Avv. Stefano Cerutti Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004...

51
Avv. Stefano Cerutti www.avvocat Avv. Stefano Cerutti www.avvocat ocerutti.it Venezia ocerutti.it Venezia La tutela della La tutela della proprietà proprietà intellettuale su intellettuale su internet internet Webbit 2004 Webbit 2004 Padova 8 maggio Padova 8 maggio 2004 2004 Avv. Stefano Avv. Stefano Cerutti Cerutti www.avvocatocerutt www.avvocatocerutt i.it i.it

Transcript of Avv. Stefano Cerutti Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004...

Page 1: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutAvv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Veneziati.it Venezia

La tutela della proprietà La tutela della proprietà intellettuale su internetintellettuale su internet

Webbit 2004Webbit 2004Padova 8 maggio Padova 8 maggio 20042004Avv. Stefano CeruttiAvv. Stefano Ceruttiwww.avvocatocerutti.www.avvocatocerutti.itit

Page 2: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Oggetto della presente relazione Oggetto della presente relazione sarà - più precisamente - l’esame sarà - più precisamente - l’esame della disciplina posta a tutela dei della disciplina posta a tutela dei siti web e, quindi, delle norme poste a:siti web e, quindi, delle norme poste a:

►1) Tutela dei testi in formato digitale;1) Tutela dei testi in formato digitale;►2) Tutela delle fotografie digitali;2) Tutela delle fotografie digitali;►3) Tutela delle pagine web in sé 3) Tutela delle pagine web in sé

considerate.considerate.

Page 3: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Fotografie

Layout

Links

Testi

Page 4: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Le fonti normative sulla tutela della Le fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale sono:proprietà intellettuale sono:

► Legge n. 633 del 22 aprile 1941Legge n. 633 del 22 aprile 1941 siccome modificata dal:siccome modificata dal:

1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (attuazione della Direttiva 1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore);elaboratore);

2) Legge n. 248 del 2000 “Nuove norme a tutela del diritto di 2) Legge n. 248 del 2000 “Nuove norme a tutela del diritto di autore” (che tuttavia si è limitata a disciplinare le modalità di autore” (che tuttavia si è limitata a disciplinare le modalità di copia dei libri ed a prevedere l’obbligatorietà dell’apposizione copia dei libri ed a prevedere l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino Siae su”ogni supporto contenete programmi per del bollino Siae su”ogni supporto contenete programmi per elaboratore);elaboratore);

3) Decreto Legislativo n. 68 del 2003 (attuazione della Direttiva 3) Decreto Legislativo n. 68 del 2003 (attuazione della Direttiva 29/2001/CEE sui programmi per elaboratore).29/2001/CEE sui programmi per elaboratore).

Page 5: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Che cosa tutela esattamente la legge Che cosa tutela esattamente la legge sul diritto di autore?sul diritto di autore?

► La legge sul diritto di autore tutela La legge sul diritto di autore tutela le opere dell’ingegno le opere dell’ingegno a carattere creativo purché sianoa carattere creativo purché siano originalioriginali. . Il concetto di “opera originale” è ben più ampio di quello Il concetto di “opera originale” è ben più ampio di quello di “opera d’arte” in senso stretto in quanto prescinde da di “opera d’arte” in senso stretto in quanto prescinde da qualsiasi valutazioni circa il valore artistico o di bellezza qualsiasi valutazioni circa il valore artistico o di bellezza dell’opera.dell’opera.

► Oggetto della tutela, quindi, non è tanto l’idea contenuta Oggetto della tutela, quindi, non è tanto l’idea contenuta nell’opera di ingegno bensì il modo con cui questa viene nell’opera di ingegno bensì il modo con cui questa viene espressa. espressa.

► Un testo sulla storia di Roma, ad esempio, è tutelato non Un testo sulla storia di Roma, ad esempio, è tutelato non per le idee o le teorie in esso espresse (che potrebbero per le idee o le teorie in esso espresse (che potrebbero anche essere trite e ritrite) ma in relazione all’originalità anche essere trite e ritrite) ma in relazione all’originalità del modo con cui queste vengono esposte dall’autore. del modo con cui queste vengono esposte dall’autore. Tutelato, dunque, non è l’argomento in sé bensì il Tutelato, dunque, non è l’argomento in sé bensì il modomodo e la e la formaforma con cui questo viene espresso. con cui questo viene espresso.

Page 6: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

All’autore spettano i diritti:All’autore spettano i diritti:

► MORALIMORALI: diritto di paternità dell’opera; diritto : diritto di paternità dell’opera; diritto all’integrità dell’opera; diritto alla all’integrità dell’opera; diritto alla pubblicazione (o di inedito); diritto di pubblicazione (o di inedito); diritto di pentimento (in caso di gravi ragioni morali pentimento (in caso di gravi ragioni morali previo equo indennizzo).previo equo indennizzo).

► PATRIMONIALIPATRIMONIALI: diritto di riprodurre, : diritto di riprodurre, di eseguire, di rappresentare, di di eseguire, di rappresentare, di diffondere, di distribuire, di noleggiare, diffondere, di distribuire, di noleggiare, di prestare, di elaborare – trasformaredi prestare, di elaborare – trasformaree modificare.e modificare.

Page 7: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

I principi fondamentali in materia di diritto I principi fondamentali in materia di diritto d’autore sono :d’autore sono :

► Principio del consenso dell’autore Principio del consenso dell’autore vedi, tuttavia, vedi, tuttavia, quanto si dirà sulle c.d. quanto si dirà sulle c.d. libere utilizzazionilibere utilizzazioni

► Principio di protezione dell’opera nel suo complesso Principio di protezione dell’opera nel suo complesso ed in ciascuna delle sue partied in ciascuna delle sue parti

► Principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione Principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione economicaeconomica

► Principio della prova per iscrittoPrincipio della prova per iscritto► Principio di indipendenza tra proprietà del supporto e Principio di indipendenza tra proprietà del supporto e

delle privative economichedelle privative economiche► Principio di paternità ed integrità dell’operaPrincipio di paternità ed integrità dell’opera

Page 8: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Esempi di libere utilizzazioni:Esempi di libere utilizzazioni:

Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno di Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno di consenso e/o pagamento di alcun compenso:consenso e/o pagamento di alcun compenso:

► Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un’opera Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un’opera per fini di per fini di discussionediscussione, , insegnamentoinsegnamento o o criticacritica nei limiti di tale nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca concorrenza finalità e sempre che non si costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore;all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore;

► La riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso La riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso personalepersonale dei lettori che sia effettuata a mano o comunque con dei lettori che sia effettuata a mano o comunque con mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico;mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico;

► I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni pubblicheoccasioni pubbliche

Page 9: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Per inserire un’opera nel sito web Per inserire un’opera nel sito web bisogna:bisogna:

► Chiedersi preliminarmente se:Chiedersi preliminarmente se: l’opera sia di pubblico dominio ol’opera sia di pubblico dominio o

si ravvisi un’ipotesi di libera utilizzazionesi ravvisi un’ipotesi di libera utilizzazione In caso contrario occorre:In caso contrario occorre:- individuare il tipo di utilizzazione alla quale individuare il tipo di utilizzazione alla quale

l’opera è sottoposta;l’opera è sottoposta;- Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione

economica dell’opera che si intende utilizzare;economica dell’opera che si intende utilizzare;- Acquisire dal titolare del diritto le necessarie Acquisire dal titolare del diritto le necessarie

autorizzazioni.autorizzazioni.

