Bonus lavori, la svista finisce in Ctp · 2016-06-20 · A favore del contribuente si sono espresse...

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Viene ripresa a tassazione la detrazione 55% (o 65%) legata alle spese di riqualificazione energetica su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente dall’impresa (beni merce o immobili locati), in base alle risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI NON STRUMENTALI LA POSSIBILE DIFESA Le disposizioni (legge 296/2006 e Dm 19 febbraio 2007) non prevedono questa limitazione, che sembra contraria allo spirito della norma di incentivare i lavori in grado di migliorare l’efficienza energetica anche dei beni locati o in attesa di cessione In genere pro contribuente: Ctr Lombardia 4555/1/20106, 1077/1/2016, 2692/66/2015, 2549/12/2015 e 1063/19/2014. Ctp Firenze 661/4 e 687/1 del 2016, Ctp Milano 7514/02/2015, Ctp Lecco 54/1/2013, Ctp Como 109/3/2012, Ctp Bolzano 37/2/2013, Ctp Varese 94/1/2013 Non viene riconosciuta la detrazione 36% (o 50%) ai soci delle società di persone che hanno eseguito lavori di recupero edilizio su immobili destinati alla locazione, in quanto tali immobili costituirebbero beni strumentali all’attività d’impresa RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI D’IMPRESA DESTINATI ALLA LOCAZIONE Gli immobili abitativi locati non sono beni strumentali né beni merce, per cui la tassazione avviene secondo i criteri di cui all’articolo 90 Tuir (circolare 26/E/2016). Quindi, anche in applicazione della circolare 57/1998, la detrazione è spettante, in analogia a quanto accade all’impresa individuale La Cassazione con due ordinanze assai criticate (12466 e 25568/2015) ha ritenuto che ci sia una presunzione assoluta di strumentalità per gli immobili delle società, anche se abitativi dati in locazione. Quindi, essendo tali immobili improduttivi di reddito fondiario, il bonus non spetta Viene accertata la non spettanza delle quote di detrazione relative ad annualità successive, ma non quella dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, in quanto il termine relativo è già decorso SPESE ACCERTATE OLTRE IL TERMINE RIFERITO ALL’ANNO DI SOSTENIMENTO La decorrenza del termine di accertamento relativo all’anno in cui la spesa è stata sostenuta non permette all’ufficio di disconoscere le quote di detrazione successive, che verrebbero così a consolidarsi A favore del contribuente si sono espresse la Ctr Lombardia (2597/49/2015) e la Ctp Milano (276/29/2013). Si può anche ricordare la linea della Cassazione sugli ammortamenti (sentenza 9834/2016) Non viene riconosciuta la detrazione del 36-50% o del 55-65% perché le spese sono state sostenute da un familiare non convivente che dispone dell’immobile sulla base di un contratto di comodato non registrato presso l’agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori COMODATO TRA FAMILIARI NON REGISTRATO La registrazione del contratto di comodato verbale non è richiesta dalla norma e in passato non è mai stata indicata come obbligatoria dall’agenzia delle Entrate. La prova certa della disponibilità del fabbricato da parte del familiare può essere fornita con altri mezzi In senso favorevole al contribuente Ctp Forlì 179/02/2014 e 387/1/2014, Ctp Como 43/5/2013. I giudici hanno valorizzato gli elementi portati dal contribuente: il certificato di residenza, il pagamento delle bollette, la dichiarazione del proprietario eccetera Per i periodi in cui l’obbligo era ancora vigente (cioè fino al 13 maggio 2011) il tardivo invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara determina la ripresa della detrazione operata COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PRESENTATA OLTRE I TERMINI In presenza di tutti gli altri requisiti per poter accedere al beneficio, il mero ritardo dell’invio della comunicazione potrebbe essere qualificato come una mera infrazione di natura formale In senso favorevole al contribuente, considerando l’invio tardivo come errore formale, si è espressa la Ctp di Milano con decisione 4555/1/2016 (si veda Il Sole-24 Ore del 6 giugno scorso) In presenza di spese di riqualificazione energetica ammesse dalle norme, il contribuente non invia la comunicazione all’Enea e l’ufficio “riprende” il 55-65% DOCUMENTAZIONE INVIATA ALL’ENEA OLTRE I 90 GIORNI Il mancato invio della comunicazione, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, può essere qualificata come una mera infrazione di natura formale A favore del contribuente (e contro l’opinione dell’Agenzia, espressa ad esempio con la circolare 13/E/2013) si è espressa la Ctr Lombardia, decisione 853/19/2015 In un codominio minimo non tenuto alla nomina dell’amministratore, ogni singolo condomino ha operato autonomamente senza acquisire il codice fiscale per l’edificio. La detrazione viene ora contestata dal fisco INTERVENTI NEI CONDOMÌNI MINIMI (*) L’apertura del codice fiscale, in una situazione simile, rappresenta una inutile complicazione, essendo sufficiente che il condomino paghi la propria quota di lavori con il bonifico specifico per le detrazioni In realtà, dopo due documenti in senso contrario (circolare 11/E/2014 e risoluzione 74/E/2015), l'Agenzia, con la circolare 3/E/2016 ha ritenutonon più indispensabile l’apertura del codice fiscale per il “mini-condominio” LA GIURISPRUDENZA LA CONTESTAZIONE Le contestazioni più frequenti e gli orientamenti della giurisprudenza Legenda: verde, buone possibilità di difesa; giallo, difesa possibile, ma Cassazione contraria; rosso, possibilità di difesa non elevate (*) Dopo il chiarimento dell’Agenzia dello scorso mese di marzo, gli uffici non dovrebbero più riprendere la detrazione e dovrebbero annullare eventuali posizioni pregresse contrarie