Attuazione e prospettive della Direttiva Europea: l’esperienza della Rete Dafne

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Attuazione e prospettive della Direttiva Europea: l’esperienza della Rete Dafne Convegno Nazionale. 5 Giugno 2014

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Attuazione e prospettive della Direttiva Europea: l’esperienza della Rete Dafne. Convegno Nazionale. 5 Giugno 2014. L’esperienza francese in materia di sostegno alle vittime di reato. Tavola pomeridiana CONFRONTO TRA ESPERIENZE. Danilo COMBA - Ricercatore in diritto internazionale - PowerPoint PPT Presentation

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Attuazione e prospettive della Direttiva Europea:

l’esperienza della Rete Dafne

Convegno Nazionale. 5 Giugno 2014

L’esperienza francesein materia di sostegno

alle vittime di reato

Tavola pomeridianaCONFRONTO TRA ESPERIENZE

Danilo COMBA - Ricercatore in diritto internazionaleUniversité de Nice Sophia-Antipolis, Francia

Diritti della «vittima»:prevenzione & sostegno

“Uno dei principali test qualitativi dei nostri sistemi di giustizia è come trattiamo le nostre vittime – un trattamento appropriato è la dimostrazione della solidarietà della Società con la vittima (con OGNI vittima); al contempo, è riconoscimento che questo trattamento è elemento essenziale per l’integrità morale della Società.E’ quindi di cruciale importanza combattere e prevenire i reati (giustizia sociale preventiva), ma anche supportare e proteggere gli individui che ne siano vittima (giustizia sociale applicata)”.

Sito della Commissione Europea, DG “Giustizia” (traduzione personale)

In tal senso,

l’obiettivo da raggiungere in materia di sostegno alle vittime di reato si riassume nell’inserimento dei loro diritti e delle loro esigenze nella definizione dei sistemi penali;

di conseguenza,

in quanto elemento essenziale, il supporto e la protezione più o meno appropriato delle vittime di reato partecipa alla valutazione dell’«adeguatezza e «compiutezza» di quegli stessi sistemi

…ma… perché analizzare il «modello»

francese?

Ragioni tecnico-

giuridiche (paesi di «civil

law», ma # sostanz. in

materia penale)

Soggetto oggetto di

discussione (Direttiva per la fissazione

di standard minimi territorio europeo)

In ragione grado di

integrazione europea

raggiunto (economica, sociale,

normativa)

Esperienza maturata

all’interno dell’ordinamento

francese in tema di sostegno alle vittime di reato

Ricchezza «modello»,

in riferimento al ruolo delle

associazioni,(Per certi versi

esempio di ciò che la rete Dafne è e a cui

tende)

Per Ragioni geografiche

Sinteticamente, l’analisi de l’ «esperienza» francese può svilupparsi seguendo 2 principali direttrici

ATTUAZIONE

Se, e Come l’esperienza francese, risponde alle esigenze poste dalla Direttiva europea in tema di sostegno alle vittime di reato?

• Approccio formale (trasposizione)• Approccio sostanziale

– Disamina caratteristiche principali per comprendere peculiarità e per valutare rispetto o meno dei canoni essenziali posti dalla direttiva)

PROSPETTIVE

Quali sviluppi, presenti e futuri?

• Spunto per l’attuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento italiano

• Influenza per evoluzione del quadro normativo europeo ?

Per meglio contestualizzare l’esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato

-l’interesse di una sua valutazione, la comprensione delle sue specificità –

è indispensabile sottolineare l’evoluzione del quadro normativo

europeo,tessuto in cui si colloca l’adozione della

Direttiva 2012/29/UE e in relazione al quale- pur con le sue specificità («preservate» dall’adozione di una Direttiva) -

l’ordinamento francese si deve conformare

La Direttiva 2012/29/UEistituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Al contempo,costituisce un nuovo e importante tassello del Diritto Europeo, in particolare in tema di giustizia penale.

La Direttiva è perciò parte integrante dell’obiettivo di costruire uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che consenta ai cittadini - ovunque essi si trovino - di poter contare su una serie di diritti fondamentali

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia

Frutto di una lunga «gestazione», il Trattato di Lisbona - entrato in vigore nel dicembre

2009 - apre una nuova parentesi all’interno dell’UE.Il Trattato mira a rafforzare la realizzazione di uno spazio europeo comune in cui le persone possano circolare liberamente e ricevere una protezione giuridica efficace. Va del resto notato che con l’entrata in vigore del Trattato si è modificato anche l’orizzonte in cui s’inserisce la stessa esperienza europea: per un verso è oramai pienamente in vigore la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza (2000); per altro, anche l’UE, intesa come Istituzione , vede l’esercizio delle sue attività sottoposte al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.La realizzazione di uno spazio europeo comune ha un impatto su diverse aree, a forte dimensione transfrontaliera che richiedono un’attiva cooperazione.

