AUTORITÀ IDRICA TOSCANAConvenzione: indica la convenzione di affidamento del Servizio denominata...
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Convenzione di affidamento
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AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
CONFERENZA TERRITORIALE N.1 “TOSCANA NORD”
CONVENZIONE DI GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
con GAIA SPA
(AGGIORNATA ALLE MODIFICHE DISPOSTE CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 15 ANNO 2017)
Convenzione di affidamento
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INDICE.
Definizioni ........................................................................................................................................... 4
Articolo 1 – Regime giuridico e affidamento del servizio ................................................................... 12
Articolo 1 bis – Strumenti per l’esercizio del controllo analogo .......................................................... 12
Articolo 2 – Definizione dell'affidamento ........................................................................................... 13
Articolo 3 – Durata della Convenzione ............................................................................................... 13
Articolo 4 – Obblighi e Responsabilità del Gestore ............................................................................ 14
Articolo 5 – Immobilizzazioni, attività, passività e obbligazioni del Servizio ..................................... 16
Articolo 6 – Assunzione di personale ................................................................................................. 17
Articolo 7 – Oggetto della Convenzione ............................................................................................. 18
Articolo 8 – Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti ............................................................ 18
Articolo. 9 – Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni ............................................................ 19
Articolo 9 bis – Servizi di fognatura e depurazione ............................................................................ 20
Articolo 10 – Esclusività del Servizio ................................................................................................. 20
Articolo 11 – Definizione del Perimetro del Servizio.......................................................................... 21
Articolo 12 – Revisione del Perimetro del Servizio ............................................................................ 22
Articolo 13 – Gestioni esistenti .......................................................................................................... 22
Articolo 13 bis – Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi ................................................................ 24
Articolo 13 ter – Contenuto del Piano d’Ambito ................................................................................. 24
Aricolo 14 – Programma degli Interventi e Piano d'Ambito ................................................................ 25
Articolo 15 – Standard Tecnici ed Organizzativi ................................................................................ 25
Articolo 15 bis – Aggiornamento del Piano d’Ambito ........................................................................ 26
Articolo 16 – Ricavi Garantiti, Tariffa del Servizio e Articolazione Tariffaria .................................... 27
Articolo 17 – Gratuità della concessione e costo di funzionamento dell’AIT ...................................... 27
Articolo 18 – Raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario e Procedura
di consultazione tra AIT e Gestore ..................................................................................................... 28
Articolo 18 bis Revisione dell’Equilibrio Economico e Finanziario .................................................... 30
Articolo 18 ter Misure per il mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario ......................... 31
Articolo 19 – Poteri di controllo e sostitutivi dell'AIT ........................................................................ 32
Articolo 20 – Ulteriori obblighi dell’AIT ........................................................................................... 33
Articolo. 21 – Obblighi di comunicazione .......................................................................................... 34
Articolo 21 bis – Modalità di relazione con gli Enti Locali ................................................................. 34
Articolo 21 ter – Delega dei poteri espropriativi ................................................................................. 35
Articolo 22 – Comunicazione dati sul Servizio ................................................................................... 36
Articolo 23 – Carta della Qualità del Servizio .................................................................................... 36
Articolo 23 bis – Autonomia del Gestore nell’ambito delle prerogative dell’AIT ................................ 36
Articolo 23 ter – Regolamento del Servizio ........................................................................................ 37
Articolo 24 – Manuale della Sicurezza ............................................................................................... 37
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Articolo 25 – Sistema della qualità e relativo Manuale ....................................................................... 38
Articolo 26 – Piano di Emergenza ...................................................................................................... 38
Articolo 26 bis – Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica............................................................ 38
Articolo 26 ter – Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite ............................................................... 40
Articolo 26 quater – Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio ................................................ 40
Articolo 26 quinquies – Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie ................................................. 40
Articolo 27 – Imposte, tasse, canoni ................................................................................................... 41
Articlo 28 – Divieto di subconcessione .............................................................................................. 41
Articolo 29 – Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e
corresponsine del valore di rimborso al Gestore uscente ..................................................................... 42
Articolo 29 bis – Procedura di subentro alla gestione e corresponsione............................................... 43
del valore di rimborso al Gestore uscente ........................................................................................... 43
Articolo 29 ter – Continuità del Servizio ............................................................................................ 45
Articolo 30 – Rapporti tra grossista, AIT e Gestore ............................................................................ 45
Articolo. 31 – Riscatto del Servizio .................................................................................................... 46
Articolo 31 bis – Recesso per causa di Forza Maggiore ...................................................................... 46
Articolo 31 ter – Revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi ............. 47
Articolo 31 quater – Annullamento giudiziale .................................................................................... 47
Articolo 32 – Cauzione e sanzioni pecuniarie ..................................................................................... 48
Articolo 32 bis – Assicurazioni .......................................................................................................... 49
Articolo 32 ter – Sanzioni .................................................................................................................. 49
Articolo 33 – Penalità......................................................................................................................... 49
Articolo 34 – Sanzione risolutoria e recesso ....................................................................................... 51
Articolo 34 bis – Negoziazione in buona fede .................................................................................... 54
Articolo 35 – Elezione di domicilio .................................................................................................... 55
Articolo 36 – Cessione di crediti ........................................................................................................ 55
Articolo 36 bis – Enti Finanziatori e/o Banche Commerciali .............................................................. 55
Articolo 37 – Allegati......................................................................................................................... 56
Articolo 38 – Disposizione fiscale e finale ......................................................................................... 56
Articolo 39 – Disposizione transitoria ................................................................................................ 56
Articolo 40 – Modalità di aggiornamento della Convenzione ............................................................. 57
Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all’inizio di ciascun
Periodo Regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’Autorità per la trasmissione della
predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 bis della presente Convenzione.
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Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Definizioni
Acquedotto: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrut-
ture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.
Adduzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di tra-
sporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le
operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase
di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamen-
to, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove pre-
senti.
AEEGSI: indica l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
AIT: indica l’Autorità Idrica Toscana, ossia l’ente di governo dell’ambito (ex Autorità dell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 1 “Toscana Nord”).
Altre attività idriche: indica l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico inte-
grato e in particolare
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita,
con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il
trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e
gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso
delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fogna-
ture industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-
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trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico
integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idri-
co integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collAITti o riconducibili ai servizi idrici
realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle
dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei con-
domini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il
rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio
parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati
da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi
similari;
e) la riscossione.
Assemblea Consortile: indica l’assemblea consortile dell’AIT che nella fattispecie è AIT.
ATO: indica l'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Toscana Nord".
Attività diverse: è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedot-
to, fognatura, depurazione e altre attività idriche.
Autorità: indica l’AEEGSI ovvero l’autorità nazionale preposta alla regolazione dei servizi idrici
di volta in volta competente.
Banche Commerciali: indica gli istituti di credito che concedono finanziamenti a breve termine
al Gestore.
Captazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrut-
ture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da ac-
que sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.
Carta della Qualità del Servizio (o Carta dei servizi): è il documento , adottato in conformità alla
normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro
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modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.
Convenzione: indica la convenzione di affidamento del Servizio denominata Convenzione di Ge-
stione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta in data 22 dicembre 2004 tra il Gestore e l’Autorità
di Ambito (AATO), oggi sostituita dall‘AIT, come di volta in volta integrata e/o modificata.
Database Infrastrutture: indica il data base, collegato al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.),
tenuto dal Gestore e condiviso dall’AIT, contenente le informazioni relative alle infrastrutture del
Servizio, come previsto dal Disciplinare Tecnico.
Database Libro Cespiti: indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni e i dati
relativi ai cespiti e alle loro variazioni secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.
Depurazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le ac-
que trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.
Disciplinare Tecnico: indica il disciplinare tecnico di cui all’Allegato 1 della Convenzione ovvero
il diverso documento di volta in volta approvato dall’AIT recante la disciplina dei medesimi aspetti.
Distribuzione: indica l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché
di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o
addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometri-
che, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso,
ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici,
domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la
vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e boc-
che antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo
o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infra-
strutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigen-
ti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII.
D.Lgs. n. 152/2006: indica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di volta in volta modi-
ficato e integrato.
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Enti Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che fi-
nanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli
investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’AIT e previa verifica da par-
te di quest’ultimo.
Enti Locali: indica gli enti locali che formano il consorzio obbligatorio dell’ex Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale ATO Toscana Nord e oggi rappresentati dall’AIT.
Equilibrio Economico e Finanziario: indica la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare
economicità e capacità di rimborso del debito e la capacità del Gestore di generare flussi di cassa ai
sensi di quanto previsto all’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il mantenimento dei
valori degli indici economico-finanziari di cui al PEF Gestore1, sempre nel rispetto del PEF Regola-
torio, ferme restando, per l’eventuale procedura di ripristino e mantenimento degli stessi, le modali-
tà descritte agli artt. 18 e ss. della Convenzione.
Fognatura: indica l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infra-
strutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o
assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia con-
taminate; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufat-
ti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.
Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che
li invoca, che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere ogget-
tivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di tale parte ai sensi della
Convenzione.
Gestione conforme: indica i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in
conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati
dall’AIT.
1 DSCR minimo come da caso base del PEF Gestore pari a 1.30x
LLCR minimo come da caso base del PEF Gestore
RAR minimo come da caso base del PEF Gestore
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Gestione Ordinaria del Servizio: indica la gestione del Servizio come descritta all’art. 9 comma 3
della Convenzione.
Gestore: indica GAIA S.p.A. con sede in Marina di Pietrsanta (LU), Via Donizetti n. 16, codice fi-
scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01966240465.
Immobilizzazioni in Corso: indica i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai forni-
tori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio come risultanti dal Da-
tabase Libro Cespiti.
Incassi: indica le somme incassate dal Gestore in relazione all’applicazione dell’Articolazione Ta-
riffaria.
Indennità: indica le somme che il Gestore Subentrante corrisponde al Gestore ai sensi dell'art. 29
bis della Convenzione.
Livelli del Servizio: Indica gli Standard Tecnici e gli Standard Organizzativi.
Manuale della Qualità: indica l’allegato A alla delibera AEEGSI 655/15 (RQSII).
Manuale della Sicurezza: indica il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs 81 del 09
aprile 2008.
Modello Gestionale: indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento
del Servizio così come previste nel Piano d’Ambito.
Metodo Tariffario: indica il metodo tariffario idrico adottato dall’Autorità di volta in volta vigen-
te.
