello pro-cedente, in difformità dal disposto dell'art. n. 126-biscod. strada, l'obbligo doveva ritenersi assolto in quantol'amministrazione ricevente era tenuta a trasmetteregli atti all'amministrazione competente, e la docu-mentazione depositata "ampiamente in termini" con-sentiva a quest'ultima di verificarne, secondo buonafede, la riferibilità all'obbligo gravante su BB. Era irri-levante, infine, che l'appellante non avesse provatoche la comunicazione fosse pervenuta nei termini al-l'amministrazione competente. L'eventuale inerzia del-l'amministrazione ricevente non poteva essere postaa carico della parte privata, tenuto conto che la rice-

F

A cura di Infocds

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l’impegno novembre - dicembre 2018 13

www.info cds.it

zione della documentazione aveva ingenerato nellastessa parte il legittimo affidamento nella tempestivatrasmissione.Sulla base di tre motivi il Comune di Capaccio ha pro-posto ricorso della sentenza alla Cassazione a cui BBresiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha, in-fine, depositato conclusioni scritte con le quali chiedeil rigetto del ricorso, mentre il Comune ricorrente hadepositato memoria.

DIRITTOPreliminarmente i giudici rigettano l'eccezione di inam-missibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistentesull'assunto che il Comune di Capaccio avrebbe pre-stato acquiescenza alla sentenza d'appello con l'emis-sione della cartella di discarico della sanzione ammi-nistrativa. In linea di principio, l'acquiescenza preclusivadella proposizione dell'impugnazione esige un com-portamento della parte soccombente inequivocabil-mente diretto a manifestare la volontà di non impu-gnare, che non è integrato dalla mera spontaneaesecuzione della sentenza, di regola e anche nel casodi specie, finalizzata ad evitare ulteriori spese (in ter-mini, Cass. 07/02/2008, n. 2826; tra le molte, Cass.30/11/2012, n. 21385).Per giudici il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è denunciata omessa pronunciasull'eccezione di inammissibilità dell'appello per man-canza di specificità dei motivi e violazione dell'art. n.112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, difetto as-soluto di motivazione, violazione e falsa applicazionedegli artt. nn. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., nonchéviolazione e falsa applicazione dell'art. n. 342 cod.proc. civ. La doglianza è inammissibile per carenza dispecificità. La mancata trascrizione nel ricorso sia del-l'eccezione di inammissibilità dell'appello sia dei motividi appello preclude lo scrutinio di legittimità. Secondola giurisprudenza costante della Corte interpellata,l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto a fronte di denuncia

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SENTENZE

un ‘error’ in procedendo, presuppone comunque l'am-missibilità del motivo, sicché, ove sia stata denunciataomessa pronuncia, è comunque necessario, ai fini delrispetto del principio di specificità e autosufficienzadel ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sianoriportati, nei loro esatti termini e non genericamenteovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dellacomparsa di costituzione con i quali la questione con-troversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'attod'appello (ex plurimis, Cass. 08/06/2016, n. 11738;Cass. 30/09/2015, n. 19410).Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsaapplicazione degli artt. nn. 126-biscod. strada, n. 115e n. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e si contestache il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'obbligo di co-municazione a fronte della consegna da parte di BBdi una fotocopia della propria patente di guida pressoi Carabinieri di Montoro Inferiore, senza la dichiara-zione che egli stesso si trovava alla guida del veicoloal momento dell'accertata violazione. L'art. n. 126-bis cod. strada impone, infatti, al proprietario del vei-colo contravvenzionato di comunicare all'organo pro-cedente - nella specie, la Polizia municipale di Capaccio- i dati personali e della patente di guida del condu-cente del veicolo al momento dell'accertata violazione.In ogni caso, mancava la prova che la suddetta docu-mentazione fosse stata ricevuta dall'organo proce-dente. La doglianza è infondata.L'art. 126-bis cod. strada obbliga il proprietario delveicolo contravvenzionato a comunicare all'organo dipolizia che procede, entro sessanta giorni dalla notificadel verbale di contestazione, i dati personali e la pa-tente del conducente al momento della commessa in-frazione. La previsione - che è strumentale alla irroga-

zione della sanzione accessoria della decurtazione deipunti patente al conducente responsabile dell'infra-zione all'interno del sistema graduato con riferimentoalla gravità della violazione (Cass. 13/03/2012, n.3941) - non può ritenersi soddisfatta con il mero invioo consegna di copia della patente di guida, essendonecessaria l'assunzione di responsabilità che legittimal'amministrazione procedente all'applicazione dellasanzione accessoria senza ulteriori accertamenti. Nelcaso in esame, le circostanze che hanno segnato lamodalità di comunicazione, come valorizzate dal Tri-bunale, rendono la decisione impugnata immune daivizi denunciati. Il Tribunale ha accertato che il soggettoobbligato a effettuare la comunicazione aveva conse-gnato tempestivamente copia della propria patentedi guida e copia del verbale di contestazione ad altraautorità, affinché ne curasse la trasmissione a quellaprocedente, e l'autorità consegnataria aveva ricevutola documentazione senza rilievi di sorta. In tale conte-sto, sul presupposto corretto che la comunicazionenon esiga forme vincolanti, il Tribunale ha ritenutoadempiuto l'obbligo per effetto, da un lato, del com-portamento concludente del soggetto obbligato, e,dall'altro lato, del comportamento dell'autorità cheaveva ricevuto la documentazione.

