Bozza di decreto legislativo Inerente la revisione del decreto … · 2019-09-20 · Rev. 01...
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Bozza di decreto legislativo
Inerente la revisione del decreto legislativo 193/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 31;
Vista la legge del ……………..recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2018 ed in particolare
l'articolo 11;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati
per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute
e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i
regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la
decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719 recante “Regolamento per la
disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche
gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi”;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo
Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il Decreto legislativo 110/1992 recante “Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana”, limitatamente all’articolo 10 recante
“Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE”;

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Visto il Decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 recante “Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei
programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 recante “Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina
della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non
gassate confezionate in recipienti chiusi”;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, disciplina sanzionatoria per le violazioni del
regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore
della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel
medesimo settore, in particolare l'articolo 2 che definisce le autorità competenti ai controlli ufficiali;
Visto il Regio decreto 3298/1928 recante “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni”.
Vista la Legge 281/63, Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e le sue
modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.123 Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali
Visto il Decreto Ministeriale 13 novembre 1985, n.13 Elenco dei prodotti di origine minerale e
chimico- industriali che possono essere impiegati nell’alimentazione degli animali
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, recante regolamento di
attuazione della Direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione
degli animali;
Vista la Circolare 4 luglio 2002, n. 2 Circolare esplicativa del Decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2001, n.433, recante regolamento di attuazione della Direttive 96/51/CE, 98/51/CE,
1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;
Visto il Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.45 Attuazione delle Direttive 93/74/CEE, 94/39/CE,
95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici;
Visto il D.P.R. 10 febbraio 1998, n. 214 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e
di loro preparati nell’alimentazione degli animali;
Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie
locali e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

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Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione) Il presente decreto legislativo è emanato, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625, al fine di adeguare le
disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che viene abrogato e
sostituito dal presente decreto.
Articolo 2
(Autorità' competenti ed organi di controllo)
1. Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie
locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono Autorità competenti ad organizzare ed effettuare i
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 nei
seguenti settori:
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione di alimenti, anche con riferimento ad alimenti contenenti
allergeni e OGM nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con alimenti;
b) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell’uso di mangimi anche con riferimento a mangimi contenenti OGM;
c) la salute animale;
d) i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e la riduzione al minimo
dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali;
e) il benessere degli animali;
f) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari, l’utilizzo sostenibile dei
pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
2. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e), il Ministero della salute ai sensi dell'articolo
4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità veterinaria centrale responsabile
dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la
prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili.
3. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, lettere a) e b), il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo è competente esclusivamente per i profili privi di impatto sulla
sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle
transazioni commerciali ad esclusione dei claim nutrizionali e di salute.
4. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorità competente per i controlli
ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse
alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.
5. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della Salute, nel rispetto del riparto costituzionale di
competenze legislative dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
garantisce il coordinamento tra tutte le autorità competenti e la coerenza ed efficacia dei controlli ufficiali
e delle altre attività ufficiali su tutto il territorio nazionale anche attraverso l’adozione di piani nazionali.
6. Il Ministero della salute quale punto di contatto ai sensi dell’articolo 103 del Regolamento (UE) 2017/625
coordina la collaborazione ed i contatti con la Commissione e lo scambio di comunicazioni con le autorità

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competenti degli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori
di cui al comma 1.
7. Le forze di polizia e gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria afferenti ad altre autorità, fatti salvi i
propri ambiti istituzionali, svolgono specifiche indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti su indicazione dell’autorità giudiziaria, del Ministero competente o delle autorità competenti
regionali o territoriali o a seguito di esposti o denunce di reato o nell’ambito di attività di cooperazione
con le Autorità competenti di cui al comma 1.
8. In ogni caso, le Forze di polizia gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 7 che,
nell’ambito dello svolgimento dei controlli della propria attività istituzionale, rilevino aspetti di non
conformità nei settori di cui al comma 1, lo segnalano tempestivamente alle Autorità competenti, per
l’adozione degli eventuali provvedimenti.
9. Il Ministero della salute sentito il Consiglio Superiore della Sanità, fatte salve le disposizioni europea
emana decreti in materia di additivi, enzimi, aromi alimentari, coadiuvanti tecnologici.
10. Con decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio Superiore della Sanità sono indicati per i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, da soli o in combinazione tra loro, i
componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione
alle quali i materiali e gli oggetti devono essere sottoposti per determinare l’idoneità all’uso cui sono
destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione
degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultati dal contatto orale.
Articolo 3 (Piano di Controllo Nazionale Pluriennale)
1. Il Ministero della salute è designato ai sensi dell’articolo 109 del Regolamento (UE) 2017/625 quale
organismo unico incaricato di:
a) coordinare le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all’articolo 1,
paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/625 per la preparazione del Piano di Controllo Nazionale
Pluriennale (PCNP), da approvare con Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province
autonome, e ne garantisce la coerenza anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione
europea;
b) predisporre all’interno del PCNP la struttura e le procedure di raccolta dei contributi delle
amministrazioni coinvolte per il PCNP e per la relazione annuale;
c) effettuare la raccolta delle informazioni che le amministrazioni coinvolte forniscono, per la parte di
propria competenza, conformemente a quanto stabilito al punto b);
d) predisporre e trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione
sulla attuazione del PCNP, relativa all’anno precedente, che ne illustra le attività e gli esiti secondo le
modalità stabilite dal Regolamento (UE) 2019/729.
2. E’ istituito presso il Ministero della salute un nucleo valutatore costituito da: Dirigenti delle
Amministrazioni centrali coinvolte nel PCNP, tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
individuati in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, un rappresentante dell’Istituto
Superiore di Sanità, e un rappresentante del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria,
la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio, che effettua la valutazione della relazione del
PCNP e svolge, su richiesta delle Autorità competenti centrali, la funzione di scrutinio indipendente di cui
all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/625.