Page 10: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

1) La tutela dei testi in formato 1) La tutela dei testi in formato digitale:digitale:

► Premessa: Che cosa è un testo in formato digitale?Premessa: Che cosa è un testo in formato digitale? Se tutti sappiamo distinguere un testo in formato tradizionale da Se tutti sappiamo distinguere un testo in formato tradizionale da

un testo digitale (il primo è veicolato da un supporto cartaceo – un testo digitale (il primo è veicolato da un supporto cartaceo – il secondo è fruibile per mezzo di un pc) non è tuttavia semplice il secondo è fruibile per mezzo di un pc) non è tuttavia semplice definire cosa sia esattamente un testo digitale e quali definire cosa sia esattamente un testo digitale e quali caratteristiche esso debba avere per essere definito tale caratteristiche esso debba avere per essere definito tale Un tecnico informatico, infatti, potrebbe affermare che un file di Un tecnico informatico, infatti, potrebbe affermare che un file di testo sia un qualunque file il cui contenuto estrinseco appaia testo sia un qualunque file il cui contenuto estrinseco appaia come un testo, a prescindere dalla sue estrinseche come un testo, a prescindere dalla sue estrinseche caratteristiche tecniche.caratteristiche tecniche.

ex: può essere considerato un file di testo anche un’immagine ex: può essere considerato un file di testo anche un’immagine che rappresenti una schermata di un word processor oppure un che rappresenti una schermata di un word processor oppure un filmato digitale contenente parole che scorrono tipo l’inizio del filmato digitale contenente parole che scorrono tipo l’inizio del film guerre stellari?film guerre stellari?

E’ dunque l’estensione del file a definire aprioristicamente cosa E’ dunque l’estensione del file a definire aprioristicamente cosa debba intendersi per file di testo oppure è la percezione debba intendersi per file di testo oppure è la percezione dell’utente a contare? dell’utente a contare?

Page 11: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

In ogni caso, normalmente, per file i testo In ogni caso, normalmente, per file i testo in formato digitale si intendono quelli con in formato digitale si intendono quelli con estensione txt, html, doc, rtf e gli e-book.estensione txt, html, doc, rtf e gli e-book.

Ai sensi dell’ar. 2575 codice civile e dell’art. 1 della Ai sensi dell’ar. 2575 codice civile e dell’art. 1 della Legge 633/1941 “Legge 633/1941 “formano oggetto del diritto di autore formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere le opere dell’ingegno di carattere creativo creativo che che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative …”musica, alle arti figurative …” e, dunque, può e, dunque, può ritenersi tutelato dalla LdA ogni testo che possieda i ritenersi tutelato dalla LdA ogni testo che possieda i caratteri della caratteri della creativitàcreatività prescindendo, quindi, dalla prescindendo, quindi, dalla circostanza che esso venga pubblicato in forma circostanza che esso venga pubblicato in forma cartacea o digitale (e della sua estensione). cartacea o digitale (e della sua estensione).

Page 12: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Qualunque file di testo, quindi, se intelleggibile, Qualunque file di testo, quindi, se intelleggibile, originaleoriginale e e creativocreativo, è tutelato dalla LdA., è tutelato dalla LdA. Dal momento della creazione del testo digitale, Dal momento della creazione del testo digitale, senza bisogno di alcuna formalità, saranno riconosciuti senza bisogno di alcuna formalità, saranno riconosciuti all’autore tutti i diritti previsti dalla LdA sino a 70 anni all’autore tutti i diritti previsti dalla LdA sino a 70 anni successivi alla morte dell’autore.successivi alla morte dell’autore. L’eventuale deposito dell’opera presso la Siae avrà L’eventuale deposito dell’opera presso la Siae avrà invece l’unico effetto di attribuire una data certa invece l’unico effetto di attribuire una data certa all’opera digitale.all’opera digitale.

Page 13: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Sono liberamente utilizzabili:Sono liberamente utilizzabili:

► Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti dell’opera purché effettuati:di parti dell’opera purché effettuati:

- a scopi di a scopi di criticacritica, , discussiondiscussione o e o insegnamentoinsegnamento;;- nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca

concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autoreparte dell’autore

► Deve, comunque, sempre essere indicato:Deve, comunque, sempre essere indicato:- Il nome dell’autoreIl nome dell’autore- Il titolo dell’operaIl titolo dell’opera- Il nome dell’editoreIl nome dell’editore

Page 14: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Quali sono le più comuni violazioni al Quali sono le più comuni violazioni al diritto d’autore compiute sui testi digitali?diritto d’autore compiute sui testi digitali?

La forma più comune di violazione del diritto morale di La forma più comune di violazione del diritto morale di autore è il c.d.autore è il c.d. plagio plagio ovvero l’illecita appropriazione e ovvero l’illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome di un’opera digitale divulgazione sotto proprio nome di un’opera digitale altrui (come noto, infatti, tutto ciò che infatti si può altrui (come noto, infatti, tutto ciò che infatti si può visualizzare sullo schermo del computer si può anche visualizzare sullo schermo del computer si può anche facilmente copiare mediante “copia ed incolla”).facilmente copiare mediante “copia ed incolla”).Il plagio, evidentemente, compromette i diritti Il plagio, evidentemente, compromette i diritti dell’autore sia sotto l’aspetto morale che patrimoniale. dell’autore sia sotto l’aspetto morale che patrimoniale. L’autore del testo digitale che si accorga di un plagio a L’autore del testo digitale che si accorga di un plagio a proprio danno può adire l’autorità giudiziaria chiedendo proprio danno può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’accertamento della propria paternità dell’opera ai l’accertamento della propria paternità dell’opera ai sensi degli artt. 168 e 156 L. 633/41 nonché l’inibizione sensi degli artt. 168 e 156 L. 633/41 nonché l’inibizione dell’illecito comportamento da parte del terzo oltre, dell’illecito comportamento da parte del terzo oltre, ovviamente, il risarcimento del danno.ovviamente, il risarcimento del danno.

Page 15: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Meno gravi ma molto più diffusi nella pratica sono Meno gravi ma molto più diffusi nella pratica sono invece i casi di di violazione dei diritti patrimoniali invece i casi di di violazione dei diritti patrimoniali d’autore attuati mediante la semplice d’autore attuati mediante la semplice riproposizioneriproposizione - sul proprio sito web o su altri supporti informatici - - sul proprio sito web o su altri supporti informatici - di contenuti digitali altrui su cui non si vanta alcun di contenuti digitali altrui su cui non si vanta alcun diritto.diritto.Tale illecito è meno grave del plagio per il fatto che Tale illecito è meno grave del plagio per il fatto che in tale caso, se il reale autore viene correttamente in tale caso, se il reale autore viene correttamente citato, il terzo non viola diritto morale d’autore di citato, il terzo non viola diritto morale d’autore di questi ma “solo” il suo diritto patrimoniale sull’opera questi ma “solo” il suo diritto patrimoniale sull’opera stessa.stessa.