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l’impegno novembre - dicembre 2018 15

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Quanto al primo profilo, è indubitabile che la consegnada parte di BB della copia della propria patente diguida unitamente al verbale di contestazione inte-grasse l'assunzione di responsabilità dell'infrazione,non potendo attribuirsi altro significato alla consegnadella suddetta documentazione se non quello di indi-care chi, al momento dell'infrazione, si trovava allaguida del veicolo. Di qui la conclusione che lo scopodella comunicazione prevista dal citato art. n. 126-bisera stato raggiunto.Per altro verso, il Tribunale ha evi-

denziato come il comportamento dell'autorità, cheaveva ricevuto la documentazione senza muovere ri-lievi di sorta, avesse ingenerato nel BB il legittimo af-fidamento dell'immediata trasmissione all'autorità pro-cedente. Il punto non risulta attinto da censure delricorrente Comune, che si è limitato a prospettare laquestione solo sotto il profilo probatorio, assumendoche gravasse sul BB, il quale aveva scelto la peculiaremodalità di comunicazione, il rischio del buon esito diquesta. Tuttavia è evidente che la questione probatoriaè priva di autonoma valenza decisoria una volta rico-nosciuto, con apprezzamento - si ripete - non specifi-camente censurato, che il BB aveva legittimamentefatto affidamento sull'immediata trasmissione delladocumentazione all'autorità procedente.Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsaapplicazione degli artt. nn. 91 e 92 cod. proc. civ. e sicontesta che il Tribunale aveva regolato le spese dilite senza considerare che l'anomala ed arbitraria mo-dalità di comunicazione scelta da BB integrava le gravied eccezionali ragioni di compensazione. La doglianzaè infondata.La regolamentazione delle spese di lite risulta immuneda censure in quanto improntata sui principi di causa-lità e soccombenza, in considerazione dell'esito com-plessivo della lite, mentre rientra nel potere discrezio-nale del giudice di merito, ed è pertanto insindacabile,la valutazione circa l'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (ex plurimis, Cass.04/08/2017, n. 19613). ww

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la compen-sazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art.n. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, tenuto conto della novità della questione,si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. n. 13 (Roma, Camera diconsiglio della Seconda sezione civile della CorteSuprema di Cassazione, 4 maggio 2018; Presi-dente: Giusti; Consigliere estensore: Picaroni;depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018).

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SENTENZE

Chi non si è mai imbattuto in una pesca di benefi-cenza di paese o partecipato a una lotteria a premi.Eppure quando non regolamentate o prive delle ne-cessarie autorizzazioni, queste ‘manifestazioni disorte locali’ possono diventare fenomeni di elu-sione del monopolio statale dei giochi.

Lotterie, tombole, pesche,banchi di beneficenza:

un excursus su limiti e regolamentazioni

Le manifestazioni di sorte localequali lotterie, tombole, pesche,banchi di beneficenza e ogni al-tra manifestazione avente ana-loghe caratteristiche sono disci-

plinate dal titolo II del D.P.R. 26/10/2001, n. 430“Regolamento concernente la revisione organica delladisciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensidell'articolo n. 19, comma 4, della Legge 27/12/1997,n. 449”. Il controllo di queste manifestazioni a livellonazionale è assegnato al Ministero dello Sviluppo Eco-nomico mentre se ne occupano i comuni a livello lo-cale. L’art. n. 13 del D.P.R. n. 430/2001 vieta ognisorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di be-neficenza, nonché ogni altra manifestazione aventeanaloghe caratteristiche, salvo le seguenti deroghe:a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di be-neficenza, promossi da enti morali, associazioni e co-mitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, cul-turali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. nn. 14e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni nonlucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, delD.Lgs. n. 4/12/1997, n. 460, se dette manifestazionisono necessarie per far fronte alle esigenze finanziariedegli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di be-neficenza, organizzate dai partiti o movimenti politicidi cui alla legge n. 2/01/1997, n. 2, purché svolte nel-l'ambito di manifestazioni locali organizzate daglistessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dettemanifestazioni locali si applicano le disposizioni previ-ste per i soggetti di cui alla lettera a);c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato,

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A cura di DomenicoGiannetta

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l’impegno novembre - dicembre 2018 17

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organizzate per fini prettamenteludici.Occorre, quindi, da subito affer-mare che devono ritenersi vietatele manifestazioni di sorte: effet-tuate presso gli esercizi commer-ciali e pubblici che consistono nelmettere in palio cesti natalizi, uovadi pasqua ecc. abbinando la vincitaall’estrazione dei numeri del lotto equelle svolte nelle fiere, sagre e feste paesane me-diante ruote della fortuna o meccanismi similari. Il disposto dell’art. 1n. 3 del D.P.R. n. 430/2001 indi-vidua con precisione gli unici soggetti cui è consentitoderogare al divieto di promuovere manifestazioni disorte locale e stabilisce chiaramente quali sono i limitientro cui è possibile esercitare tale deroga.Gli enti morali, le associazioni, i comitati e le ONLUSpossono promuovere lotterie, tombole e pesche dibeneficenza solo se queste manifestazioni sono ne-cessarie per far fronte alle esigenze finanziarie deglienti stessi e la sussistenza di queste esigenze finanziarieviene attentamente valutata dal Prefetto cui è deman-data la competenza di questa verifica: ad essi, quindi,viene assegnato un limite alla finalità per promuoveredette manifestazioni.I partiti e i movimenti politici possono, invece, effet-tuare lotterie, tombole e pesche di beneficenza solose sono svolte nell’ambito delle manifestazioni locali

