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Bollettino Settimanale Anno XXIV - n. 10 Pubblicato sul sito www.agcm.it 10 marzo 2014

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Bollettino

Settimanale

Anno XXIV - n. 10 Pubblicato sul sito www.agcm.it 10 marzo 2014

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SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I773 - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS 

Provvedimento n. 24806 5 

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 10 C11524B - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI 

Provvedimento n. 24805 10 

INDAGINI CONOSCITIVE 18 IC46 – INDAGINE CONOSCITIVA NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO 

Provvedimento n. 24817 18 

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 19 AS1113 - LISTINI DEI PREZZI AL CONSUMO DI ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO. 19 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 22 PS7621 - VEMMA ITALIA-PRODOTTI CON SUCCO DI MANGOSTANO 

Provvedimento n. 24784 22 PS8171 - ASEA-ACQUA DEL BENESSERE 

Provvedimento n. 24785 39 PS8202 - ORGANO GOLD ITALIA 

Provvedimento n. 24786 64 IP198 - MSC CROCIERE-CROCIERE SUL MEDITERRANEO 

Provvedimento n. 24792 81 PS8591 - TIM-TUTTO A SECONDI PER SEMPRE 

Provvedimento n. 24795 88 PS8878 - VODAFONE-ILLIMITATAMENTE PER SEMPRE E PER TUTTI 

Provvedimento n. 24796 99 PS8921 - WIND-INTERNET SMS VOCE ILLIMITATO 

Provvedimento n. 24797 110 PS9059 - ANAGEN.NET E 121DOC.COM-VENDITA FARMACI ON LINE 

Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento 120 PS9059 - ANAGEN.NET E 121DOC.COM-VENDITA FARMACI ON LINE 

Provvedimento n. 24814 121 PS9144 - DREAMCITY - MANCATA CONSEGNA 

Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento 137 PS9144 - DREAMCITY - MANCATA CONSEGNA 

Provvedimento n. 24816 138 PS9311 - VODAFONE DISPONIBILITÀ PRODOTTI 

Avviso di avvio di procedimento istruttorio 146 

VARIE 147 RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90 

Provvedimento n. 24818 147 

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BOLLETTINO N. 10 DEL 10 MARZO 2014

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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I773 - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS Provvedimento n. 24806

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la documentazione trasmessa dal Consorzio BANCOMAT in data 27 giugno 2013 e integrata, da ultimo, in data 28 novembre 2013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il presente procedimento ha ad oggetto l’accordo interbancario, predisposto in seno al Consorzio BANCOMAT, concernente la determinazione delle condizioni di erogazione del servizio di incasso per conto terzi, ovvero, considerando il servizio dal lato della domanda, il pagamento attraverso carta PagoBANCOMAT di bollettini e fatture commerciali emesse da terzi (c.d. Bill Payment). Nello specifico, l’accordo fa riferimento alla definizione, per i suddetti servizi, delle commissioni multilaterali interbancarie (MIF – Multilateral Interchange Fees). 2. La documentazione relativa all’accordo, avente ad oggetto la commissione interbancaria concernente il richiamato servizio, è stata trasmessa all’Autorità dal Consorzio BANCOMAT inizialmente in data 27 giugno 2013 e successivamente integrata - a seguito delle richieste di informazioni inviate dall’Autorità in data 30 luglio e 13 novembre 2013 - in data 19 settembre 2013 e, da ultimo, in data 28 novembre 2013.

II. LE PARTI

3. Consorzio BANCOMAT (di seguito anche Consorzio) è un consorzio al quale partecipano, oltre l’ABI, le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento e gli altri soggetti autorizzati dalle leggi nazionali ed europee ad operare nell’area dei servizi di pagamento in Italia e nell’Unione Europea. 4. Attualmente, aderiscono al Consorzio BANCOMAT 594 soggetti tra cui banche, società capogruppo di gruppi bancari, nonché, a seguito delle recenti adesioni al Consorzio, come emerge nella documentazione agli atti, i più importanti operatori non bancari nazionali attivi nella

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fornitura di servizi di pagamento [omissis]1. Scopo del consorzio è la gestione dei circuiti di pagamento BANCOMAT e PagoBANCOMAT e delle relative carte di pagamento, utilizzabili per effettuare pagamenti su POS (Point of Sale) e/o prelievi presso gli sportelli automatici c.d. ATM (Automated Teller Machine).

III. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

5. L’accordo oggetto del presente procedimento riguarda la specifica fissazione da parte del Consorzio BANCOMAT delle commissioni multilaterali interbancarie (MIF) relative all’erogazione del servizio di Bill Payment, come nel seguito descritto. 6. Tale commissione è stata definita dal Consorzio in 0,10 euro per operazione (Bill Payment) ed è applicata dagli aderenti al Consorzio BANCOMAT a partire dal 3 gennaio 2014, senza la previsione di un termine ultimo di applicazione.

7. Si noti che successivamente al recepimento in Italia della Direttiva 2007/64/CE2 (Payment Services Directive - PSD), si sono sviluppate modalità di pagamento dei Bill Payment alternative al contante e si è ampliato il numero e le categorie di operatori attivi nell’erogazione di tale servizio. Infatti, la PSD, al fine di promuovere una maggiore concorrenza nel settore dei pagamenti al dettaglio, ha introdotto disposizioni che consentono a nuovi operatori, denominati istituti di pagamento o Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), di offrire servizi di pagamento in Italia e nell’Unione Europea.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

8. Il mercato rilevante è rappresentato dal servizio di pagamento, attraverso carte di debito PagoBANCOMAT, dei Bill Payment, ovvero il pagamento tramite carta di moduli e/o ricevute, quali ad esempio i bollettini, emessi da un soggetto terzo creditore. Nello specifico, si tratta del pagamento con carta di debito PagoBANCOMAT di bollette ed altre fatture commerciali effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal creditore/beneficiario. Tale pagamento può essere effettuato oltre che presso i POS o gli ATM, anche attraverso forme di pagamento elettronico online (i c.d. servizi di home banking – CBILL). 9. Rileva osservare che, con riferimento alle carte di debito, il Consorzio BANCOMAT rappresenta uno dei circuiti più diffusi in Italia, sia in termini di numero di carte di debito in circolazione (circa 30 milioni di unità, pari a circa l’80% sul totale nel 2012), sia in termini di

numero di POS attivi (circa 1,2 milioni di unità, pari a circa l’85% sul totale nel 2012)3. 10. Si consideri, inoltre, che a seguito delle recenti adesioni al Consorzio si trovano ad operare in

tale mercato anche importanti operatori non bancari, quali Poste Italiane S.p.A.4, superando i precedenti accordi stipulati e applicando le condizioni attualmente previste dal Consorzio BANCOMAT. 11. La dimensione geografica di tale mercato può essere circoscritta nell’ambito del territorio nazionale in quanto le modalità di offerta appaiono uniformi all’interno dello stesso. In particolare, l’accordo oggetto del presente procedimento riguarda un servizio offerto su tutto il territorio

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2 Cfr. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010. 3 Cfr. dati Banca d’Italia – Supplemento al Bollettino Statistico (indicatori monetari e finanziari), e Consorzio BANCOMAT – www.bancomat.it. 4 Si veda il sito del Consorzio BANCOMAT – www.bancomat.it.

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italiano dalla quasi totalità delle banche e degli operatori non bancari attivi nella fornitura di servizi di pagamento in Italia (PSP). Tale accordo è definito a livello centralizzato ed in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale.

V. VALUTAZIONE DELL’INTESA

V.1. La restrittività dell’intesa

12. Le banche e gli altri PSP aderenti al Consorzio BANCOMAT sono imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE; il Consorzio BANCOMAT costituisce un’associazione di imprese. L’accordo interbancario in esame è una decisione di un’associazione di imprese. Essa costituisce pertanto un’intesa ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. 13. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento rappresentano i corrispettivi versati tra le banche e gli altri PSP attivi nell’offerta dei servizi di Bill Payment. Nel caso di specie, le regole del circuito PagoBANCOMAT prevedono che, per ogni pagamento di bollettino o fattura effettuato con carta PagoBANCOMAT, la banca o il PSP che svolge il ruolo di acquirer corrisponda la commissione interbancaria (MIF) - oggetto dell’intesa - alla banca o PSP che ha emesso la carta (issuer) con la quale è stato effettuato il pagamento. 14. L’esistenza di una commissione uniforme definita a livello di Consorzio determina una soglia minima al di sotto della quale la concorrenza tra acquirer non può ridurre la merchant fee agli

esercenti5, rappresentando una voce di costo comune per le banche e i PSP alla base della definizione delle politiche commerciali nei confronti degli esercenti (c.d. merchant). Infatti, trattandosi di una commissione interbancaria multilaterale, tale soglia è comune per tutte le banche o PSP che convenzionano gli esercenti per il circuito PagoBANCOMAT. 15. La decisione di associazione di imprese oggetto del presente procedimento, prevedendo una definizione centralizzata e uniforme per tutte le banche e PSP della commissione interbancaria, si configura pertanto come un’intesa che incide sull’erogazione dei servizi di pagamento attraverso carte di debito PagoBANCOMAT dei Bill Payment nei confronti dell’utenza finale. Più specificamente, la fissazione di una commissione interbancaria in modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche e dei PSP nelle politiche commerciali alla clientela, ed è quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza sul mercato, peraltro in un contesto in cui nuovi soggetti PSP hanno aderito al Consorzio BANCOMAT. 16. In considerazione dei rischi concorrenziali connessi alla fissazione centralizzata delle commissioni interbancarie, l’Autorità, anche alla luce delle evoluzioni nel contesto comunitario, ha già rilevato, nell’analisi di varie multilateral interchange fees (MIF) su altri servizi di pagamento in Italia, la necessità di valutarne la compatibilità con la normativa sulla concorrenza

seguendo un approccio di efficienza complessiva del sistema6. 17. Alla luce di quanto esposto e coerentemente con i consolidati principi comunitari, la decisione del Consorzio BANCOMAT, relativa alla fissazione della commissione interbancaria sottostante all’erogazione del servizio Bill Payment, potrebbe configurare un’intesa suscettibile di falsare la

concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’articolo 101 del TFUE7.

5 Cfr. provvedimento I720 – Carte di Credito, n. 20076 del 15 luglio 2009, bollettino n. 28/2009 6 Cfr. provvedimento dell’Autorità I704-Assegni MAV-Commissioni Interbancarie, n. 19726 del 9 aprile 2009, Sez. VIII. 7 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1991, Zuchner, C-172/80; decisione della Commissione europea Eurocheques uniformi, del 10 dicembre 1984, in GUCE L 35 del 7 febbraio 1985; decisione della Commissione europea Visa International/Commissione Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio 2002, in GUCE L318 del 22 novembre 2002.

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V.2. L’applicabilità del diritto comunitario

18. La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori (da valutare singolarmente e nei loro effetti cumulativi) che, tra l’altro, includono: la natura

degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate8. 19. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi

di un mercato unico9. 20. In particolare, l’intesa sopra descritta, relativa al servizio di pagamento dei Bill Payment, investe l’intero territorio italiano e interessa la quasi totalità delle banche, comprese quelle estere operanti in Italia e soggette a regolazione nazionale, ed i PSP che prestano in Italia tale servizio. Sul punto, la Commissione Europea osserva che “gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a

livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato”10.

RITENUTO che l’intesa considerata si riferisce all’intero territorio nazionale che costituisce parte sostanziale del mercato comune e che la stessa è quindi suscettibile di causare pregiudizio al commercio tra Stati membri;

RITENUTO che, per quanto esposto, l’intesa relativa al servizio di pagamento attraverso carte di debito PagoBANCOMAT dei Bill Payment è suscettibile di configurare una violazione dell’articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio BANCOMAT, per accertare l'esistenza di una violazione dell’articolo 101 del TFUE; b) la fissazione del termine di giorni quarantacinque decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Nervegna; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; 8 Cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 Trattato CE (Comunicazione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004). 9 Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2005, Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, C-42/84. 10 Cfr. Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. Si veda anche sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters C-309/99.

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e) che il procedimento deve concludersi entro il 19 febbraio 2015. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11524B - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI Provvedimento n. 24805

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli artt. 6, 18 e 19, comma 1, della citata legge;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino un’operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all’articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all’uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 19 giugno 2012 n. 23678, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni S.p.A. e Fondiaria SAI S.p.A.., prescrivendo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, il pieno rispetto di una serie di misure corrispondenti ad un insieme di impegni assunti da UGF, da ultimo in data 6 giugno 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ DI AUTORIZZAZIONE CON MISURE DELLA CONCENTRAZIONE

1. Con il provvedimento del 19 giugno 2012 n. 23678 (nel seguito, anche provvedimento C11524-Unipol/FonSai o provvedimento) l’Autorità ha deliberato di autorizzare l'operazione di concentrazione consistente nella acquisizione, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (nel seguito anche UGF), (i) del controllo esclusivo di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche Premafin), (ii) del controllo esclusivo delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate da Premafin, nonché (iii) delle partecipazioni di controllo e delle partecipazioni in tutte le altre società controllate o partecipate da Premafin, prescrivendo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, una serie di misure. 2. La concentrazione, come espressamente motivato nel provvedimento, avrebbe comportato, infatti, alla luce delle peculiarità della struttura dei gruppi interessati all’operazione e dell’analisi condotta nel corso dell’attività istruttoria, alla costituzione di una posizione dominante in capo all’entità post merger e, quindi, una sostanziale riduzione della concorrenza in diversi mercati produttivi nazionali rami danni (precisamente nei rami 1, 3, 10, 12, 13, 15, 18) e nei mercati

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distributivi provinciali rami danni (individuati in 93 province). Il ramo RC Auto, sia a livello produttivo che distributivo, è quello ove si sarebbero verificati gli effetti più significativi. Inoltre, il provvedimento rileva che l’operazione avrebbe modificato anche gli assetti concorrenziali nei mercati dei rami vita laddove la nuova entità avrebbe incrementato le quote detenute che le assicurano la prima posizione, peraltro in un contesto che avrebbe determinato, per effetto dei legami diretti ed indiretti, una minor pressione concorrenziale con uno dei principali operatori, il gruppo Generali. 3. La concentrazione tra il gruppo UGF e il gruppo Premafin avrebbe prodotto effetti restrittivi in considerazione del fatto che l’entità post merger sarebbe stata il principale gruppo assicurativo italiano nei rami danni con una vastissima base di clientela, dimostrata dalla raccolta premi ed una amplissima rete distributiva in Italia, che le avrebbe conferito una capacità di raccolta difficilmente eguagliabile, con quasi 7500 agenti. In particolare, si sarebbe creato un operatore che, per quote di mercato, indice HHI, differenza rispetto al primo altro concorrente, sarebbe stato in grado di porre in essere politiche di prezzo indipendenti dai concorrenti e dai consumatori finali. 4. Gli effetti in termini di riduzione degli incentivi a competere, connessi alla presente operazione, come rilevato nel provvedimento C11524, sarebbero derivati, inoltre, dal fatto che “il primo concorrente della nuova entità [sarebbe stato] il gruppo Generali il quale [avrebbe avuto] ancor meno incentivi a politiche di prezzo aggressive rispetto all’entità post merger, in funzione dei legami diretti ed indiretti che, attraverso Mediobanca, [sarebbero stati] ulteriormente estesi per effetto della operazione di concentrazione. 5. Alla luce dei sopra richiamati problemi concorrenziali, l’Autorità ha prescritto una serie di misure, tra le quali: g) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ceda i seguenti asset con le descritte modalità e tempistica:

(i) entro [omissis]1dalla chiusura del procedimento, stipuli i contratti di cessione delle società [omissis]; (ii) entro [omissis] dalla chiusura del procedimento, stipuli i contratti di cessione di uno o più rami di azienda, composti, tra l’altro, dai marchi [omissis], dai contratti di assicurazione e di agenzia in essere alla data della cessione, dalle infrastrutture e dalle risorse necessarie a garantire l’operatività dei suddetti rami; (iii) il gruppo Unipol Gruppo Finanziario post-merger dovrà ridurre, per effetto di tali cessioni, le proprie quote di mercato sotto il 30% a livello nazionale e provinciale (o garantire la cessione dell’intera quota acquisita per effetto di tale operazione se la quota del 30% fosse già detenuta prima della concentrazione) in ciascun ramo danni e vita, sulla base dei dati fonte ISVAP; la cessione dovrà comunque garantire la cessione di premi emessi per un ammontare non inferiore a [omissis] miliardi di euro, di cui [omissis] miliardi di euro nei rami danni e in particolare [omissis] milioni di euro nel Ramo RC Auto; (iv) le cessioni dovranno essere effettuate con il ricorso ad un advisor indipendente, di primario standing internazionale, gradito all’Autorità, cui dovrà essere conferito apposito mandato, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., per individuare e garantire la consistenza delle attività da cedere e assicurare che sia preservato il valore di tali asset sino alla cessione nonché procedere alla individuazione dei soggetti terzi acquirenti rispetto alle parti della presente operazione. L’oggetto del mandato dovrà essere sottoposto preventivamente al vaglio dell’Autorità e la nomina dovrà essere effettuata entro [omissis] dalla data di notifica del presente provvedimento. L’advisor dovrà sottoporre

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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all’Autorità, con cadenza trimestrale sino alla piena efficacia della cessione degli asset, relazioni dettagliate che rappresentino lo stato di avanzamento delle attività svolte e aventi ad oggetto gli asset da cedere, riguardanti in particolare la rete agenziale, la consistenza dei premi e di tutte le risorse umane, materiali e immateriali individuate (con dettaglio provinciale e nazionale). Prima della stipulazione dei contratti di cessione, l’advisor sottoporrà un ultimo rapporto dettagliato all’Autorità, al fine di ottenerne una valutazione definitiva”. 6. L’Autorità, nella sua adunanza del 31 gennaio 2013, a seguito della richiesta di proroga del termine di cessione degli asset, di cui alla lettera g) sopra richiamata, presentata da UGF in data 20 novembre 2012, ha deliberato di fissare “…al 19 dicembre 2013 la data, non ulteriormente prorogabile, entro la quale le società parti del Procedimento (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.) dovranno ottemperare alla definitiva cessione degli asset, secondo le modalità – tra l’altro in termini di stipulazione dei contratti, indicatori quantitativi da utilizzare per garantire gli effetti da raggiungere, ruolo da attribuire all’advisor e report da sottoporre all’Autorità – prescritte nella misura lettera g) punti i)-ii)-iii)-iv) del

Provvedimento”2. 7. Inoltre, a seguito di una ulteriore specifica richiesta da parte di UGF, in data 2 luglio 2013, in merito alle “modalità di attuazione delle misure…”, l’Autorità, nell’adunanza del 3 luglio 2013, “ha preso atto, ai fini dell’ottemperanza indicata in oggetto, che Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. procederà a: … c] cedere gli asset assicurativi, di cui alla lettera g) del dispositivo del Provvedimento in oggetto, ‘individuati nell’Information Memorandum (redatto sulla base del mandato conferito a KPMG ed approvato dall’Autorità) inviato[Vi] dall’advisor [pervenuto all’Autorità in data 10 maggio 2013 e inviato alle controparti interessate in pari data] nella consistenza esistente alla data di efficacia

della cessione, [omissis]3.

II. LE INFORMAZIONI ACQUISITE

8. UGF ha fornito una prima relazione sull’esecuzione delle misure di cui al provvedimento del 19 giugno 2012, in data 11 luglio 2012, nella quale si informava l’Autorità che UGF “sta provvedendo, congiuntamente a Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, all’individuazione di un advisor cui affidare il mandato per l’assistenza nello svolgimento del processo di dismissione degli

asset assicurativi….”4. L’Autorità, in data 19 luglio 2012, comunicava, nel prendere atto della comunicazione, che “rimane naturalmente impregiudicata la valutazione definitiva dell’ottemperanza…, la quale richiederà la comunicazione…delle effettive modalità volte ad

assicurare la completa attuazione delle misure”5. 9. In data 23 e 30 luglio 2012, UGF ha reso noti i nominativi degli advisors e ha individuato in KPMG Advisory S.p.A. (nel seguito anche KPMG) quello per la misura lettera g(iv). L’Autorità ne

prendeva atto in data 2 agosto 20126. 10. KPMG ha inviato una prima relazione all’Autorità, in data 5 novembre 2012, avente ad oggetto, tra l’altro, le “modalità tecniche del processo di dismissione” e i nominativi di

“potenziali acquirenti”7.

2 Cfr. doc. 48 comunicazione dell’8/2/2013. 3 Cfr. doc. 58 comunicazione dell’11/7/2013. 4 Cfr. doc.1. 5 Cfr. doc.7. 6 Cfr. doc. 13.

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11. In data 20 novembre 20128 UGF ha formulato istanza di proroga del termine per la cessione degli assets fino al [omissis] 2014. In data 8 febbraio 2013 (con delibera il 31 gennaio 2013), l’Autorità “ha deliberato di prorogare il termine, originariamente individuato entro 15 mesi dalla chiusura del procedimento (ovvero il 19 settembre 2013), fissando al 19 dicembre 2013 la data, non ulteriormente prorogabile, entro la quale le società parti del Procedimento (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.) dovranno ottemperare alla definitiva cessione degli asset, secondo le modalità – tra l’altro in termini di stipulazione dei contratti, indicatori quantitativi da utilizzare per garantire gli effetti da raggiungere, ruolo da attribuire all’advisor e report da sottoporre all’Autorità – prescritte nella misura lettera g) punti i) - ii) - iii) - iv) del Provvedimento”. Inoltre, l’Autorità ricordava che “l’art. 19 della legge n. 287/90, prevede che la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 3,

comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie …”9. 12. Sono seguite le seguenti altre comunicazioni da KPMG, precisamente, in data 4 febbraio 2013, è pervenuta la seconda relazione con le indicazioni del “processo e overview delle controparti

interessate” nonché l’attività di monitoraggio sul perimetro da cedere10. 13. L’Autorità, in data 28 marzo 2013 rilevava a UGF e KPMG, tra l’altro, che “….in base alla stessa relazione inviata da KPMG in data 4 febbraio 2013, il “Perimetro Commerciale” individuato da Unipol Gruppo Finanziario (UGF) non è ancora oggetto di definitiva valutazione

…”11. 14. In data 3 maggio 2013 è pervenuta la terza relazione da KPMG, dalla quale emergeva nuovamente la non conformità del perimetro, nonché le prime fasi di avvio della ricerca di potenziali acquirenti, precisamente il nominativo di alcune società alle quali era stato inviato il

teaser e le manifestazioni di interesse in corso di ricevimento12. 15. L’Autorità rilevava, a fronte di tale relazione, con comunicazione a KPMG e al gruppo UGF, datata 9 maggio 2013, sia profili di non conformità nel perimetro sia una tempistica che poteva

risultare non coerente con il rispetto del termine previsto nelle misure per l’ottemperanza13.

16. In data 2 agosto 2013 è pervenuta da KPMG la quarta relazione14 sullo stato delle attività svolte dall’advisor e, in particolare, sullo stato delle fasi negoziali. Emergeva da tale relazione il ritiro dell’impresa con la quale era in corso una fase di trattativa riservata in esclusiva. Tuttavia, la stessa relazione di KPMG riportava l’esistenza di altri nominativi di imprese che avevano manifestato interesse. 17. L’Autorità, nell’adunanza del 18 settembre 2013, a seguito del ricevimento di tale relazione, ha rappresentato ad UGF e all’advisor, in vista del termine di cessione degli asset, il permanere di profili critici riguardanti il perimetro da vendere e la necessità che, conformemente alla tempista della misura, il processo negoziale venisse portato avanti a fronte delle manifestazioni di interesse

esistenti15.

7 Cfr. doc. 32. 8 Cfr. doc. 35. 9 Cfr. doc. 48. 10 Cfr. doc. 47. 11 Cfr. doc. 51. 12 Cfr. doc. 52. 13 Cfr. doc. 53. 14 Cfr. doc. 61. 15 Cfr. doc. 63 comunicazione del 20/9/2013.

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18. KPMG16, in data 8 ottobre 2013, ha fornito alcuni primi dati e stime a fronte delle manifestazioni di interesse ricevute. L’Autorità, in data 11 ottobre 2013, ha esaminato lo “stato di avanzamento delle attività svolte per l’ottemperanza alla misura” e “nel prendere atto delle fasi negoziali in corso e, in considerazione della necessità di rispettare il termine del 19 dicembre

2013, richiede di informare tempestivamente …”17.

19. La quinta relazione di ottemperanza è pervenuta da KPMG in data 30 ottobre 201318. L’Autorità ha, quindi, comunicato, in data 14 novembre 2013, una serie di rilievi a UGF e KPMG. In dettaglio, veniva specificato che “…l’Autorità ritiene necessario evidenziare come l’andamento dell’intero processo di cessione, comprese tutte le fasi di approfondimento con le controparti interessate, devono essere compatibili con il termine del 19 dicembre 2013 di ‘stipula del contratto di cessione’ (lettera g) (i) e (ii) di cui al provvedimento in oggetto). Ciò comporta la necessità di garantire che le richieste di approfondimento e di precisazione avanzate dalle controparti, così come la valutazione di loro specifiche richieste, siano soddisfatte con la dovuta diligenza e in una tempistica coerente con la sottoposizione di proposte di contratto vincolanti a cui segua l’accettazione da parte di UGF entro il termine perentorio sopra richiamato. Si rammenta al riguardo che il decorso infruttuoso di tale termine comporterà l’applicazione dall’articolo 19

della legge n.287/90 ”19.

20. In data 29 novembre 2013 KPMG ha fornito all’Autorità un resoconto20 in merito all’attività in corso e, nello specifico, le fasi del processo negoziale con la società [omissis]. 21. In data 10 dicembre 2013 l’Autorità ha nuovamente richiesto a UGF e KPMG “di fornire, entro il 19 dicembre 2013, una comunicazione circa le modalità con le quali è stata data attuazione alla misura avente ad oggetto la cessione degli asset di cui alla lettera g) del

Provvedimento C11524 Unipol/Sai Fondiaria…”21. 22. In data 18 dicembre 2013 è pervenuta una comunicazione da UGF nella quale, oltre a ripercorrere le attività svolte nell’ambito del processo di dismissione degli asset, viene rilevato che “tuttavia, alla data odierna, non è pervenuta alcuna offerta vincolante e, nonostante tutto l’impegno profuso da UGF, appare evidente che, ad oggi, non vi è ancora certezza che entro la prescritta scadenza del 19 dicembre possa pervenire un’offerta vincolante e che i contratti relativi alla cessione …possano essere stipulati….Ci preme in ogni caso sottolineare sin d’ora che qualsiasi ritardo sarebbe oggettivamente ed esclusivamente riferibile a situazioni esterne al

Gruppo UGF e certamente a esso non imputabili….”22. La documentazione allegata relativa al processo di dismissione con uno dei potenziali acquirenti interessati all’acquisizione, mostra,

invece, come il dipanarsi del processo negoziale sia stato determinato da UGF23. 23. Infatti, in data 20 dicembre 2013 è pervenuta da UGF comunicazione dell’offerta vincolante

del [omissis] con validità sino al 15 gennaio 201424, ma non l’accettazione di tale offerta - e il conseguente contrato di cessione - da parte di UGF.

16 Cfr. doc. 66. 17 Cfr. doc. 68. 18 Cfr. doc. 71. 19 Cfr. doc. 73. 20 Cfr. doc. 76. 21 Cfr. doc. 78.. 22 Cfr. doc. 79. 23 Cfr. allegati doc. 79, tra gli altri all. 6 e all. 8. 24 Cfr. doc. 80.

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24. L’Autorità, pertanto, con comunicazione inviata a UGF e KPMG in data 23 dicembre 2013, ha rilevato che “…la scadenza per l’ottemperanza alla misura che prevede la stipulazione dei contratti di cessione di cui al Provvedimento in oggetto era fissata al 19 dicembre 2013 e che, allo stato, la documentazione pervenuta non può ritenersi idonea a configurare ottemperanza alle predette misure. L’Autorità richiede di far pervenire, entro il 14 gennaio 2014, il contratto stipulato da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con la definitiva individuazione del perimetro degli asset ceduti. Rimane naturalmente impregiudicata la valutazione definitiva dell’ottemperanza da

parte dell’Autorità”25. 25. In data 23 dicembre 2013 è inoltre pervenuta una nuova relazione da parte di KPMG avente ad

oggetto, tra l’altro, l’offerta vincolante sottoposta da [omissis]26. 26. In data 15 gennaio 2014 UGF non ha fatto pervenire comunicazione dell’avvenuta stipulazione del contratto di cessione come, invece, prescritto dall’Autorità ed ha, invece, comunicato, in pari

data, di aver ricevuto un’altra offerta da [omissis]27. Più precisamente, da comunicazione del 21 gennaio 2014, risulta che “…i Consigli di Amministrazione di UGF e di UnipolSai, tenutisi in data 15 gennaio 2014, hanno ritenuto di non poter accettare l’Offerta [(omissis)]. Tuttavia, anche al fine di ottemperare prontamente alle misure previste dal Provvedimento, per il 21 gennaio p.v. sono stati convocati i Consigli di Amministrazione delle predette Società per valutare e se del caso accettare l’offerta presentata a UnipolSai da [omissis], che prima facie pare consentire a UGF il

rispetto della misura di cui alla lettera g) del Provvedimento”28. 27. In merito a tale nuova offerta KPMG, in data 23 gennaio 2014, ha fatto pervenire una relazione 29 (la sesta relazione periodica trimestrale) dalla quale risulta che l’advisor non “ha ricevuto il dettaglio puntuale …del Perimetro oggetto dell’Offerta di [omissis]” e l’esistenza, dalle informazioni in suo possesso, di profili di non conformità, tra l’altro, [omissis]. 28. In data 30 gennaio 2014, UGF ha inviato una comunicazione nella quale si informa che, il Consiglio di Amministrazione di UGF, nella riunione del 21 gennaio 2014, ha deliberato “di intraprendere immediatamente le negoziazioni in esclusiva … per giungere …(entro e non oltre il

[omissis]) alla conclusione di un contratto di cessione…”30. A tale comunicazione è allegata la lettera di UGF a [omissis] nella quale viene rappresentata la disponibilità a discutere e negoziare su base esclusiva i termini della proposta avanzata dalla controparte. 29. In tale comunicazione, che peraltro risulta priva di dettagli circa la completa composizione degli attivi e/o dei rami di azienda da cedere, non viene rappresentata la stipulazione di un contratto di cessione. Si tratta, infatti, di una mera comunicazione di avvio “di un periodo di

negoziazione in esclusiva, per giungere alla stipulazione dei relativi documenti contrattuali” 31. 30. L’Autorità, con lettera del 6 febbraio 2014, ha quindi rilevato che: “… la scadenza per l’ottemperanza alla misura che prevede la stipulazione dei contratti di cessione di cui al Provvedimento in oggetto era fissata al 19 dicembre 2013 e che, allo stato, la documentazione

25 Cfr. doc. 82. 26 Cfr. doc. 83. 27 Cfr. doc. 84. 28 Cfr doc. 86. 29 Cfr. doc. 87. 30 Cfr. doc. 90. 31 Cfr. doc. 90.

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pervenuta e gli elementi forniti da KPMG Advisory S.p.A., da ultimo in data 23 gennaio 2014, non

possono ritenersi idonei a configurare ottemperanza alle predette misure”32.

III. VALUTAZIONI

31. L’ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera g) del provvedimento C11524, anche tenuto conto della comunicazione dell’Autorità dell’8 febbraio 2013, richiedeva che alla scadenza del termine del 19 dicembre 2013 venisse fornita evidenza di un contratto avente efficacia vincolante tra le parti che avesse ad oggetto la vendita dei rami di azienda così come individuati nel suddetto provvedimento. 32. Alla data odierna il contratto avente ad oggetto la cessione dei rami d’azienda non è stato stipulato e, in ragione di ciò, UGF rimane nella piena e totale disponibilità degli asset dei quali avrebbe invece dovuto garantire la cessione al più tardi alla data del 19 dicembre 2013. 33. Dalla documentazione agli atti e sopra riportata emerge che UGF, nonostante le ripetute sollecitazioni e le indicazioni dell’Autorità, non ha adempiuto all’obbligo di svolgere un processo di dismissione che culminasse con la stipulazione del contratto di cessione degli asset entro il 19 dicembre 2013. 34. Sulla base di quanto precede, emerge che UGF - non avendo provveduto entro il 19 dicembre 2013 a realizzare la cessione degli asset assicurativi, come prescritto alla lettera g) del dispositivo del provvedimento (comprensivi della porzione del debito verso Mediobanca S.p.A. individuata alla lettera f) ii) del provvedimento C11524) - non ha dato esecuzione alle prescrizioni nei termini e con le modalità puntualmente indicate nel provvedimento C11524 dell’Autorità, deliberato in data 19 giugno 2012. Ricorrono, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, volto alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità del 19 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. la violazione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato, nei limiti sopra esposti, alla delibera dell'Autorità del 19 giugno 2012, n. 23678; b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosella Creatini; c) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza dell'Autorità dai legali rappresentanti delle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ovvero da persone da essi delegate; d) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti; e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2014.

32 Cfr. doc. 91.

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Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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INDAGINI CONOSCITIVE

IC46 – INDAGINE CONOSCITIVA NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO Provvedimento n. 24817

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Prof. Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 2, della legge citata, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

VISTO il proprio provvedimento del 21 dicembre 2011, con il quale l’Autorità ha deciso di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva riguardante il settore del teleriscaldamento;

VISTO l’allegato al presente provvedimento, contenente le conclusioni dell’indagine riguardante il settore del teleriscaldamento;

DELIBERA

di procedere alla chiusura dell’indagine conoscitiva Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1113 - LISTINI DEI PREZZI AL CONSUMO DI ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO. Roma, 5 marzo 2014

Ministro per lo Sviluppo Economico Unioncamere Camera di Commercio di Parma

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell’esercizio del potere di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 19 febbraio 2014, ha ritenuto opportuno svolgere alcune considerazioni sia in merito alle circolari 3344/C del 28 luglio 1994 e 3373/C del 20 giugno 1995 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, riguardanti la pubblicazione, da parte delle Camere di Commercio, dei prezzi prevalenti praticati al consumo di alcuni prodotti petroliferi tra cui il GPL ad uso riscaldamento, sia in merito alle specifiche modalità di rilevazione di tali listini da parte della Camera di Commercio di Parma. Con riferimento al tema della pubblicazione dei listini dei prezzi al consumo di alcuni combustibili, l’Autorità osserva che la trasparenza indotta dalle circolari ministeriali 3344/C e 3373/C, che invitano le Camere di Commercio a pubblicare quindicinalmente la media aritmetica dei prezzi fatti pervenire dalle imprese, può assumere una connotazione anticompetitiva, nella misura in cui tali listini, essendo aggiornati quindicinalmente, sono elaborati sulla base dei prezzi

non solo correnti, ma anche futuri1, il che tende a facilitare il coordinamento degli andamenti delle politiche commerciali praticate dalle imprese attive nel medesimo mercato locale. Peraltro, la pubblicazione del listino camerale può favorire altresì la convergenza verso l’alto dei prezzi effettivamente praticati ai consumatori, a danno di questi ultimi, dal momento che il valore pubblicato può ben rappresentare un potenziale riferimento per la definizione delle politiche commerciali da parte degli operatori. In aggiunta alla questioni generali appena descritte in merito alla pubblicazione delle quotazioni, pone ulteriori problemi di ordine concorrenziale il ricorso da parte della Camera di Commercio ad una associazione di categoria di imprese per effettuare la rilevazione dei prezzi e l’elaborazione della media aritmetica degli stessi. Si tratta di una situazione, accertata dall’Autorità nel caso della Camera di Commercio di Parma ma probabilmente presente anche in altri contesti geografici.

1 Sulla base delle informazioni raccolte, infatti, i prezzi sono comunicati dalle imprese anche fino a 20 giorni prima rispetto alla data di pubblicazione del listino ufficiale.

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Nel compiere la rilevazione dei dati di prezzo e l’elaborazione del listino, infatti, l’associazione di categoria, che nel caso di Parma è ASCOM, potrebbe rappresentare il veicolo attraverso il quale le imprese aderenti alla stessa si scambiano informazioni sui prezzi e fissano in maniera coordinata il listino, successivamente pubblicato dalla Camera di Commercio, che costituisce il principale riferimento per la definizione delle condizioni di fornitura del GPL ad uso riscaldamento nonché degli altri prodotti petroliferi (gasolio da riscaldamento e per uso agricolo e olio combustibile) oggetto della rilevazione. Peraltro, anche nel caso in cui le imprese comunicassero i prezzi ad ASCOM Parma senza svolgere alcuna attività di manipolazione del listino trasmesso alla Camera di Commercio, e l’associazione di categoria si limitasse ad elaborare la media aritmetica dei prezzi comunicati dai singoli operatori sulla base delle indicazioni fornite dalle circolari ministeriali, ASCOM potrebbe costituire la sede in cui si realizza uno scambio di dati commercialmente sensibili tra le imprese associate. Al riguardo, rileva osservare che anche la mera conoscenza reciproca delle imprese che partecipano di volta in volta alla rilevazione consentirebbe di ridurre drasticamente l’incertezza strategica connessa alla loro operatività sul mercato, favorendo la realizzazione di disegni collusivi tra le stesse. Inoltre, un’eventuale disclosure in sede di associazione di categoria dei suddetti dati consentirebbe alle imprese associate di accedere potenzialmente, non solo ai prezzi correnti praticati dai concorrenti, ma anche a quelli futuri. In tale contesto, il rischio di coordinamento tra imprese appare particolarmente elevato in mercati del prodotto che hanno una dimensione geografica locale (come quelli dei combustibili da riscaldamento domestico), all’interno dei quali gli operatori storici radicati sul territorio detengono una posizione di mercato significativa. Nel caso del GPL sfuso ad uso riscaldamento, inoltre, un eventuale disegno collusivo tra operatori è facilitato dalle difficoltà per i consumatori di passare da un fornitore all’altro, in ragione del ricorso prevalente in tale mercato a contratti pluriennali di

somministrazione in esclusiva2. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che il Ministero dello Sviluppo Economico prenda in considerazione la modifica delle disposizioni contenute nelle citate circolari ministeriali, nel senso di rimuovere il riferimento alla pubblicazione delle rilevazioni dei prezzi; rilevazioni che potrebbero essere mantenute, ai fini di un’attività pro-consumeristica di monitoraggio e controllo di eventuali andamenti anomali dei prezzi, internamente alle Camere di Commercio.

2 L’Autorità ha infatti già avuto modo di constatare che la formula contrattuale, a cui gli utenti domestici fanno ampio ricorso, del comodato d’uso dei serbatoi, nei quali viene immagazzinato il GPL sfuso ad uso riscaldamento, conduce a rapporti pluriennali di fornitura esclusiva di tale prodotto petrolifero. Cfr. I700 – Prezzo del GPL per riscaldamento Regione Sardegna, provv. n. 20931 del 24 marzo 2010, in Boll. n. 12/10, e AS830 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, in Boll. 15/11.

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L’Autorità auspica altresì che le Camere di Commercio provvedano comunque in proprio alla raccolta dei dati di prezzo e alla loro elaborazione, senza delegarla agli operatori e/o alle loro associazioni di categoria, e in particolare che la Camera di Commercio di Parma provveda a modificare la modalità attualmente impiegata di rilevazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, svolgendo direttamente sia l’attività di raccolta che di elaborazione dei listini comunicati dalle imprese.

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS7621 - VEMMA ITALIA-PRODOTTI CON SUCCO DI MANGOSTANO Provvedimento n. 24784

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS7621 del 10 giugno 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Vemma Italia S.r.l.;

VISTA la delibera dell’Autorità dell’11 settembre 2013 con la quale è stata disposta la proroga al termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Vemma Italia S.r.l. (di seguito anche Vemma) opera nel commercio al dettaglio di vari prodotti a base di succo di mangostano, ad alcuni dei quali verrebbero attribuite particolari proprietà terapeutiche, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta).

Nell’esercizio chiuso al 2012 ha realizzato un fatturato di circa [inferiore a 1 milione di]1 euro. 2. Due consumatori, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il presente procedimento, che trae origine dalle segnalazioni di due consumatori, concerne il comportamento posto in essere da Vemma, in qualità di professionista, consistente nella creazione e gestione di un articolato sistema di promozione e commercializzazione di prodotti a base di mangostano. Tale sistema prevede, da un lato, il coinvolgimento e la partecipazione di consumatori in uno schema di acquisto e vendita dei suddetti prodotti nel quale gli stessi sono incentivati a sponsorizzare, per il loro ingresso nel Sistema Vemma, un numero sempre crescente di altri consumatori/venditori, dall’altro, l’attribuzione ai prodotti (nei messaggi su Internet) di alcune proprietà benefiche. 4. La partecipazione al sistema di vendita, assumendo la qualità di “brand partner”, richiede la registrazione al sito dell’azienda Vemma (www.vemma.com), la registrazione di un ordine in

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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spedizione automatica e l’eventuale acquisto di un pacchetto di reclutamento di diverso ma significativo valore (“Vemma Builder Pack Silver” del costo di 604 euro e “Vemma Builder Pack Gold” del costo di 1.007 euro) che sono elementi necessari per poter accedere ai diversi bonus/commissioni indicati in uno specifico Piano dei compensi (di seguito anche PdC). 5. Nel Sistema Vemma l’incaricato percepisce una remunerazione in ragione dei soggetti che riesce a reclutare nonché alcune commissioni calcolate sui volumi di vendite da lui direttamente ed indirettamente procurate a Vemma, comprese quelle procurate da incaricati che lui stesso ha provveduto ad inserire nel Sistema Vemma. 6. Il Piano dei compensi prevede, per poter accedere alle commissioni ed ai bonus promessi, una serie di vincoli che ne limitano la loro entità e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, dirette ed indirette, realizzate. In particolare, sono necessari ordini diretti mensili per un ammontare minimo in termini di volume commissionabile (CV) nonché il possesso, da parte degli incaricati della “downline”, di specifici requisiti. 7. Oltre a questi aspetti di attrazione economica, vengono enfatizzate dal professionista e dai suoi incaricati le particolari caratteristiche degli integratori Vemma a base di mangostano in modo che risultino funzionali a creare un’immagine, presso i clienti finali, di prodotti di particolare pregio sotto il profilo delle qualità benefiche e/o salutistiche. 8. Messaggi con contenuto salutistico si ritrovano sul sito internet del professionista, per quanto attiene ai prodotti Vemma ai quale vengono attribuite, per via di uno dei suoi ingredienti, il mangostano, straordinarie proprietà antiossidanti e il Vemma Nutrition Program che andrebbe considerato come una sorta di assicurazione sulla salute.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

i) L’iter del procedimento

9. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e sulla base di segnalazioni di consumatori relative a una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere da parte di Vemma nelle attività di commercializzazione e vendita di integratori alimentari, in data 10 giugno 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS7621 nei confronti di Vemma, per presunta violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo. 10. In data 29 luglio 2013, è pervenuta una nota del professionista con la quale si trasmetteva una serie di impegni in ragione dei rilievi formulati nella comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta di proroga del termine di conclusione del procedimento. 11. In data 11 settembre 2013 l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni presentati dalla Parte e la proroga del termine di conclusione del procedimento fino al 7 gennaio 2014. 12. In data 23 ottobre 2013, si è tenuta presso i locali dell’Autorità un’audizione dei rappresentanti di Vemma, durante la quale la Parte ha formulato richiesta di proroga del temine di conclusione del procedimento 13. In data 15 novembre 2013 veniva comunicata alla Parte la proroga del termine di conclusione del procedimento al 6 febbraio 2014. 14. Con successive note del 27 novembre e 10 dicembre 2013 si fornivano ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle nuove modalità di calcolo dei compensi ed il nuovo regolamento della società. 15. In data 12 dicembre 2013, veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria fissata al 23 dicembre 2013.

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16. In data 23 dicembre 2013, il professionista faceva pervenire la memoria difensiva finale con allegata versione del nuovo Piano di remunerazione.

ii) Le evidenze acquisite

a) L’attività distributiva Vemma

17. L’attività commerciale di distribuzione e promozione in Italia di Vemma è iniziata nel gennaio 2011 con un fatturato pari a oltre [1-5] milioni di euro nel 2011 e a circa [inferiore a 1 milione di] euro nel 2012. 18. In merito alla dimensione della rete di vendita, dagli accertamenti effettuati e dalle informazioni fornite dal professionista, è emerso che il sistema di distribuzione interessava, nel

2013, [1.000-5.000] incaricati di cui solamente [meno di 500] attivi2 pari al 27% del totale3. La qualifica di attivi si ottiene e mantiene effettuando un ordine periodico di acquisto di prodotti o un

ordine di acquisto al prezzo all’ingrosso4. 19. Specificamente, il numero di incaricati che risultano entrati nel Sistema nel primo semestre 2013, con i pacchi promozionali “Gold” e “Silver” sono stati pari rispettivamente a [meno di 100] e [meno di 100] (il [omissis] del totale dei nuovi incaricati) mentre il numero di incaricati entrati nel sistema con i suddetti pacchi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 24 ottobre 2013 sono

stati rispettivamente pari a [meno di 100] e [100-150] (il [omissis] dei nuovi incaricati)5. 20. Dai dati acquisiti in sede ispettiva risulta che il numero di nuovi incaricati entrati nel sistema nel 2012 e nei primi cinque mesi del 2013 è stato pari rispettivamente a [501-1.000] e a [501-1.000]. Inoltre, fra i [250-500] incaricati attivi che, nel periodo compreso tra settembre 2012 e giugno 2013 hanno sottoscritto ordini, solo [meno di 100] in media realizzano un volume di vendita di un qualche significato, cioè tale da generare semestralmente commissioni di intermediazione al di sopra di 1.000 euro, mentre quasi tutti gli altri incaricati ricevono compensi piuttosto contenuti, se non irrisori. 21. Dai dati raccolti, risulta che Vemma ha ricevuto circa [2.500-5.000] ordini nel periodo compreso tra settembre 2012 e giugno 2013, con un valore medio, depurato del Builder Pack, di circa [100-150] euro per ordine. 22. Dai dati di vendita dei prodotti risulta inoltre che una parte non indifferente degli ordini afferisce agli acquisti effettuati dagli stessi incaricati, presumibilmente per autoconsumo, che nel sistema sono denominati “autoship”. Infatti, nel periodo compreso tra il settembre 2012 e il giugno 2013, il reddito generato dalla vendita di prodotti in autoship è stato di euro [omissis] mentre quello generato dalla vendita di prodotti non in autoship è stato di gran lunga inferiore e pari a [omissis] euro.

b) La fase di reclutamento

23. Nel Sistema Vemma il consumatore si registra senza dover sostenere inizialmente alcun costo, sottoscrivendo un contratto con allegato il Piano dei compensi, e ha la possibilità di acquistare uno dei pacchi promozionali offerti (Builder Pack), al quale è collegata la partecipazione al Piano stesso.

2 Cfr. doc. 9, punto 5. 3 Cfr. doc. 23, punto f). 4 Cfr. doc. 16, punto 6. 5 Cfr doc. 23, punto a).

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24. In particolare, all’incaricato dopo la registrazione è richiesto di effettuare un ordine in spedizione automatica per un valore di almeno 60 QV (Qualifying Volume) ogni mese. Una volta qualificata l’attività tramite l’iscrizione di almeno un Brand Partner in ciascuno dei team di destra e di sinistra (la qualifica di attivo si ottiene con un ordine attivo di almeno 60 punti premio in Spedizione Automatica), l’incaricato acquisisce il diritto di guadagnare reddito immediato. 25. L’incaricato ha altresì la possibilità di acquistare un Builder Pack: “Silver” al prezzo di euro 599 oppure “Gold” al prezzo di euro 999 al fine di poter beneficiare pienamente dei compensi previsti dal PdC. Con ciascuno di questi Builder pack (Silver e Gold), il consumatore/incaricato acquista un diverso campionario di prodotti Vemma, corrispondente ad un diverso valore (espresso in QV): specificamente, al pacchetto Silver corrispondono 400 QV, a quello Gold 800 QV. In base al pacco acquistato, l’incaricato ha diverse e maggiori “opportunità” di beneficiare delle commissioni previste dal PdC. 26. Dai dati acquisiti relativamente al periodo settembre 2012 – giugno 2013, risulta che una parte consistente del fatturato realizzato da Vemma, intorno al [omissis], discende direttamente dalla vendita dei Builder Packs agli incaricati.

c) Il Piano di compensazione Vemma

27. Come detto, l’incaricato alla vendita sottoscrive con Vemma un contratto che disciplina i meccanismi, alquanto complessi, per ricevere i compensi previsti dal PdC. In particolare, l’incaricato percepisce i compensi sia in ragione dell’inserimento di altri incaricati da lui sponsorizzati, sia in virtù dei volumi di vendite da lui direttamente procurate a Vemma, nonché su quelle procurate dagli incaricati della sua cosiddetta “downline”. 28. Esaminando in dettaglio il Piano dei compensi, la remunerazione si compone, principalmente, delle seguenti voci: i) “Cycle Bonus”, ii) “Enroller matching bonus”; iii) “Second tier matching bonus”; iv) “Momentum Bonus”; v) “Platinum Club Bonus”. 29. Il Cycle Bonus viene corrisposto ai Brand Partner attivi con un ordine di 120 punti premio in Spedizione Automatica e con due Brand Partner attivi arruolati personalmente, uno per ciascun team. Alla fine di ogni periodo di volume (settimana), il Brand Partner potrà guadagnare un Cycle Bonus di circa 20 USD se avrà 180 punti premio in un team e 360 punti premio nell’altro (i lati possono alternarsi). Il valore dei cicli settimanali viene calcolato ogni settimana in base alle

vendite totali divise per la quantità dei cicli qualificati6. 30. L’Enroller Matching Bonus richiede per la sua corresponsione che l’incaricato sia attivo e qualificato con un ordine registrato di 120 punti premio in Spedizione Automatica e quattro Brand Partner attivi iscritti personalmente, di cui uno per ogni team e due ovunque nei due team. Il suddetto bonus paga all’Enroller il 10% su tutti gli importi dei Cycle Bonus guadagnati dai Brand Partner iscritti personalmente. Se un Brand Partner non soddisfa i criteri di qualifica, tale bonus

sarà trasferito al primo Enroller in upline avente i requisiti7. 31. Il Second Tier Matching Bonus richiede che l’incaricato sia attivo e qualificato con un ordine registrato di 120 punti premio in Spedizione Automatica e sei Brand Partner attivi iscritti

6 Livelli di guadagno per i Cycle: i livelli di guadagno per Cycle si applicano solo al Cycle Bonus e non influenzano nessuna delle altre aree di reddito del Piano Compensi Vemma. Una volta raggiunto il massimo livello di guadagno in Cycle per quella posizione per quattro (4) settimane consecutive, al Brand Partner sarà assegnata una (1) nuova posizione sopra quella in cui ha raggiunto il massimo livello di guadagno. Tale posizione avrà lo stesso limite di guadagno, sempre che il Brand Partner non avanzi a un rank superiore come specificato sotto. I Brand Partner possono possedere fino a un massimo di due (2) posizioni, quattro (4) posizioni per le coppie sposate. 7 Un Brand Partner non può guadagnare l’Enroller Matching Bonus ed il Second Tier Matching Bonus per lo stesso Brand Partner presente nella downline. In caso di trasferimento dell’Enroller Matching Bonus, causa non idoneità dell’Enroller, verrà trasferito anche il Second Tier Matching Bonus.

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personalmente, di cui uno per ogni team e quattro ovunque nei due team. I Brand Partner non solo possono guadagnare sulle persone che iscrivono personalmente, ma possono anche guadagnare un Matching Bonus del 10% su tutti gli importi dei Cycle Bonus percepiti dai Brand Partner iscritti. Se un Brand Partner non soddisfa i criteri di qualifica, il Second Tier Matching Bonus sarà

trasferito al primo Enroller in upline avente i requisiti8. 32. Il Momentum Bonus viene corrisposto all’incaricato che sia attivo e qualificato con un ordine registrato di 120 punti premio in Spedizione Automatica e con un Brand Partner attivo iscritto

personalmente in ogni Team. I requisiti aggiuntivi sono indicati nella tabella sottostante9.

8 Un Brand Partner non può guadagnare l’Enroller Matching Bonus ed il Second Tier Matching Bonus per lo stesso Brand Partner presente nella downline. In caso di trasferimento dell’Enroller Matching Bonus, causa non idoneità dell’Enroller, verrà trasferito anche il Second Tier Matching Bonus. 9 Questo bonus versa un premio al termine di ogni Rank Advancement (Avanzamento di livello) di quattro (4) settimane, sulla base dei Livelli di Pagamento riconosciuti durante l’attuale o il precedente periodo di avanzamento. Il Momentum Bonus viene ripartito proporzionalmente tra tutti i partecipanti che si sono qualificati sulla base del “Livello di Pagamento”. Il Momentum Bonus Pool racchiude approssimativamente il tre percento (3%) delle vendite generate dai paesi che partecipano al Momentum Bonus e non comprende gli ordini sui quali è stato pagato un Fast Start Bonus. Il volume accumulato per il Momentum Bonus all’interno di un periodo di avanzamento di livello di quattro (4) settimane non viene trasferito al periodo successivo di quattro (4) settimane. Il compenso per ogni livello può variare da periodo a periodo. I Brand Partner possono partecipare ai pool a ogni livello Pin del Momentum per un periodo non superiore ai dodici (12) mesi dalla data in cui è stato loro riconosciuto il Pin di Livello Momentum. I Brand Partner che non soddisfano i requisiti per il livello che è stato riconosciuto, possono comunque partecipare ad un pool inferiore per il quale siano soddisfatti i requisiti. Tutti i Brand Partner che ottengono il Livello Diamond o superiore e hanno un “Livello di Pagamento” Gold su ogni lato nella della linea di arruolamento passeranno dal Momentum Bonus al Platinum Club Bonus.

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33. Infine il “Platinum Club Bonus” richiede che il brand partner sia attivo e qualificato con un ordine di 120 punti premio in Spedizione Automatica. I Brand Partner devono aver acquistato un

Silver Builder Pack o superiore nei primi 60 giorni di iscrizione10. 34. Da un verbale della Guardia di Finanza che ha intervistato alcuni incaricati del sistema che hanno percepito i redditi più alti risulta anche l’esistenza di un bonus denominato “franzy bonus”. Il soggetto intervistato dichiara che “ogni incaricato ha due linee di vendita, la destra e la sinistra. Quando da una linea vengono accumulati almeno 180 punti e dall’altra almeno 360 si genera un cosiddetto ciclo volume dal quale deriva l’accredito di circa 15 euro. Il guadagno può derivare anche dai cosiddetti momentum bonus e dal franzy bonus. Il primo, dal quale si può generare un guadagno variabile da 75 a 225 euro a seconda della qualifica ricoperta nel sistema, è generato dall’accumulo di almeno 500 punti per linea in un arco temporale di un mese definito da Vemma. Il “franzy bonus”, invece, consiste nel far sottoscrivere, in una settimana, l’adesione al sistema a tre incaricati e viene pagato in proporzione agli acquisti effettuati da questi ultimi; questo può variare da 150 a 30 euro. I compensi vengono pagati mediante bonifico bancario proveniente dall’estero” (doc. 30, all.8). 35. Il Piano prevede ulteriori vincoli per poter accedere alle commissioni ed ai bonus previsti che limitano i compensi percepiti e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, direttamente od indirettamente (attraverso i soggetti sponsorizzati), realizzati da un incaricato.

10 I Brand Partner devono raggiungere il “Livello di Pagamento” Diamond o superiore ed avere un “Brand Partner pagato come Gold” su ogni lato della linea di arruolamento e 500 punti premio costituiti da ordini in Spedizione Automatica e/o Builder Pack lungo la linea di arruolamento su ogni lato del proprio business in un periodo di avanzamento di quattro settimane. Una volta che i Brand Partner sono eleggibili per il Platinum Club, potranno beneficiare del bonus ogni volta che rispetteranno i requisiti durante l’avanzamento di livello di quattro settimane

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d) I prodotti Vemma

36. Il professionista ha prodotto le confezioni di tutti gli integratori distribuite sul mercato italiano. Tutti gli integratori (Bode Burn, Bode E-cleans, Mangosteen Plus, Vemma Premium, Verve) sono inseriti nel registro degli integratori del Ministero della Salute. Le confezioni non riportano alcun claim salutistico. 37. Nel corso del procedimento è stato acquisito materiale promozionale nel quale alcuni integratori Vemma venivano promossi vantando specificamente la loro straordinaria efficacia come antiossidanti. 38. In considerazione dei messaggi promozionali veicolati dal professionista con riferimento alle proprietà benefiche/salutistiche degli integratori Vemma, che vengono presentati in modo enfatico utilizzando locuzioni come “molto probabilmente il più potente liquido antiossidante” e “alla

scoperta dell’integratore perfetto”11 sono state esaminate le caratteristiche dei prodotti. 39. Le modalità di descrizione delle proprietà dei prodotti riportate da Vemma circa le vitamine e i minerali appaiono rispettare le prescrizioni disciplinate nel regolamento UE del 16 maggio 2012, n. 432 (Claims).

iii) Le argomentazioni difensive del professionista

a) Sulla natura piramidale del Sistema Vemma

40. Vemma ha precisato quanto segue: a) di disconoscere, pregiudizialmente, la qualifica di consumatore per l’incaricato alle vendite inserito nel sistema Vemma. Il professionista - partendo dal regime fiscale applicato che è di tipo agevolato e “[…] connesso ad operazioni di intermediazione commerciale” ed assimilando l’incaricato ad un “franchisee” - afferma che “[…] gli incaricati sono economicamente indipendenti dalla società mandante, sono dotati di autonomia organizzativa e svolgono la propria attività con assunzione del rischio di impresa”; b) che una vendita piramidale sussiste se un incaricato percepisce mediamente più provvigioni "... dall'entrata di altri consumatori nel sistema" piuttosto che dalla "...vendita o dal consumo di prodotti” e che l’articolo 5, comma 1, della legge n. 173/05 non distingue tra vendite dirette o indirette; c) il cosiddetto “fast start bonus” non è valido in alcuni paesi europei (tra cui l’Italia) per cui la contestazione circa l’esistenza di un bonus immediato all’inserimento di un nuovo incaricato risulta infondata. d) “La possibile presenza di remunerazioni incrementali all’incaricato legate alla formazione di un team, quindi al coinvolgimento di altri soggetti nell’organizzazione di vendita, non è certamente prova della prevalenza del reclutamento di nuovi aderenti rispetto all’obiettivo primario rappresentato comunque dalla generazione del fatturato conseguente la vendita dei prodotti. [..] non riteniamo che la presenza di singoli incentivi al reclutamento possa di per sé qualificare il sistema di vendita come piramidale. [..] il sistema non ha natura piramidale in

quanto non premia il mero reclutamento in assenza della intermediazione di prodotti”12. Infatti, “Non esiste alcuna remunerazione corrisposta per l’arruolamento di nuovi soggetti, al contrario tutte le remunerazioni sono collegate alle intermediazioni di prodotto, nello spirito di

11 Cfr. doc. 9, all. 11 12 Cfr. doc. 9, punto 3.

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corrispondere maggiori compensi agli incaricati in grado di intermediare, direttamente o

indirettamente, maggiori quantitativi di prodotti”13. e) “L’autoship è un meccanismo organizzativo che non ha di certo la funzione di imporre alcunché, né tanto meno acquisti periodici obbligati. In tal senso, il meccanismo di spedizione automatica (autoship) costituisce solo una modalità di effettuazione dell’ordine la quale non è né

obbligatoria, né irrevocabile, potendo anzi essere disdetta in ogni momento”14. Sul punto il professionista ha precisato che “L’ingresso nel sistema di vendita Vemma non prevede alcun obbligo di acquisto […] Vemma, oltre a non richiedere alcun corrispettivo in sede di registrazione, non impone agli incaricati l’acquisto di alcun pacco promozionale per acquisire il ruolo di

incaricato alle vendite”15 e che “In sede di reclutamento non sussiste in fatto e in diritto alcun

incentivo all’acquisto a carico del neo incaricato”16. Ciò sarebbe dimostrato dalla percentuale di incaricati che al momento dell’ingresso hanno acquistato uno dei pacchi Silver o Gold (e pari al 22% nel secondo semestre 2012 e primi dieci mesi del 2013) “Fin quando non è raggiunta la prova certa che gli incaricati sono prevalentemente remunerati (dunque che 50% + 1 dei bonus e/o compensi nei fatti percepiti) con riferimento esclusivo alle attività di reclutamento, il sistema dei compensi non riteniamo debba essere in alcun modo

sindacato”17. “La possibile presenza di remunerazioni incrementali all’incaricato legate alla formazione di un team, ma comunque legati (come nel caso di specie) al fatturato riferibile ai nuovi incaricati non è certamente prova della prevalenza del reclutamento di nuovi aderenti rispetto all’obiettivo primario rappresentato comunque dalla generazione del fatturato conseguente la vendita dei prodotti. [..] il sistema non ha natura piramidale in quanto non premia il mero reclutamento in

assenza di intermediazione di prodotti”18.

b) Sulle proprietà salutistiche dei prodotti

41. Il professionista precisa, in merito ai messaggi oggetto di censura, che le proprietà attribuite ai prodotti sono conformi a quelle reali degli stessi. Le modalità di descrizione delle proprietà del prodotto riportate da Vemma circa le vitamine e i minerali rispettano le prescrizioni disciplinate nel Regolamento UE del 16 maggio 2012, n. 432 (Claims). 42. Per gli alimenti oggetto di confronto i valori degli elementi nutrizionali sono stati ricavati dal

database del Dipartimento dell’Agricoltura degli USA19. Inoltre, con specifico riferimento al valore di assorbimento d’ossigeno dei radicali, quest’ultimo è stato ricavato utilizzando parametri e valori elaborati dal Centro di Ricerca del suddetto dipartimento e riferibili a frutta e verdura.

c) Proposta di modifiche al Piano dei Compensi e alle modalità di promozione dei prodotti Vemma

43. Il professionista, nelle date del 29 luglio, 26 novembre e 23 dicembre 2013, ha proposto modifiche al modello di distribuzione adottato, che consistono in particolare: a) rendere il piano di remunerazione ancora più comprensibile;

13 Cfr. Doc. 9, punto 3. 14 Cfr. doc. 34, punto 6.3. 15 Cfr. doc. 34, punto 4.7 16 Cfr. Doc. 34, punto 4.9 17 Cfr. Doc. 34, punto 5.2 18 Cfr. Doc. 34, punto 6.1 19 Cfr. doc. 9, punto 4.

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b) introduzione di un bonus denominato “retail bonus”, che verrà chiaramente descritto nel nuovo piano di remunerazione come uno dei principali strumenti di realizzazione del fatturato. Tale bonus consentirà ai Brand Partner di ricevere da 5 a 40 euro di commissioni per ciascun ordine. La commissione sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita all’ingrosso dei prodotti Vemma (il c.d. “brand partner price”) e il prezzo raccomandato per la vendita ai consumatori finali (il c.d. “recommended retail price”). In tale ipotesi, il brand partner fattura e incassa il pagamento del prodotto dal consumatore finale, agendo in qualità di distributore professionale e non di incaricato alle vendite. In sostanza tale bonus prevede una remunerazione per le intermediazioni dirette (quelle direttamente intermediate dall’incaricato) senza richiedere la creazione di alcuna rete di

vendita per essere ottenuto20; c) il c.d. momentum bonus, che richiedeva volumi di vendite realizzati tramite il sistema dell’autoship o tramite l’acquisto di builder pack, ora viene riconosciuto tenuto conto di volumi e

relativi fatturati generati dalle vendite ai consumatori21; d) rimozione del “bonus Platinum Club” (che richiedeva l’acquisto di builder pack), eliminando così l’incentivo all’acquisto dei builder pack; e) i bonus denominati “enroller matching bonus” e “second tier matching bonus” che richiedevano la presenza rispettivamente di 4 e 6 incaricati nella propria downline, sono sostituiti da un solo bonus (il “Team Bonus”) articolato su due livelli che richiede una struttura semplice che va da 2 a 4 incaricati presenti nella downline; f) il bonus denominato “Cycle bonus”, che richiedeva almeno il reclutamento di due incaricati nella downline, può essere ottenuto semplicemente intermediando le vendite senza che sia necessario il reclutamento di alcun incaricato; g) modifica delle procedure interne di registrazione dei nuovi incaricati; la registrazione può essere realizzata gratuitamente e senza la necessità di effettuare alcun ordine iniziale; h) eliminazione del sistema denominato di “autoship”. Per rimanere attivi nel sistema non sarà più necessario effettuare un ordine in autoship (ordine periodico di prodotti) o un ordine di acquisto al prezzo all’ingrosso (wholesale order). Gli incaricati avranno anche la possibilità di utilizzare le vendite dirette ai propri clienti per rimanere attivi nel sistema anche non procedendo ad acquisti personali; i) il sistema di autoship è stato eliminato del tutto sia in sede di reclutamento sia come sistema di attivazione degli incaricati nel sistema di vendita (per l’accesso al Piano dei compensi), sia per

l’accesso a qualunque tipo di bonus22; l) Vemma renderà la facoltà di ritirare gli ordine o di restituire nel termine di 30 giorni i prodotti, a seguito dell’esercizio di un insindacabile diritto di ripensamento, ancora più visibile nella fase di adesione dei nuovi incaricati. La procedura di registrazione non avverrà se il nuovo incaricato non avrà preso piena visione e conoscenza delle politiche di restituzione e ripensamento di Vemma; m) impegno a rafforzare l’attività di controllo sulle pubblicità dei propri prodotti effettuate da soggetti non autorizzati e a prevedere in modo specifico più gravi sanzioni in caso di violazione delle norme che vietano la pubblicità ingannevole o quelle previste nel Codice del consumo; n) un potenziale incaricato non potrà firmare il modulo di adesione senza prima aver letto attentamente il piano di remunerazione e il documento “Politiche e procedure” nel quale viene espressamente vietata anche la semplice enfasi sulle possibilità di guadagno derivanti

20 Cfr. docc. 16 e 28 21 Cfr. doc. 28 22 Cfr. doc. 28

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dall’appartenenza al sistema Vemma, al fine di non ingenerare aspettative che vadano oltre quanto

legittimamente ci si possa attendere dal piano di remunerazione23. 44. Infine, relativamente agli aspetti promozionali, il professionista prevede la risoluzione automatica del contratto con l’incaricato nel caso in cui questi effettui attività pubblicitaria di

qualunque genere senza il consenso della società24.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

45. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 24 dicembre 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 46. Con parere pervenuto in data 23 gennaio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: a) “in base al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 20123 del 22 luglio 2009, "Dissipatore di rifiuti", la ratio dell'art. 23 lettera p) che definisce in ogni caso come ingannevoli sistemi di promozione a carattere piramidale è tra l'altro quella di (punto 45) "evitare un'eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, con conseguente danno a carico dei soggetti che hanno investito nella piramide, una volta che la catena si estende in maniera esponenziale"; b) “anche nelle ipotesi in cui gli incaricati della società Vemma non possano definirsi "consumatori", rientrerebbero nella definizione di "microimprese" di cui all'art. 18, lett. d bis) del Codice del consumo”; c) inoltre, “il consumatore medio sarebbe indotto ad istituire un’indebita relazione tra il consumo costante delle bevande e rilevanti effetti preventivi all’invecchiamento prematuro e all’indebolimento del sistema immunitario, mentre le particolari proprietà salutistiche non sono comprovate da evidenze scientifiche nonché “il professionista nelle proprie comunicazioni commerciali fornisce informazioni non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche del prodotto”.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premessa: gli schemi di vendita piramidali

47. Con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, è disciplinato il fenomeno delle cosiddette vendite “multilivello” ovvero forme di vendita diretta a domicilio. In tale sistema, i soggetti che vi aderiscono hanno oltre alla possibilità di intermediare vendite per una data società anche quella di far aderire alla struttura altri soggetti, sponsorizzandone l’ingresso, in qualità di nuovi incaricati. I compensi percepiti da un incaricato sono in relazione diretta, oltre che con gli acquisti da lui procurati, anche con i volumi delle vendite determinate dall’attività dei soggetti da lui

sponsorizzati e non sono mai previsti25 vincoli o prescrizioni in merito a volumi di vendite che

23 CFr. doc. 34, punto 11.2. 24 Cfr. doc. 34, punto 11.4. 25 Cfr. anche provvedimento AGCM, n. 22299/2011, PS 6425 Xango.

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devono necessariamente essere realizzati, dall’incaricato insieme o meno ai soggetti da lui sponsorizzati, in un determinato periodo temporale. 48. Le forme di vendita con caratteristiche piramidali, che condividono con gli schemi multilivello la strutturazione delle modalità di intermediazione delle vendite dirette, rappresentano, invece, una fattispecie illecita, ovvero “strutture di vendita” nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso

altri componenti la struttura”26 e sono oggetto di divieto assoluto27. Anche il Codice del Consumo all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta la condotta del professionista che avvia, gestisce o promuove “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita

o dal consumo di prodotti”28. 49. In particolare, nelle forme di vendita piramidali, il guadagno dello sponsor non dipende solo dai livelli di vendita complessivamente realizzati insieme ai soggetti da lui sponsorizzati (ai quali

inoltre gli stessi non sono collegati in maniera diretta29) ma discende principalmente dall’ingresso di altri soggetti nella rete di vendita o promozione, aspetto principale di tale schema e dal quale dipende il livello di ricavi che gli saranno riconosciuti. Molto diversificati risultano essere i meccanismi di calcolo dei compensi, commissioni e/o bonus, come pure il sistema di realizzazione delle somme da restituire poi come compensi (commissioni) tra i soggetti sponsor: di solito, per tale finalità, sono previste quote di adesione elevate per i soggetti entranti nella rete di vendita e/o acquisti obbligatori dei prodotti e/o servizi da promuovere o vendere. Inoltre, sono previste limitazioni alle erogazioni dei compensi attraverso l’inserimento di clausole consistenti in obblighi relativi alle caratteristiche specifiche per la struttura originata dai soggetti sponsorizzati da realizzare e mantenere per un determinato periodo temporale e/o vincoli per le qualifiche dei medesimi e/o per i volumi di vendita da realizzare. 50. In altre parole, mentre una società che opera attraverso forme di vendita diretta multilivello retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni sempre direttamente collegate al valore o alla quantità dei beni o servizi venduti direttamente o per il tramite di altri soggetti che si è riusciti ad includere nella struttura di vendita, in una forma di vendita con caratteristiche piramidali il bene oggetto di vendita passa in secondo piano, rappresentando semplicemente il pretesto e l’occasione per reclutare altri consumatori che entrino all’interno della piramide e vi rimangano effettuando ordini personali (acquisti), con ciò alimentando artificialmente il sistema. Per questo il neo-venditore, non appena avuto accesso alla struttura piramidale, avrà come obiettivo primario la ricerca di altri venditori - ai quali far pagare il diritto

26 Art. 5, comma 1, Legge 17 agosto 2005, n. 173. 27 Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata : l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a strutture di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.] 28 L’art. 5 delle disposizioni finali del Codice, infatti, prevede che “… gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite dall’art. 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall’art. 18, comma1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”. 29 Mentre negli schemi multilivello anche una singola unita di prodotta intermediata alla vendita da luogo ad una remunerazione, negli schemi piramidali, sono previsti dei volumi di vendite minimi personali e/o di gruppo (insieme ai soggetti sponsorizzati) che se non raggiunti non originano compensi.

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d’accesso alla catena o comunque la permanenza nella stessa - i quali a loro volta ne cercheranno altri e così via. 51. La ratio sottesa alla norma è quella di evitare la diffusione di sistemi volti non tanto alla commercializzazione di beni o servizi quanto a conseguire un vantaggio economico che si ricollega principalmente al progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, mediante

un’ingannevole prospettazione di facili guadagni30. Coloro che per ultimi hanno avuto accesso alla piramide, infatti, potranno conseguire i guadagni prospettati - in alcuni casi recuperare quanto pagato per garantirsi l’accesso nel sistema - soltanto se un alto numero di partecipanti aderirà ad

esso ed effettuerà delle vendite31, mentre è elevato il rischio che la catena s’interrompa, e che i

nuovi incaricati non conseguano alcun reale beneficio economico32. 52. Tale eventualità – la cui probabilità di accadimento dipende anche dalla tipologia ed entità dei vincoli presenti nei piani di remunerazione – viene ovviamente omessa al momento del reclutamento dei nuovi incaricati, ai quali vengono invece prospettati guadagni immediati, di una certa consistenza, anche attraverso la partecipazione a convegni o manifestazioni dai toni enfatici e nelle quali sono vantate caratteristiche particolarmente interessanti degli integratori, ad esempio, in relazione ai loro aspetti salutistici.

i) Sulla qualifica di consumatore dell’incaricato Vemma

53. Preliminarmente, occorre rilevare come sia nei sistemi di vendita multilivello che nella loro degenerazione, rappresentata dagli schemi piramidali, non rileva il dato formale dei soggetti che vi partecipano, ovvero della figura dell’incaricato alle vendite, quanto invece il dato sostanziale dell’attività svolta che normalmente si risolve in un’attività occasionale. Anche nel caso di Vemma, dai dati forniti dal professionista, risulta che solo il [omissis] degli incaricati sono titolari di partita IVA mentre tutti gli altri rappresentano incaricati occasionali, inoltre solo un numero limitatissimo di incaricati ha percepito semestralmente commissioni superiori a 1.000 euro. 54. Inoltre, ed in particolare nei sistemi piramidali, assume rilievo la fase di reclutamento dei nuovi soggetti e gli obblighi o le sollecitazioni di acquisto dei prodotti a carico degli incaricati, elementi che indubbiamente qualificano tali soggetti come consumatori piuttosto che professionisti che svolgono attività di vendita. 55. Conferma ulteriore di ciò, si evince nel sistema Vemma, sia dal numero esiguo di ordini effettuati da parte degli incaricati (meno di un quarto degli incaricati ha effettuato almeno un ordine) sia dall’attivazione del meccanismo di acquisto automatico autoship che riguarda una parte notevole degli stessi ordini. Infatti, sulla base delle informazioni fornite dalla Parte, nel periodo compreso tra il settembre 2012 e il giugno 2013, i ricavi del professionista risultano prevalentemente provenire dalla vendita di prodotti in autoship e in misura gran lunga inferiore dalle altre vendite (le prime registrano [omissis] mentre le seconde pari a [omissis] euro). In tal caso, l’incaricato non intermedia nessuna vendita nei confronti di un soggetto terzo rispetto al sistema, ma acquista per se stesso, a meno di non ammettere che gli integratori acquistati possano essere stati rivenduti “al dettaglio” dagli incaricati. 56. Infine, la stessa disciplina normativa richiamata, la l. 173/2005, nel definire la figura degli incaricati alle vendite dei soggetti che operano nell’ambito della vendita diretta multilivello

30 Cfr. provvedimento n. 19163 del 20 novembre 2008, PS121 – Telefonia Telme con VSIM-NGR, in Boll. n. 44/08 31 Ciò che si realizza, nella maggior parte dei casi è, così, un sistema di acquisto piuttosto che un sistema di vendita dove gli acquirenti, di converso, sono gli stessi incaricati/consumatori. 32 Infatti, di solito solo un numero molto esiguo (qualche decina) di incaricati con elevata qualifica alle vendite percepisce compensi di una certa consistenza (qualche decina di migliaia di euro su base annua) anche per reti di vendita costituiti da qualche decina di migliaia di partecipanti.

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“multilevel marketing”, individuava gli elementi presuntivi dello schema piramidale, superando pertanto il dato formale relativo alla figura di incaricato alle vendite.

ii) Sulla natura piramidale del sistema Vemma

57. Prima di analizzare la natura del sistema Vemma, giova rilevare come, nei documenti di presentazione del Sistema Vemma e specificamente nel Piano dei compensi distribuito ai consumatori che si apprestano ad entrarvi, mentre vengono ampiamente ed in più parti enfatizzate le possibilità di guadagno (ad esempio l’indicazione “totale guadagni possibili: 414.100 USD” o “abbiamo un piano strategico che ti farà guadagnare $500, $5.000 o perfino $50.000 al mese!” “se sei pronto a realizzare i tuoi sogni finanziari senza alcun limite, ora è il momento perfetto per diventare Brand Partner Vemma. Basta semplicemente scegliere un Builder Pack per massimizzare le tue opportunità. Vedrai come questo piccolo investimento nel tuo business è nulla rispetto ai

potenziali guadagni che questa opportunità ti offre.”33, dall’altro altrettanta completezza e/o chiarezza non si ritrova in merito ai meccanismi di calcolo dei compensi per ciascun tipo di commissione o bonus previsti. 58. Quello che invece emerge chiaramente è che il sistema di commercializzazione e vendita degli integratori Vemma è strutturato su modalità che appaiono volte principalmente all’inserimento di nuovi consumatori in un complesso sistema di remunerazione. In particolare, la presenza dei cosiddetti Builder Pack e l’ordine di acquisto periodico e automatico costituiscono indubbiamente elementi di chiara anomalia di un sistema di vendita multilivello mentre costituiscono, come esplicitato in premessa, tipici indici di uno schema piramidale, nel quale appunto la finalità del professionista è quella di ricevere dal consumatore un significativo contributo, iniziale o di acquisto successivo. Infatti, soltanto attraverso tale modalità di reclutamento è possibile, con diverse gradazioni, accedere a tutte le commissioni previste dal PdC. In particolare, l’acquisto di prodotti in spedizione automatica rappresenta un requisito per poter essere considerato attivo e quindi per poter accedere ai diversi bonus previsti dal piano dei compensi che rappresentano la vera attrattività per i nuovi incaricati. In tal modo, è palese che il sistema è finalizzato non a creare una rete di vendita multilivello, bensì un sistema di acquisto da

parte dei consumatori che vengono fittiziamente reclutati come incaricati alle vendite34. 59. Al fine di apprezzare la rilevanza di tali aspetti, basti ricordare che nel periodo compreso tra il settembre 2012 e il giugno 2013 circa il 20% del reddito complessivo generato dalla vendita di prodotti è stato realizzato mediante la vendita dei cosiddetti Builder pack mentre oltre il 60% è stato generato dalle vendite in autoship. Soltanto circa il 16% , nello stesso periodo, risulta il reddito generato dalla vendita di prodotti a terzi. È evidente quindi che nel sistema in esame hanno carattere assolutamente prevalente gli ordini di tipo “personale”, ovvero gli acquisti di prodotti relativi ai Builder Pack e gli acquisti successivi da parte degli incaricati (c.d. autoship). 60. Inoltre, il recupero delle somme inizialmente versate avviene attraverso la sponsorizzazione e l’ingresso di altri incaricati e specificamente mediante il riconoscimento al soggetto dei compensi denominati “Enroller matching bonus” (che paga all’enroller il 10% su tutti gli importi dei cycle bonus guadagnati dagli incaricati iscritti personalmente) e il “second tier matching bonus” (pari al

33 Cfr. doc. 12, pag. 14 34 Tale aspetto corrobora l’anomala natura del sistema di vendita Vemma, assimilandolo piuttosto ad uno di acquisto, in cui gli incaricati/consumatori sono invero tenuti in via principale ad acquistare i prodotti del professionista per rimanere nello schema e percepire le commissioni indirette.

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10% su tutti gli importi dei cycle bonus percepiti dagli incaricati iscritti a loro volta dagli incaricati che il soggetto ha iscritto personalmente). In base a tale meccanismo, pertanto, l’incaricato è indotto in primo luogo a reclutare nuovi consumatori anche per recuperare quanto inizialmente versato. 61. Particolare rilievo, ai fini di ritenere che il Sistema Vemma ricada in uno schema piramidale, assumono anche le condizioni a cui sono assoggettate le commissioni/bonus sulle vendite realizzate dalla struttura riconducibile all’incaricato e alla presenza di alcuni specifici requisiti qualitativi della struttura di vendita realizzata e soggettivi del singolo incaricato. Mentre i meccanismi di calcolo delle commissioni appaiono caratterizzati da un elevato livello di complessità e confusione, appare chiaro che il Piano dei compensi presuppone l’obbligo mensile di ordini personali. Infatti, vi è l’obbligo di produrre ordini mensili, e successivamente per un importo minimo per poter partecipare alla suddivisione dei compensi, mantenendo la qualifica raggiunta. 62. Va altresì osservato che nello schema Vemma le commissioni di vendita previste dal PdC non sono riconosciute in relazione diretta al volume complessivo delle vendite procurate, ma solo su un sottoinsieme di questo. In particolare, per effetto del meccanismo di calcolo dei volumi realizzati solo su uno delle downline realizzate, vengono escluse le vendite per un importo in volume pari a quello realizzato su una sola gamba. 63. A questo proposito, giova osservare come, di tutti gli incaricati, solo [meno di 50] hanno ricevuto (nel secondo semestre 2012) commissioni di intermediazione semestrali rilevanti (tra 2.000 e 5.000 euro) e [meno di 50] hanno ricevuto compensi più elevati (superiori a 5.000 euro), mentre quasi tutti gli altri incaricati hanno percepito compensi piuttosto contenuti se non irrisori; solo il 24% degli incaricati risultano, nello stesso periodo, titolari di partita IVA. 64. Non assume invece rilievo, quanto sostenuto dalla Parte nella sua memoria del 3 luglio 2013 ovvero che sia possibile per gli incaricati, ai sensi della sezione 13 del contratto di distribuzione, restituire i prodotti attraverso il servizio clienti, in quanto tale azione si verifica dopo che gli effetti del meccanismo (sponsorizzare l’ingresso nel sistema di altri incaricati) si sono già realizzati ed in ogni caso la perdita (anche se inferiore al 10%) del valore degli stessi in caso di restituzione, insieme agli indispensabili gravosi adempimenti amministrativi, costituiscono sicuramente un deterrente a che ciò si verifichi con una frequenza apprezzabile. 65. In sintesi, le condotte oggetto di contestazione consistono nell’aver istituito un sistema di vendita con caratteristiche piramidali nel quale il professionista guadagna principalmente dall’inserimento e dagli acquisti del prodotto direttamente effettuati da parte degli incaricati e dove lo sforzo promozionale degli incaricati è rivolto al continuo inserimento di nuovi incaricati e alla creazione di una organizzazione prettamente di acquisto (da parte degli stessi incaricati entrati nel sistema) piuttosto che a procurare vendite del prodotto. 66. Non possono invece essere esaminate nel presente provvedimento le modifiche realizzate da Vemma al Piano dei Compensi indicate nelle date del 29 luglio, 26 novembre e 23 dicembre 2013. Infatti, da un lato, si tratta, di misure che non possono essere accolte quali impegni, tenuto conto della gravità della pratica in esame e l’interesse dell’Autorità all’accertamento. Dall’altro, le misure proposte, pur apprezzabili per quanto riguardanti alcuni degli aspetti più incisivi del PdC (l’eliminazione degli ordini obbligatori mensili e la necessità di qualunque tipo di acquisto per essere registrati nel sistema, la modifica di alcuni bonus), mantengono alcuni aspetti del vecchio schema - specificamente la modalità di calcolo che considera la cosiddetta “gamba corta” - e inseriscono nuovi elementi - ad esempio, il cosiddetto “team bonus”, che richiede comunque, per

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essere percepito, la presenza nella downline dell’incaricato di un certo numero di altri incaricati. Tali modifiche richiedono una nuova e complessiva valutazione dello schema che esula dall’accertamento della condotta in esame.

iii) Sulla natura e sulle proprietà salutistiche del prodotto

67. Ruolo sinergico nell’accrescere l’efficacia di tale schema piramidale è generalmente la presentazione degli integratori in modo ingannevole al fine di aumentarne l’attrattività, attribuendo agli stessi natura e caratteristiche che essi non possiedono. 68. In merito al contenuto delle indicazioni salutistiche va rilevato tuttavia che i claims utilizzati risultano in linea con il recente elenco di cui al Reg. CE 432/2012 per cui, con riferimento a tale profilo, la pratica commerciale posta in essere da Vemma di cui al punto II del presente provvedimento non appare integrare alcuna violazione.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

69.Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 70. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 71. Con riguardo alla gravità della pratica, si deve tener conto dell’importanza e della dimensione economica del professionista, rappresentato, nel caso in esame, da una società con un fatturato cospicuo, conosciuta nello specifico settore di attività, in quanto operante in alcuni paesi comunitari e negli Stati Uniti d’America, dove ha sede legale la casa madre Vemma Nutrition Company. 72. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevato di consumatori pari a circa [1.000-5.000], nonché in ragione della particolare natura delle violazioni riscontrate, relative all’adozione di uno schema distributivo di carattere piramidale. 73. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dall’inizio del 2011, anche avvalendosi di materiale promozionale dedicato ai prodotti ed è tuttora in corso. 74. In considerazione di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Vemma Italia S.r.l. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto il complesso sistema di commercializzazione e vendita dei prodotti risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera p), del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Vemma Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una

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pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera p), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Vemma Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro); c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito s ul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS8171 - ASEA-ACQUA DEL BENESSERE Provvedimento n. 24785

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTE le proprie delibere dell’11 settembre e 13 novembre 2013, con le quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Asea Italy S.r.l. (di seguito, anche solo “Asea”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Milano, è controllata interamente dalla società di diritto lussemburghese Asea Luxembourg S.a.r.l., ed è attiva nel commercio sia all’ingrosso che al dettaglio di prodotti alimentari, cosmetici, prodotti dietetici, integratori e prodotti sanitari in genere, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita porta a porta e/o via posta e altri mezzi di comunicazione, inclusi strumenti di comunicazione elettronica.

La società, sulla base dei dati di bilancio relativi all’anno 20121, ha realizzato un fatturato pari a circa 2,9 milioni di euro, registrando utili per circa 72 mila euro. 2. Il Ministero della Salute, in qualità di segnalante. 3. L’associazione di consumatori Altroconsumo, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Sulla base delle segnalazioni pervenute e di documentazione acquisita d’ufficio, il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente nella realizzazione di un

articolato sistema di promozione e commercializzazione della bevanda “ASEA”2 che prevede, da un lato, il coinvolgimento e la partecipazione di consumatori in uno schema di acquisto e vendita del prodotto nel quale gli stessi sono incentivati a ricercare ed includere un numero sempre

1 La società Asea Italy S.r.l. è stata costituita in data 18 gennaio 2012; conseguentemente, la durata operativa del bilancio 2012 è pari a 11 mesi. 2 Si tratta, secondo le informazioni fornite dal Ministero della Salute, del prodotto “Asea Advancing Life”, notificato dalla società per l’iscrizione al Registro degli integratori alimentari (procedura di notifica conclusa con esito favorevole, iscrizione al Registro con il n. 54229). La bevanda ASEA è commercializzata in Italia in confezioni/casse contenenti n. 4 bottiglie da 960 ml ciascuna.

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crescente di altri consumatori/venditori, dall’altro, l’attribuzione al prodotto - nei messaggi su internet e negli opuscoli forniti agli incaricati - di particolari proprietà salutistiche. 5. Le modalità di commercializzazione del prodotto prevedono l’intervento di incaricati alla promozione e vendita dello stesso nella rete di vendita del professionista. In particolare, il sistema di retribuzione dei cosiddetti “Associati” (o “Soci”), che corrispondono agli incaricati alla vendita del prodotto, particolarmente articolato e complesso (così come descritto nel sito internet www.asea.net/it e nel documento “Piano dei Compensi”, scaricabile dal medesimo), si basa su commissioni generate dalle vendite promosse in prima persona dall’incaricato e su vari bonus o provvigioni addizionali perlopiù raggiungibili attraverso l’introduzione di altri soggetti nella rete

di vendita3. 6. L’inserimento nella rete di vendita quale Associato richiede l’acquisto di un kit di ingresso

denominato “Starter Kit ASEA”4, al costo di 47 euro (incluse IVA e spese di spedizione), e la possibilità di acquisto di un pacchetto di iscrizione contenente, oltre al suddetto Starter Kit, quantitativi crescenti di prodotto di diverso ma di significativo valore (a partire da 171 euro con una cassa di prodotto – c.d. “Basic Pack” - fino a 830 euro per l’iscrizione e otto casse di prodotto

– c.d. “Express Builder Pack"5). 7. È altresì prevista la possibilità per gli associati di optare per la sottoscrizione del c.d. “Autoship”, un programma automatizzato per l’ordine di un determinato quantitativo mensile di prodotti per autoconsumo (almeno una cassa). Tale quantitativo viene conteggiato nel volume personale di vendita di un Associato (“Personal Volume”, PV) e può valere ai fini del mantenimento della qualifica di Associato “attivo” necessaria per percepire le remunerazioni

previste dal Piano dei Compensi6. Nel Piano dei Compensi disponibile all’atto di avvio si leggeva in particolare: “Si consiglia agli Associati di utilizzare il programma Autoship per non rischiare di saltare un periodo di qualificazione a causa di un ordine perso”. 8. Nel sistema Asea l’incaricato percepisce una remunerazione in ragione dei soggetti che riesce a reclutare (in particolare, in relazione al meccanismo del c.d. “Bonus di Avvio Rapido”, a condizione che i nuovi incaricati acquistino all’atto dell’iscrizione almeno una cassa del prodotto), nonché alcune commissioni calcolate sui volumi di vendite direttamente ed indirettamente procurate ad Asea, comprese quelle procurate da incaricati che lui stesso ha provveduto ad inserire nel sistema.

3 La sezione del sito internet della società www.asea.net/it/opportunità rilevata all’avvio descriveva nei seguenti termini il sistema di remunerazione degli incaricati: “Ti è mai capitato nella vita di essere remunerato in sette modi diversi contemporaneamente? (…)Con ASEA è diverso. Svolgi un solo lavoro e la remunerazione può arrivarti da sette canali diversi. Ecco precisamente quali. Vendite al dettaglio - Vendi un po’ di ASEA e realizzi un utile. Bonus per clienti Privilegiati - Fai iscrivere un Cliente Privilegiato. Lui ottiene uno sconto e tu guadagni $25 ogni volta che lui acquista una scatola di ASEA su Autoship. Bonus di Avvio Rapido - Fai registrare qualcuno con un Pacchetto prodotti ASEA e guadagni immediatamente un Bonus di Avvio Rapido. Provvigioni Team - Creando due “segmenti” della tua organizzazione guadagni il 10% del volume generato dal segmento con volume di produzione inferiore. Bonus del Direttore - Tu e il Socio che hai personalmente sponsorizzato ricevete entrambi $50 quando il Socio personalmente sponsorizzato raggiunge il livello di Direttore durante due periodi di provvigione completi. Assegno Corrispondente - Guadagni Assegni Corrispondenti per i Soci che hai sponsorizzato personalmente e per quelli che loro stessi hanno a loro volta sponsorizzato e così via, fino a 7 generazioni. Montepremi Leader - Se diventi un leader all’interno di ASEA puoi guadagnare una parte del 2% del volume di vendita totale della società”. 4 Lo Starter Kit, così come acquisito agli atti del fascicolo (cfr. doc. 26.15), contiene: due cartoncini intitolati “Benvenuti” e “Primi Passi”, due brochure intitolate “La soluzione perfetta per la salute in un mondo imperfetto” e “L’opportunità di ASEA”, un quaderno ad anelli intitolato “ASEA Guida al successo”, contenente n. 17 diapositive e n.2 dvd identici denominati “Breakthrough”, nei quali vengono illustrate le proprietà della bevanda e l’opportunità di business proposta. 5 Cfr. docc. 26.7 e 26.15. 6 E’ considerato “Attivo” ed ha accesso alle provvigioni descritte nel Piano dei Compensi un Associato che generi un volume di acquisto personale o vendita almeno pari a 100 PV (“Personal Volume”) al mese (corrispondenti ad una cassa di prodotto).

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9. Il Piano dei Compensi prevede inoltre, per poter accedere alle commissioni ed ai bonus previsti, una serie di vincoli che ne limitano la loro entità e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, dirette ed indirette, realizzate. 10. Accanto agli elementi di attrazione economica dello schema vengono enfatizzate dal professionista e dai suoi incaricati le particolari caratteristiche della bevanda ASEA, in modo che risultino funzionali a creare l’immagine di un prodotto unico, di particolare pregio sotto il profilo delle qualità benefiche e/o salutistiche. 11. In particolare, sul sito internet in lingua italiana del professionista (www.asea.net/it), oltre che

sulle pagine web di almeno alcuni degli incaricati alla vendita7, le caratteristiche del prodotto vengono descritte attraverso una terminologia di stampo tipicamente medico volta ad enfatizzare le presunte proprietà terapeutiche del prodotto. 12. Nella sezione “Aspetti scientifici” del sito www.asea.net/it si legge: “(…)ASEA è la prima e unica miscela stabile e perfettamente equilibrata di molecole di segnalazione Redox fuori dalle cellule viventi. ASEA può essere utilizzato per contribuire a mantenere un corretto equilibrio di tali sostanze all’interno del corpo e rinforzare il sistema immunitario e il processo di guarigione”. 13. Nella sezione “Prodotto-A che cosa serve?”, si leggono i seguenti messaggi: “E’ la prima e unica fonte di molecole di segnalazione Redox equilibrate e stabilizzate, all’infuori del corpo”, “Rinforza l’attività vitale della comunicazione intercellulare”; “Promuove una migliore funzione immunitaria”; “Offre protezione dai danni causati dai radicali liberi”; “Incrementa del 500% l’efficacia degli antiossidanti prodotti dal corpo”; “Fornisce agli atleti un supporto di qualità superiore”; “E’ confortato da ricerche e risultati clinici”; “La sua totale sicurezza e non tossicità sono completamente dimostrate” (vd. successiva immagine).

7 Ad esempio sui siti internet www.italiaasea.it, www.acquaredox.it e www.asea-salute.oneminutesite.it.

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14. Nella sezione “Domande frequenti sul prodotto” si legge: “ASEA è composto di migliaia di miliardi di molecole di segnalazione Redox perfettamente equilibrate e sospese in una soluzione salina pura (le stesse molecole presenti nelle cellule del corpo umano). Le molecole di segnalazione Redox sono indispensabili per la salute delle cellule. Ecco perché il corpo produce quelle che gli occorrono. Tuttavia, a partire dai 12 anni, ne produce quantità sempre minori. ASEA è l’unico prodotto al mondo per la reintegrazione di molecole di segnalazione Redox …I dati raccolti in anni di utilizzo indicano che l’assunzione quotidiana di 6-12 cl di ASEA è sufficiente

per mantenere uno stato di salute normale”8.

8 Un quantitativo giornaliero di circa 12 cl di ASEA corrisponde all’acquisto mensile di una cassa di prodotto (contenente 4 bottiglie da 96 cl ciascuna). Nella brochure denominata “ASEA Istruzioni per l’uso” (cfr. doc. 26.7) si legge: “Prendi almeno 118 ml di ASEA una volta al giorno. Chi ha problemi di salute o chi svolge attività fisiche impegnative può aumentare la dose, se lo desidera”.

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15. Analoghi messaggi vengono riportati negli opuscoli forniti agli incaricati alle vendite - ad esempio nelle brochure contenute all’interno dello “Starter Kit ASEA” - e acquisiti agli atti del

procedimento9, nonché in ulteriori siti internet gestiti da incaricati alle vendite10.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

16. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 10 giugno 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS8171 nei confronti del professionista, per possibile violazione degli

artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e c), 22 e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo11. 17. Per la notifica della comunicazione d’avvio al professionista, nonché per l’acquisizione di informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale oggetto del procedimento, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, come da specifica richiesta di collaborazione del 10 giugno 2013, successivamente integrata in

data 13 giugno 201312. 18. In data 3 luglio 2013 è pervenuta, da parte di Asea, una memoria difensiva e di risposta alla richiesta di informazioni trasmessa contestualmente alla comunicazione di avvio del

procedimento13. 19. In data 11 luglio 2013, è pervenuta una prima comunicazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza contenente gli esiti degli accertamenti effettuati in base alla

richiesta di collaborazione14. 20. In data 29 luglio 2013 è pervenuta da parte del professionista una proposta di impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, nonché una contestuale richiesta di proroga del

termine di conclusione del procedimento15. 21. In data 11 settembre 2013 l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni presentati, nonché una proroga del termine di conclusione del procedimento al 7 gennaio 2014, dandone

comunicazione al professionista in data 13 settembre 201316.

9 Cfr. doc. 26.15. 10 A titolo esemplificativo nella home page del sito www.italiaasea.it, accanto ad un logo riportante la dicitura “Asea Advancing Life”, si legge: “Con il passare degli anni o con il susseguirsi delle malattie le quantità di molecole di segnalazione Redox presenti nelle nostre cellule diminuisce. Queste molecole segnalano al corpo la necessità di curarsi e ripararsi. Si tratta di molecole indispensabili. Una carenza di queste molecole di segnalazione riduce la capacità del corpo di ripararsi e può addirittura comportare l’insorgere di malattie autoimmuni (…)”. Ancora, nella pagina “Our services” del medesimo sito, si legge: “Da soli gli antiossidanti non riescono a combattere i radicali liberi e l’invecchiamento, ma rendili attivi con queste molecole reattive e diventano un salvavita. Considerando il fatto che ASEA contiene queste molecole reattive che attivano gli antiossidanti, non dovrebbe sorprenderci che durante un esperimento in vitro, l’aggiunta di ASEA ha portato ad un aumento del 500% di attività antiossidante ”. Inoltre, sotto la voce “Recent Posts”, si legge: “ASEA aumenta la quantità di glutatione che il corpo produce del 500%. In poche parole, il glutatione (GHS) è l’antiossidante principale del vostro corpo. Funziona sia come un anti-ossidante e anti-tossine, ed è una grande difesa contro la malattia e l’invecchiamento. (…) Il glutatione ha dimostrato di rallentare il processo di invecchiamento, disintossicare e migliorare la funzione epatica, rafforzare il sistema immunitario e ridurre le probabilità di sviluppare il cancro”. 11 Vd. doc. 8. 12 Vd. docc. 9 e 10. 13 Vd. doc. 13, e relativi allegati. 14 Vd. doc. 14, e relativi allegati. 15 Vd. doc. 17. 16 Vd. doc. 19.

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22. In data 24 ottobre 2013 si è svolta l’audizione dei legali rappresentanti di Asea, durante la quale la società ha formulato un’ulteriore richiesta di proroga del temine di conclusione del

procedimento17. 23. In data 15 novembre 2013 è stata trasmessa la comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 6 febbraio 2014, secondo quanto deliberato dall’Autorità

nell’adunanza del 13 novembre 201318. 24. In data 2 dicembre 2013 la società ha depositato nuove versioni di alcuni documenti

contrattuali19. 25. In data 5 dicembre 2013, è pervenuta un’ulteriore comunicazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza contenente gli esiti conclusivi degli accertamenti effettuati in

base alla richiesta di collaborazione20. 26. In data 12 dicembre 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase

istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento21.

27. In data 23 dicembre 2013 è pervenuta una memoria conclusiva da parte di Asea22.

2) Le evidenze acquisite

a) L’attività distributiva

28. L’attività commerciale di distribuzione e promozione in Italia della bevanda ASEA da parte della società Asea Italy è iniziata nel gennaio 2012 ed ha generato un fatturato pari a circa 2,85

milioni di euro nel 2012 ed a circa [0,5/1,5]23 milioni di euro nei primi cinque mesi dell’anno 2013. In termini di volumi di vendita, dai dati forniti dal professionista, risulta che Asea ha commercializzato circa [15.000-25.000] confezioni di prodotto nel 2012, e circa [5.000-10.000]

confezioni nei primi cinque mesi dell’anno 201324. 29. Dalle evidenze acquisite è emerso che l’inizio dell’attività di commercializzazione della bevanda in Italia è in realtà antecedente alla costituzione della società Asea Italy, e risale all’anno 2010. In particolare, la vendita veniva effettuata tramite importazione del prodotto direttamente dagli Stati Uniti. 30. Per ciò che concerne i flussi commerciali, secondo quanto affermato dal professionista, “Il sistema di commercializzazione è strutturato con la produzione a Lindon – Utah negli Stati Uniti da parte della ASEA LLC di Salt Lake City – Utah, [e la bevanda viene] importata in Olanda e sdoganata nei magazzini della [omissis], società terza che ci gestisce la logistica. In particolare segnaliamo che detta società terza era stata nominata rappresentante fiscale da ASEA LLC per importazione del prodotto preliminarmente alla costituzione di ASEA Netherlands BV. Successivamente, la merce viene acquistata da ASEA ITALY S.r.l. per poi essere venduta sul

territorio nazionale a mezzo dell’opera di incaricati alle vendite” 25.

17 Vd. doc. 21 (verbale di audizione). 18 Vd. doc. 22. 19 Vd. doc. 25. 20 Vd. doc. 26, e relativi allegati. 21 Vd. docc. 28, 29 e 30. 22 Vd. doc. 32. 23 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 24 Cfr. doc. 13, risposta della società alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio. 25 Cfr. doc. 14.3.

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31. In merito alla dimensione della rete di vendita, dagli accertamenti effettuati e dalle

informazioni fornite dal professionista26, è emerso che il sistema di distribuzione interessava al maggio 2013 [5.000-10.000] incaricati alle vendite, di cui [5.000-10.000] entrati nel 2012 e [1.000-2.000] entrati nei primi cinque mesi del 2013. 32. Con riferimento agli incaricati entrati, nel 2012, soltanto [1.000-2.000] circa hanno percepito un qualche compenso - pari al 19% - mentre solo pochi incaricati, in numero pari a [10-50], erano dotati di partita IVA. Inoltre, solo [50-100] incaricati hanno realizzato un’attività significativa tale da generare commissioni di intermediazione al di sopra di 1.000 euro annui (ovvero solo l’1,5% del totale degli incaricati), mentre gli altri incaricati hanno ricevuto compensi piuttosto contenuti, se non irrisori. Complessivamente, il professionista ha riconosciuto nel 2012 a tutti gli incaricati nel sistema e per l’insieme delle tipologie di remunerazione previste, circa [500.000-900.000] euro

di commissioni, per una percentuale pari a circa il [10-20%] del fatturato27. 33. Con riferimento invece alla sottoscrizione del programma di spedizione automatica da parte degli incaricati alle vendite, dei [5.000-10.000] incaricati entrati nel sistema nel corso dell’anno 2012, [1.000-5.000] risultano sottoscrittori del programma di autoship, mentre dei [1.000-2.000] incaricati entrati nel sistema nei primi cinque mesi dell’anno 2013, [500-1.000] hanno sottoscritto il programma, per una percentuale costante superiore al 60% degli incaricati che fanno ingresso

nel sistema28. 34. Relativamente al prezzo di vendita in Italia, la bevanda ASEA viene venduta ad un prezzo differenziato a seconda che si tratti di vendita a clienti al dettaglio o vendita agli associati/ai c.d.

“clienti privilegiati”29. Per gli associati/clienti privilegiati, il prezzo di vendita è pari a 95 euro a cassa (circa 133 euro incluse IVA e spese di spedizione – queste ultime pari a 15 euro – per un conseguente prezzo unitario pari a circa 33 euro a bottiglia), mentre per i clienti al dettaglio il prezzo è pari a 120 euro a cassa (circa 163 euro incluse IVA e spese di spedizione, per un prezzo

unitario pari a circa 41 euro a bottiglia)30. In caso di ordini per quantitativi superiori di prodotto rispetto alla singola cassa possono trovare applicazione degli sconti sul prezzo di acquisto.

b) La fase di reclutamento

35. Per entrare nel sistema Asea quale incaricato alle vendite, il nuovo associato si registra acquistando il kit di ingresso denominato “Starter Kit ASEA” al costo di 47 euro (incluse IVA e spese di spedizione – queste ultime, pari a 7,5 euro), sottoscrivendo un contratto con allegato il

piano di remunerazione31, e potendo acquistare contestualmente un certo numero di casse di prodotto (pacchetto di iscrizione a partire da 171 euro per kit e una cassa di prodotto fino a 830

euro per l’iscrizione e otto casse di prodotto, incluse IVA e spese di spedizione32). In base al piano

26 Cfr. doc. 13. 27 Per i dati contenuti in questo paragrafo, cfr. doc. 14, e relativi allegati. 28 Secondo le dichiarazioni rese dal professionista, “la media mensile di fatturato ordinato mediante la modalità autoship è pari a circa euro [10.000-100.000], corrispondente a circa [100-500] confezioni di prodotto” (cfr. sempre doc. 13). 29 Sono definiti nel sistema Asea “clienti privilegiati” i clienti che sottoscrivono un programma di autoship mensile per l’ordinativo automatico di almeno una cassa di prodotto e usufruiscono del medesimo prezzo “all’ingrosso” praticato agli associati. 30 Cfr. doc. 26.7. 31 In particolare, il contratto stabilito con Asea Italy S.r.l. consta della domanda di associato, della “Dichiarazione delle Politiche e Procedure per gli Incaricati” (denominato anche PP) e del “Piano di compensazione” che fissa le regole e l’ammontare delle provvigioni che acquisiscono gli incaricati per effetto della loro attività. 32 Cfr. docc. 26.7 e 26.15. Nella brochure per diapositive contenuta nello Starter Kit si legge: “Ci sono 4 opzioni per iniziare il vostro business ASEA. Scegliete tra una varietà di opzioni per iniziare. Questi pacchetti scontati sono disponibili al momento dell’iscrizione e offrono opzioni che includono varie quantità di prodotti ASEA, per soddisfare ogni vostra

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dei compensi, l’incaricato sponsor ottiene un bonus per l’iscrizione di nuovi associati che acquistino almeno una cassa di prodotto all’atto dell’associazione, come si dirà descrivendo le varie forme di remunerazione previste. 36. Inoltre, secondo il documento denominato “Dichiarazione delle politiche e procedure per gli

incaricati”33, la durata dell’Accordo di Associato è di un anno dalla data di accettazione da parte di ASEA. Gli incaricati devono rinnovare il proprio Accordo di associato mediante il pagamento di

una quota di rinnovo annuale di 25$ prima della data di scadenza34. 37. Ulteriori elementi di particolare rilievo per la comprensione delle dinamiche del sistema Asea sono ricavabili dalla c.d. “Guida al Successo”, fornita ai nuovi incaricati all’interno dello Starter

Kit loro distribuito e acquisita agli atti del fascicolo35. In particolare, ai nuovi incaricati vengono forniti consigli per iniziare il loro business e gli stessi vengono invitati all’acquisto di un “Builder Pack” ASEA (4 casse di prodotto) e a sottoscrivere il programma di spedizione automatica mensile (c.d. autoship, già menzionato). 38. Nella sezione “Per iniziare”, infatti, viene suggerita una “Lista di controllo essenziale” che contiene “le voci da completare scrupolosamente entro le prime 48 ore dall’ingresso nel team ASEA”, così definite: “Iscriversi e ordinare un Builder Pack ASEA (include lo Starter Kit); Iscriversi al programma ASEA Autoship; Esaminare lo Starter Kit; Completare l’inventario corporeo e la storia ASEA personali; Completare le dichiarazioni Chiarezza e Convinzione; Completare gli obiettivi per un business ASEA di successo; Ottenere il contatto; Familiarizzarsi con il proprio back office ASEA; Esaminare assieme allo sponsor la lista dei 20 clienti potenziali top per programmare gli appuntamenti su invito; Diventare un Direttore”. 39. Nella sezione denominata “Passo 3 – Fissa gli obiettivi e assolvi gli impegni” si legge nel paragrafo “Gestione del tempo”: “Ricordate quali attività vi permettono effettivamente di accumulare denaro e far crescere il vostro business ASEA: sponsorizzare nuovi affiliati e fornire presentazioni sono le attività che vi fanno accumulare denaro direttamente (…). La maggior parte del vostro tempo (90%): contatti, inviti, presentazioni follow-up. Ciò significa essere costantemente in contatto con i potenziali affiliati. Se continuate così, la vostra organizzazione ASEA sperimenterà una crescita fortissima. La parte minore del vostro tempo (circa 9%): formazione per voi e la vostra organizzazione. E’ importante che affiniate le capacità e aiutiate la vostra gente a fare lo stesso. Tuttavia, è più importante usare quelle competenze nelle attività di contatto, invito, presentazione e follow-up. Assicuratevi di non spendere troppo tempo per questo. Una piccola parte del vostro tempo (circa l’1%): risoluzione dei problemi(…)” (enfasi aggiunta). 40. Ancora, nella sezione denominata “Passo 4 – Costruite una lista di potenziali team” si legge: “Identificare i potenziali affiliati con cui condividere il prodotto ASEA è di fondamentale importanza per il vostro successo. Per ottenere questo, dovrete costruire una lista di potenziali team. (…); Identificate i “Top 20”. Ciò è particolarmente importante. Man mano che sviluppate questa lista, è importante identificare i contatti “Top 20”, cioè gli affiliati potenziali che contatterete per primi(…); Non smettete di aggiungere nomi alla lista (…)”.

necessità. Ogni pacchetto è inoltre accompagnato da uno Starter Kit ASEA (…).” Si distinguono, in base al numero di casse di prodotto acquistate insieme allo Starter Kit, pacchetti di iscrizione denominati: Basic Pack (1 cassa), Basic Plus (2 casse), Builder Pack (4 casse) e Express Builder Pack (8 casse). 33 Doc. 13.4, allegato dal professionista alla risposta alla richiesta di informazioni. 34 Il valore è espresso nel documento in lingua italiana in dollari statunitensi. E’ altresì prevista la possibilità per gli Associati di utilizzare il “Programma di rinnovo automatico” (ARP), con addebito automatico della quota di rinnovo sulla carta di credito dell’associato. 35 Tra gli altri, v. doc. 26.15.

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41. Nella sezione denominata “Passo 7 – Incassate una decisione” si legge: “Follow-up. Questo significa semplicemente tenersi in contatto. Chiedete se hanno altre domande. Chiedete cosa gli è piaciuto della presentazione o dello strumento recentemente ricevuto. Invitateli all’incontro/evento successivo. Oppure, se non ci sono domande, invitateli semplicemente a iscriversi come membri di un team ASEA (…)” (enfasi aggiunta).

c) Il piano di compensazione Asea

42. Si descrivono di seguito i meccanismi, alquanto complessi, per il calcolo delle diverse tipologie di compensi previste dal Piano di Compensazione, documento che costituisce la base dei corrispettivi economici riconosciuti da Asea ai propri associati. In particolare, è previsto che l’incaricato percepisca compensi sia in virtù dei volumi di vendite da lui direttamente procurate ad Asea, nonché su quelle procurate o realizzate come autoconsumo da incaricati che lui stesso ha provveduto ad inserire nel sistema e che costituiscono la sua cosiddetta “downline”. 43. La remunerazione da corrispondere agli associati si compone delle seguenti voci: i) Provvigione per vendite al dettaglio; ii) Bonus per clienti privilegiati; iii) Bonus di avvio rapido (o “Fast Start.Bonus”); iv) Provvigioni Team; v) Bonus del direttore; vi) Assegno corrispondente (o

“Check match”) e vii) “Monte provvigionale Leader” (o “Leadership pool”) 36. Tutte le provvigioni vengono pagate agli incaricati settimanalmente. 44. La provvigione per vendite al dettaglio (vendite direttamente intermediate dall’incaricato presso consumatori finali) si realizza quando l’incaricato indirizza i consumatori al proprio sito

web ASEA per l’acquisto dei prodotti37. In questo caso la commissione percepita corrisponde alla

differenza tra il prezzo che l’associato paga (definito “prezzo all’ingrosso”, pari a 120 GBU38) e il prezzo di vendita al dettaglio (150 GBU), quindi risulta pari a 30 GBU per cassa di prodotto. Il volume generato da tali vendite (100 PV a scatola) viene sommato al ramo con volume di vendita minore per il calcolo delle Provvigioni Team (v. infra). 45. Il c.d. “Bonus per clienti privilegiati”, ovvero clienti che sottoscrivono un programma di autoship mensile e usufruiscono del medesimo prezzo “all’ingrosso” praticato agli associati, corrisponde a 25 GBU per ogni cassa di prodotto ordinata dal cliente dell’incaricato in modalità autoship. Il volume conteggiato è pari a 50 PV ed è aggiunto anch’esso al ramo con volume di produzione minore per il calcolo delle Provvigioni Team (v. infra). 46. La terza forma di commissione prevista è il c.d. “Bonus di avvio rapido”, corrisposto agli incaricati e ai relativi “upline” a seconda dei livelli di qualificazione raggiunti, nel momento in cui un nuovo associato personalmente sponsorizzato acquista una o più confezioni di prodotto al

momento della sua iscrizione, come da schema sottostante39.

36 Doc. 13.3, allegato alla riposta del professionista alla richiesta di informazioni (versione ottobre 2012). 37 Secondo il piano dei compensi, gli associati potrebbero anche acquistare direttamente prodotti ASEA e rivenderli ad un prezzo superiore applicando il corrispettivo di vendita che ritengano più opportuno, ma a detta del professionista “detta modalità di vendita non è stata mai implementata da alcuno” (cfr. doc. 13). 38 “Global Business Unit”, unità di misura utilizzata nel piano dei compensi, secondo l’equivalenza 1GBU=1$ (si noti che nella versione in lingua italiana del piano dei compensi di cui all’avvio, alcuni valori sono espressi in dollari statunitensi). 39 Doc. 26.12. Si precisa che tale immagine è tratta dalla documentazione acquisita presso gli incaricati alle vendite, mentre nel Piano dei Compensi allegato dalla società alla risposta alla richiesta di informazioni la spiegazione di tale tipologia di remunerazione (pur citata nel sito internet della società tra le 7 forme di remunerazione previste) non è fornita.

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47. Le “Provvigioni Team”, uno dei tratti maggiormente caratterizzanti del sistema Asea, rappresentano la remunerazione collegata alle vendite realizzate dalla struttura binaria creata dall’incaricato, composta da due diversi rami, ove saranno collocati gli incaricati alle vendite che lo stesso inserisce nell’organizzazione. L’associato diventa qualificato per guadagnare Provvigioni Team sponsorizzando personalmente un altro associato attivo in ciascuno dei rami di destra e di sinistra della propria downline. 48. Per tale commissione vengono conteggiati i volumi delle vendite settimanali realizzate dagli incaricati posizionati nella c.d. “gamba corta” e non i volumi degli incaricati posizionati nella c.d. “gamba lunga”. In particolare, la commissione riconosciuta sul volume di vendite così calcolato è pari al 10% del volume complessivo generato nel ramo che ha conseguito un volume di vendite

inferiore (ovvero un “GV”40 inferiore), con un limite di liquidazione di 10.000 GBU a settimana. 49. Riguardo ai volumi di vendita realizzati nella gamba lunga di ciascun incaricato, non remunerati nel periodo di riferimento, il piano dei compensi prevede un meccanismo di c.d. “carry-over”, in base al quale la rimanenza di volume nel ramo con produzione maggiore viene “riportata a nuovo” nella settimana successiva, a condizione che l’associato sia personalmente attivo con almeno 100 PV. 50. Ancora, il “Bonus del direttore” viene corrisposto da Asea nella misura di 50$ all’incaricato sponsor nel momento in cui un associato personalmente sponsorizzato raggiunga il rango di “Director” entro 14 giorni dalla sua registrazione (mentre il nuovo “Director” riceverà un bonus di 50$ a sua volta). Un “Director” è un associato il quale abbia creato sotto di sé l’organizzazione binaria con almeno un associato personalmente sponsorizzato che generi 100 PV in ciascuno dei due rami (si veda la successiva figura “Rango e requisiti di qualificazione ASEA”, tratta dal piano dei compensi).

40 “Global Volume”, dato dalla somma dei volumi personali di vendita (PV, o “Personal Volume”) che ciascun componente del gruppo ha realizzato nel periodo temporale preso in considerazione.

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51. Ulteriore modalità di remunerazione è il bonus denominato “Assegno corrispondente” (anche“Check Match”, o CM), calcolato sulle Provvigioni Team versate agli associati nell’albero di sponsorizzazione personale di ogni incaricato, fino a sette generazioni a seconda della qualifica personalmente raggiunta dall’incaricato stesso ed a condizione che abbia personalmente raggiunto almeno il livello c.d. “Bronze Executive”. In particolare, il meccanismo, di non facile ed immediata comprensione, prevede la corresponsione di una provvigione “come percentuale variabile del volume assoggettabile a provvigioni generato a livello complessivo dall’azienda. Asea garantisce un pagamento fino al 50% del volume assoggettabile a provvigioni per ogni periodo di provvigione, una volta scontate le Provvigioni Team e il Monte provvigionale Leader. (…)Le provvigioni settimanali del CM non possono superare il volume generato dal ramo con volume di produzione minore”. Si osservi, in termini generali, come a qualifica maggiore corrisponda un più elevato numero di generazioni da considerare per il calcolo di tale bonus. 52. Infine, il “Monte provvigionale Leader” è descritto quale un compenso per coloro che conseguano i ranghi più premianti del sistema, complessivamente pari al 2% del volume generato dall’intera organizzazione a livello mondiale. Le concrete modalità di calcolo di questo bonus non sono specificate nel piano dei compensi, ma viene solo affermato che “Salendo di rango,

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l’Associato riceve quote aggiuntive che gli danno diritto ad una quota più ampia del monte provvigionale”.

d) Gli ulteriori incentivi per gli associati

53. Dalle evidenze istruttorie è altresì emerso che - oltre alle forme di remunerazione stabili previste dal piano dei compensi e descritte sub c) - la società realizza promozioni/campagne ulteriori per periodi temporanei, per lo più comunicate via e-mail agli associati, che prevedono la possibilità di conseguire dei bonus aggiuntivi al raggiungimento di obiettivi prefissati. 54. A titolo esemplificativo, il c.d. “ASEA 20/20 club”, richiamato anche all’interno della Guida al

successo ASEA41, è un programma cui gli associati potevano iscriversi tra il 3 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 che attribuiva un riconoscimento ulteriore rispetto alle normali commissioni ([50-100] GBU, oltre a quantitativi omaggio di prodotto/materiale informativo) all’associato che avesse effettuato 20 presentazioni in 10 giorni consecutivi di calendario, iscrivendo 4 nuovi associati/clienti privilegiati a cui avesse venduto almeno 12 scatole di iscrizione oppure 4 associati/clienti privilegiati che avessero sottoscritto il programma di autoship mensile per almeno

una cassa di prodotto ciascuno42. 55. E’ emerso infine che ulteriori incentivi per gli incaricati derivano dalla possibilità di partecipare a viaggi organizzati dalla società (definiti “viaggi a incentivo ASEA”), qualora si siano qualificati con determinati requisiti in un periodo temporale di riferimento.

56. A titolo esemplificativo, dalla brochure “Mediterranean Cruise 2013”43, si evince che la società ha promosso una crociera per associati nel Mediterraneo tra il 29 aprile e il 5 maggio 2013 cui gli associati potevano partecipare qualora avessero raggiunto nel periodo di qualificazione (dal 29 settembre 2012 al 22 febbraio 2013) un minimo di [100-200] punti entro il 28 dicembre 2012 (o 200 punti entro il 22 febbraio 2013), secondo l’equazione per cui ad 1 cassa di iscrizione venduta corrispondeva 1 punto crociera, oltre ad ulteriori riconoscimenti di punti conseguibili in base ad avanzamenti di livello personale/dei membri della propria downline. E’ importante notare che solo le casse di iscrizione di nuovi associati generavano punti utili per la crociera, mentre gli acquisti da parte di clienti al dettaglio o clienti privilegiati erano espressamente esclusi dai conteggi validi per la promozione.

e) Le stime sulla scomposizione delle voci di fatturato

57. Sulla base dei dati a disposizione, forniti dal professionista e/o acquisiti tramite gli accertamenti svolti, è possibile effettuare delle stime relative alla scomposizione del fatturato realizzato dal professionista nel corso dell’anno 2012, segnatamente in relazione all’incidenza percentuale sul medesimo degli introiti derivanti dalla vendita degli Starter Kit agli associati e degli acquisti effettuati in modalità autoship dai medesimi. 58. In particolare, dai dati a disposizione relativi all’anno 2012 circa il prezzo di vendita del kit agli associati e circa il numero degli incaricati entrati nel sistema, si può dedurre che circa il [5-15%] del fatturato della società sia derivato dalla vendita degli Starter Kit. Al contrario di quanto dichiarato dal professionista, peraltro, gli stessi vengono venduti agli associati con una rilevante maggiorazione rispetto al prezzo di costo così come rilevato dalle fatture di acquisto della società

acquisite al fascicolo istruttorio44.

41 “Accelerate il successo con il Club 20/20. Il Club 20/20 è un sistema accelerato per la costruzione del business in cui v’impegnate a rilasciare 20 presentazioni con 20 diversi contatti entro 10 giorni (…)” (cfr. p. 14 della Guida al Successo). 42 Cfr. doc. 26.7. 43 Cfr. sempre doc. 26.7. 44 Cfr. doc. 14.3.

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59. In secondo luogo, è ragionevole stimare che delle [15.000-25.000] casse dichiarate dal professionista una percentuale molto elevata, almeno pari a circa il 70% delle stesse, sia stata venduta ad incaricati introdotti nel sistema in sede di iscrizione e/o attraverso la modalità c.d. autoship. Tale stima discende dalla considerazione che dei [5.000-10.000] incaricati in ingresso nell’anno, anche sulla base degli incentivi forniti agli sponsor, la quasi totalità avrà acquistato almeno una cassa di prodotto all’iscrizione, e che gli incaricati sottoscrittori del programma di autoship, pari ad oltre il 60% del totale, avranno mantenuto in media tale modalità di acquisto automatico mensile - di (almeno) una cassa di prodotto - per (almeno) 2 mesi successivi

all’iscrizione45. 60. Analoga stima può essere condotta in relazione al valore delle vendite, ovvero si può desumere dai dati a disposizione che la parte preponderante dello stesso sia derivata alla società dalla vendita del prodotto agli incaricati, cui si può sommare il valore derivante dalla vendita degli Starter Kit per apprezzare l’incidenza complessiva del contributo economico direttamente fornito dai soggetti entranti nel sistema sul fatturato della società.

f) La composizione del prodotto e la confezione di vendita

61. Il professionista ha prodotto agli atti la confezione originale della bevanda ASEA distribuita sul mercato italiano come integratore alimentare, in un unico formato da 960 ml a bottiglia. La bevanda è inserita nel registro degli integratori alimentari del Ministero della Salute, cui è stata regolarmente notificata la confezione. La confezione non riporta alcun claim salutistico. 62. Secondo le informazioni riportate sulla confezione del prodotto e le risultanze acquisite in

corso di istruttoria46, la bevanda ASEA risulta costituita da acqua deionizzata addizionata di cloruro di sodio.

g) Le proprietà salutistiche

63. In merito ai vanti salutistici del prodotto, gli studi scientifici disponibili sul sito internet in

lingua italiana del professionista www.asea.net/it e acquisiti agli atti del fascicolo47, nonché

l’ulteriore documentazione scientifica prodotta dalla Parte48, evidenziano quasi esclusivamente uno sforzo teso alla dimostrazione della mancanza di tossicità della bevanda ASEA e della mancata insorgenza di effetti negativi a seguito della sua assunzione, e non all’analisi o dimostrazione delle proprietà del prodotto e degli effetti salutistici vantati relativamente allo

stesso49.

45 Risulta sul punto non plausibile il dato fornito dal professionista circa il numero di confezioni di prodotto ordinate mediante la modalità autoship, pari secondo quanto dichiarato a circa [100-500] confezioni di prodotto in media al mese (cfr. doc. 13 più volte citato). Calcolando che la durata dell’esercizio 2012 è stata pari ad 11 mesi, si avrebbe che solamente circa [1.000-5.000] confezioni di prodotto sono state ordinate in modalità autoship nel corso dell’anno. Anche ammettendo che il dato si riferisca ai soli ordini effettuati dagli incaricati e non anche dai clienti privilegiati, si dovrebbe avere che dei [1.000-5.000] incaricati sottoscrittori la quasi totalità abbia ordinato una sola cassa di prodotto e abbia disdetto il programma subito dopo il primo mese di acquisto. 46 Vd. doc. 14.3. 47 Vd. doc. 7. 48 Vd. doc. 13, e relativi allegati. 49 Ciò è vero in particolare per gli studi/documenti di cui al sito internet denominati: i) “Dati tratti da uno studio in vitro sulla sicurezza del prodotto” e ii) “Studi di sicurezza”, nonché per gli ulteriori studi depositati dal professionista in corso di istruttoria intitolati: iii) “Confidential document. Summary”; iv) “Genotoxiciy: bacterial reverse mutation study”; v) “MDI-P a toxicological study”; vi) “A chronic toxicology study of MDI-P in rodents”; vii) “Cardiovascular, pulmonary and residual toxic effects of nasally-administered nebulized MDI-P solution for 28 days in the beagle dog”; viii) “Genotoxicity: in vitro chromosomal aberration study in mammalian cells”; ix) “Fourteen day acute intravenous toxicity study of MDI-P in mice” e x) “Final report: a 4-week intravenous (infusion) toxicity study of MDI-P in dogs”. Si noti che, a detta del professionista “(…) molti degli studi forniti fanno riferimento al prodotto MDI-P, che è un composto, contenuto nel prodotto ASEA, che contiene le stesse molecole di segnalazione Redox” (cfr. doc. 13).

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64. Gli unici studi con un approccio volto alla dimostrazione degli asseriti effetti benefici legati all’assunzione del prodotto sono i documenti denominati: xi) “Rapporto indirizzato ad ASEA: risultato degli esperimenti in vitro sul rafforzamento degli antiossidanti e sulla riduzione dello stress ossidativo (2009)”; xii) “Libro bianco sulla bioattività in vitro di ASEA concernente la tossicità e l'efficacia su glutatione perossidasi, superossido dismutasi e fattori di trascrizione correlati” e xiii) “Libro bianco sugli effetti prodotti da un integratore di supporto immunitario,

ASEA”, tutti dello stesso autore50, disponibili sul sito internet del professionista e acquisiti agli atti del fascicolo. 65. Quanto ai primi due studi, si tratta di esperimenti condotti a livello di colture cellulari sostanzialmente volti a dimostrare un aumento dell'attività antiossidante nei campioni in vitro irrorati di ASEA; l’ultimo documento, infine, descrive lo studio pilota utilizzato per valutare i possibili effetti prodotti da ASEA sulle prestazioni di un campione di 18 atleti misurate con un test di resistenza e della soglia ventilatoria, le cui conclusioni affermano: “I risultati di questo test pilota offrono ottimi motivi per ritenere che le prestazioni atletiche abbiano registrato un miglioramento e giustificherebbero un prosieguo delle ricerche”. Non si hanno evidenze di ulteriori studi condotti.

h) L’attività di promozione del prodotto e del sistema ASEA

66. Come già descritto, nel corso del procedimento è stato prodotto e acquisito materiale promozionale nel quale la bevanda ASEA viene promossa vantando specifici claim salutistici. In particolare, nessuna delle brochure agli atti reca specifico riferimento ad un particolare incaricato ma le stesse riportano semplicemente il logo del professionista.

67. Nel documento “Dichiarazione delle Politiche e Procedure per gli incaricati” più volte citato51, agli articoli da 3.2.1 a 3.2.8, si indicano specifiche modalità e limitazioni per lo svolgimento dell’attività promozionale del prodotto da parte degli incaricati. L’incaricato, ad esempio, non può utilizzare materiali di sostegno alle vendite differenti da quelli fornitigli dalla società o dalla stessa approvati, né promuovere il prodotto tramite siti internet parimenti non autorizzati dalla società. 68. Qualora l’incaricato contravvenga a tali previsioni contrattuali, il professionista può chiedergli di rimuovere a sue spese gli strumenti di promozione considerati scorretti o può adottare specifiche misure disciplinari, quali nei casi più gravi la risoluzione dell’accordo di associato. 69. Con la memoria pervenuta in data 3 luglio 2013, il professionista ha trasmesso le lettere inviate dalla società ad alcuni incaricati, colpevoli di gestire siti internet non autorizzati. In tali missive, Asea richiede l’immediata rimozione del sito web dell’incaricato, dando un termine (fino a 10 giorni lavorativi) entro cui far pervenire la risposta in merito alle condotte contestate. A fronte della produzione di tale corrispondenza, il professionista non ha fornito alcuna documentazione attestante le risposte ricevute, né le misure concretamente intraprese a valle dell’interlocuzione con

l’associato52. 70. Relativamente all’attività di promozione della bevanda e dell’opportunità connessa all’entrata nel sistema ASEA quali incaricati, va rilevata infine l’organizzazione di specifici eventi con finalità di presentazione delle caratteristiche del prodotto e del sistema di vendita. L’invito a tali eventi veniva trasmesso agli associati tramite e-mail o per contatto diretto attraverso lo sponsor. Secondo le dichiarazioni rese dal professionista, la società ha direttamente organizzato un solo

50 Il consulente scientifico indipendente Dott. Gary L. Samuelson, presidente del comitato scientifico consultivo della società come da informazioni riportate sul sito internet del professionista. 51 Doc. 13.4. 52 Doc. 13.5.

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evento pubblico denominato “Grand Opening” che si è svolto a Roma nell’aprile 2012, mentre altri eventi sarebbero stati organizzati dagli incaricati di propria iniziativa senza il coinvolgimento diretto della società.

71. In particolare, dalle informazioni raccolte presso gli incaricati intervistati53, a partire dall’anno 2011 sarebbero stati organizzati numerosi eventi in diverse città italiane (Milano, Bologna, Caserta, Siena, Verona, Catania, Torino, Lucca, Pescara, Genova). Gli intervistati hanno dichiarato che se tali incontri erano organizzati dagli associati, il costo dell’affitto della sala veniva diviso tra gli stessi mentre per gli ospiti la partecipazione a tali eventi era gratuita.

3) Le argomentazioni difensive del professionista54

a) Sulla natura piramidale del Sistema Asea

72. La società, in relazione alla natura del sistema di commercializzazione della bevanda, ha affermato quanto segue: a) di disconoscere, pregiudizialmente, la qualifica di consumatore per l’incaricato alle vendite inserito nel sistema Asea. Il professionista - partendo dal regime fiscale applicato che è di tipo agevolato e “(…) connesso ad operazioni di intermediazione commerciale” ed assimilando l’incaricato ad un “franchisee” - afferma che “(…) gli incaricati sono economicamente indipendenti dalla società mandante, sono dotati di autonomia organizzativa e svolgono la propria attività con assunzione del rischio di impresa”; b) che una vendita piramidale in generale sussiste solo laddove un incaricato percepisca mediamente più provvigioni dall'entrata di altri incaricati nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti e che l’articolo 5, comma 1, della legge n. 173/05 conferma la legittimità delle commissioni riconosciute sulle vendite indirette; c) che il sistema di remunerazione adottato da Asea premierebbe solo la realizzazione di fatturato diretto o indiretto da parte degli incaricati mentre nessuna forma di remunerazione sarebbe riconducibile al mero reclutamento. “In tal senso, le modalità di remunerazione (…) sono interpretabili come formule di quantificazione dei bonus incrementali legati ai maggiori volumi direttamente o indirettamente intermediati” mentre “i vincoli posti, dai quali l'Autorità deduce la natura piramidale, hanno l’obiettivo di responsabilizzare le persone poste al vertice di una struttura di vendita, inducendo questi ultimi a monitorare e, contestualmente, agevolare la propria organizzazione a mantenere certi livelli di fatturato, formando e motivando costantemente quest'ultima. Non emerge dagli atti del procedimento alcuna evidenza che tali vincoli agevolino o inducano in modo prevalente il reclutamento”; d) che, dal momento che l’istruttoria ha ad oggetto l’accertamento della natura piramidale del piano, la stessa non potrebbe estendersi al merito delle decisioni commerciali che la società adotta definendo modalità e tipologie di remunerazione degli incaricati “ciò, quantomeno, fin quando non è raggiunta la prova certa che gli incaricati sono prevalentemente remunerati (dunque che il 50% +1 dei bonus e/o compensi nei fatti percepiti) con riferimento esclusivo alle attività di reclutamento. In assenza di tale evidenza, il sistema dei compensi non riteniamo possa essere in alcun modo sindacato”; e) con riferimento al c.d. autoship, che lo stesso “è un mero meccanismo organizzativo che non ha di certo la funzione di imporre alcunché, né tanto meno acquisti periodici obbligati. In tal senso, il meccanismo di autoship non è altro che una spedizione automatica facoltativa e, pertanto, una

53 Doc. 26.17. 54 Cfr. doc. 32.

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semplice modalità di effettuazione dell’ordine che non è né obbligatoria né irrevocabile, potendo, anzi, essere disdetta in ogni momento, senza preavviso”.

b) Sulle proprietà salutistiche del prodotto

73. In relazione ai vanti di natura salutistica spesi relativamente alla bevanda, il professionista ha affermato quanto segue: a) in primo luogo, che “Asea opera solo con un sito ufficiale www.asea.net/it, e che gli altri siti richiamati, in particolare il sito www.italiaasea.it, gestiti in contrasto con le regole interne di ASEA, non riteniamo possano essere imputati ad ASEA” anche considerando come “Asea abbia adottato e adotterà con sempre maggior rigore una linea molto intransigente nei confronti degli Affiliati che svolgano in modo scorretto attività di pubblicizzazione dei prodotti ASEA, tuttavia il controllo a tappeto su tutti i social network è attività davvero complessa e, forse, impossibile”; b) per quanto riguarda le affermazioni contenute nel sito ufficiale ASEA, le stesse “oltre a non vantare qualità curative di alcun genere fanno riferimento a studi ed evidenze serie e scientificamente verificabili”; c) in particolare, relativamente agli studi scientifici prodotti nel corso dell’istruttoria, occorrerebbe “concentrare l'attenzione sul fatto che mentre alcuni di essi sono tesi alla dimostrazione della mancanza di tossicità delle componenti del prodotto ASEA, altri sono, invece, finalizzati alla dimostrazione delle proprietà del prodotto” e che “gli studi citati conducono ad affermare, a seguito di prove e test, che la migliore efficienza aerobica, di chi fa uso del prodotto ASEA, a parità di stato fisiologico, consente la produzione di una maggior quantità di energia aerobica e uno smaltimento più efficiente di lattati e CO2. Infine, con riferimento alle molecole di segnalazione Redox, (…) molti degli studi forniti fanno riferimento al prodotto MDI-P, che è il composto sul quale i prodotti ASEA sono basati, il quale contiene le stesse molecole di segnalazione Redox”; d) d’altra parte, dalla copiosa documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza, emergerebbe come molti consumatori e associati abbiano confermato l’efficacia del prodotto testimoniando un elevatissimo grado di soddisfazione, cosicché “le evidenze acquisite agli atti del procedimento contengono sul punto solo prove a discarico della Società”; e) infine, con riferimento alla normativa di matrice comunitaria relativa ai claim salutistici, che “la non conformità alla direttiva e relative procedure autorizzatorie non comporta un giudizio di ingannevolezza per sé, anche se ASEA avvierà un processo di verifica di compatibilità della

propria attività pubblicitaria e informativa con tale regolamento comunitario55”.

c) Proposte di modifica al Piano di Compensazione e alla Dichiarazione delle Politiche e Procedure per gli incaricati

74. Il professionista, in data 29 luglio, 2 dicembre e 23 dicembre 2013, ha proposto modifiche al modello di business adottato. In particolare, in data 29 luglio, ha formalmente presentato impegni volti a chiudere il procedimento senza accertamento dell’infrazione e ha successivamente dichiarato di aver adottato unilateralmente gli stessi anche a fronte del rigetto degli stessi da parte dell’Autorità. Dalle versioni della nuova documentazione contrattuale depositate in atti in data 2

dicembre 201356, si può evincere che sono state concretamente implementate le seguenti modifiche: a) eliminazione dei c.d. “Bonus del direttore” e “Monte provvigionale Leader” quali forme di remunerazione previste nel Piano dei Compensi;

55 Cfr. doc. 21, verbale di audizione. 56 Cfr. doc. 25, e relativi allegati.

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b) introduzione di una nuova voce di remunerazione denominata “Bonus volume mensile monolivello”, presentata come “la parte più massiccia e più rapida di remunerazione del piano di remunerazione ASEA”; c) modifica della modalità di calcolo delle c.d. “Provvigioni Team” nel senso che “qualunque forte discriminazione tra la c.d. gamba lunga e la gamba corta del sistema di rete è stata eliminata”; d) rafforzamento della politica di restituzione dei prodotti, in particolare con la previsione della possibilità per l’incaricato di restituire anche lo “Starter Kit” qualora intenda uscire dal sistema Asea; e) regole più severe per le attività pubblicitarie svolte dagli incaricati, in particolare rafforzamento nella “Dichiarazione delle Politiche e delle Procedure” delle sezioni nelle quali sono “ esplicitamente inserite una serie di regole di comportamento atte ad impedire qualunque forma di comunicazione con l'esterno che porti indebitamente ad enfatizzare in modo non veritiero o comunque ingannevole le qualità dei prodotti o la convenienza del sistema di remunerazione della Società”; f) secondo le ulteriori dichiarazioni della società, la stessa ha previsto inoltre che “gli incaricati, per essere attivi nel sistema di vendita, non sono in alcun modo tenuti a effettuare acquisti personali ovvero attivare alcun meccanismo di autoship” e che “la soglia minima di fatturato necessaria per rimanere attivi nel sistema viene calcolata tenendo in considerazione solamente le

vendite dell'incaricato”57.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

75. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo internet, in data 24 dicembre 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 76. Con parere pervenuto in data 23 gennaio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22 e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: a) “in base al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 20123 del 22 luglio 2009, "Dissipatore di rifiuti", la ratio dell'art. 23 lettera p) che definisce in ogni caso come ingannevoli sistemi di promozione a carattere piramidale è tra l'altro quella di (punto 45) "evitare un'eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, con conseguente danno a carico dei soggetti che hanno investito nella piramide, una volta che la catena si estende in maniera esponenziale"; b) “tale rischio di “eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo ampliamento della base del soggetti reclutati” non può essere escluso nel caso in esame, con riferimento ad esempio ai “sette modi diversi” di remunerazione contemporanea citati alla pagina www.asea.net/it/opportunità. La maggior parte di queste diverse modalità di remunerazione paiono proprio volte a tale ampliamento”; c) “anche nelle ipotesi in cui gli incaricati della società Asea non possano definirsi "consumatori", rientrerebbero nella definizione di "microimprese" di cui all'art. 18, lettera d bis) del Codice del consumo”; d) inoltre, “il consumatore medio sarebbe indotto ad istituire un’indebita relazione tra il consumo costante della bevanda Asea ed effetti preventivi rispetto a malattie anche gravi, mentre “i

57 Tali ulteriori elementi, tuttavia, non trovano allo stato esplicito riscontro nella nuova documentazione contrattuale depositata agli atti (cfr. doc. 25).

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documenti istruttori esaminati non provano in alcun modo le proprietà benefiche attribuite alla bevanda Asea”, nonché “il livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile dal professionista (che appartiene comunque ad un gruppo imprenditoriale multinazionale) lo obbliga a monitorare anche le affermazioni fatte dai propri associati sui siti internet riconducibili agli stessi”.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premessa: gli schemi di vendita piramidali

77. Con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, il legislatore ha inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli effetti lecita, da distinguere da tutte quelle “strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o

attraverso altri componenti la struttura”58, che sono invece oggetto di divieto assoluto59. Anche il Codice del Consumo, all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta la condotta del professionista che avvia, gestisce o promuove “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che

dalla vendita o dal consumo di prodotti”60. 78. In particolare, nelle forme di vendita piramidali, il guadagno dello sponsor non dipende solo dai livelli di vendita complessivamente realizzati insieme ai soggetti da lui sponsorizzati (ai quali

inoltre il compenso non è collegato in maniera diretta61), ma discende principalmente dall’ingresso di altri soggetti nella rete di vendita o promozione, aspetto principale di tale schema e dal quale dipende il livello di ricavi che gli saranno riconosciuti. 79. Molto diversificati risultano essere i meccanismi di calcolo dei compensi, commissioni e/o bonus, come pure il sistema di realizzazione delle somme da restituire poi come compensi (commissioni) tra i soggetti sponsor: di solito, per tale finalità, sono previste quote di adesione elevate per i soggetti entranti nella rete di vendita e/o acquisti obbligatori dei prodotti e/o servizi da promuovere o vendere. Inoltre, sono previste limitazioni alle erogazioni dei compensi attraverso l’inserimento di clausole consistenti in obblighi relativi alle caratteristiche specifiche per la struttura originata dai soggetti sponsorizzati da realizzare e mantenere per un determinato periodo temporale e/o vincoli per le qualifiche soggettive dei medesimi e/o per i volumi di vendita da realizzare.

58 Art. 5, comma 1. 59 Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata: l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a strutture di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro. 60 L’art. 5 delle disposizioni finali del Codice, prevede che “… gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite dall’art. 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall’art. 18, comma 1, lettera a) del predetto Codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”. 61 Mentre negli schemi multilivello leciti anche una singola unità di prodotto intermediata alla vendita dà luogo ad una remunerazione, negli schemi piramidali sono previsti significativi vincoli circa la struttura di vendita realizzata e circa le qualifiche soggettive raggiunte.

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80. In altre parole, mentre una società che opera attraverso forme di vendita diretta multilivello retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni sempre direttamente collegate al valore o alla quantità dei beni o servizi venduti direttamente o per il tramite di altri soggetti che si è riusciti ad includere nella struttura di vendita, in una forma di vendita con caratteristiche piramidali il bene oggetto di vendita passa in secondo piano, rappresentando semplicemente il pretesto e l’occasione per reclutare altri consumatori che facciano ingresso nella piramide e vi rimangano effettuando ordini personali (acquisti), con ciò alimentando artificialmente il sistema. Per questo il neo-venditore, non appena avuto accesso alla struttura piramidale, avrà come obiettivo primario la ricerca di altri venditori - ai quali far pagare il diritto d’accesso alla catena o comunque la permanenza nella stessa - i quali a loro volta ne cercheranno altri e così via. 81. La ratio sottesa alla norma è quella di evitare la diffusione di sistemi volti non tanto alla commercializzazione di beni o servizi, quanto a conseguire un vantaggio economico che si ricollega principalmente al progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, sulla base di un’ingannevole prospettazione di facili guadagni. Coloro che per ultimi hanno avuto accesso alla piramide, infatti, potranno conseguire i guadagni prospettati - in alcuni casi recuperare quanto pagato per garantirsi l’accesso nel sistema - soltanto se un alto numero di partecipanti aderirà ad esso, mentre è elevato il rischio che la catena s’interrompa e che i nuovi incaricati non conseguano

alcun reale beneficio economico62. 82. Tale eventualità – la cui probabilità di accadimento dipende anche dalla tipologia ed entità dei vincoli presenti nei piani di remunerazione – viene ovviamente omessa al momento del reclutamento dei nuovi incaricati, ai quali vengono invece prospettati guadagni considerevoli ed immediati, anche attraverso la partecipazione a convegni o manifestazioni dai toni enfatici nei quali le opportunità economiche sono spesso prospettate in relazione a prodotti per i quali sono vantate caratteristiche particolarmente interessanti o uniche (ad esempio in relazione ad aspetti salutistici).

a) Sul sistema Asea

i) Sulla qualifica di consumatore dell’incaricato Asea

83. Preliminarmente occorre rilevare come sia nei sistemi di vendita multilivello che nella loro degenerazione, rappresentata dagli schemi piramidali, non rileva il dato formale dei soggetti che vi partecipano, ovvero della figura dell’incaricato alle vendite, quanto invece il dato sostanziale dell’attività svolta che normalmente si risolve in un’attività meramente occasionale. Come osservato, dai dati emersi in corso di istruttoria (prendendo in considerazione l’anno 2012), risulta che solo un numero limitatissimo di incaricati ha percepito commissioni significative superiori a 1.000 euro annui e che meno dell’1% degli incaricati risultano titolari di partita IVA. 84. Inoltre, ed in particolare nei sistemi piramidali, assumono rilievo la fase di reclutamento e gli obblighi o le sollecitazioni di acquisto dei prodotti a carico degli stessi incaricati, elementi che indubbiamente qualificano tali soggetti come consumatori piuttosto che professionisti incaricati alla vendita. In altri termini, ciò che realmente conta ai fini dell’inquadramento della fattispecie è la circostanza per cui gli aderenti, al momento dell’aggancio da parte del professionista, rivestivano la qualità di consumatore.

62 Ciò che si realizza, nella maggior parte dei casi è, così, un sistema di acquisto piuttosto che un sistema di vendita dove gli acquirenti, di converso, sono gli stessi incaricati/consumatori. Infatti, tipicamente, nei sistemi piramidali solo un numero molto esiguo (qualche decina) di incaricati con elevata qualifica soggettiva percepisce compensi di una certa consistenza (nell’ordine di migliaia di euro su base annua) anche per reti di vendita costituite da decine di migliaia di partecipanti.

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85. Peraltro, si può affermare che gli associati continuassero a rivestirla anche nel periodo di permanenza nel sistema Asea, dal momento che gli acquisti personali ed in particolare l’attivazione del meccanismo di acquisto automatico c.d. autoship riguarda la parte prevalente, pari ad oltre il 60%, degli incaricati entrati nel sistema nel 2012, per un’incidenza preponderante di vendite di prodotto agli incaricati sul fatturato complessivo della società. 86. In tal caso l’associato non intermedia nessuna vendita nei confronti di un soggetto terzo rispetto al sistema, ma acquista per se stesso, dovendosi invece escludere la rivendita “al dettaglio”

da parte degli incaricati, come indicato dallo stesso professionista63.

ii) Sulla natura piramidale del sistema Asea

87. Prima di valutare la natura del sistema Asea, giova rilevare come nel sito internet della società e nei documenti di presentazione del sistema, quali specificamente il piano dei compensi e le brochure di presentazione distribuite agli incaricati alle vendite, mentre vengono ampiamente ed in più parti enfatizzate le possibilità di guadagno (ad esempio sul sito nella sezione Opportunità: “Ti è mai capitato nella vita di essere remunerato in sette modi diversi contemporaneamente? (…)Con

ASEA è diverso. Svolgi un solo lavoro e la remunerazione può arrivarti da sette canali diversi”64), non si riscontrano completezza e chiarezza in merito ai meccanismi di calcolo dei compensi per ciascun tipo di commissione o bonus previsti. 88. Ciò che invece emerge chiaramente dalle risultanze istruttorie è che il sistema di commercializzazione e vendita della bevanda ASEA è strutturato su modalità che appaiono volte principalmente al reclutamento di nuovi incaricati/consumatori per alimentare il sistema stesso. 89. In primo luogo, l’essenza del sistema quale fondamentalmente volto all’inserimento di nuovi incaricati si coglie dal tenore dai consigli per organizzare il proprio business forniti ai nuovi entranti nella “Guida al successo” contenuta nello Starter Kit ASEA. L’impostazione di tale “manuale” di formazione dell’incaricato è completamente incentrata sulla capacità degli associati di reclutare nuovi affiliati, mentre del tutto assente risulta il riferimento all’attività di vendita a clienti al dettaglio/consumatori finali esterni alla struttura (emblematici in questo senso sono, ad esempio, i suggerimenti sulla gestione del tempo a disposizione degli incaricati, secondo cui il 90% dello stesso andrebbe dedicato agli incontri con potenziali affiliati, il 9% alla formazione per sé e per il proprio gruppo e l’1% alla risoluzione dei problemi – cfr. precedente paragrafo 39 -). 90. La ratio della profittabilità per la società dell’ingresso di un numero sempre maggiore di incaricati si coglie nella presenza di una fee di reclutamento, rappresentata principalmente dall’importo versato per l’acquisto dello Starter Kit per la registrazione nel sistema Asea e, contestualmente, dal possibile acquisto (consigliato e incentivato) di uno dei pacchetti di prodotto disponibili all’atto dell’iscrizione - Basic Pack (1 cassa), Basic Plus (2 casse), Builder Pack (4 casse) e Express Builder Pack (8 casse) -. 91. Anche il meccanismo di acquisto mensile automatico (c.d. autoship) rappresenta in questo senso un elemento costitutivo del sistema ed è interpretabile quale un’ulteriore fee implicita dello stesso, laddove si consideri che viene incentivato presso gli incaricati e presentato quale lo strumento di qualificazione in grado di non far perdere all’associato la connotazione di “attivo” necessaria per percepire le remunerazioni previste dal piano dei compensi: come detto, nel piano disponibile all’atto di avvio si leggeva in particolare: “Si consiglia agli Associati di utilizzare il programma Autoship per non rischiare di saltare un periodo di qualificazione a causa di un ordine perso”.

63 Cfr. precedente nota 36. 64 O nelle brochure “L’opportunità di ASEA” contenuta nello Starter Kit (cfr. doc. 26.15).

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92. Al fine di apprezzare la rilevanza di tali aspetti, basti ricordare che nel 2012 circa il [5-15%] del fatturato complessivo generato dalla società è stato realizzato mediante la vendita dei cosiddetti Starter Kit e la parte prevalente delle vendite del prodotto, stimabile in circa il 70% dei volumi, è stato generato con le vendite agli associati in sede di iscrizione e/o in modalità autoship. 93. Se nel sistema hanno carattere prevalente gli ordini di tipo personale da parte degli incaricati, che sottoscrivono in maggioranza il programma autoship per rimanere attivi e per poter accedere al piano dei compensi ed ai diversi bonus, è quindi evidente che il sistema è finalizzato non a creare una vera e propria rete di vendita multilivello, bensì un sistema di acquisto da parte dei consumatori che vengono fittiziamente reclutati quali incaricati alle vendite. 94. A riprova della finalità di reclutamento prima che di vendita a consumatori finali propria del sistema Asea, è poi la struttura complessiva del piano dei compensi, idonea a far sì che il focus degli incaricati si sposti verso la ricerca di nuovi affiliati per conseguire la parte più interessante delle provvigioni. 95. Il recupero delle somme versate per il kit di reclutamento e per gli acquisti personali avviene attraverso la sponsorizzazione e l’ingresso di altri incaricati, in primo luogo nel caso di loro acquisto di uno dei pacchetti di prodotto all’iscrizione (almeno una cassa di prodotto). In questo caso, infatti, all’incaricato sponsorizzatore viene riconosciuto il compenso c.d. “Fast Start.Bonus”. 96. Anche la commissione denominata “Assegno corrispondente” (o “Check match”), oltre ad essere descritta in termini di difficile comprensione, è riconosciuta sul volume degli acquisti del prodotto effettuati ogni mese dall’organizzazione riferibile a ciascun incaricato, fino a sette generazioni della downline, solo in caso di rispetto di alcuni requisiti qualitativi del singolo incaricato e dell’organizzazione ad esso sottostante. In tal modo, questa fonte di ricavi non si ricollega propriamente al volume delle vendite promosse, ma in modo assolutamente prevalente alla qualità dell’organizzazione di acquisto che ciascun incaricato è riuscito a sviluppare sotto di sé e, quindi, principalmente, alla capacità di inserire nuovi consumatori/incaricati nel sistema Asea. 97. Per ciò che concerne la commissione indiretta principale prevista dal piano dei compensi, ovvero le c.d. “Provvigioni Team”, va osservato che nello schema Asea le stesse non sono riconosciute in relazione diretta al volume complessivo delle vendite procurate dall’organizzazione riferibile a ciascun incaricato, ma solo ad un sottoinsieme di questo. In particolare, infatti, le vendite complessive risultano decurtate per effetto del meccanismo di calcolo dei volumi realizzati solo su uno dei due rami di vendita in cui ciascun associato deve collocare gli incaricati della propria downline, ovvero solo sulla c.d. “gamba corta” dell’organizzazione binaria (ovvero il ramo che ha realizzato il volume di vendita inferiore). 98. A tal riguardo, anche il meccanismo del c.d. “carry-over” – peraltro realizzato in modo assolutamente parziale in quanto calcolato solo sulla differenza fra le due gambe – conferma la complessità ed artificiosità del sistema ed in ogni caso non garantisce affatto il “recupero” di quei volumi di vendita, in quanto nel periodo temporale successivo i compensi di intermediazione indiretta saranno calcolati con il medesimo meccanismo, quindi con una nuova “sterilizzazione” di parte dei volumi.Tali aspetti confermano che la finalità distorta del sistema Asea si riscontra in termini complessivi anche nella sproporzione tra gli incentivi economici collegati alle vendite dirette e quelli collegati alle vendite indirette, congiuntamente ai numerosi vincoli applicati a queste ultime, che finiscono per costringere l’incaricato a spostare il suo focus commerciale dall’attività di promozione delle vendite del prodotto all’inserimento di nuovi consumatori/incaricati. 99. Infine, la valutazione per cui lo sforzo principale che viene richiesto agli incaricati è quello teso al reclutamento è anche confermata dalla considerazione dell’intervallo temporale ridotto

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(settimanale) secondo cui vengono calcolate e pagate le commissioni previste dal piano dei compensi. Tale elemento, se da un lato rende più difficile il raggiungimento di livelli elevati – e quindi il pagamento delle commissioni - dall’altro conferma la vera natura del piano dei compensi incentrato su un continuo sforzo di alimentazione dell’organizzazione di acquisto attraverso

l’inserimento di nuovi incaricati/consumatori65. 100. La possibilità di realizzare guadagni significativi grazie ai meccanismi previsti dal PdC appare in ogni caso più teorica che concreta, visto che la società nel 2012 ha riconosciuto complessivamente commissioni solo pari al [10-20%] del fatturato realizzato, principalmente in favore di pochi incaricati collocati ai vertici dell’organizzazione, mentre la quasi totalità degli incaricati, circa il 98% degli stessi, non ricevono compensi significativi. 101. In sintesi, le condotte poste in essere da Asea Italy S.r.l. ed oggetto di contestazione consistono nell’aver istituito un sistema di vendita con caratteristiche piramidali nel quale il professionista guadagna principalmente dall’inserimento e dagli acquisti del prodotto direttamente effettuati da parte degli incaricati, e dove lo sforzo promozionale degli stessi è rivolto al continuo inserimento di nuovi incaricati e alla creazione di una organizzazione prettamente di acquisto piuttosto che a procurare vendite del prodotto presso soggetti terzi esterni alla struttura, una volta attirati nel sistema per i promessi facili guadagni ed anche alla luce della vantata bontà ed efficacia salutistica del prodotto (v. infra). Questi due elementi nel sistema Asea appaiono giocare, l’un l’altro, un efficace ruolo sinergico finalizzato all’inserimento di un grande numero di soggetti in uno schema continuativo di acquisto del prodotto. 102. Non possono invece essere esaminate in questa sede le modifiche realizzate da Asea al Piano dei Compensi e alle Politiche e Procedure per gli incaricati indicate nelle date del 29 luglio, 2 dicembre e 23 dicembre 2013. Da un lato, infatti, si tratta di misure che non sono state accettate quali impegni, tenuto conto della gravità della pratica in esame e dell’interesse dell’Autorità all’accertamento. 103. Dall’altro lato, in ogni caso, le misure proposte, pur apprezzabili per alcuni elementi di modifica del Piano di Compensazione (eliminazione del “Bonus del Direttore”, pagamento di almeno una tipologia di compenso su base mensile e non settimanale), mantengono numerosi aspetti del vecchio schema – ad esempio la modalità di calcolo delle commissioni di gruppo che escludono comunque una parte dei volumi realizzati e mantengono il meccanismo del c.d. carry-over - e inseriscono nuovi elementi - ad esempio, il cosiddetto “Bonus volume monolivello”, per il quale non sono state fornite chiare specificazioni – che richiedono una nuova e complessiva valutazione dello schema che esula dall’accertamento della condotta in esame.

b) Sulla natura e sulle proprietà salutistiche del prodotto

104. Come noto, il Regolamento n. 1924 del 20 dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio (noto come “Regolamento Claims”), relativo alle “indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”, ha inteso definire principi generali applicabili a tutte le indicazioni presenti nell’etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e degli integratori alimentari, per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e per dare loro informazioni necessarie a compiere scelte consapevoli di consumo di prodotti alimentari, precisando altresì che tali indicazioni non devono risultare fuorvianti inducendo a scelte ingiustificate sul piano scientifico. 105. Nel Regolamento è stata prevista una specifica e articolata procedura di autorizzazione di tali indicazioni da parte della Commissione Europea, la quale si avvale della collaborazione dell’EFSA

65 L’approccio volto a spingere gli associati a dedicarsi principalmente (se non esclusivamente) al reclutamento si desume anche dagli ulteriori incentivi proposti agli incaricati non incorporati nel piano dei compensi (si pensi ad esempio al c.d. “Club 20/20”, così come descritto al precedente par. 54).

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(Autorità europea per la sicurezza alimentare) al fine di assicurare una valutazione scientifica del più alto livello possibile e armonizzata tra gli Stati Membri. 106. Sulla base dei pareri progressivamente resi dall’EFSA, la Commissione Europea, con il Regolamento n. 432 del 16 maggio 2012 (in vigore dal 14 dicembre 2012), ha autorizzato 222 indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. 107. Con riferimento a tale quadro normativo, nessuno dei vanti salutistici impiegati da Asea per descrivere il prodotto risulta approvato nell’elenco di cui al Reg. CE 432/2012, né aver ricevuto una valutazione positiva da parte dell’EFSA. È stata, dunque, nel caso di specie del tutto disattesa la necessaria attenzione che impone la disciplina comunitaria in materia di presentazione e pubblicizzazione degli alimenti e degli integratori alimentari. 108. Peraltro, oltre alla mancata validazione e/o autorizzazione dei claim, le risultanze istruttorie hanno permesso di acclarare che alla base dei vanti diffusi non sussistono evidenze scientifiche certe che permettano di correlare l’assunzione del prodotto con gli effetti vantati. Come rilevato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infatti, gli studi depositati dal professionista in corso di procedimento non provano in alcun modo le proprietà benefiche attribuite alla bevanda ASEA. 109. Non può quindi condividersi l’argomentazione difensiva del professionista – ad esempio

avanzata in sede di audizione66 - sulla fondatezza scientifica dei vanti utilizzati pur in assenza della necessaria autorizzazione secondo la procedura prevista dal Regolamento comunitario, in quanto al contrario non sono state fornite, nel corso dell’istruttoria, evidenze scientifiche idonee a fondare l’impiego di tali claim. 110. Si precisa che tali considerazioni valgono anche con riferimento ai vanti spesi sul sito internet www.asea.net/it direttamente gestito dalla società, e non solo riguardo alle affermazioni salutistiche effettuate da incaricati alle vendite in violazione delle disposizioni contrattuali previste. Sul punto, peraltro, si ritiene che il normale grado di diligenza e attenzione richiesto al professionista imponga che lo stesso monitori le affermazioni spese dai propri incaricati nello svolgimento dell’attività di promozione del prodotto. 111. In conclusione, sulla base del complesso delle considerazioni fin qui svolte, la pratica commerciale posta in essere da Asea Italy di cui al punto II del presente provvedimento appare integrare una violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e c), 22 e 23 lettere p) e s), del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

112. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 113. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

66 Cfr. verbale, doc. 21.

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114. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza e della dimensione economica del professionista, rappresentato da una società con un fatturato di rilievo ben conosciuta nello specifico settore di attività, in quanto facente parte di un gruppo operante in vari paesi comunitari e negli Stati Uniti d’America, dove ha sede legale la casa madre Asea LLC. 115. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevato di consumatori (pari a quasi [5.000-10.000]), nonché in ragione della pluralità di profili di scorrettezza e della particolare natura delle violazioni riscontrate, relative all’adozione di uno schema distributivo di carattere piramidale e all’ingannevolezza di alcuni messaggi promozionali che prospettano l’efficacia della bevanda ASEA nel curare e prevenire patologie. 116. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a partire dal gennaio 2012 e non può dirsi cessata alla data di adozione del presente provvedimento. 117. In considerazione di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Asea Italy S.r.l. nella misura di 150.000 € (centocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, e in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22 e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole prospettazione delle caratteristiche del prodotto - del quale vengono vantate inesistenti proprietà salutistiche - e l’attrazione del consumatore in un sistema di vendita con caratteristiche piramidali, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto e all’opportunità offerti dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Asea Italy S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e c), 22 e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Asea Italy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro); c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS8202 - ORGANO GOLD ITALIA Provvedimento n. 24786

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8202 del 10 giugno 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Organo Gold B.V.;

VISTA la delibera dell’Autorità del 13 novembre 2013 con la quale è stata disposta la proroga al termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Organo Gold Europe B.V. (di seguito anche OG) opera nel commercio al dettaglio di bevande (in particolare caffè) a base di un fungo denominato “ganoderma lucidum” mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta). Nel periodo costituito dal secondo semestre 2012 e dal primo semestre 2013 ha realizzato un fatturato di circa 12 milioni di euro. 2. La Guardia di Finanza e Federsalus (Associazione Nazionale Produttori Prodotti Salutistici), in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il presente procedimento, che trae origine da due segnalazioni (della Guardia di Finanza e dell’associazione Federsalus), concerne il comportamento posto in essere da Organo Gold Europe B.V., in qualità di professionista, consistente nella creazione e gestione di un articolato sistema di promozione e commercializzazione di bevande a base di ganoderma. Tale sistema prevede, da un lato, il coinvolgimento e la partecipazione di consumatori in uno schema di acquisto e vendita dei suddetti prodotti nel quale gli stessi sono incentivati a sponsorizzare, per il loro ingresso nel sistema, un numero sempre crescente di altri consumatori/venditori, dall’altro, l’attribuzione ai prodotti (nei messaggi su Internet) di particolari proprietà benefiche e/o salutistiche. 4. La partecipazione al sistema di vendita richiede la registrazione al sito dell’azienda OG (www.organogold.com), il pagamento di una quota di ingresso (42 euro) e l’eventuale acquisto di un pacchetto di reclutamento di diverso ma significativo valore (“Bronzo” del costo di 159 euro, “Argento” del costo di 449 euro e “Oro” del costo di 1190 euro) che sono elementi necessari per poter accedere pienamente ai diversi bonus/commissioni indicati in uno specifico Piano di remunerazione (anche detto Piano dei compensi, di seguito anche PdC). 5. Nel Sistema OG l’incaricato percepisce una prima remunerazione in ragione dei soggetti che riesce a reclutare (commissione calcolata sui pacchetti, o “starter set”, acquistati dagli incaricati

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iscritti personalmente), nonché commissioni calcolate sui volumi di vendite (PQV) da lui direttamente ed indirettamente procurate ad OG, comprese quelle procurate da incaricati che lui stesso ha provveduto ad inserire nel sistema. 6. Il PdC prevede, per poter accedere alle commissioni ed ai bonus previsti (quali “Primo ordine”, “dual team”, “unilevel”, “unilevel Matching”, “generational leadership” e “global pool”), una serie di vincoli che ne limitano la loro entità e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, dirette ed indirette, realizzate. In particolare, sono necessari ordini diretti mensili per un ammontare minimo in termini di CV nonché il possesso, da parte degli incaricati della “downline” di specifici requisiti qualitativi. 7. Oltre a questi aspetti di attrazione economica, vengono enfatizzate dal professionista e dai suoi incaricati sul sito www.organogolditalia.info le particolari caratteristiche delle bevande OG in modo che risultino funzionali a creare un’immagine presso i clienti finali di prodotti di particolare pregio sotto il profilo delle qualità benefiche e/o salutistiche. 8. In particolare si attribuiscono alle bevande particolari capacità salutistiche. Sul sito www.organogolditalia.info si afferma che il ganoderma possederebbe proprietà farmacologiche particolari documentate da studi scientifici, quali, tra le altre, le seguenti: “anti-infiammatorio preventivo di malattie neurodegenerative e cardiovascolari; antitrombotico; aumento delle difese immunitarie e antitumorale in virtù della capacità di potenziamento delle difese fisiologiche, questo fungo viene attualmente valutato come agente carcinostatico, su base immunomodulatoria, senza peraltro possedere gli effetti collaterali indesiderati degli antitumorali tradizionali; epatoprotettore, difende efficacemente il fegato sia con transaminasi alte, sia un po’ intossicato, o anche grasso (steatosi epatica)”. Tali caratteristiche del prodotto verrebbero descritte attraverso una terminologia di stampo tipicamente medico. In base alla segnalazione della Guardia di Finanza si apprende che “da apposite ricerche su fonti aperte sul conto della Organo Gold è emerso che si tratta di una multinazionale leader mondiale nella commercializzazione di caffè, cosiddetto del benessere, consistente nella miscela di caffè arricchita al “Ganoderma” ovvero un fungo in polvere di origine cinese, che dovrebbe abbattere il livello di caffeina contenuta nel caffè ed esaltare le proprietà terapeutiche del fungo, regolare il

livello di colesterolo, la glicemia e agire positivamente sull’aritmia cardiaca”1.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

i) L’iter del procedimento

9. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e sulla base delle due citate segnalazioni relative a una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere da OG nelle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di ganoderma, in data 10 giugno 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8202 nei confronti di OG, per presunta violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo. 10. In data 6 agosto 2013, è pervenuta una nota del professionista con la quale si trasmetteva una serie di impegni in ragione dei rilievi formulati nella comunicazione di avvio del procedimento e si chiedeva la proroga del termine di conclusione del procedimento. 11. In data 11 settembre 2013 l’Autorità ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati. 12. In data 28 ottobre 2013, si è tenuta presso i locali dell’Autorità un’audizione dei rappresentanti di OG.

1 Cfr. doc. 3.

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13. In data 15 novembre 2013, veniva comunicato alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento al 5 febbraio 2014. 14. In data 3 dicembre 2013 è pervenuta la risposta di OG alla richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità. 15. In data 11 dicembre 2013, veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria fissata al 23 dicembre 2013. 16. Con successiva nota del 12 dicembre 2013 si fornivano ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle nuove modalità di calcolo dei compensi. 17. La Parte ha effettuato accesso agli atti nelle date del 19 luglio e 12 dicembre 2013. 18. Infine, in data 23 dicembre 2013 il professionista faceva pervenire una ulteriore memoria difensiva.

ii) Le evidenze acquisite

a) L’attività distributiva OG

19. L’attività commerciale di distribuzione e promozione in Italia di OG è iniziata, secondo le informazioni fornite dalla Parte, verso la fine del 2011 ed è stata gestita inizialmente attraverso la

società Organo Gold Italia S.r.l. (liquidata all’inizio del 2013)2 ed in seguito direttamente dalla Organo Gold Europe B.V. Il fatturato realizzato, in continua crescita, è stato pari complessivamente a circa 12 milioni di euro nel periodo di tempo comprendente il secondo

semestre del 2012 e il primo del 20133 . 20. L’attività di vendita dei prodotti avviene direttamente dai Paesi Bassi, dove è presente il magazzino dei prodotti. Questi ultimi vengono spediti direttamente dalla società al consumatore finale. La vendita può essere intermediata da soggetti terzi, nel qual caso ad essi è riconosciuta una provvigione sulle vendite effettuate direttamente ovvero tramite altri

soggetti da quest’ultimo incaricati4. 21. In merito alla dimensione della rete di vendita, dalle informazioni fornite dal professionista, è

emerso che il sistema di distribuzione interessava, nel giugno 2013, circa [20.000-30.000]5 incaricati di cui circa [20.000-30.000] attivi, vale a dire che hanno intermediato per un valore

minimo di affari quantificabili in 50 CV6 (volume commissionabile)7. Più precisamente risulta che i nuovi incaricati entrati nel sistema nel secondo semestre del 2012 e nel primo del 2013 sono stati rispettivamente [10.000-15.000] e [10.000-15.000]. 22. Specificamente, il numero di incaricati che risultano entrati nel Sistema OG, al 31 dicembre 2012, con i pacchi promozionali “oro”, “argento” e “bronzo” sono stati rispettivamente pari a [meno di 500], [501-1.000] e [1.500-2.000] (pari complessivamente a [2.500-3.000], pari a circa il 22% del totale degli incaricati), mentre il numero di incaricati entrati nel sistema nel primo semestre del 2013 con i suddetti pacchi sono stati rispettivamente [501-1.000], [1.500-2.000] e

2 Cfr. doc. 24 3 Cfr. doc. 18, punto 5.3.1 4 Cfr. doc. 18, punto 5.3.2 5 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 6 Il Volume commissionabile è un valore assegnato a un elemento e utilizzato per registrare l’attività di business, le qualifiche e per calcolare le commissioni (cfr. doc. 18, all.1.1) 7 Cfr. doc. 18, punto 5.6

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[4.000-4.500] (pari complessivamente a [6.500-7.000], equivalente a circa il 45% del totale dei

nuovi incaricati entrati nel semestre)8. 23. Giova rilevare, infine, come al 30 giugno 2013 solo [inferiore a 1.000] incaricati hanno realizzato volumi di vendita tali da generare semestralmente commissioni superiori a 500 euro e

solo [meno di 100] hanno realizzato commissioni superiori a [omissis] euro9. 24. Dai dati raccolti, risulta che OG ha ricevuto circa [25.000-30.000] ordini nel periodo compreso tra settembre 2012 e giugno 2013, con un valore medio, depurato del kit di ingresso, di circa [100-

150] euro per ordine10. Considerando il numero di incaricati attivi, nonché il numero dei pacchi promozionali sottoscritti, il numero di ordini per incaricato risulta estremamente ridotto, non significativamente superiore all’unità. 25. Dai dati di vendita dei prodotti, risulta inoltre che una parte rilevante degli ordini afferisce all’acquisto dei “pacchi promozionali” effettuati dagli stessi incaricati, presumibilmente per autoconsumo. Dai dati acquisiti relativamente agli ordini registrati da gennaio a giugno 2013, il valore complessivo dei pacchi promozionali acquistati è stato pari a circa [omissis] euro, con un’incidenza stimabile in misura pari a circa il 30% del fatturato realizzato nel primo semestre del

201311. Nello stesso periodo il fatturato generato dal pagamento della fee di ingresso è stato pari a circa [omissis] euro, stimabile in misura pari a circa il 10% del fatturato.

b) La fase di reclutamento

26. Nel Sistema OG, particolare rilevanza assume la fase di reclutamento, nella quale il consumatore si registra con un costo di 42 euro, sottoscrivendo un contratto con allegato il piano di remunerazione, e può acquistare uno dei pacchi promozionali offerti, al quale è collegata una partecipazione al PdC. 27. Con ciascuno di questi pacchi (Oro, Argento e Bronzo), il consumatore/incaricato acquista un diverso campionario di prodotti OG, corrispondente ad un diverso valore (espresso in CV). Specificamente, al pacchetto “Bronzo” corrispondono 190 CV, a quello “Argento” 520 CV e a quello “Oro” 1160 CV. 28. In base al pacco acquistato, l’incaricato ha diverse e maggiori “opportunità” di sviluppare la sua rete (downline) al quale corrispondono due distinti rami (o linee discendenti di sponsorizzazione) dove posizionare i propri soggetti sponsorizzati (anche dette “gambe”) e vi è una limitazione alle forme percepibili dei bonus previsti dal Piano dei compensi. 29. Ogni volta che un incaricato introduce nel Sistema OG un nuovo soggetto che acquista uno dei tre pacchi promozionali gli viene riconosciuto il “Bonus Primo ordine”, pagato settimanalmente e

corrispondente ad una percentuale variabile dal 12,6% al 17,8% del valore del pacco acquistato12.

c) Il piano di compensazione OG

30. Come detto, l’incaricato alla vendita sottoscrive con OG un contratto che disciplina i meccanismi, alquanto complessi, per ricevere i compensi previsti dal piano di remunerazione. L’incaricato percepisce i compensi sia in ragione dell’inserimento di altri incaricati da lui

8 Cfr. doc. 27, punti 3 e 4 9 Cfr. doc. 27, punto 5 10 Cfr. doc. 27 punto 7 11 Cfr. doc. 27. 12 Se un incaricato di nuova iscrizione acquista i pacchetto bronzo, argento o oro il suo sponsor percepisce bonus rispettivamente pari a euro 20, 80, 150 (a loro volta corrispondenti rispettivamente a 190, 520, 1160 CV).

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sponsorizzati, sia in virtù dei volumi di vendite da lui direttamente procurate ad OG, nonché su quelle procurate dagli incaricati della sua cosiddetta “downline”. 31. Esaminando in dettaglio il PdC, la remunerazione si compone, in via principale, delle seguenti voci: i) “Bonus vendita al dettaglio”; ii) “Bonus Primo ordine”; iii) “Bonus dual team”; iv) “Bonus unilevel”, v) “Bonus unilevel Matching”; vi) “Bonus generational leadership”, vii) “Bonus global pool”. 32. Il Bonus “vendita al dettaglio”, pagato settimanalmente, consente all’incaricato di guadagnare acquistando prodotti OG ad un prezzo all’ingrosso per poi rivenderli al consumatore ad un prezzo maggiorato almeno del 50%. 33. Il “Bonus dual team” richiede per la sua corresponsione di generare personalmente 50 PQV (Volume personale di qualifica, ovvero il volume totale degli ordini dei clienti) in vendite ed avere almeno un incaricato nella gamba destra e uno nella gamba sinistra che generano 50 PQV ciascuno. Tale commissione viene pagata settimanalmente sulla propria struttura di posizionamento binario (gamba destra e sinistra) come percentuale variabile dal 10% al 20% del

volume generato dalla propria struttura sulla gamba “debole” cioè quella con meno punti13.

34. Il “Bonus unilevel” è la commissione pagata mensilmente all’incaricato sul volume delle vendite realizzate nella propria struttura a diversi livelli di profondità dipendenti dalla qualifica raggiunta.

35. Il “Bonus unilevel matching” è una commissione che remunera mensilmente fino al 20% sul bonus “Unilevel” degli incaricati alle vendite sponsorizzati personalmente. Questo bonus ripaga sull’attività della struttura personale di iscritti. Pertanto il posizionamento di un incaricato alle

13 Cfr. doc. 32

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vendite della downline all’interno della struttura “dual team” non influisce sul pagamento del

“matching bonus”14. 36. Il “Bonus generational leadership” è la commissione ottenuta quando si raggiunge la qualifica

di “zaffiro”15 (o superiore) e si sviluppano nuovi “zaffiro” (e superiori) all’interno della propria organizzazione. Tale bonus viene pagato fino ad una profondità di quattro generazioni di zaffiro (e

superiori). In alcuni casi è possibile ricevere pagamenti per un numero infinito di livelli16. 37. Infine, la commissione “global pool” è corrisposta al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita calcolata sulle vendite totali realizzate dalla compagnia e redistribuita sulla base degli obiettivi di vendita raggiunti. Il 3% del volume commissionabile “unilevel” mondiale di OG viene

condiviso dagli incaricati qualificati Rubino17 e superiori. 38. Il PdC prevede ulteriori vincoli per poter accedere alle commissioni ed ai bonus previsti che limitano i compensi percepiti e, in ogni caso, li rendono non direttamente collegati ai volumi complessivi di vendite, direttamente od indirettamente (attraverso i soggetti sponsorizzati), realizzati da un incaricato. In particolare, sono necessari ordini diretti mensili per un ammontare minimo in termini di 50 PQV nonché il possesso, da parte degli incaricati della downline della medesima qualifica. Solo in tal modo (cioè mantenendo il titolo di “associato di marketing”) viene infatti riconosciuta la qualifica per poter accedere ai Bonus “Dual team” e “Unilevel” e quindi la

possibilità di partecipare completamente ai compensi18. 39. Dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria nel sistema OG risulta una sproporzione tra gli importi dei compensi collegati alle vendite dirette e quelli relativi alle indirette, congiuntamente ai numerosi vincoli applicati a queste ultime, che finiscono per costringere l’incaricato a spostare il suo focus commerciale dall’attività di promozione delle vendite del prodotto all’inserimento di nuovi consumatori nel sistema. Infatti, al 30 giugno 2013, i [meno di 100] incaricati che ricoprivano la qualifica di “zaffiro” hanno percepito complessivamente [omissis] euro per vendite dirette a fronte di ben [omissis] euro per vendite indirette, e solamente euro [omissis] per il bonus “vendita al dettaglio” a fronte di ben [omissis] per gli altri bonus. Alla stessa data i [meno di 50] incaricati che ricoprivano la qualifica di “smeraldo” hanno percepito complessivamente [omissis] euro per vendite dirette, ben [omissis] euro per vendite indirette, solamente euro [omissis] per il bonus “vendita al dettaglio”, e ben [omissis] per gli altri bonus.

L’attività di promozione dei prodotti OG

40. Il professionista ha prodotto le immagini delle confezioni di tutti i prodotti distribuite sul mercato italiano. Le confezioni non riportano alcun claim salutistico. 41. Nel corso del procedimento è stato acquisito materiale promozionale dal sito www.organogolditalia.info nel quale alcuni prodotti OG venivano promossi vantando specifici

14 Cfr. doc. 18, all. 1.1 15 Per ottenere la qualifica di Zaffiro è necessario che almeno quattro incaricati alle vendite di prima linea abbiano raggiunto il titolo di consulente o superiore con un minimo di tre incaricati in prima linea che generano almeno 3.000 GQV (Volumi di Qualifica del Gruppo, ovvero il volume complessivo di tutte le vendite generate dagli incaricati) ciascuno. 16 Cfr. doc. 18, all. 1.1 17 Per ottenere la qualifica di Rubino è necessario che almeno sei incaricati alle vendite in prima linea abbiano raggiunto il titolo di consulente o superiore con un minimo di tre incaricati in prima linea che generano almeno 10.000 GQV (Volumi di Gruppo di Qualifica) ciascuno. 18 Per raggiungere il titolo di associato di marketing è necessario essere in possesso del titolo di rappresentante e in più soddisfare una delle seguenti condizioni: 1) generare 200 PQV in vendite di prodotti, 2) generare 50 PQV in vendite di prodotti e aiutare due degli incaricati sponsorizzati personalmente a promuovere un minimo di 260 CV in vendite di prodotti in un mese di calendario.

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claim salutistici e specificamente la loro efficacia per una serie ampia di situazioni fisiologiche compromesse e malattie, di cui alcune anche gravi, quali tra l’altro i tumori. 42. Su tale sito infatti si attribuiscono ai prodotti OG proprietà farmacologiche particolari anche mediante l’utilizzo di una terminologia di stampo tipicamente medico mentre lo stesso professionista, nel corso dell’audizione tenutasi il 28 ottobre 2013, ha precisato specificatamente che i prodotti in esame sono solo ed esclusivamente caffè.

iii) Le argomentazioni difensive del professionista

a) Sulla natura piramidale del Sistema OG

43. OG ha precisato quanto segue: a) non sarebbe corretto qualificare quale consumatore l’incaricato alle vendite inserito nel sistema OG. Il professionista afferma che “l’incaricato, tenuto conto delle norme civilistiche e fiscali applicabili, non acquista mai i prodotti per poi rivenderli: è OG che vende sempre direttamente i

prodotti al consumatore finale”19. Gli incaricati, per certi versi assimilabili nella sostanza alla nozione di franchisee, avendo tutti i requisiti per essere considerati soggetti che svolgono attività commerciale “sono economicamente indipendenti dalla società mandante, sono dotati di

autonomia organizzativa e svolgono la propria attività con assunzione del rischio di impresa”20; b) “che una vendita piramidale sussiste se un incaricato percepisce mediamente più provvigioni "dall'entrata di altri consumatori nel sistema" piuttosto che dalla "...vendita o dal consumo di prodotti"” e che l’articolo 5, comma 1, della legge n. 173/05 non distingue tra vendite dirette o

indirette21; c) “l’acquisto dei pacchetti bronzo, argento, oro non è in alcun modo condizione per entrare nel sistema di remunerazione, essendo infatti sufficiente l’acquisto del kit di ingresso del valore di 42 euro che essenzialmente remunera i costi amministrativi di registrazione e il materiale di marketing e informativo fornito al nuovo incaricato. Chi è entrato nel sistema pagando solo il kit di ingresso, se comincia a intermediare i prodotti OG può da subito ricevere un bonus per l’attività intermediata. Anche il soggetto che non intenda creare una rete di vendita al suo seguito potrà percepire le commissioni pari al 33% del valore delle vendite dirette realizzate, attraverso il

retail bonus”22. “Per essere attivi nel sistema e beneficiare di una remunerazione per l’intermediazione basta aver realizzato un fatturato minimo peraltro estremamente basso (50 CV). Inoltre non corrisponde a verità che lo status di soggetto attivo richieda obbligatoriamente l’uso

di meccanismi di autoship”23. d) “il compensation plan della società prevede che i compensi degli incaricati siano dipendenti e quindi parametrati alle vendite di prodotto perfezionatesi in un dato periodo di riferimento. In particolare, le intermediazioni di prodotto consentono all’incaricato di ottenere remunerazioni sia direttamente in quanto commisurate agli ordinativi di prodotto personalmente intermediati (e.g. “bonus per clienti al dettaglio”), sia indirettamente, in quanto commisurate ai volumi di prodotto

intermediati dal team di lavoro”24. “Non esiste alcuna remunerazione corrisposta per l’arruolamento di nuovi soggetti; al contrario tutte le remunerazioni sono collegate alle intermediazioni di prodotto, nello spirito di 19 Cfr. doc. 33, punto 7.4 20 Cfr. doc. 33, punto 7.6 21 Cfr. doc. 18, punto 3.9. 22 Cfr. doc. 33, punto 3.2 23 Cfr. doc. 33, punto 3.3 24 Cfr. doc. 33, punti 3.13-3.14

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corrispondere maggiori compensi agli incaricati in grado di intermediare, direttamente o

indirettamente, maggiori quantitativi di prodotti OG”25. e) “La possibile presenza di remunerazioni incrementali all’incaricato legate alla formazione di un team, ma comunque legati (come nel caso di specie) al fatturato riferibile ai nuovi incaricati non è certamente prova della prevalenza del reclutamento di nuovi aderenti rispetto all’obiettivo primario rappresentato comunque dalla generazione del fatturato conseguente alla vendita dei prodotti. Stesse valutazioni valgono per i soggetti definiti come attivi. Tale qualifica ha la funzione di non ingolfare eccessivamente il sistema, essendo volta a mantenere in quest’ultimo solo i soggetti che generino un minimo di fatturato. Di fatto solo chi svolge attività di intermediazione riceverà compensi per tale attività. Ciò è anzi prova ulteriore che il sistema non ha natura piramidale in quanto non premia il mero reclutamento in assenza di intermediazione di

prodotti”26. f) “Il programma di autoship, cioè di acquisto periodico di prodotti, non è adottato in Italia da OG. Tuttavia, anche laddove fosse presente, non solleverebbe alcun problema dato che non è

associato agli ordini in autoship alcun vantaggio a livello di piano dei compensi”27.

a) Sulle proprietà salutistiche dei prodotti OG

44. Pregiudizialmente, il professionista precisa che il sito dal quale sono stati tratti i claim oggetto di censura non è in alcun modo riferibile all’organizzazione OG. L’unico sito ufficiale della società è www.organogold.com/c/IT/It. La società declina ogni responsabilità per quel che è scritto da terzi. Il sito oggetto di attenzione nella comunicazione di avvio del procedimento “è stato chiuso

grazie all’intervento di OG che ha individuato il gestore della piattaforma informatica”28. “L’ufficio legale di OG è costantemente impegnato nel monitoraggio del materiale informativo che i suoi incaricati pubblicano su internet al fine di sanzionare eventuali condotte contrarie alle

direttive di OG”29. 45. Le Politiche e Procedure chiariscono che gli incaricati alle vendite convengono di evitare qualsiasi riferimento o link a siti web di qualsiasi materiale bibliografico di terzi allo scopo di verificare o sottolineare effetti medicinali o terapeutici di qualsiasi prodotto della società o relativi componenti. 46. “I prodotti Organo Gold non sono integratori alimentari in quanto non contengono forme concentrate di Ganoderma. Trattasi di bevande con ganoderma. Il fungo ganoderma è considerato

prodotto alimentare dalla disciplina nazionale e comunitaria”30. “Per tale motivo la società ha ritenuto di non dover applicare le procedure di registrazione presso il Ministero della Salute

previste proprio per gli integratori alimentari”31.

b) Proposta di modifiche al Piano di remunerazione e alle modalità di promozione dei prodotti OG

47. Il professionista, in data 12 dicembre 2013, ha proposto una modifica con effetto immediato al modello di business adottato, che consiste, in particolare:

25 Cfr. doc. 33, punto 3.15 26 Cfr. doc. 33, punti 5.1-5.3. 27 Cfr. doc. 33, punto 6.1. 28 Cfr. doc. 33, punto 8.3. 29 Cfr. doc. 33, punto 8.4. 30 Cfr. doc. 18, punto 5.2. 31 Cfr. Doc. 18, punto 5.3.

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a) modifica del bonus “vendita al dettaglio”, la corresponsione del quale non è soggetta ad alcun

tipo di qualifica minima o necessità di acquisto personale32. b) abolizione del bonus “primo ordine” e rimozione dei builder pack dalla disponibilità di acquisto degli incaricati. c) per poter accedere al bonus “dual team” è solo necessario generare un certo numero di PQV in vendite dirette o indirette. Il volume intermediato eventualmente non liquidato nel periodo corrente viene riportato nel periodo successivo (settimana) fino a quando non viene liquidato. Vengono inoltre inseriti dei tetti massimi di remunerazione complessiva per questo bonus tesi a rendere inutile il reclutamento e a valorizzare invece la generazione di vendite intermediate sia

direttamente sia indirettamente33. d) il piano già prevede una remunerazione minima per le vendite intermediate anche per chi non ha realizzato alcuna organizzazione di vendita (il c.d. “retail bonus” veniva infatti già riconosciuto in ogni caso e quindi anche a incaricati che non fossero attivi). Nel nuovo piano si potrà rimanere attivi avendo intermediato, in modo diretto o indiretto, un certo volume di vendite; tale volume minimo potrà essere realizzato sia direttamente (dunque tramite intermediazione verso propri clienti diretti) sia tramite una rete (downline). In tal modo si fugherà qualunque dubbio in ordine all’eventuale sussistenza a pressioni di qualunque genere al reclutamento per la realizzazione di una downline. Il bonus “primo ordine” previsto nel piano compensi in vigore alla data di avvio delle vendite dei prodotti in Italia viene riconosciuto comunque anche semplicemente essendo presenti nel sistema, avendo sostenuto solo i costi di registrazione pari a 42 euro, senza necessità

che l’incaricato sia in alcun modo attivo34. e) nessuna modifica è stata proposta per quanto attiene alle modalità di calcolo dei bonus “unilevel”, “unilevel matching” “generational leadership” e “global pool” e ai titoli (i livelli di qualifica che permettono di accedere a maggiori livelli di commissione legati al raggiungimento di

obiettivi di vendita predefiniti)35. f) un potenziale incaricato non potrà firmare il modulo di adesione senza prima aver letto attentamente il piano di remunerazione e il documento “Politiche e procedure” nel quale viene espressamente vietata anche la semplice enfasi sulle possibilità di guadagno derivanti dall’appartenenza al sistema OG, al fine di non ingenerare aspettative che vadano oltre quanto

legittimamente ci si possa attendere dal piano di remunerazione36. Infine, relativamente agli aspetti promozionali, il professionista prevede la risoluzione immediata del contratto con l’incaricato nel caso in cui questi effettui attività pubblicitaria di qualunque genere senza il

consenso della società37.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

48. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 24 dicembre 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

32 Cfr. doc. 32. 33 Cfr. doc. 32. 34 Cfr. doc. 33, punti 9.6-9.7. 35 Cfr. doc. 32. 36 Cfr. doc. 33, punto 10.2. 37 Cfr. doc. 33, punti 10.4-10.5.

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49. Con parere pervenuto in data 23 gennaio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c) e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: a) “in base al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 20123 del 22 luglio 2009, "Dissipatore di rifiuti", la ratio dell'art. 23 lettera p) che definisce in ogni caso come ingannevoli sistemi di promozione a carattere piramidale è tra l'altro quella di (punto 45) "evitare un'eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, con conseguente danno a carico dei soggetti che hanno investito nella piramide, una volta che la catena si estende in maniera esponenziale"; b) “anche nelle ipotesi in cui gli incaricati della società OG non possano definirsi "consumatori", rientrerebbero nella definizione di "microimprese" di cui all'art. 18, lett. d bis) del Codice del consumo”; c) inoltre, “il consumatore medio sarebbe indotto ad istituire un’indebita relazione tra il consumo costante delle bevande ed effetti preventivi rispetto a malattie anche gravi”, mentre “i documenti istruttori esaminati non provano in alcun modo le proprietà benefiche attribuite alle bevande base di “ganoderma lucidum” nonché “il professionista nelle proprie comunicazioni commerciali fornisce informazioni non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche del prodotto.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premessa: gli schemi di vendita piramidali

50. Con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, è stato disciplinato il fenomeno delle cosiddette vendite “multilivello” ovvero forme di vendita diretta a domicilio. In tale sistema, i soggetti che vi aderiscono hanno oltre alla possibilità di intermediare vendite per una data società anche quella di far aderire alla struttura altri soggetti, sponsorizzandone l’ingresso, in qualità di nuovi incaricati. I compensi percepiti da un incaricato sono in relazione diretta, oltre che con gli acquisti da lui procurati, anche con i volumi delle vendite determinate dall’attività dei soggetti da lui

sponsorizzati e non sono mai previsti38 vincoli o prescrizioni in merito a volumi di vendite che devono necessariamente essere realizzati, dall’incaricato insieme o meno ai soggetti da lui sponsorizzati, in un determinato periodo temporale. 51. Le forme di vendita con caratteristiche piramidali, che condividono con gli schemi multilivello la strutturazione delle modalità di intermediazione delle vendite dirette, rappresentano, invece, una fattispecie illecita, ovvero “strutture di vendita” nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso

altri componenti la struttura”39 e sono oggetto di divieto assoluto40. Anche il Codice del Consumo all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta la condotta del professionista che avvia, gestisce o promuove “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo

38 Cfr. anche provvedimento AGCM, n. 22299/2011, PS 6425 Xango. 39 Art. 5, comma 1, Legge 17 agosto 2005, n. 173. 40 Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata: l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a strutture di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

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derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita

o dal consumo di prodotti”41. 52. In particolare, nelle forme di vendita piramidali, il guadagno dello sponsor non dipende solo dai livelli di vendita complessivamente realizzati insieme ai soggetti da lui sponsorizzati (ai quali

inoltre gli stessi non sono collegati in maniera diretta42) ma discende principalmente dall’ingresso di altri soggetti nella rete di vendita o promozione, aspetto principale di tale schema e dal quale dipende il livello di ricavi che gli saranno riconosciuti. Molto diversificati risultano essere i meccanismi di calcolo dei compensi, commissioni e/o bonus, come pure il sistema di realizzazione delle somme da restituire poi come compensi (commissioni) tra i soggetti sponsor: di solito, per tale finalità, sono previste quote di adesione elevate per i soggetti entranti nella rete di vendita e/o acquisti obbligatori dei prodotti e/o servizi da promuovere o vendere. Inoltre, sono previste limitazioni alle erogazioni dei compensi attraverso l’inserimento di clausole consistenti in obblighi relativi alle caratteristiche specifiche per la struttura originata dai soggetti sponsorizzati da realizzare e mantenere per un determinato periodo temporale e/o vincoli per le qualifiche dei medesimi e/o per i volumi di vendita da realizzare. 53. In altre parole, mentre una società che opera attraverso forme di vendita diretta multilivello retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni sempre direttamente collegate al valore o alla quantità dei beni o servizi venduti direttamente o per il tramite di altri soggetti che si è riusciti ad includere nella struttura di vendita, in una forma di vendita con caratteristiche piramidali il bene oggetto di vendita passa in secondo piano, rappresentando semplicemente il pretesto e l’occasione per reclutare altri consumatori che entrino all’interno della piramide e vi rimangano effettuando ordini personali (acquisti), con ciò alimentando artificialmente il sistema. Per questo il neo-venditore, non appena avuto accesso alla struttura piramidale, avrà come obiettivo primario la ricerca di altri venditori - ai quali far pagare il diritto d’accesso alla catena o comunque la permanenza nella stessa - i quali a loro volta ne cercheranno altri e così via. 54. La ratio sottesa alla norma è quella di evitare la diffusione di sistemi volti non tanto alla commercializzazione di beni o servizi quanto a conseguire un vantaggio economico che si ricollega principalmente al progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, sulla base di

un’ingannevole prospettazione di facili guadagni43. Coloro che per ultimi hanno avuto accesso alla piramide, infatti, potranno conseguire i guadagni prospettati - in alcuni casi recuperare quanto pagato per garantirsi l’accesso nel sistema - soltanto se un alto numero di partecipanti aderirà ad

41 L’art. 5 delle disposizioni finali del Codice, infatti, prevede che “… gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite dall’art. 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall’art. 18, comma1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”. 42 Mentre negli schemi multilivello anche una singola unita di prodotta intermediata alla vendita da luogo ad una remunerazione, negli schemi piramidali, sono previsti dei volumi di vendite minimi personali e/o di gruppo (insieme ai soggetti sponsorizzati) che se non raggiunti non originano compensi. 43 Cfr. provvedimento n. 19163 del 20 novembre 2008, PS121 – Telefonia Telme con VSIM-NGR, in Boll. n. 44/08.

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esso ed effettuerà delle vendite44, mentre è elevato il rischio che la catena s’interrompa, e che i

nuovi incaricati non conseguano alcun reale beneficio economico45. 55. Tale eventualità – la cui probabilità di accadimento dipende anche dalla tipologia ed entità dei vincoli presenti nei piani di remunerazione – viene ovviamente omessa al momento del reclutamento dei nuovi incaricati, ai quali vengono invece prospettati guadagni immediati, di una certa consistenza, anche attraverso la partecipazione a convegni o manifestazioni dai toni enfatici e nelle quali sono vantate caratteristiche particolarmente interessanti degli integratori, ad esempio in relazione ai loro aspetti salutistici.

i) Sulla qualifica di consumatore dell’incaricato OG

56. Preliminarmente, occorre rilevare come sia nei sistemi di vendita multilivello che nella loro degenerazione, rappresentata dagli schemi piramidali, non rileva il dato formale dei soggetti che vi partecipano, ovvero della figura dell’incaricato alle vendite, quanto invece il dato sostanziale dell’attività svolta che, per entrambi gli schemi, si risolve in un’attività certamente occasionale. Anche nel caso di OG, dai dati forniti dal professionista, risulta che al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2013 gli incaricati titolari di partita IVA erano solo rispettivamente [meno di 100] e [meno di 100] mentre tutti gli altri rappresentano incaricati occasionali. 57. Inoltre, ed in particolare nei sistemi piramidali, assume rilievo la fase di reclutamento dei nuovi soggetti e gli obblighi o le sollecitazioni di acquisto dei prodotti a carico degli incaricati, elementi che indubbiamente qualificano tali soggetti come consumatori piuttosto che professionisti che svolgono attività di vendita. 58. Conferma ulteriore di ciò si evince nel sistema OG, dal fatto che nel periodo settembre 2012 – giugno 2013 il numero di ordini mensili è stato in media significativamente basso, pari a circa [2.500-3.000] su circa [25.000-30.000] incaricati registrati nel sistema, [20.000-25.000] dei quali considerati attivi e ben [9.000-9.500] che hanno acquistato uno dei pacchi promozionali che consentiva l’accesso al PdC. Risulta pertanto che solo un numero limitatissimo di incaricati ha effettuato ordini in via continuativa, mentre la stragrande maggioranza degli incaricati ha operato in modo del tutto occasionale. 59. Infine, la stessa disciplina normativa richiamata, la legge n. 173/05, nel definire la figura degli incaricati alle vendite dei soggetti che operano nell’ambito della vendita diretta multilivello “multilevel marketing”, individuava gli elementi presuntivi dello schema piramidale, superando pertanto il dato formale relativo alla figura di incaricato alle vendite.

ii) Sulla natura piramidale del sistema OG

60. Prima di analizzare la natura del sistema OG, giova rilevare come, nei documenti di presentazione del Sistema OG e specificamente nel Piano di remunerazione distribuito ai consumatori che si apprestano ad entrarvi, mentre vengono ampiamente ed in più parti enfatizzate le possibilità di guadagno (ad esempio l’indicazione “potenziale di guadagno di $ 5.000 a settimana del dual team” per la qualifica di “Zaffiro” fino ad un “potenziale di guadagno di $ 75.000 a settimana del dual team” per la qualifica di “Ambasciatore della Corona”), dall’altro altrettanta completezza e/o chiarezza non si ritrova in merito ai meccanismi di calcolo dei compensi per ciascun tipo di commissione o bonus previsti.

44 Ciò che si realizza, nella maggior parte dei casi è, così, un sistema di acquisto piuttosto che un sistema di vendita dove gli acquirenti, di converso, sono gli stessi incaricati/consumatori. 45 Infatti, di solito solo un numero molto esiguo (qualche decina) di incaricati con elevata qualifica alle vendite percepisce compensi di una certa consistenza (qualche decina di migliaia di euro su base annua) anche per reti di vendita costituiti da qualche decina di migliaia di partecipanti.

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61. Quello che invece emerge chiaramente è che il sistema di commercializzazione e vendita dei prodotti OG è strutturato su modalità che appaiono volte principalmente all’inserimento di nuovi consumatori in un complesso sistema di remunerazione che implica, in primo luogo, il pagamento di una quota di registrazione e reclutamento nel sistema. 62. In particolare, la presenza di una fee di reclutamento, rappresentata dall’importo versato per l’acquisto del kit di ingresso, e l’acquisto di uno dei pacchi promozionali disponibili (Oro, Argento e Bronzo), necessario per poter raggiungere le qualifiche che danno diritto al raggiungimento degli obiettivi all’interno del piano compensi, costituiscono indubbiamente elementi di chiara anomalia di un sistema di vendita multilivello mentre costituiscono, come esplicitato in premessa, tipici indici di uno schema piramidale, nel quale appunto la finalità del professionista è quella di ricevere dal consumatore un significativo contributo iniziale. Infatti, soltanto attraverso tale modalità di reclutamento è possibile, con diverse gradazioni, accedere a tutte le commissioni previste dal piano di remunerazione. 63. Al fine di apprezzare la rilevanza di tale aspetto, basti ricordare che quasi la metà dei consumatori entrati nel sistema nel primo semestre del 2013 ha acquistato un pacco promozionale (cfr. paragrafo 22), ricavi che rappresentano circa il [omissis] del fatturato generato nel periodo di riferimento. 64. In ogni caso, nel sistema OG hanno carattere rilevante gli ordini di tipo “personale”, ovvero gli acquisti di pacchi promozionali al momento del reclutamento. In tal modo, è evidente che il sistema OG è fortemente finalizzato a creare non una rete di vendita multilivello, bensì un sistema di acquisto da parte dei consumatori che vengono fittiziamente reclutati come incaricati alle vendite. 65. Va, invece, precisato che la mera fee di 42 euro di registrazione consente di ricevere una commissione per le sole vendite dirette, e quindi non partecipare al piano dei compensi e ai diversi bonus che rappresentano la vera attrattività per i nuovi incaricati. 66. Il recupero delle somme versate per l’acquisto di un pacco promozionale, avviene attraverso la sponsorizzazione e l’ingresso di altri incaricati e specificamente in caso di acquisto di uno dei pacchi sopraindicati, nel quale all’incaricato sponsorizzatore viene riconosciuto il compenso denominato “Bonus primo ordine”, in misura compresa tra il 12,6% e il 17,8% del valore del pacco acquistato dal nuovo incaricato. In base a tale meccanismo, pertanto, l’incaricato è indotto in primo luogo a reclutare nuovi consumatori anche per recuperare quanto inizialmente versato. 67. Particolare rilievo, al fine di ritenere che il Sistema OG ricada in uno schema piramidale, assumono anche le condizioni a cui sono assoggettate le commissioni/bonus sulle vendite realizzate dalla struttura riconducibile all’incaricato e alla presenza di alcuni specifici requisiti qualitativi della struttura di vendita realizzata e soggettivi del singolo incaricato. Mentre i meccanismi di calcolo delle commissioni appaiono caratterizzati da un elevato livello di complessità, appare chiaro che il Piano dei compensi prevede l’obbligo mensile di ordini personali, sia per le vendite direttamente intermediate (per un volume di prodotti pari a 50 CV) che su quelle indirette (100 CV). 68. Va altresì osservato che nello schema OG le commissioni di vendita previste dal piano di compensazione non sono riconosciute in relazione diretta al volume complessivo delle vendite procurate, ma solo su un sottoinsieme di questo. In particolare, per effetto del meccanismo di calcolo dei volumi realizzati solo su una delle downline realizzate, vengono escluse le vendite per un importo in volume pari a quello realizzato sulla gamba “lunga”. 69. Conferma della finalità distorta del Sistema OG si riscontra anche nella sproporzione tra gli importi dei compensi collegati alle vendite dirette e quelli relativi alle indirette, e tra questi ultimi e

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i bonus legati all’inserimento di altri incaricati nel sistema, che finiscono per costringere l’incaricato a spostare il suo focus commerciale dall’attività di promozione delle vendite del prodotto all’inserimento di nuovi consumatori nel Sistema OG (si veda par. 39). 70. A questo proposito, giova osservare come, dei circa [20.000-30.000] incaricati attivi, alla data del 30 giugno 2013 solo [meno di 100] hanno realizzato volumi di vendita tali da generare semestralmente commissioni di intermediazione al di sopra di [omissis] euro, mentre solo [inferiore a mille] incaricati hanno ricevuto compensi superiori a 500 euro e solo [meno di 100] risultavano in possesso di partita IVA. 71. In sintesi, le condotte poste in essere da Organo Gold ed oggetto di contestazione consistono nell’aver istituito un sistema di vendita con caratteristiche piramidali nel quale il professionista guadagna principalmente dall’inserimento e dagli acquisti del prodotto direttamente effettuati da parte degli incaricati, e dove lo sforzo promozionale degli incaricati è rivolto al continuo inserimento di nuovi incaricati e alla creazione di una organizzazione prettamente di acquisto (da parte degli stessi incaricati entrati nel Sistema OG) piuttosto che a procurare vendite del prodotto. 72. Non possono invece essere esaminate nel presente provvedimento le modifiche realizzate da OG al Piano dei Compensi e più in generale al sistema di distribuzione indicate nelle memorie del 12 e 23 dicembre 2013. 73. Infatti, le misure proposte, pur apprezzabili per le modifiche degli aspetti più incisivi del piano di compensazione (eliminazione del bonus “primo ordine”, rimozione dei pacchi promozionali dalla disponibilità di acquisto da parte degli incaricati, modifica del bonus “dual Team”), mantengono alcuni aspetti del vecchio schema – la necessità di raggiungere e mantenere determinate qualifiche per poter beneficiare dei compensi - e inseriscono nuovi elementi - ad esempio, la possibilità di portare al periodo successivo il volume intermediato eventualmente non liquidato nel periodo corrente, del quale non sono state fornite informazioni – che richiedono una nuova e complessiva valutazione dello schema che esula dall’accertamento della condotta in esame.

iii) Sulla natura e sulle proprietà salutistiche del prodotto

74. Ruolo sinergico nell’accrescere l’efficacia di tale schema piramidale è la presentazione dei prodotti in modo ingannevole al fine di aumentarne l’attrattività, attribuendo agli stessi natura e caratteristiche che essi non possiedono. 75. In primo luogo, va precisato che le informazioni riportate sul sito www.organogolditalia.info hanno chiara valenza promozionale dei prodotti e dello schema di vendita del professionista per promuovere (pubblicizzare) l’acquisizione di ordini di prodotti OG e sono quindi certamente riferibili allo stesso. Peraltro l’assenza di riferimenti e contatti ad un preciso incaricato alle vendite, unitamente al dettaglio delle informazioni ivi contenute, appaiono chiari indici di diretta riferibilità al professionista. 76. In ogni caso, non appare conforme alla diligenza professionale richiesta, in un sistema in cui le vendite rimangono in capo al professionista, l’aver lasciato liberi gli incaricati di sviluppare materiale promozionale relativo alle bevande in questione. E ciò proprio in ragione del numero rilevante di incaricati che si andavano di continuo ad inserire nel Sistema OG nel corso del 2012 e del 2013 vista anche la delicatezza della problematica relativa alle presunte proprietà salutistiche della bevande stesse. 77. Non possono pertanto essere condivise le giustificazioni addotte nella memoria difensiva del 23 dicembre 2013 in merito all’assenza di responsabilità del professionista per quanto contenuto nel sito oggetto di contestazione, alla luce del fatto che in tale sito venivano riportati il nome e il logo del professionista.

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78. Diversamente, proprio quanto rappresentato sul sito precedentemente descritto circa la natura del prodotto, attraverso termini di stampo tipicamente medico, era in grado di ingenerare nel consumatore il convincimento che si tratti di una bevanda speciale, con caratteristiche assimilabili a quelle di un prodotto farmaceutico. 79. In merito all’ingannevolezza di tali indicazioni salutistiche, si rileva che lo stesso professionista nel corso del procedimento ha chiaramente precisato trattarsi solo ed esclusivamente di prodotti alimentari, in particolare di caffè a base di ganoderma ed ha precisato di non aver ritenuto necessario registrare i suoi prodotti come integratori alimentari presso il Ministero della Salute. In ogni caso, va rilevato che nessuno dei claim utilizzati risulta approvato nell’elenco di cui al Reg. CE 432/2012 né aver ricevuto una valutazione positiva da parte dell’EFSA. 80. Alla luce delle predette considerazioni la pratica commerciale posta in essere da OG di cui al punto II, del presente provvedimento appare integrare una violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23 lettere p) e s), del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

81. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 82. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 83. Con riguardo alla gravità della pratica, si deve tener conto dell’importanza e della dimensione economica del professionista, rappresentato, nel caso in esame, da una società di rilevanti dimensioni e ben conosciuta nello specifico settore di attività in quanto operante in alcuni paesi comunitari, tra cui i Paesi Bassi dove ha sede legale la società Organo Gold Europe B.V. 84. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampiezza della pratica che ha coinvolto un numero elevatissimo di consumatori pari a circa [20.000-30.000], nonché in ragione della pluralità di profili di scorrettezza e della particolare natura delle violazioni riscontrate, relative all’adozione di uno schema distributivo di carattere piramidale e all’ingannevolezza di messaggi promozionali che prospettano l’efficacia di alcuni prodotti OG nel curare e prevenire gravi patologie. 85. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dalla fine del 2011, anche avvalendosi di materiale promozionale dedicato ai prodotti ed è tuttora in corso. 85. In considerazione di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Organo Gold Europe B.V. nella misura di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto, da un lato, idonea a generare affidamento sulle proprietà di alcuni prodotti pubblicizzati, dei quali vengono vantati inesistenti proprietà salutistiche, e, dall’altro, il complesso sistema di commercializzazione e vendita degli stessi risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in violazione degli articoli 20, 21, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo;

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DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Organo Gold Europe B.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b) e c), e 23, lettere p) e s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Organo Gold Europe B.V. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro); c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Dottore Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTA la propria delibera n. 24422 del 26 giugno 2013, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale attuata a partire dal mese di agosto 2010 dalla società MSC Crociere S.p.A. (di seguito MSC) consistente nella diffusione, sia sul sito internet www.msccrociere.it sia sul catalogo on line “estate-autunno 2012”, di messaggi volti a pubblicizzare crociere a prezzi diversi rispetto a quelli in concreto attuati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 24422 del 26 giugno 2013 (caso PS6410), l’Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere dal professionista fosse scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere d) e g), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni fuorvianti circa la prospettazione del prezzo delle crociere pubblicizzate e l’esercizio dei diritti contrattuali dei viaggiatori, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dalla società MSC. 2. Nello specifico, le offerte turistiche di crociere di MSC sono state pubblicizzate ad un prezzo iniziale notevolmente inferiore rispetto a quello effettivamente praticato dal professionista. Ciò in quanto sono state sottaciute alcune voci di costo quali: - la quota d’iscrizione: essa non era indicata nel sito del professionista se non alla fine del processo di acquisto e nei Termini e Condizioni generali di vendita (d’ora in poi “T&C”). Nel corso del procedimento istruttorio la parte aveva modificato il sito che, nella nuova versione, mostrava tale voce di costo sempre separatamente dal prezzo, in modalità pop-up e inclusiva delle tasse portuali; - il premio di assicurazione obbligatoria: l’importo indicato nel sito veniva reso noto solo nella fase finale della prenotazione (step 5). Nella versione diffusa nelle more dell’istruttoria il premio

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assicurativo per persona veniva riportato nella pagina iniziale dell’offerta (“€24 p.p.”), ma nell’entità minima e esentasse, riferita ad un prezzo di crociera non realmente applicato, come risultava nella tabella riportata nell’articolo 4 dei T&C all’epoca esaminata e di entità variabile (da 24 a 170 euro + imposte) in proporzione al costo complessivo della crociera prescelta; - le quote di servizio: non venivano quantificate nell’esatta entità e riportate in modo generico solo nei T&C. 3. La seconda condotta censurata dall’Autorità con il suindicato provvedimento ha riguardato le carenti informazioni relative all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, inerenti, in particolare, le condizioni per esercitare il recesso ed ottenere un rimborso. 4. Il 16 settembre 2013 è pervenuta la relazione di ottemperanza al provvedimento n. 24422 del 26 giugno 2013. 5. In data 26 novembre 2013 la società è stata sentita in audizione per acquisire ulteriori informazioni e documentazione volta a chiarire e precisare alcuni punti della relazione di ottemperanza. In tale sede è stata fissata al 15 gennaio 2014 la data per il deposito della relazione di ottemperanza definitiva, a fronte della necessità della Parte di sentire la direzione commerciale e il parere del CdA di MSC, alla luce di quanto emerso nel corso dell’audizione. 6. Nelle date 14 novembre 2013, 12 dicembre e, da ultimo, il 15 gennaio 2014, sono pervenute le integrazioni della relazione di ottemperanza da parte della compagnia marittima. 7. In data 4 febbraio 2014 è pervenuta la segnalazione da parte della società Costa Crociere S.p.A. relativamente alla campagna pubblicitaria in corso diffusa da MSC attraverso i diversi mezzi di comunicazione tra i quali la stampa nazionale quotidiana ed emittenti televisive.

II. LA RELAZIONE DI OTTEMPERANZA DI MSC

8. Nelle proprie comunicazioni1 MSC ha comunicato le misure attuate in ottemperanza al provvedimento n. 24422 del 26 giugno 2013, rappresentando quanto segue: - in via preliminare nessun passaggio del provvedimento dell’Autorità contiene un’esplicita richiesta di aggregazione di tutte le componenti del prezzo; - l’indicazione del prezzo attualmente in diffusione risulta corretta e conforme con il prevalente orientamento giurisprudenziale, in quanto le voci di costo aggiuntive non incluse nel prezzo, quali la quota d’iscrizione e dell’assicurazione, sono indicate all’interno di una finestra che si apre al passaggio del cursore; - La “quota di servizio” o “quota di servizio alberghiero” (tale essendo la definizione riportata nel preambolo dei T&C di MSC, attualmente in diffusione ndr.) non è una componente del prezzo,

trattandosi di importo facoltativamente pagato dal passeggero2. Secondo quanto rappresentato da MSC (in base ai rilievi d’ufficio del 23 e 24 gennaio 2014), tale quota è quantificata non in misura proporzionale al valore della crociera bensì in misura fissa per passeggero per notte. Inoltre, il professionista sostiene che tramite il link ipertestuale “quota di servizio” situato alla prima

1 Cfr. Prima relazione di ottemperanza del 16 settembre 2013, successivamente integrata il 14 novembre 2013, il 12 dicembre 2013 e il 15 gennaio 2014. 2 Il testo attualmente diffuso sul sito del professionista riporta che: "Quota di Servizio Alberghiero" • è l'importo facoltativamente pagato dal Passeggero per i servizi resi dal personale di bordo durante la crociera. Detta Quota di Sevizio Alberghiero è quantificata in misura fissa per Passeggero per notte, cosa come riportato nella tabella riassuntiva in calce alle Informazioni Utili nella Brochure di Riferimento (voce: "Quota di Servizio Alberghiero") e pubblicata sul Sito internet Ufficiale. La Quota di Servizio Alberghiero verrà automaticamente inserita nel conto di bordo al momento del check-out, salva la facoltà per il Passeggero di richiederne lo storno, in tutto o in parte". [sottolineature aggiunte]

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schermata successiva alla scelta della crociera il consumatore accede alla pagina “Durante la

crociera - Informazioni Utili (voce Quota di Servizio Alberghiero)3. 9. Le censurate omissioni informative sui diritti contrattuali dei consumatori (recesso e rimborso) e altri elementi informativi non di prezzo oggetto della seconda condotta esaminata con il predetto provvedimento n. 24422 del 26 giugno 2013 risultano integrate dal professionista nei nuovi Termini e Condizioni attualmente in diffusione sul sito internet di MSC.

III. IL SITO INTERNET DI MSC ATTUALMENTE IN DIFFUSIONE

10. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità in data 4 ottobre 2013, nonché il 22, 23, 24 e 27 gennaio 2014 è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. 11. In particolare, la “quota d’iscrizione” risulta essere un importo fisso per passeggero, richiesto ai clienti quale corrispettivo per le attività collegate alla prenotazione ed alla fruizione del pacchetto crociera, come descritto nel preambolo dei T&C di MSC. Tale componente di prezzo include le tasse portuali, la cui variazione non implica la “revisione del prezzo ex articolo 40 del Codice del Turismo”. 12. Riguardo all’indicazione del prezzo da una simulazione allegata all’integrazione della relazione del 14 novembre 2013 e da quelle acquisite d’ufficio il 23 e 24 gennaio 2014, risulta che in relazione a ciascuna crociera promossa viene sempre riportata l’indicazione “a partire da €…*”, con un asterisco che rinvia alla specificazione “escluse quota d’iscrizione ed assicurazione”.

13. Il link corrispondente rimanda ad una finestra che si apre con modalità pop-up al passaggio del cursore, nascondendo il prezzo, nella quale sono riportate le voci di costo aggiuntive della “quota d’iscrizione €120,00 p.p. e quota di assicurazione €25”. 3 Pagina web del link Durante la crociera - Informazioni Utili : “Durante la crociera il nostro personale è a vostra disposizione per ogni esigenza, pronto a offrirvi un servizio eccellente. Lo staff di MSC è composto inoltre da persone e membri dell'equipaggio che operano dietro le quinte, per assicurarvi il massimo comfort in ogni momento trascorso a bordo. Nel caso in cui siate rimasti soddisfatti del servizio offertovi dal nostro personale ed al fine di mantenere un livello elevato di servizi a bordo delle navi, al termine della crociera avrete facoltà di pagare un corrispettivo, denominato Quota di Servizio Alberghiero. Per motivi operativi, la Quota di Servizio Alberghiero è determinata in misura fissa per passeggero e per ciascuna notte passata a bordo, come meglio indicato nella tabella riassuntiva di cui appresso. La Quota di Servizio Alberghiero verrà automaticamente inserita nel vostro conto di bordo al momento del check-out, salva la vostra facoltà di richiederne lo storno, in tutto o in parte" [sottolineature aggiunte].

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14. La quota di assicurazione viene, peraltro, riportata sempre riferita al premio base esentasse,

applicato al prezzo incompleto delle crociere4. 15. Inoltre, nella finestra collocata accanto al prezzo base iniziale, non è indicato che anche la “quota di servizio” è esclusa dal prezzo. 16. Tra i link collocati in calce a ciascuna pagina delle offerte disponibili in base alle opzioni

selezionate5 alcuni si riferiscono a: - “quota d’iscrizione” (con rinvio al testo dei termini e condizioni generali) ; - “quota di servizio” d’importo variabile, ma di entità fissa e definita una volta prescelta la crociera, calcolata per ciascuna notte trascorsa sulla nave e versata alla fine del viaggio: il link rinvia ad una serie di tabelle con i costi, in base alla durata e alla destinazione della crociera, variabili per gli adulti, da €6 a €7/notte o da $9 a $12/notte (per i viaggi ai Caraibi) e per i ragazzi sopra i 14 anni da €3 a €3,5/notte o da $3,5 a $6/notte (per i viaggi ai Caraibi). 17. In merito all’importo della predetta “quota di servizio alberghiero” si osserva che da una verifica d’ufficio svolta il 27 gennaio 2014 la ricerca di tale quota fissa risulta non facile in quanto si tratta di una pagina web accessibile dopo vari passaggi e link di rinvio dalla home page del sito

di MSC6. Tale evidenza risulta in contraddizione con quanto riportato nella sezione dedicata al preambolo dei T&C, dove la “quota di servizio alberghiero” viene qualificata come un “importo facoltativamente pagato”. In realtà, come spiegato nella sezione dedicata alle informazioni utili da sapere durante la crociera, si tratta di una quota fissa e prestabilita per ogni notte trascorsa in crociera ed è addebitata automaticamente sul conto dei passeggeri: “Per tutti i servizi, MSC Crociere addebiterà automaticamente sul tuo conto di bordo una Quota di Servizio Alberghiero giornaliera. L'importo è calcolato in funzione dell'itinerario scelto e dei giorni di servizio

4 Rilievo del 24 gennaio 2014. 5 L’asterisco posto a fianco del prezzo pubblicizzato rinvia anche alla seguente dicitura “Le Tariffe sono in euro a persona in base doppia (per la cabina Super family i prezzi sono relativi al totale delle cabine). I prezzi sono indicativi, soggetti a disponibilità limitata e potrebbero subire delle variazioni. Clicca su dettagli per avere maggiori informazioni. Sono escluse: la quota d’iscrizione, l’assicurazione obbligatoria e le bevande ai pasti. Sono altresì escluse le quote di servizio alberghiero e gli altri servizi facoltativi. Prima di proseguire con gli step di prenotazione prendi visione dei termini e condizioni generali di vendita con particolare attenzione alla procedura di prenotazione e acconto, alle condizioni di cancellazione della prenotazione, alle condizioni di recesso, agli eventuali costi aggiuntivi (ad es. pacchetti vari, escursioni etc.), alle condizioni di variazione della tariffa nei casi specificamente indicati (variazione del costo del trasporto aereo, del costo del carburante nonché dell’importo dei diritti, tasse o commissioni per i servizi di imbarco/sbarco presso gli aeroporti), nonché alle informazioni di carattere generale quanto a visti, passaporto e obblighi sanitari (per maggiori informazioni consulta la sezione documenti d'espatrio)”. 6 Infatti, il consumatore viene informato dell’esistenza di tale supplemento al prezzo della crociera selezionando il link riportato in calce a ciascuna offerta, anche attraverso una ricerca dal menù principale, dove il rinvio ipertestuale “guida alla crociera”, rinvia ad una successiva finestra in corrispondenza del bottone “durante il viaggio” per accedere ad una successiva pagina web nella quale sono inserite varie informazioni e sotto la voce “quota servizio” viene riportata un’altra indicazione , la “quota servizio alberghiero” e solo digitando una piccola freccia, collocata a destra della suddetta locuzione, in corrispondenza del link “continua”, si apre una finestra a tendina che riporta in tabella le quote per il servizio alberghiero richiesto in fase di check out.

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effettivamente goduti. La Quota di Servizio Alberghiero serve a mantenere alto il livello dei nostri servizi offerti a bordo delle nostre navi. Tali importi, prestabiliti e non modificabili, sono elencati di seguito. Qualora i nostri servizi non risultassero all'altezza delle tue aspettative, potrai decidere di detrarre una o più Quote rivolgendoti al Guest Relations Manager. Per ulteriori informazioni relative agli importi nelle diverse valute, si prega di consultare le tabelle sotto riportate”. [sottolineature aggiunte]. Sussiste, dunque, una contraddizione in termini tra quanto definito nel preambolo dei T&C e quanto indicato nella sezione delle informazioni utili, contraddizione che non giustifica l’omissione di tale voce di costo dal prezzo della crociera. 18. Il sito della società all’indirizzo www.msccrociere.it continua, quindi, a riportare le stesse lacune informative già censurate con la delibera n. 24422 del 26 giugno 2013.

IV. LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN CORSO

Lo spot televisivo

19. Lo spot televisivo, che fa parte di una più ampia campagna pubblicitaria diffusa anche a mezzo stampa, è stato trasmesso, ad esempio, il 19 gennaio 2014 nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le 23:30 e risulta ripetutamente trasmesso su più reti televisive nel mese di gennaio 2014. 20. Esso riporta il seguente claim: “L’estate è più vicina di quanto pensi”. Una voce fuori campo sollecita “Vivi la tua vacanza indimenticabile alla scoperta del Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi”. Un banner in sovrimpressione alle immagini della prospettata vacanza in crociera invita “Prenota subito la tua crociera nel Nord Europa” . L’ultimo fotogramma riporta a grandi caratteri la dicitura “A partire da 390 euro per persona*”, accompagnata dalla voce fuori campo che indica “quota d’iscrizione e assicurazione escluse”. L’asterisco dopo il prezzo rinvia ad un banner in sovrimpressione collocato per pochi secondi e a caratteri pressoché illeggibili alla fine dello spot, che indica che è “esclusa quota d’iscrizione €120 p.p. e quota d’iscrizione €25 p.p.”.

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21. Il messaggio in esame, seppure diffuso attraverso un diverso mezzo di comunicazione rispetto a quello valutato con il provvedimento n. 24422 del 26 giugno 2013, presenta, pertanto, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato con il suddetto provvedimento, in relazione alla pubblicizzazione del prezzo, in quanto ripropone l’offerta delle crociere pubblicizzate con le medesime modalità omissive rispetto al prezzo delle stesse.

La campagna pubblicitaria a mezzo stampa

22. La pratica censurata con il citato provvedimento n. 24422 del giugno 2013, limitatamente alle informazioni sul prezzo delle crociere, risulta essere stata diffusa anche attraverso i principali quotidiani a tiratura nazionale. 23. Ad esempio, la pubblicità diffusa sul Corriere della Sera del 16 dicembre 2013 riporta, sotto una grande immagine evocativa di una crociera in pieno periodo natalizio, un riquadro con il prezzo di alcune tipologie di crociere MSC con la dicitura “Quote a partire da €[…] p.p.” senza includere i supplementi quali le quote d’iscrizione e di assicurazione obbligatoria. I suddetti costi aggiuntivi sono indicati separatamente e con caratteri molto piccoli nella parte sottostante all’indicazione del prezzo della crociera, mentre in calce alla pagina pubblicitaria è indicato che si tratta di una “promo soggetta a disponibilità limitata da verificare all’atto della conferma” (cfr. la figura che segue).

24. Le medesime modalità pubblicitarie sono state adottate da MSC in relazione al messaggio pubblicato in una pagina de “Il Sole 24Ore” dell’8 novembre 2013, riferita alle crociere nelle isole Canarie e in Marocco e nella pagina de “La Stampa” del 25 ottobre 2013, riferita a crociere nelle Antille e Caraibi ed Emirati Arabi. 25. Il citato provvedimento n. 24422, del 26 giugno 2013, risulta comunicato al professionista in data 16 luglio 2013. 26. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al 16 luglio 2013. 27. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dal combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies

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del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 24422, del 26 giugno 2013, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società MSC Crociere S.p.A. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 24422, del 26 giugno 2013 limitatamente alle significative omissioni informative in ordine al prezzo effettivamente applicato alle crociere reclamizzate; b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Sebastio; d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti della società MSC Crociere S.p.A., ovvero da persone da essa delegate; e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti; f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS8591 - TIM-TUTTO A SECONDI PER SEMPRE Provvedimento n. 24795

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTI i propri provvedimenti del 31 luglio, 9 ottobre e 10 dicembre 2013, con i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze di valutazione della fattispecie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche “Telecom”), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha realizzato, nel 2012, un fatturato di circa 29.503 milioni di euro, con una perdita di circa 1.627 milioni di euro.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

2. Il procedimento concerne le seguenti pratiche commerciali:

La pratica commerciale a)

2. La campagna pubblicitaria concernente la gamma “Tutto a secondi”, diffusa mediante diversi mezzi di comunicazione (quali, ad esempio, spot andati in onda sulle principali emittenti televisive e tramite il sito internet di TIM), è caratterizzata dall’utilizzo di claim quali: “Ma passa a TIM con tutto a secondi stai tranquillo per sempre”, “Tutto a Secondi chiami tutti con 6 euro al mese per sempre”, “tutto a secondi 6€/mese per sempre”, “tutto a secondi edizione limitata 150 minuti verso tutti a 6/mese per sempre! Passa a TIM” e “Tutto a secondi Full XL ogni mese 400 minuti, 400 sms e 2GB di internet. Per sempre per tutti” (sottolineature aggiunte). 3. Ad esempio, in uno spot andato in onda su Italia1 l’11 ottobre 2012 alle ore 20:06 che, nell’ambito della serie “La storia d’Italia secondo Tim” vede come protagonisti due testimonial travestiti da Dante Alighieri e Virgilio, Virgilio propone a Dante “Ma passa a TIM con tutto a secondi stai tranquillo per sempre”. Subito dopo, mentre appaiono le seguenti diciture: “TUTTO A SECONDI 150 minuti vs TUTTI”, “TUTTO A SECONDI 6€/mese PER SEMPRE” e “6€/mese invece di 12€/mese a tempo indeterminato per chi passa a TIM entro il 4/11/2012. Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta vai su www.tim.it”, una voce fuori campo recita: “Non perdere neanche un secondo, passa a TIM con Tutto a Secondi chiami tutti con 6 euro al mese per sempre”.

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4. In un altro spot più recente, dove il testimonial travestito da Casanova chiede a due donne di esprimere un desiderio, l’offerta è pubblicizzata mediante il claim principale: “Tutto a secondi 800 minuti al mese verso tutti. Fino a 200 minuti a settimana, Tutto a secondi a 3€ a settimana per tutti”. In piccolo e senza che la voce fuori campo ne dia lettura compare l’indicazione “Per i clienti già Tim e per chi attiva una nuova sim costo di attivazione di 19€”. 5. Inoltre, in data 12 ottobre 2012 sono state acquisite agli atti le pagine del sito internet di TIM, che nella home page all’indirizzo www.tim.it/home riportavano con grande evidenza il messaggio: “TUTTO A SECONDI EDIZIONE LIMITATA 150 MINUTI VERSO TUTTI A 6/MESE PER SEMPRE! PASSA A TIM” e l’immagine dei due testimonial travestiti da Virgilio e da Dante Alighieri. Digitando nel suddetto spazio si accedeva alla pagina web www.tim.it/tariffe/ricaricabile/tutto-a-secondi-nuovi-clienti, che riportava in alto a sinistra la denominazione dell’offerta “Tutto a Secondi Nuovi Clienti” e con caratteri molto grandi il messaggio: “HAI 150 MINUTI AL MESE VERSO TUTTI A 6€/MESE PER SEMPRE!”. Infine, nella sezione “Descrizione” erano riportati i seguenti messaggi scritti con caratteri più piccoli: “Con Tutto a Secondi ogni 30 giorni hai 150 minuti di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi d’Italia a 6€ al mese per sempre!”, “Neanche un secondo da perdere!”, “Le chiamate incluse nelle offerte sono conteggiate sugli effettivi secondi di conversazione e sono senza scatto alla risposta.”, “L’attivazione, pari a 7€, è gratuita in promozione fino al 4/11/2012!”, “150 minuti ogni 30 giorni per chiamare TUTTI” e “12€ 6€ al mese per sempre se passi a TIM”. 6. In data 11 aprile 2013 sono state acquisite le pagine internet dell’operatore accessibili dal link “passa a Tim” dove le diverse offerte della gamma “Tutto a secondi” vengono presentate mediante il messaggio: “Nuove offerte tutto a secondi scontate per sempre”. 7. Inoltre, nelle medesime pagine di presentazione della gamma “Tutto a secondi” le opzioni “Tutto a secondi full” e “Tutto a secondi full XL” sono caratterizzate dall’espressione “Internet senza limiti”. 8. In data 17 aprile 2013 sono state acquisite le pagine del sito internet dell’operatore che nella home page riportano uno spazio pubblicitario dedicato all’offerta “Tutto a secondi Full XL” caratterizzato dal claim: “Tutto a secondi Full XL ogni mese 400 minuti, 400 sms e 2GB di internet” e sul lato sinistro in evidenza l’indicazione “Per sempre, per tutti”. Cliccando su tale spazio si accede alla pagina dedicata alla tariffa dove compare il claim “ogni mese 400 minuti, 400 sms e 2GB di internet in un'unica soluzione” e l’indicazione “Per sempre, per tutti” mentre sul lato destro sotto l’indicazione “5 € costo settimanale” e a caratteri minori “costo di attivazione di 19 euro” compare il pulsante “attiva”. 9. Infine, in data 17 aprile 2013 sono state acquisite le pagine del sito internet di TIM, che presentano le diverse opzioni della gamma “Tutto compreso”. In particolare, le singole offerte sono pubblicizzate mediante claim quali: “300 minuti e 300 sms verso tutti internet senza limiti (1GB” (Tutto compreso 300); “700 minuti e 700 sms verso tutti internet senza limiti fino a 42 Mbs per tutti” (Tutto compreso 700 per tutti); “1500 minuti e 1500 sms verso tutti internet senza limiti fino a 42Mbs” (Tutto compreso 1500); “minuti ed sms senza limiti verso tutti Internet senza limiti fino a 42 Mbs, calcio, musica e informazione e uno smartphone da 0€”(Tutto compreso Unlimited) [sottolineature aggiunte].

La pratica commerciale b)

10. La campagna pubblicitaria concernente le offerte “Tim young” e “Tim young XL” dedicate a consumatori under 30, diffusa mediante diversi mezzi di comunicazione (spot andati in onda sulle principali emittenti televisive, pagine diffuse sul sito internet di TIM ecc.), è caratterizzata da claim quali: “TIM YOUNG 1000 sms verso tutti. Internet senza limiti. Cubomusica gratis per 3

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mesi 6€ al mese per sempre” e “TIM YOUNG XL 200 minuti e 1000 sms verso tutti internet senza limiti e cubomusica incluso (12€) 13€ al mese per tutti per sempre” (sottolineature aggiunte). 11. Ad esempio, in uno spot della serie “La storia d’Italia secondo Tim” che vede come protagonisti i due testimonial travestiti da Dante Alighieri e Virgilio, compare sul video a caratteri maiuscoli il claim “Tim Young XL 1000 SMS + Internet senza limiti. 200 minuti verso tutti” e a caratteri minuscoli “superato 1Gb velocità ridotta a 32 Kbps”. La schermata successiva, mentre una voce fuori campo recita “a 12€ al mese per sempre” è caratterizzata dal testo: “TIM Young XL 12€/Mese per sempre Cubomusica incluso”. 12. Inoltre, in uno spot che ha come protagonista un testimonial travestito da Casanova che al terzo tentativo riesce a conquistare la donna dei suoi sogni con “Tim Young xl”, nell’ultima schermata compaiono le scritte: “Tim Young XL 1000 SMS + Internet senza limiti. 200 minuti verso tutti” e “Tim Young XL 13€/Mese per tutti Cubomusica incluso”. 13. In un altro spot che ha per protagonista sempre il testimonial travestito da Casanova, l’offerta è presentata, tra l’altro, mediante il claim riportato al centro del video “Tim Young XL 13€/Mese per tutti” e a capo in evidenza l’espressione “anche per i clienti già Tim” al di sotto del quale compare, per pochi secondi, una nota di minuscole dimensioni dove si legge: “Per i clienti già Tim e per chi attiva una Tim Card contributo una tantum di 19€”. 14. L’offerta “Tim young” risulta poi pubblicizzata nella sezione annunci di Google mediante la stringa, acquisita agli atti con rilevazione del 9 aprile 2013, caratterizzata dal seguente testo: “Scopri TIM Young – 1000 sms+Internet Senza Limiti – TIM.it (…) e cubomusica gratis per 3 mesi”. La stringa rinvia all’indirizzo www.tim.it/tariffe/tim_young dove sono pubblicizzate entrambe le offerte “Tim young” e “Tim young xl” mediante i claim sopra citati, al di sotto dei quali è presente un pulsante denominato “attiva”. Cliccando su tale link si apre un banner dove, sotto il testo “TIM YOUNG 6€/mese per tutti per sempre” ovvero “TIM YOUNG XL 13€/mese per tutti per sempre”, sono raffigurati due riquadri riservati, rispettivamente, ai clienti Tim (“sei già cliente tim?

Attiva subito”) e ai nuovi clienti (“non sei ancora cliente tim? cerca negozio ”)1. 15. Sempre in data 9 aprile 2013 sono state acquisite le pagine del sito accessibili dalla sezione “tariffe” presente nell’homepage dedicate alle offerte “Tim young” e “Tim young xl”. Nella descrizione, le offerte vengono presentate, rispettivamente, con il seguente testo: “1000 SMS verso tutti, Internet senza limiti, cubomusica gratis per 3 mesi se attivi Promo Cubomusica TIM Young. 9€ al mese” e “200 minuti verso tutti, 1000 sms verso tutti, Internet senza limiti, cubomusica

incluso. 13€ al mese per tutti, per sempre”2(sottolineature aggiunte).

1 Il visitatore che sia già cliente Tim può pertanto attivare l’offerta direttamente dal web. 2 Aprendo la tendina dedicata ai “dettagli e limitazioni dell’offerta” si legge, tra l’altro, che: “L’offerta è valida per l’accesso a Internet direttamente dal display del telefonino tramite apn wap.tin.it (per maggiori dettagli clicca qui) su territorio nazionale. L’offerta non è valida per l’utilizzo del telefonino come modem o per l’utilizzo di applicazioni Voip e peer to peer”. Più avanti si legge: “Le opzioni della gamma TIM Young sono incompatibili con altre opzioni che agevolano il traffico dati e gli SMS (es. TIMx4, TIMxTutti Messaggi, Tutto Compreso Ricaricabile SMS, con la gamma Tutto Compreso, con le opzioni della gamma Tutto Compreso che includono gli SMS , con tutte le offerte dati a tempo, con TIMXSmartphone e con la gamma di offerte Tutto Smartphone)” ovvero “TIM Young XL è incompatibile con altre opzioni che agevolano il traffico dati, voce e gli SMS (es. TIMx4, TIMxTutti Messaggi, Tutto Compreso Ricaricabile SMS, ma è compatibile con TIMx2), con la gamma Tutto Compreso, con tutte le offerte dati a tempo, con TIMXSmartphone e con la gamma di offerte Tutto Smartphone). La versione di TIM YOUNG XL a 13€ è anche incompatibile con la promozione “Raddoppio delle ricariche eventualmente attiva sulla linea TIM”.

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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

16. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 17 aprile 2013 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8591 per possibile violazione degli artt. articoli 20, 21, comma 1, lettere b), 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo. In tale sede è stato ipotizzato, tra l’altro, quanto segue. 17. Rispetto alla pratica commerciale sub a): - l’ingannevolezza dei messaggi in violazione dell’artt. 21, comma 1, lettera b), e/o 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in merito alle caratteristiche delle offerte facenti parte della gamma “Tutto a secondi” per ricaricabili e della gamma “Tutto compreso” in abbonamento, in quanto claim quali “Internet senza limiti” “internet senza limiti (1GB” ovvero “internet senza limiti fino a 42Mbs” utilizzati nella promozione di alcune delle opzioni ricomprese nelle due offerte, lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che aderendo alle promozioni, sia possibile navigare sul web senza alcun limite e vincolo di utilizzo. In realtà, sussisterebbero sia rilevanti riduzioni alla velocità di navigazione al raggiungimento di una soglia prefissata, sia, in taluni casi, limitazioni di uso in quanto le offerte proposte non comprenderebbero il traffico dati generato da applicazioni Voip e da applicazioni peer to peer o file sharing ovvero la navigazione web mediante altri supporti (es. computer); - l’ingannevolezza del sintagma “Per sempre”, in violazione dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo nella misura in cui la categoricità dell’affermazione potrebbe contrastare con la facoltà del professionista di modificare le condizioni di costo delle offerte contemplata nelle condizioni generali di contratto ad esse applicabili; - l’ingannevolezza della pratica in violazione dell’art. 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista avrebbe omesso di indicare ovvero avrebbe indicato in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, la sussistenza di un costo di attivazione di 19€ delle diverse offerte facenti parte della gamma “Tutto a secondi”, per “i clienti già Tim” e “per chi attiva una Tim Card”. - con specifico riferimento alle offerte che comprendono anche chiamate e sms “senza limiti”, l’ingannevolezza in violazione dell’art. 22 commi 1 e 2 Codice del Consumo, nella misura in cui, a fronte dell’impiego di claim quali “chiamate verso tutti senza limiti” e “sms verso tutti senza limiti” - che rassicurano l’utente in positivo circa l’assoluta inesistenza di qualsivoglia limite d’utilizzo - il professionista avrebbe omesso di segnalare nel messaggio principale e con adeguata evidenza grafica la sussistenza di limiti di utilizzo dei servizi costituiti, nel caso di specie, da parametri presuntivi di traffico determinati da Telecom il cui superamento autorizzerebbe il professionista a sospendere unilateralmente le offerte in questione oppure a variare il profilo tariffario originariamente sottoscritto. 18. Rispetto alla pratica commerciale sub b): - l’ingannevolezza in violazione dell’artt. 21 comma 1, lettera b) e/o 22 commi 1 e 2 del Codice del Consumo in merito alle caratteristiche delle offerte “Tim young” e “Tim young XL”, in quanto il claim “Internet senza limiti” presente nella presentazione delle due offerte, lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che aderendo alle promozioni, sia possibile navigare sul web senza alcun limite di accesso, di traffico e di applicazioni utilizzabili. In realtà, secondo quanto emerge dai dettagli delle offerte riportati su internet la promozione sarebbe “valida per l’accesso a Internet direttamente dal display del telefonino tramite apn wap.tin.it (…) su territorio nazionale. E non consentirebbe “l’utilizzo del telefonino come modem o per l’utilizzo di applicazioni Voip e peer to peer”. Inoltre, il servizio internet incluso nella promozione prevedrebbe, al raggiungimento della

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soglia mensile di 1GB, una riduzione della velocità di navigazione a 32Kbps sino al successivo rinnovo dell’offerta; - l’ingannevolezza in violazione dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, nella misura in cui la categoricità dell’affermazione “Per sempre”, con riferimento al pagamento del prezzo pubblicizzato da parte di quanti sottoscrivono il piano tariffario “Tim young” o “Tim young XL” potrebbe contrastare con la facoltà del professionista di modificare le condizioni di costo delle offerte contemplata nelle condizioni generali di contratto ad esse applicabili; - l’ingannevolezza in violazione dell’art. 22 commi 1 e 2 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista avrebbe omesso di indicare ovvero avrebbe indicato in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, la sussistenza di un costo di attivazione di 19€ delle offerte “Tim young” o “Tim young XL” per “i clienti già Tim” e “per chi attiva una Tim Card”. 19. Nelle date del 17 maggio e 24 maggio 2013 sono pervenute le memorie difensive del professionista. 20. In data 18 giugno 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 21. In data 28 giugno 2013 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista. 22. In data 1° luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, reso in data 11 agosto

20133. 23. In data 10 febbraio 2014 il professionista, in ragione della peculiarità della fattispecie e delle incertezze normative in tema di riparto di competenza fra Autorità indipendenti in materia di tutela dei consumatori, ha presentato una proposta di impegni. 24. In data 12 febbraio 2014 l’Autorità ha rimesso in termini il professionista in considerazione delle motivazioni e delle peculiari circostanze dallo stesso evidenziate.

2) Gli impegni del professionista

25. Con nota pervenuta in data 10 febbraio 2014, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 26. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono quanto segue: - I claim “senza limiti” ed analoghe locuzioni quali “illimitato” e “unlimited”, relativamente alla “navigazione” Internet, saranno utilizzati con le seguenti precauzioni: a. saranno accompagnati, contestualmente e con adeguata evidenza grafica, da indicazioni quali “fino a 1GB/2GB” in relazione al volume di traffico dati illimitato ricompreso nell’offerta ed effettivamente fruibile dai consumatori alla massima velocità di navigazione; b. le informazioni relative al fatto che, una volta superato il volume mensile di traffico dati riportato nel claim principale, la velocità di navigazione subisce una riduzione saranno riportate nelle note poste in calce al messaggio principale, in termini semplici e immediatamente intelligibili (quali “Dopo 1GB-2GB/mese, velocità ridotta a 32 Kbps”). Tale espressione avrà sempre dimensioni e risalto cromatico adeguato al mezzo di comunicazione utilizzato;

3 Con parere pervenuto in data 11 agosto 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che “la propria competenza ad esprimere il parere richiesto” sussista “limitatamente al messaggio diffuso a mezzo televisione, tenuto conto delle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 11,12,13 e15 dell'11 maggio 2012) in base alle quali con riferimento alle pratiche commerciali diffuse su internet, che integrano a tutti gli effetti informazioni precontrattuali, la competenza sanzionatoria in base alla normativa di settore è attribuita all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni che, nel caso di specie, ha già avviato accertamenti preistruttori”.

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c. le informazioni relative al fatto che specifiche funzionalità (quali voip, peer-to-peer, file sharing e l’utilizzabilità del telefonino come modem) non sono incluse nelle offerte saranno fornite con opportuna evidenza nelle note in calce al messaggio principale. - nel caso in cui le espressioni "senza limiti" siano associate al traffico voce ed sms – in presenza di parametri presuntivi di traffico mensile che, ove superati, consentirebbero a Telecom di sospendere in via unilaterale l’offerta - sarà riportata, sempre nelle note posizionate in calce al messaggio principale - con maggior grado di dettaglio nelle comunicazioni commerciali diverse dagli spot televisivi - una dicitura (quale, ad esempio, “Traffico/servizio soggetto a condizioni di uso lecito e corretto, info su Tim.it”) diretta a informare i consumatori che la fruizione del servizio presuppone un utilizzo, lecito e corretto del traffico telefonico incluso (ossia un uso esclusivamente personale). - per quanto concerne i costi di attivazione per aderire a determinate offerte, Telecom si impegna, ove vengano esposti i prezzi del servizio, a esplicitare gli stessi sempre con adeguata evidenza grafica nelle note poste in calce al messaggio principale. - la locuzione “Per sempre” non sarà più in futuro utilizzata in relazione alle offerte di telefonia mobile consumer per le quali il professionista intenda mantenere la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ex art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

27. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del 17 aprile 2013. 28. In particolare, il primo profilo contestato nell’ambito delle pratiche commerciali in esame, consistente nell’aver pubblicizzato il servizio internet compreso nelle offerte pubblicizzate come “senza limiti”, risulta superato dalla misure prospettate dal professionista che si è impegnato ad inserire nelle comunicazioni commerciali caratterizzate da espressioni quali “senza limiti” ed analoghe locuzioni quali “illimitato” e “unlimited”, relativamente alla “navigazione” Internet mediante apparati cellulari, un richiamo ai giga di traffico-soglia (ad es. l giga) contestualmente al claim principale e con adeguata evidenza grafica e a precisare, nelle note poste in calce al messaggio principale, in termini semplici e immediatamente intelligibili, con dimensioni e risalto cromatico adeguato al mezzo di comunicazione utilizzato, che una volta superato il volume mensile di traffico dati riportato nel claim principale, la velocità di navigazione subisce una riduzione (quali “Dopo 1GB-2GB/mese, velocità ridotta a 32 Kbps”). Nel caso in cui le offerte pubblicizzate come senza limiti non ricomprendano funzionalità (quali, ad esempio, voip e peer-to-peer,) tali limitazioni saranno fornite con opportuna evidenza nelle note in calce al messaggio principale. 29. Infatti, da un lato, l’indicazione della soglia di traffico compresa nell’offerta (1GB o 2GB) riportata nel messaggio con appropriata evidenza grafica appare idonea ad evocare nel consumatore l’idea che al superamento di tale tetto, intervenga un cambiamento nella fruibilità del servizio consistente, nel caso di specie, nella riduzione di velocità di connessione; dall’altro, l’informativa nell’ambito della presentazione iniziale di tale riduzione di velocità e, ove prevista, dell’esclusione dei servizi VOIP e Peer to Peer/File sharing dalla navigazione internet appaiono idonee a rendere edotto il consumatore circa la reale portata dell’offerta. Peraltro, tale informazione assume carattere accessorio nelle ipotesi prospettate dal professionista in cui l’uso di tali espressioni sia associato alla “navigazione” su Internet.

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30. Le suddette precisazioni informative, infatti, appaiono idonee ad evocare nel consumatore, da un lato, l’idea che al superamento di tale tetto intervenga un cambiamento nella fruibilità del servizio consistente, nel caso di specie, nella riduzione di velocità di connessione; dall’altro, l’idea che trattandosi di “navigazione” i servizi accessori non vi siano necessariamente ricompresi e che, in ogni caso, le limitazioni sussistenti su specifiche funzionalità risultano indicate. 31. Quanto al profilo di cui alle pratica sub a), consistente nella promozione di un uso illimitato dei servizi voce e sms mediante l’utilizzo dei claim quali “chiamate verso tutti senza limiti” e “sms verso tutti senza limiti”, le presunte carenze informative ipotizzate in avvio sono superate dalle misure proposte dal professionista che si è impegnato a riportare nelle pubblicità - con maggior grado di dettaglio nelle comunicazioni commerciali diverse dagli spot televisivi - l’informazione circa l’esistenza di limiti di utilizzo in relazione ad un uso personale lecito e corretto. 32. Rispetto all’uso in pubblicità della locuzione “per sempre” in assenza di una rinuncia alla facoltà del professionista, riconosciutagli dalla legge, di modificare le condizioni tariffarie in corso di rapporto, contestato nell’ambito delle due pratiche commerciali in esame, il profilo di scorrettezza ipotizzato in avvio, è stato superato dal professionista che si è impegnato a non utilizzare più per il futuro, la suddetta locuzione a meno che non rinunci alla facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ex art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 33. Risultano, infine, superate le criticità rilevate nell’ambito delle due pratiche commerciali in questione, concernenti l’esistenza di costi accessori rispetto alle tariffe pubblicizzate, nella misura in cui l’impegno del professionista di darne adeguata evidenza grafica nell’ambito delle comunicazioni commerciali appare idoneo informare i consumatori sul reale prezzo delle offerte. 34. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio e soddisfino, dunque, i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Telecom Italia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Telecom Italia S.p.A.;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 10 febbraio 2014, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la società Telecom Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

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c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell’ambito del procedimento n. PS8591 avviato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche “l’Autorità”) in data 17 aprile 2013 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Telecom Italia S.p.A. poste in essere nell’ambito della promozione delle offerte facenti parte della gamma “Tutto a secondi” per ricaricabili e “Tutto compreso” in abbonamento nonché “Tim young” e “Tim young XL”, Telecom Italia S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

Impegno relativo al claim “Internet senza limiti”

“Internet senza limiti” e velocità di navigazione

Con riguardo ai messaggi pubblicitari in cui si faccia utilizzo del claim "senza limiti" - o di analoghe locuzioni quali "illimitato" / "unlimited' - relativamente alla navigazione Internet inclusa nelle offerte per telefonia mobile consumer, Telecom si impegna ad indicare — contestualmente al claim principale (e non nelle note in calce allo stesso) e con adeguata evidenza grafica - il volume di traffico dati illimitato ricompreso nell'offerta ed effettivamente fruibile dai consumatori alla massima velocità di navigazione, con espressioni quali "fino a 1GB/2GB", "1GB12GB"' o analoghe. Si precisa in ogni caso che - fermo restando il posizionamento dell'indicazione nei termini sopra esposti - il contenuto essenziale della stessa potrà essere diversamente declinato, anche da un punto di vista grafico (ad esempio, tramite apposito logo), a seconda del mezzo di comunicazione

utilizzato e del relativo spazio disponibile1. Inoltre, in tutti i casi di utilizzo della predetta locuzione, Telecom si impegna a far si che i consumatori vengano informati del fatto che, una volta superato il volume mensile di traffico dati riportato nel claim principale (i.e. 1GB 1 2GB), la velocità di navigazione subisce una riduzione. Più specificamente, Telecom provvederà a riportare nelle note poste in calce al messaggio principale, in termini semplici e immediatamente intellegibili, un'indicazione sull'esistenza della riduzione di velocità, formulata nei termini seguenti (o in termini analoghi): "Dopo 1GB-2GB/mese, velocità ridotta a 32Kbps". Naturalmente, fermo restando il suo contenuto essenziale, l'indicazione sopra riportata potrà essere diversamente formulata a seconda del mezzo di comunicazione utilizzato e del relativo spazio disponibile (brochures, sito Internet, spot TV). Tale espressione avrà, comunque, sempre dimensioni e risalto cromatico adeguati.

“Internet senza limiti” e specifiche funzionalità

Telecom ha già chiarito che le offerte consumer oggetto del Procedimento sono state concepite esclusivamente per servizi di telefonia mobile, i.e. per consentire la navigazione Internet mediante apparati cellulari. Conseguentemente, tali offerte includono le funzioni (in termini di traffico dati e di applicazioni fruibili) necessarie a garantire l'uso di Internet in tale ambito, con esclusione di 1 Come noto, le modalità comunicative con le quali si svolge l'attività pubblicitaria vanno adattate e diversamente modulate - in termini di wording e/o di elaborazione grafica - sulla base dei veicolo dl comunicazione di volta in volta impiegato e delle intrinseche restrizioni che lo stesso impone. D'altro canto sarebbe irrealistico prevedere in questa sede formulazioni fisse e immutabili senza possibilità di adeguamento al diverso mezzo Impiegato, alla tipologia di campagna promozionale ed alle evoluzioni dalie politiche dl marketing.

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funzionalità (quali voip, peer-to-peer, file sharing e dell'utilizzabilità del telefonino come modem) tipiche di dispositivi come computer o tablet e per le quali esistono specifiche offerte. Ciò nonostante, in aggiunta a quanto precede, Telecom si impegna a dare opportuna evidenza nelle note in calce al messaggio principale delle funzionalità non incluse nelle suddette offerte. Con particolare riguardo agli spot TV - tenuto conto del ridottissimo spazio a disposizione e della breve durata degli stessi - la Società propone di dare nelle suddette note immediata Informativa delle principali esclusioni d'uso, secondo la seguente formulazione (o formulazioni analoghe) "Esclusi voip e peer-to-peer", che risulta pienamente adeguata tenuto conto che nella propria pubblicità Telecom fa sempre puntuale rinvio al sito Internet della Società per il reperimento di tutte le informazioni relative ai servizio.

Impegno relativo al claim chiamate/sms senza limiti

In relazione all'utilizzo della locuzione “senza limiti” riferita al traffico voce e sms, si è già chiarito nel corso del Procedimento che la contestata previsione di parametri presuntivi di traffico mensile che, ove superati consentirebbero a Telecom di sospendere in via unilaterale l'offerta, è in realtà funzionale a consentire una mera attività di monitoraggio e verifica del corretto uso dei servizio, in linea con la causa tipica del contratto (uso personale del servizio per comunicazioni mobili del cliente tramite apparati radiomobili), con esclusione di altri usi (ad esempio finalità di autoricarica di altre utenze TIM o di altri operatori) e/o tramite apparecchiature diverse (ad esempio GSM box). Scopo di tale previsione è, dunque, solo quello di evitare usi fraudolenti del servizio, nonché di preservare l'integrità ed efficienza della rete che potrebbe essere messa a rischio da usi messivi e per finalità difformi dalla comunicazione interpersonale tra utenti mobili. Con particolare riguardo all'offerta "Tutto Compreso Unlimited" si è altresì precisato che i suddetti parametri - in coerenza con la funzione sopra descritta e considerata la caratteristica di tale offerta dì garantire un ammontare di traffico tendenzialmente illimitato - sono stati oltre tutto significativamente ampliati rispetto a quelli normalmente previsti nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi mobili di Telecom. Ciò nonostante, in relazione a tale offerta e ad altre eventuali offerte per telefonia mobile consumer caratterizzate dall'impiego dell'espressione "senza limiti" o equivalenti, la Società si impegna a riportare sempre nelle note poste in calce al messaggio principale una dicitura volta ad informare i consumatori che la fruizione del servizio mobile oggetto dell'offerta presuppone un utilizzo lecito e corretto del traffico telefonico incluso (i.e. un uso esclusivamente personale per comunicazioni mobili). Attraverso tale dicitura Telecom provvederà altresì contestualmente a rendere edotti i consumatori della possibilità di acquisire sul sito internet della Società tutte le ulteriori informazioni pertinenti, ivi compresa l'esistenza e l'entità di specifici parametri di traffico funzionali alle verifiche antifrode. In particolare, Telecom provvederà ad inserire nelle predette note la seguente indicazione o indicazioni equivalenti: "Traffico/servizio soggetto e condizioni di uso lecito e corretto, info su Tim.it”. Si precisa che, anche in questo caso, tale indicazione potrà essere formulata con maggiore grado di dettaglio in tutti i casi di comunicazione diversa dagli spot televisivi.

Impegno relativo ad un costo di attivazione delle offerte

In relazione alle offerte per telefonia mobile consumer che prevedono un costo di attivazione, come chiarito nel Procedimento, Telecom già rende di regola informati i consumatori dell'esistenza di tale circostanza.

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In ogni caso, la Società si impegna ad esplicitare sempre nelle note poste in calce al messaggio principale ove vengano esposti i prezzi del servizio, con adeguata evidenza grafica, la presenza e l'entità dell'eventuale costo di attivazione dell'offerta pubblicizzata. Gli impegni indicati saranno implementati con la massima tempestività e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

Impegno relativo al claim “per sempre”

Telecom si impegna ad astenersi in futuro dall'utilizzo della locuzione "per sempre" in relazione alle offerte di telefonia mobile consumer per le quali la Società intende mantenere la facoltà di modificare le unilateralmente le condizioni contrattuali ex art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento dell’11 aprile 2013, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI i propri provvedimenti del 31 luglio, 9 ottobre e 10 dicembre 2013 con i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze di valutazione della fattispecie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

Vodafone Omnitel B.V. in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 2012, presenta ricavi per 8.634 milioni di euro. Unione Nazionale Consumatori e Consumatori Associati in qualità di segnalanti.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

1. Il procedimento concerne le seguenti pratiche commerciali:

Pratica commerciale a)

2. La campagna volta a promuovere l’offerta “Vodafone Unlimited”- diffusa mediante spot pubblicitari (di diverso tenore e durata andati in onda sulle principali emittenti televisive, su siti web di informazione nonché sul sito internet del professionista) banner pubblicitari, annunci a pagamento nei principali motori di ricerca web, landing page, pagine presenti sul sito internet www.vodafone.it - è caratterizzata da claim quali: “Vodafone Unlimited. Internet e sms verso tutti illimitatamente a 11,90 euro al mese, per sempre” ovvero “Internet e Sms illimitatamente a 11,90 euro al mese per tutti, per sempre”. 3. In particolare, l’offerta è stata pubblicizzata mediante un primo spot televisivo trasmesso sulle principali emittenti televisive dal 7 febbraio 2013 all’11 marzo 2013. Lo spot si apre con l’immagine di un pinguino che si esibisce sul palco, cantando una canzone con la voce di un noto cantautore italiano. Il testo recita: “Ho una vita da sogno e per di più posso navigare e messaggiare illimitatamente (…) amo fare due cose contemporaneamente come navigare e

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messaggiare illimitatamente”. Verso la fine dello spot una voce fuori campo espone le condizioni dell’offerta secondo il messaggio riportato sul video: “Nasce Vodafone unlimited. Internet e sms verso tutti illimitatamente a 11,90 euro al mese, per sempre”. La voce conclude lo spot con l’indicazione “Per tutti” diversamente dall’indicazione “Per tutti i clienti. Vodafone” che compare sullo schermo per qualche frazione di secondo. Intanto, nella parte bassa del video è ripotata una nota in sovraimpressione a caratteri ridotti e per pochissimi secondi del seguente tenore: “Oltre 1G velocità a 32Kbps. Servizio regolato da condizioni di uso lecito e corretto: info su Vodafone.it ”. 4. Dal 12 marzo al 25 marzo 2013 è stata trasmessa una seconda versione dello spot che, dopo l’esecuzione di Pino il Pinguino, è caratterizzata dalla voce fuori campo che recita il claim principale presente sul video “Nasce Vodafone unlimited. Internet e sms verso tutti illimitatamente a 11,90 euro al mese, per sempre”. In fondo all’ultima schermata a caratteri ridotti e per pochi secondi compare l’indicazione: “E in più 200 minuti al giorno di chiamate verso tutti con solo 1 euro al giorno”. 5. L’offerta è stata pubblicizzata anche mediante, banner pubblicitari, annunci a pagamento presenti nei principali motori di ricerca web (google e yahoo), landing page e schermate presenti sul sito internet del professionista www.vodafone.it che pubblicizzavano l’offerta “Vodafone Unlimited” mediante claim del tipo “Internet e sms verso tutti illimitatamente a 11,90 euro al

mese, per sempre” ovvero “Sms illimitati e internet illimitato a 11,90 euro al mese, per sempre”1.

Pratica commerciale b)

6. La campagna pubblicitaria concernente l’offerta “Tutti 500+500” (diffusa attraverso diversi mezzi di comunicazione quali ad es. volantini, cartelloni pubblicitari ecc.) fruibile in numerose province italiane (Roma, Napoli ecc.) è caratterizzata dall’utilizzo del claim “500 minuti e 500 sms verso tutti 9,90 € al mese per sempre”. I volantini e la cartellonistica stradale riportano in una nota in fondo alla pagina di dimensioni minuscole, tra l’altro, il seguente testo “(…) Per i già Clienti Vodafone è previsto un costo di attivazione di 19 euro una tantum (…)”.

Pratica commerciale c)

7. La campagna pubblicitaria volta a promuovere le diverse opzioni della gamma “Vodafone Relax” in abbonamento (“Relax semplice”, “Relax”, “Relax completo” e “Relax family”) è stata diffusa attraverso diversi mezzi di comunicazione quali ad es. spot televisivi, sito internet del professionista, banner, volantini, brochure, cartellonistica ecc. ed è caratterizzata dal claim “chiamate e sms illimitati (…) verso tutti, internet veloce incluso. A 39€ senza sorprese”. 8. In data 22 aprile 2013 sono state acquisite agli atti la stringa pubblicata nella sezione annunci del motore di ricerca “google” e le pagine rilevate sul sito internet del professionista www.vodafone.it che pubblicizzano l’offerta mediante claim del tipo “chiamate e Sms illimitati verso tutti Internet veloce incluso” e “tutto senza sorprese”. 9. Nello spot televisivo diffuso sulle principali emittenti nazionali generaliste, satellitari e del digitale terreste, con numerose frequenze giornaliere, dal 14 aprile al 4 maggio 2013, che vede 1 In particolare, in data 28 marzo 2013 sono stati acquisiti agli atti i seguenti messaggi: due pagine oggetto di rilevazione sui siti internet http://www.google.it e http://it.search.yahoo.com contenenti, rispettivamente, le stringhe presenti nella sezione “annunci” dei due motori di ricerca volte a promuovere l’offerta “Vodafone Unlimited” e caratterizzate dal claim “Internet e sms illimitatamente a 11,90 per tutti, per sempre”; la pagina presente sul sito http//it.answers.yahoo.com nella quale è diffuso il banner volto a promuovere l’offerta “Vodafone Unlimited” caratterizzato dal claim “Passa a Vodafone Unlimited internet e sms verso tutti illimitatamente a 11,90 al mese”; la pagina presente sul sito http://offerte.Vodafone.it/vetrine/?ecmp=01_sem_P dove compare uno spazio dedicato all’offerta “Vodafone Unlimited” e il claim “Passa a Vodafone Unlimited internet e sms verso tutti illimitatamente a 11,90 al mese”; la Landing page accessibile dalle stringhe di ricerca, dal banner e dallo spazio pubblicitario sopra descritti, caratterizzata dal claim “Vodafone Unlimited. Internet e SMS verso tutti illimitatamente a 11,90 euro al mese, per sempre” e da un riquadro nel quale l’utente può inserire il proprio numero di telefono per aderire all’offerta.

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come protagonista “Bruno l’orso” mentre si rilassa alle terme, una voce fuori campo recita il testo che compare sullo schermo “Con Vodafone Relax hai chiamate e sms illimitati verso tutti. Internet veloce incluso” e “da oggi a 29 euro per la tua famiglia”. Durante le ultime sequenze compare una nota a caratteri minuscoli e di difficile lettura del seguente tenore “Offerta in abbonamento. Durata minima contratto 12 mesi con corrispettivo in caso di recesso anticipato (…)”. 10. Le offerte, inoltre, sono state pubblicizzate mediante: - cartelloni pubblicitari esposti presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate dal 20 marzo al 23 aprile caratterizzati da claim quali: “Chiamate e sms illimitati e uno smartphone sempre nuovo. Internet incluso e tutta la qualità della rete Vodafone”; - affissioni esposte negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate e presso la stazione Garibaldi di Milano dal 24 aprile ad oggi, raffiguranti una scala mobile dove su ciascun gradino compaiono le scritte “Relax, Chiamate illimitate, Sms illimitati, Internet Incluso ecc.” e accanto il claim “Relax è chiamate e sms illimitati verso tutti, internet veloce incluso”. In fondo compare una scritta di dimensioni ridotte rispetto al claim principale del seguente tenore: “Offerta in abbonamento per tutti i clienti privati. Durata minima contrattuale con corrispettivo per recesso anticipato. 1GB internet incluso. Per conoscere le condizioni di uso lecito e corretto del servizio; i costi al superamento della soglia internet e le altre condizioni dell’offerta vai su Vodafone.it”; - volantini diffusi dal mese di febbraio 2013 nonché banner pubblicitari diffusi nei mesi di marzo e aprile 2013 anch’essi caratterizzati dal claim “Chiamate e Sms illimitati verso tutti”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

11. In relazione alla pratica commerciale descritta sub a) relativa all’offerta “Vodafone Unlimited”, in data 20 marzo 2013 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8878 nei confronti del professionista per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), nonché 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo con contestuale avvio del procedimento cautelare. 12. Con successiva comunicazione del 10 maggio 2013 è stata disposta l’integrazione oggettiva del procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 6 del Regolamento, in relazione ad ulteriori comportamenti posti in essere nell’ambito della pratica commerciale sub a) nonché alle pratiche commerciali descritte sub b) e c) del punto II della presente comunicazione relative, rispettivamente, alle offerte “Tutto 500+500” e “Vodafone Relax”. 13. Nella comunicazione di avvio e nella successiva integrazione oggettiva è stato ipotizzato che i comportamenti possano integrare distinte pratiche commerciali in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), 22 commi 1 e 2, del Codice del Consumo. In tali sedi è stato ipotizzato, tra l’altro, quanto segue. 14. Rispetto alla pratica commerciale sub a): � la sussistenza di omissioni informative in violazione dell’art. 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in merito alla circostanza che l’attivazione dell’offerta “Vodafone Unlimited”, comporta l’adesione automatica del consumatore anche al piano tariffario per il servizio voce, denominato “Open 200 Voce”, per il quale è previsto un costo aggiuntivo di 1 euro al giorno, addebitato alla prima chiamata della giornata, qualora effettuata nonché in merito al termine di validità dell’offerta fissato al 31 marzo 2013 oltre il quale è previsto un costo di attivazione dell’offerta di 10 euro che si aggiunge al contributo pubblicizzato di 11,90€ al mese;

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- l’ingannevolezza della pratica in violazione dell’artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in merito alle caratteristiche dell’offerta, in quanto a fronte di claim che enfatizzano l’uso “illimitato” di internet sussisterebbero limiti di accesso, di traffico e di applicazioni utilizzabili. In realtà, il servizio sarebbe utilizzabile solo dall’Italia per l’accesso a siti internet e per l’utilizzo e applicazioni su smartphone e non includerebbe la navigazione web mediante altri supporti (es. computer) per la quale verrebbe applicata la tariffa base giornaliera internet. Nell’offerta non sarebbe poi ricompreso il traffico dati generato da applicazioni Voip e da applicazioni peer to peer o file sharing. Inoltre, il servizio internet incluso nella promozione prevedrebbe, al raggiungimento della soglia mensile di 1GB, una riduzione della velocità di navigazione a 32Kbps sino al successivo rinnovo dell’offerta. L’indicazione di tale ultima limitazione in una nota in sovraimpressione che compare alla fine dello spot a caratteri ridotti e per pochissimi secondi, oltre a smentire il claim principale, potrebbe integrare una omissione ingannevole in violazione dell’art. 22, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto l’informazione verrebbe presentata in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo; - l’ingannevolezza del sintagma “Per sempre”, nella misura in cui la categoricità dell’affermazione potrebbe contrastare con la facoltà del professionista di modificare le condizioni tariffarie prevista nelle condizioni generali di contratto applicabili all’offerta; - l’ingannevolezza della pratica in violazione dell’art. 22 commi 1 e 2 del Codice del Consumo in quanto il professionista avrebbe omesso di segnalare nel messaggio principale e con adeguata evidenza grafica ovvero avrebbe indicato in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo: (i) la sussistenza di limiti di utilizzo dei servizi di sms e voce a fronte di claim che rassicurano l’utente in positivo circa l’assoluta inesistenza di qualsivoglia limite d’utilizzo (“sms illimitati” e “minuti illimitati verso un numero Vodafone”) costituiti, nel caso di specie, da parametri presuntivi di traffico determinati da Vodafone il cui superamento autorizzerebbe il professionista a “interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione di servizi di opzioni o promozioni” o “applicare previa comunicazione al cliente le condizioni economiche del piano Anytime o di altro piano che risulti conforme a tale specifico utilizzo del cliente”; (ii) la sussistenza di un costo di attivazione dell’offerta “Vodafone Unlimited” di 19 euro per i “già clienti Vodafone”. 15. Rispetto alla pratica commerciale sub b): - l’ingannevolezza in violazione dell’art. 22, comma 1 e 2, del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista avrebbe omesso di indicare ovvero avrebbe indicato in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, la sussistenza di un costo di attivazione di 19€ dell’offerta per “i già clienti Vodafone”; - l’ingannevolezza del sintagma “Per sempre”, nella misura in cui la categoricità dell’affermazione potrebbe contrastare con la facoltà del professionista di modificare le condizioni tariffarie prevista nelle condizioni generali di contratto applicabili all’offerta. 16. Rispetto alla pratica commerciale sub c): - la violazione dell’art. 22 commi 1 e 2 Codice del Consumo, nella misura in cui, a fronte dell’impiego di claim quali “chiamate e sms illimitati” e “senza sorprese” - che rassicurano l’utente in positivo circa l’assoluta inesistenza di qualsivoglia limite d’utilizzo - il professionista avrebbe omesso di segnalare nei messaggi principali e con adeguata evidenza grafica, la sussistenza di limiti di utilizzo dei servizi costituiti, nel caso di specie, da parametri presuntivi di traffico determinati da Vodafone il cui superamento autorizzerebbe il professionista a “interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione di servizi di opzioni o promozioni” o

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“applicare previa comunicazione al cliente le condizioni economiche del piano Anytime o di altro piano che risulti conforme a tale specifico utilizzo del cliente”; - la violazione dell’art. 22 commi 1 e 2 del Codice del Consumo nella misura in cui il professionista avrebbe omesso di indicare ovvero avrebbe indicato in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, la sussistenza di un corrispettivo di 100 euro per i clienti che non mantengono attiva l’offerta per almeno 12 mesi e, in particolare, nel caso di: “recesso anticipato, disattivazione della Sim, passaggio da abbonamento a ricaricabile, passaggio ad altro operatore o cambio piano, verso un piano con contributo mensile inferiore o verso un piano che non prevede contributo mensile”. 17. In data del 25 marzo 2013 è pervenuta una prima memoria difensiva del professionista concernente la fase cautelare. 18. In data 28 marzo 2013 presso i locali dell’Autorità si è svolta l’audizione dei rappresentanti di Vodafone, chiesta sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento, adottato dall'Autorità con delibera dell’8 agosto 2012. 19. Con memorie pervenute il 2 e 10 aprile 2013, la Società, dopo aver ribadito di aver interrotto prima dell’avvio del procedimento lo spot segnalato dall’associazione, ha evidenziato di aver modificato, il tenore dei messaggi che caratterizzano la pratica commerciale sub a), riportati nelle stringhe presenti nelle sezioni annunci dei motori di ricerca, nella landing page e nelle pagine internet del professionista acquisite agli atti in data 28 marzo 2013. 20. Con comunicazione dell’11 aprile 2013, inoltre, Vodafone ha dichiarato di aver eliminato dai materiali pubblicitari presenti sul sito ogni riferimento alla espressione “per sempre”. 21. In data 11 aprile 2013 l’Autorità ha deliberato la non adozione della misura cautelare. 22. In data 4 giugno 2013 è pervenuta la memoria difensiva di Vodafone relativa al procedimento principale. 23. In data 18 giugno 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 24. In data 27 giugno 2013 è pervenuta la memoria conclusiva di Vodafone. 25. In data 1°luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, reso in data 11 agosto

20132. 26. In data 10 febbraio 2014 il professionista, in ragione della peculiarità della fattispecie e delle incertezze normative in tema di riparto di competenza fra Autorità indipendenti in materia di tutela dei consumatori, ha presentato una proposta di impegni. 27. In data 12 febbraio 2014 l’Autorità ha rimesso in termini il professionista in considerazione delle motivazioni e delle peculiari circostanze dallo stesso evidenziate.

2) Gli impegni del professionista

28. Con note pervenute il 10 febbraio 2014, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 29. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono quanto segue:

2 La suddetta Autorità ha ritenuto che “la propria competenza ad esprimere il parere richiesto” sussista “Limitatamente al messaggio diffuso a mezzo televisione, tenuto conto delle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 11,12,13 e15 dell'11 maggio 2012) in base alle quali con riferimento alle pratiche commerciali diffuse su internet, che integrano a tutti gli effetti informazioni precontrattuali, la competenza sanzionatoria in base alla normativa di settore è attribuita all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni che, nel caso di specie, ha già avviato accertamenti preistruttori”.

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- l’inserimento di un espresso richiamo, sin dal primo contatto con il consumatore, della esistenza della “componente voce” nell’ambito delle comunicazioni commerciali volte a promuovere offerta Vodafone Unlimited; - l’utilizzo della locuzione “Per sempre” solo per le comunicazioni commerciali relative a servizi per i cui sottoscrittori Vodafone abbia predisposto idonea e specifica garanzia contrattuale della stabilità delle condizioni economiche; - l’utilizzo nel materiale di comunicazione commerciale delle espressioni quali "unlimited", "illimitato" o simili associate alla “navigazione” internet con le seguenti precauzioni: a. il richiamo, con appropriata evidenza grafica, ai giga di traffico-soglia (ad es. l giga) indicando, nel seguito della presentazione iniziale, le informazioni relative alla eventuale riduzione della velocità al superamento di tale soglia, mediante l’indicazione “Dopo x GB di traffico Internet mese, velocità ridotta a massimo xx kbps”; b. riportando, nel seguito della presentazione iniziale, in tutti i materiali di comunicazione commerciale relativi a servizi di navigazione che eventualmente non comprendano anche l'accesso ai servizi VOIP e Peer to Peer/File sharing, la seguente avvertenza: "Servizi VOIP e Peer to Peer esclusi"; - nel caso in cui le espressioni "unlimited", "illimitato" vengano associate al traffico voce ed sms (es.: "minuti ed sms illimitati"), il cliente verrà informato su tutti i materiali di comunicazione commerciale della sussistenza di condizioni di uso corretto e lecito per l'utilizzo del servizio, con la seguente precisazione: "Il servizio è soggetto alle condizioni di uso lecito e corretto". Le suddette condizioni saranno pubblicate anche sul sito www.vodafone.it, con alcune modifiche evidenziate in rosso, che ne chiariscono ulteriormente il contenuto rispetto la versione attuale. In particolare, è previsto l’inserimento delle seguenti precisazioni : “(…)in via meramente presuntiva e senza che ciò comporti alcun automatismo nell'applicazione delle cautele previste per il loro superamento, l'uso si considera lecito e corretto e quindi personale” e “Il superamento di detti parametri consente a Vodafone di monitorare il traffico del cliente, al .fine di verificare, anche mediante contatto con il cliente stesso, l'esatta natura di tale superamento”; - per quanto concerne i costi di attivazione per aderire a determinate offerte, Vodafone si impegna a prestare particolare attenzione nel riportare nella propria comunicazione commerciale, con adeguata evidenza, i costi di attivazione dei servizi promozionati.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

30. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del 20 marzo 2013 e nella comunicazione di estensione del procedimento del 10 maggio 2013. 31. In particolare, il primo profilo contestato nell’ambito della pratica commerciale sub a), consistente nell’aver omesso informazioni, nell’ambito della promozione dell’offerta “Vodafone Unlimited” relativa ai due servizi di invio sms e internet, risulta superato dalle misure adottate dal professionista, il quale, oltre a modificare il messaggio in corso di procedimento si è impegnato a indicare, sin dal primo contatto con il consumatore, l’esistenza della “componente voce” e il relativo costo. 32. In tal modo il consumatore che decida di procedere all’acquisto dell’offerta - che, nelle intenzioni del professionista, intende, in modo specifico e innovativo, rivolgersi essenzialmente ad una platea di destinatari che desidera fare un grande utilizzo di internet e sms piuttosto che del servizio voce - è in grado di conoscere tutte le caratteristiche principali del piano tariffario ed è

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messo nella condizione di poter assumere una scelta consapevole anche circa l’adesione o la rinuncia al pacchetto voce. 33. Il secondo profilo contestato nella pratica sub a) consistente nell’aver pubblicizzato il servizio internet compreso nell’offerta Vodafone Unlimited come “illimitato”, risulta superato dalle misure prospettate dal professionista che si è impegnato ad inserire nelle comunicazioni commerciali caratterizzate da espressioni quali Unlimited o illimitato, un richiamo ai giga di traffico-soglia (ad es. l giga) con appropriata evidenza grafica e a precisare, nel seguito della presentazione iniziale, le informazioni relative alla eventuale previsione di una riduzione della velocità di navigazione al raggiungimento di tale soglia mediante l’indicazione “Dopo x GB di traffico Internet mese, velocità ridotta a massimo xx kbps” nonché - ove le stesse siano utilizzate per promuovere servizi di navigazione che non ricomprendono l'accesso ai servizi VOIP e Peer to Peer/File sharing – le informazioni relative a tali limitazioni, mediante l’avvertenza: “Servizi VOIP e Peer to Peer esclusi”. 34. Infatti, da un lato, l’indicazione della soglia di traffico compresa nell’offerta (1GB o 2GB) riportata nel messaggio con appropriata evidenza grafica appare idonea ad evocare nel consumatore l’idea che al superamento di tale tetto, intervenga un cambiamento nella fruibilità del servizio consistente, nel caso di specie, nella riduzione di velocità di connessione; dall’altro, l’informativa nell’ambito della presentazione iniziale di tale riduzione di velocità e, ove prevista, dell’esclusione dei servizi VOIP e Peer to Peer/File sharing dalla navigazione internet appare idonea a rendere edotto il consumatore circa la reale portata dell’offerta. Peraltro, tale informazione assume carattere accessorio nelle ipotesi prospettate dal professionista in cui l’uso di tali espressioni sia associato alla “navigazione” su Internet. 35. Risultano altresì idonee a rimuovere il profilo contestato nell’ambito delle pratiche sub a) e c), consistente nella promozione di un uso illimitato dei servizi voce e sms rispettivamente mediante l’utilizzo dei claim “sms illimitati” e “minuti illimitati verso un numero Vodafone” (offerta Vodafone Unlimited) nonché “chiamate e sms illimitati” e “senza sorprese” (offerta Vodafone Relax), le misure proposte dal professionista rappresentate, non solo dalla diffusione in pubblicità dell’informazione circa l’esistenza di limiti di utilizzo legati all’uso personale e secondo buona fede con caratteri adeguati al mezzo impiegato, di per sé sufficienti ad escludere i profili di illegittimità contestati, ma anche da alcune modifiche al contenuto delle condizioni contrattuali che, in caso di superamento dei parametri, escludono esplicitamente l’automatica applicazione dei relativi rimedi (“in via meramente presuntiva e senza che ciò comporti alcun automatismo nell'applicazione delle cautele previste per il loro superamento, l'uso si considera lecito e corretto e quindi personale quando (…)” e ne circoscrivono gli effetti al monitoraggio del traffico del cliente “al fine di verificare l’esatta natura di tale superamento”. 36. In tal modo l’illimitatezza del traffico SMS e voce verso alcune categorie di soggetti – che il professionista ha autonomamente deciso di pubblicizzare come aspetto caratterizzante e peculiare della propria proposta commerciale e che, proprio in virtù di tale scelta, deve essere presentata ai consumatori individuati come target (ossia quelli interessati soprattutto ad un uso massivo del traffico sms) nella sua completezza – non risulta soggetta a limitazioni contrattualmente stabilite e accettate dall’utente, ma unicamente all’uso personale e secondo buona fede del servizio, circostanza adeguatamente evidenziata nel messaggio. 37. Inoltre, rispetto, all’uso in pubblicità della locuzione “per sempre” in assenza di una rinuncia alla facoltà del professionista, riconosciutagli dalla legge, di modificare le condizioni tariffarie in corso di rapporto, contestato nell’ambito delle pratiche commerciali sub a) e b), il profilo di scorrettezza ipotizzato in avvio, è stata superato dal professionista che ha proposto di utilizzare la

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locuzione “per sempre” unicamente nelle comunicazioni commerciali relative ad offerte per le quali Vodafone abbia predisposto una “idonea e specifica garanzia contrattuale della stabilità delle condizioni economiche”. 38. In tal modo, è stato sostanzialmente adeguato il contenuto delle condizioni di fruibilità delle offerte al messaggio veicolato tramite la locuzione “per sempre” che potrebbe evocare nel consumatore l’idea che, a seguito della sottoscrizione della promozione nel termine di scadenza del piano tariffario, le condizioni economiche non siano soggette ad alcuna modifica da parte del professionista. 39. Risultano, infine, superate le criticità rilevate nell’ambito di tutte le pratiche contestate, concernenti l’esistenza di costi accessori rispetto alle tariffe pubblicizzate, in quanto l’impegno del professionista di darne adeguata evidenza nell’ambito delle comunicazioni commerciali, appare idoneo informare i consumatori sul reale prezzo delle offerte. 40. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio e soddisfino, dunque, i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Vodafone Omnitel B.V., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Vodafone Omnitel B.V.;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Vodafone Omnitel B.V., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 10 febbraio 2014, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la società Vodafone Omnitel B.V., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell’ambito del procedimento n. PS8878 avviato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche “l’Autorità”) in data 20 marzo 2013 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Vodafone Omnitel B.V. poste in essere nell’ambito delle campagne commerciali relative alle offerte “Vodafone Unlimited” , “Vodafone Relax” e “Tutti 500+500”, Vodafone Omnitel B.V. ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

In riferimento all'uso pubblicitario dell'espressione "Per sempre"

D'ora in avanti l'espressione "Per sempre" verrà utilizzata da Vodafone solo per le comunicazioni commerciali relative a servizi per i cui sottoscrittori Vodafone abbia predisposto idonea e specifica garanzia contrattuale della stabilità delle condizioni economiche.

In riferimento all'uso pubblicitario dell'espressione "Unlimited"

D'ora in avanti, espressioni quali "unlimited", "illimitato" o simili saranno utilizzate nel materiale di comunicazione commerciale con le seguenti precauzioni: a) ove associate alla navigazione in Internet, soggetta ad una riduzione della velocità di navigazione al raggiungimento di determinati volumi, le summenzionate espressioni "unlimited" presenti nel claim del prodotto saranno accompagnate, con appropriata evidenza grafica, dal richiamo ai giga di traffico-soglia (ad es. l giga); b) le informazioni relative a detta riduzione verranno inoltre fornite nel seguito della presentazione iniziale, come già accade oggi, con adeguata evidenza, precisando in particolare che: "Dopo x GB di traffico Internet mese, velocità ridotta a massimo xx kbps"; c) le informazioni su servizi di navigazione che eventualmente non comprendano anche l'accesso ai servizi VOIP e Peer to Peer/File sharing, saranno pure fornite nella presentazione iniziale (con evidenza analoga a quella sub b)) e riportando, in tutti i materiali di comunicazione commerciale relativi ai predetti servizi, la seguente avvertenza: "Servizi VOIP e Peer to Peer esclusi". d) qualora le summenzionate espressioni siano associate al traffico voce ed sms (es.: "minuti ed sms illimitati"), che, come si è cercato di chiarire, non rappresenta una limitazione sostanziale dell'uso, il cliente verta' informato su tutti i materiali di comunicazione commerciale della sussistenza di condizioni di uso corretto e lecito per l'utilizzo del servizio, con la seguente precisazione: "Il servizio è soggetto alle condizioni di uso lecito e corretto". Le suddette condizioni saranno pubblicate anche sul sito www.vodafone.it, con le modifiche evidenziate in rosso, che ne chiariscono ulteriormente il contenuto rispetto la versione attuale: "8. Uso personale e abuso e) 1 servizi sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. Il Cliente è tenuto, cioè, ad utilizzare

il servizio, per un uso esclusivamente personale1 e deve utilizzare la SIM ed i servizi secondo

1 Per i piani, opzioni e/o promozioni che prevedono traffico incluso illimitato voce e SMS verso tutti senza soglie di minuti

e/o di SMS, in via meramente presuntiva e senza che ciò comporti alcun automatismo nell'applicazione delle cautele

previste per il loro superamento, l'uso si considera lecito e corretto e quindi personale, se vengono rispettati entrambi i

seguenti parametri:

- il traffico giornaliero voce o SMS uscente complessivo verso altri operatori non deve superare il 60% del traffico totale

voce o SMS uscente;

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buona fede e correttezza, rispettando le modalità ed i limiti le condizioni previsti dal proprio contratto, astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale. fruizione dei servizi per i quali le SIM sono state attivate. f) In caso di inosservanza delle predette disposizioni, Vodafone si riserva, previa comunicazione al Cliente, di (i) interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi, di opzioni o promozioni o di (ii) applicare previa comunicazione al Cliente le condizioni economiche del piano "Anytime" o di altro piano che risulti conforme a tale specifico utilizzo del servizio (in questo ultimo caso il Cliente avrà la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito); (iii) nel caso di traffico in roaming nella zona Europa, applicare le tariffe base voce, SMS e dati previste in Europa in ottemperanza al Regolamento Europeo N. 717/2007 e s. m. i. Resta_ fermo l'obbligo del Cliente di pagare gli importi che risulteranno dovuti per il traffico generato”.

In riferimento ai costi di attivazione

Per quanto concerne eventuali costi di attivazione per aderire a determinate offerte, Vodafone si impegna a prestare particolare attenzione nel riportare nella propria comunicazione commerciale, con adeguata evidenza, i costi di attivazione dei servizi promozionati. Oltre gli impegni proposti si aggiunge il seguente cui Vodafone Omnitel B.V. ha già dato seguito in occasione della chiusura della fase cautelare senza adozione di alcun provvedimento inibitorio:

Relativamente alla pubblicizzazione dell’offerta “Unlimited”

La società si impegna a fare espressa menzione sin dal primo contatto con il consumatore della componente voce dell’offerta (denominata OPEN 200) che prevede la possibilità di chiamare ad un euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo per 200 minuti al giorno verso qualsiasi direttrice.

- il rapporto tra il traffico giornaliero voce o SMS uscente verso altri operatori e il traffico voce o SMS entrante da altri

operatori non deve essere superiore a 3 (tre).

Il superamento di detti parametri consente a Vodafone di monitorare il traffico del cliente, al .fine di verificare, anche

mediante contatto con il cliente stesso, l'esatta natura di tale superamento.

Per tutti i piani, opzioni e/o promozioni diversi da quelli appena descritti, l'uso si considera personale quando rispetta

almeno tre dei seguenti parametri: a) traffico giornaliero uscente sviluppato per Carta Stivi non superiore a 160 minuti; b)

traffico mensile uscente sviluppato per Carta SIM non superiore a 1250 minuti; c) traffico giornaliero in uscita verso la rete

Vodafone non superiore all'80% del traffico giornaliero uscente complessivo; d) rapporto tra traffico giornaliero uscente

complessivo e traffico giornaliero entrante complessivo non superiore a 4 (quattro).

Inoltre in caso di traffico effettuato in roaming in Europa e in Svizzera, l'uso si considera personale quando rispetta

contemporaneamente anche i seguenti parametri:

- il numero di giorni di utilizzo del servizio telefonico in roaming non può essere superiore a 31 (trentuno) nel bimestre di

fatturazione;

- il traffico giornaliero voce e SMS uscente, effettuato in Europa e in Svizzera o verso altro paese europeo ad esclusione

dell'Italia, non pub superare il 30% del traffico complessivo giornaliero in roaming.

11 superamento di entrambi i parametri sopra indicati lascia presumere un uso non personale all'estero con conseguente

diritto di Vodafone di applicare le tariffe base voce, SMS e dati previste in Europa in ottemperanza al Regolamento

Europeo N. 717/2007 e s.m.i.

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PS8921 - WIND-INTERNET SMS VOCE ILLIMITATO Provvedimento n. 24797

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA de 12 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTI i propri provvedimenti del 31 luglio, 9 ottobre e 10 dicembre 2013 con i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze di valutazione della fattispecie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, anche “Wind”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha realizzato, nel 2012, un fatturato di circa 5.261 milioni di euro, con una perdita di circa € 123.886.000.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne la pratica commerciale consistente nella diffusione da parte del professionista, nell’ambito della campagna “5 anni in promo”, di informazioni presuntamente non rispondenti al vero e/o omissive in merito: a. all’assenza di limiti e vincoli di utilizzo del servizio internet pubblicizzato come “illimitato” nelle promozioni relative alle offerte “All Inclusive” per ricaricabili (“All inclusive”, “All Inclusive Big”, “All Inclusive King” e “All Inclusive Wind Unlimited” ecc.), “All Inclusive” in abbonamento (“All Inclusive Smart”, “All Inclusive Silver” e “All Inclusive Unlimited” ecc.) e “Internet No Stop”; b. all’assenza di limiti di utilizzo dei servizi voce, SMS e MMS dei piani tariffari che prevedono un uso “illimitato” anche di tali servizi (quali “All inclusive Wind Unlimited” e “All inclusive

Unlimited”)1; c. al prezzo effettivo delle singole offerte “All Inclusive” per ricaricabili, con particolare riferimento alla sussistenza di un costo di attivazione per i “già clienti Wind” nonché delle opzioni “All Inclusive” in abbonamento, con particolare riferimento all’addebito nell’ultima fattura utile di

1 L’utilizzo del termine illimitato per i soli servizi voce e sms è presente anche nella pubblicità delle offerte “Noi wind Unlimited” “Super Noi wind Unlimited”, “Noi tutti Unlimited”.

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un contributo di attivazione per i clienti che non “mantengono attiva l’offerta per almeno 12 mesi”. 3. Le offerte citate, pubblicizzate mediante diversi mezzi di comunicazione (quali, ad esempio, pagine del sito internet di WIND, spot andati in onda sulle principali emittenti televisive, brochure, cartellonistica ecc.), sono tutte caratterizzate dall’utilizzo del claim “Internet illimitato” e/o “traffico internet illimitato” a fronte dell’esistenza di limitazioni nell’utilizzo del servizio.

4. In particolare, le offerte facenti parte della gamma “All inclusive” per ricaricabili2, ossia “All inclusive”, “All inclusive Big”, “All inclusive King” e “All inclusive Wind Unlimited” sono pubblicizzate sul sito internet del professionista e in alcune brochure, mediante claim quali: “All inclusive: 120 minuti veri verso tutti, 120 SMS verso tutti, Internet illimitato a 7 euro al mese” (sottolineatura aggiunta); “All inclusive Big: 300 minuti veri verso tutti, 300 SMS verso tutti,

Internet illimitato a 10 euro al mese” (sottolineatura aggiunta)3; “All inclusive King: 1000 minuti verso tutti; 1000 SMS verso tutti; Internet illimitato a 19 euro al mese” (sottolineatura aggiunta); “All inclusive Wind Unlimited: minuti, SMS e MMS illimitati verso tutti i telefonini wind; Internet illimitato a 12 euro al mese” (sottolineature aggiunte). 5. Le offerte “All inclusive big”, “All inclusive king” e “All inclusive Wind Unlimited” sono pubblicizzate anche mediante spot pubblicitari trasmessi sulle principali emittenti televisive che hanno come protagonisti tre testimonial alle prese con un opera d’arte. Nello specifico: - l’offerta “All inclusive big” è pubblicizzata mediante un primo spot pubblicitario caratterizzato dalla voce fuori campo che recita “All inclusive big a 13€ al mese per 5 anni Internet messaggi e minuti veri verso tutti nei negozi Wind” e dal seguente testo che compare sullo schermo: “13€ al mese Internet illimitato 300 messaggi 300 minuti veri verso tutti”. In una nota in sovraimpressione compare l’indicazione: “Offerta per ricaricabile. Attivazione gratis per MNP e nuove SIM Wind. 19€ per SIM Wind attive da almeno 60GG. Dopo 5 anni 25€/Mese. Oltre 1GB di traffico

internet/mese velocità ridotta a 32 kbps. Traffico nazionale. Scade il 17/02/2013”4; un secondo spot è caratterizzato dalla voce fuori campo che recita: “All inclusive Big a 10 euro al mese per cinque anni, Internet, messaggi e minuti veri verso tutti, nei negozi Wind”. Contestualmente sullo schermo compare il testo: “10 € veri al mese, Internet illimitato, 300 messaggi e 300 minuti veri verso tutti” e, a dimensioni ridotte in una nota in sovraimpressione l’indicazione: “Attivazione gratis per MNP e nuove SIM Wind. 19€ per SIM Wind attive da almeno 60GG. Dopo 5 anni 25€/Mese. Navigazione senza limiti di tempo. Oltre 1GB di traffico internet/mese velocità ridotta a

32 kbps. Traffico nazionale. Scade il 7/4/2013 ”5; - l’offerta “All inclusive king” è pubblicizzata in uno spot mediante il seguente testo recitato dalla voce fuori campo: “All inclusive king a 19 euro al mese per cinque anni” “1000 minuti veri 100 sms verso tutti e internet illimitato” mentre sullo schermo compare il claim: “L’unico con 1000 minuti, 1000 sms verso tutti Internet illimitato” e, a dimensioni ridotte una nota in sovraimpressione del seguente tenore: “Per ricaricabile. Promo valida fino al 7/4/2013. Attivazione gratis per MNP e nuove SIM Wind. 9€ per i già clienti wind. Dopo 5 anni 40€/Mese.

Oltre 1GB di traffico internet/mese velocità ridotta a 32 kbps. Traffico nazionale. Info wind.it ”6;

2 Le pagine del sito internet www.wind.it che pubblicizzano contestualmente le offerte All inclusive e le pagine dedicate a ciascuna di esse, contengono in nota l’indicazione: “Dopo 1 GB di traffico Internet al mese con le All Inclusive continui a navigare con una velocità ridotta ad un massimo di 32 kbps fino al rinnovo successivo dell'opzione”. 3 Volantino presso punto vendita 14 01 2013 “Loc. All Inclusive” 4 In atti file “All big 30” all. 3 della memoria pervenuta il 14.05.2013. 5 In atti file “Al big10euro 30” all. 3 della memoria pervenuta il 14.05.2013. 6 In atti file “Al king30” all. 3 della memoria pervenuta il 14.05.2013.

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- l’offerta All inclusive Wind Unlimited, è pubblicizzata in uno spot mediante il testo: “All inclusive Wind Unlimited, chiamate, messaggi ed internet tutto illimitato verso Wind a soli 12 euro al mese per cinque anni, nei negozi Wind”. Subito sotto con caratteri di dimensioni ridotte si legge: “Per ricaricabile promo valida fino al 7/04/13. Attivazione gratis per MNP e nuove SIM Wind. 19 € per SIM Wind attive da almeno 60GG. Dopo 5 anni 19€/Mese. Oltre 1GB velocità ridotta a max

32kbps”7. 6. Inoltre, l’offerta “All inclusive Wind Unlimited” è pubblicizzata su alcune brochure mediante espressioni del tipo “Scopri le nuove offerte Unlimited per comunicare con i tuoi amici wind senza

limiti”8 ovvero “con le nuove opzioni Unlimited hai internet minuti e messaggi verso wind tutto

illimitato”9 nonché in cartelloni pubblicitari del seguente tenore: “12€ al mese per 5 anni. Chiamate, messaggi, internet tutto illimitato verso wind” e in una nota a caratteri ridotti rispetto al claim principale: “Per ricaricabile promo valida fino al 7/04/13. Attivazione gratis per MNP e nuove SIM Wind. 19 € per SIM Wind attive da almeno 60GG. Dopo 5 anni 19€/Mese. Oltre 1GB velocità ridotta a max 32kbps. Traffico nazionale illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza”. 7. Le offerte facenti parte della gamma “All inclusive” attivabili in abbonamento, nelle due versioni “Sim edition” e “Full edition” (ossia abbinate all’acquisto di un telefonino) sono pubblicizzate sul sito internet del professionista e in alcune brochure, con claim quali: “All inclusive Smart: 400 minuti veri verso tutti, 400 SMS verso tutti; chiamate illimitate verso il numero Wind preferito; traffico Internet illimitato da Smartphone a 15 euro al mese” (sottolineatura aggiunta) ovvero “(…) telefono incluso a partire da 0 euro, 18 euro al mese”; “All inclusive Silver: 1000 minuti veri verso tutti, 1000 SMS verso tutti; chiamate illimitate verso il numero wind preferito, traffico Internet illimitato da Smartphone a 19 euro al mese” ovvero “(…) telefono incluso a partire da 0 euro, 25 euro al mese”; “All inclusive Unlimited Special edition: minuti e SMS illimitati verso tutti; traffico Internet illimitato da Smartphone, a 29 euro al mese”

(sottolineature aggiunte) ovvero “telefono incluso sempre a 0 euro, 29 euro al mese”10. 8. L’offerta “All inclusive Unlimited” è pubblicizzata mediante uno spot pubblicitario dove la voce fuori campo recita il testo che compare sullo schermo: “All inclusive Unlimited a 29 euro al mese per cinque anni Internet, chiamate e messaggi, tutto illimitato verso tutti, nei negozi Wind”. In una nota che compare per pochi secondi in fondo allo schermo è scritto: “Per abbonamento. Promo valida fino al 9/06/13 per nuovi clienti all inclusive unlimited SIM edition. Dopo 5 anni 60€/Mese. Oltre 2GB velocità ridotta a max 32kbps. Traffico nazionale illimitato salvo uso contrario a buona

fede e correttezza. Verifica condizioni di contratto su wind.it ”11. 9. Infine, l’opzione “Internet No Stop” – abbinata in promozione, tra l’altro, alle offerte “All Inclusive” per ricaricabili – è pubblicizzata sul sito internet del professionista mediante il seguente testo: “Internet No Stop, sempre online con il tuo Smartphone o Tablet, 5€ al mese in promo

anziché 9€, Internet illimitato” (sottolineatura aggiunta) 12 e su alcune brochure mediante il claim:

“Internet illimitato da smartphone e tablet” (sottolineatura aggiunta)13.

7 In atti file “AIWU 30” all. 3 della memoria pervenuta il 14.05.2013. 8 Cfr. allegato II file brochure tariffe. 9 Cfr. allegato II file Ottavino 14 gennaio 2013. 10 Brochure 35 euro al mese 14 gennaio 2013. 11 In atti file “AIU 30” all. 3 della memoria pervenuta il 14.05.2013. 12 Le pagine del sito internet www.wind.it che pubblicizzano l’offerta “Internet no stop” contengono le seguenti precisazioni: “Internet No Stop è l’offerta ideale per navigare anche quando sei lontano dal PC e avere il meglio del web direttamente sul tuo telefonino o Tablet: informazioni sempre aggiornate, intrattenimento, mail e social network! Internet

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10. Nelle offerte “All inclusive Wind Unlimited” e “All inclusive Unlimited” il termine “illimitato” viene utilizzato anche per pubblicizzare i servizi voce, SMS e MMS (“minuti, SMS e MMS illimitati” e “minuti e SMS illimitati”). Le pagine internet dedicate a queste tipologie di offerte, specificano in una nota che: “I minuti e gli SMS e MMS inclusi nell'opzione (…) sono illimitati salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede e correttezza o per finalità diverse dall'uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazioni Wind. Per ogni chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

11. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 17 aprile 2013 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS8921 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo. 12. In tale sede veniva ipotizzata l’ingannevolezza della pratica: - in violazione degli artt. 21, comma 1, lettera b) e/o 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in merito alle caratteristiche del servizio internet previsto nell’ambito delle diverse offerte sopra descritte, in quanto l’utilizzo di claim quali “Internet illimitato” ovvero “traffico Internet illimitato” lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che aderendo alla promozione, sia possibile navigare sul web senza alcun limite e vincolo di utilizzo. In realtà, sussisterebbero sia rilevanti riduzioni alla velocità di navigazione al raggiungimento di una soglia prefissata (1 giga), sia, in taluni casi, limitazioni di uso in quanto le offerte proposte non comprenderebbero il traffico dati generato da applicazioni Voip e da applicazioni peer to peer o file sharing ovvero la navigazione web mediante altri supporti (es. computer); - in violazione dell’art. 22, commi 1 e 2, Codice del Consumo, con specifico riferimento alle offerte che comprendono anche chiamate illimitate e sms/mms illimitati (quali “All inclusive Wind Unlimited” e “All inclusive Unlimited”), nella misura in cui, a fronte dell’impiego di claim quali “minuti, SMS e MMS illimitati” ovvero “minuti e SMS illimitati” - che rassicurano l’utente in positivo circa l’assoluta inesistenza di qualsivoglia limite d’utilizzo - il professionista avrebbe omesso di segnalare nel messaggio principale e con adeguata evidenza grafica la sussistenza di limiti di utilizzo dei servizi costituiti, nel caso di specie, da parametri presuntivi di traffico determinati da Wind il cui superamento autorizzerebbe il professionista a sospendere unilateralmente le offerte in questione oppure a variare il profilo tariffario originariamente sottoscritto; - in violazione dell’art. 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo nella misura in cui il professionista avrebbe omesso di indicare ovvero avrebbe indicato in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, la sussistenza di un costo di attivazione (da 9 a 19 euro) per i “già clienti Wind”, nel caso delle opzioni facenti parte della gamma “All Inclusive” per ricaricabili, nonché l’addebito nell’ultima fattura utile di un contributo di attivazione (di 50 euro)

senza costi imprevisti! Con Internet No Stop hai la sicurezza di essere sempre connesso senza limiti di tempo. Infatti dopo 1 GB di traffico Internet al mese, la velocità di navigazione sarà ridotta ad un massimo di 32 kbps, ma continuerai a navigare senza pagare costi aggiuntivi. Inoltre con Internet No Stop puoi utilizzare il tuo Smartphone come modem o come hotspot Wi-Fi per connettere il PC!”. Più avanti sotto la tendina info utili si legge. “L’opzione è valida solo per le connessioni sviluppate in Italia mediante punto di accesso internet.wind o wap.wind in copertura HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS con esclusione del traffico Voip e delle connessioni GSM”. 13 Cfr. brochure 14 gennaio 2013 “Internet Mobile promozioni”.

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per i clienti che non “mantengono attiva l’offerta per almeno 12 mesi”, nel caso delle opzioni “All Inclusive” in abbonamento. 13. In data 24 maggio 2013, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 5 giugno 2013 e comunicati al professionista in data 6 giugno 2013. 14. In data 27 maggio 2013 presso i locali dell’Autorità si è svolta l’audizione dei rappresentanti di Wind, chiesta sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento, adottato dall'Autorità con delibera dell’8 agosto 2012. 15. In data 18 giugno 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 16. In data 28 giugno 2013 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista nella quale lo stesso ha dichiarato che modificherà i messaggi oggetto di contestazione. 17. In data 1°luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, reso in data 11 agosto

201314. 18. In data 11 febbraio 2014 il professionista, in ragione della peculiarità della fattispecie e delle incertezze normative in tema di riparto di competenza fra Autorità indipendenti in materia di tutela dei consumatori, ha presentato una proposta di impegni. 19. In data 12 febbraio 2014 l’Autorità ha accolto l’istanza remissione in termini in considerazione delle motivazioni e delle peculiari circostanze evidenziate dal professionista.

3) Gli impegni del Professionista

20. Con nota pervenuta in data 11 febbraio 2014, il professionista ha presentato una nuova proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 21. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono, tra l’altro, quanto segue. 22. In relazione alla condotta sub a): a. intervenire sul claim 'Internet Unlimited', mediante l'inserimento nelle campagne pubblicitarie/informative attuali e future dell'espressione 'Powered 1GB' (ovvero 'Powered 2GB') in relazione a tutte le offerte che includono la fruizione illimitata del servizio internet (i.e. 'All Inclusive', per ricaricabili e abbonamento, e 'Internet No Stop'); b. migliorare la comunicazione al mercato sul rallentamento della velocità di navigazione al

raggiungimento di una soglia di traffico prestabilita. [Omissis]15; c. rimuovere ogni limite contrattuale relativo al traffico c.d. VOIP per l'offerta "Internet Non Stop". 23. In relazione alla condotta sub b): a. Rimuovere ogni parametro quantitativo previsto in relazione all’uso personale delle offerte "unlimited" e a fornire maggiori dettagli esplicativi sui parametri qualitativi sottostanti all'uso personale del servizio;

14 La suddetta Autorità ha ritenuto che “la propria competenza ad esprimere il parere richiesto” sussista “limitatamente al messaggio diffuso a mezzo televisione, tenuto conto delle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 11,12,13 e15 dell'11 maggio 2012) in base alle quali con riferimento alle pratiche commerciali diffuse su internet, che integrano a tutti gli effetti informazioni precontrattuali, la competenza sanzionatoria in base alla normativa di settore è attribuita all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni che, nel caso di specie, ha già avviato accertamenti preistruttori”. 15 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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b. migliorare il set informativo messo a disposizione dei consumatori in merito a tutte le offerte "Unlimited" in modo tale che siano sempre presenti - in modo omogeneo ed uniforme - informazioni chiare, precise ed inequivocabili circa l'obbligo di utilizzo del servizio secondo criteri di buona fede e correttezza. A tali informazioni, già presenti, in taluni materiali pubblicitari, sarà conferita maggiore visibilità e rilievo tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi di comunicazione utilizzati. [Omissis]. c. Sensibilizzare la forza vendita (punti vendita e agenti) nel fornire alla clientela — in fase di acquisizione - informazioni chiare e complete sulla corretta modalità di vendita del prodotto Unlimited", avuto particolare riguardo alle limitazioni previste nell'utilizzo personale del servizio di tali offerte. A tal scopo si provvede a divulgare alla forza vendita utilizzando i consueti canali di dialogo/formazione appositi script. 24. Infine, In relazione alla condotta sub c), Wind si impegna ad inserire nella campagne pubblicitarie/informative presenti e future informazioni chiare e adeguatamente evidenziate (ad esempio nella pagina dedicata alla descrizione dell'offerta per il materiale cartaceo e il web) in relazione ai costi di attivazione - laddove previsti - (sia delle offerte ricaricabili che in abbonamento) a carico di determinate categorie di utenti con specificazione di eventuali promozioni sottostanti e condizioni per la fruizione. [Omissis].

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

25. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 17 aprile 2014. 26. In particolare, le criticità ipotizzate in avvio rispetto alla condotta sub a) consistente nell’aver pubblicizzato il servizio internet con l’utilizzo di claim quali “Internet illimitato” ovvero “traffico Internet illimitato”, risultano superate dalla misure prospettate dal professionista che propone di inserire l'espressione “Powered 1GB” (ovvero 'Powered 2GB') accanto al claim principale “Internet illimitato” a prescindere dal canale di comunicazione utilizzato e di consentire agli utenti l’utilizzo dell’applicazione Voip anche nell’offerta “Internet non stop”. 27. Infatti, l’indicazione della soglia di traffico compresa nell’offerta (1GB o 2GB) riportata nel messaggio e la contestuale indicazione circa la riduzione della velocità, nonché il sostanziale adeguamento dell’offerta Internet no stop al contenuto pubblicitario mediante l’eliminazione di ulteriori vincoli di utilizzo all’interno di tale soglia (quale appunto il traffico dati generato da applicazioni Voip nel caso dell’offerta “Internet no stop”), appaiono idonee ad evocare nel consumatore l’idea che al superamento di tale tetto, intervenga un cambiamento nella fruibilità del servizio consistente, nel caso di specie, nella sola riduzione di velocità di connessione. 28. Anche i profili di illegittimità ipotizzati rispetto alla condotta sub b) consistente nella promozione di un uso illimitato dei servizi voce, SMS e MMS nelle offerte “All inclusive Wind Unlimited” e “All inclusive Unlimited”, risultano superati dalle misure proposte dal professionista, rappresentate non solo dalla diffusione in pubblicità dell’informazione circa l’esistenza di limiti di utilizzo legati all’uso personale e secondo buona fede con caratteri adeguati al mezzo impiegato, di per sé sufficiente a rimuovere i profili di illegittimità contestati, ma anche da un intervento radicale sul contenuto del contratto mediante l’eliminazione dalle condizioni generali di vendita di parametri quantitativi di traffico. 29. In tal modo l’illimitatezza del traffico SMS e voce verso alcune categorie di soggetti – che il professionista ha autonomamente deciso di pubblicizzare come aspetto caratterizzante e peculiare della propria proposta commerciale e che, proprio in virtù di tale scelta, deve essere presentata ai

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consumatori individuati come target (ossia quelli interessati soprattutto ad un uso massivo del traffico sms) nella sua completezza – non risulta soggetta a limitazioni contrattualmente stabilite e accettate dall’utente ma unicamente all’uso personale e secondo buona fede del servizio, circostanza adeguatamente evidenziata nel messaggio. 30. Allo stesso modo si ritiene che, siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio anche le misure proposte in relazione alla condotta sub c), relativamente al prezzo effettivo delle singole offerte “All Inclusive” per ricaricabili, con particolare riferimento alla sussistenza di un costo di attivazione per i “già clienti Wind” nonché delle opzioni “All Inclusive” in abbonamento, consistenti nell’attribuire loro una adeguata evidenziazione grafica. 31. Tali misure infatti appaiono adeguate a informare l’utente in merito ai costi complessivi effettivi che questo è tenuto a sostenere nel corso dell’intera durata del rapporto contrattuale. 32. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio e soddisfino, dunque, i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 11 febbraio 2014, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell’ambito del procedimento n. PS8921 avviato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche “l’Autorità”) in data 17 aprile 2013 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Wind Telecomunicazioni S.p.A. poste in essere nell’ambito della campagna “5 anni in promo”, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: Avuto riguardo al primo profilo oggetto di contestazione (sub a) la Società si impegna a: - intervenire sul claim 'Internet Unlimited', mediante l'inserimento nelle campagne pubblicitarie/informative attuali e future dell'espressione 'Powered 1 GB' (ovvero 'Powered 2GB') in relazione a tutte le offerte che includono la fruizione illimitata del servizio Internet (i.e. 'Ali Inclusive', per ricaricabili e abbonamento, e 'Internet No Stop'); - migliorare la comunicazione al mercato sul rallentamento della velocità di navigazione al raggiungimento di una soglia di traffico prestabilita. [omissis] - rimuovere ogni limite contrattuale relativo al traffico c.d. VOIP per l'offerta "Internet Non Stop". In relazione al secondo profilo oggetto di contestazione (sub b), la Società si impegna a introdurre misure volte a migliorare la chiarezza e la comprensibilità delle informazioni su eventuali condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni contenute nelle clausole contrattuali. In particolare Wind si impegna a: - rimuovere ogni parametro quantitativo previsto in relazione all’ “uso personale” delle offerte “unlimited” e a fornire maggiori dettagli esplicativi sui parametri qualitativi sottostanti all'uso personale del servizio. Tali parametri (qualitativi) rappresentano infatti, la declinazione del principio di ordine generale sancito dal nostro ordinamento (ex art. 1375 c.c.) di utilizzo secondo i criteri di buona fede e correttezza che caratterizzano l'esecuzione di ogni obbligazione contrattuale e dai quali non si può prescindere. In tal senso gli articoli 4.1 e art.6.1 delle condizioni generali di contratto di Wind vengono riformulati così da rimuovere alla radice il contestato profilo. [omissis]; - Migliorare il set informativo messo a disposizione dei consumatori in merito a tutte le offerte "Unlimited" in modo tale che siano sempre presenti - in modo omogeneo ed uniforme - informazioni chiare, precise ed inequivocabili circa l'obbligo di utilizzo del servizio secondo criteri di buona fede e correttezza. A tali informazioni, già presenti, in taluni materiali pubblicitari, sarà conferita maggiore visibilità e rilievo tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi di comunicazione utilizzati. [omissis]; - Sensibilizzare la forza vendita (punti vendita e agenti) nel fornire alla clientela - in fase di acquisizione - informazioni chiare e complete sulla corretta modalità di vendita del prodotto Unlimited'; avuto particolare riguardo alle limitazioni previste nell'utilizzo personale del servizio di tali offerte. A tal scopo si provvede a divulgare alla forza vendita utilizzando i consueti canali di dialogo/formazione appositi script. In relazione al terzo profilo oggetto di contestazione (sub c), Wind si impegna ad inserire nella campagne pubblicitarie/informative presenti e future informazioni chiare e adeguatamente evidenziate (ad esempio nella pagina dedicata alla descrizione dell'offerta per il materiale cartaceo e il web) in relazione ai costi di attivazione - laddove previsti - (sia delle offerte ricaricabili che in

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abbonamento) a carico di determinate categorie di utenti con specificazione di eventuali promozioni sottostanti e condizioni per la fruizione. [omissis] Inoltre per consentire al consumatore di essere sempre aggiornato sullo stato delle offerte attive sulla propria SIM, la Società si impegna a sviluppare ulteriormente e rendere ancora più evoluti e accessibili le funzionalità innovative che permettono all'utente di avere sempre sotto controllo le informazioni relative alla quantità di traffico mensile ancora fruibile prima del raggiungimento della soglia oltre la quale la navigazione subisce un rallentamento. Nel dettaglio, [omissis] Infine, la Società renderà maggiormente visibili sul proprio materiale informativo le modalità attraverso cui il cliente può accedere alle suddetta funzionalità. Tutte le misure sopra descritte saranno implementate e/o mantenute in vigore in tutte le campagne pubblicitarie/informative presenti e future esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Autorità qualificasse tali impegni come obbligatori, chiudendo la procedura de qua senza procedere ad alcun accertamento delle supposte infrazioni e comunque, per quelle non ancora implementate, non prima di [ omissis] dalla notifica della chiusura.

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PS9059 - ANAGEN.NET E 121DOC.COM-VENDITA FARMACI ON LINE Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS9059 - Anagen.net e 121doc.com-vendita farmaci on line. La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la scorrettezza della pratica commerciale, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 2 agosto 2013 (prot. n. 0039491), nei confronti di Web Pharmacy RX. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Agroalimentari e Trasporti della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9059. Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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PS9059 - ANAGEN.NET E 121DOC.COM-VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 24814

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 18 settembre 2013, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Sig. Giuseppe Pellegrino, titolare e registrant del sito internet www.anagen.net, in qualità di

professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo1 2. 2. Sig. Xavier Buck, registrant del sito internet www.121doc.it, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. 3. Hexpress Ltd (in seguito, anche solo Hexpress”) professionista che opera nella vendita on line di farmaci etici tramite il sito in italiano www.121doc.it. Hexpress Ltd non presenta perdite di bilancio per l’anno 2012. 4. Web Pharmacy Rx (anche solo “Web Pharmacy”), professionista che opera nella vendita on line di farmaci etici tramite il sito in italiano www.webpharmacy.biz. 5. Agenzia Italiana del Farmaco; Comando Carabinieri per la tutela della salute; Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza sulle cure; Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale lotta alla contraffazione; e Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela dei Mercati in qualità di segnalanti.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2 Il Sig. Pellegrino ha fornito copia della dichiarazione dei redditi comprensiva del quadro RG relativo al reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata per il 2012. Da tale riquadro emerge il dato dei ricavi pari a [omissis] euro e un reddito d’impresa pari a [omissis] euro.

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6. La Federazione Nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (“Federfarma”) e la Federazione Ordine Farmacisti Italiani (“FOFI”) in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

7. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti consistente nella prospettazione ai consumatori italiani della possibilità di effettuare operazioni di compravendita on line di farmaci etici ed, in particolare, farmaci per la cura di disfunzioni sessuali. 8. In particolare, la condotta si articolava tramite l’aggancio del consumatore a mezzo sito internet www.anagen.net che svolgeva la funzione di “segnalatore” per indirizzare direttamente gli utenti italiani all’acquisto on line di farmaci etici a marchio Viagra, Cialis, Levitra e Priligy sul sito

internet www.121doc.it3 nonché di farmaci generici ad essi asseritamente corrispondenti per mezzo del sito www.webpharmacy.biz. 9. Più nello specifico, le pagine in lingua italiana del sito www.anagen.net, analizzate ai fini

dell’avvio del procedimento4, recavano ampie rassicurazioni in ordine: (i) alla liceità della vendita on line dei farmaci (“E’ possibile acquistare online il generico e originale, in modo sicuro e anonimo nella propria privacy e risparmiando inoltre sul suo costo commerciale” facendo però “Attenzione a molte “farmacie online” che pubblicizzano l’acquisto di farmaci in rete: l'80% è

contraffatto!”); (ii) alla liceità dell’attività delle farmacie on line www.121doc.it5 e

www.webpharmacy.biz6; (iii) all’autenticità e sicurezza dei farmaci offerti7 nonché (iv) alla qualità e celerità del servizio di spedizione ponendo enfasi su privacy e tempi (“24 h/48h”). 10. Sulla base di tali rassicurazioni, il sito www.anagen.net, attraverso i link posizionati a conclusione delle pagine descritte, indirizzava direttamente il consumatore alle pagine - già preimpostate per l’ordine dello specifico farmaco etico - dei siti internet www.121doc.it e www.webpharmacy.biz, all’interno dei quali era possibile direttamente procedere all’inoltro e al pagamento dell’ordine di acquisto. 11. Le farmacie on line 121.doc e Web Pharmacy risultavano altresì raggiungibili anche indipendentemente dal passaggio tramite il sito www.anagen.net. L’home page del sito internet di Hexpress si presentava al consumatore con diverse sottosezioni dedicate a differenti patologie e/o esigenze per il cliente.

3 L’indirizzo internet www.121doc.it è stato modificato nel corso del procedimento in www.121doc.net. 4 Cfr. doc. n. 11 dell’indice del fascicolo. 5 In particolare, nel sito www.anagen.net, la farmacia online www.121doc.it è descritta come “un aiuto discreto e sicuro”, “legale e sicura per i soli farmaci originali, con un servizio premium che comprende prescrizione medica con consulto online, spedizione in 24h, contrassegno disponibile, assistenza pre e post, canale dedicato.” (sottolineatura aggiunta). 6 L’attività di www.webpharmacy.biz era descritta con le seguenti affermazioni: “Spedisce ottimi prodotti realizzati dalle industrie leader mondiali nella produzione di prodotti farmaceutici generici (vere e proprie aziende farmaceutiche): Cipla, Unicure, Ranbaxy, Sun Pharmaceuticals, Dr. Reddy's , Mepro, Ajanta, etc. con regolari certificati di qualità, normalmente venduti nelle farmacie nei loro Paesi di produzione, quindi si è sicuri della qualità, efficacia e sicurezza”. 7 Avuto riguardo alla clinica online 121doc.it si leggeva: “121doc è una clinica online inglese operante il cui servizio comprende la consultazione privata con medici britannici ed europei per la prescrizione e la consegna a domicilio dei farmaci prescritti. I medicinali vengono dispensati da farmacie inglesi regolarmente registrate presso il General Pharmaceutical Council, l’organo britannico che vigila e regola i servizi farmaceutici britannici. La farmacia di appoggio è la Pearl Chemist, con sede a Londra e numero di Registrazione presso il CPhC 1041200. La farmacia dispensa i medicinali solamente dietro la presentazione di una prescrizione rilasciata da uno dei medici registrati in Gran Bretagna o in Europa, a seguito di un consulto medico online, conformemente a quanto stabilito dagli standard di buona pratica professionale in pieno accordo con la legislazione britannica ed europea. Tutte le confezioni riportano il regolare numero di lotto attraverso il quale sarà possibile verificare l’autenticità del farmaco attraverso il Servizio Clienti del produttore, qualora si desiderino ulteriori garanzie”. Per Webpharmacy.biz, invece, il sito www.anagen.net riportava la seguente indicazione: “La farmacia selezionata Web Pharmacy Rx ha solo generici di "marca" (molto più costosi degli altri generici venduti da molte farmacie di dubbia serietà, la qualità è certa) e originali assolutamente genuini).

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L’oggetto dell’attività prestata (la vendita di farmaci) era percepibile per il consumatore, grazie alle seguenti espressioni presenti in home page: “Consegna in 24 ore”, “Conosci la tua farmacia” e “Farmaci originali” ed ancora nelle pagine dedicate ai singoli farmaci di indicazioni del tipo “Acquistare [nome del farmaco] on line su 121doc… Acquistare [nome del farmaco] on line è rapido e sicuro, le nostre farmacie autorizzate inviano il farmaco in confezioni discrete tramite corriere espresso UPS. La consegna avviene in 24 ore” (enfasi aggiunte). 12. Hexpress, in diverse occasioni, ha inoltre commissionato pagine pubblicitarie destinate ai consumatori italiani anche a mezzo quotidiani a livello nazionale tese ad promuovere la propria

attività di “Farmacia on Line”8. Si riporta, a tal proposito, il tabellare apparso in data 1° agosto 2013, sul quotidiano “Il Giornale”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1. L’iter del procedimento

13. In data 2 agosto 2013, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela dei Mercati, di Federfarma, Federazione Ordine Farmacisti Italiani e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero della Salute, del Comando Carabinieri per la

tutela della salute (NAS) del Ministero per lo Sviluppo Economico9, e di successive verifiche

svolte d’ufficio10, l’Autorità comunicava – anche tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale

- l’avvio del procedimento istruttorio11 PS9059 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 3, e 23 comma 1 lett. i) del Codice del Consumo ai segnalanti ed ai professionisti Hexpress Ltd, Web Pharmacy RX, Xavier Buck e Giuseppe Pellegrino. 14. Contestualmente alla comunicazione di avvio, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

8 Cfr. doc. nn. 3, 15 e 28 dell’indice del fascicolo. 9 Cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 4 e successive integrazioni da parte di Fofi (docc. n. 15 e 28). 10 Cfr. doc. n. 9. 11 Cfr. docc. nn. 11, 12 e 13.

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15. Hexpress12 e il Sig. Giuseppe Pellegrino13 hanno depositato parte degli elementi informativi richiesti e memorie difensive. I professionisti appena menzionati hanno inoltre avuto accesso agli

atti14 e sono stati sentiti in audizione15. Web Pharmacy e Xavier Buck non hanno depositato alcuno scritto e/o memoria difensiva. 16. In data 18 settembre 2013 l’Autorità, anche alla luce del quadro normativo nazionale che

regola la vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica ricostruito con l’ausilio di AIFA16, disponeva che Hexpress Ltd sospendesse l’attività di vendita on line di farmaci etici, tramite i siti internet www.121doc.it e www.121doc.net accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e informasse l’Autorità dell’avvenuta esecuzione del

provvedimento inviando una relazione dettagliata17. Non si disponeva analoga misura nei riguardi dei siti anagen.net e webpharmacy.biz in quanto le rilevazioni effettuate d’ufficio e le misure intraprese dal Sig. Pellegrino avevano permesso di escludere la sussistenza del requisito del periculum in mora.

17. In seguito all’adozione del provvedimento cautelare, FOFI depositava una memoria18 ed

Hexpress comunicava l’avvenuta ottemperanza al provvedimento cautelare19. 18. Poiché la condotta si attuava mediante vendita on line di beni e servizi negli Stati Membri, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 70/20013 recante attuazione della Direttiva 2000/31/CE, l’Autorità comunicava il provvedimento di adozione della misura cautelare alla Commissione Europea e al Department for Business, Innovation and Skills, punto di

contatto dello Stato britannico per l’applicazione della richiamata Direttiva20. 19. La comunicazione del termine della fase istruttoria è stata inviata ai professionisti e ai

segnalanti in data 18 dicembre 201321 e pubblicata con apposito avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità. Nel termine di chiusura istruttoria, Hexpress e il Sig Pellegrino depositavano le loro

memorie conclusive22 in data 31 dicembre 2013 e 14 gennaio 2014.

2. Le evidenze acquisite

20. Hexpress è una società di capitali a responsabilità limitata – attualmente attiva in 10 Stati dell’Unione Europea oltre al Regno Unito - con sede legale a Guernsey che si occupa principalmente della gestione di alcuni siti internet attraverso i quali (i) amministra “cliniche online”, in particolare fornendo servizi di marketing a favore di società terze, e nello specifico di farmacie inglesi; (ii) gestisce la vendita on line di farmaci da parte di una farmacia inglese di sua proprietà.

12 Cfr. docc. nn. 16, 40, 41. 13 Cfr. docc. nn. 18, 34 e 35 dell’indice del fascicolo. 14 Cfr. docc. nn. 29 e 31. 15 Cfr. docc. nn. 30 e 32. 16 Cfr. doc. n. 34 bis. 17 Cfr. docc. nn. 45-54 18 Cfr. doc. n. 44 19 Cfr. doc. 55. Si noti che avverso il provvedimento cautelare Hexpress ha proposto ricorso presso il TAR Lazio per annullamento previa sospensiva e adozione di misure monocratiche cautelari d’urgenza eccependo, in via preliminare, la competenza dell’AGCM. Il giudice di primo grado, oltre a rigettare la richiesta sulla misura monocratica, ha rigettato la domanda cautelare ed ha condannato il professionista al pagamento delle spese. 20 Cfr. doc. n. 56 21 Cfr. docc. nn. 59-62. 22 Cfr. docc. nn. 65 e 67.

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21. Il Sig. Giuseppe Pellegrino svolgeva – tramite il sito www.anagen.net – un mera attività di “segnalazione” dei servizi e prodotti di Webpharmacy ed Hexpress. Avuto specifico riguardo alla natura del rapporto esistente con il titolare del dominio www.anagen.net e le farmacie on line,

Hexpress e il Sig. Giuseppe Pellegrino23 hanno, inizialmente, dichiarato - in memoria e in audizione – di avere sottoscritto un contratto di affiliazione. Tale rapporto, in particolare, prevedeva la corresponsione di un corrispettivo al titolare di www.anagen.net per singolo reindirizzamento operato a favore di 121doc.it. A riprova di quanto sostenuto, il Sig. Giuseppe Pellegrino ha depositato agli atti del fascicolo le fatture emesse nei confronti di Hexpress nel periodo marzo - luglio 2013 per un ammontare di circa [omissis] euro.

22. Successivamente, Hexpress ha comunicato24, a rettifica di quanto in precedenza dichiarato, di non aver alcun rapporto contrattuale con il Sig. Giuseppe Pellegrino ma di corrispondergli prefissati corrispettivi per gli indirizzamenti al sito di Hexpress in assenza di un accordo sottoscritto. 23. Quanto ai rapporti contrattuali e commerciali sussistenti con la società Web Pharmacy, il Sig Giuseppe Pellegrino ha dichiarato che anche con detto partner commerciale esisterebbe un contratto di affiliazione ma non è stato in condizione di fornire all’AGCM alcun tipo di riscontro documentale su tale rapporto. 24. Nel corso dell’attività istruttoria è emerso che Hexpress esegue la vendita e spedizione on line di farmaci etici nonché presta un servizio di consulto on line preliminare alla vendita di medicinali, sulla base di un apposito form predisposto. La “prescrizione” viene rilasciata da medici - registrati

e abilitati ad esercitare la professione nel Regno Unito - appartenenti ad una società25 con cui Hexpress collabora. Ad esito della verifica delle effettive condizioni del paziente, la ricetta medica emessa ad esito di

detto consulto viene trasmessa telematicamente alla farmacia inglese Hexpress Healthcare Ltd.26 dove i farmacisti che vi lavorano, verificatane la correttezza formale e sostanziale, provvedono a dispensare i medicinali. Il farmaco viene dunque spedito al paziente, in allegato alla copia della prescrizione rilasciata on line. Il formulario predisposto per il rilascio della prescrizione risulta già precompilato e il professionista ha dichiarato che ove la verifica delle condizioni del paziente necessiti di una integrazione è possibile ricorrere al contatto via chat o telefonico con il paziente per acquisire ulteriori informazioni sul proprio stato fisico. Nel caso in cui il cliente non fosse in grado di comunicare in lingua inglese, il servizio è prestato tramite l’ausilio degli addetti del customer care.

25. Dalle rilevazioni effettuate d’ufficio27 emergeva, inoltre, che il sito www.121doc.it effettuava la spedizione ai consumatori italiani esclusivamente di farmaci etici. Quanto al dato delle vendite verso i consumatori italiani, Hexpress ha dichiarato che il volume delle vendite è di circa [omissis]–[omissis] €/mese con una stima annuale media di [omissis] milioni/anno. Il prezzo dei farmaci venduti per mezzo del sito internet dipende dal prodotto venduto ma poteva arrivare anche

ad un prezzo massimo superiore ai 500 euro (per le confezioni più grandi)28.

23 Titolare dell’impresa individuale Giuseppe Pellegrino iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza. 24 Cfr. doc. nn. 40 e 41 dell’indice del fascicolo. 25 Si tratta nello specifico della [omissis]. 26 Farmacia “fisica” registrata al General Pharmaceutical Council (l’Ordine dei Farmacisti Inglesi). 27 Cfr. verbale acquisizione del 17 settembre 2013. 28 Cfr. dati presenti a pag. 24 dell’allegato al doc. n. 4. Si tratta in particolare del prezzo al pubblico del prodotto Cialis nel dosaggio 10 mg (32 compresse).

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26. Secondo quanto dischiarato da Hexpress, i farmaci inviati ai consumatori italiani sarebbero tutti originali ed avrebbero ottenuto l’AIC nel Regno Unito. Le confezioni sigillate non riportano in allegato il foglietto informativo in italiano ma esclusivamente quello inglese. Il foglietto illustrativo in lingua italiana viene perciò fornito al consumatore in allegato alla mail riepilogativa dell’ordine ed è disponibile sul sito www.121doc.it. Quanto a quest’ultimo, Hexpress ha altresì comunicato di aver modificato l’indirizzo URL da www.121doc.it a www.121doc.net. 27. Hexpress non possiede alcun accordo con farmacie e/o medici italiani. Pur tuttavia, il professionista, in diverse occasioni, ha commissionato pagine pubblicitarie destinate ai consumatori italiani anche a mezzo quotidiani a livello nazionale tese ad promuovere la propria

attività di “Farmacia on Line”29 (cfr. par. 12).

28. Quanto al sito www.wephamacy.biz, le risultanze istruttorie30 evidenziano che Web Pharmacy effettuava vendita on line di farmaci senza richiedere al consumatore ordinante alcuna prescrizione medica preliminare all’ordine. Non sono emersi elementi dai quali poter verificare la bontà e l’origine dei farmaci venduti. 29. Avuto specifico riguardo, infine, alla durata della pratica, gli elementi in atti permettono di chiarire che i siti internet www.webpharmacy.biz e www.anagen.it sono stati diffusi quantomeno

dal mese di settembre 201231 fino al mese di settembre 201332. Il sito internet www.121doc.it (o

www.121doc.net) è stato diffuso quantomeno dal settembre 2012 all’8 ottobre 201333.

3. Le argomentazioni difensive delle Parti

3.1 Le difese di Hexpress

30. Nelle memorie difensive, Hexpress eccepisce innanzitutto la competenza dell’AGCM in quanto le condotte in contestazione sarebbero disciplinate dalla regolamentazione settoriale che prevedrebbe una disciplina delle attività pubblicitarie ma anche competenze sanzionatorie, per intero affidata al Ministero della Salute che sarebbe l’Istituzione preposta alla vigilanza a norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano. 31. Quanto alla possibilità di prestare il servizio di vendita on line di farmaci etici in Italia e, in particolare, quanto alla necessità di una “intermediazione fisica di un farmacista”, Hexpress osserva che la legislazione italiana non prevedrebbe alcun espresso divieto di “acquistare” farmaci on line: il richiamato art. 122 del T.U.L.S. si esprimerebbe infatti in termini di “vendita” di farmaci mentre non esisterebbe una specifica previsione nell’ordinamento italiano che vieti espressamente ad un consumatore di connettersi alla rete e, tramite la stessa, avvalersi di servizi legalmente forniti da un prestatore stabilito in altro Paese dell’Unione Europea. In ogni caso, Hexpress ritiene che tale previsione potrebbe effettivamente essere applicata alla propria attività dal momento che il farmaco acquistato (originale, inscatolato nelle confezioni delle rispettive case farmaceutiche e autorizzato nel Regno Unito e venduto solo a fronte di ricetta

29 Cfr. doc. nn. 3, 15 e 28 dell’indice del fascicolo. 30 Cfr. rilevazioni effettuate in data 29 luglio 2013. 31 Cfr. report allegato al doc. n. 4. 32 Dalle rilevazioni effettuate in data 11 settembre 2013 emerge che il sito www.anagen.net è stato modificato con l’eliminazione delle due sezioni relative alla vendita dei farmaci. Dalle medesime verifiche è emerso che il sito www.webpharmacy.biz non fosse più attivo. Hexpress ha, invece, sospeso la diffusione del sito solo ad esito della misura cautelare. 33 Hexpress ha, invece, sospeso la diffusione del sito solo ad esito della misura cautelare.

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medica) verrebbe effettivamente dispensato da un farmacista (persona fisica) della farmacia inglese Hexpress Healthcare Ltd. 32. Il professionista inoltre ha paventato una possibile violazione dell’art. 56 del TFUE atteso che l’attività svolta sarebbe quella non già di una farmacia on line ma di una clinica virtuale ove un soggetto che avesse avuto necessità di curare una specifica patologia poteva ottenere una diagnosi tramite un consulto medico fornito da un professionista registrato e abilitato all’esercizio della professione nel Regno Unito. Nel caso in cui il medico decideva di effettuare la prescrizione la stessa veniva trasmessa ad una farmacia “fisica” (Hexpress Healthcare Ltd.) avente sede a Londra e regolarmente registrata. 33. In particolare, Hexpress ritiene che l’interpretazione del citato art. 122 del R.D. n. 1265/1934 costituirebbe una misura contraria all’art. 56 TFUE sotto molteplici profili. Tale interpretazione si configurerebbe come contraria al diritto comunitario ed in particolare risulterebbe: i) discriminatoria nei confronti dei concorrenti atteso che non sarebbero in corso altri procedimenti nei confronti di professionisti concorrenti; ii) tale da impedire e ostacolare la prestazione in Italia di servizi provenienti da un altro Stato Membro; iii) non giustificata da ragioni di pubblico interesse; iv) tale da non tenere conto della equivalenza delle misure di protezione dei consumatori e della salute previste nello Stato di stabilimento e v) non proporzionata all’obiettivo di tutela del consumatore. 34. Il professionista dichiara, inoltre, che la Corte di Giustizia avrebbe affermato nel caso C-322/01 Deutscher Apotekerverband che un divieto di vendita per corrispondenza di medicinali soggetti a prescrizione medica integrerebbe “una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa” all’importazione. E ciò in quanto si tratterebbe di una misura maggiormente gravosa per i commercianti stabiliti in altri Stati Membri, rispetto a quelli che risiedono nello Stato in cui viene erogato il servizio, in palese violazione dell'art. 34 TFUE. Pur richiamando la menzionata sentenza, Hexpress rileva comunque delle differenze nel concreto atteso che la fattispecie oggi all’esame sarebbe diversa da quella oggetto della decisione della Corte di Giustizia e le limitazioni ivi prospettate non sarebbero applicabili al caso di specie, atteso che essa riguardava una farmacia che vendeva medicinali per corrispondenza, una attività diversa da quella della “clinica on line” di Hexpress, ovverosia la prestazione di un servizio. 35. Inoltre il professionista ritiene che dalla formale interpretazione dell’art. 122 del R.D. n. 1265/1934 ne conseguirebbe una violazione delle disposizioni di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale interpretazione e la conseguente decisione di inibire l’attività di Hexpress, non troverebbe giustificazione in motivi di interesse pubblico e non potrebbe essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti dal legislatore UE. Pertanto, essa si rivelerebbe contraria anche all’art. 52 della Carta e, conseguentemente, all’art. 16 della medesima

nella misura in cui impedisce a Hexpress di svolgere la propria attività di impresa34. 36. Hexpress, inoltre, ritiene di: “[…] aver compiutamente rispettato lo standard di diligenza professionale richiesto dal Codice del Consumo, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti — informativi e procedurali - necessari a consentire ai pazienti-consumatori di assumere una decisione commerciale pienamente consapevole, in totale sicurezza per la loro salute. Infatti, nella home page del sito sarebbero state riportate, in apposita sezione, le informazioni relative alla società, alle caratteristiche del servizio da essa fornito, alle concrete modalità con le quali lo

34 Ad avviso di Hexpress, in particolare, detta interpretazione violerebbe il principio secondo cui la legislazione nazionale deve essere sempre interpretata in conformità al diritto vigente dell’Unione europea e che ogni misura adottata per la tutela della salute pubblica dovrebbe risultare necessaria e proporzionata.

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stesso viene reso, i.e. la procedura che un consumatore è tenuto a seguire per ottenere il qualsiasi

momento farmaco di interesse”35. 37. Il professionista, infine, nell’ipotesi di accertamento di scorrettezza, chiede che nell’ambito della determinazione dell'importo dell'eventuale sanzione pecuniaria siano tenute in considerazione le seguenti circostanze: a) la non sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione con minimo edittale maggiorato di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo; b) l’attenuata gravità e c) la ridotta durata.

3.2 Le difese del Sig Giuseppe Pellegrino

38. Il Sig Giuseppe Pellegrino ha, in sintesi, rappresentato che i contenuti del sito www.anagen.net risponderebbe a finalità meramente informative sui temi della calvizie, obesità, fumo e disfunzione erettile. L’attività contestata riguarda dunque solo due sezioni del sito, per mezzo delle quali il sito anagen.net svolge una funzione di “segnalatore” delle farmacie on line www.121doc.it e www.webpharmacy.biz. La vendita on line di farmaci sarebbe, ad avviso del professionista, vietata in Italia ma del tutto lecita nel momento in cui il consumatore decida di acquistare un prodotto in una farmacia riconosciuta in un altro stato membro. 39.Il professionista, infine, in relazione alla possibile applicazione di una sanzione pecuniaria, richiama l’attenzione sulla immediata interruzione delle sezioni del sito www.anagen.net relative alla vendita dei farmaci e alle dimensioni modestissime dell’impresa. 3.3 La memoria di FOFI 40. FOFI ritiene che i professionisti coinvolti abbiano indotto il consumatore italiano a ritenere lecito, contrariamente al vero, l’acquisto di farmaci on line attraverso i siti internet www.anagen.net, www.121doc.it e www.webpharmacy.biz. Per contro, la vendita on line di tutti i medicinali, allo stato, non sarebbe ammessa in Italia e, pertanto, tale attività deve ritenersi vietata, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista, previa

prescrizione medica36. La condotta tenuta dai tre professionisti apparirebbe, peraltro, particolarmente insidiosa considerato che i prodotti in questione attengono essenzialmente a diversi problemi della vita sessuale.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

41. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso

internet, in data 16 gennaio 201437, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

42. Con parere pervenuto in data 17 febbraio 201438, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3 e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo. 43. L’AGCOM, infatti, ha rilevato che la comunicazione finalizzata a commercializzare i prodotti in questione si basa sull’ingannevole convincimento veicolato al consumatore dai professionisti che la vendita on line di farmaci sia lecita anche in Italia. Tale condotta ad avviso dell’Autorità di settore, risulta potenzialmente contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento economico del consumatore.

35 Cfr. pag. 22 del doc. n. 67. 36 Il riferimento è sempre al Regio decreto, 27 luglio 1934, n, 1265, recante: “Testo unico delle leggi sanitarie”. In particolare, l’art. 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti. 37 Vd. doc. n. 68. 38 Vd. doc. n. 69.

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44. Inoltre l’AGCOM ritiene scorretta la prospettazione, da parte dei professionisti, della completa liceità in Italia dell’acquisto on line di farmaci avuto, in particolare, riguardo ai medicinali etici per i quali è richiesta la preventiva ricetta medica, osservando, peraltro, che ai fini dell’importazione di farmaci in Italia la legge impone, non solo che gli stessi siano muniti dell’AIC, ma anche che il condizionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto informativo siano redatti in lingua italiana. 45. L’Autorità ha ritenuto conforme all’ordinamento comunitario e dunque non arbitraria e sproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire un maggior livello di tutela della salute del consumatore l’adozione di misure che limitino la circolazione di una particolare categoria di merci e di servizi. 46. L’Autorità ha, infine, considerato la particolare insidiosità della pratica commerciale censurata in ragione dello specifico target di consumatori a cui è diretta, vale a dire soggetti affetti da disfunzioni erettili, perché fa impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi a tale problematica inducendoli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione più adatta alle loro complessive condizioni di salute.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

47. Il presente provvedimento ha ad oggetto la verifica del carattere ingannevole e scorretto delle pratiche commerciali poste in essere dai professionisti nell’indurre i consumatori italiani ad acquistare on line farmaci (e, in particolare farmaci cd. etici per la cura di disfunzioni erettili), sul falso presupposto della completa liceità del relativo acquisto. In particolare, la condotta si atteggia come segue: il sito www.anagen.net, che non opera direttamente la vendita del farmaco, indirizza gli utenti verso i siti www.121doc.it e www.webpharmacy.biz che effettuano la vendita, con successiva spedizione a domicilio degli utenti italiani. 48. L’istruttoria ha evidenziato che le condotte poste in essere da Web Pharmacy, Hexpress e il Sig. Giuseppe Pellegrino risultano in contrasto con l’art. 20, comma 2, e 23, lett. i) del Codice del Consumo mentre non deve ritenersi destinatario del presente provvedimento il Sig. Xavier Buck, atteso che la responsabilità della condotta oggi valutata deve essere attribuita alla società Hexpress, per la quale il sig. Buck ha prestato un mero servizio di registrazione del sito. 49. Nel merito, i siti internet (www.anagen.net; www.webpharmacy.biz e www.121doc.it) e i tabellari diffusi da Hexpress sui quotidiani a tiratura nazionale erano, nel loro complesso, diretti a sollecitare l’acquisto di farmaci on line. L’efficacia della pratica commerciale risultava strettamente correlata all’azione combinata delle pagine internet oggetto di segnalazione. Le sezioni del sito del Sig. Pellegrino, infatti, svolgevano la funzione di attirare l’attenzione del consumatore verso le patologie, i possibili rimedi e la sicurezza di acquistare on line farmaci etici mentre i siti di Hexpress e di Web Phamacy permettevano l’acquisto degli stessi. 50. Le espressioni indicate su www.anagen.net quali “E’ possibile acquistare online il generico e originale, in modo sicuro e anonimo nella propria privacy e risparmiando inoltre sul suo costo commerciale” come le pagine dei siti www.webpharmacy.biz e www.121doc.it - alle quali il consumatore veniva reindirizzato tramite link ipertestuali – erano, dunque, idonee a far ritenere che l’acquisto del farmaco avveniva nel completo rispetto della normativa nazionale. I rapporti di affiliazione che legavano i professionisti e il compenso attribuito al Sig. Pellegrino per ogni reindirizzamento ai due siti confermano la volontà di condizionare la scelta commerciale del consumatore per mezzo di una strategia – artatamente concepita - per suggerire all’acquirente l’assoluta liceità dell’operazione commerciale che si accingeva ad effettuare.

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Sempre nella prospettiva di veicolare l’idea del possibile acquisto di farmaci on line deve valutarsi la campagna pubblicitaria “La tua farmacia on line” diffusa da Hexpress su quotidiani di tiratura nazionale al fine di promuovere la propria attività. 51. La legislazione allo stato vigente in Italia, però, vieta la vendita di qualsivoglia tipo di farmaco (etici ed OTC) che non avvenga alla compresenza fisica di farmacista e consumatore e nel caso di farmaci etici previa prescrizione di un medico abilitato in Italia. Inoltre, tutti i farmaci messi in commercio in Italia devono possedere apposita AIC dell’Agenzia del Farmaco. In particolare, l’art. 122 del R.D. n. 1265/1934 dispone che “La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima” (sottolineatura aggiunta), mentre l’art. 5 del D.L. n. 223/2006 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci cd. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine” . Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del D. Lgs. n. 219/06) prevede, l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico, oltre ad divieto di pubblicità (art. 115 del D. Lgs. n. 219/06). Deve, inoltre, aggiungersi che, ai fini dell’importazione di farmaci in Italia, la richiamata normativa nazionale impone non solo che i prodotti siano muniti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (cd. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del D. Lgs. n. 219/06). 52. È di tutta evidenza che le informazioni fornite al consumatore dai tre professionisti non rispondono al vero in quanto il servizio prestato da Web Pharmacy e Hexpress - ossia la vendita di farmaci etici a distanza o la prestazione di servizi che, in concreto, si sostanziano anche nella fornitura di farmaci a distanza - avviene senza i requisiti richiesti tassativamente dalla normativa italiana. La prescrizione medica, nel caso di Hexpress, avviene, infatti, attraverso un mero formulario e da parte di medici stranieri, non abilitati all’esercizio della professione in Italia. Inoltre, i farmaci inviati ai consumatori italiani non sono sottoposti all’AIC dell’AIFA e riportano un foglietto illustrativo – ove, come noto, sono riportate tutte le controindicazioni, posologia e effetti collaterali - in lingua inglese in contrasto con l’obbligo, vigente in Italia, di vendere al pubblico farmaci recanti in allegato un foglietto illustrativo e una confezione in italiano. 53. Nel caso in esame, inoltre, rileva la circostanza per cui tutti i farmaci offerti sul sito anagen.net e venduti tramite i siti www.121doc.it e www.webpharmacy.biz rientrano in quella categoria di farmaco (c.d. farmaci etici) per i quali risulta, allo stato, preclusa la possibilità di vendita on line ma anche necessaria la prescrizione medica. Si tratta, nello specifico, proprio di quella categoria di farmaco che, anche dopo il recepimento della direttiva n. 2011/62/UE, potrà essere oggetto di limitazione nella vendita telematica da parte degli Stati membri, a motivo della necessaria protezione della salute pubblica o comunque sottoposto a precise condizioni e limitazioni proprio in ragione di esigenze di tutela della salute. 54. Avuto specifico riguardo al ruolo svolto da Hexpress, si rileva, peraltro, che la condotta appare ancora più grave poiché la procedura di “consulto on line” effettuata dal professionista non appare valida né conforme agli standard richiesti in Italia ed i farmaci inviati ai consumatori italiani riportano un foglietto illustrativo in lingua inglese. Il consumatore dunque è esposto al rischio di non conoscere, con la necessaria precisione e dovizia di particolari, tutte le informazioni essenziali sui possibili effetti indesiderati, sull’eccessivo dosaggio e/o più semplicemente su interazioni con altri farmaci e/o comportamenti da evitare durante l’assunzione del farmaco etico.

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55. Si consideri, altresì, che la vendita on line di farmaci etici per le cure di patologie quali disfunzioni sessuali e impotenza appare particolarmente grave in ragione dello specifico target di consumatori interessati, cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione quali l’impotenza maschile e le disfunzioni erettili in genere; infatti, prospettando loro la possibilità di acquistare on line i farmaci ed evitare l’eventuale imbarazzo personale, la condotta dei professionisti può indurre i consumatori a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute. 56. L’errato convincimento indotto nei consumatori tramite l’utilizzo delle espressioni: “E’ possibile acquistare online il generico e originale, in modo sicuro e anonimo nella propria privacy e risparmiando inoltre sul suo costo commerciale”… “Consulto on line”,“Acquistare [nome del farmaco] on line è rapido e sicuro, le nostre farmacie autorizzate inviano il farmaco in confezioni discrete tramite corriere espresso UPS. La consegna avviene in 24 ore” (enfasi aggiunte) contravviene dunque al disposto di cui all’art. 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo, integrando una fattispecie di pratica commerciale ingannevole di per sé, in quanto idonea a far ritenere al consumatore che l’acquisto di farmaci on line sia del tutto rispettoso della legislazione nazionale, anche là dove avvenga senza la prescrizione di un medico abilitato all’esercizio della professione medica in Italia, in assenza del farmacista e sia relativa ad un farmaco espressamente autorizzato in Italia. 57. Diversamente da quanto argomentato da Hexpress e dal Sig. Giuseppe Pellegrino, infatti, l’invocata normativa non pare lasciare spazi a dubbi interpretativi, avuto riguardo alla necessità che, in Italia, la vendita dei farmaci (etici e non) debba essere effettuata con la compresenza fisica del farmacista e del paziente che, nel caso dei farmaci etici, deve necessariamente presentare apposita prescrizione medica e riferirsi a farmaci autorizzati all’immissione in commercio in Italia. 58. Il carattere giustificato e proporzionato di questa modalità di commercializzazione dei prodotti farmaceutici imposta nell’ordinamento nazionale trova peraltro fondamento nell’art 85 della

Direttiva 2011/62/UE39 che, nel disciplinare la vendita a distanza dei medicinali mediante i servizi della società, fa espressamente salve “le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell’informazione”, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Tale direttiva che permetterà, nel rispetto di rigorose condizioni, la vendita intracomunitaria on line al pubblico dei soli farmaci non soggetti a prescrizione medica (i cd. farmaci da banco o OTC, over the counter) fa, dunque, salva la possibilità degli Stati membri di prevedere limitazioni

all’acquisto on line per i farmaci c.d. etici40. 59. Sul punto, il professionista, nel richiamare gli orientamenti della Corte di Giustizia, ritiene che il presunto divieto assoluto di vendita on line di farmaci etici si traduca in una violazione dell’art. 34 del TFUE, una restrizione alla libertà di circolazione dei servizi in violazione dell’art. 56 TFUE, della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea e dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno al vigente diritto dell’Unione. 60. Quanto alla paventata violazione dell’ art. 34 del TFUE, sin dall’origine i Trattati hanno espressamente specificato che non integrano restrizioni né misure equivalenti le disposizioni nazionali che impongono “[…] divieti o restrizioni giustificati da motivi… di tutela della salute e

39 La Direttiva 2011/62/UE modifica la Direttiva 2001/83/CE. 40 Ad adiuvandum, si rileva che la Direttiva sull’assistenza medica transfrontaliera (Direttiva 24/2011 UE) esclude proprio dal suo ambito di applicazione la vendita dei farmaci on line mentre prevede dei meccanismi per il riconoscimento delle prescrizioni effettuate in uno stato estero sottoponendole a possibili controlli e cautele per la salute pubblica.

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della vita delle persone e degli animali” (art. 36 TFUE). Analogamente, anche le “Linee Guida della Commissione UE sull’applicazione delle disposizioni sulla libera circolazione delle merci” confermano che, in ragione di esigenze di tutela della salute, gli Stati Membri possono adottare misure restrittive della libera circolazione, sempre che siano proporzionate all’obiettivo perseguito e non discriminatorie. Sempre nella stessa direzione, ovvero sulla proporzionalità di un divieto nazionale di vendita on line di farmaci etici e sulla compatibilità dello stesso con l’art. 34 TFUE si

è espressa anche la Corte di Giustizia nella nota sentenza Deutscher Apothekerverband41. Per quel che concerne i medicinali soggetti a prescrizione medica, la Corte ha indicato che l’approvvigionamento del pubblico richiede un controllo più rigoroso e sostenuto che “…tenuto conto dei rischi eventualmente connessi all’impiego di tali medicinali, la necessità di poter verificare in modo efficace e responsabile l’autenticità delle ricette compilate dai medici e di assicurare in tal modo la consegna del medicinale sia al cliente stesso sia ad una persona incaricata da quest’ultimo di ritirarlo sarebbe tale da giustificare un divieto di vendita per corrispondenza”. 61. Nessun pregio può avere, infine, la ricostruzione operata da Hexpress circa la possibile violazione dell’art. 56 del TFUE, volta ad evidenziare che l’attività del professionista non si esaurirebbe nella mera vendita di farmaci ma nel “servizio” di clinica on line, ove la vendita del farmaco rappresenta solo l’atto finale dell’insieme dei servizi offerti. Sul punto si rileva che è indubbio che una data prescrizione nazionale connessa alla distribuzione, al commercio all’ingrosso e al dettaglio di merci (nel caso di specie i farmaci) possa limitare al

contempo sia la libera circolazione delle merci che la libera prestazione dei servizi42, in quanto un dato commercio può comprendere, oltre all’atto giuridico della vendita, l’intera attività svolta dall’operatore al fine di indurre alla conclusione dell’atto stesso. La circostanza che la vendita di un prodotto possa avvenire in concomitanza con un’attività che comporti aspetti di servizio non può, però, di per sé bastare per qualificare come prestazione di servizio la medesima attività economica: deve verificarsi, invece, se tale prestazione costituisca o

meno un aspetto secondario rispetto alla vendita del prodotto43. Nella condotta oggi all’esame, è indubbio che la vendita di farmaci rappresenti il fulcro dell’attività di Hexpress e che i “servizi” prestati siano accessori e funzionali a tale attività se non addirittura “strumentali” come emerge dalla compilazione di un mero questionario on line, peraltro già compilato. Sul punto, basti altresì osservare come lo stesso professionista si presenti al pubblico come una mera “Farmacia on line” (cfr. par. sub 12). Considerato pertanto che l’aspetto della vendita del farmaco prevale sulla prestazione del servizio, la limitazione all’attività del professionista deve essere esaminata alla luce dell’art. 34 TFUE e, per le precedenti valutazioni, deve essere ritenuta conforme all’ordinamento comunitario. Ne consegue che anche le ulteriori eccezioni formulate da Hexpress riguardo alla contrarietà alla Carta dei Diritti dell’Unione Europea e all’obbligo di interpretazione conforme al diritto europeo non trovano valido sostegno. 62. Infondata appare anche l’eccezione di incompetenza. In primo luogo, il professionista non ha indicato quale specifica norma dovrebbe essere applicata, da parte del Ministero della Salute, per

inibire e sanzionare il divieto di vendita on line di farmaci44. 41 Cfr. Corte di Giustizia Causa C-322/01 dell’11 dicembre 2003. 42 Cfr. Corte di Giustizia Causa C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte. 43 Cfr. Corte di Giustizia Causa C-20/03 Burmanjer e a., punto 34 e seguenti. 44 Sul punto, si osservi altresì che il Giudice amministrativo di primo grado, in sede di valutazione della domanda cautelare sul provvedimento di sospensiva ha già valutato infondata tale eccezione, atteso che il professionista non ha indicato quale

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In secondo luogo, rileva la circostanza per cui le segnalazioni che hanno dato impulso al procedimento provengano proprio dalle “Istituzioni” che la Hexpress assume come competenti alla valutazione della fattispecie in esame: il Ministero della Salute e Aifa non hanno rivendicato alcuna competenza ma hanno anzi chiesto espressamente l’intervento accertativo e inibitorio dell’Autorità ai sensi del Codice del Consumo. 63. Infine, inconferente è il richiamo operato da Hexpress all’art. 118 del d. lgs. 219/2006. Nel caso di specie l’accertamento dell’Autorità, diversamente da quanto assunto dal professionista, non ha avuto ad oggetto la promozione o la pubblicità di medicinali in violazione del divieto di cui al richiamato art. 118 che, da un lato, vieta la pubblicità sotto qualsiasi forma dei farmaci soggetti a prescrizione medica e, dall’altro, sottopone la pubblicità dei farmaci c.d. da banco ad un regime autorizzatorio preventivo da parte del Ministero della Salute, illeciti per i quali sono previsti interventi esclusivamente sanzionatori da parte del Ministero della Salute. La condotta su cui è intervenuta l’Autorità riguarda la diffusione di informazioni non corrette idonee a far ritenere lecita la vendita on line dei farmaci etici, cioè farmaci somministrabili a seguito di prescrizione medica. Troverebbe semmai applicazione al caso in esame la disciplina dell’attività di vendita degli stessi, ossia il richiamato Regio Decreto, 27 luglio 1934, n, 1265, recante “Testo unico delle leggi sanitarie”, nonché il D. Lgs. n. 219/06, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/83 CE - recante il Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano – che, appunto, vieta la vendita a distanza di questi medicinali e che, come già evidenziato, prevede per gli stessi la vendita solo in farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima e attraverso l’opera di un farmacista. Al riguardo, la norma da ultimo evocata non attribuisce poteri inibitori al Ministero della Salute, in difetto dei quali si deve, pertanto, ritenere l’eccezione priva di pregio. 64. In conformità al parere reso dall’AGCOM, la pratica commerciale in oggetto risulta, pertanto, scorretta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo, in quanto mediante la diffusione di informazioni ingannevoli circa la liceità della vendita on line di farmaci senza l’intermediazione di un farmacista e (nel caso di farmaci cd. etici), senza una preventiva consultazione e prescrizione medica, è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’offerta dei professionisti. Inoltre, non si riscontra, nel caso di specie, la normale diligenza che un consumatore mediamente accorto ed avveduto si può ragionevolmente attendere (in contrasto con l’art. 20, comma 2) posto che i professionisti hanno disatteso completamente le norme interne dettate per la vendita di farmaci etici; farmaci del tutto peculiari rispetto ai quali assume funzione preminente la tutela della salute. L’attività realizzata dai professionisti, ciascuno con il proprio ruolo, viola le più note regole dettate dall’ordinamento nazionale in materia di dispensazione di farmaci dietro prescrizione, di divieto di vendita a distanza e d’immissione in commercio a seguito di autorizzazione, e fa leva sulla particolare sensibilità e pudore riservati normalmente alla sfera sessuale.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

65. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

specifica norma dovrebbe essere applicata, da parte del Ministero della Salute, per sanzionare il divieto di vendita on line di farmaci.

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66. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 67. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto per Hexpress nella fattispecie in esame della pluralità dei profili di illiceità riscontrati e, in particolare, della violazione di interessi, come quello alla salute e alla sicurezza dei consumatori. Si deve tenere conto, altresì, dell’estrema rilevanza e importanza dell’operatore (un professionista attivo in 11 stati membri dell’Unione

Europea) nonché del rilevante volume/valore delle vendite nel periodo di riferimento45, indice di una considerevole diffusione della condotta. Si deve considerare anche la forte capacità di penetrazione della pratica, diffusa a mezzo sito internet e per tale motivo suscettibile di raggiungere tutta la platea dei consumatori italiani. Nella valutazione della gravità va valutato inoltre il possibile e concreto rischio per la salute dei consumatori derivante dall’acquisto di farmaci etici senza la necessaria prescrizione medica, prevista dalla normativa settoriale e, inoltre, della particolare vulnerabilità e debolezza del target di riferimento, ossia persone affette da patologie. 68. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la

pratica commerciale è stata posta in essere da Hexpress dal settembre 2012 all’8 ottobre 201346. 69. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Hexpress Ltd nella misura di 250.000 € (duecentocinquantamila euro). 70. Con riferimento a Web Pharmacy Rx, si tiene conto parimenti, con riguardo alla gravità della violazione, dell’importanza dell’operatore, della pluralità dei profili di illiceità riscontrati e, in particolare, della violazione di interessi, come quello alla salute e alla sicurezza dei consumatori, della estrema capacità di penetrazione della pratica, diffusa a mezzo sito internet e per tale motivo suscettibile di raggiungere tutta la platea dei consumatori italiani. Nella valutazione della gravità va apprezzato inoltre il possibile e concreto rischio per la salute dei consumatori e la particolare vulnerabilità e debolezza del target di riferimento, ossia persone affette da disfunzioni erettili. 71. Quanto alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica

commerciale è stata posta in essere da Web Pharmacy dal settembre 2012 al settembre 201347. 72. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Web Pharmacy Rx nella misura di 200.000 € (duecentomila euro). 73. Con riferimento al Sig. Giuseppe Pellegrino, si tiene conto, invece, della capacità di penetrazione della pratica, diffusa a mezzo sito internet e per tale motivo suscettibile di raggiungere tutta la platea dei consumatori italiani. Rileva, altresì, quanto alla gravità, la particolare vulnerabilità e debolezza del target di riferimento, ossia persone affette da disfunzioni erettili, ma anche la dimensione modestissima dell’impresa individuale. 74. Quanto alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere da settembre 2012 al settembre 2013. 75. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Giuseppe Pellegrino nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

45 Confronta punto n. 23 del provvedimento. 46 Vd. punto 27. 47 Cfr. punto 27 del provvedimento

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RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli circa la liceità della vendita on line di farmaci senza l’intermediazione di un farmacista e senza una preventiva consultazione e prescrizione medica – idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla liceità dell’acquisto dei farmaci etici offerti;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Hexpress Ltd, da Web Pharmacy Rx e dal Sig. Giuseppe Pellegrino, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; b) di irrogare alla società Hexpress Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro); c) di irrogare a Web Pharmacy Rx una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro); d) di irrogare al Sig. Giuseppe Pellegrino una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

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Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS9144 - DREAMCITY - MANCATA CONSEGNA Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS9144 - DREAMCITY - MANCATA CONSEGNA. La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la scorrettezza delle pratiche commerciali, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 1° ottobre 2013, prot. n. 46295. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9144. Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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PS9144 - DREAMCITY - MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 24816

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 di euro;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Tiemme S.r.l.s. (di seguito, anche Tiemme), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società ha operato nel 2013 nella vendita al dettaglio, online, di prodotti di elettronica di consumo offerti attraverso il sito www.dreamcity.it. Quest’ultimo è attualmente sotto sequestro preventivo per ordine dell’Autorità Giudiziaria.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

2. Il procedimento concerne alcune condotte poste in essere dal professionista, consistenti: A) nella diffusione di informazioni non corrette fornite, anteriormente alla conclusione del contratto di vendita ed al pagamento del prezzo da parte del consumatore, in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti; B) nell’opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori che non hanno ricevuto la merce ordinata e pagata. 3. In particolare, sono pervenute all’Autorità oltre sessanta segnalazioni di consumatori, che hanno acquistato online prodotti sul sito del professionista tra il mese di maggio e quello di settembre 2013. A seguito di tali acquisti la società titolare del sito internet non avrebbe spedito la merce agli acquirenti né rimborsato il relativo prezzo regolarmente pagato dagli acquirenti stessi all’atto dell’ordine dei vari prodotti. Il professionista, inoltre, sarebbe risultato non raggiungibile agli indirizzi indicati sul sito www.dreamcity.it.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

4. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 1° ottobre 2013 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9144. In tale sede venivano in particolare ipotizzate: - quanto alla pratica A), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1, e 23, lettera e), del Codice del Consumo;

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- quanto alla pratica B), la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo. 5. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria è stato richiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto connessi alle condotte contestate. 6. In occasione della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, è risultato inesistente l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista registrato alla Camera di Commercio. Si è quindi proceduto, in data 28 ottobre 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2, del Regolamento, alla pubblicazione dell’avio del procedimento sul Bollettino dell’Autorità. 7. La Parte non ha in alcun modo partecipato al procedimento e non ha fornito gli elementi di prova richiesti contestualmente alla comunicazione di avvio, né ha presentato memorie. 8. In data 25 novembre 2013 è stato comunicato al professionista, con la pubblicazione di un avviso sul Bollettino, il termine di conclusione della fase istruttoria.

2) Le evidenze acquisite

A. Diffusione di informazioni non corrette, fornite anteriormente alla conclusione del contratto di vendita ed al pagamento del prezzo da parte del consumatore, in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti

9. La società Tiemme, costituita nel febbraio 2013, tramite il sito internet www.dreamcity.it, offriva in vendita prodotti di elettronica di consumo pubblicizzandoli come immediatamente disponibili, con conseguente consegna in tempi brevi. In particolare, nel sito www.dreamcity.it, attivo quanto meno fino al settembre 2013 ed attualmente sotto sequestro preventivo per ordine dell’Autorità giudiziaria, le schede riguardanti i prodotti offerti ne affermavano la disponibilità (“Disponibilità:

Disponibile”)1 e le condizioni generali di vendita, al paragrafo “trasporto e consegne”, prospettavano la consegna a titolo orientativo entro cinque giorni lavorativi dal momento dell’ordine e del relativo pagamento del prezzo e comunque entro trenta giorni dalla conferma

dell’ordine2. 10. Rassicurazioni al consumatore circa i tempi brevi di consegna erano peraltro contenute nella email-tipo con cui il professionista comunicava la conferma dell’ordine ricevuto ed invitava al pagamento del prezzo: “Il tuo ordine è stato preso in carico e verrà spedito non appena

confermato il pagamento tramite Carta di Credito”3. 11. In relazione a quanto affermato nelle segnalazioni pervenute, secondo cui i prodotti non sarebbero stati spediti, anche a distanza di mesi dalla conclusione del contratto e dal pagamento del prezzo, è stato attribuito alla società Tiemme, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, l’onere di dimostrare: i) la disponibilità dei prodotti offerti in vendita dal mese di

1 In tal senso le stampe di pagine del sito www.dreamcity.it fornite dai segnalanti (documenti n. 44, 49, 52 e 83 del fascicolo del procedimento), nonché le stampe effettuate d’ufficio in data 25 settembre 2013 e acquisite agli atti (doc. n. 54). 2 Più in particolare, il paragrafo “trasporto e consegne” delle condizioni generali di vendita indicava: “I prodotti vengono consegnati nei termini e con le modalità specificate sul sito www.dreamcity.it come determinato dal cliente al momento dell’ordine. I termini di consegna indicati nelle condizioni di trasporto del sito www.dreamcity.it non sono vincolanti. Essi indicano semplicemente il periodo di tempo che si presume essere normalmente necessario per recapitare la merce al momento della consegna al corriere incaricato. I prodotti sono consegnati al consumatore (…) in un ambito temporale di circa 5 giorni lavorativi (…) La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, nel caso non sia stato indicato nell’ordine, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo ordine. I termini di consegna sono indicativi (...)” (doc. n. 12 e n. 54). 3 Doc. n. 4, 44, 48, 49, 50, 53 e 83.

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maggio 2013, fornendo copia dei contratti conclusi con i fornitori di tali prodotti; ii) la spedizione dei prodotti a seguito dei contratti di vendita conclusi dal mese di maggio 2013. Il professionista non ha fornito alcun riscontro all’attribuzione dell’onere della prova ne ha in alcun modo partecipato al procedimento

B. Opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori

12. In alcune segnalazioni viene riferito che il professionista, in risposta ad e-mail inviate dagli acquirenti per sollecitare la consegna del prodotto, ha rassicurato in merito all’imminenza della spedizione ed alla possibilità, in alternativa, di ottenere il rimborso del prezzo, circostanze che in realtà non si sarebbero, invece, verificate. 13. In tal senso, ad esempio, la corrispondenza email tra la Tiemme ed una consumatrice

segnalante4. In una prima risposta, il 25 giugno, al sollecito della consumatrice la quale aveva provveduto al pagamento del prezzo il 7 giugno, il professionista ha comunicato: “ho ricevuto risposta dal magazzino che mi ha assicurato che il dispositivo ci arriverà in vari colori nella giornata di giovedì. Quindi la spedizione verrà fatta venerdì. Qualora non accadesse ci chieda il rimborso e verrà rimborsato entro i termini di legge”. In risposta ad un ulteriore sollecito della consumatrice, il 2 luglio il professionista ha affermato: “per problemi amministrativi e fiscali le spedizioni riprenderanno tutte da metà mese. Ci dispiace per il disguido ma stiamo risolvendo un’importante problematica. Qualora non volesse più aspettare può chiedere il rimborso e la rimborseremo entro i termini di legge”.

14. In risposta al sollecito di un altro consumatore, il professionista ha indicato5: “si sono verificati dei ritardi nelle consegne ma entro il tempo da lei citato (due settimane a partire dalla email di sollecito del consumatore, datata 27 maggio 2013) saremo assolutamente in grado di rispettare la consegna”. Quest’ultima, in realtà, non sarebbe, poi, mai avvenuta. 15. Secondo altre segnalazioni pervenute, la società Tiemme non sarebbe stata reperibile telefonicamente al numero indicato sul sito e sarebbe risultata parimenti non raggiungibile a mezzo

posta all’indirizzo indicato sul sito www.dreamcity.it, quanto meno dal giugno 20136. 16. I segnalanti affermano, infine, di non avere ricevuto dal professionista la restituzione del prezzo pagato per i prodotti non consegnati. 17. In relazione a quanto sopra, è stato attribuito alla società Tiemme, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, l’onere di dimostrare: i) in relazione ai contratti di vendita conclusi dal maggio 2013, di avere rimborsato il prezzo ai clienti ai quali il prodotto non è stato spedito; ii) la propria reperibilità all’indirizzo indicato sul sito www.dreamcity.it a partire dal maggio 2013. Il professionista non ha fornito alcun riscontro all’attribuzione dell’onere della prova ne ha in alcun modo partecipato al procedimento.

IV. PARERE DELL’AUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 10 dicembre 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

4 Doc. n. 40. 5 Doc. n. 4. 6 Doc. n. 52.

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19. Con parere pervenuto in data 20 dicembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 23, lettera e), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - le segnalazioni pervenute all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono numerose e ben circostanziate; - la comunicazione commerciale del professionista era volta a rassicurare circa la disponibilità dei prodotti posti in vendita e circa la loro consegna in tempi rapidi, (cinque giorni al massimo trenta giorni), in realtà dalle segnalazioni agli atti emerge che tutte le indicazioni rese non corrispondevano alla realtà ed il professionista non avendo partecipato al procedimento né assolto all’onere probatorio non ha dimostrato di aver rispettato i termini e le modalità di consegna dei prodotti pubblicizzata sul www.dreamcity.it, - risulta agli atti che il professionista ha opposto difficoltà di varia natura ai consumatori, in relazione all’esercizio dei loro diritti contrattuali.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

20. Occorre preliminarmente osservare che le condotte descritte alle lettere A) e B) del punto II del presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva autonomia strutturale derivante sia dalla diversa fase del rapporto di consumo cui ineriscono, sia dalle differenti modalità con le quali si concretizza l’influenza sul normale processo di formazione della volontà del consumatore, sia, infine, dalle specifiche finalità perseguite.

A. Diffusione di informazioni non corrette, fornite anteriormente alla conclusione del contratto di vendita ed al pagamento del prezzo da parte del consumatore, in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti

21. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge la scorrettezza delle informazioni diffuse dal professionista in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti posti in vendita attraverso il sito www.dreamcity.it. Il sito riportava indicazioni in merito non solo alla disponibilità dei prodotti offerti in vendita, ma anche in merito alla circostanza che i tempi previsti per la consegna, dalla conferma dell’ordine, erano di circa cinque giorni e comunque non superiori ai trenta previsti dalle norme di cui al Codice del Consumo. 22. Sul punto si evidenzia che il prodotto venduto deve essere comunque spedito entro trenta giorni ove l’offerta del professionista non indichi tempi più brevi. Nei contratti a distanza, infatti, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del Codice del Consumo, “salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione”. 23. In relazione a quanto esposto dai segnalanti che lamentano di non avere ricevuto la merce, anche a distanza di mesi dalla conclusione del contratto e dal pagamento del prezzo, è risolutivo, ai fini dell’accertamento della scorrettezza della pratica commerciale di cui trattasi, il mancato riscontro del professionista alla comunicazione di attribuzione dell’onere di provare, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, la disponibilità dei prodotti offerti in vendita ed acquistati dai consumatori a partire dal maggio 2013 e la loro spedizione agli acquirenti. 24. Da quanto precede deriva che la condotta del professionista nei confronti dei consumatori risulta non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, da un operatore che svolge la propria attività utilizzando internet considerato che l’esercizio di un’attività come quella svolta dalla società Tiemme, nella quale il contratto di compravendita viene concluso a distanza e la consegna del prodotto non è contestuale al pagamento del prezzo, impone, in base ai principi di

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buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un’informazione completa e veritiera in merito alla reale disponibilità dei prodotti offerti ed agli effettivi tempi di consegna degli stessi. 25. Per quanto precede, la pratica commerciale in considerazione sub A) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1, e 23, lettera e), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle scelte di acquisto, mediante la diffusione di informazioni non veritiere in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita.

B. Opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori

26. L’omessa restituzione - da parte del professionista - del prezzo pagato dai consumatori per i prodotti non ricevuti, a cui va aggiunta non raggiungibilità della società da parte degli acquirenti ai fini delle comunicazioni degli acquirenti stessi di reclami e/o di diffide alla restituzione del prezzo, integra una pratica commerciale scorretta che si sostanzia nel frapporre ai consumatori un indebito ostacolo all’esercizio di diritti nascenti dal rapporto di consumo. 27. Ai fini della prova di tali comportamenti, segnalati nelle istanze di intervento pervenute, assume rilevanza decisiva il mancato riscontro del professionista alla comunicazione di attribuzione dell’onere di dimostrare, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, l’avvenuto rimborso del prezzo ai clienti che non hanno ricevuto i prodotti ordinati e regolarmente pagati per acquisti avvenuti a partire dal maggio 2013, nonché la propria reperibilità postale agli indirizzi indicati sul sito www.dreamcity.it. L’irreperibilità ha peraltro trovato conferma, sotto altro profilo, in occasione della comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio dell’Autorità all’indirizzo di posta elettronica certificata della società Tiemme registrata presso la Camera di Commercio di Rovigo risultato inesistente. 28. Alla luce di quanto sopra, anche con riguardo alla pratica B) sussiste un rilevante deficit di diligenza professionale, atteso che i principi di correttezza e buona fede impongono, in particolare nei casi di contratti a distanza e, ancor più, qualora il pagamento del prezzo sia preventivo rispetto alla consegna dei prodotti, di garantire al consumatore la possibilità di comunicare con il professionista e di soddisfare l’essenziale interesse alla restituzione del prezzo pagato per la merce non ricevuta. 29. La pratica commerciale sub B) deve ritenersi, pertanto, scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio dei propri diritti contrattuali.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

30. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 31. Nel caso di un procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte

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dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si

applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico7. 32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 33. Pe quanto riguarda la pratica commerciale sub A), nel valutare la gravità della violazione si tiene conto dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori. 34. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere quanto meno dal mese di maggio a quello di settembre 2013. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniari applicabile alla società Tiemme nella misura di 20.000 € (ventimila euro). 35. Anche con riguardo alla pratica commerciale sub B), nel valutare la gravità della violazione si tiene conto dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori. 36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dal mese di maggio 2013 e perdura tuttora. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Tiemme nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1, e 23, lettera e), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli circa la disponibilità dei prodotti ed i tempi di consegna, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle scelte di acquisto;

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio dei propri diritti contrattuali;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Tiemme S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1, e 23, lettera e), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

7 Cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012.

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b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Tiemme S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) di irrogare alla società Tiemme S.r.l.s., relativamente alla pratica A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro); d) di irrogare alla società Tiemme S.r.l.s., relativamente alla pratica B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi

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i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS9311 - VODAFONE DISPONIBILITÀ PRODOTTI Avviso di avvio di procedimento istruttorio

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS/9311.

I. LA PARTE

1. Vodafone Omnitel B.V.1 (Besloten Vennootschap) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società è attiva nei settori della telefonia fissa e mobile e delle comunicazioni via Internet.

Le pratiche commerciali

2. Secondo numerose segnalazioni pervenute in Autorità tra settembre 2013 e febbraio 2014, la parte avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette consistenti: a) nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero e/o nella omissione di informazioni rilevanti in merito alla disponibilità, alle modalità di addebito del corrispettivo e/o ai tempi di consegna di prodotti in vendita sul sito www.vodafone.it, nonché nell’ostacolare i diritti contrattuali degli acquirenti non provvedendo alla consegna o alla restituzione del prezzo per indisponibilità del prodotto; b) nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero e/o nella omissione di informazioni rilevanti in merito alla disponibilità dei premi abbinati al programma “Vodafone you”, con particolare riferimento alle promozioni di dicembre 2013 e gennaio 2014.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 4 marzo 2014, Prot. n. 17753, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22 commi 1 e 2, 23, lettere e) ed u), 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo. Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/9311.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1 Variazione societaria comunicata all’Autorità in data 19.12.2013.

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VARIE

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90 Provvedimento n. 24818

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2014;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l’Autorità ha disposto l’arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la pubblicazione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sul proprio sito istituzionale delle nuove serie dei conti nazionali elaborate in base alle versioni più recenti della classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) e della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA 2008);

CONSIDERATO che l’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 1991 al 2013, le seguenti variazioni percentuali:

Anno 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Variazione % 7,58% 4,37% 3,89% 3,54% 4,93% 4,80% 2,56% 2,66% 1,79% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,94% 2,88% 3,21% 3,12% 2,39% 1,82% 1,71% 2,37% 2,53% 2009 2010 2011 2012 2013 2,09% 0,39% 1,35% 1,58% 1,44%

DICHIARA

che le soglie di fatturato previste dall'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, sono fissate, rispettivamente, in quattrocentottantanove milioni di euro e in quarantanove milioni di euro. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

Bollettino Settimanale Anno XXIV- N. 10 - 2014

Coordinamento redazionale Redazione

Giulia Antenucci Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: http://www.agcm.it

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