PEF Gestore: indica il piano economico e finanziario, predisposto dal Gestore in linea con il PEF
Regolatorio di cui all’art. 149, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e approvato dall’AIT, che contiene
l’indicazione, oltre che delle condizioni dell’equilibrio economico-finanziario individuate nel PEF
Regolatorio, delle ulteriori condizioni dell’equilibrio economico-finanziario risultanti dalla gara
esperita dal Gestore per la selezione degli Enti Finanziatori, e che, così come redatto, consente la
verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
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PEF Regolatorio: indica il piano economico e finanziario di cui all’art. 149, comma 4, del D.Lgs.
n. 152/2006, approvato dall’AIT con riferimento alla gestione di GAIA S.p.A. da aggiornare ad
ogni revisione tariffaria in attuazione dei contenuti e dei formati previsti da AEEGSI. Il PEF regola-
torio previsto dall’ultimo aggiornamento tariffario si costituisce di:
- Piano Tariffario;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
e prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, l’evoluzione
dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento, e consente, in ogni caso, il rispetto
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione al Programma
degli Interventi (PdI).
Perimetro del Servizio: indica il perimetro del Servizio di cui all'art. 11 della Convenzione.
Periodo Regolatorio: indica il numero di anni intercorrenti tra due revisioni ordinarie. La Conven-
zione fa riferimento al periodo regolatorio previsto dal Metodo Tariffario vigente.
Piano d’Ambito: indica l’Allegato 2 della Convenzione, predisposto dall’AIT conformemente a
quanto previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006, come di volta in volta modificato e/o integra-
to. Costituiscono parte integrante del Piano di Ambito il Programma degli interventi (o PdI) e il
PEF Regolatorio, approvati da AIT ad ogni revisione tariffaria.
Piano di Emergenza: indica il piano di emergenza di cui all’art. 26 della Convenzione.
Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio: indica il piano di gestione delle interruzioni del
Servizio di cui all’art. 26 quater della Convenzione.
Piano di Prevenzione della Emergenza Idrica: indica il piano di prevenzione della emergenza
idrica di cui all’art. 26 bis della Convenzione.
Piano di Prevista Entrata in Esercizio: indica il documento predisposto dal Gestore relativamente
al momento di entrata in esercizio delle Immobilizzazioni in Corso alla fine di ogni Periodo Regola-
torio cui ciascun PdI Consuntivo si riferisce e consegnato all’AIT entro lo stesso termine previsto
per il PdI Preventivo Preliminare.
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Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite: indica il piano di ricerca e riduzione delle perdite
idriche e fognarie di cui all’art. 26 ter della Convenzione.
Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie: indica il piano di rilevamento delle utenze fognarie
di cui all’art. 26 quinquies della Convenzione.
Potabilizzazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle in-
frastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo
umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono compre-
se le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono com-
prese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie.
Programma degli interventi (o PdI Preventivo): a norma dell’art. 149, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006, è il documento, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito, che individua le opere di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera
gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i
tempi di realizzazione. Esso è composto da:
- Programma degli Interventi Quadriennale a preventivo, contenente investimenti di dettaglio;
- Investimenti annuali aggregati a partire dal primo anno successivo alla pianificazione quadrien-
nale fino al termine dell’affidamento.
Programma degli Interventi (PdI) Quadriennale a preventivo: è il Programma degli Interventi
previsti nel quadriennio regolatorio disciplinato da AEEGSI, contenente la previsione analitica de-
gli investimenti e degli obiettivi tecnici.
Programma degli Interventi Quadriennale a consuntivo (o Pdi Consuntivo): è il programma
trasmesso alla fine di ciascun quadriennio, entro maggio dell’anno successivo, contenente il con-
suntivo degli investimenti realizzati nel periodo di riferimento, nonché il dettaglio degli obiettivi
tecnici effettivamente raggiunti rispetto a quanto previsto nel PdI Preventivo.
Regolamento del Servizio: indica il regolamento del servizio di cui all’art. 23 ter della Convenzio-
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ne.
Relazione Annuale sugli Investimenti (RAI): indica il documento di consuntivo che il Gestore è
tenuto a predisporre ai sensi e nei modi previsti dalla lettera f) art. 9 del Metodo Tariffario vigente.
Ricavi Garantiti: indica il corrispettivo spettante al Gestore, proveniente dalle attività regolate dal-
la Convenzione.
Ricognizione: si intende la rilevazione cartografica delle opere e degli impianti relativi al Servizio
attraverso il Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.). Ai sensi della normativa vigente, il Gestore
cura l’aggiornamento dell’atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla Convenzione.
Rimborsi: indica gli indennizzi corrisposti all’Utente in caso di mancato rispetto da parte del Ge-
store dei livelli specifici di qualità indicati nella Carta della Qualità del Servizio.
Servizio: indica il Servizio Idrico Integrato così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e ad
usi industriali in ambito civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO, inteso sia
come gestione del Servizio che come attuazione del Programma degli Interventi previsti nel Piano
d’Ambito.
Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, addu-
zione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da
ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i
servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
Standard Organizzativi: indica gli indicatori stabiliti dall’AIT , ai sensi della Convenzione, elen-
cati nel Disciplinare Tecnico.
Standard Tecnici: indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli
Interventi come indicati nel Disciplinare Tecnico.
Struttura dei corrispettivi: indica lo strumento con cui l’AIT consente al Gestore di conseguire i
Ricavi Garantiti definendo le diverse tipologie di utenza e per ciascuna di queste, il valore della
quota fissa, gli scaglioni di consumo e le rispettive tariffe unitarie, nonché i corrispettivi relativi alle
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attività regolate dalla Convenzione.
Tariffa: indica il corrispettivo del Servizio, regolato dai provvedimenti dell’Autorità e determinata
dall’AIT nel rispetto di tali provvedimenti.
Utente: indica il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto
che richiede al Gestore l’esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto
non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.
Utenze Deboli: indica gli Utenti così indicati nella Carta della Qualità del Servizio (all. A alla De-
libera AEEGESI 655/15) e/o gli Utenti indicati in ogni altro atto dell’AIT ai sensi della Conven-
zione.
Vendita all’ingrosso: è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura
e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottima-
li.
Per quanto non espressamente disposto dalle presenti definizioni, si applicano le definizioni previ-
ste dalla regolazione dell’Autorità ratione temporis vigente.
Articolo 1 – Regime giuridico e affidamento del servizio
1. Il regime giuridico prescelto per la gestione del Servizio è la gestione in house, in adempimen-
to alle deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 37 del 27 dicembre 2007 e n. 12 del 29 set-
tembre 2011 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nelle quali sono ri-
portati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento
in conformità alla normativa vigente. Il Gestore accetta di gestire il Servizio alle condizioni
indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della me-
desima.
Articolo 1 bis – Strumenti per l’esercizio del controllo analogo
1. L’AIT riconosce al Gestore autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del servizio e per
quanto oggetto della presente Convenzione, nei limiti del controllo analogo esercitato dai Comuni tito-
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lari del capitale sociale attraverso l’Organismo Intercomunale di Coordinamento di cui all’art. 7 – bis
dello Statuto del Gestore e costituito con Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Gestore è tenuto a conformarsi ai pareri preventivi dell’Organismo Intercomunale di Coordinamen-
to in ordine alle questioni fondamentali e strategiche ai sensi dell’art. 9 della Convenzione ex art. 30
D. Lgs. 267/2000.
3. Il Comune socio ha diritto di effettuare nei confronti dell’organo amministrativo della società proposte
attuative della presente Convenzione.
Articolo 2 – Definizione dell'affidamento
1. L’AIT immette il Gestore nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio, realizzate
o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, fermo restando quanto sta-
bilito all’art. 13 bis che segue.
2. L’AIT conserva il controllo del Servizio e, per l'esercizio dei propri poteri e diritti, ottiene dal Gestore
le informazioni necessarie specificate nelle seguenti disposizioni, in particolare quelle previste al Capo
IV della Convenzione.
3. Il Gestore espleta il Servizio ai sensi della Convenzione. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 18 e 18
bis che seguono, la gestione è a rischio del Gestore il quale percepisce dall’Utente le somme derivanti
dall’applicazione dell’Articolazione Tariffaria.
Articolo 3 – Durata della Convenzione
1. La gestione affidata al Gestore scade il 31.12.2034.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario, la durata
dell'affidamento puo essere estesa, entro il termine del Periodo Regolatorio pro tempore vigente e co-
munque nei limiti previsti dalle normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della po-
polazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazio-
ne dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
Convenzione di affidamento
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b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle per-
tinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità.
3. Nei casi di cui al comma secondo del presente articolo, il Gestore presenta motivata istanza all'AIT,
specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabili-
mento delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario, e ne dà comunicazione all'Autorità.
L'AIT decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione - uni-
tamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi
novanta giorni.
Articolo 4 – Obblighi e Responsabilità del Gestore
1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servi-
zio secondo le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Con-
venzione nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia. Resta inteso
che, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. dal 16 al 18 ter che seguono, il Gestore è, altresì,
vincolato al rispetto di eventuali successive modifiche legislative o regolamentari.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione degli impianti, delle opere e delle canaliz-
zazioni affidate al momento della concessione, di quelle successivamente affidate al Gestore nonché
di quelle realizzate direttamente dallo stesso Gestore. Tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni del
Servizio al presente articolo restano di proprietà degli Enti Locali.
4. Il Gestore tiene manlevati l'AIT e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai sud-detti Enti da
ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi in relazione alla gestione del Servizio, salvo in ca-
so di dolo o colpa dei soggetti anzidetti.
5. Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
Convenzione di affidamento
15
6. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del
servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e
della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
7. Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza,
previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’AIT in base alla
regolazione dell'Autorità, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'Autori-
tà;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema
tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 152/2006;
f) trasmettere all’AIT le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie
riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e
della regolazione dell’Autorità ed ogni altra informazione richiesta dall’AIT nell’esercizio
delle proprie funzioni entro il termine di 60 gg;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo inte-
grativi che l’AIT ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all’AIT del verificarsi di eventi che comportino o che facciano
prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eli-
minazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’AIT medesima;
i) restituire all’AIT, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni
del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione,
coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito;
Convenzione di affidamento
16
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigen-
te;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto pre-
visto dalla regolazione dell'Autorità e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'Autorità e dalla presen-
te convenzione.
8. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 6 e di quanto previsto dagli artt. 18 e ss., il Gestore
si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuo-
vendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, se-
condo le priorità stabilite dall’AIT in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi
tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli
di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coe-
renza e trasparenza della presente Convenzione.