organizzate dagli stessi, come adesempio le feste di partito, ad essiquindi il legislatore assegna un li-mite territoriale; se questo limiteviene oltrepassato devono essereconsiderati come le associazioni,i comitati e le ONLUS e quindi sot-toposti alla medesima disciplinache regola le manifestazioni di

sorte organizzate da questi ultimi.Infine i privati, e sicuramente per essi si devono inten-dere tutti i circoli privati senza alcuna distinzione, ade-renti o meno a enti o organizzazioni nazionali aventifinalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’In-terno, cui il legislatore del D.P.R. n. 430/2001 ha asse-gnato ben due limiti: il primo riguarda la tipologiadelle manifestazioni di sorte che si possono svolgerein luogo privato; il secondo circoscrive il fine di questetombole che possono essere promosse solo per per-seguire “un fine prettamente ludico” ossia la tombolapuò essere svolta all’interno del circolo privato esclu-sivamente per gioco, per passatempo, per fini ricreativi. Ai soli fini della disposizione di cui alla lettera a) delcomma 1 dell’art. n. 13 :a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorteeffettuata con la vendita di biglietti staccati da registria matrice, concorrenti ad uno o più premi secondol'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se lavendita dei biglietti è limitata al territorio della provin-

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novembre - dicembre 2018 l’impegno18

SENTENZE

cia, l'importo complessivo dei biglietti che possonoemettersi, comunque sia frazionato il prezzo deglistessi, non supera la somma di euro 51.645,69 e i bi-glietti sono contrassegnati da serie e numerazioneprogressive;b) per tombola s'intende la manifestazione di sorteeffettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una dataquantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi as-segnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei nu-meri, per prime si sono verificate le combinazioni sta-bilite. La tombola è consentita se la vendita dellecartelle è limitata al comune in cui la tombola si estraee ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnateda serie e numerazione progressiva. Non è limitato ilnumero delle cartelle che si possono emettere perogni tombola, ma i premi posti in palio non devonosuperare, complessivamente, la somma di euro12.911,42;c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendonole manifestazioni di sorte effettuate con vendita di bi-glietti, le quali, per la loro organizzazione, non si pre-stano per la emissione dei biglietti a matrice, una partedei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o ibanchi di beneficenza sono consentiti se la venditadei biglietti è limitata al territorio del comune ove sieffettua la manifestazione e il ricavato di essa non ec-cede la somma di euro 51.645,69.L’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001 dispone che i rappre-sentanti legali degli enti organizzatori delle manife-stazioni devono darne comunicazione, almeno trentagiorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco delcomune in cui è effettuata l'estrazione. Alla comunicazione va allegata la seguente documen-tazione:a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indi-cati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed ilprezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono

esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estra-zione e la consegna dei premi ai vincitori;b) per le tombole: 1) il regolamento con la specifica-zione dei premi e l'indicazione del prezzo di ogni car-tella; 2) la documentazione comprovante l'avvenutoversamento della cauzione in misura pari al valorecomplessivo dei premi promessi, determinato in baseal loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore nor-male degli stessi. La cauzione è prestata a favore delcomune nel cui territorio la tombola si estrae ed hascadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estra-zione. La cauzione è prestata mediante deposito indenaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al va-lore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediantefidejussione bancaria o assicurativa in bollo con au-tentica della firma del fidejussore.Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organiz-zatore deve indicare il numero dei biglietti che intendeemettere e il relativo prezzo.Prima di dare inizio alle operazioni di estrazione inoltreil rappresentante dell'ente organizzatore è obbligatoad attendere l’arrivo, sul luogo della manifestazione,dell’incaricato del Sindaco. Solo infatti alla presenzadi questi può iniziare a svolgere gli adempimenti fissatidal D.P.R. n. 430/2001 e quindi: a) per le lotterie e per le tombole deve provvedereprima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché ibiglietti o le cartelle rimaste invendute e verificare chela serie e la numerazione dei registri corrispondano aquelle indicate nelle fatture d'acquisto. Al fine di poterverificare che la serie e la numerazione dei registricorrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acqui-sto, è opportuno che queste siano tenute presso illuogo ove si svolge l’estrazione della lotteria o dellatombola. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sonodichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanzail rappresentante dell'ente organizzatore ne porta a

