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Dicembre 2009
BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
- IFRS 3 “aggregazioni aziendali”: aspetti fiscali –
RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2009/2010
Dicembre 20092
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 20093
Premessa
• Il 29 dicembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il
Regolamento CE n. 2236/2004 attraverso il quale è stato introdotto negli ordinamenti giuridici
di tutti gli Stati Membri il principio contabile internazionale IFRS 3 Business Combination
alle operazioni di finanza straordinaria.
• L'IFRS 3 Business Combination, nell'ottica della prevalenza della sostanza sulla forma di
un’operazione di business combination, non distingue il comportamento contabile in base
alle diverse tipologie di operazioni di finanza straordinaria (fusione, scissione, conferimento,
etc.) ma prevede un unico trattamento contabile indifferenziato, il cosiddetto purchase
method o metodo dell'acquisto
– Ciò comporta che nell„ottica dei principi contabili internazionali la forma giuridica con cui viene
realizzata l'operazione sia irrilevante per ciò che concerne l„impostazione contabile da applicare
all'operazione medesima
Dicembre 20094
L’IFRS 3: le linee guida del principio contabile
• Le business combination corrispondono al “complesso delle operazioni che combina più
aziende o attività in un’unica entità economica” (IFRS 3, Appendice A)
– Secondo l'IFRS 3, per “business combination" deve intendersi l'acquisizione, da parte di un
soggetto identificato (l'acquirente), del "controllo" di una o più attività aziendali distinte
(l'acquisito) dove per "controllo" è inteso il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali
dell'entità o attività aziendali (businesses) al fine di ottenere i benefici dalle sue attività
• OPERAZIONI INCLUSE: come richiamato in premessa, con tale concetto si comprende un
vasto numero di operazioni straordinarie previste dal nostro ordinamento, quali fusioni,
scissioni, acquisizioni, conferimenti di rami d’azienda o d’azienda,
• OPERAZIONI ESCLUSE: non tutte le aggregazioni aziendali, tuttavia, sono disciplinate
dall‟IFRS 3. Non vi rientrano ad esempio
– Le joint venture, così come definite e in quanto disciplinate dallo IAS 31
– Le aggregazioni tra entità soggette a controllo comune, ossia le aggregazioni tra entità sulle quali il
medesimo soggetto ha il potere di determinare le decisioni strategiche e politiche e di ottenere benefici
da entrambi (v. ad esempio operazioni di ristrutturazione infragruppo mediante fusione di società
controllate dalla stessa impresa)
– Le aggregazioni tra entità mutualistiche
IN SINTESI:
1. L’IFRS 3 non si applica alle operazioni sotto controllo comune
2. L’IFRS 3 consente solo il purchase method
3. Il purchase method secondo IFRS 3 non corrisponde ai Principi Contabili
Italiani
Dicembre 20095
L’IFRS 3: le linee guida del principio contabile (segue)
• Il criterio di contabilizzazione preso in esame dall‟IFRS 3 è il purchase method sulla base del
quale l‟acquirente rileva le attività, passività e le passività potenziali indentificabili dell‟acquisito
ai relativi fair value alla data di acquisizione (i.e. quella in cui l‟acquirente ottiene
effettivamente il controllo sull‟acquisito) ed eventualmente l‟avviamento che sarà
successivamente sottoposto ad una verifica per una eventuale sua riduzione di valore
(impairment test ai sensi dello IAS 36) anziché ammortizzato periodicamente
– L‟IFRS n. 3 ha eliminato la possibilità di optare per il metodo alternativo di contabilizzazione, denominato
“pooling of interests”, introducendo così un modello unitario e uniforme per tutte le operazioni di
aggregazione aziendale
– Il pooling of interest method prevede l‟iscrizione degli asset dell‟incorporata presso l‟incorporante in
continuità di valori contabili. In tal senso la società incorporante prenderà in carico le attività e le passività
nonché i saldi dei conti di patrimonio netto, incluso il conto acceso al risultato economico del periodo
infrannuale, così come riportati nel bilancio di chiusura (v. anche OIC 4 pag. 23).
Dicembre 20096
L’IFRS 3: il purchase method
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del costo
dell’aggregazionePurchase Price allocation
Fase 1 Fase 2 Fase 3
• In estrema sintesi una volta identificato l’acquirente e definito il costo di acquisizione –
dato dal fair value alla data dell‟acquisizione delle attività cedute, delle passività sostenute o
assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall‟acquirente, in cambio del
controllo dell‟acquisito, nonché dei costi direttamente attribuibili all‟aggregazione aziendale
– l‟acquirente dovrà riallocare tale costo di acquisizione alle attività identificabili, alle
passività effettive e potenziali dell‟impresa acquisita, rilevandole al fair value
• L’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto dall‟acquirente rispetto al valore corrente
delle attività o passività dell‟acquisito costituirà avviamento
– Lo IAS 38, par. 34, stabilisce che nei casi aggregazioni aziendali un acquirente alla data di acquisizione
rileva un’attività immateriale dell‟acquisita separatamente dall‟avviamento se il fair value può essere
determinato attendibilmente, a prescindere dal fatto che l‟attività sia stata rilevata dall‟acquisita prima
dell‟aggregazione
Determinazione della data di
acquisizione
Dicembre 20097
La determinazione della data di acquisizione
Data di
acquisizione
Data di scambio
• E‟ la data dalla quale l’acquirente ottiene effettivamente il controllodell‟acquisita
− rileva, non tanto il momento della stipula del contratto o della comunicazione al pubblico, quanto la data di trasferimento effettivo del controllo alla parte acquirente.
• E‟ data a decorrere dalla quale l‟acquirente deve contabilizzare l’operazione.
− Tale data potrebbe non coincidere con il trasferimento della proprietà delle quote/azioni dell‟impresa acquisita (data di scambio).
− Se l‟acquisizione di un‟impresa avviene attraverso un‟unica transazione, la data di acquisizione coincide con la data di scambio delle attività/passività dell‟impresa acquisita
Data in cui avviene il trasferimento delle azioni/quote dell‟impresa acquisita
• La realizzazione dell‟operazione di acquisizione può prevedere varie fasi con acquisti successivi di quote/azioni. In tal caso:
– il costo dell’aggregazione è pari al costo complessivo delle singole operazioni di scambio,
– la data dello scambio è la data di ciascuna operazione di trasferimento delle azioni o quote dell‟impresa acquisita, mentre
– la data di acquisizione è la data in cui l‟acquirente ottiene il controllo sull‟acquisita: tale data è anche quella in cui deve avvenire la contabilizzazione dell‟acquisizione.
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 20098
Fase 1: Identificazione dell’acquirente
L’acquirente ai
sensi dell’IFRS 3
• L‟acquirente è l‟entità che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali (business) partecipanti all‟operazione,
Definizione di
“controllo”
• Potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività”.
− In base a tale definizione, il controllo è inteso come potere effettivo(prevalenza della sostanza sulla forma) detenuto dal soggetto acquirente sull‟acquisito.
Identificazione
dell’acquirente• Si presume che un‟impresa (l‟acquirente) abbia ottenuto il controllo su un'altra
impresa (l‟acquisita) quando ne acquisisce più della metà dei diritti di voto, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo
• In una business combination realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative (es.: azioni/quote), l’entità che emette tali interessenze partecipative (nell‟esempio, effettua l‟aumento di capitale) è di normal‟acquirente
Criterio base
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 20099
• “il potere su più della metà dei diritti di voto dell’altra entità in virtù di un accordo con altri investitori; o
• il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; o
• il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità; o
• il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità”.
Fase 1: Identificazione dell’acquirente
Altri criteri
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
1
2
3
4
Identificazione
dell’acquirente
• “se il fair value (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell’altra entità aggregante, l’entità con il fair value (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l’acquirente;
• se l’aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l’entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività, è, con ogni probabilità, l’acquirente;
• se l’aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell’entità risultante dall’aggregazione, l’entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l’acquirente”.
Criteri residuali
1
2
3
Dicembre 200910
Fase 2: La determinazione del costo di acquisizionePurchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Costo di
acquisizione =
Fair value di attività
corrisposte, passività
assunte e strumenti di
equity emessi
Qualunque costo
direttamente attribuibile
all‟aggregazione+
• Il costo di acquisizione deve essere determinato alla data di acquisizione. − Quando un‟acquisizione viene effettuata in più fasi, il costo di acquisto è pari alla sommatoria del costo di ciascuna transazione
(scambio), determinato alla data nella quale la stessa si verifica.
− Qualora il regolamento di tutto o parte del costo di un‟aggregazione aziendale sia differito, il fair value del costo di ogni singola
transazione deve essere determinato attualizzando alla data di ogni singolo scambio gli importi oggetto di regolamento.
Corrispettivo
monetario
Corrispettivo
non monetario
• il costo di acquisizione è pari all’ammontare dei mezzi monetari trasferiti al
venditore. Quando è previsto un pagamento differito di tutto o parte del prezzo di
acquisto, il costo di acquisto è rappresentato dal valore attuale del corrispettivo
monetario pattuito. Tale effetto di attualizzazione deve essere rilevato solo se
significativo.
• Nel caso di acquisizione mediante scambio azionario, il prezzo di borsa delle
azioni emesse dall‟acquirente alla data di scambio rappresenta la miglior evidenza
del fair value dell‟entità acquisita e rappresenta pertanto il costo di acquisizione
(es. data di acquisizione: 1° aprile 2007, valore di borsa 30 marzo 2007).
− Laddove, per contro, il mercato non sia in grado di esprimere il fair value degli
strumenti di capitale emessi dall’acquirente, l‟entità dovrà utilizzare criteri
valutativi alternativi (tecniche valutative consolidate nel settore in cui l‟impresa
opera)
• Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato
IFRS 3, par. 24
Dicembre 200911
P(azioni/quote dell‟acquirente) x N(azioni/quote acquirente) + C.A
dove:P = prezzo dell‟azione/quota dell‟acquirente alla data di effettivo ottenimento del
controllo dell‟entità acquisita (v. ad esempio quotazione al 30 marzo 2007)N = numero azioni/quote che saranno effettivamente emesse dall‟acquirente al servizio
dell‟aggregazione (ad esempio sulla base del rapporto di concabio)
C.A. = costi accessori direttamente attribuibili alla business combination, individuati sulla base di quanto alla slide successiva
Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione
(segue)
• L‟IFRS 3, par. 32, stabilisce che “se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo
dell‟aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri, l’acquirente deve includere l’importo di tali rettifiche
nel costo dell’aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata
attendibilmente”. Tale è la circostanza in cui l‟accordo di aggregazione (ad esempio, contratto di compravendita di
azienda o di partecipazione di controllo) prevede che il costo dell‟acquisizione possa essere soggetto a correzioni
sulla base di eventi futuri incerti (vedi clausole di earn out).
• La contabilizzazione dell‟acquisizione deve tener conto di tali rettifiche fin da subito solo laddove esse siano
“probabili e possano essere stimate attendibilmente”. Se invece una rettifica del costo è prevista dal contratto, ma
non è probabile o non è possibile valutarla attendibilmente, essa “non deve essere inclusa nel costo
dell’aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione”
Costo di acquisizione
mediante scambio di
interessenze
partecipative
=
Valore attribuito alle
azioni emesse nel
bilancio dell’acquirente
Capitale sociale
(numero delle azioni
emesse X per il valore
nominale azioni)
+Sovrapprezzo azioni
(parte residuale)=
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 200912
Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione
- i costi accessori -
Costi che DEVONO
essere imputati ad
incremento del costo
dell’acquisizione
1) i compensi professionali corrisposti a
a) revisori,
b) consulenti legali
c) periti, (compresi i costi per perizie e due diligence)
d) predisposizione di documenti informativi richiesti dalle norme
2) le spese di consulenza sostenute per identificare potenziali target da acquisire se è
contrattualmente stabilito che il pagamento sia effettuato solo se l’acquisizione vada a buon fine
(cosiddette Success fees)
3) eventuali passività che si generano per effetto dell’operazione stessa(1)
(1) per esempio quando l‟acquisizione fa sorgere passività in capo all‟impresa acquisita a seguito del decadere di accordi
contrattuali, oppure quando accordi contrattuali a suo tempo stipulati dall‟impresa acquisita comportano a carico di quest‟ultima
erogazioni straordinarie al personale o ad altre controparti in occasione di operazioni particolari come il trasferimento del controllo).
Costi che NON
DEVONO essere
imputati ad
incremento del costo
dell’acquisizione
1) i costi futuri che si prevede di sostenere in seguito all’acquisizione del controllo
2) i costi di integrazione(1)
(1) le consulenze informatiche, spese per la predisposizione di ponti informatici tra diverse procedure (in quanto si tratta di costi che
hanno un'utilità limitata nel tempo e quindi non sono capitalizzabili), il write-off di software, gli oneri per l'incentivazione all'esodo del
personale, le consulenze per la revisione dei processi organizzativi e per l'integrazione delle strutture, le spese per lavoro interinale, le
spese per la formazione di personale su nuovi processi o procedure, eventuali erogazioni una tantum al personale, le spese per
trasporti, trasferte e traslochi
3) i costi per la negoziazione e l’emissione di passività finanziarie
4) i costi per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale (2)
(2)per esempio spese legali, imposta di registro
Si sottolinea che mancando specifiche indicazioni nel principio IFRS 3, si ritiene conforme a prudenza, anche alla luce della ratio di tale principio (che appare chiaramente destinato all‟acquirente, al quale pone una serie di precetti), computare tra i costi
dell’aggregazione rilevanti solo quelli sostenuti dall’acquirente, e non anche i costi dell‟aggregazione sostenuti dall’acquisita
(di qualsiasi fattispecie). Pertanto i costi sostenuti dall’impresa acquisita, anche laddove funzionali alla business combination, saranno “spesati” al conto economico dell’esercizio in cui vengono sostenuti
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 200913
Fase 3: Purchase Price allocation
• Il purchase method prevede, quale ultima fase, che l‟acquirente, alla data di
acquisizione, allochi il costo dell‟aggregazione (c.d. PPA, “purchase price allocation”) alle
attività, alle passività ed alle passività potenziali identificabili dell‟entità acquisita,
rilevandone i relativi fair value a tale data, a eccezione delle attività che sono classificabili
come detenute per la vendita, che saranno invece iscritte al fair value al netto dei costi di
vendita.
–La determinazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali identificate dovrà
tenere conto anche della quota attribuibile agli azionisti di minoranza dell‟impresa acquisita, e
pertanto dovrà essere calcolata al 100%.