Detrazioni. Giurisprudenza contrastante sui casi in cui l’ufficio disconosce a privati e imprese gli sconti fiscali del 36-50% e 55-65% Bonus lavori, la svista finisce in Ctp Le contestazioni del fisco (e le possibili difese) dagli invii tardivi agli immobili locati PAGINA A CURA DI Giorgio Gavelli p Realizzare lavori di ri- strutturazione o di riqualifica- zione energetica dei fabbrica- ti, confidare in un risparmio fi- scale e trovarsi coinvolti in un contenzioso con Entrate, nor- malmente avviato dopo la no- tifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia. È la situa- zione in cui si trovano molti contribuenti, spesso destina- tari del recupero del bonus fat- to valere in sede di modello 730 o Unico a causa di un adempi- mento omesso o tardivamente eseguito, di una interpretazio- ne dell’Agenzia o di un errore di valutazione del proprio consulente, in uno scenario di norme, decreti attuativi, circo- lari e risoluzioni che si sono andate sovrapponendo negli anni sino a diventare un grovi- glio quasi inestricabile. Il fatto, poi, che le detrazioni si sfrutti- no – almeno in questi ultimi an- ni – in dieci dichiarazioni suc- cessive rende il contenzioso una battaglia di nervi, in quan- to può comportare atti di recu- pero dell’agevolazione ripetu- ti nel tempo, ciascuno dei quali autonomamente impugnabile e suscettibile di un procedi- mento tributario separato, a volte con esito discordante ri- spetto al precedente. Sia la procedura che porta all’ottenimento della detra- zione sui lavori di recupero edilizio (36%-50%: articolo 16- bis del Tuir) sia, in particolare, quella per la detrazione sui la- vori volti al risparmio energe- tico (55%-65%: articolo 1, com- mi 344 e seguenti, legge 296/2006) si caratterizzano per un certo grado di formali- smo. Formalità utili per per- mettere di verificare che l’age- volazione premi i contribuen- ti meritevoli, ma che rischia- no, in presenza di controlli caratterizzati da una eccessi- va rigidità interpretativa, di penalizzare anche situazioni caratterizzate dalla assoluta trasparenza, pur con qualche pecca procedurale. Da anni l’Agenzia pubblica sul proprio sito due guide, una dedicata alle ristruttura- zioni edilizie, e una che spie- ga le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, utili manuali di consultazione per chi non è esperto in materia. Nella prima si legge che la de- trazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: 1 non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se ob- bligatoria; 1 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico ban- cario o postale o è stato effet- tuato un bonifico che non ri- porta le indicazioni richieste (causale del versamento, codi- ce fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del sogget- to a favore del quale il bonifico è effettuato); 1 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; 1 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione (salvo deroghe ammesse); 1 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urba- nistiche ed edilizie comunali; 1 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di la- voro e quelle relative agli ob- blighi contributivi. La guida sul risparmio ener- getico non è così esplicita, an- che perché i difetti nella proce- dura e nei documenti possono essere molti e di varia natura. Alcune contestazioni che sfociano in commissione tri- butaria spesso sono di tipo puramente interpretativo (si veda il grafico in pagina). Ad esempio, l’Agenzia nega la detrazione per risparmio energetico alle imprese che eseguono i lavori previsti su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati diretta- mente, o perché locati (riso- luzione 340/E/2008) o per- ché costruiti per la vendita (risoluzione 303/E/2008), nonostante l’opinione con- traria diffusa in dottrina (Norma di comportamento Adc 184/2012) e nella maggior parte delle commissioni di merito (si veda Il Sole 24 Ore del 6 giugno scorso). Para- dossalmente, la Cassazione - alimentando le perplessità in materia - ha negato alle im- mobiliari di locazione la de- trazione per recupero edili- zio (che spetta solo per gli im- mobili non strumentali e non merce: circolare 57/1998). © RIPRODUZIONE RISERVATA Le situazioni a rischio FOTOLIA Il caso. I lavori svolti dal detentore e familiare Il contratto di comodato può non essere registrato p Errore formale o inadempi- mento sostanziale? Spesso i giu- dici devono sciogliere questo dubbio per i bonus edilizi. Ecces- sivamente formalistica, ad esempio, è stata ritenuta la ri- chiesta dell’Agenzia di disporre diuncontrattodicomodatoregi- strato prima dell’inizio dei lavori quando la spesa è sostenuta dal parente che vive abitualmente nell’immobile messogli a dispo- sizione.Casotipicoèquellodella ristrutturazione (o della spesa per il risparmio energetico) pa- gata dal figlio che vive nell’ap- partamento confinante (o nella villetta adiacente) ai genitori, di proprietà dei medesimi. I chiari- menti delle Entrate consentono la detrazione ai comproprietari, ai familiari conviventi e anche ai detentori (affittuari, comodata- ri) ma, in quest’ultimo caso, solo in presenza di contratto registra- to. Tuttavia, il comodato verbale non è soggetto a registrazione (risoluzioni 14/E/2001 e 71/ E/2006) e, nelle situazioni de- scritte, il buon senso aiuta a rico- noscere tale adempimento non necessario ai fini della prova dell'utilizzo dell'immobile. Al- tre violazioni (come l’invio della scheda all’Enea per il 65%) sono più gravi, ma è lo stesso legislato- re che ha pensato ad un rimedio, la cosiddetta “remissione in bo- nis” (articolo 2, Dl 16/2012). © RIPRODUZIONE RISERVATA Viene ripresa a tassazione la detrazione 55% (o 65%) legata alle spese di riqualificazione energetica su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente dall’impresa (beni merce o immobili locati), in base alle risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI NON STRUMENTALI LA POSSIBILE DIFESA Le disposizioni (legge 296/2006 e Dm 19 febbraio 2007) non prevedono questa limitazione, che sembra contraria allo spirito della norma di incentivare i lavori in grado di migliorare l’efficienza energetica anche dei beni locati o in attesa di cessione In genere pro contribuente: Ctr Lombardia 4555/1/20106, 1077/1/2016, 2692/66/2015, 2549/12/2015 e 1063/19/2014. Ctp Firenze 661/4 e 687/1 del 2016, Ctp Milano 7514/02/2015, Ctp Lecco 54/1/2013, Ctp Como 109/3/2012, Ctp Bolzano 37/2/2013, Ctp Varese 94/1/2013 Non viene riconosciuta la detrazione 36% (o 50%) ai soci delle società di persone che hanno eseguito lavori di recupero edilizio su immobili destinati alla locazione, in quanto tali immobili costituirebbero beni strumentali all’attività d’impresa RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI D’IMPRESA DESTINATI ALLA LOCAZIONE Gli immobili abitativi locati non sono beni strumentali né beni merce, per cui la tassazione avviene secondo i criteri di cui all’articolo 90 Tuir (circolare 26/E/2016). Quindi, anche in applicazione della circolare 57/1998, la detrazione è spettante, in analogia a quanto accade all’impresa individuale La Cassazione con due ordinanze assai criticate (12466 e 25568/2015) ha ritenuto che ci sia una presunzione assoluta di strumentalità per gli immobili delle società, anche se abitativi dati in locazione. Quindi, essendo tali immobili improduttivi di reddito fondiario, il bonus non spetta Viene accertata la non spettanza delle quote di detrazione relative ad annualità successive, ma non quella dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, in quanto il termine relativo è già decorso SPESE ACCERTATE OLTRE IL TERMINE RIFERITO ALL’ANNO DI SOSTENIMENTO La decorrenza del termine di accertamento relativo all’anno in cui la spesa è stata sostenuta non permette all’ufficio di disconoscere le quote di detrazione successive, che verrebbero così a consolidarsi A favore del contribuente si sono espresse la Ctr Lombardia (2597/49/2015) e la Ctp Milano (276/29/2013). Si può anche ricordare la linea della Cassazione sugli ammortamenti (sentenza 9834/2016) Non viene riconosciuta la detrazione del 36-50% o del 55-65% perché le spese sono state sostenute da un familiare non convivente che dispone dell’immobile sulla base di un contratto di comodato non registrato presso l’agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori COMODATO TRA FAMILIARI NON REGISTRATO La registrazione del contratto di comodato verbale non è richiesta dalla norma e in passato non è mai stata indicata come obbligatoria dall’agenzia delle Entrate. La prova certa della disponibilità del fabbricato da parte del familiare può essere fornita con altri mezzi In senso favorevole al contribuente Ctp Forlì 179/02/2014 e 387/1/2014, Ctp Como 43/5/2013. I giudici hanno valorizzato gli elementi portati dal contribuente: il certificato di residenza, il pagamento delle bollette, la dichiarazione del proprietario eccetera Per i periodi in cui l’obbligo era ancora vigente (cioè fino al 13 maggio 2011) il tardivo invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara determina la ripresa della detrazione operata COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PRESENTATA OLTRE I TERMINI In presenza di tutti gli altri requisiti per poter accedere al beneficio, il mero ritardo dell’invio della comunicazione potrebbe essere qualificato come una mera infrazione di natura formale In senso favorevole al contribuente, considerando l’invio tardivo come errore formale, si è espressa la Ctp di Milano con decisione 4555/1/2016 (si veda Il Sole-24 Ore del 6 giugno scorso) In presenza di spese di riqualificazione energetica ammesse dalle norme, il contribuente non invia la comunicazione all’Enea e l’ufficio “riprende” il 55-65% DOCUMENTAZIONE INVIATA ALL’ENEA OLTRE I 90 GIORNI Il mancato invio della comunicazione, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, può essere qualificata come una mera infrazione di natura formale A favore del contribuente (e contro l’opinione dell’Agenzia, espressa ad esempio con la circolare 13/E/2013) si è espressa la Ctr Lombardia, decisione 853/19/2015 In un codominio minimo non tenuto alla nomina dell’amministratore, ogni singolo condomino ha operato autonomamente senza acquisire il codice fiscale per l’edificio. La detrazione viene ora contestata dal fisco INTERVENTI NEI CONDOMÌNI MINIMI (*) L’apertura del codice fiscale, in una situazione simile, rappresenta una inutile complicazione, essendo sufficiente che il condomino paghi la propria quota di lavori con il bonifico specifico per le detrazioni In realtà, dopo due documenti in senso contrario (circolare 11/E/2014 e risoluzione 74/E/2015), l'Agenzia, con la circolare 3/E/2016 ha ritenutonon più indispensabile l’apertura del codice fiscale per il “mini-condominio” LA GIURISPRUDENZA LA CONTESTAZIONE Le contestazioni più frequenti e gli orientamenti della giurisprudenza Legenda: verde , buone possibilità di difesa; giallo , difesa possibile, ma Cassazione contraria; rosso , possibilità di difesa non elevate (*) Dopo il chiarimento dell’Agenzia dello scorso mese di marzo, gli uffici non dovrebbero più riprendere la detrazione e dovre bbero annullare eventuali posizioni pregresse contrarie Detrazioni. Giurisprudenza contrastante sui casi in cui l’ufficio disconosce a privati e imprese gli sconti fiscali del 36-50% e 55-65% Bonus lavori, la svista finisce in Ctp Le contestazioni del fisco (e le possibili difese) dagli invii