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conoscenza al pubblico prima dell'estrazione. Di tuttele operazioni compiute per l’estrazione deve redigereun processo verbale del quale una copia è inviata alPrefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sin-daco; b) per le pesche o banchi di beneficenza invece il re-sponsabile dell'ente promotore è tenuto a controllareil numero dei biglietti venduti e procede, sempre allapresenza dell’incaricato del Sindaco, alla chiusura delleoperazioni redigendo il relativo processo verbale delquale una copia è inviata al Prefetto e un'altra conse-gnata all'incaricato del Sindaco. Il D.P.R. n. 430/2001 individua due organi diversi pereffettuare il controllo sulle manifestazioni di sorte lo-cale e in particolare dispone all’art. n. 1:l comma 4, che il Prefetto vieta lo svolgimento dellemanifestazioni in mancanza:a) delle condizioni previste dal D.P.R. n. 430/2001;b) della necessità di ricorrere allo svolgimento dellamanifestazione per far fronte alle esigenze finanziariedell’ente promotore, diverso dai partiti e movimentipolitici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2; l comma 5, che i comuni effettuano il controllo sulregolare svolgimento delle manifestazioni di sorte localie sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e acui pervengono i proventi delle sanzioni. L’art. n. 39, comma 13 quinquies, del D.L.30/09/2003, n. 269, convertito con modificazionicon Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito

che, al fine di evitare fenomeni di elusione del mo-nopolio statale dei giochi, i soggetti che intendonosvolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare,prima di darvi corso, e comunque prima della comu-nicazione prevista dall’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001,un’autonoma comunicazione all’AmministrazioneAutonoma dei Monopoli di Stato. L’AmministrazioneAutonoma dei Monopoli di Stato con la Circolareprot. 4632 del 14 aprile 2004 ha precisato le modalitàper ottenere il nulla osta previsto per le manifesta-zioni di sorte locale. ww

La Corte riunitasi nella Camera di consiglio dellaVI/II Sez. civile del 12 maggio 2017, ha rigettatoil ricorso e condannato la parte ricorrente allarefusione alla controparte delle spese di lite, li-quidate in 500,00 Euro, per compenso e in200,00 Euro per esborsi, oltre agli accessori dilegge, dando atto alla sussistenza delle condi-zioni per il versamento di ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato (di cui all'art. n. 13,comma n. 1, quater del d.p.r. 30 maggio 2002,n. 115, introdotto dal comma n. 17 dell'art. n.1 della legge n. 228/12).

P. Q. M.

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SENTENZE

La collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitariè soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente pro-prietario della strada. I comuni possono adottareuna regolamentazione diversa rispetto alla pre-gressa qualora intervengano interessi pubblici fattipropri anche da norme regolamentari che rendanodi fatto inconciliabile il permanere degli impiantipubblicitari in questione con il superiore interessealla sicurezza della circolazione stradale e al decorourbano. In conseguenza, ogni impianto pubblicita-rio non in possesso dell’idonea autorizzazione al-l'installazione, quindi illecitamente installato, deveessere rimosso, come sentenziato dai giudici.

Pubblicità abusiva sulle strade: al Comune

la decisione finale

L’impresa ricorrente AAA hachiesto l'annullamento dell'ordi-nanza dirigenziale del Comunedi Nettuno n. 5 dell'11 gennaio

2018, notificata in data 23 gennaio 2018, con cui alricorrente stesso veniva intimato la rimozione di im-pianti pubblicitari installati su fioriere, nonché di ognialtro atto o provvedimento ad essa presupposto, con-seguente o connesso, lamentando l'eccesso di potereper carenza di istruttoria ed errore per non aver l'Am-ministrazione medesima correttamente individuatonell’impresa BBB, poi denominata impresa CCC, lasocietà titolare della relativa autorizzazione alla ge-stione dei predetti impianti pubblicitari, quindi unicalegittimata alla rimozione degli impianti. Riferita, inol-tre, la presunta violazione degli art. n. 7 e ss. della l.n. 241/1990, attesa l'asserita insussistenza di ragionidi celerità che unicamente avrebbero potuto legitti-mare l'omissione dell'avviso di avvio del procedimentoamministrativo.Con il provvedimento impugnato, il dirigente dell'area

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A cura di Infocds

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economico finanziaria del Comune di Nettuno prendeatto dell'accertamento, da parte della Polizia locale,dell'esistenza di 40 fioriere con pannello pubblicitario,utilizzate dalla società ricorrente. Constatata la viola-zione delle disposizioni regolamentari sull'impostapubblicitaria, ritiene di dover provvedere alla rimozionedelle installazioni abusive e pertanto, richiamando l'ar-ticolo n. 23 del codice della strada, il regolamento perl'utilizzo degli spazi pubblici, la disciplina dei parametriper l'installazione di insegne d'esercizio e il regola-mento per l'imposta sulla pubblicità, ordina al legalerappresentante della società ricorrente la rimozionedegli impianti pubblicitari entro 10 giorni dalla notificadell'ordinanza, con l'avvertenza che, in caso di inot-temperanza, si procederà alla rimozione forzosa conaddebito di spese.In data 8 maggio 2018, il Comune di Nettuno si co-stituisce chiedendo in via preliminare la declaratoriadi inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizioneatteso che l'ingiunzione di rimozione impugnata co-stituirebbe sanzione accessoria alla sanzione ammini-strativa conseguente alla violazione dell'art. n. 23 delCodice della Strada e non provvedimento sanziona-torio nonché, nel merito, il rigetto per infondatezzadell'avanzato ricorso.In data 3 luglio 2018 l’impresa AAA notificava ricorsoper motivi aggiunti chiedendo l'annullamento, previasospensione, della determinazione dirigenziale prot.n. 20397 del 5 aprile 2018 recante il diniego di voltura

