Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 novembre 2010

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  • 1. Termini di prescrizione e corruzione in Italia e in Europa. Strumento di garanzia o di impunit? Universit degli Studi Sala Bianca del Collegio Borromeo Pavia, 30 novembre 2010 Politiche per lintegrit e forme di corruzione nella PA Qualche riflessione a margine Maurizio Bortoletti Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e lInnovazione
  • 2. ? Lanalisi delle notizie sulla criminalit proposte dai Tg prime time nel periodo 2005-2009, condotta in base al numero, fornisce - secondo I. DIAMANTI (a cura di), La sicurezza in Italia: sentimento, immagine e realt, ricerca per DEMOS, consultabile allindirizzo www.agcom.it - alcune indicazioni interessanti: non esiste correlazione tra landamento dei reati denunciati e il numero di notizie sulla criminalit; esiste, invece, una forte correlazione tra il numero di notizie di reati e la percezione della criminalit, con una situazione che in Italia degrada ulteriormente se analizzata in una prospettiva comparata con altri Paesi europei. Fino alla bolla dellinsicurezza mediatica rilevata tra il 2007 e il 2008 quando a fronte di una forte crescita della percezione della criminalit e delle notizie di reati, stata registrata, invero, una loro diminuzione.
  • 3. INDICE Dimensioni e declinazioni del tema. Lultima novit dalla Plenaria OCSE, Parigi 14 18 giugno 2010. Lultima novit dallUnione Europea. I dati ufficiali disponibili e alcune evidenze. La fotografia resa disponibile dalla Corte dei Conti. Molta confusione e qualche silenzio a danno del Paese. In una prospettiva comparata . La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116 LAutorit Nazionale Anticorruzione I compiti esclusivi assegnati allAutorit Nazionale La riforma della PA, legge 15/2009 con il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 La Sezione per lintegrit nelle Amministrazioni pubbliche Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156) e gli emendamenti presentati dal Relatore di maggioranza
  • 4. Dimensioni e declinazioni del tema.
  • 5. Le dimensioni del tema
  • 6. Le tante declinazioni del tema.
  • 7. I primi silenzi Prima di tutto le ultime novit, sconosciute, colposamente o dolosamente, anche agli addetti ai lavori: luglio 2010, lapprovazione, unico Paese del G20, nella manovra anticrisi estiva di uno stanziamento dedicato di 2 Meuro per interventi di prevenzione della corruzione. luglio 2010, lapprovazione del Piano straordinario contro le mafie, che contiene pervasive misure per il contrasto alla infiltrazione della criminalit nelleconomia legale e nella Pubblica Amministrazione; settembre 2010, in Senato, il Relatore di maggioranza del disegno di legge anticorruzione deposita un emendamento per introdurre quelle misure preventive che a livello internazionali sono considerate un efficace antidoto alla corruzione: whistleblowing, cio la tutela del dipendente che segnala abusi; conflitti di interesse e controlli su consulenze/incarichi; revolving doors, per limitare le riassunzioni interessate alla fine del servizio pubblico; settembre 2010, in Senato, lapprovazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio dEuropa contro la corruzione civile firmata nel (!) 1997.
  • 8. I primi silenzi LEGGE 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0146) (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174) All'articolo 7 del DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorit nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
  • 9. I primi silenzi La legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonch delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162) (GU n. 196 del 23-8-2010 ), ha inciso profondamente sul previgente sistema di tutela dellevidenza pubblica. In particolare: Art. 9. (Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libert degli incanti) 1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: fino a due anni sono sostituite dalle seguenti: da sei mesi a cinque anni. Art. 10. (Delitto di turbata libert del procedimento di scelta del contraente) 1. Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente: Art. 353-bis. - (Turbata libert del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalit di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
  • 10. I primi silenzi La legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonch delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162) (GU n. 196 del 23-8-2010 ), ha inciso profondamente sul previgente sistema di tutela dellevidenza pubblica. In particolare: Art. 13. (Stazione unica appaltante) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalit per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o pi stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarit e l'economicit' della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. (segue articolo 13)
  • 11. I primi silenzi (segue articolo 13) 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati: gli enti, gli organismi e le societ che possono aderire alla SUA; le attivit e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda le disposizioni idonee a migliorare il livello di difesa del settore degli appalti pubblici da infiltrazione della criminalit organizzata di tipo mafioso, va ricordato Art. 2. (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) Art. 3. (Tracciabilit dei flussi finanziari) Art. 4. (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali). Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri) Art. 6. (Sanzioni)
  • 12. I primi silenzi Il CdM del 30 luglio 2010 , su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, Renato Brunetta: un regolamento che disciplina le modalit con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese impegnate nellesecuzione dei lavori pubblici. Il provvedimento amplia lambito di intervento dei prefetti in materia di contrasto alla criminalit organizzata, conferendo la potest di disporre accessi e accertamenti nei cantieri avvalendosi di Gruppi interforze. Si tratta dei poteri gi attribuiti allAlto Commissario antimafia, il cui esercizio trasferito ai prefetti mira allaccertamento di forme di collusione riscontrate attraverso indagini di polizia; il provvedimento ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Legge 22 maggio 2010, n. 73 , Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere.