tardivi agli immobili locati PAGINA A CURA DI Giorgio Gavelli p Realizzare lavori di ri- strutturazione o di riqualifica- zione energetica dei fabbrica- ti, confidare in un risparmio fi- scale e trovarsi coinvolti in un contenzioso con Entrate, nor- malmente avviato dopo la no- tifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia. È la situa- zione in cui si trovano molti contribuenti, spesso destina- tari del recupero del bonus fat- to valere in sede di modello 730 o Unico a causa di un adempi- mento omesso o tardivamente eseguito, di una interpretazio- ne dell’Agenzia o di un errore di valutazione del proprio consulente, in uno scenario di norme, decreti attuativi, circo- lari e risoluzioni che si sono andate sovrapponendo negli anni sino a diventare un grovi- glio quasi inestricabile. Il fatto, poi, che le detrazioni si sfrutti- no – almeno in questi ultimi an- ni – in dieci dichiarazioni suc- cessive rende il contenzioso una battaglia di nervi, in quan- to può comportare atti di recu- pero dell’agevolazione ripetu- ti nel tempo, ciascuno dei quali autonomamente impugnabile e suscettibile di un procedi- mento tributario separato, a volte con esito discordante ri- spetto al precedente. Sia la procedura che porta all’ottenimento della detra- zione sui lavori di recupero edilizio (36%-50%: articolo 16- bis del Tuir) sia, in particolare, quella per la detrazione sui la- vori volti al risparmio energe- tico (55%-65%: articolo 1, com- mi 344 e seguenti, legge 296/2006) si caratterizzano per un certo grado di formali- smo. Formalità utili per per- mettere di verificare che l’age- volazione premi i contribuen- ti meritevoli, ma che rischia- no, in presenza di controlli caratterizzati da una eccessi- va rigidità interpretativa, di penalizzare anche situazioni caratterizzate dalla assoluta trasparenza, pur con qualche pecca procedurale. Da anni l’Agenzia pubblica sul proprio sito due guide, una dedicata alle ristruttura- zioni edilizie, e una che spie- ga le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, utili manuali di consultazione per chi non è esperto in materia. Nella prima si legge che la de- trazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: 1 non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se ob- bligatoria; 1 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico ban- cario o postale o è stato effet- tuato un bonifico che non ri- porta le indicazioni richieste (causale del versamento, codi- ce fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del sogget- to a favore del quale il bonifico è effettuato); 1 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; 1 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione (salvo deroghe ammesse); 1 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urba- nistiche ed edilizie comunali; 1 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di la- voro e quelle relative agli ob- blighi contributivi. La guida sul risparmio ener- getico non è così esplicita, an- che perché i difetti nella proce- dura e nei documenti possono essere molti e di varia natura. Alcune contestazioni che sfociano in commissione tri- butaria spesso sono di tipo puramente interpretativo (si veda il grafico in pagina). Ad esempio, l’Agenzia nega la detrazione per risparmio energetico alle imprese che eseguono i lavori previsti su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati diretta- mente, o perché locati (riso- luzione 340/E/2008) o per- ché costruiti per la vendita (risoluzione 303/E/2008), nonostante l’opinione con- traria diffusa in dottrina (Norma di comportamento Adc 184/2012) e nella maggior parte delle commissioni di merito (si veda Il Sole 24 Ore del 6 giugno scorso). Para- dossalmente, la Cassazione - alimentando le perplessità in materia - ha negato alle im- mobiliari di locazione la de- trazione per recupero edili- zio (che spetta solo per gli im- mobili non strumentali e non merce: circolare 57/1998). © RIPRODUZIONE RISERVATA Le situazioni a rischio FOTOLIA Il caso. I lavori svolti dal detentore e familiare Il contratto di comodato può non essere registrato p Errore formale o inadempi- mento sostanziale? Spesso i giu- dici devono sciogliere questo dubbio per i bonus edilizi. Ecces- sivamente formalistica, ad esempio, è stata ritenuta la ri- chiesta dell’Agenzia di disporre diuncontrattodicomodatoregi- strato prima dell’inizio dei lavori quando la spesa è sostenuta dal parente che vive abitualmente nell’immobile messogli a dispo- sizione.Casotipicoèquellodella ristrutturazione (o della spesa per il risparmio energetico) pa- gata dal figlio che vive nell’ap- partamento confinante (o nella villetta adiacente) ai genitori, di proprietà dei medesimi. I chiari- menti delle Entrate consentono la detrazione ai comproprietari, ai familiari conviventi e anche ai detentori (affittuari, comodata- ri) ma, in quest’ultimo caso, solo in presenza di contratto registra- to. Tuttavia, il comodato verbale non è soggetto a registrazione (risoluzioni 14/E/2001 e 71/ E/2006) e, nelle situazioni de- scritte, il buon senso aiuta a rico- noscere tale adempimento non necessario ai fini della prova dell'utilizzo dell'immobile. Al- tre violazioni (come l’invio della scheda all’Enea per il 65%) sono più gravi, ma è lo stesso legislato- re che ha pensato ad un rimedio, la cosiddetta “remissione in bo- nis” (articolo 2, Dl 16/2012). © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Viene ripresa a tassazione la detrazione 55% (o 65%) legata alle spese di riqualificazione energetica su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente dall’impresa (beni merce o immobili locati), in base alle risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI NON STRUMENTALI