dell'autorizzazione alla installazione ed esercizio di im-pianti pubblicitari su fioriere asseritamente mai notifi-cata e conosciuta solo in occasione del relativo depo-sito nell'atto di costituzione dell'Amministrazioneresistente. Annullamento da ritenersi esteso a ogni al-tro atto presupposto, conseguente o comunque con-nesso, con denuncia dell'eccesso di potere per travi-samento, atteso che le fioriere e gli impianti pubblicitarioggetto dell'impugnato provvedimento non sarebberostati di nuova installazione e come tali in contrastocon il regolamento comunale, bensì avrebbero coincisocon quelli per cui l’impresa BBB aveva ottenuto l'au-torizzazione alla gestione. Infine, l’ente non avrebbepreventivamente accertato l'esistenza in capo alla ri-corrente dei presupposti per il rilascio della voltura.Con riferimento al ricorso principale, si evidenzia comel'art. n. 23 del Codice della Strada, al comma 4, di-sponga che la collocazione di cartelli o altri mezzi pub-blicitari sia soggetta ad autorizzazione da parte del-l'ente proprietario della strada. Lo stesso articolo alcomma 11, punisce con una sanzione amministrativapecuniaria chiunque viola le disposizioni contenutenel medesimo articolo nonché nel regolamento di ese-cuzione del Codice della Strada adottato con D.P.R.n. 495 del 1992. In caso di violazione, l'art. n. 23 Co-dice della Strada, comma 13 bis, dispone che l'enteproprietario debba diffidare l'autore della violazionee il proprietario o possessore del suolo a rimuovere ilmezzo pubblicitario, provvedendo l'ente stesso, incaso di inottemperanza, entro il termine di dieci giornidalla contestazione della violazione, ad effettuare larimozione ponendo i relativi oneri a carico del tra-sgressore.In attuazione delle norme sopra richiamate, il Comuneha adottato l'impugnata ordinanza dirigenziale concui, previo accertamento della violazione dell'art. n. 8del regolamento per l'imposta Comunale sulla Pub-blicità adottato con delibera comunale n. 94 del 22dicembre 1999 che prescrive che ogni impianto pub-blicitario debba essere in possesso della autorizzazioneall'installazione, ha ordinato alla ricorrente la rimozionedegli impianti pubblicitari illecitamente installati.I giudici hanno rigettato il ricorso. La controversia sottesa al ricorso principale ha a og-getto la legittimità dell'ingiunzione di rimozione chel'art. 23 del Codice della Strada prescrive in caso diviolazione delle norme contenute nella medesima di-sposizione. Tale ingiunzione costituisce una sanzioneancillare alla sanzione amministrativa pecuniaria irro-gata a seguito dell'accertamento dell'installazione abu-siva di impianti pubblicitari e non anche un mezzo ac-

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SENTENZE

cordato all'ente pubblico proprieta-rio della strada per rispristinare lalegalità violata, escludendo quindiqualunque apprezzamento o discre-zionalità amministrativa. Non sus-siste la giurisdizione del giudiceamministrativo con riguardo all'im-pugnazione dei provvedimenti adot-tati ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, con i qualiviene disposta la rimozione di im-pianti pubblicitari abusivamente po-sizionati su strada pubblica, perchétale ordine deriva direttamente,quale misura consequenziale, dal-l'accertamento della violazione edall'irrogazione della prescritta san-zione pecuniaria; pertanto il prov-vedimento del Comune che ne di-spone la rimozione costituisce unaccessorio della sanzione ammini-strativa pecuniaria prevista dalcomma n. 11 del suddetto art. 23,con la conseguenza che l'atto deve

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essere conosciuto dal giudice ordinario, competenteai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23della L. 24 novembre 1981, n. 689 (giurisprudenzapacifica, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15-05-2018,n. 5399; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31-07-2018, n.8561; TAR Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 10 febbraio 2017,n. 2274). Si ritiene, dunque, di dover dichiarare il di-fetto di giurisdizione del giudice amministrativo in fa-vore del giudice ordinario, innanzi al quale il processopotrà essere riassunto entro il termine perentorio ditre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza inesame, con salvezza degli effetti sostanziali e proces-suali della domanda ex art. 11 del c.p.a.. In merito alricorso per motivi aggiunti, il Regolamento per la di-sciplina dei mezzi pubblicitari - approvato con deliberan. 17 del 4 aprile 2013 -, dispone all'art. n. 10 le ca-ratteristiche di cui i mezzi pubblicitari devono esserein possesso e all'art. n. 13 comma 2, la condizioneper cui i cartelli previsti al comma 4 dell'art. n. 47 delRegolamento di esecuzione del codice della stradanon possano essere apposti nei centri abitati, salvonei tratti stradali e conformemente a quanto indivi-duato nel Piano generale degli impianti pubblicitari.Nulla vieta all'amministrazione di adottare una rego-lamentazione della fattispecie diversa rispetto alla pre-gressa qualora sopravvengano superiori interessi pub-blici. Inoltre, il regolamento in questione noncostituisce oggetto dell’odierna controversia el'istanza di voltura presentata dalla ricorrente è suc-cessiva alla data di entrata in vigore del predetto re-golamento. Dai verbali di accertamento della polizialocale, coperti da pubblica fede, risulta la violazionedelle sopracitate norme del regolamento. L'accogli-mento dell'istanza di voltura è subordinato alla con-formità della fattispecie concreta alla disciplina anchesopravvenuta di modo che l'amministrazione benpuò rigettare la richiesta qualora siano sopravvenutiinteressi pubblici fatti propri anche da norme regola-mentari che rendano di fatto inconciliabile il perma-nere degli impianti pubblicitari in questione con ilsuperiore interesse alla sicurezza della circolazionestradale e al decoro urbano. Poiché gli impianti pub-blicitari in questione non sono quindi conformi allanormativa vigente in materia, i giudici ritengono deltutto legittimo il diniego opposto dall’Amministra-zione comunale alla ricorrente, rigettando il ricorsoper motivi aggiunti, in quanto manifestamente in-fondato e ponendo a carico della ricorrente le spesedel presente giudizio in applicazione del criterio dellasoccombenza.. ww