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3. Le Autorità competenti e gli altri organi di controllo che effettuano controlli ufficiali nei settori di cui
all’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/625 provvedono a trasmetterne annualmente, non
oltre il 30 aprile, gli esiti al Ministero della Salute. Le modalità di trasmissione sono stabilite dal Ministero
della salute.
Articolo 4 (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali)
1. Per le attività eseguite dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del presente
decreto.
2. Gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 assicurano alle autorità competenti l’accesso a:
a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative
adiacenze;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
3. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), gli
operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti e delle organi di
controllo di cui all’articolo 2 del presente decreto nell’adempimento dei rispettivi compiti.
4. Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita alimenti, mangimi, materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con alimenti, è tenuto a fornire gratuitamente alle Autorità competenti i
campioni da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dall’allegato 1 del
presente decreto.
5. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 36, lettera d) del Regolamento (UE) 2017/625.
6. Nelle more che la Commissione adotti gli atti delegati di cui all’articolo 53 del Regolamento (UE)
2017/625, il Ministero della Salute, in collaborazione con le altre autorità competenti, emana Linee di
indirizzo per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulle merci, ordinate mediante contratti a distanza o via
internet, presso i corrieri, i magazzini dei corrieri, pubblici e privati e presso i depositi.
7. Il Ministero della Salute, tenuto conto della valutazione da parte dell’organismo nazionale di
accreditamento, pianifica con le Autorità regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in conformità
all’articolo 39 del Regolamento (UE) 2017/625.
8. Il Ministero della Salute, può procedere ad audit presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento
per verificare i requisiti richiesti dall’articolo 100 del Regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 5 (Controlli ufficiali nei settori della produzione primaria di alimenti)
1. Le autorità territorialmente competenti garantiscono controlli ufficiali nelle aziende agricole e
zootecniche per quanto attiene la produzione primaria con particolare riguardo alla vendita del latte crudo
in azienda, ai formaggi ottenuti da latte crudo o da latte pastorizzato, ai prodotti di trasformazione delle
carni venduti direttamente in azienda o attraverso punti di vendita sul territorio della provincia e delle
province contermini a quella in cui ha sede l’azienda agricola.

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2. La pastorizzazione del latte è consentita nell’azienda di produzione primaria esclusivamente ai fini della
vendita diretta o della produzione dei formaggi.
3. Le autorità territorialmente competenti garantiscono l’effettuazione dei controlli ufficiali nelle aziende
agricole relativamente agli alimenti di origine vegetale e, in particolare, alla produzione delle conserve,
per la verifica del rispetto delle idonee condizioni di igiene e per la prevenzione del rischio di
tossinfezioni alimentari.
4. Le autorità territorialmente competenti, attraverso l’esecuzione dei controlli ufficiali, garantiscono,
inoltre, il rispetto delle disposizioni in materia di igiene nelle pratiche agronomiche al fine di prevenire
che, attraverso l’irrigazione e la concimazione, vi sia contaminazione degli alimenti vegetali.
Articolo 6 (Campionamento ed esito del controllo ufficiale)
1. I campionamenti eseguiti nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui
all’articolo 4, sono posti in essere in conformità a quanto stabilito all’allegato 1 del presente
decreto.
Articolo 7 (Controperizia)
1. Gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1, i cui animali o merci sono soggetti a controlli
ufficiali con campionamento, analisi, prova o diagnosi ad esito sfavorevole hanno diritto, a proprie spese,
a una controperizia per l’esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi
a cura di un perito di fiducia di cui al comma 2. A tal fine gli operatori chiedono all’autorità competente,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di non conformità un accesso documentale;
2. il perito di cui al comma 1 deve essere iscritto ad un albo professionale ed esercitare la propria attività nei
settori di cui all’articolo 2, comma 1 del Regolamento (UE) 2017/625;
3. se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, anche in considerazione, della deperibilità dei campioni
o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, e della modalità di campionamento di cui
all’articolo 36 l’autorità competente:
a) assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire la
controperizia per l’esame di cui al comma 4;
b) nel caso in cui, a causa della scarsità o della natura deperibile dell’alimento da campionare o della natura
non ripetibile della prova analitica, si procede al prelievo del campione in un’unica aliquota e nel verbale
di campionamento viene fatta menzione dei relativi motivi;
c) per quanto riguarda le analisi microbiologiche su campioni deperibili per i quali non si procede
all’effettuazione dell’analisi unica e irripetibile, e che hanno una scadenza in termini di consumo inferiore
ai 30 giorni, in caso di esito non conforme della prima analisi e di richiesta di ripetizione dell’analisi da
parte dell’operatore e proprie spese, tale analisi viene svolta nello stesso laboratorio ufficiale che ha
effettuato la prima analisi con le modalità di cui al comma 4;
4. nei casi di cui al comma 3, lettera b) l’autorità competente vista l’impossibilità di eseguire analisi o prove
in momenti diversi dall’analisi o dalla prova ufficiale informa l’operatore circa la data, la sede e l’orario,
al fine di consentirgli la possibilità di partecipare con il proprio perito;

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5. l’operatore di cui ai settori dell’articolo 2 comma 1 comunica l’esito della controperizia all’autorità
competente ed, in caso di controversia, può richiedere all’AC l’effettuazione a proprie spese dell’esame
della documentazione utile da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, entro 60 giorni dalla richiesta;
6. L’Istituto Superiore di Sanità, se appropriato, sentito l’operatore e a spese del medesimo, può disporre
un’altra analisi, prova o diagnosi, da espletarsi entro l’ulteriore termine di 30 giorni dalla conclusione
dell’esame documentale e laddove lo ritenga opportuno può avvalersi di altri laboratori ufficiali dallo
stesso individuati;
7. le disposizioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano l’obbligo delle autorità competenti di
intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante,
o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche i rischi
per l’ambiente;
8. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle altre attività ufficiali.
Articolo 8 (Laboratori ufficiali)
1. Sono designati quali laboratori ufficiali ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE 2017/625 l’Istituto
Superiore di Sanità, i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, i laboratori di sanità pubblica
delle unità sanitarie locali, i laboratori delle agenzie per la protezione dell’ambiente, gli altri laboratori
individuati dal Ministero della salute per far fronte a situazioni di emergenza e urgenza e quelli designati
quali laboratori nazionali di riferimento;
2. I laboratori di cui al comma 1 effettuano analisi, prove e diagnosi di laboratorio sui campioni prelevati
durante i controlli ufficiali e durante le altre attività di controllo ufficiale;
3. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che ai sensi degli
articoli 1, comma 6, del d.lgs. 270/1993 e 9, comma 2 del D.lgs. 106/2012 svolgano analisi, prove e
diagnosi per gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1) devono adottare misure specifiche atte
a garantire l’imparzialità e l’assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti svolti
nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale;
4. Il Ministero della salute nell’ambito degli audit organizzati sui laboratori ufficiali di cui al comma 1,
verifica, tra l’altro, le misure e procedure adottate dai laboratori per le finalità di cui al comma 3 e 4;
5. Le misure di cui ai commi precedenti devono assicurare che le risorse umane, strutturali e finanziarie
destinate alle attività rese nell’ambito del controllo ufficiale siano separate rispetto a quelle deputate
all’attività rese ai privati nell’ambito dell’attività di autocontrollo. Tali misure devono essere rese note
attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web;
6. La ricerca delle Trichine può essere effettuata nei laboratori pubblici o nei laboratori annessi agli
stabilimenti di macellazione;
7. I laboratori per l’esame trichinoscopico, annessi agli stabilimenti di macellazione, devono:
a) svolgere attività esclusiva di ricerca di Trichine nelle carni;
b) impiegare metodi diretti all’individuazione di Trichine secondo quanto dalle vigenti disposizioni
europee;
c) operare con la supervisione di un veterinario ufficiale;
d) partecipare regolarmente alle prove comparative inter laboratorio o alle prove valutative organizzate
dai laboratori nazionali di riferimento per i metodi impiegati per l’individuazione di Trichine.

