Briefing in materia di Global Class Actions

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Briefing in materia di Global Class Actions IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI E AZIONI COLLETTIVE RAPPRESENTATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN EUROPA

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IMPORTANTI SVILUPPI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI: SICUREZZA DEI PRODOTTI E AZIONI COLLETTIVE

RAPPRESENTATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN EUROPA

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1. Introduzione1.1 Nelle ultime due settimane, due importanti sviluppi –

le proposte per una revisione della direttiva UE sulla sicurezza generale dei prodotti (la “DSGP”) e l’accordo UE per una direttiva sulle azioni collettive (la “DRC”) – indicano la strada verso un futuro di nuovi e maggiori rischi in Europa connessi alle azioni collettive e in particolare alle azioni di classe (“class actions”).

1.2 A seguito della creazione di questo sistema paneuropeo e dato il carattere globale delle class actions e dei mercati del finanziamento delle controversie, sarà necessario migliorare la valutazione dei rischi e accrescere, a livello globale, il livello di monitoraggio del contenzioso. Il messaggio chiave per le imprese che operano in Europa è che non è mai stato così importante rivalutare, migliorare e mettere in atto strumenti di resilienza operativa, sistemi di gestione del rischio d’impresa, di governance e di compliance come prima e migliore linea di difesa contro le azioni collettive finanziate. Ciò vale in particolare per le aree relative alla sicurezza dei prodotti, alla protezione dei dati, alla produzione di alimenti e bevande, ai servizi finanziari, ai viaggi e al tempo libero, all’ambiente e alla salute e alle telecomunicazioni.

2. Proposta di revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti2.1 Nell’ambito di un pacchetto di consultazioni

riguardanti quattro iniziative in materia di politica dei consumatori dell’UE che si prevede di proporre nel 2020 e nel 2021, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di massima per la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (“DSGP”). La DSGP stabilisce il quadro generale per la regolamentazione della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari diversi dai prodotti farmaceutici, laddove non esistano disposizioni specifiche della legislazione UE che abbiano lo stesso obiettivo di sicurezza per determinati prodotti.

2.2 In generale, la proposta mira ad aggiornare il quadro legislativo per far fronte alle sfide derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie e dall’incremento delle vendite online, nonché a superare le carenze riscontrate nell’efficacia dei sistemi di richiamo dei prodotti e di vigilanza del mercato. La proposta mira inoltre a correggere l’applicazione disomogenea delle norme sulla sicurezza dei prodotti con riferimento alle imitazioni dei prodotti alimentari nei diversi paesi.

AMBITO TERRITORIALE2.3 L’iniziativa sarà di notevole interesse per tutte le

imprese che hanno sede in uno Stato Membro o che intendono continuare ad offrire e vendere i loro prodotti nel mercato unico dell’UE. E’ poco probabile che questa iniziativa si traduca in una normativa che debba essere recepita nell’ordinamento UK prima della fine del periodo di transizione successivo a Brexit, il 31 dicembre di quest’anno, e il Governo britannico ha finora indicato che non chiederà alcuna proroga di tale periodo. Pertanto, il Governo britannico non sarà verosimilmente obbligato a dare attuazione alla proposta nella legislazione del Regno Unito. È tuttavia possibile che alcune delle modifiche previste debbano in ultima analisi essere adottate dal Regno Unito se i negoziati in corso con l’UE dovessero sfociare in uno stretto rapporto commerciale tra il Regno Unito e l’UE.

OPZIONI POLITICHE2.4 Oltre all’opzione zero (nessuna nuova azione),

che difficilmente sarà presa in considerazione, la Commissione prevede quattro opzioni politiche alternative.

2.4.1 La prima opzione – più minimalista – consiste nel cercare di migliorare l’attuazione e l’applicazione della normativa esistente, principalmente attraverso l’elaborazione di linee guida e l’erogazione di maggiori finanziamenti. L’unico nuovo intervento normativo previsto da questa opzione riguarda la revisione della direttiva sulle imitazioni dei prodotti alimentari.

2.4.2 La seconda opzione comporta invece la revisione giuridica della DSGP, al fine di:

• estendere l’applicazione della direttiva ai rischi posti dalle nuove tecnologie (escluso il software standalone);

• rendere giuridicamente vincolanti alcune disposizioni dell’impegno, attualmente sottoscrivibile su base volontaria, per la sicurezza dei prodotti;

• migliorare l’efficacia dei richiami di prodotti;

• garantire l’allineamento con le norme armonizzate di vigilanza del mercato; e

• inserire le regole della direttiva sulle imitazioni dei prodotti alimentari all’interno delle disposizioni della DSGP relative alla valutazione dei rischi.

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2.4.3 La terza opzione comporta:

• la sostituzione della DSGP con un Regolamento;

• l’estensione della definizione di “prodotto” al software standalone;

• l’estensione degli obblighi per gli attori della catena di fornitura online;

• la definizione di requisiti obbligatori per i richiami e le registrazioni dei prodotti;

• l’aumento dei requisiti per le pene e le sanzioni; e

• il potere decisionale della Commissione in caso di valutazioni divergenti dei rischi per la sicurezza dei prodotti da parte degli Stati membri.

Questa opzione prende in considerazione anche il divieto di promozione e vendita di tutte le imitazioni di prodotti alimentari nell’UE.

2.4.4 La quarta opzione prevede invece l’elaborazione di un nuovo Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti che includa le disposizioni in tema di vigilanza del mercato attualmente previste dalla DSGP e dal regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. In tal modo vi sarebbe un unico complesso di norme che si applicherebbe sia ai prodotti armonizzati che a quelli non armonizzati.

3. La DSGP: impatti sulle imprese3.1 La valutazione provvisoria degli impatti economici,

sociali e ambientali delle iniziative esposte nel documento di riferimento è complessivamente positiva. Tuttavia, tale valutazione potrebbe aver sottovalutato il costo per le imprese di alcune delle misure previste, in particolare quelle relative ai requisiti obbligatori per il richiamo dei prodotti. È tuttavia difficile effettuare una valutazione dei costi potenziali senza un livello di dettaglio significativamente maggiore di quello attualmente contenuto nel documento di riferimento, e, in particolare, nella bozza di proposta. Siete d’accordo? Quale sarebbe la vostra preferenza rispetto alle diverse opzioni politiche?

3.2 Indipendentemente dal fatto che intendiate o meno rispondere voi stessi al documento di consultazione, saremmo interessati ad ascoltare le vostre considerazioni. Stiamo valutando la possibilità di presentare la nostra risposta come DLA Piper.

4. Direttiva UE sulle azioni collettive: il Parlamento europeo e il Consiglio dei negoziatori dell’UE raggiungono un accordo sulle prime regole UE in materia di azioni collettive4.1 Parallelamente alla DSGP, il 22 giugno 2020, i

negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico sul testo della prima direttiva sulle azioni collettive a livello europeo (la “DRC”). Il progetto di legge fa parte del “New Deal for Consumers” della Commissione europea e riflette le preoccupazioni sollevate dai recenti scandali sui danni di massa con significative implicazioni transfrontaliere. Queste nuove disposizioni sono state concepite al fine di porre in essere un meccanismo di ricorso efficace ed efficiente in termini di costi per le azioni di risarcimento collettivo da parte dei consumatori, da intentare sia a livello nazionale che a livello di Unione europea a seguito di una violazione del diritto dell’UE. Infine, la DRC introduce alcuni cambiamenti fondamentali nei sistemi giuridici europei, tra cui l’introduzione del sistema di “disclosure/discovery” proprio del common law per le azioni collettive dei consumatori in mercati come quello tedesco, dove la “disclosure/discovery” non è una fase tipica dei procedimenti giudiziari.

UN NUOVO MECCANISMO PER LE AZIONI “COLLETTIVE” RAPPRESENTATIVE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ED ENTI PUBBLICI PER CONTO DEI CONSUMATORI IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA4.2 I parametri chiave indicati nel testo modificato

della direttiva fanno riferimento principalmente (a) all’ambito di applicazione del meccanismo proposto dalla direttiva e, in generale, (b) ai meccanismi di ricorso collettivo. Tali parametri sono qui di seguito riassunti1:

4.2.1 Le azioni (a) per risarcimento danni (per ottenere il risarcimento dei danni subiti) e (b) ingiuntive (per eliminare il perdurare

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degli effetti della violazione) possono essere intentate solo a seguito di una violazione del diritto dell’UE da parte di un operatore commerciale, di cui all’allegato 1 della DRC. I consumatori saranno pertanto indirettamente autorizzati a intentare azioni per violazione del diritto dell’UE in un’ampia gamma di settori, tra cui a) protezione dei dati; b) servizi finanziari; c) ambiente e salute; d) viaggi e turismo; e) energia; f) telecomunicazioni; g) aviazione e ferrovie; e h) diritto generale dei consumatori.

4.2.2 Le azioni per il risarcimento dei danni subiti possono essere intentante solo per le violazioni dei diritti dei consumatori che si verificano dopo l’implementazione della DRC, il che significa che non è possibile intentare azioni di risarcimento retroattive derivanti da precedenti eventi di danno di massa di alto profilo (ad esempio lo scandalo della carne di cavallo nel 2013).

4.2.3 Il sistema di ricorso opera come strumento di conformità, in quanto fornisce ai consumatori un sistema di ricorso accessorio per perseguire indirettamente gli operatori commerciali per violazione del diritto dell’UE a) oltre a e b) fatti salvi i loro diritti sostanziali ai sensi del diritto dell’UE violato (e.g. i consumatori che possono presentare una richiesta di risarcimento per violazione del GDPR possono scegliere di a) aderire ad un’azione collettiva contro un operatore commerciale tramite la DRC; oppure b) intentare un’azione per risarcimento danni contro tale operatore commerciale presso i tribunali del proprio Stato membro ai sensi dello stesso GDPR). Gli Stati membri debbono pertanto assicurare che i singoli consumatori non possano effettuare un “doppio recupero”, intentando un’azione ai sensi del diritto nazionale accanto alla partecipazione ad un’azione collettiva nell’ambito del meccanismo di ricorso collettivo.

4.2.4 Gli “Enti legittimati” (associazioni di consumatori o organismi pubblici indipendenti) sono le uniche persone giuridiche in grado di intentare azioni rappresentative per violazioni del diritto dell’Unione da parte degli operatori commerciali ai sensi della DRC (e.g. i consumatori non possono intentare un’azione direttamente ai sensi della DRC). I criteri di designazione di queste organizzazioni differiscono a seconda che l’azione sia transfrontaliera o nazionale:

• Azioni transfrontaliere: gli enti legittimati devono soddisfare una serie di criteri armonizzati prescritti dalla DRC, quali a) dimostrare un’attività di 12 mesi volta alla tutela dei diritti dei consumatori, b) essere un’organizzazione senza scopo di lucro e c) garantire l’indipendenza da terzi i cui interessi commerciali possono essere ritenuti contrari ai diritti dei consumatori.

• Azioni nazionali: Gli Stati membri determineranno i criteri applicabili coerenti con gli obiettivi della DRC, che potrebbero anche rispecchiare i requisiti per le azioni transfrontaliere.

4.3 Per quanto riguarda il finanziamento delle controversie, la DRC non prevede alcuna disposizione relativa al finanziamento degli enti legittimati da parte di terzi, salvo:

4.3.1 Stabilire il requisito che qualsiasi finanziamento sia “trasparente” e verificabile da parte dei tribunali dello Stato membro dinanzi al quale l’azione è proposta.

