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Febbraio 2011 BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - IFRS 3 “aggregazioni aziendali”: aspetti fiscali – RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2010/2011

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Febbraio 2011

BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

- IFRS 3 “aggregazioni aziendali”: aspetti fiscali –

RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2010/2011

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Premessa

Il 29 dicembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento CE n. 2236/2004 attraverso il quale è stato introdotto negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati Membri il principio contabile internazionale IFRS 3 Business Combination alle operazioni di finanza straordinaria.

L'IFRS 3 Business Combination, nell'ottica della prevalenza della sostanza sulla forma di un’operazione di business combination, non distingue il comportamento contabile in base alle diverse tipologie di operazioni di finanza straordinaria (fusione, scissione, conferimento, etc.) ma prevede un unico trattamento contabile indifferenziato, il cosiddetto purchase method o metodo dell'acquisto.

–  Ciò comporta che nell‘ottica dei principi contabili internazionali la forma giuridica con cui viene realizzata l'operazione sia irrilevante per ciò che concerne l‘impostazione contabile da applicare all'operazione medesima

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L’IFRS 3: le linee guida del principio contabile

•  Le business combination corrispondono al “complesso delle operazioni che combina più aziende o attività in un’unica entità economica” (IFRS 3, Appendice A)

–  Secondo l'IFRS 3, per “business combination" deve intendersi l'acquisizione, da parte di un soggetto identificato (l'acquirente), del "controllo" di una o più attività aziendali distinte (l'acquisito) dove per "controllo" è inteso il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità o attività aziendali (businesses) al fine di ottenere i benefici dalle sue attività

•  OPERAZIONI INCLUSE: come richiamato in premessa, con tale concetto si comprende un vasto numero di operazioni straordinarie previste dal nostro ordinamento, quali fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti di rami d’azienda o d’azienda,

•  OPERAZIONI ESCLUSE: non tutte le aggregazioni aziendali, tuttavia, sono disciplinate dall’IFRS 3. Non vi rientrano ad esempio

–  Le joint venture, così come definite e in quanto disciplinate dallo IAS 31 –  Le aggregazioni tra entità soggette a controllo comune, ossia le aggregazioni tra entità sulle quali il

medesimo soggetto ha il potere di determinare le decisioni strategiche e politiche e di ottenere benefici da entrambi (v. ad esempio operazioni di ristrutturazione infragruppo mediante fusione di società controllate dalla stessa impresa)

–  Le aggregazioni tra entità mutualistiche

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L’IFRS 3: le linee guida del principio contabile (segue)

Il criterio di contabilizzazione preso in esame dall’IFRS 3 è il purchase method sulla base del quale l’acquirente rileva le attività, passività e le passività potenziali indentificabili dell’acquisito ai relativi fair value alla data di acquisizione (i.e. quella in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo sull’acquisito) ed eventualmente l’avviamento che sarà successivamente sottoposto ad una verifica per una eventuale sua riduzione di valore (impairment test ai sensi dello IAS 36) anziché ammortizzato periodicamente.

  L’IFRS n. 3 ha eliminato la possibilità di optare per il metodo alternativo di contabilizzazione, denominato “pooling of interests”, introducendo così un modello unitario e uniforme per tutte le operazioni di aggregazione aziendale.

 Il pooling of interest method prevede l’iscrizione degli asset dell’incorporata presso l’incorporante in continuità di valori contabili. In tal senso la società incorporante prenderà in carico le attività e le passività nonché i saldi dei conti di patrimonio netto, incluso il conto acceso al risultato economico del periodo infrannuale, così come riportati nel bilancio di chiusura (v. anche OIC 4 pag. 23).

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L’IFRS 3: il purchase method

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione Purchase Price allocation

Fase 1 Fase 2 Fase 3

•  In estrema sintesi una volta identificato l’acquirente e definito il costo di acquisizione – dato dal fair value alla data dell’acquisizione delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito, nonché dei costi direttamente attribuibili all’aggregazione aziendale – l’acquirente dovrà riallocare tale costo di acquisizione alle attività identificabili, alle passività effettive e potenziali dell’impresa acquisita, rilevandole al fair value

•  L’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto dall’acquirente rispetto al valore corrente delle attività o passività dell’acquisito costituirà avviamento –  Lo IAS 38, par. 34, stabilisce che nei casi aggregazioni aziendali un acquirente alla data di acquisizione

rileva un’attività immateriale dell’acquisita separatamente dall’avviamento se il fair value può essere determinato attendibilmente, a prescindere dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima dell’aggregazione

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La determinazione della data di acquisizione

Data di acquisizione

Data di scambio

•  E’ la data dalla quale l’acquirente ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita −  rileva, non tanto il momento della stipula del contratto o della comunicazione

al pubblico, quanto la data di trasferimento effettivo del controllo alla parte acquirente.

•  E’ data a decorrere dalla quale l’acquirente deve contabilizzare l’operazione. −  Tale data potrebbe non coincidere con il trasferimento della proprietà delle

quote/azioni dell’impresa acquisita (data di scambio). −  Se l’acquisizione di un’impresa avviene attraverso un’unica transazione, la

data di acquisizione coincide con la data di scambio delle attività/passività dell’impresa acquisita

Data in cui avviene il trasferimento delle azioni/quote dell’impresa acquisita

• La realizzazione dell’operazione di acquisizione può prevedere varie fasi con acquisti successivi di quote/azioni. In tal caso:

– il costo dell’aggregazione è pari al costo complessivo delle singole operazioni di scambio, – la data dello scambio è la data di ciascuna operazione di trasferimento delle azioni o quote dell’impresa

acquisita, mentre – la data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ottiene il controllo sull’acquisita: tale data è anche

quella in cui deve avvenire la contabilizzazione dell’acquisizione.

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

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Fase 1: Identificazione dell’acquirente

L’acquirente ai sensi dell’IFRS 3

•  L’acquirente è l’entità che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali (business) partecipanti all’operazione,

Definizione di “controllo”

•  Potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività”. −  In base a tale definizione, il controllo è inteso come potere effettivo

(prevalenza della sostanza sulla forma) detenuto dal soggetto acquirente sull’acquisito.

Identificazione dell’acquirente

•  Si presume che un’impresa (l’acquirente) abbia ottenuto il controllo su un'altra impresa (l’acquisita) quando ne acquisisce più della metà dei diritti di voto, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo

•  In una business combination realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative (es.: azioni/quote), l’entità che emette tali interessenze partecipative (nell’esempio, effettua l’aumento di capitale) è di norma l’acquirente

Criterio base

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

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•  “il potere su più della metà dei diritti di voto dell’altra entità in virtù di un accordo con altri investitori; o

•  il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; o

•  il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità; o

•  il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità”.

Fase 1: Identificazione dell’acquirente

Altri criteri

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

1

2

3

4

Identificazione dell’acquirente

•  “se il fair value (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell’altra entità aggregante, l’entità con il fair value (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l’acquirente;

•  se l’aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l’entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività, è, con ogni probabilità, l’acquirente;

•  se l’aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell’entità risultante dall’aggregazione, l’entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l’acquirente”.

Criteri residuali

1

2

3

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Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

Costo di acquisizione =

Fair value di attività corrisposte, passività assunte e strumenti di

equity emessi

Qualunque costo direttamente attribuibile

all’aggregazione +

•  Il costo di acquisizione deve essere determinato alla data di acquisizione. −  Quando un’acquisizione viene effettuata in più fasi, il costo di acquisto è pari alla sommatoria del costo di ciascuna transazione

(scambio), determinato alla data nella quale la stessa si verifica. −  Qualora il regolamento di tutto o parte del costo di un’aggregazione aziendale sia differito, il fair value del costo di ogni singola

transazione deve essere determinato attualizzando alla data di ogni singolo scambio gli importi oggetto di regolamento.

Corrispettivo monetario

Corrispettivo non monetario

•  il costo di acquisizione è pari all’ammontare dei mezzi monetari trasferiti al venditore. Quando è previsto un pagamento differito di tutto o parte del prezzo di acquisto, il costo di acquisto è rappresentato dal valore attuale del corrispettivo monetario pattuito. Tale effetto di attualizzazione deve essere rilevato solo se significativo.

•  Nel caso di acquisizione mediante scambio azionario, il prezzo di borsa delle azioni emesse dall’acquirente alla data di scambio rappresenta la miglior evidenza del fair value dell’entità acquisita e rappresenta pertanto il costo di acquisizione (es. data di acquisizione: 1° aprile 2007, valore di borsa 30 marzo 2007).

−  Laddove, per contro, il mercato non sia in grado di esprimere il fair value degli strumenti di capitale emessi dall’acquirente, l’entità dovrà utilizzare criteri valutativi alternativi (tecniche valutative consolidate nel settore in cui l’impresa opera)

•  Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato

IFRS 3, par. 24

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P(azioni/quote dell’acquirente) x N(azioni/quote acquirente) + C.A

dove: P = prezzo dell’azione/quota dell’acquirente alla data di effettivo ottenimento del

controllo dell’entità acquisita (v. ad esempio quotazione al 30 marzo 2007) N = numero azioni/quote che saranno effettivamente emesse dall’acquirente al servizio

dell’aggregazione (ad esempio sulla base del rapporto di concabio) C.A. = costi accessori direttamente attribuibili alla business combination, individuati

sulla base di quanto alla slide successiva

Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione (segue)

• L’IFRS 3, par. 32, stabilisce che “se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell’aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri, l’acquirente deve includere l’importo di tali rettifiche nel costo dell’aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente”. Tale è la circostanza in cui l’accordo di aggregazione (ad esempio, contratto di compravendita di azienda o di partecipazione di controllo) prevede che il costo dell’acquisizione possa essere soggetto a correzioni sulla base di eventi futuri incerti (vedi clausole di earn out).

• La contabilizzazione dell’acquisizione deve tener conto di tali rettifiche fin da subito solo laddove esse siano “probabili e possano essere stimate attendibilmente”. Se invece una rettifica del costo è prevista dal contratto, ma non è probabile o non è possibile valutarla attendibilmente, essa “non deve essere inclusa nel costo dell’aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione”

Costo di acquisizione mediante scambio di

interessenze partecipative

=

Valore attribuito alle azioni emesse nel

bilancio dell’acquirente

Capitale sociale (numero delle azioni

emesse X per il valore nominale azioni)

+ Sovrapprezzo azioni (parte residuale) =

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

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Fase 2: La determinazione del costo di acquisizione - i costi accessori - Costi che DEVONO essere imputati ad

incremento del costo dell’acquisizione

Costi che NON DEVONO essere

imputati ad incremento del costo

dell’acquisizione

Si sottolinea che mancando specifiche indicazioni nel principio IFRS 3, si ritiene conforme a prudenza, anche alla luce della ratio di tale principio (che appare chiaramente destinato all’acquirente, al quale pone una serie di precetti), computare tra i costi

dell’aggregazione rilevanti solo quelli sostenuti dall’acquirente, e non anche i costi dell’aggregazione sostenuti dall’acquisita (di qualsiasi fattispecie). Pertanto i costi sostenuti dall’impresa acquisita, anche laddove funzionali alla business combination,

saranno “spesati” al conto economico dell’esercizio in cui vengono sostenuti

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

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Fase 3: Purchase Price allocation

• Il purchase method prevede, quale ultima fase, che l’acquirente, alla data di acquisizione, allochi il costo dell’aggregazione (c.d. PPA, “purchase price allocation”) alle attività, alle passività ed alle passività potenziali identificabili dell’entità acquisita, rilevandone i relativi fair value a tale data, a eccezione delle attività che sono classificabili come detenute per la vendita, che saranno invece iscritte al fair value al netto dei costi di vendita.

– La determinazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali identificate dovrà tenere conto anche della quota attribuibile agli azionisti di minoranza dell’impresa acquisita, e pertanto dovrà essere calcolata al 100%.

•  In altre parole l’acquirente non deve iscrivere le attività, passività e passività potenziali acquisiti al fair value in misura pari alla quota percentuale delle proprie interessenze nel capitale acquisito, bensì deve rilevare il fair value di tali asset al 100%, comprensivi pertanto delle eventuali interessenze dei soci di minoranza.

– La differenza (positiva) fra il costo dell’aggregazione ed il fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisita determina il valore del goodwill acquisito

• Tale allocazione ha per oggetto gli elementi patrimoniali della società acquisita, anche se in precedenza non rilevati nel bilancio di quest’ultima.

– E’ possibile infatti che l’acquirente rilevi attività precedentemente non rilevabili presso l’acquisita. E’ il caso di risorse intangibili (v. allegato), passività potenziali, ovvero attività per imposte differite, relative a perdite fiscali riportate dall’entità acquisita, laddove quest’ultima, non sussistendone i presupposti, non aveva rilevato in precedenza tali elementi patrimoniali

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

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Fase 3: Purchase Price allocation (segue)

• l’IFRS 3 dispone che qualora la contabilizzazione di un’aggregazione aziendale possa essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata, tale contabilizzazione deve essere effettuata “utilizzando valori provvisori”.

• L’acquirente, entro 12 mesi dalla data di acquisizione, dovrà rilevare le rettifiche di quei valori provvisori dalla data dell’acquisizione.

Fair value di attività, passività e passività

potenziali

Avviamento

Fair value di attività immateriali in precedenza non

riconosciuti

Entità acquisita

Valore netto

contabile

Entità acquirente

1

2

3

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

COSTO DI ACQUISIZIONE

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Fase 3: Purchase Price allocation (segue)

•  La determinazione del costo di acquisizione nell’ambito di un’operazione di business combination deve essere effettuata attraverso la miglior stima del fair value delle attività e passività e delle passività potenziali della società acquisita. Detto costo è dato dalla somma di:

Fair value di attività, passività e passività

potenziali

•  L’acquirente rileva separatamente come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione solo le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito alla data di acquisizione e che soddisfano i seguenti criteri:

i.  Nel caso di un’attività diversa da un’attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici affluiscano all’acquirente ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente

ii.  Nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente

iii.  Nel caso di un’attività immateriale o di una passività potenzxiale, il relativo fair value può essere valutato attendibilmente

Fair value di attività immateriali in

precedenza non riconosciuti

•  Ai sensi dello IAS 38, par. 34, un acquirente alla data di acquisizione rileva un’attività immateriale dell’acquisita separatamente dall’avviamento se soddisfa la definizione di attività immateriale ai sensi dello IAS 38 e il fair value può essere determinato attendibilmente, a prescindere dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima dell’aggregazione aziendale

Avviamento

•  L’avviamento è quantificabile come differenza tra il costo di acquisto e la sommatoria de (i) il fair value degli asset netti identificabili dell’entità acquista (ii) il fair value degli asset in precedenza non riconosciuti dall’entità acquisita

•  Lo IASB nelle Basis for conclusion dell’IFRS 3 (BC 130) osserva, tale differenza potrebbe comprendere le seguenti componenti

i.  Avviamento proprio dell’azienda acquisita (Fair value of the “going concern” element of the acquiree) ii.  Avviamento derivante dalle sinergie attese dall’aggregazione aziendale iii.  Gli eccessi di pagamento effettuati dall’acquirente (cd “overpayment”) iv.  Errori di valutazione (v. anche allegato)

1

2

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Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

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La determinazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali dell’acquisita

Fair value di attività, passività e passività

potenziali 1

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Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti

•  Nell’applicazione del purchase method l’acquirente determina il prezzo di acquisto rilevando anche il fair value di tutte le attività immateriali dell’acquisita, sia che esse siano state iscritte nei precedenti bilanci dell’acquisita sia che non lo siano state in quanto “prodotte internamente

•  L’IFRS 3 dispone che un’acquirente alla data di acquisizione rileva un’attività immateriale dell’acquisita separatamente dall’avviamento, a prescindere dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima dell’aggregazione, se: i.  rispetta la definizione di attività immateriale secondo lo IAS 38 (i.e. attività non monetaria,

identificabile e priva di consistenza fisica, di cui l’impresa detiene il controllo nel senso di potere usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto)

ii.  il fair value può essere determinato attendibilmente. •  In particolare, quando l’attività ha vita utile definita, l’IFRS 3 specifica che esiste una

presunzione di misurabilità del relativo fair value. Le uniche circostanze in cui potrebbe non essere possibile determinare il fair value di un’attività immateriale acquisita in un’operazione di aggregazione d’azienda si verificano allorché l’attività derivi da diritti legali o contrattuali e l’attività: a)  non è separabile, ovvero b)  è separabile, ma non vi è esperienza o evidenza di operazioni di scambio per le stesse attività o

attività simili, e stimare il fair value dipenderebbe da variabili non misurabili

Fair value di attività immateriali in

precedenza non riconosciuti 2

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Fair value di attività immateriali in precedenza non riconosciuti (segue)

• La stima più attendibile del fair value di un’attività immateriale è fornita dai prezzi quotati in un mercato attivo. Di norma il prezzo da considerare è quello corrente di offerta. Se i prezzi correnti di offerta non sono disponibili, il prezzo della più recente operazione simile può fornire una base da cui stimare il fair value, purchè non vi sia stato alcun cambiamento rilevante nelle circostanze economiche tra la data dell’operazione e la data alla quale è stimato il fair value dell’attività.

– Di norma è insolito che esista un mercato attivo per un’attività immateriale, sebbene ciò si possa verificare.

• Se non esiste alcun mercato attivo per un’attività immateriale, il suo fair value è l’importo che l’impresa avrebbe pagato per acquistare tale attività, alla data dell’acquisizione, in una transazione normale tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l’impresa tiene conto del risultato di operazioni recenti per attività similari. Le tecniche che possono essere utilizzate per queste valutazioni possono avere riguardo:

– all’applicazione di multipli che riflettono operazioni correnti di mercato a indicatori correlati alla redditività dell’attività immateriale oggetto di acquisizione (quali il ricavo, quote di mercato e utile operativo) o al flusso di royalty che si potrebbe ottenere dando in licenza la detta attività immateriale a un a un’altra parte in una libera transazione (come nell’approccio ristorno alle royalty);

– all’attualizzazione dei futuri flussi finanziari netti stimati dell’attività.

Fair value di attività immateriali in

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L’identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed esempi

•  Con riferimento agli asset intangibili rilevabili in capo all’acquisita, è opportuno tenere distinto quelli generici [raggruppabili nell’unica voce “avviamento”] rispetto a quelli specifici (i.e.: diversi dall’avviamento, quale tipico intangibile generico). I beni intangibili specifici sono suddivisi in:

i.  beni intangibili a vita utile definita ii.  beni intangibili a vita utile indefinita.

•  Ai sensi dello IAS 38, par. 88 un’attività immateriale deve essere considerata a vita utile indefinita quando non vi è un limite all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata.

–  La vita utile di un bene intangibile deve riflettere il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere i cash flow attesi: se le spese di mantenimento di un intangibile con le caratteristiche di cui sopra sono costanti nel tempo (senza considerare l’inflazione) è verosimile che si tratta di bene a vita utile indefinita; laddove invece tali spese siano crescenti (si pensi alla necessità di dover incrementare le spese di marketing per mantenere la notorietà di un marchio legato a un determinato prodotto ormai in declino), proprio tale circostanza può portare a ritenere l’asset in questione a vita utile definita

•  Il valore degli asset intangibili a vita utile definita è soggetto ad ammortamento sistematico, mentre il valore degli asset intangibili a vita utile indefinita è soggetto unicamente ad impairment test con cadenza almeno annuale, ovvero al verificarsi di eventi (c.d. triggering event), interni ed esterni alla sfera aziendale, che possono far presumere sia intervenuta una diminuzione di valore.

•  Per quanto concerne gli asset intangibili a vita utile indefinita, occorre verificare se hanno subito una riduzione di valore confrontando il relativo valore recuperabile con il valore contabile (i) con cadenza annuale o, comunque, (ii) ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività immateriale possa avere subito un riduzione durevole di valore

•  Inoltre il termine “indefinito” non significa “infinito” e pertanto occorre verificare periodicamente se emergono nuovi elementi che richiedono di riclassificare l’intangibile da una categoria all’altra: per esempio, se un intangibile specifico è riclassificato da vita indefinita a vita definita, da quel momento in poi (o, almeno fino all’eventuale successiva riclassificazione) verrà anche assoggettata anche ad ammortamento periodico, invece che a impairment test

Fair value di attività immateriali in

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L’identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed esempi

•  Licenze, royalties •  Contratti pubblicit., di costruzione di gestione,

di servizio, di fornitura •  Contratti di affitto •  Permessi di costruzione •  Contratti di franchising •  Diritti di trasmissione •  Diritti d’uso •  Contratti di manutenzione •  Contrati di mutuo

•  Marchi •  Domini di internet •  Imballaggio commerciale •  Testate giornalistiche •  Accordi di non concorrenza

•  Lista clienti •  Portafoglio ordini •  Relazioni contrattuali con clienti •  Relazioni non contrattuali con clienti

•  Commedie, opere, balletti •  Libri, riviste, quotidiani e alte opere letter. •  Lavori musicali (composizioni, canzoni) •  Immagini e fotografie •  Materiali audiovisivi (cartoni, video, formats)

•  Brevetti •  Software •  Tecnologia non brevettata •  Banche dati •  Segreti di produzione (formule, processi)

Basate su accordi contrattuali

Legate ai rapporti con i clienti

Legate al Marketing

Legate all’arte Basate su tecnologia

Fair value di attività immateriali in

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L’identificazione e la valutazione degli intangibili specifici: ipotesi ed esempi. La rilevazione degli intangibili specifici in ambito bancario

Tipo Business CGU Intangibili specifici Vita economica

Deposit based Banche rete Valore della raccolta Indefinita (mass asset)

Fee based • Asset management • Banca Private • Rete Promotori

•  Valore dei fondi in gestione •  Valore del portafoglio clienti

•  Indefinita (mass asset) •  Definita

Servicing based Società prodotto con contratti di servizi per conto terzi (per esempio gestione di carte di credito)

•  Mortgages servicing rights •  Credit card porfolio

Definita

Contract based Bancassurance Valore del portafoglio premi Indefinita

Brand based Specifiche società prodotto Trade name Indefinita

(1) Cfr. Guatri – Bini, “Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende”, 2005, pag. 834

Esempi di intangibili specifici in ambito bancario

Fair value di attività immateriali in

precedenza non riconosciuti 2

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La determinazione dell’avviamento

• L’eventuale eccedenza positiva emergente dal confronto tra (i) il costo pagato dall’acquirente per il controllo del complesso aziendale e (ii) il valore corrente degli asset acquisiti (cioè il fair value delle attività, passività e passività potenziali acquisite in proporzione all’interessenza dell’acquirente), ivi incluse le attività immateriali identificabili non precedentemente iscritte nella situazione patrimoniale dell’entità acquisita, deve essere iscritta all’attivo dello stato patrimoniale quale avviamento.

• L’avviamento, quindi, è pari alla porzione del costo d’acquisto non allocata a specifiche attività identificabili o passività e passività potenziali acquisite e, ai sensi del’IFRS 3, par.52 rappresenta per l’acquirente “un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente”.

– Altrimenti detto, il goodwill acquisito in un’operazione di business combination identifica la parte di prezzo non allocata ad altre attività ed esprime la capacità dell’impresa di generare un sovrarreddito che non è attribuibile ad uno specifico asset (individuabile e separabile dal resto dell’azienda) bensì all’intero complesso dei beni costituenti l’azienda. Esso, dunque, può essere misurato solo in via residuale, sottraendo dal costo di acquisto dell’azienda acquisita il valore corrente del patrimonio netto acquisito in proporzione dell’interessenza dell’acquirente.

• Peraltro, il costo di un’aggregazione aziendale può differire anche notevolmente dal valore economico dell’impresa acquisita.

• Quest’ultimo è il valore del capitale proprio dell’azienda determinato facendo riferimento al generico investitore, prescindendo dalle motivazioni specifiche che possono indurre l’acquirente o il venditore a porre in essere l’operazione e, soprattutto, considerando esclusivamente quale fonte del valore economico dell’azienda l’attitudine dell’impresa a generare in futuro reddito (o flussi monetari) quale autonoma entità economica (cd. valutazione stand alone).

Avviamento 3

Febbraio 2011 23

La determinazione dell’avviamento (segue)

•  Se l’avviamento è quantificabile come differenza tra costo di acquisizione e fair value del patrimonio netto dell’acquisita (stand alone), tale differenza può essere definita “avviamento” nei termini dell’IFRS 3 par. 52 (“benefici economici futuri”), solo impropriamente. Ciò perché il costo di acquisizione può in concreto risentire di fattori distorsivi che inducono errori di misurazione. In tal senso lo IASB, nelle Basis for conclusion dell’IFRS 3 (BC 130) – documenti interpretativi non costituenti IFRS omologati UE - osserva che se il costo di acquisizione è superiore al fair value del patrimonio netto acquisito, l’eccedenza potrebbe comprendere le seguenti componenti:

• Si riconosce tale valore in funzione della capacità reddituale prospettica della specifica azienda di cui si è acquisita la partecipazione (cd. valutazione stand alone), tenuto conto del “sistema assemblato degli asset materiali e immateriali” di cui dispone l’entità economica acquisita a quel momento, della posizione competitiva dell’impresa sui mercati in cui opera, della quota di mercato detenuta, delle barriere all’entrata, etc.

–  L’IFRS 3 (BC130) indica che tale tipo di avviamento è rappresentativo del valore delle sinergie rilevate all’interno dell’attività acquisita

Avviamento dell’unità acquisita

• Rappresenta il costo sostenuto a fronte dell’atteso incremento di redditività e di valore economico del gruppo che nasce dall’operazione di concentrazione, originati dalle sinergie che si svilupperanno a causa dell’integrazione dell’attività economica dell’unità acquisita con quella dell’acquirente

• Sotto il profilo dell’apprezzamento qualitativo, l’avviamento da aggregazione è idealmente scomponibile in due sub-componenti

–  Il valore attuale dei benefici economici da sinergie che emergeranno in capo al gruppo acquirente (che si divideranno tra capogruppo e terzi a seconda delle società nelle quali saranno rilevati) (cd. sinergie indivisibili(1))

–  La quota, proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta nella società di cui si è acquisito il controllo, del valore attuale dei benefici economici da sinergie che si svilupperanno in capo alla società acquisita (cd. sinergie divisibili(1))

Avviamento da

aggregazione aziendale

fair value of the going concern element of

the acquiree

fair value of the expected synergies

Avviamento 3

Febbraio 2011 24

La determinazione dell’avviamento (segue)

• L’overpayment deriva da un errore nella valutazione complessiva dell’acquisita (sovrastimata al momento dell’acquisizione senza una giustificazione plausibile in termini di benefici economici direttamente o indirettamente ritraibili da essa), mentre gli errori derivano, a fronte di una corretta valutazione complessiva, da un non corretto riparto di tale valutazione sui diversi asset dell’acquisita.

• Le condizioni soggettive di negoziazione possono riflettere – Le asimmetrie soggettive di negoziazione tra cedente e cessionario – La forza contrattuale e l’abilità di negoziazione dei contraenti – L’effettiva divergenza di posizione tra le parti, in vista delle sinergie derivanti dalla concentrazione

aziendale

Overpayment ed errori

fair value of the expected synergies

•  Lo IASB (IFRS 3, BC 133) osserva che il maggior costo della transazione imputabile ad “overpayment” o dovrebbe essere correttamente imputato a conto economico quale spesa di esercizio alla data in cui si perfeziona la business combination in quanto non rappresenta un asset produttivo di benefici economici futuri

•  Nel caso in cui alla data dello scambio non fosse possibile identificare le diverse nature dell’eccedenza del costo di acquisizione rispetto al fair value del patrimonio netto dell’acquisita, (le quattro categorie precedentemente identificate) L’IFRS 3 nelle Basis for conclusions (BC 135) dispone che tale eccedenza deve essere totalmente imputata ad avviamento

•  Il controllo della congruità e della sostenibilità dell’avviamento appostato nel bilancio consolidato alla data della business combination è effettuato nei successivi esercizi attraverso il test di impairment ai sensi dello IAS 36, volto ad accertare l’eventuale riduzione di valore del medesimo, posto che non è più oggetto di ammortamento

Avviamento 3

Febbraio 2011 25

La determinazione dell’avviamento: l’analisi delle sinergie

• Con l’introduzione dell’IFRS 3 risulta sempre più necessaria la definizione di una “base informativa per le acquisizioni ….che risponde allo scopo specifico dell’espressione di giudizi di valore per le acquisizioni, in riferimento ad aziende candidate ad essere acquisite, incorporate, scambiate, nonché a operazioni finanziarie concernenti il loro controllo(1)”

• I vantaggi sinergici devono essere ben individuati e quantificati (con la migliore approssimazione possibile) prima delle acquisizioni, poiché essi sono un fondamentale elemento di giudizio per definire l’ammontare del costo di acquisizione

• Le sinergie devono essere individuate, analizzate, per quanto possibile stimate in termini di differenziali di flussi attesi che essi provocheranno nel futuro

(1) Cfr. Il Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende (Guatri Bini) pag. 65

Miglioramenti di performances

Valore as is

Valore stand alone

Valore strategico Sinergie divisibili

e indivisibili

Fonte: Prof. Mauro Bini

–  Sono le sinergie derivanti dalla business combination e si dividono in:

–  Sinergie divisibili: benefici che sorgono in capo all’acquisita e dunque contribuiscono ad accrescere il valore per tutti gli azionisti (di maggioranza e di minoranza)

–  Sinergie indivisibili: benefici cosiddetti “privati” che sorgono in capo all’acquirente e dunque non contribuiscono ad accrescere il valore dell’acquisita, ma che rafforzano in capo all’acquirente la convenienza all’acquisto

–  Sono le sinergie interne all’acquisita (stand alone) e si suddividono in:

–  Miglioramenti universali: sono i miglioramenti che l’acquista è riuscita a creare mediante sinergie interne

–  Miglioramenti speciali: sono i miglioramenti che l’acquirente è in grado di creare sulla società acquisita nell’ottica stand alone (indirettamente dalle sinergie derivanti dalla business combination)

Febbraio 2011 26

La determinazione dell’avviamento: l’analisi delle sinergie

Premi puri di controllo

Book Value della target

Rettifiche di valore

Intangibili formati

internamente

Miglioramenti performances

Premio di acquisizione

Valori iscritti nel bilancio target

Valori non Iscritti nel Bilancio della target

Premi puri di controllo

Book Value della target

Rettifiche di valore

Prospettiva AS IS

Miglioramenti speciali

Premio di acquisizione

Valori iscritti nel bilancio target

Valori non Iscritti nel Bilancio della target

Miglioramenti universali

Sinergie indivisibili Sinergie divisibili

Prospettiva stand alone

Intangibili formati Internamente nella prospettiva dei peers

Prospettiva integrata

Intangibili formati Internamente nella prospettiva del bidder (offerenti)

Sinergie

•  L’analista che definisce il costo di acquisizione nell’ambito di una business combination (purchase price) deve scomporre il premio di acquisizione (maggior prezzo pagato rispetto ai valori degli asset rilevabili nella target) nelle 3 componenti seguenti: –  Miglioramenti (universali e speciali) –  Sinergie (divisibili e indivisibili) –  Premio puro di controllo

•  rappresenta il valore attribuibile al diritto di esercitare il controllo (cioè alla possibilità di decidere la destinazione delle risorse, investimenti e disinvestimenti, politiche finanziarie, etc.). Questo diritto costituisce una facoltà alla quale il mercato riconosce valore in quanto consente di ridurre i rischi dell’investimento rispetto ad un investitore di minoranza passivo(1)

(1) Il premio puro di controllo è compreso normalmente fra il 2% ed il 5% della capitalizzazione di borsa (L.Guatri, M. Bini, Nuovo trattato sulla Valutazione delle Aziende, Cap. 23, p. 964.

1 2

Febbraio 2011 27

L’allocazione del costo di acquisto e la verifica della corretta determinazione in fase di business combination

Asset Tangibili

target

Intangibili Target

Goodwill target

Intangibili CGU acquirente

(bidder)

Goodwill acquirente (bidder)

Prospettiva as is

Miglioramenti performances

Sinergie divisibili

Intangibili specifici

Goodwill CGU target

Premio puro Intangibili generici = Goodwill

Sinergie indivisibili

Attribuibili ad assets

Intangibili specifici allocati a CGU della bidder

Sinergie indivisibili

Non attribuibili ad assets

Intangibili generici allocati a CGU della bidder = Goodwill

Costo di acquisto

(Purchase price)

Verificabile con i piani della target post integrazione

Premio puro di controllo

Verificabile con i piani delle CGU della Bidder post integrazione

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

5

6

4

7

•  La verifica della correttezza del premio di acquisizione deve essere effettuata –  per la p arte del premio di acquisizione riferita agli asset intangibili e al goodwill della società target: la verifica di sostenibilità deve essere

effettuata mediante l’analisi dei piani industriali della target e l’applicazione della maggiorazione associata al premio puro di controllo (v. retro) –  per la parte del premio di acquisizione riferita agli asset intangibili della bidder e al goodwill della bidder: la verifica di sostenibilità deve

essere effettuata mediante l’analisi dei piani delle CGU della bidder post integrazione

Allocazione del costo di acquisto su asset/CGU tangibili

e intangibili della target

Allocazione del costo di acquisto su asset/CGU

del Gruppo

CGU target CGU Gruppo

Asset Tangibili

target

Costo di acquisto

(= + )

A B

A B

Febbraio 2011 28

La determinazione dell’avviamento: considerazioni

• Nell’ambito di un’operazione di business combination, nella fase di determinazione del costo di acquisto è opportuno classificare e valorizzare con il massimo livello di dettaglio possibile, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili alla data dell’ acquisto, tutti gli asset tangibili e intangibili allocabili sia all’ azienda acquisita (target) sia all’azienda acquirente (bidder)

• Tale classificazione è necessaria in quanto più è puntuale l’analisi, minore è la quota di intangibile generico (avviamento) che scaturisce dalla business combination quale eccedenza del costo di acquisto dell’operazione rispetto al fair value degli asset (tangibile e intangibili) specifici acquisiti

– In questo modo minore è il rischio di dover effettuare delle svalutazioni successive (impairment) degli asset intangibili generici (avviamento) rilevati in fase di trattazione del prezzo di acquisto

• In particolare con riferimento agli asset intangibili rilevabili sia in capo all’acquisita che in capo all’acquirente, è opportuno tenere distinto quelli generici (avviamento) rispetto a quelli specifici

– Questi ultimi (gli intangibili specifici) a loro vota si differenziano in intangibili specifici a vita utile definita e a intangibili specifici a vita utile indefinita

• Tale differenziazione è importante in quanto solo gli intangibili specifici a vita utile indefinita e gli intangibili generici sono soggetti ad impairment test ai sensi dello IAS 36; presentano pertanto il rischio di rettificare il valore della partecipazione contabilizzata in fase di business combination con rilevanti effetti sul bilancio di esercizio

• Inoltre è opportuno sottolineare che ai sensi dello IAS 36 par. 124 una volta rilevata una perdita di valore dell’avviamento la stessa non può essere eliminata dal bilancio in una fase successiva (è per questo motivo che con riferimento all’avviamento si parla di perdita “durevole” di valore)

Febbraio 2011 29

La determinazione dell’avviamento: considerazioni (segue)

Pertanto il processo di determinazione del costo di acquisto nell’ambito di una business combination deve basarsi sui seguenti elementi fondamentali:

– Presupposti ragionevoli e dimostrabili, che rappresentano la miglior stima effettuabile dalla direzione aziendale della gamma di possibili condizioni economiche che si possono manifestare nel corso della vita utile degli asset tangibili e intangibili rivenienti dalla business combination

– Piani industriali che determinino i flussi finanziari prospettici rivenienti dalla business combination (con un periodo di previsione esplicita non superiore a 5 anni)

• In tal senso occorre definire gli assunti di base su cui si fondano le proiezioni dei flussi finanziari e l’approccio per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base

• Occorre anche verificare se gli assunti di base sono coerenti con le fonti esterne di informazione, e, in caso contrario, specificare la motivazione per la quale differiscono

– Tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari che rifletta (a) le valutazioni correnti di mercato (a) il valore temporale del denaro; e (b) i rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate

• Se il tasso di attualizzazione non è reperibile direttamente sul mercato, è necessario effettuare delle stime dello stesso (una delle tecniche valutative più utilizzate è il Capital Asset Pricing Model)

– Tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo di previsione esplicita, che sia coerente con il settore industriale, Paese o Paesi in cui l’entità opera, o il mercato a cui l’entità è rivolta

Febbraio 2011 30

La determinazione dell’avviamento: considerazioni (segue)

• Sulla base delle disposizioni dello IAS 36,nel seguito si presentano la formule generali di valutazione

EV = ∑ 5

t =1

UCFpretax t

(1+ wacc) (1 - tc)

+ UCFpretax 5

(1+ g∞)

(wacc - g∞) (1 - tc)

X 1

(1+ wacc) (1 - tc)

5 Valore del capitale

economico

•  UCFpretax = Flussi di cassa “unlevered” pre tax (cd. “free cash flow from operations”) •  WACC = Costo medio ponderato del capitale grossed up

dell’effetto fiscale che prescinde dalla specifica struttura finanziaria dell’impresa e dell’asset

•  “g” = tasso di crescita nel Terminal Value non superiore alla crescita del PIL o dell’industry

Valutazione Asset Side

We = ∑ 5

t =1

Fcfepretax t

(1+ coe) (1 - tc)

+ Fcfepretax 5

(1+ g∞)

(coe - g∞) (1 - tc)

X 1

(1+ coe) (1 - tc)

5 Valore del capitale

economico

•  Fcfepretax = Flussi di cassa “levered” pre tax (cd. “flusso di cassa per l’azionista”) •  COE = Costo del capitale grossed up dell’effetto fiscale

calcolato in base al Capital asset pricing model •  “g” = tasso di crescita nel Terminal Value non

superiore alla crescita del PIL o dell’industry

Valutazione Equity Side

Febbraio 2011 31

Fase 3: Purchase Price allocation (segue)

Avviamento proprio

dell’azienda acquisita

(going concern)

Valore delle sinergie

attese dalla business

combination

Errori nella misurazione degli assets

acquisiti

Overpayment

Valore capitale netto acquisito (attività e passivita materiali e

immateriali identificabili)

Valore stand alone dell’acquista (rappresentativo dei benefici economici futuri propri dell’azienda

acquisita)

Valore strategico per l’acquirente (comprensivo delle sinergie attese dall’acquirente derivanti dalla business combination)

Core Goodwill

Costo di acquisto Eccedenza rispetto al fair value del patrimonio acquisito

Fair value asset acquisiti (i.e. patrimonio acquisito)

•  Il Core Goodwill rappresenta il valore delle risorse dalle quali si attende che benefici economici futuri affluiranno all’impresa ed è dato dalla somma tra

–  Avviamento dell’unità economica acquisita (“fair value of the going concern element of the acquiree”) –  Avviamento da aggregazione aziendale (“fair value of the expected synergies”)

•  Gli overpayment e gli errori nella misurazione degli asset acquisiti originano da una non ponderata valutazione dell’investimento, il quale è stato sovrastimato al momento dell’acquisizione senza che si possa trovare una giustificazione economica plausibile

Fair Value delle attività

immateriali in precedenza

non riconosciuti

Fair delle attività,

passività e passività potenziali

dell’acquisita

Rilevazione a conto economico / Impairment

Purchase method

Identificazione dell’acquirente

Determinazione del costo dell’aggregazione

Purchase Price allocation

Fase 2

Determinazione della data di acquisizione

Fase 3 Fase 1

Febbraio 2011 32

La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è imputato il costo di acquisizione

•  Le previsioni rilevanti in tema di determinazione della fiscalità differita connessa all’allocazione del costo dell’acquisizione su attività/passività dell’acquisita e residualmente sull’avviamento sono tutte rinvenibili nello IAS 12 (“Imposte sui redditi”).

•  Ai sensi dello IAS 12, par. 15, “una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi

–  a) dalla rilevazione iniziale dell’avviamento; o –  b) dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che (i)

non sia un’aggregazione di imprese (ii) al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale)”.

•  Ai sensi dello IAS 12, par. 19, nell’ambito di un’aggregazione aziendale “quando il valore contabile di un’attività viene incrementato fino al suo fair value, ma il valore riconosciuto fiscalmente dell’attività continua ad essere al costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull’avviamento”.

Febbraio 2011 33

La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è imputato il costo di acquisizione (segue)

• Ancora, ai sensi dello IAS 12, par. 21, con riguardo all’avviamento emergente da una aggregazione aziendale “qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l’avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile”.

•  L’acquirente deve rilevare le passività fiscali differite riferibili all’incremento a fair value delle attività dell’acquisita nonché alla rilevazione di intangibili specifici identificabili dell’acquisita;

•  L’acquirente non deve (ne può) rilevare passività fiscali differite con riguardo all’avviamento, proprio in quanto valore residuo, posto che una simile rilevazione ne incrementerebbe il valore contabile (alterandone perciò la natura di valore residuo).

Febbraio 2011 34

Scritture contabili di un’aggregazione aziendale: un esempio

•  Si supponga che la società Alfa, quotata in Borsa, sia incorporata nella società Beta, anch’essa quotata in Borsa, (fusione per incorporazione) e che, ai sensi delle disposizioni dell’IFRS 3 (supponendosi che sia Alfa che Beta applicano i principi IAS/IFRS), acquirente sia Beta. Ciò posto, la società Beta deve contabilizzare l’operazione in commento applicando il purchase method. Si supponga anche che la società Beta, a fronte della fusione per incorporazione della società Alfa, effettua un aumento di capitale, mediante emissione di nuove azioni offerte in concambio agli azionisti di Alfa.

•  Ciò posto, la scritturazione contabile che deve effettuare Beta, alla data di acquisizione, deve tenere conto:

i.  dell’incremento di capitale che Beta effettua per “pagare” gli azionisti di Alfa; ii.  dei costi accessori che sono direttamente attribuibili all’aggregazione ai sensi

dell’IFRS 3, par. 24 (cfr. retro, par. 2.3.1) e come tali rientrano nel costo di acquisizione;

iii. del valore delle azioni oggetto di emissione da parte di Beta (valore di Borsa alla data di acquisizione);

iv. del fair value degli attivi/passivi, tangibili e intangibili, rilevabili presso Alfa al netto delle relative passività fiscali differite.

Febbraio 2011 35

Scritture contabili di un’aggregazione aziendale: un esempio (segue)

• Si supponga che: a) la data di acquisto sia il 1° maggio 2006; b) il rapporto di concambio tra le azioni di Alfa e le azioni di Beta sia stato determinato pari a 0,70

azioni di Alfa per 1 azione di Beta; c) il numero di azioni di Alfa al 1° maggio 2006 sia pari a 100; d) il numero di azioni di Beta da assegnare agli azionisti di Alfa al 1° maggio 2006 sia pari a 70; e) il valore nominale delle azioni di Beta sia pari a 2,5 euro per azione; f) il fair value delle azioni della società Beta al 1/5/2006 sia pari a euro 20 per azione (i.e. valore di

Borsa); g) le spese accessorie attribuibili alla fusione sostenute dall’acquirente siano pari ad euro 150; h) il totale del passivo di Alfa, alla data di acquisizione, sia pari ad euro 4.500, di cui euro 500 riferibili

al patrimonio netto contabile (ed il restante alle passività); i) il maggior fair value imputabile

1) agli immobili di Alfa sia 200 2) al marchio di Alfa sia 300 3)  ai core deposit di Alfa sia 100

j) l’aliquota fiscale sia pari al 38,25% (33% IRES + 5,25% IRAP). • Sulla base di tali premesse il costo di acquisto sostenuto dalla società Beta al 1° maggio 2006 risulterà pari a (20 x 70 + 150 = 1.400 + 150 = 1.550 euro).

• Nel seguito si presentano le scritture contabili che la società Beta dovrà effettuare alla data di acquisto:

Febbraio 2011 36

Scritture contabili di un’aggregazione aziendale: un esempio

Chiusura conti società Alfa

Aumento capitale società Beta

Iscrizione asset della Società Alfa in società

Beta

Emersione della differenza da concambio

= N. azioni di Alfa x RDC (0,70 x 100)

= Numero azioni di Beta da assegnare ad azionisti Alfa x valore azione Beta + spese perizia (0,70 x 100 x 20 + 150)

Data di acquisto

Allocazione della differenza di concambio al fair value asset tangibili e

intangibili di Alfa

Pagamento perizie e costi accessori inerenti la fusione

(1)

(1) La voce “disavanzo” indica un conto di

contabilità e non un cespite di bilancio , mentre l’art. 2504 bis comma 4 fa riferimento al “disavanzo”. In tal senso Circ. AdE n.

16/E 21 marzo 2007, par. 4.1

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Febbraio 2011 38

Il nuovo standard, che sostituisce l’IFRS 3 pubblicato nel 2004, deve essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione o è successiva all’inizio del primo esercizio successivo al 1° luglio 2009.

Le novità più significative introdotte dall’IFRS 3 “Revised” riguardano i seguenti aspetti:

a)   l’estensione dell’ambito di applicazione dello standard; b)  la nuova definizione di aggregazione aziendale e di business; c)   la modifica della contabilizzazione dei corrispettivi potenziali e dei

costi connessi all’acquisizione; d)  la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali realizzate in più

fasi; e)   l’introduzione dell’opzione di contabilizzare l’acquisizione

aziendale secondo la teoria dell’entità.

Febbraio 2011 39

a) Ambito di applicazione Nell’IFRS 3 “Revised” si riscontra un’estensione dell’ambito di applicazione dello standard: in particolare esso si applica anche alle aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità di tipo mutualistico e a quelle in cui entità aziendali o attività distinte si aggregano unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale. Vedi IFRS 3 par. 33 guida B47 per imprese mutualistiche.

b) Definizione di aggregazione aziendale e di “Business” L’IFRS 3 “Revised” introduce nuove definizioni circa il concetto di aggregazione aziendale (business combination) e di attività aziendale (Business) al fine di raggiungere una più stretta convergenza con le definizioni del Fasb americano.

L’ IFRS 3 definisce un’aggregazione aziendale come “operazione in cui un’acquirente ottiene il controllo di una o più attività aziendali”. Nella versione del 2004, lo standard si riferiva al concetto di “unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità alla redazione di bilancio”. Si dà più enfasi alla causa economica che giustifica l’operazione, cioè l’ottenimento del controllo, piuttosto che all’effetto del “consolidamento contabile” (unione di imprese). Segue

Febbraio 2011 40

b) Definizione di aggregazione aziendale e di “Business” (segue) Nella nuova versione del principio si riscontra una estensione di business combination definito come “un insieme integrato e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti”.

L’attenzione è rivolta alla possibile attitudine che l’insieme di beni e attività hanno di essere condotti e gestiti allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di benefici economici indipendentemente da ciò che è accaduto presso il venditore o sarà presso l’acquirente.

La differenza più significativa che si riscontra rispetto alla precedente versione dell’IFRS 3 concerne l’introduzione del concetto di potenzialità “(….) insieme di attività e beni che può (….)”, il quale potrebbe, in particolare situazioni, dare luogo a problemi interpretativi.

Febbraio 2011 41

c) 1. Corrispettivi potenziali Nella versione IFRS 3 “Revised” è stato apportato un significativo cambiamento circa la rilevazione contabile dei “corrispettivi potenziali” (contingent consideration), i quali prevalentemente costituiscono obbligazioni per l’acquirente di trasferire attività aggiuntive ai precedenti soci di un’acquisita, qualora si verifichino determinati veneti futuri o vengano soddisfatte condizioni contrattuali.

L’IFRS 3 “Revised” richiede che il “corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al fair value (valore equo) calcolato come la somma dei fair value(valori equi), alla data di acquisizione, delle attività, delle passività sostenute dall’acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall’acquirente (…)”. Si precisa, poi, che il corrispettivo che “comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul corrispettivo potenziale”, deve essere rilevato al fair value(valore equo).

La precedente versione del 2004 richiede che i corrispettivi potenziali, quelli cioè subordinati ad eventi futuri, siano rilevabili solo quanto il pagamento è probabile e può essere determinato attendibilmente.

Febbraio 2011 42

Esempio sui corrispettivi potenziali – Ifrs 3 “Revised”

L’entità A acquista il controllo dell’entità B.

•  Le clausole contrattuali prevedono il pagamento suddiviso in tre “blocchi”:   un pagamento immediato di Euro 1.500.000;   un ulteriore pagamento di Euro 200.000 dopo un anno, alla condizione che l’Ebit prodotto nel primo anno successivo all’acquisizione sia superiore ad Euro 700.000;   un ulteriore pagamento di Euro 200.000 dopo due anni, alla condizione che l’Ebit prodotto nel secondo anno successivo all’acquisizione sia superiore ad Euro 740.000.

I due corrispettivi che sono subordinati al realizzo di un Ebit target sono corrispettivi potenziali. Alla data di acquisizione, il fair value relativo ai due corrispettivi considerati congiuntamente è pari ad Euro 250.000. In conformità alle disposizioni dell’IFRS 3 Revised , il corrispettivo complessivo di acquisizione del controllo è pari ad Euro 1.750.000.

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c) 2. Costi connessi all’acquisizione Una rilevante novità nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali riguarda i costi correlati all’acquisizione, quelli cioè, sia diretti che indiretti, sostenuti dall’acquirente per realizzare l’aggregazione.

I costi connessi all’acquisizione, in conformità alla versione Revised , sono contabilizzati come spese relative ai periodi in cui tali costi cono sostenuti e i servizi sono ricevuti. L’unica eccezione concerne i costi sostenuti per l’emissione dei titoli di debito o di capitale sostenuti al fine di effettuare operazioni di business combination, i quali sono rilevati in conformità alle disposizioni dello IAS 32 e dello IAS 39.

La versione precedente (2004) richiede che il costo di un’aggregazione aziendale comprenda anche qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale.

Febbraio 2011 44

d) Aggregazioni aziendali realizzate in più fasi Nell’ Ifrs 3 Revised i singoli investimenti effettuati dall’acquirente nel capitale dell’acquisita, prima della data di acquisizione del controllo, devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate”, allo IAS 31 “Partecipazioni in Joint venture” o allo IAS 39 “Strumenti finanziari”.

Solo nel momento in cui si ottiene il controllo, l’acquirente deve ricalcolare la partecipazione che deteneva in precedenza nell’acquisita al rispettivo fair value e rilevare nel conto economico un’eventuale perdita o utile risultante.

Laddove negli esercizi precedenti l’acquirente abbia già contabilizzato le variazioni di fair value della partecipazione di minoranza in un’apposita riserva di patrimonio netto (p.e. nel caso in cui la partecipazione fosse stata classificata come AFS). Al momento dell’acquisizione del controllo, il valore contabilizzato nella riserva dovrebbe essere registrato a conto economico, come se l’acquirente avesse direttamente realizzato la vendita della partecipazione nel capitale dell’acquisita già detenuta prima dell’aggregazione di imprese.

Nella precedente versione, l’acquirente doveva trattare ciascuna operazione di acquisizione di capitale separatamente ai fini della determinazione del goodwill.

Febbraio 2011 45

Esempio sulle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi – Ifrs 3 “Revised”

L’entità A acquista l’80% del capitale sociale dell’entità B in due fasi: 1. Nel 2010, l’entità A acquista il 15% del capitale sociale dell’entità B per un corrispettivo in disponibilità liquide pari ad €100.000. L’entità A classifica le azioni nel capitale di B come attività available for sale in conformità allo IAS 39. Dal 2010 al 2012, l’entità A riporta l’incremento del fair value pari a € 20.000 nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo “other comprehensive income”; 2. Nel 2013, l’entità A acquista un ulteriore 65% del capitale sociale dell’entità B per un corrispettivo in disponibilità liquide pari ad € 400.000. L’entità A ha determinato i fair value delle attività nette di B per un valore pari ad € 300.000. L’entità A sceglie di contabilizzare la partecipazione di minoranza in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette. Alla data di acquisizione del controllo dell’entità B, il 15% del capitale acquisito precedentemente nel 2010 ha un fair value pari ad € 125.000.

Nel 2011 l’entità A include € 25.000 nel conto economico, risultante da:

Conto Economico Utile precedente rilevato nell’ other comprehensive income (€ 120.000 - € 100.000) € 20.000

Utile per differenza tra fair value e valore contabile dell’investimento (€ 125.000 - € 120.000) € 5.000

Totale € 25.000

Febbraio 2011 46

Esempio sulle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi – Ifrs 3 “Revised”

Nel 2013, A rileva l’avviamento come segue : Avviamento

Fair value del corrispettivo ceduto per il controllo € 400.000

Partecipazione di minoranza (15% x € 300.000) € 45.000

Fair value delle partecipazioni possedute antecedentemente alla data di acquisizione del controllo € 125.000

€ 570.000

- Fair value delle attività nette dell’acquisita - € 300.000

Avviamento € 270.000

Febbraio 2011 47

e) Opzione di contabilizzare l’acquisizione aziendale secondo la teoria dell’entità

L’avviamento eventuale, emergente nel bilancio consolidato, è solo quello di pertinenza della capogruppo, determinato come differenza tra costo dell’acquisizione e attività nette acquisite rilevate al fair value.

La versione Revised consente anche l’applicazione del metodo di contabilizzazione che riflette l’adesione alla teoria dell’entità (entity theory), secondo la quale il gruppo è l’unica entità economica. Non si riscontra alcuna distinzione tra patrimonio netto della capogruppo e patrimonio netto delle minoranze.

Il goodwill, che rappresenta un’attività come le altre viene rilevato anche per la quota parte delle minoranze (full goddwill approach).

Il nuovo Ifrs 3 prevede, infatti che “l’acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Per ogni aggregazione aziendale, l’acquirente deve valutare qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value (valore equo) oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette.

.

L’Ifrs 3 del 2004 ha aderito, ai fini del consolidamento, alla teoria modificata della capogruppo (parent entity theory). Tale teoria dà rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantiene, parimenti la configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso.

Febbraio 2011 48

IFRS 3 (2004)

(A) Prezzo pagato meno

(B) Pro-quota di patrimonio netto a valori correnti dell’acquisita

(A) – (B) = Avviamento

IFRS 3 r (2008) (A) Costo per l’acquisizione

più (B) Ammontare delle interessenze

di minoranza più

(C) Fair value di qualsiasi investimento precedentemente detenuto

meno (D) Patrimonio netto a

valori correnti dell’acquisita

(A) +(B) +(C) – (D)= Avviamento

Febbraio 2011 49

Esempio sulla rilevazione dell’avviamento sia secondo la “parent entity theory” sia secondo la “entity theory”

L’entità A acquista, per un importo pari ad € 300.000, 80% delle azioni dell’entità B dall’entità C che precedentemente deteneva la quota totalitaria delle partecipazioni, Il fair value del 100% delle attività identificabili di B è pari ad € 310.000 ed il fair value delle passività identificabili di B è pari ad € 60.000. Il fair value dell’entità B è pari ad € 375.000. Si ipotizza che i valori contabili dell’entità A e B presentino i seguenti valori:

Entità A

Attività € 1.000.000

Patrimonio netto € 800.000

Partecipazione in B € 300.000 Passività € 500.000

Entità B

Attività € 150.000

Patrimonio netto € 90.000

Passività € 60.000

Febbraio 2011 50

Segue - Esempio sulla rilevazione dell’avviamento sia secondo la “parent entity theory” sia secondo la “entity theory”

Bilancio “post” aggregazione secondo la “parent entity theory”. Di seguito il bilancio consolidato dell’entità A, la quale sceglie di rilevare le partecipazioni di minoranza secondo la “parent entity theory”.

Entità A “Post business combination”

Attività € 1.310.000(1) Patrimonio netto € 850.000(3)

Avviamento € 100.000(2) Passività € 560.000(4)

1.  Attività = € 1.000.000 (attività dell’entità A) + € 310.000 (fair value delle attività dell’entità B);

2.  Avviamento = € 300.000 (costo dell’80% del capitale dell’entità B) – 80% (percentuale di partecipazione nel capitale dell’entità B) X € 250.000 (fair value delle attività nette identificabili di B);

3.  Patrimonio netto = € 800.000 (patrimonio netto dell’entità A) + 20% (percentuale del capitale delle minoranze) X € 250.000 (fair value delle attività nette identificabili di B);

4.  Passività = € 500.000 (Passività dell’entità A) + € 60.000 (fair value delle passività identificabili di B).

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La prima teoria conduce alla rilevazione dell’avviamento solo per la quota di spettanza della maggioranza (o capogruppo); la seconda, di contro, comporta la rilevazione del full goodwill, ossia dell’avviamento complessivo dell’azienda acquisita.

Segue - Esempio sulla rilevazione dell’avviamento sia secondo la “parent entity theory” sia secondo la “entity theory”

Bilancio “post” aggregazione secondo “l’economic entity theory”. Di seguito il bilancio consolidato dell’entità A, la quale sceglie di rilevare le partecipazioni di minoranza secondo “l’economic entity theory”.

Entità A “Post business combination”

Attività € 1.310.000(1) Patrimonio netto € 875.000(3)

Avviamento € 125.000(2) Passività € 560.000(4)

1.  Attività = € 1.000.000 (attività dell’entità A) + € 310.000 (fair value delle attività dell’entità B);

2.  Avviamento = € 375.000 (fair value dell’azienda B) – € 250.000 (fair value delle attività nette identificabili di B);

3.  Patrimonio netto = € 800.000 (patrimonio netto dell’entità A) + 20% (percentuale del capitale delle minoranze) X € 375.000 (fair value dell’entità B);

4.  Passività = € 500.000 (Passività dell’entità A) + € 60.000 (fair value delle passività identificabili di B).

Febbraio 2011 52

Valutazione degli interessi di minoranza La determinazione del fair value degli interessi di minoranza sarà agevole nel caso in cui i titoli azionari siano quotati su un mercato attivo. In mancanza, l’acquirente dovrà utilizzare altre tecniche valutative, tuttavia non specificate dall’IFRS 3 (§ B44). Il Board mette altresì in evidenza (§B45) che il fair value per azione può differire, se si considerano i titoli detenuti dalla maggioranza e quelli in mano alle minoranze, in quanto i primi presumibilmente includeranno un premio di controllo, oppure i secondi varranno meno della quotazione normale, in quanto vi sarà incluso uno sconto per mancanza di controllo (minority discount).

Eccezioni all’applicazione del metodo dell’acquisizione Il nuovo principio IFRS 3 pone alcune eccezioni all’applicazione del metodo dell’acquisizione per talune voci di bilancio che derivano dall’operazione di aggregazione di imprese.

Passività potenziali (§§ 22 – 23) La contabilizzazione delle passività potenziali alla data dell’acquisizione non segue le regole stabilite dallo IAS 37, perché l’acquirente deve sempre registrare a tale data una passività potenziale assunta nell’ambito dell’operazione di aggregazione se essa deriva da un’obbligazione attuale che sorge da eventi passati e se il suo fair value può essere attendibilmente determinato, anche se non è probabile che sia richiesto un flusso in uscita di risorse che incorporano benefici economici per soddisfare l’obbligazione.

Febbraio 2011 53

Imposte sul reddito La contabilizzazione e valutazione delle imposte differite riconducibili alle attività e passività acquisite nell’operazione di aggregazione deve essere fatta dall’acquirente sulla base di quanto stabilito dallo IAS 12 , Income taxes. Lo stesso principio deve essere preso a rifermento per la contabilizzazione e valutazione dei potenziali effetti fiscali di differenze temporanee e di riporti di perdite da parte dell’acquisito, esistenti alla data dell’acquisizione o che derivano dall’acquisizione stessa.

Benefici ai dipendenti (§26) Le passività e le eventuali attività patrimoniali relative a benefici ai dipendenti devono essere contabilizzate e valutate dall’acquirente in base a quanto stabilito dallo IAS 19, Employee Benefits.

Attività legate a indenizzi del venditore (§§ 27 – 28) E’ possibile che le parti contrattuali stabiliscano che il venditore indennizzi l’acquirente al verificarsi di particolari circostanze successive all’aggregazione, a questi sfavorevoli. L’acquirente deve contabilizzare un’attività per indennizzo, contestualmente alla contabilizzazione dell’elemento oggetto di indennizzo. Il metodo di valutazione dell’attività deve essere utilizzato per l’oggetto di indennizzo.

Febbraio 2011 54

Diritti riacquisiti (§ 29) Il diritto riacquisito nel contesto di un’aggregazione di imprese è un’attività immateriale identificabile separatamente che, come tale, l’acquirente deve contabilizzare distintamente dall’avviamento.

Piani di stock option (§ 30) L’acquirente deve valutare una passività o uno strumento di capitale che sorgono in virtù della sostituzione di un paino di stock option dell’acquisito con un piano di stock option dell’acquirente in base alle regole stabilite dall’IFRS 2, Share- based Payment.

Attività detenute per la vendita (§§ 31) Le attività o i gruppi di attività acquisiti nell’ambito dell’aggregazione di imprese, ma classificati come detenuti per la vendita alla data di acquisizione devono essere valutate secondo quanto stabilito dall’IFRS 5.

Febbraio 2011 55

Febbraio 2011 56

Gli IAS/IFRS non forniscono indicazioni sulle differenze contabili scaturenti da operazioni di riorganizzazione tra società del medesimo gruppo.

L’ASSIREVI ha emanato un orientamento preliminare (OPI 1) in cui si evidenzia che le business combinations fra soggetti sotto comune controllo sono escluse dall’ambito applicativo dell’IFRS3 e non esiste un altro principio internazionale che le disciplini esplicitamente.

In assenza di un principio che scaturisce espressamente il trattamento contabile da riservare ad un “fatto aziendale” – ai fini del perseguimento dell’obiettivo di rappresentare attendibilmente e fedelmente gli eventi gestionali d’impresa ai sensi dello IAS I.13 – si deve selezionare il principio contabile più idoneo in coerenza con la gerarchia stabilita dallo IAS 8.

Per le operazioni realizzate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo – nel presupposto che si tratti di operazioni di mera riorganizzazione prive di una significativa influenza sui flussi di cassa dei singoli soggetti – generalmente si applica il principio della c.d. continuità dei valori che consiste nella rilevazione:

i.  nello stato patrimoniale di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state da sempre unite; e

ii.  nel conto economico della somma dei conti economici delle società partecipanti all’operazione, avendo cura di eliminare le partite contabili tra le medesime società.

Febbraio 2011 57

Tabella n. 1 – Stato patrimoniale della società Alfa incorporante ATTIVITA’ PASSIVITA’

Partecipazione in Delta 1.000.000 Passività 500.000 Patrimonio netto 500.000

Totale Attività 1.000.000 Totale Passività/netto 1.000.000

Tabella n. 2 – Stato patrimoniale della società Delta incorporata ATTIVITA’ PASSIVITA’

Attività 700.000 Passività 100.000 Patrimonio netto 600.000

Totale Attività 700.000 Totale Passività/netto 700.000

Tabella n. 3 – Stato patrimoniale della società Alfa (incorporante)- post fusione ATTIVITA’ PASSIVITA’

Attività ex Delta 700.000 Passività 500.000 Differenza da annullamento 400.000 Passività ex Delta 100.000

Patrimonio netto 500.000 Totale Attività 1.100.000 Totale Passività/netto 1.100.000

Febbraio 2011 58

Tabella n.4 – Stato patrimoniale Alfa (incorporante) post fusione – ex art.2504 bis c.c. ATTIVITA’ PASSIVITA’

Attività 1.000.000 Passività 500.000 Avviamento 100.000 Passività ex Delta 100.000

Patrimonio netto 500.000 Totale Attività 1.100.000 Totale Passività/netto 1.100.000

Tabella n. 5 – Stato patrimoniale Alfa (incorporante) post fusione – ex OPI I ATTIVITA’ PASSIVITA’

Attività 700.000 Passività 500.000 Passività ex Delta 100.000 Patrimonio netto 500.000 Riserva negativa da fusione (400.000)

Totale Attività 700.000 Totale Passività/netto 700.000

Febbraio 2011 59

Febbraio 2011 60

La retrodatazione contabile e fiscale (in sintesi)

La retrodatazione

contabile

La retrodatazione

fiscale

Febbraio 2011 61

La retrodatazione contabile: il codice civile (art. 2504-bis c.c)

L’art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ. dispone: “la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva”.

Possono essere stabilite date anche anteriori, ma solo per gli effetti relativi:

–  alla data a partire dalla quale le azioni o quote assegnate della società che risulta dalla fusione (o di quella incorporante) partecipano agli utili;

–  alla “data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione” (o di quella incorporante) (art. 2504-bis, terzo comma, cod. civ.)

Febbraio 2011 62

La retrodatazione contabile: i principi contabili nazionali (OIC 4)

•  I principi contabili nazionali precisano in particolare che è possibile anticipare: −  “la data a partire dalla quale le azioni o quote attribuite in concambio

parteciperanno agli utili (retroattività reddituale); −  la data (che potrebbe essere diversa da quella precedente) dalla quale gli

effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni compiute dalle società incorporate o fuse, fino alla loro “estinzione”, saranno attribuite alla società incorporante o risultante dalla fusione. Tali operazioni sono, pertanto, rilevate, con le modalità che saranno precisate, anche nella contabilità e nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione (retroattività contabile).” (OIC 4 Fusione e scissione, paragrafo 4.3.1.1.).

•  Sempre i principi contabili nazionali registrano che, per la dottrina prevalente, non è possibile stabilire date distinte, una per la retroattività reddituale, un’altra per la retroattività contabile (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.2.) e aggiungono: “la retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell’incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell’incorporata nel periodo intercorrente tra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva data in cui si produce l’effetto reale della fusione.” (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.3.).

Febbraio 2011 63

La retrodatazione contabile: l’IFRS 3

• La retroattività reddituale e contabile risulta sconosciuta ai principi contabili internazionali. Questi infatti considerano le operazioni di fusione come una delle possibili forme di acquisizione delle aziende

– In altri termini L’IFRS 3, laddove impone di contabilizzare le aggregazioni ai fair value alla data di acquisizione può ben essere letto, in negativo, come divieto di contabilizzazione anteriormente alla data di acquisizione.

• In questa prospettiva, secondo tali principi, le fusioni vanno contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto: l’acquirente (società risultante dalla fusione o incorporante) rileva le attività, le passività, e le passività potenziali identificabili della società acquisita al relativo fair value (valore equo) alla data dell’acquisizione, con il relativo avviamento (IFRS 3, 14 e 36):

– la ratio sottesa all’IFRS 3, è nel senso di assimilare le operazioni di aggregazione aziendale alle cessione di aziende e proprio per tale motivo viene imposto il metodo dell’acquisto laddove, come noto, gli effetti di una cessione di azienda non possono essere rilevati anteriormente al perfezionamento dell’operazione (i.e.: alla data di passaggio dei diritti/obblighi relativi all’azienda).

Febbraio 2011 64

La retrodatazione contabile: l’IFRS 3 (segue)

• Stante quanto sopra, si è dell’opinione che vi sia un contrasto tra retrodatazione contabile degli effetti della fusione ai sensi del codice civile ed IFRS 3, sulla scorta di un’interpretazione sistematica di tale principio alla luce della ratio sottesa al medesimo, laddove lo stesso prevale sulle disposizioni codicistiche, avendo rango di fonte sopraordinata (essendo omologato con regolamento UE, rispetto al codice civile che ha forza e valore di legge ordinaria dello Stato Membro Italia).

• In ogni caso, dal punto di vista pratico, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche sopra esposte, basate sulla ratio del principio contabile internazionale, è indubitabile che applicare insieme la retrodatazione contabile e l’IFRS 3 comporta complicazioni amministrative di assoluto rilievo (ricostruzione dei dati contabili in maniera unitaria), che ne escludono comunque l’opportunità in specie ad aggregazioni complesse come quelle che riguardano società italiane che, per obbligo o facoltà, applicano gli IAS/IFRS

Febbraio 2011 65

La retrodatazione fiscale: art. 172 TUIR

• L’art.172, comma 9, del TUIR dispone che: – “L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante” .

• La relazione governativa, nel giustificarne la introduzione sulla base di una costante interpretazione, anche dell’Amministrazione finanziaria, così precisava:

– “Questa retroattività risponde ad incoercibili esigenze contabili – ed è infatti ammessa agli effetti contabili anche dalla direttiva comunitaria sulle fusioni n. 855 del 1978, art. 5 e 11 – e non può quindi non riflettersi nella sfera tributaria in un sistema di determinazione e imputazione del reddito sulla base delle scritture contabili. Nel recepire il principio si è tuttavia ritenuto necessario” …..”sottoporre la retroattività alla condizione che essa sia espressamente prevista nell’atto di fusione con l’indicazione della data di riferimento e stabilire che tale data non può essere anteriore, nei riguardi di ciascuna delle società fuse o incorporate, a quella di chiusura del suo ultimo esercizio o a quella, se più recente, di chiusura dell’esercizio della società incorporante”.

Febbraio 2011 66

La retrodatazione fiscale: l’OIC 4

L’OIC 4, paragrafo 4.3.1.3. dispone che: – “la retroattività contabile e quella fiscale sono strettamente collegate, perché il reddito d’impresa si determina in base al risultato economico che emerge dal bilancio, d’esercizio o infrannuale che sia.

Pertanto, se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all’inizio dell’esercizio dell’incorporata in cui si completa il procedimento di fusione) automaticamente ciò comporterà anche la retroattività fiscale, ossia l’attribuzione anche ai fini fiscali del risultato del periodo (utile o perdita) all’incorporante e la sua inclusione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi di quest’ultima”.

E ancora (OIC 4, cit. paragrafo 4.3.1.1.), la retroattività fiscale risponde alle seguenti esigenze: – “la possibilità di evitare la redazione, per il periodo che intercorre dall’inizio dell’esercizio a quella di effetto reale della fusione, di un apposito “bilancio di chiusura” per la società incorporata o fusa e di un’apposita distinta dichiarazione dei redditi; – “la possibilità di compensare perdite di tale periodo dell’incorporata con utili dell’incorporante, e viceversa, dovendo ambedue essere imputati al bilancio d’esercizio dell’incorporante successivo alla fusione”

Febbraio 2011 67

La retrodatazione fiscale

• In deroga alla efficacia della fusione con riferimento alla data di iscrizione del relativo atto di fusione al registro delle imprese, la retroattività fiscale è stata voluta per recepire normativamente e assecondare quella retroattività contabile che spesso veniva adottata nella prassi delle operazioni, per semplificarne la rilevazione.

• Non vi può essere dubbio che la norma fiscale recepisce la retrodatazione contabile eventualmente decisa sotto il profilo civilistico.

– Si dà in questo modo alla società risultante dalla fusione o incorporante la possibilità di presentare una sola dichiarazione dei redditi, riferita sia alla gestione propria, sia a quella dell’incorporata per la frazione di esercizio che va dall’inizio dell’anno alla data di efficacia giuridica della fusione.

• Sulla base di quanto sopra, l’OIC 4 prosegue rilevando come sia “sconsigliabile in quanto difficilmente gestibile, la soluzione opposta; vale a dire si potrebbe pattuire la sola retroattività fiscale ma non quella contabile”.

• Si ritiene vi siano elementi, con riferimento alla normativa fiscale, tali da indurre a ritenere che in ipotesi di applicazione dell’ IFRS 3, la sola retrodatazione fiscale, (in quanto, abbiamo visto, la retrodatazione contabile non è possibile ai sensi dell’IFRS 3) sia non solo sconsigliabile (onere amministrativo), ma verosimilmente in contrasto con l’ordinamento tributario (mancato rispetto dell’ordinamento tributario).

Febbraio 2011 68

La retrodatazione fiscale (segue)

• Il sistema di determinazione del reddito d’impresa è fondato sul principio di derivazione (art. 83 del TUIR), sui risultati del conto economico e più in generale sui dati di una contabilità e di un bilancio approvati da parte dell’organo a ciò deputato [assemblea dei soci ovvero consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi dell’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. b), c.c.].

– Per contro, nell’ipotesi di sola retrodatazione fiscale, la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi che l’acquirente andrebbe a presentare anche per la gestione dell’acquisita non troverebbe fondamento nella contabilità, bensì in evidenze extracontabili e quindi prive di quei requisiti formali che si associano alla contabilità che trova riflesso nel bilancio di esercizio.

• La retrodatazione solo fiscale comporterebbe la necessità di predisporre, in via extracontabile e per le sole esigenze fiscali, una contabilità dell’acquirente che recepisca in maniera unitaria le operazioni di gestione dell’acquisita effettuate dalla data cui si vuole fare retroagire (es. 1° gennaio) solo fiscalmente l’operazione fino alla data di efficacia giuridica della medesima (es. 1° aprile).

– In altri termini i dati contabili andrebbero ricostruiti in maniera unitaria, proprio per realizzare quella unica gestione contabile che si produce nel caso della retroattività contabile e che deve stare alla base della retroattività che si pretende di realizzare sotto il profilo fiscale

Onere amministrativo

Mancato rispetto dell’ordinamento

tributario

Febbraio 2011 69

La retrodatazione fiscale: conclusione

• L’art. 172, comma 9, TUIR, letto alla luce della relazione governativa (all’art. 123 TUIR ante D.Lgs. 344/2003) e del principio di derivazione di cui all’art. 83 TUIR rende sostenibile, quale assunto implicito nel medesimo, la circostanza per cui la retrodatazione fiscale è ammissibile solo se coeva alla retrodatazione contabile di cui al combinato disposto degli artt. 2504-bis, comma 2, e 2501-ter, comma 1, n. 6) c.c..

• Inoltre la mancanza di precedenti sulla problematica in esame va ricondotta alla circostanza che sia la prassi che la dottrina che si sono occupate dell’argomento hanno sempre associato la retroattività fiscale a quella contabile.

Febbraio 2011 70

Febbraio 2011 71

La neutralità fiscale della fusione

Febbraio 2011 72

La neutralità fiscale della fusione:l’applicazione dell’art. 172 TUIR

• Non v’è dubbio che tale disposizione è stata redatta dal legislatore fiscale avendo a mente la neutralità anche civilistica della fusione (ai sensi dell’OIC 4 e dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c.) e pertanto, sotto tale profilo, la previsione in esame non appare adeguata alla contabilizzazione delle fusioni con il metodo dell’acquisto (ai sensi dell’IFRS 3) cui sarebbe più consona una coerente qualificazione fiscale in termini di operazione di realizzo (v. imponibilità delle plusvalenze)

Art. 172 TUIR

• “La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate,” …..(art. 172, comma 1).

• “Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.” (art. 172, comma 2).

Febbraio 2011 73

La neutralità fiscale della fusione: l’applicazione dell’art. 172 TUIR (segue)

• Peraltro, va pure rilevato che una qualificazione fiscale della fusione quale operazione di realizzo può conseguire unicamente ad una modifica normativa, e non ad un’interpretazione, posto che in diritto tributario rileva la forma giuridica; ciò nel senso che operazioni aventi la stessa sostanza economica possono avere conseguenze fiscali differenti in ragione della sola forma giuridica; si pensi al caso, di attualità a seguito della riforma fiscale ex D.Lgs. 344/2003, della società A che vuole vendere uno dei propri rami d’azienda alla società B;

–  se A cede a B il ramo d’azienda, la plusvalenza emergente in capo ad A, quale differenza tra prezzo di cessione e valore fiscale riconosciuto del ramo d’azienda, è soggetta ad IRES in misura piena;

–  se A conferisce in regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR il ramo d’azienda alla newco C e quindi cede la partecipazione totalitaria così ricevuta in C a B, la plusvalenza emergente da tale cessione è esente per l’84%, ai sensi dell’art. 87 TUIR (e l’intera operazione è dichiarata dall’art. 176, comma 3, TUIR come non elusiva ai fini dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973)(1).

Febbraio 2011 74

La neutralità fiscale della fusione:l’applicazione dell’art. 172 TUIR (segue)

• Tanto premesso può concludersi nel senso che la neutralità fiscale della fusione ex art. 172 TUIR è sicuramente applicabile anche alle aggregazioni aziendali soggette all’IFRS 3

– In tal senso l’incremento dei valori contabili delle attività dell’acquisita, a seguito della loro iscrizione al fair value, nei limiti del costo sostenuto per l’acquisizione, secondo quanto previsto dall’IFRS 3, non può avere riconoscimento fiscale. Dette attività e passività debbono invece essere valutate fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso l’acquisita, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi dell’acquirente i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV).

• Tale applicazione conduce alla gestione di un onerosissimo doppio binario tra valori fiscali dell’acquisita ante fusione e valori contabili post fusione, talora radicalmente ingestibile (ad esempio in caso di imputazione del disavanzo alla voce “crediti”, ove l’assoluta difficoltà di un doppio binario civilistico-fiscale è ben evidenziata dall’art. 106, comma 3, TUIR il quale, per gli enti creditizi e finanziari, parametra le svalutazioni deducibili ai “crediti risultanti in bilancio”).

Febbraio 2011 75

La neutralità fiscale della fusione: ipotesi interpretative per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori a seguito dell’iscrizione a fair value

• Non sembra potersi invocare, al fine di rinvenire una soluzione operativa adatta alle esigenze imprenditoriali, alcuna interpretazione analogica delle disposizioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 38/2005 (c.d. “decreto IAS”)

–  Va considerato infatti che le disposizioni del D.L. n. 38 sono tutte disposizioni speciali, o perché modificano specifiche disposizioni del TUIR (art. 11) o perché definiscono una disciplina transitoria per le rilevazioni contabili effettuate in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionale (art. 13), e in quanto tali, ove pure contenessero un principio di riconoscimento fiscale delle rilevazioni contabili effettuate sulla base dei principi internazionali, non consentirebbero una interpretazione analogica

• Potrebbe sostenersi ancora che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti trova fondamento proprio nei principi contabili internazionali che, come evidenziato, configurano le operazioni di aggregazione aziendale alla stregua di operazioni di acquisto di un’azienda.

–  Proprio perché l’acquisizione ha comportato la rilevazione di un costo per l’acquisto (imputato poi alle attività e alle passività della società acquisita in base al fair value delle stesse), sarebbe corretto considerare questo stesso costo fiscalmente rilevante, sulla base del principio di derivazione, così come pacificamente riconosciuto in ogni ipotesi di acquisto di un’azienda.

–  Anche questo argomento però non convince perché nella fattispecie l’acquisto dell’azienda è realizzato mediante un atto di fusione, e le fusioni hanno una loro specifica disciplina fiscale. Pur se la contabilità registra un acquisto d’azienda fiscalmente occorre tenere conto della diversa impostazione stabilita dalla norma fiscale.

Febbraio 2011 76

La neutralità fiscale della fusione: proposte di modifiche legislative

• Per superare le criticità sopra evidenziate è necessario un intervento legislativo, ad esempio introducendo una disposizione che consenta l’affrancamento – tramite pagamento di imposta sostitutiva ovvero assoggettamento all’IRES - del disavanzo emergente dalla fusione ed imputato a maggiori valori dei beni dell’incorporata, in maniera analoga all’abrogato art. 6, comma 1, D.lgs. n. 358/1997

–  Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 358/1997: “I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all’imposta sostitutiva indicata nell’art. 1”

–  ciò consente di affrancare a pagamento proprio quei cespiti per i quali è assai oneroso se non ingestibile il doppio binario civilistico fiscale (es.: crediti, titoli)

• Si segnala infine che la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi 242-249, L. n. 296/2006) ha previsto, a determinate condizioni (tra cui un’apposita istanza di interpello), il riconoscimento fiscale (gratuito), sia ai fini IRES che IRAP, del valore dell’avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali (materiali e immateriali) a seguito dell’imputazione a bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare fino ad un massimo di 5 milioni di euro : si tratta, con ogni evidenza, di una norma che potrebbe essere risolutiva per le PMI e non certo per le società di maggiori dimensioni (v. Circ. Min. AdE n.16/E del 21 marzo 2007).

Febbraio 2011 77

Febbraio 2011 78

La deducibilità dei costi di fusione

Febbraio 2011 79

La deducibilità dei costi di fusione

• L’analisi che segue non può che partire da un punto fermo: i costi in esame, configurandosi come componenti (negativi) di reddito inerenti all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 109, primo comma, TUIR, citato, sotto il profilo dell’“an”, sono senz’altro costi deducibili.

• Resta tuttavia aperta e tutt’altro che scontata la determinazione del “quando” e, di conseguenza, relativamente alla quota riferibile al singolo esercizio, anche del “quantum”.

• Rispetto alla prima osservazione, si evidenzia che le diverse modalità di rappresentazione in bilancio non possono incidere in maniera così profonda da sovvertire il punto relativo all’“an” (e da rendere quindi irrilevante ogni questione circa il “quando” ed il “quantum”).

• In particolare, non sarebbe ragionevole ipotizzare che dall’applicazione dei principi contabili internazionali possa derivare l’effetto di non potere dedurre questi costi.

• Un’interpretazione di questo tipo si porrebbe in contrasto con la “ratio” di neutralità ispiratrice del d.lgs. n. 38/2005.

Febbraio 2011 80

I costi di fusione-acquisizione: confronto tra i criteri di contabilizzazione previsti dai principi contabili domestici e quelli previsti dai principi contabili internazionali

•  I costi sostenuti per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione rientrano nella categoria generale dei “costi di impianto ed ampliamento” (cfr. Documento OIC, 30 maggio 2005, n. 24).

• Per questo tipo di costi, l’art. 2426, n. 5, cod. civ. stabilisce che la loro iscrizione all’attivo patrimoniale è consentita (previo consenso del collegio sindacale, se esistente) quando gli stessi hanno un’utilità pluriennale.

– in questo caso, il relativo ammortamento deve essere completato entro un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

– fino a che l’ammortamento di questi costi non si è esaurito, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzato.

– mentre l’integrale imputazione al conto economico, rispondendo ad un criterio di (massima) prudenza, non presenta, in genere, profili di criticità, la capitalizzazione richiede una dimostrazione rigorosa dell’effettiva utilità futura.

Imprese che applicano i

principi contabili nazionali

Imprese che applicano i

principi contabili internazionali

•  Il principio IAS n. 38 stabilisce che possono essere iscritti fra le immobilizzazioni immateriali soltanto i costi di sviluppo (purché rispettino determinate condizioni), mentre i costi di ricerca generica, pubblicità, impianto ed ampliamento devono essere obbligatoriamente ed integralmente imputati al conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti (v. ad esempio incorporata).

• Con riferimento ai costi di un’aggregazione aziendale l’Ifrs 3 stabilisce che rientra nel concetto di “costo” dell’aggregazione aziendale “qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione, quali i compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l’aggregazione”

Febbraio 2011 81

Tesi 1: deducibilità dei costi di fusione ai sensi dell’art. 108 co. 3 TUIR

Art. 108 TUIR (co. 3)

•  Anche se la norma non prevede espressamente alcun rinvio alla legge civile, sembra pacifico che l’individuazione delle spese citate al comma 3 dell’art. 108 debba avvenire facendo riferimento ai criteri civilistici ordinari ed in specie a quelli previsti dalle disposizioni di cui all’art. 2426, n. 5, cod. civ.(v. per esempio i costi di impianto ed ampliamento laddove, secondo quanto chiarito dai principi contabili nazionali, rientrano in questo concetto anche i costi sostenuti dall’impresa in relazione ad operazioni straordinarie, quali le fusioni, le scissioni ed i conferimenti (cfr. Documento OIC n. 24)

“Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ….”

Imprese che applicano i principi contabili nazionali

•  Continuano a dedurre i costi di impianto ed ampliamento in funzione dei criteri civilistici di imputazione del costo al conto economico (art. 108 co. 3, primo periodo, imputazione per intero ovvero quota ammortamento). −  Il collegamento “necessario” tra norma fiscale e norma civile comporta che al

regime civilistico del costo consegue linearmente quello fiscale (v. regole della “dipendenza” e della “imputazione” recate rispettivamente dagli artt. 83 e 109, quarto comma, TUIR)

Imprese che adottano i principi IAS

•  Prevista una deduzione “rigida”, cioè in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi (art. 108, co. 3 secondo periodo)

Febbraio 2011 82

Tesi 1: deducibilità dei costi di fusione ai sensi dell’art. 108 co. 3 TUIR (segue)

• Il problema è ora di verificare se i costi sostenuti per realizzare operazioni di fusione di tipo “acquisitivo” dalle imprese che applicano i principi IAS rientrano nel campo di applicazione dell’art. 108, terzo comma, TUIR, nonostante la relativa contabilizzazione non comporti, come notato, il loro passaggio diretto per il conto economico, ma la loro destinazione ad incremento dei valori di libro del compendio patrimoniale incorporato.

• Ciò in quanto il legislatore fa testuale riferimento “alle medesime spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali” (art. 108, co. 3, TUIR) lasciando il dubbio che il legislatore abbia voluto disciplinare unicamente i costi che in applicazione dei principi IAS, vengono imputati al conto economico nell’esercizio di sostenimento.

– Se questa tesi fosse corretta l’art. 108 comma 3 TUIR non sarebbe applicabile ai costi di fusione in esame

Le spese di fusione in commento possono essere considerate spese capitalizzabili ?

Nella fusione acquisitiva non c’è una capitalizzazione vera e propria dei costi di aggregazione in quanto gli stessi perdono la

loro individualità per confluire nel complessivo “fair value”.

Febbraio 2011 83

Tesi 1: elementi a supporto con la tesi che comprende i costi di fusione per le imprese che applicano gli IAS/IFRS nel campo di applicazione dell’art. 108 co. 3

Art. 109 (comma 4)

“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:

a) (omissis) b) ….quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.”

D.Lgs n. 38/2005 se l’obiettivo primario del legislatore del D.lgs 38/2005 è quello di assicurare la neutralità dell’imposizione tra le imprese che applicano i principi contabili internazionali e quelli che non li applicano, allora deve essere privilegiata la lettura che comprende nel campo di applicazione della norma in esame anche il caso, assolutamente particolare, dei costi di fusione soggetti alla disciplina contabile del principio IFRS n. 3

Si può sostenere che la novella recata dall’art. 108, terzo comma, d.P.R. n. 917, citato, costituisce una norma tributaria autonoma e del tutto indipendente dall’applicazione dei criteri contabili, vale a dire

proprio quella “disposizione di legge” (v. art. 109, comma 4) in base alla quale è possibile operare la deduzione del costo indipendentemente dai connessi profili contabili (c.d. “logica della

forfettizzazione” che assume una posizione autonoma rispetto al funzionamento ordinario del sistema che si fonda sul principio della derivazione).

Febbraio 2011 84

Tesi 1: elementi in contrasto con la tesi che comprende i costi di fusione, per le imprese che applicano gli IAS/IFRS, nel campo di applicazione dell’art. 108 co. 3

Modifiche normative introdotte

dall’art. 37, comma 47, d.l. 223/2006

•  il legislatore ha incluso anche i costi per studi e ricerche di sviluppo (ma non anche quelli di impianto ed ampliamento), di cui all’art. 108, comma 1 TUIR, nell’elencazione tassativa dei casi in cui la deduzione può essere operata in via extra-contabile (art. 109, quarto comma, lett. b), TUIR)

• Secondo quanto indica l’Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. AdE n.4 agosto 2006, n. 28/E), questa modifica normativa è stata introdotta per consentire la deduzione dei costi di ricerca e sviluppo ai soggetti che per facoltà o per obbligo li abbiano capitalizzati a prescindere dal loro transito per il conto economico.

•  In questa logica, si può quindi sostenere che, in mancanza di una norma “ad hoc”, la deduzione è condizionata dal passaggio del costo per il conto economico, tanto da negare all’art. 108, terzo comma, TUIR, rilevanza di norma tributaria autonoma rispetto ai criteri di contabilizzazione dei costi.

 Contro la tesi sopra proposta può trarsi spunto dalla R.M. 11 agosto 1995, n. 235/E, la quale ha confermato che, quando un costo non può essere imputato al conto economico e questa impossibilità “tecnica” deriva dall’applicazione di una disposizione di legge, allora si rientra nel campo di applicazione della deroga prevista dall’art. 75 [ora 109], comma 4, TUIR, che consente la deducibilità a prescindere dal passaggio per il conto economico (cfr. R.M. 22 marzo 1999, n. 46/E). Nel caso in esame, può essere ravvisata nell’IFRS 3 (omologato con Reg. UE) la disposizione di legge che impedisce l’imputazione a conto economico dei costi in parola.

 Peraltro, anche a voler seguire l’impostazione della Circ. 28/E/2006, la stessa concerne unicamente il comma 1 dell’art. 108, e non il successivo comma 3.

Febbraio 2011 85

Tesi 1: conclusioni

• Stante quanto riportato nelle slide precedenti è ragionevole ritenere che i costi in commento possono essere dedotti dal reddito d’impresa in applicazione dell’art. 108 terzo comma e della deroga prevista dall’art. 109, quarto comma, lett. b), TUIR (“quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”).

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Tesi 2: deducibilità dei costi di fusione mediante riconoscimento fiscale dei maggiori valori di libro attribuiti ai cespiti

•  In base a questa tesi, dato che i costi di fusione contabilizzati secondo i criteri fissati dal principio IFRS n. 3 si trasformano in capo all’incorporante in un (corrispondente) maggiore valore dei beni relativi al patrimonio dell’incorporata, la loro deducibilità ontologica (punto fermo non discutibile) fa sì che sia possibile riconoscere fiscalmente i maggiori valori attribuiti ai cespiti incorporanti per la quota corrispondente ai costi medesimi.

– Di conseguenza, si potrà avere la loro deduzione sotto forma di ammortamento o maggiori minusvalenze o perdite, ovvero la loro concorrenza alla determinazione del reddito sotto forma di minori plusvalenze, ricavi, proventi, etc.

•  In tale ottica l’acquirente si troverebbe a scegliere liberamente su quali beni allocare i maggiori valori fiscalmente riconosciuti

– una problematica di questo tipo si è già presentata in passato, quando era in vigore la disciplina recata dall’art. 6, secondo comma, d.lgs. 7 ottobre 1997, n. 358, che consentiva il riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento al ricorrere di talune condizioni;

– questa regola di libertà è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate anche molto di recente, a commento delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 242 – 249, l. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

•  In specie, l’Agenzia ha chiarito che quando il disavanzo (da concambio) generato per effetto dell’aggregazione aziendale eccede l’importo di cinque milioni di euro, spetta al contribuente di individuare i beni “rivalutati”, comunicando la sua libera scelta nell’istanza autorizzativa da presentare all’Agenzia delle Entrate (cfr. C.A.E. 21 marzo 2007, n. 16/E, par. 4.1).

•  In questi termini, risulta corretto ritenere che sia l’acquirente a scegliere discrezionalmente a quali elementi del patrimonio dell’acquisita imputare convenzionalmente i costi di fusione, con l’effetto di rendere i maggiori valori iscritti fiscalmente riconosciuti, fermo l’onere di compilare adeguatamente il prospetto di riconciliazione previsto dall’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 172, TUIR

Febbraio 2011 87

La comparazione delle due tesi Tesi 1:

deducibilità dei costi di fusione ai sensi dell’art. 108 co. 3 TUIR

Tesi 2: deducibilità dei costi di fusione mediante

riconoscimento fiscale dei maggiori valori di libro attribuiti ai cespiti

Entrambe le tesi hanno la capacità di assicurare l’“an” ed il “quantum della deducibilità dei costi in esame (“rectius”, per la seconda tesi: la loro rilevanza fiscale). Tuttavia per quanto concerne le modalità concrete della deduzione (“rectius”, per la seconda tesi: del concorso alla formazione del reddito d’impresa), mentre gli effetti della prima tesi sono uniformi/costanti,

quelli della seconda sono “erratici”/casuali.

• La tesi n. 1 comporta l’applicazione di una regola unitaria/rigida, evidentemente ispirata ad un criterio statistico (più o meno discutibile) di normalità, in ragione del quale il legislatore ha presunto che, mediamente, questi costi vengano dedotti nell’arco di un quinquennio;

•  La tesi n. 2 si presenta “erratica”, dato che la concreta attuazione delle modalità concrete della deduzione è rimessa a fattori tanto discrezionali, quanto casuali.

•  In questo senso:   non è affatto detto che i costi di fusione mantengano un regime

fiscale di deduzione in senso proprio, potendo anche – in ipotesi – essere imputati ad incremento del valore di beni non ammortizzabili e, quindi, andando a concorrere alla determinazione del reddito d’impresa non in quanto costi pluriennali, ma in termini di minori plusvalenze o ricavi (o maggiori minusvalenze o perdite), se e quando tali beni manifesteranno effetti reddituali (ad esempio, quando un immobile patrimoniale sarà oggetto di cessione);

  se questi costi vengono imputati ad incremento del valore dei cespiti ammortizzabili, la tempistica della loro deducibilità può variare – anche di molto – a seconda del regime proprio del singolo cespite

La prima tesi risulta preferibile in quanto il principio di uguaglianza (“rectius”: di neutralità dell’introduzione dei principi contabili internazionali) viene rispettato in misura tanto più rigorosa, quanto più

uniformi sono i profili relativi alle modalità concrete della deduzione

Febbraio 2011 88

Febbraio 2011 89

Gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione

• Si tratta, essenzialmente, di costi tesi a superare le (pressoché inevitabili) inefficienze derivanti dal fatto che, a seguito della fusione-aggregazione, si vengono a creare duplicazioni di posizioni/asset relative alle strutture aziendali.

• Pertanto, al fine di ripristinare una funzionalità aziendale fisiologica o di prevenire l’insorgere di diseconomie non sostenibili, le imprese sostengono costi di integrazione (v. per esempio costi per la riduzione del numero dei posti di lavoro e la conseguente uscita dall’azienda di personale dipendente)

•  In pratica detti costi corrispondono all’attuazione pratica del piano industriale di riorganizzazione. Sono costi che conseguono all’attuazione dell’operazione di aggregazione e sono pertanto inclusi nel costo di aggregazione

Costi di aggregazione aziendale

Gli altri costi di ristrutturazione

aziendale sostenuti ante e

post fusione

• Sono i costi che sono stati già oggetto di commento al paragrafo precedente

– tali costi hanno ad oggetto lo studio degli effetti della fusione, secondo le varie, possibili prospettive. In altre parole sono costi che attengono alla progettazione dell’operazione (v. perizie, due diligence, etc.), concorrono cioè a causare/generare l’operazione stessa

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Gli altri costi di ristrutturazione aziendale sostenuti ante e post fusione

•  Il regime fiscale dei costi in commento dipende dalla loro specifica natura civilistica ed in specie dalla natura civilistica attribuibile in ragione di principi contabili domestici.

– se si appura che, secondo il principio contabile domestico (OIC n. 24), si tratta di costi pluriennali, allora non può che trattarsi proprio di quei costi “non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali” rientranti espressamente) nel campo di applicazione dell’art. 108, terzo comma, TUIR.

– diversamente, cioè se si appura che, secondo l’OIC 24, non si tratta di costi pluriennali, ma d’esercizio, la impossibilità di procedere alla loro capitalizzazione non dipende dai (soli) principi IAS/IFRS, dunque non torna applicabile l’art. 108, terzo comma, TUIR. Tanto che, in base al principio di derivazione, la deducibilità civilistica coincide perfettamente con quella fiscale.

OIC 24

• I costi in esame non rientrano in un’unica categoria • La capitalizzazione dei costi in commento risulta subordinata alla – peraltro molto rigorosa – condizione di fornire la dimostrazione, da parte degli amministratori/redattori del bilancio d’esercizio, che si tratta di costi aventi una effettiva capacità di riflettere la loro utilità relativamente a più periodi (v. consenso del collegio sindacale ex art. 2426 n. 5 c.c.)

IAS 38 • I costi in esame in nessun caso possono essere capitalizzati, essendo considerati di competenza del solo esercizio in cui vengono sostenuti

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Febbraio 2011 92

La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente

• La ratio di neutralità fiscale della fusione, che porta all’applicazione dell’art. 172 TUIR anche alle fusioni costituenti business combination (cfr. retro), comporta peraltro l’adattamento di taluni termini presenti in detta disposizione avendo riguardo alla contabilizzazione dell’operazione ai sensi dei principi contabili nazionali. Così, ad esempio:

– avuto riguardo alle differenze di fusione da concambio (le sole necessarie in fusioni costituenti aggregazioni aziendali ai sensi dell’IFRS 3), richiamate dall’art. 172, comma 2, TUIR, con l’espressione “disavanzo/avanzo di fusione da concambio” non si intende la differenza negativa (disavanzo) ovvero positiva (avanzo) tra somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse e patrimonio netto della società risultante (in caso di fusione propria) ovvero tra patrimonio netto contabile dell’incorporata ed aumento di capitale dell’incorporante a servizio della fusione, bensì, ai sensi dell’IFRS 3, per disavanzo/avanzo di concambio da fusione si intende la differenza positiva (disavanzo) ovvero negativa (avanzo) tra costo dell’aggregazione (in particolare, fair value delle azioni emesse in concambio) e patrimonio netto contabile dell’entità acquisita(1)(nel costo dell’aggregazione, ai fini dell’art. 172 TUIR, non sono stati inclusi i costi accessori della fusione in quanto soggetti alla disciplina dell’art. 108, comma 3, TUIR - cfr. par. “la deducibilità dei costi di fusione” – e quindi rilevanti, a fini fiscali, non come componenti del patrimonio netto bensì come spese riferibili a più esercizi – e, in secondo luogo, perché tali costi non rappresentano un incremento di patrimonio netto – cfr. retro, pag. 22)

– con riferimento, invece, al richiamo all’ “aumento di capitale” ed all’ “avanzo… da concambio” di cui all’art. 172, comma 6, TUIR (in tema di ricostituzione delle riserve dell’incorporata nel patrimonio netto dell’incorporante), gli stessi, alla luce dell’IFRS 3, possono essere intesi come equivalenti all’aumento di patrimonio netto pari al costo dell’aggregazione (fair value delle azioni emesse in concambio, escludendo i costi di fusione per quanto sopra osservato) laddove le prime due grandezze rappresentano, al pari della terza, l’incremento di patrimonio netto derivante dall’operazione

Febbraio 2011 93

La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente (segue) Art. 172, comma 5 TUIR “Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza”

Art. 172, comma 6 TUIR “All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.“

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La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente (segue)

L’art. 172, comma 5, TUIR distingue tre tipologie di riserve oggetto di ricostituzione: a)  quelle tassabili in ogni caso qualora non ricostituite (si tratta di ipotesi peculiari ed

abbastanza infrequenti nella pratica, quali ad esempio: fondi sopravvenienze attive ex art. 55, comma 4, TUIR ante D.Lgs. 344/2003, riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67, comma 3, TUIR ante D.Lgs. 344/2003):

b)  quelle tassabili solo in caso di distribuzione (esempi: riserve da rivalutazione ex L. 576/1975, 72/1983, 408/1990 e 413/1991; riserve da “condono” ex art. 15, comma 10, D.L. 429/1982 convertito in L. 516/1982 – c.d. “manette agli evasori”)

c)  quelle sub b) che, anteriormente alla fusione, siano state imputate al capitale della società fusa/incorporata

  Circa le riserve sub a) (tassabili in ogni caso), per escludere la tassazione delle stesse occorre ricostituirle nell’esatto ammontare presso la società incorporante/risultante dalla fusione; a tal proposito, l’art. 172, comma 5 TUIR prevede che tale ricostituzione sia effettuata “prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo di fusione”; ora, la contabilizzazione ai sensi dell’IFRS 3 esclude in radice l’emersione di una differenza assimilabile all’avanzo di fusione (quale differenza positiva tra patrimonio netto contabile dell’incorporata ed aumento di capitale dell’incorporante a servizio della fusione), per cui, laddove volesse identificarsi un precetto avente analoga ratio (ma si tratta di mera indicazione di best practice, che per diventare precetto fiscale dovrebbe essere puntualmente normata – n.d.r.), potrebbe ipotizzarsi l’utilizzo prioritario della riserva (di norma, sovrapprezzo azioni) che accoglie la differenza tra fair value delle azioni emesse in concambio e valore nominale di tali azioni

Febbraio 2011 95

La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente (segue)

  Circa le riserve sub b) (tassabili solo in caso di distribuzione), l’art. 172, comma 5 TUIR prevede l’obbligo di ricostituzione (pena la tassazione) solo “se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione” (al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute)   Ora, mentre la prima ipotesi è tecnicamente impossibile, in quanto applicando l’IFRS 3 non

può emergere alcun avanzo di fusione, la seconda è possibile, ben potendo accadere che il numero delle azioni emesse dall’incorporante (e quindi il relativo valore nominale) sia di ammontare tale (stante ad esempio l’elevato valore effettivo dell’incorporata rispetto al capitale sociale della medesima) che l’aumento di capitale a servizio della fusione è superiore alla somma dei capitali sociali delle società partecipanti ante fusione, intendendo per aumento di capitale, alla luce dell’IFRS 3, l’aumento di patrimonio netto pari al fair value delle azioni emesse in concambio; pertanto, le riserve in parola vanno ricostituite (pena l’immediata tassazione in caso di distribuzione del capitale e del sovrapprezzo azioni – se l’aumento del patrimonio pari al fair value delle azioni emesse eccede la somma dei capitali sociali delle società partecipanti

  Con riguardo alle riserve sub c), non vi sono particolarità connesse all’IFRS 3, posto che le stesse comportano un vincolo fiscale su una quota del capitale sociale, tale che laddove lo stesso venga ridotto ai sensi dell’art. 2445 c.c. (il quale, nella formulazione post D.Lgs. 6/2003, non menziona più il termine “esuberanza” posto che la stessa andava riferita quale esuberanza non del solo capitale, quanto dell’intero patrimonio rispetto all’attività sociale) per tale importo si ha concorso al reddito imponibile.

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La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente (segue)

  Effettuata la ricostituzione delle riserve sub a), b) e c), rileva l’art. 172, comma 6 TUIR al fine di identificare la fiscalità dell’incremento di patrimonio netto, conseguente alla fusione, per la parte che eccede la ricostituzione delle citate riserve; si fa riferimento all’intero incremento di patrimonio netto, e non al solo capitale, posto che

  Per ipotesi similari, pure possibili applicando i principi contabili nazionali (i.e. incremento del patrimonio dell’incorporante superiore al patrimonio netto dell’incorporata), l’abrogato art. 6, comma 1, D.Lgs. 358/1997, prevedeva che “l'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considerava formato con utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e),” TUIR (ante D.Lgs. 344/2003)”: ciò perché, se qualificato come riserva di capitale, tale incremento, in caso di distribuzione di riserve di capitale, proprio perché eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avrebbe costituito reddito imponibile per i soci (cfr. art. 47, comma 5, TUIR vigente “tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”); per contro, essendo formato con utili, ciò dava luogo all’attribuzione del credito d’imposta, limitandosi di conseguenza la doppia tassazione

  La ratio della citata norma giustifica un’applicazione dell’art. 172, comma 6 TUIR all’intera differenza positiva tra incremento del patrimonio dell’incorporante e patrimonio netto dell’incorporata (per la parte non già imputata a riserve ai sensi dell’art. 172, comma 5), essendo ratio della disposizione in commento l’introduzione di una regola convenzionale che esclude valutazioni discrezionali delle aziende nell’attribuire la natura fiscale (riserve di capitale ovvero di utili) agli incrementi di patrimonio netto conseguenti ad operazioni di fusione

  Diversamente argomentando, l’espressione “aumento di capitale “ e “avanzo da concambio” di cui all’art. 172, comma 6, riferita alla contabilizzazione in continuità di valori, può essere intesa come equivalente all’incremento di patrimonio netto derivante dall’applicazione dell’IFRS 3, pari al fair value delle azioni emesse in concambio (si veda la prima slide del presente paragrafo).

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La ricostituzione delle riserve dell’acquisita presso l’acquirente (segue)   Tanto premesso, non si ritiene condivisibile un’interpretazione letterale dell’art. 172,

comma 6, avendo riguardo al solo incremento di capitale sociale; ciò comporterebbe (posto che verosimilmente l’incremento di capitale sociale non eccederebbe le riserve ricostituite ex comma 5) che all’eccedenza in argomento andrebbe attribuita a fini fiscali la medesima natura civilistica (che è quella di una riserva sovrapprezzo azioni, e dunque una riserva di capitale ex art. 47, comma 5, TUIR(1))

  Ciò posto, la disposizione citata (art. 172, comma 6, TUIR) – nell’interpretazione qui condivisa - prevede che all’incremento di patrimonio netto dell’incorporante, eccedente le riserve ricostituite ex comma 5, va attribuita la natura fiscale del capitale sociale e delle riserve della società incorporata secondo un criterio di proporzionalità

  Da ultimo, si ricorda che l’art. 172, comma 6 in parola costituisce conferma normativa di quanto ritenuto da parte della dottrina, dal SeCIT (relazione sull’attività svolta nel 1992) e dalla stessa Amministrazione finanziaria (Ris. Min. finanze n. 317 del 2 ottobre 2002, con riferimento alle scissioni)

(1) Si esclude che la riserva in parola possa essere assimilata a riserve da rivalutazione (fiscalmente tassabili in caso di distribuzione) perché queste sono espressione di una valutazione intrasoggettiva, interna, laddove l’operazione di aggregazione aziendale, proprio in quanto operazione intercorrente tra due soggetti non sotto comune controllo fornisce la prima ed essenziale garanzia che le valutazioni di concambio non possono essere lette come espressione di una comune volontà – e perciò essere agevolmente distorte – bensì come incontro tra soggetti indipendenti, ed in ogni caso come acquisizione di un soggetto da parte di un altro, e non come mera valutazione interna

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Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Consolidato fiscale – Fusione tra consolidanti IL CASO: •  1 dicembre 2006: approvazione del progetto di fusione dei CDA della società Alfa

(Capogruppo di un Gruppo di imprese) e della società Beta (Capogruppo di un Gruppo di imprese)

•  Data di efficacia giuridica della fusione: 1° aprile 2007 •  Il progetto di fusione prevede che l’operazione societaria straordinaria avrà effetti contabili

e fiscali a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione (1° aprile 2007) •  Alfa e Beta hanno adottato i principi IAS/IFRS dal periodo d’imposta 2005 (v. applicazione

dell’IFRS 3 per l’operazione in oggetto) •  Ai sensi dell’IFRS 3 Alfa è considerata l’acquirente •  La retrodazione contabile non è compatibile con il principio contabile IFRS3 (v. retro) •  Le due società Alfa e Beta hanno effettuato l’opzione, in qualità di controllanti, per il

consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 – 129 TUIR

Il quesito

1. Il consolidato fiscale del Gruppo Alfa (società Alfa e le società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato) può proseguire senza interruzione ?

2. Le società del Gruppo Beta possono proseguire senza soluzione di continuità il consolidato in capo ad Alfa ?

3. Come devono essere trattati i redditi di Beta del periodo di imposta 1/1/2007 – 31/03/2007 tra il 1° gennaio 2007 e la data di efficacia giuridica dell’operazione ?

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Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Consolidato fiscale – Fusione tra consolidanti

•  “…nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l’esercizio dell‘interpello ai sensi dell’articolo 11 della L. 27 giugno 2000, n. 212, la continuazione del consolidato... Con il decreto di cui all’art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato”;

Art. 124, comma 5, TUIR

•  “…la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del testo unico” Art. 11, comma 3,

D.M. 9 giugno 2004

•  Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ...”

Art. 13, comma 2, D.M. 9 giugno 2004

Circolare AdE n. 53/E del

20/12/2004

•  Ricomprende tra gli eventi che non interrompono il consolidato anche: –  (i) “la fusione propria (o per incorporazione) della consolidante con (o in) società non inclusa nel

consolidato”; –  (ii) “la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel

consolidato”. •  Nell’ipotesi sub (i) è previsto che la consolidante non è “automaticamente” attratta nel

regime di tassazione consolidata, ma è necessario produrre istanza d’interpello ai sensi della legge n. 212/2000.

•  Nell’ipotesi di cui sub (ii) il consolidato continua qualora in capo alla società incorporante permangano i requisiti di cui all’articolo 117 del TUIR;

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Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Consolidato fiscale – Fusione tra consolidanti

•  Prevede tra le condizioni per l’esercizio dell’opzione “a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante” (comma 1)

•  “…non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta ..(comma 2)

Art. 119 TUIR

Soluzione Prospettata

1. Prosecuzione senza interruzione del regime fiscale di consolidato fiscale per la società Alfa e per le società con le quali ha esercitato l’opzione

2. Prosecuzione senza interruzione del consolidato fiscale facente capo alla società Beta in capo alla incorporante Alfa stante la neutralità delle operazioni di fusione ai fini fiscali (v. articolo 172 TUIR) ovvero, in subordine, il consolidato fiscale facente capo a Beta si interrompe senza la produzione degli effetti di cui all’articolo 124 del TUIR e le società possono aderire al consolidato fiscale di Alfa, sin dal periodo d’imposta 2007, esercitando la relativa opzione

3. i redditi di Beta del periodo d’imposta compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di efficacia della fusione sono inclusi nel reddito complessivo globale di Alfa per il periodo d’imposta 2007. La dichiarazione dei redditi del predetto periodo d’imposta di Beta, viene presentata da Alfa in qualità di incorporante

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La soluzione prospettata dall’Agenzia: risposta ai quesiti n. 1 e 2

•  Il primo comma dell’art. 117 sancisce, tra l’altro, che l’esercizio dell’opzione per l’applicazione del consolidato fiscale nazionale dipende dalla sussistenza del requisito del c.d. “controllo di diritto” detenuto dalla società o ente controllante ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1 c.c.

•  Posto che la società incorporante Alfa succede ai sensi dell’art. 2504-bis c.c, nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata Beta per effetto della fusione, tale operazione non configura un’ipotesi di perdita del requisito del controllo ai sensi degli art. 117 – 120 TUIR da parte della controllante Beta, ma determina esclusivamente l’assegnazione delle partecipazioni – riferite alle sue società consolidate – a favore della incorporante Alfa

•  Tale circostanza non precluderebbe la continuazione del consolidato di Beta in considerazione del fatto che l’operazione di fusione in esame trasferisce il requisito del controllo – così come definito dall’art. 117 e ss. TUIR – dalla società Beta alla società Alfa, senza mutare i soggetti giuridici controllati

1. Il consolidato fiscale del Gruppo Alfa (società Alfa e le società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato) può proseguire senza interruzione ?

2. Le società del Gruppo Beta possono proseguire senza soluzione di continuità il consolidato in capo ad Alfa ?

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La soluzione prospettata dall’Agenzia: risposta ai quesiti n. 1 e 2 (segue)

•  Per quanto concerne il trattamento dei redditi del consolidato di Beta, occorre tenere presente l’art. 13, commi 5 e 6 del D.M.. 9 giugno 2004 in base al quale il consolidato di Beta si interrompe senza che si producano gli effetti di cui all’art. 124 commi 1, 2, 3 TUIR.

•  Ai sensi dell’art. 124, comma 4 TUIR, le eventuali perdite fiscali non ancora utilizzate nel consolidato di Beta dovranno essere riattribuite alle società che ad esso partecipano

•  Le perdite in tal modo riattribuite assumono natura di perdite pregresse all’entrata nel consolidato di Alfa, come tali utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono, in virtù del rinvio operato dal citato art. 13, comma 6, secondo periodo, all’art. 118, comma 2 TUIR

•  Relativamente ai beni ceduti in regime di neutralità a favore di Beta, l’incorporazione nella società cessionaria non produce gli effetti interruttivi di cui all’art. 124, comma 1 lett. b) TUIR

1.  Alfa può continuare il regime della tassazione di gruppo includendovi, senza soluzione di continuità, anche le società originariamente appartenenti al consolidato di Beta

2.  Il consolidato di Beta si interrompe limitatamente alle perdite non ancora utilizzate che devono essere riattribuite alle controllate (v. art. 124, comma 4 TUIR). Non si producano invece gli altri effetti di cui all’art. 124 commi 1, 2, 3 TUIR

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La soluzione prospettata dall’Agenzia: risposta ai quesiti n. 3

3.  Come devono essere trattati i redditi di Beta del periodo di imposta tra il 1° gennaio 2007 e la data di efficacia giuridica e fiscali dell’operazione (1/1/2007 – 31/03/2007) ?

• Posto che la retroattività fiscale è strettamente legata a quella contabile, laddove quella contabile sia il 1° aprile, si crea un “mini esercizio” di tre mesi

• I redditi sono conseguiti da Beta in un periodo di imposta autonomo ed antecedente a quello in cui si producono gli effetti della fusione

• Pertanto in caso di perdita fiscale, essa viene “ereditata” come perdita di esercizi precedenti dalla incorporante Alfa per effetto della fusione

• L’effettiva utilizzabilità di tale perdita (unitamente ad eventuali perdite attribuite a Beta a seguito del venir meno del suo consolidato fiscale, cfr. retro) in capo ad Alfa consegue alla verifica dei limiti di cui all’art. 172, comma 7

•  Ai fini del consolidato nazionale di Alfa, la perdita di Beta del periodo 1/1/2007 – 31/3/2007 deve considerarsi “pregressa” e non può essere inclusa nel reddito complessivo globale della dichiarazione dei redditi del consolidato facente capo a Alfa.

•  Tale perdita può essere utilizzata da Alfa già per il periodo d’imposta 2007 ai sensi dell’art. 84 comma 1 TUIR solo ad abbattimento del proprio imponibile fiscale individuale