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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA DI VERONA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Responsabile Dott. Claudio Soave INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA’. DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19.09.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO ELABORATO PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL’AZIENDA

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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA DI VERONA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Responsabile Dott. Claudio Soave

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA’.

DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19.09.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO

ELABORATO PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CON

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DELL’AZIENDA

CON LA COLLABORAZIONE DI

Vittoria Cervi, Lorella Falzi, Chiara Giuliari, Francesca Pasquetto, M.Martina Perazzoli, Patrizia Veronese, Stefano Zancarli

PRESENTAZIONEIl D.Lgs 626\94 inerente al “miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, stabilisce, in armonia con lo spirito della direttiva europea, la nuova direttiva di sicurezza nei confronti del personale esposto ai rischi lavorativi.

Aspetti innovativi della normativa sono:

1) un nuovo approccio prevenzionistico, basato sul ruolo attivo del datore di lavoro e delle strutture dirigenziali dell’unità operativa.

2) una nuova strategia tecnico-prevenzionistica, basata sulla valutazione del rischio, ovvero sulla preliminare ricerca e la successiva, conseguente individuazione delle relative misure di prevenzione e\o protezione.

3) una nuova organizzazione per la gestione della sicurezza, basata sull’attività di strutture prevenzionistiche permanenti: il servizio di prevenzione e protezione (SPP), il responsabile del SPP, il medico competente, squadre di emergenza, ecc.

L’obbligo di attivare l’informazione e la formazione del personale sui rischi lavorativi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la pianificazione della gestione delle emergenze.Il presente elaborato riporta parte degli articoli della legge, alcuni in forma sintetica; per questo va inteso come una guida esplicativa per una corretta applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 626\94 alle Aziende.

L’elaborato propone la logica del decreto adattando gli aspetti peculiari, di tipo tecnico e organizzativo, alle particolarità degli ambienti di lavoro delle strutture.

In esso sono riportate le disposizioni generali con le definizioni delle figure sulla prevenzione, i compiti e gli obblighi (CAPO I); la composizione e i compiti del SPP (CAPO II) e delle squadre di emergenza (CAPO III), nonché i contenuti della Sorveglianza Sanitaria (CAPO IV); la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (CAPO V).

Sono inoltre riportate le modalità di informazione e formazione dei lavoratori (CAPO VI) nei confronti dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e, riguardo a ciò, vengono schematizzate un elenco dettagliato dei potenziali rischi per la salute (rischi igienico-ambientali) presenti nell’ambiente di lavoro.

Lo scritto procede con la descrizione d’uso delle attrezzature di lavoro (TITOLO III), dei dispositivi individuali di protezione; con l’indicazione dei criteri di scelta in relazione al rischio specifico (TITOLO IV); il rischio nella movimentazione manuale dei carichi (TITOLO V); il rischio da videoterminali o R. VDT (TITOLO VI), il rischio legato alla protezione da agenti cancerogeni (TITOLO VII), il rischio da agenti biologici (TITOLO VIII).

Si omette il TITOLO II in quanto non tratta la valutazione del rischio ma l’adeguamento ai D.Lgs. 303\56, 547\55 e la delibera della Giunta Regionale del 27\5\97 n. 1887 e successive modifiche.

Vengono poi definite le precauzioni generali, da adottare in caso di attività che comportano l’esposizione ad agenti biologici, e le norme generali di sicurezza per l’uso dei gas compressi, dei prodotti chimici pericolosi ed infine la segnaletica di sicurezza.

Questa guida non ha pretese di esaustività formativa, ma si pone come un primo approccio, propedeutico ad un momento formativo strutturalmente più articolato, per una corretta ed

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adeguata gestione delle problematiche di sicurezza nelle strutture aziendali.

DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19/09/1994

TITOLO ICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2: DEFINIZIONI.

Lavoratore: persona che resta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Persone assimilabili sono equiparate ai lavoratori: i soci lavoratori di cooperative o di società, utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri gestione; per l’Azienda Ospedaliera è il Direttore Generale e per l’Università è il Magnifico Rettore.

Preposto: è individuato dalla normativa vigente come il Direttore di Dipartimento, Primario, Caposala, Capotecnico e Coordinatore, uno dei suoi compiti consiste nell’impartire ai lavoratori specifiche norme di sicurezza e verificarne il rispetto.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione.

Medico competente: specializzato in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori od avente altre specializzazioni individuate dal testo di legge.

Servizio di Sorveglianza Sanitaria: ha come responsabile un medico competente. In esso si compiono accertamenti e verifiche periodiche per valutare l’idoneità del lavoratore alla sua mansione.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori su salute e sicurezza durante il lavoro.

Prevenzione: disposizioni o misure adottate per evitare o ridurre i rischi professionali rispettando l’integrità dell’ambiente e della popolazione esterna.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Per quanto riguarda l’Università cfr REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA.

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ART. 3: MISURE GENERALI DI TUTELA.

Le misure che deve adottare il datore di lavoro sono:

individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza; eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte (sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è

meno pericoloso); organizzare e gestire la prevenzione in azienda; adottare le necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità

alle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali; limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio; utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; fare effettuare il controllo sanitario ai lavoratori in funzione dei rischi specifici; consegnare i dispositivi di protezione individuali; fornire la segnaletica di avvertimento e di sicurezza; informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti; istruzioni adeguate ai lavoratori;

ART. 4: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO.

il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’unità produttiva per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

all’esito della valutazione il datore deve redigere una relazione (documento di valutazione dei rischi) dove sono riportati i criteri adottati per la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione da adottare e il programma degli interventi da attuare nel tempo.

designa i responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e della Sorveglianza Sanitaria.

proporre i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi. provvedere affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari. adottare le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate

istruzioni accedano alle zone o alle lavorazioni che espongano ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile.

sorvegliare affinché siano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni in materia di sicurezza e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva.

permette ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione adottate.

provvedere ad informare i lavoratori sui rischi del loro lavoro. provvedere a richiedere la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e

impianti. segnalare al Direttore Generale ogni problema sulla sicurezza. collaborare all’individuazione e valutazione dei rischi.

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ART. 5: OBBLIGHI DEI LAVORATORI.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro; competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

CAPO II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ART. 8, 9,10: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP).

E’ una struttura composta da tecnici esperti nel campo della sicurezza, che hanno il compito di individuare e valutare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza e l’igiene del lavoro indicandone i sistemi di controllo, proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori, partecipare alle riunioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza di cui all’art. 11. Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21. I compiti del SPP sono diversi e nettamente differenziati da quelli attribuiti al datore di lavoro, i dirigenti e i preposti. Essi si devono impegnare nella realizzazione delle misure di prevenzione e quindi hanno incarichi operativi.

Il SPP opera in diretto rapporto con la Direzione dell’Azienda senza mediazioni di tipo gerarchico.

ART. 11: RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI RISCHI.Nelle aziende, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, indice almeno una volta l’anno una riunione dove partecipano tutti i soggetti indicati nel D.Lgs. 626/94.

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CAPO III - PREVENZIONE INCENDI - EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

PRONTO SOCCORSO

Art. 12: DISPOSIZIONI GENERALI.

Il datore di lavoro deve: organizzare il servizio di pronto soccorso, di salvataggio e di prevenzione incendi e gestione

dell’emergenza; designare i lavoratori incaricati di attuare le procedure di sicurezza previste; informare tutti i lavoratori esposti al pericolo grave sulle misure predisposte ed i

comportamenti da adottare.

I lavoratori, salvo giustificato motivo, non possono rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi di chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

ART. 13: PREVENZIONE INCENDI.

Sono definite:

le misure atte ad evitare l’insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze; i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio; i criteri per la gestione delle emergenze; le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio (art. 12), compresi i

requisiti del personale addetto e la sua formazione:

ART. 14: DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

ART. 15: PRONTO SOCCORSO.

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica d’emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro.

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Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti citati sopra.

Sono individuate le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.

CAPO IV - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 16: CONTENUTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA.

E’ effettuata dal medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente, e comprende gli accertamenti sanitari (esami clinici, biologici e indagini diagnostiche inerenti al rischio) per la valutazione dell’idoneità alla mansione specifica al momento dell’ assunzione e periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore.

ART. 17 IL MEDICO COMPETENTE.

Il medico competente:

collabora alla valutazione dei rischi, all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

fornisce informazioni ai lavoratori riguardo agli accertamenti sanitari cui vengono sottoposti; comunica ai RLS i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno congiuntamente al Responsabile SPP; effettua le visite mediche richieste dal lavoratore quando esse siano correlate ai rischi

professionali.

CAPO V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

ART. 18: RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o disegnato il rappresentante per la sicurezza.

In numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di constatazione collettiva.

Il numero minimo di RLS è di 6 in tutte le aziende o unità produttive con oltre 1000 dipendenti.

ART. 19: ATTRIBUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.I RLS tutelano i diritti sanciti dalle disposizioni in merito alla salute e alla sicurezza durante il lavoro: dalla valutazione dei rischi, all’attuazione delle misure preventive e/o correttive, alla verifica degli infortuni e malattie professionali.

Le funzioni del RLS possono distinguersi in:7

CONOSCITIVE.

Accede al “documento” ed al registro infortuni. Accede ai luoghi di lavoro. Riceve informazioni su:

1. valutazione rischi;2. misure di prevenzione;3. sostanze e preparati;4. macchine;5. impianti;6. organizzazione del lavoro;7. ambienti di lavoro;8. infortuni e malattie professionali;9. comunicazioni dei servizi di vigilanza;10.appalti;11.designazione del lavoratore addetto alla prevenzione incendi;12.designazione del lavoratore addetto al pronto soccorso;13.designazione del lavoratore addetto all’evacuazione dei

lavoratori; Riceve una adeguata formazione.

CONSULTIVE.

E’ consultato riguardo:

1. valutazione dei rischi e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).2. individuazione, programmazione, realizzazione, verifica della prevenzione nell’azienda.3. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.4. attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori.5. organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze.6. formazione dei lavoratori.

ATTIVE.

1. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

2. fa proposte in merito all’attività di prevenzione.3. avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.4. raccolgono le segnalazioni dei lavoratori (vedi il modulo informativo allegato alla fine

di questo elaborato).5. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.6. partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi( art. 11).7. verifica che siano state applicate, da parte del datore di lavoro, le idonee misure di

prevenzione e protezione (tempi di attuazione e i mezzi per attuarle).

DIRITTI.

1. può fare ricorso alle autorità competenti avendo riscontrato inadeguatezza nell’azione di prevenzione

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2. non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (ha le stesse tutele del rappresentante sindacale).

Il Direttore Generale in accordo con tutte le organizzazioni sindacali ha stabilito che il numero RLS nell’azienda è di 12.

CAPO VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 21: INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.

Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

I rischi connessi all’attività dell’impresa ( vedi tabella 1); Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di

sicurezza e le disposizioni aziendali; I pericoli connessi all’uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base

delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

Le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione; Il responsabile del SPP e il medico competente; I nominativi dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, evacuazione e

pronto soccorso.

I RLS sono le figure più vicine al lavoratore e possono considerarsi punto di riferimento per acquisire importanti informazioni in materia di sicurezza.

ART. 22: FORMAZIONE DEI LAVORATORI.

Il datore di lavoro, si assicura che ciascun dipendente riceva un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute.

Il preposto ha il compito di accertarsi che ogni lavoratore sia stato formato.

La formazione deve avvenire in occasione di:

assunzione. trasferimento o cambiamento di mansione. introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi ovvero all’insorgenza dei nuovi rischi. Il lavoratore incaricato di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione

deve essere adeguatamente formato su tali materie.

La formazione dei lavoratori e dei rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico degli stessi.

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ELENCO PARZIALE

DI ALCUNI FATTORI E CONDIZIONI DI RISCHIOPRESENTI Nell’AREA SCIENTIFICO-SANITARIA DELL’UNIVERSITA’

RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

B

I

O

L

O

G

I

C

O

RISCHIO 1: microrganismi che difficilmente causano malattie nell’uomo o negli animali e che possono costituire un rischio debole per l’individuo singolo e la comunità’(es. saprofiti ambientali).

RISCHIO 2: agenti che possono causare malattie nell’uomo o negli animali. essi tuttavia costituiscono un limitato rischio per la popolazione, poiché sono di norma disponibili efficaci misure preventive (es. e. coli, streptococco betaemolitico).

RISCHIO 3: agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani ed inoltre possono propagarsi nelle comunità’, ma sono disponibili trattamenti efficaci e misure preventive (es. B. KOCH, SALMONELLA, HIV, HBV, HCV).

RISCHIO 4: agenti biologici che possono provocare gravi malattie nell’uomo e negli animali e che normalmente si diffondono rapidamente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente. non sono disponibili trattamenti efficaci ne’ misure preventive. essi sono da considerarsi un rischio elevato per l’individuo e la comunita’ (ES. V. HEBOLA, V. MARBURG).

Rapporti con pazienti infetti, manovreInvasive, raccolta/smaltimento dei rifiuti,lavanderia…

Contatto con materiali biologici, strumenti diagnostici e terapeutici, ecc...

Analisi microbiologiche, anatomo-patologiche, istologiche…

Servizio veterinario

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RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

C

H

I

M

I

C

O

Gas anestetici

Farmaci antiblastici

Disinfettanti (alcooli, acidi, alcali, alogenati, fenoli, composti, ammonio quaternario, ecc.)

Detergenti (saponi, tensioattivi)

Solventi e reagenti (acidi e basi forti, aldeidi, chetoni, eteri, esteri,ecc.)

Sterilizzanti, disinfettanti (formaldeide, glutaraldeide, ecc.), e.t.o.