Articolo 5 – Immobilizzazioni, attività, passività e obbligazioni del Servizio
1. Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, le immobilizzazioni, le attività e le passività rela-
tive al Servizio sono trasferite al Gestore che subentra nei relativi obblighi purché l’AIT garan-
tisca l’Equilibrio Economico e Finanziario del Gestore.
Convenzione di affidamento
17
2. Dalla data di efficacia della Convenzione, il Gestore ha la facoltà di subentrare nelle obbliga-
zioni sottoscritte dagli Enti Localiper la gestione del Servizio ovvero da chi erogava il Servizio
Con la sottoscrizione della Convenzione il Gestore assume, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153
del D.Lgs. n. 152/2006, le passività relative ai Mutui del Servizio indicate nell’apposito Alle-
gato impegnandosi ad effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità, salvo diverse sca-
denze fissate dall’AIT in applicazione dell’art. 18 ter della presente Convenzione:
a. Il 50% della rata di competenza alla data del 31 ottobre dello stesso anno;
b. Il rimanente 50% della rata di competenza alla data del 30 aprile dell’anno suc-
cessivo.
Eventuali ulteriori passività che emergono successivamente sono valutate in sede di revisione
dell’Equilibrio Economico e Finanziario ai sensi degli artt. 18 e ss., anche ai fini
dell’aggiornamento dell’Allegato 3 di cui al presente comma.
Articolo 6 – Assunzione di personale
1. Il Gestore osserva e fa osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie. Il Gestore applica tutte le norme contenute nei
CCNL di categoria del settore idrico, cura che nella esecuzione del Servizio e dei lavori
siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del
personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osserva e
fa osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento a quelle previste in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e sue eventuali modifi-
che e integrazioni.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, nei sei mesi che precedono la cessazione delle ge-
stioni esistenti della Convenzione, l’AIT, di concerto con il Gestore, provvede, applicando
le procedure previste dalla l.r.t. n. 26 del 4 aprile 1997 e, ad integrazione, dall’art. 173 del
D.Lgs. n. 152/2006, all’individuazione nominativa del personale in carica presso i gestori
esistenti, alla determinazione delle loro qualifiche e alla stesura dell’elenco del personale che
viene assunto dal Gestore al momento della cessazione delle gestioni esistenti. Tale elenco è
riportato all’Allegato 8 della Convenzione.
Convenzione di affidamento
18
Capo II: OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE
Articolo 7 – Oggetto della Convenzione
1. L'affidamento del Servizio consente l'utilizzo delle infrastrutture del Servizio esistenti sul Pe-
rimetro del Servizio consistenti in impianti, opere e canalizzazioni, per tutta la durata della
Convenzione. Dette infrastrutture, conformemente alle deliberazioni assunte dai competenti
organi dell’AIT, sono affidate in concessione ai sensi del comma 1° dell'art. 153 del D.Lgs. n.
152/2006. Sono altresì affidati in concessione gli impianti, le opere e le canalizzazioni rea-
lizzati nel periodo di durata della Convenzione secondo le modalità di seguito pattuite.
Articolo 8 – Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti
1. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni costituenti le infrastrutture del Servizio affidate in
concessione al Gestore sono riportati nel Database Infrastrutture. Tale database non assume,
tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge e accoglie solo le infrastrutture relative al
Servizio (con esclusione di fabbricati, attrezzature di misura e controllo, mobili e arredi, autovet-
ture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, costruzioni leggere).
Nel Database Libro Cespiti il Gestore registra gli interventi di manutenzione straordinaria
compiuti sugli impianti, le opere e le canalizzazioni censite nel Database Infrastrutture e le
nuove opere realizzate dallo stesso Gestore nel corso della durata della Convenzione. Nel
Database Libro dei Cespiti sono contenuti tutti gli investimenti relativi al servizio e realizza-
te dal Gestore, compreso quindi i fabbricati, le attrezzature di misura e controllo, mobili e
arredi, autovetture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, co-
struzioni leggere, eccetera.
2. Le parti si danno atto che il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti sono redatti ed
aggiornati in conformità alle indicazioni dell’AIT. L’AIT e il Gestore controfirmano l'elenco de-
finitivo dei beni risultante dalla suddetta procedura. Nella prima revisione utile sono quindi defi-
nite le eventuali variazioni tariffarie derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’elenco de-
scrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del Servizio
a salvaguardia dell’Equilibrio Economico e Finanziario.
Convenzione di affidamento
19
3. Il Gestore è tenuto ad aggiornare annualmente e a trasmettere all’AIT entro il termine stabilito
nel Disciplinare Tecnico, il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti secondo quanto
emerge dalla ricognizione o dai suoi aggiornamenti.
4. Nel caso di cessazione delle gestioni esistenti della Convenzione, il termine per
l’aggiornamento del Database Infrastrutture e del Database Libro Cespiti è di 12 (dodici) mesi
che decorrono dal momento dell’effettivo passaggio del Servizio. Trascorso detto termine, il
Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti sono sottoposti a verifica in contraddittorio
con l’AIT entro ulteriori 6 mesi al fine di controfirmare l’elenco definitivo aggiornato.
Articolo. 9 – Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni
1. L’AIT consegna al Gestore tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti gli im-
pianti, le opere e le canalizzazioni affidati del Servizio.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale utilizzazione degli impianti, delle opere, e
delle canalizzazioni relative al Servizio, per attività diverse da quelle attinenti il Servizio stesso,
non è disciplinata dalla Convenzione.
3. Il Gestore, salvaguardato l'Equilibrio Economico e Finanziario dall’AIT, è tenuto ad acquistare
dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscri-
zione della Convenzione, o dalla cessazione delle gestioni esistenti di cui all’art. 13, le provviste
e i materiali vari di magazzino, ancora destinabili al funzionamento del Servizio, inclusi i nuovi
contatori non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello
risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto con consenso delle parti.
4. Il Gestore corrisponde il valore di tali beni entro i termini concordati tra le parti o, in man-
canza di accordo, entro i tempi previsti nel PEF Regolatorio previa verifica dell’effettiva
esistenza dell’Equilibrio Economico e Finanziario.
5. Il Gestore si impegna ad adeguare alle vigenti normative in materia di tecnica e sicurezza gli
impianti, le opere, e le canalizzazioni, nei tempi e nelle modalità previste nel Piano d’Ambito,
ferme restando le disposizioni previste a salvaguardia dell’Equilibrio Economico e Finanziario
Convenzione di affidamento
20
del Gestore di cui agli artt. 18 e ss. qualora vi fossero adeguamenti non compresi nelle previ-
sioni finanziarie del Piano d'Ambito.
6. Il Gestore può utilizzare gli impianti e gli altri beni strumentali afferenti il Servizio per lo
svolgimento di ulteriori attività commerciali, purché sia salvaguardato il primario interesse
della gestione del Servizio. L’AIT vigila sull’utilizzo di tali impianti e attrezzature al fine della
salvaguardia dell’interesse dell’utenza. I costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività non
entrano a far parte dei costi operativi gravanti sulla Tariffa.
Articolo 9 bis – Servizi di fognatura e depurazione
1. I servizi di fognatura e depurazione consistono nel collettamento in pubblica fognatura e nella
depurazione delle acque reflue, civili e industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate.
2. Sono escluse dal Servizio le fognature bianche e tutta la parte delle fognature miste relative alla
raccolta delle acque meteoriche (griglie, caditoie stradali e relativi allacciamenti. In tal senso le
Parti si danno reciprocamente atto che la gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria
di tali infrastrutture, e in generale di tutte quelle esclusivamente adibite al trasporto di acque
meteoriche non fanno parte del Servizio e non sono pertanto disciplinate dalla Convenzione ma
possono essere invece regolamentate da appositi contratti di servizio, che prevedono
l’integrale copertura economica da parte degli Enti Locali interessati.
3. Le tariffe per il collettamento e la depurazione dei reflui industriali conferiti in pubblica
fognatura, ivi incluse le acque meteoriche contaminate ad esse assimilate ai sensi della normativa
vigente, sono determinate dall’AIT ai sensi dell'art.5 della l.r.t. n. 20 del 31 maggio 2006 e di
quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 155 del D.Lgs. n. 152/2006.
Articolo 10 – Esclusività del Servizio
1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di svolgere
il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio.
Convenzione di affidamento
21
2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere
e le canalizzazioni esistenti necessarie allo svolgimento del Servizio e quelle che sono realiz-
zate in un momento successivo anche in attuazione del Piano d'Ambito.
3. Per quanto riguarda i nuovi allacciamenti alla rete idrica e fognaria la loro realizzazione è
soggetta al regime di concorrenza e non è pertanto di esclusiva competenza del Gestore.
4. Ciascun Utente può provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti
alla conduttura stradale, con esclusione dell’operazione di derivazione dalla conduttura stessa
e delle relative manovre sulla rete idrica che restano di esclusiva competenza del Gestore. Lo
stesso mantiene l’esclusiva competenza in merito all’installazione e manutenzione del conta-
tore. Gli Utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche normalizzate indicate nell’allegato
al Regolamento del Servizio. Resta a carico dell’Utente ogni eventuale onere aggiuntivo do-
vuto alla non conformità dell’opera alle prescrizioni del Regolamento del Servizio.
Articolo 11 – Definizione del Perimetro del Servizio
1. L’AIT e tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione
dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinche
tutte le attività siano trasferite in via esclusiva al medesimo, ad eccezione del perimetro del-
le gestioni conformi
2. Il Gestore svolge il Servizio all’interno del Perimetro del Servizio costituito dai confini
amministrativi dei seguenti Comuni: Abetone (salvo l’esito del giudizio pendente al
TAR Toscana), Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore,
Camporgiano, Careggine, Carrara, Casola in Lunigiana, Castelnuovo Garfagnana, Casti-
glione Garfagnana, Comano, Coreglia Antelminelli, Cutigliano, Fabbriche di Vallico, Filat-
tiera, Fivizzano, Forte dei Marmi, Fosciandora, Fosdinovo, Gallicano, Giuncugnano,
Licciana Nardi, Massa (solo servizi fognatura e depurazione), Massarosa, Minucciano,
Molazzana, Montignoso, Mulazzo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana,
Piteglio, Podenzana, San Marcello Pistoiese, San Romano Garfagnana, Seravezza, Sillano,
Stazzema, Tresana, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Collemandina, Villafranca
in Lunigiana, Zeri (in attesa che l’Amministrazione Comunale provveda alla consegna delle
Convenzione di affidamento
22
opere e degli impianti funzionali alle gestione del servizio), come riportato sulla mappa conte-
nuta nel Disciplinare Tecnico.