Il caso più comune di violazione del diritto Il caso più comune di violazione del diritto di sfruttamento economico dell’opera si ha in di sfruttamento economico dell’opera si ha in ipotesi di violazione della protezione di un ipotesi di violazione della protezione di un e-book con successiva distribuzione dello e-book con successiva distribuzione dello stesso. In tal caso l’illecito sussiste stesso. In tal caso l’illecito sussiste indipendentemente dal fine di lucro del terzo.indipendentemente dal fine di lucro del terzo.

Page 16: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Per evitare ogni “disguido” o contestazione sull’illecito Per evitare ogni “disguido” o contestazione sull’illecito utilizzo da parte di terzi dei propri testi digitali pubblicati su utilizzo da parte di terzi dei propri testi digitali pubblicati su internet il consiglio è quello di apporre nei propri siti web internet il consiglio è quello di apporre nei propri siti web specifici “specifici “disclaimerdisclaimer” o note informative sul regime di ” o note informative sul regime di utilizzazione del materiale contenuto nel sito (copyright). utilizzazione del materiale contenuto nel sito (copyright).

Giova tuttavia ricordare che una pagina web ed il suo Giova tuttavia ricordare che una pagina web ed il suo contenuto è protetta dalla LdA fin dal momento della sua contenuto è protetta dalla LdA fin dal momento della sua creazione, senza bisogno di alcuna formalità. creazione, senza bisogno di alcuna formalità. Da ciò ne consegue che le cosiddette “note di copyright” o Da ciò ne consegue che le cosiddette “note di copyright” o “disclaimer” possono apparire, se non inutili, almeno “disclaimer” possono apparire, se non inutili, almeno superflue, poiché nulla aggiungono ad un diritto che già superflue, poiché nulla aggiungono ad un diritto che già esiste. esiste. Poiché tuttavia, soprattutto su internet, molti ancora non Poiché tuttavia, soprattutto su internet, molti ancora non hanno coscienza del diritto d’autore e tendono a considerare hanno coscienza del diritto d’autore e tendono a considerare liberamente copiabili i contenuti ivi rinvenuti per il solo fatto liberamente copiabili i contenuti ivi rinvenuti per il solo fatto che sono gratuitamente disponibili, è utile spendere qualche che sono gratuitamente disponibili, è utile spendere qualche parola per esplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito parola per esplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito sono protettisono protetti dal diritto di autore e non liberamente dal diritto di autore e non liberamente copiabili.copiabili.

Page 17: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Tale accortezza si rende addirittura Tale accortezza si rende addirittura necessaria per impedire o disciplinare la necessaria per impedire o disciplinare la riproduzione da parte di terzi di articoli riproduzione da parte di terzi di articoli giornalistici a carattere politico o finanziario giornalistici a carattere politico o finanziario posto che ai sensi dell’art. 65, comma 1, L. posto che ai sensi dell’art. 65, comma 1, L. 633/41 “gli articoli di attualità di carattere 633/41 “gli articoli di attualità di carattere economicoeconomico, , politicopolitico o o religiosoreligioso … messi a … messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti … se la riproduzione o liberamente riprodotti … se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata l’utilizzazione non è stata espressamenteespressamente riservata e purché si indichino la fonte da cui riservata e purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome dell’autore se sono tratti, la data ed il nome dell’autore se riportato”.riportato”.

Page 18: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Ecco un esempio di disclaimer del sito spystocks.com:Ecco un esempio di disclaimer del sito spystocks.com:

CONDIZIONI GENRALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO CONDIZIONI GENRALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO SPYSTOCKSSPYSTOCKSSpyStocks e' un servizio di informazione on line a SpyStocks e' un servizio di informazione on line a carattere finanziario ……………… Tutte le carattere finanziario ……………… Tutte le informazioni, i dati, gli articoli, i contenuti editoriali, i informazioni, i dati, gli articoli, i contenuti editoriali, i software, le immagini, i grafici, i file audio e video, i software, le immagini, i grafici, i file audio e video, i disegni e, in generale, il materiale contenuto e disegni e, in generale, il materiale contenuto e pubblicato sul Servizio (qui di seguito i "Contenuti") pubblicato sul Servizio (qui di seguito i "Contenuti") sono di proprieta' di SpyStocks S.p.Asono di proprieta' di SpyStocks S.p.A. e sono protetti . e sono protetti dalle leggi in materia di proprieta' industriale e/o dalle leggi in materia di proprieta' industriale e/o intellettuale. intellettuale. L'Utente si obbliga a non copiare, L'Utente si obbliga a non copiare, modificare, creare lavori derivati da o, comunque, modificare, creare lavori derivati da o, comunque, disporre in qualsiasi altro modo dei Contenutidisporre in qualsiasi altro modo dei Contenuti. .

Page 19: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

La dicitura “La dicitura “tutti i diritti riservatitutti i diritti riservati” presente ” presente nella nota informativa, quindi, esplicita la nella nota informativa, quindi, esplicita la volontà del titolare dei diritti sui testi digitali volontà del titolare dei diritti sui testi digitali di non rivederli riprodotti da terzi senza il di non rivederli riprodotti da terzi senza il proprio preventivo consenso risolvendo a proprio preventivo consenso risolvendo a monte ogni possibile contestazione circa la monte ogni possibile contestazione circa la liceità o meno dell’utilizzo dei nostri contenuti liceità o meno dell’utilizzo dei nostri contenuti digitali da parte dei terzi.digitali da parte dei terzi.

© Copyright    

Page 20: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

A titolo esemplificativo, ricordiamo di A titolo esemplificativo, ricordiamo di fare attenzione in caso di:fare attenzione in caso di:

► Rassegne stampa on line Rassegne stampa on line : Secondo quanto disposto dalla : Secondo quanto disposto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche è possibile riprodurre citazioni di letterarie ed artistiche è possibile riprodurre citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche a condizione che articoli di giornali e riviste periodiche a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ad un dette citazioni siano fatte conformemente ad un uso uso correttocorretto e nella e nella misura giustificatamisura giustificata dallo scopo e, quindi, dallo scopo e, quindi, purché l’editore non abbia espressamente vietatopurché l’editore non abbia espressamente vietato la la riproduzione e purché la riproduzione non integri la riproduzione e purché la riproduzione non integri la fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 e segg. c.c.e segg. c.c.Si può quindi concludere che una rassegna stampa on Si può quindi concludere che una rassegna stampa on line sia legittima quando si limiti a citare il titolo e la fonte line sia legittima quando si limiti a citare il titolo e la fonte ma ma non riproducanon riproduca invece invece i contenuti in maniera talmente i contenuti in maniera talmente ampia e rilevante da scoraggiare l’utente a visitare la ampia e rilevante da scoraggiare l’utente a visitare la pagina contenente l’articolo originalepagina contenente l’articolo originale..

Page 21: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Ove la rassegna stampa sia effettuata mediante Ove la rassegna stampa sia effettuata mediante collegamenti ipertestuali va ricordato che di recentecollegamenti ipertestuali va ricordato che di recente ((5 luglio 2003) una corte di giustizia Danese ha 5 luglio 2003) una corte di giustizia Danese ha stabilito l'illegittimità della condotta consistente nel stabilito l'illegittimità della condotta consistente nel presentare titoli o sommari di articoli pubblicati su un presentare titoli o sommari di articoli pubblicati su un altro sito senza transitare dalla home page altro sito senza transitare dalla home page dell'editore.dell'editore.