Antiparassitari

Solventi

Polveri di legno

Fumi di saldatura

Componenti di attrezzature (sostanze quali lattice, additivi di gomma e plastica, metalli), farmaci, disinfettanti e detergenti

Toner

Sale operatorie

Preparazione, somministrazione e smaltimento rifiuti

Disinfezione pazienti, strumenti, dispositivi ed ambienti

Igiene della persona, ambientale, di attrezzature e materiali

Laboratorio

Disinfezione e sterilizzazione di ambienti, strumenti (es. endoscopi)

Giardinaggio, disinfestazione

Verniciatura

Falegnameria

Manutenzione meccanica, elettrica

Usi diversificati

Centro Stampa

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RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

F

I

S

I

C

O

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Rumore

Vibrazioni

Microclima e qualita’ dell’aria

Elettricità

Radiologia, radioterapia, laboratorio ria,Medicina nucleare, endoscopia Fototerapia, sala operatoria

Marconiterapia, risonanza magnetica,Sterilizzazione, fotocopiaturaAttività chirurgiche

Attività di officina e manutenzioneimpianti termici, lavanderie, cucinegiardinieri, centro stampa ( maternità)Terapie intensive

Manutenzione automezzi (uso martello pneumatico)

Lavanderia, cucina, centrale termica, officina

Apparecchi elettrificati

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RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

Movimentazione manuale dei carichi

Posture

Stress psichico

Lavoro a turni

Lavoro notturno

Elevato impegno visivo

Magazzini, cucine, lavanderie, guardaroba, raccolta rifiuti,

Videoterminali, microscopi

N.B. L’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) riduce il rischio d’infortuni e/o malattie professionali.

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TITOLO IIIUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ART. 34: DEFINIZIONI.

S’intendono:

Attrezzatura da lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Uso di una attrezzatura da lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisca un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Le attrezzature, oltre a rispondere alla normativa, devono essere installate, utilizzate, mantenute correttamente, accompagnate dal manuale d’uso e di manuntezione.

ART. 35: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non siano adatte. Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; I rischi presenti nell’ambiente di lavoro; I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; I sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti,

dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:a) Installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;b) Utilizzate correttamente;c) Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai

requisiti di cui all’art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso;

d) Disposte in materia tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

5. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi non semoventi sia assicurato che:

Vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;

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Vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata;

le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

a) Gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

b) Allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

c) I lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto od indiretto;

d) Tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita ed applicata una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;

e) Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

f) Allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.

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7. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate “verifiche”, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

8. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino alla messa fuori servizio dell’attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste siano utilizzate.

9. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è

qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

ART. 37: INFORMAZIONE.

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongono di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili;

2. Il datore di lavoro provvede ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

ART. 38: FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO.

1. Il datore di lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo di sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

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ART. 39: OBBLIGHI DEI LAVORATORI.

1. Si sottopongono ai programmi di formazione o addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. Utilizzano le attrezzature di lavoro conformemente alle istruzioni e all’addestramento ricevuti.

3. I lavoratori:1. hanno cura delle attrezzature;o non vi apportano modifiche di propria iniziativa;o segnalano immediatamente al preposto qualsiasi difetto o

inconveniente rilevato o nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

·Nell’Allegato XIV del D.Lgs. 626/94 è presente l’elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica.

L’Allegato XV del D.Lgs. 626/94 indica le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

Il D.Lgs. n. 359 del 04/08/1999 tratta dei requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e modifica il titolo III del D.Lgs. 626/94 sulle attrezzature di lavoro.

Il D.P.R 459/96 concerne il recepimento della direttiva macchine.

TITOLO IVUSO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Art. 40: DEFINIZIONI. D.P.I.: qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

ART. 41: OBBLIGHI D’USO.

E’ necessario utilizzare il DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche, procedurali od organizzative di prevenzione.

ART. 42: REQUISITI DEI DPI.

I DPI:

Devono possedere una marcatura CE in conformità alle disposizioni legislative (D. Lgs. 475\92 e 626\94) ed alle norme tecniche UNI, EN ed eventualmente ISO, BS, DIN per assicurare la tutela dell’operatore per lo specifico rischio di esposizione individuato. In mancanza di tali norme occorre rispettare le indicazioni degli organismi istituzionalmente

competenti (es. Ministero della Sanità, ISPESL). Devono essere adeguati ai rischi da prevenire (senza comportare un rischio maggiore) e alle

condizioni esistenti sul luogo di lavoro. Devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

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Possono essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra

loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e di rischi corrispondenti.

ART. 43: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Sul datore di lavoro ricade la responsabilità giuridica riguardo l’adozione, la scelta e il mantenimento in efficienza del D.P.I.

Il datore di lavoro:

fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

destina ogni DPI ad uso personale;

rende disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI;

informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

organizza corsi di addestramento per i DPI, in particolare per quelli che appartengono alla

terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

ART. 44 : OBBLIGHI DEI LAVORATORI.

I lavoratori:

devono utilizzare i DPI conformemente all’informazione, alla formazione e

all’addestramento ricevuto;

devono avere cura dei DPI messi a loro disposizione;

non devono apportare modifiche di propria iniziativa; devono segnalare al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente.

N.B. E’ bene contattare il SPP per eventuali delucidazioni sulla scelta ed impiego dei DPI.

TITOLO VMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ART. 48: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e ART. 49: INFORMAZIONE E FORMAZIONE.Al fine di diminuire i rischi di lesione dorso-lombare, il datore di lavoro adotta tutte le misure organizzative necessarie, le idonee attrezzature meccaniche e organizza i posti di lavoro per evitare la movimentazione manuale; egli, inoltre, sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti.

Aspetto fondamentale per diminuire il rischio da movimentazione dei carichi è la formazione

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specifica dei lavoratori sulle modalità dell’esecuzione corretta delle operazioni di sollevamento.

L’allegato VI fornisce un’ampia lista dei diversi elementi lavorativi ed individuali che, se presenti, da soli o in modo reciprocamente interrelato, comportano un rischio più o meno elevato per il rachide dorso-lombare:

1. caratteristiche del carico;

2. sforzo fisico richiesto;

3. caratteristiche dell’ambiente di lavoro;

4. esigenze connesse all’attività;

5. fattori individuali di rischio.

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;- Insufficienza o inadeguatezza della formazione:

Inoltre l’allegato indica il peso oltre il quale, in caso di sollevamento, possono determinarsi rischi di natura dorso-lombare.A titolo indicativo secondo il tipo di persona e fascia di età, tali pesi limite sono:

30 kg per maschi adulti.20 kg per femmine adulte.

Gli infortuni conseguenti alla movimentazione e sollevamento di pazienti, ma anche di oggetti, hanno un’alta frequenza (circa il 25%).

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RACHIDE E DELL’APPARATO OSTEOARTICOLARE.

Una postura di lavoro viene definita adeguata quando, oltre a permettere la massima efficienza, non provoca disagio, fatica o dolore a breve termine e non causa patologie a carico dell’apparato loco-motore o di altri apparati né a breve né a lungo termine.

Le misure di prevenzione si distinguono in:

Interventi sull’ambiente di lavoro; Interventi sull’attività lavorativa; Interventi sul comportamento dell’operatore;

AMBIENTE DI LAVORO.19

L’ergonomia degli ambienti e degli arredi consente lo svolgimento delle attività in modo agevole e sicuro.

Alcune caratteristiche sono elencate di seguito:

sufficiente spazio verticale ed orizzontale libero per consentire i movimenti operativi; pavimenti con superficie antiscivolo e privi di asperità; manipolazione del carico eseguita allo stesso livello; punti di appoggio stabili; che ogni reparto abbia in dotazione idonei ausili meccanici (cinture, sollevatori, maniglie, ecc.)

per svolgere tali compiti è molto importante.

ATTIVITA’ LAVORATIVA.

L’organizzazione del lavoro deve basarsi su principi ergonomici, in modo da garantire una maggior comodità nell’esecuzione delle varie attività.

Alcuni accorgimenti sono elencati di seguito:

Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione. Garantire periodi di riposo e di recupero Tenere le distanze minime dai carichi che si devono sollevare, abbassare, trasportare. Attuare processi operativi in armonia con i ritmi di lavoro.

ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI.

E’ di fondamentale importanza la formazione del personale ad atteggiamenti corretti,

all’attività motoria di prevenzione e all’immediatezza terapeutica e riabilitativa.

Gli atteggiamenti più corretti consistono nel:

applicare correttamente tutte le manovre che gli vengono insegnate per sollevare e movimentare un paziente;

utilizzare gli ausili meccanici ogni volta sia possibile; alternare lavori di movimentazione dei carichi ad attività più leggere, così da consentire un

certo recupero funzionale; evitare torsioni del tronco; Assumere una posizione stabile; evitare movimenti bruschi; Indossare indumenti, calzature ed altri capi di abbigliamento idonei; informare subito il preposto delle cattive condizioni di manutenzione o d’ uso di sedie a rotelle,

sedili da lavoro, letti, ecc. affinché si possa provvedere quanto prima alla loro riparazione o sostituzione.

In ambito assistenziale l’atteggiamento posturale corretto è quello che consente di ridurre lo sforzo complessivo: posizionare correttamente l’utente da assistere, suddividendo lo sforzo tra 2 o più operatori e, soprattutto, utilizzare gli ausili ogni volta possibile.

MOVIMENTAZIONI DEI PAZIENTI.

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Qui di seguito vengono riportate esempi di manovre corrette.

QUANDO L’OPERATORE MOVIMENTA DA SOLO UN PAZIENTE COLLABORANTE

POSIZIONATO NEL LETTO (foto A).

Paziente - flette gli arti inferiori e spinge verso il cuscino;

L’operatore si pone al lato del paziente e, appoggiato il ginocchio sul bordo del letto, ponendo una mano sotto la regione glutea del paziente, aiuta la spinta del soggetto verso il cuscino.

FOTO A

TRASLAZIONE DEL PAZIENTE DAL LETTO ALLA SEDIA (foto B).

Paziente:

sposta gli arti inferiori al di fuori del bordo del letto;

si mette seduto aiutandosi con gli arti superiori in posizione eretta;

pone le spalle alla sedia;

deve collaborare con l'Unità Operativa per mettersi seduto.

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FOTO B

L’operatore posiziona la sedia all'altezza del cuscino del paziente (foto C):

aiuta il paziente a mettersi seduto sul bordo del letto, ponendogli una mano dietro la schiena;

l'operazione deve essere eseguita flettendo le ginocchia e non il busto;

si sostiene il paziente quando è in posizione eretta a livello del bacino;

deve guidare (frenare, ecc) la discesa verso la sedia.

 FOTO C

QUANDO IL PAZIENTE NON E' COLLABORANTE.22

ROTAZIONE NEL LETTO (foto D).

L’operatore:

pone un piede più avanti dell'altro, allargando la propria base di appoggio;

flette le ginocchia non il busto;

afferra il paziente a livello di sacro e scapola, quindi esegue la rotazione.

FOTO D

SPOSTAMENTO VERSO IL CUSCINO (2 OPERATORI ) (foto E).

Gli operatori si pongono ciascuno ad un lato del letto

ognuno mette una mano all'altezza della scapola del paziente mettendolo seduto

mettono il paziente a braccia conserte;

gli operatori a questo punto appoggiano un ginocchio sul bordo del letto;

quindi con una "presa crociata", un braccio sotto l'ascella del paziente mentre l'altro

al cavo popliteo lo sollevano e lo spostano verso il cuscino.

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FOTO E

TRASFERIMENTO MANUALE DAL LETTO ALLA BARELLA (3 OPERATORI)

(foto F).

2 Operatori si dispongono ai lati del letto con un ginocchio sul bordo. Ponendo le mani sotto il bacino e la spalla del paziente, lo spostano verso il bordo del letto;

In questo momento il terzo operatore pone le mani in modo da sostenere gli arti inferiori.

A questo punto, con un movimento ben coordinato, i tre operatori sollevano il paziente tenendolo, se possibile, in posizione orizzontale. Il paziente viene trasportato sino alla barella, in cui le UO nel momento dell'adagiamento devono flettere le ginocchia, tenendo il busto eretto .

FOTO F

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 SOLLEVAMENTO DA TERRA DI UN PAZIENTE (2 UNITA’ OPERATIVE) (foto G).

 II primo operatore si pone alle spalle del paziente con un ginocchio per terra ed effettua una presa crociata (mani davanti al torace).

FOTO G

 Il secondo operatore in posizione seduta sui polpacci (glutei e bicipiti femorali) con il busto eretto, afferra il cavo popliteo degli arti inferiori del paziente. Quindi, a questo punto, con un movimento ben coordinato, sollevano il paziente trasferendo lo sforzo sui propri arti superiori, tenendo i piedi ben divaricati.

SPOSTAMENTO DAL LETTO ALLA CAROZZINA (MINIMO 2 OPERATORI ) (foto H).

E’ una manovra che si esegue congiuntamente agendo in perfetta coordinazione.

La manovra iniziale è quella di mettere il paziente seduto:

FOTO H

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poi un operatore si pone alle spalle del paziente effettuando una presa crociata (mani davanti al torace);

l'altro operatore dopo aver sistemato la carrozzina al fianco del letto, afferra il

paziente sotto il cavo popliteo, tenendo le proprie ginocchia in posizione flessa;

quindi, a questo punto, con una manovra congiunta e ben coordinata si sposta il paziente sulla carrozzina.

Gli operatori trasferiscono il paziente sul letto e sulla barella, flettendo le ginocchia nel momento in cui lo adagiano.

PROMEMORIA:

valutare le condizioni del paziente prima di movimentarlo;

informare il paziente che verrà mobilizzato;

chiedere sempre aiuto ad un collega per effettuare il sollevamento e/o spostamento di un paziente ( per compiere determinate operazioni è spesso necessario essere almeno in due persone);

usare solo le procedure di sollevamento conosciute, non tentare manovre anomale;

assicurarsi di avere una buona presa del soggetto con stabilità sulle gambe;

tenere il peso da sollevare quanto più vicino al corpo, riducendo così il carico sulla colonna vertebrale;

durante la movimentazione di carichi mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta e piegarsi eventualmente sulle ginocchia.

 

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TECNICA PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

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TITOLO VI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT)

ART. 51: DEFINIZIONE DI LAVORATORE.

E’ colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause di cui all’articolo 54.

ART. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, analizza i posti di lavoro con riguardo: ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati. ART. 53: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei VDT anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

ART. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA.

Il lavoratore è sottoposto a visita medica prima dell’inizio dell’attività per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista dal medico competente. Qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.Il lavoratore è sottoposto a controllo specialistico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. ART. 56. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

E’ obbligatoria l’informazione e la formazione specifica sui rischi, sulle misure da adottare, sulla protezione degli occhi e della vista.