Articolo 12 – Revisione del Perimetro del Servizio
1. L’AIT, previo accordo con il Gestore, ha facoltà di modificare il Perimetro del Servizio nei
seguenti casi:
a) a seguito di apposita determinazione della Regione che ridefinisce gli Ambiti Territo-
riali Ottimali.
b) per effetto della cessazione delle gestioni esistenti di cui all’art. 13 della Convenzio-
ne.
c) qualora ai sensi del comma 2 bis dell’art. n. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, l’AIT conce-
da ai Comuni la possibilità di gestire il Servizio secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
2. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli ri-
chiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'Equi-
librio Economico e Finanziario della gestione.
3. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione
regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione. Nelle fattispe-
cie richiamate al comma 1 del presente articolo, l’AIT procede a ristabilire l'Equilibrio Eco-
nomico e Finanziario come previsto dagli artt. 18 e ss.
4. Nelle more della revisione e/o in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'AIT si riserva, an-
che in pendenza della procedura di cui agli artt. 18 e ss. della Convenzione,
l’organizzazione temporanea del Servizio relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità
previste dalla legge.
Articolo 13 – Gestioni esistenti
1. Il Gestore prende atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i se-
guenti gestori conformi:
Convenzione di affidamento
23
a) a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, è mantenuta provvisoriamente alla socie-
tà GEAL S.p.A. la gestione in concessione del Servizio sul territorio del Comune di Lucca
in virtù del principio di continuità nella erogazione del servizio e sino al completamento
del percorso di unificazione della gestione di ambito;
b) Il Comune di Zeri gestisce attualmente in economia il servizio.
2. In caso di scadenza o risoluzione anticipata delle concessioni esistenti di cui al comma 1 del
presente articolo, l’AIT, nel rispettodei termini e degli adempimenti procedurali di cui
all’art. 29 della Convenzione e in accordo con il Gestore, avvia un’istruttoria finalizzata a
verificare la consistenza delle infrastrutture, le passività, i costi di gestione, il personale di-
pendente, i volumi erogati, i ricavi e, in generale, tutti i dati dei servizi gestiti.
3. Il Gestore prende altresì atto che l’AIT verifica la compatibilità con la normativa vigente delle
concessioni esistenti di cui al comma 1 del presente articolo. L’AIT accerta il permanere dei
presupposti normativi che consentano la gestione in regime di concessione esistente e, qualora
questi vengano meno, l’AIT, sempre nel rispetto di quanto previsto all’art. 29 della Conven-
zione e assieme ai soggetti interessati, avvia, comunicando a mezzo di raccomandata AR o
P.E.C., la procedura di istruttoria che si conclude entro i termini previsti nella comunicazione
di avvio. Anche in questo caso l’istruttoria consente di verificare la consistenza delle infra-
strutture, le passività, i costi di gestione, il personale dipendente, i volumi erogati, i ricavi e,
in generale, tutti i dati del Servizio gestito.
4. Al fine di includere eventualmente nel Perimetro del Servizio parti del territorio ricadenti
nell’ATO, in conformità alla vigente normativa sull’affidamento del servizio medesimo, le
istruttorie dell’AIT ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono condotte nel rispetto
dell’Equilibrio Economico e Finanziario del Gestore previsto dagli artt. 18 e ss.
5. Alla cessazione delle concessioni esistenti di cui al comma 1, avvenuta per scadenza naturale,
scadenza anticipata oppure per il venir meno dei presupposti normativi, e compiuta
l’istruttoria, e, se del caso, l’adozione di rovvedimenti a garanzia dell’Equilibrio Economico e
Finanziario per la modifica del Perimetro del Servizio, la gestione, ove consentito dalla vi-
gente normativa sull’affidamento del Servizio, passa al Gestore che, ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs. n. 152/2006, assume le immobilizzazioni, le attività e le passività ivi inclusi i mutui
Convenzione di affidamento
24
degli Enti Locali gestiti in regime di concessione esistente e riceve in concessione d’uso gra-
tuita le infrastrutture realizzate dagli Enti Locali. Per quanto riguarda invece le opere realizza-
te dal gestore esistente, l’AIT riconosce in Tariffa al Gestore il costo di dette opere nel rispet-
to del Metodo Tariffario pro tempore vigente al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei
contributi pubblici a fondo perduto, delle eventuali rivalutazioni e degli allacci realizzati con
contributo da parte dell’Utente. L’AIT riconosce in Tariffa al Gestore l’ammortamento con
aliquote nel limite massimo consentito dal Metodo Tariffario, nella misura degli interessi pas-
sivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione di dette opere e comunque non superiore a
quella riconosciuta dal Metodo Tariffario.
Articolo 13 bis – Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi
1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, le infrastrutture realizzate dagli Enti
Locali e/o da terzi nei casi previsti agli artt. 9, 12, 13 e 13 bis.
2. Eventuali opere e interventi del Servizio successivamente realizzati dagli Enti Locali o da
loro società patrimoniali di cui al comma 13 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, sono affidati
al Gestore in concessione d’uso gratuita, seguendo le procedure previste all’art. 157 del
D.Lgs. n. 152/2006. Il Gestore ne assicura l'utilizzazione ai fini dello svolgimento del
Servizio.
Capo III: PIANO D’AMBITO, TARIFFA E REVISIONI
Articolo 13 ter – Contenuto del Piano d’Ambito
1. Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante,
approvato con procedura di VAS con Delibera Assemblea n. 7 del 31 marzo 2016, è stato
redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. L’AIT assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Pia-
no d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
Convenzione di affidamento
25
3. L’AIT assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della pre-
sente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungi-
mento dell'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo criteri di efficienza.
Aricolo 14 – Programma degli Interventi e Piano d'Ambito
1. Il Gestore accetta il Piano d’Ambito redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lsg. n. 152/2006 e in
particolare il Programma degli Interventi, i relativi obblighi in materia di investimenti, i Li-
velli del Servizio e la Tariffa, come di volta in volta modificati ed aggiornati ai sensi della
normativa vigente e della Convenzione.
2. Gli investimenti di cui al Programma degli Interventi sono classificati sotto forma di criticità , obiettivi
e standard tecnici relativi che il Gestore raggiunge nei tempi e modi stabiliti dal Piano d'Ambito. Il
raggiungimento dei suddetti obiettivi è verificato mediante gli indicatori che misurano l’efficacia degli
interventi realizzati dal Gestore. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente
comma, si applicano le penalità previste dall’AIT, calcolate secondo i criteri definiti nel Disciplinare
Tecnico.
3. Entro il 30 giugno dell’ultimo anno del Periodo Regolatorio, il Gestore predispone e trasmette all’AIT
uno stralcio del PdI Preventivo contenente un elenco di interventi , in linea con l’ultimo PEF Regolato-
rio approvato, da realizzare nel primo anno del PdI successivo.
4. In attesa dell’approvazione del PdI Preventivo, il Gestore è autorizzato a realizzare gli interventi in es-
so contenuti anche nell’eventualità che i tempi di approvazione superino il termine stabilito.
Articolo 15 – Standard Tecnici ed Organizzativi
1. Il Gestore si impegna a raggiungere gli standard tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Autorità e quelli
eventualmente aggiuntivi definiti dall’AIT. In caso di mancato raggiungimento di questi standard si
applicano le penalità di cui all’art. 33 della Convenzione.
2. Fino all’approvazione da parte dell’AIT del nuovo Disciplinare Tecnico valido per tutto il territorio to-
scano, ai fini dell’attività di verifica degli obblighi di Comunicazione, Standard Organizzativi, Scambi
infragruppo, modalità di controllo e determinazioni delle penali si applica la disciplina di cui
Convenzione di affidamento
26
all’ALLEGATO N. 7. Il Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1) resta disapplicato per le parti in-
compatibili con la disciplina di cui al presente comma.
3. Fino all’approvazione da parte dell’AIT del nuovo Disciplinare Tecnico valido per tutto il territorio to-
scano valgono gli standard tecnici del Piano d’Ambito (ALLEGATO 2). Gli interventi individuati nel
PdI dovranno essere coerenti e collegati con gli standard tecnici del Piano d’Ambito, con la conseguen-
te individuazione degli obiettivi alla fine di ogni peri-odo regolatorio. Si rimanda all’approvazione del
Disciplinare Tecnico la definizione delle modalità di calcolo delle penalità per il mancato raggiungi-
mento degli standard tecnici. Il Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N.1) resta disapplicato per le parti
incompatibili con la disciplina di cui al presente comma e di cui all’ALLEGATO N. 7.
Articolo 15 bis – Aggiornamento del Piano d’Ambito
1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’Autorità, l’AIT -
all’inizio di ciascun Periodo Regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’Autorità - adotta, con
proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolato-
rio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla rego-
lazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità ri-
scontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette
criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evi-
denziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun Periodo Regolato-
rio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti
all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’Autorità, riportando, per l'eventuale
periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungi-
mento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva
domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del PEF Regolatorio, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di
affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’Autorità - l’andamento dei
costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con
esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffa-
Convenzione di affidamento
27
rio di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina in-
trodotta dall’Autorità.
2. L’AIT assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposi-
zione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. L’AIT assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di
perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario, secondo criteri di ef-
ficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
4. In tutti i casi di avvio della procedura di aggiornamento del Piano d’Ambito, il Gestore e l’AIT infor-
meranno preventivamente gli Enti Finanziatori al fine di consentire agli stessi di prendere parte al pro-
cesso di aggiornamento del PEF Regolatorio nell’ottica di garantire che sia assicurato il mantenimento
dell’Equilibrio Economico e Finanziario.
5. In tutti i casi di aggiornamento, l’AIT garantisce al Gestore il mantenimento dell’Equilibrio Economi-
co e Finanziario salvo nei casi in cui rilevi un’alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario do-
vuta a colpa o dolo del Gestore.
Articolo 16 – Ricavi Garantiti, Tariffa del Servizio e Articolazione Tariffaria
1. Il Gestore riconosce che la Tariffa e la Struttura dei corrispettivi sono determinate dall’AIT
ed approvate dall’Autorità applicando i criteri del vigente Metodo Tariffario e della norma-
tiva vigente.
2. Il Gestore prende atto che i Ricavi Garantiti costituiscono il corrispettivo totale del Servizio
e che, dunque, nessun altro compenso può essere richiesto per la fornitura del Servizio me-
desimo.