Sulla legittimità dei links (deep o surface) Sulla legittimità dei links (deep o surface) torneremo in seguito.torneremo in seguito.

Page 22: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

► EmailEmail : Il testo scambiato via e-mail : Il testo scambiato via e-mail o via servizio istant messaging riceve o via servizio istant messaging riceve una tutela giuridica del tutto analoga una tutela giuridica del tutto analoga a quella dell’ordinaria corrispondenza con la a quella dell’ordinaria corrispondenza con la conseguenza che la corrispondenza avente conseguenza che la corrispondenza avente carattere confidenziale, contenete un’opera carattere confidenziale, contenete un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o facente riferimento alla vita privata non facente riferimento alla vita privata non potrà essere pubblicata, riprodotta o potrà essere pubblicata, riprodotta o comunque portata a conoscenza del pubblico comunque portata a conoscenza del pubblico senza senza l’espresso consenso dell’autorel’espresso consenso dell’autore..

Page 23: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Come posso tutelare i miei testi digitali?Come posso tutelare i miei testi digitali?

In linea di massima si può affermare che i testi digitali, In linea di massima si può affermare che i testi digitali, stante la loro “semplicità informatica” e comunque la stante la loro “semplicità informatica” e comunque la possibilità di essere riprodotti riscrivendoli ex novo, non possibilità di essere riprodotti riscrivendoli ex novo, non siano efficacemente tutelabili.siano efficacemente tutelabili.

► Utilizzo di particolari Utilizzo di particolari softwaresoftware (ad esempio Adobe Acrobat) (ad esempio Adobe Acrobat) che inibiscono l’utilizzo della funzione “copia ed incolla”;che inibiscono l’utilizzo della funzione “copia ed incolla”;

► Digital Rights MenagementDigital Rights Menagement (DRM), si sta andando nella (DRM), si sta andando nella direzione di inserire in ogni pc un microchip che permetta direzione di inserire in ogni pc un microchip che permetta l’accesso ai quei soli documenti digitali per i quali si abbia i l’accesso ai quei soli documenti digitali per i quali si abbia i diritti di accesso diritti di accesso progetto Palladium di Microsoft, progetto Palladium di Microsoft, decisione della Federal Communication Commission dal decisione della Federal Communication Commission dal 2005 anche sui videoregistratori, Microsoft Office 2003 che 2005 anche sui videoregistratori, Microsoft Office 2003 che permette il controllo all’accesso ai documenti;permette il controllo all’accesso ai documenti;

► Monitoraggio successivoMonitoraggio successivo basato sui crawlers (EX: basato sui crawlers (EX: google) oppure su società specializzate nel monitoraggio google) oppure su società specializzate nel monitoraggio della rete (Ex: cyveillance.com).della rete (Ex: cyveillance.com).

Page 24: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

2) La tutela delle fotografie2) La tutela delle fotografie digitali digitali

► Ai sensi degli artt. 1 e 2 della LdA sono protette Ai sensi degli artt. 1 e 2 della LdA sono protette “qualunque ne sia il modo o la forma di “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (anche il digitale, quindi) le opere espressione” (anche il digitale, quindi) le opere fotografiche sempre che non si tratti delle c.d. fotografiche sempre che non si tratti delle c.d. semplici fotografie. semplici fotografie.

► l’opera di ingegno fotografico gode di protezione l’opera di ingegno fotografico gode di protezione per 70 anni dopo la morte dell’autore mentre la per 70 anni dopo la morte dell’autore mentre la semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione;produzione;

► Il diritto nasce dal momento stessa della creazione Il diritto nasce dal momento stessa della creazione della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori formalità.formalità.

Page 25: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Se trovo una fotografia su internet la Se trovo una fotografia su internet la posso liberamente utilizzare sul mio sito posso liberamente utilizzare sul mio sito web?web?

Per rispondere a tale domanda bisogna in Per rispondere a tale domanda bisogna in primo luogo distinguere:primo luogo distinguere:

- le c.d. le c.d. opere fotograficheopere fotografiche, tutelate dalla , tutelate dalla LdA;LdA;

- Le Le semplici fotografiesemplici fotografie tutelate invece ai tutelate invece ai sensi del c.d. diritto connesso d’autore.sensi del c.d. diritto connesso d’autore.

Page 26: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Le opere fotograficheLe opere fotografiche

► Sono quelle scattate con mezzi e creatività non Sono quelle scattate con mezzi e creatività non comune da un autore particolarmente dotato di comune da un autore particolarmente dotato di talento (ad esempio le foto di Oliviero Toscani).talento (ad esempio le foto di Oliviero Toscani).

► Tali opere fotografiche non potranno Tali opere fotografiche non potranno

essere utilizzate senza il essere utilizzate senza il consensoconsenso

dell’autore se non limitatamente ad dell’autore se non limitatamente ad

una copia ad uso strettamente una copia ad uso strettamente

personale personale

SISI utilizzo come screen saver utilizzo come screen saver

NONO pubblicazione sul nostro sito web. pubblicazione sul nostro sito web.

Page 27: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

A maggior ragione tali fotografie non potranno A maggior ragione tali fotografie non potranno essere in alcun modo modificate neppure, ad essere in alcun modo modificate neppure, ad esempio, mediante cambio di risoluzione, cambio esempio, mediante cambio di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche, mediante applicazione di delle tonalità cromatiche, mediante applicazione di filtri, ecc.filtri, ecc.

L'opera fotografica gode della piena protezione L'opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge, accordata dalla legge, diritto moralediritto morale d'autore e d'autore e diritto diritto patrimonialepatrimoniale d'autore, qualora presenti d'autore, qualora presenti valore valore artisticoartistico e connotati di e connotati di creatività creatività, mentre in caso , mentre in caso contrario - quando, configuri un mero atto riproduttivo contrario - quando, configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti (Cass. civile n. 8186/1992) privo dei suddetti requisiti (Cass. civile n. 8186/1992) - beneficia della più limitata tutela prevista dalla LdA - beneficia della più limitata tutela prevista dalla LdA per le c.d. semplici fotografie.per le c.d. semplici fotografie.

Page 28: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Le semplici fotografieLe semplici fotografie► Le semplici fotografie, invece, sono quelle fotografie Le semplici fotografie, invece, sono quelle fotografie

che noi tutti comunemente scattiamo e che sono prive che noi tutti comunemente scattiamo e che sono prive di particolare pregio e costituiscono la maggior parte di di particolare pregio e costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili su internet.quelle rinvenibili su internet.

► Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA (art. 90) Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA (art. 90) purché nella fotografia sia indicato:purché nella fotografia sia indicato:

- il nome del fotografo;il nome del fotografo;- la data di produzione;la data di produzione;- il nome dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta.il nome dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta.

In tal caso sorgerà in capo all’autore della semplice In tal caso sorgerà in capo all’autore della semplice fotografia il c.d. diritto connesso (artt. 91 e 98 LdA) con fotografia il c.d. diritto connesso (artt. 91 e 98 LdA) con conseguente impossibilità da parte dei terzi di utilizzare conseguente impossibilità da parte dei terzi di utilizzare la semplice fotografia rinvenuta su internet senza la semplice fotografia rinvenuta su internet senza previo pagamento di un previo pagamento di un equo compenso all’autoreequo compenso all’autore..