LA POSSIBILE DIFESA

Le disposizioni (legge 296/2006 e Dm 19 febbraio 2007) non prevedono questa limitazione, che sembra contraria allo spirito della norma di incentivare i lavori in grado di migliorare l’efficienza energetica anche dei beni locati o in attesa di cessione

In genere pro contribuente: Ctr Lombardia 4555/1/20106, 1077/1/2016, 2692/66/2015, 2549/12/2015 e 1063/19/2014. Ctp Firenze 661/4 e 687/1 del 2016, Ctp Milano 7514/02/2015, Ctp Lecco 54/1/2013, Ctp Como 109/3/2012, Ctp Bolzano 37/2/2013, Ctp Varese 94/1/2013

Non viene riconosciuta la detrazione 36% (o 50%) ai soci delle società di persone che hanno eseguito lavori di recupero edilizio su immobili destinati alla locazione, in quanto tali immobili costituirebbero beni strumentali all’attività d’impresa

RISTRUTTURAZIONEDI IMMOBILI D’IMPRESADESTINATIALLA LOCAZIONE

Gli immobili abitativi locati non sono beni strumentali né beni merce, per cui la tassazione avviene secondo i criteri di cui all’articolo 90 Tuir (circolare 26/E/2016). Quindi, anche in applicazione della circolare 57/1998, la detrazione è spettante, in analogia a quanto accade all’impresa individuale

La Cassazione con due ordinanze assai criticate (12466e 25568/2015) ha ritenuto che ci sia una presunzione assoluta di strumentalità per gli immobilidelle società, anche se abitativi dati in locazione. Quindi, essendo tali immobili improduttivi di reddito fondiario, il bonus non spetta

Viene accertata la non spettanza delle quote di detrazione relative ad annualità successive, ma non quella dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, in quanto il termine relativo è già decorso

SPESE ACCERTATEOLTRE IL TERMINERIFERITO ALL’ANNODI SOSTENIMENTO

La decorrenza del termine di accertamento relativo all’anno in cui la spesa è stata sostenuta non permette all’ufficio di disconoscere le quote di detrazione successive, che verrebbero così a consolidarsi

A favore del contribuente si sono espresse la Ctr Lombardia (2597/49/2015) e la Ctp Milano (276/29/2013). Si può anche ricordare la linea della Cassazione sugli ammortamenti (sentenza 9834/2016)

Non viene riconosciuta la detrazione del 36-50% o del 55-65% perché le spese sono state sostenute da un familiare non convivente che dispone dell’immobile sulla base di un contratto di comodato non registrato presso l’agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori

COMODATO TRA FAMILIARI NON REGISTRATO

La registrazione del contratto di comodato verbale non è richiesta dalla norma e in passato non è mai stata indicata come obbligatoria dall’agenzia delle Entrate. La prova certa della disponibilità del fabbricato da parte del familiare può essere fornita con altri mezzi

In senso favorevole al contribuente Ctp Forlì 179/02/2014 e 387/1/2014, Ctp Como 43/5/2013. I giudici hanno valorizzato gli elementi portati dal contribuente: il certificato di residenza, il pagamento delle bollette, la dichiarazione del proprietario eccetera

Per i periodi in cui l’obbligo era ancora vigente (cioè fino al 13 maggio 2011) il tardivo invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara determina la ripresa della detrazione operata

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORIPRESENTATAOLTRE I TERMINI

In presenza di tutti gli altri requisiti per poter accedere al beneficio, il mero ritardo dell’invio della comunicazione potrebbe essere qualificato come una mera infrazione di natura formale

In senso favorevole al contribuente, considerando l’invio tardivo come errore formale, si è espressa la Ctp di Milano con decisione 4555/1/2016 (si veda Il Sole-24 Ore del 6 giugno scorso)

In presenza di spese di riqualificazione energetica ammesse dalle norme, il contribuente non invia la comunicazione all’Enea e l’ufficio “riprende” il 55-65%

DOCUMENTAZIONEINVIATA ALL’ENEAOLTRE I 90 GIORNI

Il mancato invio della comunicazione, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, può essere qualificata come una mera infrazione di natura formale

A favore del contribuente (e contro l’opinione dell’Agenzia, espressa ad esempio con la circolare 13/E/2013) si è espressa la Ctr Lombardia, decisione 853/19/2015

In un codominio minimo non tenuto alla nomina dell’amministratore, ogni singolo condomino ha operato autonomamente senza acquisire il codice fiscale per l’edificio. La detrazione viene ora contestata dal fisco

INTERVENTINEI CONDOMÌNIMINIMI (*)

L’apertura del codice fiscale, in una situazione simile, rappresenta una inutile complicazione, essendo sufficiente che il condomino paghi la propria quota di lavori con il bonifico specifico per le detrazioni

In realtà, dopo due documenti in senso contrario (circolare 11/E/2014 e risoluzione 74/E/2015), l'Agenzia, con la circolare 3/E/2016 ha ritenutonon più indispensabile l’apertura del codice fiscale per il “mini-condominio”

LA GIURISPRUDENZALA CONTESTAZIONE

Le contestazioni più frequenti e gli orientamenti della giurisprudenzaLegenda: verde, buone possibilità di difesa; giallo, difesa possibile, ma Cassazione contraria; rosso, possibilità di difesa non elevate

(*) Dopo il chiarimento dell’Agenzia dello scorso mese di marzo, gli uffici non dovrebbero più riprendere la detrazione e dovrebbero annullare eventuali posizioni pregresse contrarie

Detrazioni. Giurisprudenza contrastante sui casi in cui l’ufficio disconosce a privati e imprese gli sconti fiscali del 36-50% e 55-65%

Bonus lavori, la svista finisce in CtpLe contestazioni del fisco (e le possibili difese) dagli invii tardivi agli immobili locati

PAGINA A CURA DI

Giorgio Gavelli

pRealizzare lavori di ri-strutturazione o di riqualifica-zione energetica dei fabbrica-ti, confidare in un risparmio fi-scale e trovarsi coinvolti in un contenzioso con Entrate, nor-malmente avviato dopo la no-tifica di una cartella esattorialeda parte di Equitalia. È la situa-zione in cui si trovano molticontribuenti, spesso destina-tari del recupero del bonus fat-to valere in sede di modello 730o Unico a causa di un adempi-mento omesso o tardivamenteeseguito, di una interpretazio-ne dell’Agenzia o di un errore di valutazione del proprio consulente, in uno scenario di norme, decreti attuativi, circo-lari e risoluzioni che si sonoandate sovrapponendo negli anni sino a diventare un grovi-glio quasi inestricabile. Il fatto,poi, che le detrazioni si sfrutti-no – almeno in questi ultimi an-ni – in dieci dichiarazioni suc-cessive rende il contenzioso una battaglia di nervi, in quan-to può comportare atti di recu-pero dell’agevolazione ripetu-ti nel tempo, ciascuno dei qualiautonomamente impugnabile e suscettibile di un procedi-mento tributario separato, a volte con esito discordante ri-spetto al precedente.

Sia la procedura che portaall’ottenimento della detra-zione sui lavori di recupero edilizio (36%-50%: articolo 16-bis del Tuir) sia, in particolare,quella per la detrazione sui la-vori volti al risparmio energe-tico (55%-65%: articolo 1, com-mi 344 e seguenti, legge 296/2006) si caratterizzano per un certo grado di formali-smo. Formalità utili per per-mettere di verificare che l’age-volazione premi i contribuen-ti meritevoli, ma che rischia-no, in presenza di controlli caratterizzati da una eccessi-va rigidità interpretativa, dipenalizzare anche situazionicaratterizzate dalla assoluta trasparenza, pur con qualchepecca procedurale.

Da anni l’Agenzia pubblicasul proprio sito due guide,una dedicata alle ristruttura-zioni edilizie, e una che spie-ga le agevolazioni fiscali sulrisparmio energetico, utilimanuali di consultazione perchi non è esperto in materia.Nella prima si legge che la de-

trazione non è riconosciuta,e l’importo eventualmentefruito viene recuperato dagliuffici, quando: 1 non è stata effettuata lacomunicazione preventivaall’Asl competente, se ob-bligatoria;1 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico ban-cario o postale o è stato effet-tuato un bonifico che non ri-porta le indicazioni richieste (causale del versamento, codi-ce fiscale del beneficiario delladetrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del sogget-to a favore del quale il bonificoè effettuato); 1 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;1 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione (salvo deroghe ammesse);1 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urba-nistiche ed edilizie comunali; 1 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di la-voro e quelle relative agli ob-blighi contributivi.

La guida sul risparmio ener-getico non è così esplicita, an-che perché i difetti nella proce-dura e nei documenti possono essere molti e di varia natura.

Alcune contestazioni chesfociano in commissione tri-butaria spesso sono di tipo puramente interpretativo (si veda il grafico in pagina). Adesempio, l’Agenzia nega ladetrazione per risparmioenergetico alle imprese cheeseguono i lavori previsti suimmobili diversi da quellistrumentali utilizzati diretta-mente, o perché locati (riso-luzione 340/E/2008) o per-ché costruiti per la vendita(risoluzione 303/E/2008),nonostante l’opinione con-traria diffusa in dottrina(Norma di comportamentoAdc 184/2012) e nella maggiorparte delle commissioni dimerito (si veda Il Sole 24 Oredel 6 giugno scorso). Para-dossalmente, la Cassazione - alimentando le perplessità inmateria - ha negato alle im-mobiliari di locazione la de-trazione per recupero edili-zio (che spetta solo per gli im-mobili non strumentali e nonmerce: circolare 57/1998).

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Le situazioni a rischio

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Il caso. I lavori svolti dal detentore e familiare

Il contratto di comodatopuò non essere registratopErrore formale o inadempi-mento sostanziale? Spesso i giu-dici devono sciogliere questo dubbio per i bonus edilizi. Ecces-sivamente formalistica, ad esempio, è stata ritenuta la ri-chiesta dell’Agenzia di disporre di un contratto di comodato regi-strato prima dell’inizio dei lavoriquando la spesa è sostenuta dal parente che vive abitualmente nell’immobile messogli a dispo-sizione. Caso tipico è quello dellaristrutturazione (o della spesa per il risparmio energetico) pa-gata dal figlio che vive nell’ap-partamento confinante (o nella villetta adiacente) ai genitori, di proprietà dei medesimi. I chiari-menti delle Entrate consentono

la detrazione ai comproprietari, ai familiari conviventi e anche ai detentori (affittuari, comodata-ri) ma, in quest’ultimo caso, solo in presenza di contratto registra-to. Tuttavia, il comodato verbalenon è soggetto a registrazione (risoluzioni 14/E/2001 e 71/E/2006) e, nelle situazioni de-scritte, il buon senso aiuta a rico-noscere tale adempimento non necessario ai fini della prova dell'utilizzo dell'immobile. Al-tre violazioni (come l’invio della scheda all’Enea per il 65%) sono più gravi, ma è lo stesso legislato-re che ha pensato ad un rimedio, la cosiddetta “remissione in bo-nis” (articolo 2, Dl 16/2012).

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Viene ripresa a tassazione la detrazione 55% (o 65%) legata alle spese di riqualificazione energetica su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente dall’impresa (beni merce o immobili locati), in base alle risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI NON STRUMENTALI

LA POSSIBILE DIFESA

Le disposizioni (legge 296/2006 e Dm 19 febbraio 2007) non prevedono questa limitazione, che sembra contraria allo spirito della norma di incentivare i lavori in grado di migliorare l’efficienza energetica anche dei beni locati o in attesa di cessione

In genere pro contribuente: Ctr Lombardia 4555/1/20106, 1077/1/2016, 2692/66/2015, 2549/12/2015 e 1063/19/2014. Ctp Firenze 661/4 e 687/1 del 2016, Ctp Milano 7514/02/2015, Ctp Lecco 54/1/2013, Ctp Como 109/3/2012, Ctp Bolzano 37/2/2013, Ctp Varese 94/1/2013

Non viene riconosciuta la detrazione 36% (o 50%) ai soci delle società di persone che hanno eseguito lavori di recupero edilizio su immobili destinati alla locazione, in quanto tali immobili costituirebbero beni strumentali all’attività d’impresa

RISTRUTTURAZIONEDI IMMOBILI D’IMPRESADESTINATIALLA LOCAZIONE

Gli immobili abitativi locati non sono beni strumentali né beni merce, per cui la tassazione avviene secondo i criteri di cui all’articolo 90 Tuir (circolare 26/E/2016). Quindi, anche in applicazione della circolare 57/1998, la detrazione è spettante, in analogia a quanto accade all’impresa individuale

La Cassazione con due ordinanze assai criticate (12466e 25568/2015) ha ritenuto che ci sia una presunzione assoluta di strumentalità per gli immobilidelle società, anche se abitativi dati in locazione. Quindi, essendo tali immobili improduttivi di reddito fondiario, il bonus non spetta

Viene accertata la non spettanza delle quote di detrazione relative ad annualità successive, ma non quella dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, in quanto il termine relativo è già decorso

SPESE ACCERTATEOLTRE IL TERMINERIFERITO ALL’ANNODI SOSTENIMENTO

La decorrenza del termine di accertamento relativo all’anno in cui la spesa è stata sostenuta non permette all’ufficio di disconoscere le quote di detrazione successive, che verrebbero così a consolidarsi

A favore del contribuente si sono espresse la Ctr Lombardia (2597/49/2015) e la Ctp Milano (276/29/2013). Si può anche ricordare la linea della Cassazione sugli ammortamenti (sentenza 9834/2016)

Non viene riconosciuta la detrazione del 36-50% o del 55-65% perché le spese sono state sostenute da un familiare non convivente che dispone dell’immobile sulla base di un contratto di comodato non registrato presso l’agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori

COMODATO TRA FAMILIARI NON REGISTRATO

La registrazione del contratto di comodato verbale non è richiesta dalla norma e in passato non è mai stata indicata come obbligatoria dall’agenzia delle Entrate. La prova certa della disponibilità del fabbricato da parte del familiare può essere fornita con altri mezzi

In senso favorevole al contribuente Ctp Forlì 179/02/2014 e 387/1/2014, Ctp Como 43/5/2013. I giudici hanno valorizzato gli elementi portati dal contribuente: il certificato di residenza, il pagamento delle bollette, la dichiarazione del proprietario eccetera

Per i periodi in cui l’obbligo era ancora vigente (cioè fino al 13 maggio 2011) il tardivo invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara determina la ripresa della detrazione operata

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORIPRESENTATAOLTRE I TERMINI

In presenza di tutti gli altri requisiti per poter accedere al beneficio, il mero ritardo dell’invio della comunicazione potrebbe essere qualificato come una mera infrazione di natura formale

In senso favorevole al contribuente, considerando l’invio tardivo come errore formale, si è espressa la Ctp di Milano con decisione 4555/1/2016 (si veda Il Sole-24 Ore del 6 giugno scorso)

In presenza di spese di riqualificazione energetica ammesse dalle norme, il contribuente non invia la comunicazione all’Enea e l’ufficio “riprende” il 55-65%

DOCUMENTAZIONEINVIATA ALL’ENEAOLTRE I 90 GIORNI

Il mancato invio della comunicazione, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, può essere qualificata come una mera infrazione di natura formale

A favore del contribuente (e contro l’opinione dell’Agenzia, espressa ad esempio con la circolare 13/E/2013) si è espressa la Ctr Lombardia, decisione 853/19/2015

In un codominio minimo non tenuto alla nomina dell’amministratore, ogni singolo condomino ha operato autonomamente senza acquisire il codice fiscale per l’edificio. La detrazione viene ora contestata dal fisco

INTERVENTINEI CONDOMÌNIMINIMI (*)

L’apertura del codice fiscale, in una situazione simile, rappresenta una inutile complicazione, essendo sufficiente che il condomino paghi la propria quota di lavori con il bonifico specifico per le detrazioni

In realtà, dopo due documenti in senso contrario (circolare 11/E/2014 e risoluzione 74/E/2015), l'Agenzia, con la circolare 3/E/2016 ha ritenutonon più indispensabile l’apertura del codice fiscale per il “mini-condominio”

LA GIURISPRUDENZALA CONTESTAZIONE

Le contestazioni più frequenti e gli orientamenti della giurisprudenzaLegenda: verde, buone possibilità di difesa; giallo, difesa possibile, ma Cassazione contraria; rosso, possibilità di difesa non elevate

(*) Dopo il chiarimento dell’Agenzia dello scorso mese di marzo, gli uffici non dovrebbero più riprendere la detrazione e dovrebbero annullare eventuali posizioni pregresse contrarie

Detrazioni. Giurisprudenza contrastante sui casi in cui l’ufficio disconosce a privati e imprese gli sconti fiscali del 36-50% e 55-65%

Bonus lavori, la svista finisce in CtpLe contestazioni del fisco (e le possibili difese) dagli invii tardivi agli immobili locati

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Giorgio Gavelli

pRealizzare lavori di ri-strutturazione o di riqualifica-zione energetica dei fabbrica-ti, confidare in un risparmio fi-scale e trovarsi coinvolti in un contenzioso con Entrate, nor-malmente avviato dopo la no-tifica di una cartella esattorialeda parte di Equitalia. È la situa-zione in cui si trovano molticontribuenti, spesso destina-tari del recupero del bonus fat-to valere in sede di modello 730o Unico a causa di un adempi-mento omesso o tardivamenteeseguito, di una interpretazio-ne dell’Agenzia o di un errore di valutazione del proprio consulente, in uno scenario di norme, decreti attuativi, circo-lari e risoluzioni che si sonoandate sovrapponendo negli anni sino a diventare un grovi-glio quasi inestricabile. Il fatto,poi, che le detrazioni si sfrutti-no – almeno in questi ultimi an-ni – in dieci dichiarazioni suc-cessive rende il contenzioso una battaglia di nervi, in quan-to può comportare atti di recu-pero dell’agevolazione ripetu-ti nel tempo, ciascuno dei qualiautonomamente impugnabile e suscettibile di un procedi-mento tributario separato, a volte con esito discordante ri-spetto al precedente.

Sia la procedura che portaall’ottenimento della detra-zione sui lavori di recupero edilizio (36%-50%: articolo 16-bis del Tuir) sia, in particolare,quella per la detrazione sui la-vori volti al risparmio energe-tico (55%-65%: articolo 1, com-mi 344 e seguenti, legge 296/2006) si caratterizzano per un certo grado di formali-smo. Formalità utili per per-mettere di verificare che l’age-volazione premi i contribuen-ti meritevoli, ma che rischia-no, in presenza di controlli caratterizzati da una eccessi-va rigidità interpretativa, dipenalizzare anche situazionicaratterizzate dalla assoluta trasparenza, pur con qualchepecca procedurale.

Da anni l’Agenzia pubblicasul proprio sito due guide,una dedicata alle ristruttura-zioni edilizie, e una che spie-ga le agevolazioni fiscali sulrisparmio energetico, utilimanuali di consultazione perchi non è esperto in materia.Nella prima si legge che la de-

trazione non è riconosciuta,e l’importo eventualmentefruito viene recuperato dagliuffici, quando: 1 non è stata effettuata lacomunicazione preventivaall’Asl competente, se ob-bligatoria;1 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico ban-cario o postale o è stato effet-tuato un bonifico che non ri-porta le indicazioni richieste (causale del versamento, codi-ce fiscale del beneficiario delladetrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del sogget-to a favore del quale il bonificoè effettuato); 1 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;1 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione (salvo deroghe ammesse);1 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urba-nistiche ed edilizie comunali; 1 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di la-voro e quelle relative agli ob-blighi contributivi.

La guida sul risparmio ener-getico non è così esplicita, an-che perché i difetti nella proce-dura e nei documenti possono essere molti e di varia natura.

Alcune contestazioni chesfociano in commissione tri-butaria spesso sono di tipo puramente interpretativo (si veda il grafico in pagina). Adesempio, l’Agenzia nega ladetrazione per risparmioenergetico alle imprese cheeseguono i lavori previsti suimmobili diversi da quellistrumentali utilizzati diretta-mente, o perché locati (riso-luzione 340/E/2008) o per-ché costruiti per la vendita(risoluzione 303/E/2008),nonostante l’opinione con-traria diffusa in dottrina(Norma di comportamentoAdc 184/2012) e nella maggiorparte delle commissioni dimerito (si veda Il Sole 24 Oredel 6 giugno scorso). Para-dossalmente, la Cassazione - alimentando le perplessità inmateria - ha negato alle im-mobiliari di locazione la de-trazione per recupero edili-zio (che spetta solo per gli im-mobili non strumentali e nonmerce: circolare 57/1998).

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Le situazioni a rischio

FOTOLIA

Il caso. I lavori svolti dal detentore e familiare

Il contratto di comodatopuò non essere registratopErrore formale o inadempi-mento sostanziale? Spesso i giu-dici devono sciogliere questo dubbio per i bonus edilizi. Ecces-sivamente formalistica, ad esempio, è stata ritenuta la ri-chiesta dell’Agenzia di disporre di un contratto di comodato regi-strato prima dell’inizio dei lavoriquando la spesa è sostenuta dal parente che vive abitualmente nell’immobile messogli a dispo-sizione. Caso tipico è quello dellaristrutturazione (o della spesa per il risparmio energetico) pa-gata dal figlio che vive nell’ap-partamento confinante (o nella villetta adiacente) ai genitori, di proprietà dei medesimi. I chiari-menti delle Entrate consentono

la detrazione ai comproprietari, ai familiari conviventi e anche ai detentori (affittuari, comodata-ri) ma, in quest’ultimo caso, solo in presenza di contratto registra-to. Tuttavia, il comodato verbalenon è soggetto a registrazione (risoluzioni 14/E/2001 e 71/E/2006) e, nelle situazioni de-scritte, il buon senso aiuta a rico-noscere tale adempimento non necessario ai fini della prova dell'utilizzo dell'immobile. Al-tre violazioni (come l’invio della scheda all’Enea per il 65%) sono più gravi, ma è lo stesso legislato-re che ha pensato ad un rimedio, la cosiddetta “remissione in bo-nis” (articolo 2, Dl 16/2012).

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