  • 13. Lultima novit dalla Plenaria OCSE, Parigi 14 18 giugno 2010.
  • 14. Lultima informazione disponibile a livello internazionale Transparency International nel Review Draft del 6 giugno 2010 del Progress Report on OECD Convention Enforcement, presentato alla plenaria OCSE Parigi, 14/18 giugno 2010 - in materia di implementazione degli strumenti e Convenzioni contro la corruzione, ha collocato lItalia tra i Paesi Active Enforcement, insieme a Denmark, Germany, Norway, Switzerland, United Kingdom and United States. I Paesi Active Enforcement sono quelli with a share of world exports over two per cent (the 11 largest exporters) must have at least ten major cases on a cumulative basis, of which at least three were initiated in the last three years, and at least three were concluded with substantial sanctions. Countries with a share of world exports less than two per cent must have brought at least three major cases including at least one concluded with substantial sanctions and have at least one case pending that was initiated in the last three years. Gli altri Paesi OCSE sono stati cos valutati: 1. Moderate Enforcement: Belgium, Finland, France, Japan, Netherlands, South Korea, Spain, and Sweden 2. Little or No Enforcement: Argentina, Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Mexico, New Zealand, Poland, [Portugal], Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Turkey.
  • 15. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
  • 16. Lultima novit dallUnione Europea.
  • 17. Lultima novit dallUnione Europea.
  • 18. Lultima novit dallUnione Europea. Ma..
  • 19. Lultima novit dallUnione Europea. Ma.. 1. QoG Regional Index: Corrup6on PIllar ECCO LERRORE: La mediana NON rappresentativa della reale situazione del Paese
  • 20. I dati ufficiali disponibili e alcune evidenze.
  • 21. Alcuni dati, ufficiali: le statistiche della delittuosit Dato ITALIA 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dellInterno. 2009 Delitti registrati 3.403 3.552 5.499 3.368 3.317 2946 Persone denunciate F M F M F M F M F M F M 2.774 9.708 2.914 10.611 5.634 14.342 3.516 10.844 2.918 10.486 3378 8710 12.48 2 13.52 5 19.97 6 14.36 0 13.40 4 1208 8 NOTA METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale. Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p. dallart. 640, 2comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non stata considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione delle denunce per lart. 640 bis cp, prevede tale specificazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalit delloperatore.
  • 22. Alcuni dati, ufficiali: le statistiche della delittuosit DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dellInterno. 2004 2005 2006 2007 2008 Le denunce per la violazione degli artt. 640 bis e 316 ter c.p. sono: nel 2004, 1.276 sui 3.403 delitti totali registrati, il 38 % ; nel 2005, 1.491 sui 3.552, il 42 %; nel 2006, 3.583 sui 5.449, il 66 %: nel 2007, 1.171 sui 3.368, il 35 %, nel 2008, 1.071 sui 3.317, il 32%, nel 2009, 873 sui 2946, il 29,6%. 2009 Corruzione (art. 318, 319, 320 cp) 158 126 112 128 140 130 Concussione (art. 317 cp) 138 115 80 130 135 132 Peculato (art. 314 cp) 273 279 243 270 272 312 Abuso dufficio (art. 323 cp) 1016 1051 935 1097 1.134 1012 Truffa per il conseguimento ( art.640 bis cp) 824 893 2.725 778 737 668 Indebita percezione (art. 316 ter cp) 462 598 858 393 334 205
  • 23. LItalia ha un tale culto per la furbizia che arriva persino allammirazione di chi se ne serve a suo danno. G.PREZZOLINI, Codice della vita italiana. E CORROTTI
  • 24. Le misurazioni della criminalit Le statistiche della delittuosit rese disponibili dal Ministero dellInterno sono lunica fonte ufficiale circa i reati e le persone denunciate da tutte le Forze di Polizia, comprese Polizia Penitenziaria, Direzione investigativa antimafia, Corpo Forestale dello Stato e, indirettamente, Corpi di polizia locali e Capitanerie di Porto. Si tratta di una delle due novit estremamente rilevanti introdotte nel 2004, quando il Sistema di Indagine, pi noto con il suo acronimo SDI, sostitu il cd. modello 165 attraverso il quale dal 1955 gli organismi periferici di sole 3 Forze di Polizia - Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza - trasmettevano allIstat le denunce per tutti i delitti previsti dal codice penale, compendiate in informative trasmesse allAutorit Giudiziaria. Laltra rilevante innovazione stata quella della registrazione: 1. di fatti, cio di tutti gli avvenimenti dinteresse per le Forze di polizia, che a loro volta si distinguono in reati ed eventi non sanzionati penalmente, 2. di provvedimenti, cio atti formali emessi dalle autorit competenti nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti in uno specifico reato o evento.
  • 25. Le CAUTELE nella lettura del tema Il numero dei reati registrati rappresenta solo una parte di quelli effettivamente consumati: le statistiche della delittuosit e della criminalit fotografano, quindi, quella che possiamo definire criminalit apparente o registrata, considerato che la rilevazione non percepisce, per diverse ragioni, un numero pi o meno rilevante di reati che compongono il sommerso della criminalit, il cd. numero oscuro: varia sensibilmente da reato a reato, e anche allinterno della stessa tipologia delittuosa; pari a zero per i furti di beni mobili registrati o quelli coperti da assicurazione ( auto e moto), elevatissimo nel caso di furti di beni di modico valore. In tema di reati contro la PA, in particolare, emerge una ulteriore difficolt nella misurazione del dato: questi delitti sono in larga parte reati senza vittima, caratterizzati cio dal fatto che manca il tipico vettore della denuncia, nel senso che non vi una vittima, persona fisica o giuridica, che, quale soggetto passivo, pu presentare una denuncia alle Forze di Polizia, facilitando, quindi, la rilevazione e lintervento sulla condotta criminale. E evidente, con immediatezza, che tanto pi si enfatizza questo dato nascosto, tanto pi risulta facile muoversi lungo altre piste rispetto a quelle che emergono dallanalisi del dato statistico.
  • 26. 568 290 246 113 159 130125 111109 103 96 84 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 Corruzione Concussione Istigazione alla Corruzione Abuso d'Ufficio Fonte : Istat. Nei dati forniti dallIstat, e qui pubblicati, vi lindicazione dellassenza dalla rilevazione di quelli relativi al Distretto di Torino. Altri dati, ufficiali: le statistiche giudiziarie Relativamente al delitto di ABUSO DUFFICIO, norma residuale e di chiusura del sistema, emerge il costo annuale per il Paese, in termini di risorse finanziarie ed umane impiegate, tra il rilevante numero di soggetti denunciati dalle Forze di polizia per la violazione della fattispecie p. e p. dallart. 323 cp e il numero di persone condannate. Numero di persone condannate. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 abuso dufficio (art. 323 cp) 2738 2892 2939 3320 3501 2973
  • 27. La mappatura della corruzione: dati dalla Corte dei Conti IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO DELLE PROCURE REGIONALI, PER TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008. 1.386.038.981,65 57.607.164,42 139.297.932,34 36.859.370,20 578.637,80 394.505,17 69.013.083,11 1.000.000.000.000,00 100.000.000,00 10.000,00 1,00 PERSONALE (Consulenze) MALADMINISTRATION ALTRE TIPOLOGIE EROGAZIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - FRODI COMUNITARIE INCIDENTI DANNO ALL'IMMAGINE CORRUZIONE, TANGENTI, CONCUSSIONE ED ALTRI REATI Fonte : allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale, cerimonia di inaugurazione dellanno giudiziario, Adunanza dell11 febbraio 2009. I l problema corruzione , seppure considerato insieme ad altri reati contro la P.A., pesa il 4% del totale degli importi delle citazioni in I grado: i 69 Meuro del 2008 restano stazionari nel 2009 E chiarissima limportanza del d a t o r e l a t i v o a l l a maladministration: l82% degli importi fa riferimento a questa macroarea. Quasi il 10% invece fa riferimento a reati che hanno inciso sulla corretta allocazione di fondi e finanziamenti pubblici, nazionali e comuni t a r i commessi da CHIUQUE.
  • 28. ASSENTEISMO: gli esiti dei controlli sui QUOTIDIANI
  • 29. ASSENTEISMO: gli esiti dei controlli sui QUOTIDIANI
  • 30. La fotografia resa disponibile dalla Corte dei Conti.