Articolo 17 – Gratuità della concessione e costo di funzionamento dell’AIT
1. Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, le infrastrutture idriche degli Enti Locali e delle
loro società patrimoniali costituite ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267 del 18
Convenzione di affidamento
28
agosto 2000, sono affidate al Gestore in concessione di uso gratuita, per tutta la durata della
concessione.
2. A partire dall’anno 2013 il costo di funzionamento dell’AIT è interamente a carico della ta-
riffa del s.i.i. e corrisposto dal gestore secondo gli importi, i criteri e le modalità stabilite
dall’AIT nei limiti della spesa di funzionamento dell’AIT riconosciuta dal Metodo Tariffario
vigente.
Capo III STRUMENTI PER ILMANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 18 – Raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario e Procedura
di consultazione tra AIT e Gestore
1. Le parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungi-
mento e mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario, secondo criteri di effi-
cienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'Autorità e a quanto
precisato nella presente Convenzione, nonchè nel rispetto del PEF Regolatorio e delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario ivi indicate.
2. Le parti convengono che i termini e le condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi al-
legati assicurano l’Equilibrio Economico Finanziario per l’intera durata dell’affidamento,
ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006, in considerazione della finanziabilità degli in-
terventi programmati dal Piano d’Ambito e dei relativi obblighi di rimborso e che il Ge-
store eserciti una particolare attenzione al fine di evitare che un eventuale riparto
dell’utile del Servizio Idrico Integrato non crei condizioni sfavorevoli alla detta finanzia-
bilità.
3. Al verificarsi, per ragioni non imputabili a colpa o dolo del Gestore, di uno scostamento
in difetto anche di uno solo degli indici economico-finanziari, calcolati nel PEF Gestore
secondo le modalità di calcolo ivi contenute, di seguito elencati:
Convenzione di affidamento
29
- “DSCR prospettico” (relativo al periodo successivo rispetto all’anno di riferimen-
to) pari al valore soglia di “DSCR storico”, di cui all’art. 18 bis, comma 1, lett. a),
della Convenzione;
- “LLCR” calcolato nell’anno di riferimento pari al valore soglia di “DSCR stori-
co”, di cui all’art. 18 bis, comma 1, lett. a), della Convenzione, maggiorato di
0,10x;
- “RAR storico” e “RAR prospettico” (relativo al periodo successivo rispetto
all’anno di riferimento) pari valore soglia di “DSCR storico” di cui all’art. 18 bis,
comma 1, lett. a), della Convenzione, maggiorato di 0,10x,
il Gestore procederà immediatamente all’individuazione della causa dello scostamento mede-
simo e avvierà una procedura di consultazione con l’AIT finalizzata alla valutazione delle cau-
se che determinano tale scostamento. A tal fine, il Gestore, sentiti gli Enti Finanziatori, tra-
smetterà all’AIT apposita istanza contenente l'esatta indicazione dell’indice economico-finanziario
oggetto dello scostamento, la misura dello scostamento in termini economici e finanziari, la proposta
delle misure correttive che l’AIT potrà valutare di adottare nel rispetto della normativa e della regola-
zione vigenti. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le
iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
4. La procedura di consultazione tra il Gestore e l’AIT, in coerenza con le modalità di aggiorna-
mento del PEF Gestore, non potrà protrarsi oltre il termine massimo di 12 mesi dalla trasmis-
sione all’AIT dell’istanza di cui al comma che precede, salva la facoltà dell’AIT di estendere la
durata della procedura di consultazione per ulteriori 6 mesi.
5. Durante la procedura di consultazione, l’AIT valuterà le cause che hanno determinato lo sco-
stamento dei parametri di cui al comma 3 che precede e la sussistenza di presupposti per adot-
tare, in accordo con il Gestore e sentiti gli Enti Finanziatori, eventuali misure correttive volte a
porre rimedio allo scostamento. Tali misure correttive dovranno in ogni caso essere approvate
dall’AIT, nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e sempre nel rispetto della nor-
mativa e della regolazione vigenti, comunque non oltre il termine di 12 mesi ovvero, in caso di
estensione della durata della procedura di consultazione, non oltre il 18 mesi, secondo quanto
previsto dal comma 4 che precede.
Convenzione di affidamento
30
Articolo 18 bis Revisione dell’Equilibrio Economico e Finanziario
e Istanza di riequilibrio economico-finanziario
1. Il Gestore presenterà all’AIT istanza di revisione dell’Equilibrio Economico e Finanziario, al
fine di conseguire l’obiettivo del ripristino di tutti gli indici economico-finanziari di cui alla de-
finizione di “Equilibrio Economico e Finanziario”, qualora, per ragioni non imputabili a colpa o
dolo del Gestore:
a) l’indice economico-finanziario “DSCR storico”, calcolato secondo le modalità indi-
cate nel PEF Gestore e sulla base delle ultime scritture contabili annuali del Gesto-
re (relative al cosidetto “anno di riferimento”), risulti inferiore alla soglia di segui-
to indicata:
- “DSCR storico”: (Offerta di gara tra un minimo di 1,10x ed un massimo di
1,20x);
e/o
b) durante il periodo di utilizzo delle linee di credito oggetto del finanziamento messo a disposi-
zione dagli Enti Finanziatori, una volta conclusa la procedura di consultazione di cui all’art.
18, commi 4 e ss., della Convenzione, si verifichi il mancato ripristino dell’indice economi-
co-finanziario “LLCR”, così come definito nell’art. 18, comma 3, della Convenzione.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equi-
librio Economico e Finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la
proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fat-
tori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della
predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe
in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento e fornire tutti i dati necessari
all’aggiornamento del PEF Regolatorio, affinché questo possa raccordarsi con il PEF Gestore.
4. La procedura di revisione dell’Equilibrio Economico e Finanziario potrà essere attivata altresì nei casi
in cui, durante il Periodo Regolatorio, si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità
Convenzione di affidamento
31
significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pre-
giudicare l'Equilibrio Economico e Finanziario.
Articolo 18 ter Misure per il mantenimento dell’Equilibrio Economico e Finanziario
1. Le eventuali misure di riequilibrio, finalizzate al ripristino di tutti gli indici economico-finanziari di
cui alla definizione di “Equilibrio Economico e Finanziario”, cui è consentito far ricorso nell'ordine di
priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi
dalla regolazione dell'Autorità, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento
almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva
domanda dell’utenza;
b) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ri-
corrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
c) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'Autorità,
nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
d) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 18 quater Procedimento per la determinazione e approvazione
delle misure di riequilibrio
Convenzione di affidamento
32
1. L’AIT decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezio-
ne e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di
una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna
delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto consi-
derato, l’AIT, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'Autorità ulterio-
ri misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'Autorità verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall’AIT nell'ambito dei procedi-
menti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta
giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la
continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimo-
niali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare
l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. Ove le parti non raggiungano un accordo circa la necessità di procedere a un riequilibrio economico
finanziario e/o le eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, consultati anche gli Enti Fi-
nanziatori e decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di 30 giorni previsti per formulare la
proposta da parte del consulente, il Gestore ha facoltà di recedere dalla Convenzione.
Capo IV: CONTROLLO
Articolo 19 – Poteri di controllo e sostitutivi dell'AIT
1. Il Gestore presta ogni collaborazione per consentire all’AIT lo svolgimento delle funzioni
ispettive e di controllo attribuite dalla normativa vigente, anche in concorso con gli organi
della Regione e del Ministero competente che le esercitano sulla scorta dei dati trasmessi
dall’AIT e dal Gestore.
2. L'AIT controlla, in particolare, il Servizio e l’attività del Gestore al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della Tariffa a garanzia dell’Equilibrio Economico
e Finanziario del Gestore;
Convenzione di affidamento
33
b) verificare il raggiungimento degli Standard previsti dal Piano d'Ambito;
c) valutare l’andamento economico-finanziario del Servizio;
d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale at-
tuazione del Piano d'Ambito.
3. Per la realizzazione di quanto sopra l’AIT farà riferimento al nuovo Disciplinare Tecnico in
corso di redazione di cui all’art. 15 della presente Convenzione.
4. In caso di inadempienza del Gestore agli obblighi che derivano dalla Legge o dalla Conven-
zione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiun-
gimento degli Standard l’AIT, consultati gli Enti Finanziatori, interviene anche ai sensi
dell’art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006.
Articolo 20 – Ulteriori obblighi dell’AIT
1. L’AIT è obbligata a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto
mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessa-
zione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio
di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo
all’AIT, dalla regolazione dell'Autorità, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei
termini stabiliti dall’Autorità medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari ap-
plicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi pre-
visti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condi-
zioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del
servizio;
Convenzione di affidamento
34
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e infor-
mazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attua-
zione della regolazione dell’Autorità.
2. L’AIT si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,
permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi
di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e
predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il
PEF Regolatorio;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per man-
tenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della pre-
sente Convenzione.
Articolo. 21 – Obblighi di comunicazione
1. Il Gestore adempie a tutti gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 4 e seguenti.
Articolo 21 bis – Modalità di relazione con gli Enti Locali
1. Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto
necessario all’esecuzione delle opere e degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio pre-
visti nel Piano d’Ambito, è rilasciato al Gestore o comunque effettuato sollecitamente
dall’autorità competente e, comunque, nei tempi e secondo le modalità necessarie al regolare
svolgimento del Servizio e degli interventi del Piano d’Ambito.
2. Le concessioni di derivazione d’acqua, presenti e future, sono intestate al Gestore. Tutte le
spese per l’ottenimento di quanto sopra sono a carico del Gestore e trovano integrale co-
pertura tariffaria a garanzia dell’Equilibrio Economico e Finanziario del Gestore.
3. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure
di rilascio di quanto indicato al presente articolo, l’AIT, per quanto di propria competenza,
Convenzione di affidamento
35
supporta il Gestore nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di con-
certazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili
e/o necessari.
Articolo 21 ter – Delega dei poteri espropriativi
1. L’AIT, ai sensi dell’artt. 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 7, com-
ma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
novembre 2014, n. 164, nonché dell’art. 3, comma 2, e 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i. e in applicazione degli art. 2 della L.R. 30/2005 e 22, comma 4, della L.R.69/2011,
delega al Gestore l’esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti tito-
lare ai sensi di legge.
2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l’ambito di
estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento
ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della approvazione dei progetti
degli interventi da parte dell’AIT ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006 finalizza-
ta, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente
o disgiuntamente, dell’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del progetto con con-
testuale dichiarazione di pubblica utilità.
3. Le parti concordano altresì che, nei limiti applicativi dell’ambito di estensione, la delega si
applica anche con riferimento al Piano Operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile
dell’anno 2012 di cui al D.P.G.R.T. 142/2012 attuativo della L.R. 24/2012 e al Piano Stralcio
di cui alla L.R. 28/2010”.
4. La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale
dei beni strumentali al s.i.i. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di
risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all’AIT, o al/i soggetto/i da questa
indicato/i ai sensi dei successivi artt. 31 e ss..
Convenzione di affidamento
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Articolo 22 – Comunicazione dati sul Servizio
1. Il Gestore comunica all’AIT i dati e le informazioni di cui all’art. 21, con particolare riferi-
mento agli obblighi di rispetto degli Standard Tecnici ed Organizzativi di cui all’art. 15.
Articolo 23 – Carta della Qualità del Servizio
1. Il Gestore persegue la tutela dell’Utente attraverso i criteri della Carta della Qualità del Servi-
zio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità e gli standard minimi di continuità e
regolarità del Servizio, nel rispetto della regolazione della Qualità contrattuale come discipli-
nata dall’Autorità con delibera 655/15.
2. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione predispone la Carta della Qua-
lità del Servizio sulla base dell’Allegato A alla Delibera 655/15, sottoponendola alla approva-
zione dell’AIT. La Carta della Qualità del Servizio entra in vigore dalla data indicata nell’atto
di approvazione da parte dell’AIT.
3. I successivi aggiornamenti vengono trasmessi dal Gestore all’AIT che, previa verifica e con-
certazione con i soggetti interessati, provvede poi alla trasmissione della stessa all’AIT .
4. Il Gestore, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, attua ogni altra misura di tu-
tela attiva dei diritti dell’Utente e di sostegno alle Utenze Deboli disposta dall’AIT, la quale
comunque garantisce al Gestore l’ammontare dei ricavi previsti.
Articolo 23 bis – Autonomia del Gestore nell’ambito delle prerogative dell’AIT
1. L’AIT riconosce al Gestore autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del Servi-
zio e di quanto oggetto della Convenzione, nei limiti delle disposizioni dell’AIT.
L’autonomia si realizza anche nella assunzione di potestà regolamentare in ordine alla orga-
nizzazione generale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all’art. 23 ter
(Regolamento del Servizio), nell’adozione di norme e prescrizioni riguardanti l’accettabilità e
il controllo dei reflui di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. Toscana n. 20 del 31 maggio 2006 e
loro modificazioni ed integrazioni e in ogni altra materia connessa alla migliore organizzazio-
Convenzione di affidamento
37
ne del Servizio e alla tutela attiva dell’Utente nel quadro di specifiche linee guida e norme re-
golamentari approvate dall’AIT.
2. Tutti gli atti regolamentari predisposti dal Gestore, unitamente ad ogni loro parziale modifica
ritenuta necessaria nell’arco di tempo oggetto della Convenzione, prima di essere definitiva-
mente adottati, sono sottoposti all'approvazione dell’AIT.
3. Il Gestore osserva le linee guida e le norme regolamentari dell’AIT e assume gli adempimenti
conseguenti. In caso di adempimenti che alterano l’Equilibrio Economico e Finanziario del
Gestore, l’AIT interviene ai sensi dell’artt. 18 e ss.
Articolo 23 ter – Regolamento del Servizio
1. Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, predispone il Regolamento
del Servizio sulla base delle relative linee guida nazionali e lo sottopone all’approvazione
dell’AIT. Il Regolamento del Servizio entra in vigore dalla data indicata nell’atto di approva-
zione. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio nel termine di 3 mesi
dalla sottoscrizione della Convenzione si applicano le penalità previste dal Disciplinare Tec-
nico pro tempore vigente.
2. I successivi aggiornamenti vengono trasmessi dal Gestore all’AIT che, previa verifica e con-
certazione con i soggetti interessati, provvede poi alla approvazione degli atti definitivi.
Articolo 24 – Manuale della Sicurezza
1. Entro 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicu-
rezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli ob-
blighi imposti in materia dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive disposizioni legislati-
ve. In caso di mancata adozione del Manuale della Sicurezza entro il suddetto termine si ap-
plica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico pro tempore vigente, fatto comunque salvo
quanto previsto all’art. 33. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Manuale
della Sicurezza non sono state predisposte dall’AIT le relative linee guida.
Convenzione di affidamento
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Articolo 25 – Sistema della qualità e relativo Manuale
1. Entro il termine di 36 mesi il Gestore adotta il sistema di qualità sulla base del Manuale della
Qualità. In caso di mancata adozione del sistema di qualità entro il suddetto termine si applica
la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico pro tempore vigente.
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Manuale della Qualità non sono state
predisposte dall’AIT le relative linee guida.
Articolo 26 – Piano di Emergenza
1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore predispone e adotta il Piano di
Emergenza e lo sottopone ad approvazione dell’AIT e degli enti pubblici eventualmente com-
petenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano di
Emergenza entro il suddetto termine si applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico
pro tempore vigente.
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Piano di Emergenza non sono state
predisposte linee guida da parte dell’AIT.
Articolo 26 bis – Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica
1. Entro il 30 maggio 2005 il Gestore predispone il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idri-
che in conformità con le linee guida indicate all’allegato 6 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e, a sua
integrazione, all’art. 7 bis della LRT 81 del 21 luglio 1995 e lo sottopone all’approvazione
dell’AIT, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge (Comuni, Province, Regione, Comunità Montane). Il Piano di Preven-
zione delle Emergenze Idriche può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo
comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti. In caso di mancata pre-
disposizione del Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche si applica la penalità prevista
dal Disciplinare Tecnico pro tempore vigente.
2. Il Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, per ciascun sistema o sottosistema acquedotti-
stico, individua:
Convenzione di affidamento
39
a) ai sensi del 6.3.2 dell’Allegato 6 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, valori di soglia non infe-
riori a 100 l/ab/g e valori di crisi non inferiori a 70 l/ab/g di dotazione effettiva
all’utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in partico-
lari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle
dotazioni del Piano d’Ambito;
b) le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastruttura-
le disponibile o realizzabile in tempi congrui per l’utilizzo delle risorse stesse;
c) le misure di prevenzione.
3. Nell’individuazione delle fonti alternative di cui al punto b)) del comma 2, il Gestore:
a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
b) individua i tipi di trattamento per la loro potabilizzazione;
c) individua l’accessibilità alle risorse;
d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c)) del comma 2, il Gestore,
in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile o realizzabile in tempi congrui per
l’utilizzo delle risorse stesse, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi
o da enti comunque coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi
tempestivamente presso i competenti enti per le determinazioni di merito.
5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore è tenuto ad attivare, senza indugio, le
procedure del Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, dandone comunicazione
all’AIT, ai Sindaci ed alle ASL del territorio interessato, nonché alla regione Toscana, indi-
cando:
a) le cause del rischio di deficienza idrica;
b) l’estensione del territorio e della popolazione interessata;
c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.
Convenzione di affidamento
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6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica il Gestore comunica ai soggetti indicati al pre-
sente articolo il ripristino delle condizioni di normalità.
Articolo 26 ter – Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite
1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore si dota di un
Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite idriche e fognarie, nel rispetto delle linee guida
previste all’art. 7 ter della LRT 81 del 21 luglio 1995 e lo sottopone alla preventiva approva-
zione dell’AIT. In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità
prevista dal Disciplinare Tecnico pro tempore vigente.
Articolo 26 quater – Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio
1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore adotta il Piano
di Gestione delle Interruzioni del Servizio e lo sottopone alla preventiva approvazione
dell’AIT. In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità pre-
vista dal Disciplinare Tecnico pro tempore vigente.
Articolo 26 quinquies – Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie
1. Il Gestore conduce il rilevamento delle utenze fognarie civili ed industriali e comunica i rela-
tivi dati all'AIT, entro il termine del 31 dicembre 2014 e successivamente con aggiornamento
annuale entro il mese di maggio, sulla base delle prescrizioni fissate nel Disciplinare Tecnico.
In caso di mancato rilevamento delle utenze fognarie, civili ed industriali, entro il suddetto
termine si applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico pro tempore vigente.Alla ces-
sazione del rischio di deficienza idrica il Gestore comunica ai soggetti indicati al presente arti-
colo il ripristino delle condizioni di normalità.
Capo V: REGIME FISCALE
Convenzione di affidamento
41
Articolo 27 – Imposte, tasse, canoni
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fisca-
le stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli
immobili ed i canoni di cui all’art. 35 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 e sue successive
integrazioni e modificazioni.
2. Sono inoltre a carico del Gestore gli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate con
l’AIT e i consorzi di bonifica o, in alternativa, con gli enti gestori dei comprensori di boni-
fica ai sensi della LRT n. 34 del 5 maggio 1994 e della delibera di Giunta Regionale n. 715
del 20 luglio 2004. Tali oneri sono riconosciuti in Tariffa con decorrenza dal 1° gennaio
2005.
3. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.
4. Sono altresì a carico del Gestore gli oneri relativi alla TOSAP, oppure in alternativa alla CO-
SAP, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
5. Tutti gli oneri al presente articolo trovano integrale copertura tariffaria a garanzia
dell’Equilibrio Economico e Finanziario del Gestore, nel rispetto del Metodo Tariffario vi-
gente.
Capo VI: ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE
Articlo 28 – Divieto di subconcessione
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il Servizio
sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima ai sensi dell'Art. 34 punto A, che se-
gue, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell’AIT della garan-
zia prestata dal Gestore ai sensi dell'Art. 32 comma 1.
Convenzione di affidamento
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Articolo 29 – Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corre-
sponsine del valore di rimborso al Gestore uscente
1. L’AIT prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati
al 13, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in con-
formità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art.
172, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi
volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà
nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto.
2. L’AIT, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure
di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari
per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
3. L’AIT individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, su
proposta del Gestore uscente, sentiti gli Enti Finanziatori, il valore di rimborso in base ai cri-
teri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'Autorità, fissando altresì l'obbligo di pagamento
dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente
all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Ge-
store subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.
A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della pro-
cedura; l’AIT delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette
all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi
sessanta giorni.