ART. 58 : ADEGUAMENTO ALLE NORME.

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I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime riportate nelle LINEE GUIDA D'USO DEI VIDEOTERMINALI, Decreto 2\10\00, G.U. n. 244, del 18\10\00, riportate di seguito in sintesi.

Gli studi e le indagini epidemiologiche finora svolte portano ad escludere per i VDT rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell’operatore che della prole.In gravidanza è giustificata la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro, per prevenire l’insorgenza di disturbi dorso-lombari o circolatori.

INDICAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’ARREDO.

Il piano di lavoro o scrivania deve:2. avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali e le attrezzature,

nonché consentire un appoggio degli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera;3. avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo (50-70

cm);4. avere il colore della superficie chiara, non riflettente;5. essere stabile e di altezza indicativamente tra i 70 e gli 80 cm;6. avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti

inferiori ed infilarvi il sedile.

Il sedile deve:1. essere di tipo girevole, saldo contro slittamento o rovesciamento, con basamento stabile o a

cinque punti di appoggio;2. disporre del piano e dello schienale regolabili in modo indipendente;3. avere i bordi smussati, in materiale pulibile e permeabile al vapore;4. essere facilmente spostabile;5. essere dotato di eventuale poggiapiedi separato.

INDICAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE.

Eliminare eventuali problemi di rumore determinati da stampanti, provvedendo alla loro segregazione o in sonorizzazione.

Condizionare il microclima, in modo da ottenere parametri normalmente assunti per il lavoro d’ufficio.

Orientare la postazione di lavoro in modo da evitare abbagliamenti o eccessivi contrasti di luminosità. L’illuminazione artificiale deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste fuori dal campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l’occhio e la lampada deve formare con l’orizzonte un angolo non inferiore ai 60°.

INDICAZIONI ATTE AD EVITARE L’INSORGENZA DI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI.

Per prevenire questi disturbi occorre:

assumere la postura corretta davanti al video, piedi ben poggiati sul pavimento

schiena poggiata allo schienale, regolando l’altezza del sedile;

posizionare il video di fronte, in modo che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso rispetto l’orizzonte che passa per gli occhi dell’operatore, ad una distanza

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dall’operatore tra i 50-70 cm. ;

disporre la tastiera davanti allo schermo, il mouse sullo stesso piano della tastiera, in modo facilmente raggiungibile;

tenere gli avambracci poggiati sul piano di lavoro; evitare posizioni di lavoro fisse, per tempi prolungati; praticare frequenti esercizi di rilassamento e di streching al collo, alla schiena, agli arti

superiori ed inferiori.

INDICAZIONI ATTE AD EVITARE L’INSORGENZA DI PROBLEMI VISIVI.

Per prevenire questi disturbi occorre:

illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante tende o veneziane, o con illuminazione artificiale;

eliminare o ridurre i riflessi sul video; assumere la postura e la distanza corretta dal video; distogliere periodicamente lo sguardo dal video, guardando oggetti lontani; nei cambiamenti di attività prevedere attività che non richiedano un intenso impegno visivo; utilizzare i mezzi di correzione visiva se prescritti.

INDICAZIONI ATTE AD EVITARE DISTURBI DA AFFATICAMENTO MENTALE.

E’ utile: seguire le indicazioni e la formazione ricevuta; disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; rispettare la distribuzione delle pause; utilizzare software facili da usare.

TITOLO VIIPROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI

In base all’articolo 61 le sole sostanze intese come “cancerogene” nelle attività lavorative sono:o ossido di etilene;o benzene (v. legge 245 del 5\3\63);o ammine aromatiche (v. D.Lgs. 77 del 25\1\92), presenti nei laboratori di analisi o di

anatomia patologica.

Le altre sostanze ad effetto mutageno/cancerogeno presenti negli ambienti lavorativi, ad esempio la formaldeide, pur non essendo ufficialmente catalogate come cancerogene secondo la UE, sono state classificate dalla Commissione Consultiva Nazionale Tossicologica (CCTN) del Ministero della Sanità come “sostanze da considerarsi come cancerogene e mutagene per l’uomo” seguendo di conseguenza gli adempimenti del titolo VII, i quali si possono esplicitare nelle

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specifiche indicazioni dell’ISPESL.

NOME PRINCIPIO ATTIVO PRECAUZIONIAGENTI OSSIDANTI PEROSSIDO DI

IDROGENOSoluzioni concentrate sono caustiche. Per ingestione, può provocare da una debole irritazione alle mucose ad una causticazione, in base alla concentrazione.

ALCOLI ETANOLO Applicazioni prolungate e ripetute su cute integra possono provocare irritazione e secchezza.

FORMALDEIDE ALDEIDE FORMICA FORMALDEIDE Particolari misure di prevenzione devono essere adottate nell’impegno in anatomia patologica ( ad es. predisponendo un’efficace aspirazione localizzata) e nella disinfezione gassosa degli ambienti, in ottemperanza alla Circolare 57 del 27\06\83 del Ministero della Sanità.

GLUTARALDEIDE ALDEIDE GLUTARICA

La soluzione al 2% è considerata irritante per la pelle (dermatiti, colorazione e depigmentazione), e molto irritante per gli occhi (fino alla causticazione della cornea). Per inalazione e contatto può esserci irritazione delle mucose delle vie respiratorie, dispnea, bronchite, asma bronchiale, cefalea.Esiste anche un problema di tossicità ambientale, che rende necessario seguire le procedure adeguate per lo smaltimento del prodotto.Nelle situazioni di frequente utilizzo è raccomandabile l’uso della cappa aspirante o di apparecchiature di disinfezione a circuito chiuso, in ambienti aerati l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, quali i facciali filtranti FFP1 o FFP2, i guanti e gli occhiali.

CLORO DERIVATI SODIO IPOCLORITOCLORO ELETTROLITICOCLORAMINA

Alle diluizioni d’uso i composti del cloro non comportano particolari rischi tossicologici, mentre in soluzioni concentrate presentano una tossicità locale ( quale irritazione alla cute e alle mucose) e sistemica (se ingeriti: vomito, collasso circolatorio,

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delirio sino al coma; se inalati: tosse, grave irritazione del tratto respiratorio)I composti del cloro non vanno miscelati agli acidi.

BASI DI AMMONIO QUATERNARIO

SALI DI AMMONIO QUATERNARIO

Alle diluizioni d’uso le basi di ammonio quaternario sono generalmente ben tollerate, anche se, in seguito a contatto prolungato, si possono avere reazioni di ipersensibilità, nonché reazioni allergiche a carico della cute, delle prime vie aeree e della congiuntiva.Soluzioni concentrate possono provocare su cute e mucose gravi irritazioni sino ad arrivare ad ustioni. Se ingerite provocano grave irritazione alla mucosa esofagea e gravi emorragie intestinali

FENOLI FENOLO I fenoli presentano una grave tossicità locale, dovuta ad intossicazione per assorbimento cutaneo, e sistemica, dovuta ad ingestione.

CLOREXIDINA La clorexidina non dev’essere portata a contatto con l’orecchio medio, con le meningi e il tessuto cerebrale. In rari casi può verificarsi sensibilizzazione cutanea, dermatiti eczematose, irritazioni della congiuntiva e di altre mucose. Nel caso di ingestione accidentale la clorexidina ha scarsa tossicità.

IODOFORI JODIO

JODIOPOVIDONE

Per le soluzioni a base di jodio:Possono verificarsi irritazioni a livello cutaneo, di ipersensibilità con febbre ed eruzioni cutanee generalizzate.Per ingestione possono verificarsi gravi lesioni alla mucosa gastrointestinale, insufficienza respiratoria e renalePer le soluzioni a base di jodofori:Possono dare dermatiti da contatto.

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TITOLO VIIIPROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

Si tratta di microrganismi che possono provocare:

infezioni allergie intossicazioni

Essi sono suddivisi in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione. In ogni caso occorre rispettare le opportune procedure di sicurezza e il rigoroso impiego di

misure di protezione collettiva ed individuale.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE ALCUNI AGENTI O VETTORI

EMATICA Es. Virus epatite B,C e HIV, ecc

MUCO-CUTANEA Es. Virus epatite B, C, HIV, Herpes simplex, Candida Albicans, scabbia, pidocchi, ecc.

RESPIRATORIA Mycobacterium tubercolosis, Legionella pneumophila, Brucella, Virus respiratorio sinciziale, Cytomegalovirus, Streptococcus pneumoniae, ecc.

ORALE Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, Virus epatite A, ecc.

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NORME GENERALI DI SICUREZZA ED IGIENE

IN TUTTE LESTRUTTURE

DELL’AZIENDA

ALCUNE NORME SONO FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DI TUTTI.

Mantenere libere le vie di transito interne ed esterne e le uscite di emergenza: non ostruire mai neppure temporaneamente con oggetti di arredo o materiale vario.

Non ostacolare l’intervento delle autorità. Chiunque debba accedere ad ambienti o zone delimitate da segnali di rischio biologico o

radiologico o comunque da divieto di accesso ai non addetti, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del personale che opera abitualmente in quella zona.

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Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio occorre leggere ed attenersi a quanto riportato nel manuale d’istruzioni dell’apparecchio allegato allo strumento dal fornitore. L’opuscolo contenente le istruzioni deve essere di facile consultazione e quindi scritto in lingua italiana e deve altresì essere conservato in luogo facilmente accessibile da tutti gli operatori.

E’ vietato utilizzare apparecchi elettrici, in particolare fornelli, stufette, ventilatori che non siano stati forniti dall’Azienda o non autorizzati dal Settore Tecnico. In ogni caso i fornelli elettrici non devono essere appoggiati su piani di legno o linoleum, ma piastrelle o piani di marmo.

E’ rigorosamente vietato fumare all’interno delle strutture di lavoro, per motivi di ordine igienico-sanitario e di sicurezza antincendio.

E’ vietato realizzare collegamenti elettrici con cavi di prolunga, spine multiple, ecc. L’alimentazione di nuovi apparecchi o le modifiche agli stessi deve essere autorizzata ed effettuata dal Settore Tecnico.

Tutti i recipienti vanno correttamente etichettati in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di tempo.

Conservare sul luogo di lavoro solo quantitativi minimi di sostanze infiammabili o di solventi. Al verificarsi di un inconveniente che può generare rischio, il lavoratore deve avvertire

immediatamente il responsabile dell’attività e di chi è responsabile in quel momento. Custodire gli agenti pericolosi sotto chiave e con relativa registrazione, in particolare quelli

cancerogeni (R45-R49, 40), o ritenuti tali, radioattivi e biologici (gruppo 3 e 4). Non lavorare mai soli in ambienti a rischio, es. in laboratorio, specialmente fuori dai normali

orari di lavoro ed in caso di operazioni complesse o pericolose. Non lasciare mai senza controllo le situazioni a rischio (es. reazioni in corso, in laboratorio od

apparecchi in funzione) ma, se necessario allontanarsi dal luogo di lavoro, avvisare un collega. Usare sempre idonee cappe di aspirazione nell’utilizzo di sostanze chimiche a rischio (ad es.

solventi, farmaci antiblastici, formaldeide, ecc.) e le cappe di sicurezza biologica per la manipolazione di agenti biologici pericolosi.

Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi.

Al termine dell’attività lavorativa accertarsi che l’ambiente di lavoro sia in ordine e che gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti.

LA PREVENZIONE NELL’ESPOSIZIONE A LIQUIDI E MATERIALI BIOLOGICI

PRECAUZIONI UNIVERSALI

Tutti gli operatori, la cui attività può comportare un contatto con i liquidi organici di pazienti, devono adottare misure di barriera idonee e comportamenti atti a prevenire l’esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale. Si devono osservare le norme previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28\9\90 (Norme di prevenzione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e le

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Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo delle infezioni da HIV: Ministero della Sanità 6\9\89.

Per liquidi organici si intendono tutti i tipi di materiale biologico e in particolare: sangue, secrezioni vaginali, liquido pericardico o amniotico, latte umano e inoltre qualsiasi altro liquido contenente sangue.

Tutti i campioni, da questo punto di vista, devono essere considerati potenzialmente infetti.

Le precauzioni consistono nel:

lavaggio delle mani; uso dei GUANTI; uso degli indumenti protettivi; uso di mascherine, occhiali, visiere; uso di contenitori idonei per lo smaltimento dei taglienti e aghi; decontaminazione degli strumenti; presenza di dispositivi di protezione collettivi (cappe a flusso laminare, adeguato

numero di ricambi d’aria).

INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DI ALCUNI DPI

PROTEZIONE MANI : i guanti rappresentano il sistema di barriera più comunemente usato. In commercio sono disponibili guanti realizzati con diversi materiali (lattice, vinile, gomma, neoprene, nitrile). Per i guanti da utilizzare in situazioni di possibile rischio biologico e chimico occorre il marchio CE (in ottemperanza alla norma tecnica EN 374); in sua assenza e nell’emergenza, è bene utilizzare il doppio paio di guanti (es. nella manipolazione degli antiblastici o di glutaraldeide).

· · · ·N.B. Si raccomanda di cambiare i guanti non appena presentano dei segni di danneggiamento o imperfezione.

PROTEZIONI RESPIRATORIE : in ambiente sanitario si utilizzano due tipi di protezioni respiratorie: Maschere chirurgiche: hanno lo scopo di filtrare particelle di saliva contenenti

microrganismi, che vengono espulse durante la fonazione, la tosse, lo starnuto. Vanno indossate come protezione dal paziente, durante l’esecuzione di interventi chirurgici e procedure invasive (Dispositivo medico D. Lgs 46\97):

Facciali filtranti: semimaschere, maschere pieno facciale: sono dispositivi utilizzati in ambito sanitario per prevenire il rischio di trasmissione di agenti infettanti e di sostanze chimiche, per via aerea o attraverso droplet (D.P.I. D.Lgs 475\92).

PROTEZIONE OCCHI \ VISO: da possibili spruzzi di sostanze chimiche irritanti o di liquidi biologici (nei momenti a rischio): occhiali a mascherina o visiera e schermi trasparenti; entrambi questi ausili devono possedere specifica certificazione UNI-EN 166 per la protezione da gocce e spruzzi ( con trattamento antiappannante e con lenti otticamente neutre).

PROTEZIONE PER IL CORPO : protezioni per il corpo da possibili spruzzi di sostanze chimiche irritanti o di liquidi biologici; gli indumenti di protezione da rischio biologico devono tutelare l’operatore dall’esposizione agli agenti più frequentemente connessi alla trasmissibilità

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di patologie per via ematica e muco-cutanea (HBV, HCV, HIV, ecc.). Si vedano le linee guida ISPESL per la scelta e l’impiego di indumenti di protezione da agenti biologici.Gli indumenti sono: camici: lunghi, con maniche lunghe e chiuse ai polsi, con allacciatura posteriore, o

tuta intera, con idonee proprietà di barriera; grembiuli: impermeabile, utile in presenza di rischio di versamenti, in aggiunta ad

altro indumenti protettivo; pantaloni: indispensabili in particolare per le operatrici; calzature: di tipo protettivo, antiscivolo, chiuse posteriormente.

MISURE URGENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INCIDENTE PROFESSIONALE: PUNTURE, TAGLI, CONTATTO MUCOSO

A. Aumentare il sanguinamento e detergere abbondantemente con acqua e sapone.B. Procedere alla disinfezione della ferita con amuchina al 10%.C. In caso di contatto con il cavo orale procedere a risciacqui con amuchina al 5%.D. In caso di contatto con le congiuntive procedere ad un abbondante risciacquo.E. Avvertire il proprio responsabile di U.O. o, in sua assenza, il medico di reparto.F. Recarsi immediatamente al Pronto Soccorso, dove verrà attivata anche la procedura di

infortunio e sarà effettuato, previo consenso informato, il prelievo per l’accertamento dello stato immunologico del dipendente e del paziente fonte, si valuterà terapia preventiva e si darà avvio al follow-up.

IN CASO DI INFORTUNIO.

Ogni lavoratore ha l’obbligo di denunciare l’infortunio occorso.

In caso di incidente all’interno della struttura, è opportuno:

1. Informare il Direttore o il Responsabile del servizio o reparto ove è avvenuto l’infortunio. 2. Recarsi al pronto soccorso per avviare la procedura d’infortunio e svolgere gli

accertamenti adeguati.

Se si è testimoni di un infortunio:

1. prestare i primi soccorsi in base alle proprie competenze;2. avvisare il Pronto Soccorso, segnalando i dati necessari quali: luogo dell’incidente, percorso

per raggiungerlo, recapito telefonico, descrizione dell’episodio, numero delle persone coinvolte e loro condizioni.

IN CASO DI INCENDIO:

a) Dare l’allarme secondo le modalità previste dal piano di emergenza.

b) In caso di pericolo grave ed immediato indicare ai pazienti, in grado di farlo, di abbandonare i locali e farli uscire ordinatamente tramite le vie e le uscite di sicurezza. Assistere, per quanto possibile, i pazienti non autosufficienti o disabili. Non mettere mai a repentaglio la vostra incolumità. Riguardo l’evacuazione, il personale aziendale dovrà seguire le istruzioni del responsabile della squadra d’emergenza ed evitare di creare panico.

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c) Rivolgersi ai Vigili del fuoco (115) solo dopo aver ricevuto precise indicazioni dal responsabile delle emergenze; segnalare immediatamente l’evento al personale responsabile della struttura e, se in grado di farlo, tentare di contenere l’incendio senza mettere a repentaglio la vostra incolumità

d) Fermare gli impianti di condizionamento, di gas impedendo così apporto d’aria o l’immissione di gas e vapori infiammabili.

e) Non utilizzare mai l’ascensore ma seguire le vie di fuga segnalate all’interno dell’azienda.

f) Allontanare i materiali infiammabili onde evitare propagazione dell’incendio nelle diverse aree aziendali.

g) Azionare eventuali impianti fissi di spegnimento presenti nell’azienda. Recarsi rapidamente nei luoghi sicuri indicati nelle planimetrie, se presenti. Se non presenti

raggiungere un luogo all’aperto.

h) Mettersi a disposizione delle autorità, qualora richiesto.

CONTROLLI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO

Controlli da parte dei preposti:

verificare che le attrezzature siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali;

verificare il calendario della manutenzione periodica relativa alla funzionalità delle attrezzature;

verificare la percorribilità delle vie di fuga presenti;

verificare che le porte REI (Resistenza Emergenza Incendio):- assicurino una facile e rapida apertura;- il buon funzionamento della chiusura nel caso della presenza di un dispositivo di

autochiusura; verificare la manutenzione della segnaletica esistente.

INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO:1. FERITE CON EMORRAGIE LIEVI:

- lavare la ferita con acqua;- disinfettare bene;- premere con un tampone;- tenere l’arto sollevato.

2. INFORTUNI AGLI OCCHI:- agire con cautela;

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- lavare abbondantemente con acqua in caso di avvenuto contatto con sostanze chimiche;

- non rimuovere eventuali corpi estranei; - proteggere l’occhio senza premere.

3. INFORTUNI ALLE ORECCHIE:- tamponare in caso di ferita esterna;- non rimuovere eventuali corpi estranei, ma se il soggetto non ha subito un trauma

alla colonna, ruotare la testa dell’individuo per favorire l’eventuale; fuoriuscita del materiale ostruente.

4. SVENIMENTI:- posizionare supino l’interessato;- sollevargli le gambe;- allentare parti di abbigliamento che possono stringere o impedire una buona

respirazione;- rinfrescare la fronte, il collo.

5. ELETTROCUZIONI:- interrompere l’alimentazione elettrica quando è possibile, isolandosi da terra od

usando un oggetto isolato;- agire con cautela per staccare la persona dalla corrente elettrica.

6. USTIONI LIEVI:- bagnare abbondantemente e ripetutamente con acqua fresca la zona ustionata;- coprire con materiale sterile o pulito.

7. USTIONI GRAVI:- attendere l’arrivo dei soccorritori.

8. CONTATTO CON PRODOTTI CHIMICI:- togliere gli indumenti imbibiti della sostanza;- lavare la parte con acqua corrente per almeno 5 minuti;- leggere quanto riportato sulle schede di sicurezza.

9. AVVELENAMENTO:- chiamare il Centro antiveleno, descrivendo i sintomi ed indicando la sostanza in

questione;- eseguire le operazioni consigliate dal Centro antiveleno;- consegnare un campione della sostanza in questione ai soccorritori.

10. INTOSSICAZIONI DA GAS E FUMO:- evitare di entrare in locali dove si sospetti la presenza di fumo, gas o vapori

tossici;- ove possibile tentare di fermare l’emissione;- avvertire il personale tecnico incaricato;- in presenza di fuga di gas evitare l’uso di corrente elettrica;- in ambiente saturo di fumo procedere tenendosi bassi, il più possibile a livello del

pavimento.

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USO DEL LASER.

Per l’uso del laser superiore alla classe 3^ compresa, occorre la consulenza di un tecnico per la verifica delle misure di prevenzione. Le apparecchiature laser oltre al marchio CE, devono riportare la lunghezza d’onda di riferimento.Per informazioni dettagliate consultare la “PROCEDURA TECNICA SPECIFICA PER L’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE LASER MEDICALI” (v. bibliografia pag. 58).

USO DEI GAS COMPRESSI.

Riservare l’uso dei gas al personale adeguatamente istruito; Ciascuna bombola deve essere fissata in modo sicuro ed indipendente; Non detenere nello stesso locale bombole di gas incompatibili; Durante la movimentazione apporre il cappelletto; L’erogazione del gas deve avvenire mediante riduttori di pressione e, se si tratta di gas

combustibile es. ossigeno, aria, anche mediante dispositivi di non ritorno; Non forzare, né tentare di riparare le valvole di sicurezza e i riproduttori di pressione; Usare condotte compatibili al gas impiegato; Non lubrificare valvole e riduttori con oli e grassi; Le bombole vuote vanno contrassegnate, chiuse e conservate in deposito con le stesse

precauzioni di quelle piene; I liquidi criogeni possono provocare ustioni da congelamento anche gravi, per questo non

devono mai entrare in contatto con la cute e gli occhi.

Principali colorazioni distintive delle ogive delle bombole:

ACETILENE: ARANCIONEAMMONIACA: VERDEANIDRIDE CARBONICA: GRIGIO CHIARO CHIARAZOTO: NEROCLORO:: GIALLOELIO: MARRONEETILENE: VIOLAIDROGENO: ROSSOOSSIGENO: bianco PROTOSSIDO D’AZOTO: BLU

SOSTANZE PERICOLOSE Molte sostanze, es. detergenti, disinfettanti, usate in ambito lavorativo ma anche domestico, possono presentare rischi per la salute e la sicurezza.

Si definiscono sostanze:

gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale od ottenuti mediante la lavorazione industriale, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato.

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Si definiscono preparati:

miscugli o soluzioni composte da due o più sostanze.

Sono considerate “pericolose” le sostanze o i preparati che rispondono ad una o più caratteristiche tra quelle di seguito riportate:

sono in grado di provocare incendi ed esplosioni; sono pericolosi per la salute; sono corrosivi o irritanti; sono pericolosi per l’ambiente.

N.B. Talune sostanze possiedono contemporaneamente diverse proprietà fra quelle enunciate.

L’organismo assorbe tali sostanze attraverso tre vie:

inalazione; ingestione; contatto cutaneo.

NORME DI COMPORTAMENTO.

valutare la possibile sostituzione con altre sostanze e preparati di minor pericolosità (art. 3 Decreto Legislativo 626/94);

raccogliere ed ordinare in base alle caratteristiche chimiche le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi;

prendere visione delle etichette e delle schede di sicurezza prima dell’utilizzo della sostanza; immagazzinare e manipolare le sostanze comburenti lontano da quelle infiammabili e

comunque porre sempre attenzione alle caratteristiche di incompatibilità delle sostanze; non accumulare negli ambienti di lavoro materiali pericolosi in quantità superiori alle necessità; conservare i prodotti pericolosi in armadi di sicurezza; recipienti e tubazioni devono essere muniti dell’etichettatura prescritta; in caso di spandimenti provvedere immediatamente al contenimento ed alla bonifica con

l’impiego di appositi kit per l’assorbimento; indossare i dispositivi di protezione appropriati.

ETICHETTATURA

Le etichette presenti sui contenitori degli agenti chimici pericolosi costituiscono per l’operatore la prima fonte d’informazione su ciò che egli sta manipolando.Esse contengono informazioni concise ma ben definite, sui rischi insiti nella manipolazione e sulle idonee procedure da adottare per la minimizzazione dei rischi. Il tipo di rischio chimico si può riconoscere dei simboli riportati sull’etichetta dei prodotti. Prima di utilizzarli e manipolarli bisogna sempre leggere l’etichetta e seguire le istruzioni per l’uso.

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SCHEDA DI SICUREZZA

Ogni sostanza è accompagnata da una scheda dove sono indicate tutte le informazioni utili relativi agli aspetti gestionali della stessa:

composizione chimica; caratteristiche chimiche; uso proprio della sostanza; comportamento in caso di fuoriuscita accidentale e contatto con la sostanza, ecc.

N.B. Se una sostanza non ha acclusa tale scheda è obbligatorio chiederla alle ditta fornitrice.

Le schede di sicurezza devono essere obbligatoriamente suddivise nelle seguenti 16 sezioni:

SEZIONE CONTENUTO COMMENTO1 Elementi identificativi del

preparato e della società produttrice

Si trova indicata la denominazione dell’agente chimico già presente in etichetta ed il nominativo di chi ha prodotto o comunque immesso nel mercato assieme al suo recapito. Spesso è presente anche un numero di telefono cui rivolgersi in caso di emergenza.

2 Composizione ed informazione sugli ingredienti

Consente di identificare agevolmente la sostanza o, nel caso di miscele, i componenti

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chimici classificati come pericolosi, assieme alle qualità presenti.

3 Identificazione dei pericoli Ove presenti sono indicati in maniera chiara ma succinta i rischi più importanti che il prodotto presenta, in particolare per l’uomo e per l’ambiente, gli effetti dannosi più caratteristici per la salute umana ed i sintomi che più probabilmente possono insorgere in seguito al suo impegno in caso di esposizione

4 Misure di pronto soccorso Si trovano informazioni brevi e facilmente

comprensibili su cosa fare in caso d’infortunio;

per quanto attiene al primo soccorso che può

essere portato all’infortunato da persone a lui

vicine e per quanto attiene alle eventuali

necessità d’intervento da parte di personale

specializzato. Queste informazioni sono fornite

in particolare con riferimento alle possibili vie di

penetrazione

5 Misure antincendio Fornisce le informazioni necessarie a chi deve intervenire in caso d’incendio causato dall’agente chimico, o sviluppatosi nelle vicinanze di esso. Sono evidenziati i mezzi estinguenti più idonei e quelli che non devono essere impiegati per ragioni di sicurezza, l’equipaggiamento protettivo speciale per gli addetti all’estinzione, nonché eventuali rischi fisici derivanti dall’agente chimico o dai suoi prodotti di combustione.

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Si trovano informazioni utili in merito alle particolari precauzioni da prendere, a seguito di fuoriuscita o versamento, di tipo individuale e ai fini della tutela ambientale e cosa non utilizzare per tali operazioni

7 Manipolazione e stoccaggio Fornisce indicazioni per garantire condizioni di stoccaggio sicuro del prodotto chimico, assieme alle condizioni o ai materiali da evitare durante l’immagazzinamento al fine di non comprometterne la sicurezza. Possono anche essere indicate ulteriori precauzioni.

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8 Controllo dell’esposizione\protezione individuale

Indica, per il particolare tipo di prodotto in questione, le misure precauzionali da adottare per ridurre al minimo la probabilità di venire in contatto con esso. In particolare sono suggeriti gli indumenti protettivi più idonei da indossare e a volte anche i provvedimentiDi natura tecnica e le misure igieniche che consentono, al di là della protezione individuale, di minimizzare il rischio d’esposizione

9 Proprietà chimiche e fisiche Sono riportate le più importanti proprietà dell’agente chimico (aspetto, odore, pH, densità, punto d’infiammabilità, solubilità, ecc..) che spesso si rivelano molto utili anche ai fini della sicurezza e della tutela dell’ambiente

10 Stabilità e reattività Indica le condizioni (temperatura, illuminazione, ecc..) che possono dar luogo a reazioni pericolose nonché altri materiali che devono essere evitati durante la manipolazione dell’agente chimico in uso ed eventuali prodotti chimici pericolosi che possono originarsi a seguito della sua decomposizione.