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda Bis), pronunciandosi sul ricorsocome in epigrafe proposto, ha dichiarato il di-fetto di giurisdizione sul ricorso introduttivo infavore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, riget-tato il ricorso per motivi evidenziati, condannatola ricorrente al rimborso delle spese processualisostenute dalla controparte - liquidate in euro1.000 oltre accessori di legge - e ordinato l’ese-cuzione della sentenza da parte dell'autoritàamministrativa (Roma, Camera di consiglio, 9ottobre 2018; Presidente: Stanizzi; Consigliereestensore: Andolfi).

P. Q. M.

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SENTENZE

Con la sentenza n. 16330 del 21 giugno scorso, laCorte di Cassazione ha ribadito che l'Amministra-zione responsabile è tenuta a garantire la sicura uti-lizzabilità di una strada indipendentemente dallecondizioni di piena visibilità, dalla conoscenza dellostato dei luoghi da parte degli avventori e dallaconformazione stradale pregiudicata o meno dallapresenza di eventuali vizi anche minimi, seppur inpresenza di precedenti manutenzioni. Sul pianodella compromissione della stabilità dei veicoli adue ruote, anche dislivelli di pochi centimetri - equindi dalla percepibilità obiettivamente minima,come nel caso oggetto del ricorso -, possono, in-fatti, avere una rilevanza decisiva

Insidie e trabocchetti stradali:

le responsabilità del proprietario

della strada

FATTO E DIRITTO

Il 24 giugno 2014, decidendoquale giudice del rinvio a seguitodella sentenza della Corte di cas-sazione n. 19941/2008, la Corted'appello di Bologna ha confer-

mato la decisione con la quale il giudice di primogrado aveva rigettato la domanda proposta da KK perla condanna del Comune di Castenaso al risarcimentodei danni subiti a seguito del sinistro stradale in cui lostesso KK, a bordo del proprio ciclomotore, era cadutoin corrispondenza del dislivello tra la strada percorsae la banchina alla stessa adiacente, indicata dal KK

quale causa della caduta denunciata imputabile al-l'Amministrazione convenuta. A fondamento della de-cisione assunta, il giudice del rinvio aveva rilevatocome KK avesse omesso di fornire la prova che il sini-stro dedotto in giudizio fosse dipeso dalla sussistenzadi una situazione d’insidia connessa alla conforma-zione della strada percorsa, attribuendo l’incidente invia esclusiva al comportamento negligente dello stessodanneggiato, con la conseguente insussistenza di al-cuna avvenuta dimostrazione del nesso di causalitàtra il comportamento addebitato all'Amministrazionein questione e i danni denunciati in tale sede. KK haproposto ricorso per Cassazione contro la sentenzadel giudice del rinvio, adducendo due motivi d'impu-

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A cura di Infocds

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gnazione, illustrati da successiva memoria, mentre ilComune di Castenaso resisteva con controricorso. Conatto in data 22 marzo 2018, intervenuto il decesso diKK, si sono costituiti in giudizio i relativi eredi: ZZ, XX,QQ.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha censuratola sentenza impugnata per omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione e omesso esame di puntidecisivi della controversia (in relazione all'art. n. 360n. 5 c.p.c.); per avere la Corte d'Appello, quale giudicedel rinvio, omesso l'esatta considerazione degli ele-menti di prova testimoniale e documentale analitica-mente richiamati in ricorso dal KK, oltre alla carentevalutazione dello stato dei luoghi e delle relative con-dizioni, giungendo in modo lacunoso e contraddittorioa escludere l'avvenuta dimostrazione, da parte deldanneggiato, della situazione di insidia attribuibile al-l'Amministrazione comunale. Adducendo il secondomotivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impu-gnata per violazione delle norme di diritto applicabilial caso di specie (in relazione all'art. n. 360 n. 3 c.p.c.),

in quanto la Corte territoriale - pur riconosciuto il ri-corso di elementi della fattispecie concreta integrantil'anomalia del bene stradale in esame - ha erronea-mente escluso la sussistenza di tutti presupposti previstidall'art. n. 2043 c.c. ai fini della condanna dell'Ammi-nistrazione convenuta al risarcimento del danno.Per i giudici della Cassazione entrambi i motivi sonofondati; il Collegio osserva preliminarmente come, se-condo l'interpretazione fornita dalla Corte, la rifor-mulazione dell'art. n. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. n. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev'essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. n. 12 delle preleggi, come riduzione al 'minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla moti-vazione; pertanto, deve ritenersi denunciabile in cas-sazione l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sentenza impu-gnata, a prescindere dal confronto con le risultanze