Page 29: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Autore: Stefano CeruttiAutore: Stefano Cerutti

Data : 16.6.2003Data : 16.6.2003

Panorama Santorini – Panorama Santorini – GreciaGrecia

Esempio di indicazioni da apporre su una semplice Esempio di indicazioni da apporre su una semplice fotografia per renderla oggetto di tutela da parte dalla fotografia per renderla oggetto di tutela da parte dalla LdA LdA equo compenso in caso si utilizzo da parte di terzi equo compenso in caso si utilizzo da parte di terzi

Page 30: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Qualora invece – come comunemente accade su Qualora invece – come comunemente accade su internet – non siano presenti tutti tali requisiti (nome internet – non siano presenti tutti tali requisiti (nome autore, data produzione, ecc) le semplici fotografie autore, data produzione, ecc) le semplici fotografie sono liberamente utilizzabili a meno che l’autore non sono liberamente utilizzabili a meno che l’autore non provi la malafede dell’altrui condotta.provi la malafede dell’altrui condotta.

Famoso a tal proposito il c.d. “caso Bernardini” ovvero Famoso a tal proposito il c.d. “caso Bernardini” ovvero la persona che raccolse prima sul proprio sito internet la persona che raccolse prima sul proprio sito internet e poi fece pubblicare su un libro una raccolta di foto e poi fece pubblicare su un libro una raccolta di foto tratte dalla campagna propagandistica di Silvio tratte dalla campagna propagandistica di Silvio Berlusconi artatamente modificate per fini di parodia.Berlusconi artatamente modificate per fini di parodia.

Page 31: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Non sono invece tutelate le Non sono invece tutelate le immagini:immagini:

► di scrittidi scritti► di documentidi documenti► di carte d’affaridi carte d’affari► di oggetti materialidi oggetti materiali► di disegni tecnici e prodotto similari.di disegni tecnici e prodotto similari.

Page 32: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Le fotografie che ho personalmente Le fotografie che ho personalmente scattato le posso pubblicare sul mio scattato le posso pubblicare sul mio sito web?sito web?

La risposta a tale domanda è affermativa purché i La risposta a tale domanda è affermativa purché i soggetti o gli oggetti rappresentati non siano coperti soggetti o gli oggetti rappresentati non siano coperti da diritti poiché :da diritti poiché :- i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto - i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di beneficenza);in una serata di beneficenza);- perché si hanno ottenuto i permessi (attore ritratto a - perché si hanno ottenuto i permessi (attore ritratto a casa sua);casa sua);- perché i diritti sono scaduti - perché i diritti sono scaduti l’opera d’arte antica l’opera d’arte antica

Page 33: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

A titolo esemplificativo ricordiamo che:A titolo esemplificativo ricordiamo che:

- per pubblicare il - per pubblicare il ritrattoritratto di una persona è sempre di una persona è sempre necessario il necessario il consensoconsenso di questa tranne nei casi di di questa tranne nei casi di notorietà, notorietà, di esigenza di giustizia o polizia, per scopi di esigenza di giustizia o polizia, per scopi scientifici o culturali ovvero quando la scientifici o culturali ovvero quando la fotografiche è stata scattata in occasioni fotografiche è stata scattata in occasioni svoltesi in pubblico o di interesse pubblico;svoltesi in pubblico o di interesse pubblico;- la fotografia di un comune - la fotografia di un comune panoramapanorama sarà sarà verosimilmente verosimilmente sempre riproducibilesempre riproducibile (a meno (a meno che la riproduzione non sia effettuata in che la riproduzione non sia effettuata in malafede a danno di terzi);malafede a danno di terzi);- - l’opera d’artel’opera d’arte è liberamente riproducibile purché è liberamente riproducibile purché vengano rispettati i vengano rispettati i diritti dell’autorediritti dell’autore dell’opera che dell’opera che scadono dopo 70 anni dalla sua morte scadono dopo 70 anni dalla sua morte (diritto d’autore) e dopo 20 anni dalla (diritto d’autore) e dopo 20 anni dalla produzione dell’opera (diritto connesso);produzione dell’opera (diritto connesso);

Page 34: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Come posso tecnicamente tutelare le mie Come posso tecnicamente tutelare le mie fotografie digitali?fotografie digitali?

WatermarkingWatermarking per watermarking si intende un ridotto per watermarking si intende un ridotto gruppo di bits che, in maniera del tutto gruppo di bits che, in maniera del tutto invisibileinvisibile, viene , viene inserito nel documento digitale (immagini, audio, video) inserito nel documento digitale (immagini, audio, video) e serve a proteggere la proprietà intellettuale dei e serve a proteggere la proprietà intellettuale dei contenuti digitali identificandone la provenienza e la contenuti digitali identificandone la provenienza e la destinazione (nome dell’autore e del legittimo destinazione (nome dell’autore e del legittimo acquirente).acquirente).Il watermark deve essere:Il watermark deve essere:- invisibile, anche se può essere visibile qualora tenda a - invisibile, anche se può essere visibile qualora tenda a scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione;scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione;- non identificabile, inserendosi in modo causale nei - non identificabile, inserendosi in modo causale nei dati del documento digitale (c.d. rumore di fondo);dati del documento digitale (c.d. rumore di fondo);- robusto, deve cioè resistere inalterato ad eventuali - robusto, deve cioè resistere inalterato ad eventuali compressioni dei dati in forma lossy.compressioni dei dati in forma lossy.

Page 35: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

FingerprintingFingerprinting consiste in un’impronta digitale del consiste in un’impronta digitale del tutto tutto visibilevisibile che viene apposta al documento digitale e che viene apposta al documento digitale e serva a scoraggiare in via preventiva l’abusiva serva a scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione della fotografia;duplicazione della fotografia;

StenografiaStenografia (dal greco stéganos=nacosto (dal greco stéganos=nacosto grafein=scrittura) consiste nella tecnica di inserire nelle grafein=scrittura) consiste nella tecnica di inserire nelle immagini digitali un breve documento testuale immagini digitali un breve documento testuale invisibile invisibile che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza. che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza. Quando si rinviene su un altro sito una propria foto Quando si rinviene su un altro sito una propria foto digitale, utilizzando l’apposita chiave di interpretazione digitale, utilizzando l’apposita chiave di interpretazione del codice che solo noi possediamo potremmo del codice che solo noi possediamo potremmo dimostrare la nostra proprietà sulla stessa. Se con la dimostrare la nostra proprietà sulla stessa. Se con la stenografia si potranno immagazzinare nella foto molti stenografia si potranno immagazzinare nella foto molti più dati relativi all’autore ed alla licenza rispetto il più dati relativi all’autore ed alla licenza rispetto il watermark questa, tuttavia, non resiste alle modifiche watermark questa, tuttavia, non resiste alle modifiche del documento originale (ad esempio le compressioni).del documento originale (ad esempio le compressioni).

Page 36: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

3) La tutela delle pagine web3) La tutela delle pagine web

► Va subito detto che ilVa subito detto che il diritto d’autore sulla pagina è del diritto d’autore sulla pagina è del tutto indipendente da quello sui contenuti: una pagina può tutto indipendente da quello sui contenuti: una pagina può essere protetta anche se rappresenta contenuti totalmente essere protetta anche se rappresenta contenuti totalmente banali o privi di diritto d’autore (perché scaduto, perché banali o privi di diritto d’autore (perché scaduto, perché l’autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una pagina l’autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una pagina web dipende infatti dal lavoro di organizzazione sistematica e web dipende infatti dal lavoro di organizzazione sistematica e visualizzazione dei contenuti, dalla sua “usabilità”, ecc.visualizzazione dei contenuti, dalla sua “usabilità”, ecc.

► Ci si chiede, tuttavia, se l’oggetto della tutela Ci si chiede, tuttavia, se l’oggetto della tutela giuridica delle pagine web sia il giuridica delle pagine web sia il codice sorgentecodice sorgente - cioè - cioè il linguaggio con il quale è scritta la pagina – ovvero il il linguaggio con il quale è scritta la pagina – ovvero il risultato visivo ovverosia ciò che appare sullo risultato visivo ovverosia ciò che appare sullo schermo (schermo (layoutlayout)?)?

Page 37: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

► Considerare oggetto di tutela il Considerare oggetto di tutela il codice sorgentecodice sorgente, , tuttavia, pone alcuni problemi tuttavia, pone alcuni problemi non sussistendo non sussistendo una corrispondenza biunivocauna corrispondenza biunivoca tra un tra un dato layout grafico ed un dato listato dato layout grafico ed un dato listato di codice sorgente ben potendo infatti di codice sorgente ben potendo infatti il primo essere ottenuto con diverse il primo essere ottenuto con diverse soluzioni tecniche oppure mediante soluzioni tecniche oppure mediante l’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione. l’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione. In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima pagina internet “interpretata” partendo da codici sorgente pagina internet “interpretata” partendo da codici sorgente che non hanno nemmeno una linea in comune. Scegliendo che non hanno nemmeno una linea in comune. Scegliendo pertanto come oggetto di tutela, ai sensi della legge sul pertanto come oggetto di tutela, ai sensi della legge sul diritto d’autore, il solo codice, si finisce con il dover diritto d’autore, il solo codice, si finisce con il dover considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti grafici visualizzati nel browser, utilizzando però un grafici visualizzati nel browser, utilizzando però un sorgente diverso sorgente diverso

Page 38: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

E’ invece possibile considerare come oggetto E’ invece possibile considerare come oggetto di tutela anche il di tutela anche il layout graficolayout grafico della pagina della pagina web siccome visualizzato dal browser.web siccome visualizzato dal browser.

In tal caso il layout viene tutelato come bene In tal caso il layout viene tutelato come bene giuridico in sé - prescindendo quindi dal codice giuridico in sé - prescindendo quindi dal codice sottostante e dai contenuti della pagina web - ogni sottostante e dai contenuti della pagina web - ogni qual volta abbia i connotati di un’opera dell’ingegnoqual volta abbia i connotati di un’opera dell’ingegno originale ed innovativaoriginale ed innovativa ovvero, ai sensi della ovvero, ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale, ogni qual volta normativa sulla concorrenza sleale, ogni qual volta un concorrente un concorrente imiti pedissequamenteimiti pedissequamente le le impostazioni grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni tali da impostazioni tali da creare confusionecreare confusione tra i siti web. tra i siti web. In tale maniera le pagine html possono godere di In tale maniera le pagine html possono godere di una doppia tutela tramite cioè la disciplina del diritto una doppia tutela tramite cioè la disciplina del diritto d’autore e quella della concorrenza sleale.d’autore e quella della concorrenza sleale.

Page 39: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Le più comuni violazioni ad diritto Le più comuni violazioni ad diritto d’autore sulle pagine web sono:d’autore sulle pagine web sono:

► La La copia parziale ocopia parziale o totaletotale del codice di un sito del codice di un sito web web nelle ipotesi in cui sia possibile nelle ipotesi in cui sia possibile considerare il codice html come un’opera considerare il codice html come un’opera dell’ingegno tutelata dalla LdA (originale dell’ingegno tutelata dalla LdA (originale /innovativa), la sopra descritta condotta /innovativa), la sopra descritta condotta costituisce violazione del diritto d’autore costituisce violazione del diritto d’autore

► Gli abusi sul c.d. “Gli abusi sul c.d. “look&feellook&feel” ” nelle ipotesi in cui nelle ipotesi in cui ciò che viene “rubato” non è un singolo elemento ciò che viene “rubato” non è un singolo elemento coperto dal diritto d’autore bensì l’insieme dei coperto dal diritto d’autore bensì l’insieme dei colori utilizzati, la particolare forma dei caratteri o colori utilizzati, la particolare forma dei caratteri o di altri originali espedienti che rendano un di altri originali espedienti che rendano un determinato sito immediatamente riconoscibile determinato sito immediatamente riconoscibile alla massa degli utenti internet;alla massa degli utenti internet;

Page 40: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

► La La riproduzione del sitoriproduzione del sito su altro supporto (ad su altro supporto (ad esempio su cd) esempio su cd) poiché i codici html vengono poiché i codici html vengono per la maggior parte compilati per essere per la maggior parte compilati per essere pubblicati su internet solo il legittimo titolare pubblicati su internet solo il legittimo titolare può deciderne ed autorizzarne l’eventuale altrui può deciderne ed autorizzarne l’eventuale altrui fruizione off-line;fruizione off-line;

Page 41: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Nel costruire il proprio sito web andrà tenuta ben Nel costruire il proprio sito web andrà tenuta ben presente l’illecità di alcune comunissime condotte presente l’illecità di alcune comunissime condotte quali:quali:

► Il Il Deep LinkingDeep Linking consiste in quella pratica di pubblicare sul consiste in quella pratica di pubblicare sul proprio sito web un link (o collegamento ipertestuale) ad proprio sito web un link (o collegamento ipertestuale) ad altro sito ma non direttamente alla pagina principale di altro sito ma non direttamente alla pagina principale di questo (il link alla home page è comunemente detto surface questo (il link alla home page è comunemente detto surface link) bensì ad una pagina interna. Tale condotta può link) bensì ad una pagina interna. Tale condotta può considerarsi illecita sotto svariati profili:considerarsi illecita sotto svariati profili:

quale concorrenzaquale concorrenza sleale non permettendo molto spesso il sleale non permettendo molto spesso il deep linking di identificare immediatamente il reale fornitore deep linking di identificare immediatamente il reale fornitore dell’informazione con conseguente pericolo di confusione o dell’informazione con conseguente pericolo di confusione o sviamento di clientela ovvero ancora di illecita sviamento di clientela ovvero ancora di illecita appropriazione e usurpazione della paternità di contenuti appropriazione e usurpazione della paternità di contenuti altrui;altrui;

quale soppressione dell’altrui quale soppressione dell’altrui marchiomarchio, ai sensi dell’art. 12 , ai sensi dell’art. 12 Legge Marchi;Legge Marchi;

quale quale pregiudiziopregiudizio al sito linkato per diminuzione di conteggio al sito linkato per diminuzione di conteggio accessi con conseguente danno per diminuita forza accessi con conseguente danno per diminuita forza contrattuale nello stipulare contratti di pubblicità;contrattuale nello stipulare contratti di pubblicità;

Page 42: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Ciò purché, ovviamente, non vi sia l’espresso Ciò purché, ovviamente, non vi sia l’espresso consenso al deep-linking da parte del sito web linkatoconsenso al deep-linking da parte del sito web linkato

Ad esempio nel sito Ad esempio nel sito www.interlex.itwww.interlex.it compare il seguente compare il seguente disclaimer:disclaimer:

I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dell'editore. E' consentita digitale senza il consenso scritto dell'editore. E' consentita la copia per uso esclusivamente personale.la copia per uso esclusivamente personale.Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte "InterLex", dell'articolo e dall'indicazione della fonte "InterLex", compreso l'indirizzo telematico "http://www.interlex.it".compreso l'indirizzo telematico "http://www.interlex.it".Sono consentiti i link da altri siti alla prima pagina di Sono consentiti i link da altri siti alla prima pagina di InterLex o a pagine interne (InterLex o a pagine interne (deep linkdeep link). Non occorre chiedere ). Non occorre chiedere un'autorizzazione, ma è gradita una segnalazione del link un'autorizzazione, ma è gradita una segnalazione del link inserito.inserito.