11 Informazioni tossicologiche E’ una descrizione concisa e completa, dei vari effetti tossicologici immediati e ritardati sulla salute che possono insorgere qualora si venga in contatto con l’agente chimico in uso. Vengono anche fornite informazioni sulle diverse vie di esposizione.

12 Informazioni ecologiche Contiene utili informazioni in merito alla pericolosità dell’agente chimico nei confronti dell’ambiente (aria, acqua, suolo) a seguito di un’eventuale immissione controllata.

13 Considerazioni sullo smaltimento Indica come smaltire ed eliminare l’agente chimico o i contenitori da esso contaminati, con riferimento alle norme di legge vigenti in materia

14 Informazioni sul trasporto E’ possibile rinvenire le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve seguire durante il trasporto o la movimentazione dell’agente chimico. Possono essere anche presenti informazioni in merito alle raccomandazioni di norme internazionali concernenti l’imballaggio e il trasporto di merci pericolose.

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15 Informazioni sulla regolamentazione

Sono rinvenibili le informazioni inerenti la classificazione e l’etichettatura delle sostanze o del preparato che sono le stesse rinvenibili sull’etichetta

16 Altre informazioni Si possono recuperare eventuali informazioni per la sicurezza e la salute: raccomandazioni o restrizioni per l’uso, centri di contatto tecnico, fonti e norme di legge utilizzate per redigere la scheda, data di emissione della scheda, ecc.

FRASI DI RISCHIO (R) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI

R 1 Esplosivo allo stato seccoR 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

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R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamentoR 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'ariaR 7 Può provocare un incendioR 8 Può provocare l'accensione di materie combustibiliR 9 Esplosivo in miscela con materie combustibiliR 10 Infiammabile

R 11 Facilmente infiammabile

R 12 Estremamente infiammabile

R 14 Reagisce violentemente con l'acqua

R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria

R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

R 19 Può formare perossidi esplosivi

R 20 Nocivo per inalazione

R 21 Nocivo a contatto con la pelle

R 22 Nocivo per ingestione

R 23

Tossico per inalazione; CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, superiore a 0,25 mg/litro e minore o uguale a 1 mg/litro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori, superiore a 0,5 e minore o uguale a 2 mg/Iitro per 4 ore</

R 24

Tossico a contatto con la pelle, DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, superiore a 50 mg/kg e minore o uguale a 400 mg/kg

R 25

Tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, superiore a 25 mg/kg, minore o uguale a 200 mg/kg

R 26

Molto tossico per inalazione: CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, minore o uguale a 0,25 mg/Iitro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori, minore o uguale a 0,5 mq/litro per 4 ore

R 27

Molto tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, minore o uguale a 50 mg/kg

R 28

Molto tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, minore o uguale a 25 mg/kg

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso

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R 31 A contatto con acidi libera gas tossico

R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico

R 33 Pericolo di effetti cumulativi'

R 34 Provoca ustioni

R 35 Provoca gravi ustioni

R 36 Irritante per gli occhi

R 37 Irritante per le vie respiratorie

R 38 Irritante per la pelle

R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R 40 Possibilità di effetti irreversibili

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari

R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

R 45 Può provocare il cancro

R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R 47 Può provocare malformazioni congenite

R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

R 49 Può provocare il cancro per inalazione

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 51 Tossico per gli organismi acquatici

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici

R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

R 54 Tossico per la flora

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R 55 Tossico per la fauna

R 56 Tossico per gli organismi del terreno

R 57 Tossico per le api

R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono

R 60 Può ridurre la fertilità

R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

R 66 L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle

R 65 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO (R)

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabiliR 15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabiliR 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelleR 20/22 Nocivo per inalazione e contatto con la pelleR 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestioneR 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestioneR 21/23 Nocivo a con tatto con la pelle e per ingestioneR 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle

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R 23/25 Tossico per inalazione e ingestioneR 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestioneR 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestioneR 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelleR 26/28 Molto tossici per inalazione e per ingestioneR 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestioneR 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestioneR 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorieR 36/38 Irritante per gli occhi e la pelleR 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelleR37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelleR 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazioneR 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelleR 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle

R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione

R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione

R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione,

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R 39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle

R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione

R 39/26/27/28

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazioneR 40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelleR 40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione

R 40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle

R 40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione

R 40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione

R 40/20/21/22

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle

R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione

R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle

49

R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle

R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione

R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione

R 48/20/21/22

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione

R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle

R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle

R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione

R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione

R 48/23/24/25

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA (S) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI

S 1 Conservare sotto chiaveS 2 Conservare fuori dalla portata dei bambiniS 3 Conservare in un luogo frescoS 4 Conservare lontano da locali di abitazioneS 5 Conservare sotto ...(liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza).S 6 Conservare sotto ...(gas inerte, vedi scheda di sicurezza).S 7 Conservare il recipiente ben chiusoS 8 Conservare al riparo dall'umiditàS 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

50

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipienteS 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevandeS 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza)S 15 Conservare lontano dal caloreS 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumareS 17 Tenere lontano da sostanze combustibiliS 18 Manipolare e aprire il recipiente con cautelaS 20 Non mangiare ne bere durante l'impiegoS 21 Non fumare durante l'impiegoS 22 Non respirare le polveri

S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriat(o)i, vedi scheda di sicurezza).

S 24 Evitare il contatto con la pelleS 25 Evitare il contatto con gli occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei, vedi scheda di sicurezza)

S 29 Non gettare i residui nelle fognatureS 30 Non versare acqua sul prodottoS 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.S 34 Evitare l'urto e lo sfregamentoS 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.S 36 Usare indumenti protettivi adattiS 37 Usare guanti adattiS 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia

S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... (vedi scheda di sicurezza)

S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i), vedi scheda di sicurezza).

S 43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di sicurezza. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua"

S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

S 47 Conservare a temperatura non superiore a ...°C (vedi scheda di sicurezza).S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato, vedi scheda di sicurezza)S 49 Conservare soltanto nel recipiente originaleS 50 Non mescolare con ... (vedi scheda di sicurezza)S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilatoS 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

51

S 54 Procurarsi il consenso delle Autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico.

S 55 Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico.

S 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali autorizzati.

S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.S 58 Smaltire come rifiuto pericolosoS 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico.

S 63 In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

S 64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

52

SEGNALI

ALCUNI SEGNALI DI DIVIETO

ALCUNI CARTELLI ANTINCENDIO

Direzione da seguire

(cartelli da aggiungere a quelli che precedono)

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a

quelli che precedono)

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a

quelli che precedono)

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a

quelli che precedono)

53

ALCUNI CARTELLI DI PRESCRIZIONE

ALCUNI CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Materiale infiammabile o

alta temperaturaMateriale esplosivo

Sostanzevelenose

Sostanzecorrosive

54

Pericologenerico

RaggiLASER

Materialecomburente

RadiazioniNon ionizzanti

ALCUNI CARTELLI DI SALVATAGGIO

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

ProntoSoccorso

Barella

Doccia di sicurezza

Lavaggio degli occhi

Telefono per salvataggio e

pronto soccorso

55

NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

NOME TELEFONOPRONTO SOCCORSO OSPEDALE CIVILE MAGGIORE 0458072120

OSPEDALE POLICLINICO 0458074333

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

0458027627

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

CENTRO ANTIVELENI PAVIA 038224444

CENTRO ANTIVELENI MILANO 02 66 10 10 29

CENTRO DI TOSSICOLOGIA CLINICAOSPEDALE CIVILE MAGGIORE 045/8073392

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

OSPEDALE CIVILE MAGGIORE 045/8073135OSPEDALE POLICLINICO 045/8074296

045/8074282

UFFICIO IGIENE OSPEDALE CIVILE MAGGIORE 045/8072386045/8073316

OSPEDALE POLICLINICO 045/6074433

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

045/8073534E-MAIL [email protected]

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 045/8072255

UFFICIO TECNICO B. ROMA 045/8074210B. TRENTO 045/8072701

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BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO“INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA’ “ Azienda Sanitaria di Sondrio Servizio di prevenzione e protezione, 1999.

“INFORMAZIONI AGLI STUDENTI” Università di Genova Servizio di prevenzione e protezione.

“IL RISCHIO BOLOGICO” Giuliano Bressa, Masson, Milano.

“RISCHIO BIOLOGICO OSPEDALIERO. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE”a cura di Anita Caminati, AZIENDA U.S.L. DI CESENA, 1997.

“LA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE (DPI) NELLA SANITA”, a cura di Luciano Villa, Atti del seminario nazionale Azienda Ospedaliera di Sondrio, 1999.

“RACCOMANDAZIONI PER IL BUON USO DEI DISINFETTANTI” AZIENDA ULSS 20 DI VERONA giugno 1999.

“RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI” lezione tratta dal Progetto INAIL “CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA”.

“LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO”, G.U. n. 236 del 7/10/99.

“LINEE GUIDA FARMACI ANTINEOPLASTICI: ALLESTIMENTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO IN SICUREZZA”, AZIENDA OSP. DI VERONA (depositata presso l’archivio del Servizio di Prevenzione e Protezione).

“PROCEDURA TECNICA SPECIFICA PER LA PREPARAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE, LO SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEI FARMACI ANTIBLASTICI” AZIENDA OSP. DI VERONA (depositata presso l’archivio del Servizio di Prevenzione e Protezione).

“PRONTUARIO DEI DISINFETTANTI” AZIENDA OSP. DI VERONA.

D.LGS 626 DEL 19/09/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

LINEE GUIDA D’USO DEI VIDEOTERMINALI G.U. 244 del 18/10/2000.

CORSO DI FOMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (FAD) - Area Preposti-Lezione: la movimentazione manuale dei carichi.(depositata presso il Servizio di Prevenzione e Protezione).

D.M. 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio.Il decreto introduce la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e l’adozione di un piano di emergenza per le attività con l’obbligo di CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per quelle che occupano 10 o più addetti.

RAPPRESENTATI PER LA SICUREZZA :normativa di riferimento.

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A chiarire e meglio definire gli ambiti di attività, le modalità di elezione, la durata dell’incarico, interviene il D.P.C.M. del 5/06/1996.

In seguito il D.L. del 16/01/97, ha individuato i contenuti minimi per la formazione per gli RLS.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELIBERE DI RIFERIMENTO

DELIBERA 2397/92: Integrazione delibera n. 1295 (applicazione Decreto Legislativo 277/91);

DELIBERA 1567\95: Provvedimenti in attuazione del D.Lgs. 626 del 19/09/94 (istituzione del Servizio e la nomina del Responsabile Dott. C. Soave);

DELIBERA 230\97: Applicazione del D.Lgs. 626 del 19/09/94 e del D.Lgs.242 del 19/03/96 (convenzione con l’Università e assegnazione degli addetti);

DELIBERA 798\97: nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

DELIBERA 849\97: Corso di Formazione per Dirigenti e Preposti;

DELIBERA 1176\97: Corso formazione per RLS;.

DELIBERA 1147\97: Regolamentazione delle modalità di esercizio dei RLS.;

DELIBERA 974\97: Piano triennale per la formazione sul D.Lgs 626;

DELIBERA 316\00: Approvazione del Prontuario Aziendale dei dispositivi di protezione Individuali;

ALCUNI ELABORATI PRODOTTI DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

PROCEDURA TECNICA SPECIFICA PER L’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CON LASER MEDICALI. Approvato dalla direzione sanitaria.

PROCEDURA TECNICA SPECIFICA PER LA PREPARAZIONE.

SOMMINISTRAZIONE, SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEI FARMACI.

ANTIBLASTICI (N.CTXOOI DEL 21\12\99). Approvato dalla Direzione Sanitaria.

LINEE GUIDA “FARMACI ANTINEOPLASTICI: ALLESTIMENTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO IN SICUREZZA”. Approvato dalla Direzione Sanitaria.

LINEE GUIDA “GLUTARALDEIDE: UTILIZZO IN AMBIENTE OSPEDALIERO” APRILE 99. Approvato dalla Direzione Sanitaria.

PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE. Approvato dalla Direzione Sanitaria.

Relazione di valutazione della “SPERIMENTAZIONE RIDUZIONE PUNTURE ACCIDENTALI”.

Prontuario Aziendale dei Dispositivi di protezione individuali.58

ORGANIGAMMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

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DATORE DI LAVORO

Dott. Valerio Alberti

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Resp. Prof. Giovanni CostaMEDICI COMPETENTI

Dott.ssa Barbara BertoldoDott. Valerio Ciuffa

Dott.ssa Daniela OlivatoDott. Salvatore Fazio Tirozzo

Dott. Giorgio Pianalto

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Resp. Dott. Claudio SoaveADDETTI al S.P.P.

Lorella FalziChiara Giuliari

Francesca PasquettoM.Martina PerazzoliPatrizia VeroneseStefano ZancarliDebora Brocco

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Augusto Parato

PREPOSTIPrimari,Direttori

Caposala, Capotecnici, Coordinatori

DIRETTORE SANITARIODott. Luciano Flor

LAVORATORI

RLS.Corbello DonatellaOliosi Gianfranco

Salgaro Enzo

ORGANIGRAMMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA UNIVERSITARIA

PREPOSTI

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DATORE DI LAVORO

Magnifico Rettore

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile: Dott. Claudio Soave

ADDETTI al S.P.P.Lorella Falzi

Chiara GiuliariFrancesca PasquettoM.Martina PerazzoliPatrizia VeroneseStefano ZancarliDebora Brocco

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Responsabile: Prof. Giovanni Costa

MEDICO COMPETENTEDott. Gennaro Antonacci

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREPOSTIDocenti

Responsabili della ricerca e della didattica

LAVORATORI e assimilabili (studenti, dottorandi,….)

RLS.Cerpelloni Marzia

Cestari TizianaVezzari Giovanni

Pigozzi Pietro

GLOSSARIO

Ambiente di lavoro L’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio e tempo di lavoro (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV 26385 del 1991 - i fattori sociali e culturali non sono considerati dalla norma UNI ENV 26385).

Attrezzatura da lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Cancerogeno Agente cancerogeno è una sostanza chimica o un agente fisico che è in grado di provocare il cancro nell’uomo. Secondo il Decreto legislativo 626/94 si deve fare riferimento ad un elenco di agenti cancerogeni, che riportano nella scheda tecnica le frasi di rischio R45 ("Può provocare il cancro") o R49 ("Può provocare il cancro per inalazione").

Cartella sanitaria e di rischio Documento del medico competente in cui sono segnati, oltre ai rischi a cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità.

.Denuncia di infortunio/denuncia di malattia professionale Comunicazione che il datore deve inviare all’INAIL quando un lavoratore presenta un certificato di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. Una denuncia simile deve essere inviata anche all’organo di vigilanza per gli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria.

Dispositivo di protezione personale Mezzo destinato a essere indossato o tenuto dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro. Sono dispositivi di protezione personale (DPI) ad esempio: i caschi, i tappi o le cuffie per le orecchie, i guanti, i grembiuli, le scarpe antinfortunistiche, gli stivali, le maschere ecc.

Documento di valutazione Documentazione che il datore di lavoro deve tenere in azienda dopo aver fatto la valutazione dei rischi e in cui sono presenti: la relazione di valutazione dei rischi, le misure che sono state prese in considerazione dei rischi, le misure di protezione dei lavoratori e i programmi per l’ulteriore miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro. Nelle piccole aziende il documento può essere sostituito da una semplice autocertificazione in cui il datore di lavoro dice di aver valutato i rischi e di aver fatto quanto è prescritto dalla legge..Frasi di rischio o di sicurezza Sigle che vengono messe sui contenitori o sulle schede tecniche di sostanze. Le sigle formate da "S" e un numero danno indicazioni su come manipolare le sostanze con sicurezza: ad esempio, S22 significa "Non respirare le polveri", S25: "Evitare il contatto con gli occhi", S51: "Usare solo in locali ben ventilati" e così via. Le sigle formate da "R" e un numero informano invece sui rischi che le sostanze possono comportare a chi le adopera. Per es. R11= "Altamente infiammabile"; R26= "Molto tossico per inalazione"; R38= "Causa irritazione sulla pelle" ecc.

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Giudizio di idoneità lavorativa Giudizio che il medico competente esprime a conclusione dell’attività di sorveglianza sanitaria, mirata a stabilire se il lavoratore può intraprendere o continuare una precisa mansione senza discapito per la propria salute. L’idoneità può essere espressa senza limitazioni oppure può essere condizionata a particolari provvedimenti e restrizioni (il lavoratore può svolgere una parte della mansione, ma deve essere esonerato da alcuni compiti particolari per motivi di salute); a sua volta, la non idoneità può essere temporanea (per un periodo di tempo stabilito: in attesa, ad esempio, di valutare l’evoluzione di un problema o di acquisire ulteriori elementi di giudizio) o definitiva. Contro il giudizio di inidoneità il lavoratore può presentare ricorso all’organo di vigilanza.

Igiene Complesso delle misure individuali e collettive volte a salvaguardare il mantenimento della salute.

Infortunio sul lavoro Evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Italia, è gestita dall’INAIL.

Interventi organizzativi di prevenzione Interventi finalizzati a ridurre i rischi fatti attraverso modificazioni dell’organizzazione del lavoro. Ad esempio: quando un utensile sia fonte di rischio per chi lo usa e non possa essere modificato può essere fatto usare per un tempo minore a ciascun lavoratore, alternandoli nell’uso.

Interventi procedurali di prevenzione Interventi di prevenzione dai rischi che agiscono sui modi di lavorare, cioè sulle procedure. Per es.: si stabilisce qual è il modo più sicuro per utilizzare un utensile o una sostanza e si prescrive che tutti seguano quella procedura.

Interventi tecnici di prevenzione/ prevenzione tecnica Interventi che possono essere fatti sulle strutture di un ambiente di lavoro (es. creazione di muri separatori tra lavorazioni diverse, trattamento antiscivolo di pavimenti ecc.), sulle macchine e sugli utensili (es. dotazione di fotocellule per l’arresto della macchina in caso di pericolo, sostituzione di macchine o utensili rumorosi con macchine silenziate), sulle sostanze utilizzate (es. sostituzione di sostanze pericolose con altre che lo sono meno, dotazione di sistemi di aspirazione vicino ai punti di emissione delle sostanze ecc.). In questi casi si dice che la prevenzione viene fatta "alla fonte", cioè proprio dove il rischio si produce.

Malattia professionale (tecnopatia) Malattia contratta nell’esercizio di una attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni. Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa. Come nel concetto di infortunio è insito quello di causa violenta (che agisce, cioè, entro un turno di lavoro), nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della "causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia. L’assicurazione contro le malattie professionali, in Italia, è gestita dall’INAIL.

Prevenzione Azione diretta a impedire il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi, nel nostro

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caso gli infortuni e le malattie professionali. Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/’94). Si può distinguere (a scopo meramente didattico) in primaria, secondaria e terziaria.

Rischio Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso (orientamenti CEE). Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (Norma UNI EN 292/1991).

Salute Condizione di benessere fisico e psichico; normalità strutturale e funzionale dell’organismo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1946, definisce: "… stato di benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo"; il che non può essere garantito dalla semplice assenza di malattia. Più completa è la seguente definizione: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

Sicurezza Condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli.

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MODULO INFORMATIVOPROBLEMA: (descrivere nel modo più chiaro, dettagliato e comprensibile)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fattori di rischio ipotizzati: (barrare una o più caselle).

Agenti biologici (virus e/o batteri)

Agenti chimici (sostanze, disinfettanti ecc.).

Apparecchiature

Dispositivi di protezione individuale

Farmaci antiblastici

Gas anestetici

Illuminazione

Infortunio

Impianti (elettrici, antincendio, ecc)

Microclima e qualità dell’aria

Mobbing

Movimentazione manuale dei carichi

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti (radiofrequenze, microonde, ultravioletti, laser).

O. C. M. – c/o Ufficio Sindacale R.S.U. – tel. 045 8073534 – E-mail: elettronica [email protected]

Rumore

Stress (turni notturni e non)

VDT ( videoterminali, microscopi)

Altro

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LAVORATORI COINVOLTI: (barrare una sola casella) Solo il sottoscritto

………….. (indicare anche solo approssimativamente il numero dei lavoratori coinvolti)

SUGGERIMENTI PER LA SOLUZIONE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome: ………………………………………………………………

Reparto/servizio di appartenenza …………………………………………….

Ospedale O.C.M. O.P. ALTRO………………

Firma……………………………..

Firma del RLS. Ricevente……………………………………………..

Verona il.........................

O. C. M. – c/o Ufficio Sindacale R.S.U. – tel. 045 8073534 – E-mail: elettronica [email protected]

ALLEGATO Le radiazioni ionizzanti

A cura di T.S.R.M. Enzo Salgaro con la collaborazione di Roberto Meneghini Esperto Qualificato, Salvatore Fazio Tirrozzo Medico Autorizzato.

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Il decreto legislativo 230 del 17 marzo 1995, (e le sue modifiche successive 241/2000 e 257/2001 che in seguito non verranno più citate), individua, tra i doveri del datore di lavoro, l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori addetti all'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.Queste pagine vogliono contribuire a far conoscere in modo adeguato i rischi specifici e le modalità operative atte a ridurre il rischio di esposizioni indebite alle radiazioni ionizzanti ed essere uno strumento di ausilio per i datori di lavoro ed i lavoratori nel quotidiano compito di garantire la propria e l'altrui sicurezza.

Introduzione: le radiazioni.Il tipo particolare di radiazioni verso cui si rivolge la nostra attenzione è definito, in fisica, con il nome di radiazione ionizzante.Le radiazioni ionizzanti differiscono dalla luce per molte caratteristiche, che possono essere ricondotte all’energia associata alla loro natura: tale energia è responsabile della specificità di queste radiazioni.In base alla energia trasportata ed alla loro tipologia, le radiazioni ionizzanti possono essere in grado di attraversare in modo variabile i materiali esistenti in natura (metalli, minerali, legno o lo stesso corpo umano).Grazie a questa loro particolare proprietà, da più di cento anni le radiazioni X sono utilizzate per osservare l'interno del corpo umano.Difatti, poiché le radiazioni attraversano la materia in maniera più o meno efficace, secondo la differente densità dei materiali stessi, ponendo una pellicola fotografica a valle dell'oggetto attraversato dalle radiazioni, questa verrà impressionata in modo tale da consentire di ricostruire un'immagine della struttura interna dell'oggetto medesimo.Una particolarità delle radiazioni è di non poter essere avvertite dai nostri sensi e ciò, come vedremo nel seguito, può costituire un rischio.

Da dove vengono le radiazioni ionizzanti? Tutte le sostanze sono costituite da particelle chiamate atomi, elettricamente neutri; a loro volta, gli atomi sono fatti di particelle ancora più piccole: i protoni, gli elettroni ed i neutroni.Mentre protoni e neutroni si trovano nel cuore dell'atomo, chiamato nucleo, gli elettroni vi girano intorno come in una sorta di microscopico sistema solare.Quanto un elettrone è allontanato dall'atomo quest’ultimo rimane carico positivamente, trasformandosi così in uno ione: il fenomeno è definito ionizzazione.

Con il termine di radiazioni ionizzanti vengono dunque indicate tutte quelle radiazioni capaci di produrre ionizzazione negli atomi di un mezzo materiale.Tale capacità può essere posseduta da due tipi di radiazioni: le onde elettromagnetiche di frequenza elevata (raggi X e raggi gamma), e radiazioni corpuscolari, particelle emesse da nuclei instabili di radioisotopi (particelle o “raggi” alfa e beta).

Generalmente si tende a credere che le radiazioni ionizzanti siano quelle generate dall'uomo che le utilizza a scopi medici, e industriali, di ricerca scientifica e militari. Invece le fonti di esposizione alle radiazioni ionizzanti non sono soltanto queste anzi esse sono in massima parte di origine naturale ed accompagnano da sempre l'uomo nella sua storia. Ne sono un esempio le radiazioni cosmiche che provengono dallo spazio e le radiazioni di origine terrestre emesse dai materiali presenti sulla terra, a volte anche sotto forma di gas naturale (es. radon).

D'ora in avanti, per semplicità, quando parleremo di radiazioni riferendoci solo alle radiazioni ionizzanti.

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Riepilogando. Le sostanze sono costituite da atomi, che in condizioni normali sono elettricamente

neutri. Le radiazioni ionizzanti possono allontanare un elettrone dall'atomo, modificando la

carica elettrica complessiva (ionizzazione). Le radiazioni ionizzanti possono essere sia di tipo ondulatorio (raggi X, raggi gamma)

che di tipo corpuscolare (raggi alfa, raggi beta).

La radioattività e le sostanze radioattive.La materia, cioè tutto l'universo che ci circonda e quindi anche il nostro stesso corpo, è costituita da atomi di oltre 90 elementi diversi. Ogni elemento ha caratteristiche fisiche e chimiche che sono tipiche dell'elemento stesso. Queste diverse proprietà derivano dalle caratteristiche degli atomi da cui gli elementi sono formati. In particolare gli elementi sono classificati a seconda del numero di protoni presenti nel loro nucleo; a parità di protoni poi, l’eventuale variazione del numero di neutroni determina “isotopi” di quell’elemento. La maggior parte degli elementi costituenti la materia e quindi gli atomi di cui sono composti, sono stabili, cioè mantengono sempre le proprie caratteristiche senza subire alcuna trasformazione.Esistono tuttavia alcuni elementi che sono di natura instabile: questi emettono radiazioni secondo leggi fisiche conosciute. Questi elementi instabili sono chiamati elementi o isotopi radioattivi. Ad esempio lo Iodio (I) è un elemento; I-123, I-125 e I-131 sono tre isotopi (in questo caso radioattivi) dello Iodio.

Gli elementi radioattivi ricavano l'energia che emettono sotto forma di radiazione da un processo di disgregazione del nucleo dei propri atomi: l’energia di legame delle particelle nucleari precedentemente posseduta non va persa, ma viene emessa sotto forma di radiazioni.Per questo motivo si parla di energia atomica o di energia nucleare.

Mediante complessi procedimenti chimici ed industriali da materiali naturalmente radioattivi possono venire isolati singoli elementi radioattivi utilizzabili per scopi particolari, come anche possono essere prodotti elementi radioattivi artificiali, cioè nuovi isotopi o elementi radioattivi non presenti in natura.

La radioattività è dunque la proprietà che hanno taluni isotopi di emettere radiazioni corpuscolari (particelle Alfa e Beta) e/o elettromagnetiche (raggi Gamma).L’emissione radioattiva avviene quindi quando il nucleo di un isotopo radioattivo si trasforma nel nucleo di un isotopo di quell’elemento o di altri elementi; questo, a sua volta, può essere radioattivo e subire un decadimento fino a quando giunge ad essere un elemento stabile, ovvero non radioattivo.

Il tempo necessario perché metà degli atomi radioattivi di una determinata sostanza si trasformi è definito periodo o tempo di dimezzamento. Secondo il tipo di sostanza, questo tempo può andare da frazioni infinitesime di secondo fino a diversi milioni di anni.Un determinato isotopo radioattivo può dar luogo a contaminazione se viene utilizzato allo stato libero: in questo casi la sorgente si chiama non sigillata; solo precise cautele protezionistiche possono limitare o evitare la dispersione di tali sostanze radioattive nell'ambiente ed il conseguente rischio di contaminazione. Un esempio di sorgenti non sigillate è quello delle sorgenti utilizzate in medicina nucleare per

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diversi tipi di indagini diagnostiche. In tal caso, la sostanza radioattiva allo stato libero o dopo essere stata legata (marcatura) chimicamente a determinati farmaci (dando luogo ai cosiddetti radiofarmaci), viene somministrata al paziente per via endovenosa oppure orale, e va a fissarsi in particolari zone del corpo seguendo vie metaboliche prefissate. In questi casi la sicurezza passa attraverso un'accurata opera di prevenzione, mirata ad evitare la dispersione incontrollata dei radioisotopi nell'ambiente e dunque, in definitiva, a limitare o evitare la contaminazione dell'uomo.Nel caso invece la sostanza radioattiva sia solidamente incorporate in materie solide ed inattive, oppure utilizzata come sigillata in contenitori ermetici e resistenti agli agenti esterni, viene evitata qualsiasi possibilità di contaminazione, e la sorgente si definisce sigillata.Un esempio di tali sorgenti è costituito dalle cosiddette "bombe al cobalto", utilizzate nella terapia di alcune forme di tumore (radioterapia) e cosi denominate nel gergo per la pericolosità dovuta non al rischio di contaminazione, ma alla notevole quantità di radioattività presente. Sorgenti sigillate sono anche le sorgenti di taratura della strumentazione impiegata per misurare le radiazioni ionizzanti.

Riepilogando. La maggior parte degli elementi presentati in natura è stabile. Alcuni elementi hanno isotopi instabili, ovvero il cui nucleo si trasforma, emettendo

energia sotto forma di radiazioni ionizzanti: queste sostanza sono chiamate radioattive.

Raggi e particelle.Tutte le radiazioni sono capaci di penetrare la materia e il loro potere di penetrazione dipende, per le radiazioni corpuscolari, dalla massa e dalla velocità delle particelle, mentre per le reazioni di natura ondulatoria la penetrazione è correlata all'energia trasportata.

Raggi X.I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche, e come tali sono particolarmente penetranti e localmente poco ionizzanti, ma penetrando in profondità nei tessuti hanno ilo tempo di cedere parecchia energia.Essi sono prodotti nei tubi radiogeni accelerando degli elettroni e facendoli incidere violentemente contro un bersaglio (anodo). La materia dell’anodo, sottoposta al violento impatto con gli elettroni, riceve della energia che riemette sotto forma di radiazione elettromagnetica dagli orbitali atomici, che si disperde nello spazio circostante.

Raggi gamma. Sono radiazioni elettromagnetiche fisicamente uguali ai raggi X; ne differiscono in quanto provengono dal nucleo dell’atomo e non dagli orbitali atomici, e sono di energia mediamente più elevata

Particelle Alfa e beta.I raggi alfa sono sostanzialmente una piccola parte del nucleo (2 p e 2 n) che viene espulsa dal nucleo come particella durante il decadimento dal nucleo di 1 elemento instabile. Tale particelle, attualmente utilizzate raramente in medicina, sono poco penetranti per la loro grande massa, ma per lo stesso motivo molto ionizzanti.Le radiazioni beta sono invece elettroni, espulsi dall'atomo instabile.

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La massa della particella beta è di gran lunga più piccola di quella delle particelle Alfa, ma la sua velocità è molto più elevata. In tal modo, la capacità di interagire con la materia sarà inferiore ma la radiazione risulterà più penetrante. I raggi beta sono infatti capaci di penetrare la cute per qualche cm di profondità.

.

Riepilogando. Le radiazioni possono essere il tipo corpuscolare (raggi alfa e raggi beta) o di tipo

ondulatorio (raggi X e raggi gamma). Il potere di penetrazione delle radiazioni è differente e dipende dalla massa e dalla

velocità (per raggi alfa e raggi beta) o dalla loro frequenza ed energia (per raggi X e raggi gamma).

Interazione delle radiazioni con la materia vivente. L'interazione fra le radiazioni e la materia avviene sostanzialmente attraverso la cessione di energia. Di conseguenza, nel caso in cui la materia attraversata sia costituita da tessuto biologico, esso può essere danneggiato da tale energia.Quando le radiazioni colpiscono una cellula infatti possono produrre dei danni la cui entità risulta tanto maggiore quanto più rilevante è la quantità di energia rilasciata alla cellula. Se la quantità di energia assorbita è molto piccola, la cellula può rimanere indenne o, dopo aver subito un leggero danno ripararsi. Se la quantità di radiazione assorbita invece è rilevante, la cellula può andare incontro anche a processi degenerativi irreversibili che possono condurre alla sua morte.Quindi, se veniamo colpiti da radiazioni, potremmo subire un danno più o meno grave, a seconda della quantità di energia assorbita e a seconda del numero e della tipologia delle cellule irradiate. Complessivamente irradiando il corpo intero od una sua parte, la possibilità di un danno biologico aumenta all’aumentare della dose assorbita (che corrisponde in buona sostanza alla quantità complessiva di energia trasferita al corpo intero o a quella sua parte).

Vi è però una sostanziale differenza nella possibilità del danno:ad alte dosi, sopra ad una determinata dose, il danno sarà certo: si parlerà di pericolo da radiazioni e si può affermare che a maggiore dose corrisponde maggiore danno. Questo tipo di danno viene definito deterministico (ovvero graduato, a partire da una certa soglia minima). A basse dosi, invece, il danno è di tipo probabilistico (o stocastico): esso non è mai certo ma solo possibile e quindi si parlerà di rischio. Ad esso non corrisponde una soglia minima precisa e può manifestarsi anche dopo diversi anni dal momento dell'esposizione alle radiazioni, in maniera casuale, secondo regole di tipo statistico: le stesse che governano i risultati del lancio di dadi, ma con probabilità molto basse di effetti negativi sulla salute. La frequenza con la quale si verificano i danni probabilistici (o stocastici) è direttamente proporzionale alla dose mediamente ricevuta.

Le norme e le cautele di radioprotezione mirano ad una tutela dei lavoratori e della popolazione basate su di un rigido contenimento anche delle basse dosi ricevute e quindi la sicurezza dai pericoli di esposizione alle alte dosi è a maggior ragione garantita: con tale impostazione si mira infatti a ridurre la possibilità di comparsa di effetti stocastici o probabilistici a valori trascurabili. Indicativamente si tenta di ridurre le dosi alla popolazione al minimo, e comunque ad un valore massimo pari a 1/3 della dose mediamente già ricevuta dal fondo naturale.

Va ricordata, infine, la possibilità, legata a complessi meccanismi biologici e fisiologici, che l'organismo ha di riparare, almeno in parte, i danni provocati a livello cellulare dalle radiazioni

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ionizzanti. Quando le radiazioni colpiscono le cellule del corpo di una persona, essa potrebbe subire dei danni che si manifesteranno nel corso della sua vita. Questo tipo di danno generalmente indicato come danno somatico.Se invece le reazioni danneggiano cellule direttamente coinvolte nel processo di generazione dei figli si parla di danno genetico. In questo caso, i figli stessi , o addirittura i loro discendenti, potrebbero portare le conseguenze del danno genetico verificatosi in una cellula. Il danno genetico da radiazioni ionizzanti ha le caratteristiche del danno stocastico o probabilistico: se le dosi di radiazioni sono contenute entro livelli ridotti, la probabilità di questo effetto è praticamente trascurabile rispetto al rischio di “mutazioni spontanee” .

Riepilogando. Le radiazioni danneggiano la materia attraversata cedendole la loro energia e nello

stesso modo possono quindi danneggiare le cellule viventi. La dose assorbita è connessa alla quantità di energia ceduta. Il danno subito dall'organismo alle alte dosi è graduato, aumentando con l'aumentare

della dose assorbita, mentre alle basse dosi è casuale, manifestandosi in maniera probabilistica, con rischio proporzionale alla dose.

Il danno subito può essere somatico se a carico della vita dell’individuo oppure genetico quando danneggia le sue cellule germinali e quindi, in definitiva, a carico della sua progenie.

Gli effetti delle radiazioni sulla materia e sui tessuti viventi dipendono dalla cessione di energia.

Le dosi che coinvolgono i lavoratori sono basse dosi e danno luogo ad un rischio probabilistico; i limiti di dose fissati per i lavoratori esposti mirano a contenere il rischio a livelli contenuti e paragonabili ai rischi ritenuti accettabili per ogni attività lavorativa.

La misura delle radiazioni.Le radiazioni ionizzanti sono rilevate in genere attraverso strumenti e metodi che si basano sulla capacità di ionizzare il materiale che viene attraversato dalla radiazione stessa.La strumentazione atta alla rivelazione ed alla misurazione delle radiazioni ionizzanti può essere distinta in due categorie: Misuratori di intensità di esposizione alle radiazioni, capaci di misurare la quantità di

radiazione nell'unità di tempo, utili a dimensionare il grado di esposizione potenziale alle radiazioni in un determinato punto ovvero quantificare il campo di radiazione presente.

Misuratori integrali di dose assorbita, in grado di memorizzare gli effetti delle radiazioni (ovvero la "dose") per un determinato periodo di tempo più o meno lungo, ed impiegati quindi per quantificare la dose ricevuta da una determinata persona o in un determinato punto durante quel periodo di tempo

La dosimetria ambientale consente di controllare che negli ambienti di lavoro la dose da radiazioni ionizzanti non sia tale da comportare rischi per lavoratori e per l'insieme della popolazione (misure eseguite per lo più in “intensità di esposizione”).

La dosimetria personale permette invece di verificare che le dosi assorbite dai singoli operatori rimangono al di sotto di valori preventivamente stabiliti e consente di accertare , per via indiretta, che permangono le condizioni di sicurezza esaminate in fase di verifica ambientale (misure eseguite per lo più in “dose assorbita”).

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Riepilogando. Le radiazioni sono misurate con strumenti capaci di rilevare gli effetti della

ionizzazione da esse generata. I dosimetri servono a misurare la dose assorbita per un certo tempo.

La radioprotezione.La radioprotezione è una scienza che ha come obiettivo la sicurezza e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, dei pazienti , della popolazione e dell'ambiente nel suo complesso. Per ottenere ciò, essa si impone di ridurre, a livelli accettabili, i rischi sanitari derivati dall'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. I principi fondamentali sui quali si fonda la filosofia della radioprotezione sono: Il principio di giustificazione secondo il quale "nessuna attività umana deve essere

accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio netto e dimostrabile". Il principio di ottimizzazione, per il quale" ogni esposizione alle radiazioni deve essere

tenuta tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni economiche e sociali".

Il principio di limitazione delle dosi, il quale afferma che "la dose ai singoli individui non deve superare i limiti raccomandati per le varie circostanze".

Scopo della radioprotezione è, dunque , la prevenzione degli effetti dannosi che hanno una soglia di dose e la limitazione, a livelli considerati accettabili, delle probabilità di accadimento degli effetti stocastici.

Riepilogando. La radioprotezione si occupa di proteggere la collettività e l'ambiente dai rischi

derivanti dall'uso delle radiazioni. La radioprotezione si fonda sia sui principi di giustificazione e di ottimizzazione delle

esposizioni, e di limitazione delle dosi.

Tempo, distanza, schermatura. Vi sono due differenti tipologie di rischio: il rischio di irraggiamento dall’esterno dell’individuo, e quello di irraggiamento interno legato alla sua contaminazione interna da isotopi radioattivi.In generale, i fattori più importanti sui quali si può agire per la riduzione del rischio di irradiazione esterna sono la distanza dalla sorgente, l’interposizione di determinate schermature, ed il tempo di esposizione:Distanza. L'intensità della radiazione diminuisce con il quadrato della distanza dalla sorgente. Ad esempio, a distanza doppia l'intensità si riduce ad un quarto.Schermature. Le schermature attenuano, per assorbimento, le radiazioni emesse dalle sorgente radiogene. La natura del materiale assorbente e lo spessore necessario sono legati al tipo ed all'energia della radiazione incidente.Tempo. Quando le schermature e la distanza non sono sufficienti a ridurre una esposizione, sarà necessario limitare il tempo di lavoro individuale o il carico di lavoro complessivo.

In particolare, per una corretta progettazione delle schermature dalle radiazioni, compito specifico dell'Esperto Qualificato, dovranno essere a lui comunicati, oltre alle caratteristiche della sorgente, i seguenti parametri:

Il carico di lavoro, ovvero la quantità complessiva di radiazioni ionizzanti erogata dalla sorgente 71

radiogena in un certo tempo di riferimento (settimana, mese, anno);

Il fattore di occupazione, che tiene conto del tempo di permanenza delle persone dietro le schermature da calcolare;

Il fattore d'uso, ovvero la frazione del carico di lavoro durante la quale la barriera è esposta alla radiazione.

L’impiego dei tre fattori precedenti da una indicazione quantitativa dello spessore di materiale necessario per attenuare le radiazioni incidenti agli obbiettivi di progetto.

Per quanto riguarda invece la sicurezza nei confronti dei pericoli della contaminazione interna, la principale metodica si fonda invece sul contenimento, ovvero sulla necessità di isolare la sorgente radioadottiva, al fine di impedire ogni dispersione ed, in ultima analisi, la possibilità di contaminazione degli operatori e della popolazione, alla stregua delle cautele di sicurezza comunemente adottate in presenza di rischi di natura biologica e chimica.

Riepilogando. La radioprotezione operativa cambia a seconda si tratti di evitare la irradiazione

esterna o la contaminazione interna. I parametri fondamentali sui cui agire per diminuire l’irraggiamento esterno sono il

tempo, la distanza e le schermature. Nel caso di pericolo di contaminazione, bisogna assicurare il contenimento delle

sorgenti, ovvero ridurre al minimo la possibilità di contaminazione della cute, di ingestione e di inalazione, di materiale radioattivo.

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I).Determinate categorie di lavoratori devono operare, per motivi insiti nelle operazioni da svolgere, nei pressi delle sorgente di radiazione, senza la possibilità di fruire di schermature fisse. E' il caso, ad esempio, del personale che utilizza le sorgenti di radiazioni nelle sale operatorie, in terapia intensiva o nelle sale di degenza, per esempio. In questi casi, a prescindere dalla necessità di minimizzare I tempi di esposizione, è necessario fare ricorso a dispositivi di protezione individuale, ovvero indumenti schermati che consentono una attenuazione delle radiazioni incidenti. Dispositivi di questo tipo sono, ad esempio, i grembiuli realizzati in materiale antix, le lenti schermate, i guanti in gomma piombifera.

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In complesso, nel caso di una esposizione ai raggi X durante indagini radiologiche in sala operatoria, i mezzi di protezione che possono essere impiegati sono quelli indicati in figura:1) Occhiali anti-X e collare per la tiroide.2) Grembiule piombato individuale.3) Paratia pensile in cristallo anti-X.4) Grembiule piombato solidale all'impianto.5) Blocco del diaframma. 6) Distanza.7) Paratia fissa anti-X. 8) Durata dell'esposizione.

Naturalmente, ciascun lavoratore dovrà utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal datore di lavoro, secondo le indicazione dell'esperto qualificato, in funzione delle esigenze dettate dal tipo di lavoro svolto e dalle modalità operative.

Riepilogando.

Una determinata esposizione deve essere preventivamente giustificata ed ottimizzata nelle schermature fisse e nelle modalità operative (carichi di lavoro, tempi e distanze di esposizione);

Quando necessita una ulteriore protezione del personale per limitare le dosi possono risultare utili i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Il lavoratore dovrà utilizzare correttamente i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.

Segnaletica di radioprotezione.In radioprotezione, una corretta segnaletica è considerata come presidio primario di sicurezza e dovrà contenere una puntuale indicazione dei rischi derivanti dalla presenza di sorgenti radiogene. Anche per quanto concerne la segnaletica la radioprotezione ci si preoccupa primariamente di distinguere i rischi di irradiazione esterna da quelli di contaminazione interna.

La segnaletica è utilizzata per delimitare aree di lavoro, per regolamentarne l'accesso e per evidenziare la singola sorgente, come ad esempio nel caso del trasporto di sorgente radioattive o di apparecchi radiologici portatili utilizzati per gli esami a letto.

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Obblighi del datore di lavoro.

Al fine di garantire la protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti la legge prevede l'obbligo per i datori di lavoro, autorizzati ad utilizzare sorgenti di radiazioni ionizzanti, di avvalersi della collaborazione di un esperto qualificato ed, ove è necessario, di un medico autorizzato al fine di svolgere adeguate azioni di sorveglianza.

Sulla base della relazione dell'esperto qualificato, il datore di lavoro, a norma dell'art. 61 del D.Lgs. 230/ 95 e successive modifiche integrazioni e rettifiche, dovrà assicurare i seguenti obblighi:a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro (...) vengano (...), individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati (...); c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile, in particolare nelle zone controllate; d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione(...); e) rendere edotti lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni (...), dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne (...), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle in corso di manipolazione;h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica (...).

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L'Esperto Qualificato.L’Esperto Qualificato è una qualifica, riconosciuta dallo stato ad una persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misure, verifiche di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia infine, per formulare provvedimenti a garantire la sicurezza dalle radiazioni ionizzanti mediante un processo noto con il nome di sorveglianza fisica della radioprotezione.Rientrano tra le competenze autonome dell'esperto qualificato una serie di fondamentali azioni organizzative generali, le principali delle quale riguardano: - la classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti;- la classificazione del personale ai fini della radioprotezione; - il supporto per la stesura delle norme interne di radioprotezione;- la segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione ;- il supporto per la predisposizione del programma di informazione e formazione del personale, finalizzato alla radioprotezione;

Nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti, l'esperto qualificato deve poi:- esaminare i progetti degli impianti, rilasciando il relativo benestare. - provvedere ad effettuare il collaudo e la prima verifica degli impianti; - verificare periodicamente l'efficacia dei dispositivi ovvero delle tecniche di radioprotezione;- effettuare il controllo periodico del buon funzionamento della strumentazione di radioprotezione; - effettuare la sorveglianza ambientale;- valutare le dosi ricevute dai lavoratori e le introduzioni dei radionuclidi;- procedere alla valutazione sia in fase di progetto che di esercizio delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, in condizioni normali di lavoro e nel caso di incidenti;

Medico Autorizzato e Medico Competente.La sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati come esposti alle radiazioni ionizzanti è affidata, secondo il D.lgs. 230, al "Medico Autorizzato" , un medico in genere specialista in medicina del lavoro, che ha superato un specifico esame di abilitazione nazionale allo svolgimento di tali funzioni e / o al "Medico Competente" di regola solo specialista in medicina del lavoro.La sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori di categoria A è affidata esclusivamente al medico autorizzato, mentre i controlli sanitari sui lavoratori di categoria B possono essere eseguiti sia dal medico autorizzato che dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria prevede i seguenti momenti di controllo, finalizzati all'accertamento dell'idoneità all'esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti:1) visita " preventiva " (prima dell'effettivo inizio dell'esposizione per attività comportanti la classificazione in categoria A o B );2) visita " periodica " (semestrale per la categoria A ed annuale per la categoria B ).

In base al D.lgs. 230, norme contrattuali di lavoro possono prevedere scadenze più ravvicinate. In ogni caso, il medico autorizzato e il medico competente, su motivazioni sanitarie possono fare controlli sanitari con periodicità inferiori a quelle previste dalle leggi.

Sono previsti ulteriori controlli sanitari in caso di cambiamento della tipologia o dell'entità del rischio ed in caso di cessazione dell'esposizione per cessazione del rapporto di lavoro o per trasferimento ad attività che non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti.Le visite preventive e periodiche sono mirate all'accentramento dell' idoneità specifica: viene

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valutata la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni cui viene assegnato.Le visite a termine del rapporto di lavoro o dell'esposizione si fanno allo scopo di verificare lo stato di salute in relazione alle dosi di radiazioni ricevute.L'idoneità può essere accompagnata da precisazioni/condizioni.Il lavoratore può opporsi al giudizio di idoneità mediante il ricorso all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro entro 30 giorni.La sorveglianza sanitaria viene registrata su un Documento Sanitario Personale intestato al lavoratore. Tale documento deve essere consegnato in copia al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.

Obblighi dei lavoratori.L'art. 68 del citato decreto, stabilisce anche gli obblighi per i lavoratori. 1. I lavoratori devono:a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza;b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza e dosimetri predisposti; c) segnalare immediatamente al datore lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione dall'esperto qualificato, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza "di chiunque";f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio di radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati. L'art. 69 dispone che: 1) Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 millisievert durante il periodo della gravidanza.2) E' fatto obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato. 3) E' altresì vietato adibire le donne che allattano "al seno" ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Norme Interne di Radioprotezione Le norme interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni sono affisse in tutte le zone classificate, nonché sugli apparecchi portatili, come previsto dalla normativa vigente.Tali norme devono essere osservate da tutti i lavoratori, dagli studenti, dai frequentatori e dai borsisti e quindi tutti ne devono prendere visione.

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Preposti. Nella nostra realtà ospedaliera, in genere, il preposto è il responsabile della struttura nella quale si svolge una attività con esposizione alle radiazioni. A lui spetta di provvedere alla corretta informazione a tutto il personale addetto, nonché agli studenti, ai frequentatori, ai borsisti circa i rischi specifici ai quali sono esposti e le norme operative di radioprotezione e sicurezza.Ha il compito inoltre di vigilare sul rispetto delle norme, dell'uso dei mezzi di protezione e dei dosimetri, ove prescritti, sulle corrette modalità operative da impiegare nella esecuzione dei lavori.

Formazione.Al datore di lavoro, con la collaborazione dell'esperto qualificato, compete la formazione degli operatori sui rischi specifici e sulle precauzioni da adottare.La formazione degli operatori deve essere effettuata prima che questi siano esposti al rischio di radiazione ionizzanti e, oltre a quella relativa a rischi presenti, deve prevedere adeguate istruzioni in merito a:

generalità sulle radiazioni ionizzanti; effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo-sorveglianza medica-di limiti di dose; principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica-dosimetria; dispositivi di sicurezza, segnaletica e mezzi di protezione; norme interne di radioprotezione, norme specifiche di impianto e corrette procedure e

modalità di esecuzione del lavoro; rischi collegati con l'utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con

particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura; procedure di decontaminazione; norme di comportamento in caso di emergenza o pronto soccorso.

La formazione deve essere aggiornata periodicamente e comunque ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio. L'avvenuta formazione deve essere formalizzata.

Classificazione delle aree di lavoro.Secondo il D.Lgs. 230/ 95 devono essere definite delle zone classificate per gli ambienti di lavoro sottoposte a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, quando si supera un determinato rischio. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate.

È classificata zona controllata ogni area di lavoro ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori: 6 mSv/ anno per la dose efficace; 45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 150 mSv/ anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.

È classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro che non debba essere classificata zona controllata, ove sussiste, per i lavoratori ivi operanti, il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori: 1 mSv/ anno per la dose efficace;

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15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 50 mSv/ anno per la dose equivalente alla pelle.

Nell'accertamento delle condizioni di cui sopra, l'esperto qualificato deve tener conto anche delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.L'individuazione e la classificazione delle aree ove sussiste rischio da radiazioni deve essere indicata per mezzo di relazione scritta al datore di lavoro ai sensi dell'art.80, lett. a). Le zone controllate e sorvegliate sono segnalate mediante idonei cartelli di segnalazione posti in corrispondenza degli accessi.

Classificazione dei lavoratori.Allegati III, IV, D.Lgs. 230/ 95

Secondo il D.Lgs. 230/95 anche i lavoratori devono essere classificati a seconda della possibilità che hanno di raggiungere determinati valori-soglia di dose annua assorbita al corpo intero o a singoli organi. La classificazione del lavoratore è quindi un'operazione preliminare, indispensabile per una corretta identificazione dell'entità del rischio, e come tale deve essere effettuata prima che egli sia adibito alle attività con rischio da radiazioni. La classificazione può variare nel tempo in relazione alle attività svolte dal lavoratore.Viene fatta dall'esperto qualificato tenendo presente tutte le attività svolte dal lavoratore in base alle informazione avute dal datore di lavoro. Secondo le indicazioni del D.Lgs., i lavoratori vengono distinti in lavoratori esposti e lavoratori non esposti. Sono classificati lavoratori esposti gli operatori che, in ragione dell'attività svolta per conto del datore del lavoro, sono suscettibili di una esposizione a dosi di radiazioni superiori ad uno dei seguenti valori:

1 mSv /anno per la dose efficace; 15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 50 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.

Sono considerati lavoratori non esposti gli operatori sottoposti, in ragione dell'attività svolta per il datore lavoro, ad una dose di esposizione non superiore ai limiti fissati per le persone del pubblico.

I lavoratori esposti vengono ulteriormente suddivisi in due categorie, A e B.

Appartengono alla categoria A i lavoratori suscettibili di un'esposizione superiore a uno dei seguenti valori:

6 mSv /anno per la dose efficace; 45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 150 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.

I lavoratori esposti non classificati in categoria A sono classificati in categoria B.

Nell'accertamento delle condizioni di appartenenza all'una o all'altra delle due categorie, l'esperto qualificato deve tener conto anche delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi derivanti dalla normale attività programmata.

Il D.Lgs. 230/95 ha poi introdotto la categoria degli apprendisti e studenti esposti al rischio da

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radiazioni ionizzanti, che devono essere suddivisi in relazione all'età e al tipo di attività lavorativa o di studio nei seguenti gruppi:a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano a una professione della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implichino necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;b) apprendisti e studenti, di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni cui al precedente lettera a)c) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a)d) apprendisti e studenti, di età inferiore a 16 anni.Agli apprendisti e studenti di cui al precedente punto a) si applicano le stesse modalità di classificazione stabilite per i lavoratori esposti.

Dosimetria individuale.Nel caso dell'irradiazione esterna, la valutazione della dose individuale ricevuta dai lavoratori viene di norma effettuata mediante dosimetri individuali. A proposito dell'uso pratico di questi strumenti conviene ricordare che: I lavoratore classificati in categoria A ed in genere anche quelli classificati in categoria B

sono tenuti ad operare nelle zone controllate e talvolta nelle zone sorvegliate, muniti dei dosimetri personali prescritti dall'esperto qualificato.

Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone né o utilizzato al di fuori dei luoghi per i quali è stato prescritto.

Portare il dosimetro personale, salvo diversa indicazione da parte dell'esperto qualificato: - all'altezza del petto, sul risvolto del colletto o sul taschino del camice; - alla mano o al polso, se rispettivamente dosimetro ad anello o a bracciale; - i dosimetri devono essere indossati sotto o sopra l'eventuale indumento schermante secondo le indicazioni dell'esperto qualificato; Non esporlo intenzionalmente a sorgenti di radiazioni ionizzanti ne utilizzarlo durante

esposizioni mediche personali; il reato commesso è di tipo penale; Conservare accuratamente il dosimetro: in particolare lo stesso non deve mai né venire a

contatto di liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso; Consegnare, secondo la periodicità stabilita, il dosimetro alla persona incaricata di

effettuarne regolarmente la sostituzione; Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro,

nell'attesa della quale il lavoratore non può frequentare la zona controllata e sorvegliata, salvo diversa disposizione dell'esperto qualificato;

Conviene infine osservare che portare un dosimetro di per sé non serve a prevenire l'esposizione alle radiazioni. Tuttavia la conoscenza del dato dosimetrico consente di verificare la correttezza delle valutazioni protezionistiche preventive e di programmare opportunamente le successive esposizioni, in modo da assicurare che la dose ricevuta da ciascun lavoratore sia la più bassa possibile e comunque al di sotto dei limiti stabiliti dalle vigenti leggi.

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INDICEPRESENTAZIONE........................................................................................................................... 2

TITOLO I...........................................................................................................................................3ELENCO PARZIALE.................................................................................................................................10

TITOLO III.......................................................................................................................................14

TITOLO IV...................................................................................................................................... 17

TITOLO V....................................................................................................................................... 18

TITOLO VI...................................................................................................................................... 28

TITOLO VII..................................................................................................................................... 30

TITOLO VIII.................................................................................................................................... 33

NORME GENERALI.......................................................................................................................34LA PREVENZIONE NELL’ESPOSIZIONE A LIQUIDI E MATERIALI BIOLOGICI..................................36INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DI ALCUNI DPI.......................................................................................36

INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO:..........................................................................................39

SOSTANZE PERICOLOSE............................................................................................................41ETICHETTATURA.....................................................................................................................................42SCHEDA DI SICUREZZA..........................................................................................................................42FRASI DI RISCHIO (R) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI.........46COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO (R).....................................................................................49CONSIGLI DI PRUDENZA (S) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI...................................................................................................................................................................51

SEGNALI........................................................................................................................................53

NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.................................56

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO................................................................................................57

ORGANIGAMMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE...................................59

GLOSSARIO.................................................................................................................................. 60

MODULO INFORMATIVO..............................................................................................................60

LE RADIAZIONI IONIZZANTI........................................................................................................60

INDICE............................................................................................................................................60

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