4.3.2 Vietare espressamente agli enti legittimati di chiedere finanziamenti a soggetti terzi che (a) dipendano finanziariamente dal convenuto (e.g. conflitto di interessi diretto); o (b) dipendano finanziariamente da un operatore commerciale che opera nello stesso settore del convenuto (e.g. finanziamento da parte di un concorrente sul mercato).

1https://www.consilium.europa.eu/media/44766/st09223-en20.pdf [geraadpleegd op 6 juli 2020]

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4.4 Gli enti legittimati non saranno necessariamente tenuti ad ottenere un mandato esplicito da parte dei singoli consumatori per intraprendere un’azione, in quanto la DRC fornisce agli Stati Membri la possibilità di attuare il meccanismo di ricorso sulla base di (a) un “opt-out” o (b) un “opt-in”, fatte salve due eccezioni:

4.4.1 Qualsiasi azione finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio sarà intentata mediante “opt-out” e i singoli consumatori non saranno tenuti ad esprimere la loro volontà di essere rappresentati dall’ente legittimato.

4.4.2 Qualsiasi azione transfrontaliera richiederà ai consumatori che non risiedono abitualmente nello Stato membro in cui è stato avviato il procedimento di partecipare mediante “opt-in” (come meglio specificato infra).

4.5 Gli Stati membri dovranno prevedere almeno un meccanismo di azione rappresentativa per i provvedimenti inibitori e per i risarcimenti collettivi sia a) a livello nazionale che b) a livello UE.

4.6 Un controllo importante sulle azioni legali abusive sarà effettuato mediante l’introduzione di un regime di costi negativi, simile a quello già utilizzato in alcune giurisdizioni come l’Irlanda e il Regno Unito. La DRC introdurrà in particolare:

4.6.1 il principio del “chi perde paga” (che garantisce che la parte soccombente paghi i costi del procedimento della parte vittoriosa). Prevediamo che l’introduzione di questo principio incoraggerà ulteriormente l’uso dell’assicurazione c.d. “after the event” per ridurre i rischi; e

4.6.2 la facoltà per i tribunali o le autorità amministrative degli Stati membri di dichiarare irricevibili i casi manifestamente infondati sin dalla primissima fase del procedimento (conformemente al diritto nazionale pertinente).

4.7 I negoziati UE hanno confermato che la Commissione europea dovrebbe anche valutare l’opportunità di istituire un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi per occuparsi delle azioni rappresentative transfrontaliere a livello dell’Unione.

5. Ciò che più rileva è che il testo approvato contiene tre modifiche fondamentali alle precedenti versioni della DRC:UN “ELEMENTO RIVOLUZIONARIO” IN EUROPA – INTRODUZIONE DELLA FASE DI “DISCLOSURE/DISCOVERY”5.1 In primo luogo, la DRC modifica radicalmente

il panorama europeo delle azioni collettive dei consumatori prevedendo una procedura di “disclosure/discovery” per tali procedimenti. Gli Stati membri sono tenuti a fornire agli enti legittimati il diritto di richiedere ulteriori prove (in base a un’ordinanza del tribunale o dell’autorità amministrativa che sovrintende alla controversia) che rientrano normalmente sotto il controllo a) del convenuto o b) di un terzo. Si tratta di un “elemento rivoluzionario” perché molti Stati membri non prevedono attualmente procedure di “disclosure/discovery” simili a quelle disposte dalla DRC.

NESSUNA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN TUTTA L’UE5.2 In secondo luogo, la DRC non contiene più un

riferimento alla “presunzione relativa dell’avvenuta violazione”, in base alla quale un accertamento da parte dei giudici di uno Stato membro porterebbe all’automatica presunzione di responsabilità in tutti gli altri Stati membri. Per contro, la soppressione di questa previsione favorevole ai consumatori è controbilanciata dal fatto che gli enti legittimati sono in grado di intraprendere azioni rappresentative senza che sia necessario accertare preventivamente una violazione del diritto dell’Unione.