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SENTENZE

processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irridu-cibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva-zione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di‘sufficienza’ della motivazione (cfr. ex plurimis, Sez.U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830 -01). Nel caso di specie, la corte territoriale, a frontedel valore rappresentativo fornito dai dati certi sotto-posti al suo esame (integrati dalla caduta del ricorrente,a bordo del proprio ciclomotore, in corrispondenzadel dislivello esistente tra la sede la carreggiata stradalee la banchina posta a suo lato), ha ritenuto di escluderela dimostrazione del carattere obiettivamente insidiosodi siffatta conformazione stradale, attraverso il ri-chiamo d’indici rappresentativi del tutto muti sotto ilprofilo dell'informazione probatoria da essi asserita-mente pretesa. La circostanza, richiamata nella sen-tenza impugnata, secondo cui il tratto di strada oveebbe a verificarsi il sinistro era stato sottoposto amanutenzione - da parte del Comune convenuto,trenta/ quaranta giorni prima dell'incidente -, nonconsente di acquisire elementi di valutazione mini-mamente significativi in relazione alla sicura elimina-zione della situazione di obiettiva insidiosità del ri-chiamato dislivello, che la stessa Corte d'Appello hain ogni caso ritenuto persistente (sia pure di pochi

centimetri) pur a seguito di detto intervento manu-tentivo. Del tutto inconferente, sotto altro profilo,per i giudici deve ritenersi, in chiave probatoria, l'af-fermazione del giudice circa il carattere improvvisodello spostamento del KK dalla carreggiata stradale

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all'adiacente banchina, una volta attestato il doveredell'Amministrazione responsabile di garantire le con-dizioni di sicurezza del transito anche in relazioneagli spazi adiacenti la carreggiata stradale pacifica-mente utilizzabili dagli utenti della strada. Altrettantoinconferente deve ritenersi l'affermazione, cadutanel ragionamento probatorio della corte territoriale,in ordine al carattere "imprudente e sconsigliato",in quella situazione, della circolazione fuori dalla car-reggiata in considerazione della presenza, in loco, diun fossato attiguo al margine della carreggiata, unavolta accertata la presenza di una banchina pacifica-mente transitabile di cui l'Amministrazione respon-sabile era tenuta a garantire le condizioni di sicurautilizzabilità. Infine, del tutto neutro, sul piano del-l'oggettivo valore rappresentativo delle circostanzededotte, deve ritenersi il richiamo alle condizioni dipiena visibilità e della conoscenza dello stato dei luo-ghi, da parte di KK, attesa l'assoluta marginalità delparticolare stradale in esame - il dislivello tra il pianodella carreggiata e quello della banchina attigua -che, proprio in ragione della più volte sottolineata

riduzione a pochi cen-timetri, conferma, daun lato, la relativa diffi-coltosa percepibilità daparte di chiunque tran-siti sulla sede stradaleintento alla guida e,dall'altro, il relativo ca-rattere specificamenteinsidioso, trattandosi diuna conformazionestradale pregiudicata

da un dislivello che, di percepibilità obiettivamenteminima (per la riduzione a pochi centimetri), assume,viceversa, una decisiva rilevanza sul piano della com-promissione della stabilità dei veicoli a due ruotecome quello nell'occasione condotto da KK. In con-clusione, l'indole meramente apparente, quando noncontraddittoria o perplessa, del ragionamento pro-batorio condotto dal giudice a quo - con particolareriguardo all'inconsistente idoneità rappresentativadegli indici di prova critica utilizzati al fine di con-traddire l'intrinseco valore dimostrativo dei fatti vi-ceversa indiscutibilmente accertati sul piano della di-mostrazione della natura obiettivamente insidiosadella conformazione stradale in esame - impone diritenere integrato il grave vizio motivazionale censu-rato dal ricorrente. Alla base di tale premessa, in ac-coglimento del ricorso, dev'essere disposta la Cassa-zione della sentenza impugnata, con il conseguenterinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversacomposizione, cui è altresì rimesso di provvedere allaregolazione delle spese del presente giudizio di le-gittimità. ww

I giudici riunitisi nella camera di consiglio dellaIII Sez. Civile della Corte Suprema di Cassazionedel 9 aprile 2018, hanno accolto il ricorso, cas-sato la sentenza impugnata e rinviato alla Corted'appello di Bologna, in diversa composizione,rimettendo altresì a quest’ultima la regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

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attualità

2015: Polizia locale di Milano, un modelloda esportare

Alla vigilia di EXPO 2015, subito dopol’ingiusto linciaggio inferto contro iVigili di Roma nella notte di Capo-danno 2015, arriva l’elogio per l’effi-cienza a favore della Polizia locale di

Milano, definita dalla stampa locale un mo-dello da esportare per il bassissimo assenteismo.Secondo le stime dei sindacati, non smentitedai vertici del Comando di Milano, la mediaannua delle assenze si attesterebbe al 2%.