Page 43: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Se in Italia non vi sono state ancora pronunce giudiziarie in Se in Italia non vi sono state ancora pronunce giudiziarie in tema di deep-linking non così è avvenuto all’estero anche se tema di deep-linking non così è avvenuto all’estero anche se con risultati contrastanti:con risultati contrastanti:

Con sentenza del 26 dicembre 2000 il Con sentenza del 26 dicembre 2000 il Tribunale di ParigiTribunale di Parigi ha ha dichiarato dichiarato l'illiceità del deep linkingl'illiceità del deep linking su ricorso della società su ricorso della società Cadre on line che aveva lamentato la scorretta condotta della Cadre on line che aveva lamentato la scorretta condotta della società Keljob SA, la quale, utilizzando nel proprio sito società Keljob SA, la quale, utilizzando nel proprio sito keljob.com deep linking diretti alle pagine interne del proprio keljob.com deep linking diretti alle pagine interne del proprio sito cadreonline.com, arbitrariamente modificava i codici html sito cadreonline.com, arbitrariamente modificava i codici html di tali pagine web impedendo altresì ai navigatori la di tali pagine web impedendo altresì ai navigatori la visualizzazione dell'url di destinazionevisualizzazione dell'url di destinazione ; ;

Con sentenza 22.8.2000Con sentenza 22.8.2000 il il Tribunale RotterdamTribunale Rotterdam ha ritenuto ha ritenuto lecito il deep-linkinglecito il deep-linking ritenendo che ritenendo che il deep linking e i riferimenti il deep linking e i riferimenti ipertestuali sono una pratica comune e costitutiva del web ipertestuali sono una pratica comune e costitutiva del web stesso e ha ritenuto la perdita di introiti lamentata dalla stesso e ha ritenuto la perdita di introiti lamentata dalla ricorrente per mancato conteggio di accessi non imputabile ai ricorrente per mancato conteggio di accessi non imputabile ai deep linkers ma bensì alle strategie pubblicitarie scelte dai deep linkers ma bensì alle strategie pubblicitarie scelte dai gestori del sito poiché non esiste nessuna norma che impedisca gestori del sito poiché non esiste nessuna norma che impedisca l'inserimento di banner pubblicitari nelle pagine interne del sito.l'inserimento di banner pubblicitari nelle pagine interne del sito.

Page 44: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

► Il c.d. Il c.d. FramingFraming (letteralmente cornice) consiste in quella (letteralmente cornice) consiste in quella tecnica di programmazione che vincola la visualizzazione di tecnica di programmazione che vincola la visualizzazione di diversi contenuti di un sito ad elementi grafici costanti che, diversi contenuti di un sito ad elementi grafici costanti che, appunto, fungono da cornice del sito web. Tale tecnica è appunto, fungono da cornice del sito web. Tale tecnica è particolarmente pericolosa perché il frame può essere particolarmente pericolosa perché il frame può essere utilizzato non solo per veicolare i contenuti del proprio sito utilizzato non solo per veicolare i contenuti del proprio sito web ma anche quelli presenti in altri siti i quali verrebbero web ma anche quelli presenti in altri siti i quali verrebbero così visualizzati in costante associazione con la cornice del così visualizzati in costante associazione con la cornice del nostro sito web con evidenti profili di illiceità ai sensi della nostro sito web con evidenti profili di illiceità ai sensi della disciplina della concorrenza sleale, dello sfruttamento disciplina della concorrenza sleale, dello sfruttamento parassitario del lavoro altrui e per il rischio di confusione parassitario del lavoro altrui e per il rischio di confusione negli utenti.negli utenti.A differenza del deep-linking, inoltre, in presenza di A differenza del deep-linking, inoltre, in presenza di tecniche di framing l’abuso dell’altrui diritto sussiste tecniche di framing l’abuso dell’altrui diritto sussiste sempre sia nel caso in cui il frame punti alla home page di sempre sia nel caso in cui il frame punti alla home page di un altro sito sia, a maggior ragione, in presenza di un deep-un altro sito sia, a maggior ragione, in presenza di un deep-linking. In tal caso sia avrà anche violazione dell’art. 12 linking. In tal caso sia avrà anche violazione dell’art. 12 della Legge Marchi (impossibilità del commerciante di della Legge Marchi (impossibilità del commerciante di sopprimere il marchio del produttore) e del diritto di autore.sopprimere il marchio del produttore) e del diritto di autore.

Page 45: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

                                                                               Stai visitando un sito esterno a Corriere.it. Per tornare indietro clicca qui.

Esempio di framing:Esempio di framing:Sito di origine, nell’esempio quello del Corriere della Sera

Sito di origine, nell’esempio quello del Corriere della Sera

Sito di destinazione, nell’esempio quello di F. Fontana, ove sul margine superiore rimane il marchio del sito di provenienza Corriere della Sera.

Sito di destinazione, nell’esempio quello di F. Fontana, ove sul margine superiore rimane il marchio del sito di provenienza Corriere della Sera.

Page 46: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

► I Meta tags: I Meta tags: i modi in cui si raggiunge un i modi in cui si raggiunge un sito internet sono normalmente due: uno sito internet sono normalmente due: uno diretto consistente nel digitare l’esatto diretto consistente nel digitare l’esatto indirizzo del sito che stiamo cercando indirizzo del sito che stiamo cercando ed uno indiretto consistente nel passare ed uno indiretto consistente nel passare attraverso un motore di ricerca.attraverso un motore di ricerca.

I motori di ricerca, a loro volta, rintracciano il sito che I motori di ricerca, a loro volta, rintracciano il sito che stiamo cercando analizzando i nomi a dominio dei siti stiamo cercando analizzando i nomi a dominio dei siti internet, il titolo delle pagine web, i contenuti testuali di internet, il titolo delle pagine web, i contenuti testuali di tali pagine e, soprattutto, i c.d. meta tali pagine e, soprattutto, i c.d. meta tags ovvero quei tag di codice html tags ovvero quei tag di codice html aventi proprio la funzione di indicare aventi proprio la funzione di indicare ai motori di ricerca gli argomenti ai motori di ricerca gli argomenti trattati dal sito (attraverso gli attributi trattati dal sito (attraverso gli attributi name=keywords e content).name=keywords e content).

