AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA · Si evidenzia che il conflitto di interessi sussiste...

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AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE

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AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

REGOLAMENTO PER LA

SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE

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Indice

INDICE Art. I Premessa Art. 2 Oggetto Art. 3 Scopo Art. 4 Definizioni Art. 5 Riferimenti normativi Art. 6 Principi generali Art. 7 Oggetto della sponsorizzazione Art. 8 Individuazione delle attività da sponsorizzare Art. 9 Domanda di sponsorizzazione e scelta dello sponsor Art. 10 Valutazione della richiesta e accettazione della sponsorizzazione Art. 11 Stipula del contratto di sponsorizzazione Art. 12 Attività di promozione commerciale in occasione di eventi Art. 13 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione Art. 14 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali Art.15 Inadempienze Art. 16 Recesso Art. 17 Tutela dei marchi Art.18 Trattamento dei dati personali Art.19 Responsabilità Allegato 1 – “Domanda di sponsorizzazione per evento formativo” - Stampato 442/S Rev 0 del 01-03-2013 Allegato 2 – Contratto di sponsorizzazione tra azienda ospedaliera di Desenzano del Garda e Sponsor Allegato 3 – Contratto di sponsorizzazione tra azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, Sponsor e Segreteria Organizzativa

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Art. 1 - Premessa La formazione, l’informazione e l’aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari non possono essere offerti e fruiti nell’ambito del SSN, se non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di:

Correttezza ed efficacia del sistema, attraverso il perseguimento di scopi

esclusivamente formativi e di aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, che hanno l’obbligo di perseguire prioritariamente l’interesse pubblico; Progettualità, relativamente alle modalità di finanziamento, con l’obiettivo di giungere a

forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, soggetti erogatori di attività ECM e soggetti finanziatori privati; Trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi della L.241/90 art. 1, comma 1 ter.

Nell’offerta e nella fruizione di attività formative non debbono verificarsi condizioni di conflitto di interesse. L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, in qualità di Provider del sistema ECM/CPD di Regione Lombardia, progetta, accredita ed eroga eventi formativi garantendo che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti e indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale basata sulle più moderne conoscenze scientifiche. In considerazione di ciò, il ricorso allo strumento della sponsorizzazione, che consente all’Azienda di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare all’attività formativa, deve essere necessariamente disciplinato allo scopo di evitare insorgenza e realizzazione di condizioni di conflitto di interesse. Art. 2 - Oggetto Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di progetti/eventi formativi da parte di Enti, Società, Ditte e similari e indica condizioni e atti necessari per assicurare all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza. Il presente regolamento si applica nei casi di offerte di contributi in somme di denaro, beni o servizi, messi a disposizione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda da parte di persone fisiche o giuridiche per la realizzazione di attività di formazione degli Operatori. Art. 3 - Scopo

L’attività di sponsorizzazione è diretta a reperire risorse economiche e patrimoniali, da destinare alla realizzazione di progetti/eventi formativi rivolti prioritariamente agli Operatori che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti di lavoro con l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. Le attività di sponsorizzazione devono mirare a: - perseguimento di interessi pubblici; - innovazione dell’organizzazione e una migliore qualità dei servizi istituzionali; - realizzazione di maggiori economie; - risparmio di spesa.

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Art. 4 - Definizioni

- “Sponsorizzazione” in sanità è un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale una parte (sponsee) si impegna ad offrire spazi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi, non mai riferenti a nomi di specifici prodotti sanitari, nei confronti di un’altra (sponsor) a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi.

- “Conflitto d’interessi”, è la condizione in cui un soggetto occupa contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di influenza determinante di un ruolo sull’altro.

“Conflitto d’interessi in sanità”, è la condizione in cui il giudizio professionale, per sua natura improntato alla deontologia e finalizzato alla tutela della salute dell’individuo, può essere influenzato da un interesse secondario sia esso economico, personale o d’altra natura.

“Conflitto d’interessi nella formazione ECM”, è la condizione in cui si trova un professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi natura, intrattenute con una qualsiasi società o ente, inerenti alla tematica dell’evento, così da rischiare di compromettere completezza e oggettività dell’informazione scientifica.

Il Provider e tutte le figure professionali coinvolte nell’erogazione di ogni singolo evento non devono trovarsi nella “fattispecie” di conflitto di interessi e a tal fine devono sottoscrivere una dichiarazione, così come previsto dalla norma contenuta nella legge n°326/2003 art.48 comma 25.

Si evidenzia che il conflitto di interessi sussiste anche se un docente/relatore/moderatore è chiamato a partecipare ad un evento ECM all’interno dl quale si discute di trattamenti diagnostici o terapeutici, di dispositivi o di applicativi software, sponsorizzato da un’Azienda che lo ha remunerato in forma diretta o indiretta.

- “Sponsor commerciale” (di seguito “Sponsor”), è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto di sponsorizzazione.

- “Sponsee”, è l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, la quale è titolare dei benefici economici derivanti dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione.

- “Spazio pubblicitario”, è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda per la pubblicità dello sponsor.

- “Segreteria Organizzativa” ufficio con competenze in merito alla gestione d’aula, gestione logistica e tecnica di un evento formativo.

Art. 5 - Riferimenti normativi

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”,

art. 43 - Legge 23 dicembre 1999, n.488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato”, art. 30 - D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni

pubbliche” - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 “Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la

pubblicità dei medicinali per uso umano” e Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"

- Accordo Stato-Regioni del 1 Agosto 2007 “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”

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- Accordo Stato-Regioni del 16 Novembre 2009 “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti” e successive modifiche ed integrazioni

- “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 05 novembre 2009 e per l’accreditamento della Commissione nazionale per la formazione continua del 13 gennaio 2010”

- Decreto Regione Lombardia n. VII/18576 del 05/08/2004 “Linee di indirizzo per l’attivazione del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) in Lombardia” e successive modifiche ed integrazioni

Art. 6 - Principi generali

La sponsorizzazione costituisce fonte regolata di finanziamento di manifestazioni convegnistiche e congressuali nonché di programmi formativi, elaborati e organizzati in forma di eventi residenziali o a distanza da parte di soggetti pubblici e privati. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha assunto al riguardo le seguenti due fondamentali determinazioni:

- la prima stabilisce che nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per l’infanzia, dispositivi e strumenti medici possa organizzare direttamente o indirettamente eventi formativi ECM;

- la seconda prevede che il Provider e tutte le figure professionali coinvolte nell’erogazione di ogni singolo evento non si trovino nella fattispecie di conflitto di interessi e a tal fine dovranno sottoscrivere una dichiarazione, come previsto dalla L. n. 326/2006, art. 48 comma 25.

Art. 7 - Oggetto della sponsorizzazione

Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi progetto/evento formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale (PFA) deliberato annualmente dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda o altra attività extrapiano autorizzata dalla Direzione Generale. La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri finanziari di uno o più progetti/eventi formativi.

Art. 8 - Individuazione delle iniziative da sponsorizzare Ad inizio anno l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda delibera un Piano Formativo Aziendale riportante le attività formative che si svolgeranno in corso d’anno. Il Piano è pubblicato nel sito intranet e internet dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda alla sezione Servizio Formazione e Aggiornamento. Lo sponsor può all’interno del Piano individuare la o le attività formative da sponsorizzare. Nel corso dell’anno è comunque possibile l’attivazione di eventi formativi extrapiano. Gli eventi attivati extrapiano saranno pubblicati nel sito intranet e internet dell’Azienda alla sezione Servizio Formazione e Aggiornamento. Anche per queste attività è possibile inoltrare domanda di sponsorizzazione.

Art. 9 - Domanda di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Il soggetto interessato alla sponsorizzazione di progetti/eventi formativi organizzati dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda prende visione del Piano Formativo Aziendale pubblicato sul sito internet www.aod.it. alla sezione Servizio Formazione e Aggiornamento.

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Individuato il progetto/evento da sponsorizzare contatta il Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento per prendere visione del programma dettagliato e del preventivo di spesa. Valutato l’interesse a sponsorizzare l’iniziativa, lo sponsor compila una domanda di sponsorizzazione, compilando lo stampato n°442/S Rev 0 del 01/03/2013 “Domanda di sponsorizzazione per evento formativo” fornito dal Servizio Formazione e Aggiornamento, e lo inoltra al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa. Art. 10 - Valutazione della richiesta e accettazione della sponsorizzazione

La proposta di erogazione di un contributo economico, finalizzato alla sponsorizzazione di eventi/progetti aziendali, indirizzata dallo sponsor alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera e formulata come indicato nel precedente Art. 9, è esaminata dal Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento, al fine di valutare la corrispondenza della stessa alle prescrizioni del presente regolamento. In caso di esito positivo di tale controllo, il Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento sottopone la proposta al Direttore Generale e qualora quest’ultimo esprima parere favorevole, il Servizio Formazione e Aggiornamento cura gli adempimenti conseguenti consistenti nella stipulazione di apposito contratto tra lo sponsor e l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. Nel caso in cui si ravvisasse conflitto di interesse e comunque in caso di parere non favorevole, il Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento predispone lettera di diniego allo sponsor. Il parere deve essere acquisito e trasmesso allo sponsor. Art. 11 - Stipula del contratto di sponsorizzazione

Sulla base delle risultanze conclusive dell’istruttoria, il Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento predispone delibera del Direttore Generale di recepimento del contratto stipulato tra l’Azienda e lo sponsor e provvede agli atti successivi relativi all’utilizzo del contributo nel rispetto delle finalità previste nel contratto stesso. Il contratto deve essere redatto secondo l’allegato n° 1 e repertoriato secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale deliberato con Delibera D.G. n° 355 del 16 maggio 2012. Art. 12- Attività di promozione commerciale in occasione di eventi Il provider deve garantire che la formazione ECM sia esente da influenze di interessi diretti ed indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti basata quindi sotto il profilo scientifico sulle evidenze delle prove di efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e terze. A tal proposito si rende necessario regolamentare l’attività di promozione commerciale in occasione di eventi:

- accordi relativi a presentazioni o esposizioni di carattere commerciale o pubblicitario non possono quindi, in alcun modo, interferire con l’attività formativa;

- la distribuzione di materiale di promozione o pubblicitario di ogni tipo è proibita all’interno dello spazio didattico durante le attività ECM;

- dimostrazioni presso stand, presentazioni, diffusione di materiale promozionale stampato o informatico, non dovranno avvenire all’interno dell’aula;

- il materiale promozionale e pubblicitario stampato non potrà essere inserito tra il materiale didattico;

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- qualora la diffusione del materiale didattico avvenisse con l’ausilio di strumenti informatici (slide), gli estremi dello sponsor non potranno apparire sullo schermo sotto forma di “finestre”, o in altra maniera, durante la fruizione dei contenuti didattici;

- qualora la diffusione del materiale didattico avvenisse con l’ausilio di “audio” o “video”, i contenuti didattici non dovranno essere interrotti da attività di promozione (es. spot pubblicitari);

- in caso di attività didattiche “frontali” il materiale promozionale e pubblicitario non potrà essere distribuito all’interno dell’aula immediatamente prima, durante e dopo l’attività didattica; nessun rappresentante di aziende commerciali potrà effettuare attività di promozione all’interno dell’aula o dello spazio didattico;

- il materiale didattico relativo ad un’attività ECM (dispense, slide, abstract) non potrà contenere pubblicità o messaggi promozionali (es. nomi commerciali di prodotti o aziende farmaceutiche).

Il provider non potrà in alcun modo destinare il contributo economico di aziende commerciali o parte di esso per sostenere i costi relativi alla partecipazione ad attività ECM dei propri partecipanti, né potrà distribuire materiale per la loro autoformazione. Art. 13 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: - ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la

propria attività e i propri scopi istituzionali; - ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie iniziative

o una lesione alla propria dignità; - la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità generale; - ogni altra ragione debitamente motivata. Art. 14 - Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali

Uso lecito dei contributi economici - le scelte relative all’utilizzo dei contributi economici, lecitamente ricevuti, devono essere

effettuate esclusivamente dal provider; - il provider non può accettare da un’azienda commerciale indicazioni in ordine a eventi

formativi (ad esempio individuazione di progettisti, docenti, partecipanti, contenuti formativi) come condizione subordinata all’erogazione di contributi e servizi;

- termini, condizioni e finalità dei contributi economici devono risultare da un contratto sottoscritto sia dello sponsor che dal Provider (sponsee);

- il contratto deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell’azienda commerciale che corrisponde il contributo economico;

- il provider deve obbligatoriamente essere dotato di procedure di evidenza che certifichino i processi amministrativi in ordine all’entità degli onorari e/o emolumenti previsti per i progettisti, docenti e per tutte le figure professionali coinvolte nell’organizzazione e nella realizzazione di propri eventi formativi;

- tali onorari/emolumenti devono essere necessariamente corrisposti dal provider; nessun ulteriore contributo potrà essere corrisposto alle figure sopra elencate ed a nessun titolo;

- i progettisti e i docenti non possono partecipare ad un evento anche in qualità di discenti; - in occasione di eventi ECM realizzati con attività diverse da quelle formative (es. pranzi o

cene, presentazioni commerciali, …) non potranno essere effettuate anche attività didattiche;

- il provider non potrà utilizzare il contributo economico per effettuare pagamenti di: viaggi, alloggi, onorari, spese di personale non direttamente coinvolto nell’attività ECM e spese personali;

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- il provider dovrà esibire rendicontazione dettagliata in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto.

Le somme incassate dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità definite nei singoli contratti. Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese come indicato all’art.3 del presente Regolamento, pertanto, le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione confluiranno nel fondo aziendale per la formazione. L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge. Art.15 - Inadempienze

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno. Art.16 - Recesso

Ogni contratto deve prevedere clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome o del logo dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, rechi danno all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Art.17 - Tutela dei marchi

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi. Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica in Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento o suo delegato. Ai sensi del “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 05 novembre 2009 e per l’accreditamento della Commissione nazionale per la formazione continua del 13 gennaio 2010” gli elenchi dei partecipanti non potranno essere trasmessi allo sponsor o utilizzati comunque a fini commerciali.

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Art. 19 – Responsabilità Provider Il provider è responsabile in ordine alle decisioni da adottare che devono essere scevre da qualsivoglia influenza da parte di aziende commerciali e più precisamente il provider ha la responsabilità di mantenere indipendente dallo sponsor: - rilevazione dei fabbisogni formativi; - individuazione degli obiettivi formativi; - individuazione dei contenuti formativi; - verifica delle fonti didattiche; - individuazione delle persone fisiche e giuridiche che possono avere influenza sui contenuti

formativi; - individuazione delle tecniche didattiche; - valutazione degli effetti della formazione. Il Servizio Formazione e Aggiornamento è responsabile del controllo delle “sponsorizzazioni”, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. Sponsor Lo sponsor è responsabile in ordine: - all’erogazione del contributo nel rispetto della tempistica concordata; - al rispetto della normativa in merito a corrette forme di pubblicità e attività promozionali. Segreteria Organizzativa Il Provider può decidere di delegare ad una Segreteria Organizzativa parte dell’organizzazione dell’evento e della gestione dei rapporti economici ed amministrativi relativi allo stesso. Ove, in relazione all’Evento di cui al presente Contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia ECM, realizzata dalla Segreteria Organizzativa, ferma restando la responsabilità diretta del Provider nei confronti dell’ente accreditante, la Segreteria Organizzativa sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell’ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a sollevare quest’ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo comunque il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine.

Allegato 1

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO FORMATIVO

La/Il sottoscritta/o____________________________________________________________

nata/o a _______________________________________________ il __________________

Legale rappresentante del Soggetto giuridico______________________________________

__________________________________________________________________________

con sede in: Via/P.zza________________________________________________________

Comune________________________________________________ Provincia ___________

Codice fiscale n. ____________________________________________________________

Partita IVA n. _______________________________________________________________

Tel. __________________________ Fax _________________________

E mail _____________________________ sito internet______________________________

visto il Piano Formativo Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e

il “Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative”

OFFRE

sponsorizzazione finanziaria di € …………………… oltre ad IVA nella misura di legge.

Per l’evento………………………………………………………………………………………………

E DICHIARA - di non essere assoggettato agli obblighi della L. 68/99 poiché:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, con l’attività pubblica

dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.

442/S Rev 0 del 01-03-2013

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REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA Cognome e nome____________________________________________________________

Via_______________________cap________Città______________________Prov.________

Telefono__________________________________fax_______________________________

e-mail_____________________________________________________________________

(Nel caso la proposta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve

presentare l’autocertificazione riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di

rappresentanza)

_____________________ lì ______________

Firma

_________________________

Spazio riservato all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Parere del Responsabile del Servizio Formazione e Aggiornamento

favorevole

non favorevole

Parere del Direttore compente

favorevole

non favorevole

Autorizzazione del Direttore Generale

si autorizza

non si autorizza

Allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento d’identità. Il presente modulo dovrà essere siglato su ogni pagina

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Allegato 2

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

AZIENDA OSPEDALIERA di Desenzano del Garda con sede legale in Desenzano del Garda,

località Montecroce in persona del legale rappresentante, ………………………………………………….….

accreditata come Provider ECM/CPD n° RL0007 (di seguito Provider)

e

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………..

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………….…………

C.F. e/o P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………

in persona del legale rappresentante……………………………………………………………(di seguito

Sponsor)

PREMESSO CHE:

- il Provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità,

abilitato ed accreditato da Regione Lombardia a realizzare attività formative riconosciute

idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

- il Provider, nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile in materia ECM e

nell'ambito dei propri fini statutari, intende realizzare un evento formativo dal titolo

“…………………………………………………………………………………………………………………………………....”

in data………………………….,a……………………………………………………………………………………..………;

- il Provider, per la realizzazione di tale iniziativa, garantisce di possedere competenze clinico-

assistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi residenziali e dei

programmi FAD che intende produrre, competenze pedagogiche, capacità organizzativa,

disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei;

- lo Sponsor intende fornire al Provider un corrispettivo in denaro in cambio della messa a

disposizione di spazi pubblicitari o della possibilità di svolgere attività promozionali (per il

proprio nome e/o prodotti) collegate all’evento formativo sopra individuato;

- i termini, le condizioni e gli scopi della sponsorizzazione sono documentati nel presente

contratto sottoscritto dal Provider e dallo Sponsor (di seguito definite congiuntamente “Parti”o,

disgiuntamente, “Parte”) .

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI.

Il Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative allegato al presente contratto ne

costituisce parte integrante e sostanziale. 1 di 5

2. OGGETTO

Le parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano, nel rispetto delle vigenti

disposizioni in materia ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico

riferimento all’evento citato in premessa e meglio descritto nel programma allegato.

Con la sottoscrizione del presente contratto, in particolare, le Parti convengono che lo Sponsor si

impegna a corrispondere il contributo finanziario concordato e individuato al successivo art. 4,

mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui

ai successivi articoli.

3. ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL PROVIDER

Il Provider si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:

1)  richiedere ed ottemperare a tutte le pratiche per l'accreditamento ECM dell’evento in oggetto,

indicando, nella domanda di accreditamento, il ruolo di………………………...……………. quale

Sponsor commerciale dell'evento con la relativa modalità di sponsorizzazione;

2)  provvedere all'organizzazione didattico - scientifica dell’evento, adottando le necessarie regole

di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e dichiarare di

svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi;

3)  garantire che il contributo finanziario corrisposto dallo sponsor non è condizionante sui

contenuti delle attività formative ma ha la esclusiva finalità di fornire il necessario supporto per

la buona riuscita delle medesime;

4)  assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e dell'integrità etica

di tutte le attività educative dell’evento accreditato;

5)  individuare, in qualità di responsabile scientifico dell’evento, il Dott.

……………..………………………………………………………………………………………………………..……….....;

6)  individuare i docenti chiamati a svolgere attività didattica provvedendo ai relativi eventuali

compensi nel rispetto integrale delle disposizioni nazionale e regionali in materia;

7)  consentire per tutta la durata del presente contratto, alla pubblicazione e divulgazione nel

materiale promozionale dell’evento (locandine; inviti, programma etc.) del logo dello Sponsor

nelle forme, nei colori e nelle misure che lo Sponsor e Provider insieme concorderanno

accompagnato dalla dicitura "evento sponsorizzato da

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….;

8)  mettere a disposizione dello Sponsor spazi espositivi per l’esposizione ed illustrazione, da parte

di personale qualificato ed autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche

dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l’evento;

9)  fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell’inizio dell’evento, tutte le informazioni

necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione ad AIFA prevista dall’art. 124 del

D.Lgs. N. 219/2006. In ogni caso il programma definitivo dell’evento deve essere trasmesso

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso;

10)  conservare la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di anni 5.

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4. ATTIVITA’ E OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Con la sottoscrizione del presente contratto lo Sponsor si impegna a:

1)  sponsorizzare l’evento, come da programma allegato al presente contratto ed a versare al

Provider un corrispettivo economico per un importo pari a Euro…………...+ IVA.

(oppure a coprirne i costi organizzativi relativi a catering, affitto, locali, altro… per un valore

pari a € …………………………………).

La quota deve essere versata sul cc bancario intestato ad Azienda Ospedaliera di Desenzano

del Garda - cod. IBAN IT78X0350054460000000020923

2)  non svolgere alcuna attività di pubblicità e sponsorizzazione dei propri prodotti negli spazi di

svolgimento dell’attività formativa;

3)  non erogare compensi al responsabile scientifico dell’evento, ai docenti o agli altri soggetti

coinvolti nell’attività formativa;

4)  non influenzare in alcun modo la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività

educazionale che sponsorizza;

5)  rispettare ed applicare la normativa regionale vigente in materia di eventi sponsorizzati.

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Le Parti si impegnano ad organizzare e condurre l’evento nel rispetto della normativa vigente in

materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata e in

particolare in conformità alla prescrizioni di cui al D.Lgs. n.541/92 e alle Delibere della Giunta

regionale della Lombardia.

Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l’evento,

si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti

pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione delle

dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa, a qualsiasi titolo

nell'evento ECM in oggetto, circa l'assenza di conflitto di interessi.

6. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad ottemperare nell'esecuzione del presente accordo, ciascuna per gli

obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della

privacy effettuando ogni necessarie notificazioni e provvedendo ad ottenere ogni autorizzazione

del Garante che si rendesse necessaria per l'esecuzione del presente accordo.

Le Parti si impegnano ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

7. DURATA E RECESSO

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto; fino alla

conclusione dell'evento prevista per la data del…………………. 3 di 5

Il Provider si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto per comprovati motivi di

pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti impedimenti allo svolgimento degli eventi

formativi, così come programmati (es. sopravvenuto impedimento dei docenti

all'esecuzione della prestazione).

Del recesso unilaterale, per i motivi esposti, sarà data tempestiva comunicazione con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In aggiunta alle ipotesi previste nel precedente capoverso l'Azienda Ospedaliera di

Desenzano del Garda procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi di mancato o

inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte da ……………………… ed

espressamente previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente contratto.

Infine l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dagli impegni contrattuali assunti

nel caso in cui dalla promozione pubblicitaria dovesse derivare un grave pregiudizio

all'immagine dell'ente.

Resta inteso che l'impegno assunto dallo Sponsor con la sottoscrizione del presente

contratto, è subordinato alla corretta pratica di accreditamento del Corso ECM e al suo

effettivo svolgimento in tutte le sue edizioni.

In caso contrario, il presente contratto sarà da intendersi privo di qualunque effetto e lo

Sponsor sarà liberato da qualsiasi obbligo nei confronti del Provider.

8. REPERTORIAZIONE

Il presente contratto deve essere repertoriato come disciplinato dalla Legge Regionale

del 30 Dicembre 2009 n 33 e dal Regolamento Aziendale deliberato con Delibera D.G.

n°355 del 16 maggio 2012.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e sottoscritta da

entrambe le Parti. Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto, salvo non sia altrimenti

previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail ai seguenti indirizzi:

per il provider ____________________________________________________________________

per lo sponsor ____________________________________________________________________

10. FORO COMPETENTE

Competente in via esclusiva per tutte le controversie tra le parti relative all'esecuzione,

interpretazione e risoluzione del presente accordo è il Foro di BRESCIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Desenzano, lì_______________________

Provider Sponsor

______________________ ________________________ 4 di 5

Il presente contratto rappresenta l’intero accordo intercorso tra le parti che ne hanno preso piena visione, accettandone

integralmente il contenuto. In ogni caso lo Sponsor, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,

dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti artt.: 1,2,4,5,6.

Sponsor

___________________________

Desenzano, lì_______________________

5 di 5

Allegato 3

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

AZIENDA OSPEDALIERA di Desenzano del Garda con sede legale in Desenzano del Garda,

località Montecroce in persona del legale rappresentante, …………………………………………………….

accreditata come Provider ECM/CPD n° RL0007 (di seguito Provider)

e

…………………………………………………….………………………………………………………………………….…………..

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………….…………

C.F. e/o P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………..,

in persona del legale rappresentante………………………………………………………(di seguito Sponsor)

e

…………………………………………………….…… con sede legale in …………………………………… C.F. e/o

P.IVA……………………………….……………………………………………………………….., in persona del legale

rappresentante……………………………….…………………………(di seguito Segreteria organizzativa).

PREMESSO CHE:

- il Provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in

Sanità, abilitato ed accreditato da Regione Lombardia a realizzare attività formative

riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai

partecipanti;

- il Provider, nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile in materia ECM e

nell'ambito dei propri fini statutari, intende realizzare un evento formativo dal titolo

“………………………………………………………………..” in data…………………………., a…………….………;

- il Provider, per la realizzazione di tale iniziativa, garantisce di possedere competenze clinico-

assistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi residenziali e dei

programmi FAD che intende produrre, competenze pedagogiche, capacità organizzativa,

disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei;

- il Provider, per l’organizzazione dell’evento, intende avvalersi della collaborazione di una

segreteria organizzativa, soggetto attivo nella realizzazione e gestione di eventi;

- la Segreteria Organizzativa realizza e gestisce le attività di servizi non istituzionali per

l’assolvimento degli scopi del Provider e dichiara di essere soggetto giuridico in possesso

delle competenze necessarie per la realizzazione dell’evento sopra indicato;

1 di 6

- la Segreteria Organizzativa organizza una serie di attività correlate all’evento, così come

descritte all’art. 5;

- lo Sponsor intende fornire al Provider un corrispettivo in denaro in cambio della messa a

disposizione di spazi pubblicitari o della possibilità di svolgere attività promozionali (per il

proprio nome e/o prodotti) collegate all’evento formativo sopra individuato;

- i termini, le condizioni e gli scopi della sponsorizzazione sono documentati nel presente

contratto sottoscritto dal Provider, dallo Sponsor e dalla Segreteria Organizzativa (di seguito

definite congiuntamente “Parti”o, disgiuntamente, “Parte”) .

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

Il Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative allegato al presente contratto ne

costituisce parte integrante e sostanziale.

2. OGGETTO

Le parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano, nel rispetto delle vigenti

disposizioni in materia ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico

riferimento all’evento citato in premessa e meglio descritto nel programma allegato, nonché, i

rapporti tra il Provider e la Segreteria Organizzativa relativamente all’organizzazione del medesimo.

Con la sottoscrizione del presente contratto, in particolare, le Parti convengono che lo Sponsor si

impegna a corrispondere il contributo finanziario concordato e successivamente individuato al

successivo art. 4, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello

Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

3. ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL PROVIDER.

Il Provider si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:

1)  richiedere ed ottemperare a tutte le pratiche per l'accreditamento ECM dell’evento in oggetto,

indicando, nella domanda di accreditamento, il ruolo di………………………………. quale Sponsor

commerciale dell'evento con la relativa modalità di sponsorizzazione;

2)  provvedere all'organizzazione didattico - scientifica dell’evento, adottando le necessarie regole

di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e dichiarare di

svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi;

3)  garantire che il contributo finanziario corrisposto dallo sponsor non è condizionante sui

contenuti delle attività formative ma ha la esclusiva finalità di fornire il necessario supporto per

la buona riuscita delle medesime.

4)  assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e dell'integrità etica

di tutte le attività educative dell’evento accreditato;

5)  individuare, in qualità di responsabile scientifico dell’evento, il Dott. …………………………….........;

6)  individuare i docenti chiamati a svolgere attività didattica provvedendo ai relativi eventuali

compensi nel rispetto integrale delle disposizioni nazionale e regionali in materia; 2 di 6

7)  consentire per tutta la durata del presente contratto, alla pubblicazione e divulgazione nel

materiale promozionale dell’evento (locandine; inviti, programma etc.) del logo dello Sponsor

nelle forme, nei colori e nelle misure che lo Sponsor e Provider insieme concorderanno

accompagnato dalla dicitura "evento sponsorizzato da ……………………………………………………….;

8)  mettere a disposizione dello Sponsor spazi espositivi per l’esposizione ed illustrazione, da parte

di personale qualificato ed autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche

dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l’evento;

9)  fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell’inizio dell’evento, tutte le informazioni

necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione ad AIFA prevista dall’art. 124 del

D,Lgs. N. 219/2006. In ogni caso il programma definitivo dell’evento deve essere trasmesso

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso;

10)  conservare la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di anni 5.

4. ATTIVITA’ E OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Con la sottoscrizione del presente contratto lo Sponsor si impegna a:

1)  sponsorizzare l’evento, come da programma allegato al presente contratto ed a versare al

Provider un corrispettivo economico per un importo pari a Euro…………...+ IVA.(oppure a coprirne i costi organizzativi relativi a catering, affitto, locali, altro… per un valore pari a € ……………………….). La quota deve essere versata sul cc bancario intestato ad Azienda

Ospedaliera di Desenzano del Garda - cod. IBAN IT78X0350054460000000020923

2)  non svolgere alcuna attività di pubblicità e sponsorizzazione dei propri prodotti negli spazi di

svolgimento dell’attività formativa.

3)  non erogare compensi al responsabile scientifico dell’evento, ai docenti o agli altri soggetti

coinvolti nell’attività formativa;

4)  non influenzare in alcun modo la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività

educazionale che sponsorizza;

5)  rispettare ed applicare la normativa regionale vigente in materia di eventi sponsorizzati.

5. ATTIVITA’ E OBBLIGHI DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con la sottoscrizione del presente contratto il Provider affida alla Segreteria organizzativa

l’organizzazione dell’evento e la gestione dei rapporti economici ed amministrativi relativi alla

stessa. In particolare si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:

1)  distribuire la modulistica concernente la rilevazione del conflitto di interessi con lo Sponsor da

parte dei relatori;

2)  garantire, mediante controllo elettronico/firme, l’ingresso e l’uscita dei partecipanti;

3)  distribuire e raccogliere, secondo il format stabilito dal Provider, i moduli per la rilevazione del

gradimento percepito dai discenti;

4)  distribuire e raccogliere i moduli contenenti i risultati dei test sostenuti dai partecipanti;

5)  riconsegnare materiale quale: schede d’iscrizione, documenti rilevanti l’eventuale presenza di

conflitto di interessi, autodichiarazioni dei discenti che partecipano con rimborsi parziali o totali;

3 di 6

6)  fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico,

così come previsto dalla Normativa ECM;

7)  fornire al Provider entro _____ giorni dalla conclusione dell’evento ogni altro documento

necessario allo svolgimento dell’attività dello stesso.