Il titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea regola, agli articoli 67-89, lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, suddividendolo in 4 settori: politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione; cooperazione giudiziaria in materia civile; cooperazione giudiziaria in materia penale; cooperazione di polizia.

La giustizia penale, materia concorrente

Trattato di Maastricht - Le questioni di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione fra le

forze di polizia erano oggetto del 3° pilastro dell'UE, basato sulla cooperazione intergovernativa.In questo ambito, le istituzioni europee non erano competenti e non potevano quindi adottare un regolamento o una direttiva.

Il Trattato di Lisbona supera questa differenziazione e consente all'UE di intervenire in tutte le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Le questioni relative alla giustizia penale (diritti dell’imputato, diritti delle vittime, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria, valore delle sentenze) sono oramai soggette alla procedura legislativa ordinaria, con possibilità di adottare regolamenti e/o direttive, con potenziale controllo della Corte di Giustizia dell’UE.In prospettiva, secondo le disposizioni del Trattato stesso, l’elaborazione del diritto europeo potrebbe condurre alla creazione di una Procura Europea.

COSTRUZIONE DI UNO SPAZIO PENALE EUROPEO

Sulla base del nuovo dettato TFUE, in virtù del Programma di Stoccolma (dicembre 2009) che fissa il programma di lavoro per il periodo 2010-2014, il legislatore europeo è intervenuto a più riprese e in diverse direzioni:

Centralità riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie

Armonizzazioni garanzie processuali (del reo e della vittima)

Armonizzazione legislazioni e creazione diritto penale europeo

La Direttiva 2012/29/UE relativa al sostegno delle vittime di reato concerne tanto il 2° che il 3° punto

La Direttiva 2012/29/UE

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

A favore di TUTTE le vittime (e familiari, art. 2)

A favore di OGNI persona/vittima che si trovi all’interno dell’Unione, OVUNQUE essa si trovi, in maniera non discriminatoria,

anche in relazione al loro STATUS in materia di soggiorno (articolo 1.1)

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16/11/2015)

Considerazioni d’ordine FATTUALE

Ogni anno 75 milioni di persone sono vittime di reato all’interno dell’UE

In virtù dell’esercizio, sempre più esteso, della libera circolazione, sempre più persone sono potenzialmente vittima di un reato in un altro Paese europeo

Per sua intrinseca natura, la vittima si trova in una posizione sensibile, vulnerabilità che accresce se i fatti hanno luogo all’interno di un altro Paese e ordinamento

Diritti, assistenza, protezione: norme minime che gli Stati Membri si impegnano ad assicurare

•le vittime siano trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato… •polizia, procuratori e magistrati ricevano la necessaria formazione (art. 25)TRATTAMENTO

•le vittime siano informate - fin dal primo contatto e in ogni ulteriore fase con autorità competenti - dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo a loro comprensibile• diritto a una serie di informazioni (art. 4)• diritto a presentare denuncia utilizzando lingua che comprende

INFORMAZIONE

• sia garantito in ciascuno Stato membro il sostegno alle vittime, durante tutta la procedura• diritto di accesso e incentivo all’accesso a specifici

servizi di assistenza (art. 8), gratuito, non subordinato a denuncia• assistenza fornita dai servizi di assistenza alle vittime : condizioni

minime e supplementari (art. 9)

SOSTEGNO

• le vittime possano prendere parte al procedimento, se lo desiderano (essere sentite, fornire elementi di prova, chiedere il riesame, costituirsi parte civile)

• le vittime siano aiutate ad assistere al processo• le vittime possano essere risarcite (dall’autore reato, tramite dei

Fondi specifici)• Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

(art. 12)

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E ASSISTENZA PROCESSUALE

• le vittime siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale (intimidazioni, assenza contatti,)

PROTEZIONE

L’esperienza francese: aspetti essenziali

In ragione di tale contesto socio-normativo, focalizzerò il mio intervento- relativo all’esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato -

su alcuni aspetti essenziali.

…aspetti essenziali

1. Innanzitutto va sottolineato che l’attuazione della Direttiva Europea in Francia si sta delineando come un intervento non unitario, ma in virtù di una serie di interventi specifici (2010/64/UE, 2012/13/UE), i quali rimandano alla direttiva 2012/29, recependone alcuni aspetti.

Tale approccio si spiega, in particolare, in ragione dell’esperienza acquisita in materia all’interno dell’ordinamento francese, esperienza articolata, oramai trentennale.

…Aspetti essenziali: Elementi caratterizzanti del «modello» francese

L’adozione di un approccio generalista in tema di aiuto e assistenza alle vittime La creazione dell’INAVEM La previsione di un Fondo a favore delle vittime di reato L’apertura del sistema verso una composizione extragiudiziale, in particolare in

riferimento alla mediazione in campo penale e alla creazione delle Maison de Droit et de Justice – MDJ -

La Legge n. 2000-516, intervento organico in tema di rafforzamento della presunzione d’innocenza e i diritti delle vittime

Gli interventi successivi: modifiche del sistema normativo per rafforzare la tutela e promuovere la pratica

La creazione dei BAV (2010-2014) all’interno dei TGI Il sostegno delle vittime, anche ai soggetti senza regolare permesso di

soggiorno Le discussioni relative alla perennità dei Fondi a favore delle associazioni a

sostegno delle vittime di reato (Rapporto Nielson; Progetto di legge)

INAVEMInstitut National d’Aide aux Victimes et de Médiation

• Federazione «Generalista» di aiuto alle vittime• Creazione: 1986• Compito:– Sostenere, coordinare e promuovere la rete di aiuto alle

vittime (140 associazioni coinvolti; annualmente, accolte 300 mila vittime), attraverso un approccio integrato

– facilitare i partenariati e le convenzioni per facilitare l’accesso delle vittime alle associazioni locali

– Partecipazione sostanziale al processo legislativo (es. enquêtes victimes )

• Numero telefonico ad hoc

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence & les droits des victimes

Le iniziative prese a partire degli anni ‘80 hanno condotto allo sviluppo di azioni e servizi pubblici, ma anche a un crescente ruolo dei professionisti, delle associazioni, e delle collettività locali.

La Legge del 2000 (raccoglie e) crea 40 nuovi articoli all’interno del codice di procedura penale, divisibili in 2 principali categorie: L’ordinamento consacra a favore della vittima il ruolo di attore all’interno della procedura penale Rafforzamento della riparazione della vittima

Al suo interno, elementi peculiari sono:

• Obbligo per le autorità di polizia di ricevere e trasmettere la denuncia, anche se non sono territorialmente competenti

• Obbligo per le autorità di polizia e giudiziarie di informare le vittime dei loro diritti, in ogni fase della procedura, tra cui quello di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito

• Consacra il ruolo delle associazioni di sostegno, facilita la costituzione come parte civile

• Estende l’indennizzo da parte delle commissioni d’indennizzo delle vittime di reato (nell’Ord. Fr., contravvenzioni, delitti e crimini: # utile ai fini obbligatorietà azione penale)

La previsione di un FONDO

La Direttiva 2012/29 (come del resto la Convenzione Istanbul) prevede che gli Stati membri dispongano di misure appropriate perché la vittima possa richiedere un risarcimento all’autore del reato.Va notato al riguardo, che in caso di danni alla salute o all’integrità personale, la Convenzione prevede che, nel caso in cui non sia possibile richiedere/ottenere il risarcimento da parte dell’autore del reato, siano assicurate forme diverse di indennizzo

… Servizio SARVI e Fondo di Garanzia FGTI

In materia, l’ordinamento francese dispone di un sistema performante.

Al di là della possibilità di ottenere il risarcimento costituendosi parte civile all’interno della procedura penale, richiedendo al giudice di condannare il colpevole , esistono 2 fondi speciali

la Legge del 1 luglio 2008 ha previsto che la vittima possa richiedere parte di tale somma al SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes).

Contemporaneamente, l’ordinamento francese ha progressivamente creato un sistema di risarcimento integrale del pregiudizio subito (articoli 706.3-706.15 codice procedura penale), in riferimento a reati particolarmente gravi o in riferimento a situazioni materiali/psicologiche difficili.

Queste somme rilevano della Solidarietà nazionale e le somme sono versate dal Fondo di Garanzia delle vittime degli atti di terrorismo e altre infrazioni (FGTI), concesse dalla Commissione CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions), istituita presso il Tribunale di Grande Instance.

La creazione dei BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES

(BAV)Uffici preposti all’informazione e all’assistenza integrale delle vittime di reato,

Forte approccio IstituzionaleFunzione di Sportello Unico, compresi (in prospettiva) gli

aspetti relativi all’esecuzione della pena

Locati presso il Tribunal de Grand Instance (TGI; Tribunale Ordinario)

Servizio garantito attraverso Rete INAVEMProcesso avviato a partire del 2010: nel 2014, ogni TGI dispone di un BAV operativo

Questione del finanziamento permanente delle associazioni

Assicurare la continuità di un ruolo fondamentale

Il Rapporto Nielson (2013)Studio di fattibilità per stabilizzare l’attività di 170 associazioni che operano quotidianamente per il sostegno delle vittime di reato

Proposta di Legge (2014):Proposition de loi tendant à améliorer le financement de l’aide aux victimes (sur-amende 1,5% = Fondo per associazioni)Prima lettura, senato, marzo 2014

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE