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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ 04.03.2014 – Bergamo

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ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

PROGRAMMAZIONE,PROCEDURE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Martedì 04.03.2014 – BergamoIstituto Direzione Municipale

Ing. Alberto Valenti

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Programma

La normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande:-nei pubblici esercizi-nelle manifestazioni temporanee-nei circoli privati-nelle attività di commercio e artigianaliGli orari d’esercizioLa notifica sanitariaLa sorvegliabilitàL’impatto acustico (alla luce della recente DGR)L’installazione di giochi (alle luce della recente L.R.)I piccoli trattenimentiI controlli

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La somministrazione di alimenti e bevandenei pubblici esercizi

Normativa nazionale

Attualmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata:

-dal decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, così come modificato dal Dlgs 147/2012

-dalla Legge 25 agosto 1991 n. 287-dal TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

-dal Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635

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In LombardiaLegge regionale 2-2-2010, n. 6Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Deliberazione della Giunta Regionale 23-1-2008, n. 6495Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003)

Deliberazione della Giunta Regionale 22-12-2010, n. 9/1062Recepimento della Direttiva 123/2006/CE sui servizi nel mercato interno

Deliberazione della Giunta Regionale 26-10-2012, n. 9/4345Applicazione dell’art. 31, comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio

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La l.r. 6/2010 Analisi degli articoli principali

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 61 - Finalità. Art. 62 - Ambito di applicazione. Art. 63 - Tipologia dell’attività. Art. 64 - Definizioni. Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea. Art. 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni. Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività. Art. 71 - Ampliamento degli esercizi. Art. 72 - Autorizzazioni temporanee. Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici. Art. 74 - Esercizio di attività accessorie. Art. 75 - Subingresso. Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi. Art. 77 - Pubblicità dei prezzi. Art. 78 - Commissioni comunali. Art. 79 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione. Art. 80 - Sanzioni.

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Art. 62 - Ambito di applicazione.

1. Il presente capo si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all’articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;b) presso il domicilio del consumatore;c) in locali non aperti al pubblico;d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

2. Il presente capo non si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell’ambito di tali attività l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);c) da parte dei circoli privati nell’ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

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Art. 63 - Tipologia dell’attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di comunicare al comune l’attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all’articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l’indicazione della nuova attività.

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Art. 64 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende:a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l’attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l’organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

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Art. 65 - Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile e quindi irrevocabile), per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965 , ovvero a misure di sicurezza non detentive;g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

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2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

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D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto

2010, n. 136.

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato..3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

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Art. 66 - Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)"; (la Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 2013, n. 98, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18) c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

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Circolare 15 febbraio 2013 n. 8 - Comunicazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, commercio …

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI UNA CERCHIA LIMITATA DI PERSONE

L’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147/2012 ha riformulato l’alinea del comma 6 dell’articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione «anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone».

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0264066 del 31 dicembre 2012 ha previsto che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone.

Pertanto non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della l.r. n. 6/2012 per le seguenti attività, così come individuate all’art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge:− negli esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;− nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;− nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;− nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Il requisito professionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea è già stato eliminato dall’articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

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Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea.

1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all’Unione europea (UE) che possono esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell’UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro dell’UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

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2-bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti:a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2-ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2-bis.

2-quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2-bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2-quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto

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D.Lgs. 09/11/2007, n. 206Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche

professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di

Bulgaria e Romania.

• L’art. 5 «Autorità Competente» individua i diversi Ministeri competenti

• L’art. 67comma 1 della l.r. 6/2010 invece individua nel comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione il soggetto al quale spetta l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia

• Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e l’Internalizzazione ha recentemente ribadito la competenza comunale proprio in virtù del citato art. 67 comma 1

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Art. 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, avuto riguardo dei motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 4, contengono indicazioni per i comuni relative:a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell’azione amministrativa;b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all’armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;d) alle modalità di tutela dei locali storici.d-bis) ai criteri qualitativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter;d-ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali ;d-quater) ai criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.

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3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 61.4. La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;b) negli esercizi situati all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;d) nel domicilio del consumatore;e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 72;f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;g) nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

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Art. 4 - Programmazione regionale.

4-bis. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.

4-ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato

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Art. 4-bis - Programmazione comunale1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.alle medie e grandi strutture di vendita.

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2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione

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4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche l'individuazione in base all'articolo 145 di particolari condizioni per l'esercizio del commercio.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;d) adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi

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Art. 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.

2. In coerenza con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4-bis e gli indirizzi di cui all'articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.

2-bis. Ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

2-ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2-bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.

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3. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui all' articolo 19 della l. 241/1990.

4. La domanda di autorizzazione o, nei casi previsti, la SCIA è presentata al comune competente con l’indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell’ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l’attività.

5. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall’apposizione su di essa del timbro datario dell’ufficio ricevente.

6. L’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinate:a) alla disponibilità da parte dell’interessato, già all’atto della presentazione della domanda o nel corso dell’istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l’attività;b) all’indicazione dell’eventuale persona da preporre all’esercizio;c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.SOLO PER REGIME AUTORIZZATORIO!

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7. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.8. Prima di iniziare l’attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell’interno (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.11. Il comune, nell’ambito dei criteri di cui al comma 2 e degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 150, può stabilire le condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.12. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 65.13. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA.14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.15. La delega dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l’esercizio dell’attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall’avvenuto conferimento.

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Art. 150 - Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province

I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale. In particolare i comuni possono individuare:a) i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza;b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico;b-bis) criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.

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Art. 70 - Limitazioni all’esercizio dell’attività

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 71 - Ampliamento degli esercizi.

1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

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Art. 72 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.

Art. 73 - Disposizioni per i distributori automatici

1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo 69 .2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici

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La somministrazione in occasione di manifestazioni temporanee

• Come visto sono normate dall’art. 72 della l.r. 6/2010• Non sono richiesti i requisiti professionali (ex articolo 41 del decreto

legge n. 5/2012) • A Bergamo non è dovuta la notifica sanitaria all’ASL (nota

Dipartimento di Prevenzione Medico prot. UOO72420/III,7 del 28/05/2010)

• Segnalo la proposta di PDL per la regolamentazione delle sagre e feste popolari trasmesso a ottobre 2013 da Confesercenti Lombardia a Regione (slide successiva)

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Art. 1. Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 sono aggiunti i seguenti comma: 1bis. I Comuni sono tenuti a definire, con cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il programma delle manifestazioni autorizzate temporaneamente alla somministrazione di alimenti e bevande evitando di creare, attraverso il susseguirsi di più autorizzazioni temporanee, la presenza di un’attività permanente di somministrazione. 1ter. Le autorizzazioni sono rilasciate alle manifestazioni organizzate da Proloco, Parrocchie, Partiti politici, enti senza scopo di lucro, Associazioni no profit e Organizzazioni Onlus regolarmente registrate, avendo cura di concedere a ciascun soggetto che ne faccia richiesta non più di una autorizzazione nel corso dell’anno per singolo comune o per frazione, nel caso in cui queste ultime esistano, e per un numero limitato al massimo di 3 giorni. 1quater. Nel caso di sagre di prodotto, deve essere garantita la centralità dello stesso al fine di promuoverne l’immagine, il consumo e la conoscenza. Art. 2. Al comma 2 dell’art. 72 della legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 sono aggiunti i seguenti comma: 2bis. Il soggetto richiedente, in qualità di responsabile, prima dell’inizio dell’iniziativa deve presentare l’elenco nominativo degli addetti alla somministrazione occupati durante la manifestazione, dimostrando la loro formazione in materia igienico-sanitaria, e presentare una dichiarazione comprovante la stipula di un’idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni, anche nei confronti dei frequentatori dell’iniziativa. 2ter Il responsabile della manifestazione deve altresì dimostrare l’acquisizione del documento di HACCP relativo al luogo ed alle attrezzature utilizzate, tenuto a disposizione degli addetti ai controlli igienico-sanitari e contenente la descrizione delle azioni previste a tutela degli avventori/consumatori. 2quater. Durante lo svolgimento della manifestazione il responsabile è tenuto ad esporre al pubblico i prezzi praticati e le informazioni relative agli ingredienti utilizzati per confezionare gli alimenti somministrati, secondo le direttive previste dal D.Lgs. 109 del 27 gennaio 1992. 2quinques. Il responsabile della manifestazione è solidalmente responsabile per tutti gli oneri previsti in relazione all’occupazione del suolo pubblico, alla tariffa Igiene Ambientale e a quanto altro dovuto in relazione alla manifestazione.

Art. 3. Al comma 3 dell’art. 72 della legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 sono aggiunti il seguente comma: 3bis. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo comporta la comminazione di sanzioni da un minimo ….. ad un massimo…...

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Art. 74 - Esercizio di attività accessorie1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti

Art. 75 - Subingresso1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell’autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

2. In caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell’autorizzazione continuando l’attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. […].

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Art. 76 - Decadenza dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi decadono quando:a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65;d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75.

2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) e e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all’articolo 68.

3. La proroga non è concessa in caso di:a) mancata comunicazione di cui all’articolo 63, comma 3 del presente testo unico;b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;c) ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

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Art. 77 - Pubblicità dei prezzi.

1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno.4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio.5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

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Art. 78 - Commissioni comunali

1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:a) alla programmazione dell’attività dei pubblici esercizi;b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;c) alla determinazione degli orari di esercizio dell’attività;d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109

Art. 79 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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Art. 80 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).Art. 17-bis comma 1: Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59 , 60 , 75 , 75-bis, 76 , se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86 , 87 , 101 , 104 , 111 , 115 , 120 , comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121 , 124 e 135 , comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni)

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis, comma 3, del r.d. 773/1931.Art. 17-bis comma 3: Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76 , salvo quanto previsto nel comma 1, 81 , 83 , 84 , 108 , 113 , quinto comma, 120 , salvo quanto previsto nel comma 1, 126 , 128 , 135 , escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni).

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’ articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

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Art. 17-ter del TULPS

Quando è accertata una violazione prevista dall' art. 17-bis , commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando ricorrono le circostanze previste dall' art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore. (Art. 100 - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata)

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

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Art. 17-quater del TULPS

Per le violazioni previste dall' art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all' art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell' art. 17-ter.

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Art. 108 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all’articolo 68, comma 1.

2. Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

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D.L. 06/12/2011, n. 201 - Art. 31 Esercizi commerciali (testo in vigore)

1. In materia di esercizi commerciali, all' articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

Gli orari sono pertanto liberalizzati fatte salve specifiche ordinanze sindacali e il rispetto della normativa in materia di acustica , di tutela della salute e quiete pubblica.

Permane l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che chiudono temporaneamente per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi di presentare comunicazione al SUAP (articolo 109 della l.r. 6/2010).

In caso di somministrazione non assistita (consumo immediato nei locali dell'azienda artigiana) gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo salvo deroghe motivate da parte dei Comuni come previsto dall’art. 3 della L.R. 8/2009.

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Art. 109 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 110 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.

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Delib.G.R. 23/01/2008, n. 8/6495Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni

relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articoli principali:

-5 - Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività-6 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande-8 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi-9 - Parcheggi e soste veicolari (Piano dei Servizi)-14 - Obblighi degli esercenti sugli orari

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Delib.G.R. 22/12/2010, n. 9/1062Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs.

59/2010«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» in materia di commercio e turismo

4. Pubblici esercizi1. Per la valutazione da parte dei Comuni delle richieste di apertura dei pubblici esercizi restano sostanzialmente valide le indicazioni contenute nella Delib.G.R. 23 gennaio 2008, n. 6495"Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande».2. I Comuni, qualora ritengano di dover tutelare interessi di carattere generale, di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, dei beni artistici e culturali e dell'ambiente in generale), connessi all'impatto acustico o all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi nei diversi contesti territoriali, con particolare riferimento alla disponibilità dei parcheggi, possono continuare a programmare la rete di vendita dei pubblici esercizi, come previsto nella Delib.G.R. sopra indicata.3. Si ritiene invece che le analisi relative alla quantificazione dell'offerta e della domanda non possano essere utilizzate al fine di programmare la rete di vendita ma solo quale elemento conoscitivo della stessa.4. Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi si segnala che, in base all'art. 64 «Somministrazione di alimenti e bevande» del D.Lgs., gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione. Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 64 stabilisce che i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottino provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse delle collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi commerciali.5. Dal contenuto della disposizione di cui all'articolo 19 ("Segnalazione certificata di inizio attività") della L. 241/90risulta evidente l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Resta ferma, pertanto, la necessità dell'autorizzazione, per i trasferimenti, nei seguenti casi:- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione;- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona.

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La notifica sanitaria

1. In origine all’autorizzazione amministrativa andava sempre allegata l’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dalla ASL competente territorialmente

2. La L.R. 02/04/2007 n. 8 ha abolito le autorizzazioni sanitarie a favore della notifica sanitaria in conformità al Regolamento Comunitario n. 852/2004.

3. La L.R. 30/12/2009 n. 33 (TU leggi regionali in materia di sanità) ha ripreso l’art. 5 della L.R. 8/2007

In Lombardia la notifica viene presentata con il mod. A della SCIA regionale, barrando semplicemente la relativa voce

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Ministero dell'internoD.M. 17/12/1992, n. 564

1. Sorvegliabilità esterna.1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

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2. Caratteristiche delle vie d'accesso

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

3. Sorvegliabilità interna

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all' art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

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D.P.R. 04/04/2001, n. 235 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di

alimenti e bevande da parte di circoli privati.

2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;b) il tipo di attività di somministrazione;c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 -bis e 4 -quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

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4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4 -quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

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3. Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:a) il tipo di attività di somministrazione;b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi;d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

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4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.

8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111 -bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

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4. Disposizioni finali

1. La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge. (L.287/1991)

3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 18 ottobre 2013 n. 9013

N. 09013/2013 REG.PROV.COLL.

I controlli presso il circolo potranno riguardare, tra gli altri aspetti:

- la richiesta dell’elenco dei soci;

- la verifica che i presenti siano tutti regolarmente iscritti (ossia in regola con il pagamento dell’iscrizione annuale);

- la verifica che i presenti cui è destinata la somministrazione siano tutti regolarmente associati;

- la verifica degli indici funzionali all’accertamento della eventuale trasformazione dell’attività in una attività a fine di lucro. Tra gli indici verificatori si annoverano: pagamento del biglietto, rilascio senza formalità della tessera di socio, pubblicità delle iniziative svolte nel locale, dimensione del locale ed evidente fine imprenditoriale, elevato numero di persone;

- la presenza di intrattenimenti danzanti e, quindi, l’esistenza delle autorizzazioni ex art. 68 e 80 Tulps, vale a dire l’autorizzazione del sindaco per dare spettacolo ed intrattenimento;

- l’agibilità dei locali rispetto a tali spettacoli.

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La Sezione ha, in più occasioni, affermato (tra le diverse pronunce, TAR Lazio, sez. II, 5

luglio 2005 n. 5477 e sez. II Ter, 7 aprile 2006, n. 5487; sez. II Ter 18 gennaio 2011, n. 427) che affinché un circolo privato possa

essere considerato pubblico esercizio occorre che l'accesso sia consentito ad una indistinta generalità di persone, ancorché le stesse possano fruire dei predetti servizi

solo in seguito ad ammissione (la quale può anche avvenire a richiesta e dietro

pagamento di un canone annuo di importo minimo).

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La destinazione d’uso per la somministrazione nei circoli privati

Risoluzione MISE n. 264058 del 31.12.2012•la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, (…) indipendentemente dalla destinazione urbanistica

•i circoli non aventi finalità assistenziali di conseguenza si possono insediare solo nelle zone compatibili con le finalità perseguite

•per entrambe al loro interno è possibile in alcuni locali avviare attività di somministrazione senza necessità che detti locali abbiano destinazione d’uso specifica per l’attività di somministrazione

Più di un TAR (TAR Veneto 5/6/2008 n. 1661 - TAR Lecce 5/6/2008 n. 1653 - … ) ha ribadito che la destinazione non è necessaria per la somministrazione se “costituisce momento strumentale ed ausiliario rispetto al perseguimento dei fini istituzionali”.

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Il consumo sul posto (somministrazione non assistita)

D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248)

3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:[…]f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie

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L.R. 30/04/2009, n. 8 - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti

alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.

Art. 2 - Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo

immediato

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

1-bis. L'avvio dell'attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all' articolo 4-bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

1-ter. I comuni nell'adottare la programmazione di cui al comma 1-bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.

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3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.4-bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all' articolo 4-bisdella L.R. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, della L.R. n. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, della L.R. n. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.5. L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.5-bis. Nell'ambito della programmazione comunale di cui all' articolo 4-bis della L.R. n. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

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Art. 3 - Orari e pubblicità

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell’anno.

2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di esporre l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.

2-bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto

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Art. 4 - Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all’articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale).

6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’ articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

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Impatto acustico

L. 26/10/1995, n. 447Legge quadro sull'inquinamento acustico

D.P.R. 19/10/2011, n. 227Regolamento per la semplificazione di

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma

dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

L.R. 10 agosto 2001, n. 13Norme in materia di inquinamento acustico

Delib.G.R. 08/03/2002, n. 7/8313Legge n. 447/1995 «Legge quadro

sull'inquinamento acustico» e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di

inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione

della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico».

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D.P.R. 19/10/2011, n. 227

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , le attività a bassa rumorosità elencate nell' Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all' articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 , è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , predisposta da un tecnico competente in acustica (PIANO DI RISANAMENTO con indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti)

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Allegato B

1. Attività alberghiera.2. Attività agro-turistica.3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).4. Attività ricreative.5. Attività turistica.…32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.

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Delib.G.R. 10/01/2014, n. 10/1217Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di

previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizioLa documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 , contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1a. Apertura dopo le 6:00.b. Chiusura non oltre le 22:00.c. Non viene effettuato DJ Set.d. Non viene effettuata musica Live.e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

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Caso 2a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenzialeb. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenzialec. Non viene effettuato DJ Set.d. Non viene effettuata musica Live.e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.c. Non viene effettuato DJ Set.d. Non viene effettuata musica Live.e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

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B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientaleQualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.quelle antropiche.e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

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f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal D.M. 16 marzo 1998 , e comprensive delle time history.j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese

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Installazione giochi in pubblici esercizi

Art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS) Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110 , commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: […]c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati

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L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 - Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.

Articolo 5 Competenze dei comuni.

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell' articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

[…]

7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

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Articolo 10 Sanzioni amministrative

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 5 , comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 5 , comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (PUBBLICITA’) 3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell' articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. (ENTRO IL 22 APRILE 2014 LA GIUNTA REGIONALE ATTIVERÀ I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO)

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

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Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")

La Giunta Regionale delibera

1. di approvare il presente provvedimento e l'Allegato A) denominato " Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8", che ne costituisce parte integrante;2. di disporre che il presente provvedimento si applichi a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 , effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall' art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall' art. 9 delD.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

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1. PRINCIPI.1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi:a) tutela dei minori;b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;2. La distanza massima per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei locali, viene stabilita inoltre tenendo conto della prossimità dei locali dove si gioca ai luoghi c.d. sensibili, e della loro destinazione d'uso.

2. DEFINIZIONI:1). Per " Apparecchi per il gioco di azzardo lecito" si intendono quelli di cui all' art. 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".2). " Luoghi sensibili" sono:a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all' articolo 70, commi 1 e 2, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale (SEDI DI ASSOCIAZIONI E COMUNITA’ RELIGIOSE);c) impianti sportivi,d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all' articolo 1, comma 2 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,e) strutture ricettive per categorie protette,f) luoghi di aggregazione giovanile,g) oratori;3. Per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

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3. AMBITO DI APPLICAZIONELe presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.

4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA.1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la SOLUZIONE PIÙ RESTRITTIVA tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

5. ESCLUSIONE.1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti, o l'uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.

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Note:1.sarebbe opportuno identificare i luoghi sensibili sul territorio (coordinamento con AAMS – sopralluoghi sul territorio) al fine di predisporre una planimetria con evidenziate le aree di divieto.

2.La distanza di 500 m non può essere modificata dal comune.

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Piccoli trattenimenti

L'autorizzazione ovvero la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare, ai sensi dell’articolo 74 della L.R. 6/2010:•apparecchi radiotelevisivi•impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini•giochi previsti dalle normative vigenti.

Per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi è liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP: l’articolo 13 del D.L. 09/02/2012 n. 5 ha infatti abrogato l'articolo 124 del R.D. 06/05/1940 n. 635.Permane l’obbligo di rispettare i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente

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PRASSI:Si considerano piccoli trattenimenti gli eventi caratterizzati da: •ingresso è libero e gratuito•attività di trattenimento complementare a quella prevalente di somministrazione•Mancanza di spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)•avvenimenti di spettacolo non pubblicizzati•prezzo delle consumazioni non aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati

Ricordo che in caso di spettacoli che necessitano di licenza di pubblica sicurezza, prevedono al massimo di 200 posti a sedere e sono svolti entro 24 ore dal giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al SUAP come previsto dell'articolo 69 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS).

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ControlliD.L. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in legge con modificazioni con la L. 106/2011)Art. 7 Semplificazione fiscalePrevede che, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi delle attività delle imprese, assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, i controlli devono essere oggetto di programmazione periodica (anche per la polizia locale). Secondo le indicazioni dell’art.7 del D.L. n.70/2011 sono esclusi dalla programmazione gli accessi per: 1) repressione dei reati; 2) tutela della salute (compreso acustica); 3) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; 4) tutela dell’igiene pubblica; 5) tutela della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica (licenze T.U.L.P.S.compresa la vendita e la somministrazione di bevande). D.Lgs. 14/03/2013, n. 33Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

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Cosa controllare e riportare sul verbale di ispezione di un pubblico esercizio:

1. Estremi titolo all’esercizio dell’attività (SCIA/AUT + nomina delegato + Notifica Sanitaria)

2. Persone presenti 3. Requisiti dei locali:

- Sorvegliabilità- Igiene dei luoghi- Uso aree esterne- Conformità alla planimetria agli atti

4. Obbligo esposizione - Orario di apertura (art. 108 L.R. 6/2010)- Listino prezzi (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS)- Tabella giochi proibiti (art. 110 c. 1 in relazione all’art. 17 comma 1

del TULPS)- Titolo abilitativo (artt. 180 c. 1 e 221 bis c. 2 Reg. TULPS)- Etichettatura prodotti (D.Lgs. n° 109/92)

5. Autorizzazione insegna d’esercizio6. Eventuale installazione giochi (sanzioni competenza AAMS)7. In caso di vendita di prodotti soggetti a licenza AAMS, possesso del

titolo (es. patentino sigarette)

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Verifica sorvegliabilità

a) gli ingressi consentono l’accesso diretto al locale dalla strada o da altro luogo pubblico? SI □ NO □

b) le caratteristiche costruttive del locale impediscono la sorvegliabilità delle vie di ingresso e di uscita? SI □ NO □

c) gli ingressi al locale sono utilizzati anche per l’accesso ad abitazioni private? SI □ NO □

d) locali parzialmente interrati – gli accessi sono integralmente visibili dalla strada, piazza, od altro luogo pubblico? SI □ NO □

e) esistono impedimenti che possano ostacolare l’entrata o l’uscita delle persone dal locale? SI □ NO □ f ) la/e porta/e d’accesso è costruita in modo da consentirne sempre l’apertura dall’esterno? SI □ NO □ g) le vie di ingresso e di uscita dal locale sono sorvegliabili? SI □ NO □

h) servizi igienici esistenti nell’esercizio: numero (specificare se riservati al personale o alla clientela)

i ) caratteristiche ed ubicazione dei vani non aperti al pubblico (specificare)

l) divisione interna del locale e relativi sistemi di chiusura (specificare)

m) gli accessi ai vani interni sono indicati nel modo seguente (specificare)

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Grazie per l’attenzione!

Ing. Alberto [email protected]

www.omniavis.it