Ove, in relazione all’Evento di cui al presente Contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una

violazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia ECM, realizzata dalla Segreteria

Organizzativa, ferma restando la responsabilità diretta del Provider nei confronti dell’ente

accreditante, la Segreteria Organizzativa sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell’ambito

dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest’ultimo da qualsivoglia conseguenza

dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo – comunque - il risarcimento

degli ulteriori danni anche di immagine.

Il Provider pertanto dichiara che l’attività collaborativa della Segreteria Organizzativa non implica

limitazioni o esonero delle responsabilità previste in capo al Provider dal Regolamento, dalla

Normativa ECM e dal presente Contratto. Il Provider rimane dunque responsabile

dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto nei confronti dello Sponsor.

La Segreteria Organizzativa dichiara di non ricoprire posizioni in conflitto di interessi e di

mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa

applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

Tutte le comunicazioni inviate dallo Sponsor relative alle attività delegate alla Segreteria

Organizzativa, in qualità di Partner, o eventuali contestazioni indirizzate alla stessa, dovranno

essere effettuate anche presso la sede del Provider.

6. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Le Parti si impegnano ad organizzare e condurre l’evento nel rispetto della normativa vigente in

materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata e in

particolare in conformità alla prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 541/92 e alle Delibere della Giunta

regionale della Lombardia.

Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l’evento,

si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti

pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione delle

dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa, a qualsiasi titolo

nell'evento ECM in oggetto, circa l'assenza di conflitto di interessi.

7. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad ottemperare nell'esecuzione del presente accordo, ciascuna per gli

obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della

privacy effettuando ogni necessarie notificazioni e provvedendo ad ottenere ogni autorizzazione

del Garante che si rendesse necessaria per l'esecuzione del presente accordo.

Le Parti si impegnano ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

4 di 6

8. DURATA E RECESSO

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto; fino alla

conclusione dell'evento prevista per la data del…………………………………………………………...

Il Provider si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto per comprovati motivi di

pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti impedimenti allo svolgimento degli eventi

formativi, così come programmati (es. sopravvenuto impedimento dei docenti

all'esecuzione della prestazione).

Del recesso unilaterale, per i motivi esposti, sarà data tempestiva comunicazione con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In aggiunta alle ipotesi previste nel precedente capoverso l'Azienda Ospedaliera

procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi di mancato o inesatto adempimento

alle obbligazioni contrattuali assunte da ……………………..…………… ed espressamente

previste dagli articoli 1, 2, 4 , 5 e 6 del presente contratto.

Infine l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dagli impegni contrattuali assunti

nel caso in cui dalla promozione pubblicitaria dovesse derivare un grave pregiudizio

all'immagine dell'ente.

Resta inteso che l'impegno assunto dallo Sponsor con la sottoscrizione del presente

contratto, è subordinato alla corretta pratica di accreditamento del Corso ECM e al suo

effettivo svolgimento in tutte le sue edizioni.

In caso contrario, il presente contratto sarà da intendersi privo di qualunque effetto e lo

Sponsor sarà liberato da qualsiasi obbligo nei confronti del Provider.

9. REPERTORIAZIONE

Il presente contratto deve essere repertoriato come disciplinato dalla Legge Regionale

del 30 Dicembre 2009 n° 33 e dal Regolamento Aziendale deliberato con Delibera D.G.

n°355 del 16 maggio 2012.

10. MODIFICHE

Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e sottoscritta da

entrambe le Parti. Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto, salvo non sia altrimenti

previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail ai seguenti indirizzi:

per il Provider ___________________________________________________________________;

per lo Sponsor ___________________________________________________________________;

per la Segreteria organizzativa ______________________________________________________;

11. FORO COMPETENTE

Competente in via esclusiva per tutte le controversie tra le parti relative all'esecuzione,

interpretazione e risoluzione del presente accordo è il Foro di BRESCIA.

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Letto, approvato e sottoscritto.

Desenzano, lì____________________________

Provider Sponsor Segreteria Organizzativa

___________________ ___________________ ____________________

Il presente contratto rappresenta l’intero accordo intercorso tra le parti che ne hanno preso piena visione, accettandone

integralmente il contenuto. In ogni caso lo Sponsor, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,

dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti artt.: 1,2,4,5,6.

Sponsor Segreteria Organizzativa

____________________________ __________________________________

Desenzano, lì____________________________

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