  • 31. Le dimensioni del tema : la Relazione 2010 del Procuratore Generale della Corte dei Conti
  • 32. Le dimensioni del tema : la Relazione 2010 del Procuratore Generale della Corte dei Conti 1. non utilizza lunico strumento completo e ufficiale, le statistiche della delittuosit FORNITE DAL Ministero dellInterno che grazie al Sistema di Indagine, il cd. SDI, raccoglie le denunce inoltrate da TUTTE le Forze di Polizia; 2. comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del 229% e del 153% dei fatti di corruzione e concussione, senza completare linformazione con la sostanziale stabilit registrata dalle statistiche della delittuosit che comprendono anche il dato della Guardia di Finanza; 3. non evidenzia come vi sia stata una diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I grado in materia di responsabilit per corruzione e concussione: dalle 185 del 2009 (il 14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l11,7%), come risulta dalle Tabelle in appendice alle due Relazioni.
  • 33. Molta confusione e qualche silenzio a danno del Paese.
  • 34. Molta confusione a danno del Paese Il tema della corruzione evocativo ed eclatante, ed naturale utilizzarlo con termini quali allarme ed emergenza, alimentando una nebbia nella quale NESSUNO distingue tra: 1. linfedelt del dipendente pubblico, che alla base di gravi delitti (corruzione, concussione e peculato), 2. la cattiva amministrazione (la cd. maladministration), linefficienza della PA, 3. la congerie di condotte criminali tentate o consumate da chi, il pi delle volte privato cittadino, ha scambiato la Pubblica Amministrazione, disattenta e indifesa, per un bancomat senza plafond.
  • 35. Molta confusione a danno del Paese Confusione lessicale, nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione del Paese (dicembre 2009) Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008 sono pervenute alle Forze dellordine 19.019 denunce per reati legati alla corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro regioni del Sud pi interessate da fenomeni di criminalit organizzata .. In realt, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati contro la PA. Di questi: 1. il 40% sono reati predatori commessi da CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi, finanziamenti e contributi pubblici; 2. il 40% sono abusi dufficio, p. e p. dallart. 323 c.p., dove non c alcuna infedelt del dipendente pubblico; 3. corruzione e concussione sono circa il 10% del dato segnalato
  • 36. Molta confusione a danno del Paese Confusione oggettiva e interpretativa (dal Censis)
  • 37. Molta confusione a danno del Paese La cifra rimbalzata sui media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in Italia, con qualche autorevole addetto ai lavori che si spinto ancora pi in l, sostenendo che il dato va ben oltre la stima di 50-60 miliardi di euro e ottenendo uno spazio ancor pi ampio sui mezzi di informazione, ATECNICA ed ERRATA ed reale solo lEFFETTO ECO che la ha resa verosimile. Infatti: la stima deriva da un dato contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. Relazione Kauffman del 2004, che individuava il costo della corruzione nel mondo nel 3% del PIL mondiale; da qui i 60 miliardi di euro (!), pari al 3% del PIL italiano, cio un decimo circa del costo della corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank - in $1 Trillion, 700 miliardi di euro dellepoca. Lautore della stima ha, per, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la stessa World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalit. E cio che "First, as shown clearly by the data, the scale of corruption varies significantly from country to country. Il 2 settembre 2010, il SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE BAN KI-MOON A VIENNA, nel suo intervento in occasione dellinaugurazione della IACA, lAccademia internazionale anticorruzione, ha ricordato il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione mondiale, 700 miliardi di euro.
  • 38. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Corruption has devastating effects on developing economies and their citizens quality of life. Its cost in Africa alone has been estimated at US$148 billion a year, representing 25% of the continents GDP. Corruption undermines economic growth rates and cripples public services, as money which should be destined for reinvestment and public expenditure finds its way into private bank accounts, often abroad. The size of financial flows has been estimated at up to $1 trillion each year. These flows, which include state looting, tax evasion and abusive tax avoidance, rob developing countries of much needed revenue and therefore seriously undermine the impact of development assistance from the developed world.
  • 39. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International)
  • 40. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International) LINDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 1. NON una misurazione del livello di corruzione di un Paese, 2. NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la stessa Transparency afferma in Transparency International, Universit di Passau (2008), The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2008 - che una graduatoria di Paesi pu facilmente essere erroneamente interpretata come una misura assolutamente precisa delle performance di un dato paese. Questo non affatto vero.; 3. NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una INTRINSECA IMPRECISIONE del suo Indice: Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla deviazione standard e al numero delle fonti utilizzate per la costruzione dellindice. Queste informazioni servono per evidenziare che vi una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita linformazione del range tra il valore pi basso/pi alto., con lItalia che fa segnare una deviazione standard tra le pi elevate, superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra le diverse fonti e, quindi, una significativa imprecisione della misurazione; 4. NESSUNO dice che nel 2009, stato calcolato con modalit diverse, da un ente di ricerca diverso, con le 6 (!) rilevazioni sullItalia che sono state richieste a 4 enti diversi: Economic Intelligence Unit, Global Insights, IMD International, World Economic Forums Global Competitiveness
  • 41. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International) LINDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 1. NON si dice che si evoca il nomen corruzione, ma non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le fattispecie penali di corruzione e concussione, bens a un universo molto pi ampio, tenuto conto che per Transparency International il CPI misura la percezione del misuse of public power for private benefit per la nota metodologica del CPI 2008, analoga a quella contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: as the abuse of public office for private gain . Ci che Transparency definisce corruzione, nellOrdinamento Giuridico italiano corrisponde, in realt, al risultato della somma di corruzione, concussione e abuso dufficio, di cui allart. 323 c.p., un universo statistico estremamente pi vasto. 2. NON si dice che il punteggio medio registrato dallItalia che degrada progressivamente e parallelamente alla graduale riduzione del numero di sources utilizzate: dalle 10 surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri tra le diverse aree del Paese, si passati alle 4 del CPI 2009, tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica fanno riferimento alla stessa fonte e a due anni successivi. La nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che The reliability of the CPI differs, however, across countries. Countries with a high number of sources and small differences in the evaluations provided by the sources (indicated by a narrow confidence range) convey greater reliability in terms of their score and ranking; the converse is also the case..