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Articolo 9 (Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico)
1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo ed i laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che effettuano
analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altri operatori del settore mangimi devono essere
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un
organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISOIIEC 17011;
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori di cui
al comma 1 presenti sul proprio territorio e ne curano almeno annualmente la pubblicazione e la
trasmissione aggiornata al Ministero della Salute per la pubblicazione nell’elenco nazionale.
Articolo 10 (Gestione dei microrganismi)
1. I microrganismi isolati nell’esecuzione dei controlli ufficiali, delle indagini epidemiologiche e dei controlli
finalizzati all’esportazione, sono inviati, mensilmente, per il tramite dei laboratori che hanno effettuato le
analisi, al Laboratorio Nazionale di Riferimento.
2. Quest’ultimo, eseguito il sequenziamento completo del genoma del microrganismo, provvederà a trasferire
i relativi dati e metadati alla piattaforma nazionale del Centro di Referenza Nazionale per le sequenze
genomiche di microrganismi patogeni.
3. Per i microrganismi per i quali non esiste, attualmente, un Laboratorio Nazionale di Riferimento, il
sequenziamento e il trasferimento dei dati e metadati alla piattaforma nazionale verrà svolto dal
Laboratorio Ufficiale che ne ha curato l’isolamento.
4. Qualora il Laboratorio Nazionale di Riferimento ovvero il Laboratorio Ufficiale non avessero la possibilità
di eseguire il richiamato sequenziamento completo del genoma, gli stessi provvederanno a trasmette il
ceppo isolato al suddetto Centro di Referenza Nazionale che, dal canto suo, provvederà all’esecuzione
dell’esame.
5. In tutti i casi, per la gestione dei genomi dei microrganismi, verrà utilizzata la piattaforma per le sequenze
genomiche di microrganismi patogeni istituita presso il richiamato Centro di Referenza Nazionale.
Articolo 11 (Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali)
1. Le Autorità Competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque
autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai settori di cui all’articolo 2, comma 1, sono inseriti nel
sistema informativo del Ministero della Salute o in altri sistemi informativi utilizzati dal Ministero della
Salute o ad essi collegati anche tramite cooperazione applicativa.
2. Le Autorità Competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori del settore dei materiali a contatto
con gli alimenti siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della Salute o in altri sistemi
informativi utilizzati dal Ministero della Salute o ad essi collegati anche tramite cooperazione applicativa.
3. Le Autorità Competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori del settore della produzione,
importazione e confezionamento dei prodotti fitosanitari, sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti,
cooformulanti o coadiuvanti del prodotto fitosanitario siano inseriti nel sistema informativo del Ministero

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della Salute o in altri sistemi informativi utilizzati dal Ministero della Salute o ad essi collegati anche
tramite cooperazione applicativa.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità tecniche e operative per la realizzazione o
l’adeguamento, da parte delle Autorità competenti, degli applicativi ovvero degli strumenti per la
condivisione delle informazioni tra i Sistemi Informativi di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le
risorse, evitare la duplicazione e la difformità dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.
5. Le Autorità competenti assicurano che i dati e le informazioni riguardanti le attività di controllo ufficiale e
le altre attività ufficiali, relative ai settori di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, siano inseriti
nel Sistema Informativo del Ministero della Salute o in altri sistemi informativi utilizzati dal Ministero
della Salute o ad essi collegati anche tramite cooperazione applicativa.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero)
1. All’articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina,
le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal Regolamento (UE)
2017/625. Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli ufficiali, su richiesta dell’operatore
ed a sue spese, possono essere fatti in acque internazionali”.
Articolo 13 (Disposizioni in materia di macellazione domiciliare)
1. È consentita la macellazione per autoconsumo da parte di privati di animali della specie: suina, ovi-caprina,
avicola e lagomorfi.
2. I privati che intendono macellare a domicilio per autoconsumo animali della specie suina e ovi-caprina
richiedono l’autorizzazione all’autorità territorialmente competente indicando il luogo e la data della
macellazione.
3. Il veterinario ufficiale dell’autorità territorialmente competente procede a controlli a campione per la
verifica delle condizioni di igiene, di benessere animale e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
Articolo 14 (Divieti)
1. È vietato produrre, impiegare nella produzione di alimenti, immettere sul mercato alimenti dannosi o
inadatti al consumo umano cosi come definiti dall’articolo 14 del reg. CE 178/2002.
2. È vietato produrre, trasformare, impiegare e immettere sul mercato materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con alimenti che possono rendere questi ultimi dannosi o inadatti al consumo umano cosi come
definiti dall’articolo 14 del reg. (CE) 178/2002.
3. È vietato produrre, trasformare, impiegare e immettere sul mercato mangimi destinanti a animali produttori
di alimenti in grado di rendere questi ultimi dannosi per il consumo umano cosi come definiti all’articolo
14 del reg (CE).178/2002.

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Articolo 15 (Sanzioni in materia di sicurezza alimentare)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave chiunque produce, impiega nella produzione di alimenti
o immette sul mercato alimenti dannosi in violazione dell’articolo 14 comma 1 è punito con l’ammenda
da … a ….
2. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave chiunque produce trasforma, impiega e immette sul
mercato materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti che possono rendere questi ultimi
dannosi al consumo umano in violazione dell’articolo 14 comma 2 è punito con l’ammenda da …a…
3. Qualora l’autorità competente, nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale nei settori di cui all’articolo
2, comma 1, rilevi gravi carenze igienico sanitarie nei luoghi di produzione, trasformazione e
commercializzazione, anche senza ricorso ad analisi di laboratorio sulle merci ivi prodotte, trasformate e
o commercializzate, provvede alla comunicazione della notizia di reato in osservanza delle disposizioni
del codice di procedura penale delle vigenti norme in materia.
4. L’autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione,
ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi
diversi dall'alimentazione umana.
5. Chiunque, effettua attività di produzione, trasformazione in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a
tale fine riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, ad eccezione dei casi di cui agli articoli
precedenti, ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
6. Chiunque, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in
luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE)
853/2004, ad eccezione dei casi di cui agli articoli precedenti, ovvero la effettua quando il riconoscimento
è sospeso o revocato, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro
150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004,
effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale
regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato e nulla sia stato comunicato
all’Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004
ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto
sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di
alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano
state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità
competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di
produzione, distribuzione o utilizzazione di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti ovvero
le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso
in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità
competente per l'aggiornamento della registrazione.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità
competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi della