Probabile motivazione, l’erogazione del salarioaccessorio quale incentivo legato all’effettivapresenza in servizio. Di contro la guerra deitagli del salario accessorio innescata dall’ex Sin-daco di Roma Ignazio Marino, autore del tagliolineare di una buona parte del salario accessorioattraverso una Delibera di Giunta, calata dal-l’alto al posto della Contrattazione Decentrata.

Le ingenerose accuse del sindaco SalaDel tutto inaspettata, nel mese di aprile 2018l’assurda e ingenerosa provocazione lanciatadal sindaco di Milano: eliminare la tradizionale‘Spunta’ e introdurre il controllo della presenzeattraverso il cartellino per combattere i fur-betti.

A

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Polizia locale di Milano: l’ennesima ingiustaprovocazione

di Giovanni Aurea

‘Badge per il controllo delle presenze’: tra dichiarazioni d’in-tenti e impegni mancati, l’escalation che ha portato allo statodi agitazione delle sigle sindacali

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Si apprende come l’introduzione del cartellinorientri tra gli obiettivi assegnati al neo coman-dante Marco Ciacci attraverso apposita deliberadella Giunta comunale. In merito il sindaco si

lascia andare a dichiarazioni alla stampa of-fensive e inadeguate: a suo dire il badge elet-tronico dovrebbe aiutare a garantire una mag-gior trasparenza in chiave anti-furbetti.

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attualità

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attualità

Paradossale il tentativo di sperimentare un si-stema di controllo troppo spesso additato nellacronaca giudiziaria con l’epiteto: “i furbettidel cartellino”. Ma ci si chiede: che cosa c’en-trano i Vigili di Milano con i furbetti del car-tellino, visto che il cartellino non ce l’hanno?Tesi sconclusionate e prive di logica. Provoca-zione che ha sbagliato a sottovalutare la dignitàdella categoria. Incomprensibile l’idea di introdurre uno stru-mento di controllo venuto alla ribalta per lasua inefficienza, di certo non in grado di dis-suadere i veri furbetti. Per giunta in un mo-mento in cui il Ministro Bongiorno ha pre-sentato il disegno di legge ‘Concretezza’ checonsidera superato il sistema di timbraturadella presenza sostituendolo con controlli bio-metrici o videocamere per il riconoscimentofisico del lavoratore. Un sistema, quindi, assi-milabile alla ‘spunta’ dell’ufficiale che non può

di certo essere aggirata con false timbrature delcartellino. Se non ci si presenta in servizio qual-cuno se ne accorge immediatamente.

Altre prepotenze imposte 1) Omesso versamento per l’anno 2017 dellapromessa quota di 3.000.000 di Euro relativaal fondo pensionistico integrativo ex art. n.208 sul fondo articolo controllo venuto allaribalta per la sua inefficienza.2) Imposizione di un accordo vergognoso peril triennio 2018-2020, ahimè sottoscritto daCGIL-CISL-UIL-CSA, che prevede la perditadi altri 2.000.000 di Euro. 3) Diniego di attivazione di una polizza infor-tuni integrale per tutti i servizi. Attualmentec’è soltanto la polizza infortuni per i servizi inbicicletta esclusiva dei Vigili di Quartiere.4) Gestione poco trasparente dei trasferimenti.

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L’assemblea del 16 novembre scorso tenutasi presso palazzo Beccaria

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attualità

Ennesima vertenza per la Polizia locale di MilanoLa contrapposizione scoppia nel mese di lu-glio 2018 durante un tavolo sindacale oveera presente anche Anna Scavuzzo, assessorealla Sicurezza nonché vicesindaco. I dirigentidel Comune guidati dal Comandante dott.Ciacci, illustrano l’imposizione del nuovosistema gestionale informatizzato da inte-grare con il controllo delle presenze a mezzobadge.

Omessa contrattazione obbligatoria in materiaI dirigenti dell’Ente non tenevano conto del-l’articolo n. 4 del CCNL 1/4/99 che sanciscel’obbligo della contrattazione sindacale inconseguenza alle innovazioni degli assetti or-ganizzativi e tecnologici. Quindi, palese lacondotta antisindacale; obbligatorio l’avvio

dello stato di agitazione.

SULPM-ADL-SGB-USB in stato di agitazioneLe sigle sindacali, SULPM-ADL-SGB-USB,sostenute dall’Associazione ADPL attivano lo‘Stato di agitazione’: una ’Assemblea’ per ilgiorno 16 novembre; ‘Sciopero’ per il giorno7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio; ‘Bloccodegli straordinari’ per i giorni: 4-5-6-7-8-9dicembre.E’ questa una prova di forza dei sindacati inagitazione, egregiamente sostenuti dagli ap-partenenti al Corpo. Si prevede, dunque, l’ennesima lunga e aspracontrapposizione della Polizia locale milanese,che questa volta ha reagito, non al consuetoattacco ai diritti acquisiti bensì all’ingenerosoattacco alla dignità e all’orgoglio professionalecon cui la categoria si è sempre distinta. ww

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Anno XLIII n. 402

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