4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effet-
tuata dall'AIT, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'Autorità entro
trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell’AIT. L'Autorità tiene conto di tali osser-
vazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Ge-
store trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per
Convenzione di affidamento
43
la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con
l’AIT.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente
all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i
presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al
passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall’AIT, nel termi-
ne indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Ge-
store - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili indi-
viduati dall’AIT unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la
proroga della convenzione comunque entro il termine del Periodo Regolatorio pro tempore
vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione,
sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della
sottoscrizione del contratto.
Articolo 29 bis – Procedura di subentro alla gestione e corresponsione
del valore di rimborso al Gestore uscente
1. L'AIT è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno
diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anti-
cipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. L'AIT verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la
prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
3. L'AIT dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta
cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'AIT individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, su
proposta del Gestore uscente, sentiti gli Enti Finanziatori, il valore di rimborso in base ai cri-
teri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'Autorità, prevedendone l'obbligo di correspon-
sione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del
Convenzione di affidamento
44
nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi ante-
cedenti la data di scadenza della concessione; l'AIT delibera entro sessanta giorni dal rice-
vimento della proposta e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica e
approvazione entro i successivi sessanta giorni.
5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effet-
tuata dall’AIT, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'Autorità entro
trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'AIT. L'Autorità tiene conto di tali osser-
vazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore
uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per
la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'AIT
sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore
di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle
condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art.
1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente
all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i
presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base
al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed effi-
cienza rimesse all’AIT, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Ge-
store del servizio idrico integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'AIT, nel termi-
ne indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Ge-
store - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili indi-
viduati dall’AIT unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la
proroga della convenzione entro il termine del Periodo Regolatorio pro tempore vigente e
comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono im-
mediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscri-
zione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i pre-
Convenzione di affidamento
45
supposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamen-
to del valore residuo.
Articolo 29 ter – Continuità del Servizio
1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, l’AIT ha facoltà di prorogare di 1
(uno) anno il termine della Convenzione dopo la scadenza naturale oppure anticipata, con un
preavviso di almeno 120 giorni e senza alcuna pretesa di riconoscimento di indennità ag-
giuntive da parte del Gestore il quale garantisce per il predetto periodo la sola Gestione Or-
dinaria del Servizio.
2. Con l’accordo del Gestore tale periodo può essere ulteriormente prorogato di un anno.
3. Nel periodo di proroga del Servizio ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Gesto-
re continua la gestione del Servizio percependo la Tariffa, applicata nell'anno in cui è avve-
nuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione rivalutata secondo quanto previsto
all’art. 16 della Convenzione. Il Gestore deve mantenere gli Standard Tecnici ed Organizza-
tivi ed ha l’obbligo di realizzare solo gli interventi strettamente necessari a mantenere gli
Standard Organizzativi dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della
Convenzione purché il livello di investimenti per l’effettuazione degli stessi non superi quel-
lo dell’anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla Convenzione.
Articolo 30 – Rapporti tra grossista, AIT e Gestore
1. L’AIT provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regola-
zione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si appli-
cano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria
previste dalla regolazione dell'Autorità, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempi-
mento degli obblighi previsti in capo al grossista e all’AIT.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall’AIT in attua-
zione dei provvedimenti dell'Autorità e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della
presente convenzione.
Convenzione di affidamento
46
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di
ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’AIT nel cui territorio è localizza-
to l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’AIT competente per il gestore
servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’AIT competente procede.
Articolo. 31 – Riscatto del Servizio
1. L’AIT può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della Convenzione, ai
sensi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925 e DPR 902
del 4 ottobre 1986.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni suc-
cessivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali allo svolgimento del Servizio.
3. In tal caso al Gestore è riconosciuta l’Indennità, come determinata ai sensi dell’Art. 29 bis
Inoltre, è riconosciuta al Gestore, a ristoro del mancato profitto, un’indennità aggiuntiva
calcolata ai sensi della lettera c) dell’art. 24 R.D. 2578 del 15 ottobre 1925. L’efficacia del
riscatto al presente articolo è soggetta al previo pagamento al Gestore delle indennità al pre-
sente comma.
Articolo 31 bis – Recesso per causa di Forza Maggiore
1. L’AIT e/o il Gestore possono recedere unilateralmente dalla Convenzione, nelle forme pre-
viste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un
evento di Forza Maggiore con durata continuativa superiore a 12 mesi o che precluda co-
munque inequivocabilmente l’affidamento del Servizio. In caso di recesso ai sensi dell’art.
31 bis, trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni all’art 29 bis.
2. In ogni caso di recesso, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servi-
zio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.
Convenzione di affidamento
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Articolo 31 ter – Revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi
1. Fermo restando quanto all’art. 34 l’AIT, può revocare l’affidamento del Servizio e la Con-
venzione per motivi di pubblico interesse, o per causa di intervenuti mutamenti normativi.
In tale evenienza l’AIT ne dà tempestiva comunicazione scritta al Gestore a mezzo dirac-
comandata A.R. e, per conoscenza, agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali.
2. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi, l’AIT
avvia le procedure per effettuare un nuovo affidamento e, comunque il Gestore ha diritto al
pagamento dell’Indennità determinata sempre ai sensi dell’art. 29 bis, fermo restando che la
Convenzione rimane in vigore a tutti gli effetti fino ad avvenuta sostituzione e a integrale
pagamento dell’Indennità da parte del Gestore Subentrante.
3. In ogni caso di revoca, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio
fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.
Articolo 31 quater – Annullamento giudiziale
1. Nel caso di affidamento del Servizio annullato a seguito di decisione definitiva del Giudice
amministrativo, il Gestore ha diritto al pagamento dell’Indennità determinata ai sensi
dell’art. 29 bis, ferma restando la vigenza della Convenzione fino all’avvenuto, integrale
pagamento dell’Indennità da parte del Gestore Subentrante.
2. In ogni caso di annullamento giudiziale, il Gestore continua comunque nella Gestione Or-
dinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.
Capo VII: GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Convenzione di affidamento
48
Articolo 32 – Cauzione e sanzioni pecuniarie
1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di € 1.100.000,00 mediante fi-
deiussione pari al 2% dei Ricavi Garantiti previsti per il primo anno. L’efficacia della fi-
deiussione si intende prorogata di anno in anno fino al 31/12/2034, ferma restando la for-
malizzazione da parte della banca della revoca da fare pervenire entro il giorno 31 del mese
di ottobre di ogni anno.
2. Il Gestore reintegra, se del caso, una volta all’anno la cauzione con le somme prelevate en-
tro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell’AIT, pena la risoluzione della Convenzione
dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
3. Il Gestore presta ulteriori garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie
inadempienze e comunque da danni causati all’AIT e a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali.
4. L’AIT ha facoltà di aggiornare l’importo della cauzione fino al 5% del fatturato risultante
dal bilancio del Gestore relativo all'anno precedente l'aggiornamento, qualora l'importo del-
la cauzione scenda al di sotto dell’ 1% del fatturato.
5. La cauzione al comma 1 del presente articolo è a garanzia del pagamento da parte del Ge-
store dell'eventuale conguaglio all’art. 29 bis a favore del Gestore Subentrante.
6. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'AIT del rinnovo di detta fideiussione ovvero
a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di
scadenza.
7. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in ca-
so di escussione totale o parziale da parte dell'AIT entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione scritta dell'AIT, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi
di messa in mora senza esito.
8. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risar-
cimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Convenzione di affidamento
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Articolo 32 bis – Assicurazioni
1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le seguenti polizze assicurative:
a) polizze aziendali;
b) polizze obbligatorie per realizzazione interventi;
c) polizze all risk e RCT/O per fase operativa di tutti gli impianti;
La società si impegna a definire massimali e franchige delle suddette polizze mediante il sup-
porto di operatori del settore e col gradimento del consulente assicurativo delle banche finan-
ziatrici.
Articolo 32 ter – Sanzioni
1. L’AIT è tenuta a segnalare all’Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazio-
ne delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competen-
za
Articolo 33 – Penalità
1. Nelle more dell’approvazione del nuovo Disciplinare Tecnico di cui all’art. 15 l’AIT veri-
ficherà il rispetto degli Standard Tecnici ed Organzzativi sulla base di quanto segue.
2. L’AIT verifica annualmente il rispetto degli standard organizzativi e degli obblighi di
comunicazione a seguito della documentazione trasmessa dal Gestore e, in caso di manca-
to o parziale rispetto,
3. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione
si applicano, per ciascuna inottemperanza, le penalità previste nel Disciplinare Tecnico, di
importo fino a un massimo del 2% dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito per
l’anno in corso, fatto comunque salvo quanto all’art. 34 della Convenzione.
4. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi degli Artt. 24, 25 e 26 della
Convenzione secondo le scadenze temporali ai medesimi articoli, fatto comunque salvo
quanto all’art. 34 della Convenzione, si applicano le seguenti penalità:
Convenzione di affidamento
50
a) una penalità di importo fino all’1% del dei ricavi garantiti previsti dal Piano
d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del Manuale della Sicurez-
za e del Piano di Emergenza;
b) una penalità di importo fino allo 0,5% del dei ricavi garantiti previsti dal
Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del sistema di quali-
tà di cui all'art. 25.
5. In caso di mancata o parziale redazione del Database Infrastrutture e Database Libro Ce-
spiti nei termini dell’art. 8 della Convenzione e in caso di mancata predisposizione del
Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie all’art. 26 quinquies, si applica, per ognuno,
la penalità fino al 1% dei ricavi garantiti previsti per ogni anno di ritardo, salvo quanto
all'art. 34 della Convenzione.
6. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. 26 bis,
26 ter e 26 quater della Convenzione (mancata predisposizione nei termini previsti del
Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, mancata adozione nei termini previsti del
Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite e del Piano di Gestione delle Interruzioni al
Servizio) si applica una penalità fino a un massimo dello 0,5% dei ricavi garantiti previsti
dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione dei piani ai medesimi articoli.
7. In caso di mancata o parziale predisposizione della Carta della Qualità del Servizio o
di mancata o parziale adozione della medesima nei termini previsti dall’art. 23 della
Convenzione, si applica quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.
8. In caso di mancata o parziale predisposizione o adozione del Regolamento del Servizio
nei termini previsti dall’art. 23 ter della Convenzione, l’AIT applica una penalità compre-
sa tra l’1% e il 2%, dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto all’art. 34
della Convenzione.
9. Fermo restando quanto ai seguenti commi, le penalità previste dal presente articolo, ad
esclusione dei Rimborsi, sono applicate in sede di approvazione annuale della tariffa.