Page 47: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Accade così nella pratica che talvolta per dare rapida Accade così nella pratica che talvolta per dare rapida notorietà ad un sito web o per sviare i navigatori dai siti di notorietà ad un sito web o per sviare i navigatori dai siti di aziende concorrenti vengano utilizzati nei meta tag marchi aziende concorrenti vengano utilizzati nei meta tag marchi famosi altrui dando così vita al c.d. “traffic diversion” o famosi altrui dando così vita al c.d. “traffic diversion” o deviazione del traffico.deviazione del traffico.

Il pericolo di confusione per i consumatori di tale pratica è Il pericolo di confusione per i consumatori di tale pratica è tanto maggiore in quanto i meta tags non sono visibili nella tanto maggiore in quanto i meta tags non sono visibili nella pagina web visualizzata essendo invece necessario, per pagina web visualizzata essendo invece necessario, per visualizzarli, visualizzare il codice html sorgente della pagina visualizzarli, visualizzare il codice html sorgente della pagina stessa.stessa.

I meta tags quindi non devono contenere:I meta tags quindi non devono contenere:- nome di persona senza il consenso di questa - nome di persona senza il consenso di questa ai sensi ai sensi dell’art. 6 c.c. ogni persona ha diritto a che il proprio nome dell’art. 6 c.c. ogni persona ha diritto a che il proprio nome non sia utilizzato od usurpato da altri;non sia utilizzato od usurpato da altri;- marchio altrui - marchio altrui legge marchi legge marchi- termini non corrispondenti al contenuto reale del sito - termini non corrispondenti al contenuto reale del sito condotta sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 74/92 sulla condotta sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 74/92 sulla “pubblicità ingannevole” poiché può indurre in errore i “pubblicità ingannevole” poiché può indurre in errore i consumatori.consumatori.

Page 48: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Il problema dell’utilizzo scorretto dei meta tags, specie per Il problema dell’utilizzo scorretto dei meta tags, specie per attuare tecniche di attuare tecniche di concorrenza slealeconcorrenza sleale o di o di abuso del abuso del marchiomarchio, sono da tempo conosciuti e condannanti dalla , sono da tempo conosciuti e condannanti dalla giurisprudenza anche italiana.giurisprudenza anche italiana.

Famoso è il provvedimento del Famoso è il provvedimento del Tribunale di RomaTribunale di Roma del del 18.1.2001 nel c.d. caso Genertel nel quale compagnia 18.1.2001 nel c.d. caso Genertel nel quale compagnia assicuratrice aveva citato in giudizio la Crowe Assicurazioni assicuratrice aveva citato in giudizio la Crowe Assicurazioni sentirla condannare sentirla condannare per aver inserito nei meta tags del proprio sito web per aver inserito nei meta tags del proprio sito web il marchio Genertel così che tutti gli utenti della rete il marchio Genertel così che tutti gli utenti della rete che avessero per mezzo di un motore di ricerca che avessero per mezzo di un motore di ricerca ricercato il sito web della Genertel sarebbero stati ricercato il sito web della Genertel sarebbero stati immediatamente indirizzato sul sito web della società immediatamente indirizzato sul sito web della società concorrente Crowe Assicurazioni.concorrente Crowe Assicurazioni.

Più recentemente il Più recentemente il Tribunale di AnconaTribunale di Ancona in data 24.3.2003 ha in data 24.3.2003 ha inibito ad una società di utilizzare il marchio di un’altra inibito ad una società di utilizzare il marchio di un’altra impresa quale meta-tags per indirizzare fraudolentemente gli impresa quale meta-tags per indirizzare fraudolentemente gli utenti di internet verso il proprio sito web.utenti di internet verso il proprio sito web.

Page 49: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

A chi spetta la proprietà intellettuale del sito A chi spetta la proprietà intellettuale del sito web? al committente od alla web agency?web? al committente od alla web agency?

► Dipende. E’ bene che colui che commissiona la Dipende. E’ bene che colui che commissiona la realizzazione di una o più pagine web ad un soggetto realizzazione di una o più pagine web ad un soggetto esterno specifichi esplicitamente nel contratto che con esterno specifichi esplicitamente nel contratto che con esso vengono trasferiti anche tutti diritti di sfruttamento esso vengono trasferiti anche tutti diritti di sfruttamento economico sull’opera creata. Viceversa potranno porsi economico sull’opera creata. Viceversa potranno porsi delicate questioni, poiché, interpretando alla lettera la delicate questioni, poiché, interpretando alla lettera la legge sul diritto d’autore, all’autore solamente legge sul diritto d’autore, all’autore solamente competono tutti i diritti di riproduzione, modifica, competono tutti i diritti di riproduzione, modifica, fissazione, ecc. e la cessione di uno tra essi non fissazione, ecc. e la cessione di uno tra essi non implica affatto la cessione dei rimanenti. Un contratto implica affatto la cessione dei rimanenti. Un contratto mal scritto potrebbe esporre il committente al rischio di mal scritto potrebbe esporre il committente al rischio di non poter modificare le pagine per la cui realizzazione non poter modificare le pagine per la cui realizzazione ha pagato. ha pagato.

Page 50: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

Conclusioni:Conclusioni:► Si può, quindi, concludere il presente incontro affermando Si può, quindi, concludere il presente incontro affermando

che i contenuti digitali che solitamente compaiono nei siti che i contenuti digitali che solitamente compaiono nei siti web sono tutelati dalla LdA alla stessa stregua del loro web sono tutelati dalla LdA alla stessa stregua del loro omologhi pubblicati sui più tradizionali formati cartacei.omologhi pubblicati sui più tradizionali formati cartacei.

► Non vanno tuttavia sottaciute alcune particolarità proprie dei Non vanno tuttavia sottaciute alcune particolarità proprie dei prodotti digitali che rendono più difficile, in un’ottica prodotti digitali che rendono più difficile, in un’ottica processuale, la difesa dei diritti del loro autore.processuale, la difesa dei diritti del loro autore.

Si pensi, ad esempio, all’assoluta identità sussistente tra Si pensi, ad esempio, all’assoluta identità sussistente tra originale e copia delle fotografie digitali che, in mancanza di originale e copia delle fotografie digitali che, in mancanza di possibilità di esibire il negativo, rende spesso difficile la prova possibilità di esibire il negativo, rende spesso difficile la prova della loro titolarità ovvero alla facile modificabilità di quanto della loro titolarità ovvero alla facile modificabilità di quanto visualizzabile sullo schermo del computer che di recente ha visualizzabile sullo schermo del computer che di recente ha indotto la Corte di Cassazione – con sentenza n. 2912 del indotto la Corte di Cassazione – con sentenza n. 2912 del 18.2.2004 – a ritenere non utilizzabile ai fini probatori una 18.2.2004 – a ritenere non utilizzabile ai fini probatori una copia di “pagina web” su supporto cartaceo se non risulti copia di “pagina web” su supporto cartaceo se non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento. e di riferibilità a un ben individuato momento.

Page 51: Avv. Stefano Cerutti  Venezia La tutela della proprietà intellettuale su internet Webbit 2004 Padova 8 maggio 2004 Avv. Stefano Cerutti.

Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it Venezia

La tutela della proprietà La tutela della proprietà intellettuale su internetintellettuale su internet

FineFine

Webbit 2004Webbit 2004Padova 8 maggio Padova 8 maggio 20042004Avv. Stefano CeruttiAvv. Stefano Ceruttiwww.avvocatoceruttiwww.avvocatocerutti.it.it