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produzione, importazione e confezionamento dei prodotti fitosanitari, sostanze attive, antidoti agronomici,
sinergizzanti, cooformulanti, o coadiuvanti del prodotto fitosanitario ovvero le effettua quando la
registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro
9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo
condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per
l'aggiornamento della registrazione.
11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 comma 13 del decreto
legislativo 150/2012 l, l'operatore del settore alimentare, operante a livello di produzione primaria e
operazioni connesse, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento
(CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE)
n. 852/2004 e n.853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti
generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti
specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 a euro 3.000;
13. L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a
livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo
complete di procedure HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento
(CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;
14. Nel caso in cui l'autorità' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai
commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere
eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;
15. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5
e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
16. L’operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta
del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di
cui al regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro;
17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate
senza la bollatura sanitaria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro
per ogni lotto di carne non bollato.
18. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
19. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di
spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 allegato
III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi,
provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto
periodo di depurazione.
20. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non
classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a
euro 12.000.

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21. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o
precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000.
22. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data
11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
2000.
Articolo 16 (Sanzioni in materia di mangimi)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave chiunque immette sul mercato o somministra agli animali
destinanti alla produzione di alimenti mangimi in grado di rendere gli alimenti dannosi per il consumo
umano in violazione dell’articolo 14 comma 3 è punito con l’ammenda da …a….
2. Qualora l’autorità competente nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale, anche senza ricorso ad analisi
di laboratorio, rilevi una non conformità alle specifiche disposizioni europee e nazionali, relative ai settori
di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b), tale da rendere i mangimi dannosi, provvede alla comunicazione
della notizia di reato in osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.
3. Qualora l’autorità competente, abbia il ragionevole sospetto o accerti la nocività dei mangimi, ne ordina il
sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o
prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo mangimi contenenti sostanze di
cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o
prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo ai fini dell’alimentazione
animale sostanze vietate o mangimi, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno
sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
20.000 euro a 66.000 euro.
6. Le sanzioni previste dai commi 4 e 5si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti
richiamati ai medesimi commi.
7. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste ai commi 4 e 5, l’autorità competente
dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
8. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l’autorità competente
dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o
dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di
un’attività analoga per la durata di cinque anni.
9. Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale.
Articolo 17 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) Regio decreto 3298/1928 recante “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”.
b) Decreto Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719 recante “Regolamento per la disciplina
igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non
gassate confezionate in recipienti chiusi”;

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c) Legge 30 aprile 1962 n.283 recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” (Pubblicata sulla G.U. n.98 dell’11 Aprile 1963).
d) Legge 26 febbraio 1963, n.441 Modifiche ed integrazioni alla Legge 283/1962.
e) Decreto Presidente della Repubblica 327/1980 recante “Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande; (Pubblicata sulla n.193 del 16 /07/1980).
f) Decreto legislativo 110/1992 recante “Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana”, limitatamente all’articolo 10 recante “Importazione alimenti
surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE”;
g) Decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli
alimenti e bevande”;
h) Decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 recante “Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione
e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in
recipienti chiusi”;
i) Decreto legislativo 193/2007 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore", fatto salvo l’articolo
3 sulle abrogazioni;
j) L’articolo 8 D.L. 18 giugno 1986, n. 282, misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari, come modificato dalla legge 7 agosto 1986 n. 462;
k) Decreto legislativo 3 marzo 1993, n.123 Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo
ufficiale microbiologico dei prodotti alimentari. (Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 1993)
l) Decreto Ministeriale 16 dicembre 1993 Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si
applica il regime dei controlli microbiologici ufficiali (G.U. n.303 del 28 dicembre 1993)
m) Decreto Ministeriale 7 gennaio 1984 Elenco delle sostanze per cui sono prescritte ai fini del trasporto,
specifiche dichiarazioni di scorta (pubblicata sulla G.U. n.12 del 12 gennaio 1984);
n) Decreto Ministeriale 22 settembre 1972 Integrazione al Decreto Ministeriale 14 settembre 1963,
concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare
o) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (Pubblicato sulla G.U. n.136 del 13
Giugno 1997);
p) Decreto Legislativo 4 febbraio 1993, n.65 Attuazione della Direttiva 89/437/concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato di ovo prodotti (Pubblicata sulla G.U. n.64 del
18 marzo 1993);
q) Gli articoli 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22 commi 2, 3 e 4, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28 e gli allegati I,
II, III lettere A e B, IV, V, VI e VII della Legge 281/63, Disciplina della preparazione e del commercio dei
mangimi, e le sue modifiche e integrazioni;
r) Il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.123 Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le
modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali

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s) Il Decreto Ministeriale 13 novembre 1985, n.13 Elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-
industriali che possono essere impiegati nell’alimentazione degli animali
t) Il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, recante regolamento di attuazione
della Direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;
u) La Circolare 4 luglio 2002, n. 2 Circolare esplicativa del Decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2001, n.433, recante regolamento di attuazione della Direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE
in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;
v) Gli articoli 1, 2, 3 comma 1 lettere a) e b), comma 2 e comma 3, 4, 5, 6 e l’allegato II del Decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n.45 Attuazione delle Direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici;
w) Il D.P.R. 10 febbraio 1998, n. 214 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/113/CE
relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati
nell’alimentazione degli animali
Dall’entrata in vigore del presente decreto cesseranno di avere efficacia:
a) Ordinanza Ministeriale 11 ottobre 1978 Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze
alimentari e bevande (Pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 346 del 13 dicembre 1978);
b) Ordinanza ministeriale 10 ottobre 1985 Modifiche ed integrazioni all’ordinanza ministeriale 11 ottobre
1978 concernente i limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande.
(pubblicata sulla G.U. n.245 del 16 ottobre 1985);
c) Ordinanza Ministeriale 14 ottobre 1986 Proroga dei termini di entrata in vigore di alcune disposizioni
contenute nella O.M.10 Ottobre 1985, concernente modificazione ed integrazioni alla ordinanza; (G.U.
n.242 del 17 ottobre 1986).
d) Ordinanza Ministeriale 7 maggio 1986 recante “Ulteriori misure per l’applicazione delle norme previste
dall’ordinanza 2 maggio 1986 concernente disposizioni cautelari contingibili e urgenti ai fini della
protezione della popolazione dai fenomeni di radioattività ambientale connessa all’episodio di Chernobyl”;
e) Ordinanza Ministeriale 30 dicembre 1986 Differimento dell’applicazione del termine previsto nella
ordinanza ministeriale 14 ottobre 1986 relativa alla proroga dei termini di entrata in vigore di alcune
disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 10 ottobre 1985, concernente modificazioni ed
integrazioni all’ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 sui limiti di cariche microbiche tollerabili in
determinate ministeriale 11 ottobre 1978 sui limiti delle cariche batteriche tollerabili in determinate
sostanze alimentari (Pubblicata sulla G.U. n.4 del 7 gennaio 1987);
f) Ordinanza ministeriale 12 Maggio 1992: Misure urgenti per la prevenzione della parassitosi da Anisakis
(Pubblicata sulla G.U. n.121 del 25 maggio 1992);
g) Ordinanza ministero della Sanità 7 dicembre 1993 Limiti di Lysteria monocytogenes in alcuni prodotti
alimentari;
h) Ordinanza 3 aprile 2002 Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree
pubbliche (G.U. n.114 del 17 maggio 2002).

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Articolo 18
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatta salva la possibilità di acquisire risorse umane
e finanziarie in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’aggiornamento delle tariffe previste in attuazione
del Regolamento (UE) 2017/625.
3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui
all'articolo 2 sono a carico delle imprese.

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Articolo 19
(Clausola di cedevolezza) 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti
ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province
autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

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Articolo 20
(Disposizioni transitorie) 1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti
dell’articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 2017/625.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 2017/625 si
applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (UE) n. 2017/625, le
disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, o quelle eventualmente rideterminate con
disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ALLEGATO 1 (Vigilanza igienico-sanitaria e modalità tecniche di effettuazione dei controlli sugli alimenti destinati
all’alimentazione umana)
1. Modalità di campionamento
Fatte salve le disposizioni europee specifiche per specifici parametri il campione deve essere costituito di
quattro o cinque aliquote equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata.
L’aliquota può essere suddivisa in una o più unità campionarie tutte chiuse individualmente.
Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi un
proprio timbro o sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento.
Su ognuna delle aliquote costituenti il campione deve figurare, oltre all'intestazione dell'ufficio che ha
disposto il prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di
prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo
rappresentante o del detentore della merce.
Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di prelevamento.
Le indicazioni previste possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al campione, o alle parti
equivalenti che lo compongono, in modo da impedirne il distacco.
Tutte le aliquote sono conferite al laboratorio ufficiale (territorialmente competente) tranne quella a
disposizione del detentore.
Le aliquote sono:
aliquota a disposizione del laboratorio ufficiale;
aliquota a disposizione del detentore, ove richiesto dall’OSA;
aliquota a disposizione dell’impresa produttrice in caso di prodotti confezionati;
aliquota a disposizione di un altro laboratorio ufficiale in caso di controversia ove richiesto
dall’OSA;
aliquota a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Si deve procedere al campionamento in aliquota unica con analisi non ripetibile quando:
a) la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi non sia sufficiente a predisporre un numero
di aliquote tale da garantire la controversia;
b) l’alimento da prelevare sia deperibile (vedi definizioni) o altamente deperibile con data di scadenza
inferiore o uguale ai 5 giorni per gli esami microbiologici.
Quando dall'analisi risulti una non conformità, il responsabile del laboratorio, previa comunicazione
telefonica, trasmette segnalazione alla Autorità competente che ha disposto il prelievo a mezzo PEC o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno allegando il rapporto di prova e copia della documentazione
correlata citando, ove pertinente, il riferimento normativo.
L’autorità competente informa dell’esito analitico l’operatore a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, l’operatore presso cui è stato fatto il prelievo e analoga comunicazione è fatta al produttore, nel
caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
2. Verbale di prelevamento
Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione del precedente punto deve contenere le seguenti
informazioni minime:

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a) il numero d'ordine per ciascun prelievo;
b) la data, l'ora e il luogo del prelievo;
c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo;
d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il
prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare
dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce;
e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione e le
indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta
in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità delle
confezioni;
e-bis) l’indicazione della fase della filiera alla quale il campionamento si riferisce: “produzione”, se prelevato
nel luogo di produzione (di cui alla lett. d)), “distribuzione” se prelevato in luogo differente da quello di
produzione;
e-ter) l’indicazione del codice, di cui all’allegato elenco, della matrice prelevata, con il livello di dettaglio
ritenuto opportuno in base all’obiettivo del prelevamento;
f) le modalità seguite nel prelievo;
g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale
sequestro della merce da cui è prelevato il campione;
g.1) la dichiarazione dell’operatore di rinuncia o meno alle aliquote per la controperizia/controversia
h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuti una copia del
verbale e un campione;
i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato – titolare dell'impresa,
rappresentante o detentore - e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di
sottoscriverlo;
j) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante, o del detentore
della merce;
k) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul nome e residenza
del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima;
l) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulle aggiunte o
manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa;
m) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo;
n) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o
dal detentore
o) l'eventuale peso lordo riportato sul campione;
p) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo.
Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli
accertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta.
In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere redatto un quinto esemplare del verbale
di prelievo che verrà spedito sena ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di
quest'ultima.
Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha disposto
il prelievo.
3 Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica
Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, o quando
ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite alla scheda A del presente
Allegato.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta
espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.

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4 Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all'alimentazione
Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, viene disposto il sequestro dell’alimento dall'autorità
sanitaria competente quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica. Quando
sussista grave e imminente rischio per la salute pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente
distrutta dopo essere stata sottoposta a campionamento.
La merce sequestrata deve essere sottoposta se del caso al prelevamento di campioni. Salvo che l'autorità
sanitaria non disponga diversamente, la merce sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al
proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta conservazione.
Dell'operazione di sequestro deve essere compilato, motivato e circostanziato verbale, da redigersi in più
copie, delle quali una viene trattenuta dall'autorità sanitaria, una viene rilasciata al detentore, le altre vengono
trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della merce ed altri eventuali corresponsabili.
I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale del verbale di
sequestro, possono far pervenire le proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro, all'autorità
sanitaria competente.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto di analisi sui campioni prelevati,
l'autorità sanitaria competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti.
In caso contrario, ove l'autorità sanitaria valuti l’impossibilità di destinare gli alimenti ad altro uso e salvo
quanto stabilito da norme particolari, ne dispone la distruzione.
5 Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi
I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della
legge, sono adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non
igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte
o poste in vendita.
Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, e non
sussista grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria comunica all'interessato i fatti
accertati, assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti.
Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità di autorizzazione di un nuovo esercizio.
6 Sequestro durante il trasporto di sostanze alimentari potenzialmente nocive (art.53) come sopra
Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino
che le sostanze stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e regolamenti speciali e vi siano
ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria può disporre il sequestro delle
sostanze alimentari trasportate.
L'eventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve avvenire sotto scorta sanitaria. A tal fine,
l'autorità sanitaria dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario incaricato con l'ordine di
servizio.
Detto personale è responsabile della regolarità del trasferimento delle sostanze alimentari poste sotto sequestro
e dell'ottemperanza alle norme che verranno impartite al riguardo, con speciale ordine di servizio, dall'autorità
che ha disposto il sequestro ed il trasferimento delle sostanze predette.
L'ordine di servizio deve essere redatto in quattro copie, una delle quali viene rilasciata al trasportatore, una
viene trattenuta dall'autorità sanitaria che ha disposto il trasferimento delle sostanze sotto scorta sanitaria e le
altre vengono consegnate, all'inizio del servizio, al personale di scorta. Su queste due copie debbono essere
annotati a cura del predetto personale gli eventuali inconvenienti verificatisi durante il trasferimento.
Una delle due copie, che debbono essere firmate dall'autorità sanitaria destinataria per la presa in consegna
delle sostanze alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta, per la restituzione all'autorità
sanitaria che ha disposto il servizio e la seconda viene trattenuta dall'autorità sanitaria destinataria.
L'autorità sanitaria territorialmente competente riguardo alla località di destinazione delle sostanze alimentari
poste sotto sequestro verrà immediatamente informata del trasferimento delle sostanze stesse, da parte