  • 42. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International) LINDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: NON si dice che il Control of Corruption della World Bank, che comprende le 4 fonti utilizzate da Transparency per il proprio Indice, fornisca un risultato DIVERSO e POSITIVO per lItalia? Una domanda legittima per il diverso rilievo della Banca Mondiale. per il numero minore di fonti utilizzate da Transparency International. Gli esiti delle 4 fonti utilizzate da Transparency per il proprio indice e quelli di altri 6 istituti di ricerca, danno vita al Control of Corruption del Country Data Report for Italy dei Worldwide Governance Indicators, il cd. WGI, della World Bank. MA, lItalia: mentre nellIndice di Transparency perde pi del 10% (dal 4,8 del 2008 al 4,3 del 2009), nel Control of Corruption della World Bank si leggono 8 indici identici tra le due annualit, uno in aumento (il Gallup World Poll salito da 0,19 a 0,27) e uno che cala in misura minore (lIMD, lInstitute for Management & Development World Competitiveness Yearbook, passato dallo 0,26 allo 0,22).
  • 43. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International)
  • 44. Lultima novit dallOCSE. Ma.. da REPUBBLICA.IT del 26 ottobre 2010 L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre danni" L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di Transparency International: "Metodologia poco chiara e viziata da pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi decide gli aiuti internazionali" di CARLO CLERICETTI ROMA - Era stato lanciato addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata ieri un dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring governance", in cui avvertiva di prendere con le molle la classifica del rapporto di Transparency International che sarebbe stato pubblicato oggi. "Senza entrare nel merito della discussione sull'importanza di questo o altri indicatori internazionali sulla governance - si dice nella mail - gli autori dello studio Ocse mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli caldamente ad essere pi attenti nell'esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della governance e di usare pi cautela su come utilizzarli". I punteggi forniti da questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati di quanto molti utenti sembrino pensare, e per di pi la loro costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono spesso ignari. Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le metodologie usate e l'attendibilit di questi studi ne esce a pezzi. L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste classifiche possono sembrare una sorta di gioco di societ, ma in effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre, pesano sui pi deboli.
  • 45. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese CITIZENS PERCEPTIONS OF FRAUD AND THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27 Indagine richiesta dallEuropean Anti-Fraud Office e realizzata dalla Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ). Percezione della estensione della corruzione o di altri illeciti nella pubblica amministrazione nazionale. Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi.
  • 46. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption 1. Tra le aziende analizzate la media di 17 punti su 50. 2. LItalia si posiziona sopra la media mondiale davanti a Paesi come Germania, Svezia, Francia, Belgio.
  • 47. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Global Integrity Report 2008 (consultabile allindirizzo www.report.globalintegrity.org/Italy/2008). Il Report annuale di Global Integrity - organizzazione indipendente e no-profit di Washington, nata nel 1999 come Centro per lintegrit pubblica grazie ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, - lesito di una metodologia di ricerca che considerata una best practice dalla World Bank: 1. il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il Canada che ha raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che nellultimo assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca lItalia al confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi che presentano un impegno strong riguardo al tema dellintegrit e dellanticorruzione; 2. le aree sulle quali viene indicata la necessit di intervenire, sono : a. la Judicial Accountabilty (voce III-3: very weak), b. le misure in materia di whistleblowing (voce IV-2: very weak), c. la funzionalit della PA (categoria IV: very weak), d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak).
  • 48. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Un esito simile quello presentato da VIGEO, in How do companies prevent corruption? A comparative analysis of North-American and European strategies for the prevention of corruption (2007 - 2009), che andata a verificare che cosa fanno concretamente 800 companies nordamericane ed europee, al di l delle affermazioni di principio, per impedire fenomeni di corruzione attraverso la valutazione di numerosi aspetti rilevanti. Tra le 800 aziende esaminate, delle quali pi del 10% sotto inchiesta penale o amministrativa per fatti di corruzione lItalia ben posizionata: due aziende nelle top 30, Terna e Atlantia, lEnel menzionata come best practices con il suo Piano tolleranza zero contro la corruzione. Il 5 ottobre ANCHE il Gruppo Generali entrato nellindice ASPI Eurostock 600 di VIGEO. VIGEO una multinazionale Francese: European leading supplier of extra-financial analysis, the Vigeo Group measures companies' performance in the field of Sustainable Development & Social Responsibility to supply this information to Asset Managers. The Vigeo Group is also specialised in Social Responsibility audits for companies and organisations.
  • 49. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
  • 50. In una prospettiva comparata ..
  • 51. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young , giunta alla sua 11a edizione
  • 52. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Il 76% degli intervistati ritiene che i membri degli organi di governo delle proprie aziende siano sempre pi preoccupati della responsabilit personale associata ai casi di frode e corruzione e che i rispettivi organi di governo non sono sufficientemente preparati ad affrontare i nuovi rischi legati a frodi e corruzione quando ci sar la ripresa economica. La maggior preoccupazione di questi organi percepita in aree quali lAmerica Latina (95%), il Medio Oriente e lAfrica (87%), lEuropa Centrale e Orientale (84%) e lAustralia (81%). L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young , giunta alla sua 11a edizione
  • 53. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Le risposte di oltre 1.400 top managers delle maggiori aziende di 36 Paesi di tutto il mondo hanno anche evidenziato come gli episodi di frode siano in netto aumento in determinate aree geografiche. Ad esempio, nell'Europa Occidentale il numero di societ che negli ultimi due anni hanno subito un evento di questa natura cresciuto dal 10% al 21% mentre i livelli di frode si sono mantenuti elevati in America Latina (21%) e nell'area del Medio Oriente e Africa (18%). L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young , giunta alla sua 11a edizione
  • 54. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Tuttavia, nonostante i crescenti timori degli organi di governo aziendale, essi non sembrano assumere comportamenti volti a crescere la propria tutela. Infatti solo a 4 CFO su 10 intervistati stato chiesto negli ultimi dodici mesi di rivedere i controlli anti-frode e anti-corruzione mentre solo al 28% stato chiesto di avviare un progetto di valutazione del rischio di frodi in azienda. L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young , giunta alla sua 11a edizione
  • 55. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Attitudes of Europeans towards Corruption. Summary report Directorate General for Justice, Freedom and Security. Speciale Eurobarometro 325
  • 56. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Attitudes of Europeans towards Corruption. Summary report Directorate General for Justice, Freedom and Security. Speciale Eurobarometro 325
  • 57. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Government at a Glance 2009 Organisation for Economic Co-Operation and Development, Parigi, 2009.
  • 58. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese LATTIVITA REPRESSIVA FUNZIONA e PERMANE SU LIVELLI DI ASSOLUTA STRAORDINARIET I risultati sono stati conseguiti grazie alle capacit professionali delle Forze di Polizia coordinate dalla Magistratura e a metodologie particolarmente apprezzate. Per Franz - Hermann Bruener, compianto Direttore generale dellOLAF, lUfficio anti-frode europeo, lItalia dispone degli arsenali di protezione penale e investigativa tra i pi avanzati a livello europeo , con strumenti di indagine utilizzati tra i pi avanzati al mondo strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri Paesi per tali tipi di illeciti e con le Forze di Polizia e la Magistratura, per questo, spesso invidiati dai colleghi di altri Paesi. PARADOSSO DELLEFFICIENZA se il sistema repressivo cattura un ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e provano fiducia verso le Istituzioni se lo stesso sistema repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i cittadini non provano alcuna rassicurazione, piuttosto provano sfiducia verso il sistema PARADOSSALMENTE un sistema repressivo NON indipendente e meno efficace ASSICURA minori livelli di sfiducia verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva negativa
  • 59. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese LATTIVITA REPRESSIVA FUNZIONA e PERMANE SU LIVELLI DI ASSOLUTA STRAORDINARIET Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8 maggio 2010, lOLAF ha presentato le Forze di Polizia italiane come un " modello di polizia europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio comunitario. LItalia - prosegue il lancio dellagenzia Il Velino, 10 maggio - per troppo tempo all'indice delle statistiche dei paesi a rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un nuovo ruolo sulla scena internazionale. Non pi Paese della frode, ma quello che con maggiore vigore, maggiori strumenti normativi, maggior numero di mezzi e pi spiccata professionalit investigativa e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la criminalit finanziaria internazionale .. di nuovo il PARADOSSO DELLEFFICIENZA
  • 60. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese LATTIVITA REPRESSIVA FUNZIONA e PERMANE SU LIVELLI DI ASSOLUTA STRAORDINARIET Siim Kallas, Vice Presidente della Commissione europea e Commissario responsabile per lamministrazione, laudit e la lotta antifrode, ha, infatti, evidenziato che un numero crescente di irregolarit comunicate pu essere un buon segnale del fatto che i controlli sono migliorati : un alto livello di corruzione accertata dalle Forze di polizia NON EQUIVALE, in una prospettiva comparata con altri Paesi, a bassi livelli di integrit e moralit dellapparato pubblico. LItalia, a differenza di altri Paesi sistematicamente considerati a minor rischio di corruzione, non ha riportato segnalazioni negative nellultima Risoluzione legislativa sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunit e la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 che si detto profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri Francia, Svezia, Spagna, Irlanda, Lettonia e Lussemburgo - non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi situazione che costituisce un problema, in particolare in Francia, Spagna e Paesi Bassi - non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi non abbiano classificato i casi di irregolarit segnalati ..
  • 61. La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116 LAutorit Nazionale Anticorruzione I compiti esclusivi assegnati allAutorit Nazionale
  • 62. Legge 3 agosto 2009, n. 116 Larticolo 6 prevede: (Autorit nazionale anti-corruzione). 1. designato quale autorit nazionale ai sensi dellarticolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dellAlto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito allinterno della pubblica amministrazione, ai sensi dellarticolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nellattivit.
  • 63. Legge 3 agosto 2009, n. 116 La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA 1. Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto garantire che questa struttura operi concretamente, nella sua attivit, in modo autonomo e indipendente. 2. Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo lazione nazionale nella specifica materia, perch: assicura allattivit dellAutorit Nazionale Anticorruzione la forza, limpegno, il peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e lInnovazione; prevede contestualmente chedallanalisi dei risultati ottenuti traspaia, in concreto, con immediatezza, lesclusiva finalizzazione delloperativit allattuazione della Convenzione Onu contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale o economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti Commissari per la lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella PA. in linea con la precedente previsione dellAto Commissario che la legge costitutiva del 2003 ha posto alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio
  • 64. Legge 3 agosto 2009, n. 116 La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA Si trattata di una scelta lungimirante, assolutamente in linea con gli standard di altri Paesi che hanno previsto una Autorit vicina al Potere esecutivo e che vengono frequentemente additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo: Germania: Department of Internal Investigations; Belgio: Central office for the repression of corruption (Federal Police); Austria: BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior); Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of Justice); Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice); Spagna : Special prosecutors office for the repression of corruption and related economic offences (Prosecution Service); Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).
  • 65. Convenzione ONU sulla corruzione Ai sensi dellarticolo 6, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Organo od organi di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, lesistenza di uno o pi organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali: a) lapplicazione delle politiche di cui allarticolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b) laccrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede allorgano od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lindipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonch la formazione di cui tale personale pu aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e lindirizzo dellautorit o delle autorit suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.
  • 66. Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI Ai sensi dellarticolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della societ e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, dintegrit, di trasparenza e di responsabilit. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione. 4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nellambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione.
  • 67. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 61, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte considerer la possibilit di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonch le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione. 2. Gli Stati Parti considereranno la possibilit di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, cos come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considerer la possibilit di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare lefficacia e lefficienza delle stesse.
  • 68. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per lassunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per lapplicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare: a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sulle gare dappalto ed ogni informazione pertinente sullattribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta; b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare dappalto nonch la loro pubblicazione; c) lutilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per lassunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure; d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca lesercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo; e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione dinteresse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione.
  • 69. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilit nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare: a) le procedure per ladozione del bilancio nazionale; b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite; c) un sistema di norme in materia di contabilit e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello; d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare lintegrit dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.
  • 70. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilit e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure.
  • 71. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare: a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati; b) la promozione e lelaborazione di norme e procedure volte a preservare lintegrit degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinch le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attivit in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti dinteresse e promuovere luso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti lidentit delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle societ; d) la prevenzione delluso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorit per attivit commerciali; e) la prevenzione dei conflitti dinteresse mediante limposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni allesercizio di attivit professionali da parte di ex pubblici ufficiali e allimpiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attivit o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f) lassicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e lindividuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
  • 72. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilit e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a) la tenuta di conti fuori libro; b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) la registrazione di spese inesistenti; d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non correttamente identificato; e) lutilizzazione di documenti falsi; e f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge. 4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilit fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
  • 73. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della societ) 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la societ civile, le organizzazioni non governative e le comunit di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sullesistenza, le cause e la gravit della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel: a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi; b) assicurare laccesso effettivo del pubblico allinformazione; c) intraprendere delle attivit di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonch dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le universit; d) rispettare, promuovere e proteggere la libert di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libert pu essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie: i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dellordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralit.