10. In ogni caso, prima di procedere all’applicazione delle penalità l’AIT provvede alla conte-
stazione tramite comunicazione scritta con data certa al Gestore (con copia per conoscenza
agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali) dell’inadempimento che ha dato origine
Convenzione di affidamento
51
al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell’ammontare della penalità da applicare.
Il Gestore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, tramite comunicazione scritta con data
certa, può formulare le proprie deduzioni e difese in merito, trasmettendole per cono-
scenza anche agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali. L’AIT non può adottare il
provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 45 giorni dall’invio della
contestazione, o in un tempo più breve previo consenso Enti Finanziatori e/o delle Banche
Commerciali, ed in tale provvedimento indica le ragioni per le quali ha inteso accoglie-
re o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
11. L’ammontare complessivo delle penalità al presente articolo non può nel Periodo Regolatorio
essere superiore al sei percento (6%) del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti nel mede-
simo Periodo Regolatorio. A causa del limite massimo previsto al precedente periodo, le
penalità calcolate, ancorché non applicate, non possono superare, complessivamente nel
Periodo Regolatorio, il 15% del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti calcolato sul me-
desimo Periodo Regolatorio, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi dell’art. 34.
Articolo 34 – Sanzione risolutoria e recesso
A. Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Gestore.
1. Le parti convengono che la Convenzione si risolve di diritto in caso di scioglimento del
Gestore ai sensi dell’art. 1353 c.c.
2. È dedotta in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’interruzione generale
del servizio di acquedotto o di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre
giorni consecutivi e una popolazione uguale o superiore a 100.000 abitanti, imputabile a col-
pa o dolo del Gestore.
3. Fermo restando quanto sopra, l’AIT, nei seguenti casi di:
a. ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta
senza effetto;
b. gravi inadempienze ai disposti della Convenzione previa messa in mora rimasta
senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla Conven-
zione di seguito elencati:
Convenzione di affidamento
52
- Art. 8 Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti,
- Art. 23 Obbligo di adozione e rispetto della Carta della Qualità del Servizio,
- Art. 23 ter Obbligo di adozione del Regolamento del Servizio,
- Art. 24 Obbligo di adozione del Manuale della Sicurezza,
- Art. 25 Obbligo di adozione di un Sistema della Qualità,
- Art. 26 Obbligo di adozione del Piano di Emergenza,
- Art. 26 quinquies Obbligo di adozione del Piano di Rilevamento delle Utenze
fognarie,
- Art. 32 Cauzioni e Sanzioni Pecuniarie,
4. Fatta salva l’applicazione delle penalità all’Art. 33 della Convenzione, AIT può risol-
vere la Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti
Finanziatori e/o le Banche Commerciali, a porre rimedio alle inadempienze entro un
congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni a decorrere dalla scadenza del
termine di messa in mora, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454
c.c.
5. Costituisce motivo di risoluzione anche il superamento del tetto di penalità del Periodo
Regolatorio di cui all’Art. 33 comma 14.
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 4, 21, 21 bis e 22
(obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali
all’espletamento delle procedure di controllo da parte dell’AIT) della Convenzione, e
fatta salva l’applicazione delle penalità previste all’art. 33 della Convenzione, l’AIT
invia al Gestore, a mezzo di comunicazione scritta con data certa con copia da trasmet-
tere agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali, formale diffida ad adempiere
per una durata in ogni caso non inferiore a 45 giorni, secondo quanto previsto nel Di-
sciplinare Tecnico.
7. Gli Enti Finanziatori possono prevenire la risoluzione della Convenzione notificando
all’AIT e al Gestore entro i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono della loro in-
tenzione di intervenire a porre rimedio all’inadempimento del Gestore, direttamente o
Convenzione di affidamento
53
indirettamente e nei limiti di legge, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì
che il Gestore adempia, anche indicando all’AIT un soggetto dotato di tutti i necessari
requisiti tecnici, amministrativi ed economico-finanziari che, su decisione dell’AIT,
adempia in luogo del Gestore. L’AIT, ricevuta la comunicazione con raccomandata
A.R. di voler porre rimedio, si esprime entro 30 giorni per comunicare agli Enti Finan-
ziatori e al Gestore il proprio assenso a procedere. Dalla avvenuta ricezione di assenso
da parte dell’AIT decorrono al massimo 90 giorni per consentire di porre rimedio all'i-
nadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorsi inutilmente (a) i termini di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo ovvero (b) l’ulteriore termine di cui al presente
comma, l’AIT può risolvere la Convenzione, fermo restando che l’efficacia di tale riso-
luzione è subordinata all’avvenuto integrale pagamento al Gestore dell’Indennità dovu-
tagli ai sensi dell’art. 29 bis della Convenzione.
8. L’AIT si rivale prioritariamente sulla cauzione di cui all’Art. 32 al fine del recupero
dei danni conseguenti alla risoluzione al presente Art. 34 A.
B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento dell’AIT
1. In caso di inadempienza dell'AIT agli obblighi della Convenzione il Gestore ha diritto a
risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa formale diffida con raccoman-
data A.R. ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. Decorso
inutilmente tale termine, la Convenzione si considera risolta di diritto. In tal caso il Ge-
store restituisce al Gestore Subentrante dalla data di risoluzione le opere e gli impianti esi-
stenti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della
Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pa-
gamento, da parte del Gestore Subentrante, anche a titolo temporaneo o parziale,
dell’Indennità, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.
C. Recesso
1. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione, dandone comunicazione scritta
all’altra Parte (e per conoscenza agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali), in
caso di mancato accordo sulla procedura di riequilibrio di cui all’art. 18 bis della Con-
venzione e, in ogni caso, qualora, alla conclusione di tale procedura, non risultino ripri-
stinati tutti gli indici economico-finanziari di cui alla definizione di “Equilibrio Econo-
Convenzione di affidamento
54
mico e Finanziario” ,. Il recesso è efficace decorsi 90 giorni dall’invio di detta comunica-
zione e, comunque, solo all’avvenuto integrale pagamento al Gestore dell’Indennità dovuta-
gli ai sensi dell’art. 29 bis.
2. Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che, qualora l'apertura di una procedura con-
corsuale in capo al Gestore sia motivo di revoca degli affidamenti allo stesso concessi da-
gli Enti Finanziatori, tale revoca costituisce, per l'AIT, giusta causa di recesso dalla Con-
venzione.
3. In tutti i casi di risoluzione e/o recesso al presente Art. 34 A, B e C si applicano le previ-
sioni all’art. 29 bis che precede, restando inteso che, in tutte le suddette ipotesi, la Conven-
zione resta in vigore a tutti gli effetti fino all’avvenuto, integrale pagamento al Gestore
dell’Indennità dovutagli ai sensi dell’Art. 29 bis che precede e che il Gestore continua
comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del
Gestore Subentrante.
Articolo 34 bis – Negoziazione in buona fede
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’AIT e il Gestore, in dipendenza della Con-
venzione, non sospende le obbligazioni assunte con la Convenzione, ed in particolare
l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio. Resta tuttavia inteso
che in caso di controversia per un valore superiore ad Euro 500.000 l’obbligo del Gestore
alla prosecuzione della gestione del Servizio sarà limitata alla sola Gestione Ordinaria.
2. In caso di controversia, le parti si impegnano ad avviare in merito un negoziato in buona
fede, anche mediante il ricorso al parere o alla mediazione di esperti esterni, che dovrà
concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di composizione della stessa.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’AIT e il Gestore, in dipendenza della
Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Lucca.
Convenzione di affidamento
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Articolo 35 – Elezione di domicilio
1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a
Lucca, via Santa Croce n. 59 e l’AIT a Lucca, Monte San Quirico, via per Camaiore n.
2180.
Articolo 36 – Cessione di crediti
1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli Enti Finanziatori
dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione.
Articolo 36 bis – Enti Finanziatori e/o Banche Commerciali
1. Il Gestore comunica annualmente all’AIT, entro il 31 maggio di ciascun anno, l’elenco de-
gli Enti Finanziatori, con specifica indicazione dell’ammontare del finanziamento in linea
capitale o delle linee di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
2. Le parti riconoscono che si applicano le disposizioni di cui all’art. 176, comma 4 (Risolu-
zione) e 186 (Privilegio sui Crediti) del D.Lgs. n. 50/2016 e che quindi, anche con riferi-
mento all’Indennità, tutte le somme, ad eccezione dei beni strumentali alla gestione del
Servizio, sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle ragioni di credito degli
Enti Finanziatori e/o delle Banche Commerciali fino ad integrale estinzione delle stesse.
3. L’AIT presta fin d’ora il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in ga-
ranzia agli Enti Finanziatori) tutti i crediti o parte degli stessi, vantati a qualsiasi titolo (per
corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsiasi natura) maturati e/o maturandi
ai sensi, o comunque in relazione, alla Convenzione.
Capo VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Convenzione di affidamento
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Articolo 37 – Allegati
1. Sono allegati alla Convenzione, a farne parte integrante, i seguenti atti:
Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N. 1);
Piano d’Ambito (ALLEGATO N. 2);
Elenco delle passività pregresse (ALLEGATO N. 3);
Schema Regolamento del Servizio Idrico Integrato (ALLEGATO N. 4);
Schema Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato (ALLEGATO N. 5);
Protocollo di Intesa con le Organizzazioni Sindacali per il trasferimento dei lavoratori dagli
Enti Locali e dalle Imprese che gestiscono il Servizio al Gestore (ALLEGATO N. 6);
Determinazione Area Pianificazione e Controllo n. 26 del 05/07/2016(ALLEGATO N. 7)
comprensivo di:
- Standard organizzativi;
- Obblighi di comunicazione e criteri di applicazione delle relative penalità;
- Tabellone di riepilogo obblighi di comunicazione;
- Scambi Infragruppo;
PEF Gestore (ALLEGATO N. 8).
Articolo 38 – Disposizione fiscale e finale
1. Le parti chiedono che questa privata scrittura sia conservata nella raccolta del Notaio au-
tenticante.
Articolo 39 – Disposizione transitoria
1. In attesa di interventi normativi, a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 che ha
abrogato parzialmente l’art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui prevedeva
“l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, l’eventuale differenziale tra la
remunerazione inserita in Tariffa ai sensi del Metodo Tariffario e gli oneri finanziari e fi-
scali è reinvestito dal Gestore nella società medesima.
Convenzione di affidamento
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Articolo 40 – Modalità di aggiornamento della Convenzione
1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno
all’inizio di ciascun Periodo Regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti
dall’Autorità per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 bis della presente Convenzione.