• In altre parole l‟acquirente non deve iscrivere le attività, passività e passività potenziali acquisiti al fair value in
misura pari alla quota percentuale delle proprie interessenze nel capitale acquisito, bensì deve rilevare il fair
value di tali asset al 100%, comprensivi pertanto delle eventuali interessenze dei soci di minoranza.
–La differenza (positiva) fra il costo dell‟aggregazione ed il fair value delle attività, passività e
passività potenziali identificabili dell‟acquisita determina il valore del goodwill acquisito
• Tale allocazione ha per oggetto gli elementi patrimoniali della società acquisita, anche se
in precedenza non rilevati nel bilancio di quest‟ultima.
–E‟ possibile infatti che l’acquirente rilevi attività precedentemente non rilevabili presso
l’acquisita. E‟ il caso di risorse intangibili (v. allegato), passività potenziali, ovvero attività per
imposte differite, relative a perdite fiscali riportate dall‟entità acquisita, laddove quest‟ultima, non
sussistendone i presupposti, non aveva rilevato in precedenza tali elementi patrimoniali
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 200914
Fase 3: Purchase Price allocation (segue)
• l‟IFRS 3 dispone che qualora la contabilizzazione di un‟aggregazione aziendale possa essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell‟esercizio in cui l‟aggregazione viene realizzata, tale contabilizzazione deve essere effettuata “utilizzando valori provvisori”.
• L‟acquirente, entro 12 mesi dalla data di acquisizione, dovrà rilevare le rettifiche di quei valori provvisori dalla data dell‟acquisizione.
Fair value di attività,
passività e passività
potenziali
Avviamento
Fair value di
attività immateriali
in precedenza non
riconosciuti
Entità
acquisita
Valore
netto
contabile
Entità
acquirente
1
2
3
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
COSTO DI ACQUISIZIONE
Dicembre 200915
Fase 3: Purchase Price allocation (segue)
• La determinazione del costo di acquisizione nell‟ambito di un‟operazione di business combination deve essere effettuata attraverso la miglior stima del fair value delle attività e passività e delle passività potenziali della società acquisita. Detto costo è dato dalla
somma di:
Fair value di attività,
passività e passività
potenziali
• L‟acquirente rileva separatamente come parte dell‟allocazione del costo dell‟aggregazione
solo le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell‟acquisito alla data di
acquisizione e che soddisfano i seguenti criteri:i. Nel caso di un‟attività diversa da un‟attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici
economici affluiscano all‟acquirente ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente
ii. Nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere
l‟obbligazione sarà richiesto l‟impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile
valutarne il fair value attendibilmente
iii. Nel caso di un‟attività immateriale o di una passività potenzxiale, il relativo fair value può essere
valutato attendibilmente
Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti
• Ai sensi dello IAS 38, par. 34, un acquirente alla data di acquisizione rileva un‟attività
immateriale dell‟acquisita separatamente dall‟avviamento se soddisfa la definizione di
attività immateriale ai sensi dello IAS 38 e il fair value può essere determinato
attendibilmente, a prescindere dal fatto che l‟attività sia stata rilevata dall‟acquisita prima
dell‟aggregazione aziendale
Avviamento
• L‟avviamento è quantificabile come differenza tra il costo di acquisto e la sommatoria de (i)
il fair value degli asset netti identificabili dell‟entità acquista (ii) il fair value degli asset in
precedenza non riconosciuti dall‟entità acquisita
• Lo IASB nelle Basis for conclusion dell‟IFRS 3 (BC 130) osserva, tale differenza potrebbe
comprendere le seguenti componentii. Avviamento proprio dell‟azienda acquisita (Fair value of the “going concern” element of the acquiree)
ii. Avviamento derivante dalle sinergie attese dall‟aggregazione aziendale
iii. Gli eccessi di pagamento effettuati dall‟acquirente (cd “overpayment”)
iv. Errori di valutazione (v. anche allegato)
1
2
3
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 200916
La determinazione del fair value delle attività, passività e
passività potenziali dell’acquisita
Fair value di attività,
passività e passività
potenziali1
Elemento patrimoniale MISURAZIONE
Strumenti finanziari negoziati in un mercato attivo Valore corrente di mercato
Strumenti finanziari non negoziati in un mercato
attivoValore stimato
- Crediti,
- i contratti favorevoli ai beneficiari e
- altre attività identificabili
Valore attuale atteso
Terreni e fabbricati Valore di mercato
Impianti e macchinari Valori di mercato/costo di sostituzione ammortizzato.
Attività immateriali Fair value
Attività relative a benefici per i dipendenti o le
passività per piani a benefici definitiValore attuale atteso
Attività e passività fiscali
Beneficio fiscale derivante da perdite fiscali o da imposte sul
reddito dovute determinate tenendo conto dell‟effetto fiscale
connesso alla rideterminazione del valore di attività,
passività e passività potenziali identificabili ai rispettivi fair
value.
Debiti ed effetti a breve; debiti a lungo termineValore attuale degli importi da corrispondere per estinguere
le passività
Contratti onerosi e altre passività identificabili
dell’acquisito
Valore attuali degli importi da corrispondere per estinguere
le passività
Passività potenziali dell’acquisito
Importi che un terzo addebiterebbe per assumere tali
passività potenziali (tale importo deve riflettere tutte le attese
di possibili flussi finanziari)
Dicembre 200917
Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti
• Nell‟applicazione del purchase method l‟acquirente determina il prezzo di acquisto rilevando
anche il fair value di tutte le attività immateriali dell’acquisita, sia che esse siano state
iscritte nei precedenti bilanci dell‟acquisita sia che non lo siano state in quanto “prodotte
internamente
• L‟IFRS 3 dispone che un‟acquirente alla data di acquisizione rileva un‟attività immateriale
dell‟acquisita separatamente dall‟avviamento, a prescindere dal fatto che l‟attività sia stata
rilevata dall‟acquisita prima dell‟aggregazione, se:
i. rispetta la definizione di attività immateriale secondo lo IAS 38 (i.e. attività non monetaria,
identificabile e priva di consistenza fisica, di cui l‟impresa detiene il controllo nel senso di potere
usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto)
ii. il fair value può essere determinato attendibilmente.
• In particolare, quando l‟attività ha vita utile definita, l‟IFRS 3 specifica che esiste una
presunzione di misurabilità del relativo fair value. Le uniche circostanze in cui potrebbe non
essere possibile determinare il fair value di un‟attività immateriale acquisita in un‟operazione
di aggregazione d‟azienda si verificano allorché l‟attività derivi da diritti legali o contrattuali e
l‟attività:
a) non è separabile, ovvero
b) è separabile, ma non vi è esperienza o evidenza di operazioni di scambio per le stesse attività o attività
simili, e stimare il fair value dipenderebbe da variabili non misurabili
Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti2
Dicembre 200918
Fair value di attività immateriali in precedenza non
riconosciuti (segue)
• La stima più attendibile del fair value di un‟attività immateriale è fornita dai prezzi quotati in un
mercato attivo. Di norma il prezzo da considerare è quello corrente di offerta. Se i prezzi
correnti di offerta non sono disponibili, il prezzo della più recente operazione simile può fornire
una base da cui stimare il fair value, purchè non vi sia stato alcun cambiamento rilevante nelle
circostanze economiche tra la data dell‟operazione e la data alla quale è stimato il fair value
dell‟attività.
– Di norma è insolito che esista un mercato attivo per un‟attività immateriale, sebbene ciò si possa
verificare.
• Se non esiste alcun mercato attivo per un‟attività immateriale, il suo fair value è l‟importo che
l‟impresa avrebbe pagato per acquistare tale attività, alla data dell‟acquisizione, in una
transazione normale tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni
disponibili. Nel determinare tale importo, l‟impresa tiene conto del risultato di operazioni recenti
per attività similari. Le tecniche che possono essere utilizzate per queste valutazioni possono
avere riguardo:
– all’applicazione di multipli che riflettono operazioni correnti di mercato a indicatori correlati alla
redditività dell‟attività immateriale oggetto di acquisizione (quali il ricavo, quote di mercato e utile
operativo) o al flusso di royalty che si potrebbe ottenere dando in licenza la detta attività immateriale a un
a un‟altra parte in una libera transazione (come nell‟approccio ristorno alle royalty);
– all’attualizzazione dei futuri flussi finanziari netti stimati dell‟attività.
Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti2
Dicembre 200919
L’identificazione e la valutazione degli intangibili specifici:
ipotesi ed esempi
• Con riferimento agli asset intangibili rilevabili in capo all‟acquisita, è opportuno tenere distinto quelli generici[raggruppabili nell‟unica voce “avviamento”] rispetto a quelli specifici (i.e.: diversi dall‟avviamento, quale tipico intangibile generico). I beni intangibili specifici sono suddivisi in:
i. beni intangibili a vita utile definita
ii. beni intangibili a vita utile indefinita.
• Ai sensi dello IAS 38, par. 88 un‟attività immateriale deve essere considerata a vita utile indefinita quando non vi è un limite all‟esercizio fino al quale si prevede che l‟attività generi flussi finanziari netti in entrata.
– La vita utile di un bene intangibile deve riflettere il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere i cash flow attesi: se le spese di mantenimento di un intangibile con le caratteristiche di cui sopra sono costanti nel tempo (senza considerare l‟inflazione) è verosimile che si tratta di bene a vita utile indefinita; laddove invece tali spese siano crescenti (si pensi alla necessità di dover incrementare le spese di marketing per mantenere la notorietà di un marchio legato a un determinato prodotto ormai in declino), proprio tale circostanza può portare a ritenere l‟asset in questione a vita utile definita
• Il valore degli asset intangibili a vita utile definita è soggetto ad ammortamento sistematico, mentre il valore degli asset intangibili a vita utile indefinita è soggetto unicamente ad impairment test con cadenza almeno annuale, ovvero al verificarsi di eventi (c.d. triggering event), interni ed esterni alla sfera aziendale, che possono far presumere sia intervenuta una diminuzione di valore.
• Per quanto concerne gli asset intangibili a vita utile indefinita, occorre verificare se hanno subito una riduzione di valore confrontando il relativo valore recuperabile con il valore contabile (i) con cadenza annuale o, comunque, (ii) ogniqualvolta vi sia un‟indicazione che l‟attività immateriale possa avere subito un riduzione durevole di valore
• Inoltre il termine “indefinito” non significa “infinito” e pertanto occorre verificare periodicamente se emergono nuovi elementi che richiedono di riclassificare l‟intangibile da una categoria all‟altra: per esempio, se un intangibile specifico è riclassificato da vita indefinita a vita definita, da quel momento in poi (o, almeno fino all‟eventuale successiva riclassificazione) verrà anche assoggettata anche ad ammortamento periodico, invece che a impairment test
Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti2
Dicembre 200920
L’identificazione e la valutazione degli intangibili specifici:
ipotesi ed esempi
• Licenze, royalties
• Contratti pubblicit., di costruzione di gestione, di servizio, di fornitura
• Contratti di affitto
• Permessi di costruzione
• Contratti di franchising
• Diritti di trasmissione
• Diritti d’uso
• Contratti di manutenzione
• Contrati di mutuo
• Marchi
• Domini di internet
• Imballaggio commerciale
• Testate giornalistiche
• Accordi di non concorrenza
• Lista clienti
• Portafoglio ordini
• Relazioni contrattuali con clienti
• Relazioni non contrattuali con clienti
• Commedie, opere, balletti
• Libri, riviste, quotidiani e alte opere letter.
• Lavori musicali (composizioni, canzoni)
• Immagini e fotografie
• Materiali audiovisivi (cartoni, video, formats)
• Brevetti
• Software
• Tecnologia non brevettata
• Banche dati
• Segreti di produzione (formule, processi)
Basate su accordi contrattuali
Legate ai rapporti con i clienti
Legate al Marketing
Legate all’arte
Basate su tecnologia
Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti2
Dicembre 200921
L’identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed
esempi. La rilevazione degli intangibili specifici in ambito
bancario
Tipo Business CGU Intangibili specifici Vita economica
Deposit based Banche rete Valore della raccolta Indefinita (mass asset)
Fee based •Asset management
•Banca Private
•Rete Promotori
• Valore dei fondi in gestione
• Valore del portafoglio clienti
• Indefinita (mass asset)
• Definita
Servicing based Società prodotto con contratti di servizi per
conto terzi (per esempio gestione di carte di
credito)
• Mortgages servicing rights
• Credit card porfolio
Definita
Contract based Bancassurance Valore del portafoglio premi Indefinita
Brand based Specifiche società prodotto Trade name Indefinita
(1) Cfr. Guatri – Bini, “Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende”, 2005, pag. 834
Esempi di intangibili specifici in ambito bancario
Fair value di attività
immateriali in
precedenza non
riconosciuti2
Dicembre 200922
La determinazione dell’avviamento
• L‟eventuale eccedenza positiva emergente dal confronto tra (i) il costo pagato dall’acquirente per il controllo
del complesso aziendale e (ii) il valore corrente degli asset acquisiti (cioè il fair value delle attività, passività
e passività potenziali acquisite in proporzione all‟interessenza dell‟acquirente), ivi incluse le attività immateriali
identificabili non precedentemente iscritte nella situazione patrimoniale dell‟entità acquisita, deve essere iscritta
all‟attivo dello stato patrimoniale quale avviamento.
• L‟avviamento, quindi, è pari alla porzione del costo d‟acquisto non allocata a specifiche attività identificabili o
passività e passività potenziali acquisite e, ai sensi del‟IFRS 3, par.52 rappresenta per l‟acquirente “un
pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non
possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente”.
– Altrimenti detto, il goodwill acquisito in un‟operazione di business combination identifica la parte di prezzo non allocata ad altre attività ed esprime la capacità dell‟impresa di generare un sovrarreddito che non è attribuibile ad uno specifico asset
(individuabile e separabile dal resto dell‟azienda) bensì all’intero complesso dei beni costituenti l’azienda. Esso, dunque,
può essere misurato solo in via residuale, sottraendo dal costo di acquisto dell‟azienda acquisita il valore corrente del patrimonio netto acquisito in proporzione dell‟interessenza dell‟acquirente.
• Peraltro, il costo di un‟aggregazione aziendale può differire anche notevolmente dal valore economico
dell’impresa acquisita.
• Quest‟ultimo è il valore del capitale proprio dell‟azienda determinato facendo riferimento al generico investitore,
prescindendo dalle motivazioni specifiche che possono indurre l‟acquirente o il venditore a porre in essere
l‟operazione e, soprattutto, considerando esclusivamente quale fonte del valore economico dell‟azienda
l‟attitudine dell‟impresa a generare in futuro reddito (o flussi monetari) quale autonoma entità economica (cd.
valutazione stand alone).
Avviamento
3
Dicembre 200923
La determinazione dell’avviamento (segue)
• Se l‟avviamento è quantificabile come differenza tra costo di acquisizione e fair value del patrimonio netto dell‟acquisita (stand alone), tale differenza può essere definita “avviamento” nei termini dell‟IFRS 3 par. 52 (“benefici economici futuri”), solo impropriamente. Ciò perché il costo di acquisizione può in concreto risentire di fattori distorsivi che inducono errori di misurazione. In tal senso lo IASB, nelle Basis for conclusion dell‟IFRS 3 (BC 130) – documenti interpretativi non costituenti IFRS omologati UE - osserva che se il costo di acquisizione è superiore al fair value del patrimonio netto acquisito, l‟eccedenza potrebbe comprendere le seguenti componenti:
• Si riconosce tale valore in funzione della capacità reddituale prospettica della specifica azienda di cui si è acquisita la partecipazione (cd. valutazione stand alone), tenuto conto del “sistema assemblato degli asset
materiali e immateriali” di cui dispone l‟entità economica acquisita a quel momento, della posizione competitiva
dell‟impresa sui mercati in cui opera, della quota di mercato detenuta, delle barriere all‟entrata, etc.
– L‟IFRS 3 (BC130) indica che tale tipo di avviamento è rappresentativo del valore delle sinergie rilevate all‟interno
dell‟attività acquisita
Avviamento
dell’unità
acquisita
• Rappresenta il costo sostenuto a fronte dell‟atteso incremento di redditività e di valore economico del gruppo che nasce dall‟operazione di concentrazione, originati dalle sinergie che si svilupperanno a causa
dell’integrazione dell‟attività economica dell‟unità acquisita con quella dell‟acquirente
• Sotto il profilo dell‟apprezzamento qualitativo, l‟avviamento da aggregazione è idealmente scomponibile in due
sub-componenti
– Il valore attuale dei benefici economici da sinergie che emergeranno in capo al gruppo acquirente (che si divideranno
tra capogruppo e terzi a seconda delle società nelle quali saranno rilevati) (cd. sinergie indivisibili(1))
– La quota, proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta nella società di cui si è acquisito il controllo, del
valore attuale dei benefici economici da sinergie che si svilupperanno in capo alla società acquisita (cd. sinergie
divisibili(1))
Avviamento da
aggregazione
aziendale
fair value of the going
concern element of the
acquiree
fair value of the
expected synergies
Avviamento
3
Dicembre 200924
La determinazione dell’avviamento (segue)
• L’overpayment deriva da un errore nella valutazione complessiva dell‟acquisita (sovrastimata
al momento dell‟acquisizione senza una giustificazione plausibile in termini di benefici
economici direttamente o indirettamente ritraibili da essa), mentre gli errori derivano, a fronte
di una corretta valutazione complessiva, da un non corretto riparto di tale valutazione sui
diversi asset dell‟acquisita.
• Le condizioni soggettive di negoziazione possono riflettere
– Le asimmetrie soggettive di negoziazione tra cedente e cessionario
– La forza contrattuale e l‟abilità di negoziazione dei contraenti
– L‟effettiva divergenza di posizione tra le parti, in vista delle sinergie derivanti dalla concentrazione aziendale
Overpayment ed
errori
fair value of the
expected synergies
• Lo IASB (IFRS 3, BC 133) osserva che il maggior costo della transazione imputabile ad “overpayment” o dovrebbe essere correttamente imputato a conto economico quale spesa di esercizio alla data in cui si perfeziona la business combination in quanto non rappresenta un asset produttivo di benefici economici futuri
• Nel caso in cui alla data dello scambio non fosse possibile identificare le diverse nature dell‟eccedenza del costo di acquisizione rispetto al fair value del patrimonio netto dell‟acquisita, (le quattro categorie precedentemente identificate) L‟IFRS 3 nelle Basis for conclusions (BC 135) dispone che tale eccedenza deve essere totalmente imputata ad avviamento
• Il controllo della congruità e della sostenibilità dell’avviamento appostato nel bilancio consolidato alla data della business combination è effettuato nei successivi esercizi attraverso il test di impairment ai sensi dello IAS 36, volto ad accertare l‟eventuale riduzione di valore del medesimo, posto che non è più oggetto di ammortamento
Avviamento
3
Dicembre 200925
La determinazione dell’avviamento: l’analisi delle sinergie
• Con l‟introduzione dell‟IFRS 3 risulta sempre più necessaria la definizione di una “base
informativa per le acquisizioni ….che risponde allo scopo specifico dell’espressione di giudizi di
valore per le acquisizioni, in riferimento ad aziende candidate ad essere acquisite, incorporate,
scambiate, nonché a operazioni finanziarie concernenti il loro controllo(1)”
• I vantaggi sinergici devono essere ben individuati e quantificati (con la migliore
approssimazione possibile) prima delle acquisizioni, poiché essi sono un fondamentale
elemento di giudizio per definire l‟ammontare del costo di acquisizione
• Le sinergie devono essere individuate, analizzate, per quanto possibile stimate in termini di
differenziali di flussi attesi che essi provocheranno nel futuro
(1) Cfr. Il Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende (Guatri Bini) pag. 65
Miglioramenti di performances
Valore as is
Valore stand alone
Valore strategico
Sinergie divisibilie indivisibili
Fonte: Prof. Mauro Bini
– Sono le sinergie derivanti dalla business combination e si dividono
in:
– Sinergie divisibili: benefici che sorgono in capo all‟acquisita e
dunque contribuiscono ad accrescere il valore per tutti gli
azionisti (di maggioranza e di minoranza)
– Sinergie indivisibili: benefici cosiddetti “privati” che sorgono in
capo all‟acquirente e dunque non contribuiscono ad accrescere il
valore dell‟acquisita, ma che rafforzano in capo all‟acquirente la
convenienza all‟acquisto
– Sono le sinergie interne all‟acquisita (stand alone) e si
suddividono in:
– Miglioramenti universali: sono i miglioramenti che l‟acquista è
riuscita a creare mediante sinergie interne
– Miglioramenti speciali: sono i miglioramenti che l‟acquirente è in
grado di creare sulla società acquisita nell‟ottica stand alone
(indirettamente dalle sinergie derivanti dalla business
combination)
Dicembre 200926
La determinazione dell’avviamento: l’analisi delle sinergie
Premi puri di controllo
Book Value della target
Rettifiche di valore
Intangibili formati
internamente
Miglioramentiperformances
Premio diacquisizione
Valori iscrittinel bilanciotarget
Valori non
Iscritti nel Bilancio
della
target
Premi puri di controllo
Book Value della target
Rettifiche di valore
Prospettiva AS IS
Miglioramentispeciali
Premio diacquisizione
Valori iscrittinel bilanciotarget
Valori non
Iscritti nel Bilancio
della
target
Miglioramentiuniversali
Sinergie indivisibili
Sinergie divisibili
Prospettiva stand alone
Intangibili formati
Internamente nella prospettiva
dei peers
Prospettiva integrata
Intangibili formati
Internamente nella prospettiva
del bidder (offerenti)
Sinergie
• L‟analista che definisce il costo di acquisizione nell‟ambito di una business combination (purchase price) deve scomporre il premio di acquisizione (maggior prezzo pagato rispetto ai valori degli asset rilevabili nella target) nelle 3 componenti seguenti:– Miglioramenti (universali e speciali)
– Sinergie (divisibili e indivisibili)
– Premio puro di controllo • rappresenta il valore attribuibile al diritto di esercitare il controllo (cioè alla possibilità di decidere la destinazione delle risorse,
investimenti e disinvestimenti, politiche finanziarie, etc.). Questo diritto costituisce una facoltà alla quale il mercato riconosce valore in quanto consente di ridurre i rischi dell‟investimento rispetto ad un investitore di minoranza passivo(1)
(1) Il premio puro di controllo è compreso normalmente fra il 2% ed il 5% della capitalizzazione di borsa (L.Guatri, M. Bini, Nuovo trattato sulla Valutazione delle Aziende, Cap. 23, p. 964.
1 2
Dicembre 200927
L’allocazione del costo di acquisto e la verifica della corretta
determinazione in fase di business combination
Asset Tangibili
target
IntangibiliTarget
Goodwill target
Intangibili CGU acquirente
(bidder)
Goodwill acquirente
(bidder)
Prospettiva as is
Miglioramenti performances
Sinergie divisibili
Intangibili specifici
Goodwill CGU target
Premio puro Intangibili generici = Goodwill
Sinergie indivisibili
Attribuibili ad assets
Intangibili specifici allocati aCGU della bidder
Sinergie indivisibili
Non attribuibili ad assets
Intangibili generici allocati a CGU della bidder = Goodwill
Costo di acquisto
(Purchase price)
Verificabile con i piani della target post integrazione
Premio puro di controllo
Verificabile con i piani delle CGU
della Bidder post integrazione
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
5
6
4
7
• La verifica della correttezza del premio di acquisizione deve essere effettuata– per la p arte del premio di acquisizione riferita agli asset intangibili e al goodwill della società target: la verifica di sostenibilità deve essere
effettuata mediante l‟analisi dei piani industriali della target e l‟applicazione della maggiorazione associata al premio puro di controllo (v. retro)– per la parte del premio di acquisizione riferita agli asset intangibili della bidder e al goodwill della bidder: la verifica di sostenibilità deve
essere effettuata mediante l‟analisi dei piani delle CGU della bidder post integrazione
Allocazione del costo di acquisto su asset/CGU tangibili
e intangibili della target
Allocazione del costo di acquisto su asset/CGU
del Gruppo
CGU target CGU Gruppo
Asset Tangibili target
Costo di acquisto
(= +
)
A B
A B
Dicembre 200928
La determinazione dell’avviamento: considerazioni
• Nell‟ambito di un‟operazione di business combination, nella fase di determinazione del costo di acquisto
è opportuno classificare e valorizzare con il massimo livello di dettaglio possibile, sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili alla data dell‟ acquisto, tutti gli asset tangibili e intangibili allocabili sia all‟
azienda acquisita (target) sia all‟azienda acquirente (bidder)
• Tale classificazione è necessaria in quanto più è puntuale l‟analisi, minore è la quota di intangibile
generico (avviamento) che scaturisce dalla business combination quale eccedenza del costo di
acquisto dell‟operazione rispetto al fair value degli asset (tangibile e intangibili) specifici acquisiti
– In questo modo minore è il rischio di dover effettuare delle svalutazioni successive (impairment) degli asset
intangibili generici (avviamento) rilevati in fase di trattazione del prezzo di acquisto
• In particolare con riferimento agli asset intangibili rilevabili sia in capo all‟acquisita che in capo
all‟acquirente, è opportuno tenere distinto quelli generici (avviamento) rispetto a quelli specifici
– Questi ultimi (gli intangibili specifici) a loro vota si differenziano in intangibili specifici a vita utile definita e a
intangibili specifici a vita utile indefinita
• Tale differenziazione è importante in quanto solo gli intangibili specifici a vita utile indefinita e gli
intangibili generici sono soggetti ad impairment test ai sensi dello IAS 36; presentano pertanto il rischio
di rettificare il valore della partecipazione contabilizzata in fase di business combination con rilevanti
effetti sul bilancio di esercizio
• Inoltre è opportuno sottolineare che ai sensi dello IAS 36 par. 124 una volta rilevata una perdita di
valore dell‟avviamento la stessa non può essere eliminata dal bilancio in una fase successiva (è per
questo motivo che con riferimento all‟avviamento si parla di perdita “durevole” di valore)
Dicembre 200929
La determinazione dell’avviamento: considerazioni (segue)
Pertanto il processo di determinazione del costo di acquisto nell‟ambito di una business
combination deve basarsi sui seguenti elementi fondamentali:
–Presupposti ragionevoli e dimostrabili, che rappresentano la miglior stima effettuabile dalla
direzione aziendale della gamma di possibili condizioni economiche che si possono manifestare
nel corso della vita utile degli asset tangibili e intangibili rivenienti dalla business combination
–Piani industriali che determinino i flussi finanziari prospettici rivenienti dalla business
combination (con un periodo di previsione esplicita non superiore a 5 anni)
• In tal senso occorre definire gli assunti di base su cui si fondano le proiezioni dei flussi finanziari e l‟approccio
per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base
• Occorre anche verificare se gli assunti di base sono coerenti con le fonti esterne di informazione, e, in caso
contrario, specificare la motivazione per la quale differiscono
–Tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari che rifletta (a) le valutazioni
correnti di mercato (a) il valore temporale del denaro; e (b) i rischi specifici dell‟attività per i
quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate
• Se il tasso di attualizzazione non è reperibile direttamente sul mercato, è necessario effettuare delle stime
dello stesso (una delle tecniche valutative più utilizzate è il Capital Asset Pricing Model)
–Tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo di
previsione esplicita, che sia coerente con il settore industriale, Paese o Paesi in cui l‟entità opera,
o il mercato a cui l‟entità è rivolta
Dicembre 200930
La determinazione dell’avviamento: considerazioni (segue)
• Sulla base delle disposizioni dello IAS 36,nel seguito si presentano la formule generali di
valutazione
EV = ∑5
t =1
UCFpretax t
(1+ wacc)
(1 - tc)
+UCFpretax 5
(1+ g∞)
(wacc - g∞)
(1 - tc)
X
1
(1+ wacc)
(1 - tc)
5Valore del
capitale
economico
• UCFpretax = Flussi di cassa “unlevered” pre tax (cd. “free cash flow from operations”)
• WACC = Costo medio ponderato del capitale grossed updell‟effetto fiscale che prescinde dalla specificastruttura finanziaria dell‟impresa e dell‟asset
• “g” = tasso di crescita nel Terminal Value nonsuperiore alla crescita del PIL o dell‟industry
Valutazione
Asset Side
We = ∑5
t =1
Fcfepretax t
(1+ coe)
(1 - tc)
+Fcfepretax 5
(1+ g∞)
(coe - g∞)
(1 - tc)
X
1
(1+ coe)
(1 - tc)
5Valore del
capitale
economico
• Fcfepretax = Flussi di cassa “levered” pre tax (cd. “flusso di cassa per l‟azionista”)
• COE = Costo del capitale grossed up dell‟effetto fiscalecalcolato in base al Capital asset pricing model
• “g” = tasso di crescita nel Terminal Value nonsuperiore alla crescita del PIL o dell‟industry
Valutazione
Equity Side
Dicembre 200931
Fase 3: Purchase Price allocation (segue)
Avviamento proprio
dell’azienda acquisita
(going concern)
Valore delle sinergie
attese dalla business
combination
Errori nellamisurazionedegli assets
acquisiti
Overpayment
Valore capitale netto acquisito (attività e passivita materiali e
immateriali identificabili)
Valore stand alone dell’acquista (rappresentativo dei benefici economici futuri propri dell’azienda
acquisita)
Valore strategico per l’acquirente (comprensivo delle sinergie attese dall’acquirente derivanti dalla business combination)
Core Goodwill
Costo di acquisto
Eccedenza rispetto al fair value del patrimonio acquisitoFair value asset acquisiti
(i.e. patrimonio acquisito)
• Il Core Goodwill rappresenta il valore delle risorse dalle quali si attende che benefici economici futuri affluiranno all‟impresa ed è dato dalla somma tra
– Avviamento dell‟unità economica acquisita (“fair value of the going concern element of the acquiree”)
– Avviamento da aggregazione aziendale (“fair value of the expected synergies”)
• Gli overpayment e gli errori nella misurazione degli asset acquisiti originano da una non ponderata valutazione dell‟investimento, il quale è stato sovrastimato al momento dell‟acquisizione senza che si possa trovare una giustificazione economica plausibile
Fair Value delle attività immateriali inprecedenza
non riconosciuti
Fair delle attività,
passività e passività potenziali
dell’acquisita
Rilevazione a conto
economico /
Impairment
Purchase method
Identificazione
dell’acquirente
Determinazione del
costo dell’aggregazionePurchase Price
allocation
Fase 2
Determinazione della data
di acquisizione
Fase 3Fase 1
Dicembre 200932
La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è
imputato il costo di acquisizione
• Le previsioni rilevanti in tema di determinazione della fiscalità differita connessa
all‟allocazione del costo dell‟acquisizione su attività/passività dell‟acquisita e
residualmente sull‟avviamento sono tutte rinvenibili nello IAS 12 (“Imposte sui
redditi”).
• Ai sensi dello IAS 12, par. 15, “una passività fiscale differita deve essere rilevata
per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi
– a) dalla rilevazione iniziale dell‟avviamento; o
– b) dalla rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazione che (i) non sia
un‟aggregazione di imprese (ii) al momento dell‟operazione, non influisca né sull‟utile
contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale)”.
• Ai sensi dello IAS 12, par. 19, nell‟ambito di un‟aggregazione aziendale “quando il
valore contabile di un‟attività viene incrementato fino al suo fair value, ma il valore
riconosciuto fiscalmente dell‟attività continua ad essere al costo per il precedente
proprietario, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in
una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce
sull‟avviamento”.
Dicembre 200933
La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è
imputato il costo di acquisizione (segue)
• Ancora, ai sensi dello IAS 12, par. 21, con riguardo all‟avviamento emergente da una
aggregazione aziendale “qualsiasi differenza tra il valore contabile dell‟avviamento e il valore
riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile.
Tuttavia, il presente principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale
differita, in quanto l‟avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività
fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile”.
• L‟acquirente deve rilevare le passività fiscali differite riferibili all‟incremento a
fair value delle attività dell‟acquisita nonché alla rilevazione di intangibili
specifici identificabili dell‟acquisita;
• L‟acquirente non deve (ne può) rilevare passività fiscali differite con riguardo
all‟avviamento, proprio in quanto valore residuo, posto che una simile
rilevazione ne incrementerebbe il valore contabile (alterandone perciò la
natura di valore residuo).
Dicembre 200934
Scritture contabili di un’aggregazione aziendale: un esempio
• Si supponga che la società Alfa, quotata in Borsa, sia incorporata nella società Beta, anch‟essa quotata in Borsa, (fusione per incorporazione) e che, ai sensi delle disposizioni dell‟IFRS 3 (supponendosi che sia Alfa che Beta applicano i principi IAS/IFRS), acquirente sia Beta. Ciò posto, la società Beta deve contabilizzare l‟operazione in commento applicando il purchase method. Si supponga anche che la società Beta, a fronte della fusione per incorporazione della società Alfa, effettua un aumento di capitale, mediante emissione di nuove azioni offerte in concambio agli azionisti di Alfa.
• Ciò posto, la scritturazione contabile che deve effettuare Beta, alla data di acquisizione, deve tenere conto:
i. dell‟incremento di capitale che Beta effettua per “pagare” gli azionisti di Alfa;
ii. dei costi accessori che sono direttamente attribuibili all‟aggregazione ai sensi dell‟IFRS 3, par. 24 (cfr. retro, par. 2.3.1) e come tali rientrano nel costo di acquisizione;
iii. del valore delle azioni oggetto di emissione da parte di Beta (valore di Borsa alla data di acquisizione);
iv. del fair value degli attivi/passivi, tangibili e intangibili, rilevabili presso Alfa al netto delle relative passività fiscali differite.
Dicembre 200935
Scritture contabili di un’aggregazione aziendale: un esempio
(segue)
• Si supponga che:
a)la data di acquisto sia il 1° maggio 2006;
b)il rapporto di concambio tra le azioni di Alfa e le azioni di Beta sia stato determinato pari a 0,70
azioni di Alfa per 1 azione di Beta;
c)il numero di azioni di Alfa al 1° maggio 2006 sia pari a 100;
d)il numero di azioni di Beta da assegnare agli azionisti di Alfa al 1° maggio 2006 sia pari a 70;
e)il valore nominale delle azioni di Beta sia pari a 2,5 euro per azione;
f) il fair value delle azioni della società Beta al 1/5/2006 sia pari a euro 20 per azione (i.e. valore di
Borsa);
g)le spese accessorie attribuibili alla fusione sostenute dall‟acquirente siano pari ad euro 150;
h)il totale del passivo di Alfa, alla data di acquisizione, sia pari ad euro 4.500, di cui euro 500 riferibili
al patrimonio netto contabile (ed il restante alle passività);
i) il maggior fair value imputabile
1)agli immobili di Alfa sia 200
2)al marchio di Alfa sia 300
3) ai core deposit di Alfa sia 100
j) l‟aliquota fiscale sia pari al 38,25% (33% IRES + 5,25% IRAP).
• Sulla base di tali premesse il costo di acquisto sostenuto dalla società Beta al 1° maggio 2006
risulterà pari a (20 x 70 + 150 = 1.400 + 150 = 1.550 euro).
• Nel seguito si presentano le scritture contabili che la società Beta dovrà effettuare alla data di acquisto:
Dicembre 200936
Scritture contabili di un’aggregazione aziendale: un esempio
Chiusura conti società
Alfa
Aumento capitale società
Beta
Iscrizione asset della
Società Alfa in società
Beta
Emersione della
differenza da concambio
= N. azioni di Alfa x RDC (0,70 x 100)
= Numero azioni di Beta da assegnare
ad azionisti Alfa x valore azione Beta +
spese perizia (0,70 x 100 x 20 + 150)
Data di acquisto
Allocazione della
differenza di concambio al
fair value asset tangibili e
intangibili di Alfa
Pagamento perizie e costi
accessori inerenti la fusione
(1)
(1) La voce “disavanzo”
indica un conto di
contabilità e non un
cespite di bilancio , mentre
l‟art. 2504 bis comma 4 fa
riferimento al “disavanzo”.
In tal senso Circ. AdE n.
16/E 21 marzo 2007, par.
4.1
Dicembre 200937
IFRS 3 E ED IFRS 3: dal “PURCHASE METHOD”all’”ACQUISITION
METHOD”: principali modifiche
Un approccio semplificato per il breve periodo
IFRS 3 ED IFRS 3
Definizione di Business Combination più “generale”: “unione di
entità o attività aziendali distinte, in un’unica entità tenuta alla
redazione del bilancio…”
Definizione di Business Combination con maggior focus sul
controllo: “una transazione o altre situazioni in cui l’acquirente
ottiene il controllo di una o piu’ attività aziendali”
Per tutte le aggregazioni, si utilizza il “purchase method” e non il
“pooling of interest”).
Con l’”acquisition method” di ED IFRS 3, quando si acquisisce
il controllo (anche in % < 100%) si iscrive l’entità acquisita nella
sua totalità al suo Fair Value
PURCHASE METHOD: FONDATO SUL “COSTO “ ACQUISITION METHOD: FONDATO SUL F.V.
Nell’acquisto in piu’ fasi, le attività, passività e passivita potenziali
assunte si iscrivono al loso stimato FV al momento di
acquisizione del controllo .
L’avviamento si calcola come valore cumulato dei singoli
“avviamenti parziali” rideterminati attraverso il confronto, alle
diverse date di acquisizione, fra il costo dell’investimento ed il
Fair value in % delle att-pass acquisite
Nell’acquisto in piu’ fasi, le attività, passività e passivita
potenziali assunte si iscrivono al FV solo al momento di
acquisizione del controllo .
Non ha più rilevanza il momento degli aquisti parziali precedenti
all’”acquisition date”. L’avviamento si calcola confrontando il
FV al 100% dell’entità acquisita con il FV delle attività passività
nette (Full Goodwill Method).
IFRS 3 non tratta il caso di ulteriori aquisizioni successive alla
data di ottenimento del controllo
(ED IAS 27) Ulteriori acquisizioni (dismissioni) successive alla
data di ottenimento del controllo sono trattate come “equity
transaction” (operazioni con “non contolling interest”). Nessun
effetto a conto economico. Nessuna iscrizione del Goodwill.
Dicembre 200938
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200939
La retrodatazione contabile e fiscale (in sintesi)
IN SINTESI:
1. Ai sensi del codice civile l‟effetto giuridico della fusione si ha quando è stata
eseguita l‟ultima delle iscrizioni dell‟atto di fusione a registro imprese (può
essere stabilita anche data successiva in caso di fusione per incorporazione)
Ai fini contabili (v. codice civile e OIC 4) possono essere stabilite anche date
anteriori
2. L‟impianto sistematico dell’IFRS 3 è incompatibile con la retrodatazione
contabile
La
retrodatazione
contabile
IN SINTESI:
1. L‟art. 172, comma 9 TUIR prevede la retrodatazione fiscale a una data non
anteriore a quella in cui si è chiuso l‟ultimo esercizio di ciascuna delle società
fuse o incorporate (retroattività che risponde ad “incoercibili esigenze
contabili”, v. relazione governativa)
2. Posto che l‟IFRS 3 non prevede retrodatazione contabile degli effetti
dell‟operazione e che il sistema di determinazione del reddito d‟impresa è
fondato sul principio di derivazione (art. 83 del TUIR), sui risultati del conto
economico e più in generale sui dati di una contabilità e di un bilancio
approvati, si ritiene che la sola retrodatazione fiscale di un‟operazione
contabilizzata ai sensi dell‟IFRS 3 non sia possibile
La
retrodatazione
fiscale
Dicembre 200940
La retrodatazione contabile: il codice civile (art. 2504-bis c.c)
•L‟art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ. dispone: “la fusione ha effetto
quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504.
Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data
successiva”
•Possono essere stabilite date anche anteriori, ma solo per gli effetti relativi:
– alla data a partire dalla quale le azioni o quote assegnate della società che
risulta dalla fusione (o di quella incorporante) partecipano agli utili;
– alla “data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla
fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione” (o di
quella incorporante) (art. 2504-bis, terzo comma, cod. civ.)
Dicembre 200941
La retrodatazione contabile: i principi contabili nazionali (OIC 4)
• I principi contabili nazionali precisano in particolare che è possibile anticipare:
− “la data a partire dalla quale le azioni o quote attribuite in concambio
parteciperanno agli utili (retroattività reddituale);
− la data (che potrebbe essere diversa da quella precedente) dalla quale gli
effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni compiute dalle società
incorporate o fuse, fino alla loro “estinzione”, saranno attribuite alla società
incorporante o risultante dalla fusione. Tali operazioni sono, pertanto, rilevate,
con le modalità che saranno precisate, anche nella contabilità e nel bilancio
della società incorporante o risultante dalla fusione (retroattività contabile).”
(OIC 4 Fusione e scissione, paragrafo 4.3.1.1.).
• Sempre i principi contabili nazionali registrano che, per la dottrina prevalente, non è
possibile stabilire date distinte, una per la retroattività reddituale, un‟altra per la
retroattività contabile (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.2.) e aggiungono: “la retroattività
contabile consente di imputare al bilancio dell’incorporante gli effetti patrimoniali e
reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori
dell’incorporata nel periodo intercorrente tra la data alla quale viene fatta risalire la
retroattività e la successiva data in cui si produce l’effetto reale della fusione.” (OIC
4, cit. paragrafo 4.3.1.3.).
Dicembre 200942
La retrodatazione contabile: l’IFRS 3
•La retroattività reddituale e contabile risulta sconosciuta ai principi
contabili internazionali. Questi infatti considerano le operazioni di fusione
come una delle possibili forme di acquisizione delle aziende
–In altri termini L’IFRS 3, laddove impone di contabilizzare le aggregazioni ai fair
value alla data di acquisizione può ben essere letto, in negativo, come divieto di
contabilizzazione anteriormente alla data di acquisizione.
•In questa prospettiva, secondo tali principi, le fusioni vanno contabilizzate
applicando il metodo dell‟acquisto: l‟acquirente (società risultante dalla
fusione o incorporante) rileva le attività, le passività, e le passività potenziali
identificabili della società acquisita al relativo fair value (valore equo) alla
data dell’acquisizione, con il relativo avviamento (IFRS 3, 14 e 36): –la ratio sottesa all‟IFRS 3, è nel senso di assimilare le operazioni di aggregazione aziendale
alle cessione di aziende e proprio per tale motivo viene imposto il metodo dell’acquisto
laddove, come noto, gli effetti di una cessione di azienda non possono essere rilevati
anteriormente al perfezionamento dell‟operazione (i.e.: alla data di passaggio dei
diritti/obblighi relativi all‟azienda).
Dicembre 200943
La retrodatazione contabile: l’IFRS 3 (segue)
•Stante quanto sopra, si è dell‟opinione che vi sia un contrasto tra retrodatazione
contabile degli effetti della fusione ai sensi del codice civile ed IFRS 3, sulla
scorta di un‟interpretazione sistematica di tale principio alla luce della ratio sottesa al
medesimo, laddove lo stesso prevale sulle disposizioni codicistiche, avendo rango di
fonte sopraordinata (essendo omologato con regolamento UE, rispetto al codice
civile che ha forza e valore di legge ordinaria dello Stato Membro Italia).
• In ogni caso, dal punto di vista pratico, a prescindere dalle argomentazioni
giuridiche sopra esposte, basate sulla ratio del principio contabile internazionale, è
indubitabile che applicare insieme la retrodatazione contabile e l‟IFRS 3 comporta
complicazioni amministrative di assoluto rilievo (ricostruzione dei dati contabili in
maniera unitaria), che ne escludono comunque l‟opportunità in specie ad
aggregazioni complesse come quelle che riguardano società italiane che, per
obbligo o facoltà, applicano gli IAS/IFRS
Dicembre 200944
La retrodatazione fiscale: art. 172 TUIR
•L‟art.172, comma 9, del TUIR dispone che:
–“L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione
decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna
delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo
esercizio della società incorporante”
•La relazione governativa, nel giustificarne la introduzione sulla base di una
costante interpretazione, anche dell‟Amministrazione finanziaria, così precisava:
–“Questa retroattività risponde ad incoercibili esigenze contabili – ed è infatti ammessa
agli effetti contabili anche dalla direttiva comunitaria sulle fusioni n. 855 del 1978, art. 5 e 11
– e non può quindi non riflettersi nella sfera tributaria in un sistema di determinazione e
imputazione del reddito sulla base delle scritture contabili. Nel recepire il principio si è
tuttavia ritenuto necessario” …..”sottoporre la retroattività alla condizione che essa sia
espressamente prevista nell‟atto di fusione con l’indicazione della data di riferimento e
stabilire che tale data non può essere anteriore, nei riguardi di ciascuna delle società fuse o
incorporate, a quella di chiusura del suo ultimo esercizio o a quella, se più recente, di
chiusura dell’esercizio della società incorporante”.
Dicembre 200945
La retrodatazione fiscale: l’OIC 4
• L‟OIC 4, paragrafo 4.3.1.3. dispone che: –“la retroattività contabile e quella fiscale sono strettamente collegate, perché il reddito
d’impresa si determina in base al risultato economico che emerge dal bilancio, d’esercizio o
infrannuale che sia.
Pertanto, se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all’inizio dell’esercizio
dell’incorporata in cui si completa il procedimento di fusione) automaticamente ciò
comporterà anche la retroattività fiscale, ossia l’attribuzione anche ai fini fiscali del
risultato del periodo (utile o perdita) all’incorporante e la sua inclusione nel bilancio e nella
dichiarazione dei redditi di quest’ultima”
•E ancora (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.1.), la retroattività fiscale risponde alle seguenti
esigenze:–“la possibilità di evitare la redazione, per il periodo che intercorre dall’inizio dell’esercizio
a quella di effetto reale della fusione, di un apposito “bilancio di chiusura” per la società
incorporata o fusa e di un‟apposita distinta dichiarazione dei redditi;
“la possibilità di compensare perdite di tale periodo dell’incorporata con utili
dell’incorporante, e viceversa, dovendo ambedue essere imputati al bilancio d’esercizio
dell’incorporante successivo alla fusione”
Dicembre 200946
La retrodatazione fiscale
• In deroga alla efficacia della fusione con riferimento alla data di iscrizione del relativo atto di
fusione al registro delle imprese, la retroattività fiscale è stata voluta per recepire
normativamente e assecondare quella retroattività contabile che spesso veniva adottata
nella prassi delle operazioni, per semplificarne la rilevazione.
• Non vi può essere dubbio che la norma fiscale recepisce la retrodatazione contabile
eventualmente decisa sotto il profilo civilistico.
– Si dà in questo modo alla società risultante dalla fusione o incorporante la possibilità di presentare una
sola dichiarazione dei redditi, riferita sia alla gestione propria, sia a quella dell‟incorporata per la
frazione di esercizio che va dall‟inizio dell‟anno alla data di efficacia giuridica della fusione
• Sulla base di quanto sopra, l’OIC 4 prosegue rilevando come sia “sconsigliabile in quanto
difficilmente gestibile, la soluzione opposta; vale a dire si potrebbe pattuire la sola retroattività
fiscale ma non quella contabile”.
• Si ritiene vi siano elementi, con riferimento alla normativa fiscale, tali da indurre a ritenere che in
ipotesi di applicazione dell‟ IFRS 3, la sola retrodatazione fiscale, (in quanto, abbiamo visto, la
retrodatazione contabile non è possibile ai sensi dell‟IFRS 3) sia non solo sconsigliabile
(onere amministrativo), ma verosimilmente in contrasto con l’ordinamento tributario
(mancato rispetto dell’ordinamento tributario).
Dicembre 200947
La retrodatazione fiscale (segue)
• Il sistema di determinazione del reddito d‟impresa è fondato sul principio di derivazione (art. 83 del TUIR), sui risultati del conto economico e più in generale sui dati di una contabilità e di un bilancio approvati da parte dell‟organo a ciò deputato [assemblea dei soci ovvero consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi dell‟art. 2409-terdecies, comma 1, lett. b), c.c.].
–Per contro, nell‟ipotesi di sola retrodatazione fiscale, la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi che l‟acquirente andrebbe a presentare anche per la gestione dell‟acquisita non troverebbe fondamento nella contabilità, bensì in evidenze extracontabili e quindi prive di quei requisiti formali che si associano alla contabilità che trova riflesso nel bilancio di esercizio.
• La retrodatazione solo fiscale comporterebbe la necessità di predisporre, in via extracontabile e per le sole esigenze fiscali, una contabilità dell‟acquirente che recepisca in maniera unitaria le operazioni di gestione dell‟acquisita effettuate dalla data cui si vuole fare retroagire (es. 1° gennaio) solo fiscalmente l‟operazione fino alla data di efficacia giuridica della medesima (es. 1° aprile).
– In altri termini i dati contabili andrebbero ricostruiti in maniera unitaria, proprio per realizzare quella unica gestione contabile che si produce nel caso della retroattività contabile e che deve stare alla base della retroattività che si pretende di realizzare sotto il profilo fiscale
Onere
amministrativo
Mancato rispetto
dell’ordinamento
tributario
Dicembre 200948
La retrodatazione fiscale: conclusione
•L‟art. 172, comma 9, TUIR, letto alla luce della relazione governativa
(all‟art. 123 TUIR ante D.Lgs. 344/2003) e del principio di
derivazione di cui all‟art. 83 TUIR rende sostenibile, quale assunto
implicito nel medesimo, la circostanza per cui la retrodatazione
fiscale è ammissibile solo se coeva alla retrodatazione contabile di
cui al combinato disposto degli artt. 2504-bis, comma 2, e 2501-ter,
comma 1, n. 6) c.c..
•Inoltre la mancanza di precedenti sulla problematica in esame va
ricondotta alla circostanza che sia la prassi che la dottrina che si
sono occupate dell‟argomento hanno sempre associato la
retroattività fiscale a quella contabile.
Dicembre 200949
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200950
La neutralità fiscale della fusione
IN SINTESI:
1. Le operazioni di fusione di società usufruiscono di un regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi (art. 172 TUIR).
2. I beni (dell‟acquisita) ricevuti dall‟acquirente sono valutati fiscalmente in base all‟ultimo valore fiscalmente riconosciuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti (art. 172 TUIR).
3. L’incremento dei valori a seguito della loro iscrizione al fair value, nei limiti del costo sostenuto per l‟acquisizione, secondo quanto previsto dall’IFRS 3, non può avere riconoscimento fiscale
4. Si esclude che vi siano nel D.Lgs n. 38/2005 (Decreto IAS) elementi utili a superare la disposizione dell‟art. 172 TUIR
5. Si esclude che trovi rilevanza fiscale il costo di acquisto (in conformità alla contabilizzazione dell‟operazione sulla base del purchase method) sostenuto dall‟acquirente alla stregua di un qualsiasi acquisto di azienda. Ciò in quanto le fusioni hanno una loro specifica disciplina fiscale (i.e. art. 172 TUIR)
Dicembre 200951
La neutralità fiscale della fusione:l’applicazione dell’art. 172 TUIR
• Non v‟è dubbio che tale disposizione è stata redatta dal legislatore fiscale avendo a mente la
neutralità anche civilistica della fusione (ai sensi dell‟OIC 4 e dell‟art. 2504-bis, comma 4, c.c.)
e pertanto, sotto tale profilo, la previsione in esame non appare adeguata alla
contabilizzazione delle fusioni con il metodo dell‟acquisto (ai sensi dell‟IFRS 3) cui sarebbe più
consona una coerente qualificazione fiscale in termini di operazione di realizzo (v. imponibilità
delle plusvalenze)
Art. 172 TUIR
• “La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate,” …..(art. 172,
comma 1).
• “Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante
non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di
cambio delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori
valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante
dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti
dell’incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all‟ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.” (art. 172, comma 2).
Dicembre 200952
La neutralità fiscale della fusione: l’applicazione dell’art. 172 TUIR
(segue)
•Peraltro, va pure rilevato che una qualificazione fiscale della fusione quale
operazione di realizzo può conseguire unicamente ad una modifica normativa, e
non ad un’interpretazione, posto che in diritto tributario rileva la forma giuridica; ciò
nel senso che operazioni aventi la stessa sostanza economica possono avere
conseguenze fiscali differenti in ragione della sola forma giuridica; si pensi al caso, di
attualità a seguito della riforma fiscale ex D.Lgs. 344/2003, della società A che vuole
vendere uno dei propri rami d‟azienda alla società B;
– se A cede a B il ramo d‟azienda, la plusvalenza emergente in capo ad A, quale differenza tra
prezzo di cessione e valore fiscale riconosciuto del ramo d‟azienda, è soggetta ad IRES in misura
piena
– se A conferisce in regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR il ramo d‟azienda alla newco C e
quindi cede la partecipazione totalitaria così ricevuta in C a B, la plusvalenza emergente da tale
cessione è esente per l‟84%, ai sensi dell‟art. 87 TUIR (e l‟intera operazione è dichiarata dall‟art.
176, comma 3, TUIR come non elusiva ai fini dell‟art. 37-bis, D.P.R. 600/1973)(1)
Dicembre 200953
La neutralità fiscale della fusione:l’applicazione dell’art. 172 TUIR
(segue)
•Tanto premesso può concludersi nel senso che la neutralità fiscale della fusione
ex art. 172 TUIR è sicuramente applicabile anche alle aggregazioni aziendali
soggette all’IFRS 3
–In tal senso l‟incremento dei valori contabili delle attività dell‟acquisita, a seguito della loro
iscrizione al fair value, nei limiti del costo sostenuto per l‟acquisizione, secondo quanto
previsto dall‟IFRS 3, non può avere riconoscimento fiscale. Dette attività e passività
debbono invece essere valutate fiscalmente in base all‟ultimo valore riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi presso l‟acquisita, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi dell‟acquirente i dati esposti in bilancio ed i
valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV).
•Tale applicazione conduce alla gestione di un onerosissimo doppio binario tra
valori fiscali dell‟acquisita ante fusione e valori contabili post fusione, talora
radicalmente ingestibile (ad esempio in caso di imputazione del disavanzo alla voce
“crediti”, ove l‟assoluta difficoltà di un doppio binario civilistico-fiscale è ben
evidenziata dall‟art. 106, comma 3, TUIR il quale, per gli enti creditizi e finanziari,
parametra le svalutazioni deducibili ai “crediti risultanti in bilancio”)
Dicembre 200954
La neutralità fiscale della fusione: ipotesi interpretative per il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori a seguito dell’iscrizione a
fair value
• Non sembra potersi invocare, al fine di rinvenire una soluzione operativa adatta alle esigenze
imprenditoriali, alcuna interpretazione analogica delle disposizioni fiscali di cui al D.Lgs. n.
38/2005 (c.d. “decreto IAS”)
– Va considerato infatti che le disposizioni del D.L. n. 38 sono tutte disposizioni speciali, o perché
modificano specifiche disposizioni del TUIR (art. 11) o perché definiscono una disciplina transitoria per
le rilevazioni contabili effettuate in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionale (art.
13), e in quanto tali, ove pure contenessero un principio di riconoscimento fiscale delle rilevazioni
contabili effettuate sulla base dei principi internazionali, non consentirebbero una interpretazione
analogica
• Potrebbe sostenersi ancora che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti trova
fondamento proprio nei principi contabili internazionali che, come evidenziato, configurano le
operazioni di aggregazione aziendale alla stregua di operazioni di acquisto di un’azienda.
– Proprio perché l‟acquisizione ha comportato la rilevazione di un costo per l‟acquisto (imputato poi alle
attività e alle passività della società acquisita in base al fair value delle stesse), sarebbe corretto
considerare questo stesso costo fiscalmente rilevante, sulla base del principio di derivazione, così come
pacificamente riconosciuto in ogni ipotesi di acquisto di un‟azienda.
– Anche questo argomento però non convince perché nella fattispecie l‟acquisto dell‟azienda è
realizzato mediante un atto di fusione, e le fusioni hanno una loro specifica disciplina fiscale. Pur se
la contabilità registra un acquisto d‟azienda fiscalmente occorre tenere conto della diversa impostazione
stabilita dalla norma fiscale.
Dicembre 200955
La neutralità fiscale della fusione: proposte di modifiche legislative
• Per superare le criticità sopra evidenziate è necessario un intervento legislativo, ad
esempio introducendo una disposizione che consenta l‟affrancamento – tramite
pagamento di imposta sostitutiva ovvero assoggettamento all‟IRES - del disavanzo
emergente dalla fusione ed imputato a maggiori valori dei beni dell‟incorporata, in maniera
analoga all‟abrogato art. 6, comma 1, D.lgs. n. 358/1997
– Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 358/1997: “I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o
scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all’imposta sostitutiva
indicata nell’art. 1”
– ciò consente di affrancare a pagamento proprio quei cespiti per i quali è assai oneroso se non
ingestibile il doppio binario civilistico fiscale (es.: crediti, titoli)
• Si segnala infine che la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi 242-249, L. n. 296/2006)
ha previsto, a determinate condizioni (tra cui un‟apposita istanza di interpello), ilriconoscimento fiscale (gratuito), sia ai fini IRES che IRAP, del valore dell‟avviamento e di
quello attribuito ai beni strumentali (materiali e immateriali) a seguito dell‟imputazione a bilancio
del disavanzo da concambio, per un ammontare fino ad un massimo di 5 milioni di euro : si
tratta, con ogni evidenza, di una norma che potrebbe essere risolutiva per le PMI e non
certo per le società di maggiori dimensioni (v. Circ. Min. AdE n.16/E del 21 marzo 2007)
Dicembre 200956
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200957
La deducibilità dei costi di fusione
IN SINTESI:
1. Posto che i costi di fusione sono sicuramente deducibili (profilo dell‟”an”), in quanto si configurano come componenti negativi di reddito inerenti all‟esercizio dell‟impresa, resta aperta la determinazione del “quantum” deducibile al singolo esercizio
2. TESI 1
• l‟incorporante ha il diritto di dedurre i costi che concorrono alla formazione del costo dell‟acquisizione ai sensi dell’art. 108, terzo comma TUIR
• In tale logica, i costi in esame sono deducibili in quote costanti nell‟esercizio in cui vengono sostenuti e nei quattro successivi, a prescindere della loro imputazione al conto economico.
3. TESI 2
• la deduzione potrebbe avvenire solo indirettamente, mediante il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio dall‟acquirente sui beni e diritti relativi al compendio incorporato a seguito della fusione e nel limite quantitativo corrispondente a questi costi.
• Si tratterebbe, cioè, di derogare, limitatamente a questi maggiori valori, alla regola della neutralità fiscale di cui all‟art. 172, secondo comma, TUIR osservando peraltro in maniera “stretta” il principio di derivazione di cui all‟art. 83 TUIR.
4. sembra preferibile la prima tesi, avendo il pregio di limitare la possibilità di disparità di trattamento tra imprese che adottano i principi contabili domestici ed imprese che adottano i principi contabili internazionali.
• La prima tesi, infatti, consente la deduzione dei costi in esame secondo un regime unitario ed in un arco temporale uniforme e ragionevolmente circoscritto. La seconda, invece, si rivela sul punto “erratica”, potendo darsi casi in cui la deduzione è rapidissima ed altri in cui è lentissima ovvero insesistente (v. PEX) , a seconda del bene patrimoniale oggetto di incremento di valore
Dicembre 200958
La deducibilità dei costi di fusione
• L‟analisi che segue non può che partire da un punto fermo: i costi in esame, configurandosi
come componenti (negativi) di reddito inerenti all‟esercizio dell‟impresa ai sensi dell‟art. 109,
primo comma, TUIR, citato, sotto il profilo dell‟“an”, sono senz‟altro costi deducibili.
• Resta tuttavia aperta e tutt‟altro che scontata la determinazione del “quando” e, di conseguenza,
relativamente alla quota riferibile al singolo esercizio, anche del “quantum”.
• Rispetto alla prima osservazione, si evidenzia che le diverse modalità di rappresentazione in
bilancio non possono incidere in maniera così profonda da sovvertire il punto relativo all‟“an” (e
da rendere quindi irrilevante ogni questione circa il “quando” ed il “quantum”).
• In particolare, non sarebbe ragionevole ipotizzare che dall‟applicazione dei principi contabili
internazionali possa derivare l‟effetto di non potere dedurre questi costi.
• Un‟interpretazione di questo tipo si porrebbe in contrasto con la “ratio” di neutralità ispiratrice del
d.lgs. n. 38/2005
Dicembre 200959
I costi di fusione-acquisizione: confronto tra i criteri di
contabilizzazione previsti dai principi contabili domestici e quelli
previsti dai principi contabili internazionali
• I costi sostenuti per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione rientrano nella categoria generale dei “costi di impianto ed ampliamento” (cfr. Documento OIC, 30 maggio 2005, n. 24).
• Per questo tipo di costi, l‟art. 2426, n. 5, cod. civ. stabilisce che la loro iscrizione all‟attivo patrimoniale è consentita (previo consenso del collegio sindacale, se esistente) quando gli stessi hanno un‟utilità pluriennale.
– in questo caso, il relativo ammortamento deve essere completato entro un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
– fino a che l‟ammortamento di questi costi non si è esaurito, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l‟ammontare dei costi non ancora ammortizzato.
– mentre l‟integrale imputazione al conto economico, rispondendo ad un criterio di (massima) prudenza, non presenta, in genere, profili di criticità, la capitalizzazione richiede una dimostrazione rigorosa dell‟effettiva utilità futura.
Imprese che
applicano i
principi contabili
nazionali
Imprese che
applicano i
principi contabili
internazionali
• Il principio IAS n. 38 stabilisce che possono essere iscritti fra le immobilizzazioni
immateriali soltanto i costi di sviluppo (purché rispettino determinate condizioni),
mentre i costi di ricerca generica, pubblicità, impianto ed ampliamento devono
essere obbligatoriamente ed integralmente imputati al conto economico
nell‟esercizio in cui vengono sostenuti (v. ad esempio incorporata).
• Con riferimento ai costi di un’aggregazione aziendale l‟Ifrs 3 stabilisce che rientra
nel concetto di “costo” dell‟aggregazione aziendale “qualunque costo direttamente
attribuibile all’aggregazione, quali i compensi professionali corrisposti a revisori,
consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l’aggregazione”
Dicembre 200960
Tesi 1: deducibilità dei costi di fusione ai sensi dell’art. 108 co. 3
TUIR
Art. 108 TUIR (co.
3)
• Anche se la norma non prevede espressamente alcun rinvio alla legge civile, sembra pacifico che
l‟individuazione delle spese citate al comma 3 dell‟art. 108 debba avvenire facendo riferimento ai criteri
civilistici ordinari ed in specie a quelli previsti dalle disposizioni di cui all‟art. 2426, n. 5, cod. civ.(v. per
esempio i costi di impianto ed ampliamento laddove, secondo quanto chiarito dai principi contabili
nazionali, rientrano in questo concetto anche i costi sostenuti dall‟impresa in relazione ad operazioni
straordinarie, quali le fusioni, le scissioni ed i conferimenti (cfr. Documento OIC n. 24)
“Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi
1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi
contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in
cui sono state sostenute e nei quattro successivi ….”
Imprese che applicano
i principi contabili
nazionali
• Continuano a dedurre i costi di impianto ed ampliamento in funzione
dei criteri civilistici di imputazione del costo al conto economico (art. 108
co. 3, primo periodo, imputazione per intero ovvero quota
ammortamento). − Il collegamento “necessario” tra norma fiscale e norma civile comporta che al
regime civilistico del costo consegue linearmente quello fiscale (v. regole della
“dipendenza” e della “imputazione” recate rispettivamente dagli artt. 83 e 109,
quarto comma, TUIR)
Imprese che adottano i
principi IAS
• Prevista una deduzione “rigida”, cioè in quote costanti nel periodo
d‟imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi (art. 108, co. 3
secondo periodo)
Dicembre 200961
Tesi 1: deducibilità dei costi di fusione ai sensi dell’art. 108 co. 3
TUIR (segue)
• Il problema è ora di verificare se i costi sostenuti per realizzare operazioni di fusione di tipo “acquisitivo” dalle imprese che applicano i principi IAS rientrano nel campo di applicazione dell’art. 108, terzo comma, TUIR, nonostante la relativa contabilizzazione non comporti, come notato, il loro passaggio diretto per il conto economico, ma la loro destinazione ad incremento dei valori di libro del compendio patrimoniale incorporato.
•Ciò in quanto il legislatore fa testuale riferimento “alle medesime spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali” (art. 108, co. 3, TUIR) lasciando il dubbio che il legislatore abbia voluto disciplinare unicamente i costi che in applicazione dei principi IAS, vengono imputati al conto economico nell‟esercizio di sostenimento.
–Se questa tesi fosse corretta l‟art. 108 comma 3 TUIR non sarebbe applicabile ai costi di fusione in esame
Le spese di fusione in
commento possono essere
considerate spese
capitalizzabili ?
Nella fusione acquisitiva non c‟è una capitalizzazione vera e
propria dei costi di aggregazione in quanto gli stessi perdono la
loro individualità per confluire nel complessivo “fair value”.
Dicembre 200962
Tesi 1: elementi a supporto con la tesi che comprende i costi di fusione per
le imprese che applicano gli IAS/IFRS nel campo di applicazione dell’art.
108 co. 3
Art. 109 (comma
4)
“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. si considerano imputati a conto economico i componenti imputati
direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) (omissis)
b) ….quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili
per disposizione di legge.”
D.Lgs n. 38/2005se l‟obiettivo primario del legislatore del D.lgs 38/2005 è quello di assicurare
la neutralità dell’imposizione tra le imprese che applicano i principi
contabili internazionali e quelli che non li applicano, allora deve essere
privilegiata la lettura che comprende nel campo di applicazione della norma
in esame anche il caso, assolutamente particolare, dei costi di fusione
soggetti alla disciplina contabile del principio IFRS n. 3
Si può sostenere che la novella recata dall‟art. 108, terzo comma, d.P.R. n. 917, citato, costituisce una
norma tributaria autonoma e del tutto indipendente dall‟applicazione dei criteri contabili, vale a dire
proprio quella “disposizione di legge” (v. art. 109, comma 4) in base alla quale è possibile operare la
deduzione del costo indipendentemente dai connessi profili contabili (c.d. “logica della
forfettizzazione” che assume una posizione autonoma rispetto al funzionamento ordinario del sistema
che si fonda sul principio della derivazione).
Dicembre 200963
Tesi 1: elementi in contrasto con la tesi che comprende i costi di fusione,
per le imprese che applicano gli IAS/IFRS, nel campo di applicazione
dell’art. 108 co. 3
Modifiche normative
introdotte
dall’art. 37, comma
47, d.l. 223/2006
• il legislatore ha incluso anche i costi per studi e ricerche di sviluppo (ma non
anche quelli di impianto ed ampliamento), di cui all‟art. 108, comma 1 TUIR,
nell‟elencazione tassativa dei casi in cui la deduzione può essere operata in via extra-
contabile (art. 109, quarto comma, lett. b), TUIR)
• Secondo quanto indica l‟Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. AdE n.4 agosto 2006, n.
28/E), questa modifica normativa è stata introdotta per consentire la deduzione dei
costi di ricerca e sviluppo ai soggetti che per facoltà o per obbligo li abbiano
capitalizzati a prescindere dal loro transito per il conto economico.
• In questa logica, si può quindi sostenere che, in mancanza di una norma “ad hoc”,
la deduzione è condizionata dal passaggio del costo per il conto economico, tanto da
negare all’art. 108, terzo comma, TUIR, rilevanza di norma tributaria autonoma
rispetto ai criteri di contabilizzazione dei costi.
Contro la tesi sopra proposta può trarsi spunto dalla R.M. 11 agosto 1995, n. 235/E, la quale ha confermato
che, quando un costo non può essere imputato al conto economico e questa impossibilità “tecnica” deriva
dall‟applicazione di una disposizione di legge, allora si rientra nel campo di applicazione della deroga
prevista dall‟art. 75 [ora 109], comma 4, TUIR, che consente la deducibilità a prescindere dal passaggio per
il conto economico (cfr. R.M. 22 marzo 1999, n. 46/E). Nel caso in esame, può essere ravvisata nell‟IFRS 3
(omologato con Reg. UE) la disposizione di legge che impedisce l‟imputazione a conto economico dei costi
in parola.
Peraltro, anche a voler seguire l‟impostazione della Circ. 28/E/2006, la stessa concerne unicamente il
comma 1 dell‟art. 108, e non il successivo comma 3.
Dicembre 200964
Tesi 1: conclusioni
• Stante quanto riportato nelle slide precedenti è ragionevole ritenere che i costi in commento
possono essere dedotti dal reddito d‟impresa in applicazione dell’art. 108 terzo comma e della
deroga prevista dall’art. 109, quarto comma, lett. b), TUIR (“quelli che pur non essendo
imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”).
Dicembre 200965
Tesi 2: deducibilità dei costi di fusione mediante riconoscimento
fiscale dei maggiori valori di libro attribuiti ai cespiti
• In base a questa tesi, dato che i costi di fusione contabilizzati secondo i criteri fissati dal principio IFRS n. 3 si
trasformano in capo all‟incorporante in un (corrispondente) maggiore valore dei beni relativi al patrimonio
dell‟incorporata, la loro deducibilità ontologica (punto fermo non discutibile) fa sì che sia possibile
riconoscere fiscalmente i maggiori valori attribuiti ai cespiti incorporanti per la quota corrispondente ai costi
medesimi.
– Di conseguenza, si potrà avere la loro deduzione sotto forma di ammortamento o maggiori minusvalenze o perdite, ovvero la loro concorrenza alla determinazione del reddito sotto forma di minori plusvalenze, ricavi, proventi, etc.
• In tale ottica l‟acquirente si troverebbe a scegliere liberamente su quali beni allocare i maggiori valori
fiscalmente riconosciuti
– una problematica di questo tipo si è già presentata in passato, quando era in vigore la disciplina recata dall‟art. 6, secondo comma, d.lgs. 7 ottobre 1997, n. 358, che consentiva il riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento al ricorrere di
talune condizioni
– questa regola di libertà è stata confermata dall‟Agenzia delle Entrate anche molto di recente, a commento delle disposizioni di
cui all‟art. 1, commi 242 – 249, l. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.
• In specie, l‟Agenzia ha chiarito che quando il disavanzo (da concambio) generato per effetto dell‟aggregazione aziendale eccede
l‟importo di cinque milioni di euro, spetta al contribuente di individuare i beni “rivalutati”, comunicando la sua libera scelta
nell‟istanza autorizzativa da presentare all‟Agenzia delle Entrate (cfr. C.A.E. 21 marzo 2007, n. 16/E, par. 4.1)
• In questi termini, risulta corretto ritenere che sia l‟acquirente a scegliere discrezionalmente a quali elementi del
patrimonio dell‟acquisita imputare convenzionalmente i costi di fusione, con l‟effetto di rendere i maggiori valori
iscritti fiscalmente riconosciuti, fermo l‟onere di compilare adeguatamente il prospetto di riconciliazione previsto
dall‟ultimo periodo del secondo comma dell‟art. 172, TUIR
Dicembre 200966
La comparazione delle due tesi
Tesi 1:
deducibilità dei costi di fusione ai sensi
dell’art. 108 co. 3 TUIR
Tesi 2: deducibilità dei costi di fusione mediante
riconoscimento fiscale dei maggiori valori di
libro attribuiti ai cespiti
Entrambe le tesi hanno la capacità di assicurare l‟“an” ed il “quantum della deducibilità dei costi in esame (“rectius”, per la
seconda tesi: la loro rilevanza fiscale). Tuttavia per quanto concerne le modalità concrete della deduzione (“rectius”, per la
seconda tesi: del concorso alla formazione del reddito d‟impresa), mentre gli effetti della prima tesi sono uniformi/costanti ,
quelli della seconda sono “erratici”/casuali.
• La tesi n. 1 comporta l‟applicazione di una regola
unitaria/rigida, evidentemente ispirata ad un criterio
statistico (più o meno discutibile) di normalità, in ragione
del quale il legislatore ha presunto che, mediamente,
questi costi vengano dedotti nell‟arco di un quinquennio;
• La tesi n. 2 si presenta “erratica”, dato che la concreta
attuazione delle modalità concrete della deduzione è
rimessa a fattori tanto discrezionali, quanto casuali.
• In questo senso: non è affatto detto che i costi di fusione mantengano un regime
fiscale di deduzione in senso proprio, potendo anche – in
ipotesi – essere imputati ad incremento del valore di beni non
ammortizzabili e, quindi, andando a concorrere alla
determinazione del reddito d‟impresa non in quanto costi
pluriennali, ma in termini di minori plusvalenze o ricavi (o
maggiori minusvalenze o perdite), se e quando tali beni
manifesteranno effetti reddituali (ad esempio, quando un
immobile patrimoniale sarà oggetto di cessione);
se questi costi vengono imputati ad incremento del valore dei
cespiti ammortizzabili, la tempistica della loro deducibilità può
variare – anche di molto – a seconda del regime proprio del
singolo cespite
La prima tesi risulta preferibile in quanto il principio di uguaglianza (“rectius”: di neutralità dell‟introduzione
dei principi contabili internazionali) viene rispettato in misura tanto più rigorosa, quanto più uniformi sono i
profili relativi alle modalità concrete della deduzione
Dicembre 200967
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200968
Gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
• Si tratta, essenzialmente, di costi tesi a superare le (pressoché inevitabili) inefficienze
derivanti dal fatto che, a seguito della fusione-aggregazione, si vengono a creare
duplicazioni di posizioni/asset relative alle strutture aziendali.
• Pertanto, al fine di ripristinare una funzionalità aziendale fisiologica o di prevenire
l‟insorgere di diseconomie non sostenibili, le imprese sostengono costi di integrazione
(v. per esempio costi per la riduzione del numero dei posti di lavoro e la conseguente
uscita dall‟azienda di personale dipendente)
• In pratica detti costi corrispondono all‟attuazione pratica del piano industriale di
riorganizzazione. Sono costi che conseguono all‟attuazione dell‟operazione di
aggregazione e sono pertanto inclusi nel costo di aggregazione
Costi di
aggregazione
aziendale
Gli altri costi di
ristrutturazione
aziendale
sostenuti ante e
post fusione
• Sono i costi che sono stati già oggetto di commento al paragrafo precedente
– tali costi hanno ad oggetto lo studio degli effetti della fusione, secondo le varie, possibili
prospettive. In altre parole sono costi che attengono alla progettazione dell‟operazione
(v. perizie, due diligence, etc.), concorrono cioè a causare/generare l‟operazione stessa
Dicembre 200969
Gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
• Il regime fiscale dei costi in commento dipende dalla loro specifica natura civilistica ed in specie dalla
natura civilistica attribuibile in ragione di principi contabili domestici.
– se si appura che, secondo il principio contabile domestico (OIC n. 24), si tratta di costi pluriennali, allora non può
che trattarsi proprio di quei costi “non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali” rientranti
espressamente) nel campo di applicazione dell‟art. 108, terzo comma, TUIR.
– diversamente, cioè se si appura che, secondo l‟OIC 24, non si tratta di costi pluriennali, ma d‟esercizio, la
impossibilità di procedere alla loro capitalizzazione non dipende dai (soli) principi IAS/IFRS, dunque non torna
applicabile l‟art. 108, terzo comma, TUIR. Tanto che, in base al principio di derivazione, la deducibilità civilistica
coincide perfettamente con quella fiscale.
OIC 24
• I costi in esame non rientrano in un’unica categoria
• La capitalizzazione dei costi in commento risulta subordinata alla – peraltro
molto rigorosa – condizione di fornire la dimostrazione, da parte degli
amministratori/redattori del bilancio d‟esercizio, che si tratta di costi aventi una
effettiva capacità di riflettere la loro utilità relativamente a più periodi (v.
consenso del collegio sindacale ex art. 2426 n. 5 c.c.)
IAS 38• I costi in esame in nessun caso possono essere capitalizzati, essendo
considerati di competenza del solo esercizio in cui vengono sostenuti
Dicembre 200970
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200971
La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
• La ratio di neutralità fiscale della fusione, che porta all‟applicazione dell‟art. 172 TUIR anche alle fusioni
costituenti business combination (cfr. retro), comporta peraltro l‟adattamento di taluni termini presenti in detta
disposizione avendo riguardo alla contabilizzazione dell‟operazione ai sensi dei principi contabili nazionali.
Così, ad esempio:
– avuto riguardo alle differenze di fusione da concambio (le sole necessarie in fusioni costituenti
aggregazioni aziendali ai sensi dell‟IFRS 3), richiamate dall‟art. 172, comma 2, TUIR, con l‟espressione
“disavanzo/avanzo di fusione da concambio” non si intende la differenza negativa (disavanzo) ovvero
positiva (avanzo) tra somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse e patrimonio netto della società
risultante (in caso di fusione propria) ovvero tra patrimonio netto contabile dell‟incorporata ed aumento di
capitale dell‟incorporante a servizio della fusione, bensì, ai sensi dell‟IFRS 3, per disavanzo/avanzo di
concambio da fusione si intende la differenza positiva (disavanzo) ovvero negativa (avanzo) tra costo
dell‟aggregazione (in particolare, fair value delle azioni emesse in concambio) e patrimonio netto contabile
dell‟entità acquisita(1)(nel costo dell‟aggregazione, ai fini dell‟art. 172 TUIR, non sono stati inclusi i costi
accessori della fusione in quanto soggetti alla disciplina dell‟art. 108, comma 3, TUIR - cfr. par. “la
deducibilità dei costi di fusione” – e quindi rilevanti, a fini fiscali, non come componenti del patrimonio netto
bensì come spese riferibili a più esercizi – e, in secondo luogo, perché tali costi non rappresentano un
incremento di patrimonio netto – cfr. retro, pag. 22)
– con riferimento, invece, al richiamo all‟ “aumento di capitale” ed all‟ “avanzo… da concambio” di cui
all‟art. 172, comma 6, TUIR (in tema di ricostituzione delle riserve dell‟incorporata nel patrimonio netto
dell‟incorporante), gli stessi, alla luce dell‟IFRS 3, possono essere intesi come equivalenti all‟aumento di
patrimonio netto pari al costo dell‟aggregazione (fair value delle azioni emesse in concambio,
escludendo i costi di fusione per quanto sopra osservato) laddove le prime due grandezze rappresentano,
al pari della terza, l‟incremento di patrimonio netto derivante dall‟operazione
Dicembre 200972
La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
(segue)
• Art. 172, comma 5 TUIR
“Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o
incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica
per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia
avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di
ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della
società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di
distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state
imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale
della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in
caso di riduzione del capitale per esuberanza”
Art. 172, comma 6 TUIR
“All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la
ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del
capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o
ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.
Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le
riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.“
Dicembre 200973
La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
(segue)L‟art. 172, comma 5, TUIR distingue tre tipologie di riserve oggetto di ricostituzione:
a) quelle tassabili in ogni caso qualora non ricostituite (si tratta di ipotesi peculiari edabbastanza infrequenti nella pratica, quali ad esempio: fondi sopravvenienze attive exart. 55, comma 4, TUIR ante D.Lgs. 344/2003, riserva per ammortamenti anticipati exart. 67, comma 3, TUIR ante D.Lgs. 344/2003):
b) quelle tassabili solo in caso di distribuzione (esempi: riserve da rivalutazione ex L.576/1975, 72/1983, 408/1990 e 413/1991; riserve da “condono” ex art. 15, comma 10,D.L. 429/1982 convertito in L. 516/1982 – c.d. “manette agli evasori”)
c) quelle sub b) che, anteriormente alla fusione, siano state imputate al capitale dellasocietà fusa/incorporata
Circa le riserve sub a) (tassabili in ogni caso), per escludere la tassazione delle stesseoccorre ricostituirle nell‟esatto ammontare presso la società incorporante/risultante dallafusione; a tal proposito, l‟art. 172, comma 5 TUIR prevede che tale ricostituzione siaeffettuata “prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo di fusione”; ora, lacontabilizzazione ai sensi dell‟IFRS 3 esclude in radice l‟emersione di una differenzaassimilabile all‟avanzo di fusione (quale differenza positiva tra patrimonio netto contabiledell‟incorporata ed aumento di capitale dell‟incorporante a servizio della fusione), per cui,laddove volesse identificarsi un precetto avente analoga ratio (ma si tratta di meraindicazione di best practice, che per diventare precetto fiscale dovrebbe esserepuntualmente normata – n.d.r.), potrebbe ipotizzarsi l‟utilizzo prioritario della riserva (dinorma, sovrapprezzo azioni) che accoglie la differenza tra fair value delle azioni emesse inconcambio e valore nominale di tali azioni
Dicembre 200974
La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
(segue)
Circa le riserve sub b) (tassabili solo in caso di distribuzione), l‟art. 172, comma 5
TUIR prevede l‟obbligo di ricostituzione (pena la tassazione) solo “se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo delle società partecipanti alla fusione” (al netto delle quote del capitale di
ciascuna di esse già possedute)
Ora, mentre la prima ipotesi è tecnicamente impossibile, in quanto applicando l‟IFRS 3 non può
emergere alcun avanzo di fusione, la seconda è possibile, ben potendo accadere che il numero
delle azioni emesse dall‟incorporante (e quindi il relativo valore nominale) sia di ammontare tale
(stante ad esempio l‟elevato valore effettivo dell‟incorporata rispetto al capitale sociale della
medesima) che l‟aumento di capitale a servizio della fusione è superiore alla somma dei capitali
sociali delle società partecipanti ante fusione, intendendo per aumento di capitale, alla luce
dell‟IFRS 3, l‟aumento di patrimonio netto pari al fair value delle azioni emesse in concambio;
pertanto, le riserve in parola vanno ricostituite (pena l‟immediata tassazione in caso di
distribuzione del capitale e del sovrapprezzo azioni – se l‟aumento del patrimonio pari al fair
value delle azioni emesse eccede la somma dei capitali sociali delle società partecipanti
Con riguardo alle riserve sub c), non vi sono particolarità connesse all‟IFRS 3, posto
che le stesse comportano un vincolo fiscale su una quota del capitale sociale, tale che
laddove lo stesso venga ridotto ai sensi dell‟art. 2445 c.c. (il quale, nella formulazione
post D.Lgs. 6/2003, non menziona più il termine “esuberanza” posto che la stessa
andava riferita quale esuberanza non del solo capitale, quanto dell‟intero patrimonio
rispetto all‟attività sociale) per tale importo si ha concorso al reddito imponibile
Dicembre 200975
La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
(segue) Effettuata la ricostituzione delle riserve sub a), b) e c), rileva l‟art. 172, comma 6 TUIR al fine di
identificare la fiscalità dell’incremento di patrimonio netto, conseguente alla fusione, per laparte che eccede la ricostituzione delle citate riserve; si fa riferimento all‟intero incremento dipatrimonio netto, e non al solo capitale, posto che
Per ipotesi similari, pure possibili applicando i principi contabili nazionali (i.e. incremento delpatrimonio dell‟incorporante superiore al patrimonio netto dell‟incorporata), l‟abrogato art. 6,comma 1, D.Lgs. 358/1997, prevedeva che “l'incremento di patrimonio netto a fronte deldisavanzo da concambio si considerava formato con utili di cui all'articolo 41, comma 1, letterae),” TUIR (ante D.Lgs. 344/2003)”: ciò perché, se qualificato come riserva di capitale, taleincremento, in caso di distribuzione di riserve di capitale, proprio perché eccedente il valorefiscalmente riconosciuto della partecipazione, avrebbe costituito reddito imponibile per i soci(cfr. art. 47, comma 5, TUIR vigente “tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevutiriducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”); per contro, essendoformato con utili, ciò dava luogo all‟attribuzione del credito d‟imposta, limitandosi diconseguenza la doppia tassazione
La ratio della citata norma giustifica un‟applicazione dell‟art. 172, comma 6 TUIR all‟interadifferenza positiva tra incremento del patrimonio dell‟incorporante e patrimonio nettodell‟incorporata (per la parte non già imputata a riserve ai sensi dell‟art. 172, comma 5),essendo ratio della disposizione in commento l‟introduzione di una regola convenzionale cheesclude valutazioni discrezionali delle aziende nell‟attribuire la natura fiscale (riserve di capitaleovvero di utili) agli incrementi di patrimonio netto conseguenti ad operazioni di fusione
Diversamente argomentando, l‟espressione “aumento di capitale “ e “avanzo da concambio” dicui all‟art. 172, comma 6, riferita alla contabilizzazione in continuità di valori, può essere intesacome equivalente all‟incremento di patrimonio netto derivante dall‟applicazione dell‟IFRS 3, parial fair value delle azioni emesse in concambio (si veda la prima slide del presente paragrafo)
Dicembre 200976
La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente
(segue)
Tanto premesso, non si ritiene condivisibile un‟interpretazione letterale dell‟art. 172,comma 6, avendo riguardo al solo incremento di capitale sociale; ciò comporterebbe(posto che verosimilmente l‟incremento di capitale sociale non eccederebbe le riservericostituite ex comma 5) che all‟eccedenza in argomento andrebbe attribuita a fini fiscali lamedesima natura civilistica (che è quella di una riserva sovrapprezzo azioni, e dunque unariserva di capitale ex art. 47, comma 5, TUIR(1))
Ciò posto, la disposizione citata (art. 172, comma 6, TUIR) – nell‟interpretazione quicondivisa - prevede che all’incremento di patrimonio netto dell’incorporante,eccedente le riserve ricostituite ex comma 5, va attribuita la natura fiscale delcapitale sociale e delle riserve della società incorporata secondo un criterio diproporzionalità
Da ultimo, si ricorda che l‟art. 172, comma 6 in parola costituisce conferma normativa diquanto ritenuto da parte della dottrina, dal SeCIT (relazione sull‟attività svolta nel 1992) edalla stessa Amministrazione finanziaria (Ris. Min. finanze n. 317 del 2 ottobre 2002, conriferimento alle scissioni)
(1) Si esclude che la riserva in parola possa essere assimilata a riserve da rivalutazione (fiscalmente tassabili in caso didistribuzione) perché queste sono espressione di una valutazione intrasoggettiva, interna, laddove l‟operazione diaggregazione aziendale, proprio in quanto operazione intercorrente tra due soggetti non sotto comune controllofornisce la prima ed essenziale garanzia che le valutazioni di concambio non possono essere lette comeespressione di una comune volontà – e perciò essere agevolmente distorte – bensì come incontro tra soggettiindipendenti, ed in ogni caso come acquisizione di un soggetto da parte di un altro, e non come mera valutazioneinterna
Dicembre 200977
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L’interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200978
Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Consolidato fiscale –
Fusione tra consolidanti
IL CASO:
• 1 dicembre 2006: approvazione del progetto di fusione dei CDA della società Alfa (Capogruppo di un Gruppo di imprese) e della società Beta (Capogruppo di un Gruppo di imprese)
• Data di efficacia giuridica della fusione: 1° aprile 2007
• Il progetto di fusione prevede che l‟operazione societaria straordinaria avrà effetti contabili e fiscali a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione (1° aprile 2007)
• Alfa e Beta hanno adottato i principi IAS/IFRS dal periodo d‟imposta 2005 (v. applicazione dell‟IFRS 3 per l‟operazione in oggetto)
• Ai sensi dell‟IFRS 3 Alfa è considerata l‟acquirente
• La retrodazione contabile non è compatibile con il principio contabile IFRS3 (v. retro)
• Le due società Alfa e Beta hanno effettuato l‟opzione, in qualità di controllanti, per il consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 – 129 TUIR
Il
quesito
1. Il consolidato fiscale del Gruppo Alfa (società Alfa e le società che hanno esercitato
l‟opzione per il consolidato) può proseguire senza interruzione ?
2. Le società del Gruppo Beta possono proseguire senza soluzione di continuità il
consolidato in capo ad Alfa ?
3. Come devono essere trattati i redditi di Beta del periodo di imposta 1/1/2007 –
31/03/2007 tra il 1° gennaio 2007 e la data di efficacia giuridica dell‟operazione ?
Dicembre 200979
Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Consolidato fiscale –
Fusione tra consolidanti
• “…nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l‟esercizio dell„interpello ai sensi dell’articolo 11 della L. 27 giugno 2000, n. 212, la continuazione del consolidato... Con il decreto di cui all’art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato”;
Art. 124, comma 5,
TUIR
• “…la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del testo unico”
Art. 11, comma 3,
D.M. 9 giugno 2004
• Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ...”
Art. 13, comma 2,
D.M. 9 giugno 2004
Circolare AdE n.
53/E del
20/12/2004
• Ricomprende tra gli eventi che non interrompono il consolidato anche:– (i) “la fusione propria (o per incorporazione) della consolidante con (o in) società non inclusa nel
consolidato”;
– (ii) “la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato”.
• Nell‟ipotesi sub (i) è previsto che la consolidante non è “automaticamente” attratta nel regime di tassazione consolidata, ma è necessario produrre istanza d‟interpello ai sensi della legge n. 212/2000.
• Nell‟ipotesi di cui sub (ii) il consolidato continua qualora in capo alla società incorporante permangano i requisiti di cui all‟articolo 117 del TUIR;
Dicembre 200980
Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Consolidato fiscale –
Fusione tra consolidanti
• Prevede tra le condizioni per l‟esercizio dell‟opzione “a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante” (comma 1)
• “…non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta ..(comma 2)
Art. 119 TUIR
Soluzione
Prospettata
1. Prosecuzione senza interruzione del regime fiscale di consolidato fiscale per la
società Alfa e per le società con le quali ha esercitato l‟opzione
2. Prosecuzione senza interruzione del consolidato fiscale facente capo alla società
Beta in capo alla incorporante Alfa stante la neutralità delle operazioni di fusione ai
fini fiscali (v. articolo 172 TUIR) ovvero, in subordine, il consolidato fiscale facente
capo a Beta si interrompe senza la produzione degli effetti di cui all’articolo 124
del TUIR e le società possono aderire al consolidato fiscale di Alfa, sin dal
periodo d‟imposta 2007, esercitando la relativa opzione
3. i redditi di Beta del periodo d‟imposta compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di
efficacia della fusione sono inclusi nel reddito complessivo globale di Alfa per il
periodo d‟imposta 2007. La dichiarazione dei redditi del predetto periodo d‟imposta di
Beta, viene presentata da Alfa in qualità di incorporante
1
2
3
Dicembre 200981
La soluzione prospettata dall’Agenzia: risposta ai quesiti n. 1 e 2
• Il primo comma dell‟art. 117 sancisce, tra l‟altro, che l‟esercizio dell‟opzione per l‟applicazione
del consolidato fiscale nazionale dipende dalla sussistenza del requisito del c.d. “controllo di
diritto” detenuto dalla società o ente controllante ai sensi dell‟art. 2359, comma 1, numero 1
c.c.
• Posto che la società incorporante Alfa succede ai sensi dell‟art. 2504-bis c.c, nel complesso
delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata Beta per effetto della
fusione, tale operazione non configura un‟ipotesi di perdita del requisito del controllo ai sensi
degli art. 117 – 120 TUIR da parte della controllante Beta, ma determina esclusivamente
l‟assegnazione delle partecipazioni – riferite alle sue società consolidate – a favore della
incorporante Alfa
• Tale circostanza non precluderebbe la continuazione del consolidato di Beta in considerazione
del fatto che l‟operazione di fusione in esame trasferisce il requisito del controllo – così come
definito dall‟art. 117 e ss. TUIR – dalla società Beta alla società Alfa, senza mutare i soggetti
giuridici controllati
1.Il consolidato fiscale del Gruppo Alfa (società Alfa e le società che hanno esercitato
l’opzione per il consolidato) può proseguire senza interruzione ?
2.Le società del Gruppo Beta possono proseguire senza soluzione di continuità il
consolidato in capo ad Alfa ?
Dicembre 200982
La soluzione prospettata dall’Agenzia: risposta ai quesiti n. 1 e 2
(segue)
• Per quanto concerne il trattamento dei redditi del consolidato di Beta, occorre tenere presente
l‟art. 13, commi 5 e 6 del D.M.. 9 giugno 2004 in base al quale il consolidato di Beta si
interrompe senza che si producano gli effetti di cui all‟art. 124 commi 1, 2, 3 TUIR.
• Ai sensi dell‟art. 124, comma 4 TUIR, le eventuali perdite fiscali non ancora utilizzate nel
consolidato di Beta dovranno essere riattribuite alle società che ad esso partecipano
• Le perdite in tal modo riattribuite assumono natura di perdite pregresse all‟entrata nel
consolidato di Alfa, come tali utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono, in virtù del
rinvio operato dal citato art. 13, comma 6, secondo periodo, all‟art. 118, comma 2 TUIR
• Relativamente ai beni ceduti in regime di neutralità a favore di Beta, l‟incorporazione nella
società cessionaria non produce gli effetti interruttivi di cui all‟art. 124, comma 1 lett. b) TUIR
1. Alfa può continuare il regime della tassazione di gruppo includendovi, senza
soluzione di continuità, anche le società originariamente appartenenti al
consolidato di Beta
2. Il consolidato di Beta si interrompe limitatamente alle perdite non ancora utilizzate
che devono essere riattribuite alle controllate (v. art. 124, comma 4 TUIR). Non si
producano invece gli altri effetti di cui all’art. 124 commi 1, 2, 3 TUIR
Dicembre 200983
La soluzione prospettata dall’Agenzia: risposta ai quesiti n. 3
3. Come devono essere trattati i redditi di Beta del periodo di imposta tra il 1°
gennaio 2007 e la data di efficacia giuridica e fiscali dell’operazione (1/1/2007 –
31/03/2007) ?
•Posto che la retroattività fiscale è strettamente legata a quella contabile, laddove
quella contabile sia il 1° aprile, si crea un “mini esercizio” di tre mesi
• I redditi sono conseguiti da Beta in un periodo di imposta autonomo ed antecedente
a quello in cui si producono gli effetti della fusione
•Pertanto in caso di perdita fiscale, essa viene “ereditata” come perdita di esercizi
precedenti dalla incorporante Alfa per effetto della fusione
•L‟effettiva utilizzabilità di tale perdita (unitamente ad eventuali perdite attribuite a
Beta a seguito del venir meno del suo consolidato fiscale, cfr. retro) in capo ad Alfa
consegue alla verifica dei limiti di cui all‟art. 172, comma 7
• Ai fini del consolidato nazionale di Alfa, la perdita di Beta del periodo 1/1/2007 – 31/3/2007 deve
considerarsi “pregressa” e non può essere inclusa nel reddito complessivo globale della
dichiarazione dei redditi del consolidato facente capo a Alfa.
• Tale perdita può essere utilizzata da Alfa già per il periodo d’imposta 2007 ai sensi dell’art. 84
comma 1 TUIR solo ad abbattimento del proprio imponibile fiscale individuale
Dicembre 200984
• Gli aspetti contabili dell’IFRS 3
• Gli aspetti fiscali dell’IFRS 3
la retrodatazione fiscale
la neutralità fiscale della fusione
la deducibilità dei costi di fusione
gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione
la ricostituzione delle riserve dell‟acquisita presso l‟acquirente
L‟interpello ai fini della continuazione del consolidato fiscale nazionale ex art. 124, comma 5 TUIR
Trattamento fiscale delle calusole di earn out: risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
Dicembre 200985
Risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
• La società XZ S.p.A. è una società di intermediazione mobiliare che ha acquistato un ramo di azienda inerente la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
• Ai fini della determinazione del prezzo che l'istante deve pagare quale corrispettivo per l'acquisto del ramo d'azienda, le parti:
– hanno determinato il netto patrimoniale del ramo d'azienda (senza tener conto dell'avviamento) il quale risulta essere pari a zero;
– hanno convenuto un valore di avviamento di 4.520.000 euro.
• Il prezzo per il trasferimento del ramo d'azienda – è stato definito come somma algebrica dell'avviamento con il netto patrimoniale e quindi stabilito in
4.520.000 euro
– Il prezzo stabilito sarà soggetto ad eventuali conguagli o rimborsi, in dipendenza dei risultati ottenuti dal ramo d'azienda acquisito.
• In particolare, il prezzo potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione che saranno calcolate in funzione dei ricavi effettivi conseguiti dal ramo d'azienda negli esercizi 2004, 2005 e 2006 rispetto ai ricavi target annuali convenuti dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto.
• La società istante fa presente che le eventuali variazioni di prezzo che si potranno verificare saranno da imputare integralmente al valore di avviamento del ramo di azienda, posto che il netto patrimoniale (che costituisce il secondo valore preso a base per la determinazione del prezzo) è pari a zero e, comunque, soggetto ad altro tipo di conguaglio secondo quanto stabilito nel contratto.
• Ciò premesso, la società XZ chiede quale sia il valore fiscalmente rilevante dell'avviamento che scaturisce dall'acquisto del ramo d'azienda.
IL CASO
Dicembre 200986
Risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
• “se sussistono i presupposti civilistici per iscrivere a titolo di avviamento, fin dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, il prezzo convenuto all'atto di sottoscrizione del contratto, quest'ultimo potrà avere immediato riconoscimento anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Risulta chiaro che, in ciascun esercizio successivo all'acquisizione del ramo d'azienda, la deduzione massima fiscalmente ammessa dovrà essere individuata tenendo conto sia delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione che saranno apportate al costo del bene iscritto in bilancio, sia del residuo periodo di ammortamento.
Il valore fiscale residuo dell'avviamento, risultante dalla differenza tra il nuovo valore di riferimento e le quote già dedotte negli esercizi precedenti, dovrà essere ammortizzato applicando un'aliquota non superiore al reciproco di dieci (periodo di ammortamento minimo ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Tuir) meno il numero di esercizi per i quali il relativo ammortamento è già stato dedotto dal reddito imponibile”.
LA SOLUZIONE DELL’AdE
Dicembre 200987
Risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
• L'art. 103, comma 3, del Tuir dispone che "le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso".
• Il TUIR con riferimento all'avviamento non fa riferimento al concetto di costo, ma al "valore iscritto nell'attivo del bilancio". Non si preoccupa, pertanto, di individuare il valore da ammortizzare, rimettendo tale compito alle valutazioni degli amministratori, effettuate in sede di redazione di bilancio.
• Come noto, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 6, del codice civile, l'avviamento può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato in un periodo non superiore a cinque anni.
– Nel caso dell'acquisizione di un'azienda l'avviamento, non solo deve avere un valore quantificabile, incluso nel corrispettivo pagato per l'acquisizione di un'azienda (o di un ramo d'azienda), ma deve essere costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano, dunque, benefici economici futuri.
• L'iscrivibilità nell'attivo dell'avviamento è trattata anche nei principi contabili internazionali.
– In particolare, il Principio contabile internazionale n. 22 dello IAS - dedicato alle aggregazioni di imprese - disciplina l'ipotesi di rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate ad uno o più eventi successivi, stabilendo, al riguardo, che "se le rettifiche sono probabili e il loro ammontare può essere determinato attendibilmente, esse devono essere incluse nel costo di acquisizione con riferimento alla data di acquisizione“.
LA SPIEGAZIONE
Dicembre 200988
Risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
• Un criterio analogo viene fornito dallo stesso Principio contabile internazionale, in caso di
successive variazioni nel costo di acquisizione dell'avviamento.
– Ciò che potrebbe verificarsi, ad esempio, se le condizioni del contratto stipulato tra le parti sono tali da
prevedere una rettifica del corrispettivo di acquisto qualora i risultati della gestione della società
acquisita eccedano o non raggiungano, dopo l'acquisizione, un livello concordato.
– Rispetto a tale situazione, si afferma che "quando la rettifica successiva diviene probabile, e ne può
essere fatta una stima attendibile, l'acquirente deve trattare contabilmente il corrispettivo aggiuntivo
come una rettifica al costo di acquisizione, con effetto conseguente sull'avviamento positivo o
negativo, a seconda del caso".
• Ciò premesso, si ritiene che il valore dell'avviamento, iscritto in bilancio secondo corretti
principi contabili, debba essere assunto a base dell'ammortamento fiscalmente ammesso, da
determinarsi in conformità al disposto del citato art. 103 del Tuir.
LA SPIEGAZIONE (segue)
Dicembre 200989
Risoluzione AdE n. 154/E 15 dicembre 2004
• Si faccia riferimento ad un valore di avviamento del ramo d'azienda acquisito pari a 1.000, iscritto in bilancio nell'esercizio 2003
• Nello stesso esercizio, la quota massima deducibile fiscalmente sarà pari a 100 (ossia 1.000/10). Si supponga, inoltre, che nell'esercizio successivo, a seguito delle rettifiche apportate al prezzo dell'avviamento originariamente convenuto nel contratto, questo risulti pari a 800.
• Il valore residuo da ammortizzare sarà di 700, ossia il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dell'avviamento (800) meno la quota già dedotta (100) rapportata al prezzo originariamente iscritto (1.000).
• Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2004, in assenza di ulteriori rettifiche di prezzo, la quota fiscalmente deducibile sarà determinata nel modo seguente:
valore fiscale x (1/ periodo di ammortamento residuo) residuo dell'avviamento
• Nell'esempio citato, il valore fiscale residuo dell'avviamento (700) dovrà essere ammortizzato applicando un'aliquota non superiore ad un nono (10 - 1). In pratica, la quota massima fiscalmente deducibile in ciascuno dei nove periodi d'imposta successivi sarà 77,7.
• Le stesse considerazioni valgono nel caso opposto, in cui il prezzo di acquisto dell'avviamento fosse, in seguito, rettificato in aumento sulla base dei ricavi effettivi, rispetto ai ricavi target, conseguiti dal ramo d'azienda acquisito.
UN ESEMPIO