ARMONIZZAZIONE DELLE AZIONI NAZIONALI E TRANSFRONTALIERE5.3 In terzo luogo, la DRC conferma l’adozione di un

approccio a due livelli per le azioni collettive, dato che (a) i ricorsi transfrontalieri saranno armonizzati a livello UE e richiederanno un meccanismo di “opt-in” per i consumatori che non risiedono nello Stato membro in cui l’azione viene proposta, mentre (b) i ricorsi nazionali saranno determinati con riferimento a ciascuno Stato membro. Questa soluzione concilia la necessità di disporre di un efficace sistema di ricorso collettivo con l’autonomia degli Stati membri nella determinazione dei sistemi di ricorso nazionali.

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6. Cosa comporta la nuova proposta di DRC per le imprese che operano in europa?6.1 È probabile che i consumatori e le associazioni

di consumatori accolgano con favore la bozza di DRC perché è intesa a proteggere gli interessi dei consumatori. Tuttavia le sue implicazioni sono chiare: la maggior parte delle imprese che operano all’interno dell’UE si troverà ad affrontare un rischio significativo di azioni legali collettive laddove i diritti dei consumatori vengano lesi a seguito di una violazione di obblighi legali in un settore protetto.

6.2 Le imprese dovrebbero fin da ora mettere in conto che con l’entrata in vigore della nuova normativa vi sarà un notevole incremento del numero di azioni collettive rappresentative in tutta l’UE (anche se le azioni proponibili secondo il sistema di ricorso non saranno imminenti in quanto gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni a partire dall’entrata in vigore della DRC per implementare la direttiva)2. Come avvenuto per le azioni di risarcimento relative a violazioni del GDPR, prima dell’avvio di un contenzioso attivo trascorrerà presumibilmente un periodo di tempo durante il quale verrà richiesto ai potenziali ricorrenti di proporre azioni per risarcimento danni e di ottenere i finanziamenti. Successivamente verranno inquadrati e montati i casi di prova al fine di stabilire i limiti previsti della legge. Questo ritardo sarà probabilmente amplificato dalle restrizioni poste dalla direttiva in ordine ai soggetti che possono proporre l’azione (si veda il paragrafo 4.2.4).

6.3 L’adozione della DRC coincide con una tendenza più ampia delle recenti decisioni della Corte di giustizia europea, che indica che le norme precedentemente rigide in tema di giurisdizione dell’UE sono sempre più flessibili e facilitano le azioni collettive al di

fuori del domicilio del convenuto. Questo è un ulteriore motivo per cui la DRC può avere un impatto importante sulle imprese che operano in Europa.

6.4 Tuttavia, le imprese dovrebbero sin da ora aspettarsi un aumento delle azioni collettive rappresentative, indipendentemente dalla DRC: gli studi legali ricorrenti e i finanziatori delle controversie non attendono passivamente l’implementazione di queste nuove regole. Nel Regno Unito, ad esempio, l’ondata di azioni collettive per violazione dei dati personali, della tutela dei consumatori e di azioni di risarcimento di danni follow on per violazioni della concorrenza è sintomatica di tendenze più ampie e non solo il frutto della nuova legislazione europea.

6.5 Queste tendenze sono tanto più marcate nel contesto di emergenza sanitaria da COVID-19, emergenza che molto probabilmente genererà un’attività significativa di azioni collettive nella maggior parte dei settori all’interno dell’UE e del Regno Unito. Il Briefing sul rischio di global class actions del nostro Studio si rivolge all’attività di mercato correlata al COVID-19: https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2020/07/global-class-actions-briefing-major-developments-in-european-consumer-protection-laws/.

6.6 Qualora desideriate un briefing riservato sugli argomenti sopra trattati non esitate a contattarci direttamente.

2Il testo finale della direttiva dovrà essere votato sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio dell’UE, dopodiché la direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta

ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Gli Stati membri avranno quindi 24 mesi di tempo per recepire la direttiva nel loro diritto nazionale e

altri sei mesi per applicarla.

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il team Global Class Actions di DLA Piper all’indirizzo [email protected].

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