  • 74. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della societ) 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinch tali organi siano accessibili, se del caso, cosicch i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
  • 75. La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 La Sezione per lintegrit nelle Amministrazioni pubbliche
  • 76. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Il comma 8 dellart. 13 prevede: Presso la Commissione istituita la Sezione per lintegrit nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, allinterno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalit e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dellintegrit. La Sezione promuove la trasparenza e lintegrit nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per lintegrit e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica leffettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
  • 77. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Il comma 2 dellart. 11 prevede: Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e lintegrit, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui allarticolo 13; b) la legalit e lo sviluppo della cultura dellintegrit.
  • 78. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Alla Commissione e, quindi, alla Sezione per lIntegrit, potranno essere affidati compiti dopo la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione - in materia di: Art. 7 Settore pubblico Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali Art. 10 Informazione del pubblico
  • 79. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156) e gli emendamenti
  • 80. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156)
  • 81. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156)
  • 82. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156)
  • 83. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo con il seguente: 1. istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed , altres, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalit nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.
  • 84. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo con il seguente: 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorit nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di: a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalit nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale; b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princpi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito ''Convenzione''); c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrit delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  • 85. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo con il seguente: 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorit nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di: d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di: 1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione; 2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno; 3) realizzare programmi e progetti internazionali; e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneit degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
  • 86. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo con il seguente: 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorit nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di: f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonch stabilire le modalit per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorit per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione; h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4; i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalit che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
  • 87. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo con il seguente: 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale. 4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3: a) propri piani di azione che: 1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici; 2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1); 3) specificano procedure appropria te per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori; 4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f); 5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attivit volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite; b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).. .
  • 88. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 2.1 MALAN, RELATORE All'articolo apportare le seguenti modificazioni: a) il comma 1 sostituito dal seguente: ''1. La trasparenza dell'attivit amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilit, completezza e semplicit di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.''; b) al comma 2, lettera b), le parole: secondo le modalit previste dal sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del; c) al comma 6, primo periodo, le parole da: ''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,''.
  • 89. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 2.0.1 MALAN, RELATORE Dopo l'articoloinserire il seguente: Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo il primo periodo inserito il seguente: ''Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.''; b) il comma 11 sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.''; c) al comma 12, il primo periodo sostituito dal seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''. d) dopo il comma 16-bis aggiunto il seguente: ''16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivit lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivit della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni''.
  • 90. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 2.0.3 MALAN, RELATORE Dopo l'articolo inserire il seguente: Art. 2-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 1. Fuori dei casi di responsabilit a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non pu essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. L'identit del segnalante non pu essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attivit volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti.
  • 91. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 5.0.1 VIZZINI Dopo l'articolo inserire il seguente: Art. 5. (Identificazione delle attivit a maggior rischio di infiltrazione della criminalit organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). 1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalit organizzata le seguenti attivit: a) attivit di cava; b) noli a caldo; c) fornitura di calcestruzzo; d) fornitura di bitume; e) smaltimento di rifiuti per conto terzi; f) movimento terra per conto terzi; g) trasporto a discarica per conto terzi. 2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attivit imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede condizione per l'esercizio della relativa attivit.
  • 92. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 5.0.1 VIZZINI Dopo l'articolo inserire il seguente: Art. 5. (Identificazione delle attivit a maggior rischio di infiltrazione della criminalit organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). 3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. 4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le societ di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.
  • 93. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 6.0.1 MALAN, RELATORE Dopo l'articolo, inserire il seguente: Art. 6-bis. 1. Dopo l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 inserito il seguente: ''Art. 1-bis. (Danno erariale e sequestro conservativo) 1. L'entit del danno erariale derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione si presume, fatta salva la prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilit illecitamente percepita dal dipendente. In tal caso, il danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari alla somma di denaro o al valore di altra utilit illecitamente percepita dal dipendente. 2. Nei giudizi di responsabilit aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale.''.
  • 94. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd. anticorruzione (AS 2156) 6.0.2 MALAN, RELATORE Dopo l'articolo inserire il seguente: Art. 6-bis. (Princpi generali per regioni ed enti locali) 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonch gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6..
  • 95. Grazie per lattenzione Maurizio Bortoletti telefono : 0668997552 [email protected]