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dell'autorità sanitaria che ha disposto il sequestro ed il trasferimento ed è, a sua volta, tenuta ad informare
quest'ultima degli ulteriori provvedimenti adottati.
7 Campione in contradditorio dei mangimi
1.Al momento dello scarico dei mangimi, trasportati sfusi a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove
quest'ultimo ne faccia richiesta, provvedono al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni
mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi i sigilli di entrambe le parti riportanti su apposito
cartellino natura del mangime, mezzo di trasporto, data e luogo e facendo apposita menzione dell'avvenuto
campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore
e gli altri conservati dal destinatario della merce.
2. L’autorità competente che nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale rilevi qualche irregolarità analitica,
qualora lo ritenga necessario al fine di individuare l’origine della contaminazione, ripete l’esame sui campioni
di cui al comma 1 acquisiti formalmente presso il destinatario, che li rende disponibili per la durata della vita
commerciale del mangime.

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SCHEDA A QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTENECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE
ANALISI CHIMICHE (*)
Natura del campione
Cereali 1000 (grammi)
Farine 1000 “
Paste alimentari 1000 “
Paste alimentari speciali 1500 “
Pane 1000 “
Pane speciale 2000 “
Prodotti da forno diversi dal pane 1000 “
Prodotti dolciari 1000 “
Olio (di oliva o di semi) 1000 “
Burro 1000 “
Margarina 1000 “
Grassi idrogenati 1000 “
Strutto 1000 “
Grassi emulsionati per panificazione 1000 “
Cacao 500 “
Cioccolato 500 “
Cioccolati farciti e/o ripieni 1500 “
Latte l 1 (litri)
Latte condensato 750 (grammi)
Latte in polvere 500 “
Crema di latte o panna 500 “
Crema per pasticceria e budini 500 “
Formaggi 1000 “
Gelati 1000 “
Vini 5 (litri)
Birra 2 “
Acquaviti 1,5 “
Liquori 1,5 “
Aperitivi a base di vino 2 “
Alcool etilico 1 “
Aceti 2,5 “
Acque gassate e bevande analcooliche 2,5 “
Polveri per acqua da tavola 20 (grammi)
Zucchero 500 “
Miele 500 “
Caramelle, confetti e chewing-gum 500 “
Caffè ed estratti di caffè e surrogati 500 “
Frutta, ortaggi freschi e surgelati 500 “
Frutta e vegetali secchi 1000 “
Marmellata, confettura, mostarda,
gelatina di frutta 1000 “
Succhi e nettari di frutta 1000 “
Sciroppi 1000 “
Conserve di origine vegetale 1000 (grammi)
Carne fresca 1000 “
Carni conservate - insaccati 1000 “
Conserve e semiconserve di origine animale 1000 “
Estratti alimentari e prodotti affini 500 “
(*) Quantità superiori possono essere prelevate su disposizione delle autorità che ordina il prelevamento.
Deroghe alle quantità indicate in allegato sono previste e possono essere introdotte da norme speciali.
Per altre tipologie di prodotti il quantitativo può essere stabilito dall’Autorità che ordina il prelevamento, sentito il laboratorio di analisi.

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QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE, NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE
ANALISI CHIMICHE
Natura del campione
Additivi e coloranti, non meno di 250 grammi
In casi particolari l'autorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità diverse indicando anche
le modalità per i prodotti allo stato gassoso.
NORME GENERALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DAANALIZZARE
a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva una quantità
rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi.
b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da
diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate
per ricavare il campione per
l'analisi.
c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se
ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa; l'insieme delle quantità
parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.
d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali
da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e
mescolate per ricavare il campione per l'analisi.
e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o
prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si prelevano a caso, da un
numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e
mescolate si ricava il campione per l'analisi.
f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o
prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla
partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. In ogni caso il peso
complessivo del campione non deve essere inferiore a quello previsto nell'apposita tabella.
g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano cinque,
indipendentemente dal loro volume.
NORME SPECIALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DIPARTICOLARI SOSTANZE
Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, i campioni prelevati
debbono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al fine di preservarli
dall'assorbimento o dalla perdita di acqua.
Nel confezionamento dei campioni dei prodotti che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a chiusura
ermetica, si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare sacchetti di carta resistente o
altro materiale idoneo.
In questi casi, come pure ogni volta che si debba controllare il contenuto di umidità e per mancanza di recipienti a
chiusura ermetica si impieghino sacchetti di carta od altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica, si dovrà
determinare mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singolo campione all'atto del
prelevamento: peso lordo che dovrà essere annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme alla data ed ora
della pesatura.
Il peso di ciascun campione dovrà essere riportato, inoltre, anche sul verbale di prelevamento e la pesatura dovrà
essere esatta al decigrammo per ciascuna aliquota.
Il responsabile dello stabilimento, deposito od esercizio presso cui è stato prelevato il campione od il suo
rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata.